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SISTEMA DEI CONTROLLI
ESTERNI IL QUADRO NORMATIVO E LA PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Torino 20 novembre 2013
A cura del Dott. PIO Massimiliano
1
IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
I controlli esterni
Corte dei Conti
I servizi ispettivi di Finanza Pubblica
Procura della Repubblica
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Costituzione Italiana
Legge 142 del 8.6.1990
Ordinamento delle autonomie
locali
D. Lgs n° 267 del 18.08.2000
- Tuel
Legge 51 del 26.02.1982
disposizioni in materia di finanza
locale
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Legge 5.06.2003 n°131Norme di adeguamento costituzionale
3/2001
Legge n° 266 /2005 Legge finanziaria 2006
D.Lgs 174 / 2012
D.L. 95 del 2012 in Legge 135/2012 Spending Review
FONTI
LEGISLATIVE
IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
LA CORTE DEI CONTI È UN ORGANO POLIFUNZIONALE
La Corte dei Conti è giudice speciale amministrativo.
La Corte dei Conti effettua un controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione, ed un
controllo di gestione a consuntivo sui bilanci dello stato,
delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo stato
contribuisce alla gestione ordinaria.
Per i controlli sulle amministrazioni locali, il controllo è
preventivo e consuntivo.
La Corte svolge le sue funzioni consultive predisponendo pareri e
referenti
La Corte dei Conti svolge il ruolo di magistratura contabile
della pubblica amministrazione.
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IL QUADRO NORMATIVO E LA PRASSI
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL
D.Lgs 174/2012
Articolo 3, comma 5 Legge 14 gennaio 1994 n°20
Norme in materia di controllo della Corte dei conti.
Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.
Articolo 7, comma 7 Legge 5 giugno 2003 n°131
(Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni
amministrative)
La Corte dei conti, ,,,,,,,,,,,,,,,, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma,
secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il
funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati. …………………………………………………... Per la
determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si
avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell’interno.
Dlgs 267/2000 TUEL
Articolo 148 - Controllo della Corte dei Conti
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IL QUADRO NORMATIVO E LA PRASSI
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL
D.Lgs 174/2012
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla
legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni
ed integrazioni.
IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Dlgs 266/2005 ( Legge Finanziaria del 2006 )
Articolo 1 . 166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica Italiana e del coordinamento della
finanza pubblica, gli organi di revisione degli enti locali economico-finanziaria trasmettono alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di
competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
Articolo 1 . 167. La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli
enti locali di revisione
Articolo 1 . 168. Attività di Accertamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, pronunce e
vigilanza della Corte dei Conti.
Articolo 1 .169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi
della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci
unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per le esigenze
delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di
personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche
ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Art. 1 c. 166 L266/2005
• RELAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE e sul RENDICONTO Attraverso le linee guida e i relativi questionari invio alla SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI - sistema SIQUEL
La relazione inviate alla Corte dei
Conti
• Domande preliminari • Verifica equilibri e vincoli di bilancio • Servizi esternalizzati • Verifica della capacità di indebitamento • Rispetto vincolo indebitamento ultimo comma art. 119 Costituzione (… Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento… ) • Rispetto del Patto di stabilità interno • Spese per il personale
Accertamento della Corte dei
Conti
• Di squilibri economico – finanziari; di mancata copertura delle spese o di violazioni di norme in merito alla regolarità finanziaria o del mancato rispetto dei vincoli di pattò di stabilità interno
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
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ENTI INTERESS
ATI
• Devono entro 60 Giorni dalla Comunicazione del deposito di pronuncia adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripianare gli equilibri di bilancio
Ritrasmissione alla
CORTE DEI CONTI
• Dei provvedimenti qui sopra descritti. La Corte dei Conti entro 30 giorni dal ricevimento verificherà la correttezza delle decisioni .
Conseguenze negative delle
verifiche o mancati interventi dell’ENTE LOCALE
• Preclusione dei programmi di spesa o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria
IL QUADRO NORMATIVO E LA
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VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
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Responsabilità del Revisore
• RELAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE e sul RENDICONTO deve esser trasmesso rapidamente dopo l’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio o nel termine fissato dalla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ( art 239 comma 1 lettera d)
Omissione o ritardo
ingiustificato DELL’INVIO
• Revoca del revisore ai sensi dell’art. 235 comma 2 del TUEL
IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Le funzioni dell’Organo di revisione La funzione di collaborazione con l’organo consiliare;
Pareri al bilancio di previsione e alle relative variazioni;
Relazione al Rendiconto attestante la corrispondenza alle risultanze della gestione, con rilievi e proposte;
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
Referto al Consiglio su gravi irregolarità con denuncia agli organi giurisdizionali;
Verifiche di cassa.
Controllo sulle Spese per il personale:
rispetto dei requisiti per gli incarichi di collaborazione autonoma
Le leggi finanziarie degli ultimi anni hanno attribuito al Collegio dei revisori la funzione di verificare
Il Rispetto del Patto di Stabilità, cioè il raggiungimento dell’ “obiettivo programmatico” annuale prefissato e, in caso di mancato rispetto da parte dell’ente dei limiti prefissati, il collegio deve effettuare la comunicazione al Ministero dell’interno.
L’art. 239 del Tuel cita le funzioni dell’Organo di revisione, che alla fine si possono raggruppare in due funzioni principali:
La funzione di collaborazione con l’organo consiliare;
La funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
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LEGGE DI STABILITÀ 2013 Applicazione della Legge 228 del 24 dicembre 2012
Decreto «SALVA ENTI»
(D.L. 174/2012 conv. In Legge 213/2012)
Spending review
(D.L. 95/2012 conv. In Legge 135/2012)
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012I
IL SISTEMI DI CONTROLLI E RESPONSABILITÀ NEGLI ENTI LOCALI:
Che cosa cambia con il DL 174/2012?
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Art. 41 bis OBBLIGHI DI
TRASPARENZA
• Comma 1 - Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo: pubblicità e
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di
loro competenza. La dichiarazione da pubblicare annualmente sul sito internet dell’ente:
redditi annualmente dichiarati, beni immobili, partecipazioni in società, investimenti in titoli
obbligazionari, titoli di Stato, utilità finanziarie, detenute tramite fondi di investimento, SICAV e
intestazioni fiduciarie.
• Comma 2: sanzioni amministrative per la mancata ottemperanza all’onere di cui al comma 1
da 2.000 €a 20.000 €
• Su proposta di delibera alla Giunta e al Consiglio dovrà essere richiesto parere del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile oltre al parere del
responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta . Se la
giunta non si conforma al parere deve darne adeguata motivazione
• L’incarico di responsabile del servizio finanziario può essere revocato solo in caso di
gravi irregolarità con ordinanza del legale rappresentante dell’Ente previo parere del
Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e del Dipartimento della
Ragioneria di Stato
Art. 49 PARERI DEI
RESPONSABILI DEI
SERVIZI
Art. 109 CONFERIMENTO DI
FUNZIONI DIRIGENZIALI
14 Torino 20 novembre 2013 - Seminario di formazione per i revisori degli enti locali
Art.147 TIPOLOGIA DEI
CONTROLLI INTERNI
Art.147 BIS
CONTROLLO DI
REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
Art.147 TER
CONTROLLO
STRATEGICO
Art.147 QUATER
CONTROLLI SULLE
SOCIETA’
PARTECIPATE
Art.147 QUINQUES
CONTROLLO SUGLI
EQUILIBRI
FINANZIARI
Art.148
CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI
Art. 153 SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
• Comma 4 - Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla salvaguardia degli
equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica e tenuto
conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in
materia di programmazione e gestione delle risorse.
Art. 234 ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO- FINANZIARIO
• Comma 2bis – Al fine di potenziare l’attività di controllo e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane i
comuni(superiori 60.000 abitanti e capoluoghi di provincia), un componente del
collegio dei revisori, con funzione di Presidente, è designato dal Prefetto di
concerto con Ministri dell’Interno e dell’Economia, tra i dipendenti dei rispettivi
ministeri.
Art.148 -bis
Rafforzamento del controllo della
Corte dei Conti sulla gestione
finanziaria degli enti locali
IL SISTEMI DI CONTROLLI E RESPONSABILITÀ NEGLI ENTI LOCALI:
Che cosa cambia con il DL 174/2012?
15 Torino 20 novembre 2013 - Seminario di formazione per i revisori degli enti locali
Art. 239 FUNZIONI
DELL’ORGAN
O
DI REVISIONE
b) L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni: PARERI con modalità stabilite dal regolamento
1) Strumenti con programmazione economico finanziaria
2) Proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio
3) Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni
4) proposte di ricorso all'indebitamento
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali
…omiss….
1 bis - espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti anche tenuto conto: dell'attestazione del
responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le
misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni pareri sono obbligatori, l'organo
consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la
mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2 – Per consentire la partecipazione alle assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi
ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmessi: ……… omiss……
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione
finanziaria dell’ente
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria
in ordine alle delibere di impegni di spesa
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012 Articolo Contenuto
Art. 3 c.
1 lettera e
Legge
213 /2012
Modificato art. 148 TUEL – CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
Le sezioni regionali della Corte dei Conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la
regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle
regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale o provinciale.
Il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente
della provincia, o del segretario degli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale,
trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla
regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni
adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei
Conti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è altresì,
inviato al presidente del Consiglio comunale.
Il dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della
gestione amministrativo-contabile, qualora un ente evidenzi anche attraverso le rivelazioni
SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) Ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) Disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio
c) Anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi
d) Aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali
In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo dell’ente, le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei Conti irrogano agli amministratori responsabili la
condanno ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di venti volte
la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.
Introdotto un nuovo art. 148 bis al TUEL relativo al rafforzamento del controllo della Corte dei
Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012I Art.148 – bis Rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali
1. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi
delle Regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1,le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti accertano
altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche della partecipazione in società controllate e alle
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.
3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della
violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il Patto di Stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60
giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere
le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali
della Corte dei Conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo,
è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o
l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria
Art. 3 comma 1 – bis del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012
1- bis Il comma 168 dell’art.1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Articolo Contenuto
Art. 3
c. 1
bis
Controllo collaborativo della Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti
Abrogato l’art.1 comma 168 della Legge 266/2005 secondo cui le sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, qualora accertino anche sulla
base dei questionari SIQUEL predisposte dall’organo di revisione,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e
vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure
correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato
rispetto delle regole del Patto di Stabilità.
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012 GLI ATTORI E IL LORO RUOLO
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
LINEE GUIDA PER IL REFERTO SEMESTRALE DEL SINDACO
PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000
ABITANTI E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SULLA
REGOLARITA’ DELLA GESTIONE E SULL’ADEGUATEZZA ED
EFFICIACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI IINTERNI (ART.
148 TUEL)
• La relazione semestrale del Sindaco o del Presidente della
Provincia
• La specifica misura è funzionale a verificare «la legittimità e la
regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli
interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di
bilancio di ciascun ente locale»
Torino 20 novembre 2013 - Seminario di formazione per i revisori degli enti locali
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
CONTROLLI INTERNI
SISTEMA DI
PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO
REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
DIMENSIONE FINANZIARIA
DEI FENOMENI
SOSTENIBILITÀ DEGLI
EQUILIBRI FINANZIARI
RISANAMENTO
economicità della gestione e riduzione dei costi di
erogazione dei servizi senza ridurre qualità ed
estensione
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
LE NOVITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI
Organizzazione
e finalità delle
verifiche
Coinvolgimento diretto
delle figure organizzative
di maggior livello di
responsabilità:
• segretario comunale,
• direttore generale,
• responsabili dei servizi
RICADUTE
Pareri dei
responsabili
dei servizi
nella fase
preventiva
Valutazioni
improntate ai
principi di
revisione
aziendale sugli
atti di gestione di
maggiore impatto
Frequenza
semestrale della
relazione del
Sindaco o
Presidente della
Provincia alle
sezioni generali di
controllo
MONITORAGGIO COSTANTE
SVILUPPO DELLA GESTIONE
ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
REGOLARITÀ FINANZIARIA
Rispetto delle regole della finanza pubblica
applicabili agli enti
Equilibrio di bilancio
Regolarità amministrativa
Rispetto delle procedure
Regolare osservanza delle norme che disciplinano:
settore degli appalti
spese di funzionamento
gestione del patrimonio immobiliare
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
FINALITÀ DEL CONTROLLO INTRODOTTO DAL
NUOVO ART. 148 DEL TUEL
verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del
sistema di controlli interni
valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati
gestionali rispetto agli obiettivi programmati
verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere
organizzativo finanziario e contabile
rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza
pubblica
monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti in attuazione delle
misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici
dell’ente
consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi
partecipati
Torino 20 novembre 2013 - Seminario di formazione per i revisori degli enti locali
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
TEMPISTICHE e APPLICAZIONE
Primo semestre 2013 (da presentare entro 30 settembre 2013):
nel 1° referto descrizione più ampia e dell’organizzazione
dell’ente, sistemi informativi e sistema di controlli interni. Dal secondo semestre (da presentare entro 31 marzo 2014):
relazione meno ampia. Il riferimento agli aspetti finanziari sarà
complessivo e verrà più ampiamente ripreso nella relazione di
rendiconto.
EVITARE DUPLICATI: coordinamento con altre modalità di
monitoraggio e controllo di cui dispongono le Sezioni regionali di
controllo (Linee guida ex. Art. 1 commi 166 e seguenti 266/2005
revisione della spesa ex art. 6 del d.l. 174/2012), finalizzati alla
valutazione dell’efficacia, efficienza e economicità.
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
LE SEZIONI Le linee guida e lo schema di relazioni si articolano in 2 sezioni distinte che
possono essere integrate. Le relazioni devono essere condivise da organi di
controllo interno e accompagnate dal parere del collegio dei revisori.
Sezione 1 - regolarità della gestione amministrativa e
contabile
Programmazione
Corretta gestione delle entrate
Copertura delle spese
Salvaguardia equilibri finanziari ed economici
Rispetto obblighi in materia di trasparenza
Progressivo riscontro della tenuta degli obiettivi di finanza pubblica e di
tempestiva rilevazione degli scostamenti che richiedono l’adozione di adeguate
misure correttive.
FINALITÀ
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Nella relazione 2013:
Popolazione, territorio, economica insediata, risorse umane, strumentali, tecnologiche,
utilizzate per la gestione dei servizi resi ed i sistemi informativi impiegati (solo nella
relazione 1° semestre)
Stato di attuazione dell’attività programmata e rilevamento scostamenti delle linee
guida
Coerenza del bilancio con PEG (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 TUEL)
Complessivo andamento dei servizi: adeguatezza dell’organizzazione alle esigenze della
popolazione, servizi esternalizzati e modalità del loro affidamento
Entità del ricorso a concessioni e ad affidamento a società e/o organismi partecipati:
rilevare la tipologia e il settore di attività («attività non strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali»), obiettivi gestionali per le società partecipate
con standard qualitativi e quantitativi.
Stato di attuazione del programma triennale dei lavori pubblici e la realizzazione delle
opere di cui all’elenco annuale ex art.128 d.lgs 163/2006: verifica regolarità
procedurale, rispetto vincoli finanza pubblica, corretta programmazione dei pagamenti
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
PRASSI DOPO L’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Nella relazione 2013:
Andamento delle entrate:
• valutazione generale delle fonti di finanziamento, tipologia e livello d’incidenza sul complesso delle
entrate correnti.
• delibere adottate in materia di determinazione delle aliquote o tariffe dei tributi locali e detrazioni
• riscossioni e accertamenti
• servizi pubblici locali e tariffe vigenti, proventi da locazioni
• Piani di alienazione e valorizzazione immobiliare
Riduzione degli oneri di funzionamento: contenimento acquisto beni e servizi e personale (anche
delle società partecipate), tramite processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa,
riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica e controllo delle procedure per
l’affidamento degli appalti di lavori servizi e forniture
Trasparenza: pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive
e di governo
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IL QUADRO NORMATIVO E LA
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VIGORE DEL D.Lgs 174/2012
Sezione 2 – Adeguatezza ed efficacia del sistema di controlli interni
Registrazione della presenza di eventuali criticità nel sistema organizzativo
contabile
Articolazione dei sistemi di controllo
Nella relazione 2013
• Controlli interni, strumenti, metodologie, organi e uffici coinvolti: concreta operatività degli organi,
sistema di contabilità adottato, contabilità economica, misurazione e valutazione delle performance
individuale ed organizzativa
• Controllo di gestione: misure che consentono di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa. Modello organizzativo e procedure: rilevazioni contabili ed extracontabili,
frequenza delle stesse imputazioni per centro di responsabilità/costo/servizio, analisi scostamenti e
correzioni
• Redazione del bilancio consolidato per la rilevazione dell’efficacia, efficienza ed economicità della
gestione degli organismi esterni all’ente. Struttura di controllo delle società partecipate (art. 147-quater
del TUEL). Monitoraggio in itinere e verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei
residui e della gestione di cassa
• Linee organizzative rispondenti al controllo delle regolarità amministrative e contabili
• Su ogni proposta sottoposta agli Organi di Governo dell’Ente è necessario acquisire il parere relativo alla
regolarità tecnico e contabile (art. 49 del TUEL)
• Per i controlli ex post devono essere fissati i principi generali e regolamentate le modalità per la revisione
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LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SULLA
REGOLARITÀ DELLA GESTIONE SULL’EFFICACIA E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI (art. 1, comma 6 del dl. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7
dicembre 213/2012
Presidente della Regione trasmetta alla competente Sezione regionale di controllo un
REFERTO ANNUALE “sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei
controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei
conti…” costituito:
a) dalla rilevazione della congruenza dei risultati della gestione e delle sue prospettive di
sviluppo, in relazione a piani, a programmi e a singoli obiettivi strategici prefissati,
coerentemente con i principi di coordinamento della finanza pubblica;
b) dalla verifica del funzionamento dei servizi di controllo interno.
Il referto è uno strumento informativo di particolare utilità per:
- l’attività legislativa del Consiglio regionale
- le attività di controllo svolte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
Responsabilità politica dell’Organo di vertice della Regione in ordine ai più rilevanti
aspetti gestionali, al funzionamento delle strutture amministrative, al grado di
raggiungimento dei risultati attesi e all’effettività dei controlli interni, anche con riferimento
alla vigilanza sugli organismi partecipati e sugli enti del servizio sanitario regionale.
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Tendenza del legislatore, a rafforzare i controlli interni come indispensabile supporto per le
scelte decisionali e programmatiche dell’Ente, ne è conferma la previsione di istituire il
Collegio dei revisori dei conti, che si aggiunge ad altri organi di controllo interno, già
operativi, oltre agli Uffici di ragioneria presso le Regioni.
FINALITÀ
verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo e
giuscontabile;
valutazione dell’adeguatezza funzionale del sistema di controlli interni;
monitoraggio degli effetti prodotti dai provvedimenti attuativi dei principali indirizzi
programmatici dell’ente;
valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati.
In fase di prima applicazione, la relazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle
Linee guida, avendo a riferimento i dati relativi all’esercizio precedente (anno 2012), con aggiornamenti alla
data di compilazione.
EVITARE DUPLICATI: Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, non approfondire quei profili
essenzialmente contabili che attengono ad altre modalità e finalità di monitoraggio e di verifica
(Es. relazioni presentate dai Presidenti delle Regioni a corredo dei documenti di bilancio -art. 1, comma 3,
d.l. n. 174/2012- valutazioni rimesse ai Collegi dei revisori -art. 1, comma 166, l. n. 266/2005)
TEMPISTICHE e APPLICAZIONE
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5 SEZIONI
La prima Sezione Quadro ricognitivo dell’assetto istituzionale regionale e dei principali
Adempimenti normativi: ha valenza essenzialmente esplorativa, in quanto diretta a registrare, con la prima
Relazione acquisita, la presenza di eventuali criticità nel sistema organizzativo-contabile regionale. Nelle successive Linee
guida, la stessa verrà, quindi, rimodulata al fine di delineare l’evoluzione del quadro di riferimento e l’aggiornamento dei
principali indicatori di funzionalità gestoria.
La seconda Sezione Pubblicità e trasparenza
Concerne la corretta applicazione degli obblighi di comunicazione e/o pubblicazione relativi a varie misure organizzative e
gestionali.
La terza Sezione Regolarità della gestione amministrativa e contabile
Attiene, invece, ai parametri della regolarità amministrativa e contabile, con richieste volte ad individuare la presenza di
eventuali lacune gestionali idonee, almeno potenzialmente, ad alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria.
La quarta Sezione Funzionamento dei controlli interni
Tocca aspetti che attengono al concreto funzionamento dei controlli interni, in una dimensione dinamico-operativa che
rappresenta il naturale sviluppo delle questioni delineate nella prima Sezione con riferimento all’assetto dei controlli
interni.
La quinta Sezione Gestione del Servizio sanitario regionale
È diretta ad evidenziare la presenza di eventuali criticità nell’assetto organizzativo e gestionale del Servizio sanitario
regionale. Il peso assunto dalla spesa sanitaria nei bilanci regionali ed il rilevante impatto sociale del servizio erogato
richiedono uno specifico approfondimento, considerata anche la rilevanza sul quadro della finanza pubblica nazionale.
Tuttavia, poiché gli enti del Servizio sanitario nazionale già sono oggetto, da parte delle Sezioni regionali di controllo, di
verifiche puntuali sul bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005, la relazione del
Presidente della Regione consentirà di cogliere quegli aspetti che non sono riferibili alle gestioni dei singoli enti e che,
quindi, non sono rilevabili dal monitoraggio richiamato, dando così indicazioni sia sul rispetto degli obiettivi stabiliti dalla
normativa di settore che sull’effettiva capacità di governance del sistema sanitario regionale.
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La responsabilità penale dei revisori dei conti negli enti locali
I revisori svolgendo una pubblica funzione possono incorrere in una serie di reati
penali:
falsità ideologica;
rilevazione dei segreti d’ufficio;
abuso d’ufficio;
rifiuto atti d’ufficio;
omessa denuncia di reato.
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il comportamento doloso o colposo del revisore;
l’evento dannoso;
il “nesso di causalità” tra il fatto dannoso e l’azione o l’omissione
del revisore.
amministrativa è costituito dalla condotta attiva o passiva del revisore e dal danno, che devono essere legati tra loro dal “nesso di causalità”.
Il danno deve essere causato dalla condotta del revisore. La condotta deve violare gli obblighi di servizio cui è tenuto un revisore nei confronti
della pubblica amministrazione.
Affinché vi sia responsabilità dalla condotta del revisore deve scaturire un danno erariale. Con il danno erariale le finanze pubbliche
devono aver subito una ingiusta diminuzione patrimoniale, o comunque
un pregiudizio economico.
Il danno risarcibile deve essere effettivo.
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Responsabilità patrimoniale dei revisori dei conti negli enti locali Nel caso di danno economico
derivante dalla inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, il
revisore è chiamato dinanzi alla giurisdizione contabile per il risarcimento del danno patrimoniale.
Il danno patrimoniale ai fini del risarcimento è costituito dalla
differenza tra la valutazione della situazione patrimoniale in essere al momento dell’accertamento della responsabilità e quella teorica nell’ipotesi che il fatto non si fosse verificato. sono:
1. il comportamento doloso o colposo del revisore;
2. l’evento dannoso;
3. il “nesso di causalità” tra il fatto
dannoso e l’azione o l’omissione
del revisore.
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Elementi soggettivi di responsabilità patrimoniale
L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa è costituito dalla colpevolezza (azione compiuta con dolo o colpa grave).
Al di sotto della colpa grave non c’e responsabilità amministrativa.
Il dolo si realizza quando l’azione o l’omissione viene posta in essere con la consapevolezza dell’evento dannoso che ne seguirà (vi è la
volontà di compiere un atto illecito).
La colpa grave consiste in un comportamento avventato, di
“straordinaria negligenza”, tale da contrastare anche quel minimo di
diligenza che persino le persone al di sotto della media sociale sono solite usare.
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I revisori dei conti rispondono della veridicità
delle loro attestazioni …
(art. 240 del Tuel).
La violazione alla veridicità comporta il reato di “falsità
ideologica” (art. 479 c.p.)
Si ha “falsità ideologica” quando il revisore, in maniera dolosa,:
Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è
avvenuto alla sua presenza;
Omette o altera dichiarazioni da lui ricevute;
Attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
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Le pene (art. 476 c.p.) previste per il falso
sono:
Reclusione da 1 a 6 anni (comma 1), per la Falsità
materiale, (che ricorre quando viene formato un atto completamente falso o viene alterato un atto vero attraverso modifiche o aggiunte);
Reclusione da 3 a 10 anni (comma 2), per la Falsità
ideologica, (che ricorre quando l’atto pur apparendo vero, è falso nel contenuto).
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La condizione di punibilità è che il revisore abbia agito con dolo.
È necessario che il revisore si renda conto di mutare illegalmente
il vero, ponendo in essere un comportamento doloso idoneo ad ingannare il pubblico e tale da mettere in pericolo interessi
garantiti dalla veridicità delle attestazioni rese.
Le responsabilità dei revisori: rilevazione segreti d’ufficio
… i revisori devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio
(art. 240 del Tuel).
La violazione di questo dovere comporta il reato di “rilevazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio”.
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La norma punisce il revisore, quale pubblico ufficiale che,
con la violazione dei doveri inerenti la propria funzione o con l’abuso della sua qualità, rivela o agevola la conoscenza di notizie d’ufficio.
Le pene, ai sensi dell’art. 326 c.p., previste sono:
Reclusione fino ad 1 anno quando il revisore, in maniera colposa, rivela notizie d’ufficio che debbono rimanere segrete
oppure ne agevola la conoscenza;
Reclusione fino a 2 anni quando il revisore ha commesso il fatto per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non
patrimoniale oppure per cagionare ad altri un danno
ingiusto;
Reclusione da 2 a 5 anni quando il revisore ha commesso il fatto per procurare a sé o ad altri un indebito profitto
patrimoniale
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Le responsabilità dei revisori:
abuso d’ufficio Si compie il reato di “abuso d’ufficio”, ai sensi dell’art. 326 c.p.,
quando il revisore nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di interessi propri o di prossimi congiunti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto.
Il reato di “abuso d’ufficio” è punito, ai sensi dell’art. 326 c.p., con la seguente pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno sono di rilevante gravità.
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Le responsabilità dei revisori:
rifiuto di atti d’ufficio Si compie il reato di “rifiuto di atti d’ufficio”, ai sensi dell’art. 328 del
c.p., quando il revisore rifiuta indebitamente un atto del suo ufficio che invece deve essere compiuto senza ritardo.
L’omissione si ha quando il revisore entro 30 giorni dalla richiesta
scritta, di chi vi abbia interesse, non compie l’atto del suo ufficio e non
risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Il reato di “rifiuto di atti d’ufficio” è punito, ai sensi dell’art. 328 c.p.,
con la seguente pena:
reclusione fino ad 1 anno
oppure
con una multa fino ad € 1.032,91.
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Le responsabilità dei revisori omessa denuncia di reato
Si compie “l’omessa denuncia di reato”, ai sensi dell’art. 361 del c.p., quando il revisore, nella qualità di pubblico ufficiale, non adempie
all’obbligo di denuncia per i reati di cui ha avuto notizia nell’esercizio
delle sue funzioni.
Tale reato è punito con una multa da € 30,98 ad € 516,98 quando omette o ritarda di denunziare un reato di cui ha avuto notizia.
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