Incontro del 21 giugno 2014

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno Ciclo di incontri sul tema delle vendite delegate a professionisti Incontro del 21 giugno 2014 Alcuni spunti di riflessione in merito alla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione delle somme ricavate dal procedimento di esecuzione immobiliare

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di LivornoCiclo di incontri sul tema delle vendite delegate a professionisti

Incontro del 21 giugno 2014

Alcuni spunti di riflessione in merito alla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione delle somme ricavate dal procedimento di esecuzione immobiliare

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2Indice

1. Aspetti di carattere generale1.1. Il flusso delle attività in sintesi1.2. La formazione della massa attiva (art. 509 c.p.c.)1.3. L’eventuale articolazione in più masse1.4. Le masse attive e passive in caso di espropriazione di beni in comunione

legale1.5. I creditori legittimati a partecipare al riparto1.6. L’ordine di distribuzione delle somme ricavate: una prima visione d’insieme

2. Le singole categorie di crediti partecipanti alla distribuzione2.1. Le spese di procedura (cosiddette in «prededuzione»)2.2. Le spese per atti conservativi e di espropriazione (art. 2770 e 2777, comma

1, c.c.)2.3. I crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via «principale»2.4. I crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via «sussidiaria»2.5. I crediti assistiti da prelazione ipotecaria

2.5.1. Alcune regole di carattere generale2.5.2. L’estensione della prelazione ipotecaria alle spese2.5.3. L’estensione della prelazione ipotecaria agli

interessi2.5.3.1. Impostazione

generale2.5.3.2. L’individuazione

dell’annata in corso e del biennio precedente2.5.3.3. La tipologia di

interessi – corrispettivi e moratori – cui può estendersi la prelazione2.5.3.4. Il riconoscimento

della prelazione ipotecaria nei crediti derivanti da mutuo fondiario

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3Indice

3. L’ordine di soddisfazione delle varie categorie di crediti 3.1. Le regole alla base dell’ordine di graduazione, in specie per quanto attiene

alla gestione dei «conflitti» tra privilegi immobiliari e ipoteche

3.2. L’ordine di distribuzione delle somme ricavate in alcune delle possibili ipotesi

3.2.1. Ipotesi 1: assenza di creditori ipotecari (di qualunque tipo)

3.2.2. Ipotesi 2: presenza di ipoteche «ordinarie» e assenza di privilegi del promissario acquirente

3.2.3. Ipotesi 3: presenza di ipoteche «ordinarie» iscritte dopo l’insorgere dei crediti di cui agli

articoli 2774 e 2772 c.c. e assenza di privilegi del promissario acquirente

3.2.4. Ipotesi 4: presenza di ipoteche «ordinarie» iscritte prima dell’insorgere dei crediti di cui agli

articoli 2774 e 2772 c.c. e prima della trascrizione del preliminare, esistenza di privilegi del promissario acquirente

3.2.5. Ipotesi 5: presenza di ipoteche «ordinarie» iscritte prima dell’insorgere dei crediti di cui agli

articoli 2774 e 2772 c.c. e prima della trascrizione del preliminare, esistenza di ipoteche

«particolari» (ad esempio quelle di cui all’art. 2825-bis c.c.) e di privilegi del promissario

acquirente

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41. Aspetti di carattere generale– 1.1. Il flusso delle attività in sintesi

Decreto di trasferimento

Richiesta precisazioni di credito

Entro 30 gg Deposito precisazioni di credito

Nei 45 gg successivi

Redazione e invio progetto di riparto

Nei 20 gg successivi

Dichiarazione di approvazioneRagioni di dissenso

Nei 10 gg successivi

Progetto rimesso al GE (con le note di precisazione e le

dichiarazioni di assenso) per l’esecutività

Nei 5 gg successiviAssunzione delle determinazioni in

merito al dissenso e eventuale modifica del progetto

Progetto rimesso al GE (con note di dissenso e

integrazioni/modifiche per gli opportuni provvedimenti

Nei 10 gg successivi

Nei 5 gg successivi

Se permane dissenso

Se il progetto è approvato

Riferimenti: Art. 596 ( e 510) c.p.c. e ordinanza di delegaTot=110 ggTot=120 gg

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5(segue: alcune prime utili puntualizzazioni)

1. Il «progetto» che il delegato deve predisporre è: un progetto di «graduazione» dei creditori (che deve tener conto delle cause di

prelazione e del tempo degli interventi – tempestivi e tardivi – e dell’ordine progressivo di soddisfazione);

un progetto di «distribuzione» delle somme ricavate (nel quale indicare quanto spetta a ciascun creditore e se le somme assegnate sono attribuite immediatamente o accantonate)

2. Quale è la «rilevanza» delle precisazioni di credito?

3. Nel caso di un unico creditore non si dà luogo a «distribuzione» vera e propria (artt. 596 e 510 c.p.c.)

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61.2. La formazione della massa attiva (art. 509 c.p.c.)Prezzo del bene venduto

Rendita (frutti civili, quali canoni) o proventi delle cose pignorate (ricavati della vendita dei frutti naturali)

Somme acquisite a titolo di multa o di risarcimento di danno:1. a titolo di «multa» corrispondenti alla cauzione versata dall’aggiudicatario che non ha provveduto al

versamento del saldo prezzo e a titolo di «risarcimento» per la eventuale differenza rispetto al minor valore successivamente realizzato (art. 587 c.p.c.);

2. 1/10 delle cauzioni versate da chi, ammesso all’incanto ha poi omesso di partecipare senza documentato e giustificato motivo (art. 580 c.p.c.) e le cauzioni (doppie) versate da chi ha effettuato offerte in aumento dopo l’incanto, ma poi non ha partecipato alla nuova gara senza documentato e giustificato motivo (art. 584 c.p.c.)

Interessi attivi maturati e maturandi sul conto della procedura

Massa attiva da distribuire

Altre somme acquisite:1. per istanza di conversione non conclusasi con la liberazione del bene dal pignoramento (si tratta del quinto

dell’importo del credito versato al momento del deposito dell’istanza di cui all’art. 495 c.p.c.);2. dal ricavato del giudizio di divisione per la parte di spettanza del debitore esecutato (art. 601 c.p.c.)

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71.3. L’eventuale articolazione in più masse

Quando ci sono più beni immobili in una procedura, occorre individuare le singole masse: sia perché l’attivo riferibile a ciascun bene può essere diverso da quello riferibile ad altri; sia perché può esservi un diverso concorso sulle singole masse da parte di gruppi di creditori.

In genere a ogni bene corrisponde una massa, ma è possibile accorpare in un’unica massa beni su cui concorre lo stesso gruppo di creditori

Rossi

Bianchi

Verdi

Immobile A

Immobile B

Immobile C

Massa 1

Massa 2

= privilegio speciale su bene A

= concorso in via chirografaria sul bene B

= concorso in via chirografaria sul bene C

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8(segue)Come si individua il concorso dei creditori sui vari beni che compongono una massa attiva composita?

REGOLA Si fa riferimento al pignoramento e agli atti di intervento, possono però presentarsi alcuni casi particolari

«Intervento» che non specifica il bene sul cui

ricavato il creditore intende soddisfarsi

Pignoramenti e «interventi» antecedenti alla riunione di

due o più procedure

Pignoramenti e «interventi» successivi alla riunione di due

o più procedure

L’intervento è considerato relativo al ricavato di tutti i

beni

È necessario presentare un nuovo intervento che sarà

considerato, secondo i casi, tempestivo o tardivo

Sono validi per la partecipazione al ricavato di

ogni bene presente nelle procedure riunite

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91.3. Le masse attive e passive in caso di espropriazione di beni in comunione legale

Punto centrale: Corte di Cassazione, 14 marzo 2013, n. 6575

La comunione legale tra coniugi: • è una comunione senza quote; • è una comunione finalizzata, ossia volta non alla tutela della quota del partecipante ma della famiglia; • può sciogliersi solo nei casi previsti dalla legge ed indisponibile per i coniugi (non si può stabilire cosa vi rientra e cosa no);

Premesse

Prima conseguenza: la comunione legale tra i coniugi non crea una universalità di beni, quindi,

non si può applicare la disciplina della espropriazione delle quote di cui agli artt. 599 ss. c.p.c.; non si può applicare la disciplina della espropriazione contro il terzo non debitore.

Fondamentali principi enunciati1. Il bene va pignorato per l’intero;2. Il coniuge non debitore è equiparato all’altro ai sensi degli art. 498 (avviso ai creditori iscritti) e 567 c.p.c. (documentazione

ipocatastale ventennale da allegare all’istanza d vendita);3. Il trasferimento della proprietà successivo all’aggiudicazione determina lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel

bene, con diritto del coniuge non debitore ad ottenere il 50% del controvalore lordo del bene senza che a lui possano far carico le spese del procedimento (il controvalore della metà di quanto realizzato con la vendita non va quindi «restituito» alla comunione).

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10Segue

Indicazioni dei tribunali conseguenti a questa sentenza (che riprendono indicazioni contenute nella sentenza)

1. Il bene facente parte della comunione deve essere pignorato per intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge

2. Il pignoramento deve essere trascritto nei confronti di entrambi i coniugi

3. Il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore

4. La documentazione ipo-catastale di cui all’art. 567 c.p.c. deve riguardare entrambi i coniugi

5. L’avviso di cui al 498 c.p.c. deve essere notificato anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato

6. Con il decreto di trasferimento si scioglie la comunione legale limitatamente al bene oggetto di esecuzione e sono cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato

7. Il 50% del ricavato dalla vendita dovrà essere corrisposto al coniuge non debitore, senza portare in «prededuzione» le spese della procedura, che quindi gravano integralmente sul restante 50% (di pertinenza del coniuge debitore)

8. Per concorrere alla distribuzione del ricavato, il coniuge non debitore non è obbligato ad eseguire intervento nella procedura, trovando applicazione l’art. 510, u.c., c.p.c.

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111.5. I creditori legittimati a partecipare al riparto

Principio fondamentale

A differenza del passato, non tutti i creditori intervenuti nel processo di espropriazione possono partecipare alla distribuzione del ricavato. Quelli ammessi alla distribuzione sono:

A. Il creditore procedente nella procedura principale e il creditore procedente nella/e procedura/e riunite

B. Il creditore c.d. «surrogante» (colui che è subentrato – in quanto munito di titolo esecutivo – al pignorante o procedente inadempiente)

C. I creditori intervenuti il cui credito è fondato su un «titolo esecutivo» (c.d. «creditori titolati») e quelli (privi di titolo esecutivo ma) il cui credito sia stato riconosciuto (ai sensi dell’art. 499 c.p.c.) dal debitore; si tratta, in particolare di:

c.1. creditori privilegiati, secondo il loro rango e a prescindere dal momento in cui avviene l’intervento, ossia:

creditori assistiti da privilegi speciali sugli immobili (art. 2772-2775-bis c.c.) creditori assisti da ipoteca creditori con privilegio sussidiario sugli immobili (art. 2776 c.c.)

c.2. creditori chirografari tempestivi (e tardivi ma solo se residuano somme una volta soddisfatti gli altri creditori).

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12…alcuni utili riferimenti normativi

Art. 474 c.p.c. (Titolo esecutivo)

Sono titoli esecutivi: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali

la legge assegna espressamente efficacia esecutiva;

le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia;

gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Art. 499 c.p.c. (Intervento)Possono intervenire nell’esecuzione: I creditori muniti di titolo esecutivo; I creditori che al momento del pignoramento

avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; I creditori che al momento del pignoramento

avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri;

I creditori che al momento del pignoramento erano titolari di un credito risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c..

L’ultimo comma dell’art. 499 c.p.c. introduce il concetto di riconoscimento e disconoscimento del credito da parte del debitore esecutato

Articoli 565 c.p.c. (Intervento tardivo) e 566 c.p.c. (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati)Da questi articoli si evince la distinzione tra creditore tempestivo e creditore tardivo.

Udienza ex art. 569 c.p.c. Udienza ex art. 596 c.p.c.

Creditori tempestivi Creditori tardivi

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1.6. L’ordine di distribuzione delle somme ricavate: una prima visione per macro-categorie13

Spese della procedura

Crediti per spese di giustizia ex art. 2770 c.c.

Se residua massa attiva

Secondo che l’ordine di soddisfazione e le regole di gestione dei conflitti tra privilegi immobiliari e ipoteche: — crediti assistiti da privilegio speciale sugli immobili in via

principale o sussidiaria, secondo il loro rango, vantati da creditori privilegiati (non rileva se tempestivi o tardivi);

— crediti assistiti da prelazione ipotecaria (ante pignoramento).

Se residua massa attiva

Crediti chirografari «tempestivi» vantati da: ― creditori chirografari «ab origine»; ― creditori privilegiati per la parte del loro credito non assistita dal

privilegio o il cui titolo sia inopponibile al creditore procedente (art. 2916 c.c.)

Se residua massa attiva

Se residua massa attiva

Creditori non muniti di titolo esecutivo

Tempestivi e riconosciuti

Tempestivi e disconosciuti Tardivi

Diritto all’accantonamento se il giudizio di merito per ottenere il titolo inizia entro 30 gg dall’udienza di riconoscimento

Diritto all’accantonamento

se al momento del riparto è iniziato il giudizio di merito

per ottenere il titolo

Crediti chirografari «tardivi» vantati da: ― creditori chirografari «ab origine»; ― creditori privilegiati per la parte del loro credito non assistita dal

privilegio o il cui titolo sia inopponibile al creditore procedente (art. 2916 c.c.)

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2. Le singole categorie di crediti partecipanti alla distribuzione - 2.1. Le spese di procedura (cosiddette in «prededuzione»)

Nelle esecuzioni individuali non esiste il concetto di «prededuzione», poiché esso è definito nella legge fallimentare e non nel c.c. o c.p.c., tuttavia

si ritiene che le spese c.d. «di procedura» debbano avere priorità sugli altri crediti in quanto sostenute nell’interesse della generalità dei creditori. Rientrano in questa categoria:

1. Le spese per la stima dell’immobile (onorario esperto e spese da questi sostenute)

2. Le spese per la custodia dell’immobile (polizza assicurativa, fabbro, installazione di impianti di allarme, spese per servizio di vigilanza) e l’onorario del custode

3. Le spese per la pubblicità

4. Le imposte (strettamente) collegate agli atti della procedura

5. Le spese di manutenzione e conservazione (ma non quelle condominiali che, al contrario, devono, salvo diversa prassi, costituire oggetto di un autonomo intervento da parte del legittimato)

6. L’onorario e le spese del professionista delegato alla vendita (e del consulente eventualmente nominato per la redazione del progetto di distribuzione) e dell’ausiliario per la stesura del d.t. (se ciò sia possibile sulla base dell’ordinanza di delega e se tali oneri non siano posti a carico dell’aggiudicatario)

7. Le spese sostenute presso la Conservatoria del RRII per la cancellazione dei gravami (se, nell’ordinanza, non poste a carico dell’aggiudicatario)

Queste spese, se e nella misura in cui siano anticipate dal creditore procedente, vanno riconosciute in «prededuzione», non come spese della procedura ma con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c.

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152.2. Spese per atti conservativi e di espropriazione (art. 2770 e 2777, comma 1, c.c.)

Inquadramento Si tratta di spese normalmente anticipate dal creditore procedente, ma potrebbero essere riconosciute con lo stesso grado di privilegio anche nei confronti di altri creditori, muniti di titolo esecutivo, che ne chiedano il rimborso e dimostrino di averle effettivamente sopportate in luogo del procedente

Spese che vi rientrano Spese che non vi rientrano Casi dubbi

1. Spese per il 1° pignoramento e per atti successivi necessari alla vendita (ad esempio per la documentazione ipocatastale) e il compenso per il legale liquidato dal GE

2. Spese per l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.)

3. Spese per la separazione dei beni del defunto da quelli degli eredi (art. 512 c.c.)

4. Spese per il giudizio di divisione (art. 713 e art. 600 c.c.)

5. Spese per il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) comprese quelle di custodia

6. Le spese legali sostenute dal creditore per resistere alla pretese e per proseguire nell’esecuzione (giudizi di opposizione all’esecuzione riguardanti la proprietà e la pignorabilità dei beni)

1. Spese per pignoramenti con esito negativo (ad es. per errata trascrizione) e per pignoramenti successivi al primo

2. Spese per sequestri convenzionali (art. 1798 c.c.) e giudiziari (art. 670 c.p.c.)

3. Spese di accertamento (giudiziale) del credito, comprese quelle del giudizio monitorio (se il procedimento si è concluso ante pignoramento in chirografo, altrimenti escluse)

4. Spese per l’intervento nella p.e. (in quanto accessorie del credito e quindi assistite dai privilegi di cui agli artt. 2749 e 2855 c.c. se spettanti)

5. Spese di iscrizione di ipoteca giudiziale (in quanto assistita dal privilegio di cui all’art. 2855 c.c.)

1. Spese per l’intimazione dell’atto di precetto

2. Spese per il pignoramento di un bene ipotecato

3. Spese giudiziali per l’azione revocatoria

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162.3. I crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via «principale»

— Crediti relativi ad opere di bonifica e di miglioramento (art. 2775 c.c.)— Crediti dello Stato per concessioni di acque (art. 2774 c.c.)— Crediti per tributi indiretti (art. 2772 c.c.)— Crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione di contratti

preliminari trascritti (art. 2775–bis c.c.; si tratta di somme versate in acconto, del pagamento del doppio della caparra, delle spese giudiziali sostenute per ottenere l’accertamento dell’inadempimento )

Art. 2780 c.c.

Estensione:

Art. 2749 c.c.

Spese sostenute per l’intervento nel p.e. (compresi gli onorari del legale)

Interessi convenzionali maturati nell’anno in corso alla data del pignoramento e nell’anno precedente

Come si interpreta?

Interessi legali dalla data del pignoramento fino alla data della vendita (deposito d.t.)

Ordine di soddisfazione dei

crediti

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172.4. I crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via «sussidiaria»

Crediti relativi al T.F.R. e all’indennità di cui all’art. 2118 c.c. Crediti (rarissimi) per spese funebri, infermità e alimenti indicati nell’art. 2751 c.c. Crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. (diversi da quelli relativi al T.F.R.)

Crediti vantati da dipendenti per retribuzioni e risarcimento danni (n. 1) Crediti vantati da professionisti per gli onorari degli ultimi due anni di

prestazione (n. 2) Crediti vantati da agenti per provvigioni dell'ultimo anno di prestazione e per

indennità di cessazione del rapporto di agenzia (n. 3) Crediti vantati dal coltivatore diretto (n. 4) Crediti dell'impresa artigiana e delle società' ed enti cooperativi di

produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (n. 5)

Crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti (n. 5-bis)

Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici (n. 5-ter)

Crediti per contributi previdenziali e assicurativi obbligatoria indicati nell’art. 2753 c.c.

Crediti dello Stato per imposte e sanzioni in materia di Irpef, Ires, Irap e Iva ex art. 2752 c.c..

Art. 2776 c.c.N.B.:

Perché tali privilegi possano essere fatti

valere, occorre che il

creditore dimostri l’esito

negativo della

esecuzione sui beni mobili (anche

sulla base della non convenien

za per esiguità di

valore)

N.B.: questo è l’ordine di distribuzione, m

a attenzione al fatto che

secondo l’opinione prevalente, i crediti di cui agli artt. 2751, 2751-bis,

2753 costituiscono un solo «grado» nell’ordine delle preferenze

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182.5. I crediti assistiti da prelazione ipotecaria - 2.5.1. Alcune regole di carattere generale

1. Regola fondamentale: le ipoteche che danno diritto alla prelazione ipotecaria sono quelle iscritte prima della trascrizione del pignoramento, quelle iscritte dopo sono inopponibili alla procedura esecutiva e quindi il relativo credito è soddisfatto in chirografo (art. 2916 c.c.)

2. Grado dell’ipoteca: l’ipoteca, se opponibile, assume il grado in base al numero d’ordine di iscrizione, se ci sono più ipoteche aventi un unico grado (ad es. nel caso in cui, in uno stesso atto, sia concessa ipoteca a favore di più creditori) la distribuzione dovrà essere operata in modo proporzionale (art. 2854 c.c.)

3. Inefficacia sopravvenuta per mancato rinnovo: l’iscrizione ipotecaria perde efficacia se non viene rinnovata nel termine di venti anni dalla prima iscrizione, senza che abbia alcuna rilevanza in tal senso l’avvio della procedura esecutiva da parte del creditore (art. 2847 c.c.)

Alcune regole di carattere generale, cui corrispondono altrettante attività di controllo da parte del delegato

Orientamenti giurisprudenziali sul punto Prima tesi: la rinnovazione dell’ipoteca non è più necessaria dal momento del versamento del saldo prezzo;

Seconda tesi: la rinnovazione dell’ipoteca non è più necessaria dal momento dell’emissione del decreto di trasferimento

Page 19: Incontro del 21 giugno 2014

192.5.2. L’estensione della prelazione ipotecaria alle spese

Art. 2855 c.c. (Estensione degli effetti dell’iscrizione)L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione.

Quali sono le spese accessorie cui si estende la prelazione?

Le spese per l’atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle dell’eventuale mutuo contestuale);

Le spese di iscrizione (imposte ipotecarie, spese per copie, ecc.) e di rinnovazione;

Le spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal giudice o determinate dal professionista delegato in sede di progetto di distribuzione)

Non sono, invece, comprese: Le spese relative all’atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione

di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione; Le spese per l’emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della

sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo vi sia specifica iscrizione delle stesse;

Le spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca legale (es: compravendita);

Costi per la polizza antincendio stipulata dal creditore ipotecario con regresso verso il debitore;

Costi per la commissione di estinzione anticipata del mutuo.

N.B.

L’estensione dell’ipoteca vale, tuttavia, nei limiti del totale iscritto,

nel senso che le spese non si aggiungono, ma sono da ritenere

incluse nello stesso, con la conseguenza che, se eccedono, sono

da riconoscersi in chirografo

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202.5.3. L’estensione della prelazione ipotecaria agli interessi – 2.5.3.1. Impostazione generale

Art. 2855 c.c. (Estensione degli effetti dell’iscrizione)Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

Data del pignoramento o dell’intervento

Annata in corsoDue annate precedenti

Estensione della prelazione ipotecaria agli interessi convenzionali

Interessi successivi

Estensione della prelazione ipotecaria agli interessi legali

Data di inizio decorrenza delle tre annate Data di fine decorrenza delle tre annate

Data del deposito del DT

Importanza della enunciazione degli interessi nella iscrizione ipotecaria anche se circa il contenuto la giurisprudenza consente una certa «libertà»

Come si tratta un’eventuale richiesta di interessi ultralegali per

il periodo successivo al pignoramento ?)

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212.5.3.2. L’individuazione dell’annata in corso e del biennio precedente

1° Si individua la data di decorrenza degli interessi del debito che è:

Nel caso di crediti derivanti da contratti di mutuo

Nel caso di crediti accertati giudizialmente

La data contrattualmente prevista

La data della mora indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del

provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza) o la data dell’iscrizione della eventuale ipoteca

giudiziale

2° Si aggiunge a tale data di decorrenza un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento: il risultato è la data del termine del triennio di estensione della prelazione («C»)

3° Si sottrae un anno dalla data «C»: il risultato è la data di decorrenza dell’annata in corso («B»)

4° Si sottraggono due anni dalla data «B»: il risultato è la data di decorrenza del triennio di estensione della prelazione («A»)

Attenzione: il termine «annata» contenuto nell’art. 2855 c.c. (come «anno» contenuto nell’art. 2749 c.c.) non sono riferiti all’anno solare, ma all’anno contrattuale di produzione degli interessi

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222.5.3.2. (segue esempio)

15/10/2013

Due annate precedenti Interessi legali

10/01/2011 Data di deposito del DT

Esempio n. 1 Pignoramento del 15.10.2013; Mutuo con rate semestrali; Decorrenza contrattuale degli interessi 10.01.2009.

10/01/201410/01/2013

Annata in corsoInteressi chirografari

(C)(B)(A)

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232.5.3.2. (segue esempio)

25/10/2013

Due annate precedenti Interessi legali

15/05/2011

Esempio n. 2 Pignoramento del 25.10.2013; Decreto ingiuntivo del 14/05/2011; Ipoteca iscritta in data 15/05/2011.

15/05/201415/05/2013

Annata in corsoInteressi chirografari

Data di deposito del DT

Page 24: Incontro del 21 giugno 2014

242.5.3.3. La tipologia di interessi – corrispettivi e moratori – cui può estendersi la prelazione

A quali interessi può essere riconosciuta la prelazione ipotecaria?

Soltanto a quelli corrispettivi o anche a quelli moratori?

1° Tesi Secondo un primo orientamento, la prelazione ipotecaria si estenderebbe a tutti gli interessi, anche moratori, in quanto la norma non distingue tra diverse categorie di interessi

2° TesiIn base a un secondo orientamento, la norma si riferisce ai soli interessi «prodotti» dal capitale e, quindi, agli interessi corrispettivi e non anche a quelli moratori , la cui funzione è sanzionatoria rispetto a un ritardo nell’adempimento

Opinione largamente

maggioritaria in Cassazione

L’adesione all’una o all’altra delle due tesi provoca rilevanti conseguenze in tema di riconoscimento della prelazione ipotecaria nel caso di crediti

derivanti da contratti di mutuo fondiario che prevedono rimborsi sulla base di un piano di ammortamento

Page 25: Incontro del 21 giugno 2014

252.5.3.4. Il riconoscimento della prelazione ipotecaria nei crediti derivanti da mutuo fondiario

A. È necessario il piano di ammortamento del mutuo;

B. Occorre distinguere tra rate comprese nel triennio agevolato e rate anteriori al triennio; al riguardo, poiché gli interessi sono di norma posticipati, la prima rata da assumere non è quella la cui scadenza coincide con l’inizio del triennio, ma quella immediatamente successiva;

C. Per le rate anteriori al triennio, è necessario distinguere tra quota in conto capitale (con prelazione ipotecaria) e quota in conto interessi da assumere in chirografo;

D. Per le rate del triennio quota in conto capitale e interessi corrispettivi inclusi nelle rate sono da assumere in prelazione ipotecaria (naturalmente sempre nei limiti dell’iscrizione)

E. Per gli eventuali interessi moratori maturati sulle rate scadenti nel triennio agevolato occorre decidere a quale tesi si ritiene di aderire (mentre quelli maturati ante triennio sono comunque da assumere in chirografo)

F. Il capitale residuo (compreso in rate o meno) produce interessi ipotecari convenzionali fino alla data del pignoramento

Primo casoAlla data del pignoramento non

ci sono rate scadute

Pignoramento(data di fine annata in

corso)

Scadenza ultima rata pagata

Capitale residuo con prelazione ipotecaria

Interessi convenzionali sul capitale residuo con prelazione ipotecaria

Data deposito DT

Interessi legali sul capitale residuo con prelazione ipotecaria

Secondo casoAlla data del pignoramento ci

sono rate scadute

Page 26: Incontro del 21 giugno 2014

2.5.3.4. (segue) 26

Un quadro di sintesi del comportamento da adottare nel caso di rate non pagate, quanto a capitale e interessi (adesione alla tesi maggioritaria quanto agli interessi moratori)

Crediti da riconoscere con prelazione ipotecaria Crediti da riconoscere in chirografo

Per capitale

il K residuo al momento della risoluzione la quota «K» contenuta nelle rate scadute

Per Interessi

a) la quota «I» contenuta nelle rate scadute, limitatamente a quelle riferibili all’annata in corso alla data del fallimento e alle due precedenti:

b) gli interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale sulle rate scadute, limitatamente alla quota «K» in esse contenuta, riferibili all’annata in corso alla data del fallimento e nelle due precedenti;

c) gli interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale calcolati sul «K» residuo al momento della risoluzione, nell’annata in corso alla data del fallimento e nelle due precedenti;

d) gli interessi legali calcolati sul «K» (quale somma del K residuo e delle quote K contenute nelle rate non pagate dopo l’annata in corso e fino alla data della vendita.

la quota «I» contenuta nelle rate scadute ante biennio; gli interessi corrispettivi e moratori maturati, ante

biennio, sul «K» residuo al momento della risoluzione e sulle quote «K» comprese nelle rate scadute;

gli interessi moratori (spread rispetto a quelli corrispettivi) maturati sul «K» residuo e sulle quote «K» comprese nelle rate scadute;

gli interessi corrispettivi non iscritti o eccedenti il limite dell’iscrizione maturati fino alla dichiarazione di fallimento e eventualmente gli interessi ultralegali fino alla vendita

Page 27: Incontro del 21 giugno 2014

2.5.3.4. (segue esempio: contratto di mutuo risolto con rate non pagate) 27

pignoramento

10.12.1301.07.13

Annata in corso

01.07.11

Biennio precedente

01.07.2010

Prima rata non pagata

(a) Quota «I» contenuta nelle rate scadute e (b) «I»

corrispettivi (convenzionali) su quote «K» scadute a partire

dalla singola scadenza e fino al 01/07/11: in chirografo

(a) Quota «I» contenuta nelle rate scadute nel periodo fino alla risoluzione (da quella relativa al

01.01.12); (b) Interessi corrispettivi (convenzionali) su quote «K» di rate scadute anteriormente, su quote «K» di rate scadute del periodo e su «K» residuo alla

data della risoluzione, calcolati fino al termine dell’annata in corso: in via ipotecaria

Interessi legali su K residuo e su K compreso nelle rate scadute fino alla vendita

(decreto di trasferimento) in via ipotecaria

Interessi moratori calcolati sul K residuo e sulle quote K comprese nelle rate scadute in

chirografo

01.07.14

Deposito DT Risoluzione: 31/12/12

Informazioni rilevanti: (a) decorrenza contrattuale debito per interessi: 01.07.2007; (b) data del pignoramento: 10.12.2013; (c) prima rata non pagata: 01.07.2010; (d) risoluzione del contratto: 31/12/12; (e) interessi posticipati

Eventuali interessi ultralegali dal termine dell’annata in corso fino alla vendita in

chirografo

Page 28: Incontro del 21 giugno 2014

28Segue esempio: i dati

Data cadenza rata Quota K Quota I

01/07/10 4.000 1.000

01/01/11 4.100 900

01/07/11 4.200 800

01/01/12 4.300 700

01/07/12 4.400 600

(a) Rate non pagate fino alla risoluzione del contratto:

(b) Capitale alla data di risoluzione del contratto (31.12.12): 20.000,00

(c) Tasso convenzionale: 7%

(d) Spread tasso di mora: 2,5%

(d) Data deposito DT: 01/07/2015;

(e) Tasso interesse legale: 1,0%

Page 29: Incontro del 21 giugno 2014

29Segue esempio: la soluzione

Descrizione Capitale

Interessi corrispettivi in rata

Interessi corrispettivi su K in rate e K alla risoluzioneInteressi di mora in chirografo

Interessi chirografari Interessi ipotecari

Chirografari Ipotecari Periodo Importo Periodo Importo Periodo Importo

Rata non pagata del 01/07/10 4.000,00 1.000,00 01/07/10-30/06/11 280,00 01/07/11-30/06/14 840,77 01/07/10-30/06/14 400,27

Rata non pagata del 01/01/11 4.100,00 900,00 01/01/11-30/06/11 142,32 01/07/11-30/06/14 861,79 01/01/11-30/06/14 356,36

Rata non pagata del 01/07/11 4.200,00 800,00 01/07/11-30/06/14 882,81 01/07/11-30/06/14 315,29

Rata non pagata del 01/01/12 4.300,00 700,00 01/01/12-30/06/14 752,09 01/01/12-30/06/14 268,60

Rata non pagata del 01/07/12 4.400,00 600,00 01/07/12-30/06/14 616,00 01/07/12-30/06/14 220,00

Capitale residuo alla risoluzione 20.000,00 01/01/13-30/06/14 2.094,25 01/01/13-30/06/14 747,95

Totali 41.000,00 2.700,00 1.300,00 - 422,32 - 6.047,69 - 2.308,47

(A) Crediti per capitale e interessi fino alla data della fine dell’annata in corso al momento del pignoramento

(B) Crediti per interessi legali successivi alla data di fine annata in corso al momento del pignoramento

Interessi legali successivi alla data di fine annata in corso = (41.000,00 x 1 x 12)/1200 = 410,00

Page 30: Incontro del 21 giugno 2014

303.1. Le regole alla base dell’ordine di graduazione, in specie per quanto attiene alla gestione dei «conflitti» tra privilegi immobiliari e ipoteche

A Regole «di base» per il concorso all’«interno» dei crediti assistiti da privilegio immobiliare e dei crediti assistiti da prelazione ipotecaria speciale immobiliare o ipoteca:

Nel caso di più crediti assistiti dal privilegio immobiliare sullo stesso immobile in pari grado (e di insufficienza dell’attivo) si dà luogo a una ripartizione proporzionale (art. 2782 c.c.)

Nel caso di più ipoteche con grado diverso la soddisfazione avviene in base al loro grado di iscrizione (art. 2852 c.c.) e nel caso di più ipoteche con grado uguale i crediti concorrono in proporzione (art. 2854 c.c.)

B Regole di base per la gestione del concorso dei crediti assistiti da privilegio immobiliare in «via sussidiaria»:

Secondo l’interpretazione preferibile, i crediti indicati nell’art. 2776, comma 2, c.c. danno luogo a un unico grado nell’ordine delle preferenze

È stata la Cassazione a spiegare come si gestisce il concorso tra privilegi a collocazione sussidiaria immobiliare, privilegi immobiliari in «via principale» e ipoteche, stabilendo che i privilegi immobiliari sussidiari devono essere prima dei chirografari tempestivi, ma dopo i privilegiati immobiliari in via principale e gli ipotecari (Cass. 18.08.1992 n. 9429)

Page 31: Incontro del 21 giugno 2014

313.1. (segue)

C Regola fondamentale per la gestione dei conflitti tra privilegi immobiliari e ipoteche: In linea di principio, i privilegi speciali immobiliari – ex art. 2748 c.c. - prevalgono sulle ipoteche, salvo diversa disposizione di legge

D L’ordine con cui i privilegi immobiliari devono essere soddisfatti è stabilito nell’art. 2780 c.c. (come modificato dal D.L. n. 98/2011); ossia, dopo che sono stati soddisfatti i crediti per spese di giustizia di cui all’art. 2770 c.c. e i crediti garantiti da ipoteca che leggi speciali antepongono esplicitamente ai privilegi, i crediti sono soddisfatti nel seguente ordine:

Crediti per contributi relativi a opere di bonifica e di miglioramento ex art. 2775 c.c.; Crediti dello Stato per concessioni di acque ex art. 2774 c.c.; Crediti per tributi indiretti ex art. 2772 c.c.; Crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione di contratti preliminari trascritti ex art.

2775–bis c.c.; Crediti assistiti da privilegi immobiliari con collocazione non determinata ex art. 2783 c.c..

E Casi in cui le ipoteche prevalgono, invece, sui privilegi immobiliari: nei casi in cui la legge lo prevede espressamente secondo l’opinione prevalente (anche della Cassazione) le ipoteche prevalgono rispetto ai

privilegi di cui agli artt. 2772 e 2774 c.c. che fanno salvi i diritti acquisiti da terzi anteriormente al momento in cui sorge il privilegio

Page 32: Incontro del 21 giugno 2014

323.1. (segue)

F L’ordine di distribuzione delle somme può risultare modificato per effetto della complessa gestione del conflitto tra i crediti (i) del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del preliminare trascritto ex art. 2775-bis c.c. e (ii) crediti assistiti da prelazione ipotecaria

Privilegio art. 2775-bis c.c. Ipoteche «ordinarie» vs

Prevale l’ipoteca, se iscritta anteriormente (Cass., S.U., 21045/2009 e successive)

Privilegio art. 2775-bis c.c. Ipoteche «particolari» vs

Ipoteche per mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile (art. 2775-bis, comma 2, c.c.)

Prevale comunque l’ipoteca, per espressa previsione normativa

Ipoteche iscritte su edifici o complessi condominiali, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia dell’intervento edilizio (artt. 2775-bis, comma 2, e 2825-bis c.c.)

Prevale comunque l’ipoteca, per espressa previsione normativa, ma «limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si accollato con il preliminare»

Page 33: Incontro del 21 giugno 2014

333.2. L’ordine di distribuzione delle somme ricavate: analisi delle singole ipotesi - 3.2.1. Ipotesi 1: assenza di creditori ipotecari (di qualunque tipo)

Grado Tipologia prelazione

Crediti da soddisfare con priorità assoluta ante privilegi e/o ipoteche (art. 2777, c. 1, c.c.)1° Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.)2° Crediti per contributi per opere di miglioramento fondiario ex art. 2775 c.c.3° Crediti dello Stato per canoni dovuti per concessione di acque ex art. 2774 c.c.4° Crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2772 c.c.5° Crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari indicati nell'art. 2775 bis6° Crediti per privilegi immobiliari con preferenza non determinata dalla legge ex art. 2783 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via sussidiaria (art. 2776 c.c.)7° Crediti relativi al T.F.R. e all’indennità di cui all’art. 2118 c.c.8° Crediti di cui all'art. 2751 c.c.8° Crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. (diversi da quelli relativi al T.F.R.)8° Crediti per contributi previdenziali e assicurativi obbligatoria indicati nell’art. 2753 c.c.9° Crediti dello Stato per imposte e sanzioni in materia di Irpef, Ires, Irap e Iva ex art. 2752 c.c.

Crediti chirografari tempestivi10° Crediti chirografari "ab origine"10° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.)

Crediti chirografari tardivi11° Crediti chirografari "ab origine"11° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.)

Page 34: Incontro del 21 giugno 2014

343.2.2. Ipotesi 2: presenza di ipoteche «ordinarie» (del creditore procedente e/o di intervenuti) iscritte dopo l’insorgere dei crediti di cui agli articoli 2774 e2772 c.c e assenza di privilegi del promissario acquirente

Grado Tipologia prelazione

Crediti da soddisfare con priorità assoluta ante privilegi e/o ipoteche (art. 2777, c. 1, c.c.)1° Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.)2° Crediti per contributi per opere di miglioramento fondiario ex art. 2775 c.c.3° Crediti dello Stato per canoni dovuti per concessione di acque ex art. 2774 c.c.4° Crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2772 c.c.5° Crediti per privilegi immobiliari con preferenza non determinata dalla legge ex art. 2783 c.c.

Crediti assistiti da prelazione ipotecaria 6° Crediti assistiti da prelazione ipotecaria, da soddisfare in base al loro ordine di iscrizione

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via sussidiaria (art. 2776 c.c.)7° Crediti relativi al T.F.R. e all’indennità di cui all’art. 2118 c.c.8° Crediti di cui all'art. 2751 c.c.8° Crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. (diversi da quelli relativi al T.F.R.)8° Crediti per contributi previdenziali e assicurativi obbligatoria indicati nell’art. 2753 c.c.9° Crediti dello Stato per imposte e sanzioni in materia di Irpef, Ires, Irap e Iva ex art. 2752 c.c.

Crediti chirografari tempestivi10° Crediti chirografari "ab origine"10° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Crediti chirografari tardivi11° Crediti chirografari "ab origine"11° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Modifiche rispetto Ipotesi 1

Page 35: Incontro del 21 giugno 2014

353.2.3. Ipotesi 3: presenza di ipoteche «ordinarie» (del creditore procedente e/o di intervenuti) iscritte prima dell’insorgere dei crediti di cui agli articoli 2774 e 2772 c.c e assenza di privilegi del promissario acquirente

Grado Tipologia prelazione

Crediti da soddisfare con priorità assoluta ante privilegi e/o ipoteche (art. 2777, c. 1, c.c.)

1° Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.) – prima parte 2° Crediti per contributi per opere di miglioramento fondiario ex art. 2775 c.c.

Crediti assistiti da prelazione ipotecaria 3° Crediti assistiti da prelazione ipotecaria, da soddisfare in base al loro ordine di iscrizione

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.) – seconda parte 4° Crediti dello Stato per canoni dovuti per concessione di acque ex art. 2774 c.c.5° Crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2772 c.c.6° Crediti per privilegi immobiliari con preferenza non determinata dalla legge ex art. 2783 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via sussidiaria (art. 2776 c.c.)7° Crediti relativi al T.F.R. e all’indennità di cui all’art. 2118 c.c.8° Crediti di cui all'art. 2751 c.c.8° Crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. (diversi da quelli relativi al T.F.R.)8° Crediti per contributi previdenziali e assicurativi obbligatoria indicati nell’art. 2753 c.c.9° Crediti dello Stato per imposte e sanzioni in materia di Irpef, Ires, Irap e Iva ex art. 2752 c.c.

Crediti chirografari tempestivi10° Crediti chirografari "ab origine"10° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Crediti chirografari tardivi11° Crediti chirografari "ab origine"11° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Modifiche rispetto Ipotesi 2

Page 36: Incontro del 21 giugno 2014

363.2.4. Ipotesi 4: presenza di ipoteche «ordinarie» iscritte prima dell’insorgere dei crediti di cui agli articoli 2774 e 2772 c.c e prima della trascrizione del preliminare, esistenza di privilegi del promissario acquirente

Grado Tipologia prelazione

Crediti da soddisfare con priorità assoluta ante privilegi e/o ipoteche (art. 2777, c. 1, c.c.)

1° Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.) – prima parte 2° Crediti per contributi per opere di miglioramento fondiario ex art. 2775 c.c.

Crediti assistiti da prelazione ipotecaria 3° Crediti assistiti da prelazione ipotecaria, da soddisfare in base al loro ordine di iscrizione

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.) – seconda parte 4° Crediti dello Stato per canoni dovuti per concessione di acque ex art. 2774 c.c.5° Crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2772 c.c.6° Crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari indicati nell'art. 2775 bis7° Crediti per privilegi immobiliari con preferenza non determinata dalla legge ex art. 2783 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via sussidiaria (art. 2776 c.c.)8° Crediti relativi al T.F.R. e all’indennità di cui all’art. 2118 c.c.9° Crediti di cui all'art. 2751 c.c.9° Crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. (diversi da quelli relativi al T.F.R.)9° Crediti per contributi previdenziali e assicurativi obbligatoria indicati nell’art. 2753 c.c.

10° Crediti dello Stato per imposte e sanzioni in materia di Irpef, Ires, Irap e Iva ex art. 2752 c.c.

Crediti chirografari tempestivi11° Crediti chirografari "ab origine"11° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Crediti chirografari tardivi12° Crediti chirografari "ab origine"12° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Modifiche rispetto Ipotesi 3

Page 37: Incontro del 21 giugno 2014

373.2.5. Ipotesi 5: presenza di ipoteche «ordinarie» iscritte prima dell’insorgere dei crediti di cui agli articoli 2774 e 2772 c.c e prima della trascrizione del preliminare, esistenza di ipoteche «particolari» (ad esempio quelle di cui all’art. 2825-bis c.c.) e di privilegi del promissario acquirente

Grado Tipologia prelazione

Crediti da soddisfare con priorità assoluta ante privilegi e/o ipoteche (art. 2777, c. 1, c.c.)

1° Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770 c.c.Crediti assistiti da ipoteca che la legge ritiene preferita ai privilegi, in deroga all’art. 2748 c.c.

2° Crediti di cui all’art. 2825-bis c.c. Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.) – prima parte

3° Crediti per contributi per opere di miglioramento fondiario ex art. 2775 c.c.Crediti assistiti da prelazione ipotecaria

4° Crediti assistiti da prelazione ipotecaria, da soddisfare in base al loro ordine di iscrizioneCrediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via principale (art. 2780 c.c.) – seconda parte

5° Crediti dello Stato per canoni dovuti per concessione di acque ex art. 2774 c.c.6° Crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2772 c.c.7° Crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari indicati nell'art. 2775 bis8° Crediti per privilegi immobiliari con preferenza non determinata dalla legge ex art. 2783 c.c.

Crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare in via sussidiaria (art. 2776 c.c.)9° Crediti relativi al T.F.R. e all’indennità di cui all’art. 2118 c.c.

10° Crediti di cui all'art. 2751 c.c.10° Crediti di cui all’art. 2751-bis c.c. (diversi da quelli relativi al T.F.R.)10° Crediti per contributi previdenziali e assicurativi obbligatoria indicati nell’art. 2753 c.c.11° Crediti dello Stato per imposte e sanzioni in materia di Irpef, Ires, Irap e Iva ex art. 2752 c.c.

Crediti chirografari tempestivi12° Crediti chirografari "ab origine"12° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Crediti chirografari tardivi13° Crediti chirografari "ab origine"13° Crediti privilegiati "degradati" (per quota parte non assistita dal privilegio o per titolo inopponibile ex art. 2916 c.c.

Modifiche rispetto Ipotesi 4