Post on 19-Feb-2019
UNICO 2012
A cura di Sandro Cerato
TERMINE VERSAMENTO SALDO E PRIMO ACCONTO (proroga)
Soggetti Scadenza
Persone fisiche 9 luglio 2012 (20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,4%)
Società “estranee” agli studi di settore (escluse o con ricavi superiori a euro
5.163.000)
18 giugno 2012 (16 luglio con maggiorazione dello 0,4%)
Società soggette agli studi di settore 9 luglio 2012 (20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,4%)
Iva da adeguamento studi 9 luglio 2012 (20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,4%)
Maggiorazione del 3% 9 luglio 2012 (20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,4%)
UNICO 2012
2
SCADENZA UNICO 2012Soggetti IRES
Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello dichiusura del periodo di imposta
1)Periodo di imposta termina 31.12.2011
--> 30 settembre 2012
2) Periodo di imposta termina in altra data
--> Scadenza dipendente dalla chiusura dell’esercizio
UNICO 2012
3
SCADENZA UNICO 2012
Soggetti IRPEF
Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dichiusura del periodo d’imposta
1)Periodo di imposta termina 31.12.2011
--> 30 settembre 2012
2) Periodo di imposta termina in altra data (op.straordinarie)
--> Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo aquello di chiusura del periodo di imposta
UNICO 2012
4
SCELTA DEL MODELLO
Soggetti IRES
1) Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2011
--> Il modello è UNICO 2012
2) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2011
--> Il modello è UNICO 2011
-->problema: modello non aggiornato
UNICO 2012
5
SCELTA DEL MODELLO
Soggetti IRPEF
1) Periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare
--> Il modello è UNICO 2012
2) Periodo d’imposta non coincidenti con l’anno solare:possibili solo con riferimento a operazioni straordinarie
--> Il modello è UNICO 2012
--> Sempre modelli nuovi (si utilizzano i vecchi solose alla scadenza i nuovi non sono ancora disponibili)
UNICO 2012
6
UNIFICAZIONE
Soggetti IRES / IRPEF
1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare**
--> La dichiarazione va UNIFICATA
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare**
--> La dichiarazione NON va UNIFICATA
** termina 31.12 e non supera 365 gg.
UNICO 2012
7
TERMINIEntro il medesimo termine previsto
per la dichiarazione dei redditi.
IRAP --> NO UNIFICAZIONE
IVA – possibilità di separazione
TERMINI 30 settembre 2012
CM 1/E/10 --> scorporo possibile solo per Dr.IVA a credito
CM 1/E/11 --> scorporo possibile anche per Dr.IVA a debito
UNICO 2012
8
VERSAMENTO IMPOSTE
Approvazione entro 120 giorni
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo
d’imposta
Approvazione entro 180 giorni
Entro il giorno 16 del mese successivoquello di approvazione del bilancio
entro il 31 maggio Versamento entro 16
giugno
entro il 30 giugno Versamento entro 16 luglio
Approvazione oltre il termine stabilito
Versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per
l’approvazione (16 luglio)
UNICO 2012
9
APPROVAZIONI “ALTERNATIVE”--> EFFETTI SUI VERSAMENTI
Approvazione in seconda
convocazione
CM 54/E/02
Per il versamento rileva la data della prima convocazione
Approvazione con consultazione scritta
L’approvazione oltre i 120 giorni avviene
senza azionare la disposizione dei 180 giorni -
->non si applica la proroga dell’art. 17 DPR
435/01
I conv. - 30 aprile II conv. – 10 giugno
Versamento imposte – 16 giugno
Comunque versamento imposte entro il 16 giugno
UNICO 2012
10
LIQUIDAZIONE
VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO
Società di capitali
Vale la data di iscrizione al Registro
Imprese
Società di persone
Vale la data delladeliberazione
UNICO 2012
11
D.L. 16/12 – DR LIQUIDAZIONE
Norma precedente Norma vigente
“* la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data in cui
ha effetto la deliberazione di
messa in liquidazione entro
l'ultimo giorno del nono mese
successivo a tale data in via
telematica.”
“* la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui si
determino gli effetti dello
scioglimento della società ai sensi
degli articoli 2484 e 2485 del codice
civile, ovvero per le imprese
individuali la data indicata nella
dichiarazione di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
entro l'ultimo giorno del nono mese
successivo a tale data in via
telematica.”
UNICO 2012
12
D.L. 16/12 – DR LIQUIDAZIONE
“In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli
effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter
del codice civile, si producono prima del termine di
presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1,
primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante
legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni *.”
REVOCA liquidazione --> aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98
Liquidazione 15 ottobre 2011 --> scadenza DR: 31 luglio 2012Revoca 15 marzo 2012 --> nessun obbligo dichiarativo dalla liquidaz.
UNICO 2012
13
1. REGOLA--> La liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva
2. ECCEZIONELiquid: 15.10.11 --> DR 1.1.2011 – 14.10.11 entro 31.07.2012
--> DR 15.10.11 – 31.12.11 entro 30.09.2012
Revoca:12.08.12 --> entro 30.09.12 DR relativa a tutto 2011(con scomputo imposte periodo 1.1.11 – 14.10.11)
“* Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già
presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della
data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad
eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della
presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione
del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.”
UNICO 2012
14
RM 66/E6.7.2010
La dichiarazione finale assorbe la dichiarazione per l’ultima frazione di liquidazione
(non si considera periodo intermedio)
--> iscrizione della delibera di liquidazione 28.09.2008
--> Cancellazione 24.12.2010
1° modello --> 01.01.09 – 27.09.08
2° modello --> 28.09.08 – 31.12.08 (provvisorio)
3° modello --> 01.01.09 – 31.12.09 (provvisorio)
4° modello --> 28.09.08 – 24.12.10 RIEPILOGATIVA
Attenzione --> NO conguaglio finale per l’IRAP (RM 66/E/10 – CM 263/E/98)
UNICO 2012
15
Dichiarazione ante liquidazione
“entro la fine del nono mese successivo”
Dichiarazioni intermedie
“entro la fine del nono mese successivo”
Dichiarazione finale “entro nove mesi”
TERMINE C
Art. 182 TUIR --> riferimento alla chiusura della liquidazione
Art. 5 DPR 633/72 --> entro nove mesi deposito bilancio finale
UNICO 2012
16
NOVITÀ --> INTEGRATIVA
SC
SP
PF
IRAP
UNICO 2012
17
NOVITÀ --> REGIMI PREMIALI
DL 138/11
DL 201/11
X
Attenzione --> opzione premiale per la trasparenza possibile solo per società di persone, imprese individuali e professionisti (non società di capitali)
UNICO 2012
ACE
PATRIMONIO NETTO CONTABILE DI PARTENZA: 31.12.2010 (ESERCIZIO IN CORSO AL 31.12.2010)
Capitale sociale +Riserve disponibili +
Riserve non disponibili -Perdite esercizi precedenti riportate a nuovo -
Perdita esercizio 2010 -utile esercizio 2010 ( escluso)
DATO DI COMPUTO INIZIALE PER VARIAZIONI ACEIZZABILI SOGGETTI IRES
ACE
20
VARIAZIONI DEL NETTO CHE RILEVANO ANCHE AI FINI ACE
• Conferimenti in denaro: ammontare da assumere con criterio pro rata temporis. Rilevano quando sono effettivamente eseguiti non meramente sottoscritti ( rel.acc. D.A.),
• Riduzione di capitale sociale• Distribuzione di dividendi (alla data della delibera con allocazione
del debito tra le passività)• Attribuzioni di riserve di capitale• Assegnazioni di beni con riduzione del netto
Attenzione: le delibera di aumento eseguite entro il 2010Ed effettivamente eseguite nel 2011 non rilevano
(rel Acc. D.A.)
ACE
21
VARIAZIONI DIMINUTIVE DEL NETTO CHE NON LO SONO AI FINI ACE
• Perdita di esercizio
• A) generata nel 2010 > entra nel computo del netto al 31.12.2010 poiché la norma esclude solo l’utile di esercizio
• B) generata nel 2011 non riduce il patrimonio netto poiché non è attribuita ai soci
ACE
22
VARIAZIONI IN AUMENTO DEL NETTO CHE NON LO SONO AI FINI ACE
• Utile allocato in riserva indisponibile:• Indisponibile in senso stretto: acquisto azioni proprie (2357 ter
u.c.)• Indisponibile in ambito ACE: riserva da valutazione
partecipazione equity method ( 2426, punto 4), rivalutazionevolontaria (2423, c. 4), utile su cambi (2426, 8 bis)
Art. 5 comma 5 D.A.: riserve escluse:1) Quelle derivanti da mere valutazioni (riv. Volontaria, utile su cambi etc.)
2) Quelle totalmente indisponibili (acquisto azioni proprie)3) Al contrario utili effettivi parzialmente indisponibili sono rilevanti
(Es. riserva legale, riserva cooperative)
ACE
23
OPERAZIONE DI COPERTURA DELLA PERDITA
• Versamento eseguito dai soci in conto capitale è certamente conferimento in denaro (anche tramite rinunzia a finanziamento soci o compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale Cfr. D.A. art. 5, c2)
• A) secondo la norma è computabile per l’intero ammontare (pro rata temporis)
• B) secondo le istruzioni al modello Unico è computabile per valore non superiore al patrimonio netto (escluso eventuale utile di esercizio)
ACE
24
RIDUZIONI EFFETTIVE
Secondo norma:Per intero importo di 50
Secondo istruzioni Unicoe decreto attuativo:Per importo di 10
Esempio: nell’esercizio 2010 la società subisce una perdita di 50. Patrimonio netto ante perdita 10
Quindi la perdita ha generato un deficit di 40 I soci nel 2011 eseguono un versamento a copertura di 50 con un patrimonio netto di 10 a fine esercizio
La riduzione per perdita non rileva , mentre il versamento a copertura rileva
ACE
25
RIDUZIONI FIGURATIVE DEL NETTO RIDUZIONE AI SOLI FINI ACE: LE NORME ANTIABUSO ART. 10 D.A.
Opera solo all’interno del gruppo societario, caratterizzato da rapporto di controllo ex art. 2359
1) riduzioni in capo alla conferente
• conferimenti in denaro eseguiti verso controllata (opera anche venuto meno il rapporto di controllo)
• Corrispettivi per acquisto di partecipazioni in società controllate (la società deve già essere controllata prima dell’acquisto che determina la riduzione)
• Corrispettivi per acquisizione di aziende in società controllate (meglio precisato il contenuto del D.L. 201/11)
• Incremento dei crediti da finanziamento verso società del gruppo
2) riduzioni in capo alla conferitaria
• Conferimenti derivanti da soggetti esteri white list controllati da residenti
• Conferimenti derivanti da soggetti black list
ACE
26
ACE E SOGGETTI IRPEF
• Dato di computo per agevolazione: patrimonio netto al 31.12.2011
• Uniche variazioni diminutive sono quelle figurative cioè acquisto di partecipazioni in società controllate e aziende
Condizioni:1) Contabilità ordinaria anche per opzione2) Irrilevanza dell’anno di formazione del patrimonio netto3) Presenza dell’utile di esercizio4) Rilevanza dei conferimenti in natura
ACE
27
Non esiste il riferimento al 31.12.10Va indicato subito l’incremento
Eseguito nel 2011
1) Conferimenti comprendono le rinunzie ai crediti dei soci2) Utile d’esercizio 2010 destinato a riserva al netto
Della quota destinata a riserva indisponibile
Riduzioni effettiveIn denaro e in natura
Per attribuzione ai soci
ACE
28
Operazione antielusive art. 10 D.A.Es. Conferimenti eseguito verso controllata
Acquisto di partecipazioniE azienda in società
controllate
Se rigo differenza è positivo siContinua nella compilazione
Altrimenti il prospetto è concluso
ACE
29
1) Dato del patrimonio netto: non va considerato l’utile di Esercizio (istruzioni)2) Vanno considerate le perdite non coperte
3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loroTotalità (non pro rata temporis)
ACE
30
Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000Utile esercizio 2010 a riserva = 100.000
Perdita di esercizio 2011 = 80.000Netto al 31.12.2011 = 30.000
Variazione rilevante Unico 2012 = 30.000
100.000 100.000
30.000 30.000 900
La perdita d’esercizio pur essendo unaRiduzione del netto senza attribuzione ai soci
Riduce l’incremento aceizzabile!!!
Al rigo RN 6( non è una
Variazione da RF)
ACE
31
SRL Alfa in trasparenza, reddito = 50.000Variazione ACE = 60.000
Eccedenza = 10.000 (attribuita 50% a Beta e Gamma)Due soci Beta SRL e Gamma SRL al 50%Imputato a ciascuno = 150 (5.000 x 3%)
Reddito di Beta = zero
Cod. fisc alfa srl 150
150
Al rigo RN 6( non è una
Variazione da RF)
ACE
32
La società ALFA Snc ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell’immobile da cui ha conseguito un saldo attivo pari a € 300.000. Il netto
patrimoniale presenta anche il capitale sociale pari a € 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011 ha generato un utile pari a € 60.000. non ci
sono crediti per anticipi utili sociIl calcolo dell’ACE viene eseguito assumendo l’intero patrimonio netto pari a €
510.000 x 3% = 15.300 che rappresenta la variazione in diminuzione del reddito 2011.
Dato da esporre al rigo RS 45 colonna 1 = 510.000
510.000 15.300
ACE E SOCIETÀ DI PERSONE
Il dato va inserito a RF 55 e se eccedenteIl reddito dell’esercizio in RN 21
15.300
ACE
33
510.000 15.300
ACE E SOCIETÀ DI PERSONE
Il dato va inserito a RF 55 e se eccedenteIl reddito dell’esercizio in RN 21
15.300
15.300
L’eccedenza ACE, indicata nel rigo RN21, è attribuita per trasparenza ai soci
ACE
34
INTERESSI PASSIVI
LA SINTESI PER I SOGGETTI IRES
Art. 1, co. 33 L. 24.12.2007,
n. 244
Ha sostituito l’art. 96 del Tuir, introducendo in luogo delprevigente pro rata generale di deducibilità, una nuovadisciplina di deducibilità degli interessi passivi, basata:
1. sull’ammontare degli interessi attivi maturati nel corsodel periodo d’imposta;
2. sul Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestionecaratteristica.
Ha abrogato:• Il pro rata di indeducibilità degli interessi passivi;• La norma di contrasto alla sottocapitalizzazione (c.d thin
capitalization rule)
Ha modificato l’art. 109 del Tuir, co. 5, secondo periodo,eliminando, con riferimento alle spese generali il richiamo alpro rata generale previsto dalla previgente formulazionedell’art. 96 del Tuir
INTERESSI PASSIVI
36
Art. 82, co. 1, D.L. 25.06.2008
n. 185
Ha inserito il co. 5-bis all’art. 96 del Tuir, al fine di stabilireuna specifica soglia di indeducibilità degli interessipassivi e degli oneri assimilati sostenuti:
• dalle banche;• dalle assicurazioni;• altri soggetti appartenenti al settore
dell’intermediazione finanziaria
LA SINTESI PER I SOGGETTI IRES
INTERESSI PASSIVI
37
LE NUOVE DISPOSIZIONI DELL’ART. 96 DEL TUIR –REGOLA GENERALE
La regola generale di cui al co. 1 dell’art. 96, co. 1, del Tuir, stabilisce che perciascun periodo d’imposta:• gli interessi passivi• e gli oneri assimilatidiversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del co. 1, lett. B), dell’art.110 del Tuir, sono deducibili:
1. fino alla concorrenza degli interessi passivi e dei proventi assimilati;
2. l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo dellagestione caratteristica
Secondo quanto chiarito dalla C.M. 19/E del 21.04.2009,richiamando il co. 3, dell’art. 96 del Tuir, assumono rilevanza gliinteressi derivanti da qualsiasi operazione avente causafinanziaria. Rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione ogni equalsiasi interesse od onere ad esso assimilato collegato allamessa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altribeni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e unaremunerazione.
INTERESSI PASSIVI
INTERESSI E ONERI PER I QUALI TROVA APPLICAZIONE L’ART. 96 TUIR
Secondo quanto stabilito dalla C.M. 21.04.2009, n. 19/E rientrano tra gli interessi, oneri eproventi oggetto delle limitazioni di cui all’art. 96 rientrano:
• Gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzionifinanziarie;
• Le commissioni passive su:
- finanziamenti;
- fideiussioni;
- garanzie rilasciate da terzi.
• Gli oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e ipremi di rimborso;
• Gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli (serelativi a contratti di natura finanziaria)
• Gli interessi relativi a contratti derivati, stipulati con finalità dicopertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse.
INTERESSI PASSIVI
39
INTERESSI DI NATURA COMMERCIALE
La C.M. 21.04.2009, n. 19/E ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.4, richiamando il co. 3,dell’art. 96 del Tuir, stabilisce:
• L’esclusione, dall’applicazione delle “limitazioni” di cui al citato art. 96,dagli interessi passivi, degli interessi impliciti derivanti da debiti di naturacommerciale --> ad esempio interessi per dilazioni di pagamento;
• L’inclusione, nel plafond “interessi attivi”, degli interessi attivi derivanti dacrediti di natura commerciale.
C.M. 38/E/2010:
• L’esclusione, dall’applicazione dell’art. 96, degli interessi passivi esplicitidi natura commerciale
• L’inclusione, tra quelli attivi, degli interessi espliciti di naturacommerciale
INTERESSI PASSIVI
40
SCONTI (COMMERCIALI E DI CASSA)
Gli sconti commerciali (di “quantità” o di “qualità”) sono indicati in fattura adiretta riduzione del prezzo.
OIC 12: gli sconti commerciali non sono evidenziati separatamente in bilancio,ma vanno portati a diretta riduzione dei ricavi di vendita (ovvero dei costi)
Pertanto influenzano la determinazione del ROL, ma non rilevano ai fini delcalcolo dell’art. 96 del TUIR
Sconti cassa (OIC 12):
- Non sono portati a diretta riduzione del ricavo o costo
• Non devono essere distintamente indicati in fattura
• Sono iscritti nelle voci C16) e C17) del conto economico, tra i proventi e glioneri finanziari
MAP del 28.5.2009: trattandosi di componenti che derivano da rapporti di naturacommerciale, si rendono applicabili le medesime considerazioni svolte per quelliimpliciti (esclusi quelli passivi ed inclusi quelli attivi)
INTERESSI PASSIVI
41
INTERESSI PASSIVI – ART. 96 TUIR
SCORPORO QUOTA INTERESSI DAL CANONE DI LEASING
Anche per gli beni detenuti in leasing, è necessario scorporare la quota interessidal canone e sottoporla al “test” di deducibilità di cui all’art. 96 del TUIR
Si pone il problema di come determinare la quota interessi, in quanto l’art. 1, co.50, della Legge 244/2007, in tema di Irap, prevede ora che per ladeterminazione della quota interessi si debba fare riferimento a quella “desuntadl contratto”. In tal modo, non sarebbe più applicabile la modalità forfetariaprevista dal D.M. 24.4.1998, ed avallata dall’Agenzia delle Entrate con la R.M.23.3.2004, n. 19/E e con la successiva C.M. 17.3.2005, n. 11/E
Tuttavia, prima la C.M. 8/E/2009 e successivamente la C.M. 19/E/2009,precisano che per esigenze di semplificazione, è possibile continuare adadottare la modalità di scorporo forfettaria di cui al D.M. 24.4.1998
INTERESSI PASSIVI
42
INTERESSI PASSIVI
INTERESSI ESCLUSI
INTERESSI CAPITALIZZATI ART. 110, CO. 1, LETT. B), TUIR
1. AD INCREMENTO DEL COSTO DELL’IMMOBILIZZAZIONE
(per prestiti contratti per l’acquisto, ossia derivanti da“mutui di scopo”, ovvero quelli riferiti al periodo dicostruzione del bene e fino al momento in cui il cespite èpronto per l’uso)
2. AD INCREMENTO DELLE RIMANENZE (IMMOBILI MERCE)
(interessi passivi su prestiti contratti per la costruzione oristrutturazione dell’immobile – per l’intero periodo dicostruzione e comunque non oltre la data a partire dallaquale l’immobile è collocabile sul mercato)
INTERESSI PASSIVI
43
INTERESSI PASSIVI
IMMOBILI NON STRUMENTALI (CD. “PATRIMONIO”)
NUOVO QUADRO NORMATIVO
INTERESSI DI FUNZIONAMENTO
INDEDUCIBILI EX ART. 90 CO. 2 TUIR
INTERESSI DI FINANZIAMENTO
APPLICAZIONE LIMITAZIONI ART. 96 (PRO-RATA
GENERALE)
INTERESSI PASSIVI
44
INTERESSI PASSIVI
IMMOBILI PATRIMONIO (NON STRUMENTALI)
C.M. 18.6.2008, N. 47/E e C.M. 21.4.2009, n. 19/E: per gli immobili patrimonionon è possibile la capitalizzazione fiscale degli interessi passivi (l’art. 110 delTUIR prevede la capitalizzazione solo per i beni strumentali). Pertanto, taliinteressi sono sempre interessati dalla norma limitativa di cui all’art. 96 delTUIR.
CO. 6 ART. 96: prevede l’applicazione prioritaria delle regole di cui all’art. 90,co. 2, del TUIR
Quindi:-Interessi passivi di “finanziamento” (contratti per l’acquisto o la costruzione):non sono capitalizzabili, ed il costo è deducibile con i limiti di cui all’art. 96-Interessi passivi di “funzionamento” (contratti per spese di manutenzioneordinaria e straordinaria): non sono capitalizzabili e sono indeducibiliinteramente dal reddito d’impresa ex art. 90, co. 2, del TUIR
INTERESSI PASSIVI
45
INTERESSI PASSIVI – ART. 96 TUIR
INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI DI IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
Art. 1, co. 36, Legge 244/2007: fino alla data in cui verrà razionalizzato ilsistema vigente in tema di edilizia abitativa, resta ferma la non rilevanza ai finidell’art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti daipoteca su immobili destinati alla locazione
C.M. 37/E/2009:-Norma applicabile alle sole immobiliari di gestione-Ambito oggettivo: sia immobili abitativi, sia strumentali-Mutuo ipotecario deve avere ad oggetto lo stesso immobile successivamentedestinato alla locazione-Norma applicabile anche per immobili detenuti in leasing
INTERESSI PASSIVI
46
INTERESSI PASSIVIAUTOVETTURE
• 40% generalità imprese
• 80% se agenti commercio
• 90% se dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior partedel periodo d’imposta”
Non si applica quindi l’art. 96 del TUIR, ma la disciplina specialedell’art. 164 del TUIR.
Circ. n. 47/08Ques. 5/4
INTERESSI PASSIVI
47
LA “REGOLA” DEL RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL)
Come anticipato, l’ammontare degli interessi passivi che eccede inciascun periodo d’imposta quello degli interessi attivi è deducibile nellimite del 30% del ROL.
Il. Co. 2, dell’art. 96 definisce il ROL come la differenza tra il valore e i costi dellaproduzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del c.c. così come risultanti dalconto economico (non rilevano le variazioni fiscali in Unico). Il medesimo co. 2,esclude dalla determinazione del ROL:
• gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui allalettera B, n. 10, voci a) e b);
• i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, di cui alla lettera B), n. 8.
Ad esempio: interessi attivi € 5.000, interessi passivisostenuti € 7.000, per la quota eccedente, pari ad €2.000, trova applicazione la regola del 30% del ROL.
INTERESSI PASSIVI
48
RIPORTO IN AVANTI INTERESSI INDEDUCIBILI
- Possibilità di riporto in avanti senza limiti di tempo
- C.M. 19/E/2009: non è possibile riportare in avanti l’eventualeeccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi, maturati in undeterminato periodo d’imposta
- C.M. 38/E/2010: l’eccedenza degli interessi attivi rispetto a quellipassivi in un determinato periodo d’imposta può essere utilizzata percompensare eventuali interessi passivi indeducibili in precedentiesercizi e riportati in avanti
INTERESSI PASSIVI
49
INTERESSI PASSIVI
ART. 96. CO. 1, ULTIMO PERIODO
LA QUOTA DI ROL PRODOTTO A PARTIRE DAL 2010 ECCEDENTE GLI INTERESSI DI COMPETENZA,
PUO’ ESSERE PORTATA AD INCREMENTO DEL ROL DEI
SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA
POSSIBILITA’ DI RIPORTO IN AVANTI DELLA QUOTA DI ROL NON SFRUTTATA PER LA
DEDUZIONE DEGLI INTERESSI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO
INTERESSI PASSIVI
50
RIPORTO IN AVANTI ROL NON UTILIZZATO
C.M. 19/E/2009:
- Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL in presenza di interessipassivi indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare l’eccedenzastessa, con conseguente perdita
- L’eccedenza di ROL deve essere utilizzata prioritariamente percompensare l’eccedenza di interessi passivi dell’esercizio in corso odi quelli precedenti
INTERESSI PASSIVI
51
Interessi attivi (anche figurativi)Compresi quelli commerciali
(circ. 38/10)
Interessi passivi e oneri assimilatiDepurare la voce C17di:
Interessi capitalizzatiInteressi commercialiOneri non finanziari
Interessi mutui immobiliari gestioneInteressi auto
Interessi passivi pregressi: per l’importo che trova capienza negli interessi attivi dell’anno, vanno portati in deduzione al rigo RF 54 cod. 13
INTERESSI PASSIVI
52
In presenza di ROL eccedente si devonoDedurre tutti gli interessi passivi. In caso
Essi non siano dedotti sia l’eccedenza ROLSia gli interessi passivi non possono essere riportati a nuovo
Rol pregresso non utilizzato
Rol esercizio: A-B in senso civilisticonettizzato da ammortamenti e canoni leasing
INTERESSI PASSIVI
53
RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRES
A cura di Sandro Cerato
NUOVO REGIME DELLE PERDITE D’IMPRESA ( D.L. 98/11, art. 23 comma 9)
circ. 53/11
1) Nessuna modifica per perdite dei primi tre periodi d’imposta (riporto illimitato e compensazione al
100%
1) Riporto limitato al quinquennio successivo
diventa illimitato
1)Compensazione al 100% del reddito viene limitata
all’80% del reddito
ELEMENTI UGUALIVECCHIO E NUOVO
REGIME
ELEMENTI DIVERSIVECCHIO E NUOVO
REGIME
RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRES
55
DECORRENZA
• Dalla relazione d’accompagnamento emerge che le vecchie regole siapplicano alle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del D.L. 98, cioè 6luglio 2011.
• Si dovrebbe intendere, quindi, che per le perdite derivanti da periodid’imposta chiusi antro il 5 luglio 2011 si applicano le vecchie regole
• In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate
prima dell’entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire
secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica. (relazione
accompagnamento)
• LA DIVERSA TESI DELLA CIRC. 53/11: le perdite vecchie non utilizzateassumono immediatamente le nuove regole, QUINDI:
• Le perdite maturate fino al 2010 si riportano a nuovo nel 2011 giàutilizzando il limite dell’80%
• Il riporto delle perdite maturate fino al 2010 non prevede limiti temporali
• La norma si applica per le perdite il cui quinquennio di riporto non sia giàscaduto al 5 luglio 2011, per periodi d’imposta solari si tratta delle perditegenerate dal 2006
RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRES
56
CONTESTUALE UTILIZZO DI PERDITE DIFFERENTI
Nel corso del Telefisco del 25 gennaio 2012, è stato precisato che, nel
caso di utilizzo, nel medesimo periodo d’imposta, di perdite sia
illimitatamente riportabili – conseguite nei primi tre esercizi dalla
costituzione – che soggette al vincolo quantitativo dell’80,00% del
reddito imponibile, tale limite forfetario deve risultare osservato,
coerentemente con la formulazione letterale dell’art. 84 del Tuir, rispetto al
reddito imponibile lordo, e non a quello al netto delle perdite
illimitatamente riportabili utilizzate.
RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRES
57
CONTESTUALE UTILIZZO DI PERDITE DIFFERENTI
ESEMPIO
Reddito imponibile 2011: euro 100.000
Perdite illimitatamente riportabili: euro 80.000
Perdite soggette al limite dell’80,00%: euro 50.000
Secondo l’Agenzia delle Entrate, se si sceglie di utilizzare
prioritariamente le perdite illimitatamente riportabili (euro 80.000), il
limite dell’80,00% di utilizzo delle altre perdite non va calcolato sul
reddito imponibile residuo (euro 20.000), ma su quello lordo (euro
100.000), ed è, quindi, pari ad euro 80.000. Con l’effetto che il reddito
imponibile 2011 è integralmente assorbito dalle perdite (euro 80.000
illimitatamente riportabili ed euro 20.000 rispettose del vincolo
dell’80,00%).
RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRES
58
30.000
80.00020.000
QUADRO RS QUADRO RN
RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRES
59
AMBITO SOGGETTIVO
• Viene modificato l’articolo 84 commi 1 e 2, ne consegue che sono interessati solo i soggetti Ires
• Per i soggetti Irpef vale sempre l’articolo 8 del Tuir che è autonomo rispetto all’articolo 84
• Quindi soggetti Irpef due casi:
• imprese contabilità ordinaria: riporto a nuovo nel quinquennio e compensazione al 100% o imputazione ai soci per trasparenza e compensazione (anche intersoggettiva) con redditi d’impresa
• Imprese in contabilità semplificata: utilizzo diretto o imputazione per trasparenza in compensazione orizzontale con tutti i redditi di periodo, vietato riporto a nuovo
• Regime dei minimi: perdita riportabile a nuovo nel quinquennio e utilizzabile per reddito d’impresa o esercizio arte o professione (art. 1 , comma 108 L. 244/07)
RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRES
60
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Legge 14 settembre 2011, n. 148(di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
Ampliamento dell’ambito soggettivo della non operatività (art. 2)
LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
Società ed enti indicati all’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994
per tre periodi d’imposta consecutivi
presentano dichiarazioni in perdita fiscale
due periodi d’imposta in perdita fiscaleed uno con un reddito inferioreall’ammontare determinato ai sensidell’articolo 30, comma 3, della citata leggen. 724/1994
Il successivo quarto periodo d’imposta
Soggetti non operativi in perdita sistematica
SOCIETÀ NON OPERATIVE
62
La nuova disciplina per le società in “perdita sistematica” si applica:
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corsoalla data di entrata in vigore della legge di conversione deldecreto legge n. 138 (17 settembre 2011)
- anche se non ricorrono i presupposti dell’articolo 30 della legge n.724
- tenendo conto delle cause di non applicazione della disciplinastessa
LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
SOCIETÀ NON OPERATIVE
63
Novità: art. 2, commi da 36-quinquies a 36-octies, della legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto (17 settembre 2011).
L’aliquota dell’IRES (art. 75 del TUIR) dovuta dai soggetti “non operativi” è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali
A chi si applica
Ai soggetti che non hanno superato il “test di operatività”
Ai soggetti che sono in “perdita sistematica”
Ai soggetti che detengono una partecipazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR in soggetti “non operativi”
Come si applicasul reddito complessivo netto
sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensidell’art. 5 del TUIR dai soggetti “non operativi”
LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ NON OPERATIVE
SOCIETÀ NON OPERATIVE
64
Esclusione Disapplicazione
Articolo 30 legge 724/1994Provvedimento del Direttore Agenzia delle entrate del 14
febbraio 2008
INDICARE IL CODICE SPECIFICO
CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE
SOCIETÀ NON OPERATIVE
65
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le cause di esclusione: i chiarimenti della cir. 9/08
1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100)La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d’imposta
2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unitàNon si tratta di dato medio, bensì in ciascuno dei giorni del biennio precedente non deve
esservi un numero dipendenti inferiori a dieci
3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimonialeIl test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti
4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubbliciPartecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta
5) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settoreLa congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale, determinato
considerando anche gli indici di normalità economica. Non vale per le società soggette a
parametri. Nell’esercizio di riferimento e non nel triennio (circolare 8/E del 16.03.2012).
SOCIETÀ NON OPERATIVE
66
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Cause che permettono disapplicazione senza interpello
• Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere laliquidazione entro il termine di presentazione dichiarazionesuccessiva (impegno in Unico 2012 entro il 30.9.2013). COD. 99
• Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione operaanche dall’esercizio precedente. COD. 20
• Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano statinominati amministratori giudiziari. COD. 30
• Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equocanone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili. COD. 40
SOCIETÀ NON OPERATIVE
67
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello
a) Società che detengono partecipazioni in società operative oescluse dall’articolo 30 (anche tramite interpello) o società collegatecui si applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitataalle partecipazioni .COD. 50
b) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpellose non sono cambiati i motivi.
• Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano chenon vanno considerati anche i componenti economici adessi correlati: es. immobile locato a ente pubblico > esclusigli affitti dal test di operatività
Le cause di esclusione: i chiarimenti della cir. 9/08
SOCIETÀ NON OPERATIVE
68
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
- Società finanziare art. 106 TUB (obbligate all’iscrizione all’UIC)
- CAF
- SpA costituite da Enti Locali
- Società a prevalente partecipazione pubblica (derivanti dal processodi trasformazione in SpA delle c.d. “partecipazioni pubbliche”)
Società obbligate a costituirsi come società di capitali
CAUSE DI ESCLUSIONE
SOCIETÀ NON OPERATIVE
69
CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE
La causa di esclusione non opera:
2) Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
- Primo periodo di imposta di società neo costituite aseguito di un’operazione di scissione, fusione o diconferimento
- Primo periodo di imposta di società risultante daun’operazione di trasformazione
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
SOCIETÀ NON OPERATIVE
70
- È quello di costituzione della società o apertura della Partita IVA(a prescindere dall’effettivo inizio o meno dell’attività)
- Per le stabili organizzazioni è il periodo di insediamento in Italia
Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
CAUSE DI ESCLUSIONE
- Primo periodo di imposta di società neo costituite a seguito diun’operazione di scissione, fusione o di conferimento
- Primo periodo di imposta di società risultante da un’operazionedi trasformazione
La causa di esclusione non opera:
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
SOCIETÀ NON OPERATIVE
71
CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE
- La soglia minima di 10 dipendenti deve sussistere per tutti i giornidel periodo oggetto di osservazione
- Si ritiene quindi che debba sussistere, oltre che nei due eserciziprecedenti, anche nell’esercizio in corso (Circolare 9/E del 2008)
- Rientrano tra i dipendenti tutti i lavoratori subordinati (a tempodeterminato e indeterminato) mentre sono esclusi coloro chepercepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.pro. eamministratori)
7) Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
SOCIETÀ NON OPERATIVE
72
CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE
- I dati da porre a raffronto sono quelli risultanti dal bilancio (redattoin base a corretti principi contabili):
► Totale del valore della produzione, così come risulta dal raggruppa-mento A dello schema di conto economico ai sensi dell’art. 2425 C.C.
► Totale dell’attivo dello schema di stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 C.C.
(Circolare 9/E del 2008)
9) Società che presentano un valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato Patrimoniale
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
SOCIETÀ NON OPERATIVE
73
CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE
- Nella relazione di accompagnamento viene specificato che il testdeve essere fatto solo sul periodo di imposta (e non anche sui 2precedenti)
- Per le società in contabilità semplificata, la causa di esclusione vaverificata tenendo conto degli stessi elementi e valori richiesti dallanorma, che devono essere evidenziati in un apposito prospettoeconomico-patrimoniale redatto sulla base delle risultanze contabili
9) Società che presentano un valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato Patrimoniale
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
SOCIETÀ NON OPERATIVE
74
CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE
- La condizione deve essere verificata nel solo periodo diimposta
- Congruità ottenuta anche per effetto dell’adeguamento indichiarazione
(Circolare 9/E del 2008)
11) Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
SOCIETÀ NON OPERATIVE
75
CAUSE DI NON APPLICAZIONE AUTOMATICHE
La causa di esclusione ha notevoli ripercussioni sulle holding
- Per un’eventuale istanza di disapplicazione della disciplina in capoad una società holding, l’indagine di operatività deve esseretrasferita in capo alle società partecipate
- Qualora la società controllata sia da considerarsi operativa pereffetto della causa di esclusione in esame, si ritiene che ricorrano leoggettive situazioni richieste dal comma 4-bis dell’art. 30 della L.724 per disapplicare la disciplina sulle società operative (Circolare44/E del 2007 – Circolare Assoholding 22.04.2008 n. 2)
11) Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724Circolare 25/E del 4.5.2007
SOCIETÀ NON OPERATIVE
76
CASI PARTICOLARI
L’affitto di azienda non si configura di per sé una causa diesclusione automatica della società concedente dalla disciplinadelle società di comodo (Circolare 25/E del 2007)
AFFITTO DI AZIENDA
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724
SOCIETÀ NON OPERATIVE
77
CASI PARTICOLARI
Le società agricole (che determinano il reddito in base ai critericatastali) non godono di alcuna causa di esclusione o disapplicazioneautomatica.
Il test di operatività si fonda sul confronto tra i ricavi minimi presunticon i ricavi effettivi, che non sono in alcun modo influenzati dallemodalità di determinazione del reddito di impresa (Circolare 50/E del2010)
SOCIETÀ AGRICOLE
Art. 30, comma 1, Legge 23.12.1994 n. 724
SOCIETÀ NON OPERATIVE
78
ARTICOLO 30, COMMA 4, L. 724/1994Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalladichiarazione presentata ai fini dell’IVA non è ammessa a rimborso né puòcostituire oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997o di cessione
• da quando il blocco IVA per le società in perdita “sistemica” 2009/2011?
• dal 1 gennaio 2012? la società è già non operativa per effetto delle perdite reiterate.
• dal 1 gennaio 2013? è il credito 2012 ad essere oggetto di blocco. Tesi preferibile
LE LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE
SOCIETÀ NON OPERATIVE
79
INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31 OTTOBRE 2011
“* le motivazioni che le società in perdita possono porre a base delle
loro istanze debbano riguardare, ad esempio, la economicità del
comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della
complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di
situazioni particolare che potrebbero aver causato i risultati negativi.
Sono state, al riguardo, prospettate le situazioni delle imprese che
producono redditi a formazione pluriennale (ad esempio quelle di
costruzione immobiliare), per le quali a tre anni di perdita può far
seguito un quarto esercizio nel quale sono dichiarati i ricavi relativi
all’attività svolta nel precedente triennio.”
SOCIETÀ NON OPERATIVE
80
- Costruzione e vendita – rimanenze - escluse
- Bene strumentale in costruzione - escluso
- Radicale ristrutturazione – interpello
- Blocco autorizzazioni (aree) – interpello
- Canoni vincolati - disapplicazione
- Fitto a enti pubblici – disapplicazione
- Subentro in contr. locazi. preesist. – interpello
- Contratto originario valore mercato – interpello
- Contratto a valore di mercato (omi) – interpello
LE SOCIETÀ IMMOBILIARI
Le possibili giustificazioni
SOCIETÀ NON OPERATIVE
81
- Beni in leasing – sempre costo del concedente
- Beni ammortizzabili – costo storico
- Costi pluriennali – valore residuo
- Beni in corso di costruzione – non rilevano
- Fabbricati e auto – costo storico contabile
- Questione della “omogeneità” beni – proventi
- Anche beni inferiore a 516,46€
TEST DI OPERATIVITÀ E REDDITIVITÀ
Alcune regole da ricordare
SOCIETÀ NON OPERATIVE
82
LA RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008
Immobili diversi da A/10 situati in Comuni con più di 1.000 abitanti
Fino al 2012 coefficiente del 6% sul valore nonrivalutato
A partire dal periodo d’imposta 2013 e per isuccessivi due coefficiente agevolato del 4% sulmaggior valore divenuto fiscalmente rilevante
A partire dal periodo d’imposta 2015 coefficiente del 6% sul valore rivalutato
SOCIETÀ NON OPERATIVE
83
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le conseguenze ai fini IVA
L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione o di cessione
la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che
risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1
se per tre periodi di imposta consecutivi
SOCIETÀ NON OPERATIVE
84
In tal caso, occorre compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF83 (sempreche la casella “Casi particolari” di rigo RF74 non sia stata compilata) e il resto delprospetto non va compilato.
IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012
La casella “Soggetto in perdita sistematica” deve essere barrata qualora ilcontribuente abbia presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodid’imposta consecutivi ovvero nello stesso arco temporale sia risultato per dueperiodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbia dichiarato un reddito inferioreall’ammontare determinato ai sensi dell’art. 30, co. 3, L. n. 724 del 1994
SOCIETÀ NON OPERATIVE
85
IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012
Esempio: società di capitali con periodo d’imposta 01/10/2011 – 30/09/2012 inperdita sistemica con i seguenti asset nell’esercizio:Immobili € 1.250.000Altre immobilizzazioni € 118.500Reddito presunto1.250.000 x 4,75% = € 59.375118.500 x 12% = € 14.220Totale = € 73.595
x
1.250.000
118.500
73.595
73.595
SOCIETÀ NON OPERATIVE
IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012
Casella “Casi particolari”:
La società nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei dueprecedenti non ha alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal casova indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato
x 1
NON DEVE ESSERE COMPILATO
SOCIETÀ NON OPERATIVE
87
IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012
La società non ha posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla presentedichiarazione. In tal caso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi daRF75 a RF81 non vanno compilate.
x 2
Casella “Casi particolari”:
NON DEVE ESSERE COMPILATO
SOCIETÀ NON OPERATIVE
88
IL PROSPETTO IN UNICO SC 2012
Esempio: società di capitali in liquidazione che assume l’impegno dicancellarsi dal registro delle imprese entro il termine di presentazione delladichiarazione successiva.
99
NON DEVE ESSERE COMPILATO
SOCIETÀ NON OPERATIVE
89
NUOVA IPOTESI D.L. 138/11
• Decorrenza dal 2012, quindi da monitorare esercizi 2009/2011
Riflesso sugli acconti dovuti per il 2012 che vanno calcolati assumendo come Base di calcolo il reddito che si sarebbe formato
nel 2011 già applicando la nuova normativa
Due possibili letture:a) 2011 già di comodo
b) Si considera il triennio 2008/2010
SOCIETÀ NON OPERATIVE
90
NUOVE REGOLE DELLE PERDITE E SOCIETÀ DI COMODO
• Chiarimento “telefisco”
• Perdita da anni precedenti 100
• Reddito 70
• Minimo da dichiarare 30
• Calcolo perdita utilizzabile potenzialmente: 80% di 70 = 56
• Limite massimo utilizzo 70 – 30 = 40
Si dichiara il reddito di 30 e la perdita eccedente di 60 si rinvia senza limiti. Le perdite si “congelano” fino a che non si ridiventa operative e comunque si utilizzano con rispetto del reddito minimo
SOCIETÀ NON OPERATIVE
91
QUADRO RW: COSA SAPERE
MONITORAGGIO QUADRO RW: LA NORMA
L'obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se:
• sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero didenaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraversosoggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediariresidenti
• sono stati detenuti al termine del periodo d’imposta investimentiall’estero o attività di natura finanziaria per un ammontare superiore a10 mila euro;
• sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero aventi adoggetto attività e investimenti all’estero, di importo superiori a 10 milaeuro, anche se alla fine dell’anno non si detengono tali attività einvestimenti
QUADRO RW
93
DA RICORDARE
La sezione I è compilata di rado. Ai sensi dell’art. 2 del Dl167/90 sono oggetto di monitoraggio i trasferimenti da e versol’estero per cause diverse dagli investimenti all’estero
In particolare:
• i trasferimenti devono avvenire senza l’interventodell’intermediario residente;
• non sono monitorati i trasferimenti estero su estero;
• non sono monitorati i trasferimenti mediante trasporto alseguito;
• sono monitorate le spese correnti e per altri motivi.
QUADRO RW
94
DA RICORDARE
Solitamente le sezioni II e III sono strettamente collegate.
Può accadere che si compili solo:• la sezione II (se nell’anno da dichiarare non sono avvenuti
flussi riferiti agli stock da monitorare, oppure gli stessi sono diimporto inferiore a 10 mila euro);
• la sezione III (evento che si configura nel caso in cui alla finedell’anno non si hanno più “stock” all’estero, ovvero sono diimporto complessivo inferiore a 10 mila euro);
• le sezioni II e III devono essere compilate indipendentementedall’origine delle attività e investimenti (ad esempio,successione o donazione) e dall’eventuale intervento di unintermediario residente.
QUADRO RW
95
SCUDO
Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente aibeni scudati.In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso alrimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare ilquadro RW.Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nellaseguente situazione:
• chi ha “scudato” entro il 15 dicembre 2009 dovevariprendere il monitoraggio in Unico 2011. Solo in presenzadi cause ostative risolte entro il 31 dicembre 2010 si eraesonerati in Unico 2011;
• chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entroil 30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere allacompilazione di RW a partire da Unico 2012
ESONERATI DA RW
QUADRO RW
96
ART. 38
D.L. 78/10
• i dipendenti che prestano in via continuativa attivitàlavorative presso la Commissione Europea ed altriorganismi comunitari e internazionali e la cuiresidenza è stabilita in Italia ex lege, nonché idipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’esteroper motivi di lavoro per i quali sia prevista la notificaalle autorità locali ai sensi delle convenzioni diVienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioniconsolari, sono esonerati da ogni adempimento intermini di monitoraggio in relazione a qualsiasidisponibilità detenuta all’estero, sia finanziaria chepatrimoniale
• i frontalieri”, sono esonerati ma limitatamente alledisponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nelpaese di svolgimento dell’attività lavorativa
ESONERATI DA RW
QUADRO RW
97
Circ. 45/10
Non devono essere indicati in RW i conti correntiall’estero rispetto ai quali i soggetti detentori dianodisposizione all’istituto estero di bonificareautomaticamente gli interessi maturati sul conto esteroad un conto italiano, dando specificazione nellacausale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenutaapplicata all’estero, in modo che la banca italiana siain grado di operare la ritenuta in ingressosull’ammontare lordo degli interessi (circolare 19giugno 2002, n. 54/E). In tal caso, peraltro, non sideve nemmeno compilare il quadro RM
CONTI CORRENTI
QUADRO RW
98
Circ. 45/10
Prima ipotesi: monitoraggio è riferito alla sola quotaparte di propria competenza di ciascuno deicomproprietari, se l’esercizio dei relativi diritti richiedeun analogo atto di disposizione da parte degli altricointestatari (ad esempio, immobile in comproprietà)
Seconda ipotesi: compilazione con riferimentoall’intero valore delle attività qualora il contribuenteabbia la piena disponibilità delle attività all’estero (adesempio, conto corrente cointestato con firma libera edisgiunta)
ATTIVITÀ COINTESTATE
QUADRO RW
99
• Gli importi in valuta estera devono essere rapportatiall’euro, facendo riferimento al provvedimento del direttoredell’Agenzia Entrate in corso di emanazione.
• Le disponibilità estere devono essere indicate sulla basedel relativo costo storico idoneamente documentato.
• In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alledisposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmentericonosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazioneladdove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante.
• Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorsoad una perizia di stima.
VALORI DA INDICARE
QUADRO RW
100
QUADRO RM, SEZ XVILA NUOVA PATRIMONIALE
NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI
• Introdotta a regime dal comma 13 dell’art. 19 del DL 201/11un’imposta patrimoniale riferita agli immobili detenuti a titolo diproprietà o in base ad altro diritto reale all’estero
• Interessati solo le persone fisiche
• Imposta fissata in misura pari allo 0,76%
• L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile
• Creato un “microsistema” differente rispetto agli adempimentidichiarativi in Unico
QUADRO RM
102
L’ASSENZA DI DISTINGUO CON LO SCUDO
L’imposta si applica a tutti gli immobili detenuti all’estero, anchese scudati mediante regolarizzazione. Da comprendere se gliimmobili oggetto di rimpatrio giuridico sono o meno sottopostialla patrimoniale
L’imposta trova applicazione anche verso chi è stato sempreligio al dovere ed ha correttamente applicato le regole, sia perl’acquisto (dunque utilizzo di soldi non derivanti dall’evasione etracciati), sia per il monitoraggio (quadro RW) e la dichiarazione(eventuali redditi in RL).
QUADRO RM
103
COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE
• L’imposta è dovuta da proprietari e da chi ha diritti reali. Dunqueinclude nudi proprietari e usufruttuari. Delle difficoltà potrebberosorgere per istituti giuridici esteri non coincidenti con quelli italiani
• L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e aimesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso
• Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15giorni. Nel caso di dismissione, mentre RW in sezione II non sicompila, la patrimoniale è comunque dovuta e si compila RM
QUADRO RM
104
COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE
• L’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato *”
• Si creano disparità clamorose tra chi ha la documentazione echi no. In ogni caso non rileva l’eventuale valore catastale
• Non è chiaro se l’atto di acquisto sia quello dell’attualeproprietario, che potrebbe aver ricevuto l’immobile in eredità odonazione, così come deve comprendersi come deveprocedersi in assenza di un corrispettivo monetario (si pensialla permuta)
QUADRO RM
105
NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI
Deroghe previste dal DL 16/12
• Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio diinformazioni l’imponibile è il valore catastale dell’immobile(rivalutato) utilizzato per il pagamento delle impostepatrimoniali e reddituali all’estero (se non si rende applicabiletale deroga, si torna ad applicare la regole generale descritta);
• È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta in Italiale imposte di natura patrimoniale e quelle di natura redditualesempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165del tuir.
QUADRO RM
106
NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI
Deroghe previste dal DL 16/12
• L’imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200euro
• Per i soggetti impiegati dello Stato o di Enti internazionalipartecipati dall’Italia si applicano le regole IMU se l’immobileè abitazione principale
QUADRO RM
107
ATTENZIONE
NON È POSSIBILE PROCEDERE CON AUTOMATISMI
Le regole di compilazione sono diverse, sia sul fronte reddituale(RL), sia per il monitoraggio (quadro RW) che per la patrimoniale(RM). Ad esempio, nel caso di un Immobile a New York:
• la patrimoniale è sempre applicabile, con scomputodell’eventuale patrimoniale pagata negli USA
• l’indicazione nel quadro RW è obbligatoria (salvo il caso diesonero, ad esempio, per gli impiegati statali che lavoranoall’estero);
• non è necessaria l’Indicazione nel quadro RL. In USA non esisteun sistema basato sulle rendite catastali. Dunque l’immobile adisposizione non deve essere dichiarato in RL.
QUADRO RM
108
NUOVA PATRIMONIALE ATTIVITÀ ESTERE
• La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuoper il 2011 e per il 2012
• Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013• Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di 34,20 euro• Sono esclusi dall’imposizione le attività finanziarie che seppur
fisicamente detenute all’estero sono state oggetto delrimpatrio giuridico
• Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attivitàfinanziarie riferite a emittenti italiani ma comunque detenuteper il tramite di intermediari all’estero
QUADRO RM
109
LA NON INFLUENZA DI UNICO
• La norma non è collegata alla compilazione del quadro RW epertanto anche situazioni di eventuali esonero dichiarativo, comenel caso dei frontalieri (art. 38, comma 13, del D.L. n. 78 del2010), dei residenti nel comune di Campione d’Italia (circolare n.43 del 2009), delle previdenze complementari (circolare n. 11 del2010) o ancora delle stock option (circolare n. 49 del 2009) e deiconti correnti con disposizione di bonificare automaticamente suun conto italiano gli interessi maturati, sono attratti dalla nuovadisposizione
• Peraltro, la patrimoniale si applica pro-quota e dunque nonrilevano le regole del quadro RW, laddove per alcune attivitàfinanziarie detenute all’estero (in primo luogo i conti correnticointestati) è richiesta l’indicazione del valore assoluto dell’attività
QUADRO RM
110
IL VALORE DI RIFERIMENTO
• Le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate alvalore di mercato “rilevato al termine di ciascun anno solare
nel luogo in cui sono detenute* anche utilizzando la
documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le
singole attività”
• Solo in assenza del valore di mercato è possibile ricorrere alvalore nominale o di rimborso
• Si pone il problema del valore delle attività in caso di modifica,apertura o chiusura della stessa nel corso dell’anno
QUADRO RM
111
LA COMPILAZIONE
1 30.000
2 1
30.000
Esempio 1: apertura conto corrente
• Invio di 30 mila euro all’estero il 30 luglio per apertura di conto corrente
Dati banca italiana
LA COMPILAZIONE
113
Esempio 1: apertura conto corrente
• Invio di 30 mila euro il 30 luglio all’estero per apertura di conto corrente
30.000 100 5 34
LA COMPILAZIONE
114
Esempio 2
• Conto corrente con saldo iniziale di 12.000 €, nel corso d’annorientro in Italia di 5.000 €. Inoltre, sul conto corrente sono accreditati102 € di interessi.
• In sede di dichiarazione, il contribuente non deve compilare ilquadro RW.
• Infatti, la consistenza all’estero sarà pari a 7.102 €, importo inferiorealla soglia che obbliga al monitoraggio. Identiche osservazioni sipongono per la sezione III, laddove i flussi complessivi sono pari a5.000 €, inferiori all’importo di 10.000 €.
• Il quadro RM deve essere compilato (sul conto corrente è sempliceessendo dovuto un importo fisso, nel caso di altre attività si pone ilproblema del cambio della consistenza della stessa)
MOVIMENTAZIONE ESTERO/ITALIA DA CONTO CORRENTE
LA COMPILAZIONE
115
Esempio 3: Chiusura del conto corrente• Rientro in Italia in due soluzioni dell’intero importo di 12.000 €. Il
rientro in Italia è operato sul medesimo conto corrente italiano. Insede di compilazione:
• non si indica nulla nella sezione II, in quanto non esiste laconsistenza a fine anno;
• si compila la sezione III, evidenziando il flusso in entrata di 12.000 €.• In particolare, anche se l’operazione di rientro è avvenuta mediante
due bonifici internazionali, trattandosi del medesimo conto correnteitaliano di destinazione, si compila un solo rigo della sezione IIIindicando l’importo complessivo di 12.000 €.
• Si compila il quadro RM fino al mese di chiusura del conto (18novembre)
LA COMPILAZIONE
116
CHIUSURA CONTO ESTERO
1 1
12.000
Dati banca italiana
LA COMPILAZIONE
117
Esempio 3: chiusura conto corrente
Chiusura del conto alla data del 18 novembre
12.000 100 11 34
LA COMPILAZIONE
118
Esempio 4: Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi
• Saldo pari a 24 mila euro.
• L’adempimento in questione deve essere effettuato analizzando lepossibilità di disposizione in capo ai cointestatari. In particolare, seentrambi i coniugi possono disporre liberamente del contocorrente, secondo la circolare n. 45 del 2010, ciascuno di essideve segnalare, nella propria dichiarazione dei redditi, nel quadroRW, la consistenza del conto corrente in valori assoluti.
• In sostanza, ogni coniuge dovrà compilare il proprio quadroRW indicando quale consistenza l’importo di 24 mila euro.
• In RM invece si indica l’importo per intero (24 mila), ma siindica anche la quota del possesso
LA COMPILAZIONE
119
Esempio 4: conto condiviso
24.000 50 12 34
LA COMPILAZIONE
120
Esempio 5
• La compilazione in riferimento alla propria quota di competenzaavviene solo nelle ipotesi in cui la disponibilità dell’attività detenutasia vincolata al consenso degli altri intestatari.
• È il caso, ad esempio, dell’immobile all’estero intestato ad entrambi iconiugi.
• In questa ipotesi, essendo impossibile disporre del bene per interosenza il consenso del cointestatario/comproprietario, è evidente cheil monitoraggio fiscale debba far riferimento alla sola quota diproprietà.
• Ad esempio, immobile cointestato da costo storico pari a 250 milaeuro, ogni coniuge indica nel proprio RW il valore di 125 milaeuro
• In RM invece si indica il costo storico complessivo e la quota dipossesso
IMMOBILI COINTESTATI AI CONIUGI
LA COMPILAZIONE
121
Esempio 5: immobile in comproprietà
250.000 50 12 950
LA COMPILAZIONE
122
Esempio 6
• Compromesso di acquisto di immobile all’estero con flusso dei soldia favore del notaio estero o dell’azienda estera costruttrice. L’ipotesipotrebbe essere l’invio monetario nel corso del 2011 relativamentead un immobile, però, ancora non esistente al 31 dicembre. Come silegge chiaramente dalle istruzioni al quadro RW, “non devono
essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti
non ancora concretizzati nel periodo d’imposta”.
• Dunque il quadro RW non deve essere compilato, a prescinderedagli importi inviati all’estero.
• Si presume che non debba compilarsi nemmeno il quadro RM
ACCONTI
LA COMPILAZIONE
123
CEDOLARE SECCA E DETRAZIONE 36%NOVITÀ
MODELLO UNICO PF/2012
Devono essere compilati entrambi i prospettiNon si compila il rigo 11 Si compilano in alternativa i righi 13 o 14
X
Si compila solo per la tassazione ordinaria ridotta del 30%
CEDOLARE SECCA E DETRAZIONE 36%
125
MODELLO UNICO PF/2012
ULTERIORI INDICAZIONI NEL QUADRO B
l’eventuale eccedenza di cedolare utilizza-ta in F24 (D.P.C.M. 21.11.2011)
In caso di passaggio da 740 a 730
CEDOLARE SECCA E DETRAZIONE 36%
126
ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
DL 70/2011 – art.7 co.1
• A partire dal 14.5.2011 • non occorre più, ai fini della detrazione del 36% per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, presentare, prima dell’inizio dei lavori, lacomunicazione a Pescara;
• al suo posto occorre indicare nella dichiarazione dei redditi in cui si chiedeil beneficio:
- i dati catastali identificativi dell’immobile,- gli estremi di identificazione del titolo di possesso dell’immobile se
questo non è in proprietà,- gli altri elementi che verranno richiesti ai fini del controllo della
detrazione,• e occorrerà conservare copia di tutta la documentazione.• Rimane fermo l’obbligo, se del caso, di presentare la comunicazione
all’ASL competente.
AGEVOLAZIONE 36%
CEDOLARE SECCA E DETRAZIONE 36%
127
DETRAZIONE 36%
Da barrare in caso di inizio lavori fino al 13.5.2011 (e non compilazione caselle successive), ovvero per interventi su parti comuni dell’edificio iniziati dal 14 maggio 2011 (per i quali l’amministratore non ha inviato la comunicazione a Pescara, e lo stesso amministratore fornirà i relativi dati nel quadro AC)
Da compilare per lavori iniziati nel 2011, a partire dal 14 maggio 2011
CEDOLARE SECCA E DETRAZIONE 36%
128
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI (D.L. 70/2011)
LA NUOVA PREVISIONE
Art. 7, co. 2, lett. ee) ff) gg) D.L. 70/2011
1. Ammessa la compensazione tra imposta sostitutiva versatain occasione di precedente rivalutazione e imposta dovutain occasione di nuova rivalutazione
2. Non ammesso rimborso se primo versamento eccedente ilsecondo
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
130
LA NUOVA PREVISIONE
Procedure ammesse:1. Compensazione nuova imposta – vecchia imposta (eseguibile
anche bloccando le rate residue della precedente rivalutazione2010 – circ. 47/11)
2. Compensazione possibile anche senza eseguire la nuovarivalutazione ma utilizzando le rate ancora a debito dellarivalutazione 2010, (31.10.2011 e 31.10.2012 – circ. 47/11), dascomputare da una precedente rivalutazione (sempreché non siagià stato richiesto il rimborso)
3. Versamento nuova imposta e rimborso vecchia imposta - 48 mesida versamento
4. Rimborso vecchia imposta - 12 mesi da entrata in vigore D.L.70/2011 (14 maggio 2012, vale anche senza eseguire la nuovarivalutazione – circ. 47/11)
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
131
NUOVO VALORE INFERIORE - CONSEGUENZE
• Partecipazioni : cessione a corrispettivo inferiore a quello di perizia determina una minusvalenza indeducibile (art. 5, comma 6 L.448/2001)
• Terreni : se il corrispettivo di cessione e’ inferiore al valore rivalutato ritorna valido il costo storico (circ. 81/2002)
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
132
LA NUOVA PREVISIONE
Terreno– rivalutato a 1000 nel 2010 - 1000 x 4% = 40
– valutato a 800 nel 2011 – 800 x 4% = 32
Versamento da eseguire = 0
No rimborso eccedenza di 8
Perizia necessaria per utilizzare il nuovo minor valore
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
133
PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN DONAZIONE O SUCCESSIONE
• Successione - art. 68, c. 6 Tuir: valore rilevante ai fini imposta
successione dato da art. 16 D.L. 346/90 – valore contabile
- il costo ereditato può essere inferiore rispetto al costo
riconosciuto in capo al de cuius (irrilevanti le rivalutazioni del
de cuius)
• Donazione: si assume come costo quello del donante
- rilevanti le rivalutazioni del donante
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
134
PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E D.L. 70/11
Successione
1. Discontinuità di valori tra de cuius ed erede
2. Necessaria pronuncia esplicita delle Entrate perlegittimare la detrazione dalla nuova imposta sostitutivapagata da erede dalla vecchia imposta sostitutivapagata dal de cuius
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
135
PARTECIPAZIONI RICEVUTE IN SUCCESSIONE O DONAZIONE E D.L. 70/11
Donazione
– Continuità dei valori donante donatario e oggettività delvalore rivalutato (R.M. 141/2003)
– Legittimo (?) scontare da imposta versata da donatarioquella versata da donante
– Donante ha rivalutato da 50.000 a 100.000 versando 4% =4000.
– Donatario rivaluta a 150.000 = 150.000 x 4% = 6000 – 4000= 2000
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
136
150.000 4 6.000 4.000 2.000 x
RIVALUTAZIONE > partecipazione ricevuta in donazione
DONANTE HA GIÀ ESEGUITO UNA RIVALUTAZIONE PERIZIANDO IL VALORE DI € 100.000. LA PARTECIPAZIONE È DONATA, MANTIENE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DI € 100.000 ED ORA VIENE
RIVALUTATA A € 150.000
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
137
150.000 4 6.000 6.000 x
RIVALUTAZIONE > partecipazione ricevuta in successione
DE CUIUS HA GIA’ ESEGUITO UNA RIVALUTAZIONE PERIZIANDO IL VALORE DI € 100.000. LA PARTECIPAZIONE CADE IN SUCCESSIONE E VIENE VALUTATA IN BASE AL VALORE DI BILANCIO ( ESEMPIO 30.000).
VALORE IN CAPO ALL’EREDE: 30.000
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
138
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
D.L. 138/2011 (D.M. 13.12.2011 e C.M. 11/E/2012)
Possibilità di affrancamento partecipazioni non qualificate detenute al31.12.2011, con valorizzazione alternativa:
• frazione di patrimonio netto al 31.12.2010
• valore effettivo da stima peritale (la stima si riferisce alla quota enon al patrimonio netto, ed il costo non è deducibile)
Non è ammesso l’affrancamento parziale della quota, enecessariamente l’affrancamento deve riguardare tutte le quotadetenute (non qualificate)
Le partecipazioni non devono essere detenute alla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi
ASPETTI GENERALI
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
140
Ipotesi 1 – affrancamento con plusvalenza (RT49)• Colonna 1: valore al 31 dicembre 2011(frazione di patrimonio netto o valore di
perizia)• Colonna 2: costo fiscale della partecipazione• Colonna 3: plusvalenza• Colonna 4: imponibile (colonna 3 al netto di eventuali minusvalenze riportate da
Unico 2011, ovvero realizzate nel 2011, nonché al netto di eventualiminusvalenze da affrancamento indicate in colonna 3 del rigo RT50))
• Colonna 5: imposta sostitutiva dovuta (12,5%)Ipotesi 2 – affrancamento con minusvalenza (RT50)• Colonna 1: valore al 31 dicembre 2011(frazione di patrimonio netto o valore di
perizia)• Colonna 2: costo fiscale della partecipazione• Colonna 3: minusvalenza (utilizzabile in compensazione con plusvalenze dello
realizzate nel 2011, o riportabile in avanti nella misura del 62,5%, nel qual casol’importo va riportato nel rigo RT20, col. 5)
ASPETTI GENERALI
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
141
Un soggetto detiene una partecipazione del 10% nella società ALFA SRL il cui costo è pari a € 100.000 mentre il valore al 31.12.2011 è
pari a € 80.000. Dalla operazione affrancamento emerge una minusvalenza che è riportabile a nuovo per un quinquennio nella
misura del 62,5%, cioè12.500
80.000 100.000 20.000
AFFRANCAMENTO
Segue
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
142
C.IL PASSAGGIO IN RT 20C..
20.000
LE ISTRUZIONI NON SPECIFICANO SE IL DATOVA SEGNALATO GIÀ AL 12,5%, RESTA IL FATTO
CHE LA MINUSVALENZA RIPORTABILE E’ COMUNQUE12.500
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
143
NOVITÀ STUDI DI SETTORE(art. 8 del D.L. 16/2012)
NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma vigente fino al 1°marzo 2012 (art. 39, co. 2, lett. d-
ter, del DPR 600/73, come modificato dal D.L. 98/2011)
I PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO L’UTILIZZO DELL’ ACCERTAMENTO INDUTTIVO DA PARTE DELL’UFFICIO
omessa o infedele indicazionedei dati previsti nei modelli per lacomunicazione dei dati rilevanti aifini dell'applicazione degli studi disettore
Sono irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (scostamento tra ricavi accertati edichiarati superiore al 10%)
indicazione di cause diesclusione o di inapplicabilitàdegli studi di settore nonsussistenti.
STUDI DI SETTORE
145
2) GLI SCOSTAMENTI RILEVANTI
Siano superiore del 10% rispetto a quello dichiaratoNota bene: norma di carattere procedimentale (C.M. 8/E/2012)
IMPOSTE DIRETTEil maggior redditod’impresa ovvero di arte o professione
IVAla maggiore impostaaccertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile
IRAPil maggior imponibileaccertato
LE PROBLEMATICHE
1) LA NORMA NON RICHIAMA L’OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI
NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma vigente fino al 1°marzo 2012 (art. 39, co. 2, lett. d-ter,
del DPR 600/73, come modificato dal D.L. 98/2011)
STUDI DI SETTORE
146
NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma vigente dal 2 marzo 2012 (art. 39, co. 2, lett. d-ter, del
DPR 600/73, come modificato dal D.L. 16/2012)
I PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO L’UTILIZZO DELL’ ACCERTAMENTO INDUTTIVO DA PARTE DELL’UFFICIO
omessapresentazione delmodello per lacomunicazione deidati rilevanti ai finidell'applicazionedegli studi di settore
Nota bene: la “franchigia” del 15% è prevista solo per l’infedele compilazione
Infedele compilazioneche comporti unadifferenza superiore al15%, e comunque adeuro 50.000, tra ricavi dastudi e quelli stimati
indicazione di cause diesclusione o diinapplicabilità degli studidi settore nonsussistenti.
STUDI DI SETTORE
147
ACCERTAMENTO INDUTTIVO: DECORRENZA DELLE NUOVE NORME ?
La nuova lett. d-ter), come modificata dal DL 16/12, si applica agli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012. In precedenza si applica la
vecchia norma.
POICHÈ SI PARLA DI ACCERTAMENTI NOTIFICATI, VUOL DIRE CHE LA NORMA, IN ENTRAMBE LE VERSIONI, È DI NATURA
PROCEDURALE (TESI CONFERMATA DALLA CIRCOLARE 8/12)
STUDI DI SETTORE
148
ACCERTAMENTO INDUTTIVO PRIMA E DOPO
Atti notificati fino al 1°marzo 2012: regola del 10% di scostamento, norma procedurale e applicabilità a tutte le annualità accertabili
Atti notificati dal 2°marzo 2012: regola del 15% di scostamento, norma procedurale e applicabilità a tutte le annualità accertabili
STUDI DI SETTORE
149
ACCERTAMENTO INDUTTIVOPrecisazione circolare n. 8 del 2012
alla luce dei principi di trasparenza e di collaborazione *.. gli uffici
applicheranno ordinariamente la facoltà introdotta dalla citata
disposizione del decreto legge n. 98 del 2011, e modificata dal decreto
legge n. 16 del 2012, soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni
relative al periodo di imposta 2010.
Per le annualità precedenti il 2010, invece, laddove il contribuente
spontaneamente o a seguito di eventuale invito comunichi
correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisi l’interesse, con
ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando *. il ricorso
a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”.
STUDI DI SETTORE
150
ACCERTAMENTO INDUTTIVO: La condizione normativa nel caso di “studio” infedele
Si prende in considerazione il valore puntuale di riferimento di Gericooriginariamente presentato: ad esempio, 200 mila
Si confronta il 15% di 200 mila, pari a 30 mila, con il valore di 50 mila e siconsidera il minore dei due
La condizione per l’accertamento è rispettata se la rielaborazione diGerico conduce ad un valore puntuale di riferimento pari a 230.001euro
STUDI DI SETTORE
151
ACCERTAMENTO INDUTTIVO: La condizione normativa nel caso di studio infedele
Si prende in considerazione il valore puntuale di riferimento di Gericooriginariamente presentato: ad esempio, 2 milioni
Si confronta il 15% di 2 milioni, pari a 300 mila, con il valore di 50 mila esi considera il minore dei due
La condizione per l’accertamento è rispettata se la rielaborazionedi Gerico conduce ad un valore puntuale di riferimento pari a2.050.001 euro
STUDI DI SETTORE
152
ACCERTAMENTO INDUTTIVO: La condizione normativa nel caso di studio infedele
Lo scostamento registrato serve solo ad autorizzare l’accertamentoinduttivo puro. Una volta rispettata la condizione, l’ufficio decide qualeaccertamento eseguire. Se utilizza lo studio “rielaborato”, lo scostamentonon rappresenta una franchigia, ma è accertabile
Non rilevano i ricavi/compensi dichiarati dal contribuente: il confrontoavviene sempre con il valore puntuale di riferimento di Gerico
Nel caso di omissione del modello studi o di errate cause diesclusione/inapplicabilità non serve verificare il risultato dello studiorielaborato dall’ufficio e nemmeno confrontarlo con quanto dichiarato
STUDI DI SETTORE
153
NOVITÀ STUDI DI SETTORE: norma dal 2 marzo 2012
Le problematiche da risolvere
STUDIO EVOLUTOAl sopraggiungere dello studioevoluto deve comprendersi se siutilizza lo studio originario oquello evoluto per verificare loscostamento
COSTI OCCULTINell’accertamento induttivo, sesi prescinde dalla contabilità,vanno riconosciuti i costi occulti
STUDI DI SETTORE
154
NOVITÀ STUDI DI SETTORE IN GENERALE
I COMPORTAMENTI DA TENERE
STUDIO FORZATOLa forzatura nonpaga, atteso il rischiodell’induttivo puro
CONGRUITÀ E COERENZAÈ senza dubbio il risultatomigliore, in quantoconsente di fruire dellanorma premiale dal 2011,ossia riduzione di un annodegli accertamenti, bloccoagli analitici/induttivi emaggiori margini nelredditometro
NON CONGRUITÀSe lo studio risulta noncongruo, bisogna ricordarsiche si tratta comunque diuna presunzione sempliceed è compito dell’ufficiotrovare gli elementi disupporto perl’accertamento
STUDI DI SETTORE
155
PROROGA TERMINE PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI
Viene prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la pubblicazione in G.U.delle integrazioni gli studi di settore, applicabili per il 2011, al fine di tenerconto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardoa determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituireindicatori di coerenza o di normalità economica
STUDI DI SETTORE
156
“PREMIO” CONGRUITÀ E COERENZA STUDI DI SETTORE
I benefici previsti dal co. 9 dell’art. 10 del D.L. 201/2011, si applicano
– “nei confronti dei soggetti al regime di accertamento basato sugli
studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio
1198, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento,
ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli studi medesimi”.
• In buona sostanza, la platea dei soggetti interessati ricomprendetutti coloro per i quali si rendono effettivamente applicabili gli studi disettore quale strumento di accertamento.
Art. 10, co. 9 –10, D.L. 201/2011
STUDI DI SETTORE
157
Benefici per congrui e coerenti (anche per adeguamento)
• preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cuiagli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54,comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
• riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l’attività diaccertamento (art. 43, comma 1 del DPR 600/73); la disposizione nonsi applica in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denunciapenale per uno dei “reati fiscali” di cui al DLgs. 74/2000;
• la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, acondizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno unterzo quello dichiarato (e non di un quinto come ordinariamenteprevisto dall’art. 38 del DPR 600/73.
Art. 10, co. 9 – 10, D.L. 201/2011
“PREMIO” CONGRUITÀ E COERENZA STUDI DI SETTORE
STUDI DI SETTORE
158
Condizioni per l’accesso ai benefici
Al fine di poter beneficiare dei vantaggi indicati in precedenza, il co. 10 dell’art. 2 del D.L. 201/2011, richiede la presenza delle due seguenti condizioni:
• il contribuente deve aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
• sulla base di dati indicati fedelmente, il contribuente deve risultare coerente (e non solo congruo quindi) con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio settore, o degli studi di settore applicabili.
Art. 10, co. 9 – 10, D.L. 201/2011
“PREMIO” CONGRUITÀ E COERENZA STUDI DI SETTORE
STUDI DI SETTORE
159
CONTROLLI SOGGETTI NON CONGRUI
Il co. 11 dell’art. 10 stabilisce che:
• i soggetti non congrui alle risultanze degli studi di settore sarannodestinatari di specifici piani di controllo, che saranno articolati su tuttoil territorio nazionale e basati sulle specifiche analisi dei rischio dievasione. Nell’ambito di tale attività di controllo, è previsto che siterrà conto anche delle informazioni relative alle operazionifinanziarie presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, dicui all’art. 7, co. 6, del DPR 605/73;
• per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svoltiprioritariamente con l’utilizzo dei poteri riconosciuti all’Agenzia delleEntrate, ed agli altri organi accertatori, per le indagini finanziarie (art.32, co. 1, n. 6-bis e 7, e art. 51, co. 2, del DPR 633/72).
Art. 10, co. 11, D.L. 201/2011
STUDI DI SETTORE
160
ABOLIZIONE “FRANCHIGIA” CONGRUI E COERENTI
Il comma 12 dell’art. 10 del D.L. 201/2011 dispone espressamente che“il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono abrogati”. Tali due disposizioni, si ricorda,prevedevano una franchigia da futuri accertamenti nelle seguentidue ipotesi:
• congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore, tenendoconto delle modifiche apportate dal D.L. 138/2011 (art. 10, co. 4-bis);
• adesione integrale agli inviti al contraddittorio, ex art. 5, co. 1-bis, delD.Lgs. n. 218/97, notificati al contribuente obbligatoriamente ai sensidell’art. 10, co. 3-bis, della Legge n. 146/98 (art. 10-ter).
Art. 10, co. 12, D.L. 201/2011
STUDI DI SETTORE
161
DECORRENZA NOVITÀ STUDI DI SETTORE
Il co. 13 dell’art. 10 in commento prevede che:
• le disposizioni di cui ai co. 9 e 10 (benefici per i soggetti congrui ecoerenti) si rendono applicabili “con riferimento alle dichiarazioni
relative all’annualità 2011 ed a quelle successive”.
• L’impatto, quindi, è già riferito al periodo d’imposta 2011, conconseguente riflesso nel modello Unico 2012;
– per le annualità precedenti al 2011 (dopo Telefisco, con la regoladell’X -1)), continuano ad applicarsi le “franchigie” daaccertamento previste dall’art. 10, co. 4-bis, della Legge n.146/98, e dall’art. 10-ter della medesima Legge n. 146/98(adesione invito).
Art. 10, co. 13, D.L. 201/2011
STUDI DI SETTORE
162
NUOVO REDDITOMETRO(Art. 22 D.L. 78/2010)
LA LOGICA DEL REDDITOMETRO
• La logica che sta alla base dell’accertamento sintetico è quellasecondo cui– ad ogni spesa sostenuta– corrisponda un reddito che la finanzi– e che attraverso la valutazione di alcune spese collegate alla
disponibilità di determinati beni e servizi sia possibile risalireindirettamente al reddito del contribuente
• Il reddito ascrivibile al contribuente viene determinato– intercettando capacità contributiva– non già al momento della produzione del reddito– bensì in base a quanto il contribuente spende nel periodo
d’imposta (per consumi e/o investimenti),• dando così prova di una capacità finanziaria• che dovrà trovare adeguata giustificazione nelladichiarazione dei redditi
NUOVO REDDITOMETRO
164
LE NOVITÀ IN SINTESI
Novità dal DL 78/2010:
• previsione di nuovi elementi legali rivelatori di capacitàcontributiva (nuovi indici di ricchezza);
• ponderazione di tali indici in funzione:
– del nucleo familiare
– dell’area territoriale di appartenenza del contribuente;
• riduzione dello scostamento soglia fra reddito accertabile ereddito dichiarato;
• coinvolgimento dei Comuni nella quantificazione sintetica del reddito;
• obbligo legale del contraddittorio preventivo, in ordine aglielementi emersi nell’istruttoria dell’accertamento.
NUOVO REDDITOMETRO
165
EFFICACIA
VECCHIO REDDITOMETRO NUOVO REDDITOMETRO
Accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione sia
scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010: FINO AL 2008
Accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non sia
scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010: DAL 2009
NATURA DELLA MODIFICANORMATIVA
• Norma di carattere procedimentale e quindi con efficacia retroattiva
• ovvero di carattere sostanziale?
POSSIBILI INTERPRETAZIONI
Se norma di carattere procedimentale (mutato contesto economico e sociale, e applicabilità retroattiva in quanto strumento più evoluto rispetto a quello “vecchio”, se più vantaggioso, come per gli studi di settore). Tuttavia, pare possibile sostenere che il nuovo redditometro sarà più “svantaggioso” rispetto al vecchio e che la previsione specifica di applicazione dal 2009voglia appunto salvaguardare i periodi d’imposta precedenti
NUOVO REDDITOMETRO
166
ELEMENTI RILEVANTI
Vecchio “redditometro”
Spesa per incrementi patrimoniali
Disponibilità (a qualsiasi titolo)
del bene
Nuovo “redditometro”
Spese di qualsiasi genere
sostenute dal contribuente
Spese = Reddito
NUOVO REDDITOMETRO
167
INCREMENTI PATRIMONIALI
Vecchio redditometro
La spesa per incrementi patrimoniali si presume
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell’anno in
cui è stata effettuata la spesa e nei 4 precedenti
Consente una “spalmatura” del reddito, in quanto si presume che l’incremento patrimoniale derivi da risparmi effettuati in
anni precedenti
Nuovo redditometro
Completa eliminazione degli incrementi patrimoniali
Ogni manifestazione di spesa rileva nell’anno di sostenimento
per la ricostruzione sintetica del reddito (salvo prova contraria), con conseguente concentrazione reddituale nel periodo d’imposta
oggetto del controllo
NUOVO REDDITOMETRO
168
PROVA CONTRARIA
Il nuovo co. 4 dell’art. 38 del DPR 600/73 prevede la possibilità delcontribuente di fornire la prova contraria, dimostrando che ilfinanziamento della spesa è avvenuto con:
– Redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta
– Redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta
– Redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
NUOVO REDDITOMETRO
169
PROVA CONTRARIA
Vecchio redditometro
La spalmatura quinquennale del reddito derivante
dall’incremento patrimoniale comporta un’attenuazione dell’impatto del redditometro
Resta ferma la possibilità di provare che la provvista per l’incremento patrimoniale
• è stata prodotta in anni precedenti al quinquennio
Nuovo redditometro
Ogni spesa dell’anno è imputata al reddito dell’anno stesso
Resta ferma la possibilità di provare che la provvista derivi
• da redditi di anni precedenti
• anche oltre il quinquennio
NUOVO REDDITOMETRO
170
SCOSTAMENTO RILEVANTE
Vecchio redditometro
CO. 4 ART. 38
Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due o più annualità ( anche non consecutive - Cass. 237/2009) e deve essere almeno pari ad
un quarto (25%)
Nuovo redditometro
CO. 6 ART. 38
Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare
anche una sola annualità e deve essere almeno pari ad un
quinto (20%)
NUOVO REDDITOMETRO
171
SCOSTAMENTO RILEVANTE
Vecchio redditometro
CO. 4 ART. 38
Non era chiaro se lo scostamento andasse riferito al reddito
accertabile o a quello dichiarato (la disposizione fa riferimento allo
“scostamento” di almeno un quarto tra accertato e dichiarato)
Nuovo redditometro
CO. 6 ART. 38
È precisato che il reddito complessivo accertabile deve eccedere di almeno un quinto
quello dichiarato. Quindi lo scostamento (20%) deve
essere calcolato sul reddito dichiarato (confermato a
Telefisco 2012)
NUOVO REDDITOMETRO
172
PERIODICITÀ SCOSTAMENTO
Vecchio redditometro
CO. 4 ART. 38
Per poter procedere con l’accertamento sintetico è necessario che il superamento della soglia in parola
• si verifichi per 2 o più periodi d’imposta anche non consecutivi (secondo la recente lettura della norma fornita dalla Suprema Corte – Sent. 237/09 – e dall’Agenzia delle Entrate - C.M. 12/E/2010 – punto 8.4).
Nuovo redditometro
Scompare lo scostamento biennale
A partire dal periodo d’imposta 2009, la procedura dell’accertamento sintetico può essere esperita
• con riferimento a ciascuna annualità per la quale il reddito dichiarato non risulti compatibile con il tenore di vita del contribuente
NUOVO REDDITOMETRO
173
NOZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO
Vecchio redditometro
CO. 4 E 7 ART. 38
Confronto tra:
• Reddito accertato dall’Ufficio
• Reddito complessivo dichiarato, al netto degli oneri deducibili (Cassazione 21932/2007)
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR
Nuovo redditometro
CO. 6 ART. 38
Il confronto deve avvenire tra:
• reddito determinato sinteticamente
• e reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente
• sono ammessi in deduzione gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR
• nonché le spese che danno diritto alla detrazione d’imposta
NUOVO REDDITOMETRO
174
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Vecchio redditometro
Non è previsto alcun obbligo
Nella prassi, gli Uffici sono soliti ad inviare un questionario al contribuente
prima della notifica dell’avviso di accertamento
Il “vecchio” co. 6 prevede che il contribuente può dimostrare, anche
prima della notifica dell’accertamento, che il maggior reddito determinato
sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a
ritenuta a titolo d’imposta (ciò obbliga l’Ufficio a motivare l’atto tenendo conto
delle osservazioni del contribuente, pena la nullità dello stesso)
Nuovo redditometro
Obbligo di preventivo contraddittorio
Il nuovo co. 7 prevede che gli Uffici
• hanno l’obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento
• e, successivamente, di avviare il procedimento con adesione
Non è prevista la (espressa) sanzione della nullità dell’avviso di accertamento laddove l’Ufficio non ottemperi all’obbligo di preventivo contraddittorio!
NUOVO REDDITOMETRO
175
ALTRI ASPETTI
Decreto ministeriale
Un apposito decreto attuativo (che sostituisce quello del ‘92) deve stabilire • Nuovi elementi indicativi di capacità contributiva posti alla
base della determinazione sintetica del reddito complessivo• anche in funzione del nucleo familiare • e dell’area territoriale di appartenenza
Nucleo familiare ed area territoriale
Il nuovo redditometro dovrebbe tener conto • del nucleo familiare di appartenenza del contribuente
(single, con figli, ecc.) • dell’area territoriale in cui il contribuente vive (grande città,
piccolo paese, ecc.)
Partecipazione Comuni
Prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, l’Ufficio deve • inviare una comunicazione al Comune di residenza del
contribuente• il Comune deve rispondere entro 60 giorni, segnalando
ogni eventuale elemento utile alla determinazione sintetica del reddito
NUOVO REDDITOMETRO
176
CHIARIMENTI TELEFISCO 2012
• Contribuente con solo reddito d’impresa: ai fini del redditometrorileva solamente il reddito reale, ragion per cui è necessario“adeguare” il reddito d’impresa (influenzato dalle variazioni)
• Incrementi patrimoniali: costituiscono reddito per l’intero importo, masempre avendo riguardo al reddito reale del contribuente
• Calcolo del “quinto” di scostamento tra accertato e dichiarato: vacalcolato sul reddito dichiarato
NUOVO REDDITOMETRO
177
ESEMPIO
Dati generali
RN1 di Unico 40.000
RN3 oneri deducibili 5.000
RP – spese mediche 2.000
RP – ristrutturazioni 36% (bonifico effetuato nell’anno)
20.000
Autovettura immatricolata nel 2003 – CF 20 –redditometro
17.568
Abitazione in Veneto di mq. 200 – redditometro
27.430
NUOVO REDDITOMETRO
178
REDDITOMETRI A CONFRONTO
Vecchio redditometro
Abitazione 27.430
Autovettura (al 60%) 10.541
Ristrutturazioni 36% 20.000
TOTALE 57.971
75% redditometro 43.478
Reddito dichiarato netto (RN4)
35.000
Congruità Non
congruo
CALCOLO DELLE IMPOSTE
Maggior reddito 57.971
No oneri deducibili e/o detraibili
0
Imposta calcolata su 57.971
Redditometro dl 78/2010
Ristrutturazioni 20.000
Oneri deducibili 5.000
Spese mediche 2.000
Rilevanza autovettura ???
Rilevanza abitazione ???
Totale redditometro
Reddito dichiarato 40.000
Reddito per raffronto (magg. 20%) 48.000
Congruità SI/NO
CALCOLO DELLE IMPOSTE
Maggior reddito (sintetico meno 5.000)
Imposta lorda
Meno Crediti d’imposta per oneri 380
Meno credito d’imposta per 36% (20.000x36%/10) 720
NUOVO REDDITOMETRO
179
PANIERE BENI E SERVIZI NUOVO REDDITOMETRO
100 voci di spesa suddivise nelle seguenti 7 categorie:
• Abitazione
• Mezzi di trasporto
• Assicurazioni e contributi
• Istruzione
• Attività sportive e ricreative e cura della persona
• Altre spese significative
• Investimenti immobiliari e mobiliari netti
NUOVO REDDITOMETRO
180
PANIERE BENI E SERVIZI NUOVO REDDITOMETRO
Tutti i beni e servizi saranno caratterizzati, in termini presuntivi:
• per alcuni, da un’incidenza di reddito pari o anche inferiore allaspesa sostenuta
• per altri (la maggioranza), da un’incidenza di reddito superiore allaspesa sostenuta
Quanto più la spesa è voluttuaria, tanto più sarà elevato ilcoefficiente di moltiplicazione ai fini reddituali
NUOVO REDDITOMETRO
181