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Relazione del Cons.Dr Giovan Battista Ph'1'11 - ... ~ . \ ADDENDA Dopo la stampa del volume in oggetto,il legislatore di fine legislatura ha pubblicato due normative di riforme procedurali civili che incidono sulla materia della responsabilità civile da illecito della circolazione,ponendo alcuni problemi di ius superveniens e di diritto transitorio. La prima riforma è introdotta dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.40 (che contiene Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato) ,la seconda riforma ,introdotta a sorpresa con la Legge 21 febbraio 2006 n.162 (intitolata Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali) contiene disposizioni varie,processuali ,civili e penali,sostanzialmente favorevoli alle vittime,ma con rilevanti problemi interpretativi. La prima riforma è stata in parte avversata dai magistrati della Cassazione e dagli esperti di arbitrato, la seconda riforma ha invececolto di sorpresa i giudici di pace ed i giudici del lavoro, e gli studi professionali specializzati in tema di RCA,e ,probabilmente,le assicurazioni,che ormai confidavano sul codice delle assicurazioni,conla procedura obbligatoria di congrua offerta, di risarcimento diretto,e con l'imminente approvazione della tabelle nazionali anche per il danno biologico grave o gravissimo. Le riforme non incidono sulla esposizione della materia contenuta nel libro sul risarcimento del danno per le micropermanenti da illecito della circolazione,ma incidono sulla procedura a partire dalla entrata in vigore,non essendo stata prevista una retroattività. Vengono pertanto riprodotte,in relazione dal D.Lgs n.40 solo le norme che recano modifiche agli articoli 339 terzo comma del codice civile e che sostituiscono il testo degli artt.360 e 366 del codice di procedura civile, ed in relazione alla secondalegge n.162 del 2006 gli articoli 3 e 5 che attengono alla materia risarcitoria per le lesioni ,anche mortali,provenienti dall'illecito da circolazione. Sotto ogni norma riprodotta segue un breve commento chiarificatore,con la precisazionedella entrata in vigore della nuova disciplina (fatte salve ulteriori proroghe in extremis da parte del legislatore). I.RIFORMA DELLA PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI RICORSO PER CASSAZIONE. ART .1. Modifiche all'art.339 terzo comma del codice di procedura civile. Il terzo comma dell'art.339 del codice di procedura civile è sostituito dal vigente " Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113 ,secondo comma,sono appella bili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento,per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia." Il testo sostituito previgente era il seguente: ( Giudice della SupremaCorte di C'assazione) .1

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Relazione del Cons.Dr Giovan Battista Ph'1'11- ... ~ . \

ADDENDA

Dopo la stampa del volume in oggetto,il legislatore di fine legislatura hapubblicato due normative di riforme procedurali civili che incidono sullamateria della responsabilità civile da illecito della circolazione,ponendo alcuniproblemi di ius superveniens e di diritto transitorio.La prima riforma è introdotta dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.40 (checontiene Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo dicassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato) ,la seconda riforma,introdotta a sorpresa con la Legge 21 febbraio 2006 n.162 (intitolataDisposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali) contienedisposizioni varie,processuali ,civili e penali,sostanzialmente favorevoli allevittime,ma con rilevanti problemi interpretativi.La prima riforma è stata in parte avversata dai magistrati della Cassazione edagli esperti di arbitrato, la seconda riforma ha invece colto di sorpresa i giudicidi pace ed i giudici del lavoro, e gli studi professionali specializzati in tema diRCA,e ,probabilmente,le assicurazioni,che ormai confidavano sul codice delleassicurazioni,con la procedura obbligatoria di congrua offerta, di risarcimentodiretto,e con l'imminente approvazione della tabelle nazionali anche per ildanno biologico grave o gravissimo.Le riforme non incidono sulla esposizione della materia contenuta nel libro sulrisarcimento del danno per le micropermanenti da illecito della circolazione,maincidono sulla procedura a partire dalla entrata in vigore,non essendo stataprevista una retroattività.Vengono pertanto riprodotte,in relazione dal D.Lgs n.40 solo le norme cherecano modifiche agli articoli 339 terzo comma del codice civile e chesostituiscono il testo degli artt.360 e 366 del codice di procedura civile, ed inrelazione alla seconda legge n.162 del 2006 gli articoli 3 e 5 che attengono allamateria risarcitoria per le lesioni ,anche mortali,provenienti dall'illecito dacircolazione.Sotto ogni norma riprodotta segue un breve commento chiarificatore,con laprecisazione della entrata in vigore della nuova disciplina (fatte salve ulterioriproroghe in extremis da parte del legislatore).

I.RIFORMA DELLA PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI RICORSOPER CASSAZIONE.

ART .1. Modifiche all'art.339 terzo comma del codice di procedura civile.Il terzo comma dell'art.339 del codice di procedura civile è sostituito dal vigente" Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma

dell'art.113 ,secondo comma,sono appella bili esclusivamente per violazione dellenorme sul procedimento,per violazione di norme costituzionali o comunitarieovvero dei principi regolatori della materia."Il testo sostituito previgente era il seguente:

( Giudice della Suprema Corte di C'assazione)

.1

"Sono altresÌ inappellabili le sentenze del giudice di

equità."

COMMENTO:ENTRATA IN VIGORE della nuova disciplina (vale la norma transitoriaprevista dall'art.27 del DLgs n.40) .Ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigoredel decreto (15 giorni liberi dalla data della pubblicazione sulla Gazzettaufficiale,avvenuta il15 febbraio 2006) si applica la disciplina previgente .Con la dizione "provvedimenti" il legislatore intende atti processuali e sentenze,ela intera disciplina del processo sino alla definizione con sentenza.Pertanto le sentenze del giudice di pace pubblicate entro il3 marzo 2006,secondoequità,sono inappellabili.Le sentenze successive ricadono sotto la nuovadisciplina e sono appella bili nei limiti previsti dal nuovo testo dell'art.339,che èstato formulato tenendo conto dell'insegnamento della Corte Costituzionale(nella sentenza 6 luglio 2004 n.206 che ha dichiarato l'incostituzionalità delsecondo comma dell'art.113 del codice di procedura civile,nella parte in cui nonprevede che il giudice di pace debba osservare i principi INFORMATORI dellamateria.) e censurando l'interpretazione retriva della Cassazione.L'importanza della riforma può essere considerata sotto un triplice profilo:

a) il profilo della parte vittoriosa,che ha scelto il giudizio diequità,delimitando il valore della pretesa entro milleduecento euro(art.113 c.p.c.nel testo vigente) e confidando nella inappellabilità dellasentenza e dunque nella sua immediata esecutività e,secondoragionevolezza,nella stabilità della decisione,impugnabile per cassazionenegli stretti limiti indicati dalla Cassazione (cfr:tra le tante,Cass.sez.1IIciv.26 maggio 2003 n.8335,che li riassume nella violazione di normecostituzionali,di norme comunitarie se di rango superiore a quelleordinarie, di norme processuali, di principi generalidell'ordinamento,nonché per mancanza assoluta,mera apparenza oinsanabile contraddittorietà della motivazione. Conf:Cass SS UU 1999n.7l6 e SS UV 2002 n.2283 ).Ora accade ,con la riforma in esame,che la parte non vittoriosa possainvece adire normalmente la Corte di appello per quegli stessi motivi cheinvece consentivano un limitato ricorso in cassazione, e possa chiedereanche la sospensione della esecuzione.La sentenza di appello rigetterà o accoglierà il gravame,ma saràcomunque ricorri bile per cassazione dalla parte insoddisfatta dalladecisione e tutto ciò contrasta con il principio costituzionale (art.lllsecondo comma Cost.) della ragionevole durata,proprio in relazione aiprocedimenti cd bagattellari (che invece spesso concernono la lesione didiritti umani come ambiente e salute) e con gli stessi principi di equitàrimessi al giudice di pace come giudice unico,sia pure nel rispetto dellalegge e della gerarchia costituzionale delle leggi.

pace pronunziate secondo

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(Cfr:in tale senso la citata sentenza della Corte Cost.n.206 del 2004).b. il profilo istituzionale della delegittimazione del giudice di pace,non piùgiudice della equità sostitutiva o formativa, che adatta il buon sensogiuridico e la sensibilità sociale al caso singolo e circostanziato, ma giudicesotto valutazione critica,posto che la sua decisione viene valutata da unsecondo giudice di merito,che considererà anche la violazione dei principiregolatori della materia,che sono ben diversi dai principi informatori odai principi generali dell'ordinamento richiesti invece dalla Cassazionecome fonti generali del riferimento della conformità della pronuncia allaequità sostanziale. Anche tale profilo è denuncia bile per la irrazionalitàdella scelta legislativa,che non attiene ad alcun intento deflattivo oriduttivo dei tempi del giudizio,e ciò in relazione agli artt.3 primo commae 111 secondo comma della Costituzione;c.il profilo ermeneutico della interpretazione autentica,ma non innovativa,con la quale il legislatore indica i quattro criteri ermeneutica fondamentaliche governano le decisioni dei giudici di pace,sia quando essi decidonosecondo equità (con sentenze ora appella bili, ma creandosi un doppioregime discriminante a seconda del tempo ),sia quando essi decidonosecondo diritto (anche se la novella riguarda soltanto i giudizi di equità).Il giudice di pace,nel decidere ,deve osservare quattro PRINCIPI DILEGALITA :.PRIMO PRINCIPIO: il rispetto delle NORME SUL PROCEDIMENTO.In realtà non tutte le irritualità o le inosservanze del rito sono tali dainvalida re il processo e la sentenza,ma solo quelle norme di garanzia dellaintegrità del contraddittorio,della legitimatio ad causam,del rispetto deidiritti della difesa,della pronuncia iuxta probata et allegata e conmotivazione adeguata e non apparente.n legislatore novellatore si rimettealle regole processuali ed alla giurisprudenza già nota.Poteva essere piùpreciso e incisivo,ma qui si affida al diritto vivente che a volte ègarantista,ed a volte formalista,secondo un pendolo spesso imprevedibile..SECONDO PRINCIPIO: il rispetto delle NORME COSTITUZIONALI.In realtà il giudice di pace ,decidendo secondo equità,si occupa spesso diContratti o di liti condominiali o di risarcimento danni prodotti da veicolie natanti purchè il valore della controversia non superi Euro 15.493,71.Appare dunque difficile,dalla lettura del testo vigente dell'art.7 del codicedi procedura civile ( non modificato a nostro avviso dalla novella n.102 del2006) pensare da una violazione delle norme costituzionali.E tuttavia occorre ricordare,in primo luogo,la possibile lesione dei dirittidella difesa e del giusto processo,da parte di un giudice troppo frettoloso otroppo sospettoso o troppo decisionista; inoltre ,proprio nella materiaspecifica della RCA,il ruolo del giudice di pace,anche in sede di equità,sioccupa di diritti umani (la lesione della salute) od esistenziali (la lesionedelle qualità della vita) ed è diretto a dare il risarcimento totale del danno,

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anche nel caso di lesioni micropermanenti (Cfr.Cass 111 sez.civ.18novembre 2003 n.17429). TERZO PRINCIPIO: il rispetto delle NORME COMUNITARIE.Dove il referente normativo alla NORMA non prescinde dalla FORMA,nel senso che sono attualmente norme le direttive,i regolamenti,ed entrocerti limiti le raccomandazioni vincolanti i governi od i provvedimentidella Banca Centrale, ma sono norme vincolanti anche quelle deicomplesso dei trattati,ed i precetti costituzionali sui diritti umanifondamentali (tra cui la salute) inclusi nella parte Il del Trattato che fondala Costituzione europea,e che sono immediatamente operativi secondo lepronunce delle Corti europee di Giustizia di Lussemburgo e di Strasburgo(v.per un approfondimento l'opera di G.B.Petti,La Costituzione europea ela tutela civile dei diritti umani,Maggioli ed 2006).

il rispetto dei PRINCIPI REGOLA TORI

legislatore aderisce all'imput della Corte Costituzionale (sent.n.206) che tuttavia usa il termine PRINCIPI

.QUARTO PRINCIPIOD ELLA MATERIA.Qui ildel 6 luglio 2004INFORMATORI.La Cassazione ( 111 sez.civile,sent.n.382 del 2005,Pres.Carbone,est.LoPiano) inopinatamente bacchetta la Corte Costituzionale rilevando chesolo il conciliatore doveva informarsi ai principi regolatori,mentre ilgiudice di pace deve uniformarsi ai principi informatori.Ora illegislatore,per interpretazione autentica, dà ragione alla Cassazionee torto al giudice delle leggi; ma non si tratta di interpretazioneinnovativa, posto che applica il diritto vivente.In sede teorica la distinzione tra l'equità del conciliatore e quella delgiudice di pace,appare una costruzione degna della logica bizantina,e conbuona pace dei disputanti,tornando alla concezione tradizionale della ratiolegis come logica del diritto,ci sembra di poter dire,con Giuliano,che ladelimitazione della materia di una disciplina non sempre consente laindividuazione del principio generale come principio regolatore,specienella materia contrattuale o del contratto atipico,dove la ragionedell'affare prevale sulla cd causalità tipica .Esistono invece materieparticolari dove le norme europee a tutela del consumatore sonointervenute per riequilibrare il sinallagma dei contratti invalidando laefficacia delle clausole abusive.Ma per una ragione di opportunitàpolitica,con la legge 7 aprile 2003 n.63 si è provveduto ad eliminare dallacompetenza del giudice di pace la MATERIA dei contratti conclusisecondo le modalità dell'art.1342 c.c. e cioè i contratti di massa,conclusimediante moduli o formulari. La controriforma è stata presa per impedireai consumatori di avvalersi del provvedimento dell' Antitrust che avevasanzionato il cartello delle assicurazioni negli anni 2000 e 2001 in relazionealla formazione dei premi RCA indebitamente aumentati.ll

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provvedimento era stato impugnato in sede amministrativa,ma era statodichiarato legittimo sia dal Tar che dal Consiglio di Stato.Sfuggono al provvedimento le azioni risarcitorie in RCA,che pure vedonole imprese di assicurazioni come controparti solidali,ma si vuoi dire che IPRINCIPI INFORMATORI DELLA MATERIA IN RCA, per quantoriguarda il risarcimento del danno,sono chiaramente espressi ,per quantoriguarda il danno biologico,nelle definizioni delle sue quattro componentiindicate negli artt.138 e 139 del codice delle assicurazioni e nelle stesseprocedure di risarcimento indicate nei successivi artt.148 e 149 dello stessocodice (entrato in vigore dal 1 gennaio 2006).Vedremo dunque se i giudici di pace,sapranno attenersi,in sede di equità odi decisione secondo diritto,al principio informatore del risarcimentototale del danno reale,in tutte le sue componenti,o se invece aderirannoalle tesi riduzioniste sostenute dalle parti forti che gestiscono la faseprecontenziosa,possibilmente senza l'intralcio di avvocati o di medici di

parte.

In conclusione l'esame della riforma sotto tre prospettive, ne evidenzia duenegative e con profili di incostituzionalità,ed una positiva,per laMATERIA che ci occupa,consentendo la individuazione dei principiregolatori della materia.

ART.2 (MODIFICHE all'art.360 c.p.c.)L'art.360 c.p.c.è sostituito dal seguentecomma primo:"Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possonoessere impugnate con ricorso per cassazione :l.per motivi attinenti alla giurisdizione,2.per violazione delle norme sulla competenza,quando non è prescritto ilregolamento di competenza;3.per violazione o falsa applicazione di norme di diritto E DEICONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LA YORO;4.per nullità della sentenza o del procedimento;5.per omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione circa un FATTOCONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO.Comma secondo:Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenzaappella bile se le parti sono d'accordo per omettere lo appello,ma in talcaso l'impugnazione può proporsi soltanto A NORMA DEL PRIMOCOMMA NUMERO 3.(sono poi aggiunti altri due comma )Com ma terzo:Non sono immediatamente impugna bili con ricorso per cassazione tesentenze che decidono di questioni insorte senza deflnire,neppure

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parzialmente il giudizio.ll ricorso per cassazione avverso tali sentenze puòessere proposto senza necessità di riserva,allorché sia impugnata lasentenza che definisce ,anche parzialmente il giudizio.Comma quarto:Le disposizioni di qui al primo cornn1a ed al quarto comma si applicanoalle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali èammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

COMMENTO.Rispetto al previdente testo dell'art.360 c.p.c. le modifiche attengono: alnumero 2 del primo comma,per la inserzione della violazione e falsaapplicazione dei contratti ed accordi nazionali collettivi di lavoro.Si tratta di INNOVAZIONE NON RETROATTIV A,che ha l'effetto diequiparare alla violazione di legge e all'error in iudicando quella cheè,tecnicamente,la interpretazione di un negozio giuridico complesso eprivo di forza di legge tra le parti che non aderiscono a quel contratto.Ne deriva una questione di costituzionalità,posto che la norma contraddicele numerose pronunce della Corte Costituzionale sulla materia.La seconda innovazione attiene al numero 5 del primo comma,dove leparole PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA,PROSPETT A TOO RILEV ABILE DI UFFICIO, sono state sostituite da FATTOCONTROVERSO E DECISIVO DEL GIUDIZIO.Si tratta di INNOVAZIONE NON RETROA TTIV A che incide suldimensionamento dell'error in motivando,posto che il vizio ora prescindedalla prospettazione o dal rilievo di ufficio,e non è chiaro se il FATTOCONTROVERSO E DECISIVO includa il PUNTO DECISIVO come fattostorico o se invece,restrittivamente,il vizio della motivazione debbaintendersi unicamente riferito al fatto,e non più al vizio della logicagiuridica espresso nella motivazione.Parrebbe che il legislatore abbia voluto superare il cd vizio datravisamento del fatto,che spesso era considerato dalla Cassazione comevizio non ammissibile.Il terzo e quarto comma sono INNOVAZIONI NON RETROA TTIVE, peril terzo comma,e innovazioni ricettizie del diritto vivente per il terzocomma e come tali non innovative.

Per la restante nuova disciplina del ricorso,il lettore dovrà far capo alDecreto Legislativo n.40 ed ai primi commenti specialistici in materia.La sensazione è che almeno in parte la riforma giovi alla speditezza delledecisioni,sp~cie a mézzo della procedura in camera di consiglio,chetuttavia svi~isce il ruolo della difesa ed anticipa il giudizio a mezzo dellaconcisa ma Imotivata relazione del relatore (cfr:art.380 bis del Dlgs n.40).La nuova ~isciplina del ricorso per cassazione,ai sensi dell'art.27 commasecondo dell decreto citato è entrata in vigore dal 3 marzo 2006.

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2. RIFORMA PROCESSUALE .INTRODOTTA DALLA LEGGE 21FEBRRAIO 2006 N.IO2.

Per la materia che ci occupa (cause relative al risarcimento danni daillecito della circolazione per lesioni lievi) è sufficiente riprodurre duearticoli in esteso,poiché gli altri articoli riguardano un aggravamento dellepene ed il giudizio penale.

ART .3.DISPOSIZIONI. PROCESSUALI."I.Alle causa relative al risarcimento dei danni per morte o perlesioni,conseguenti ad incidenti stradali4si applicano le norme processualidi cui al libro Il, Titolo IV ,capo I del codice di procedura civile."

ART.5. LIQUIDAZIONE ANTICIPAT.I\ DI SOMME IN CASO DIINCIDENTI STRADALI."I.AII'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969 n.990 è aggiunto,in fine,ilsecondo comma:"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui alprimo com ma, il giudice CIVILE o PENALE ,su richiesta deldanneggiato,sentite le parti,qualora da un sommario accertamentorisultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente,conordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione,a caricodi una o più delle parti civilmente responsabili,di una provvisionalevariabile tra il 30 ed il 50% della presumibile entità del risarcimento chesarà liquidato in sentenza."

COMMENTO DELLO ART .3.La prima lettura del testo (senza tener conto dei lavori preparatori e deldibattito parlamentare) ha posto in allarme i giudici di pace,tanto daprovocare un Convegno Nazionale tenutosi in Roma il 22 marzo 2006,promosso dalla Associazione Valore Uomo,con la partecipazione dimagistrati,giudici di pace,avvocati e dell'on.Francesco Bonito,che haseguito i lavori parlamentari ( vedi verbale della seduta del 9 marzo 2005Presso Camera dei deputati).Il rinvio ,da parte del novellatore, dell'intera materia risarcitoria RCA,perlesioni (senza distinzione tra lievi e gravi) e per morte (incluse le cd.lesionimortali) al Libro Il,titolo IV,Capo I del codice di procedura civile,essendoesteso allo art.409 del codice di procedura civile, secondo la lettera dellalegge novella, includerebbe nelle controversie appartenenti allacompetenza funzionale del giudice del lavoro anche le controversie dirisarcimento per lesioni e morte.Nel testo originario,moditicato nella seduta del 9 marzo alla Camera,lanorma in esame era inserita come art.175 bis del cod.proc.civile,nella parte

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del codice che riguarda il processo di cognizione dinanzi al Tribunale ed ipoteri del giudice istruttore in generale.Questa dislocazione,secondo l'on.Fanfani,che proponeva unemendamento,poi approvato anche dalla opposizione (on Bonito ),toglievala collocazione sistematica,proprio perché la dislocazione avrebbedeterminato una lettura che affidava il tribunale,come giudice ordinario,laintera competenza della materia,sottraendola in parte al giudice di pace edel tutto al giudice specializzato per il rito del lavoro.Nel verbale parlamentare non vi è tJ-accia di questa preoccupazione.Il testo vigente,secondo il parere del relatore Italico Perlini e delSottosegretario Vietti,conserva la doppia competenza per valore delgiudice di pace,posto che non modifica l'articolo 7 o l'articolo 1.1.3 secondocom ma del codice di procedura civile o il testo dell'art.409 (al quale non èstato aggiunto un numero 6) de.l codice di procedura civile,e del tribunaleordinario,per le cause il cui valore superi Euro 15.493,71.Nel corso del Convegno di Roma questa tesi è stata confermatadall'on.Bonito e sostenuta sia dai magistrati della Cassazione che dalgiudice del lavoro presso il Tribunale di Roma,mentre i giudici di pacehanno espresso viva preoccupazione in relazione alla possibilità chequalche giudice di tribunale o giudice dellavoro,avvalendosi della letteradella legge, potesse trattenere a sé una causa appartenente alla competenzadel giudice di pace.Nella sede tribunalizia è tuttavia possibile sollecitare una pronuncia sullacompetenza e quindi impugnare la decisione con regolamento dicompetenza, non ammesso dinanzi al giudice di pace (art.46 c.p.c.).In tal modo si otterrà un precedente da parte della Cassazione,meglio se aSezioni Unite, per l'effetto vincolante sulle sezioni semplici.La RA TIO LEGIS della riforma,come risulta dai lavori preparatori ,dallerelazioni e dal parere del sottosegretario Vietti,oltre che dalla logicasistematica ,è unicamente quella del FA VOR VICTIMAE e dellaaccelerazione dei tempi processuali,utilizzando le maggiori garanzie delrito del lavoro,che consente al giudice di integrare le provecivili,superando decadenze e preclusioni,sia pure con ordinanza motiv~lta.Il significato della riforma non incide dunque sulle NORME DICOMPETENZA ma sulle norme di RITO processuale,dallo art. 41.3 c.p.c.in poi; norme processuali che dovranno essere seguite dai difensori perl'atto introduttivo,che non è nella forma della citazione ma di quella delricorso,e per le richieste istruttorie,e dai vari giudice di pace e deltribunale,competenti in ragione del valore della causa.Tale nuova disciplina,che non prevede norme di diritto transitorio,opera apartire dalla entrata in vigore dell~ legge,e cioè dal 150 giol.4no successivoalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.64,avvenuta il 1.7marzo 2006 e cioè dal 2 aprile 2006.

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I ricorsi depositati e le citazioni erroneamente notificate a partire da taledata determinano procedure regolate con il rito del lavoro. Le causependenti anteriormente incardinate seguono le regole processualiprevidenti ovvero si applica lo ius superveniens?Il Governo,su sollecitazione bipartisan,si è impegnato a presentare unaleggina di interpretazione autentica ,ma l'attuale contestopreelettorale,determinerà un rinvio ad elezioni avvenute.

Aggiungo,a sostegno della tesi logico sistematica, che a stretto rigoreletterale,la novella esproprierebbe sia il giudice di pace per la sua interacompetenza,sia il giudice ordinario,ed aggraverebbe oltre misura lependenze del giudice del lavoro,determinando un allungamento dei tempidecisionali, proprio contro lo spirito della riforma.Quanto alla applicazione immediata del rito del lavoro ai processipendenti (che pure è sostenuta da una parte dei giudici di pace e daigiudici di tribunale) osservo che la scelta della retroattività o meno èrimessa ,salvo che in materia penale,alla discrezionalità del legislatore (cfr.Corte Cost.18 febbraio 1998 n.190),e dunque dovrebbe intendersichiaramente dal dettato della legge,che invece è oscuro.Inoltre pur nella pendenza del processo,nella fase del merito, occorre tenerconto di eventuali preclusioni e decadenze maturate e persino di eventualigiudicati interni (per la fase di appello) e dunque non sempre risulteràpissibile applicare una nuova disciplina processuale del rito del lavoro inrelazioni a situazioni processuali già definite od esaurite.Sarà dunque opportuna una norma di diritto transitorio che regoli tali

questioni.

COMMENTO ALLO ART .5.La norma che accorda alla vittima una provvisionale variabile dal 30 al50% del danno reale totale (patrimoniale,biologico,non patrimoniale) daparte del giudice civile (incluso il giudice di pace) è di chiarissima lettura.Il presupposto è lo accertamento di gravi elementi di responsabilità acarico del conducente autore del danno,ma la provvisionale potrà essereposta a carico anche delle altre parti solidali,assicurazioni incluse.Il fine della norma è quello di agevolare l'amichevole composizione dellalite civile.

CONCLUSIONI.Le riforme successive alla pubblicazione del testo non ne modificano lasostanza,ed operano dalla loro entrata in vigore, ovvero secondo le Iregole generali per la applicabilità immediata delle nuove normeprocessuali,se più favorevoli,ovvero secondo le norme transitorie del DLgsn.40. Roma 31 marzo 2006 L'autore.

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