Società semplici e in nome collettivo.

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Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.

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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO

UNITÀ 6

Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

QUESTIONI GENERALI

Presenza solo per le s.n.c. di una norma che indica il contenuto dell’atto costitutivo (art. 2295).

Oggetto sociale esclusivamente non commerciale per le società semplici.

Inefficacia esterna dei patti limitativi della responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo.

Maggiore autonomia patrimoniale delle s.n.c. (beneficio di escussione più intenso, impossibilità per il creditore particolare del socio di richiedere la liquidazione della quota durante societate).

Inesistenza di disciplina del capitale sociale per le società semplici.

Limitata disciplina del capitale sociale nelle s.n.c. (artt. 2303 e 2306).

Presenza solo per le s.n.c. del divieto di concorrenza dei soci.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA S.S. E S.N.C.

3

Sono disciplinati in modo assolutamente identico per i due tipi di società i seguenti temi:

IDENTITÀ DI DISCIPLINA

4

.

DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE E SNC

5

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI

6

DOVERI DEI SOCI

DOVERE DI NON CONCORRENZA DEL SOCIO DI S.N.C.

8

FORME PER LA COSTITUZIONE DI S.S. O S.N.C.

FORME PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

10

CONSEGUENZE DEL DIFETTO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE

IMPRESE

11

LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE (ART. 2297 C.C).

12

PUBBLICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DELLA S.N.C.

L'atto costitutivo della società deve indicare:1.le generalità, il domicilio e la cittadinanza dei soci;la ragione sociale;i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;la sede della società e le eventuali sedi secondarie;l'oggetto sociale;i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;1.la durata della società.

CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO (2295 C.C. RIFERITO ALLE S.N.C., DA CONSIDERARE ANCHE

PER LE SOCIETÀ SEMPLICI)

14

LA RAGIONE SOCIALE

15

LA PARTECIPAZIONE DEGLI INCAPACI ALLA S.N.C.

16

Possono essere soci:

SOGGETTIVITÀ DEI SOCI

17

CONSEGUENZE INFORMATIVE DELLA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI (ART. 111 DUODECIES DISP. ATT. C.C.)

18

INVALIDITÀ DELLA SOCIETÀ DI PERSONE

INVALIDITÀ DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE

20

I CONFERIMENTI

21

Il codice civile disciplina tre tipi di conferimento, oltre a quello in denaro, regolato dal principio nominalistico:

I CONFERIMENTI REGOLATI DAL CODICE CIVILE

22

CONFERIMENTO DI BENI IN PROPRIETÀ (ART.2254 I° CO., C.C.)

23

Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è regolata dalle norme sulla locazione.

CONFERIMENTO DI BENI IN GODIMENTO (ART. 2254 II° CO.,C.C.)

CONFERIMENTO DI CREDITI (ART. 2255 C.C.)

25

CONFERIMENTO D’OPERA

26

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEL SOCIO D’OPERA

.

L’ENTITÀ DEL CONFERIMENTO

28

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

29

FUNZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLE S.N.C.

30

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLE S.N.C. (ART. 2306)

I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

32

L’ACCERTAMENTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

33

IL DIRITTO ALL’UTILE

34

RESPONSABILITÀ DEI SOCI VERSO I CREDITORI SOCIALI

35

RESPONSABILITÀ DEL NUOVO SOCIO

36

RESPONSABILITÀ DEL SOCIO CESSATO

37

CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE I

38

CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE II

39

CREDITORI DEI SOCI E PROROGA DELLA SOCIETÀ (ART. 2307)

40

COMPENSAZIONE (ART. 2271 C.C.)

41

RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

42

REGRESSO DEL SOCIO CHE HA PAGATO

43

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

44

AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA DELLA SOCIETÀ:

REGOLA DI DEFAULT (ART. 2257).

45

SISTEMI ALTERNATIVI: L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (ART. 2258)

46

ULTERIORI SISTEMI POSSIBILI

47

LA RAPPRESENTANZA

48

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI IN GENERALE

I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

50

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI