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Vademecum La Regione Abruzzo nei processi
europei
A cura della
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Ufficio Relazioni Europee
Consiglio regionale dell’Abruzzo
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A cura della
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SOMMARIO
1. LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA ............................................................................... 4
1.1. Le Competenze esclusive ............................................................................................................. 4 1.2. Le Competenze concorrenti ......................................................................................................... 4 1.3. Le Competenze di sostegno ......................................................................................................... 5 1.4. L’esercizio delle competenze ....................................................................................................... 5 2. I RAPPORTI TRA L’ORDINAMENTO ITALIANO E QUELLO EUROPEO ........................................... 6
2.1. I vincoli derivanti all’ordinamento europeo all’esercizio delle competenze legislative e la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni....................................................................... 6 3. LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA AI PROCESSI EUROPEI: la l. 234/2012 ................................... 6
3.1. La fase discendente ............................................................................................................................................................ 7 3.1.1. Gli adempimenti in capo allo Stato ......................................................................................................................... 7 3.1.2. Il recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni ................................................................. 8 3.1.3. Il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni ........................................................................... 8 3.2. La disciplina statale della fase “ascendente” ................................................................................ 9 3.2.1 Il ruolo del Governo ......................................................................................................................................................... 9 3.2.2. Il ruolo del Parlamento .............................................................................................................................................. 10 3.2.3. Il ruolo delle Regioni e degli enti locali............................................................................................................... 11
4. LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO AI PROCESSI EUROPEI: LA L.R. 22/2009 ........ 12
4.1. Il modello prescelto dal legislatore abruzzese: la l.r.30 ottobre 2009, n. 22 ...................................... 12 4.2. Le procedure consiliari: le norme del regolamento interno relative alla fase ascendente e discendente in pillole ............................................................................................................................................................... 14 5. GLI ALTRI ISTITUTI CONTEMPLATI DALLA L.R. 22/2009 .......................................................... 15
5.1. Notifica delle discipline per attività di servizi ............................................................................. 15 5.2. La riserva di esame ...................................................................................................................... 16 5.3. Misure urgenti e adeguamenti tecnici ........................................................................................ 17 5.4. Ricorso innanzi alla Corte di giustizia UE .................................................................................... 17 6. FOCUS SUGLI AIUTI DI STATO ................................................................................................ 18
6.1. La disciplina europea .................................................................................................................. 18 6.2. La disciplina statale ..................................................................................................................... 19 6.3. La disciplina regionale ................................................................................................................. 19 Siti web di interesse ................................................................................................................. 21
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ALLEGATI
Allegato 1 - Fase Discendente ........................................................................................................... 22 Allegato 2 - La partecipazione alle decisioni (posizione italiana) relative alla formazione degli atti europei .............................................................................................................................................. 23 Allegato 3 - elenco delle deliberazioni adottate in fase ascendente nella IX Legislatura, delle leggi regionali europee e legge regionale di recepimento della direttiva servizi .................................... 24
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1. Le competenze dell’Unione Europea
Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), individua, rispettivamente, le materie
sulle quali l’UE ha la competenza esclusiva (art. 3), concorrente (art. 4) e di sostegno (art. 6).
1.1. Le Competenze esclusive
Solo l’Unione europea può legiferare e adottare atti vincolanti in questi settori, nei quali il ruolo
degli Stati membri è, quindi, soltanto quello di dare applicazione agli atti europei, a meno che gli
Sati non siano autorizzati dall’Unione ad adottare autonomamente taluni di essi. I settori di
competenza esclusiva sono i seguenti:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della
pesca;
e) politica commerciale comune.
L'Unione, inoltre, ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali quando ciò
sia previsto in un atto legislativo dell'Unione o sia necessario per consentirle di esercitare le
proprie competenze a livello interno o nella misura in cui possa incidere su norme comuni o
modificarne la portata.
1.2. Le Competenze concorrenti
In tali settori, sia l’Unione europea che gli Stati membri possono adottare atti vincolanti. In
particolare, in tali ambiti, gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto nella
misura in cui l’Unione europea non abbia esercitato o abbia deciso di non esercitare la propria. I
settori oggetto della competenza concorrente sono:
mercato interno; politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE; coesione
economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca, eccetto la conservazione delle risorse
biologiche del mare; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti trans-europee; energia;
spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica,
per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE.
Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza a
condurre azioni, quali, in particolare, la definizione e l'attuazione di programmi, senza che
l'esercizio di tale competenza possa avere l’effetto di impedire agli Stati membri di esercitare le
proprie competenze (Competenze parallele).
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Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere l’
effetto di impedire agli Stati membri di esercitare le proprie competenze.
1.3. Le Competenze di sostegno
In alcuni settori, l’Unione europea può solamente sostenere, coordinare o completare l’azione
degli Stati membri. In tali ambiti, l ’Unione non dispone dunque di potere legislativo e non può
interferire sull’esercizio delle competenze riservate agli Stati membri. I settori interessati dalle
competenze di sostegno sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana;
b) industria;
c) cultura;
d) turismo;
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
f) protezione civile;
g) cooperazione amministrativa.
1.4. L’esercizio delle competenze
L’Unione europea esercita le citate competenze nel rispetto di tre principi fondamentali (art. 5 del
Trattato sull’UE):
principio di attribuzione: in virtù del quale l’Unione dispone soltanto delle competenze che
le sono attribuite dai trattati;
principio di proporzionalità: in virtù del quale l’esercizio delle competenze dell’Unione si
limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;
principio di sussidiarietà: in base la quale, nei settori di competenza non esclusiva,
l’Unione può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati
membri, alle Regioni e agli Enti locali.
La ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri può essere modificata: la
riduzione o l’ampliamento delle competenze dell’Unione richiede l’accordo di tutti gli Stati membri
e una revisione dei trattati.
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2. I Rapporti tra l’Ordinamento italiano e quello europeo
2.1. I vincoli derivanti all’ordinamento europeo all’esercizio delle competenze legislative e la
ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni
L’articolo 117 della Costituzione stabilisce in via preliminare che la potestà legislativa è esercitata,
dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Quindi la richiamata disposizione costituzionale ripartisce le competenze legislative in esclusiva
dello Stato, concorrente dello Stato con le Regioni e residuale regionale (di competenza esclusiva
delle Regioni).
Per quanto attiene i rapporti con l’ordinamento europeo, l’art. 117 Cost. attribuisce:
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei rapporti dello Stato con
l'Unione europea;
alla potestà legislativa concorrente la materia dei rapporti con l’Unione europea delle
Regioni.
Il comma quinto stabilisce, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
Infine, il comma secondo dell’art. 120 Cost. individua tra le fattispecie che legittimano
l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni “il mancato rispetto
della normativa comunitaria”, demandando alla legge la definizione delle procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.
3. La partecipazione dell’Italia ai processi europei: la l. 234/2012
Il processo di partecipazione dell’Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli
atti dell’Unione europea, l’adempimento da parte dell’Italia degli obblighi e l’esercizio dei poteri
derivanti dall’appartenenza all’Unione sono disciplinati dalla l. 234/2012.
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3.1. La fase discendente
Nella fase di attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, la l.
234/2012 prevede distinti obblighi per lo Stato e per le Regioni.
3.1.1. Gli adempimenti in capo allo Stato
In merito, la l. 234/2012 prevede due distinti atti statali per l’attuazione del diritto europeo
nell’ordinamento nazionale:
la legge di delegazione europea (artt. 29 e 30)
la legge europea (artt. 29 e 30)
La legge di delegazione europea contiene:
il conferimento al Governo di deleghe legislative: o volte all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire; o dirette a modificare o abrogare norme statali vigenti, per garantirne la conformità ai
pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE o alle sentenze di condanna per inadempimento della Corte di giustizia;
o per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’UE; o per dare attuazione a norme non direttamente applicabili di regolamenti europei; o per l'emanazione, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'UE recepite dalle Regioni;
o per l'adozione di norme integrative e correttive dei decreti legislativi;
contiene, inoltre, disposizioni che: o autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; o individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni recepiscono o
assicurano l'applicazione di atti dell'UE nelle materie di competenza concorrente; o riguardo alle deleghe di cui alle lett. a), b), e) del comma 1 dell’art. 30, autorizzano il
Governo a emanare testi unici.
La legge europea contiene disposizioni:
modificative o abrogative di norme statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE;
modificative o abrogative di norme statali oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE;
necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE;
occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'UE;
emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all’art.117, comma quinto, Cost.
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Per una visione schematica delle tappe salienti del processo di adempimento dell’Italia agli
obblighi europei (fase discendente) cfr. allegato 1.
3.1.2. Il recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni
In armonia con il dettato costituzionale, anche le Regioni sono tenute all’attuazione degli obblighi
europei.
In merito la legge 234/2012 definisce le linee direttrici per il recepimento delle direttive europee
da parte delle Regioni, disciplinando altresì le ipotesi di inadempienza.
In sintesi la legge statale dispone che:
nelle materie di propria competenza, le Regioni provvedono al recepimento delle direttive europee;
nelle materie di competenza concorrente, i principi fondamentali sono indicati nella legge di delegazione europea;
per le direttive europee, nelle materie di competenza esclusiva statale, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le Regioni ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni nelle materie di loro competenza.
Infine, come anticipato, la l. 234/2012 disciplina il potere sostituivo statale nei confronti delle Regioni per il caso di inerzia delle stesse nel dare attuazione agli atti dell’Unione europea. L’articolo 41 precisa che, in tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva europea e perdono efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna Regione.
3.1.3. Il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni
Per il caso di mancato adempimento, l’articolo 43 della l. 234/2012 disciplina il diritto di rivalsa
dello Stato nei confronti delle Regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni degli
obblighi derivanti dalla normativa UE o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della
Corte di giustizia della UE.
Fermo restando il potere dello Stato di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti
inadempienti, il diritto di rivalsa, qualora l’obbligato sia la Regione, viene esercitato attraverso
l’emanazione di decreti ministeriali che individuano, d’intesa con la Regione obbligata, le modalità
di recupero.
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Il diritto di rivalsa dello Stato trova applicazione anche per le violazioni delle disposizioni della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950.
3.2. La disciplina statale della fase “ascendente”
La partecipazione dell’Italia alla formazione del diritto europeo vede il coinvolgimento di diversi
attori istituzionali.
3.2.1. Il ruolo del Governo
Attore principale è il Governo che agisce attraverso il Comitato interministeriale per gli affari
europei (CIAE). Il CIAE opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio al fine di
concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella
fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea. La l. 234/2012 stabilisce espressamente che
in tali casi il CIAE tiene conto degli indirizzi espressi dalle Camere.
Al CIAE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.
Quando sono trattate materie che interessano le Regioni e le Province autonome, alle riunioni del CIAE partecipano il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un Presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato. Ai fini della definizione unitaria della posizione italiana, il CIAE comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche europee - le linee generali, le direttive e gli indirizzi dallo stesso deliberati e da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
3.2.2. Il ruolo del Parlamento
Nell’ambito del descritto sistema, il Parlamento, come anticipato, svolge un ruolo di indirizzo nei confronti del Governo. Ai sensi dell’art. 7 della l. 234/2012, infatti, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo sui progetti e sugli atti dell’Unione europea nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione.
A sua volta, il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere. Inoltre, nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente è tenuto a riferirne ai competenti organi parlamentari, fornendo le motivazioni della posizione assunta.
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Al fine di garantire la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea
dell’Italia e al processo di formazione degli atti della UE, la l. 234/2012 pone in capo al Governo
una serie di obblighi di informazione e consultazione verso il Parlamento stesso.
La legge 234/2012 contempla, inoltre, altre forme di partecipazione del Parlamento previste
direttamente dai Trattati o instauratesi nella prassi: si tratta, in particolare, del “controllo di
sussidiarietà” disciplinato dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità allegato ai Trattati e del “dialogo politico”.
Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 5 del TFUE, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori
che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione europea interviene soltanto se e in quanto gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o
degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Sempre ai senti dell’art. 5 del TFUE, le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà
conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
In virtù del citato Protocollo e secondo la procedura ivi prevista, all’interno degli ordinamenti
statali i Parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle
proposte di atti europei.
Il Protocollo stabilisce, infatti, che ogni proposta legislativa dell’Unione europea deve essere
trasmessa ai Parlamenti nazionali i quali entro 8 settimane possono presentare un parere
motivato coinvolgendo, all’occorrenza, le Assemblee regionali. Ciascun Parlamento nazionale
dispone di 2 voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale.
Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno
un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto legislativo deve essere
riesaminato («cartellino giallo»).
Secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali contesti la conformità di una proposta legislativa rispetto al principio di sussidiarietà e la Commissione decida di mantenere la proposta, la questione è rinviata al legislatore (Parlamento europeo e Consiglio). Se il legislatore ritiene che la proposta legislativa non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, può respingerla deliberando a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo
(«cartellino rosso» o «cartellino arancione»).
L’altra forma di partecipazione del Parlamento è, come visto, il dialogo politico con le Istituzioni
europee (in particolare Commissione e Parlamento europeo). Tale istituto ha fondamento nella
prassi delle relazioni tra i Parlamenti nazionali le Istituzioni europee citate e si sostanzia in
un’interlocuzione sul merito delle iniziative europee.
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L’articolo 9 della l. 234/2012 codifica tale prassi stabilendo che le Camere possono far pervenire
alle Istituzioni europee e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle
politiche europee. Sempre ai sensi dell’articolo 9 tali documenti tengono conto delle eventuali
posizioni espresse dalle Regioni o dalle Assemblee legislative regionali1.
3.2.3. Il ruolo delle Regioni e degli Enti locali
Anche le Regioni svolgono un importante ruolo nella fase ascendente. Tale ruolo, disciplinato
dall’art. 5 della l. 131/2003 e dal Capo IV della l. 234/2012, si esplicita in diverse forme.
a) La partecipazione diretta alle delegazioni: nelle materie di loro competenza legislativa, le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei Gruppi di
lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità concordate2 in
Conferenza Stato-Regioni e, comunque, garantendo l'unitarietà della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Si tratta di una partecipazione riservata agli Esecutivi regionali (art. 5, l. 131/2003).
b) La sessione europea della Conferenza Stato – Regioni: si tratta di una sessione speciale della Conferenza Stato- Regioni, che il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni.
c) La partecipazione alle decisioni (posizione italiana) relative alla formazione degli atti europei:
consiste nella possibilità da parte delle Regioni di partecipare alla formazione della posizione
italiana sulle proposte di atti europei attraverso l’invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento delle politiche europee, di proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento di tali proposte alle stesse inviate per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, per le
Giunte, e della Conferenza dei Presidenti d’Assemblea, per i Consigli regionali.
Nell’ambito di tale forma di partecipazione sono contemplate altresì:
la possibilità di una o più Regioni, qualora la proposta di atto europeo interessi materie
afferenti alla competenza legislativa delle stesse, di fare richiesta al Presidente del
Consiglio dei Ministri di convocare la Conferenza Stato-Regioni ai fini del raggiungimento di
un’intesa; 1 Per una disamina degli ulteriori istituti di partecipazione del Parlamento previsti dalla l. 234/2012 si rinvia al Capo II della legge stessa. 2 Cfr. Provv. 16-3-2006, n. 2537- Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
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l’obbligo del Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio della UE sui
progetti di atti europei interessati, qualora lo richieda la Conferenza Stato – Regioni;
Per una visualizzazione schematica del relativo iter procedurale si veda l’allegato 2.
Rispetto a tale forma di partecipazione, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. 372/2004), nel quadro delle norme di procedura statali sulla partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto europeo, il legislatore regionale può stabilire le modalità attraverso le quali si forma la decisione regionale. Ciascuna legge regionale di procedura, pertanto, ha delineato il relativo iter procedurale. Nel modello prescelto dalla Regione Abruzzo, come si vedrà infra, le osservazioni della Regione, proposte dalla Giunta o da ciascun consigliere, sono approvate dalla Commissione consiliare competente per gli affari europei in sede deliberante.
d) La partecipazione delle Assemblee legislative regionali alla verifiche di sussidiarietà:
coerentemente con il relativo protocollo allegato ai Trattati, gli artt. 8 e 25 della l. 234/2012
disciplinano la partecipazione dei Consigli regionali alla verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà stabilendo, da un lato, la facoltà delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, di
consultare le Assemblee regionali e, dall’altro, la facoltà di queste ultime di trasmettere alle
Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale
comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome.
Ciascuna Camera, pertanto, nella stesura del parere motivato, può tener conto delle osservazioni
regionali.
f) Come evidenziato, infine, nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni europee, le
Camere tengono conto di eventuali osservazioni pervenute dalle Assemblee regionali in
sede di verifica di sussidiarietà o dalle Regioni in sede di interlocuzione con il Governo sul
merito delle proposte europee.
Infine, la l. 234/2012 disciplina anche la partecipazione degli Enti locali prevedendo una sessione
europea della Conferenza Stato - Città e Autonomie locali (art. 23) e consentendo altresì agli stessi
di presentare osservazioni ai fini della formazione degli atti europei per il tramite della Conferenza
Stato - Città e Autonomie locali (art. 26).
4. La partecipazione della Regione Abruzzo ai processi europei: la l.r. 22/2009
4.1. Il modello prescelto dal legislatore abruzzese: la legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22
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In attuazione delle disposizioni statali ed in conformità ai principi fissati dall’articolo 4 e da altre
disposizioni dello Statuto regionale, la l.r. 22/2009 ha dettato le regole per la partecipazione della
Regione Abruzzo ai processi europei.
Nel panorama delle omologhe leggi regionali di procedura, il modello prescelto dalla l.r. 22/2009 e
s.m.i. è incentrato su una forte collaborazione tra il Consiglio regionale la Giunta sia nella fase
ascendente che in quella discendente. In base a tale modello, inoltre, il Consiglio regionale
indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta anche su proposta della Giunta stessa.
Con riguardo alla fase ascendente, è l’Assemblea regionale che annualmente approva, anche su
proposta della Giunta, gli indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione degli atti
europei all’esito dell’esame da parte delle Commissioni consiliari e della Giunta del Programma di
lavoro della Commissione europea (art. 4, l.r. 22/2009)3.
Le osservazioni della Regione utili alla formazione della posizione italiana sulle singole proposte
europee individuate negli indirizzi sono poi approvate dalla Commissione consiliare per gli affari
europei, su proposta di ciascun consigliere o della Giunta (artt. 3 e 3 bis, l.r. 22/2009).
La posizione della Regione, pertanto, esce dal Consiglio regionale ma è il frutto di una stretta
collaborazione con la Giunta regionale sia a monte, nella determinazione degli indirizzi, ossia nella
scelta delle iniziative europee alla cui formazione la Regione decide di partecipare, sia a valle, nella
formulazione delle osservazioni alle singole iniziative europee.
Per superare gli ostacoli legati alla ristrettezza dei tempi imposti dalla fase ascendente (oggi 30 gg
dal ricevimento degli atti), la legge regionale e, coerentemente, il Regolamento interno per i lavori
del Consiglio, hanno attribuito alla Commissione consiliare per le politiche europee la
competenza ad approvare, in sede deliberante, le osservazioni con propria risoluzione4. Ciò vale
anche per le verifiche di sussidiarietà anch’esse, sebbene prerogativa consiliare, da effettuarsi in
raccordo con la Giunta ai sensi dell’art. 3 bis della l.r. 22/2009 5.
Le forme di raccordo tra il Consiglio regionale e la Giunta nella fase ascendente sono state definite,
d’intesa, tra la Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel maggio 2011.6
Sul fronte della fase discendente, anche il progetto di legge regionale europea è predisposto dalla
Giunta sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, tenuto conto della
3 Per gli atti di indirizzo relativi agli anni 2012 e 2013 cfr. i verbali del Consiglio regionale n. 131/10 del 30.10.2012 e n.
148/6 del 21 maggio 2013, pubblicati su www.consiglio.regione.abruzzo.it. 4 Cfr. art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5 Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39/10, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha aderito alla rete di monitoraggio della sussidiarietà del Comitato delle Regioni. 6 Cfr. D.U..P. n. 103 del 24 /05/ 2011 e DGR 370 del 31/05/2011 che hanno definito un iter procedurale comune per
l’organizzazione e lo svolgimento della fase ascendente.
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relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo presentata dalla
Giunta stessa7.
Il progetto di legge europea è presentato dalla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno,
ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 luglio: la legge europea regionale è la legge con
la quale la Regione persegue l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo8.
All’esame del progetto di legge regionale europea è dedicata la sessione europea disciplinata dal
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. La sessione europea è temporalmente
distinta dalla fase in cui il Consiglio regionale si riunisce per l’approvazione degli indirizzi per la fase
ascendente e discendente.
Sia nella fase ascendente sia in quella discendente sono previste forme di coinvolgimento del
Consiglio delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 41/2007 e dal Regolamento
interno per i lavori del Consiglio.
Infine, nell’ambito della partecipazione ai processi europei, le strutture della Giunta e quelle del
Consiglio regionale lavorano in stretta collaborazione: l’attività di raccordo sul piano tecnico è
affidata dall’articolo 8 della l.r. 22/2009 ad un referente tecnico per la Giunta ed ad un referente
tecnico per il Consiglio regionale9.
4.2. Le procedure consiliari: le nome del Regolamento interno relative alla fase ascendente e
discendente in pillole
Alla disciplina del procedimento di partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto
europeo e alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà è dedicato l’art. 115 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
L’articolo 115 può essere suddiviso in tre parti:
7 La relazione sullo stato di conformità è la fotografia delle leggi regionali, in primis la legge europea, nonché dei
regolamenti e degli atti amministrativi con i quali nell’anno precedente la Regione ha dato attuazione alla normativa europea; nella medesima relazione sono indicate le direttive UE recepite a livello statale cui la Regione deve dare ancora attuazione nonché le direttive non ancora recepite dallo Stato che dispongono in materie anche di competenza regionale. 8Per i contenuti della legge europea regionale cfr. art. 5, l.r. 22/2009. La Regione Abruzzo ha approvato annualmente
le proprie legge regionali europee dal 2010 (In allegato 3 o sul sito del Consiglio regionale alla pagina web della
sezione europea l’elenco delle leggi regionali). Relativamente alla fase discendente, la Regione Abruzzo è stata
menzionata dal Sole 24 Ore (febbraio 2013) come la seconda Regione d’Italia più costante nell’approvazione della
legge regionale europea. 9 Con DGR 230 del 22/03/2010 e deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 25 del 25/02/2010 sono stati nominati
referenti tecnici per la fase ascendente e discendente, rispettivamente per la Giunta e per il Consiglio, i dirigenti dei Servizi competenti.
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procedure per la programmazione annuale della fase ascendente e di quella discendente
(commi 1 - 5)
procedure per la presentazione delle osservazioni regionali alle singole proposte di atti
europei (commi 6 - 7)
procedure per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle
proposte di atti europei (commi 8-9) 10.
L’articolo 117, inoltre, disciplina le modalità attraverso le quali il Consiglio delle autonomie locali
partecipa alla formazione della posizione regionale in fase ascendente.
L’articolo 116 disciplina la fase discendente, ossia l’esame del progetto di legge europea regionale
e la sessione europea. A tal fine si prevede che:
la Conferenza dei capigruppo, integrata con i Presidenti delle Commissioni consiliari:
stabilisce il calendario dei lavori della sessione europea affinché si concludano entro 45
gg. dall’assegnazione del progetto di legge regionale europea alle Commissioni;
la Commissione consiliare per le politiche europee: è competente per l’esame generale
del progetto di legge regionale europea; valuta gli emendamenti delle altre Commissioni e
li ritiene accolti salvo che non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa
europea o per esigenze di coordinamento generale; predispone la relazione per il Consiglio
regionale;
le Commissioni consiliari competenti per materia: esaminano il progetto di legge
regionale europea per le parti di competenza;
Il Consiglio regionale, concluso l’esame in sede referente presso la Commissione consiliare
per le politiche europee approva la legge regionale europea.
Rispetto agli altri istituiti disciplinati dalla l.r. 22/2009 che verranno esaminati infra, si darà conto delle corrispondenti norme di procedura dettate dal Regolamento interno.
5. Gli altri Istituti contemplati dalla l.r. 22/2009
Oltre alla disciplina dei processi di partecipazione alla formazione ed all’attuazione del diritto
europeo, la l.r. 22/2009 definisce le procedure per l’applicazione, a livello regionale, di diversi
istituti previsti dal diritto europeo e da quello nazionale.
5.1. Notifica delle discipline per attività di servizi
In attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/123/CE relativa ai
Servizi nel mercato interno (di seguito “Direttiva Servizi”), la l.r. 22/2009 disciplina, all’art. 6, la
notifica da parte della Regione delle discipline per le attività di servizi. 10
Cfr. anche gli artt. 61, co. 1 e 158, co. 7 bis del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
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L’articolo 15 della Direttiva Servizi prevede, infatti, che a decorrere dal 28.12.2006, gli Stati
membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di alcuni
requisiti indicati al par. 2 del medesimo articolo soltanto quando tali requisiti siano conformi alle
seguenti condizioni:
a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente
discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società,
dell'ubicazione della sede legale;
b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo
perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale
obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure
meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.
Per tali ipotesi, l’articolo 15 della Direttiva Servizi stabilisce che gli Stati membri notificano alla
Commissione europea, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che prevedono i suddetti requisiti, specificandone le motivazioni.
A livello statale, il d.lgs. 59/2010, di attuazione della Direttiva Servizi, ha disciplinato tale notifica
stabilendo che i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono
comunicati dalle autorità competenti (e quindi anche dalle Regioni) alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri che, a sua volta, notifica i suddetti requisiti alla Commissione europea e ne dà
contestuale comunicazione all’autorità competente.
Le procedure consiliari per la notifica alla Commissione europea dei progetti di legge o di
regolamento che subordinano l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di
nuovi requisiti ai sensi della direttiva citata sono disciplinate dall’art. 69, co. 10 ter, del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Le notifiche in esame sono effettuate materialmente dai Servizi competenti della Giunta e del
Consiglio regionale per il tramite del sistema IMI (Internal Market Information).
5.2. La riserva di esame
L’articolo 4 bis della l.r. 22/2009 regola l’attuazione, a livello regionale, dell’istituto della “riserva di
esame”, previsto dall’art. 24, co. 5, della l. 234/2012, istituto attivabile nella fase di formazione del
diritto europeo.
Si tratta di uno strumento di garanzia, già previsto dall’art. 5, co. 5, della l. 11/2005 (cfr. sopra sub
par. 3.2.3.), di cui dispone la Conferenza Stato - Regioni in virtù del quale la stessa, qualora un
progetto di atto normativo europeo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
regionale, può chiedere al Governo di apporre una riserva di esame in sede di Consiglio dell’UE. In
tal caso la decisione governativa di aver apposto una riserva di esame deve essere comunicata alla
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Conferenza affinché quest’ultima possa procedere all’esame della questione. Decorso inutilmente
il termine di 30 gg. dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette
alla formazione dei relativi atti europei anche in mancanza della pronuncia della Conferenza.
In attuazione della disciplina statale, l'art. 4 bis della l.r. 22/2009, disciplina la richiesta di riserva di
esame da parte della Regione, assicurando, anche in questo caso, il massimo raccordo tra la
Giunta regionale, legittimata alla richiesta, ed il Consiglio regionale. A tal fine, si prevede che la
Giunta, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio, sollecita l'apposizione della riserva di
esame da parte della Conferenza Stato – Regioni.
Infine si prevede che, in caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la stessa sia effettuata
con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee secondo le
modalità stabilite dal Regolamento interno.
5.3. Misure urgenti e adeguamenti tecnici
L’articolo 6 bis della l.r. 22/2009 reca la disciplina delle Misure urgenti e degli adeguamenti tecnici
analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 10 e 13 della l. 11/200511
e oggi dagli
artt. 37, 41, co. 2 e 36 della l. 234/2012.
A tal fine, relativamente alle misure urgenti, l’art. 6 bis prevede che qualora si renda necessario
adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della
Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione
dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
Relativamente agli adeguamenti tecnici, l’art. 6 bis dispone che le norme europee non
direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive
già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i
criteri stabiliti dalla legge europea regionale.
5.4. Ricorso innanzi alla Corte di giustizia UE
L’articolo 7 bis della l.r. 22/2009 disciplina le procedure per l’attivazione dei ricorsi innanzi alla
Corte di Giustizia europea. Tale norma, in attuazione dell’art. 5, co. 2, della l. 131/200312
, dispone
che la Giunta regionale, nelle materie di competenza legislativa regionale, può richiedere al
11
La l. 11/2005 è stata abrogata dalla l. 234/2012. 12
Tale norma, confermata dall’art. 42 della l. 234/2012, dispone che: “nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome”.
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Governo e alla Conferenza Stato - Regioni l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto
illegittimo. Anche in questo caso è previsto il coinvolgimento del Consiglio regionale che è
informato preventivamente dalla Giunta nelle ipotesi in cui la stessa intenda assumere l’iniziativa.
Lo stesso Consiglio può, inoltre, invitare la Giunta, con apposito atto di indirizzo, a richiedere al
Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso
sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel
controllo della sussidiarietà.
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità del Consiglio di concorrere alla richiesta di attivazione del
controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione
interistituzionale di cui fa parte (art. 7 bis, co. 3. l.r. 22/2009).
6. Focus sugli aiuti di Stato
6.1. La disciplina europea
L’articolo 107 del TFUE stabilisce, al comma 1, che: “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Gli aiuti di Stato sono, pertanto, in via generale vietati dal TFUE. Tuttavia, alcune deroghe
autorizzano gli aiuti che siano giustificati da determinati obiettivi. Nell’interpretazione dell’art. 107
TFUE fornita dalla Commissione europea, affinché si possa ritenere che una misura costituisca
“aiuto di Stato” occorre la presenza cumulativa dei seguenti elementi:
1. impiego di risorse pubbliche;
2. vantaggio economico concesso alle “imprese”13
;
3. selettività;
4. distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Sati membri14
.
Il controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con l’ordinamento europeo è effettuato dalla
Commissione europea: tale controllo, quale componente essenziale della politica europea per la
concorrenza, è uno dei settori in cui l’Unione europea ha conservato la competenza esclusiva.
13
Nell’ordinamento europeo la nozione di impresa è più ampia di quella del nostro ordinamento e fa riferimento al complesso di soggetti che, a prescindere dallo status giuridico, svolgono un’attività economica. 14
A partire dal 2012, con la Comunicazione COM(2012) 209 final sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE adottata l’8 maggio 2012, l’Unione europea ha avviato un importante processo di modernizzazione degli aiuti di stato.
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Affinché possa svolgere il suddetto controllo, alla Commissione europea devono essere notificati i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti.
Ai sensi dell’art. 109 TFUE, il Consiglio può, tuttavia, dispensare dall’obbligo di notifica alcune
categorie di aiuti. Si tratta, in particolare, degli aiuti in de minimis, che, in ragione del modesto
importo, non devono essere notificati, nonché degli aiuti in esenzione, che sono soggetti a
semplice comunicazione alla Commissione europea15
.
6.2. La disciplina statale
La l. 234/2012, al Capo VII, disciplina le conseguenze sull’ordinamento interno della disciplina
europea degli aiuti di Stato.
Si tratta in particolare delle disposizioni volte a:
assicurare l’unitarietà della posizione italiana di fronte all’Unione europea nell’ambito degli
aiuti di Stato sia nella fase ascendente sia per prevenire procedure di infrazione (art. 44);
disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato (art. 45);
vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato
aiuti oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea (art. 46);
disciplinare le procedure interne di recupero degli aiuti di Stato in esecuzione delle
decisioni di recupero della Commissione europea (art. 48, cfr. co. 3 e 4);
devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli
atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'art. 108, par. 3, del
TFUE e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di
una decisione di recupero, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha
concesso (art. 49);
prevedere, mediante un rinvio alla disciplina europea, il ricorso dinanzi al TAR competente
per territorio avverso i provvedimenti di concessione di aiuti in violazione dell’art. 108, par.
3, TFUE (art. 50) e la prescrizione del diritto alla restituzione di un aiuto di Stato oggetto di
una decisione di recupero per decorso del tempo (art. 51);
disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti di stato
concessi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo (art. 52).
L’articolo 47 detta, infine, una particolare disciplina per gli aiuti di Stato per calamità naturali.
6.3. La disciplina regionale
15 Cfr. Regolamento del 7 maggio 1998, n. 994 del Consiglio sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE a
determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. Tale Regolamento è stato di recente modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013 che ha ampliato la categoria degli aiuti esenti da notifica.
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Anche la l.r. 22/2009 dedica una disposizione (art. 7) agli aiuti di Stato. Tale norma disciplina le
procedure da seguire nei casi di progetti di legge regionale o di provvedimenti amministrativi che
contemplino aiuti di Stato.
In particolare, per gli aiuti soggetti a notifica in base alla normativa europea, l’art. 7 prevede
l’obbligo da parte delle Istituzioni regionali di procedere anche alla pre-notifica alla
Commissione europea. In virtù di tale disposizione, pertanto, prima della loro approvazione o
adozione, i progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di
competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette ad obbligo di
notifica devono essere pre-notificati alla Commissione europea.
Prevedendo la pre-notifica che - contrariamente alla notifica- non è obbligatoria nell’ordinamento
europeo, il legislatore regionale ha fatto proprie le indicazioni del Codice delle migliori pratiche
applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea.
L’articolo 7, ai commi 3, 4 e 5, disciplina le procedure per la pre-notifica e per la notifica alla
Commissione europea distintamente con riguardo ai:
a) progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale;
b) progetti di legge d’iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali, delle
Comunità montane e del Consiglio delle autonomie locali16
;
c) provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di
competenza dirigenziale.
I commi 6 e 7 dell’articolo 7, inoltre, stabiliscono rispettivamente che:
a) alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima
dell’adozione dell’autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine
i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l’efficacia fino alla decisione di
autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea;
b) le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono
pubblicate sul BURA unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o
modificano misure di aiuto.
L’articolo 7 disciplina, inoltre, gli aspetti procedurali relativi agli atti che istituiscono,
rispettivamente, misure di aiuto in regime di esenzione e misure di aiuto in “de minimis”. Con
riguardo ai primi, il comma 8 prevede la loro comunicazione alla Commissione europea e la
pubblicazione sul BURA. Con riguardo ai secondi, il comma 9 prevede che gli stessi siano pubblicati
sul BURA, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea. 16
Le procedure consiliari per la pre-notifica alla Commissione europea dei progetti di legge d’iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle autonomie locali che dispongono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, sono disciplinate all’art. 69 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, ai commi 6 bis, 6 ter e 10 bis.
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Infine, il comma 10 dell’articolo 7 individua nella Direzione della Giunta regionale preposta agli
Affari della Presidenza - attraverso il Servizio competente e in raccordo con le Strutture regionali
competenti per materia - la struttura deputata ad effettuare le pre-notifiche, le notifiche e le
comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea.
Siti web di interesse
Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Affari Europei e Istituzionali
Giunta regionale d’Abruzzo - Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale;
EUROPA - Il sito ufficiale dell’Unione europea;
Il sito ufficiale del Parlamento europeo;
Parlamento Europeo / Ufficio D'Informazione in Italia;
Il sito ufficiale della Commissione Europea
Commissione Europea – DG Concorrenza
Il sito ufficiale del Consiglio dell’Unione Europea
Presidenza del Consiglio della UE
Consiglio Europeo
Corte di Giustizia Europea;
Banca Centrale Europea;
Corte dei Conti Europea;
Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE);
Comitato delle Regioni;
Conferenza dei presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni Europee (CALRE);
Europa Lavoro;
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ALLEGATO 1 – FASE DISCENDENTE
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Ufficio Relazioni Europee 23/27
ALLEGATO 2 - LA PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI (POSIZIONE ITALIANA) RELATIVE ALLA
FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI.
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ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN FASE ASCENDENTE NELLA IX
LEGISLATURA, DELLE LEGGI REGIONALI EUROPEE E LEGGE REGIONALE DI RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA SERVIZI.
Elenco delle Risoluzioni adottate secondo il modello relativo alla "Fase Ascendente"
relative alla consultazione sugli atti europei
Risoluzione n. 5 del 24/9/2013
Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di "Orientamenti UE sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree", assegnato come Prov. n. 6/UE/13
Risoluzione n.3 del 27/6/2013
Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di Regolamento UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato – DRAFT (COMP-A3).
Risoluzione n.2 del 14/5/2013
Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di regolamento UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – DRAFT (COMP-A3/JW/vn).
Risoluzione n.1 del 10/4/2013
Consultazione ai sensi della l. 234/2012 - Comunicazione della Commissione europea - Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio - COM (2013) 36 Final.
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Verbale n. 131/11 seduta del Consiglio regionale del 30/10/2012
Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la revisione del Regolamento (CE) n. 800 del 6/8/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria)
Verbale n. 137/11 seduta del Consiglio regionale del 21/12/2012
Osservazioni sulla Comunicazione della Commissione europea COM(2012)730 final sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
relative alla verifica di sussidiarietà
Risoluzione n. 6 del 24/9/2013
RISOLUZIONE ai sensi dell'articolo 3 bis (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) l.r. n. 22/2009 – iniziativa della Commissione europea, avente ad oggetto "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici" COM(2013) 449 final - Assegnata con il Prov. n. 4/UE/2013 - Partecipazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà anche in risposta alla consultazione del Comitato delle Regioni.
Risoluzione n. 4 del 25/07/2013
RISOLUZIONE ai sensi dell'articolo 3 bis (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) l.r. n. 22/2009 – iniziativa della Commissione europea, avente ad oggetto "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti" COM 2013/296 – COND 2013/157 - Assegnata con il Prov. n. 5/UE /2013 - Partecipazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà anche in risposta alla consultazione del Comitato delle Regioni.
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Leggi regionali europee:
legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013); legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012);
legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012);
legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011);
legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010).
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legge regionale di recepimento della direttiva servizi
legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.