Ordinanza 941.298.1 sulle tasse di verificazione · È tenuto a pagare le tasse colui che dispone...

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1 Ordinanza sulle tasse di verificazione del 30 ottobre 1985 (Stato 7 ottobre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 20 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia, ordina: Art. 1 Campo d’applicazione 1 Gli organi di verificazione (uffici cantonali di verificazione e laboratori di verifica- zione 2 ) riscuotono una tassa per qualsiasi operazione di verificazione. 2 Allorché una verificazione è effettuata dall’Ufficio federale di metrologia e accre- ditamento 3 (detto qui di seguito «Ufficio 4 »), le tasse vengono calcolate secondo l’ordinanza del 30 ottobre 1985 5 sulle tasse dell’Ufficio federale di metrologia e accreditamento. Art. 2 Assoggettamento È tenuto a pagare le tasse colui che dispone circa l’impiego degli strumenti di misu- razione (assoggettato). Il proprietario risponde in solido. Art. 3 6 Determinazione delle tasse 1 Di norma, le tasse sono riscosse per pezzo; in casi speciali, in ragione del tempo impiegato per il lavoro. 2 Le tasse per pezzo sono stabilite nell’allegato. 3 Quando lo strumento di misurazione o l’operazione di verificazione non figura nell’allegato, la tassa è riscossa in ragione del tempo impiegato per il lavoro. 4 L’indennità oraria per le tasse in ragione del tempo impiegato per il lavoro è di 112 franchi. Le frazioni di quarto d’ora sono arrotondate per eccesso. RU 1985 1740 1 RS 941.20 2 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1992 (RU 1993 134). Di detta modifica- zione è tenuto conto in tutto il presente testo. 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 4 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1992 (RU 1993 134). Di detta modifica- zione è tenuto conto in tutto il presente testo. 5 [RU 1985 1758, 1993 151, 1997 737. RU 2002 4342 art. 18]. Oggi: O del 6 nov. 2002 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (RS 941.298.2). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 133). 941.298.1

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Ordinanzasulle tasse di verificazione

del 30 ottobre 1985 (Stato 7 ottobre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 20 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione1 Gli organi di verificazione (uffici cantonali di verificazione e laboratori di verifica-zione2) riscuotono una tassa per qualsiasi operazione di verificazione.2 Allorché una verificazione è effettuata dall’Ufficio federale di metrologia e accre-ditamento3 (detto qui di seguito «Ufficio4»), le tasse vengono calcolate secondol’ordinanza del 30 ottobre 19855 sulle tasse dell’Ufficio federale di metrologia eaccreditamento.

Art. 2 Assoggettamento

È tenuto a pagare le tasse colui che dispone circa l’impiego degli strumenti di misu-razione (assoggettato). Il proprietario risponde in solido.

Art. 36 Determinazione delle tasse1 Di norma, le tasse sono riscosse per pezzo; in casi speciali, in ragione del tempoimpiegato per il lavoro.2 Le tasse per pezzo sono stabilite nell’allegato.3 Quando lo strumento di misurazione o l’operazione di verificazione non figuranell’allegato, la tassa è riscossa in ragione del tempo impiegato per il lavoro.4 L’indennità oraria per le tasse in ragione del tempo impiegato per il lavoro è di 112franchi. Le frazioni di quarto d’ora sono arrotondate per eccesso.

RU 1985 17401 RS 941.202 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1992 (RU 1993 134). Di detta modifica-

zione è tenuto conto in tutto il presente testo.3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del

15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è statotenuto conto in tutto il presente testo.

4 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1992 (RU 1993 134). Di detta modifica-zione è tenuto conto in tutto il presente testo.

5 [RU 1985 1758, 1993 151, 1997 737. RU 2002 4342 art. 18]. Oggi: O del 6 nov. 2002sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (RS 941.298.2).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999(RU 1999 133).

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5 Le tasse per pezzo e l’indennità oraria coprono i seguenti costi dell’autorità diverificazione:

a. i costi del tempo di lavoro per la verificazione vera e propria;

b. i costi generali per:1. la corrispondenza e la fatturazione relative alla verificazione,2. la gestione del registro degli strumenti di misurazione sottoposti alla

verificazione,3. l’amministrazione della documentazione tecnica,4. la locazione dei locali, comprese le spese accessorie,5. il telefono e il telefax;

c. le spese generali dell’autorità cantonale di verificazione relative a ordini diriparazione e diffide;

d. la calibrazione interna dei propri strumenti di misurazione;

e. la normale applicazione delle marche di verificazione secondo l’articolo 7capoverso 2;

f. le devoluzioni secondo l’articolo 11.

Art. 4 Tasse per pezzo1 Le tasse per pezzo sono fatturate per ogni commissione. Sono reputati compresi inun’unica commissione le operazioni di verificazione su strumenti di misurazioneidentici, eseguite in un medesimo luogo per uno stesso assoggettato.2 Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all’assoggettato, le tasse nonsono fatturate per la totalità dei pezzi, bensì separatamente, per ciascuna partita distrumenti verificati.

Art. 5 Supplemento per straordinari1 Per le operazioni di verificazione eseguite, su richiesta dell’assoggettato, fuori degliorari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento.2 Tale supplemento è del:

a. 50 per cento della tassa per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le20.00 e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi;

b. 25 per cento della tassa per le prestazioni eseguite dalle 06.00 all’iniziousuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00.

Art. 6 Spese di viaggio, di trasporto e di mezzi e manodopera ausiliari1 Oltre alle tasse di verificazione possono essere addebitati i seguenti disborsi:

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a.7 le spese di viaggio;

b.8 le indennità per il tempo di viaggio e d’attesa o per tempo di presenzaimproduttivo non altrimenti utilizzabile e non imputabile all’autorità di veri-ficazione, secondo l’indennità oraria giusta l’articolo 3 capoverso 4 e ilsupplemento per straordinari;

c.9 le spese per il noleggio e il trasporto dei necessari strumenti di esame (strumenti dimisurazione e mezzi ausiliari).

d. costo dei mezzi e della manodopera ausiliari speciali ed indispensabili;

e. spese per lavori esulanti dalle operazioni di verificazione, quali studi prelimi-nari, imballaggi e spedizioni;

f. spese dei laboratori di verificazione per i lavori di aggiustaggio e le misura-zioni complementari.

2 Sentito l’Ufficio, i Cantoni possono disciplinare i particolari per quanto riguardagli uffici di verificazione. In particolare, possono fissare le aliquote per i disborsi.3 I disborsi computabili devono essere limitati al minimo. Se possibile, in un mede-simo viaggio devono essere eseguite parecchie operazioni di verificazione. Le spesesono ripartite tra i diversi assoggettati.

Art. 7 Disborsi per accessori1 Le autorità di verificazione possono fatturare al prezzo di costo gli accessorinecessari alla verificazione (piastre e chiodi di verificazione, scale, materiale di fissa-zione, ecc.) come pure il materiale di uso corrente.2 Per le marche di verificazione (contrassegni ufficiali, millesimo, indicazioni dicontenuto o di quantità) non può essere fatturato alcun disborso.10

Art. 8 Tasse in caso di rifiuto della verificazione

Se lo strumento di misurazione non può essere bollato ufficialmente poiché non èconforme alle prescrizioni, sono addebitati solamente la tassa in ragione del tempoimpiegato e, se del caso, il supplemento per straordinari e i disborsi.

Art. 9 Computo delle tasse

Le fatture allestite per le operazioni di verificazione indicano separatamente edettagliatamente le tasse, i supplementi e i disborsi.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999(RU 1999 133).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999(RU 1999 133).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999(RU 1999 133).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999(RU 1999 133).

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Art. 10 Anticipazione

L’autorità di verificazione può esigere dall’assoggettato una congrua anticipazioneallorché circostanze particolari lo giustifichino (ad es. domicilio all’estero, arretrati).

Art. 1111 Devoluzioni ai Cantoni e all’Ufficio1 Delle tasse riscosse secondo l’allegato gli uffici di verificazione devolvono:

a. il 5 per cento al Cantone a titolo di ammortamento degli strumenti di verifi-cazione prescritti dall’Ufficio nonché degli altri mezzi ausiliari mobili e nonmobili necessari all’attività di verificazione;

b. il 5 per cento all’Ufficio a titolo di rimborso delle prestazioni chequest’ultimo fornisce in relazione a operazioni messe in conto dagli uffici diverificazione.

2 Delle tasse riscosse gli uffici di verificazione versano all’Ufficio l’importo stabilitonell’allegato a titolo di rimborso dell’assistenza ordinaria secondo l’articolo 25capoverso 3 secondo periodo dell’ordinanza del 17 dicembre 198412 sulle verifica-zioni.

Art. 12 Rimedi giuridici1 Contro le decisioni cantonali d’ultima istanza può essere interposto ricorso didiritto amministrativo al Tribunale federale.2 Contro le decisioni del laboratorio di verificazione l’interessato può fare opposi-zione per scritto presso quest’ultimo entro 30 giorni dalla notificazione. La proce-dura è retta dalle disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge federale del 9 giugno197713 sulla metrologia.

Art. 13 Esigibilità e interesse di mora14

1 Le tasse sono esigibili quando l’assoggettato ha ricevuto la notificazione o quandola decisione su ricorso è passata in giudicato.2 Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall’esigibilità.3 Per il pagamento tardivo di tasse e disborsi può essere calcolato un interesse di mo-ra del 5 per cento; l’interesse decorre dalla scadenza del termine di pagamento.15

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999(RU 1999 133).

12 RS 941.21013 RS 941.2014 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999

(RU 1999 133).15 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 133).

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Tasse di verificazione

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Art. 14 Prescrizione1 Il diritto d’esigibilità della tassa si prescrive in cinque anni.2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui l’autorità di veri-ficazione fa valere il diritto d’esigibilità all’assoggettato.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogati:

1. l’ordinanza del 25 giugno 198016 sulle tasse di verificazione;

2. l’articolo 7 dell’ordinanza del 4 settembre 191417 sulla verificazione e labollatura ufficiale degli alcoolometri;

3. gli articoli 12 e 29 dell’ordinanza del 27 novembre 195118 concernente laverificazione dei contatori di gas;

4. gli articoli 7, 34 e 36 capoverso 6 dell’ordinanza del 23 giugno 193319 sullaverificazione dei contatori di elettricità.

Art. 16 Disposizione transitoria

Il diritto previgente si applica alle prestazioni non ancora terminate al momentodell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.

16 [RU 1980 937, 1982 84]17 RS 941.22218 [RU 1951 1167, 1966 791, 1974 670, 1980 915 art. 19 lett. c 932 art. 16 lett. a, 1982

2056, 1985 1740 art. 15 n. 3. RU 1986 1491 art. 12]19 [CS 10 99; RU 1948 135, 1953 909, 1959 335, 1966 793, 1972 2557, 1974 169, 1976

1685, 1980 915 art. 19 lett. d 932 art. 16 lett. b, 1982 2059, 1985 1740 art. 15 n. 4.RU 1986 1496 art. 13]

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Allegato20

(art. 3 e 11)

Tasse di verificazione

Tasse per pezzo

1 Misure di lunghezza

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue:il pezzo fr.

1.1 Misure di lunghezzafino a 1 m 7.––più di 1 m 10.50

1.2 Misure nastriformi di metallo o altro materiale autorizzatofino a 5 m 13.50più di 5 m fino a 50 m 39.––più di 50 m 85.50

1.3 Calibri 25.50

1.4 Calibri elettronici con calcolatore 32.50

1.5 ScontiSconto di quantità per più di dieci strumenti di misura-zione delle cifre 1.1 - 1.4 e facenti parte della stessa com-missione:da 11 a 20 pezzi 10 per centopiù di 21 pezzi 15 per cento

2 Misure di volume per materie secche

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue:il pezzo fr.

2.1 Casse il cui volume è determinato mediante calcolo 56.––Prima suddivisione o telaio supplementare 28.––Ogni suddivisione supplementare 25.––

2.2 Casse il cui volume è determinato medianteriempimento con acqua secondo il tempo impiegato

il pezzo fr.

2.3 Telai per legna tagliata, con o senza suddivisione½, 1 e 2 m3 20.403 e 4 m3 25.––

20 Nuovo testo giusta n. II dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999133). Aggiornato giusta il n. I dell’O del 19 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU2003 3531).

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Tasse di verificazione

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3 Misure di volume per liquidi, già munite di tacche indicanti il volume

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue (eccezioni allecifre 5 e 6):

3.1 Verificazione del volume n. pezzi Tassa di base fr. più fr. il pezzo

fino a 1 dm3 1 - 5 2.– 4.30 6 - 20 8.– 2.7021 - 100 22.– 2.–da 101 52.– 1.70

più di 1 fino a 2 dm3 1 - 5 1.80 4.80 6 - 20 8.80 3.4021 - 100 32.80 2.20da 101 52.80 2.–

più di 2 fino a 5 dm3 1 - 5 –.– 6.80 6 - 20 12.50 4.3021 - 100 32.50 3.30da 101 52.50 3.10

più di 5 fino a 10 dm3 1 - 5 –.– 8.60 6 - 20 15.50 5.5021 - 100 41.50 4.20da 101 131.50 3.30

più di 10 fino a 20 dm3 1 - 5 –.– 12.70 6 - 20 31.– 6.5021 - 100 67.– 4.70da 101 187.– 3.50

più di 20 fino a 50 dm3 1 - 5 –.– 16.30 6 - 20 44.50 7.4021 - 100 82.50 5.50da 101 212.50 4.20

più di 50 fino a 100 dm3 1 - 5 –.– 21.60 6 - 20 65.– 8.6021 - 100 123.– 5.70da 101 263.– 4.30

più di 100 dm3 secondo il tempo impiegato

Per ciascuna suddivisione la tassa è aumentata della metà del totale risul-tante dalla tabella precedente.

3.2 Verificazione della tara secondo il tempo impiegato

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4 Misure di volume per liquidi, sulle quali le tacche indicanti il volumesono apposte al momento della verificazione

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue (eccezioni nellecifre 5 e 6):

4.1 Verificazione del volume n. pezzi Tassa di base fr. più fr. il pezzo

fino a 1 dm3 1 - 5 3.50 5.90 6 - 20 15.50 3.5021 - 100 25.50 3.–da 101 65.50 2.60

più di 1 fino a 2 dm3 1 - 5 2.50 7.– 6 - 20 16.– 4.3021 - 100 32.– 3.50da 101 72.– 3.10

più di 2 fino a 5 dm3 1 - 5 –.– 9.60 6 - 20 19.50 5.7021 - 100 47.50 4.30da 101 127.50 3.50

più di 5 fino a 10 dm3 1 - 5 –.– 12.20 6 - 20 26.– 7.–21 - 100 56.– 5.50da 101 186.– 4.20

più di 10 fino a 20 dm3 1 - 5 –.– 16.30 6 - 20 42.– 7.9021 - 100 86.– 5.70da 101 226.– 4.30

più di 20 fino a 50 dm3 1 - 5 –.– 21.60 6 - 20 65.– 8.6021 - 100 113.– 6.20da 101 263.– 4.70

più di 50 fino a 100 dm3 1 - 5 –.– 25.60 6 - 20 74.– 10.8021 - 100 150.– 7.–da 101 300.– 5.50

più di 100 dm3 secondo il tempo impiegato

Per ciascuna suddivisione la tassa è aumentata della metà del totale risul-tante dalla tabella precedente.

4.2 Verificazione della tara secondo il tempo impiegato

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Tasse di verificazione

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5 Misure di vetro o di terra cotta con una capacità fino a 5 dm3

5.1 Le tasse per la verificazione di misure per lo spaccio, bicchieri, caraffe,bottiglie, brocche ecc. trasparenti sono fissate come segue:

n. pezzi Tassa di base fr. più fr. il pezzo

fino a 1 dm3 1– 50 97.50 –.––51– 100 5.–– 1.85

101– 1 000 60.–– 1.301 001– 10 000 560.–– –.80

10 001– 100 000 5 060.–– –.35più di 100 000 10 060.–– –.30

più di 1 dm3 1– 50 117.50 –.––51– 100 5.–– 2.25

101– 1 000 60.–– 1.701 001– 10 000 660.–– 1.10

10 001– 100 000 6 160.–– –.55più di 100 000 16 160.–– –.45

5.2 Le tasse per la verificazione di misure per lo spaccio, bicchieri, caraffe,bottiglie, brocche ecc. opachi corrispondono al doppio degli importi dellatabella precedente.

5.3 Per l’apposizione di una linea di riempimento su almeno tre quarti dellacirconferenza è riscosso un supplemento secondo il tempo impiegato.

6 Botti, bidoni, bottiglie nonché recipienti per mosto con una capacitàsuperiore a 5 dm3

6.1 Verificazione del volume, tassa di base per commissione fr. 86.––

6.2 Verificazione del volume, tassa di verificazione supplementare

categoria in dm3 il pezzo fr.

fino a 50 9.––più di 50 fino a 100 11.80più di 100 fino a 200 15.70più di 200 fino a 300 19.60più di 300 fino a 400 23.50più di 400 fino a 500 27.40più di 500 fino a 600 31.40più di 600 fino a 700 35.30più di 700 fino a 800 39.20più di 800 fino a 900 43.10più di 900 fino a 1000 47.––per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più 36.80

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6.3 Verificazione del volume di botti di legno secondo il tempo impiegato

6.4 Verificazione della tara secondo il tempo impiegato

6.5 Verificazione nell’azienda (botti di legno escluse)Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie, ecc.) che sono provviste diadeguate installazioni e mettono a disposizione un aiuto, le tasse possonoessere ridotte del 50 per cento al massimo nella misura in cui ne risultialleggerito il lavoro del verificatore.

7 Apparecchi di misurazione per liquidi

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue:

7.1 Pompe di misurazione a stantuffo

7.1.1 Pompe di misurazione con getto di quantitàcorrispondente a un’alzata intera o parzialedello stantuffo per pompa fr. 26.–Supplemento per le suddivisioni per suddivisione fr. 3.–

7.1.2 Pompe di misurazione per miscele olio/benzina,con o senza dispositivo di prepagamento:– verificazione senza controllo del rapporto

della miscela per stantuffo fr. 30.–– verificazione con controllo del rapporto

della miscela secondo il tempo impiegato

7.2 Contatori di volume e contatori di massaPer le tasse, i contatori di volume e quelli di massa sono parificati(L /min � kg/min).

7.2.1 Impianti di misurazione per il riempi-mento di serbatoi o vagoni cisterna, com-prese le apparecchiature supplementari

secondo il tempo impiegato

7.2.2 Colonne di distribuzione di carburante(gas liquido escluso) per contatore fr. 62.–

7.2.3 Impianti di misurazione su autocisterne

7.2.3.1 Impianti di misurazione per prodottipetroliferi, per ogni prodotto controllato:– alimentazione con pom-

pa o forza di gravità fino a 1000 L /min per contatore fr. 133.–più di 1000 L /min per contatore fr. 175.–

– impianti di misurazione per l’approvvi-gionamento di aerei secondo il tempo impiegato

Supplemento per conversionedella quantità con sonda dellatemperatura per ogni prodotto controllato fr. 18.–

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7.2.3.2 Impianti di misurazione per altri liquidi(latte escluso) secondo il tempo impiegato

7.2.4 Impianti di misurazione per il latte

7.2.4.1 Impianti di misurazione su autocisterne,carrelli o in caseifici (impianti compatti):– solo erogazione o raccolta per contatore fr. 168.–– per erogazione e raccolta per contatore fr. 224.–

7.2.4.2 Impianti di misurazione stazionari per ilriempimento o lo svuotamento di cisterneper il trasporto secondo il tempo impiegato

7.2.4.3 Supplemento per dispositivi di stampa oregistrazione dei risultati della misurazio-ne secondo il tempo impiegato

7.3 Supplementi per impianti servisol con colonne di distribuzione dicarburanteIn più delle tasse per colonna sono riscosse le seguenti tasse:

7.3.1 Automatici con totalizzatore del volumeper cliente per automatico fr. 28.–

in più per totalizzatore fr. 3.70

7.3.2 Impianti con servizio e pagamento alla cassa secondo il tempo impiegato

7.3.3 Impianti con prepagamentoper automatico a banconote– fino a un valore di fr. 50.– fr. 28.–– con valore superiore a fr. 50.– secondo il tempo impiegatoper contatore allacciato in più fr. 11.20

7.3.4 Impianti a pagamento posticipato (carte di credito)prima verificazione per automatico fr. 70.–verificazione successiva per automatico fr. 35.–

7.4 Conversione della quantità con sonda della temperatura ed eventualmenteindicatore di densitàcontrollo in condizioni di laboratorio secondo il tempo impiegato

7.5 Contatori per olio da riscaldamento montati nelle distribuzioni per ap-partamento e sui bruciatori di nafta verificazione eseguita da laboratori diverificazionediametri nominali di 4 e 8 mm per contatore fr. 9.–diametri nominali da 15 a 25 mm per contatore fr. 12.80diametri nominali di 40 e 50 mm per contatore fr. 19.30La parte della tassa devoluta all’Ufficio conformemente all’articolo 11 ca-poverso 2 corrisponde al 15 per cento delle tasse di verificazione.

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Commercio

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941.298.1

8 Pesi

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue:

il pezzo fr.

8.1 Pesi della classe M3 fino a 500 g 3.601 kg, 2 kg 4.20

5 kg 6.–10 kg 9.–20 kg 12.–50 kg 18.–

8.2 Pesi delle classi M2, M1 e F2 fino a 500 g 7.–1 kg, 2 kg 8.–

5 kg 12.–10 kg 18.–20 kg 24.–

8.3 Pesi delle classi F1 1 mg fino a 1 kg 13.–2 kg fino a 10 kg 24.–

8.4 Pesi delle classi E2 1 mg fino a 1 kg 25.–2 kg fino a 20 kg 72.–

8.5 Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come rettifica medianteprelievo o aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso unsupplemento pari all’80 per cento al massimo delle tasse secondo lecifre 8.1–8.3.

8.6 Lavori più importanti, come pulitura di pesi, colatura di piombo o applica-zione di anelli, non sono compresi nelle tasse secondo le cifre 8.1–8.4 esono pertanto conteggiati a parte in ragione del tempo impiegato e del co-sto del materiale utilizzato.

8.7 Se la verificazione di pesi delle classi F1 ed E2 è effettuata da un laborato-rio di verificazione, la parte della tassa devoluta all’Ufficio conformementeall’articolo 11 capoverso 2 corrisponde al 10 per cento delle tasse di verifi-cazione, ma al massimo a 2.50 franchi per peso.

9 Bilance

9.1 Bilance non automatiche

9.1.1 Le tasse di verificazione (controllo fino alla portata massima) sono stabi-lite come segue:

Portata per dispositivodi carico fr.

fino a 5 kg 22.50più di 5 kg fino a 20 kg 28.50più di 20 kg fino a 50 kg 35.50più di 50 kg fino a 100 kg 43.––

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Tasse di verificazione

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941.298.1

Portata per dispositivodi carico fr.

più di 100 kg fino a 200 kg 52.––più di 200 kg fino a 500 kg 66.50più di 500 kg fino a 1 000 kg 81.––più di 1 000 kg fino a 2 000 kg 99.––più di 2 000 kg fino a 5 000 kg 128.––più di 5 000 kg fino a 10 000 kg 140.––più di 10 000 kg fino a 20 000 kg 176.––più di 20 000 kg fino a 50 000 kg 209.––più di 50 000 kg fino a 100 000 kg 260.––più di 100 000 kg 440.––

9.1.2 Bilance con particolare dispositivo di carico che, per la verificazione, deveessere appositamente sistemato (p. es. bilance aeree, a gru o con reci-piente)

tassa di base più 50 per cento

9.1.3 Bilance con doppio dispositivo indicatore tassa di base più 10 per cento

9.1.4 Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili:per ogni dispositivo di carico, tassa secondo le cifre 9.1.1 - 9.1.3 più unatassa per il controllo del dispositivo di accoppiamento pari al 20 per centodella somma delle tasse di verificazione dei singoli dispositivi di carico.

9.1.5 Bilance a portate multiple tassa di base più 20 per cento

9.1.6 Bilance a livelli multipli tassa di base più 20 per cento

9.1.7 Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati dellamisurazione:10 per cento della tassa di base, ma al massimo 15 franchi

9.1.8 Bilance indicatrici del prezzopesatura statica tassa di base più fr. 60.–pesatura dinamica secondo il tempo impiegato

9.1.9 Deduzioni per la prima verificazione di bilance presentate in un’unicacommissione eseguita nello stesso luogo:da 11 a 20 pezzi meno 10 per cento della tassa di basepiù di 21 pezzi meno 20 per cento della tassa di base

9.2 Bilance automatichebilance su nastro, bilance totalizzatricicon recipiente, ecc. secondo il tempo impiegato

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10 Apparecchi di misurazione dei gas di scarico

Le tasse di verificazione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferi-mento nonché per il noleggio di apparecchi speciali, sono stabilite comesegue:

10.1 Apparecchi di misurazione dei componentigassosi per apparecchio fr. 140.–

10.2 Apparecchi di misurazione del fumo diesel per apparecchio fr. 150.–

10.3 Apparecchi combinati per apparecchio fr. 280.–

11 Apparecchi di misurazione delle quantità di gas

Le tasse dei laboratori di verificazione e la parte della tassa da devolvereall’Ufficio conformemente all’articolo 11 capoverso 2 sono stabilite comesegue:

11.1 Contatori

11.1.1 Contatori di gas a pareti deformabili:

Deflusso cubico in m3/h Tassa per pezzo fr. Di cui all’Ufficio fr.

fino a 6 18.20 5.40più di 6 fino a 10 23.– 6.90più di 10 fino a 16 30.20 9.10più di 16 fino a 25 33.90 10.20più di 25 fino a 40 42.40 12.70più di 40 fino a 65 84.70 25.40più di 65 fino a 100 133.10 39.90più di 100 fino a 160 205.70 61.70più di 160 fino a 250 302.50 90.80più di 250 fino a 400 387.– 116.10

11.1.2 Altri contatori di gas:

Deflusso cubico in m3/h Tassa per pezzo fr. Di cui all’Ufficio fr.

fino a 100 424.– 127.–più di 100 fino a 250 448.– 134.50più di 250 fino a 400 508.– 152.50più di 400 fino a 1 000 605.– 181.50più di 1000 fino a 2 500 1090.– 327.–più di 2500 fino a 4 000 1330.– 399.–più di 4000 fino a 10 000 1575.– 472.50

Se la verificazione avviene ad alta pressione, le tasse sono riscosse in baseal tempo impiegato. La parte della tassa da devolvere all’Ufficio rimane, aseconda del deflusso cubico, uguale a quella indicata nella tabella prece-dente.

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Tasse di verificazione

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11.2 Dispositivi di conversione, compresa la parte che misura lo stato del gas:

Tassa per pezzo fr.

Di cui all’Ufficio fr.

Verificazione iniziale con misurazioneprecedente 666.– 133.–Verificazione successiva sul luogo d’impiego 266.– 53.–Controllo ulteriore dei fattori p, t e k suldispositivo elettronico di conversione 200.– 40.–

12 Apparecchi di misurazione dell’energia e della potenza elettrica

L’ammontare della tassa riscossa dal laboratorio di verificazione per laprima verificazione o per quelle successive dipende dal numero di funzionida controllare; si compone della tassa di base nonché di supplementi e de-duzioni. I supplementi e le deduzioni di cui alle cifre 12.1.2 e 12.1.3 si ri-feriscono alla tassa di base secondo la cifra 12.1.1, mentre i supplementi egli sconti di quantità di cui alla cifra 12.1.4 al totale della tassa.

12.1 Contatori

12.1.1 Tassa di base per tutti i tipi di contatori il pezzo fr. 41.–

12.1.2 Supplementi per tutti i tipi di contatoriI seguenti supplementi, in per cento della tassa di base, vanno cumulati eaggiunti alla tassa di base.

Funzione speciale Supplemento in per centoper sistemi di misurazione n

n = 1 n = 2 n = 3

Più sistemi di misurazione 0 30 50A minuteria doppia e multipla, per ogni minuteria

in più 20 20 20Contatori combinati d’energia attiva o reattiva,

per tipo o passaggio addizionale di energia(attiva o reattiva) 60 60 60

Indicazione del massimo con periodo di registra-zione fino a 15 minuti 100 100 100per ogni periodo di 15 minuti in più 20 20 20

Contatori di energia reattiva 20 25 30Contatori su trasformatori di misura 30 40 50Contatori di precisione (1% o meglio) 50 60 70Corrente massima oltre 80 A 20 20 20

12.1.3 Sconto su contatori elettronici e contatori che nonnecessitano di rettifica per motivi di costruzione 30 per cento di sconto

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12.1.4 Supplementi e sconti di quantitàQuando contatori di uguale potenza nominale sono sottoposti contempora-neamente al controllo, da soli, in piccole serie o in gran numero, si conteg-giano i seguenti supplementi o sconti:per il controllo di 1 a 2 pezzi 100 per cento di supplemento

3 a 6 pezzi 30 per cento di supplemento15 a 30 pezzi 20 per cento di scontopiù di 30 pezzi 30 per cento di sconto

I laboratori di verificazione che appartengono al fabbricante dei contatoriaccordano uno sconto del 30 per cento per la prima verificazione di conta-tori normalizzati, indipendentemente dal numero di pezzi.

12.1.5 Tassa per dispositivi elettronici a minuteriaControllo di funzioni non menzionatenella cifra 12.1.2 secondo il tempo impiegato

12.2 Trasformatori

12.2.1 Tassa di base per tutti i tipi di trasformatori il pezzo fr. 81.–

12.2.2 Supplementi per trasformatoriI seguenti supplementi, in per cento della tassa di base, sono applicati aitrasformatori a frequenza nominale di 50 Hz, nonché a tensioni e correntisecondarie normali.I supplementi vanno cumulati e aggiunti alla tassa di base.

Tensione massima di servizio(tutti i trasformatori)

Misura del rapportodi trasformazione

Prova d’isolazionecon installazione di prova

in per cento

del laboratoriodi verificazionein per cento

del cliente

in per cento

fino a 1,2 kV – 35 20più di 1,2 kV fino a 36 kV 60 100 35più di 36 kV fino a 72,5 kV 180 200 90più di 72,5 kV fino a 170 kV 320 350 210più di 170 kV fino a 300 kV 500 700 450più di 300 kV fino a 420 kV 670 900 700più di 420 kV secondo il

tempoimpiegato

secondo il tempoimpiegato

Corrente nominale(in più per i trasformatori di corrente)

Misura del rapporto di trasformazionein per cento

più di 800 A fino a 2000 A 70più di 2000 A fino a 5000 A 250più di 5000 A secondo il tempo impiegato

Un supplemento del 20 per cento sulla tassa calcolata per la misura delrapporto di trasformazione è riscossa per ciascuna operazione di verifica-

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Tasse di verificazione

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941.298.1

zione ufficiale quando un trasformatore di misura dispone di più campi dimisura, un trasformatore di tensione di più avvolgimenti di misura o untrasformatore di corrente di più nuclei.

12.2.3 Sconti

Quando trasformatori dello stesso tipo di costruzione e con gli stessi datinominali sono sottoposti contemporaneamente al controllo, sulle tasse cal-colate secondo le cifre 12.2.1 e 12.2.2 sono accordati i seguenti sconti:per il controllo di 8 a 13 pezzi 10 per cento

14 a 20 pezzi 20 per cento più di 20 pezzi 30 per cento

12.3 Metodo di controllo statico per contatori

12.3.1 PrincipioPer le formalità amministrative e per la misurazione dei campioni, il man-dante deve pagare una tassa al laboratorio.La tassa è dovuta ogni qualvolta la partita in questione è sottoposta al con-trollo per campionatura, a prescindere dal risultato del controllo. L’am-montare della tassa dipende dal numero di contatori di un mandante in unapartita e costituisce una parte in per cento della tassa di base per la verifi-cazione ufficiale secondo la cifra 12.1.1.

12.3.2 Tassa per contatore

Numero di contatori per mandante Parte in per centodella tassa di base

1 a 2 80 3 a 6 50 7 a 14 40 15 a 30 25 31 a 100 22 101 a 1000 201001 a 5000 12

12.4 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)

12.4.1 Parte della tassa per contatoriPer la prima verificazione e per quelle successive di un contatore, è devo-luto il 12 per cento della tassa di base secondo la cifra 12.1.1.

12.4.2 Parte della tassa per contatori nel metodo di controllo staticoPer ogni controllo per campionatura di una partita, a prescindere dal risul-tato del controllo, va devoluto il 4 per cento della tassa di base secondo lacifra 12.1.1 per ogni contatore della partita.Fintanto che i contatori restano sottoposti al controllo statico, l’Ufficionon riceve alcuna percentuale per le successive verificazioni.

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12.4.3 Parte della tassa per trasformatoriPer ogni trasformatore verificato è devoluto il 17 per cento della tassa dibase secondo la cifra 12.2.1.

13 Apparecchi di misurazione dell’energia termica

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue:

13.1 Contatori di calore con diametro nominale il pezzo fr.

fino a 32 mm 276.–più di 32 fino a 50 mm 312.–più di 50 fino a 125 mm 356.–più di 125 mm secondo il tempo

impiegato

13.2 Captatori idraulici dei contatori di calore,con diametro nominale il pezzo fr.

fino a 32 mm 85.–più di 32 fino a 50 mm 121.–più di 50 fino a 125 mm 165.–più di 125 mm secondo il tempo

impiegato

13.3 Calcolatori dell’energia termicacon paio di sonde di temperatura

il pezzo fr.

191.–

13.4 Contatori d’acqua calda con diametronominale il pezzo fr.

fino a 20 mm 69.70più di 20 fino a 32 mm 84.20più di 32 fino a 50 mm 113.30più di 50 fino a 125 mm 142.30più di 125 mm secondo il tempo

impiegato

13.5 Lo sconto di quantità per la verificazione di contatori di calore e di acquacalda nonché di captatori idraulici con diametro nominale fino a 32 mm,della medesima commissione e con deflusso nominale, allacciamento e po-sizione di montaggio uguali, è il seguente: 6 a 10 pezzi 8 per cento11 a 19 pezzi 17 per centopiù di 20 pezzi 26 per cento

13.6 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)

Per la prima verificazione e per quelle successive di un apparecchio di mi-surazione, è devoluto il 15 per cento della tassa secondo le cifre 13.1 -13.4, ma al massimo:

fr.

per un apparecchio secondo le cifre 13.1 60.–

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Tasse di verificazione

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per un apparecchio secondo le cifre 13.2 30.–per un apparecchio secondo le cifre 13.4 24.–

14 Apparecchi di misurazione in relazione alla radioprotezione

Le tasse di verificazione e la parte della tassa da devolvere all’Ufficio(art. 11 cpv. 2) sono stabilite come segue:

14.1 Apparecchi di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnosti-ca

Tassa il pezzofr.

Di cui all’Ufficiofr.

Dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 detettore 560.– 55.–per ogni detettore supplementare 250.– 25.–Dosimetri per la radiologia dentale 220.– 20.–Dosimetri per il prodotto dose-superficie 340.– 35.–Dosimetri per la tomografia 220.– 20.–Chilovoltometri (non-invasivi) 200.– 20.–Misuratori del prodotto mAs (invasivi) 140.– 14.–Cronometri d’esposizione 140.– 14.–Sensitometri 210.– 20.–Densitometri 150.– 15.–Fotometri, luxmetri 85.– 9.–

14.2 Apparecchi di misurazione delle radiazioni esterneApparecchi con fino a 10 puntidi misurazione 150.– 15.–Apparecchi con esigenze più elevate(controllo dell’ambiente, cameradi ionizzazione di riferimento, dispositivielettronici, controllo delle funzionid’allarme, più detettori o più qualitàdi radiazioni) 300.– 30.–

14.3 Apparecchi di misurazione della contaminazione superficialeApparecchi portatili, monitor per il suolo,monitor per mani e piedi fino a 4 nuclidi 150.– 15.–Apparecchi con esigenze più elevate (mo-nitor per mani e piedi e con più di 4 nucli-di, monitor per indumenti, monitor per ilcorpo) 300.– 30.–

14.4 Apparecchi di misurazione elettronici della concentrazione di radonUn solo punto di misurazione durante lamisura annuale di interconfronto del labo-ratorio di verificazione 300.– 30.–

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Commercio

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Verificazione in tuttigli altri casi secondo il tempo impiegato 40.–

15 Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia

15.1 Le tasse dei laboratori di verificazione sono riscosse in base al tempo im-piegato.L’utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione sonofatturate a parte.

15.2 La parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2) per ogni appa-recchio verificato è di 100 franchi.

16 Apparecchi per misurazioni acustiche

Le tasse del laboratorio di verificazione sono stabilite come segue:

Primaverificazionefr.

Verificazione

fr.

16.1 Sonometri senza livello energetico medio Leq. 540.– 420.–16.2 Sonometri con livello energetico medio Leq. 590.– 470.–16.3 Sonometri con funzioni più ampie

a un canale 690.– 560.– a due canali 840.– 665.–

16.4 Taratori 220.– 220.–16.5 Taratori a più funzioni 840.– 840.–16.6 Filtri a bande di ottava e o terzi di ottava 180.– 180.–

Filtri a bande di ottava e a terzi di ottava combinati 240.– 240.–

16.7 Registratori di livello 220.– 220.–16.8 Impianti audiometrici 490.– 490.–

16.9 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazionee per anno

fr. 1500.–

Parte per ogni apparecchioverificato 7,5 per cento della tassa di verificazione

17 Apparecchi di misurazione per la circolazione stradale

Le tasse di verificazione sono stabilite come segue: Per apparecchio fr.

17.1 Apparecchi di misurazione della velocità mediante radar 1290.—

17.2 Apparecchi di misurazione della velocità mediante laser 1650.—

17.3 Laserscanner 1850.—

17.4 Tachigrafi montanti sui veicoli 630.—

17.5 Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo 825.—

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Tasse di verificazione

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17.6 Rilevatore per spire induttive o amplificatore per rilevatore piezoper corsia 880.—

17.7 Spire induttive o sensore piezo,per la prima corsia 600.—per ogni successiva corsia nelmedesimo posto 350.—

17.8 Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misuraper determinare la tassa sul traffico pesante commisurataalle prestazioni (TTPCP)

Sistemi di prova standard 195.—Sistemi di prova speciali 275.—

17.9 Parte della tassa da devolvere all’Ufficio (art. 11 cpv. 2)

17.9.1 Apparecchi di misurazione in conformità a 17.1 a 17.7:Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazionee per anno 1500.—Parte per ogni apparecchioverificato 7,5 per cento della tassa di verificazione

17.9.2 Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misura TTPCP:Parte per ogni apparecchioverificato 10 per cento della tassa di verificazione

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