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l’integrazioneattraverso i diritti

l’europa dopo lisbona

Atti del I Workshopin Diritto dell’Unione europea e internazionale

Venezia, Palazzo Ducale, 26–27 marzo 2010

a cura di

Elena FallettiValeria Piccone

Copyright © MMXARACNE editrice S.r.l.

[email protected]

via Raffaele Garofalo, 133/A–B00173 Roma

(06) 93781065

isbn 978–88–548–3584–9

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: ottobre 2010

Indice

9 Premessa di Elena Falletti e Valeria Piccone

21 Introduzione: Il Trattato di Lisbona e le prospettive dell’Europa di Giuseppe Tesauro

29 Presentazione dei lavori di Rita Sanlorenzo

parte prima L’EFFICACIA GIuRIdICA

dELLA CARTA dEI dIRITTI FoNdAMENTALIE L’AdESIoNE ALLA CEdu

35 La Carta di Nizza dopo Lisbona: quale ordine “costituzionale” per la protezione multilivello dei diritti fondamentali?

Giuseppe Bronzini

69 La [ir]responsabilità risarcitoria dei giudici nazionali per violazione del diritto dell’unione Fabio Ferraro

99 L’interpretazione giurisdizionale fra diritto interno e diritto eurounitario

Valeria Piccone

125 Tratti “costituzionali” e “sovranazionali” delle corti europee: spunti ricostruttivi

Oreste Pollicino, Vincenzo Sciarabba

6 L’integrazione attraverso i diritti

185 La giurisprudenza casistica della Corte europea dei diritti dell’uomo. Fatto e diritto alla luce dei precedenti

Vladimiro Zagrebelsky

parte secondaL’APPLICAzIoNE PRATICA

dEL dIRITTo SoVRANAzIoNALENELLA GIuRISPRudENzA CIVILE

199 La tutela del consumatore: diritti e rimedi nei più recenti inter-venti in ambito comunitario

Giuseppina Luciana Barreca

227 L’applicazione del diritto dell’unione europea nella giurisprudenza civile. Appunti preliminari per uno studio Remo Caponi

257 Il problema delle norme interne contrastanti con il diritto dell’unione non immediatamente efficace fra rimedi interni ed eurounitari

Roberto Conti

295 La privacy: tra sfide alle tutele e bilanciamento dei diritti Elena Falletti

parte terzaL’APPLICAzIoNE PRATICA

dELLA GIuRISPRudENzA SoVRANAzIoNALENELLA GIuRISPRudENzA dEL LAVoRo

329 La latitudine della competenza del giudice nazionale secondo la Corte di Giustizia di Lussemburgo

Fabrizio Amato, Stefano Giubboni

353 L’applicazione pratica del diritto sovranazionale nella giurisprudenza del lavoro. Il contratto a termine Antonella Di Florio

6

Indice 7

367 Il modello sociale europeo e la Carta dei diritti Fondamentali dell’unione europea

Gualtiero Michelini

375 La discriminazione per età e il ruolo del giudice nazionale secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Amelia Torrice

parte quartaL’APPLICAzIoNE PRATICA

dELLA GIuRISPRudENzA SoVRANAzIoNALENELLA GIuRISPRudENzA PENALE

387 diritto sovranazionale e garantismo penale Giovanni Armone

395 L’armonizzazione delle garanzie processuali nell’unione europea Valentina Bazzocchi

403 La collaborazione tra giudici: il procedimento pregiudiziale d’urgenza

Marco Borraccetti

415 diritto europeo e giustizia penale: l’applicazione pratica del diritto sovranazionale nella giurisprudenza penale della Corte di Giustizia europea

Vittorio Fanchiotti

437 Il diritto alla riservatezza e il diritto alla libertà di espressione. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Donatella Donati

451 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e i suoi riflessi sul diritto penale sostanziale e processuale italiano Luca De Matteis

8 L’integrazione attraverso i diritti

465 Lo statuto del pubblico ministero nella prospettiva europea. Avvocato dell’accusa o difensore della legalità?

Giovanni Diotallevi

481 Il disfavore della Corte europea dei diritti dell’uomo per le leggi di c.d. “interpretazione autentica” e l’obbligo dell’Italia di con-formarsi alla decisione nell’affaire Scoppola c.Italia

Giovanna Ichino

487 Competenze dell’unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona

Teresa Magno

497 La giurisprudenza delle Corti europee sul mandato d’arresto europeo

Eugenio Selvaggi

tavola rotondaIL TRATTATo dI LISBoNA

IL PRoGRAMMA dI SToCCoLMALE PRoSPETTIVE dELL’EuRoPA

517 dalla Convenzione al Trattato Pier Virgilio Dastoli

521 Il Trattato di Lisbona e le prospettive dell’Europa Elena Paciotti

533 I diritti sociali fondamentali dopo Lisbona Silvana Sciarra

539 Costruire il giudice europeo Claudio Castelli

9

L’integrazione attraverso i dirittiISBN 978-88-548-3584-9doI 10.4399/97888548358491 p. 9-19

Premessa

di Elena Falletti e Valeria Piccone

Il presente volume muove dalle riflessioni scaturite in occasione del primo Workshop di diritto Europeo e Internazionale svoltosi a Venezia nei giorni 26 e 27 marzo 2010 a cura di Magistratura de-mocratica e MEdEL (Magistrats Européens pour la dèmocratie et les li-bertès), che ha avuto la finalità di porre a confronto magistratura e accademia sul terreno dei più recenti sviluppi normativi, dottrinari e giurisprudenziali in ordine ai rapporti fra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale.

La settima Conferenza intergovernativa aperta a Bruxelles il 24 luglio 2007 con l’incarico di finalizzare il nuovo Trattato, aveva il mandato di superare, rapidamente, la lunga impasse europea cagio-nata dal doppio no franco–olandese al Trattato costituzionale.

Il Consiglio europeo, sotto la presidenza tedesca, il 23 giugno 2007, ha raggiunto l’accordo sul nuovo Trattato di riforma; la stra-da scelta non è stata più quella di un solo testo, bensì quella della riforma del Trattato sull’unione europea (TuE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il primo ha conservato il pro-prio titolo attuale mentre il secondo è stato denominato «Trattato sul funzionamento dell’unione europea» (TFuE).

Ad essi vanno aggiunti la Carta dei diritti fondamentali dell’unio-ne europea e il Trattato Euratom che non era stato integrato nella Costituzione europea.

Valéry Giscard d’Estaing, il presidente della Convenzione euro-pea, ha dichiarato che le differenze tra i testi della Costituzione eu-ropea e del Trattato di riforma sono solo “cosmetiche” e che ren-

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dono quest’ultimo meno comprensibile rispetto al primo, mentre il “think tank” euro–scettico “openeurope” si è spinto fino all’analisi dettagliata, notando che il Trattato di riforma è per il 96% uguale alla originaria Costituzione.

Lo scenario normativo risulta in effetti assai complesso e lo sforzo ricostruttivo richiesto all’interprete è ingente, talché si impone una riflessione attenta e approfondita sui diversi temi coinvolti, da parte di esperti e operatori del diritto.

Eliminato ogni riferimento esplicito alla natura costituzionale del testo e rimossi i “simboli europei”, si è ritornati alle originarie deno-minazioni per gli atti dell’uE: ricompaiono, infatti, i “regolamenti” e le “direttive” al posto delle “leggi europee” e “leggi quadro europee”.

Nella vastissima e articolata congerie di modifiche — che vanno dalla nuova denominazione del responsabile della politica estera al nuovo regime decisionale che entrerà in vigore nel 2014 ai diversi po-teri del Parlamento e dei Parlamenti nazionali fino alla previsione po-sitiva della possibilità di recedere dall’unione — la concorrenza non è più ritenuta un obiettivo fondamentale dell’uE, ma viene citata in un protocollo aggiuntivo; viene introdotta l’energia nella clausola di solidarietà in cui gli Stati membri si impegnano a sostenere gli altri in caso di necessità; viene sancito l’obbligo per gli Stati di combattere i cambiamenti climatici nei provvedimenti a livello internazionale.

In tale contesto, talvolta confuso e foriero di dubbi e incertezze per chi si proponga di analizzarne effetti e modalità operative, si in-serisce in maniera chiara e inequivoca il nuovo articolo 6 che, nella propria prima parte, pur non integrando la Carta dei diritti Fonda-mentali dell’unione europea nel tessuto del Trattato, conferisce alla stessa efficacia giuridica vincolante.

A circa dieci anni dalla promulgazione della Carta europea dei di-ritti fondamentali1, comunemente conosciuta come Carta di Nizza,

1. Anche se utilizzate tanto nel linguaggio tecnico quanto nel linguaggio comune quali sinonimi, “diritti fondamentali” e “diritti umani” sono due locuzioni che possiedo-no origini diverse, seppur connesse. L’espressione “diritti fondamentali” trae ispirazione dal termine tedesco Grundrechte creato nel primo ottocento tedesco, mentre “diritti dell’uomo” deriva dai “droits de l’homme” di ispirazione rivoluzionaria francese (P. Co-sta, Diritti fondamentali (storia) in Enciclopedia del diritto, Annali II, t. 2, 2008, Milano, 365).

Premessa 11

è possibile affermare che essa rappresenti un punto di arrivo rispetto ai percorsi di tutela dei diritti umani seguiti in Europa dal Secondo dopoguerra2 e insieme un punto di partenza nel riconoscimento di nuove esigenze di protezione3.

Tuttavia il percorso non è stato immediato, né agevole.Il Consiglio Europeo di Colonia del 3–4 giugno 1999 aveva ritenuto

necessario rendere trasparente e visibile la scala dei valori europei irrinun-ciabili e diede mandato ad una Convenzione istituita appositamente4 per

dal secondo dopoguerra, le due locuzioni iniziarono a sovrapporsi nell’uso comune, tut-tavia grazie alla predominanza della lingua inglese il termine “human rights” ha assunto una pressoché definitiva prevalenza, anche in lingue diverse dall’inglese. In ogni caso si definiscono “diritti fondamentali” “tutti quei diritti soggettivi che spettano universal-mente a “tutti gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci d’agire” (L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia”, Roma–Bari, 2007). 2. La prima istituzione deputata alla protezione dei diritti umani in Europa, il Con-siglio d’Europa e le convenzioni ad esso collegate, come la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sono sorte a seguito del rinnovato spirito cooperativo nella costruzione della pace in Europa su ispirazione di Sir Winston Churchill (A.H. Robertson, The Council of Europe, London, 1956, p. 1). 3. È l’art. 53 (Livello di protezione) della Carta, infatti, ad assicurare la spinta pro-pulsiva nella tutela dei diritti fondamentali. Nel citato articolo è stabilito che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata in contrasto o in modo tale da diminuire la salvaguardia dei diritti dell’uomo. La interpretazione della Carta non può mai con-durre ad una tutela inferiore di quella esistente. Gli interpreti e i legislatori possono solo mantenere ovvero proseguire nell’estensione della tutela. 4. Tale progetto nacque su iniziativa della Commissione europea la quale, in osse-quio al suo Piano d’azione sociale per gli anni 1998–2000, dapprima affidò ad un gruppo di esperti il compito di valutare l’opportunità e i limiti di un riconoscimento formale dei diritti fondamentali in un documento (L. Azzena, Catalogo dei diritti e Costituzione europea. Rela-zione del gruppo di esperti in materia di diritti fondamentali (c.d. comitato Simitis), Foro It., 1999, V, 350). Successivamente il Consiglio europeo di Colonia stabilì che fossero presi in con-siderazione i diritti risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni, i diritti fondamentali dei cittadini dell’unione, considerando sia i diritti economici e sociali enunciati nella Carta Sociale europea del Consiglio d’Europa (firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e completata con un protocollo aggiuntivo firmato a Strasburgo il 9 novembre 1995) e sia la Carta comu-nitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori adottata il 9 dicembre 1989 in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo del 9–10 dicembre 1989. Al fine di definire la stesura della Carta europea dei diritti fondamentali venne nominata la Convenzione di 62 esperti e di rappresentanti politici di tutti gli Stati membri e presieduta dall’ex presidente della Repubblica Federale Tedesca Roman Herzog (I. Viarengo, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in B. Nascimbene (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

12 Elena Falletti, Valeria Piccone

la stesura di una comune Carta dei valori5. Nel successivo Consiglio euro-peo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) venne costituita la Commissione che scrisse il documento6.

Esso venne proclamato ufficialmente a Nizza in occasione del Consiglio europeo del 7 dicembre 2000 da Parlamento europeo, Consiglio Europeo e Commissione Europea. Il Mandato di Colonia stabiliva che la Carta non avrebbe dovuto innovare, ma compilare e aggiornare organicamente il quadro dei diritti fondamentali già riconosciuti dalle istituzioni europee7.

Il ruolo puramente ricognitivo della Carta di Nizza, infatti, è stato ribadito con la sua non diretta applicabilità8 quale autonoma fonte

Profili ed effetti nellordinamento italiano, Milano, 2002, 202; H.C. Krüger, The European Union Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights: An Overview, in The European Union Charter of Fundamental Rights, cit. p. XVII). 5. A. Barbera, La Carta europea dei diritti. Una fonte di ricognizione? in “Riv. dir. uE, 2001, 241. La redigenda Carta era stata investita di assolvere compiti importanti in ma-teria di politiche comunitarie: innanzitutto rafforzare il patrimonio comune dei diritti, contrastare tentazione xenofobe e razziste, specie dopo l’ascesa al potere in alcuni Paesi di governi della destra ultranazionalista, rendere più agevole l’integrazione dei Paesi ex socialisti candidati all’ingresso nell’unione europea (non tutti con lo stesso standard di riconoscimento dei diritti), assicurare un fondamento al valore della politica estera co-mune, soprattutto dopo l’intervento militare di alcuni eserciti europei nell’ex Jugoslavia, in particolare in Kossovo, assicurare tanto una struttura garantista al rafforzamento pro-gressivo della cooperazione giudiziaria, penale e di polizia quanto la tutela dei cittadini europei rispetto alle istituzioni comunitarie ed infine evitare attraverso i parametri co-muni, il conflitto tra le Corti europee e quelle nazionali. 6. Essa era composta da rappresentanti dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, della Commissione, del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali (Rela-zione del Presidium, in Europa, dir. priv., 2001, p. 13; I. Viarengo, op.cit., 203; G. Anselmi, I tre tentativi di dare una Costituzione all’Europa, in Dalla Costituzione europea al Trattato di Lisbona, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2008, 142; L. Mari, La Carta di Nizza: contenuto e principi ispiratori, in La Carta di Nizza: i diritti fondamentali dell’Europa, a cura di M. Napoli, Milano, 2004, p. 4). 7. In giurisprudenza, Trib. Rovereto, 18 giugno 2008, in www.europeanrights.eu. In dot-trina, G. Resta, Diritti della personalità: problemi e prospettive, in Dir. informatica, 2007, 06, 1043. 8. In giurisprudenza, Cour constitutionnelle (Belgio), 12 febbraio 2009, n. 17, in http://www.courconstitutionnelle.be. In dottrina vi è chi la qualifica quale mero “do-cumento politico” poiché non ancora inserita nei trattati, ma solo proclamata ovvero sottoscritta dal Parlamento, dal Consiglio europeo e dalla Commissione (A. Barbera, op. cit., p. 21). Aderisce a questa visione la medesima agenda politica relativa al “Futuro dell’unione”, ovvero gli allegati al medesimo Trattato di Nizza infatti alla dichiarazione

Premessa 13

del diritto9. In seguito alla sua emanazione, i primi commentatori della Carta si sono chiesti se essa dovesse mantenere quel ruolo pro-grammatico per la politica di integrazione e espansione dei diritti umani in Europa, ovvero assumere rilevanza nell’applicazione nor-mativa da parte delle Corti10.

Con la successiva integrazione della Carta nel Trattato per una Co-stituzione Europea11, il ruolo di questo documento parrebbe essere

n. 23 si afferma che nel 2004 la questione del valore giuridico della Carta dovrebbe torna-re all’esame della Conferenza intergovernativa, in vista di un successivo inserimento nei Trattati europei. Abortito questo tentativo a seguito della doppia bocciatura di Francia e olanda nel 2005 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si è nuovamente fatto riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea nel Trattato di Riforma di Lisbona, il 13 dicembre 2007 (M.C. Baruffi, Il Trattato di Lisbona tra vecchio e nuovo, in Dalla Costituzione europea, cit., p. 3; J. ziller, Il nuovo trattato europeo, Bologna, 2007; B. Nascimbene, A. Lang, Il Trattato di Lisbona: l’Unione europea ad una svolta? in CG, 2008, pp. 137–143). Relativamente al richiamo della Carta di Nizza da parte dei giudici europei perché espressiva di principi comuni agli ordinamenti europei, G. Bronzini, V. Piccone, La giurisprudenza europea “in movimento. Luci e ombre nel processo di costruzione di uno ius commune”, QG, 2007, 291. Esiste però un rischio di strumentalizzazione e di riduzione ad iconografia delle dichiarazioni dei diritti, che possono diventare un “mero cliché formale” (M. zanichelli, Il significato dei diritti fondamentali, in I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2007, p. 513). 9. Taluno, in giurisprudenza, afferma che la Carta di Nizza acquisterebbe di riflesso un valore cogente grazie al riferimento che ne fa un’altra fonte comunitaria, “quale è il Regolamento Comunitario 2201/03 (in tema competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), ad un altro documento che avrebbe avuto altrimenti natura non cogente quale è la Carta europea dei diritti fondamentali del cittadino, firmata a Nizza nel 2000 (cfr. art. 24 dalla Rubrica “I diritti del bambino”)” (Trib. Genova, 23 gennaio 2007, in www.europeanrights.eu). 10. In giurisprudenza, Ústavní Soud (Corte Costituzionale ceca), 26 novembre 2008, n. 19 in http://www.concourt.cz; Tribunal Supremo (Spagna), 26 giugno 2008, 6818/2003, in www.europeanrights.eu. Si eprime in termini di “fondamento in termini di interpretazione conforme”, Trib. Bologna, 25 ottobre 2007, ibidem. In dottrina, J.H.H. Weiler, Introduzione. Diritti umani, costituzionalismo e integrazione: iconografia e feticismo, in Diritti e confini. Dalle costituzioni nazionali alla Carta di Nizza, a cura di M.E. Comba, Torino, 2002, p. XXI. 11. La ratifica e l’entrata in vigore del Trattato per una Costituzione europea non è mai stata completata per la bocciatura referendaria subita in Francia il 29 maggio 2005 e in olanda tre giorni dopo. dopo un certo periodo di incertezza a Lisbona, il 13 dicem-bre 2007, i Paesi membri dell’unione europea hanno sottoscritto un nuovo Trattato di riforma. All’art. 6 del Trattato di Lisbona è previsto che l’unione riconosce i diritti, le

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mutato, almeno nella sensibilità degli operatori del diritto, specie dei giudici12. da mero archivio di diritti già raggiunti e fruibili nell’unione europea, essa è diventata uno strumento interpretativo vivente per il riconoscimento di nuovi diritti ovvero di espansione degli esistenti a ca-tegorie di soggetti e a situazioni in precedenza escluse13. Tale passaggio è stato possibile con l’esplicito riconoscimento dato dalle fonti europee alla Carta di Nizza quale parte integrante dei principi comuni14 e delle tradizioni costituzionali comuni europee15, come dichiarato nel Pre-ambolo della Carta stessa.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’unione europea per il perio-

libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza, con lo stesso valore giuridico dei Trattati, e che l’unione “aderisce alla Convenzione eruopea per la salva-guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, con la precisazione che né le disposizioni della Carta, né l’adesione alla Convenzione estendono le competenze dell’unione o incidono sull’attribuzione delle sue istituzioni (F. Licata, Il protocollo 7 al Trattato di Lisbona sull’applicazione della Carta di Nizza nel Regno Unito e in Polonia, in La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di G. Bisogni, G. Bronzini, V. Pic-cone, Taranto, 2009, p. 27; R. Baratta, Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. Un. Eur. 2008, 01, 21; F. Tulkens, L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Domande e risposte, La scommessa del Trattato di Lisbona. Istituzioni, diritti, politiche, Roma, 2009; C. Tomuschat, Human Rights Between Idealism and Realism, oxford, 2008, p. 159; G. de Búrca, J. B. Aschenbrenner, European Constituionalism and the Charter, in The European Union Charter of Fundamental Rights, S. Peers–A. Ward, (eds.), oxford, 2004, p.5; J. F. Lindner, Zur grundsätzlichen Bedeutung des Protokolls über die Anwendung der Grundrechtcharta auf Polen und das Vereinigte Königreich, Europarecht, 2008, p.7). 12. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 3 settembre 2008, C–402/05 P; C–415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation, in www.cu-ria.europa.eu; Cass. 3 luglio 2008, n. 18203, in Bancadati dejure); App. Roma, 11 aprile 2002, in GI, 2002, 2238. 13. C. App. Firenze, 9 giugno 2007, in Bancadati dejure; Trib. Ravenna, 12 dicem-bre 2007, in www.europeanrights.eu. Nello stesso senso, App. Firenze, 3 aprile 2007, in Riv. it. dir. lav. 2008, 1, 106; Trib. Venezia, 4 aprile 2009, riprende le parole del giudice del leggi, che attribuisce alla Carta di Nizza un “Carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei” (Corte Cost., 135/2002). 14. Sul significato e sulla rappresentatività dei “valori comuni”: B. Markesinis, J. Fedke, Giudici e diritto straniero, Bologna, 2009, pp. 80 e ss. 15. Cass. 9 luglio 2008, n. 18849, in Bancadati dejure; Conseil constitutionnel (Francia), 20 dicembre 2007, n. 2007–560, in http://www.conseil–constitutionnel.fr/.

Premessa 15

do 2004–2008 (2007/2145(INI))16 si riferisce alla Carta di Nizza come elemento essenziale della struttura europea di riconoscimento dei diritti fondamentali nei Considerando C, d, ed E; mentre i Conside-rando F e G sottolineano il ruolo apportato dalla Carta quale fonte “d’ispirazione nella giurisprudenza delle giurisdizioni europee”. In particolare, il “Considerando” G si collega ad una nuova e

vera cultura dei diritti fondamentali nell’unione europea [la quale] richie-de lo sviluppo di un sistema globale di controllo di tali diritti, che com-prenda il Consiglio e le decisioni adottate nel quadro della cooperazione intergovernativa, giacché la tutela dei diritti fondamentali non consiste esclusivamente in un rispetto formale delle norme ma soprattutto nella loro attiva promozione e nell’intervento nei casi di violazione o di attua-zione insoddisfacente da parte degli Stati membri.

La Carta di Nizza non ha assunto il valore dell’espressione di una volontà legislativa, in quanto alla sua base non esiste una decisione politica, la sua formulazione è piuttosto il risultato di una raccolta sistematica in un unico documento dei principi espressi dalla giuri-sprudenza europea connessa con le tradizioni costituzionali comu-ni17 degli Stati membri e della giurisprudenza che si è formata sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali18.

Con detto documento, l’unione europea si è liberata dalla costri-zione dei confini dell’esclusiva e originaria dimensione economica19, e virando verso il difficile tentativo di raggiungere una integrità poli-

16 Il testo approvato P6_TA(2009)0019 è consultabile sul sito web: http://www.eu-roparl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubRef=–//EP//TEXT+TA+P6–TA–2009–0019+0+doC+XML+V0//IT 17. Sulla difficoltà di elaborazione e condivisione di queste tradizioni costituzionali comuni, se non attraverso un approccio di tipo dogmatico, tuttavia difficilmente realiz-zabile si è espresso G. zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 202. 18. T. Lobello, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali nell’UE: evoluzione storico–giu-ridica, in L’ordinamento europeo. I principi dell’Unione, (a cura di S. Mangiameli), Milano, 2006, p. 141. 19. M. Cartabia, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in I diritti in azione, cit. p. 13.

16 Elena Falletti, Valeria Piccone

tica, realizzava una Grundrechtsgemeinschaft20, una comunità di diritti fondamentali necessari e condivisi. In altri termini, essa ha realizzato il determinante passaggio da marked oriented ad una nuova essenza right based21 della tutela dei diritti fondamentali in ambito comunitario.

Infatti, il ruolo principale in codesta tutela era ed è di compe-tenza delle costituzioni nazionali e dei rispettivi giudici: la dottrina afferma che il vuoto dei trattati non significava assenza di tutela in quanto il silenzio comunitario rimandava alla robusta struttura degli ordinamenti costituzionali statali22.

Il valore innovativo e il compito della Carta di Nizza è quello di orientare gli interpreti, soprattutto i giudici23, nella complessità del pluralismo multilivello di tutela dei diritti umani. Essa consiste in uno strumento più moderno e conforme alla società attuale di quan-to non sia la stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo24, no-nostante la sua iniziale temporanea inefficacia giuridica25.

20. A. von Bogdany, Grundrechtsgemeinschaft als Integrazionsziel? in Jz, 2001, p. 157; in lingua italiana, I diritti fondamentali e la natura dell’Unione europea, dP, 2001, p 849. 21. C. Perfumi, Riflessioni per una chiave di lettura del fenomeno di costituzionalizzazio-ne del diritto privato in Europa, in RCdP, 2008, p. 639. 22. M. Cartabia, L’ora dei diritti fondamentali, cit. p. 17; I. Viarengo, La Carta dei di-ritti fondamentali dell’Unione europea, in B. Nascimbene, (a cura di), La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Profili ed effetti nell’ordinamento italiano, Milano, 2002, p. 198. 23. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la decisione nella causa C–530/03 Parlamento contro Consiglio, del 27 giugno 2006 (in Racc. 2006, I–5769) ha assunto la carta come un elenco dove sono specificati i diritti protetti dal principio di tutela dei fundamental rights. In dottrina, S. Rodotà, Nel silenzio della politica, i giudici fanno l’Europa, in La Carta e le corti, I diritti fon damentali nella giurisprudenza europea multi-livello, Taranto, 2007, p. 23; A. Celotto, Giudici nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme? ibidem, p. 29; G. Bronzini, V. Piccone, La giurisprudenza “in movimento”: luci ed ombre nel processo di costruzione di un ius comune, ibidem, p. 281; C. Pi-nelli, Il difficile coordinamento tra le Corti nella tutela multilivello europea, ibidem, p. 303; G. diotallevi, La Carta dei diritti e l’attività di interpretazione dei giudici, ibidem, p. 367. 24. M.E. Gennusa, La CEDU e l’Unione europea, in I diritti in azione, cit., p. 125. Esempio ne sia la stesura dell’art. 9 della Carta di Nizza, il quale riconosce che “ Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disci-plinano l’esercizio”. Tale disposto si allontana chiaramente dal tenore del testo dell’art. 12 CEdu, rispetto al quale è stato eliminato l’espresso riferimento a “uomini” e “donne”. 25. E. Pagano, Dalla Carta di Nizza alla Carta di Strasburgo dei diritti fondamentali, RdPCeE, 2008, p. 95.

Premessa 17

Questa apparente contraddizione si risolve osservando che la Carta ha assunto il ruolo di Bill of Rights europeo spesso riconosciu-to come tale dalla stessa giurisprudenza nazionale26, comunitaria27 e dei diritti umani.

Come noto, il Regno unito ha ottenuto una “clausola di esclusio-ne” (“opt–out”) per non applicare la Carta sul proprio territorio al fine di preservare la propria idea di Common law. La stessa opzione è sta-ta concessa alla Polonia ma con l’elezione a premier di donald Tusk quest’ultimo si è impegnato a non far valere l’“opt–out” ottenuto.

uno dei tratti distintivi dello scenario giuridico mondiale degli ultimi anni è sicuramente quello rappresentato dal fenomeno che potremmo definire della “internazionalizzazione” dei diritti umani: si è assistito ad una straordinaria espansione dei diritti che ha condotto questi ultimi ad assumere una vera e propria “presenza iconografica”28 nel mondo non solo del diritto ma anche della politica.

Questa dilatazione dei diritti è frutto essenzialmente di un ecce-zionale interesse della giurisprudenza europea, che ha condotto la stessa a fare dei diritti fondamentali, nella tutela multilivello, la core jurisprudence non soltanto dinanzi alle Corti costituzionali e alla Cor-te europea dei diritti umani, ma anche dinanzi alla Corte di Giusti-zia, talché si è avuta una sempre più diffusa tensione a sganciare la protezione dei diritti dalla dimensione politica dello Stato nazione

26. In Italia: Corte Cost., 24.2.02, n. 135 (www.cortecostituzionale.it), in materia di tutela della riservatezza del domicilio; Trib. Roma, 11.4.02, (www.associazionedeicosti-tuzionalisti.it), in materia di gratuito patrocinio); Cass. 22 settembre 2008, n. 23934, (in diritto e Giustizia), in materia di trasmissione del cognome nella famiglia legittima. 27. Corte Giust.,Grande Sezione, 3 settembre 2008, cause C–402/05 P e C–415/05 P, Kadir; Corte Giust. 11 luglio 2008, causa C–195/08 PPu, Inga Rinau; Corte Giust.(Grande sezione)29 gennaio 2008, causa C–275/06, Productores de Música de España (Promusicae); Corte Giust. 27.6.2006, causa C–540/03,Parlamento c.Consiglio; Corte Giust.13 marzo 2007, causa C–432/05, unibet; Corte Giust. 18 dicembre 2007, causa C–341/05),Laval; Corte Giust.,11 dicembre 2007, causa C–438/05,Viking; Corte Giust.3 maggio 2007, causa C–303/05, Advocaten voor de Wereld; Corte Giust.14 febbraio 2008, causa c–244/06, dynamic medien vertiebs gmbH; Corte Giust.,14 febbraio 2008, causa C–450/06, Varec. 28. J.H.H. Weiler, Diritti umani, costituzionalismo e integrazione: iconografia e fetici-smo, cit. pp. XII e ss.

18 Elena Falletti, Valeria Piccone

per agganciarla ad un patrimonio giuridico che ha la pretesa di esse-re dell’intera umanità29.

Con il superamento dell’Europa del mercato e la realizzazione dell’Europa dei diritti è apparsa sempre più reale ed effettiva la con-cretizzazione dell’immaginaria visione di durkheim30 di un’Europa emergente prima delle due guerre come incentrata sul culto dell’in-dividuo: la legislazione europea ha avuto una forza straordinaria nell’emancipazione dell’individuo dalle restrizioni nazionali focaliz-zando il nuovo sistema giuridico sul singolo molto di più di quanto avessero fatto gli ordinamenti nazionali.

La legal value riconosciuta alla Carta di Nizza, allora, diventa centrale in questo inarrestabile iter, eliminando ogni dubbio negli interpreti circa la esistenza di un elenco non più solo solenne, ma normativamente vincolante di diritti, che, elaborato dalla Corte di Giustizia a partire da Stauder, trova oggi giuridica certezza in un te-sto dotato di forza vincolante.

La seconda parte del nuovo art. 6 introduce la complessa novità della prevista adesione dell’unione alla Convenzione Europea dei diritti umani.

La questione, che, come noto, aveva formato oggetto di una va-lutazione negativa31 da parte della Corte di Giustizia, diventa ora attuale e centrale nel nuovo assetto post –Lisbona.

La Convenzione Europea dei diritti umani, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l’egida del Consiglio d’Europa, aveva predispo-sto un originale sistema di tutela internazionale dei diritti dell’uomo, offrendo ai singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudizia-rio sul rispetto dei loro diritti.

Il sistema di tutela internazionale dei diritti umani ad essa affidato ha conosciuto una straordinaria evoluzione nel tempo anche per ef-fetto dell’incredibile dialogo avviatosi fra le due Corti sovranazionali e fra le stesse e le Corti interne, dialogo che ha avuto l’indiscusso

29. M.R. Ferrarese, Il linguaggio transnazionale dei diritti, in Riv.Dir.Cost., 2000, 78 ss. 30. E. durkheim, The Division of Labour in Society, (Free Press, 1964; ed.or. fran-cese, 1893). 31. Parere n.2/94 del 28 marzo 1996.

Premessa 19

merito di rafforzare e incrementare la tutela “multilivello” dei diritti fondamentali in Europa.

oggi, la prevista adesione dell’uE alla Convenzione segna un nuovo avanzamento di quella tutela e nonostante si presenti foriera di dubbi e perplessità in ordine alle sue stesse concrete modalità operative, con-cretizza l’affiancamento di una tutela “esterna” dei diritti fondamentali in Europa alla tutela “interna” riconducibile alla intervenuta vincolati-vità della Carta dei diritti Fondamentali dell’unione europea.

Le descritte importanti novità legislative e le antecedenti e suc-cessive elaborazioni giurisprudenziali hanno costituito lo sfondo del Convegno tenutosi a Venezia, nel corso del quale magistrati ed esperti si sono confrontati sui più rilevanti temi nei campi del diritto civile, del diritto del lavoro e del diritto penale partecipando ad un ricco dibattito e offrendo i propri contributi che sono stati raccolti nel presente volume.

un sentito ringraziamento, quindi, da parte delle curatrici, a tutti coloro che mediante la propria speculazione scientifica hanno reso possibile la pubblicazione del presente lavoro.

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L’integrazione attraverso i dirittiISBN 978-88-548-3584-9doI 10.4399/97888548358492 p. 21-27

Introduzione

Il Trattato di Lisbonae le prospettive dell’Europa

Giuseppe Tesauro

Pur nel susseguirsi di realizzazioni di rilievo, nel processo di integrazione europea che ormai conta oltre mezzo secolo di vita non sono mancate le pause. Quella appena conclusa con la so-spirata entrata in vigore del Trattato di riforma di Lisbona non è stata la prima, dunque, né la più preoccupante. Non può sfug-gire, però, la delusione provocata dal fallimento del tentativo di dare una Costituzione in senso anche formale al consolidamento dell’attuale fase di integrazione.

Eppure la spinta era stata forte: a Nizza ci si era dati appunta-menti ulteriori per disegnare i successivi scenari, legati soprattutto all’occasione dell’ingresso contestuale di ben 10 nuovi Stati mem-bri e successivamente di altri due. Il successivo Consiglio europeo di Laeken, nel dicembre 2001, aveva ribadito e precisato i tratti salienti del futuro scenario, sottolineando l’esigenza di valutare l’opportunità dell’«adozione nell’unione di un testo costituziona-le»; e aveva affidato alla Convenzione sul futuro dell’unione euro-pea, composta «dai principali partecipanti al dibattito sul futuro dell’unione», il compito di «esaminare le questioni essenziali che il futuro sviluppo dell’unione comporta e di ricercare le diverse soluzioni possibili». L’esito dei lavori della Convenzione si era tra-dotto nel progetto di Trattato–Costituzione, firmato solennemen-te a Roma il 20 ottobre 2004. Il susseguirsi delle ratifiche degli Stati membri è stato tuttavia interrotto dal no referendario in Francia e nei Paesi Bassi, che ha quindi segnato il fallimento dell’iniziativa.

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dopo due anni di riflessione, il Consiglio europeo del giugno 2007 ha indicato il contenuto della riforma dei Trattati, che un’apposita Conferenza intergovernativa avrebbe dovuto limitarsi a tradurre nella forma convenzionale. E così è stato. Il Trattato di riforma è entrato in vigore il I gennaio 2009, dopo un secondo referendum in Irlanda e qualche resistenza nella ratifica della Repubblica ceca e della Polonia. In sostanza, il Trattato di Lisbona ha comportato una «successione» dell’unione europea alla Comunità europea e una revisione in senso proprio del Trattato dell’unione europea (TuE) e del Trattato CE; la denominazione di quest’ultimo è mutata in Trattato sul funziona-mento dell’unione europea (TFuE), formula alquanto eccentrica.

Il Trattato di Lisbona merita due osservazioni, sul metodo e sul contenuto. Sul metodo che ha portato alla riforma dei Trattati, co-munitario e dell’unione europea, non può non rilevarsi la inusita-ta perentorietà con la quale il Consiglio europeo, che non era una istituzione prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ma che tradizionalmente indicava orizzonti ampi di iniziative ovvero avallava politicamente quelle già prese, ha indicato il da farsi fin nei minimi dettagli, convocando una conferenza intergovernativa e fis-sando tempi e modi dell’approvazione di un testo convenzionale già completamente confezionato. Traspare forse l’intento di far valere il primato di un percorso internazionalistico di riforma dei trattati, per giunta esasperato nei toni, sui percorsi eccentrici, per alcuni versi velleitari, sperimentati in precedenza e che non avevano avuto gran-de successo, dal progetto Spinelli dei primi anni ottanta al progetto di Trattato–Costituzione. È un segnale che deve far riflettere.

Il contenuto rivela numerose non grandi ma significative no-vità rispetto allo scenario consolidatosi in oltre mezzo secolo. A volerne sottolineare le principali, viene anzitutto in rilievo che il terzo pilastro è definitivamente comunitarizzato, con qualche re-sidua differenza procedimentale e di controllo giurisdizionale.

Il Parlamento avrà una maggiore incidenza sul processo decisio-nale, sia pure in tempi lunghi (tra il 2014 e il 2017), attraverso ulte-riori ipotesi di codecisione e a maggioranza. I Parlamenti nazionali saranno più partecipi dell’azione dell’unione, in particolare quanto al controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà.

Introduzione 23

L’assetto istituzionale cambia significativamente, con l’ingresso formale tra le istituzioni del Consiglio europeo, il cui Presidente avrà un mandato rinnovabile di 2 anni e mezzo; avremo dunque due Presidenti, uno del Consiglio europeo e l’altro del Consiglio (dei Ministri), quest’ultimo con il solito mandato semestrale: si può dun-que intravedere qualche possibile criticità quanto alla delimitazione delle rispettive competenze e dei rispettivi ruoli. Saranno praticate o consolidate politiche nuove o apparentemente tali, come l’ener-gia, l’ambiente, con particolare riguardo ai temi del clima, la lotta al terrorismo, l’immigrazione. Si vuole una maggiore presenza nel mondo, sarà accentuata la protezione dei servizi pubblici. La con-correnza viene portata fuori dagli obiettivi dell’unione, ma è fat-ta rientrare in un Protocollo dedicato, che collega la concorrenza al mercato interno, in attesa che la prassi e la giurisprudenza della Corte di Giustizia diano al più presto qualche segnale sul manteni-mento dell’attuale stato della giurisprudenza, come è ragionevole prevedere. Si ribadisce più volte nei Trattati, per chi non ne avesse già da tempo avuto sufficiente contezza, che il sistema si fonda sul principio delle competenze di attribuzione; si sancisce la personalità dell’unione ed espressamente la possibilità di recesso (che a rigore giuridico c’è sempre stata), sono ampliate le ipotesi di legittimazio-ne dei singoli all’impugnazione degli atti comunitari. Si aboliscono i simboli (inno e bandiera), ma con possibilità di fregiarsene per gli Stati membri che lo vogliano.

Questa è la «nuova» sostanza istituzionale. Ma la novità più signi-ficativa, anche in una visione più ampia e lungimirante, riguarda la Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza, fino a ieri con-forto spirituale ma non tanto da non lasciare un segno significativo nella giurisprudenza. La Carta ha visto riconosciuto anche formal-mente valore vincolante, con lo stesso rango dei Trattati, ciò che si accompagna alla previsione che l’unione aderirà alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-damentali e che i diritti garantiti dalla Convenzione faranno parte del diritto dell’unione in quanto principi generali. Il Regno unito e la Polonia hanno chiesto e ottenuto di restare per il momento fuori dal meccanismo dell’unione di tutela dei diritti fondamentali.

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La Carta ha sancito un complesso di diritti fondamentali, articolato sui valori della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza europea, della giustizia. In definitiva, l’obiettivo era quello di rendere più visibili i diritti fondamentali all’interno dell’espe-rienza comunitaria. Non si voleva innovare, bensì rendere esplicita e solenne l’affermazione di una serie di valori destinati ad ispirare il vi-vere insieme dei popoli europei, nei limiti e secondo il quadro artico-lato di competenze che risultava delineato già dai Trattati di Roma e sul quale di sicuro non si è inteso affatto fare incidere la Carta. Anzi, vanno scoraggiati quei giudici che non riescono a sottrarsi alla tenta-zione di uscire con la Carta dai confini del diritto comunitario, confini segnati con zelo quasi maniacale dagli Stati membri nei Trattati rifor-mati a Lisbona e nella stessa Carta di Nizza.

In definitiva, nonostante il grado di omogeneità dei valori pre-senti e coltivati nell’Europa dell’integrazione comunitaria fosse già sufficientemente alto, sì da richiedere soltanto interventi di dettaglio da parte delle istituzioni deputate a controllarne la puntuale osser-vanza, la riaffermazione nella Carta di quei valori, con qualche pre-cisazione o aggiunta di non poco significato, è stata un passaggio salutare della cui rilevanza possiamo già valutare al giusto la portata. Avremo senza dubbio una significativa conferma dell’attenzione co-munitaria alla tutela dei diritti fondamentali, formalizzandosi quella che dai primi anni settanta aveva accompagnato l’evoluzione della prassi e della giurisprudenza; è anche possibile che l’attenzione au-menti di intensità per un effetto di estensione della tutela indotto dalla Carta di Nizza, in breve dall’esistenza di un catalogo di diritti, prevalentemente ma non esattamente coincidenti con quelli che la giurisprudenza aveva scolpito in una giurisprudenza ricchissima.

Non si dimentichi che la tutela dei diritti fondamentali, così atten-ta e capillare quale risulta dalla prassi, non solo giurisprudenziale, è dovuta anche alla posizione assolutamente centrale acquisita pro-gressivamente, fin dalla metà degli anni settanta, dalla libertà di cir-colazione delle persone nel sistema comunitario complessivamente considerato. Il mercato unico non è solo mercato delle merci o dei capitali, in definitiva, ma l’ambito nel quale il rilievo maggiore è at-tribuito ed è delle persone, non più solo le persone economicamente

Introduzione 25

significative, ma le persone in quanto tali. Più in generale, il mercato unico o interno o anche comune, se si preferisce, da tempo va al di là di uno spazio in cui è garantita la mobilità dei beni, dei servizi, dei capitali, insomma dei fattori produttivi, nonché la libertà di concor-renza. oggi il mercato unico è molto di più: insieme alle politiche di accompagnamento, è il quadro giuridico in cui si svolgono i rapporti economici, sociali, politici, e in cui si muovono e sono tutelati gli in-teressi e i valori che a quei rapporti si collegano. Ciò ha dato corpo e solidità ad un ordinamento articolato e completo, la Comunità di diritto, emblema e vanto del processo di integrazione, nel cui ambito trovano riconoscimento non solo le libertà economiche fondamen-tali, ma l’insieme delle istanze che sono patrimonio comune e quali-ficante di una moderna democrazia: tutela e promozione del lavoro, delle donne e dei giovani, dell’ambiente, della cultura, delle aree sfa-vorite. Solo chi non ha avuto il tempo e la voglia di approfondire certi temi, con i passaggi più significativi dell’evoluzione del processo di integrazione europea e del suo sistema giuridico, può ancora trovarsi ancorato ai vecchi luoghi comuni dell’Europa mercantile e poco at-tenta alla persona, con il suo bagaglio di diritti, fondamentali e non.

Il rispetto dei diritti fondamentali, coltivato parallelamente alla libertà di circolazione delle persone, libertà che poi non è solo la garanzia di un passaggio fisico di confine, ma di un insieme di di-ritti assicurati e tutelati in tutti i Paesi membri senza distinzione quanto alla nazionalità, è un passaggio chiave del consolidamento del sistema giuridico comunitario. La Corte di Giustizia, dopo aver affermato la sua competenza a verificare il rispetto dei diritti fonda-mentali da parte delle istituzioni comunitarie e da parte degli Stati membri quanto agli atti di recepimento o comunque collegati con il diritto comunitario, ha utilizzato in particolare un diritto fonda-mentale del singolo, quello al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva, per elevare il tasso di tutela nel sistema comunitario e insieme negli Stati membri. Si pensi alla tutela cautelare nel Re-gno unito, alla responsabilità patrimoniale dello Stato legislatore e giudice in Italia e in altri Paesi; si pensi altresì al diritto all’egua-glianza, che ha finito per diventare il perno per la tutela dei diritti soprattutto sociali, con una espansione straordinaria della portata

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delle poche norme poste a presidio dell’eguaglianza nel rapporto di lavoro (accesso, condizioni, risoluzione).

Inoltre, la circostanza che l’attenzione ai diritti fondamentali da parte della Corte di Giustizia sia maturata in parallelo all’evoluzione della libera circolazione delle persone in quanto tali ha eliminato an-che la prudenza del giudice comunitario dovuta alla dimensione in apparenza marcatamente economica del sistema originario. Vi sono al riguardo dei passaggi della giurisprudenza degli ultimi dieci anni che sono molto significativi al riguardo, anche se una certa dottrina non specialistica ne ha sottovalutato la portata o addirittura ne ha negato la coerenza con un disegno sociale avanzato. Penso alle sen-tenze sul diritto di sciopero e di azione sindacale collettiva messo a confronto con le libertà fondamentali di circolazione dei servizi e delle merci, dove la Corte di Giustizia ha operato un prudente bilanciamento, sulla premessa che la Comunità ha il compito di pro-muovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle at-tività economiche e un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, per ciò stesso affermando l’esigenza di verificare la propor-zionalità di azioni collettive intraprese in prospettiva corporativa e di incerta tutela dei lavoratori (sentenze Viking e Laval); o ha sen-za esitazione fatto prevalere sulle libertà fondamentali il diritto di sciopero o il diritto alla dignità dell’uomo (sentenze Schmidberger e omega rispettivamente), come già la libertà di espressione sulla libertà di circolazione delle merci (sentenza Familapress). Penso an-che a quelle decisioni che hanno fatto prevalere i diritti e gli accordi sindacali sull’esigenza di tutela della concorrenza (Albany, Pavlov) o escluso gli enti previdenziali fondati sul criterio della solidarietà dalla nozione di impresa soggetta alle regole di concorrenza (Poucet e Pistre, Cisal). Penso, inoltre, alla decisione sulla bimba irlandese–cinese, che ha consentito alla madre extracomunitaria di ottenere il diritto di restare nella Comunità nonostante fosse lei a mantenere la bimba comunitaria di otto mesi e non, ovviamente, il contrario, come richiesto dalla conferente direttiva (zhu Chen); o alla decisio-ne che ha dichiarato la illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro di una donna durante la fase di inseminazione in vitro che precede la fase di gravidanza in senso proprio (Myr).

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ora, non c’è dubbio che la parità di rango primario riconosciuta alla Carta di Nizza dal Trattato di Lisbona contribuirà a rafforzare la già so-lida giurisprudenza attuale, introducendo anche parametri nuovi e più sofisticati. Vedrei anche un effetto indotto, cioè la capacità di far leva sulla Carta per rafforzare l’omogeneità e la circolazione orizzontale dei valori che già oggi qualifica il processo di integrazione comunitaria e lo rende senza precedenti e termini di confronto quanto a tasso di progres-siva accentuazione dell’omogeneità tra sistemi di Stati ancora sovrani. In conclusione, resta “solo” da attendere gli esiti del negoziato che porterà all’adesione dell’unione europea alla Convenzione di Roma dei diritti umani. Non sarà un negoziato facile, né di breve durata. Si può e si deve sperare che anche in questa occasione il tempo si riveli galantuomo.

Resta tuttavia, che aggiustamenti migliorativi contenuti nel pro-getto di Trattato–Costituzione sono rimasti nel Trattato di Lisbona, che pertanto segna comunque un passo avanti e compensa qualche delusione: come si è verificato per la maggior parte dei passaggi di riforma che hanno accompagnato da sempre la vicenda comunita-ria. Resta altresì evidente che il processo di integrazione europea complessivamente considerato continua a consolidarsi; e forse non è male che si ottenga con quel metodo dei passi piccoli ma sicuri tanto caro a Monnet e a de Gasperi. È la conferma, se si vuole, della irreversibilità di un processo e di scelte operate tra le mille difficol-tà dell’immediato dopoguerra, irreversibilità che risulta confermata proprio e significativamente dal superamento di momenti critici, come quello avutosi con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

In definitiva, la lezione che si può trarre dagli ultimi dieci anni della vicenda comunitaria, anche guardando al futuro, è una lezio-ne semplice. È inutile inseguire il fantasma del modello statale per un’esperienza che da quel modello vuole ancora discostarsi; e lascia-mo che la sua specificità resti quello stimolo intellettuale formida-bile che è stato fino ad oggi, come poche altre esperienze, tanto da affascinare i giuristi di ogni formazione e origine: «un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, or-dinamento che riconosce come soggetti non solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini». È questa la formula icastica della sentenza Van Gend en Loos, mai smentita, mai corretta, mai superata.