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© Brocardi.it 2003-2017 - Tutti i diritti riservati 1 Articolo 648 bis Codice Penale Riciclaggio Dispositivo Dispositivo dell'art. 648 bis Codice Penale Fonti » Codice Penale » LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare » Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) » Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode (1) Fuori dei casi di concorso nel reato (2) , chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti (3) da delitto non colposo (4) ; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni , in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (5) , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 . Note (1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poi sostituito, prima dall'art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall'art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328. (2) La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta in esame costituisce un post factum non punibile. (3) Si pone il problema se possa considerarsi ammissibile il c.d. riciclaggio indiretto, ovvero delle ipotesi in cui i beni siano stati oggetto di una precedente ricettazione ex art. 648 o di altra operazione di riciclaggio puro. La dottrina maggioritaria propende per una soluzione positiva, stante un'interpretazione ampia della nozione di "provenienza". (4) Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, nè le contravvenzioni nè i delitti colposi. (5) Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: si pensi come ad esempio alla sostituzione della targa di un'autovettura,

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Articolo 648 bis Codice PenaleRiciclaggio

Dispositivo

Dispositivo dell'art. 648 bis Codice PenaleFonti » Codice Penale » LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare » Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) » Capo II - Deidelitti contro il patrimonio mediante frode

(1) Fuori dei casi di concorso nel reato(2), chiunque sostituisce o trasferiscedenaro, beni o altre utilità provenienti (3) da delitto non colposo (4); ovvero compiein relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione dellaloro provenienza delittuosa (5), è punito con la reclusione da quattro a dodici annie con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attivitàprofessionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto peril quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Note(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poisostituito, prima dall'art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall'art. 4, della l.09 agosto 1993, n. 328.

(2) La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reatopresupposto, nei cui confronti la condotta in esame costituisce un post factum non punibile.

(3) Si pone il problema se possa considerarsi ammissibile il c.d. riciclaggio indiretto, ovverodelle ipotesi in cui i beni siano stati oggetto di una precedente ricettazione ex art. 648 o di altraoperazione di riciclaggio puro. La dottrina maggioritaria propende per una soluzione positiva,stante un'interpretazione ampia della nozione di "provenienza".

(4) Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato diricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede siastato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuosorisulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nelmomento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, nonrientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, nè le contravvenzioni nè i delitti colposi.

(5) Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee ad ostacolare l'identificazione dellaprovenienza del bene: si pensi come ad esempio alla sostituzione della targa di un'autovettura,

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che costituisce il più immediato e utile dato di collegamento con il proprietario o allamanomissione del suo numero di telaio.

Ratio LegisL'incriminazione del riciclaggio è stata introdotta al fine di intensificare la lotta allacriminalità organizzata, andando così a tutelare, a dispetto della posizione di taledisposizione all'interno del codice, non solo il patrimonio, ma soprattutto l'interessepubblico all'amministrazione della giustizia.

Giurisprudenza

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 5505/2014Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dallapolizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod.pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corteha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art.648 bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza" chenon indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive lecaratteristiche dell'atto punibile).

Cass. n. 27292/2013Il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato arispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quandoil delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione delprogramma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, diper sé idoneo a produrre proventi illeciti.

Cass. n. 24548/2013Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiarioeconomico di conti correnti accesi all'estero, formalmente intestati a società aventi sedein paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi diattività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento diatti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza deldenaro.

Cass. n. 22992/2013L'alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idoneaad integrare il delitto di riciclaggio.

Cass. n. 3397/2013

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Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire inmodo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza deldenaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consistanell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (Nella specie, laCorte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condottaconsistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali enella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi didenaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzatealla "schermatura" dell'origine delle disponibilità).

Cass. n. 2074/2013Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo dellafalsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, nonessendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto alsecondo, anche alla luce dell'art. 84 c.p. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovetturae falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

Cass. n. 43534/2012In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro "sporco" effettuate da espertidel settore bancario integrano l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio diun'attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrentidel reato.

Cass. n. 40354/2011Il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere deldelitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delittopresupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programmacriminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneoa produrre proventi illeciti.

Cass. n. 39756/2011Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che lecondotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo diostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro.

Cass. n. 36913/2011Il momento perfezionativo del reato di riciclaggio si individua nella sostituzione dei benisicché non rileva, ai fini della integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali diuna condotta continuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell'autore primadella novella legislativa - L. 9 agosto 1993, n.328 che ha previsto, tra l'altro, che i benipossano provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo - e sia in concretoproveniente da delitti allora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio.

Cass. n. 12766/2011Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singolipezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come unciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativadi operazione adatta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del

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bene.

Cass. n. 546/2011L'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamentodell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisaidentificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica dellaprovenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delittopresupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.—Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a formalibera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalitàframmentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo aprecedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienzadelittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed accesopresso un differente istituto di credito. (In applicazione del principio, la Corte haaffermato che il termine di prescrizione, trattandosi di reato continuato, decorre dalladata di ogni singolo prelievo o trasferimento documentalmente individuabile).

Cass. n. 24380/2010L'integrazione del reato di riciclaggio non richiede che il bene oggetto della condottaillecita fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della stessa. (Fattispecie dialterazione dei dati identificativi di autovettura di provenienza delittuosa).

Cass. n. 17694/2010È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto, nella vigente formulazione dellafattispecie, il delitto di riciclaggio non è costruito come delitto a consumazioneanticipata.

Cass. n. 49427/2009L'illecito fiscale penalmente rilevante per l'ordinamento del paese straniero nel cuiterritorio viene integralmente consumato può costituire il reato presupposto necessarioper la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi commessosuccessivamente nel territorio italiano.

Cass. n. 47375/2009Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro diprovenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed accesopresso differente istituto di credito.—In tema di riciclaggio, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei benida delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi inproposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beniricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.

Cass. n. 44043/2009Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di riciclaggio, ovesia agevole l'accertamento della provenienza illecita della "res". (Fattispecie diriciclaggio di autovettura cui era stata apposta la targa di un'altra, in cui la Corte ha

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precisato che, per aversi reato impossibile, l'inidoneità dell'azione dev'essere "ex ante"assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmentescoperto).

Cass. n. 34511/2009Il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e puòanche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti elo esegua con modalità frammentarie e progressive.

Cass. n. 11895/2009Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a finedi successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtivaqualora l'agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l'identificazione dellaprovenienza del bene. (Nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possessodi false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l'Autoritàa ritenere che il conducente fosse il proprietario dell'autoveicolo: la Corte ha ritenutoche tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolarel'accertamento della provenienza dell'autovettura).

Cass. n. 1439/2009In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio puòessere costituito non solo dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminosoin vista del quale l'associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata, maanche dallo stesso reato associativo, in quanto il riciclaggio può avere ad oggetto anchebeni e denaro non provenienti dai reati fine ma dalla condotta costitutivadell'associazione mafiosa.—In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio puòessere costituito anche dal reato di illecita concorrenza con minaccia e con violenza.

Cass. n. 1024/2009Anche il delitto d'associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto di quello diriciclaggio, atteso che lo stesso è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, comedimostra il fatto che tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di trarre vantaggi oprofitti da attività economiche lecite utilizzando il metodo mafioso.

Cass. n. 495/2009Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienzaillecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso vieneautomaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire aldepositante la stessa somma depositata.

Cass. n. 36940/2008Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamentogiudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso,essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delleutilità oggetto delle operazioni compiute e ciò a fortori nell'ambito del procedimentocautelare in cui è sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità

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degli indizi acquisiti.

Cass. n. 16980/2008L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consistenella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, deldenaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.

Cass. n. 1470/2008Le disposizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., pur configurando reati a formalibera, richiedono che le condotte di riciclaggio o di reimpiego siano caratterizzate da untipico effetto dissimulatorio, risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamentosull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.

Cass. n. 19288/2007La previsione di cui all'art. 648 bis c.p. individua quale tipica modalità operativa delriciclaggio «la sostituzione» cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di unodiverso, sicchè il reato integrato con tale modalità si consuma solo con ilperfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illecitiriciclati a colui che li aveva «movimentati».

Cass. n. 15092/2007Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altromodo, dei singoli pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti dicodici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell'indicatacondotta ad ottenere l'occultamento della provenienza del bene.

Cass. n. 8432/2007In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio perdistinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per ilconcorso nel reato presupposto — che escluderebbe la prima — non può essere soloquello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se lapreventiva assicurazione di « lavare» il denaro abbia realmente (o meno) influenzato orafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere. (Fattispecie nellaquale all'indagato era stato contestato il reato di riciclaggio di somme di danaro ottenuteillecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita ecorruzione; la S.C. ha ritenuto che non risultassero, allo stato, accertati elementi atti acomprovare il concorso del ricorrente nel reato presupposto ex art. 646 c.p., essendoincerti il momento e le modalità di costituzione, da parte sua, delle società estereattraverso le quali aveva realizzato il trasferimento del denaro; ha quindi rigettato ladoglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto).

Cass. n. 36779/2006Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone incontatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimentodel bene in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto diacquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condottaulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare lapossibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato

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presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nellaspecie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri).

Cass. n. 44305/2005Si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con lamanipolazione del numero del telaio di un'autovettura proveniente da delitto, perchéentrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l'identificazione dellaprovenienza delittuosa dell'autovettura.

Cass. n. 23396/2005Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis c.p. è irrilevante la circostanzache per il reato presupposto concernente la violazione della normativa tributaria operi lacondizione di non punibilità contenuta nell'art. 9 comma decimo lett. c) legge n. 289 del2002 (cosiddetto condono tributario). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che ilrichiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 648 bis alle rispettive fattispecie criminalicomporta l'applicazione della previsione di cui al terzo comma dell'art. 648, in base allaquale deve ritenersi irrilevante ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, comepure di riciclaggio, la presenza, tra l'altro, di una condizione di non punibilità del reatopresupposto).

Cass. n. 16267/2004Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio(art. 648 bis c.p.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 c.p.), il quale puòpresentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito inesso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 c.p., intercorre un rapporto di complessità trafattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo ocircostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità direalizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza dipiú norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibileparlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reatocome modalità eventuale di consumazione dell'altro.

Cass. n. 47088/2003La disposizione di cui all'art. 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera,richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienzadelittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovverosiano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senzaincidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.(Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la semplice interposizione di persona tra ilprenditore e lo spenditore di un assegno, provento di rapina, non integra il delitto diriciclaggio, ma quello di ricettazione, in quanto è diretta non già a nascondere l'origineillegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identità del soggetto percettore deltitolo)

Cass. n. 18577/2003Il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successivavendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce“trasferimento” punibile ai sensi dell'art. 648 bis c.p., in quanto non idoneo ad ostacolare

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l'identificazione della provenienza del bene.

Cass. n. 5030/1998Il reato di cui all'art. 648 bis c.p. («riciclaggio»), pur consumandosi già nel momento incui venga compiuta una singola operazione, fra quelle indicate nella normaincriminatrice, idonea ad ostacolare l'identificazione del bene proveniente da delitto, puòtuttavia continuare ad attuarsi attraverso ulteriori operazioni dirette allo stesso fine, frale quali può essere ricompresa anche quella consistente nel materiale «trasferimento»del bene anzidetto (quando esso sia costituito da una cosa mobile) da un luogo all'altro,ove da un tale trasferimento possa derivare la definitiva sottrazione della res allaidentificazione ed al rintraccio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è statoritenuto che erroneamente fosse stata esclusa, da parte del giudice di merito, laconfigurabilità del reato a carico di un nord africano che era stato sorpreso in Italia abordo di un autovettura rubata in Francia, munita di documenti e dati diimmatricolazione falsi o alterati; autovettura presumibilmente destinata al mercatodell'Africa settentrionale).

Cass. n. 4769/1997Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumonopertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., pur non essendo necessario,con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati eaccertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi difatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limitisemplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamentesospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre asequestro.

Cass. n. 3373/1997Alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 648 bis c.p., secondo cui il reato di«riciclaggio» ivi contemplato può avere ad oggetto, oltre al danaro, anche «beni o altreutilità» che, al pari del denaro, provengano da delitto non colposo, deve ritenersi chesussista il detto reato e non quello di ricettazione semplice di cui all'art. 648 c.p.(rispetto al quale il primo si presenta con carattere di specialità), nel caso in cui taluno,ricevuta anche una sola autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo diostacolare l'accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo.