· assoggettato, ai sensi della normativa ambientale vigente, al rilascio, alla formazione, al...

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giovedì 18 settembre 2014 1 1 << L’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla luce delle novità del D.L.vo 46/214. Il punto dell’AUA e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale >> Riccione, 19 settembre 2014 << L’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla luce delle novità del D.L.vo 46/214. Il punto dell’AUA e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale >> Riccione, 19 settembre 2014 di Rosa Bertuzzi www.ambienterosa.net

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giovedì 18 settembre

2014

1 1

<< L’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla luce delle novità del D.L.vo 46/214. Il punto dell’AUA e la semplificazione degli

adempimenti amministrativi in materia ambientale >>

Riccione, 19 settembre 2014

<< L’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla luce delle novità del D.L.vo 46/214. Il punto dell’AUA e la semplificazione degli

adempimenti amministrativi in materia ambientale >>

Riccione, 19 settembre 2014

di Rosa Bertuzzi

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Per scaricare : dal sito

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SLIDE DI OGGI

CD CONTENENTE

LA LEGISLAZIONE

AMBIENTALE

PASSWORD:

ROSACDGIU

PASSWORD :

AIARICCIONE

DISPENSA DI

OGGI Da Maggioli

giovedì 18 settembre

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“ Aspetti tecnico-operativi nel nuovo

TESTO UNICO in materia ambientale

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

PER LE POLIZIE PROVINCIALI : RICORDO LA PER LE POLIZIE PROVINCIALI : RICORDO LA PER LE POLIZIE PROVINCIALI : RICORDO LA PER LE POLIZIE PROVINCIALI : RICORDO LA

MODIFICA ALLA L. 157/1992 MODIFICA ALLA L. 157/1992 MODIFICA ALLA L. 157/1992 MODIFICA ALLA L. 157/1992 –––– CACCIA CACCIA CACCIA CACCIA -

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Direttiva 24.11.2010 n. 2010/75/UE ( poi tratterò della Direttiva

del 2014 sulle VIA )

Sunto della Direttiva : armonizzare il sistema di gestione integrata

delle emissioni in atmosfera, nelle acque e nel suolo, al fine di

evitare che approcci distinti nella disciplina delle emissioni

impattanti, favoriscano il trasferimento dell’inquinamento da una

matrice ambientale all’altra.

In Italia : strumenti utilizzati : rafforzamento dell’istituto

dell’autorizzazione unica, rafforzamento dell’applicazione delle

migliori tecniche disponibili per la realizzazione degli impianti,

implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo sulle

installazioni in esercizio .

Atti legislativi italiani: D.P.R. 59/2013 : AUA

D.L.VO 46/2014 : AIA

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Il D.L.vo 46/2014 riscrive sostanzialmente il Titolo III bis della Parte

II che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale

TITOLO III BIS – L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE

Le altre modifiche sono già state affrontate dai precedenti relatori :

- Incenerimento e coincenerimento di rifiuti

- Modifiche alla Parte V in materia di tutela dell’aria e riduzione delle

emissioni in atmosfera

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Prima novità :

visione più ampia degli impatti all’ambiente .

Di conseguenza : hanno cambiato il termine : da impianto a

INSTALLAZIONE ( unità tecnica permanente in cui sono svolte una

o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi

attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività

svolte nel suddetto luogo e possa influire sulle emissioni e

sull’inquinamento )

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Seconda novità : al

momento della presentazione della domanda il gestore deve

indicare dati precisi …. Presentazione RELAZIONE DI

RIFERIMENTO qualora la produzione, utilizzo o scarico riguardi

sostanze pericolose.

Obblighi dell’Autorità competente al momento della cessazione

dell’attività: valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle

acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate,

prodotte o rilasciate dall’installatore .

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Terza novità: • Garanzia fidejussoria

• Limiti di emissione : BAT – LIVELLI DI EMISSIONE

ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI –

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Quarta novità :

• Durata raddoppiata : 10 – 16 – 12 anni

• Autorità competente : Stato, Regione, provincia

• Riesame ( ordinario e eventuale ) e rinnovo dell’autorizzazione

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Quinta novità : la novella ha

incrementato i momenti di controllo del rispetto delle condizioni

contenute nell’autorizzazione durante l’esercizio dell’attività

dell’installazione …………….termine ciclo di vita …………

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Sesta novità :

• controlli ordinari e ispezioni straordinarie ( ci dovrà essere un

PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO

REGIONALE , per garantire il coordinamento con quanto

previsto in tutte le AIA, sia statali che regionali che provinciali ) .

• Visite ispettive periodiche ( dalle Polizie Locali ??)

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Settima novità : misure

interdittive applicabili

• Aggiunta la chiusura dell’attività

• Modificata la diffida

• Aggiunto l’obbligo per l’autorità competente di adottare la

sospensione nel caso in cui le violazioni siano comunque

reiterate più di due volte all’anno

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Ottava novità : quadro

sanzionatorio penale. • Introdotta una depenalizzazione ( da ammenda a sanzione

amministrativa )

• Superato il concorso apparente di norme

• Finalmente una interpretazione autentica sul conflitto di norme

di settore e sanzioni AIA

• Introdotte tre nuove fattispecie penali, punite con arresto e

ammenda

• Introdotta la confisca dell’area qualora l’esercizio non

autorizzato riguardi una discarica

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AIA – Le novità introdotte dal D.L.vo 46/2014

Nona novità : sanzioni

amministrative

• Nuova sanzione amministrativa : mancata osservanza delle

prescrizioni dell’autorizzazione o di quelle imposte dall’autorità

competente

• No art. 16/689

• Resta ferma la irrogazione da parte del Prefetto o Regione o

provincia ( p minuscola )

• Novità sulla destinazione dei proventi : riassegnate per

l’espletamento dei controlli sulle installazioni

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Ed ora si

passa

dall’AIA

all’AUA

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13

marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi

in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e

sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35. (13G00101) .

(GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42)

Vigente al: 29-5-2013 - In vigore dal 13 giugno 2013

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4giovedì 18 settembre

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E’ un provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce

alcuni

Non è facoltativa, ma obbligatoria ( nei singoli casi

elencati dal comma 1, art. 3, DPR 59/2013 )

Va richiesta ogni qual volta un gestore di impianto sia

assoggettato, ai sensi della normativa ambientale vigente,

al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento

di uno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA stessa

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione

unica ambientale corredata dai documenti, dalle

dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle

vigenti normative di settore relative agli atti di

comunicazione, notifica e autorizzazione di cui

all'articolo 3, commi 1 e 2 de DPR 59/2013, è

presentata al SUAP che la trasmette

immediatamente, in modalità telematica all'autorità

competente e ai soggetti competenti in materia

ambientale, e ne verifica, in accordo con l'autorità

competente, la correttezza formale.giovedì 18 settembre

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PROCEDURE

PROCEDURE

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Dopo 30 gg. dalla presentazione della domanda, in

assenza di comunicazioni, l’istanza si intende

correttamente presentata.

In caso di richiesta di integrazioni , qualora il gestore non

abbia depositato la documentazione richiesta entro il

termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è

archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere

una proroga in ragione della complessità della

documentazione da presentare; in tal caso, il termine è

sospeso per il tempo della proroga.

PROCEDURE

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Il termine di rilascio del provvedimento di AUA da parte

dell’Autorità competente è di 90 gg. o 120 gg./150 gg.

nei casi di cui all’art. 4 comma 5 del DPR 59/2013. Lo

SUAP rilascia poi il titolo e lo trasmette al gestore.

L’AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla

data di rilascio.

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La domanda AUA dovrà essere inoltrata alla PEC del SUAP:

completa ( per ogni tipologia di richiesta di titoli abilitativi che si

chiede di includere nell’autorizzazione stessa), di tutti i moduli,

documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste dalle vigenti

normative di settore come indicato nei siti internet

Documentazione tutta firmata digitalmente

N.B. Il bollo va applicato solo sulla domanda AUA, non su altri

moduli.

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LE SINGOLE PROVINCE

EMANANO LE INFORMATIVE

dalla provincia di Piacenza

Articolo 1

1. Il presente regolamento …. Si applica alle

categorie di imprese di cui all’articolo 2

del D.M. 18 aprile 2005, nonché agli

impianti non soggetti alle disposizioni in

materia di A.I.A.

2. Le disposizioni del presente regolamento

non si applicano ai progetti sottoposti alla

VIA ( Valutazione di impatto ambientale )

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VIA D.P.R. 12 APRILE 1996, RECEPITO DALLE REGIONI,

FASE DI SCREENING,

AIA IPPC ( Integrated Pollution Prevention and Control)

SCREENINGgiovedì 18 settembre

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PICCOLE MEDIO IMPRESE

• Regolamento CE n. 800/2008 della

Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini

della definizione delle piccole e medio

imprese

• D.M. 18 aprile 2005 ( G.U. 12.10.2005)

Piccole e medio imprese

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MEDIO IMPRESE

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore

a 50 milioni di euro, oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 43 milioni

di euro.

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2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce

piccola impresa l'impresa che:

• a) ha meno di 50 occupati, e

• b) ha un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di

euro.

• 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si

definisce microimpresa l'impresa che:

• a) ha meno di 10 occupati, e

• b) ha un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel

senso che tutti e due devono sussistere.giovedì 18 settembre

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SCARICHI

Reflui industriali e reflui domestici

RIFIUTI E FANGHI

EMISSIONI

RUMORE

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D.L.vo 152/2006 CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI

SCARICHI - Art. 124 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.2. L´autorizzazione e` rilasciata al titolare dell´attivita` da cui origina

lo scarico. Ove uno o piu` stabilimenti

conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello

scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita`, oppure

qualora tra piu` stabilimenti sia costituito un consorzio per

l´effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti

dalle attivita` dei consorziati, l´autorizzazione e` rilasciata in capo al

titolare dello scarico finale necessari………….

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art. 125 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue

industriali

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

deve essere corredata dall´indicazione delle caratteristiche quantitative e

qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla

tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per

effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema

complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso

funzionalmente connesse, dall´eventuale sistema di misurazione del

flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle

apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di

scarico nonche´ dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il

rispetto dei valori limite di emissione.

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art. 126 Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento

delle acque reflue urbane

1. Le regioni disciplinano le modalita´ di approvazione dei progetti

degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale

disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all´Allegato 5 alla parte

terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacita´ di

trattamento dell´impianto e le esigenze delle aree asservite, nonche´

delle modalita´ della gestione che deve assicurare il rispetto dei

valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresi´ le

modalita´ di autorizzazione provvisoria necessaria all´avvio

dell´impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.

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art. 127 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque

reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e

alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato

nell´impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni

qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

2. E´ vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e

salmastre.

D.L.vo 152/2006 Art. 112 Utilizzazione agronomica

1. …………….per gli impianti di allevamento intensivo

…………, l´utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari,

……….., nonche´ dalle acque reflue provenienti dalle

aziende ..............e´ soggetta a comunicazione all´autorita´

competente …………..

2. Le regioni disciplinano le attivita´ di utilizzazione

agronomica …………………………garantendo nel

contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati

ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli

obiettivi di qualita´ di cui alla parte terza del presente

decreto………………………….giovedì 18 settembre

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D.L.vo 152/2006 Art. 269 Autorizzazione alle emissioni in

atmosfera per gli stabilimenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall´articolo 267, commi 2 e 3, dal

comma 10 del presente articolo e dall´articolo 272, commi 1 e 5, per

tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta

una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

L´autorizzazione e` rilasciata con riferimento allo stabilimento. I

singoli impianti e le singole attivita` presenti nello stabilimento non

sono oggetto di distinte autorizzazioni.

D.L.vo 152/2006 Art. 272 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per glistabilimenti

1. 2……

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LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

(Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.)

Art. 8 Disposizioni in materia di impatto acustico4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti

ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei

provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture,

nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del

presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli

determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure

previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa

documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

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D.L.vo 152/2006 Art. 215 Autosmaltimento 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all´articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attivita´ di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita´ alla provincia territorialmente competente. (1) 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantita´ e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l´esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell´impianto di smaltimento; e) la qualita´ delle emissioni e degli scarichi idrici nell´ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita´ ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d´ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita´, a firma del legale rappresentante dell´impresa, e´ allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell´attivita´, salvo che l´interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita´ ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall´amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita´ di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

Art. 216 Operazioni di recupero

1. 2.3.4.5.6.7.8.8ter.

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FAC SIMILI RECUPERO IN

SEMPLIFICATA EX ART. 216 ( inerti

demolizione, terre e rocce da scavo )

FAC SIMILE RECUPERO IN

SEMPLIFICATA EX ART. 216 ( cartaccia

derivante da raccolta differenziata, rifiuti

di carte e cartoni )

FAC SIMILE DI RINNOVO EX ART. 216

( inerti ) giovedì 18 settembre

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RIASSUMENDO:

• Che cosè

• Quando chiederla

• Tempi

• Durata

• A quali imprese si applica

• Istruttoria

• Conferenza obbligatoria

• Modifiche sostanziali e non sostanziali

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Piccola parentesi : Novità anno 2014:

ALTRA AUTORIZZAZIONE

VIA Valutazione Impatto Ambientale

Nuova Direttiva Europea 2014/52/UE

L’Italia ha già effettuato lo STUDIO ED

ANALISI DELLA NUOVA DIRETTIVA…43

Piccola parentesi : Novità anno 2014:

Inquinamento luminoso : la verifica del

rispetto delle regole è affidata ai Comuni..

• Immissioni ..(844 CC) ..

• Getto pericoloso di cose ( 674 CP)

• Art. 23 Cds disturbo visivo agli utenti della

strada

Concorso apparente di norme ( art. 9/689) 44

Piccola parentesi : Novità anno 2014:

Sottoprodotto :

Cass. Penale 10 luglio 2014 n. 30286

Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato il

veicolo al fine della confisca per assenza di FIR

……………… meglio portare la documentazione

attestante la qualifica di sottoprodotto a bordo del

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Piccola parentesi : Novità anno 2014:

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• Stracci e panni tecnici ( obbligo di conferirli ad aziende che

hanno fatto convenzione con il Ministero )

• Indumenti dei lavoratori ( Cass. 8.8.2014, n. 17833)

Piccola parentesi : Novità anno 2014:

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Cass. 9 luglio 2014 n. 29995 -

Raccolta e trasporto ambulante – art.

266 comma 5 -

: la deroga vale solo se in possesso di idoneo titolo e se si tratti di

rifiuti che formano oggetto del commercio

Piccola parentesi : Novità anno 2014:

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Autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle

sanzioni in materia di

• RAEE : … D.L.vo 151/2005 : il produttore che non provvede ad

organizzare il sistema di raccolta separata RAEE ..trattamento e recupero

… sanzione da 30.000 a 100.000

• Pile e batterie esauste: Dlgs. 20 novembre 2008 n 188

“Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti – Cagliari confermata la sanzione in primo e secondo grado – € 6.048.000,00 -

Piccola parentesi : Novità anno 2014:

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Disegno di legge che istituisce i Corpi DIAS Direzione

Investigativa Ambiente e Salute ( ove confluiscono Polizie

Municipali, Polizie Provinciali ….Art. 5 )

Non è stato pubblicato ma è ancora in itinere

Piccola parentesi : Novità anno 2014:

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Deliberazione Albo Nazionale Gestori Ambientali del 9

settembre 2014

Attestazione idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di

rifiuti da trasportare

Piccola parentesi : Novità anno 2014:

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Terre e rocce da scavo

Nota del Ministero dell’Ambiente a Ispra del 14 maggio 2014

:

chiarimenti su applicabilità della disciplina del DM 161 ai

piccoli cantieri inferiori a 6000 metri cubi, materiali da

riporto, riutilizzo in situ di materiali scavati

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Avv. Rosa Bertuzzi

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