Soggetti sistema prevenzione

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1 Corso sulla sicurezza e salute dei lavoratori A cura di : Marina Fracasso Servizio di prevenzione e Protezione 3 aprile 2009 I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 2 IL QUADRO NORMATIVO D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. L. 3 agosto 2007 n° 123: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Decreto Legislativo 9/4/2008 - n° 81 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( pubblicato sul supplemento ordinario n°108/L della Gazzetta Ufficiale n°101 del 30/04/2008)

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Descrizione dei soggetti del sistema di prevenzione

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Corso sulla sicurezza e

salute dei lavoratori

A cura di : Marina Fracasso

Servizio di prevenzione e Protezione

3 aprile 2009

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale

secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli obblighi,

le responsabilità civili e penali

2

IL QUADRO NORMATIVO

D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza dei lavoratori durante il

lavoro.L. 3 agosto 2007 n° 123: Misure in tema di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto Legislativo 9/4/2008 - n° 81 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( pubblicato sul supplemento ordinario

n°108/L della Gazzetta Ufficiale n°101 del 30/04/2008)

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LE FIGURE AZIENDALI PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

� IL DATORE DI LAVORO

� I DIRIGENTI

� I PREPOSTI

� IL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E

PROTEZIONE ED IL SUO

RESPONSABILE

� IL RAPPRESENTANTE DEI

LAVORATORI PER LA

SICUREZZA

� IL MEDICO COMPETENTE (ove

previsto)

� GLI ADDETTI ALLE SQUADRE

DI GESTIONE DELLE

EMERGENZE

� I LAVORATORI

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Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008

Art. 2 : Definizioni

lettera b): ”DATORE DI LAVORO”

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008

Art. 2 :Definizioni

lettera d): “DIRIGENTE”

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

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Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008

Art.2 : Definizioni

lettera e): “PREPOSTO”

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

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Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008

Art.2 : Definizioni

Lettera b): Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D. Lgs. 165 , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione , ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale , nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni

tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività , e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non

conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

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LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

PREVENZIONALI

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO

ESERCITATITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRIGEESERCITA AUTONOMIA DECISIONALE E POTERE

DISCREZIONALE

SOVRAINTENDEESERCITA UNA SUPREMAZIA

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Sanzioni

Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 – Sanzioni per il preposto

Art. 59 – Sanzioni per i lavoratori

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Obblighi

Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili.

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Art. 19 – Obblighi del preposto.

Art. 20 – Obblighi dei lavoratori.

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/2008)

PRINCIPIO GENERALE

Il datore di lavoro è responsabile della salute e della

sicurezza dei lavoratori nella sua impresa

1) Evitare i rischi

2) Effettuare la valutazione dei rischi non evitabili

(in collaborazione con il responsabile del servizio di protezione e

prevenzione e con il medico competente, previa consultazione

rappresentante dei lavoratori)

3) Aggiornare le misure di prevenzione

4) Organizzare ed istruire i lavoratori

5) Consultare il rappresentante della sicurezza

6) Istituire il servizio di prevenzione e protezione

(designa addetti e relativo responsabile, o incarica persone o servizi esterni

alla azienda)

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Arr. 3-6 mesi o amm. € 2000-5000

Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il MC, ove presente

Arr. 3-6 mesi o amm. € 2000-5000 - Arr. 4-8 mesi o amm. € 2000-5000 (aziende a particolare rischio)

Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizione degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza

Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei l.d.l., di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza

Arr. 3-6 mesi o amm. € 3000-10000

Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008

SANZIONIOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DEL DIRIGENTE (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Arr. 3-6 mesi o amm. € 2000-5000

Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Richiedere al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/2008

Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

SANZIONIOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DEL DIRIGENTE (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17 comma 1 lett. a), nonché consentire all’RLS di accedere ai dati di cui alla lettera q)

Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratoridi riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

Arr. 4-8 mesi o amm. € 2000-4000

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37

SANZIONIOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DEL DIRIGENTE (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)

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Sanz. amm.va € 2500-7500 (infortuni > 3 gg), € 1000-3000 (> 1 gg)

Comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sullavoro che comportino un’assenza superiore a tre giorni

Arr. 4-8 mesi o amm. € 5000-15000 o arr. 6-18 mesi (aziende a rischi particolari)

Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

Arr. 2-4 mesi o amm. € 800-3000

Elaborare il documento di cui all’art. 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al RLS

SANZIONIOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DEL DIRIGENTE (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. 4-8 mesi o amm. € 5000-15000 o Arr. 6-18 mesi (aziende a rischi particolari)

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

Arr. 3-6 mesi o amm. € 2000-5000

Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35

Sanz. amm.va € 2500-10000Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del DDL

Sanz. amm.va € 1000-3000Consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50 (attribuzionidel RLS)

SANZIONIOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DEL DIRIGENTE (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. 3-6 mesi o amm. € 2000-5000

Fornire informazioni al SPP e al MC (natura dei rischi, organizzazione del lavoro e programmazione e attuazione misure preventive e protettive, descrizione impianti e processi, dati su infortuni e malattie professionali, provvedimenti organi di vigilanza)

Arr. 3-6 mesi o amm. € 2000-5000

Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Sanz. amm.va € 500Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS

SANZIONIOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E

DEL DIRIGENTE (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, NON DELEGABILI

(Art. 17 D.Lgs. 81/2008)

� La valutazione dei rischi

� L’elaborazione del documento di valutazione dei rischi

� La designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

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Arr. 4-8 mesi o amm. € 5000-15000

La designazione del RSPP

Arr. 4-8 mesi o amm. € 5000-15000

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all’art. 28

SANZIONIOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON

DELEGABILI (Art. 17 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. fino 1 mese o amm. € 300-900

Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Arr. fino 1 mese o amm. € 300-900

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Arr. 1-3 mesi o amm. € 500-2000

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

SANZIONIOBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. 1-3 mesi o amm. € 500-2000

Segnalare tempestivamente al DDL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

Amm. € 300-900Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37

Arr. 1-3 mesi o amm. € 500-2000

Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

Arr. fino 1 mese o amm. € 300-900

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

SANZIONIOBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19 D.Lgs. 81/2008)

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI(Art. 20 D.Lgs. 81/2008)

� Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20 D.Lgs. 81/2008)

PRINCIPIO GENERALE

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria

salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

� AUTOTUTELA

� FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

OBBLIGHI

1) Cura della sicurezza propria ed altrui (osservare le disposizioni del datore di

lavoro)

2) Astenersi da comportamenti pericolosi

3) Utilizzare i dispositivi di protezione

4) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

5) Contribuire agli obblighi imposti dall'autorità competente (ASL)

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Arr. fino 1 mese o amm. € 200-600

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

SANZIONIOBBLIGHI DEI LAVORATORI(Art. 20 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. fino 1 mese o amm. € 200-600

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

SANZIONIOBBLIGHI DEI LAVORATORI(Art. 20 D.Lgs. 81/2008)

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Arr. fino 1 mese o amm. € 200-600

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Sanz. amm. € 50-300lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro: esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore e l’indicazione del DDL

SANZIONIOBBLIGHI DEI LAVORATORI(Art. 20 D.Lgs. 81/2008)

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DIRITTI DEI LAVORATORI

� IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO CHE NON PUÒ ESSERE EVITATO, I LAVORATORI:� possono allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento

� nell’impossibilità di contattare un superiore oun preposto, possono prendere misure atte a scongiurare le conseguenze del pericolo, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che sia viziato da gravi negligenze

� se il pericolo persiste possono astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l’attività lavorativa

� I LAVORATORI POSSONO RICHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA SE ESISTE UNA CONNESSIONE DOCUMENTABILE CON RISCHI PROFESSIONALI

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Il Servizio di prevenzione e

Protezione Definizione

Art. 2 lettera l) : insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

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Il Servizio di prevenzione e

ProtezioneArt. 31 del D.Lgs. 81/08

È composto dal Responsabile del Servizio e dagli Addetti che devono:

- Possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all’art. 32;

- Essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

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Compiti del Servizio di prevenzione e

protezione.Art. 33 D.Lgs. 81/08

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionaliprovvede:a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla

valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure

preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie

attività aziendali;

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Compiti del Servizio di prevenzione e

protezione.Art. 33 D.Lgs. 81/08

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:d) a proporre i programmi di informazione e

formazione dei lavoratori;e) a partecipare alle consultazioni in materia di

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche'alla riunione periodica di cui all'articolo 35;f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui

all'articolo 36.

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Compiti del Servizio di prevenzione e

protezione.Art. 33 D.Lgs. 81/08

� 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

� 3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

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LE FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL’ATENEO

� IL DATORE DI LAVORO

� I DIRIGENTI

� I PREPOSTI

� IL SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE ED IL SUO RESPONSABILE

� IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

� IL MEDICO COMPETENTE

� GLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

� I LAVORATORI

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D.Lgs. 81/08

Art.3 : Campo di applicazione1) Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di

attività, privati e pubblici, e a tutti i tipi di rischio.2) Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia, del Dipartimento

dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile,…………..delle università, degli istituti di istruzione universitaria…….le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o dalle peculiarità organizzative, individuate entro 12 mesi dalladata di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati ai sensi ….. dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione…….

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Regolamento di Ateneo per la

sicurezza e salute

D.M. 363 del 5 agosto 1998

Regolamento di Ateneo per

la sicurezza e la salute nei

luoghi di lavoro

Regolamento recante norme

per l'individuazione delle

particolari esigenze delle

Università e degli Istituti di

Istruzione Universitaria ai

fini delle norme contenute

nel decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626 e

successive modificazioni ed

integrazioni

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D.M. 363 del 5 agosto 1998

� Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire unapiù' efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università' e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

� Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della libertà' di ricerca e di didattica, sancitadall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

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D.M. 363 del 5 agosto 1998

b) nella peculiarità' delle università' in quanto realtà' nelle quali si svolgono attività' di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività' di produzione di beni o di servizi; c) nella necessita' di garantire, con uniformità' di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza edigiene del lavoro nell'ambito delle università' e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità';

d) nella necessita' di regolare le attività' svolte nell'ambito delle università' dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università' che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Le figure in Ateneo

� IL DATORE DI

LAVORO

� I DIRIGENTI

� I PREPOSTI

� IL RETTORE

� I RESPONSABILI DI

STRUTTURA

� I RESPONSABILI

DELL’ATTIVITA’ DI

DDIDATTICA E DI

RICERCA

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Le figure in Ateneo

IL S

ER

VIZ

IO D

IP

RE

VE

NZ

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E E

P

RO

TE

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ED

IL S

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SP

ON

SA

BIL

E

SISTEMA DIPREVENZIONE DELL’UNIVERSIT

A

AMMINISTRAZIONE

CENTRALE

SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE

PRESSO LE

STRUTTURE

ADDETTI LOCALI ADDETTI ALLE EMERGENZE

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Le figure in Ateneo

Art. 2 : Definizioni, soggetti e categorie di riferimento.� Datore di Lavoro: Soggetto titolare del rapporto di lavoro

con il lavoratore: il datore di lavoro viene individuato nel Rettore quale organo di rilevanza esterna e in quanto rappresentante legale dell’Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione .

� Responsabile di struttura: Soggetto di vertice di ogni singola unità produttiva al quale spettano poteri di gestione. Sono Responsabili di struttura:il Direttore Amministrativo;i Presidi delle Facoltà;i Direttori dei Centri di Spesa A.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Le figure in Ateneo

Art. 2 : Definizioni, soggetti e categorie di riferimento.

� Responsabile dell’attività didattica o di ricerca:

Il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

� Addetto locale del sistema di prevenzione:

Persona che, nell’ambito di una Struttura diversa dall’Amministrazione centrale, oltre alle normali mansioni attribuitegli nell’organigramma della Struttura stessa, svolge compiti di tipo attivo nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e che funge da referente per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e controllo

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Le figure in Ateneo

Art. 2 : Definizioni, soggetti e categorie di riferimento.

� Lavoratore:

Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le Strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quandofrequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di valutazione dei rischi lavorativi

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Art. 7 : Rettore

Obblighi indelegabili del Rettore (ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 363 /98), in quanto datore di lavoro e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sono:

� assicurare che la Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi venga effettuata;

� la presentazione periodica al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del Piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti relativi alle Misure generali di tutela, che tenga conto delle risultanze della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Art. 7 : Rettore

� la Valutazione del rischio per tutte le attività universitarie, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con Enti esterni e per le quali sia stato individuato altro datore di lavoro, così come previsto nell'art. 14 del presente Regolamento. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al Responsabile di Struttura ed al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;

� nominare il medico competente secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 38 del D.Lgs 81/08;

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Art. 7 : Rettore

� la elaborazione del Documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all’ art. 28 del D.Lgs 81/08, con la collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione, del Medico competente, dei Responsabili di Struttura e dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio;

� designare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;� lo svolgimento di tutte le altre funzioni non previste nelle precedenti

lettere, specificate all’art. 18 del D.Lgs. 81/08 così come definite all’art. 3 del presente Regolamento.

� Le funzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, h, i, m, n,o,q,z, dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 81/08 sono delegate ai Responsabili delle Strutture.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Art. 8 : Responsabile di struttura. � osservanza di quanto imposto dal Rettore con apposite

disposizioni o con le procedure di prevenzione, in specie per l'adempimento di quanto previsto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs.81/08.

� è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura,

� valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, delle sostanze, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Art. 8 : Responsabile di struttura. � vigila sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito

della propria struttura, anche qualora abbia incaricato, uno o più Preposti.

� nell'ambito delle funzioni delegate, nello svolgimento di detteattività deve coordinarsi con il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, con il Medico competente, con i Rappresentanti dei lavoratori e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di competenza.

� Si attiva in occasioni di modifiche dell'attività , affinché venga elaborato dal S.P.P il documento di cui all’ art. 17,comma 1,lettera a) del D.Lgs. 81/08, ed individuare ed attuare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Obblighi delegati ai Responsabili di struttura

Art. 7 comma 2:

Le funzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, h, i, m, n,o,q,z,dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 81/08 sono delegate ai Responsabili delle Strutture.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Obblighi delegati ai Responsabili di strutturaArt. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08

lettera b) designare preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza;

lettera c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

Lettera d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente;

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Obblighi delegati ai Responsabili di strutturaArt. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08

lettera e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

lettera f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle misure aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Obblighi delegati ai Responsabili di strutturaArt. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08

lettera h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,abbandonino il posto di lavoro;

lettera i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

lettera m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Obblighi delegati ai Responsabili di strutturaArt. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08

lettera n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

lettera o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Obblighi delegati ai Responsabili di strutturaArt. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08

lettera q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

lettera z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Art.9: Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio

� Collabora con il Servizio di prevenzione e protezione, con il Medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione

� all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

Capo III – Obblighi ed Attribuzioni

Art.9: Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio

� Si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico,

� Si attiva in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi;

� adotta le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

� vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

� frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Rettore, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

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Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008

Art.15 – Misure generali di tutela

comma 1 lettera b):

la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

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Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008

Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

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Responsabilità

“ in materia di sicurezza, la mentalità del non compete a me e comunque ci sta pensando qualcun altro è contraria a ciò che il legislatore pretende” ( Trib. Ordinario di Milano, sez. IV pen. Sent. del 13 ottobre 1999, Pres. Martino )

“ la stessa formulazione della norma (…) consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo da eventuali deleghe” ( Cass. Pen., Sez. IV, sent. n° 11351 del 31 marzo 2006)

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LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

PREVENZIONALI

DATORE DI LAVORO

RETTORE

DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL

CETRO DI SPESA

PREPOSTO

RAR -RAD

ESERCITATITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRIGEESERCITA AUTONOMIA DECISIONALE E POTERE

DISCREZIONALE

SOVRAINTENDEESERCITA UNA SUPREMAZIA

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Il Responsabile del Centro di Spesa

Il Responsabile del Centro di Spesa ha la responsabilità in materia di sicurezza essendo dotato di autonomia gestionale ed organizzativa e disponendo anche di un budget, dal quale può stornare delle somme, anche se modeste, da investire sulla sicurezza (per l’acquisto di DPI, cartelli, ecc.)

Il Responsabile del Centro di Spesa si configura come un dirigente ai sensi del D. Lgs. 81/08 sostituendosi per alcuni adempimenti al datore di lavoro e investendosi di alcune responsabilità.

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Responsabilità

La ripartizione degli oneri prevenzionistici (penalmente sanzionati) si modella sui ruoli “effettivamente” ricoperti all’interno della

gerarchia aziendale.

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PRINCIPIO DI SUPREMAZIA

Individua come dirigente, colui che dirige, “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizioni di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire e questi deve considerarsi deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’art 2, comma 1 lettera d) ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che queste siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo” ( Cass. Pen. Sez. IV, sent. 20 gennaio 2008)

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Addetto locale al sistema di

prevenzione

� E’ nominato dal Responsabile del Centro di Spesa o dal Consiglio di Dipartimento;

� Collabora con il Responsabile del Centro di Spesa per l’adempimento dei compiti in materia di sicurezza, finalizzati alla riduzione dei rischi;

� Opera in stretto rapporto con il SPP per il quale costituisce un riferimento.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro

Capo IV – Convenzioni e ProtitipiArt. 14 – ConvenzioniArt. 15 – Prototipi e Nuovi Prodotti

Capo V – CompetenzeArt.16 – Competenze gestionaliArt. 17 – Procedure ed adempimenti particolari per le strutture.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro

� Art. 16 : Competenze gestionali

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici sono a carico dell’Amministrazione.

� Il Datore di lavoro garantisce l’adeguamento e la tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici centralizzati o comunque a servizio di una o più strutture operanti negli edifici universitari, siano essi di proprietà o in uso.

� In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell’Università, rimangono centralizzate:

� la gestione delle parti architettoniche e cioè le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento e manutenzione;

� concessioni edilizie, richiesta di agibilità o abitabilità;� le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (richiesta di esame di

progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, domande di sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni, eventuale dichiarazione per l’esercizio provvisorio dell’attività in attesa del sopralluogo);

� la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di:� impianti termici centralizzati e relativi obblighi posti dalle specifiche normative di settore;� impianti di condizionamento centralizzati;� impianti di distribuzione del metano (fino al punto di fornitura dei vari locali)

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro

� Art. 16: Competenze gestionali

� depositi di gas tecnici e realizzazione delle linee di alimentazione fino al limite di batteria del laboratorio dove sono istallati;

� impianti antincendio a servizio dell’intero stabile;� cabine ed impianti elettrici e di distribuzione (progetto, istallazione,

dichiarazione di conformità, ecc.)� impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché

eventuali istallazioni elettriche in luoghi classificati pericolosi;� impianti telefonici e TV a circuito chiuso;� l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile per

qualsiasi servizio ed uso;� la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro convogliamento nella

fognatura pubblica;� le apparecchiature di sollevamento di impiego comune ( ascensori,

montascale e montacarichi.

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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro

Gli aspetti concernenti la sicurezza e l’igiene nelle attività specifiche delle strutture operative, purché dotate di poteri dispesa, previo quanto previsto agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, restano di stretta pertinenza e responsabilità della singola struttura per quanto attiene ai costi relativi a:

� le attrezzature, gli strumenti e le sostanze ed i preparati chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione;

� i dispositivi di protezione individuali;� la detenzione di gas tossici;� l’impiego di sostanze radioattive;� l’utilizzazione di fluidi speciali;� le apparecchiature a pressione anche se in comune tra più

strutture operative;� il primo soccorso ed i relativi presidi.

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Gli argomenti trattati durante il corso sulla salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro sono disponibili sul sito

del Servizio di prevenzione e protezione