· disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del...

163

Transcript of  · disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del...

���������

������ ���������������

����������������� �����������������������

��������������� ��������������������

���������������� ��������������������� ����

�������������

� �

������ ������

����������� ��� �����

����������������������� ��

�����������������������������������������������

������ ����!�������������������������

����� ������������������������ ��������"�����#������"�

�����$�������%�����

�������� ����� ��

����� ����� ������� &������ �������������

����������

������ �������

���������'(����')�'*�+')*

)'�'*�+')(

!�������

(�'

�������!����� �"�!�����),�'*�+')-

"��

������������������������������&������������� ����� ���������� ���.�

�!�����%������������������"����"��!��.� �!�������#�"� ��.�

��������������"����#�"� �/�&����-001(����),�'+�+'),��

���������"������+2����'(�'1�+')(� �����3���������� ������������4���3� �

�����"��')�������������������"�������&�������������� ���������������3�

.�������4������������&�����3�����!���������������� ������������

������������������������� � �������� �� �����5���02��������10'6+'')

���������������&��������4� � �������� � �����������)-+(+6+')1�.��������+1-*00

���),�',�+'),������&������������� ����� ���������� ���.� �!�����������

������������"����"��!��.� �!�������#�"� ��.� ��������������"���

���������)0����+0�'(�+'),

������������������������������� �!�����%�����������"�/�

&����-+-����)1�')�+'),��

����������������������� �"�!������������������� ������������������ ��

���&&�"�!����������3���')�������������������"����

���������'+����)'�'*�+')(

- 1 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

INDICE Titolo I: NORME GENERALI .................................................................................................................................................... 3

Art. 1 – Finalità, obiettivi generali, contenuti .............................................................................................................................. 3 Art. 2 – Elaborati del Piano degli Interventi................................................................................................................................ 4 Art. 3 – Attuazione ed efficacia ................................................................................................................................................. 6 Art. 4 – Superficie Agricola Trasformabile ................................................................................................................................. 7

Titolo II: DEFINIZIONI E PARAMETRI...................................................................................................................................... 8 Art. 5 – Definizione grandezze urbanistiche .............................................................................................................................. 8 Art. 6 – Definizione grandezze edilizie ...................................................................................................................................... 9 Art. 7 – Definizione distanze ................................................................................................................................................... 13 Art. 8 – Definizioni relative al sistema commerciale ................................................................................................................. 14 Art. 9 – Definizione tipologie di intervento e Titoli abilitativi ...................................................................................................... 15 Art. 10 – Destinazioni d’uso .................................................................................................................................................... 22

Titolo III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI ..................................................................................................... 25 Art. 11 – Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ............................................................................................................................ 25 Art. 12 – Opere di urbanizzazione (OOUU) ............................................................................................................................. 27 Art. 13 – Intervento Edilizio Diretto (IED)................................................................................................................................. 29 Art. 14 – Fabbricati storici soggetti a grado di protezione ......................................................................................................... 30 Art. 15 – Superficie fondiaria corrispondente ........................................................................................................................... 35 Art. 16 – Perequazione .......................................................................................................................................................... 36 Art. 17 – Credito edilizio e registro .......................................................................................................................................... 37 Art. 18 – Compensazione urbanistica ..................................................................................................................................... 38 Art. 19 – Accordi pubblico privato ........................................................................................................................................... 39 Art. 20 – Schede Progettuali ................................................................................................................................................... 41

Titolo IV: SISTEMA RESIDENZIALE ...................................................................................................................................... 43 Art. 21 – Classificazione zone residenziali .............................................................................................................................. 43 Art. 22 – ZTO A - Centri storici ............................................................................................................................................... 45 Art. 23 – ZTO B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ................................................................................... 47 Art. 24 – ZTO C1 - parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate ......................................... 49 Art. 25 – ZTO C2 - parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate........................................................... 51

Titolo V: SISTEMA PRODUTTIVO ......................................................................................................................................... 53 Art. 26 – Classificazione zone per attività economiche ............................................................................................................ 53 Art. 27 – ZTO D1 - Artigianali e industriali di completamento ................................................................................................... 54 Art. 28 – ZTO D2 – Commerciali, artigianali di servizio, direzionali ........................................................................................... 56 Art. 29 – D4 – Impianti agroindustriali ..................................................................................................................................... 58 Art. 30 – D5 – Zona mista produttiva-residenziale ................................................................................................................... 59 Art. 31 – Insediamenti produttivi singoli in zone territoriali omogenee improprie ....................................................................... 61 Art. 32 – Sportello unico attività produttive in variante al PRC .................................................................................................. 63 Art. 33 – Sistema commerciale ............................................................................................................................................... 66

Titolo VI: SISTEMA AMBIENTALE ........................................................................................................................................ 68 Art. 34 – Classificazione zone agricole ................................................................................................................................... 68 Art. 35 – ZTO E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica specializzata e/o di particolare pregio ambientale ..... 76 Art. 36 – ZTO E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva ................................................................. 78 Art. 37– ZTO E3 – Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario .......................................................................... 79 Art. 38 – ZTO E4 - Nuclei agricoli residenziali (nar) ................................................................................................................. 80 Art. 39 – Edifici non funzionali alla conduzione agricola del fondo ............................................................................................ 82 Art. 40 – ZTO Verde privato ................................................................................................................................................... 84 Art. 41 – Varchi ...................................................................................................................................................................... 86 Art. 42 – Coni visuali .............................................................................................................................................................. 87 Art. 43 – Siti di importanza comunitario e Zone di protezione speciale (SIC e ZPS) .................................................................. 88 Art. 44– Misure di salvaguardia idraulica................................................................................................................................. 89

Titolo VII: SISTEMA DEI SERVIZI .......................................................................................................................................... 93 Art. 45 – Classificazione zone a servizi ................................................................................................................................... 93 Art. 46 – ZTO Fa per l’istruzione ............................................................................................................................................. 95 Art. 47 – ZTO Fb per attrezzature di interesse collettivo .......................................................................................................... 96 Art. 48 – ZTO Fc attrezzate a parco, gioco e sport .................................................................................................................. 97 Art. 49 – ZTO Fd per la sosta e il parcheggio .......................................................................................................................... 99 Art. 50 – ZTO FP Aree a servizio degli insediamenti produttivi ............................................................................................... 100 Art. 51 – ZTO Zone per impianti speciali ............................................................................................................................... 101 Art. 52 – Standard urbanistici ............................................................................................................................................... 102 Art. 53 – Oneri di urbanizzazione e monetizzazione .............................................................................................................. 103

Norme Tecniche Operative - 2 -

Titolo VIII: SISTEMA DELLA MOBILITA’ ..............................................................................................................................104 Art. 54 – Classificazione aree per la mobilità ......................................................................................................................... 104 Art. 55 – Distanze dalle strade.............................................................................................................................................. 107 Art. 56– Parcheggi .............................................................................................................................................................. 109 Art. 57 – Aree per la distribuzione carburante ....................................................................................................................... 111

Titolo IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO ..........................................................................................................................113 Art. 58 – Vincolo paesaggistico e Monumentale D.Lgs 42/04, ex L. 431/85, ex L. 1089/39 e L.1497/39 .................................. 113 Art. 59 – Vincoli idrografia .................................................................................................................................................... 115 Art. 60 – Fascia di rispetto depuratori ................................................................................................................................... 118 Art. 61 – Fascia di rispetto cimiteri ........................................................................................................................................ 119 Art. 62 – Fascia di rispetto elisoccorso .................................................................................................................................. 120 Art. 63 – Fascia di rispetto delle infrastrutture tecnologiche ................................................................................................... 121 Art. 64 – Opere di captazione per l’approvvigionamento dei pubblici acquedotti ..................................................................... 122 Art. 65 – Pianificazione urbanistica di livello sovracomunale, Ambiti naturalistici di interesse regionale e Zone umide ............. 124 Art. 66 – Vincolo idrogeologico-forestale ............................................................................................................................... 125 Art. 67 – Vincolo archeologico e reperti ................................................................................................................................ 126 Art. 68 – Vincolo sismico e compatibilità sismica ................................................................................................................... 127

Titolo X: PIANI DI SETTORE ................................................................................................................................................129 Art. 69 – Norme generali per i piani di settore ....................................................................................................................... 129 Art. 70 – Ambito del Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave................................................................................... 130

Titolo XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ................................................................................................................131 Art. 71 – Deroghe ................................................................................................................................................................ 131 Art. 72 – Disposizione transitoria .......................................................................................................................................... 132 Art. 73 – Entrata in vigore e disposizioni finali ....................................................................................................................... 133

ELENCO ABBREVIAZIONI ......................................................................................................................................................... ALLEGATO A_SCHEDE PROGETTUALI .................................................................................................................................... ALLEGATO B_ACCORDI PUBBLICO/PRIVATI ...........................................................................................................................

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 3 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore Comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

2. Il PI attua le direttive, le prescrizioni ed i vincoli del PAT e, in coerenza ed in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

3. Il Piano degli Interventi (PI), come previsto dall’Art. 48, comma 5bis della LR 11/2004, è formato dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) Vigente per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Quartier del Piave (PATI QdP) e del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvati. Il Comune di Vidor è dotato del PI a seguito dell’approvazione del PAT nella Conferenza di Servizi del 16.04.2015

4. Il PI si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

Norme Tecniche Operative - 4 -

ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

1. Il PI è formato da: A. ELABORATI CARTOGRAFICI Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 Elab.06 Zone significative – BorgoM scala 1: 2.000 Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 Elab.09 Carta della fragilità scala 1: 5.000 Elab.10 SAU e SAT scala 1: 5.000 B. SCHEDATURE

Elab.11.1 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Vidor Elab.11.2 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Bosco Elab.11.3 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Colbertaldo Elab.11.4 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Agricolo integro Elab.11.5 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Borgo M. Elab.11.6 Schede A – Schede Gradi di Protezione – NordEst Elab.12 Schede B – Edifici – Lett A e B – consistenza patrimonio Elab.13 Schede C – Ambiti di edificazione diffusa (E4) e aree urbane di frangia Elab.14 Schede D – Edifici non funzionali alla conduzione del fondo Elab.15 Schede E – Aziende Agricole e Allevamenti Elab.16 Schede F – Accordi Pubblico-Privati sottoscritti C. ELABORATI DESCRITTIVI E NORMATIVI

Elab.17 Norme Tecniche Operative Elab.18 Dimensionamento Elab.19 Relazione programmatica Elab.20 Criteri e modalità di applicazione della perequazione urbanistica Elab.21 Registro Fondiario SAU Elab.22 Registro Crediti Edilizi Elab.23 Prontuario Qualità Architettonica Stralciato Elab.24 Documento del Sindaco D. ELABORATI VALUTATIVI

Elab.25a Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS Elab.25b Relazione tecnica – Dichiarazione di non necessità della procedura di Vinca Elab.26 Valutazione di Compatibilità idraulica Elab.26 Valutazione di Compatibilità idraulica – Allegato A Elab.27 Valutazione di Compatibilità Sismica (vedi elaborati specifici)

E. ELABORATI INFORMATICI

Elab.28 DVD Banche dati e file pdf elaborati F. ADEGUAMENTO COMUNALE ALA DGR 1047/2013

Elab.29 Centro Abitato e Aree degradate Elab.29 Relazione di sintesi e Schede Aree degradate

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 5 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

2. Tra gli elaborati costituivi del PI, come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 Elab.06 Zone significative – BorgoM scala 1: 2.000 Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 Elab.08 Carta della fragilità scala 1: 5.000 Elab.09 SAU e SAT scala 1: 5.000

Elab.11.1 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Vidor Elab.11.2 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Bosco Elab.11.3 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Colbertaldo Elab.11.4 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Agricolo integro Elab.11.5 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Borgo M. Elab.11.6 Schede A – Schede Gradi di Protezione – NordEst

Elab.12 Schede B – Edifici – Lett A e B – consistenza patrimonio Elab.13 Schede C – Ambiti di edificazione diffusa (E4) Elab.14 Schede D – Edifici non funzionali alla conduzione del fondo Elab.15 Schede E – Aziende Agricole e Allevamenti Elab.16 Schede F – Accordi Pubblico-Privato Elab.17 Norme Tecniche Operative Elab.18 Dimensionamento Elab.21 Registro Fondiario SAU Elab.22 Registro Crediti Edilizi

Elab.25 Valutazione di incidenza Elab.26 Valutazione di Compatibilità idraulica Elab.26 Valutazione di Compatibilità idraulica – Allegato A

Norme Tecniche Operative - 6 -

ART. 3 – ATTUAZIONE ED EFFICACIA

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Vidor si articola in Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave, Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) comunale e Piano degli Interventi (P.I.).

2. Il PI si attua per mezzo di: a) Piani Urbanistici Attuativi (PUA): b) Interventi Edilizi Diretti (IED); c) Permesso di Costruire Convenzionato (PPC); d) Opere Pubbliche (OOPP); e) atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi dell’Art. 6 e 7 della LR 11/2004.

3. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del PI decadono, come previsto dall’Art. 18 della LR 11/2004, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio.

4. Qualora vi sia difformità nelle disposizioni rappresentate e descritte negli elaborati del PI o nelle planimetrie del PI rispetto allo stato reale dei luoghi, valgono le seguenti regole: - per le planimetrie a scala diversa, prevalgono le disposizioni di quelle a scala maggiore (a denominatore

minore); - tra le planimetrie e le NTO prevalgono le NTO; - tra le NTO ed il Dimensionamento, prevale il Dimensionamento; - tra le planimetrie del PI ed i dati derivanti dal rilievo topografico dei luoghi, ai fini dell’istituzione dei vincoli e

della definizione esecutiva dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PI, prevalgono i dati del rilievo topografico.

5. Negli elaborati grafici sono rappresentati i limiti delle aree di vincolo (stradale, idraulico, paesaggistico, ecc): le grafie sono indicative e non costituiscono limite certo, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati puntualmente in sede di redazione dei progetti delle opere per le varie tipologie di vincolo, anche sulla base delle disposizioni vigenti, senza che ciò determini la necessità di variante al P.I. (salvo asservimento di aree per vincolo preordinato all’esproprio).

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 7 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 4 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - LR n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13. - DGRV n. 3650 del 25.11.2008 - Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il

governo del territorio" Lettera c) - SAU - Metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola.

- Piano di Assetto del Territorio DEFINIZIONE 1. Il rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie del Territorio Comunale (STC), calcolato

secondo le modalità indicata dall’Atto di Indirizzo di cui all’Art. 50, Comma 1, lett. c) della LR 11/2004, determina il limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Trasformabile (SAT).

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. Il PI può apportare variazioni alle quantità (mq) di SAU trasformabile previsti nei singoli ATO del PAT (vedi “Tav.

08.04.01” e “Dimensionamento di Piano” del Piano di Assetto del Territorio), solo nel caso non sia superato il limite quantitativo massimo della SAU Trasformabile (SAT) per l’intero territorio comunale, pari a mq 10,48, calcolati secondo quanto indicato al precedente Comma 1 e richiamati nell’Elab n. 18 Dimensionamento del presente PI.

Norme Tecniche Operative - 8 -

TITOLO II: DEFINIZIONI E PARAMETRI

ART. 5 – DEFINIZIONE GRANDEZZE URBANISTICHE

1. Si riportano di seguito le definizioni urbanistiche per l'attuazione del PI: a) Superficie territoriale (St):

Si misura in mq Superficie o area di intervento unitario, pubblico e/o privato, comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e di quelle per l’urbanizzazione secondaria: è misurata in proiezione orizzontale al netto delle zone destinate alla viabilità dal Piano Regolatore Comunale ed al lordo di strade eventualmente esistenti o da prevedere internamente all’area.

b) Superficie fondiaria (Sf): Si misura in mq. Superficie o area a destinazione omogenea di zona, misurata in proiezione orizzontale e al netto degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e/o previsti, nonché delle parti gravate da vincolo.

c) Indice di edificabilità territoriale (It): Si misura in mc/mq. Rapporto tra il volume massimo edificabile e la superficie territoriale; il rapporto si utilizza in sede di strumento urbanistico attuativo (SUA).

d) Indice di edificabilità fondiaria (If): Si misura in mc/mq. Rapporto tra il volume massimo edificabile e la superficie fondiaria.

e) Rapporto di copertura fondiaria (Qf): Viene espresso in forma percentuale Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sc/Sf).

2. Gli indici territoriali riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi.

3. La saturazione degli indici di edificabilità territoriale (It) e fondiaria (If), corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni possibilità di altri interventi edificatori sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

4. Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venisse frazionata allo scopo di costruire nuovi edifici, il rapporto tra la volumetria delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita, non deve superare gli indici di zona.

5. E’ sempre ammessa nelle ZTO di tipo B, C, e D, mediante atto pubblico, la trasposizione di volume residenziale o di superficie coperta tra lotti anche non contigui ma ricadenti nel perimetro della stessa ZTO, sia in zona di completamento che di espansione, in deroga all’Indice di edificabilità fondiaria ed al Rapporto di edificabilità fondiaria, purché vengano rispettati tutti gli altri indici e distanze di Zona previsti dalle presenti Norme Tecniche Operative (NTO) e comunque in ottemperanza ai commi precedenti.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 9 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 6 – DEFINIZIONE GRANDEZZE EDILIZIE

1. Si riportano di seguito le definizioni edilizie per l'attuazione del PI: a) Superficie coperta (Sc):

Si misura in mq. Superficie o area rappresentata dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate emergenti dal

piano medio del terreno originario; sono esclusi dal computo della Sc: gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo non superiore a ml 1,40; le scale aperte; le logge rientranti sino a ml 1,40.

b) Superficie utile abitabile (Sua): Si misura in mq. E’ superficie di pavimento dell’edificio abitabile misurata al netto di elementi quali murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani porte e finestre, scale interne, logge e balconi.

c) Superficie Lorda di Pavimento (Slp) Si misura in mq. La superficie lorda di pavimento è data dalla somma della superficie di tutti i piani, misurata al lordo di murature interne e perimetrali. Nel computo delle superfici utili lorde, devono includersi: - gli attici ed i sottotetti per le parti in cui la differenza di quota tra il pavimento e l’intradosso della struttura

di copertura sia maggiore a m. 1,80; - le logge rientranti; - i locali seminterrati ed interrati aventi qualsiasi destinazione; - le tettoie aperte;

d) Piano campagna (Pdc): E’ il livello medio del terreno prima di attuare movimenti di terra ed opere di sistemazione, in zona agricola, determinato senza tener conto di eventuali avvallamenti, fosse, cave e scoline e di accidentali elevazioni quali accumuli di materiali, arginelli e simili.

e) Definizione quota 0,00 o Quota di riferimento (Qdr): La quota zero o di riferimento per l’impostazione dei fabbricati e per ogni altra finalità urbanistica, è determinata con rilevazione strumentale; tale misurazione, quando l’area è urbanizzata o in zona da urbanizzare, sarà effettuata in ordine di priorità: - sulla quota media del cordolo del marciapiede che fronteggia il lotto; - sulla quota media della mezzeria della strada che fronteggia il lotto; - su un’area pubblica a confine.

In zona agricola, o in zona non urbanizzata, sarà considerata quota di riferimento la quota media del piano campagna che costituirà il sedime del fabbricato; qualora il terreno naturale si trovi ad una quota inferiore alla strada da cui avviene l’ingresso, il riferimento va considerato dalla strada qualora disti dal nuovo fabbricato non più di m. 50. Non sono considerati, per la determinazione della quota di riferimento, i riporti di terreno o qualunque alterazione al piano naturale di campagna.

f) Altezza dei fabbricati (H): Si misura in m. Corrisponde alla distanza misurata come differenza tra la quota del piano medio del terreno originario e la quota dell’intradosso del soffitto dell’ultimo piano praticabile, inteso come piano facilmente accessibile tramite collegamento verticale ma a carattere precario, qualora terreno originario e strada, intesa come spazio pubblico su cui si prospetta, siano orizzontali alla medesima quota. Qualora il terreno originario e la strada non siano orizzontali o siano orizzontali a quote diverse, l’altezza è riferita alla quota del piano medio del terreno originario interessato dalla costruzione. Qualora il soffitto dell’ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l’altezza è riferita al punto medio del suo intradosso. L’altezza del fronte è la differenza tra la quota media del terreno e la quota della linea superiore del cornicione di gronda o del parapetto pieno sovrastante se di altezza non superiore a ml 1,20; nel caso di fabbricato con fronte a timpano e sottotetto abitabile o praticabile, l’altezza viene misurata nel punto medio tra il vertice superiore del timpano e la sua base.

Norme Tecniche Operative - 10 -

Caso 1 – Soffitto ultimo piano orizzontale e piano campagna uniforme

Caso 2 – Soffitto ultimo piano orizzontale e piano campagna disuniforme

Caso 3 – Soffitto ultimo piano inclinato e piano campagna uniforme

Caso 4 – Soffitto ultimo piano inclinato e piano campagna disuniforme

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 11 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

g) Altezza dei vani (h) Si misura in m. Le altezze dei vani vanno misurate da pavimento a soffitto, e per ogni singola porzione di vano se le altezze sono diverse: - nel caso di soffitto con travature a vista, l’altezza va misurata sotto tavolato; - nel caso di vani con solai inclinati, o posti a quote diverse, l’altezza del vano è quella media delle altezze,

misurate dal pavimento ai vertici d’intradosso solaio posti ad altezze diverse. h) Numero dei piani (N):

E’ il numero totale dei piani fuori terra, compresi attici e mansarde: - per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una

quota uguale o superiore alla quota zero; - i soppalchi non costituiscono piano quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e

formino con esso inscindibile unità abitativa; - per piano interrato si intende il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad

una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante. i) Volume edificabile (V):

Si misura in mc. E’ il volume che può essere realizzato su un terreno edificabile, calcolato in base all’indice di edificabilità ammesso. Corrisponde al volume del solido emergente dal terreno con esclusione di: - Logge rientranti non più di ml 1,40; - I porticati pubblici o di uso pubblico; - I locali il cui estradosso sia situato ad una quota inferiore a ml 0,70 rispetto alla quota media del terreno,

purchè nel rispetto della distanza minima dal confine prevista per la zto di appartenenza; - I sottotetti non praticabili e quelli praticabili con altezza media utile non superiore a ml 2,00; - I porticati degli edifici realizzati in zona agricola purché aperti almeno su un lato e realizzanti una

volumetria massima non superiore al 10% di quella totale del fabbricato; - La eventuale sopraelevazione di piani terra ai sensi dell’art. 61 Regolamento Edilizio comunale purché

riferita alla quota campagna; - I volumi tecnici così come da art.106 del Regolamento Edilizio comunale; - Gli elementi definiti all’art.57 del Regolamento Edilizio comunale e in particolare gli elementi in aggetto

purché aperti da almeno tre lati e con una profondità sino a ml 2,50, gli elementi quali padiglioni da giardino etc purché aperti da quattro lati e privi di elementi di copertura;

- Gli accorgimenti costruttivi per il contenimento del consumo energetico di cui all’art.63 del Regolamento Edilizio comunale;

- Quanto necessario al superamento all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/1989 e smi.

j) Volumi tecnici (Vt): si intendono le opere edilizie o i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione…) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Si intendono inoltre come volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di riscaldamento, le cabine elettriche, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda, le mascherature delle apparecchiature per gli impianti di condizionamento e la “ritonda” intesa come camino dalle forme e materiali tradizionali, qualora idonea documentazione tecnica ne accerti la reale esistenza in passato. Si intendono ancora come volumi tecnici i manufatti per la protezione di apparecchiature tecnologiche necessarie per il miglioramento delle funzionalità proprie del fabbricato principale al quale tali volumi devono essere strettamente correlati. La loro realizzazione è consentita in seguito alla dimostrazione del loro carattere accessorio e pertinenziale in termini di destinazione e di consistenza rispetto al fabbricato principale, alla dimostrazione dell’effettivo beneficio in quanto strutture di servizio necessarie alla razionalizzazione delle funzionalità dei fabbricati principali, all’utilizzo di elementi costruttivi improntati su semplicità e razionalità tipologica (di norma i manufatti devono essere privi di tamponamenti perimetrali).

k) Elementi architettonici del progetto: - Portici: costruzione coperta delimitata su uno o più lati da una serie di pilastri o colonne, spesso con

valore decorativo e a carattere monumentale; i portici devono avere almeno un lato chiuso dal fabbricato principale. Nel caso di costruzioni rurali è da intendersi come locale aperto con tettoia, destinato a

Norme Tecniche Operative - 12 -

deposito di veicoli e/ attrezzi. La profondità dei portici viene misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo e nel caso di copertura a volte, l’altezza sarà verificata nel punto massimo;

- Porticato: portico lungo e spazioso, spesso esteso all’intero perimetro del fabbricato con sovrastante corpo chiuso;

- Balconi e terrazze: struttura architettonica sporgente a sbalzo da una facciata alla quale si accede da una o più finestre e circondata da un parapetto; sono elementi aggettanti rispetto alla muratura perimetrale dell’edificio, scoperti, costituiscono superficie non residenziale dell’alloggio, non possono essere chiusi in nessun modo da serramenti o elementi sia fissi che mobili, se non per il loro parapetto o ringhiera;

- Logge: spazio comunicante direttamente con l’esterno su uno o più lati; sono superfici non residenziali esterne all’alloggio, coperte, aperte su almeno un lato;

- Sottotetti: per sottotetto si definisce il volume soprastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o sottostante il coperto del fabbricato per la parte che eccede l’altezza minima regolamentare dell’ultimo piano;

- Cavedio o chiostrina: spazio caratterizzato da fabbricazione continua lungo tutto il perimetro, privo di copertura e destinato esclusivamente ad illuminare ed aerare locali non abitabili;

- Cortile: spazio delimitato da fabbricazione lungo l’intero perimetro nell’ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili; i cortili chiusi nel caso servano più unità abitative devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio, al fine di garantire l’accesso a mezzi di soccorso;

- Lastrico solare: tetto piano praticabile di una costruzione.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 13 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 7 – DEFINIZIONE DISTANZE

1. Si riportano di seguito le principali definizioni e parametri riguardanti le distanze, per l'attuazione del PI: a) Distanza dai confini (Dc):

Distanza radiale minima, misurata in proiezione orizzontale, fra le superfici coperte di fabbricati e il limite della proprietà. E' sempre ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di vincolo, registrato e trascritto, da parte dei confinanti, prima del rilascio di titolo abilitativo.

b) Distanza dai fabbricati (Df): Distanza lineare tra le superfici coperte di fabbricati diversi da intendersi misurata lungo i prolungamenti delle pareti dei fabbricati esistenti e di nuova costruzione con esclusione delle opere edilizie oggetto di condono edilizio

c) Distanza dalle strade (Ds): Distanza minima che intercorre tra il vertice della proiezione orizzontale dell’edificio e la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia pedonali che veicolari, ivi incluse le banchine o altro purché transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle…) ad esclusione delle aree destinate alla sosta e al parcheggio degli automezzi in genere.

d) Edifici esistenti posti a distanze inferiori a quelle previste dal PI: Gli interventi ammissibili su detti edifici, con esclusione di quelli ricadenti nelle ZTO A, sono quelli di cui all’art 3 lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m.i.; Gli interventi su detti edifici sono ammessi, a condizione che il permanere dell’edificio e il suo eventuale ampliamento non venga a determinare, a seconda dei casi: - pericolo per la circolazione; - impedimento per l’esecuzione della manutenzione delle opere spondali; - precarie condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio; a tal fine il Piano consente interventi di riqualificazione degli stessi edifici attraverso però il loro arretramento fisico funzionale rispetto al ciglio stradale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra e consentire una riqualificazione del tessuto esistente; l’eventuale arretramento dell’edificio deve essere fatto perseguendo allineamenti fisici con il tessuto esistente limitrofo.

f) Distanza dai confini di zona (Dz): Distanza radiale minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai limiti di zona così come definiti dalla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente; ai fini della determinazione delle distanze, i confini di zona sono assimilabili ai confini di proprietà salvo il caso di confine tra: zone edificabile / sottozona agricola e zona agricola /sottozona agricola, zone edificabili, ricadenti all’interno di una unica proprietà. Nel caso di confine tra zona edificabile o zona agricola o sottozona agricola/zona di tipo F sempre ricadente all’interno di una unica proprietà, potrà essere ammessa la costruzione sul confine di zona o ad una distanza inferiore a quella minima prevista, previo assenso motivato dall’A.C. da esprimersi con D.C.C.. Nell’esprimere la propria valutazione il C.C. dovrà accertare se la richiesta deroga possa pregiudicare la funzionalità e gli interessi perseguiti con le infrastrutture pubbliche o di interesse generale realizzare o da realizzarsi nell’adiacente area.

Norme Tecniche Operative - 14 -

ART. 8 – DEFINIZIONI RELATIVE AL SISTEMA COMMERCIALE

1. Ai fini della regolamentazione del sistema commerciale si intendono: a) Superficie di vendita:

l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.

b) Superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio.

c) Esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio.

d) Esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.

e) Media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati.

f) Medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

g) Grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di: - Grande centro commerciale,

quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

- Parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.

h) Outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione.

i) Temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio.

j) Centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 15 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 9 – DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E TITOLI ABILITATIVI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 1. Si definiscono di seguito le tipologie di intervento sugli edifici esistenti, ai sensi dell’Art. 3 del DPR 6 giugno 2001

n. 380 e s.m.i.: a) Manutenzione ordinaria:

sono da intendersi le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici ed igienico-sanitari esistenti, purché non comportino modifiche di tipo distributivo. Si richiamano a titolo esemplificativo i seguenti interventi: - sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione; - riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque

bianche e nere); - rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti,

materiali; - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; - rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; - riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; - riparazione recinzioni; - sostituzione di elementi di impianti tecnologici; - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso; - pulizia e sostituzione di elementi accessori o ornamentali quali: pluviali, scossaline, grondaie, rivestimenti

esterni ecc. con altri del tutto simili; - costruzione di arredi fissi interni anche con modesti interventi in muratura; - spostamento di porte interne o di chiusura e apertura delle stesse; - interventi descritti nella circolare Min. LL.PP. 1918/77 per edifici produttivi e aziende agricole; - non è ammessa alterazione dei prospetti, né l’eliminazione o la realizzazione di nuove aperture verso

l’esterno; - con riferimento alle aree scoperte, interventi di conservazione, sostituzione di elementi di arredo,

pavimentazioni di percorsi o sostituzione di quelle esistenti. Per gli edifici industriali, artigianali e per gli allevamenti zootecnici costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici.

b) Manutenzione straordinaria:

sono da intendersi le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e di recinzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso senza alterazione dei materiali esistenti e delle tecnologie costruttive ed architettoniche. Le opere potranno prevedere interventi sulle strutture solo per ripristino o rinnovo, ma non potranno comportare in nessun caso alterazioni o trasformazioni dei caratteri architettonici dell’edificio. Le opere altresì non potranno comportare modifiche alla volumetria, alle altezze esterne ed alla posizione dei solai, alle superfici di calpestio ed alle destinazioni d’uso vigenti. Si richiamano a titolo esemplificativo i seguenti interventi: - adeguamenti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici indispensabili per

l’installazione degli impianti, nonché quelli volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico, senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari;

- consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione, ripristino di solai di calpestio, di murature, di scale, di rampe e di coperture;

- sostituzione di solai di copertura con materiali del tutto simili ai precedenti; rifacimento di vespai; - rifacimento di recinzioni, muri di cinta e cancellate; - demolizione e costruzione parziali di pareti divisorie interne purché le opere non comportino modifiche al

numero degli alloggi e all’impianto distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi (bagni, cucine,ecc.);

- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; - ripristino di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;

Norme Tecniche Operative - 16 -

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;

- per gli edifici industriali ed artigianali, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico;

- con riferimento alle aree scoperte, la manutenzione straordinaria comprende la collocazione di elementi di arredo, movimenti di terreno superficiali, pavimentazioni di nuovi percorsi.

In particolare, in sintesi, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria: - rifacimento o installazione di materiale di isolamento; - rifacimento o installazione di impianti tecnologici; - rifacimento o installazione di impianti igienico-sanitari; - realizzazione modifiche interne che non comportino sostanziali alterazioni allo schema distributivo; - consolidamento strutturale con finalità manutentorie.

c) Restauro e risanamento conservativo: sono da intendersi gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tali interventi si distinguono in: � Restauro scientifico, quando l’intervento tende al ripristino dei valori originali, con una destinazione d’uso

uguale o analoga, nelle sue conseguenze spaziali e distributive, a quella originaria; l’intervento prevede l’eliminazione delle superfetazioni, delle sovrastrutture, degli annessi senza valore e delle suddivisioni interne verticali ed orizzontali in contraddizione con l’impianto tipologico e con l’architettura dell’edificio, delle altre alterazioni deturpanti o incongrue con l’impianto tipologico e con l’architettura dell’edificio. Devono per contraltare essere invece conservate le trasformazioni e le aggiunte che l’edificio originario ha registrato nel tempo e che siano coerenti con il suo impianto tipologico e con la sua architettura, e ancora tutti i particolari e gli elementi accessori e i dettagli decorativi che costituiscono parte integrante dell’architettura dell’edificio/del complesso. Sono ammessi, in tali edifici. I seguenti interventi: a. Inserimento o riordino dei servizi igienici e delle cucine, ed installazione o riordino di impianti

tecnologici purchè non vengano compromesse le strutture portanti ed il profilo altimetrico delle coperture;

b. Consolidamento statico e risanamento del complesso murario originario, nelle sue strutture verticali ed orizzontali, anche con l’aggiunta di nuovi elementi o parti accessorie in funzione statica qualora ritenuto indispensabile;

c. Rifacimento con gli stessi materiali e le stesse tipologie di tutti gli elementi o particolari dell’edificio irrecuperabili che abbiano cioè subito processi di deterioramento tali da non poter essere restaurati;

d. Reintegrazione di parti minori dell’edificio, storicamente accertate ed indispensabili alla sua compiutezza tipologica ed architettonica.

Sono ammessi cambiamenti di destinazione d’uso purchè esse risultino compatibili con la struttura spaziale e distributiva dell’edificio e non comportino il pericolo di alterazioni o degradi di sorta. In generale ogni progetto di intervento deve essere accompagnato da un’esauriente relazione tecnica e di ricerca storica.

� Risanamento conservativo, quando gli interventi di recupero anche generali, ferma restando la conservazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche d’insieme, riguardano: a. La conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti,

nonché dell’intero apparato decorativo; b. La conservazione dell’impianto strutturale originario, verticale ed orizzontale; c. La conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, in quanto legati alla tipologia

fondamentale dell’edificio; d. La conservazione o il ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nelle

forme in quanto legate alla morfologia fondamentale dell’edificio; e. La conservazione o il ripristino delle aperture originarie al livello stradale; f. La conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole,

lapidi antiche…nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 17 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

g. La possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del profilo altimetrico originari; è ammesso l’inserimento di finestrature purché ricavate in pendenza con le falde del tetto;

h. La possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata;

i. L’obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio.

d) Ristrutturazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tale categoria di intervento prevede anche la possibilità di aggregazione e di disaggregazione di unità immobiliari adiacenti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. In particolare sono consentiti: - Interventi di risanamento e di ripristino dell’involucro murario e del suo corredo decorativo; - Interventi di sostituzione o di rinnovo dell’impianto strutturale verticale interno; - Interventi di sostituzione e/o rinnovo delle strutture orizzontali, anche con modifiche delle quote di

imposta, purché non comportino pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali ed architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche, sia in rapporto all’interno che all’esterno;

- Interventi di rinnovo o sostituzione ed integrazione di impianti ed elementi distributivi verticali ed orizzontali;

- Interventi di sostituzione delle strutture di copertura; - Possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del profilo

altimetrico originario; è ammesso l’inserimento di finestrature purché ricavate in pendenza con le falde del tetto.

E’ ammessa anche la totale o parziale demolizione con ricostruzione del volume preesistente a condizione che il nuovo fabbricato rispetti le eventuali adiacenze e sia coordinato, per forma e materiali, con gli edifici contermini. Sono ammessi eventuali scantinati.

e) Ripristino tipologico gli interventi di ripristino tipologico comprendono gli interventi su unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale; il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante il ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici, il ripristino e il mantenimento della forma, della dimensione e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti e chiostri, il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

f) Ristrutturazione edilizia controllata gli interventi che permettono una ristrutturazione parziale generale ferma restando la conservazione dell’involucro, nonché delle caratteristiche architettoniche d’insieme; in particolare sono ammessi i seguenti interventi: a. Conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché

dell’apparato decorativo superstite esterno ed interno, evitando di integrare quello mancante; b. Conservazione delle parti superstiti delle strutture orizzontali e verticali; c. Conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali ed orizzontali; d. Conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate ed al livello stradale; e. Conservazione degli elementi architettonici isolati; f. Possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l’alterazione anche parziale del profilo

altimetrico originario; è ammesso l’inserimento di finestrature purchè ricavate in pendenza con le falde del tetto;

g. Possibilità di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente; h. Possibilità di inserire nuove aperture su tutte le facciate ad eccezione di quelle che abbiano originario

valore architettonico; i. Possibilità di traslazione dei solai senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel

conteggio il piano sottotetto; è consentita la realizzazione di soppalchi interni a stanze a condizione che

Norme Tecniche Operative - 18 -

la loro superficie di calpestio non superi la metà della superficie della stanza ed il solaio non tagli la superficie dei fori ma sia congruamente arretrato rispetto ai medesimi

j. obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell’edificio.

g) Nuova costruzione: gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio volti all’utilizzo di aree inedificate, disciplinate con apposite prescrizioni dallo strumento urbanistico vigente, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: a. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno

della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e6); b. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; c. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione

in via permanente di suolo inedificato; d. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di

telecomunicazione; e. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

f. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

g. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

h) Ampliamento: per ampliamento si intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato esistente, creando un nuovo maggiore volume e/o una nuova superficie coperta. Il volume aggiuntivo deve essere costruito in aderenza.

i) Ristrutturazione urbanistica: si intendono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

j) Adeguamento igienico-sanitario con aumento di volume si intendono gli interventi rivolti ad adeguare gli organismi edilizi a destinazione residenziale ai parametri dimensionali e di dotazione dei servizi previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; tali interventi comprendono la sopraelevazione finalizzata all’adeguamento delle altezze minime previste nei locali abitabili e l’ampliamento finalizzato alla dotazione di servizi igienici qualora il reperimento degli stessi all’interno della unità abitativa esistente comporti a parità di numero di vani una dotazione di superficie netta inferiore a quella minima prescritta per le nuove costruzioni dalle vigenti norme igienico-sanitarie;

k) Demolizione si intendono gli interventi volti allo smantellamento totale o parziale di volumi esistenti; la demolizione può essere finalizzata alla ricostruzione di altri volumi secondo i parametri di edificabilità stabiliti dal PI e/o al recupero dei aree libere ed al ripristino dei caratteri morfologici ed ambientali delle stesse.

TITOLI ABILITATIVI 2. A seguito dei diversi interventi legislativi il sistema dei tioli abilitativi è all’oggi così articolato:

a) Attività libera; b) Comunicazione di inizio attività – CIL; c) Comunicazione di inizio attività asseverata – CILA; d) Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA; e) Denuncia di Inizio Attività – DIA; f) Permesso di Costruire.

3. L’Attività edilizia libera fa riferimento agli interventi per i quali non è necessario presentare alcuna istanza essendo completamente liberi ma da realizzare nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore (es. norme antisismiche, norme antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico…).

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 19 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Fatte salve le prescrizioni puntuali definite dal PI, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: - Interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001 e s.m.i., ivi compresi

gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw; - Interventi volti a all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di

ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell’edifico; - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di

attività di ricerca di idrocarburi, e che siano seguite in aree esterne al centro edificato; - Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastoriali,

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; - Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

4. La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), art. 6 comma 2 del DPR 380/02001 e s.m.i., fa riferimento agli interventi per i quali è sufficiente presentare una semplice comunicazione anche per via telematica nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore; i lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione oppure se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di un altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione. La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), art. 6 comma 2 del DPR 380/02001 e s.m.i., fa riferimento agli interventi più rilevanti (es. manutenzione straordinaria) per le quali è necessario che la comunicazione sia asseverata da un tecnico abilitato e accompagnata da un elaborato progettuale. Nel rispetto dei presupposti sopra riportati, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi: - Interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i., ivi

compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;

- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

- Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al D.M. n.1444 del 02 aprile 1968;

- Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa. Per questa casistica di interventi, l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene altresì i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come da art. 22 del DPR 380/2001 e s.m.i., fa riferimento agli

interventi edilizi che non rientrano nell’edilizia libera e/o nel Permesso di Costruire; per la presentazione della SCIA è necessario che un tecnico abilitato asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e via siano allegati una relazione tecnica e gli elaborati progettuali. I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione; se necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione. Nel rispetto dei presupposti sopra riportati possono essere eseguiti mediante SCIA i seguenti interventi: - Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 del DPR 380/2001 e s.m.i. (Permesso di Costruire); - Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6 del DPR 380/2001 e s.m.i. (Attività edilizia libera); - Varianti di permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non

modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto

Norme Tecniche Operative - 20 -

a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/004 e s.m.i., e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; tali SCIA costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;

- Varianti a permessi di costruire che non configurano un variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

6. La Denuncia di Inizio Attività (DIA), come da art. 28bis del DPR 380/2001 e s.m.i., è alternativa al Permesso di

Costruire, a scelta del richiedente; è richiesto che un tecnico abilitato asseveri a conformità delle opere agli strumenti urbanistici, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie. Alla DIA è allegata una relazione e deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dagli elaborati progettuali. I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione; se necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la DIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui sopra, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La DIA, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la DIA si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. La DIA è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni; la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Il Permesso di Costruire (PDC) come da artt. 10 e 20 del DPR 380/2001 e s.m.i., è necessario per gli interventi più rilevanti (es. nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica…); il Permesso è un atto autorizzativo per il quale occorre attendere un provvedimento finale da parte dell’amministrazione comunale oppure la formazione del silenzio-assenso; i relativi termini sono variabili in considerazione di eventuali interruzioni dovute alla richiesta di integrazioni documentali o sospensioni per richiesta di modifiche di modesta entità, nonché dello svolgimento ove necessario della Conferenza di Servizi per l’acquisizione di atti di assenso. Decorsi i relativi termini per l’adozione del provvedimento finale è prevista la formazione del silenzio-assenso; il silenzio-assenso non si applica nel caso sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questo caso il procedimento è sempre concluso con un provvedimento espresso.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 21 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TABELLA SINTETICA DEI TITOLI ABILITATIVI TIPOLOGIA DI INTERVENTO TITOLO EDILIZIO TEMPI -Manutenzione ordinaria -Eliminazione barriere architettoniche -Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico -Movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attività agricola -Serre mobili stagionali funzionali all’attività agricola

Attività edilizia libera Nessuno

-Opere temporanee da rimuovere al cessare delle necessità entro il termine di 90 giorni -Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni -Pannelli solari, fotovoltaici al di fuori zona A -Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo

CIL Lavori alla presentazione o dopo l’acquisizione degli atti di assenso

-Manutenzione straordinaria compresa apertura porte interne o spostamento pareti interne, modifiche numero, volume e superficie unità immobiliari -Frazionamento e accorpamento con variazione superficie e carico urbanistico

CILA SCIA parti strutturali

Lavori alla presentazione o dopo l’acquisizione degli atti di assenso

-Restauro e risanamento conservativo SCIA Lavori alla presentazione o dopo l’acquisizione degli atti di assenso

-Ristrutturazione edilizia compresa la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e il ripristino degli edifici crollati o demoliti

SCIA PDC/DIA se aumenta la volumetria complessiva, modifica prospetti, modifica destinazione d’uso zona A, modifica sagoma ai sensi D.Lgs 42/2004

Lavori alla presentazione o dopo l’acquisizione degli atti di assenso DIA:30 giorni PDC:90-300 giorni – provvedimento espresso o silenzio-assenso

-Varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri edilizi, sulle volumetrie, sulle destinazioni d’uso, sulla categoria edilizia; -Varianti ai permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale -Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica; -Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche -Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi comunque denominati

SCIA PDC DIA/PDC DIA/PDC

Lavori alla presentazione o dopo l’acquisizione degli atti di assenso PDC:90-300 giorni – provvedimento espresso o silenzio-assenso DIA:30 giorni PDC:90-300 giorni – provvedimento espresso o silenzio-assenso DIA:30 giorni PDC:90-300 giorni – provvedimento espresso o silenzio-assenso

Norme Tecniche Operative - 22 -

ART. 10 – DESTINAZIONI D’USO

DEFINIZIONE 1. Il PI articola per ogni ZTO le destinazioni d'uso ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per le

destinazioni attuali contrastanti con le previsioni del PI.

2. Fatta salva la classificazione generale delle destinazioni d’uso di cui al RE, le principali destinazioni d'uso e alcune loro articolazioni cui si fa riferimento nel PI sono: a) residenza e annessi alla residenza (rimesse, deposito attrezzi, etc.); b) uffici pubblici e privati, di qualunque dimensione, attività terziarie, bancarie e creditizie in genere, sedi di

giornali e riviste; c) attività amministrative di servizio al pubblico (quali sportelli bancari, agenzie turistiche, immobiliari e d’affari,

studi professionali, scuole guida, etc.), attività di erogazione di servizi alle persone (quali ambulatori medici o veterinari, consultori etc.), con superficie utile complessiva non superiore a mq 500;

d) strutture speciali per servizi pubblici e sociali in generale (case di cura etc.); e) esercizi di vicinato ai sensi della LR 50/2012; f) attività artigianali di servizio alle persone; g) altre attività artigianali di servizio con superficie utile complessiva non superiore a 300 mq; h) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, locali di svago e locali simili;

sala gioco e sala scommesse, esercitate come attività principali e con dimensioni non superiori a 400 mq di superficie lorda di pavimento esclusi i magazzini;

i) edifici ed attrezzature per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, lo sport, le chiese, i cinematografi, le palestre e i campi sportivi, etc.;

l) medie strutture di vendita ai sensi della LR 50/2012; m) grandi strutture di vendita, grandi centri commerciali e parchi commerciali ai sensi della LR 50/2012; n) alberghi, pensioni e simili; o) impianti, stabilimenti, opifici e pertinenze; p) depositi e magazzini non di vendita, funzionalmente e spazialmente integrati con le attività commerciali,

impianti annonari per l’approvvigionamento di derrate; q) attività di servizio alla produzione, logistiche e di trasporto merci, servizi alle persone, alle aziende e ai mezzi; r) esercizi commerciali all’ingrosso; s) autorimesse collettive pubbliche o private; t) distributori di carburante: chioschi, stazioni di rifornimento o di servizio; u) discoteche, sale da ballo, altri locali di divertimento e svago e pubblici esercizi; v) annessi rustici, stalle e allevamenti in genere; w) impianti per attività agroindustriali;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 23 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Destinazioni d’uso Tipologia

Residenziale

Abitazioni permanenti e temporanee

Abitazioni individuali e collettive

Abitazioni urbane e rurali

Commerciale

Pubblici esercizi: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande; esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche; esercizi in cui la ristorazione e/o la somministrazione di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago; esercizi per la somministrazione di bevande non alcoliche

Commercio al dettaglio (LR 50/2012): esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, medi centri commerciali, grandi strutture di vendita, outlet, temporary store

Artigianato di servizio: attività di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente riferibili alla residenza o alla persona, purchè le emissioni nocive (compresi i livelli di rumorosità) non eccedano quelle ammesse per le zone residenziali (lavanderie, esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini)

Attrezzature per lo spettacolo: cinema, teatro, sale per le manifestazioni, sale da ballo, centri e sale polivalenti, piazze per rappresentazioni

Direzionale

Strutture terziarie pubbliche e private (uffici in genere)

Studi professionali e commerciali

Attrezzature sanitarie (ambulatori medici, case di riposo, etc.)

Sedi di associazioni (sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali)

Servizi ed attività di interesse comune: per l’istruzione, religiose, culturali, associative, assistenziali, sanitarie e ospedaliere, sportive, etc.

Servizi bancari e assicurativi

Autorimesse (pubbliche e private)

Turistico

Strutture ricettive-alberghiere (LR 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi

Strutture ricettive all’aperto (LR 11/2013): campeggi, villaggi turistici

Strutture ricettive complementari (LR 11/2013): alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini

Produttivo Attività industriali

Attività artigianali

Agricolo

Impianti e attrezzature per la produzione agricola

Impianti zootecnici

Attività turistiche connesse al settore primario (LR 28/2012): agriturismi, ittiturismi, pescaturismi

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI 3. Qualunque tipo di intervento edilizio ed urbanistico dovrà proporre una destinazione d’uso ammissibile per la zona

territoriale omogenea nella quale ricade l'edificio. La destinazione d'uso del suolo e degli edifici è inclusa nelle convenzioni dei PUA e negli altri atti d'obbligo cui è subordinato il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni.

4. Qualora nell'attuazione del PI si ipotizzassero usi non previsti dall'elenco che segue, l'AC potrà assimilarli per analogia a quelli indicati.

VARIAZIONE DESTINAZIONI D’USO 5. La variazione della destinazione d'uso è

- possibile solo quando la nuova destinazione sia prevista dalle presenti NTO; - assoggettata a rilascio di Permesso di Costruire quando sia attuata attraverso l'esecuzione di opere edilizie;

Norme Tecniche Operative - 24 -

- assoggettata alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 qualora dovuto.

6. In qualsiasi ZTO il cambio di destinazione d’uso di immobili o di loro porzioni, realizzato anche senza opere a ciò preordinate, ad altra destinazione d’uso, se ammessa, è condizionata alla dotazione di superfici minime da destinare a parcheggio, ai sensi dell’Art.56, salvo diverso criterio riportato nelle norme specifiche della ZTO di appartenenza.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 25 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

ART. 11 – PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000

DEFINIZIONE 1. Le tavole del PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio del Permesso di Costruire (della Concessione

edilizia) deve essere preceduto dall'approvazione di un PUA e le parti nelle quali è vigente un PUA approvato o in corso di approvazione. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi. Il PUA può essere d’iniziativa pubblica e/o privata. A discrezione dell’Ufficio Tecnico Comunale e comunque previo accoglimento in sede di Consiglio Comunale, possono essere individuati ambiti per cui in alternativa al PUA possa essere redatto un Permesso di Costruire Convenzionato (PPC)

2. Il PUA può assumere i contenuti e l’efficacia, ai sensi dell’Art. 19 della LR 11/2004 e s.m.i., di: a) Piano Particolareggiato (PP); b) Piano di Lottizzazione (PdL); c) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare ( PEEP); d) Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP); e) Piano di Recupero di iniziativa privata o pubblica (PdRpr - PdRpu); f) Piano Ambientale (PA); g) Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (PIRUEA).

3. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati: - l’estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche

svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione e dei vincoli gravanti sull’area; - estratto dell’ortofoto, il rilievo planoaltimetrico dell’area e la documentazione fotografica; - la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell’intervento; - la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; - la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento; - i vincoli gravanti sull’area; - l’estratto catastale e l'elenco delle proprietà; - il progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti, dei lotti e delle sagome limite all’interno

di ciascun lotto; - l’individuazione delle aree da cedere o vincolare ad uso pubblico (con indicazione superfici); - lo schema (planimetria, sezioni tipo e particolari) delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete

(illuminazione/energia/telecomunicazioni/gas, fognatura nera/meteorica/laminazioni/acquedotto); - la viabilità (strade, marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali, isole ecologiche) e gli standard (aree a parcheggio e

aree verdi, attrezzate e non) - la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati e/o degli Accordi Pubblico Privato (APP), precisa

la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;

- le norme tecniche di attuazione; - il prontuario per la mitigazione ambientale; - la convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo; - la Valutazione di compatibilità idraulica;

Norme Tecniche Operative - 26 -

- la relazione paesaggistica (se l’intervento ricade in ambito di vincolo paesaggistico-ambientale); - la valutazione di incidenza (screening) - il disciplinare tecnico - il capitolato e preventivo sommario di spesa

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI 4. Rispetto al PI, i PUA, sia di iniziativa pubblica che privata, possono:

- prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi;

- essere presentati per una parte dell’area soggetta all’obbligo di PUA, nel caso in cui proprietari interessati dimostrino che la nuova delimitazione non comprometta la funzionalità delle diverse parti dell’intervento e non generi limitazioni o vincoli alle rimanenti aree. La nuova delimitazione delle aree soggette a PUA, accompagnata da un progetto unitario che valuti i rapporti formali, dimensionali e funzionali di tutte le aree ed interventi inclusi nel PUA, sono deliberati con provvedimento del Consiglio Comunale.

5. I PUA di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti al PI, con un limite massimo di aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali: - la densità massima territoriale o fondiaria; - l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria; - l'altezza massima degli edifici; - la lunghezza massima delle fronti.

6. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui ai commi 4 e 5 costituiscono variante al PI.

7. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione dei piani urbanistici attuativi le destinazioni d’uso ed i tipi di intervento previsti sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui al presente PI.

8. Se entro il termine stabilito per l'esecuzione dei PUA sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste dalla convenzione, lo strumento di intervento previsto sarà quello diretto, altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinati all’approvazione di un nuovo PUA.

9. Il procedimento di formazione, efficacia e varianti del PUA è quello previsto dall’Art. 20 della LR 11/04..

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 27 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 12 – OPERE DI URBANIZZAZIONE (OOUU)

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Artt. 31 e 32 - D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti

massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.”

DEFINIZIONE 1. Il PRC individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le quantità minime di spazi riservati alle

attività collettive, a verde e a parcheggio.

2. Ai fini del dimensionamento degli standard urbanistici la capacità insediativa teorica è determinata attribuendo 150 mc di volume edificabile per ogni abitante teorico. Per il calcolo del volume teorico si stabilisce un’altezza (H) convenzionale pari a m 3,65 (V = Su x 3,65).

3. Sono Opere di urbanizzazione primaria (S1): - strade, raccordi, svincoli, slarghi, marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali a servizio degli insediamenti; - aree di sosta e parcheggio; - reti e impianti idrici e di drenaggio, di fognatura, di distribuzione dell’energia elettrica,del gas, del telefono; - rete e impianti di pubblica illuminazione; - piazzole ecologiche (negli ambiti previsti dall’Amministrazione Comunale, con riferimento ai nuovi strumenti

urbanistici attuativi); - opere relative alla messa in sicurezza dei terreni da un punti di vista idraulico e geologico; - opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni; - barriere antirumore ed altre misure atte a eliminare inquinamento acustico.

4. Sono Opere di urbanizzazione secondaria (S2) - asili nido e scuole per l’infanzia; - servizi per l’istruzione di base; - servizi di assistenza sociale e sanitaria; - servizi sociali, religiosi, culturali e ricreativi; - piazze e spazi scoperti pubblici, verdi e/o pavimentati; - servizi sportivi.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI 5. I rapporti di dimensionamento sono definitivi dal PAT per alcune ATO, e vengono di seguito specificati con la

seguente tabella:

Fa) Fb) Fc) Fd) Totale Z.T.O. Primarie Secondarie Primarie Secondarie Primarie Secondarie Primarie Secondarie A

4,5 mq 4,5 mq 16,0 mq 5,0 mq 30,0mq

BC1/E4 4,5 mq 4,5 mq 16,0 mq 5,0 mq 30,0mq

C2

4,5 mq 4,5 mq 10,0 mq 10,0 mq 5,00 30,0mq

D1 5% Sf

5% Sf

D2

10% St 10% St

D3 100%Su

6. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primarie sono monetizzate nelle zone a Intervento Edilizio Diretto (IED); sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune nelle zone soggette a PUA ovvero su di esse dovrà essere costituto un vincolo di destinazione d’uso pubblico.

7. Le aree secondarie sono indicate nelle tavole del PI e la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune salvi i casi in cui siano comprese negli ambiti:

Norme Tecniche Operative - 28 -

- soggetti a PUA; - oggetto di APP ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004; - oggetto di perequazione, compensazione e/o credito edilizio; - oggetti di Partnership Pubblico Privata (PPP) ai sensi del DLgs 163/2006 (Testo Unico Appalti).

8. In tutti gli interventi ove sia prevista la realizzazione di aree destinate a spazi pubblici o ad uso pubblico, la dotazione di quest’ultimi deve essere verificata in relazione alla quota parte delle diverse destinazioni.

9. Qualora la dimensione dell’intervento e/o sua localizzazione non consenta in ogni caso la realizzazione in loco degli standard urbanistici primari minimi, e neppure in aree limitrofe ovvero nelle aree destinate alla localizzazione preferenziale degli standard urbanistici, è consentita la monetizzazione destinando le risorse alla realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.

10. È facoltà del Comune disciplinare l’uso, la gestione e la manutenzione delle aree da adibire a servizi pubblici con apposita convenzione.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 29 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 13 – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED)

DEFINIZIONE 1. L’Intervento Edilizio Diretto (IED) è regolamentato dall’Art. 3 del DPR 380/2001 e consente, ai soggetti aventi

titolo, di effettuare trasformazioni del territorio e degli immobili in assenza di strumenti preventivi e/o di coordinamento nel rispetto delle normative di zona. L’intervento edilizio diretto è ammesso qualora lo stesso non sia subordinato a preventivo strumento urbanistico attuativo, e comunque in zone già dotate delle principali opere di urbanizzazione.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI 2. L’Intervento Edilizio Diretto (IED) si attua:

- in tutte le ZTO del territorio comunale ove non sia prescritto il PUA, richiesto il progetto di comparto e/o altri strumenti preventivi di coordinamento ai sensi delle presenti NTO;

- nelle altre ZTO l’IED è consentito solo dopo l’approvazione del PUA o del progetto di comparto, salvo gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), e d) dell’art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i. con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione.

3. Per gli IED si applicano le specifiche norme di Zona. Tali interventi saranno subordinati nei diversi casi alle procedure autorizzative previste dal Titolo III, Capo III del RE e in ogni caso dalle normative vigenti in materia.

4. Gli IED si attuano mediante i titoli abilitativi, le denuncie e le segnalazioni previsti dalla disciplina vigente in materia.

5. Nelle zone in cui è previsto l’IED è sempre ammesso il ricorso al PUA.

Norme Tecniche Operative - 30 -

ART. 14 – FABBRICATI STORICI SOGGETTI A GRADO DI PROTEZIONE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA Elab.11.1 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Vidor Elab.11.2 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Bosco Elab.11.3 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Colbertaldo Elab.11.4 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Agricolo integro Elab.11.5 Schede A – Schede Gradi di Protezione – Borgo M. Elab.11.6 Schede A – Schede Gradi di Protezione – NordEst DEFINIZIONE 1. Comprendono gli edifici di valore architettonico, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un

insieme organico con la parte edificata oltre agli edifici riconosciuti di valore storico.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai "gradi di protezione" evidenziati nelle tavole di PI

(elab.11) e secondo le modalità di seguito specificate.

Grado di Protezione Categoria di intervento

1 Edifici e manufatti di notevole interesse storico e architettonico che non hanno subito alterazioni sostanziali nel tempo e hanno assunto un significato culturale come esempi significativi della memoria storica del luogo e del linguaggio architettonico del territorio

RESTAURO. Sono interventi volti a conservare l’organismo edilizio nel suo complesso (edificio e spazi aperti ad esso connessi), ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano una destinazioni d’uso ad essi compatibili. Esso comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso. Prevede inoltre l’eliminazione di alterazioni o aggiunte di carattere superfetativo, o di parti che alterano l’edificio, compromettendone stabilità, per riportare l’organismo edilizio alla sua struttura originaria. a) Il restauro di edifici consente interventi su: Impianto tipologico e distributivo: Alla luce di un’ analisi documentata dei caratteri storico-ambientali, devono essere individuati i moduli costruttivi e strutturali originari, riconducibili ad un unico impianto tipologico e distributivo; i muri di spina e le murature perimetrali, elementi portanti in orizzontale e verticale devono essere conservati e mantenuti a mezzo di eventuali opere consolidamento, rinnovo e ripristino. Gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di ripristino e rinnovo. Le partizioni interne, se strutture non portanti e in ogni caso solo se costruite di recente e successivamente al manufatto originario e non pregevoli, possono essere demolite per il ripristino della destinazione d’uso originaria (desumibile dall’ analisi storica). La eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti di carattere superfetativo è obbligatoria. Elementi strutturali principali: È obbligatorio il ripristino in termini di rigore filologico di porzioni crollate o demolite con elementi recuperabili e/o accantonati a piè d'opera. Le strutture portanti verticali (murature, colonne o pilastri) e le strutture portanti orizzontali (solai lignei, volte, ecc.) devono essere mantenute, consolidate, ripristinate e rinnovate senza effettuare alterazioni dell’organismo strutturale (né modifiche dei materiali e delle quote); ciò vale anche per i pavimenti in legno, pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni di porticati, androni e/o cortili. Le strutture di collegamento verticale, scale, rampe, vanno consolidate o ripristinate; nel caso siano prive di valore architettonico, o non appartenenti

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 31 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

all'impianto tipologico d'epoca, possono essere demolite e ricostruite senza tuttavia alterare l'andamento in pianta e l'organizzazione dei livelli. È consentita in questi casi la realizzazione delle strutture di sostegno delle scale in cemento armato o secondo altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con materiali coerenti rispetto alle preesistenze (pietre locali, cotto, legno ecc.). Coperture ed elementi sporgenti: Sono ammesse la pulitura, conservazione e ripristino delle coperture, cornici ed elementi di gronda, camini e le canne fumarie realizzate in sporgenza se appartenenti all'impianto tipologico originale. E’ vietata la demolizione degli elementi originari, così come la loro sostituzione o la costruzione. con impiego di soluzioni tecniche non coerenti all’organismo edilizio originario. Murature d'ambito e prospetti Tutti gli elementi architettonici dell’edificio originario devono essere mantenuti, puliti, consolidati o ripristinati utilizzando tecniche tradizionali, con impiego di materiale uguale o analogo agli originari. Le cornici, le paraste, i fregi e le decorazioni in genere esistenti, devono essere mantenuti e rimessi in luce. Gli affreschi e le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti. Qualora durante i lavori di rifacimento degli intonaci venissero messi in luce particolari elementi decorativo o costruttivi questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei. Sulle murature esterne è prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porte e finestre appartenenti all'assetto originario (se documentato da uno studio accurato dell'insieme dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali) eliminando eventuali tamponamenti e chiusure esclusivamente per il ripristino della destinazione d’uso originaria; tutto ciò nel rispetto assoluto dell'assetto distributivo e degli elementi originari strutturali e decorativi. Sulle murature esterne non è consentita né l’apertura di nuovi fori, né la modifica di quelli esistenti.

b) Gli interventi sugli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare, ripristinare e rinnovare l’esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell’assetto storico e paesistico-ambientale.

2

Edifici e manufatti di rilevante interesse storico e architettonico che hanno mantenuto le connotazioni stilistiche ed architettoniche di pregio del manufatto originario o edifici e manufatti che per le loro caratteristiche insediative, tipologiche, edilizie e regole compositive, indipendentemente dall’epoca di realizzazione, sono meritevoli di tutela, in quanto segni espressivi della cultura insediativa, compositiva e costruttiva del territorio

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO Interventi volti a conservare gli elementi costitutivi principali dell’organismo edilizio (edificio e spazi aperti ad esso connessi), ed in particolare tutti quegli elementi esterni di carattere morfologico, volumetrico e architettonico che si riallacciano alla cultura compositiva e costruttiva locale. a) Oltre a quanto previsto nel Restauro, per gli edifici sono ammessi interventi

su: Impianto tipologico e distributivo

Alla luce di un’ analisi documentata dei caratteri storico-ambientali, devono essere individuati i moduli costruttivi e strutturali originari, riconducibili ad un unico impianto tipologico e distributivo. Nel rispetto dell’impianto complessivo cui tali manufatti appartengono, è ammessa la modifica dello spazio distributivo interno all’edificio consentendo opere finalizzate al recupero dei locali, col ripristino di condizioni igieniche e funzionali, anche inserendo accessori ed impianti senza aumento di volume e rispettando gli elementi costruttivi caratterizzanti. Gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di consolidamento, ripristino e rinnovo. Le partizioni interne, se non

Norme Tecniche Operative - 32 -

compromettenti la struttura portante e se non connotate da elementi di pregio, possono essere parzialmente demolite solo se strettamente necessario per adeguare il locale alla destinazione d’uso più consona prevista dal progetto. La eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti di carattere superfetativo è obbligatoria. Elementi strutturali principali È obbligatorio il ripristino in termini di rigore filologico di porzioni crollate o demolite con elementi recuperabili e/o accantonati a piè d'opera. Le strutture portanti verticali (murature, colonne o pilastri) e le strutture portanti orizzontali (solai lignei, volte, ecc.) possono essere rinnovate e/o ricostruite purché si utilizzino soluzioni tecniche, materiali tipo e forma del tutto simili e coerenti all’organismo edilizio originario, per consentire l’adeguamento dei locali interni alla normativa vigente e nel rispetto della forometria esistente. E’ consentita l’apertura di fori nelle murature portanti interne limitatamente all’inserimento di porte di collegamento tra vani interni, solo se non compromettenti l’equilibrio statico dell’edificio e se strettamente necessario. Le strutture di collegamento verticale, scale, rampe, vanno consolidate, ripristinate e rinnovate. Solo nel caso non presentino particolari qualità architettoniche o elementi di pregio è possibile demolirle; è’ consentita anche la nuova costruzione, nel rispetto dell'originario impianto tipologico e realizzando le pedate e le alzate con materiali coerenti rispetto alle preesistenze (pietre locali, cotto, legno ecc.). Coperture ed elementi sporgenti Le coperture possono essere ripristinate, rinnovate e sostituite, nel caso siano irreparabilmente danneggiate, purché si utilizzino soluzioni tecniche, materiali tipo e forma del tutto simili e coerenti all’organismo edilizio originario e non siano modificate in ogni caso le quote altimetriche della copertura stessa. La demolizione e la sostituzione parziale di elementi originari è ammissibile purché si utilizzino soluzioni tecniche, materiali e forme del tutto simili e coerenti all’organismo edilizio originario. Possono essere realizzate cornici ed elementi di gronda, camini e le canne fumarie purché si utilizzino soluzioni tecniche, materiali, tipi e forme del tutto simili e coerenti all’organismo edilizio originario. Murature d'ambito e prospetti Tutte le murature esterne possono essere consolidate, ripristinate e rinnovate mantenendo gli elementi originari caratterizzanti i prospetti e utilizzando tecniche tradizionali, con impiego di materiale uguale o analogo agli originari. Sulle murature esterne è prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porte e finestre appartenenti all'assetto originario; ciò è possibile sia eliminando eventuali tamponamenti e chiusure attuati successivamente all’epoca di costruzione del fabbricato, sia ripristinando la muratura originaria eliminando finestre o aperture più recenti. Tali interventi devono rispettare gli allineamenti orizzontali e verticali delle aperture senza modificare la forometria originaria, riconducibile a schemi di facciata o tipologici tipici dell’architettura rurale storica locale. Ogni intervento ammesso dovrà essere effettuato utilizzando gli stessi materiali delle facciate esistenti (pietre, intonaci, mattoni,ecc). E’ consentito il rinnovo degli infissi, sempre utilizzando tecniche tradizionali, con impiego di materiale uguale o analogo agli originari; è’ possibile ricorrere a serramenti in legno-vetro e/o a strutture di tamponamento con materiali leggeri.

b) Gli interventi sugli spazi aperti consistono nell’eliminazione di elementi e parti incongruenti con la spazio aperto (pensiline, tettoie, verande, abbaini, baracche, costruzioni precarie, ecc.) e nel consentire opere per riqualificare lo spazio esterno anche dotandolo di impianti tecnologici per valorizzare l’organismo edilizio nel suo complesso, intervenendo con tutti gli accorgimenti necessari per mantenere l’impianto

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 33 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

tipologico originario e nel rispetto della vegetazione esistente e dell’ambiente circostante.

3 4

Edifici e manufatti di modesto interesse architettonico o tipologico che, a causa delle trasformazioni subite, hanno perso le connotazioni distributive e formali e la loro coerenza morfologica, tipologica e costruttiva, mantenendo tuttavia un ruolo nella lettura del tessuto urbano Edifici e manufatti privi di interesse e/o di recente edificazione che appaiono in forte contrasto con il tessuto urbano circostante contribuendo a determinare situazioni di degrado

RISTRUTTURAZIONE (GRADO 3) Insieme di opere che consentono la modificazione anche totale, sia interna che esterna, degli edifici esistenti, senza obbligo di mantenimento del sedime originario; in ogni caso dovranno essere riproposti gli elementi caratterizzanti la tipologia insediativa locale. a) Per gli edifici sono ammessi interventi su: Impianto tipologico e distributivo Gli interventi previsti dovranno permettere di ricondurre l’impianto tipologico e formale dell’ edificio alle caratteristiche tipiche del tessuto insediativo tradizionale locale, individuate mediante un’analisi complessiva dell’ambito urbano consolidato in cui l’edificio stesso si colloca. E’ ammesso il completo riassetto dell’edificio per adattare gli spazi alle destinazioni d’uso consentite, anche con alterazione del numero delle unità abitative rispetto alla situazione precedente. Le partizioni interne possono essere demolite per adeguare il locale alla destinazione d’uso più consona prevista dal progetto e inserendo impianti tecnici senza aumento di volume. La eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti di carattere superfetativo è obbligatoria. Elementi strutturali principali Le strutture portanti verticali possono essere sostituite utilizzando soluzioni tecniche, materiali e forme di tipo tradizionale e analoghe a quelle del tessuto urbano circostante. E’ possibile demolire, sostituire e costruire le strutture di collegamento verticale realizzando le pedate e le alzate in pietra locali, cotto, legno ecc. Coperture ed elementi sporgenti Le coperture cornici ed elementi di gronda, camini e le canne fumarie, possono essere sostituite purchè si utilizzino soluzioni tecniche, materiali e forme di tipo tradizionale, del tutto simili e coerenti alla tipologia insediativa locale. E’ consentita la modifica delle quote altimetriche della copertura solo se previsto nelle norme puntuali delle singole schede degli edifici (cfr. “Schedatura del patrimonio edilizio”). Murature d'ambito e prospetti Tutti gli interventi sulle murature dovranno essere realizzati utilizzando materiali di tipo tradizionale, del tutto simili e coerenti alla tipologia insediativa locale (pietre, intonaci, mattoni, ecc), ai sensi di quanto detto per la manutenzione straordinaria. I fori, le aperture delle facciate dovranno essere di forma e proporzioni tali da riproporre caratteri tipici del tessuto insediativo locale, secondo una composizione con allineamenti verticali e orizzontali in prospetto. Anche la tipologia degli infissi deve essere analoga a quella utilizzata nel tessuto insediativo locale.

b) Gli interventi sugli spazi aperti consistono nell’eliminazione di elementi e parti incongruenti con la spazio aperto (pensiline, tettoie, verande, abbaini, baracche, costruzioni precarie, ecc.) e in interventi di ridisegno dello spazio esterno da realizzarsi nel rispetto degli elementi tipici del tessuto insediativo circostante.

RISTRUTTURAZIONE E DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE (GRADO 4) Insieme di opere che consentono la modificazione anche totale, sia interna che esterna, degli edifici esistenti, anche con spostamento di sedime. In ogni caso dovranno essere riproposti gli elementi caratterizzanti la tipologia

Norme Tecniche Operative - 34 -

insediativa locale.

5 Edifici e manufatti privi di interesse e/o di recente edificazione che appaiono in forte contrasto con il tessuto urbano circostante contribuendo a determinare situazioni di degrado

DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE Eliminazione completa dell’edificio o parte di esso.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 35 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 15 – SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE

DEFINIZIONE 1. Ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina un vincolo automatico di non edificazione sulla superficie

fondiaria corrispondente, determinata in base agli indici di edificabilità previsti dal PI e costituita da una sola figura geometrica.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 2. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PI, la superficie fondiaria corrispondente:

- si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo;

- può risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici; - può essere variata la sua delimitazione dalle ditte proprietarie con atto di vincolo, registrato e trascritto, alla

condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica;

- si riduce o annulla nei casi di demolizione parziale o totale del fabbricato.

3. I permessi di costruire relativi a nuove edificazioni ad uso abitativo nelle ZTO E rilasciati ai sensi della LR 11/2004 sono subordinati alla stipula, registrazione e trascrizione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.

Norme Tecniche Operative - 36 -

ART. 16 – PEREQUAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Art. 35 - Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE 1. La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si persegue l’equa e uniforme ripartizione dei

diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 2. L’applicazione della perequazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:

- realizzazione di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale; - trasferimento/realizzazione di immobili, opere e interventi a favore del Comune in proporzione al plus-valore

economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus-valore economico, ai fini dell’applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.

3. A titolo indicativo, possono essere presi come valori economici di riferimento: - il valore comunale delle aree edificabili ai fini IMU, ultimo aggiornamento disponibile; - il valore agricolo medio (VAM), contenuto nelle tabelle provinciali ed aggiornato annualmente dalla

Commissione Provinciale per la Determinazione delle Indennità da Esproprio; - il valore di mercato definito dalle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia

delle Entrate.

4. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al Comma precedente viene verificata in sede di esame e deliberazione del Consiglio Comunale: - sugli Accordi Pubblico Privato, ai sensi dell’Art. 19 delle presenti NTO, per gli interventi di trasformazione

inseriti nel PI; - sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;

- sulle Varianti al PI per lo SUAP, ai sensi dell’Art. 32 delle presenti NTO, per gli interventi inerenti le attività economiche.

5. La definizione dei criteri, dei parametri per zona omogenea e delle modalità di applicazione della perequazione urbanistica di cui alla LR 11/2004 sono definiti con D.C.C., fatte salve specifiche indicazioni contenute nelle Schede progettuali.

6. L’A.C. può concedere la monetizzazione delle aree cedute e/o degli interventi previsti ai fini perequativi sulla base del principio dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alla realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

7. Il ricorso allo strumento della perequazione è finalizzato alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici, riconosciuti e definiti anche con apposita Delibera di Giunta Comunale; tale atto dovrà andare ad identificare gli interventi prioritari individuati, a cui destinare la parte perequativa ricavata dalle singole trasformazioni di Piano.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 37 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 17 – CREDITO EDILIZIO E REGISTRO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Art. 36. - Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Il credito edilizio è l’istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica

e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono: - al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona; - al riordino della zona agricola; - alla demolizione e/o rimozione di opere incongrue; - alla eliminazione di elementi di degrado; - alla cessione di aree e/o edifici oggetto di interventi di interesse pubblico - agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

2. Il Registro dei crediti edilizi previsto dall’Art. 17 della LR 11/204 contiene i crediti edilizi riconosciuti ai sensi della LR 11/2004 e delle presenti NTO. Nel registro vengono annotate le quantità volumetriche maturate a seguito degli interventi richiamati nei commi 1 e 3 del presente Articolo e di quanto previsto dal PAT del Comune di Vidor e dal PATI del Quartier del Piave.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 3. L’applicazione del credito edilizio è ordinata ai seguenti principi:

- realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;

- quantificazione del volume/superficie in proporzione al valore degli immobili oggetto di credito edilizio, tenuto conto dei costi necessari al perseguimento delle finalità richiamate nel precedente Comma 1 del presente Articolo;

- commercializzazione, come previsto dall’Art. 36 della LR 11/2004.

4. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al Comma precedente viene verificata in sede di esame e deliberazione del Consiglio Comunale:

- sugli Accordi Pubblico Privato, ai sensi dell’Art. 19 delle presenti NTO, per gli interventi di trasformazione inseriti nel PI;

- sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;

5. La definizione dei criteri, dei parametri per zona omogenea e delle modalità di applicazione del credito edilizio di cui alla LR 11/2004 sono definiti con D.C.C., fatte salve specifiche indicazioni contenute nelle Schede progettuali.

6. Il PI individua cartograficamente gli edifici che maturano credito edilizio a seguito della demolizione di edifici e complessi e annessi esistenti individuati alla data di adozione del Piano.

7. Per le aree/edifici soggetti a riconversione e ristrutturazione urbanistica, qualora non fosse tecnicamente possibile recuperare l’intera Superficie Netta di Pavimento o l’intero Volume riconosciuto di progetto, la quota eccedente potrà essere inserita nell’apposito Registro dei crediti edilizi. Tali crediti potranno essere realizzati nelle aree/zone individuate e con i criteri di atterraggio (area C2 di frangia – vedi Schede progettuali).

Norme Tecniche Operative - 38 -

ART. 18 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Art. 35. - Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE 1. La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici

oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’A.C. dell’area oggetto di vincolo, in alternativa all’indennizzo.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 2. L’applicazione della compensazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:

- realizzazione di interventi di interesse pubblico; - quantificazione della quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative sulla base

dell’equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al Comma precedente viene verificata in sede di: - esame e deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 34 del DLgs

18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati

- dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell'Art. 12 del DPR n. 327 del 2001) in sede di approvazione del progetto da parte dell’organo comunale competente.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 39 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 19 – ACCORDI PUBBLICO PRIVATO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6. - Piano di Assetto del Territorio approvato il 16.03.2010 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Gli eventuali ambiti individuati nelle tavole di progetto comprendono le parti di territorio nelle quali le trasformazioni

urbanistiche sono subordinate alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004. Il Comune nella formazione del PI conforma la propria attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal progetto di PI integrando e/o modificando il numero e l’individuazione delle aree da trasformare attraverso il ricorso all’istituto dell’Accordo. L’Accordo tra soggetti Pubblici e Privati (APP) è l’istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, l’AC può attuare gli obiettivi richiamati nel precedente Art. 01 assumendo proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 2. I tempi e le modalità per la conclusione degli APP definiti al precedente Comma del presente Articolo sono i

seguenti: a) l’AC rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di

assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;

b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di APP con i seguenti contenuti minimi: - individuazione e dati del soggetto proponente; - oggetto dell’Accordo esplicitato con elaborati grafici; - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare; - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l’attuazione della proposta di Accordo; - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri,

distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche; c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli APP ed

eventuali cointeressati; d) le proposte di APP che secondo l’insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte,

costituiranno parte integrante del PI e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli APP vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.

3. L’AC potrà assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) in deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di opportunità e urgenza per la realizzazione degli interventi previsti.

4. Per quanto non disciplinato dalla LR 11/2004 e dalle presenti NTO, trovano applicazione le disposizioni di cui all’Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Norme Tecniche Operative - 40 -

5. In assenza di Accordo Pubblico Privato sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c), del DPR 380/01 e ssmmii con esclusione degli interventi di ristrutturazione e demolizione e ricostruzione.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 41 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 20 – SCHEDE PROGETTUALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.17 Norme Tecniche Operative – Allegato Schede progettuali

DEFINIZIONE 1. Per alcuni ambiti significativi e strategici del tessuto edificato il PI definisce delle Schede Progettuali nelle quali

vengono specificate le previsioni urbanistiche e perequative. CONTENUTI E FINALITÀ 2. Le Schede Progettuali sono articolate in:

a) inquadramento: - descrizione; - obiettivi; - dati dimensionali;

b) proposta progettuale - strumento di attuazione; - spazi aperti o standard; - costruito o parametri urbanistici ed edilizi; - prescrizioni particolari; - prescrizioni VAS/Vinca

c) estratti di inquadramento - ortofoto; - piano degli interventi – zonizzazione zone significative

d) schema urbanistico – tessuti e) schema urbanistico – disegno

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 3. Nelle Schede Progettuali hanno

a) valore prescrittivo i contenuti riguardanti: - obiettivo; - strumento di attuazione; - spazi aperti o standard; - costruito o parametri urbanistici ed edilizi; - prescrizioni particolari; - prescrizioni VAS/Vinca;

b) valore di indirizzo i contenuti riguardanti: - schema urbanistico – tessuto; - schema urbanistico - disegno

c) valore informativo i contenuti riguardanti: - descrizione; - dati dimensionali.

4. Qualora vi fosse divergenza tra grafici e dati progettuali, prevalgono i dati progettuali.

5. All’interno dei perimetri delle Schede Progettuali gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un PUA e/o Permesso di Costruire Convenzionato (come specificato nelle singole schede) ed eventuale Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004. L'AC può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda, approvando d'ufficio il PUA e formando il Comparto Urbanistico di cui all'Art. 21 della LR n. 11/2004, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.

Norme Tecniche Operative - 42 -

6. Rispetto alle Schede progettuali i PUA e gli PPC possono prevedere delle modifiche di quanto previsto conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla stessa Scheda, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale, con particolare riferimento alla localizzazione delle funzioni di interesse pubblico.

7. In attesa dell'approvazione degli interventi previsti dalle Schede, per gli edifici compresi nelle aree assoggettate a tali Schede sono consentiti: - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a), b) c) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i. per le destinazioni residenziali, con

esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione; - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a) e b) del DPR 380/2001 e s.m.i. per le destinazioni produttive e quelli

finalizzati all’adeguamento alle norme per l'igiene e la sicurezza sul lavoro. - gli interventi di cui all’Art. 3 lettere a) e b) del DPR 380/2001 e s.m.i. per le altre destinazioni

diverse da residenziale e produttivo.

8. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell’ambito territoriale delle Schede progettuali partecipa, proporzionalmente alla superficie posseduta, all’edificabilità complessiva e alle spese per le opere di urbanizzazione oltre a garantire il rispetto degli impegni assunti relativi alla cessione di aree e/o realizzazione di opere perequative.

9. Al PUA e/p PPC va allegata una specifica convenzione, vincolante per tutti i soggetti interessati dalla Scheda, che contenga: - l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria

espressamente descritte e rappresentate negli elaborati del PI; - la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di cui al precedente Comma, scomputando il

loro costo dalla quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento della quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione;

- l’impegno a cessare e trasferire le attività esistenti all’interno dell’area eventualmente incompatibili; - i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste; - la quantità e l’ubicazione delle aree da cedere al Comune e/o delle opere perequative da realizzare, così

come indicato dalle Schede; - le sanzioni convenzionali nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla

convenzione.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 43 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO IV: SISTEMA RESIDENZIALE

ART. 21 – CLASSIFICAZIONE ZONE RESIDENZIALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – Nord-Est scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee

(Z.T.O.) di tipo residenziale: Zone di interesse storico, architettonico, ambientale ....................................................................... centri storici (A) Zone di consolidamento ................................................. parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (B) Zone di completamento .. parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate (C1) Zone di espansione ...................... parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate (C2-C2f)

DESTINAZIONI D’USO 2. Nelle zone residenziali, destinate prevalentemente a questo uso, sono ammesse anche le seguenti destinazioni:

a) commercio al dettaglio; b) uffici privati e studi professionali; c) alberghi, pensioni, case di riposo; d) attività direzionali e servizi privati; e) ristoranti, bar, locali di divertimento; f) teatri e cinematografi; g) altre attività associative, culturali e ricreative private; h) servizi sanitari e ambulatoriali; i) autorimesse di servizio alla residenza; l) attività produttive di tipo artigianale di servizio alla residenza purché non moleste, pericolose o inquinanti. Nelle zone residenziali non sono ammesse le seguenti destinazioni: a) attività industriali; b) attività produttive, quali officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, lavorazione dei metalli, falegnamerie ed

attività in genere ad esse assimilabili; c) depositi all'aperto; d) stalle ed allevamenti; e) qualsiasi altra attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulti in contrasto con il carattere

residenziale della zona,

3. Il cambiamento di destinazione d’uso, realizzato anche senza opere a ciò preordinate, e l’ampliamento di attività esistente sono condizionati al reperimento di aree per parcheggio previste dall’Art.56..

4. Sui fabbricati entro i quali operano attività produttive alla data di adozione del PI in contrasto con la presente disciplina, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti solo interventi previsti dall'Art. 3 lettere a), b), c) del DPR 380/01 e s.m.i..

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARCHEGGI 5. La dotazione di parcheggi privati per uso residenziale dovrà essere almeno pari a quanto prescritto dal 2° Comma

dell’Art. 2 della L 24 marzo 1989, n. 122 e s.m.i. e dell’Art. 3 del DM conseguente nonché dalle presenti NTO.

Norme Tecniche Operative - 44 -

6. Per ogni nuova unità immobiliare devono essere comunque previsti due posti auto di cui almeno uno interno al fabbricato, come prescritto al precedete art. 6, comma 1, lett. i). Nel caso di nuova costruzione, nonché di ricostruzione, i parcheggi privati e le relative aree di manovra dovranno essere realizzati all’interno dei lotti.

7. La dotazione minima di parcheggi privati deve essere predisposta anche nei casi di ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità immobiliari, e nei casi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.

8. Per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree a parcheggio non dovrà essere inferiore a quella prevista nel successivo Art. 08 delle presenti NTO.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 45 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 22 – ZTO A - CENTRI STORICI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, come già individuati dal PAT e riperimetrati

nelle tavole di progetto del PI, aventi originariamente carattere urbano e sono distinti in: a) Vidor; b) Bosco; c) Colbertaldo; d) Borgo Miotti.

OBIETTIVI 2. Gli interventi di trasformazione (urbanistici ed edilizi) sono rivolti alla loro salvaguardia, conservazione,

riqualificazione e rivitalizzazione, al fine di migliorare la funzione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua funzione naturale, favorendo il mantenimento delle funzioni tradizionali e promuovendo usi incentivanti il recupero dei contenitori edilizi e degli spazi.

DESTINAZIONI D’USO 3. Nei centri storici sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, purché compatibili con le caratteristiche tipologico-

formali degli edifici: - residenza e servizi alla residenza; - servizi pubblici ed attrezzature di interesse generale; - commercio al dettaglio, limitatamente ai piani terra e primo degli edifici; - attività direzionali; - alberghi e pensioni di limitata capienza; - ristoranti, bar e locali di divertimento, teatri e cinematografi; - altre attività associative, culturali e ricreative private; - attività produttive di tipo artigianale al servizio della residenza purché non moleste, inquinanti e/o pericolose per la collettività.

Sono comunque vietate le officine meccaniche, le carrozzerie, gli elettrauto, la lavorazione dei metalli, le falegnamerie, ed attività in genere ad esse assimilabili.

MODALITA’ DI INTERVENTO 4. Il PI si attua attraverso:

- IED come definite nelle tavole di progetto del PI, salvo diversa indicazione specifica riportata in cartografia azzonativa scala 1:2.000,

nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti interventi previsti per tutti gli edifici esistenti, definiti nelle presenti NTO.

5. In assenza del PUA, qualora dove sia previsto e indicato cartograficamente nelle tavole di azzonamento del Piano, scala 1:2.000, sono consentiti: - gli interventi sul patrimonio edilizio previsti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/01, con esclusione

degli interventi di demolizione e ricostruzione; - il cambio di destinazione d'uso, se conforme alle indicazioni delle Tabelle di dimensionamento e nel rispetto

dei limiti percentuali previsti dai precedenti Articoli; - la demolizione, senza recupero volumetrico, dei manufatti privi di gradi di protezione.

Norme Tecniche Operative - 46 -

6. Nell’intervento edilizio diretto (IED) dovranno essere dimostrati l'idoneità degli accessi all'immobile, la sussistenza di diritti reali, e la disponibilità delle aree di pertinenza.

7. E' sempre consentito il ricorso al PUA (che assume i contenuti e l’efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata) al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" deliberata dal Consiglio Comunale.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI 8. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:

- If come esistente, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento - Sc come esistente, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento - H come esistente, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento - Dc H/2, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento - Ds m. 7,50, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento - Df m. 10,00, salvo diversi parametri indicatati nelle Tabelle di dimensionamento - Dz si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7

9. Nei Centri Storici per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le distanze tra le pareti, se l’intervento viene attuato mediante un PUA e/o PPC, possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente, prive di valore storico, artistico ed ambientale.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 10. Per quanto attiene gli spazi pubblici o di uso pubblico o aperti al pubblico, le opere previste devono essere

eseguite sulla base di progetti redatti in conformità al piano ed adeguati alle disposizioni di legge in materia. Devono essere in particolare rispettate, per i parcheggi, oltre al DM 1444/1968, e la L. 122/1989, le prescrizioni della L. 13/1989. Devono inoltre essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla L. 41/1986, dal DPR 384/1978, dalla L. 104/1992 e dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

11. Oltre a quanto definito nel “Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale”, nelle ZTO A sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto. Essi riguardano particolarmente: - le opere di protezione e di sostegno; - le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali; - le strade, pubbliche e private assoggettate a pubblica servitù; - le rogge, i fossi, i canali di irrigazioni e di scolo; - le alberature, le siepi, ed i filari alberati individuati nelle tavole di progetto e ricompresi negli ambiti vincolati a

verde privato; - i pozzi, le fontane, i capitelli, i sacelli votivi. Gli elementi sopraccitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati; le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite, utilizzando specie autoctone.

E’ fatta eccezione per le opere pubbliche funzionali alla erogazione di servizi indispensabili e per la sicurezza della circolazione e della viabilità; per queste devono essere predisposti dal Comune o dagli Enti competenti adeguati progetti ed essere richiesta specifica autorizzazione.

12. L’ambito soggetto a Piano Attuativo individuato nell’isolato A/15 in località Colbertaldo può essere attuato anche per stralci funzionali.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 47 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 23 – ZTO B - PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (zone residenziali consolidate), diverse

dalle zone A, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti. Sono zone territoriali omogenee B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, di elevata densità edilizia, da integrare con opportuni completamenti edilizi ed infrastrutturali.

DESTINAZIONI D’USO 2. Nelle zone B la destinazione è prevalentemente residenziale; sono tuttavia ammesse le seguenti altre

destinazioni : a) commercio al dettaglio; b) uffici privati e studi professionali; c) alberghi, pensioni, case di riposo; d) attività direzionali e servizi privati; e) ristoranti, bar, locali di divertimento; f) teatri e cinematografi; g) altre attività associative, culturali e ricreative private; h) servizi sanitari e ambulatoriali; i) autorimesse di servizio alla residenza; l) attività produttive di tipo artigianale di servizio alla residenza purché non moleste, pericolose o inquinanti m) magazzini e depositi purché non pregiudicanti l'igiene ed il decoro.

3. Nelle zone B sono vietate le seguenti destinazioni : a) attività industriali; b) attività produttive, quali officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, lavorazione dei metalli, falegnamerie ed

attività in genere ad esse assimilabili; c) depositi all'aperto; d) stalle ed allevamenti; e) qualsiasi altra attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulti in contrasto con il carattere

residenziale della zona. MODALITA’ DI INTERVENTO 4. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

5. E' sempre consentito il ricorso al PUA e/o PPC comprendenti le parti interessate dalla presenza di edifici di particolare valore storico-ambientale, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" richiesta e deliberata dal Consiglio Comunale. In tal caso è consentito il recupero della volumetria legittimamente esistente.

6. Negli edifici esistenti nelle zone B sono consentiti i seguenti interventi : a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) restauro e risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia, interna ed esterna; d) ampliamento volumetrico fino al raggiungimento degli indici e nel rispetto dei parametri fissati per la zona; e) cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse, nei limiti massimi fissati per la zona;; f) demolizione e ricostruzione nel rispetto delle norme del presente articolo.

Norme Tecniche Operative - 48 -

7. E’ ammessa la nuova costruzione in aderenza su due o più lotti contigui, a condizione che sia presentato un progetto unitario da parte di tutti i proprietari interessati.

8. E’ ammessa la nuova costruzione in aderenza ad edifici esistenti anche di diversa proprietà, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; in tal caso gli elaborati progettuali dovranno contenere la documentazione grafica e fotografica atta a valutare l'inserimento del nuovo edificio nel contesto esistente.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI 9. Sono consentite solo le tipologie edilizie esistenti nella ZTO di appartenenza. Le tipologie edilizie riconosciute

sono quella a blocco, quella in linea, quella isolata. PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 10. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano, fatto salvo quanto previsto nell’Elab. 15

“Dimensionamento”, i seguenti parametri: - If 1,90 mc/mq con If minimo 1,45 mc/mq (vedi Dimensionamento) - la saturazione dell’indice fondiario

assegnato da 1,45 mc/mq a 1,90 mc/mq avviene attraverso il ricorso allo strumento del credito edilizio; - Rcf non superiore al 35% - H 9,50 m (vedi Dimensionamento)

se l’altezza dell’esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata

- Dc H/2 con un minimo di m. 5,00 - Df H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00 - Ds minimo di m. 5,00;

il piano prevede la possibilità di arretramento dei fronti edificati posti entro tale fascia di rispetto, in allineamento alla fascia di rispetto stradale definita o in alternativa all’allineamento ai fronti edilizi adiacenti, fatti salvi gli obiettivi di messa in sicurezza della sede stradale e della cortina edilizia, e sino al recupero della volumetria demolita

- Dz si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 56.

11. Per le disposizioni relative ai parcheggi si fa riferimento all’Art. 56 delle presenti NTO.

12. Per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree a parcheggio dovrà essere non inferiore a quella prevista nel successivo Art. 08 delle presenti NTO.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 13. Nella zona B/07 a Colbertaldo, l'attuazione dovrà avvenire mediante la predisposizione di un Piano di Recupero di

iniziativa pubblica e/o privata. E' ammessa la ristrutturazione urbanistica con recupero volumetrico dell'esistente. Inoltre è ammessa l'edificazione in fregio alla viabilità di penetrazione di progetto da Piazza Vittorio Veneto.

14. Nelle zona. B/03 e B/04 situate tra gli abitati di Vidor e Colbertaldo e posta in località Alnè è auspicabile, secondo quanto riportato nella DGRV 2713/2009, che lo specifico strumento urbanistico attuativo/piano di recupero prescritto faccia particolare attenzione alle caratteristiche tipologico-formali e all’inserimento nel contesto interessato dei nuovi fabbricati ricostruiti a recupero del volume produttivo demolito.

15. Per gli edifici di particolare valore storico - ambientale con grado di protezione eventualmente insistenti nella zona, oltre alle norme del presente Articolo, valgono le prescrizioni di cui alle presenti NTO e alle relative schedature.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 49 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 24 – ZTO C1 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, PARZIALMENTE EDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio completamento o parzialmente edificate, con caratteristiche sufficientemente

definite, a prevalente destinazione residenziale, e densità edilizia inferiore rispetto alle zto B; tali zone saranno da integrare con opportuni interventi edilizi ed urbanizzativi.

DESTINAZIONI D’USO 2. Nelle zone C1 la destinazione è prevalentemente residenziale; sono tuttavia ammesse le seguenti altre

destinazioni: a) commercio al dettaglio; b) uffici e studi professionali; c) servizi sanitari e ambulatoriali; d) autorimesse di servizio alla residenza; e) attività produttive di tipo artigianale compatibili con la residenza purché non moleste, pericolose o inquinanti; f) magazzini e depositi in generale;

Rimangono vietate tutte le altre destinazioni, in particolare le officine meccaniche, le carrozzerie, gli elettrauto, le lavorazioni metalliche, le falegnamerie e tutte le attività ad esse assimilabili.

MODALITA’ DI INTERVENTO 3. In queste zone il PI si attua per IED, fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

4. Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi: a) Manutenzione ordinaria e straordinaria; b) Restauro e risanamento conservativo; c) Ristrutturazione edilizia; d) Ampliamento volumetrico sino al raggiungimento degli indici e nel rispetto del parametri fissati; e) Cambio di destinazione d’uso tra quelle ammesse; f) Demolizione e ricostruzione nel rispetto delle norme del presente articolo.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI 5. E' consentita la tipologia edilizia uni e bifamiliare isolata, a schiera, a corte, in linea e a blocco sino a n.4 alloggi. PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 6. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri: 7. If 1,20 mc/mq; 8. Rcf non superiore al 30% 9. H 8,00 m (vedi Dimensionamento)

se l’altezza dell’esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata

10. Dc H/2 con un minimo di m. 5,00 il piano prevede la possibilità di arretramento dei fronti edificati posti entro tale fascia di rispetto, in allineamento alla fascia di rispetto stradale definita o in alternativa all’allineamento ai fronti edilizi adiacenti, fatti salvi gli obiettivi di messa in sicurezza della sede stradale e della cortina edilizia, e sino al recupero della volumetria demolita

11. Df H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00 12. Ds minimo di m. 5,00; 13. Dz si applicano le distanze minime previste

Norme Tecniche Operative - 50 -

14. La dotazione di parcheggi privati dovrà rispettare quanto prescritto dal 2° Comma dell’Art. 2 della L. 122/1989 e dell’Art. 3 del DM conseguente, nonché le dotazioni minime di cui all’Art. 56 delle presenti NTO.

15. Per gli insediamenti commerciali la dotazione minima di aree a parcheggio dovrà essere non inferiore a quella prevista nel successivo Art. 08 delle presenti NTO.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 16. Ai sensi di quanto prescritto dall’Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso, con nulla osta del 04.01.1994 prot.

n.1622, nella zona C1/63 a sud est di Colbertaldo, data la particolare ubicazione, l’edificazione è consentita solo nel rispetto del limite di edificazione; in parte della zona C1/18 e della C1/19 fronte via Montegrappa ad ovest di Vidor l’edificazione è consentita previa indagine geologico-preventiva che ne attesti l’idoneità sismica.

17. Il Piano individua cartograficamente gli ambiti oggetto di specifica scheda puntuale o di “piano guida”, definendo per ogni singolo una scheda progettuale specifica verbo-disegnata (Elab. 17 Norme Tecniche Operative Allegato A “Schede progettuali”).

18. L’ambito C1/91 si attua con Intervento Edilizio Diretto con Permesso di Costruire Convenzionato; la sua attuazione è subordinata alla cessione della parte privata della viabilità di ingresso all’ambito del Capitello da Via G.Manzoni.

19. L’ambito di trasformazione posto nell’isolato C1/18 e indicato con Prescrizioni specifiche è subordinato alla verifica e alla evidenziazione dell’accessibilità all’area di trasformazione singola.

20. Per quanto concerne l’ambito di zona C1/70 posta fra Via Marconi e Via Palladio, una fascia di profondità di 20 metri dal limite esterno della carreggiata della SP34 deve essere destinato esclusivamente a servizi di interesse pubblico o servizi privati ad uso pubblico, al fine di salvaguardare la continuità e l’omogeneità del fronte stradale. L’ambito matura un credito edilizio a destinazione residenziale pari a 6.000 mc, inserito all’interno dello specifico registro della Var.01 PI, in sede di Approvazione dello strumento urbanistico comunale.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 51 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 25 – ZTO C2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, INEDIFICATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo prevalentemente residenziale, ad

attrezzature di interesse comune ed a servizi di pubblica utilità, inedificate.

2. Il Piano individua specifiche zone C2f definite come “ambiti urbani di frangia”, per cui dovrà essere predisposto un piano guida per definire le caratteristiche delle possibili ed eventuali trasformazioni, a destinazione residenziale (Elab. 17 Norme Tecniche Operative Allegato A “Schede progettuali”).

DESTINAZIONI D’USO 3. Nelle zone C2 la destinazione è prevalentemente residenziale; sono tuttavia ammesse le seguenti altre

destinazioni compatibili con la residenza stessa: a) commercio al dettaglio; b) uffici e studi professionali; c) servizi sanitari e ambulatoriali; d) autorimesse di servizio alla residenza; e) attività produttive di tipo artigianale di servizio alla residenza purché non moleste, pericolose o inquinanti f) magazzini e depositi in generale;

Rimangono vietate tutte le altre destinazioni, in particolare le officine meccaniche, le carrozzerie, gli elettrauto, le lavorazioni metalliche, le falegnamerie e tutte le attività ad esse assimilabili.

4. Nella zona C2/06 “area Unimer” sono ammesse le destinazioni residenziale e terziaria, in seguito alla riconversione dell’attuale funzione insistente nell’ambito, così come da Accordo Pubblico/Privato sottoscritto, e facente parte della documentazione della presente Var.01 al PI.

MODALITA’ DI INTERVENTO 5. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all’intero ambito o per stralci funzionali, o IED, fatta salva

diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

6. Nelle Tavv. del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un PUA e nei quali si applicano le norme richiamate nelle singole convenzioni.

7. Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi: g) Manutenzione ordinaria e straordinaria; h) Restauro e risanamento conservativo; i) Ristrutturazione edilizia; j) Ampliamento volumetrico sino al raggiungimento degli indici e nel rispetto del parametri fissati; k) Demolizione e ricostruzione nel rispetto delle norme del presente articolo.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI 8. E' consentita la tipologia edilizia uni e bifamiliare isolata, a schiera, in linea, a corte, a blocco con quattro alloggi PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 9. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:

If 1,00 mc/mq con If minimo 0,75 mc/mq (vedi Dimensionamento) – la saturazione dell’indice fondiario assegnato da 0,75 mc/mq a 1,00mc/mq avviene attraverso il ricorso allo strumento del credito edilizio; Rcf non superiore al 30% H 7,50 m (vedi Dimensionamento)

Norme Tecniche Operative - 52 -

se l’altezza dell’esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata

Dc H/2 con un minimo di m. 5,00 Df H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00 Ds minimo di m. 5,00; Dz si applicano le distanze minime previste Sono ammesse minori distanze rispetto a quelle fissate solo per gruppi di edifici oggetto di strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche vincolanti.

10. La dotazione di parcheggi privati dovrà rispettare quanto prescritto dal 2° Comma dell’Art. 2 della L. 122/1989 e dell’Art. 3 del DM conseguente, nonché le dotazioni minime di cui all’Art.56 delle presenti NTO.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 11. Ai sensi di quanto prescritto dall’Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso, con nulla osta del 04.01.1994 prot.

n.1622, nella zona C2/03 fronte Via Montegrappa ad ovest di Vidor l’edificazione è consentita previa indagine geologica preventiva che ne attesti l’idoneità sismica.

12. Il Piano individua cartograficamente gli ambiti oggetto di specifica scheda puntuale o di “piano guida”, definendo per ogni singolo una scheda progettuale specifica verbo-disegnata (Elab. 17 Norme Tecniche Operative Allegato A “Schede progettuali”).

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 53 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO V: SISTEMA PRODUTTIVO

ART. 26 – CLASSIFICAZIONE ZONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee

Z.T.O. ed attività: Zone destinate ad insediamenti industriali ed artigianali di produzione ............................................................ (D1) Zone destinate ad insediamenti commerciali, artigianali di servizio, direzionali............................................... (D2) Zone destinate a medie e grandi strutture di vendita commerciali ................................................................. (D2.1) Zone destinate ad impianti agroindustriali .......................................................................................................... (D4) Zone con destinazione mista produttiva-residenziale ........................................................................................ (D5)

2. Il Piano individua e disciplina inoltre gli impianti produttivi singoli ubicati nel territorio comunale esternamente alle

zone territoriali omogenee di tipo D di cui al comma precedente.

Norme Tecniche Operative - 54 -

ART. 27 – ZTO D1 - ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate agli insediamenti industriali ed artigianali, ai laboratori, ai magazzini e

ai depositi e alle attività di commercializzazione di prodotti all'ingrosso, escluse le attività insalubri di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del T.U.L.S. (DM 2 marzo 1987 e successive modifiche ed integrazioni), fatta eccezione per quelle già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del PRG, anche nella eventualità di una loro rilocalizzazione.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. In queste zone il PI si attua per IED, fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

DESTINAZIONI D’USO 3. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- edifici ed impianti di produzione di tipo industriale ed artigianale; - impianti di 1^ categoria così come definiti e regolamentati dal capo V della LR 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;

- laboratori di analisi e ricerca connessi all'attività produttiva; - servizi tecnici ed amministrativi degli insediamenti produttivi; - locali per esposizione e commercializzazione dei prodotti di sola produzione propria; - deposito e magazzini di servizio; - un alloggio destinato al custode o al titolare dell'azienda; - aree ed edifici destinati ad attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi; - locali e servizi di ristoro e svago per i soli addetti. Nelle zone D1/04, D1/05, D1/06, D1/10, D1/11, in relazione alla loro consistenza ed agli ambiti di appartenenza, gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati a specifico atto convenzionamento da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale e nella quale siano espressamente indicati, per l’esistente e per l’eventuale assetto futuro, la destinazione d’uso, le modalità di intervento e i tempi di realizzazione. Nella sola zona D1/04 è altresì ammessa la commercializzazione di autoveicoli e pezzi di ricambio. Nella zona D1/11 gli interventi previsti dovranno tener conto della vicina presenza del cimitero salvaguardando la sacralità dei luoghi ed inoltre le aree scoperte ed i parcheggi dovranno essere realizzati di norma con materiali permeabili.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 4. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:

- Lotto minimo 1.500 mq per attività artigianali 4.000 mq per attività industriali

- Rcf max 60% - H m. 10,00;

l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo e a tal proposito la Commissione Edilizia Integrata (CEI) potrà richiedere specifiche consulenze tecniche atte a verificare dette necessità;

- Dc H/2 con un minimo di m. 7,00;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 55 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

è ammessa la costruzione in aderenza nel caso di edifici modulari in linea; - Df tra pareti, pari a m. 10,00; con esclusione dei volumi tecnici e salvo particolari esigenze di ordine tecnico; - Ds m. 7,00;;

comunque nel rispetto del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada; - Dca m. 10,00

E fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati di Piano e comunque nel rispetto di quanto previsto dal RDL 8 maggio 1904 n.368.

Norme Tecniche Operative - 56 -

ART. 28 – ZTO D2 – COMMERCIALI, ARTIGIANALI DI SERVIZIO, DIREZIONALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate a complessi commerciali, artigianali di servizio e direzionali. MODALITA’ DI INTERVENTO 2. In queste zone il PI si attua attraverso un IED, salvo diversa indicazione specifica riportata in cartografia

azzonativa scala 1:2.000, il quale dovrà nel caso essere esteso all’intero ambito o per stralci funzionali, fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

3. Nelle Tavv. del PI sono individuati gli ambiti nei quali è stato convenzionato un PUA e nei quali si applicano le norme richiamate nelle singole convenzioni.

DESTINAZIONI D’USO 4. Nelle ZTO D2 dono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- manufatti per l'immagazzinaggio, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti; - centri di vendita all'ingrosso; - attività artigianali di servizio; - attività proprie del terziario avanzato e del servizio all'impresa (uffici direzionali, amministrativi, finanziari,

assicurativi, di consulenza, pubblicità e simili); - attività per lo svago e lo spettacolo e strutture ad esso connesse; - attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi; - locali e servizi di ristoro e svago per i soli addetti; - un alloggio destinato al custode o al titolare dell'azienda.

5. Nella ZTO D2.1/02 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - grandi strutture di vendita.

6. Nelle ZTO D2.1/03 e D2.1/04 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - esercizi di vicinato; - medie strutture di vendita.

7. Nelle ZTO D2 e D2.1 non è ammessa l’installazione di attività rientranti negli elenchi di cui al D.M. 2 marzo 1987 emanato ai sensi dell’articolo 216 del RD 27 luglio 1934 n.1265.

8. Nella zona D2/01 lo strumento attuativo previsto può essere attuato anche per stralci funzionali, salvo che sia salvaguardata la trasformazione complessiva dell’area, da definire in sede di convenzione dello strumento attuativo.

9. Nelle ZTO D2.1/03 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - manufatti per l’immagazzinaggio, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti; - centri di vendita all’ingrosso; - attività artigianali di servizio; - attività proprie del terziario avanzato e del servizio all’impresa (uffici direzionali, amministrativi, finanziari, assicurativi, di consulenza, pubblicità e simili); - attività per lo svago e lo spettacolo e strutture ad esso connesse; - attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi; - locali e servizi di ristoro e svago per i soli addetti; - un alloggio destinato al custode o al titolare dell’azienda..”

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 57 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 10. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:

Lotto minimo 1.500 mq per attività artigianali di servizio 3.000 mq per le altre attività Rcf max 50% H m. 7,50 l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo

produttivo e a tal proposito la Commissione Edilizia Integrata (CEI) potrà richiedere specifiche consulenze tecniche atte a verificare dette necessità;

Dc H/2 con un minimo di m. 7,00; è ammessa la costruzione in aderenza nel caso di edifici modulari in linea; Df tra pareti, pari a m. 14,00; con esclusione dei volumi tecnici e salvo particolari esigenze di ordine tecnico; Ds m. 7,00; comunque nel rispetto del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada; Dca m. 10,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati di Piano e comunque nel rispetto di

quanto previsto dal RDL 8 maggio 1904 n.368.

11. Per la ZTO D2.1/02, in attuazione del relativo Accordo di Pianificazione pubblico/privato di cui all’Elaborato 16 Schede F Accordi pubblico/Privati, valgono i seguenti parametri, così come riportato nel dimensionamento di Piano: Rcf max 50% Sf H m. 7,50 calcolata dal piano strada della SP34 Dc m. 7,00; Df m. 14,00; Ds m. 7,00; Destinazioni commerciale anche al dettaglio, con possibilità di insediare esercizi di vicinato, medie e grandi

strutture di vendita (sia come esercizi singoli che in forma di aggregazioni di esercizi), direzionale, servizi del settore terziario (quali pubblici esercizi, sportelli bancari ecc)

Modalità PUA (Piano di Recupero di iniziativa privata) Con possibilità di attuazione per stralci funzionali da individuarsi in sede di PUA Note Sono fatti salvi comunque i contenuti dell’Accordo di Pianificazione (vedi Elaborato 16 Schede

F – Accordi Pubblico/Privati) anche se non riportati espressamente nelle presenti norme.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 12. Nella zona D2/01, in località Vidor, è riconosciuto come credito edilizio la volumetria demolita (in eccesso rispetto

all’intervento di riqualificazione), il quale verrà registrato nell’apposito registro dei crediti edilizi in subordine all’avvenuta demolizione della parte di immobile; in quella sede dovrà essere certificata la quantità di volumetria effettivamente oggetto di demolizione..

Norme Tecniche Operative - 58 -

ART. 29 – D4 – IMPIANTI AGROINDUSTRIALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attività di tipo agroindustriale. MODALITA’ DI INTERVENTO 2. In queste zone il PI si attua attraverso un IED, salvo diversa indicazione specifica riportata in cartografia

azzonativa scala 1:2.000. DESTINAZIONI D’USO 3. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- attività di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;

- strutture tecniche, amministrative e di ricerca di supporto all'attività principale; - depositi e magazzini di servizio all'attività principale; - un alloggio destinato al custode o al titolare dell'azienda; - destinati ad attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi; - locali e servizi di ristoro e svago per i soli addetti. In tali zone non è ammessa l’installazione di attività rientranti negli elenchi di cui al D.M. 2 marzo 1987 emanato ai sensi dell’articolo 216 del RD 27 luglio 1934 n.1265.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 4. L’edificazione nella zona dovrà rispettare i seguenti indici e parametri:

Lotto minimo 4.000 mq Rcf 30% complessivo per la zona H m. 10,00

l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo e a tal proposito la Commissione Edilizia Integrata (CEI) potrà richiedere specifiche consulenze tecniche atte a verificare dette necessità;

Dc H/2 con un minimo di m. 7,00; è ammessa la costruzione in aderenza nel caso di edifici modulari in linea;

Df tra pareti, pari a m. 14,00; Ds m. 7,00;

comunque nel rispetto del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada; Dca m. 10,00

e fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati di Piano e comunque nel rispetto di quanto previsto dal RDL 8 maggio 1904 n.368.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 5. L’edificazione nella zona dovrà perseguire tipologie idonee per un corretto inserimento nel contesto

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2017

- 59 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 30 – D5 – ZONA MISTA PRODUTTIVA-RESIDENZIALE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio caratterizzate da destinazione mista produttiva, commerciale, artigianale e

residenziale. MODALITA’ DI INTERVENTO 2. In queste zone il PI si attua attraverso un IED, salvo diversa indicazione specifica riportata in cartografia

azzonativa scala 1:2.000. DESTINAZIONI D’USO 3. Per destinazione mista tipo residenziale-commerciale-artigianale si intendono le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza; - commercio al dettaglio; - uffici pubblici e privati; - esercizi pubblici e di ristoro; - centri di vendita integrati di piccolo e medio dettaglio; - magazzini e depositi comunali; - attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi; - artigianato di servizio alla residenza. Nell’ambito del Piano Attuativo (Piano di Recupero) individuato nella ZTO D5/2 (ex fornaci Val Piave, Via Rovede) è ammessa anche la destinazione d’uso a “cantina di produzione e commercializzazione vitivinicola comprensiva di strutture di servizio quali punti di ristoro, accoglienza e foresteria”.

Nella ZTO D5/01 è ammessa anche la destinazione d’uso per strutture turistico-ricettive.

Nella ZTO D5 non è ammessa l’installazione di attività rientranti negli elenchi di cui al D.M. 2 marzo 1987 emanato ai sensi dell’articolo 216 del RD 27 luglio 1934 n.1265.

4. Sono ammesse le medie strutture di vendita con superficie superiore a 1000 mq. nella zona individuata nella cartografia del P.I..ZTO D5/2 (ex fornaci Val Piave Via Rovede) con destinazione commerciale-artigianale.

Per destinazione mista commerciale-artigianale si intendono le destinazioni d'uso proprie delle zone D1 e quelle delle zone D2, restando tuttavia escluse le attività industriali in genere e gli impianti di 1^ categoria così come definiti e disciplinati dal capo V della LR 33/85 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Piano Attuativo individuato nella ZTO D5/2 (ex fornaci Val Piave Via Rovede) può essere attuato per stralci funzionali, da definire in sede di convenzione dello strumento attuativo.

6. Il Piano Attuativo individuato nella ZTO D5/2 (ex fornaci Val Piave Via Rovede) può prevedere interventi di demolizione e ricostruzione a fronte di documentate analisi storico-architettoniche, nel rispetto delle direttive generale per la conservazione ed il recupero delle risorse culturali, così come da articolo 46 delle NTA del PTCP, dell’articolo 26 delle NT del PATI del Quartier del Piave, e dell’articolo 44 delle NT del PAT comunale, subordinatamente all’’assenso finale dato dall’Amministrazione Comunale al riguardo.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 7. L’edificazione nella zona dovrà rispettare i seguenti indici e parametri:

Norme Tecniche Operative - 60 -

Lotto minimo 1.500 mq per le attività artigianali 3.000 mq per le altre attività Rcf ---- Vol Recupero del volume esistente alla data di adozione del PI H m. 10,00 per le attività artigianali m. 7.50 per le altre attività, con n.2 piani fuori terra

l’altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo e a tal proposito la Commissione Edilizia Integrata (CEI) potrà richiedere specifiche consulenze tecniche atte a verificare dette necessità;

Dc H/2 con un minimo di m. 7,00; è ammessa la costruzione in aderenza nel caso di edifici modulari in linea;

Df tra pareti, pari a m. 14,00; Ds m. 7,00;

comunque nel rispetto del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada; Dca m. 10,00

e fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati di Piano e comunque nel rispetto di quanto previsto dal RDL 8 maggio 1904 n.368.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 8. Lo strumento urbanistico persegue la finalità di un complessivo recupero ambientale dell’area. A tal fine oltre agli

standard di legge lo stesso provvede ad organizzare aree a verde, interne al lotto, non inferiori al 20% della Superficie Fondiaria. Tale superficie può essere definita anche attraverso l’individuazione di aree a verde poste in adiacenza all’intervento, esternamente, qualora il recupero dell’immobile o del complesso esistente, a parità di volume e di superficie coperta, non permettesse il recupero di tale percentuale di superficie; in sede di convenzionamento si dovranno definire tali ambiti e il loro regime di uso del suolo.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

9. Nell’ambito del Piano Attuativo (Piano di Recupero) individuato nella ZTO D5/2 (ex fornaci Val Piave, Via Rovede) non si prescrive l’obbligo della cessione di area fondiaria pari al 50% per la rilocalizzazione di attività improprie presenti nel territorio comunale ovvero la cessione al comune di una quota di tale area fondiaria ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione di pari valore economico in quanto trattasi di Piano di Recupero con volumetria già esistente e senza possibilità di ampliamento.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 61 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 31 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE IMPROPRIE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Il P.I. individua con apposita simbologia gli insediamenti produttivi ubicati nel territorio comunale al di fuori delle

zone territoriali omogenee D e li classifica ne modo seguente: a. Insediamenti produttivi singoli oggetto di applicazione della ex LR 11/85 e s.m.i; b. Insediamenti produttivi singoli da bloccare; c. Insediamenti produttivi singoli da trasferire.

2. Gli insediamenti produttivi singoli oggetto di applicazione della ex L.R. 11/85 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli ospitanti attività ritenute compatibili con la zona territoriale omogenea in cui ricadono. Per essi è consentito il permanere della attività in essere e sono inoltre ammessi, mediante intervento diretto edilizio, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.

3. In queste zone il PI si attua attraverso: - IED; - IED convenzionato per le attività produttive da confermare con ampliamento; fatta salva diversa previsione negli elaborati di progetto del PI.

4. Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree di provenienza, previo accordo pubblico/privato ai sensi dell’articolo 6 della LR 11/2004 ed in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al precedente Art. 17 delle presenti NTO.

5. Gli insediamenti produttivi singoli da bloccare sono quelli ospitanti attività ritenute compatibili con la zona territoriale omogenea in cui ricadono, il cui mantenimento è consentito nelle dimensioni attuali degli edifici o degli impianti.

Per essi sono ammessi i seguenti interventi: a. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia; b. eventuali cambi di destinazione d'uso derivanti da cessazione e/o trasferimento dell’attività devono essere

compatibili con la z.t.o. stessa e potranno essere consentiti nel rispetto degli indici e parametri di zona. Tuttavia è possibile derogare alle prescrizioni sopraccitate utilizzando lo strumento dello sportello unico ai sensi del DPR 447/1998;

c. sostituzione dell’attività con altro tipo purché non molesta, pericolosa o inquinante e purché non ricadente in zona agricola.

6. Gli insediamenti produttivi singoli da trasferire sono quelli ospitanti attività ritenute incompatibili con la zona territoriale omogenea per pericolosità, molestia e nocività in cui ricadono ed il cui trasferimento si rende necessario per non congruità ambientale con il contesto della stessa zona territoriale omogenea in cui ricadono.

Per essi sono tuttavia ammessi i seguenti interventi : a. manutenzione ordinaria, straordinaria, subordinata a convenzione o atto d'obbligo unilaterale nel quale il

richiedente si impegni al trasferimento della attività in area idonea; b. eventuali cambi di destinazione d'uso derivanti da cessazione e/o trasferimento dell’attività devono essere

compatibili con la z.t.o. stessa e potranno essere consentiti nel rispetto degli indici e parametri di zona. c. sostituzione dell’attività con altro tipo purché non molesta, pericolosa o inquinante e purché non ricadente in

zona agricola e comunque subordinatamente all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo convenzionato.

7. I criteri di compatibilità di cui ai commi precedenti riguardano la pericolosità, la molestia e la nocività dell'attività produttiva rispetto al contesto della z.t.o. in cui ricadono

Norme Tecniche Operative - 62 -

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Attività da bloccare 8. Si tratta di singole attività produttive per le quali eventuali ampliamenti creerebbero motivi di turbativa ambientale

e/o igienica.

9. Per queste attività sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall’Art. 3, lett. a), b), c) del DPR 380/2001. Non sono ammessi aumenti di superficie coperta o di volume.

Attività da trasferire 10. Si tratta di singole attività produttive che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di

inquinamento del territorio.

11. Per queste attività sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti dall’Art. 3, lett. a) del DPR 380/2001.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 12. Per l’attività da trasferire individuata all’interno della ZT E4/12 si rimanda alle note riportate nella scheda specifica

Elaborato 13 Schede C “Ambiti di edificazione diffusa”.

.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 63 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 32 – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN VARIANTE AL PRC

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - L n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi” - Circolare 31.07.2001, n. 16 “Sportello Unico per le attività produttive (Art. 2 e 5 del DPR n. 447/98), indirizzi in

materia urbanistica” - DGRV 31 marzo 2009, n. 791 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della

modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.”

- DGRV 15 marzo 2010, n. 832 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)”

- DPR n. 160 del 07.09.2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” - Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività

produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Quartier del Piave - Piano di Assetto del Territorio DEFINIZIONE 1. La procedura di Variante al PRC attraverso la procedura dello SUAP è finalizzata a rispondere alle esigenze di

sviluppo o di trasformazione degli insediamenti produttivi non conformi alle previsioni urbanistiche del PRC Vigente.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 2. L’iter necessario per il perfezionamento della procedura di SUAP in Variante al PRC, come definita nella

normativa nazionale e regionale e consolidata nella prassi regionale e provinciale, prevede i seguenti passaggi: - l’imprenditore richiede la convocazione della Conferenza di Servizi al responsabile del SUAP; - il responsabile del SUAP, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, convoca in seduta pubblica la Conferenza di

Servizi di cui agli Artt. da 14 a 14-quinquies della L. 241/1990; - alla Conferenza di Servizi preliminare, detta “istruttoria”, partecipano l'imprenditore, il responsabile del SUAP

comunale, il Sindaco, o suo delegato, gli enti e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento; - il progetto di Variante presentato verrà aggiornato secondo le indicazioni espresse in Conferenza di Servizi

istruttoria; - la Conferenza di Servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità

ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni;

- il responsabile del SUAP convoca la Conferenza di Servizi conclusiva, detta “decisoria”. La partecipazione provinciale (quando richiesta) alla conferenza di servizi è preceduta dalla Valutazione Tecnica Provinciale; il verbale della conferenza di servizi costituisce adozione di Variante urbanistica;

- l’esito della Conferenza di Servizi è depositato presso la segreteria del Comune per 10 (dieci) giorni; - dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio e nel sito internet del Comune; - chiunque può presentare osservazioni nei successivi 20 (venti) giorni; - entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il verbale della conferenza dei

servizi ed i suoi allegati unitamente alle osservazioni viene esaminato e approvato dal Consiglio Comunale.

3. La procedura di SUAP di cui alla LR 55/2012 contempla tre fattispecie: a) interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (Art. 2, LR

55/2012) e sono soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010:

Norme Tecniche Operative - 64 -

- ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre mq 100 di superficie coperta;

- modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di SUAP, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

b) interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (Art. 3, LR 55/2012) e soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale: - ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo

dell’80% della Slp e, comunque, in misura non superiore a mq 1.500. c) interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (Art. 4, LR 55/2012) e soggetti

al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010 integrato dalle disposizioni di cui all’Art. 4 della LR 55/2012.

4. La procedura di SUAP in Variante al PRC, di cui alla lett. c), Comma 2 del presente Articolo, contempla due fattispecie: a) quella che necessita dell'approvazione provinciale in quanto gli interventi proposti non sono coerenti con il

PATI/PAT ed il PTCP; b) quella che non necessita dell'approvazione provinciale ed è di esclusiva competenza comunale in quanto gli

interventi proposti sono coerenti con il PATI/PAT ed il PTCP e quindi la Variante al PRC si riferisce esclusivamente al PI.

DIRETTIVE E INDIRIZZI 5. In sede di applicazione della procedura di SUAP in Variante al PRC è necessario:

- quantificare la “capacità di carico ambientale” e approntare interventi compensativi/mitigativi commisurati a tutela dell’ecosistema interessato;

- verificare la compatibilità con le zone di tutela; - garantire il rispetto degli standards urbanistici; - utilizzare il verde come strumento di recupero dell’ambiente per il controllo dell’inquinamento, la regolazione

idrotermica, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio;

- riqualificare sotto l’aspetto ambientale/ecologico l’area di pertinenza attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante;

- convenzionare le eventuali opere di urbanizzazione relative all’intervento; - prevedere interventi utili per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 6. La procedura di SUAP in Variante deve attenersi a quanto segue:

a) è da escludere la possibilità di: - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive; - ampliare l’area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto; - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano; - interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi dell’Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai

sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;

- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come “realizzazione” di un nuovo impianto;

- ledere l’integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;

b) è necessario: - verificare l’integrale rispetto delle prescrizioni e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di

livello regionale e provinciale; - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo; - garantire il rispetto degli standards urbanistici; - ricondurre le NTA degli interventi in variante al PRC ai principi definiti dall’Art. 43 delle presenti NT

riguardanti la perequazione;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 65 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento; - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva.

7. La procedura di SUAP in Variante al PRC sono assoggettate a: a) applicazione dell’istituto perequativo come definito dalle presenti NTO e dal PAT e negli elaborati allegati al

PI; b) applicazione dell’applicazione all’istituto del credito edilizio come previsto dalle NT del PATI. L’ammontare del

credito edilizio destinato all’ampliamento dei fabbricati e delle pertinenze destinate all’attività è pari alla superficie lorda di pavimento maturata per effetto della dismissione e conseguente demolizione dei fabbricati (previa riqualificazione/bonifica ambientale dell’area) occupati da attività produttive collocati in zona impropria, individuate dal PI;

c) definizione di un APP ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004 ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004 o di similari forme di convenzionamento;.

8. La procedura di SUAP in Variante al PRC è ammissibile solo ed esclusivamente: a) per le attività produttive in zona impropria classificate dal PI quali da conferma e/o bloccare; sono escluse le

attività da trasferire; b) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale come individuate dal PATI

anche in ampliamento alla ZTO di appartenenza; c) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza locale come individuate dal PATI senza

ampliamento della ZTO di appartenenza; d) per gli interventi riguardanti le strutture ricettivo-turistiche; e) per gli interventi riguardanti le strutture agroindustriali. ed alle seguenti condizioni: f) la superficie lorda di pavimento destinata all’ampliamento dell’attività non può essere superiore a tre volte di

quella esistente alla data di adozione del PATI; g) la superficie lorda di pavimento destinata all’ampliamento dell’attività non può essere superiore a 5.000 mq.

Norme Tecniche Operative - 66 -

ART. 33 – SISTEMA COMMERCIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - LR n. 50 del 28.12.2012, “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto” e s.m.i. - DGRV del 18.06.2013, n. 1047 Regolamento Regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del settore

commerciale“ INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Le politiche per lo sviluppo del sistema commerciale sono finalizzate prioritariamente a:

- incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate; - rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano; - favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali; - favorire la creazione di una rete distributiva efficiente e rafforzare il servizio di prossimità.

2. Il PI perimetra nell’Elaborato 29 i centri urbani e le aree degradate nei quali si applicano le disposizione della LR 50/2012 e della DGR 1047/201, e ne definisce le specifiche modalità di intervento.

MODALITA’ DI INTERVENTO Parcheggi 3. In tutte le ZTO ad esclusione dei centri storici, per gli interventi a destinazione d'uso commerciale devono essere

previste aree da destinare a parcheggio rispettivamente: a) esercizi di vicinato:

- 0,70 mq/mq della superficie di vendita per il settore alimentare; - 0,50 mq/mq della superficie di vendita per il settore non alimentare;

b) medie strutture di vendita: - 1,30 mq/mq della superficie di vendita per il settore alimentare; - 1,00 mq/mq della superficie di vendita per il settore non alimentare;

c) grandi strutture di vendita: - 1,80 mq/mq della superficie di vendita per il settore alimentare; - 1,00 mq/mq della superficie di vendita per il settore non alimentare. Le dotazioni di parcheggio sono

ridotte del 50 per cento nel caso in cui vengano poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, materiali edili, legnami.

4. Per i centri storici le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, sono definite da apposita convenzione con il comune anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.

Aree libere 5. Per le grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici e dei centri urbani deve essere prevista area libera non

inferiore a 2,50 mq della superficie di vendita. Centri urbani e aree degradate 6. Il PI perimetra nella Tavola della zonizzazione i Centri Urbani e le Aree degradate nei quali si applicano le

disposizioni della LR 50/2012. Nelle aree degradate individuate nella Tavola della zonizzazione è consentito l’insediamento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita previa: - sottoscrizione di un Accordo Pubblico Privati ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004; - redazione di un PUA; e nel rispetto: - dei parametri urbanistici ed edilizi delle ZTO di appartenenza;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 67 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

- degli istituti della perequazione e credito dei precedenti Artt. 16 e 17 delle presenti NTO.

Norme Tecniche Operative - 68 -

TITOLO VI: SISTEMA AMBIENTALE

ART. 34 – CLASSIFICAZIONE ZONE AGRICOLE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee

Z.T.O: Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica specializzata e/o di particolare pregio ambientale ... (E1) Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva .................................................................... (E2) Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario ............................................................................. (E3) Aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali definii d’ora in poi come nuclei agricoli residenziali ......................................................................................... (E4)

2. Per gli effetti dell’applicazione dei successivi articoli sono considerate zone agricole – Zto E le parti di territorio a vocazione e a prevalente utilizzazione per scopi colturali.

3. Nella zona agricola, ad esclusione dei Nuclei residenziali in ambito agricolo (E4), sono ammessi esclusivamente interventi in funzione dell’attività agricola secondo le precise indicazioni formulate nei successivi Artt., siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole produttive, secondo le modalità previste dall’Art. 44, commi da 1 a 4 della L.R. 11/2004 e s.m.i..

4. All’interno delle zone agricole il P.I. individua gli eventuali edifici singoli, le corti, i colmelli e le aggregazioni edilizie rurali di antica origine, ai sensi del “Titolo V – Tutela ed edificabilità del territorio agricolo” della L.R. 11/2004 dell'articolo 10 della L.R. 24/85 e successive modifiche ed integrazioni e li sottopone alla disciplina delle presenti Norme relative ai "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale".

5. Il P.I. individua e disciplina gli interventi fisico-funzionali ammessi sulle costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo.

6. L'edificazione nelle zone agricole è regolamentata dalla L.R. 11/2004 e dalla L.R. 24/85 così come integrata dalle presenti norme. In queste zone, fatto salvo quanto espressamente specificato nei successivi articoli, sono ammessi solo gli interventi relativi a: a. abitazione degli agricoltori; b. attrezzature a servizio della produzione; c. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo; d. impianti tecnologici di modesta entità; e. serre fisse e mobili; f. allevamenti.

7. Al fine di garantire una migliore sicurezza alla circolazione stradale e salvaguardare le carreggiate da movimentazioni di mezzi agricoli in specifica attività di coltivazione, all'interno delle zone agricole in tutte le nuove piantagioni o reimpianti devono obbligatoriamente essere previste le seguenti distanze dalle strade comunali e provinciali: - ml 6,00 dal tirante per piantagioni perpendicolari alla strada; - ml 3,00 per piantagioni parallele alla strada..

MODALITA’ DI INTERVENTO Nuova edificazione e ampliamento 8. La nuova edificazione e l’ampliamento degli edifici esistenti destinati alla residenza e/o a strutture agricole

produttive è regolamentata dai successivi articoli delle presenti NTO.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 69 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Altro 9. Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’Art. 3, Comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i. sugli

edifici esistenti, ad uso residenziale.

10. Prima del rilascio dei permessi di costruire sono istituiti e trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell’Art. 45 della LR 11/2004 e s.m.i., i vincoli di non edificazione sui fondi di pertinenza.

11. Il comune si potrà dotarsi di un Registro Fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dell’Art. 45 della LR 11/2004 e s.m.i. e di una planimetria su cui risultano individuate le aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune. Il registro e le planimetrie di cui al presente articolo hanno valore per la verifica di edificabilità dei terreni posti in zona agricola.

CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI DEGLI INTERVENTI 12. Sui nuovi edifici residenziali e/o sulle porzioni ampliate sono ammessi esclusivamente:

Tipologia uni-bifamiliare a 1 o 2 piani; sono ammesse limitate porzioni ad 1 piano per motivate esigenze.

Pianta: rettangolare, quadrata o a “L”. Tetto: - a due falde, con pendenza minima pari a 35%;

a falda unica per corpi di fabbrica con profondità fino a 6,00 m; Gli sporti di gronda devono essere non superiori a 70 cm, ridotti a 30 cm sui timpani. È ammesso l’uso limitato di lucernari e abbaini, purchè ricavati in pendenza con le falde del tetto, preferibilmente sulle falde di copertura meno esposte.

Allineamenti prioritariamente lungo l’asse degli edifici esistenti, ovvero paralleli od ortogonali ad essi. Murature di tipo tradizionale quali murature intonacate, in pietra, in ciottoli e in laterizi. Finiture di tipo tradizionale e con coloritura ottenuta con terre o materiali coloranti inerti (sabbia di nella

gamma di tonalità e tecniche tradizionali locali) Forature di dimensione e forma tradizionali. Serramenti di dimensione e forma tradizionali.

13. Le eventuali nuove strade, necessarie al collegamento dei fondi, devono utilizzare i tracciati esistenti; il progetto della strada dovrà prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale.

14. La realizzazione di nuovi accessi alla via pubblica è consentita esclusivamente nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo.

15. Gli interventi consentiti devono essere compatibili con le tipologie edilizie tipiche del luogo, nel rispetto degli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati.

16. Non sono ammessi: - locali interrati e seminterrati accessibili dall’esterno, salvo nel caso in cui il tecnico incaricato dichiari la

fattibilità dell’intervento a fronte degli accorgimenti costruttivi previsti e delle caratteristiche del terreno; - coperture piane; - terrazze, scale esterne e altri elementi a sbalzo, rispetto al corpo di fabbrica, superiori a m 0,50; - rivestimenti plastici, serramenti in alluminio anodizzato o PVC, serrande avvolgibili, controfinestre esterne,

decorazioni cementizie, lignee e metalliche non in sintonia con i caratteri tradizionali locali; negli ampliamenti è tuttavia consentito uniformare i serramenti rispetto all’edificio esistente.

17. Il progetto di nuovi annessi rustici dovrà essere realizzato secondo tipologie tradizionali che, nel rispetto di forme, dimensioni e gradi di finiture, ne denunciano la loro specifica funzionalità; inoltre il manto di copertura.

VEGETAZIONE

18. I filari alberati esistenti lungo i fossi di scolo e canali irrigui devono essere salvaguardati; ogni fondo agricolo dovrà essere munito di fossati e scoline con capacità di invaso sufficiente a rispettare le indicazioni previste dalle disposizioni in materia idraulica nel successivo Art. 44 “Misure di salvaguardia idraulica”.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 19. Residenza

- H m. 7,50

Norme Tecniche Operative - 70 -

se l’altezza dell’esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati.

- Dc m. 5,00; salvo deroghe a seguito precisi e documentati accordi tra i confinanti

- Df m. 10,00 riducibili a m 5,00 quando i fabbricati facciano parte di una stessa azienda agricola

- Ds m 10,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici del Piano

Si definisce casa di abitazione rurale il complesso di manufatti edilizi organicamente ordinato al soddisfacimento delle necessità abitative di una famiglia rurale. L'edificazione di case di abitazioni rurali nelle zone agricole in cui risulta ammessa, è concessa alle seguenti condizioni: a) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o

associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti della stessa; b) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le superfici minime qui di seguito

elencate e dei seguenti indici di densità edilizia: - di 60 ha. con la cubatura massima di 10 mc/ha per terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato; - di 40 ha. con la cubatura massima di 10 mc/ha per terreni a bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;

- di 30 ha. con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato; - di 10 ha. con la cubatura massima di 60 mc/ha per terreni a risaia stabile; - di 6 ha. con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato a marcita;

- di 2 ha. con la cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni a orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva in genere.

Il volume della nuova costruzione è calcolato in base ai parametri del presente articolo. Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificazione è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni quando ciò consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti dai commi precedenti, un'edificazione non inferiore ad un volume pari a mc. 600. La classificazione della qualità colturale ai sensi del precedente comma riguardante l'intero fondo rustico del richiedente, è quella risultante dal certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale da presentare al momento della richiesta di concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture è prescritta la presentazione dalla certificazione dell'IPA e della copia della richiesta di revisione formulata all'UTE almeno un anno prima. Gli interventi di nuova edificazione di case di abitazione, ammessi a norma dei presenti articoli, devono essere rivolti a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente; le predette case di abitazione devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali tipiche dell'edificazione abitativa negli ambienti rurali della zona, secondo criteri espressi specificatamente nel Regolamento Edilizio. Gli interventi di nuova edificazione di case di abitazione e di ricostruzione previa demolizione, gli ampliamenti e i mutamenti in genere di manufatti edilizi diversi da quelli per case di abitazione, sono subordinati alla costituzione di: a. vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati; b. vincolo di inedificabilità a scopo abitativo fino alla concorrenza della superficie fondiaria di pertinenza,

entrambi trascritti nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente, contenente il provvedimento abilitativo ad effettuare tali trasformazioni.

Tali vincoli sono ridotti o eliminati a seguito eventuale demolizione del manufatto o mutamento d'uso abitativo ad altro ove tali trasformazioni siano ammesse, ovvero in conseguenza a variazioni degli strumenti di pianificazione. Fatti salvi i "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" con intervento codificato dalle presenti Norme, le case di abitazione esistenti in zona agricola stabilmente occupate da almeno sette anni possono essere oggetto di interventi di ampliamento fino ad un volume massimo di mc. 800, compreso l'esistente.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 71 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Per gli edifici ad uso abitativo dei soggetti aventi titolo ai sensi della LR 18 aprile 1997, n. 9 18 luglio 1991, n. 15 "norme per l'esercizio dell'attività agrituristica", e successive modifiche ed integrazioni, è altresì ammesso l'ampliamento fino ad un volume massimo di mc. 1200, compreso l'esistente e comunque nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare Regionale n. 9 del 12.03.1993. L'ampliamento ai fini agrituristici della quota in eccedenza i mc. 800, è soggetta all'istituzione di vincolo ventennale d'uso secondo le modalità della legislazione vigente. Gli ampliamenti delle case di abitazione devono essere realizzati utilizzando gli eventuali annessi rustici contigui, sempreché non necessari alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di mantenere la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'IPA. Qualora l'ampliamento non possa avvenire, per comprovata impossibilità, mediante utilizzo della parte rustica contigua, si dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: - altezza:

dovrà essere pari all'altezza dell'edificio preesistente avente destinazione d'abitazione rurale; - distanza dai confini: Dc min = 5,00 ml.; - distanza dai fabbricati: in aderenza; - distanza dalle strade: in allineamento con l'edificazione esistente.

L'ampliamento di edifici esistenti dovrà realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche costruttive e formali dell'edificio preesistente. In particolare dovranno essere rispettati l'altezza del colmo e di gronda, l'andamento delle falde, la partitura delle forature nonché di tutti gli elementi caratteristici dell'edificazione abitativa preesistente e comunque sempre nel rispetto di quanto espressamente indicato all'articolo 35 del Regolamento Edilizio comunale.

20. Annessi rustici Sono costituiti dal complesso dei manufatti edilizi pertinenti al fondo rustico ed organicamente ordinati alla sua produttività ed a quella dell'azienda o delle aziende agricole associate, quali : - depositi di attrezzi, materiali, sementi, fertilizzanti, antiparassitari e simili; - rimesse per macchine agricole; - ricoveri per animali di allevamento; - cantine; - strutture per la raccolta e l'accumulo delle deiezioni di origine zootecnica, suddivise in :

a) vasche a tenuta, posizionate sotto la pavimentazione dell'allevamento stesso, per la raccolta delle deiezioni;

b) vasche a tenuta e coperte per l'accumulo e la maturazione delle deiezioni, contigue o anche separate dall'allevamento;

c) concimaie adibite alla raccolta e alla maturazione del letame, inteso come insieme di deiezioni liquide, solide, con aggiunta di lettiera e quindi palabile, costituite da platee e muretti di contenimento;

d) lagoni a tenuta e scoperti, per l'accumulo e la maturazione delle deiezioni, fisicamente separati dall'allevamento;

- serre fisse per l'agricoltura e il florovivaismo; - ogni analoga costruzione di servizio che risulti funzionale alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata, ivi comprese le strutture per la commercializzazione dei prodotti dell'azienda;

- locali per la lavorazione e la trasformazione dell'uva ad uso familiare. Gli annessi rustici, laddove ammessi, devono essere rivolti a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente tra loro, con l'edificazione preesistente e con le case di abitazione di nuova edificazione eventualmente ammessa. La realizzazione di nuovi annessi rustici è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e parametri, in stretta relazione alla specifica zona agricola in cui ricade l'intervento e sempre previa presentazione, da parte del richiedente, di

Norme Tecniche Operative - 72 -

una relazione agronomica redatta da un tecnico abilitato, attestante la connessione con le specifiche esigenze del fondo, l'idoneità tecnica e la convenienza economica del miglioramento fondiario: - rapporto di copertura:

a) nelle zone agricole E1 nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto del 3% del fondo rustico;

b) nelle zone agricole E2 ed E3 nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto del 5% del fondo rustico - un rapporto di copertura maggiore, e comunque nella misura massima del 10%, è ammesso quando il richiedente presenti un piano di sviluppo aziendale che ne dimostri la effettiva necessità ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 dell'art. 6 della L.R. 24/85 e successive modifiche ed integrazioni;

- altezza massima: H max = 7,50 ml.

- distanza dai fabbricati: di preferenza devono essere realizzati in aderenza. Qualora ciò non sia possibile è prescritta una distanza minima : Df min = 10,00 ml. riducibile a 5,00 ml quando i fabbricati facciano parte di una stessa azienda agricola;

- distanza dai confini di proprietà : D min = 5,00 ml. salvo deroghe a seguito accordi con i confinanti, ad esclusione dei lagoni di raccolta di cui al successivo comma del presente articolo;

- distanza dalle strade e dai corsi d'acqua : D min = 10,00 ml. fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di P.I..

Gli annessi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto, non sono soggetti ai limiti del presente punto. Le opere relative, comunque soggette a convenzione edilizia, non possono concorrere ai cambi di destinazione d'uso di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004 all'art. 4 della L.R. 24/85. Le vasche a tenuta e coperte per l'accumulo e le concimaie adibite alla raccolta e alla maturazione del letame di cui alle lettere b) e c) del precedente comma del presente articolo devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici e parametri: - distanza minima dalle case di abitazione rurali non appartenenti al medesimo fondo: Ds min = 10,00 ml.;

- distanza minima dalle case di abitazione rurali appartenenti al medesimo fondo: Ds min = 10,00 ml. derogabili qualora sia interposto un volume rustico;

- distanza dai fabbricati rustici: di preferenza in aderenza. Qualora ciò non sia possibile è prescritta una distanza minima Ds min 10,00 ml. riducibile a 5,00 ml. quando i fabbricati facciano parte di una stessa azienda agricola;

- distanza dai confini di proprietà Dc min = 5,00 ml.

I lagoni di accumulo possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime: - distanza minima dalle case di abitazione rurali non appartenenti al medesimo fondo: Ds min = 10,00 ml.;

- distanza da edifici esistenti in zona rurale ed aventi utilizzo diverso da quello funzionale all'attività agricola: Ds min = 50,00 ml.;

- distanza da insediamenti edilizi esistenti o previsti dal PRG vigente, con destinazione extragricola: Ds min = 200,00 ml;

- distanza dai confini di proprietà: Dc min = 20,00 ml.;

- distanza da qualsiasi corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo, fontana o altro similare: D min = 200,00 ml.

I vasi vinari e le autoclavi, da intendersi rispettivamente serbatoi, cisterne, ecc per la raccolta del vino ed impianti di refrigerazione, così come definiti all’articolo 85 del Regolamento Edilizio comunale, non compresi nei fabbricati rurali o agroindustriali, non potranno avere altezza fuori terra superiore a quella dei fabbricati circostanti con un massimo comunque di ml. 6,00.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 73 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Dovranno essere protetti mediante porticato aperto su almeno tre lati con copertura a due falde in legno e manto in coppi nel rispetto dei vigenti parametri di zona e dovranno rispettare una distanza dal confine di ml 5,00. La dismissione di tali attrezzature comporterà la conseguente rimozione delle stesse con annesse protezioni. Sono consentite altezze maggiori di ml. 6,00, ma non superiori a quelle degli edifici circostanti, nel caso in cui la morfologia dei luoghi ne consenta una idonea mascheratura naturale.

21. Serre fisse Le serre fisse sono consentite, ai sensi della LR 11/04 e s.m.i., esclusivamente a favore degli imprenditori agricoli sulla base di apposito PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) approvato dall’Ispettorato Regionale Agricoltura ed in osservanza dell’Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (DGR n. 856 del 15/05/2012) vanno rispettati in ogni caso i seguenti parametri: - Rcf 50% - H m. 4,50 - N n. 1; - Dc minimo di m. 5,00; - Df m. 10,00;

non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza; - Dz si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Articolo …. .;

22. Serre mobili Le serre mobili sono consentite a condizione che non richiedano trasformazioni del suolo o del sottosuolo mediante opere murarie (plinti o cordoli di fondazione, platee in cls o conglomerato, impianti, …) ed in osservanza dell’Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (DGR n. 856 del 15/05/2012)

23. Allevamenti a carattere familiare. Sono quelli che, per numero di capi, non sono ricompresi nelle fattispecie previste dagli atti di indirizzo regionale della L.R. 11/04 e s.m.i. lettera d) punto 5. e non sono soggetti a Piano di Sviluppo Aziendale. I parametri di riferimento sono i seguenti: - H m. 7,50 - N n. 1; - Dc minimo di m. 10,00; - Df m. 20,00; non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza

è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.

- Dz si applicano le distanze minime previste dalla tabella indicata al precedente Art. 7; Gli allevamenti a carattere familiare devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni. La distanza dalle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto nell’Allegato “D” del PRRA del 26/06/1992 e dal Piano di Tutela delle Acque. Ad integrazione di quanto previsto ai precedenti articoli, la distanza dell’edificio dal confine di ZTO diversa dalla ZTO agricola, non dovrà essere inferiore a m. 20,00.

24. Allevamenti a carattere non intensivo - H m. 7,50 - N n. 1; - Dc minimo di m. 20,00; - Df m. 30,00;

non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.

Ad integrazione di quanto ai precedenti articoli, la distanza dell’edificio dal confine di ZTO diversa dalla ZTO agricola, non dovrà essere inferiore a m. 50,00. Gli allevamenti a carattere non intensivo devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni. La distanza dalle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto nell’Allegato “D” del PRRA del 26/06/1992 e dal Piano di Tutela delle Acque.

Norme Tecniche Operative - 74 -

25. Gli allevamenti zootecnici a carattere intensivo Sono considerati allevamenti zootecnici a carattere definiti e regolamentati dagli atti di indirizzo della L.R. 11/04 e s.m.i. lettera d) punto 5. Ad integrazione di quanto previsto dal citato Atto di indirizzo regionale dovranno comunque essere rispettati i seguenti parametri: - H m. 7,50 - N n. 1; - Dc minimo di m. 50,00; - Df m. 500,00 per le residenze extra-aziendali; m. 100,00 per le residenze aziendali;

non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza; è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.

Ad integrazione di quanto previsto ai precedenti articoli, la distanza dell’edificio dal confine di ZTO diversa dalla ZTO agricola, non dovrà essere inferiore a: - m. 300,00 per allevamenti bovini ed equini (oltre 50 capi); - m. 500,00 per allevamenti avicunicoli (oltre 300 capi); - m. 500,00 per allevamenti suinicoli (oltre 30 capi); Gli allevamenti a carattere intensivo devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni. La distanza dalle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto nell’Allegato “D” del PRRA del 26/06/1992 e dal Piano di Tutela delle Acque. Lungo i confini dell’area di pertinenza degli allevamenti intensivi deve essere predisposta una siepe alta, plurifilare, mista di essenze arboree e arbustive autoctone con interasse dei soggetti non inferiore a 2,00 m. Per gli interventi su edifici esistenti, o parti di essi, destinati ad allevamenti per i quali è previsto un aumento del numero di capi allevati si applicano le disposizioni previste dagli atti di indirizzo della L.R. 11/04 e s.m.i. lettera d) punto 5.

Lungo il perimetro dell'area scoperta di pertinenza degli allevamenti zootecnici-intensivi è prescritta la realizzazione di una cortina alberata, interna all'area interessata, utilizzando obbligatoriamente essenze campestri appartenenti a specie autoctone o tradizionali.

26. Fondo rustico Costituisce fondo rustico l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, ma inscrivibili in un cerchio di 4000 ml. di diametro, purché appartenenti ad un unico complesso aziendale agricolo, e cioè utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine ovvero collegati fra loro con nesso funzionale tecnico-economico.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 27. Sono escluse dalle ZTO agricole:

- le attività nocive di prima e seconda classe di cui al DM 12/2/1971 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione delle attività agricole;

- le discariche di qualunque natura; - le industrie estrattive e le cave, - lo stoccaggio e raccolta di materiali di natura non agricola; - il ricovero degli automezzi non necessari all’attività agricola, - gli autoparchi; e quant’altro ritenuto non consono alle finalità del presente Articolo.

28. La dotazione di parcheggi privati a servizio degli edifici residenziali in zona agricola, dovrà rispettare quanto prescritto per le zone residenziali e all’Art. 52 delle presenti NTO alla voce Dotazioni minime.

Per quanto riguarda le coltivazioni, è esclusa sempre la sistemazione agraria a ritocchino per i versanti con pendenza superiore a 15%, considerato il limite oltre cui la tecnica diventa deleteria per la regimazione delle acque e per la conservazione del suolo, così come da indicazione ricavata dal Quaderno n.1 “La verifica di compatibilità paesaggistica – Prontuario tecnico per il paesaggio” dell’Osservatorio regionale del Paesaggio della Regione Veneto.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

28bis

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 75 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

29. Nella presentazione dei progetti, oltre a quanto previsto dal RE dovrà essere presentata la seguente documentazione integrativa: - planimetria in scala 1:2.000 dell’intero fondo rustico con evidenziati gli edifici e le altre strutture esistenti nel

fondo in base alla situazione reale esistente; - planimetria in scala 1:500 indicante lo sviluppo e la destinazione dei fabbricati inseriti sul fondo con

indicazione delle altezze dei fabbricati esistenti e di progetto; - planimetria con indicazione di tutte le reti tecnologiche esistenti e di progetto, della strada di accesso al fondo,

degli accessi carrai esistenti; - relazione tecnico-agronomica che illustri i fattori della produzione, l’ordinamento tecnico-economico, le attività

produttive aziendali e le motivazioni che giustifichino la richiesta dell’intervento edilizio o di trasformazione territoriale.

DEFINIZIONI INTERVENTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA 30. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, valgono le seguenti definizioni:

a) residenza agricola: complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale e degli addetti dell’azienda agricola;

b) struttura agricolo-produttiva (annesso rustico): manufatto necessario allo svolgimento delle attività agricole, così come specificati dalla LR 11/2004;

c) attività agrituristiche: attività di ospitalità e di somministrazione esercitate da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connesse e non prevalenti rispetto a quella principale coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame, svolte entro i requisiti e le modalità della LR 28/2012;

d) infrastrutture tecniche e di difesa del suolo: strade poderali o interpoderali, canali, opere di difesa idraulica e simili, impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas, acquedotti e simili;

e) strutture per servizi pubblici: dispensari, ambulatori a servizio della popolazione rurale, veterinari;

f) serre fisse: strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture;

g) serre stagionali mobili: destinate ad uso temporaneo sono installate senza il Permesso di Costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra;

h) allevamenti a carattere familiare: sono gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con carico zootecnico complessivo inferiore ai 500 capi per gli animali di bassa corte e minore di 2 t di peso vivo per specie quali bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo, così come definiti all’Art. 2, comma 1, lett. q) della DGR 2495/2006, come modificato dal Decreto della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 134/2008;

i) allevamenti zootecnici aziendali: sono gli insediamenti che soddisfano i requisiti del nesso funzionale, con carico allevato inferiore ai limiti di classe I ai sensi della DGR 856/2012 e superiore a quanto previsto per gli “allevamenti a carattere familiare”;

j) allevamenti zootecnici intensivi: complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. Rientrano nella medesima categoria inoltre gli allevamenti che pur mantenendo il nesso funzionale, hanno un carico allevato superiore ai limiti di classe I ai sensi della DGR 856/2012.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULLE COLTURE 31. Negli ambiti identificati come “Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali” e come “Sito di Interesse

Comunitario Palù del Quartier del Piave” sono vietate le piantumazioni di vigneti, frutteti e colture intensive in generale, al fine di perseguire un controllo degli stessi verso le colture intensive in generale, e tali da comportare apporto di prodotti di sintesi e modificazioni permanenti e sensibili del paesaggio e della morfologia dei suoli. E’ altresì vietato il reimpianto delle colture di questo tipo esistenti alla data di approvazione del PI, che possono tuttavia continuare l’attività nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Rurale.

Norme Tecniche Operative - 76 -

32. Per quanto riguarda le coltivazioni, è esclusa sempre la sistemazione agraria a ritocchino per i versanti con

pendenza superiore a 15%, considerando questo come limite oltre cui la tecnica diventa deleteria per la regimazione delle acque e per la conservazione del suolo, così come da indicazione ricavata dal Quaderno n.1 “La verifica di compatibilità paesaggistica – Prontuario tecnico per il paesaggio” dell’Osservatorio regionale del Paesaggio della Regione Veneto. In ogni caso sia considerata la prevalenza del tipo di sistemazione agraria, intendendo come prevalente quando si raggiunge il 70% dell’intervento.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 77 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 35 – ZTO E1 - AREE CARATTERIZZATE DA UNA PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA SPECIALIZZATA E/O DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprende le parti del territorio comunale caratterizzate da una produzione agricola tipica specializzata e/o

avente particolare valenza e pregio ambientale. MODALITA’ DI INTERVENTO 2. All'interno delle zone territoriali omogenee E1, così come delimitate negli elaborati grafici di PI, sono consentiti i

seguenti interventi: a) realizzazione di annessi rustici secondo le modalità espresse nel precedente articolo 34; la nuova

edificazione dovrà essere collocata in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela per l'integrità del territorio agricolo.

3. Fatti salvi i "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" con intervento codificato di cui al precedente art. 58 delle presenti Norme, per gli edifici esistenti nelle z.t.o. E1 sono consentiti i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, così come definiti all’art. 3 del

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457; b) dotazione di servizi igienici e coperture di scale esterne; c) demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di stabilità o di tutela della pubblica incolumità.

4. Non è ammessa la realizzazione di allevamenti zootecnici-industriali così come definiti al precedente articolo 34.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 5. Per l’ambito composto dall’azienda agricola posta entro l’ambito di zona E1/30, in località Borgo Miotti, sono

individuate alcune prescrizioni specifiche per la sua trasformazione, di seguito riportate: a. Superficie coperta di ampliamento massimo pari al 50% della Superficie coperta esistente, da

recuperare entro il sedime attuale; b. Possibilità di ampliamento solo in elevazione, con altezza massima di ampliamento pari a 4 metri.

Norme Tecniche Operative - 78 -

ART. 36 – ZTO E2 - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprende le parti del territorio comunale aventi primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in

relazione alla loro composizione e localizzazione. MODALITA’ DI INTERVENTO 2. Nelle zone territoriali omogenee E2, così come delimitate negli elaborati grafici di PI, le nuove edificazioni

dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela per l'integrità del territorio agricolo, secondo i parametri ed i criteri di rispettiva competenza. Sono consentiti i seguenti interventi: a) nuova edificazione di case secondo i criteri fissati nel precedente articolo 34 delle presenti Norme; b) realizzazione di annessi rustici secondo i criteri fissati all'articolo 34 delle presenti Norme; c) realizzazione di allevamenti zootecnico-industriali secondo quanto stabilito all'articolo 34 delle presenti

Norme.

3. Fatti salvi i "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" con intervento codificato, per gli edifici esistenti nelle zone E2 sono consentiti i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, così come definiti all’art. 3 del

D.P.R. 380/2001; b) demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; c) ricavo di più unità immobiliari (massimo 2) purché destinate ad abitazioni di componenti lo stesso nucleo

familiare originario e purché sia istituito vincolo di non alienazione e non locazione a terzi non appartenenti al nucleo familiare del richiedente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/85 e comunque nel rispetto della L.R. 11/2004 e ss. mm. e ii..

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 79 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 37– ZTO E3 – AREE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprende le parti del territorio che per l'estensione, composizione e localizzazione dei terreni nonché per la

presenza di aziende agricole, caratterizzata da un ambito morfologico con elevato frazionamento fondiario, assumono rilevanza per la funzione agricolo-produttiva.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. Nelle zone territoriali omogenee E3, così come delimitate negli elaborati grafici di PI, le nuove edificazioni

dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela per l'integrità del territorio agricolo, secondo i parametri ed i criteri di rispettiva competenza. Sono consentiti i seguenti interventi: a) nuova edificazione di case di abitazione sulla base dei criteri fissati al precedente articolo 34; b) realizzazione di annessi rustici sulla base dei criteri fissati dal precedente articolo 34; c) costruzione di una seconda casa di abitazione ai sensi del successivo 2° comma del presente articolo.

3. La costruzione di una seconda casa di abitazione del volume massimo di mc. 600 è ammessa nei fondi rustici nei quali esista una casa stabilmente occupata dalla famiglia rurale del richiedente da almeno cinque anni, purché: a) il fondo sia documentatamente in possesso e/o detenzione del richiedente che lo conduce con la famiglia; b) la superficie del fondo sia pari ad almeno 1/3 di quella minima prevista nei casi di bosco ceduo, canneto e

pascolo cespugliato, bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita, ed almeno pari a quella minima nei casi di coltura specializzata a vigneto, frutteto, gelseto, oliveto, nonché orto, orto irriguo, vivaio, serre a floricoltura intensiva;

c) il volume complessivo della casa di abitazione esistente e di quella nuova non superi il limite di mc. 1200 e l'insieme venga a costituire un unico aggregato abitativo;

d) sia istituito un vincolo decennale da trascriversi nei registri immobiliari per la non variazione di destinazione d'uso e la non alienazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

4. Fatti salvi i "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" con intervento codificato, gli edifici esistenti nelle zone E3 possono essere oggetto dei seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia così come definiti all’art. 3 del

D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; b) demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità e di tutela della pubblica incolumità; c) ricavo di più unità immobiliari (massimo 2) purché destinate ad abitazioni di componenti lo stesso nucleo

familiare originario e purché sia istituito vincolo di non alienazione e non locazione a terzi non appartenenti al nucleo familiare del richiedente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/85 e comunque nel rispetto della L.R. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

d) ampliamento secondo quanto stabilito al precedente articolo 34.

Norme Tecniche Operative - 80 -

ART. 38 – ZTO E4 - NUCLEI AGRICOLI RESIDENZIALI (NAR)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 - Elab.13 Schede C Ambiti di Edificazione diffusa (E4) DEFINIZIONE 1. Il PI in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base dell’analisi della effettiva consistenza e destinazione d’uso

degli edifici presenti, individua, all’interno nei vari ambiti di edificazione diffusa identificati nel PAT, i “Nuclei agricoli residenziali - NAR”.

2. I Nuclei agricoli residenziali comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzati da un’alta frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all’attività agricola di imprenditori a titolo principale, da un’adeguata viabilità dotata delle principali opere di urbanizzazione e in cui siano riconoscibili i limiti fisici dell’aggregato rispetto al territorio agricolo circostante.

MODALITA’ DI INTERVENTO 3. Il PI si attua attraverso l’Intervento Edilizio Diretto (IED), salvo differente previsione definita nelle schede

specifiche Elab.13.

4. Nelle zone territoriali omogenee E4 (NAR), così come individuate dal presente PI, sono consentiti i seguenti interventi: a) realizzazione di edifici residenziali; b) realizzazione di opere e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; c) destinazioni d'uso quali residenza, commercio al dettaglio, uffici pubblici e privati, attività artigianali al servizio della residenza purché non inquinanti, pericolose o moleste;

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, demolizione e ricostruzione anche in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

5. L’elaborato 13 Schede C “Ambiti di edificazione diffusa “ riporta, per ogni singolo ambito, una scheda progettuale di indirizzo, al fine di definire la struttura dell’ambito stesso nonché la sua eventuale potenzialità edificatoria.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI 6. Ai fini dell’edificazione vengono fissati i seguenti parametri:

- If: come definito nelle specifiche Schede C “Ambiti di edificazione diffusa” - Rcf non superiore al 30% - H: m. 6,50 per la residenza, m. 5,00 per gli annessi - Dc: m. 5,0 - Df: m. 10,00

e comunque pari all’altezza del fabbricato più alto - Ds m 5,00

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI 7. Sono consentite solo le tipologie edilizie esistenti nella ZTO di appartenenza. Le tipologie edilizie riconosciute

sono quella uni e bifamiliare aventi le caratteristiche tipologiche e costruttive e formali tipiche dell’edificazione in zona agricola secondo quanto già stabilito dal Regolamento Edilizio comunale

8. Gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti sono subordinati a:

- riordino delle pertinenze, attraverso l’integrazione morfologica con la struttura originaria e l’eliminazione/ricomposizione di eventuali elementi di degrado, quali superfetazioni o fabbricati impropri;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 81 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

- caratteristiche tipologiche, costruttive e formali coerenti con quanto previsto nel precedente Art. 34. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

9. Per l’immobile individuato con prescrizioni specifiche entro la Scheda d’ambito E4/04 si definisce che tra le destinazioni d’uso ammesse sia compresa anche la destinazione d’uso a magazzino per il deposito e la commercializzazione di prodotti complementari all’agricoltura quali prodotti ed attrezzature inerenti l’attività di viticoltura, ivi compresi prodotti fitosanitari o enologici e/o quale deposito di prodotti finiti o materie prime.

10. Nell’ambito della Scheda Skd_C.12 sono individuate attività produttive esistenti e consolidate; per tali attività gli interventi ammessi sono quelli di cui alla Richiesta di ampliamento dell’edificio produttivo del 28.01.2016. Le destinazioni ammesse in tali strutture, oltre al mantenimento dell’esistente, sono quelle a cantina i produzione e commercializzazione vitivinicola comprensiva di strutture di servizio/punti di ristoro, accoglienza e foresteria.

Norme Tecniche Operative - 82 -

ART. 39 – EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE AGRICOLA DEL FONDO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 - Elab.14 Schede D - Edifici non funzionali alla conduzione del fondo DEFINIZIONE 1. Sono individuati, nelle tavole di progetto e nelle specifiche schede gli annessi rustici non più funzionali alle

esigenze del fondo ed i fabbricati dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d’uso nel rispetto delle prescrizioni delle presenti NTO e delle relative schede.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI 2. Fatti salvi i "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" con intervento codificato di cui all'art. 52 delle vigenti

Norme, gli edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alle esigenze agricole così come individuati negli elaborati grafici di P.I., possono essere oggetto dei seguenti interventi: a) per gli edifici residenziali abitati da meno di sette anni alla data di adozione del Pi: - manutenzione ordinaria e straordinaria; - ristrutturazione edilizia;

b) per gli edifici disabitati e non utilizzati alla data di adozione del Pi: - manutenzione ordinaria e straordinaria; - ristrutturazione edilizia.

3. Per gli edifici di cui alla lettera a) del precedente comma si prescrive il mantenimento della destinazione d'uso residenziale; per gli edifici disabitati di cui alla lettera b) del precedente comma si ammette il recupero ai fini residenziali.

4. La variazione di destinazione d’uso dei fabbricati è ammessa esclusivamente per quelli inseriti nelle zone agricole ed esistenti alla data del 01.04.2014 (adozione del PAT) e legittimi e/o legittimati ed è disciplinata dal presente Articolo. La legittimità dei fabbricati o di loro porzioni, già dichiarata in sede di presentazione delle istanze per il riconoscimento della non funzionalità dei fabbricati dismessi e/o abbandonati, deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi.

5. Le Schede degli edifici censiti contengono i seguenti dati ed informazioni: - ubicazione fabbricato e grado di protezione; - estratto ortofoto; - estratto catastale; - estratto tavola trasformabilità PAT - documentazione fotografica; - stato di fatto (descrizione, stato di conservazione, urbanizzazione e sottoservizi, dati edilizi, destinazione d’uso

esistente, presenza di vincoli); - progetto (parere urbanistico e prescrizioni, parere agronomico e prescrizioni).

6. Nelle Schede Normative hanno valore: a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:

- grado di protezione; - presenza di vincoli; - parere agronomico e prescrizioni; - parere urbanistico e prescrizioni;

b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante: - ubicazione fabbricato; - estratto ortofoto;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 83 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

- estratto catastale; - estratto tavola trasformabilità PAT - documentazione fotografica; - stato di fatto (descrizione, stato di conservazione, urbanizzazione e sottoservizi, dati edilizi, destinazione

d’uso esistente, presenza di vincoli); ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente Comma.

7. Gli edifici censiti possono essere adibiti alla nuova destinazione prevista nel rispetto di: - parametri del RE; - grado di protezione (per quelli classificati di interesse storico architettonico); - salvaguardia dell’ambiente rurale e naturale; - salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia rurale locale; - adeguata dotazione di aree a parcheggio, oltre a quanto già prescritto per la residenza, per le altre

destinazioni.

8. La modalità del recupero volumetrico o di superficie degli edifici individuati è legata alle caratteristiche tipologiche ed edilizie degli stessi: a) tipo edilizio residenziale o annesso di tipo rurale: è ammesso il recupero della volumetria esistente; b) tipo edilizio a “capannone” agricolo: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 33% della

superficie di pavimento esistente; c) tipo edilizio “baracca”, edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 50%

della superficie di pavimento esistente.

9. Le quantità di cui sopra possono essere modificate in virtù della singola valutazione urbanistica/agronomica effettuata e sono comunque definite all’interno di ogni specifica scheda.

10. Il cambio di destinazione d’uso di annessi rustici non più funzionali al fondo, comporta il divieto di realizzare nuovi annessi rustici riferiti alla stessa proprietà/azienda agricola.

11. La dotazione di parcheggi privati a servizio degli edifici dovrà rispettare quanto prescritto per le zone residenziali e all’Art. 58 delle presenti NTO alla voce Dotazioni minime.

Norme Tecniche Operative - 84 -

ART. 40 – ZTO VERDE PRIVATO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse di particolare valore naturale e paesaggistico o per le quali

esiste l’esigenza alla conservazione. Comprendono, altresì superfici pertinenziali inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto che garantisca il mantenimento di particolari allineamenti o preservi l’alternanza edificato/non edificato.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. Entro le aree classificate a verde privato è vietata qualsiasi nuova edificazione e/o ampliamento dei fabbricati

esistenti, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. nei limiti previsti dalle presenti NTO e dal Regolamento Edilizio comunale.

3. Nelle aree destinate a verde privato sono consentiti unicamente interventi di sistemazione e manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio vegetazionale, volti alla valorizzazione dell'aspetto paesaggistico-ambientale e storico-culturale che essi rappresentano. Qualora le aree classificate a verde privato non siano interessate da un assetto vegetazionale pregevole dimostrato con adeguata documentazione tecnica specialistica e sempre che le realizzazioni previste non comportino operazioni di espianto di elementi arborei ad alto fusto, sono altresì consentiti i seguenti interventi: - realizzazione di piscine di forma regolare; - opere entroterra, tali da poter essere ritenute complementari al fabbricato principale, di cui all’art. 57 del Regolamento Edilizio.

Ad intervento avvenuto l’area dovrà essere adeguatamente sistemata a verde ed eventualmente attrezzata con elementi di arredo che non prevedano assolutamente l’uso di materiali che possano impermeabilizzare permanentemente il suolo.

4. Negli edifici esistenti nelle aree destinate a verde privato sono ammessi i seguenti interventi: a) negli edifici con grado di intervento codificato: gli interventi consentiti dal relativo grado;

b) negli altri edifici: manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e ricostruzione di pari volume, cambio di destinazione d'uso compatibile con le particolarità della zona.

5. Fatti salvi gli interventi di cui ai commi precedenti, nelle aree di pertinenza dei soli fabbricati caratterizzati dai gradi d'intervento 1 - 2 e 3, è consentita: - l'installazione di capanni per il ricovero di attrezzi da giardinaggio, nel volume massimo di mc. 30,00, con strutture precarie in legno;

- la realizzazione di spazi per la sosta degli autoveicoli purché non prevedano l'uso di materiali che possano impermeabilizzare permanentemente il suolo;

- la realizzazione di gazebi e simili così come descritti all’articolo 57 del regolamento edilizio.

Nelle aree di pertinenza dei fabbricati caratterizzati dai gradi di intervento 4 e 5 quanto espressamente ammesso dai rispettivi articoli normativi.

6. In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente, in essi è obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con l'ambiente circostante.

7. Tutti gli interventi edilizi sugli edifici esistenti e inclusi negli ambiti a verde privato, consentiti dal relativo grado di protezione, devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione e/ o potenziamento del verde, contenente pure ogni indicazione relativa alla sistemazione delle aree di circolazione ed alla loro pavimentazione. A questo progetto deve essere unita da una adeguata documentazione sullo stato di fatto dei luoghi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 85 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

8. Per l’immobile individuato come ambito puntuale con prescrizioni specifiche per la sua trasformazione, posto nel versante nord delle pendici del Castello di Vidor, catastalmente individuato al foglio 07 Mappale 1043 sub.1 e 2 si prescrive: a. Possibilità di intervenire sull’edificio con le modalità e le tipologie di intervento di cui alle lett. a), b), c) e d) del

DPR 380/2001; b. Gli interventi sull’edificio non dovranno aumentare il volume esistente dell’edificio; c. Gli interventi sull’edificio non dovranno aumentare il sedime esistente dell’edificio.

Norme Tecniche Operative - 86 -

ART. 41 – VARCHI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i., “Norme per il governo del territorio” - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso - Piano di Assetto del Territorio INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. I varchi comprendono le parti del territorio in cui sono in atto processi dinamici di occlusione che possono

pregiudicare la continuità della rete ecologica. I varchi, unitamente ai corridoi ecologici, garantiscono gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, determinante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. Nella parti di territorio corrispondenti ai varchi è vietato effettuare interventi infrastrutturali e di edificazione che

compromettono la continuità della rete ecologica

3. Ove non sia possibile escludere interventi infrastrutturali e di edificazione è necessario prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 87 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 42 – CONI VISUALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i., “Norme per il governo del territorio” - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso - Piano di Assetto del Territorio INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. In corrispondenza di vedute paesaggistiche particolari il PI individua i coni visuali con apposita simbologia.

I coni visuali comprendono le parti del territorio che non devono subire compromissioni in quanto finalizzate a garantire la continuità ambientale, ecologica e paesaggistica di parti del territorio.

2. I coni visuali determinano: a) un punto di applicazione dato dal vertice del cono; b) una direzione data dalla bisettrice dell’angolo del cono; c) un ambito di visuale dato dall’ampiezza dell’angolo (90°) del cono.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 3. Nell’ambito di tale cono si applicano le norme del precedente articolo 40 “Verde Privato”, con il principale scopo di

mantenere inalterate le vedute individuate e/o valorizzarle MODALITÀ DI INTERVENTO 4. Gli interventi ammessi nei coni visuali sono i seguenti:

a) per un tratto di m 20 in corrispondenza dei coni visuali e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l’angolatura del cono ottico, non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del paesaggio considerato;

b) gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e di integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive.

Norme Tecniche Operative - 88 -

ART. 43 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (SIC E ZPS)

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno - 1992) - Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE. - DPR n. 357 del 08.09.1997. - DPR n. 120 del 120.03.2003. - DM del 03.04.2000. - LR n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d) - DPGR del 18 maggio 2005, n. 241 - Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Le Tavole del P.I. indicano le aree sottoposte alle disposizioni per l’applicazione della normativa comunitaria e

statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R. 357/2003, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla D,G,R. n. 448 del 21/02/2003 e n. 2673 del 06/08/2004.

2. La Regione Veneto predispone il Piano di Gestione, definito dalla D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803 – Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 - Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative, quale “strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”,

MODALITA’ DI INTERVENTO 3. Le presenti N.T.O. ed in particolare gli articoli riguardanti il Sistema Ambientale pongono norme di tutela e

valorizzazione dei Siti con particolare riferimento a: - mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla DIR

92/43/CE; - mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale; - individuare i fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.

4. Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 2803 del 4 Ottobre 2002 avente per oggetto “Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni”.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 89 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 44– MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento,

Piave, Brenta-Bacchiglione. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso. - Piano d’Area della Pedemontana Vittoriese ed Alta Marca - D.G.R. 2948/2009, “L. 3 agosto 1998, n. 267 – Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.

Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009”;

- Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue - Consorzio Piave

- Regolamento delle concessioni e autorizzazioni precarie - Consorzio Piave - Regolamento per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) - Consorzio

Piave - R.D. 8 maggio 1904, n. 368 - R.D. 5 luglio 1904, n. 523 - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” - Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 1. Elab. 26 – Valutazione di compatibilità idraulica e Allegato CONTENUTI E FINALITÀ 2. Trattasi di normative valide per tutto il territorio Comunale e di particolari restrizioni per le aree individuate dal PAI,

e dal Consorzio di Bonifica Piave, in relazione alla pericolosità idraulica e alla frequenza di allagamento. 3. Sono esclusi dal campo di applicabilità del presente Articolo i casi di Condono edilizio. Sono incluse nel campo di

applicabilità del presente Articolo le richiesta di Sanatoria compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. 4. Il fine delle presenti norme è di non incrementare le condizioni di rischio idraulico. 5. Il PI individua e classifica le aree soggette a dissesto idraulico, distinguendole in:

− Aree a pericolosità idraulica PAI; − Aree a pericolosità idraulica PTCP; − Aree esondabili censite dal Consorzio di Bonifica Piave

DIRETTIVE 6. Per i PUA di iniziativa pubblica o privata ed ogni titolo abilitativo edilizio che dia luogo ad impermeabilizzazione di

aree è necessario trasmettere idonea documentazione tecnica in materia idraulica, in dipendenza dall’entità dell’intervento. In particolare:

a. Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT ed al presente PI;

b. Per valori di superficie impermeabilizzata compresa tra 500 e 1.000 mq gli stessi elaborati devono essere presentati al Consorzio di Bonifica Piave, competente per territorio, al fine di ottenimento del relativo parere;

c. Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT ed al presente PI.

Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella VCI vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati.

Norme Tecniche Operative - 90 -

Il rilascio del permesso di costruire su grandi lottizzazioni a destinazione residenziale o insediamenti produttivi dovrà essere subordinato alla verifica della rete fognaria di recapito da parte dell’Ente gestore della stessa, preoccupandosi di eliminare le attuali criticità idrauliche e di mantenere la stessa in perfetta efficienza.

7. La VCI, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l’acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla DGRV n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con DGRV n.1841 del 19 Giugno 2007.

8. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l’avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.

9. Gli interventi di trasformazione del territorio sono orientati ai seguenti principi e criteri: a) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni

- Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.

- Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano.

b) Superfici impermeabili - Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di

drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio);

- Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m.

c) Reti di smaltimento delle acque - Prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri; - Valutazione dell’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni

della rete acque bianche del tipo drenante. d) Verde pubblico e privato

- Negli interventi di nuova urbanizzazione si predilige l’individuazione di aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d’acqua.

PRESCRIZIONI E VINCOLI PRESCRIZIONI E VINCOLI A) Norme per l’intero territorio comunale 10. È obbligatorio su tutto il territorio comunale salvaguardare le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed

eliminare la possibilità di ristagno. In particolare si prescrive: a) la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e

consistenza); b) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica con un franco sufficiente a

prevenire l’eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall’acqua; c) ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la

portata massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l’eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall’acqua; qualora la modesta rilevanza

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 91 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

dell’intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell’idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;

d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;

e) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d’invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);

f) è fatto divieto di procedere al tombinamento dei corsi d’acqua ai sensi dell’Art. 115 del D.Lgs 152/2006, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;

g) è fatto obbligo di richiedere al Consorzio di Bonifica il parere idraulico per gli interventi di nuova lottizzazione, unitamente a una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione;

h) le seguenti prescrizioni progettuali dovranno trovare riscontro nel progetto esecutivo degli edifici e delle reti di raccolta delle acque meteoriche: - obbligo di fissare i piani d’imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi sempre superiori di almeno

20-40 cm (in rapporto al grado di rischio) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante; tale piano di imposta è da prevedere anche più alto in presenza di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;

- le rampe ed entrate ai piani interrati devono essere predisposte sul lato opposto al fabbricato rispetto al corso d’acqua;

- il limite alla portata massima scaricabile deve essere fissato in funzione della zona di rischio idraulico d’appartenenza e comunque mai superiore a 10 l/s per ettaro;

- le vie di deflusso dell’acqua devono essere individuate e rispettate per garantire la continuità e per eliminare le zone di ristagno indesiderate;

- devono essere esplicitate le norme-prescrizioni idrauliche nelle concessioni e autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, etc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato il rispetto delle prescrizioni stesse;

i) Per ogni nuova lottizzazione superiori ai 1.000 mq di superficie di nuova impermeabilizzazione si dovranno realizzare dei dispositivi per l’invaso temporaneo delle acque di pioggia. La soluzione progettuale adottata dovrà assicurare la limitazione del coefficiente di udometrico in uscita a valori non superiori a 10 l/s per ettaro; Nel caso di assenza di studi specifici, per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato un volume specifico di invaso minimo pari a 600 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata; per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700 m3/ha; per le nuove strade, i parcheggi e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume minimo pari a 800 m3/ha.

j) per ogni nuova lottizzazione (ove le caratteristiche drenanti del terreno lo consentano) deve essere previsto l’inserimento di dispositivi per la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche esenti da inquinamento superficiale (pozzi drenanti). La quota delle acque meteoriche in eccesso smaltibili per infiltrazione non potrà superare il 50% della maggior portata generata da piogge con Tr = 50 anni o il 75% per le piogge con Tr=100 anni in area collinare e Tr=200 anni in pianura. Il numero e le caratteristiche geometriche dei pozzi dovranno essere opportunamente dimensionati. Indicativamente in terreni ghiaiosi è necessario un pozzo di diametro di 150 cm, profondità 5 m, ogni 500 mq di nuova superficie impermeabilizzata, purché esista un franco di 2 m tra il fondo del pozzo e la falda;

k) ove possibile, si dovrà destinare ai fini della laminazione delle portate aree a verde poste a valle di superfici già urbanizzate o da urbanizzare;

l) dovrà essere garantita la manutenzione dei fossati e delle scoline laterali nei tratti di proprietà, attraverso lo sfalcio periodico dell’erba, la rimozione del fogliame o di altro materiale di deposito, allo scopo di evitare il progressivo interramento della rete idrica minore.

m) dovrà essere assicurata la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della

Norme Tecniche Operative - 92 -

rete drenante, per evitare zone di ristagno. I manufatti di attraversamento dovranno avere una sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

Norme specifiche per le aree esondabili o a ristagno idrico 2. Oltre a quanto prescritto ai precedenti commi del presente Articolo, si applicano le seguenti norme:

a) Area fluviale del Piave (F) – PAI Si applicano gli Artt. 8, 13, e 14, 15 delle NtA del PAI

b) Area a pericolosità idraulica P1 del Piave – PAI Si applicano gli Artt. 8, 12

c) Aree esondabili – Consorzio di Bonifica ed aree a pericolosità P0 - PTCP Per interventi edilizi che rientrano nelle aree a pericolosità sopra citate: - è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali in ogni caso dovranno essere

idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade); - è vietata la movimentazione dei terreni che possa aggravare le condizioni di sicurezza idraulica o le opere

di difesa; - è vietata la costruzione di opere che possano sbarrare il deflusso delle acque, sia superficiali che di falda; - il calpestio del piano terra va realizzato ad una quota minima di + 40 cm rispetto al piano campagna medio

circostante.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 93 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO VII: SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 45 – CLASSIFICAZIONE ZONE A SERVIZI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, é suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee

Z.T.O. destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali riservate all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali: - Zone per l’istruzione ........................................................................................................................................... (Fa) - Zone per attrezzature di interesse comune ...................................................................................................... (Fb) - Zone attrezzate per parco, gioco e sport ...........................................................................................................(Fc) - Zone per la sosta e il parcheggio ...................................................................................................................... (Fd) - Zone destinate a servizi per gli insediamenti produttivi……………………………………………………..(Fprod) - Zone per attrezzature speciali

2. Le aree classificate dal PI come servizi sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio di cui all'Art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall’Art. 31 della LR n. 11/2004 e s.m.i. e successivi Atti di Indirizzo.

MODALITA’ DI INTERVENTO

3. In queste zone gli interventi si attuano, ove non diversamente specificato negli elaborati grafici di PI, mediante intervento edilizio diretto.

4. Per gli edifici esistenti all'interno di queste zone aventi destinazione residenziale e che non siano ricompresi nel progetto di opera pubblica o di interesse pubblico, sono ammessi i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) restauro e risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia con aumento volumetrico, per una sola volta, ai fini del miglioramento igienico abitativo,

non superiore a 150 mc. per ogni edificio esistente nel rispetto dei parametri fissati ai successivi articoli.

5. All'interno di ogni specifica struttura sono ammesse funzionalità di tipo residenziale limitate a garantire la custodia delle stesse e degli impianti in genere. Devono essere rispettati i parametri di zona con una volumetria massima realizzabile di mc. 450 per ogni singola area.

6. Sono vietati gli interventi connessi ad attività produttive, di stoccaggio e raccolta di materiali, il ricovero degli automezzi e quant’altro non consono alle finalità del presente Articolo.

7. Le aree di cui al presente Articolo, che non siano già acquisite al pubblico demanio alla data di adozione del presente PI, possono essere acquisite, trasformate e gestite: - come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente; - a cura dei privati, singoli o associati, utilizzando gli istituti definiti nei precedenti Articoli e convenzionando

l’intervento ai quali l’AC affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano;

- in forma mista attraverso formule di coordinamento e/o partnership dell’azione e delle risorse pubbliche e private nel rispetto del perseguimento delle finalità di interesse pubblico degli interventi.

Norme Tecniche Operative - 94 -

Nei casi in cui le aree di cui al presente Articolo non vengano cedute al Comune e/o ad altro soggetto pubblico e/o con finalità pubbliche sulle stesse dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d’uso pubblico.

8. Le superfici da riservare a servizi (verde e parcheggio) devono essere dimensionate secondo le diverse tipologie di progetto, avendo riguardo alla normativa nazionale e regionale ed alle presenti NTO.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 95 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 46 – ZTO FA PER L’ISTRUZIONE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo, e sono riservate

alla realizzazione di edifici e attrezzature relative all’istruzione pubblica compresi gli asili nido e le scuole materne, ed attrezzature di supporto, quali palestre, mense, ecc.

2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per l’istruzione sono suddivise in: a) Asilo nido b) Scuola d’infanzia c) Scuola primaria d) Scuola secondaria di primo grado

MODALITA’ DI INTERVENTO 3. In queste zone il PI si attua per PUA fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

4. E' ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, nonché di abitazioni per il personale di custodia e di sorveglianza.

5. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio. La sistemazione degli spazi scoperti dovrà orientarsi verso la realizzazione di ampi spazi alberati. Andrà evitata la pavimentazione di ampie superfici che prevedono l’impermeabilizzazione del suolo.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 6. Il PI si attua applicando i seguenti indici

- If max 1,50 mc/mq - Hmax m. 10,50 - Dc m. 5,00 - Df m. 10,00 - Ds m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI - Dca m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI

Norme Tecniche Operative - 96 -

ART. 47 – ZTO FB PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate alla realizzazione di attrezzature ed edifici religiosi, culturali, sociali,

assistenziali, sanitari, amministrativi, per pubblici esercizi, mercati di quartiere, piazza attrezzate ecc. Qualora le attrezzature di interesse comune siano ospitate all’interno di un edificio polifunzionale all’interno dello stesso sono ammesse destinazioni di servizio e supporto quali bar, ristoranti, ostelli ecc.

2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in: - istituzioni religiose (chiese, centri religiosi, conventi, servizi parrocchiali, …) - istituzioni culturali e associative (biblioteca, centro culturale, centro sociale, …) - istituzioni per lo svago e lo spettacolo (cinema, teatro, …) - istituzioni assistenziali (case per anziani, centro di assistenza sociale, centro di assistenza disabili, …) - Istituzioni sanitarie (servizio sanitario, cimitero, …) - servizi amministrativi (municipio, …) - servizi di pubblica sicurezza (carabinieri, vigili urbani, …) - servizi telecomunicazioni (ufficio postale, telefono pubblico, impianti telefonici, stazioni radiobase, …) - servizi tecnologici (impianti idrici, impianti gas, impianti energia, impianti depurazione, impianti trattamento

rifiuti, ecocentro, …) MODALITA’ DI INTERVENTO

3. In queste zone il P.I.I si attua per PUA fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

4. La sistemazione degli spazi scoperti dovrà orientarsi verso la realizzazione di ampi spazi alberati attrezzati. Andrà evitata la pavimentazione di ampie superfici comportanti la impermeabilizzazione del suolo. Dovrà comunque essere assicurata la sistemazione a verde e parcheggio di almeno il 50% della superficie fondiaria esistente.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 5. Il PI si attua applicando i seguenti indici

- Ifmax 1,0 mc/mq - H m. 12,00 - Dc m. 5,00 - Df m. 10,00 - Ds m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI - Dca m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6. Nell'area scoperta delle aree cimiteriali sono consentiti solamente gli interventi di cui all’ articolo 40 delle presenti Norme.

7. Nella z.t.o. Fb “area per attrezzature di interesse comune – Municipio” ubicata nell’abitato di Vidor in Piazza Zadra dovrà essere assicurata, secondo quanto riportato nella DGRV 2713/2009, una corretta e facile accessibilità, dato che l’area è posta fronte strada in un tratto particolarmente stretto e trafficato anche con mezzi pesanti e parte interclusa dalle limitrofe zone, per cui la circolazione veicolare deve essere messa assolutamente in sicurezza. Deve essere assicurata, inoltre, la dotazione di aree di sosta per i dipendenti ed il pubblico.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 97 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 48 – ZTO FC ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate alla realizzazione di edifici ed attrezzature inerenti lo sport, il gioco e

il tempo libero e relativi servizi connessi.

2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in: a) verde attrezzato di quartiere b) parco urbano c) parchi comunali d) impianti sportivi di base e) palestre f) campi da tennis g) piscine h) palazzetto

MODALITA’ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

4. In queste aree dovranno essere garantite operazioni di piantumazioni e rinnovo delle alberature. Le superfici orizzontali saranno sistemate a prato e piantumate con specie vegetali compatibili con le caratteristiche dell’ambiente naturale locale.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 5. Il PI si attua applicando i seguenti indici:

- Ifmax 0,10 mc/mq - Hmax m. 3,00 - Dc m. 5,00 - Df m. 10,00 - Ds m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI - Dca m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 6. All'interno degli spazi a verde pubblico è ammessa la realizzazione di specchi e corsi d'acqua ancorché artificiali.

E' inoltre ammessa la realizzazione di servizi igienici al servizio delle specifiche attrezzature, costituite da un solo piano terra, ed una volumetria complessiva non superiore a mc. 50,00.

7. La viabilità interna sarà esclusivamente pedonale. Eventuali spazi a parcheggio, ancorché non graficizzati nella tavola di PI, dovranno essere realizzati esternamente nella misura di mq. 2,50 ogni 100 mq. di spazi a verde pubblico, evitando la impermeabilizzazione del suolo.

8. Nelle aree a verde pubblico è ammessa la realizzazione di modesti impianti sportivi di base, nella misura massima del 10% della superficie complessiva.

Norme Tecniche Operative - 98 -

9. Le aree per impianti a centri sportivi sono destinate alla realizzazione di attrezzature per lo svolgimento di attività di gioco e ricreative, di attrezzature coperte e scoperte per lo sport attivo, agonistico e non, nonché per la realizzazione di servizi di attrezzature di supporto comprendenti altresì bar e locali di ristoro in genere

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 99 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 49 – ZTO FD PER LA SOSTA E IL PARCHEGGIO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico e aree per la

sosta.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 3. I parcheggi scoperti, sia pubblici che privati, devono essere realizzati utilizzando forme e materiali di

pavimentazione tali da non comportare la totale impermeabilizzazione del suolo. Devono altresì essere sempre alberati utilizzando essenze autoctone ad alto fusto. Dovranno essere riservati e segnalati opportunamente, spazi per lo stazionamento di cicli e motocicli dotati di rastrelliere che ne permettano un sicuro aggancio.

Norme Tecniche Operative - 100 -

ART. 50 – ZTO FP AREE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate alla realizzazione di verde pubblico attrezzato, parcheggi e strutture

di servizio per la collettività quali attrezzatture sanitarie, edifici per attività sociali e ricreative per gli addetti al settore produttivo, mense, locali di ristoro e simili, nonché servizi generali di supporto alle imprese.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. Per la realizzazione delle specifiche attrezzature valgono le prescrizioni di cui ai precedenti articoli ad esse

assimilabili. PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 3. Il PI si attua applicando i seguenti indici:

- Ifmax 0,10 mc/mq - Hmax m. 4,00 - Dc m. 5,00 - Df m. 10,00 - Ds m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI - Dca m.5,00 fatte salve distanze superiori riportate negli elaborati grafici di PI

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 101 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 51 – ZTO ZONE PER IMPIANTI SPECIALI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate agli impianti speciali esistenti e non, relativamente a :

a) attrezzature tecnologiche di interesse pubblico quali impianti o punti-prelievo di acque destinate al consumo umano, impianti di depurazione, impianti gas, ecc;

b) cimiteri.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. Nelle aree destinate alle attrezzature tecnologiche, saranno previste realizzazione, manutenzione ed adeguamenti

consoni alle particolarità ed esigenze dell'impianto stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia. All'interno di dette aree e a corona degli impianti dovrà essere messa a dimora alberatura ad alto fusto appartenente a specie autoctone, sentiti il Servizio Forestale Regionale ed il Genio Civile.

Norme Tecniche Operative - 102 -

ART. 52 – STANDARD URBANISTICI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Il PI garantisce il soddisfacimento del fabbisogno di aree da destinare a spazi pubblici o riservati alle attività

collettive, a verde pubblico o parcheggi : a) mediante individuazione delle aree, relativamente al fabbisogno di standards generato da insediamenti residenziali e produttivi esistenti e da interventi di recupero e di completamento degli stessi, fatte salve particolari situazioni specificate e disciplinate nei commi e negli articoli seguenti;

b) fornendo prescrizioni per l'individuazione delle aree e la realizzazione dei servizi relativi a nuovi insediamenti o recupero di insediamenti esistenti, tanto di carattere residenziale che di carattere produttivo.

2. Il soddisfacimento del fabbisogno di aree per standards urbanistici è assicurato mediante cessione di aree ovvero mediante vincolo di destinazione ad uso pubblico di aree private. Il valore delle aree cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia.

3. Per il computo delle quote afferenti la destinazione residenziale, negli strumenti urbanistici attuativi contenenti tale totale o parziale destinazione, si assume come capacità insediativa teorica il valore ottenuto attribuendo ad ogni abitante insediabile una volumetria edificabile pari a mc. 150.

4. E’ ammessa la monetizzazione per generici standards, ai sensi della DGC n°85 del 20.07.2004, nel caso di interventi edilizi in cui sia dimostrata l’impossibilità di reperimento di aree da destinare a tale specifico utilizzo.

STANDARDS PER LE ZONE RESIDENZIALI 5. Negli strumenti urbanistici attuativi a totale o parziale destinazione residenziale dovranno essere individuati gli

spazi da destinare a standards primari, relativi ad ogni abitante teoricamente insediabile, nella misura minima di: a) mq. 5,00 per spazi verdi; b) mq. 3,50 per parcheggi.

6. Qualora, nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma, esistano o siano previste strutture - anche di modeste dimensioni - di tipo artigianale e commerciale, deve essere assicurata una dotazione di spazi per servizi pari ad almeno 1 mq ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento destinata a tali attività, di cui almeno il 50% destinata a parcheggi alberati.

STANDARDS PER LE ZONE PRODUTTIVE 7. Negli strumenti urbanistici attuativi da redigersi nelle zone territoriali omogenee D dovranno essere individuati

spazi da destinare ad attrezzature e servizi nella misura di : a) nelle zone produttive industriali, artigianali ed agroindustriali (z.t.o. D1 e D4) : 20% della superficie territoriale dell'intervento;

b) nelle zone commerciali e direzionali (z.t.o. D2 e D2.1): 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;

c) nelle zone miste (z.t.o. D5): in proporzione alle attività ed alle destinazioni di cui si prevede l'insediamento.

8. Limitatamente ai parcheggi da realizzarsi negli insediamenti commerciali e per una quota massima equivalente al 50% della dotazione, il fabbisogno può essere soddisfatto mediante vincolo di destinazione di aree private ad uso pubblico.

9. Nei soli insediamenti a carattere industriale ed artigianali di produzione (tipo D1) ed agroindustriale (tipo D4) , la percentuale di urbanizzazione secondaria può essere ridotta al 4% nelle zone da attuare mediante strumento urbanistico attuativo e al 2% nelle zone di completamento mediante convenzione in cui l'Amministrazione ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 103 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 53 – ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge 28.01.1977, n. 10 “Norme per la edificabilità dei suoli. - DPR 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - LR 11/2004 “”Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, Art 32 DEFINIZIONE 6. L’importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione (standard primari per verde e parcheggi),

oggetto di monetizzazione, è stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale ed aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche.

7. Nei casi di cambio d’uso senza opere l’onere dovuto è quello relativo: - al conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per le destinazioni d’uso già esistente e quelli per la

nuova destinazione d’uso, se questi sono maggiori; - al reperimento dei parcheggi pertinenziali e di spazi per parcheggi e verde pubblico.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI 8. La “monetizzazione” degli standard urbanistici primari (verde e parcheggi) minimi previsti per legge è consentita:

a) qualora sia dimostrata all’interno del Centro storico così come individuato nelle Tavv. del PI l’impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all’interno del perimetro dei PUA;

b) qualora si accerti, ai sensi dell’Art. 32 della LR 11/2004, che l’intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione di tipo Fc) ed Fd) destinando le risorse alla realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente;

c) laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse;

d) qualora sia dimostrata, su tutto il territorio comunale, l’impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all’interno del perimetro del lotto di proprietà, nel caso di cambio di destinazione d’uso con o senza interventi edilizi a ciò preordinati;

e) qualora l’applicazione dell’Art. 9, Comma 4 della LR 14/09 e s.m.i. non consenta il reperimento di significative e fruibili aree di standard.

La monetizzazione è consentita a condizione che, oltre all’impossibilità di reperire detti spazi all’interno dell’intervento previsto, non siano, altresì, reperibili in un raggio di ml 200.

9. Per le attività di ristorazione (bar, ristoranti, ecc.) non trovano applicazione i disposti della monetizzazione disciplinata dal presente articolo ed altresì l’idoneità delle aree deve essere dimostrata verificando l’accessibilità viaria rispetto alla sicurezza stradale previo parere della Polizia Locale sentita, l’AC.

10. È ammissibile lo scomputo parziale e/o totale degli oneri di urbanizzazione, finalizzato all’incentivazione dell’edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili, nei termini previsti dal Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

Norme Tecniche Operative - 104 -

TITOLO VIII: SISTEMA DELLA MOBILITA’

ART. 54 – CLASSIFICAZIONE AREE PER LA MOBILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 “Nuovo Codice della Strada” - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale QdP - Piano di Assetto del Territorio INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 DEFINIZIONE 1. Le aree per la mobilità e funzionali ad essa comprendono beni demaniali e/o privati destinati alla viabilità oltre agli

impianti logistici e dei trasporti e gli impianti per la distribuzione dei carburanti. Le aree e gli spazi di viabilità sono destinati alla conservazione e/o all'ampliamento della viabilità esistente ovvero alla realizzazione di nuovi assi viari. All'interno di tali aree, la nuova individuazione grafica di strade, nodi stradali e sedi di mobilità ciclo-pedonale, ha valore indicativo, essendone demandata la relativa specificazione a successivi progetti esecutivi delle opere, ad esclusione delle indicazioni di cui al presente articolo e secondo quanto indicato dall'art. 51 del Regolamento Edilizio comunale.

2. Gli ambiti delle principali strutture ed infrastrutture destinate alla mobilità sono individuati nelle Tavole di piano e sono articolati in: d) Strade; e) Percorsi ciclabili e pedonali; f) Parcheggi; g) Distributori di carburante e aree di servizio. h) Autorimesse ed officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli.

MODALITA’ DI INTERVENTO 3. Salvo quanto già previsto, su questa viabilità sono sempre possibili interventi di adeguamento funzionale che

comportino lievi modifiche di tracciato e di sezione anche per la realizzazione di piccole piazzole di sosta ed interscambio.

4. Al di fuori dei centri abitati e in tutte le zone soggette a preliminare PUA: - non sono ammessi nuovi accessi diretti dalle proprietà confinanti alla viabilità di scorrimento principale ed a

quella di allacciamento tra i nuclei frazionali fatta salva la possibilità di specifica determinazione particolareggiata del PUA;

- l'immissione dalle proprietà confinanti potrà aver luogo esclusivamente da strade laterali esistenti purché riconosciute idonee alla funzione specifica ovvero da piste di scorrimento confluenti in punti di interscambio opportunamente collocati in rapporto alle condizioni di visibilità ed ai flussi di traffico.

5. Rispetto al PI i PUA ed i progetti delle OOPP possono prevedere modifiche alla viabilità, che non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, se rientranti nelle seguenti fattispecie: - la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e marciapiedi in affiancamento alla viabilità demaniale

esistente; - la realizzazione di nuovi parcheggi e piazzole di sosta - la definizione esatta dei tracciati e delle dimensioni della viabilità conseguente la progettazione esecutiva di

nuove sedi stradali e l’adeguamento delle esistenti; - la realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione; nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 105 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

- il nuovo intervento e/o tracciato stradale di progetto abbia una connessione oggettiva fisica e sostanziale con la strada prevista dal PI a tutela della quale la fascia di rispetto era stata istituita;

- la fascia di rispetto contenga interamente il nuovo intervento e/o tracciato stradale previsto dal progetto, sovrapponendosi ad esso;

- la notifica ai proprietari coinvolti nella fascia di rispetto.

6. Secondo quanto previsto dall’Art. 37 della LR 11/2004 e s.m.i., e con le procedure di cui agli Artt. 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della L.R. 11/2004 e s.m.i., su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.

7. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio nelle Tavole di Progetto e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali del P.A.T. I tracciati dei percorsi ciclo-pedonali di progetto evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi; la loro esatta definizione avverrà in sede di progetto esecutivo delle opere o in sede di P.U.A. senza che ciò comporti variante al PI.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 8. La realizzazione e la sistemazione dei tracciati stradali di qualsiasi tipo deve tendere a minimizzare le alterazioni

dell'ambiente interessato; le sedi viarie devono essere affiancate da filari, semplici o multipli di esemplari arborei appartenenti a specie autoctone o tradizionali. In particolare la viabilità poderale, esistente in particolari ambiti di pregio ambientale, quali la zona collinare e la zona dei Palù ubicata a nord-est del territorio comunale, non deve essere assolutamente manomessa con operazioni di allargamento, contro pendenze, pavimentazioni o altro. Qualsiasi operazione che tenda a modificarne l'attuale consistenza e aspetto deve attendere la preventiva autorizzazione degli organi competenti in merito, ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale.

9. Le strade interne alle nuove lottizzazioni residenziali non a fondo cieco, devono rispettare una larghezza di almeno ml. 7,00 ed essere attrezzate con marciapiedi di almeno ml. 1,50 su entrambi i lati. Le strade a fondo cieco devono avere una larghezza di almeno ml. 7,00 ed essere attrezzate con marciapiede di ml. 1,50 su di un lato e piazzale finale per l'inversione di marcia degli autoveicoli nel quale deve essere inscrivibile un cerchio del diametro non inferiore a ml. 12,00. Eventuali spazi di sosta per lo stazionamento delle autovetture in genere dovranno avere una profondità di ml. 5,00 se realizzati perpendicolarmente all'asse stradale, riducibile a ml. 3,00 se realizzati parallelamente all'asse stradale.

10. Le strade interne alle nuove lottizzazioni produttive devono rispettare una larghezza di almeno ml. 7,00 e, se a fondo cieco, devono prevedere un piazzale finale per l'inversione di marcia degli autoveicoli nel quale deve essere inscrivibile un cerchio del diametro non inferiore a ml. 22,00. Gli spazi per lo stazionamento degli automezzi per il trasporto di merci e prodotti in genere dovranno avere una profondità variabile da ml. 12,00 a ml. 22,00 se realizzati perpendicolarmente all'asse stradale, riducibile a ml. 4,00 se realizzati parallelamente allo stesso.

11. Gli spazi di sosta per lo stazionamento dei veicoli in genere dovranno essere dimensionati opportunamente in relazione alla loro specifica fruizione da parte della varia utenza. La suddivisione degli spazi dovrà avvenire tramite segnaletica orizzontale, in particolare per quanto riguarda gli spazi destinati ai portatori di handicap previsti nella misura di un posto macchina ogni 50 o frazione di 50.

12. Tutti gli spazi di sosta devono essere attrezzati per la sosta delle biciclette mediante la posa di rastrelliere ed elementi di arredo urbano in relazione alla loro ubicazione territoriale.

13. In tutti gli spazi di sosta deve essere messa a dimora una essenza ad alto fusto della misura di una ogni posto macchina, ancorché non espressamente indicato dagli elaborati grafici di PI, o adeguata presenza di verde di arredo.

14. In merito alla viabilità di competenza provinciale in generale ed in particolare alla variante alla SP34 “Sinistra Piave” (riferimento DGRV 2713/2009), si prescrive (nota del Settore Pianificazione e Programmazione Interventi Infrastrutturali – Gestione Giuridico Amministrativa Viabilità della Provincia di Treviso protocollo 95135/’04 del 07/02/2005), che: a) la trasformazione della destinazione urbanistica delle aree prospicienti strade di competenza provinciale

dovrà prevedere la sistemazione degli accessi, da valutare preventivamente con l’Ufficio Tecnico Provinciale, privilegiando l’accorpamento di più accessi e l’adeguata sistemazione di quelli principali;

Norme Tecniche Operative - 106 -

b) le soluzioni progettuali relative agli interventi interessanti le strade provinciali o in fascia di rispetto dovranno comunque essere concordate con l’Ufficio Autorizzazioni stradali della Provincia;

c) si precisa che la fascia di rispetto stradale di 20 metri deve intendersi misurata a partire dal confine stradale così come definito nel vigente Codice della Strada.

15. Il piano individua cartograficamente l’ambito di ingombro massimo entro cui avverrà la progettazione della nuova viabilità relativa al nuovo Ponte di Vidor nonché l’ambito di competenza provinciale per la progettazione della variante alla SP34 “Sinistra Piave” così come da PTCP di Treviso; tali fasce dovranno essere mantenute libere, al fine di preservare la progettualità dell’infrastruttura.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 107 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 55 – DISTANZE DALLE STRADE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi

nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati” - D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 “Nuovo Codice della Strada” - Piano di Assetto del Territorio INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche del presente PI, in recepimento di quanto previsto dal PAT, si

definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. MODALITA’ DI INTERVENTO 2. Con riferimento alla classificazione delle strade definita dall’Art. 2 del NCdS vengono definite le seguenti Distanze

dalle Strade (Ds) al di fuori dei centri abitati:

tipo C Extraurbane secondarie

tipo E Urbane di quartiere

tipo F locali escluse vicinali

Tipo F strade vicinali

Fuori dai centri abitati

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade

m. 30 m. 20 m. 20 m. 10

Canali fossi escavazioni lateralmente alle strade

m. 3 m. 3 m. 3 m. 3

Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade

m. 5 m. 3

Fuori dai centri abitati ma in ZTO A, B, C, D, F esistenti e previste

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade

m. 10 (*) (*) (*)

Canali fossi escavazioni m. 3 m. 3 m. 3 m. 3

Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade

m. 5 m. 3

Norme Tecniche Operative - 108 -

e dentro i centri abitati:

Dentro i centri abitati

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade

(*) (*) (*) (*)

Canali fossi escavazioni

m. 3 m. 3 m. 3 m. 3

Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade

m. 3 m. 3 m. 3 m. 3

(*) Distanza regolamentata dalle disposizioni delle presenti NTO per le singole ZTO.

3. Per gli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione degli interventi previsti dall'Art. 3 lettere a), b), c), del DPR 380/2001 e s.m.i.. Nelle fasce di rispetto stradale è comunque consentito l'ampliamento degli edifici residenziali per documentate esigenze igieniche e/o abitative, nella misura massima di. 150 mc nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto e previo parere dell’ente proprietario della strada. La ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione è consentita purché l’edificio nel rispetto delle distanze venga spostato fuori dalla fascia di vincolo.

4. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 109 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 56– PARCHEGGI

DEFINIZIONE 1. I parcheggi sono intesi come l’insieme degli spazi destinati al ricovero e/o alla sosta delle autovetture e possono

essere realizzati su aree pubbliche e private in sottosuolo, in seminterrato, in superficie a raso o in strutture multipiano.

MODALITA’ DI INTERVENTO 2. I parcheggi dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli spazi verdi e le piantumazione devono occupare almeno il 10% del totale dell'area; - le piantumazioni dovranno essere realizzate componendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali; - il perimetro deve essere recintato con siepi; - i parcheggi a contatto con Parchi Urbani ed agricoli dovranno avere carattere di compatibilità paesistica con

la zona, per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e recinti; - la realizzazione di parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni d’alto fusto in

superficie; - i materiali e le soluzioni tecniche dovranno essere dello stesso tipo e/o comunque in sintonia con quelli della

strada di servizio o di tipo a minore impatto visivo nel rispetto di collaudati standard di pulizia e scolo delle acque superficiali (es. graticci a scomparsa, superfici erbate consolidate ecc.);

- una parte deve essere destinata ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere; - il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in relazione ai veicoli da parcheggiare con una

superficie minima di stazionamento pari a m. 2.50 x 5,00 cui vanno aggiunti adeguati spazi di manovra.

3. I parcheggi sono distinti nelle seguenti categorie: a) Parcheggi privati pertinenziali a servizio dei fabbricati o di singole unità immobiliari; b) Parcheggi pubblici nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) per ciascuna categoria sono indicate le condizioni di ammissibilità nelle varie zone funzionali del PI ed, all’interno di queste, nelle singole destinazioni funzionali previste per le aree del territorio comunale.

PARCHEGGI PRIVATI PERTINANZIALI A SERVIZIO DEI FABBRICATI O DI SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI 4. Nelle zone residenziali ed agricole per ogni nuova unità immobiliare (appartamento, ufficio, negozio, laboratorio

ecc.) è obbligatorio in tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, predisporre parcheggi privati in misura non inferiore a un primo posto auto di almeno mq 14,00. Si dovranno inoltre prevedere due posti auto di cui almeno uno coperto. Tali dotazioni non sono richieste in caso di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia, anche con ricavo di nuova unità abitativa. Per le unità immobiliari esistenti è ammesso il mantenimento della situazione esistente.

5. Nelle zone A e all’interno degli ambiti di tutela di edifici con grado di protezione, nel caso di ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, le superfici di cui al precedente comma sono monetizzabili in caso di dimostrata impossibilità al reperimento.

6. Nelle zone produttive, commerciali e direzionali per ogni nuova unità immobiliare è obbligatorio in tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con nuova costruzione e ristrutturazione edilizia con incremento delle unità immobiliari, predisporre parcheggi privati in misura non inferiore ad 1 posto auto / 100 mq di Su o frazione di 100 mq di Su.

7. Per attività alberghiere, sanitarie e simili è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di 1 posto auto / 2 camere e comunque non meno di 1 posto auto ogni 250 mq (o frazione di 250 mq) di Su;

8. Per strutture con destinazione d’uso a teatro, cinematografo, ristorante e simili è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di 5 posti auto / 100 mq Su o frazione di 100 mq di Su.

9. Le aree destinate ai parcheggi privati - interne od esterne, coperte o scoperte - devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni d'uso ed è fatto divieto di cambio di destinazione d’uso se non previo reperimento di area equivalente.

10. Le aree destinate ai parcheggi privati richieste a servizio dell’abitazione possono anche essere ricavate in fregio alla viabilità, con il recupero di stalli auto posti parallelamente alla sede stradale, con una superficie minima di stazionamento pari a m. 2.50 x 5,00.

Norme Tecniche Operative - 110 -

PARCHEGGI PUBBLICI NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA) 11. Nelle zone soggette ai P.U.A, fatte salve diverse indicazioni relative a specifiche zone, le dotazioni minime di

parcheggi pubblici sono le seguenti: a) PUA per insediamenti residenziali

- Gli standard urbanistici primari da destinare a parcheggi effettivi (esclusi gli spazi di manovra) sono pari a 5,00 mq/ab e comunque non inferiori a 1 posto auto / 1 unità abitativa;

b) PUA per insediamenti artigianali e industriali - La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria (parcheggio) non può essere inferiore al

10% della superficie territoriale complessiva. c) PUA per insediamenti commerciali e direzionali

- per gli interventi di nuova costruzione o di cambio di destinazione d'uso per attività di tipo terziario, il PUA prevederà una superficie da destinare a parcheggio di uso pubblico non inferiore a 0,5 mq/mq di Su. Una ulteriore superficie, non inferiore a 0,5 mq/mq di superficie utile, dovrà essere destinata a standard secondario (parcheggio e/o verde attrezzato) in collegamento funzionale con l’insediamento stesso;

- per gli interventi di nuova costruzione o di cambio di destinazione d'uso per attività di tipo commerciale di vicinato e media struttura di vendita con superficie di vendita fino a 1.000 mq, il PUA prevederà una superficie da destinare a parcheggio non inferiore a quanto previsto all’Art. 58 delle presenti NTO. Una ulteriore superficie, non inferiore a 0,5 mq/mq di superficie utile, dovrà essere destinata a standard secondario (parcheggio e/o verde attrezzato) in collegamento funzionale con l’insediamento stesso;

- per le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.000 mq dovrà essere garantita una superficie libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo non inferiore a quanto previsto all’Art. 58 delle presenti NTO. Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione;

- per le grandi strutture di vendita deve essere garantita area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo non inferiore a quanto previsto all’Art. 58 delle presenti NTO; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio effettivo e stazionamento debbono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi del settore alimentare;

- il rapporto delle superfici a parcheggio, derivante da attività commerciale, può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio.

d) PUA per insediamenti misti - Nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi a parcheggio dovrà rispettare i limiti di

cui a punti precedenti, in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni. - La dotazione di spazi a parcheggio è assicurata mediante la cessione al Comune delle aree o tramite

vincolo di destinazione ad uso pubblico.

12. Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione da destinare a parcheggio e/o le aree da destinare a parcheggio non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione o compensazione mediante la realizzazione di altre opere per un importo equivalente.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 111 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 57 – AREE PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 “Nuovo Codice della Strada” - DPR 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” DEFINIZIONE 16. Le aree per la distribuzione carburante comprendono gli impianti per la distribuzione del carburante e le aree di

servizio ad essa funzionali MODALITA’ DI INTERVENTO 17. L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è concessa esclusivamente nelle aree

specificatamente individuate nelle Tavv. di progetto PI mentre la modifica di impianti esistenti è consentita nel rispetto delle presenti norme e della specifica normativa vigente in materia.

18. I nuovi impianti devono: a) avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definiti

dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale di distribuzione dei carburanti; b) essere dimensionati in modo da prevedere l’installazione di prodotti benzine e gasolio per autotrazione e

dove possibile anche il gpl ed il metano;

19. Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi non devono: a) impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (vedi Art. 22 NCdS); b) impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e costituire elemento di

sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

20. L’installazione degli impianti non è consentita: a) in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di

incanalamento di manovre veicolari e la distanza dai dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel NCdS e nel Regolamento di attuazione;

b) lungo le curve di raggio inferiore a m. 300; qualora i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m. 300 e i m. 100 l’installazione è consentita fuori della curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m. 100 gli impianti potranno sorgere a m. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni;

c) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del Dlgs n. 42/2004 sono consentiti solo impianti stradali tipo “chiosco” opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l’impatto visivo.

21. I sostegni per l’installazione della pensilina a copertura dell’isola destinata agli erogatori di carburante devono essere collocati ad almeno m. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l’aggetto della pensilina stessa non deve superare in protezione il ciglio interno dell’aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

SUPERFICIE MINIMA 22. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l’impianto, ivi compreso l’impianto di lavaggio, devono

essere ubicati ad una distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà. La distanza dagli edifici (Df) è pari a m. 10.

23. All’interno dell’area di servizio almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde alberato, con la messa a dimora di cortine di piante autoctone, e almeno il 15% a parcheggio.

24. La superficie minima di insediamento degli impianti relativi alle attività commerciali è fissata dalla normativa di settore (DGR 497 del 18.02.05).

SERVIZI COMPLEMENTARI 25. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali

sono ammissibili ai sensi dell'Art. 2, Comma 3 dei DLgs n. 32/98 le seguenti attività accessorie: a) attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio

lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al veicolo;

Norme Tecniche Operative - 112 -

b) attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

26. La localizzazione degli impianti di lavaggio automezzi potrà essere definita all’interno delle Z.T.O. di cui al precedente Articolo anche in maniera autonoma, con la presenza di un chiosco per ciascun impianto di lavaggio, come definito dall’Art. 3.1 della DGR 7 dicembre 1999, n. 4433.

27. La localizzazione di tali attività è soggetta alle prescrizione definite per le aree per la distribuzione carburante in quanto la loro localizzazione è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 113 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

ART. 58 – VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS 42/04, EX L. 431/85, EX L. 1089/39 E L.1497/39

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10, 11, 12, 134, 136, 142 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Gli elementi evidenziati nella cartografia sono:

a) i vincoli paesaggistici sui corsi d’acqua individuati ai sensi dell’Art. 142, lett. c) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312) - Fiume Piave; - Torrente Rosper ; - Torrente Teva;

b) i vincoli monumentali sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939 e Art. 12, Comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 riguardante gli immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni.) e gli immobili vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. 1089/1939 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti - Villa Covone-Albertini-Miniscalchi; - Villa Vergerio; - Casa Giubilo; - Santuario della Madonna delle Grazie; - Ex Scuola Elementare in loc. Bosco.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti,

oltre che dal presente PI, da: a) PAT; b) previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’Art. 135 del DLgs 42/2004; c) indicazioni della DGRV n. 986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai

comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” e sono finalizzati a:

� tutela del sistema e del paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico;

� tutela delle zone boscate anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati;

� tutela naturalistica e protezione idrogeologica dei beni forestali; � salvaguardia degli usi civici, che consistevano nei diritti spettanti ad una collettività organizzata ed

insediata su un territorio di trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque, nell’ottica tipica di un’economia di sussistenza.

3. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili sottoposti a tale vincolo hanno l’obbligo di

sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere preventiva autorizzazione

4. L’autorizzazione paesaggistica è prescritta per l’esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (Art. 146 del D.Lgs 42/2004).

Norme Tecniche Operative - 114 -

5. L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (Art. 149 del D.Lgs 42/2004).

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 115 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 59 – VINCOLI IDROGRAFIA

SERVITU’ IDRAULICA STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - R.D. n. 368 del 08.05.1904 - R.D. n. 523 del 05.07.1904 - D. Lgs. 152/06; - Consorzio di bonifica Piave, Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere

irrigue, Approvato con delibera dell’Assemblea consortile n. 11 del 29 giugno 2011 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – BorgoM scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 - Elab. n. 26 “Relazione di Compatibilità Idraulica” – All. 01

DEFINIZIONE 1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal

rischio idraulico stabilite dal RD n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo VI Artt. dal 132 al 140, e quelle del RD n. 523 /1904 per corsi d’acqua pubblici Artt. dal 93 al 99.

2. Il Piano inoltre, ai sensi del “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”, individua la rete completa delle condotte irrigue insistenti sul territorio comunale, suddividendola in: - condotte principali: condotte a servizio di un distretto o impianto omogeneo; - condotte primarie: condotte che hanno origine dalle principali e adducono l’acqua ai vari settori o reparti in

cui è diviso il distretto; - condotte distributrici: condotte che danno luogo alla consegna del corpo d’acqua alle aziende tramite idranti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 3. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente Articolo:

a. Fiume Piave; b. Torrente Rosper ; c. Torrente Teva; vige una fascia di rispetto inedificabile di m. 10 (dieci) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riducibili a m. 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra. Tali fasce vengono misurate a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua.

4. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell’ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d’acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

5. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo Comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i.

6. Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: - fino a metri 10 per i canali emissari principali; - fino a metri 4 per i canali secondari; - di metri 2 per gli altri, in funzione dell’importanza misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell’argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d’acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali

Norme Tecniche Operative - 116 -

zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee – posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.

7. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:

- fino a metri 2,5 per le condotte principali; - fino a metri 1,5 per le condotte primarie; - di metri 1 per le condotte distributrici; misurate dall’asse del tubo, riservate ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.

8. Ai sensi dell’art. 134 del R.D. 368/1904 sono oggetto di concessione / autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

Per i canali di bonifica: - tra metri 4 e 10, per i canali emissari e principali - tra metri 2 e 4, per i canali secondari - tra metri 1 e 2 per gli altri misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell’argine. Per le condotte pluvirrigue: - di metri 2,5 per le condotte principali; - di metri 1,5 per le condotte primarie; - di metri 1 per le condotte distributrici misurate dall’asse del tubo.

9. La realizzazione di attraversamenti e più in generale di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal consorzio dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo di precario.

10. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi, o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.

11. Le disposizioni previste per i corsi d'acqua di bonifica sono da applicare anche alle reti irrigue consortili e alle ulteriori superfici comprese nel demanio Idrico su cui il Consorzio esercita, su delegazione della Regione del Veneto, la competenza amministrativa.

FASCIA DI RISPETTO ART. 41 LR 11/2004 STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 41. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Sono vincolate ai sensi dell’Art. 41 LR 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d’acqua dei fiumi

e canali, nonché una fascia di profondità dall’unghia esterna dell’argine principale per: a. Fiume Piave – fascia 100 m; b. Torrente Rosper – fascia 30 (50) m; c. Torrente Teva – fascia 30 (50) m.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 117 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

PRESCRIZIONI 2. Fatte salve le disposizioni per i corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PI dispone che i corsi d’acqua di

pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata (ZTO A, B, C, D, F) e degli ambiti di edificazione diffusa (ZTO E4), siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni: a) è vietata

- la realizzazione di nuove costruzioni; - la trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PI e della pianificazione sovraordinata;

b) è consentito - l’ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della distanza della servitù idraulica di cui al presente Articolo;

- la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc, - la realizzazione delle opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua;

c) è obbligatoria: - la conservazione del carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fosse e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti.

Norme Tecniche Operative - 118 -

ART. 60 – FASCIA DI RISPETTO DEPURATORI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Piano Regionale di Tutela delle Acque - D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Trattasi della fascia di rispetto degli impianti di depurazione. La distanza di sicurezza è da intendersi come

distanza minima da osservare nella realizzazione di nuovi edifici rispetto agli impianti di cui all’oggetto, sia esistenti che futuri.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per

la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento che non può essere inferiore a m 100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.

3. Per gli impianti di depurazione esistenti per i quali la fascia di rispetto minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

4. Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall’Art. 3 lett. a), b), e c) del DPR 380/2001 e gli adeguamenti indispensabili al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 119 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 61 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - RD n. 1265, 27 luglio 1934. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.02 Zone significative – Vidor scala 1: 2.000 - Elab.03 Zone significative – Bosco scala 1: 2.000 - Elab.04 Zone significative – Colbertaldo scala 1: 2.000 - Elab.05 Zone significative – Agricolo integro scala 1: 2.000 - Elab.06 Zone significative – Borgo M. scala 1: 2.000 - Elab.07 Zone significative – NordEst scala 1: 2.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Trattasi delle fasce di rispetto degli impianti cimiteriali ubicati in corrispondenza di:

- Loc. Vidor; - Loc. Colbertaldo. Il rispetto stabilisce la distanza dai cimiteri che deve essere osservata nella realizzazione di nuovi edifici e manufatti previsti dal presente P.I..

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. Gli interventi nelle aree di rispetto dei cimiteri sono subordinati al rispetto del RD 1265/1934, come modificato

dall'Art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della L. 166/2002.

3. All’interno delle fasce di rispetto cimiteriale è vietata la nuova edificazione salvo le opere relative ai cimiteri, ai parcheggi, al verde attrezzato ed impianti tecnologici pubblici (ecocentro).

4. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, per gli edifici esistenti ricadenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’Art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile, effettuabile per una volta sola e i cambi di destinazione d'uso, ai sensi dell’Art. 338 del RD 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. 166/2002 e smi.

Norme Tecniche Operative - 120 -

ART. 62 – FASCIA DI RISPETTO ELISOCCORSO

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Trattasi della fascia di rispetto per la piattaforma di elisoccorso

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. All’interno della fascia di rispetto è vietata:

- la nuova edificazione. - l’impianto di alberature ad alto e medio fusto; - l’asfaltatura o cementificazione. Le superficie dovranno essere drenanti, da un lato per consentire il drenaggio

delle acque, dall’altro per ovviare a problematiche di ordine paesaggistico ed ambientale;

3. All’interno della fascia di rispetto è consentita la realizzazione di spazi a parcheggio a servizio dei mezzi di soccorso.

4. Gli ambiti individuati ai sensi del presente articolo mantengono la potenzialità edificatoria prevista per la zona territoriale omogenea entro cui ricadono. I volumi relativi potranno essere realizzati al di fuori degli ambiti individuati.

5. Nei casi di sovrapposizione con fasce di rispetto, sono consentiti gli interventi relativi al tipo di rispetto più vincolante.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 121 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 63 – FASCIA DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Trattasi della fascia di rispetto delle infrastrutture tecnologiche relativamente ai tracciati degli impianti di trasporto

del gas naturale (metanodotti) e dell’energia elettrica (elettrodotti) ad alta e media tensione, corrispondono alle distanze da osservarsi nella costruzione di nuovi edifici

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. Il PI stabilisce le seguenti ampiezze delle fasce di rispetto:

a) metanodotto, ai sensi del DM 24/11/84, pari a ml 11,50 + 11,50 misurati in proiezione orizzontale a partire dall'asse della condotta;

b) elettrodotto, ai sensi di quanto disposto dal RD 1969/40 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla L.R. 27/93

METANODOTTI STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”. - DM 17.04.2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e

degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”.

CONTENUTI E FINALITA’ 3. Trattasi delle fasce di rispetto del metanodotto che attraversa il territorio comunale. PRESCRIZIONI E VINCOLI 4. La localizzazione di nuovi metanodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le

disposizioni delle leggi vigenti, ed in particolare del DM 17 aprile 2008, del D.Lgs 152/2006 e della legislazione regionale di attuazione vigente.

5. L'esatta determinazione delle fasce di rispetto dei metanodotti è indicata direttamente dal gestore. Il PI individua i tracciati dei metanodotti che attraversano il territorio comunale, determinando una fascia di rispetto, in relazione al diametro della condotta a partire dall’asse, di 10 m. All’interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 8.05.2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115). .

Norme Tecniche Operative - 122 -

ART. 64 – OPERE DI CAPTAZIONE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI PUBBLICI ACQUEDOTTI

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 CONTENUTI E FINALITÀ 1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei pozzi di prelievo per uso idropotabile

ubicati: a) n.2 pozzi Colbertaldo, Loc. Colbertaldo, Via Martiri della Liberazione; b) n.1 pozzo Bosco,Loc. Bosco, Via Bosco .

2. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo dei terreni collocati in prossimità dei pozzi.

3. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

4. Le aree di salvaguardia degli impianti di cui al comma 1 riguardano sedime e relative aree di rispetto in prossimità di pozzi e comprendono la “zona di tutela assoluta” e la “zona di rispetto”.

DIRETTIVE 5. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all’edificazione previsti dal

D.Lgs. 152/2006.

6. In sede di P.I. e di concessioni a scarichi, depositi potenzialmente inquinanti, emungimenti d’acque a scopi idropotabili, energetici o irrigui, occorrerà valutare la modellazione idrogeologica del sottosuolo al fine di conoscere con maggior dettaglio la situazione e la posizione degli acquiferi e quindi provvedere alla loro salvaguardia.

7. Ai fini della tutela della risorsa idrica per usi idropotabili nei territori compresi nella fascia di ricarica degli acquiferi con acquifero principale indifferenziato (Piano Regionale di Tutela delle Acque), è necessario provvedere attraverso attente ed adeguate concessioni, in linea con quanto disciplinato dall’art. n. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.

PRESCRIZIONI 8. Nelle more dell’approvazione del primo P.I. valgono le norme del P.R.G. previgente insieme con quelle più

restrittive di seguito riportate.

9. Il P.A.T. definisce le seguenti fasce di rispetto: a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo; b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo.

10. Nella fascia di rispetto assoluto sono: a) vietati:

- l’insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati. b) consentiti:

- costruzioni di servizio ed opere di presa; - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti,

regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.

11. Nella fascia di rispetto allargata sono a) vietati:

- l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

- la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati; - l’accumulo di concimi organici; - la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; - le aree cimiteriali; - lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti; - l’aperture di cave e pozzi; - le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 123 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; - gli impianti di trattamento di rifiuti; - il pascolo e stazzo di bestiame; - l’inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.

b) consentiti: - gli interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove

destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all’adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;

- la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione;

- l’utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del “Codice di buona pratica agricola” (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

Norme Tecniche Operative - 124 -

ART. 65 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SOVRACOMUNALE, AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE E ZONE UMIDE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso - Piano di Area della Pedemontana Vittoriese e Alta Marca - Piano Ambientale dell’area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave - Piano Medio Corso del fiume Piave - Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza locale - P.A.T.I. del Quartier del Piave

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.07 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 - P.A.T.I. del Quartier del Piave, Tav. 07.01 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ 1. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni degli artt. 19 e 31 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale

Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) contenenti rispettivamente “Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali” e “Direttive e prescrizioni per le zone umide” costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici.

2. Il PAT recepisce ed a sua volta assume le aree del territorio comunale rientranti negli ambiti naturalistici di interesse regionale del P.T.R.C. e del P.A.T.I. del Quartier del Piave, qualificandole come ambiti di rilevante e qualificante interesse naturalistico-ambientale e paesaggistico del proprio territorio.

DIRETTIVE 3. Il P.I. recepisce le direttive previste dalla pianificazione sovracomunale relative al territorio comunale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 4. Il P.I. deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalla pianificazione sovracomunale relative al

territorio comunale.

5. Ai sensi delle N.T. del P.A.T.I. del Quartier del Piave, gli ambiti individuati ai sensi del presente articolo sono assoggettabili a procedura di Variante ai sensi dell’art.14 della L.R. 11/2004, ed eventuali integrazioni ed estensioni introdotte dal soggetto istituzionalmente competente nella materia del presente articolo nonché in sede di pianificazione paesaggistica ai sensi dell’art.135 del D.Lgs 42/2004 costituiscono Variante automatica al P.A.T. e non necessitano di procedura di variante ai sensi dell’art.15 della L.R. 11/2004.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 125 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 66 – VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - R.D. n. 3267 del 30.12.1923 - R.D. n. 1126 del 16.05.1926 - Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”. - Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali (Art. 23, comma 1, Legge Regionale n. 52 del

13.09.1978) - Piano di riordino forestale per le superfici silvopastorali (Art. 23, comma 2, Legge Regionale n. 52 del

13.09.1978) - Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 12

febbraio 2008.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Il vincolo idrogeologico-forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del RD 3267/1923 e delle leggi

regionali di settore.

2. Il vincolo idrogeologico-forestale è da intendersi come dinamico ovvero modificabile in relazione alla reale estensione delle zone boscate. Tale vincolo potrà essere ridefinito in relazione allo stato di fatto e mediante sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio Forestale. In caso di discordanza tra la rappresentazione riportata nelle tavole di progetto del PI e il reale stato dei luoghi, prevalgono le risultanze del verbale di accertamento redatto dai tecnici del Servizio Forestale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 3. La trasformazione delle aree oggetto di vincolo forestale è soggetta ai limiti previsti dall’Art. 4 del D.Lgs 227/2001

e dall’Art. 15 della LR 52/1978, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nelle presenti NTO.

4. Le opere da realizzarsi nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale dovranno essere corredati da progetto comprendente anche la relazione geologica, in rapporto all’entità degli interventi, e sono subordinati all’autorizzazione preventiva di cui al RD 1126/1926 e della legislazione regionale in materia.

5. Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed utilizzate in conformità ai piani di assestamento forestale di cui alla LR 52/1978 e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale. Le zone boscate di proprietà privata vanno gestite secondo le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale, e quando esistenti, in conformità ai piani di riordino forestale. Nelle zone boscate è consentita l’apertura e/o sistemazione di piste di servizio silvo-colturale, ove possibile con fondo naturale, larghe al massimo 3 metri e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite, per quanto possibile, con le tecniche dell’ingegneria naturalistica. È consentita altresì la sistemazione e/o il potenziamento delle strade agro-silvo-pastorali.

Norme Tecniche Operative - 126 -

ART. 67 – VINCOLO ARCHEOLOGICO E REPERTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000

CONTENUTI E FINALITÀ 1. Il P.A.T., in coerenza con il P.A.T.I. del Quartier del Piave, individua le aree a rischio archeologico e altresì

un’area di interesse archeologico, sita nel territorio comunale di Vidor, nella frazione di Bosco. La conferma della sua individuazione, l’eventuale perimetrazione e regolamentazione è demandata al P.I..

DIRETTIVE 2. Il P.I.:

- recepisce e aggiorna il quadro delle aree a rischio archeologico (da PTCP) e delle aree di interesse archeologico adeguandolo allo stato di fatto;

- provvede a dettare norme di tutela e valorizzazione delle aree a rischio archeologico e le aree di interesse archeologico e delle aree limitrofe previa concertazione con la competente Soprintendenza.

PRESCRIZIONI 3. All'interno dell'ambito è fatto divieto di operare qualsiasi trasformazione del territorio in particolar modo

movimenti di terra o scavi, se non nei modi disciplinati dalle vigenti leggi in merito.

4. E' altresì fatto obbligo denunciare al Sindaco, in ogni parte del territorio comunale avvenga, il ritrovamento di reperti definibili archeologici. Le modalità e prescrizioni di intervento devono fare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 52 e 53 del Regolamento Edilizio.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 127 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 68 – VINCOLO SISMICO E COMPATIBILITÀ SISMICA

- Legge n. 64/1974 - D.M. 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” - O.P.C.M. 3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” - O.P.C.M. 3519/2006, “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” - D.G.R.V. n. 71/2008 - D.G.R.V. n. 1572/2013 - Legge Regionale n. 13/2004 - Legge Regionale n. 38/2004 - Legge Regionale n. 11/2004, art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Studio di Microzonazione sismica Livello 1 - Studio di Microzonazione sismica Livello 3

CONSIDERAZIONI 1. Per le analisi e le considerazioni relative si fa riferimento all’Elaborato “Studio di Microzonazione sismica –

Livello 1” ed all’Elaborato “Studio di Microzonazione sismica –Livello 3 ” facente parte degli elaborati di piano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI 2. Nel territorio oggetto del presente studio tutti gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche

strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali dovranno essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14.01.2008 e alle eventuali ss.mm.ii. relative agli argomenti specifici.

3. La scelta della tipologia e metodologia di indagine dovrà essere commisurata all'importanza dell'opera e, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente motivata. A tale proposito, in presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, il D.M. 14.01.2008 suddivide le costruzioni in quattro classi d'uso così definite.

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico, la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica, il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

4. Edifici in classe II, III e IV: Per gli edifici che appartengono alle classi II, III e IV, si riporta quanto indicato dal D.M. 14.01.2008 al paragrafo 3.2.2 “ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, bisogna valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel paragrafo 7.11.3, in assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (tabelle 3.2.II e 3.2.III).” .

Lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 3 ha chiaramente evidenziato le criticità sismiche del territorio comunale per quanto riguarda l’amplificazione sismica locale, a causa di un assetto tettonico-strutturale

Norme Tecniche Operative - 128 -

complesso e non assimilabile ad un modello piano-parallelo. Particolarmente sensibili a tale aspetto sono le zone maggiormente urbanizzate e dislocate lungo il raccordo pianura collina e nelle aree infravallive. Per questo, si dovrà procedere mediante specifiche analisi di Risposta Sismica Locale per determinare l’azione sismica da utilizzare in fase di progettazione. Inoltre, la determinazione della velocità delle onde di taglio Vs, indispensabili per la ricostruzione del modello sismo-stratigrafico, dovrà essere fatta utilizzando appropriate indagini sismiche, in foro (cross-hole, down-hole, cono sismico) o in superficie (MASW, Re.Mi., ESAC, sismica a rifrazione). Infine, si auspica l’impiego di misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (tecnica HVSR), al fine di stabilire la frequenza fondamentale di vibrazione dei terreni (o il periodo proprio), da confrontarsi con le frequenze proprie degli edifici.

5. Per gli edifici che ricadono nelle aree suscettibili di instabilità per liquefazione si dovranno condurre le opportune verifiche, secondo le indicazioni del DM 14.01.2008, sia per determinare il Potenziale di Liquefazione sia l’entità dei cedimenti sismo-indotti. Per la stima del valore di accelerazione orizzontale al suolo (ag) , da utilizzare nelle fasi di verifica, dovrà essere condotto uno specifico studio di Risposta Sismica Locale.

6. L’ambito compreso entro la fascia di rispetto (400 metri) dalla faglia attiva posta nel settore sud comunale, per cui si dovrà provvedere alla realizzazione degli opportuni studi di dettaglio, dovrà essere soggetto alle limitazioni d’uso del suolo espresse dalle linee guida per le faglie attive e capaci

.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 129 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO X: PIANI DI SETTORE

ART. 69 – NORME GENERALI PER I PIANI DI SETTORE

DEFINIZIONE 1. Per verificare e coordinare le singole previsioni del PI il Comune può avvalersi della predisposizione e

approvazione di specifici Piani di Settore.

2. I Piani di Settore rappresentano degli strumenti per l’attuazione degli interventi pubblici e privati di cui il PI si avvale o fa riferimento.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.07 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 CONTENUTI E FINALITÀ 3. I Piani di Settore possono riguardare:

a) Piano per la localizzazione delle stazioni radio base; b) Piano della protezione civile; c) Piano delle acque; d) Piano di zonizzazione acustica; e) Piano del commercio; f) Piano energetico; g) Piano illuminazione pubblica; h) Piano dei servizi del sottosuolo; i) Piano della viabilità.

4. In sede di predisposizione dei Piani di Settore saranno individuati i gestori presenti sul territorio competenti per singola materia con i quali verranno pianificati e coordinati i vari interventi previsti compatibilmente con le necessità e priorità: - della programmazione degli enti territoriali sovracomunali; - della programmazione triennale delle opere pubbliche comunali; - delle politiche di sviluppo dei gestori ei servizi.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 5. Tutte le prescrizioni contenute nei Piani di settore, per quanto non in contrasto con quelle contenute nel PI,

costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti NTO.

6. In caso di difformità tra previsioni di PI e quelle di eguale cogenza contenute nei Piani di settore, per determinare la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità, che stabilisce la preferenza delle prescrizioni contenute nei Piani di settore su quelle contenute nel PI.

Norme Tecniche Operative - 130 -

ART. 70 – AMBITO DEL PIANO AMBIENTALE DEI PALÙ DEL QUARTIER DEL PIAVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA - Elab.01 Zonizzazione intero territorio comunale scala 1: 5.000 - Elab.08 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1: 5.000 DEFINIZIONE 1. Le definizioni e le modalità di intervento sono trattate nel precedente Art. 35 delle presenti NTO.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 131 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

TITOLO XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 71 – DEROGHE

1. Il Comune può rilasciare permessi di costruire in deroga alle presenti NTO, ai sensi dell’Art. 14 del DPR 380/2001, esclusivamente per edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto comunque delle disposizioni previste nel D.Lgs 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e purchè non comportino una modifica delle destinazioni di zona.

2. Il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e l’avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati ai sensi dell’Art. 7 della L. 241/1990.

Norme Tecniche Operative - 132 -

ART. 72 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Dalla data di adozione del presente PI e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le normali misure di salvaguardia.

2. Per tutti i permessi a costruire rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all’atto del rilascio, alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante, purché l’inizio lavori avvenga entro i termini di legge.

3. Nel caso di decadenza del permesso di costruire per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo permesso di costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti NTO; nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori il nuovo permesso di costruire per ultimazione potrà fare riferimento alle norme vigenti all’atto del rilascio del permesso di costruire o della concessione originari esclusivamente per i volumi già realizzati anche se non ultimati.

4. Per gli interventi compresi all'interno delle zone oggetto di PUA in vigore, ai sensi dell’Art. 18 Comma 9 della L.R. 11/04, sono confermate le norme vigenti al momento di approvazione del PUA da parte della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. E' comunque sempre ammessa la facoltà di applicare i nuovi indici più favorevoli contenuti nelle presenti NTO.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 133 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

ART. 73 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il PI e le sue varianti diventano efficaci 15 giorni dopo la loro pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune.

2. L'entrata in vigore della Variante n. 1 al PI determina l'abrogazione delle previsioni del PI Vigente limitatamente alle parti incompatibili con la Variante.

Norme Tecniche Operative - 134 -

ELENCO ABBREVIAZIONI

AC Amministrazione Comunale APP Accordo Pubblico privato ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 11/2004 Art. Articolo Artt. Articoli A.T.O. Ambito Territoriale Omogeneo Dc Distanza dai confini Df Distanza dai fabbricati D.G.R.V. Delibera Giunta Regionale Veneto DLgs Decreto Legislativo DM Decreto Ministeriale DPR Decreto del Presidente della Repubblica Ds Distanza dalle strade Elab. Elaborato Elabb. Elaborati GU Gazzetta Ufficiale H Altezza dei fabbricati If Indice di edificabilità fondiaria It Indice di edificabilità territoriale IRVV Istituto Regionale Ville Venete L. Legge nazionale LR Legge Regionale MCS Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità) NCdS Nuovo Codice della Strada N Numero dei piani NT Norme Tecniche NTA Norme Tecniche di Attuazione NTO Norme Tecniche Operative OPCM Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri PAI Piano Assetto Idrogeologico PAT Piano Assetto del Territorio PIRUEA Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale PdL Piano di Lottizzazione PEEP Piano per l'Edilizia Economica e Popolare PI Piano degli Interventi PIP Piano per gli Insediamenti Produttivi PP Piano Particolareggiato PR Piano di Recupero PRGC Piano Regolatore Generale Comunale PRC Piano Regolatore Comunale PSR Programma Sviluppo Rurale PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTRC Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PUA Piano Urbanistico Attuativo RD Regio Decreto Rc Rapporto di copertura fondiaria RE Regolamento Edilizio RP Responsabile Procedimento SAT Superficie Agricola Trasformabile SAU Superficie Agricola Utilizzata Sc Superficie coperta Sf Superficie fondiaria Su Superficie utile smi successive modifiche e integrazioni St Superficie territoriale

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 135 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

STC Superficie Territorio Comunale SUAP Sportello Unico Attività Produttive STC Superficie Territoriale Comunale QC Quadro Conoscitivo Tav. Tavola Tavv. Tavole UMI Unità Minima di Intervento V Volume dei fabbricati VAS Valutazione Ambientale Strategica VIA Valutazione Impatto Ambientale VCI Valutazione Compatibilità Idraulica VIncA Valutazione Incidenza Ambientale Vt Volume tecnici ZTO Zone Territoriali Omogenee

Norme Tecniche Operative - 136 -

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 137 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Comune di Vidor

Piano degli Interventi n. 1

ALLEGATO A_SCHEDE PROGETTUALI

Edizione_16.11.2015

Norme Tecniche Operative - 138 -

- 139 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI)Norme Tecniche Operative (NTO) Luglio 2015

SCHEDE PROGETTUALI I materiali dello Schema Urbanistico Tessuti

CENTRO STORICO (zto A)

CONSOLIDATO RESIDENZIALE (zto B, C1)

ESPANSIONE RESIDENZIALE (zto C2-C2f)

CONSOLIDATO PRODUTTIVO-COMMERCIALE (zto D1,D2,D3,D4,D5)

ESPANSIONE PRODUTTIVO-COMMERCIALE (zto D1,D2,D3,D4,D5)

SERVIZI (zto Fa, Fb, Fc, Fd, Fpro)

AGRICOLO (zto E1,E2,E3,E4)

VERDE PRIVATO (zto Vp)

VIABILITA’ E ACCESSIBILITA’

AREE DI RIQUALIFICAZIONE/RICONVERSIONE

AREA DI TRASFORMAZIONE

Norme Tecniche Operative - 140 -

SCHEDE PROGETTUALI I materiali dello Schema Urbanistico Disegno

SPAZIO PER LA RESIDENZA

SPAZIO PER IL PRODUTTIVO-COMMERCIALE

SPAZIO PER IL VERDE PUBBLICO

SPAZIO PER I PARCHEGGI

ACCESSI

SENSI DI MARCIA

R

PC

V

P

ALBERATURE, FILARI, SIEPI

MOBILITA’ LENTA

INGOMBRO NUOVE COSTRUZIONI

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 141 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

SSCCHHEEDDAA PPRROOGGEETTTTOO NN.. 0011

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO

DESCRIZIONE

L’area interessata è collocata all’interno di una zona edificata, a destinazione

prevalentemente residenziale. L’area si presenta come un lotto intercluso, in fase di

dismissione rispetto alle attuali destinazioni d’uso, collocato tra parti di città

consolidata, e con affaccio diretto su Via Roma, direttrice Vidor-Colbertaldo.

OBIETTIVO

Il progetto prevede il completamento del tessuto residenziale esistente, in continuità

dal punto di vista delle funzioni (residenziale) e morfotipologico (tipologie edilizie,

altezze, cubature).

DATI DIMENSIONALI Superficie area: mq. 2.233

PPRROOPPOOSSTTAA PPRROOGGEETTTTUUAALLEE

STRUMENTO Piano Urbanistico Attuativo

SPAZI APERTI Area verde minima: mq. 750

COSTRUITO

- Indice territoriale: 1,20 mc/mq;

- Volume massimo edificabile: mc 2.680

- Tipologia edilizia: bifamiliare, schiera, linea

- Altezza massima: m 7,00

- Rapporto di copertura fondiario: 30%

- Distanza dai confini minima: m.5,0

- Distanza dalle strade minima: m.5,0

PRESCRIZIONI

PARTICOLARI

a) il disegno proposto nella Scheda Progetto è di indirizzo;

b) dovrà essere predisposto per l’approvazione un progetto di tutta l’area con

individuate la parte a standard (eventuale) e la parte di superficie fondiaria per la

realizzazione dell’edificato

c) il progetto dovrà comprendere anche la descrizione delle eventuali opere di

urbanizzazione da realizzare con allegato computo metrico

d) dovrà essere presentata una Relazione Idraulica a dimostrazione del principio di

Invarianza Idraulica calcolato secondo i parametri di cui alla Relazione Idraulica

allegata al PI-n.01 redatta. In caso di costruzioni in interrato o seminterrato dovrà

essere sottoscritta una apposita Dichiarazione ai sensi di legge di rinuncia a

qualsiasi richiesta di danni in caso di evento calamitoso legato ad agenti atmosferici

(esondazioni)

e) dovrà essere redatta apposita Convezione obbligatoria in cui dovranno essere

indicati i tempi di realizzazione, le modalità, la eventuale garanzia fidejussoria, ecc.

Norme Tecniche Operative - 142 -

f) le eventuali opere a standard non sono scomputabili dagli oneri primari e/o

secondari che dovranno essere pagati secondo le tabelle vigenti al momento della

richiesta del PdC;

g) le eventuali opere a standard possono essere monetizzate e/o rese sottoforma di

opere equivalenti, a discrezione dell’amministrazione comunale, ed espresse in

Convenzione

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 143 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Estratta ortofoto

Estratto Piano degli Interventi (P.I. n. 1)

Norme Tecniche Operative - 144 -

Schema urbanistico - tessuti

Eventuale Schema urbanistico - disegno

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 145 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

SSCCHHEEDDAA PPRROOGGEETTTTOO NN.. 0033

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO

DESCRIZIONE

L’area interessata nel retrofronte di Via Roma, asse di connessione tra Vidor e

Colbertaldo; l’area è individuata come area urbana di frangia o margine, laddove il tema

progettuale è la ridefinizione del margine insediativo urbano.

OBIETTIVO

Il progetto prevede il completamento del tessuto residenziale esistente, in aree già

accessibili, ove ricercare una continuità dal punto di vista morfotipologico e laddove

ricercare una progettualità stessa per il tema di margine o bordo urbano.

DATI DIMENSIONALI Superficie area: mq. 1.739

PPRROOPPOOSSTTAA PPRROOGGEETTTTUUAALLEE

STRUMENTO Intervento Edilizio Diretto

SPAZI APERTI Area verde minima: mq. 210

COSTRUITO

- Indice territoriale: 1.00 mc/mq, di cui:

a. 0,75 mc/mq di indice di base assegnato,

b. 0.25 mc/mq di indice incrementale da recuperare attraverso il ricorso al

Credito Edilizio;

- Volume massimo edificabile: mc 1.739

- Tipologia edilizia: unifamiliare, bifamiliare

- Altezza massima: m 6,50

- Rapporto di copertura fondiario: 30%

- Distanza dai confini minima: m.5,0

- Distanza dalle strade minima: m.5,0

PRESCRIZIONI

PARTICOLARI

a) il disegno proposto nella Scheda Progetto è di indirizzo;

b) l’attuazione dell’area può avvenire anche solo con l’indice di base assegnato;

c) il progetto dovrà comprendere anche la descrizione delle eventuali opere di

urbanizzazione da realizzare con allegato computo metrico

d) dovrà essere presentata una Relazione Idraulica a dimostrazione del principio di

Invarianza Idraulica calcolato secondo i parametri di cui alla Relazione Idraulica

allegata al PI-n.01 redatta. In caso di costruzioni in interrato o seminterrato dovrà

essere sottoscritta una apposita Dichiarazione ai sensi di legge di rinuncia a

qualsiasi richiesta di danni in caso di evento calamitoso legato ad agenti atmosferici

(esondazioni)

e) dovrà essere redatta apposita Convezione obbligatoria in cui dovranno essere

indicati i tempi di realizzazione, le modalità, la eventuale garanzia fidejussoria, ecc.

Norme Tecniche Operative - 146 -

f) le eventuali opere a standard non sono scomputabili dagli oneri primari e/o

secondari che dovranno essere pagati secondo le tabelle vigenti al momento della

richiesta del PdC;

g) le eventuali opere a standard possono essere monetizzate e/o rese sottoforma di

opere equivalenti, a discrezione dell’amministrazione comunale, ed espresse in

Convenzione

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 147 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Estratta ortofoto

Estratto Piano degli Interventi (P.I. n. 1)

Norme Tecniche Operative - 148 -

Schema urbanistico - tessuti

Eventuale Schema urbanistico - disegno

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 149 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

SSCCHHEEDDAA PPRROOGGEETTTTOO NN.. 0066

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO

DESCRIZIONE

L’area fa riferimento al complesso ex scuola per l’istruzione inferiore comunale, in

un’ottica di riqualificazione dell’area verso la residenza.

OBIETTIVO

Il progetto prevede il completamento del tessuto residenziale esistente, ove ricercare

una continuità dal punto di vista morfotipologico.

DATI DIMENSIONALI Superficie area: mq. 2.543

PPRROOPPOOSSTTAA PPRROOGGEETTTTUUAALLEE

STRUMENTO PUA

SPAZI APERTI

Area verde minima: mq. 220

Parcheggio pubblico attrezzato minimo: mq 140

COSTRUITO

- Indice territoriale: 1.00 mc/mq, di cui:

c. 0,75 mc/mq di indice di base assegnato,

d. 0,25 mc/mq di indice incrementale da recuperare attraverso il ricorso al

Credito Edilizio;

- Volume massimo edificabile: mc 2543

- Tipologia edilizia: unifamiliare, bifamiliare, linea

- Altezza massima: m 7.00

- Rapporto di copertura fondiario: 30%

- Distanza dai confini minima: m.5,0

- Distanza dalle strade minima: m.5,0

PRESCRIZIONI

PARTICOLARI

a) il disegno proposto nella Scheda Progetto è di indirizzo;

b) dovrà essere predisposto per l’approvazione un progetto di tutta l’area con

individuate la parte a standard (eventuale) e la parte di superficie fondiaria per la

realizzazione dell’edificato

c) il progetto dovrà comprendere anche la descrizione delle eventuali opere di

urbanizzazione da realizzare con allegato computo metrico

d) dovrà essere presentata una Relazione Idraulica a dimostrazione del principio di

Invarianza Idraulica calcolato secondo i parametri di cui alla Relazione Idraulica

allegata al PI-n.01 redatta. In caso di costruzioni in interrato o seminterrato dovrà

essere sottoscritta una apposita Dichiarazione ai sensi di legge di rinuncia a

qualsiasi richiesta di danni in caso di evento calamitoso legato ad agenti atmosferici

(esondazioni)

e) dovrà essere redatta apposita Convezione obbligatoria in cui dovranno essere

Norme Tecniche Operative - 150 -

indicati i tempi di realizzazione, le modalità, la eventuale garanzia fidejussoria, ecc.

f) le eventuali opere a standard non sono scomputabili dagli oneri primari e/o

secondari che dovranno essere pagati secondo le tabelle vigenti al momento della

richiesta del PdC;

g) le eventuali opere a standard possono essere monetizzate e/o rese sottoforma di

opere equivalenti, a discrezione dell’amministrazione comunale, ed espresse in

Convenzione

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 151 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Estratta ortofoto

Estratto Piano degli Interventi (P.I. n. 1)

Norme Tecniche Operative - 152 -

Schema urbanistico - tessuti

Eventuale Schema urbanistico - disegno

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 153 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

SSCCHHEEDDAA PPRROOGGEETTTTOO NN.. 0077

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO

DESCRIZIONE

L’area fa riferimento all’impianto Unimer posto tra Vidor e Colbertaldo, nel settore est

di Via Roma, su cui accede; l’area è all’oggi occupata dall’attività in essere.

OBIETTIVO

il Progetto prevede la riqualificazione/riconversione dell’area verso altre destinazioni

d’uso, in conformità all’accordo 17.11.2015, espressamente ed integralmente recepito,

laddove la funzione principale individuata è quella residenziale, con alternative di

destinazione d’uso già individuate nella Scheda specifica allegata alle norme tecniche

del PAT, i cui contenuti sono pure riconfermati”.

DATI DIMENSIONALI Superficie area: mq. 27.949

PPRROOPPOOSSTTAA PPRROOGGEETTTTUUAALLEE

STRUMENTO PUA

SPAZI APERTI

Area verde minima: da valutare in sede di attuazione

Parcheggio pubblico attrezzato minimo: da valutare in sede di attuazione

COSTRUITO

- Indice territoriale: 1.00 mc/mq, di cui:

a. 80% da utilizzare nell’area;

b. 20% utilizzabili altrove come credito edilizio.

- Volume massimo edificabile nell’area: mc 22.359

- Volume in credito edilizio: mc 5.590

- Tipologia edilizia: unifamiliare, bifamiliare, linea, schiera

- Altezza massima pari a quella esistente

- Rapporto di copertura pari a quello esistente

- Distanza dai confini minima: m.5,0

- Distanza dalle strade minima: m.5,0

- Destinazioni d’uso: residenza e funzioni compatibili, terziario.

Alternative di destinazioni d’uso, che richiedono Variante al Piano degli Interventi

sono quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti dell’

agricoltura (es.cantina) e annesse strutture complementari di servizio (punti di

ristoro, accoglienza, foresteria..), magazzini per stoccaggio e deposito di materiale

in genere.

PRESCRIZIONI

PARTICOLARI

a) il disegno proposto nella Scheda Progetto è di indirizzo;

b) dovrà essere predisposto per l’approvazione un progetto di tutta l’area con

individuate la parte a standard (eventuale) e la parte di superficie fondiaria per la

Norme Tecniche Operative - 154 -

realizzazione dell’edificato; l’attuazione può avvenire anche per comparti e/o U.m.i.

c) il progetto dovrà comprendere anche la descrizione delle eventuali opere di

urbanizzazione da realizzare con allegato computo metrico; in particolare il PUA

dovrà prevedere la realizzazione delle opere di adeguamento della viabilità di

collegamento esistente tra l’area Unimer e Via Bosco e di opere di adeguamento

della segnaletica nell’intersezione tra l’asse viario di collegamento tra l’area Unimer

e Via Roma.

d) dovrà essere presentata una Relazione Idraulica a dimostrazione del principio di

Invarianza Idraulica calcolato secondo i parametri di cui alla Relazione Idraulica

allegata al PI-n.01 redatta. In caso di costruzioni in interrato o seminterrato dovrà

essere sottoscritta una apposita Dichiarazione ai sensi di legge di rinuncia a

qualsiasi richiesta di danni in caso di evento calamitoso legato ad agenti atmosferici

(esondazioni);

e) l’intervento dovrà realizzare, come opera perequativa, i lavori di adeguamento della

viabilità di collegamento esistente tra l’area Unimer e Via Bosco e i lavori di

adeguamento della segnaletica nell’intersezione tra l’asse viario di collegamento tra

l’area Unimer e Via Roma;

f) Il credito edilizio “residenziale” maturato pari al 20% è utilizzabile solo ed

esclusivamente all’interno del territorio comunale di Vidor. Il credito edilizio

“produttivo” maturato pari alla “..superficie lorda di pavimento maturata per

effetto della dismissione e conseguente demolizione dei fabbricati (previa

riqualificazione/bonifica ambientale dell’area) occupati da attività produttive

collocati in zona impropria..” (vedi art.37 PATI QdP) è utilizzabile entro i territori

comunali del QdP. Nel caso di intervento non residenziale (cantina e/o magazzini e

depositi), i parametri edilizi di intervento vengono definiti in Altezza pari

all’esistente e Superficie Coperta massima pari all’esistente.

g) in sede di attuazione dovrà essere definita l’entità del contributo perequativo

dovuto, e derivato dalla definizione del valore aggiunto tra esistente ed avvenuta

riconversione dell’immobile, tenendosi conto a tal fine degli oneri e delle spese

necessarie per dar corso alle opere di trasformazione previste, ivi compresi quelli

per la demolizione degli immobili esistenti, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti

dalla demolizione, per l’eventuale bonifica dell’area, per i costi di progettazione.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 155 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Estratta ortofoto

Estratto Piano degli Interventi (P.I. n. 1)

Norme Tecniche Operative - 156 -

Schema urbanistico - tessuti

Eventuale Schema urbanistico - disegno

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 157 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

SSCCHHEEDDAA PPRROOGGEETTTTOO NN.. 0088

IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO

DESCRIZIONE

L’area interessata è collocata all’interno di una zona altamente edificata, a destinazione

residenziale. L’area si presenta come un lotto intercluso inutilizzato, collocato tra parti

di città consolidata.

OBIETTIVO

Il progetto prevede il completamento del tessuto residenziale esistente, in continuità

dal punto di vista delle funzioni (residenziale) e morfotipologico (tipologie edilizie,

altezze, cubature).

DATI DIMENSIONALI Superficie area: mq. 6.174

PPRROOPPOOSSTTAA PPRROOGGEETTTTUUAALLEE

STRUMENTO

SPAZI APERTI

Area verde minima:

Parcheggio pubblico attrezzato minimo:

COSTRUITO

- Indice territoriale: 0.80 mc/mq

- Volume massimo edificabile: mc 4.939

- Tipologia edilizia: unifamiliare, bifamiliare, trifamiliare

- Altezza massima: m 7,00

- Rapporto di copertura fondiario: 30%

- Distanza dai confini minima: m.5,0

- Distanza dalle strade minima: m.5,0

- Modalità di attuazione: Intervento Edilizio Diretto (IED) con Permesso di Costruire

Convenzionato.

PRESCRIZIONI

PARTICOLARI

a) dovrà essere predisposto per l’approvazione un progetto di tutta l’area con

individuate la parte a servizio, l’accessibilità e la distribuzione interna, e la parte di

superficie fondiaria per la realizzazione dell’edificato

b) il progetto dovrà comprendere anche la descrizione delle eventuali opere di

urbanizzazione da realizzare con allegato computo metrico

c) dovrà essere presentata una Relazione Idraulica a dimostrazione del principio di

Invarianza Idraulica calcolato secondo i parametri di cui alla Relazione Idraulica

allegata al PI-n.01 redatta. In caso di costruzioni in interrato o seminterrato dovrà

essere sottoscritta una apposita Dichiarazione ai sensi di legge di rinuncia a

qualsiasi richiesta di danni in caso di evento calamitoso legato ad agenti atmosferici

(esondazioni)

d) dovrà essere redatta apposita Convezione obbligatoria in cui dovranno essere

Norme Tecniche Operative - 158 -

indicati i tempi di realizzazione, le modalità, la eventuale garanzia fidejussoria, ecc.

e) le opere a standard non sono scomputabili dagli oneri primari e/o secondari che

dovranno essere pagati secondo le tabelle vigenti al momento della richiesta del

PdC;

f) l’ambito è soggetto a perequazione, da monetizzare al momento del ritiro del

permesso di costruire, per un importo complessivo pari a 65.000,00 euro, o in

alternativa a cessione di lotti per l’equivalente valore economico.

PRESCRIZIONI

V.A.S./V.INC.A.

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 159 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Estratta ortofoto

Estratto Piano degli Interventi (P.I. n. 1)

Norme Tecniche Operative - 160 -

Schema urbanistico - tessuti

Eventuale Schema urbanistico - disegno

Comune di VIDOR (TV) Var. 01 Piano degli Interventi (PI) Norme Tecniche Operative (NTO) 2015

- 161 - Piano degli Interventi (PI) VARIANTE n. 1 – Comune di Vidor

Comune di Vidor

Piano degli Interventi n. 1

ALLEGATO B_ACCORDI P/P

Edizione_16.11.2015

ELENCO ACCORDI

1. Accordo pubblico privato (APP) “RAM” – Vidor

2. Accordo pubblico privato (APP) “Unimer” – Vidor loc. Alnè