VALUTAZIONE DEL RISCHIO...

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO/CANCEROGENO

Titolo IX, capo I del D. Lgs. 81 del 2008e successive modifiche (D. Lgs. 106 del 2009)

COME SI EFFETTA LA VALUTAZIONE ?

Nell’ambito della valutazione del rischio, di cui all’art. 28, il DATORE DI LAVORO deve

verificare la presenza di sostanze/preparati chimici pericolosiconsiderando tutte le sostanze presenti

anche quelle che possono generarsi non intenzionalmente (intermedi di reazione,

prodotti secondari)

D. Lgs. 81

COME FACCIAMO A CAPIRE QUANDO SOSTANZE E/O PREPARATI SONO PERICOLOSI?

Scheda di Sicurezza(SDS)

fondamentale per lavalutazione

Etichetta

conoscenza della chimica dei cicli produttivi

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

�� Le confezioni dei prodotti industriali devono essere

accompagnate da una Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza nella quale

sono contenute informazioni più approfondite rispetto

all’etichetta (cartacea od elettronica)

� Le Schede di Sicurezza sono composte da 16 voci

standardizzate, redatte nella lingua del paese dredatte nella lingua del paese dredatte nella lingua del paese dredatte nella lingua del paese d’’’’impiegoimpiegoimpiegoimpiego

COSA DEVE RIPORTARE LA SDS?COSA DEVE RIPORTARE LA SDS?COSA DEVE RIPORTARE LA SDS?COSA DEVE RIPORTARE LA SDS?

1. Identificazione preparato/produttore

2. Identificazione dei pericoli

3. Composizione/informazioni sui componenti

4. Misure primo soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure per fuoriuscita accidentale

7. Manipolazione e stoccaggio

8. Controllo esposizione/protezione individuale

9. Proprietà fisiche/chimiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni

QUANDO DEVE ESSERE FORNITA LA SDS?

• La sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CE e

1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o dal CLP [Regolamento (CE) n. 1272/2008] (dopo il

2010)

• La sostanza ha un limite di esposizionecomunitario

QUANDO LA SDS èAGGIORNATA AL CLP?

Deve essere presente l’etichettatura come prevista da CLP

� NUOVE FRASI DI RISCHIO H (HAZARD)

� NUOVI CONSIGLI DI PRUDENZA P (PRUDENCE)

� NUOVI PITTOGRAMMI

E IN TERMINI DI TEMPO?In funzione dell’entrata in vigore del regolamento CLP

Qualora venga evidenziata la presenza di sostanze e/o preparati pericolosi il DL deve valutare i rischi che ne possono derivare per la SALUTE e per la

SICUREZZA tenendo conto di:

• Delle proprietà pericolose delle sostanze o dei preparati

• Dei tipi di attività e delle modalità di lavoro• Della quantità delle sostanze e/o preparati• Del modo di esposizione• Della durata delle esposizioni• Delle misure di prevenzione e protezione adottate• Delle risultanze della sorveglianza sanitaria• Modalità di stoccaggio delle sostanze e/o preparati

Da un punto di vista pratico?Esistono 2 metodi per effettuare la valutazione del

rischio chimico

VALUTAZIONE CON MODELLI (ALGORITMI)

VALUTAZIONE CON INDAGINE AMBIENTALE (MISURAZIONI)

Spesso il primo è propedeutico al secondo, a volte il secondo è obbligatorio se il primo evidenzia un rischio

NON IRRILEVANTE

VALUTAZIONE CON MODELLI (ALGORITMI)

Sono software (Movarisch, Info Risk, Cheope, ecc) che permettono di arrivare ad un indice di rischio

per la salute (IRRILEVANTE o NON IRRILEVANTE ) per ogni sostanza e/o preparato

indagatoPossiamo usare la metodologia che preferiamo…

A patto che recepisca quanto richiesto dal D. Lgs. 81, molto meglio se proposta da ente

autorevole

VALUTAZIONE CON MODELLI (ALGORITMI)

Permettono di arrivare ad un indice di rischioper la salute (IRRILEVANTE o NON

IRRILEVANTE ) inserendo una serie di parametri ottenuti dalle

schede di sicurezza, da dati aziendali e dalla modalità di lavorazione ottemperando a

quanto richiesto dal D. Lgs. 81L’indice di rischio è determinato dall’indice di

rischio inalatorio e da quello cutaneo

1. Pericoli della sostanza/preparato (frasi di rischio – sds punto 2)

2. Proprietà chimico -fisiche (sds punto 9) 3. Quantità in uso (dati aziendali)4. Tipologia d'uso (osservazione utilizzo)5. Tipologia di controllo (osservazione

utilizzo)6. Tempo di esposizione (dati aziendali, in

accordo con RLS)

Ad esempioAd esempio …………………………..

PARAMETRI DEL MOVARISCHPARAMETRI DEL MOVARISCH

INDICE DI RISCHIOINDICE DI RISCHIO

È sufficiente che il rischio sia

classificato NON IRRILEVANTE

per una sola sostanza/preparato per classificare tutta la mansione

a rischio NON IRRILEVANTE

RISCHIO NON IRRILEVANTE

Il datore di lavoro deve applicare gli artt.

� 226 (misure di gestione dell’emergenza chimica, procedure, DPI, impianti)

� 227 (informazione e formazione in materia di rischio chimico)

� 229 e 230 (sorveglianza sanitaria)

• Comma 1) …..eliminazione del la sostanza e/del preparato pericoloso

• Comma 2) Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione (rischio irrilevante ndr), il datore di lavoro , periodicamente ed ogni qual volta sono modificate le condizione che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la MISURAZIONE degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, …..omissis……con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali

Art. 225 del D. Lgs. 81

OBBLIGO DI MISURAZIONI QUANDO ?

• QUANDO LA VALUTAZIONE CONDOTTA MEDIANTE ALGORITMI (MOVARISCH, ECC. ECC.) DEFINISCE UN LIVELLO DI RISCHIO PER LA SALUTE NON IRRILEVANTE PER LA SOSTANZA CONSIDERATA

• QUANDO TECNICAMENTE POSSIBILE

• QUANDO SONO PRESENTI VALORI LIMITEPER GLI AGENTI CHIMICI PER I QUALI IL GIUDIZIO DI RISCHIO PER LA SALUTE SIA DEFINITO NON IRRILEVANTE

VALORI LIMITE

Sono quelli riportati in allegato XXXVIII al D. Lgs. 81

Ne esistono anche altri:Valori limite europei SCOEL

Valori limite americani ACGIHecc…

Ma cosa significano?Valore limite 8 ore (TLV -TWA)

Concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa di 8 ore per 40 ore settimanali, alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano

essere ripetutamente esposti per una vita lavorativa senza effetti negativi

Valore limite breve periodo (TLV -STEAL)

Concentrazione di TWA di 15 minuti che non deve essere superata durante la giornata lavorativa anche se il TWA sulle 8 ore non supera il valore di

TLV-TWA. Il tlv-steal è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratoripossano essere esposti per brevi periodi di tempo senza che insorgano 1) irritazioni 2) danno cronico o irreversibile dei tessuti, 3) effetti tossici dose-

risposta 4) narcosi di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni o di influire sulla capacità

di mettersi in salvo o di ridurre l’efficienza lavorativa

MISURAZIONI COME ?

Ci viene in aiuto la norma tecnica uni en 689 del 1997

La norma fornisce indicazioni per la valutazione della esposizione

inalatoria ad agenti chimici . Essa descrive una strategia per confrontare l’esposizione per inalazione degli addetti con i rispettivi valori limite e la strategia

di misurazione

689 – Strategia di misurazione

• Permette di identificare i gruppi omogenei di esposizione (non sempre

coincidono con le mansioni)• Permette di definire il numero di

campionamenti necessari per avere dati rappresentativi del gruppo omogeneo

• Permette di definire i tempi minimi di campionamento in funzione delle

metodiche utilizzate

Confronto con il valore limite

TRE POSSIBILI CONCLUSIONI

1) L’esposizione misurata supera il valore limite (vanno individuate le cause e le

conseguenti azioni tecnico organizzative per ridurre il rischio, successivamente si

provvede a una nuova valutazione per verificare la bontà degli interventi realizzati)

SUBITO!!!!Il superamento del valore limite non si

risolve con i DPI (maschere)

2) L’esposizione è significativamente inferiore al valore limite (non sono necessarie misurazioni periodiche a meno che non cambino le condizioni lavorative, non servono DPI,

il rischio chimico è adeguatamente gestito )

3) Se non ci troviamo nelle due situazioni precedenti, anche se al di sotto del limite, saranno necessarie misurazioni periodiche e il rischio non è adeguatamente gestito

[obbligo di misure di prevenzione (aspirazioni, potenziamento aspirazioni, ecc..), misure di prevenzione

[obbligo di DPI (maschere)]

Ma cosa vuol dire significativamente inferiore al v alore limite?

Confronto con il valore limite

Significativamente al di sotto del valore limite

Per un singolo campionamento o per la media aritmetica di più campionamenti eseguiti nello

stesso turno, per considerare il rischio adeguatamente gestito , la concentrazione determinata

dal campionamento deve essere INFERIORE AD 1/10 DEL VALORE LIMITE

SPECIFICO

Esempio: fattore di rischio n-Esano (valore limite 72 mg/m3)Valore misurazione: 25 mg/m3 < valore limite 76 mg/m3

Potremo erroneamente pensare che il rischio sia adeguatamente gestito, invece no! Obbligo di misure di

prevenzione e protezione! Obbligo di misurazioni periodiche (nei tempi stabiliti dalla norma 689)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO

UN AGENTE CANCEROGENO?� Quando classificato come cancerogeno dal CLP (categoria 1 A e 1

B)� Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII del

D. Lgs. 81.

LA VALUTAZIONE(non è la valutazione del rischio

chimico)

� Individuazione degli agenti cancerogeni (materie prime, prodotti, intermedi di reazione, prodotti indesiderati)

� Eliminazione o sostituzione dell’agente cancerogeno [altrimenti giustificazione dell’utilizzo (ricerca di mercato)],

altrimenti MISURAZIONI! (non sono applicabili gli algoritmi)

� Misurazioni personali a tutti gli esposti ogni 3 anni

LA VALUTAZIONE(non è la valutazione del rischio

chimico)

� Per un cancerogeno non esiste un valore limite al di sotto del quale si possa ritenere IRRILEVANTE il rischio per la salute

� Per tanto se vengo a contatto con un cancerogeno sono, per definizione, ESPOSTO!

Eventuali valori limite (esempio polveri di legno duro 5 mg/m3) indicano la concentrazione da non superare, ma

non definiscono l’esposizione …..che vi è già

IN CASO DI ESPOSIZIONE?

• Limitare al minimo necessario il numero di lavoratori esposti

• Misurazioni ogni 3 anni

• Misure di prevenzioni (ciclo chiuso, aspirazioni,….)• Misure di protezione (dispositivi di protezione e

procedure per il loro corretto utilizzo)

• Procedure in caso di emergenza e per le pulizie• Informazione, formazione e addestramento

• Sorveglianza sanitaria• Registro degli esposti

REGISTRO DEGLI ESPOSTI

IN CASO DI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E/OMUTAGENI IL DATORE DI LAVORO DEVE DOTARSI DI UN APPOSITO

REGISTRO ECURARNE LA TENUTA TRAMITE IL MEDICO COMPETENTE

A TALE REGISTRO OLTRE AL MEDICO COMPETENTE DEVONO POTER ACCEDERE ANCHE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

REGISTRO DEGLI ESPOSTI

• DATI GENERALI E DATI INDIVIDUALI (del lavoratore)• COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI• RICHIESTA ALL’ISPESL DI COPIA DELLE ANNOTAZIONI

INDIVIDUALI E DELLE CARTELLE SANITARIE IN CASO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI EX ESPOSTI

• SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI (tra cui i valori di concentrazioni misurate per ogni esposto)

E’ UN MODELLO UFFICIALE, ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 155/2007 E SI COMPONE DI:

REGISTRO DEGLI ESPOSTI

IL REGISTRO VA INVIATO, A CURA DEL DATORE DI LAVORO, AGLI ENTI DI CONTROLLO ENTRO 30 GIORNI

DALLA SUA ISTITUZIONE

VA NUOVAMENTE INVIATO IN CASO DI: MODIFICA DEL CICLO PRODUTTIVO, CESSAZIONE DI UN RAPPORTO

DI LAVORO, CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’, E COMUNQUE OGNI 3 ANNI

(obbligo di misurazioni triennali)

In caso di basse esposizioniREGISTRO SI, REGISTRO NO?

Le interpretazioni sono molte e spesso discordanti… .(anche tra gli enti deputati al controllo)

Personalmente?

Ritengo che qualora l’esposizione lavorativa sia paragonabile a un esposizione non lavorativa (va

argomentato) il registro degli esposti non sia da f are, ma?

Meglio confrontarci con gli Spisal territoriali

Bassa esposizione: concentrazioni misurate inferiori ai limiti di rilevabilità analitica, monitoraggio biologico in linea con un

esposizione non professionale

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Carlo Dott. Sanaviocarlo.sanavio@chimici.it