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IL SISTEMA PUBBLICO DELLA IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONEPREVENZIONE
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006
CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
A cura di:Massimo Cecchini e
Danilo Monarca
VIGILANZAVIGILANZA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AZIENDA SANITARIA LOCALE Servizio P.I.S.L.L.Servizio P.I.S.L.L.
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORODIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVOROinformando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L.informando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L.
VIGILANZAVIGILANZA
Per specifiche competenze
CORPO NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
REGIONI e PROVINCIE AUTONOME
MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO
ARTIGIANATO
…………… ?
ART. 13 T.U. ART. 13 T.U. -- VIGILANZAVIGILANZA
• Servizio di prevenzione e sicurezza delle Aziende Sanitarie Localicompetente per territorio
• Corpo nazionale dei vigili del fuoco• Ministero dello sviluppo economico: settore minerario• Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per i seguenti settori:- settore delle costruzioni edili o di genio civile,- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei,- rischi particolarmente elevati.
SERVIZIO PISLLSERVIZIO PISLL
INFORTUNIOMALATTIA PROFESSIONALE
RESPONSABILITA’CIVILE
RESPONSABILITA’PENALE
RESPONSABILITARESPONSABILITA’’
Responsabilità derivantedalla violazione di norme di
diritto privato
Responsabilità derivantedalla violazione di una
norma penale sanzionata
INFORTUNIO INFORTUNIO -- MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE
RESPONSABILITA’ CIVILE
INAIL
RIVALSA OBBLIGATORIA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DELLA QUOTA ASSICURATIVA LIQUIDATA
FAMILIARI
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER
DANNI BIOLOGICI E MORALI
LA RESPONSABILITA’ PENALE
E’ PERSONALE
INFORTUNIO INFORTUNIO -- MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ PENALEPENALE
TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO SONO DI TIPO PENALE ( salvo poche eccezioni * )
CONTRAVVENZIONI Punite con l’ammenda ol’arresto
** ILLECITOAMMINISTRATIVO
Punito con la sanzioneamministrativa
D.LGS.D.LGS. 758/94 758/94 –– PROCEDURA PROCEDURA SANZIONATORIASANZIONATORIA
• Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’All. I. RESPONSABILITA’
PENALE
LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME (ART.590 CP)
LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI ( ART. 590 C.P. )
OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)
LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 CP)GRAVISSIME (ART. 590 CP)LESIONI CHE COMPORTANO ALMENO:
- INABILITA’ TEMPORANEA SUPERIORE A 40 GG;- INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI DI UN ORGANO O DI UN SENSO;
- MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE;- PERDITA DI UN SENSO;- PERDITA DI UN ARTO;
- MUTILAZIONE CHE RENDE L’ARTO INSERVIBILE;- PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO;
- PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE;- PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA;
- DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO;
Procedibilità d’ufficioProcedibilità a querela della persona offesa
LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI (ART. 590 C.P.)(ART. 590 C.P.)
LESIONI CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE CLASSIFICABILI GRAVI O GRAVISSIME,
ANCHE SE NON COMPORTANO ASSENZE DAL LAVORO PER INABILITA’
OMICIDIO COLPOSO OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)(ART.589 CP)
MORTE CONSEGUENTE A LESIONI
Procedibilità d’ufficio
NESSO DI CAUSALITANESSO DI CAUSALITA’’
I DELITTI DI LESIONE COLPOSA / OMICIDIO COLPOSO SI CONFIGURANO SE ESISTE NESSO
CAUSALE TRA LE LESIONI GRAVI/MORTE E:
IMPERIZIA
IMPRUDENZA
NEGLIGENZA
procedibilità a querela della persona offesa
VIOLAZIONE NORME DISICUREZZA E DI IGIENE procedibilità d’ufficio
RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ PENALEPENALE
· Imprudenza
· Imperizia
· Negligenza
Mancanza di abilità e preparazionespecifica
Comportamento palesementecontrastante con le norme di sicurezza
Grave disattenzione o dimenticanza. Atteggiamento passivo nei confronti diobblighi o doveri dovuto a pigrizia o insensibilità
INFORTUNIO INFORTUNIO -- MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALERESPONSABILITA’ PENALE
INDAGINECI SONOVIOLAZIONI
NORME PREVENZIONE INFORTUNI
NON CI SONO VIOLAZIONI
NORME PREVENZIONE INFORTUNI
RAPPORTO ALLA A.G. CON NOTIZIA DI REATO RAPPORTO ALLA A.G.
SENZA NOTIZIA DI REATO
LA A.G. DISPONE
ULTERIORIINDAGINI
LA A.G.CHIEDE
L’ARCHIVIAZ.
SENZA NESSO DI
CAUSALITA’
CONNESSO DI
CAUSALITA’
PROCEDURA D.Lgs.758/94
PROCEDURA D.Lgs.758/94
art. 589 o 590 del C.P.
D.LGS. 758/94D.LGS. 758/94Accertamento della violazione
Prescrizione*
Adempimento della prescrizione
Pagamento dell’ammenda
Estinzione del reato
Riprende il procedimento penale
Riprende il procedimento penale
Notizia di reato all’A.G. e sospensione del procedimento
(*max 6 mesi per l’adempimento, solo 1 prorogabile)
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti diomicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto ècommesso con violazione delle norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiadeterminato una malattia professionale, il P.M. ne dàimmediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA*, in relazione allerispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di partecivile e dell'azione di regresso.
*(Istituto di previdenza per il settore marittimo)
ART. 61 T.U. ART. 61 T.U. –– ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESAPERSONA OFFESA
Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiaridelle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare idiritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
ART. 61 T.U. ART. 61 T.U. –– ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESAPERSONA OFFESA
RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P.
NON RISPONDE DIRETTAMENTE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI SICUREZZA (RISPONDE SEMPRE IL DATORE DI LAVORO ANCHE SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA PER COLPA DEL RSPP)
IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE IL RSPP RISPONDE, SIA PENALMENTE CHE CIVILMENTE, PER IMPERIZIA O NEGLIGENZA O IMPRUDENZA SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI ED IL COMPORTAMENTO DELLO STESSO
NORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVINORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVI
RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEGLI RSPPDEGLI RSPP
• In passato più volte la giurisprudenza aveva considerato quella del RSPP come una figura integrativa e strumentale del datore di lavoro ed avulsa da responsabilità penali, ma ora sembra riscontrarsi nelle decisioni della Corte di Cassazione una sorta di ripercussione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 e della conseguente emanazione del D. Lgs. n. 195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunitàeuropea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEGLI RSPPDEGLI RSPP• Potere-dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai
soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento• Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva (sentenza della
sez. IV n. 41947 del 21 dicembre 2006) condannato un RSPP sostenendo che, pur essendo questi un semplice ausiliario del DDL e privo di effettivo potere decisionale, potesse essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il DDL ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale. Il RSPP risponde insieme al DDL di un evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa professionale”.
RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEGLI RSPPDEGLI RSPPLa Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza di una capacitàimmediatamente operativa da parte del RSPP nella struttura aziendale non esclude che una eventuale inottemperanza allo svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare una
• mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni,
• una mancata elaborazione delle procedure di sicurezza,• nonché una mancata informazione e formazione dei lavoratori,
possa costituire una omissione rilevante ai fini della individuazione della responsabilità penale tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal RSPP.