Sistema di prevenzione

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Report sui sistemi pubblici di prevenzione

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Page 1: Sistema di prevenzione

IL SISTEMA PUBBLICO DELLA IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONEPREVENZIONE

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A cura di:Massimo Cecchini e

Danilo Monarca

VIGILANZAVIGILANZA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AZIENDA SANITARIA LOCALE Servizio P.I.S.L.L.Servizio P.I.S.L.L.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORODIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVOROinformando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L.informando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L.

VIGILANZAVIGILANZA

Per specifiche competenze

CORPO NAZIONALE

VIGILI DEL FUOCO

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO

ARTIGIANATO

…………… ?

ART. 13 T.U. ART. 13 T.U. -- VIGILANZAVIGILANZA

• Servizio di prevenzione e sicurezza delle Aziende Sanitarie Localicompetente per territorio

• Corpo nazionale dei vigili del fuoco• Ministero dello sviluppo economico: settore minerario• Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per i seguenti settori:- settore delle costruzioni edili o di genio civile,- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei,- rischi particolarmente elevati.

SERVIZIO PISLLSERVIZIO PISLL

Page 2: Sistema di prevenzione

INFORTUNIOMALATTIA PROFESSIONALE

RESPONSABILITA’CIVILE

RESPONSABILITA’PENALE

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’

Responsabilità derivantedalla violazione di norme di

diritto privato

Responsabilità derivantedalla violazione di una

norma penale sanzionata

INFORTUNIO INFORTUNIO -- MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE

RESPONSABILITA’ CIVILE

INAIL

RIVALSA OBBLIGATORIA

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DELLA QUOTA ASSICURATIVA LIQUIDATA

FAMILIARI

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER

DANNI BIOLOGICI E MORALI

LA RESPONSABILITA’ PENALE

E’ PERSONALE

INFORTUNIO INFORTUNIO -- MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ PENALEPENALE

TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO SONO DI TIPO PENALE ( salvo poche eccezioni * )

CONTRAVVENZIONI Punite con l’ammenda ol’arresto

** ILLECITOAMMINISTRATIVO

Punito con la sanzioneamministrativa

D.LGS.D.LGS. 758/94 758/94 –– PROCEDURA PROCEDURA SANZIONATORIASANZIONATORIA

• Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’All. I. RESPONSABILITA’

PENALE

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O

GRAVISSIME (ART.590 CP)

LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI ( ART. 590 C.P. )

OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)

Page 3: Sistema di prevenzione

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 CP)GRAVISSIME (ART. 590 CP)LESIONI CHE COMPORTANO ALMENO:

- INABILITA’ TEMPORANEA SUPERIORE A 40 GG;- INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI DI UN ORGANO O DI UN SENSO;

- MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE;- PERDITA DI UN SENSO;- PERDITA DI UN ARTO;

- MUTILAZIONE CHE RENDE L’ARTO INSERVIBILE;- PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO;

- PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE;- PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA;

- DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO;

Procedibilità d’ufficioProcedibilità a querela della persona offesa

LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI (ART. 590 C.P.)(ART. 590 C.P.)

LESIONI CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE CLASSIFICABILI GRAVI O GRAVISSIME,

ANCHE SE NON COMPORTANO ASSENZE DAL LAVORO PER INABILITA’

OMICIDIO COLPOSO OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)(ART.589 CP)

MORTE CONSEGUENTE A LESIONI

Procedibilità d’ufficio

NESSO DI CAUSALITANESSO DI CAUSALITA’’

I DELITTI DI LESIONE COLPOSA / OMICIDIO COLPOSO SI CONFIGURANO SE ESISTE NESSO

CAUSALE TRA LE LESIONI GRAVI/MORTE E:

IMPERIZIA

IMPRUDENZA

NEGLIGENZA

procedibilità a querela della persona offesa

VIOLAZIONE NORME DISICUREZZA E DI IGIENE procedibilità d’ufficio

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ PENALEPENALE

· Imprudenza

· Imperizia

· Negligenza

Mancanza di abilità e preparazionespecifica

Comportamento palesementecontrastante con le norme di sicurezza

Grave disattenzione o dimenticanza. Atteggiamento passivo nei confronti diobblighi o doveri dovuto a pigrizia o insensibilità

INFORTUNIO INFORTUNIO -- MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALERESPONSABILITA’ PENALE

INDAGINECI SONOVIOLAZIONI

NORME PREVENZIONE INFORTUNI

NON CI SONO VIOLAZIONI

NORME PREVENZIONE INFORTUNI

RAPPORTO ALLA A.G. CON NOTIZIA DI REATO RAPPORTO ALLA A.G.

SENZA NOTIZIA DI REATO

LA A.G. DISPONE

ULTERIORIINDAGINI

LA A.G.CHIEDE

L’ARCHIVIAZ.

SENZA NESSO DI

CAUSALITA’

CONNESSO DI

CAUSALITA’

PROCEDURA D.Lgs.758/94

PROCEDURA D.Lgs.758/94

art. 589 o 590 del C.P.

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D.LGS. 758/94D.LGS. 758/94Accertamento della violazione

Prescrizione*

Adempimento della prescrizione

Pagamento dell’ammenda

Estinzione del reato

Riprende il procedimento penale

Riprende il procedimento penale

Notizia di reato all’A.G. e sospensione del procedimento

(*max 6 mesi per l’adempimento, solo 1 prorogabile)

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti diomicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto ècommesso con violazione delle norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiadeterminato una malattia professionale, il P.M. ne dàimmediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA*, in relazione allerispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di partecivile e dell'azione di regresso.

*(Istituto di previdenza per il settore marittimo)

ART. 61 T.U. ART. 61 T.U. –– ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESAPERSONA OFFESA

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiaridelle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare idiritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

ART. 61 T.U. ART. 61 T.U. –– ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESAPERSONA OFFESA

RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P.

NON RISPONDE DIRETTAMENTE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI SICUREZZA (RISPONDE SEMPRE IL DATORE DI LAVORO ANCHE SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA PER COLPA DEL RSPP)

IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE IL RSPP RISPONDE, SIA PENALMENTE CHE CIVILMENTE, PER IMPERIZIA O NEGLIGENZA O IMPRUDENZA SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI ED IL COMPORTAMENTO DELLO STESSO

NORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVINORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEGLI RSPPDEGLI RSPP

• In passato più volte la giurisprudenza aveva considerato quella del RSPP come una figura integrativa e strumentale del datore di lavoro ed avulsa da responsabilità penali, ma ora sembra riscontrarsi nelle decisioni della Corte di Cassazione una sorta di ripercussione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 e della conseguente emanazione del D. Lgs. n. 195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunitàeuropea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEGLI RSPPDEGLI RSPP• Potere-dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai

soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento• Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva (sentenza della

sez. IV n. 41947 del 21 dicembre 2006) condannato un RSPP sostenendo che, pur essendo questi un semplice ausiliario del DDL e privo di effettivo potere decisionale, potesse essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il DDL ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale. Il RSPP risponde insieme al DDL di un evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa professionale”.

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RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEGLI RSPPDEGLI RSPPLa Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza di una capacitàimmediatamente operativa da parte del RSPP nella struttura aziendale non esclude che una eventuale inottemperanza allo svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare una

• mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni,

• una mancata elaborazione delle procedure di sicurezza,• nonché una mancata informazione e formazione dei lavoratori,

possa costituire una omissione rilevante ai fini della individuazione della responsabilità penale tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal RSPP.