resp medica post balduzzi - studiolaplaca.it · La responsabilità medica post decreto Balduzzi....

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93° Congresso SOI – RomaLa responsabilità medica post decreto Balduzzi

Cosa è il «Balduzzi»

Nuova disciplina della responsabilità medica

(Art. 3 DL n. 158/2012 conv. L. n. 189/2012):

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guidae buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

Contrattuale ( art. 1218 c.c.): locazione, appalto, compravendita, ma anche in banca, in vacanza, sul lavoro ecc.

Extra contrattuale (art. 2043 c.c.): incidente automobilistico, buca stradale, disastro ferroviario, ecc.

Responsabilità civile

Inizialmente resp extra contrattuale,

poi (dal 1999 circa) resp. contrattuale da «contatto sociale» sia per il medico dipendente pubblico, che per la struttura ospedaliera anche in assenza di un vero e proprio contratto.

Ante Balduzzi

La formulazione pessima della legge ha scatenato una vera disputa dottrinaria e giurisprudenziale, tra chi sostiene che nulla è cambiato e chi invece afferma che ora la responsabilità medica civile è extra contrattuale.

Disputa odierna

� Prescrizione dell’azione ( 5/10 anni),

� Onere della prova e di allegazione,

� Limite al risarcimento del danno.

Perché è importante

�Cass. Sez. III, n. 4030/2013

�Trib. Milano sez. IX penale ord. 21/3/2013 (rimessione alla C. Cost.)

�Trib. Arezzo 14/2/2013

Resp. contrattuale

�Trib. Torino 26/2/2013,

�Trib. Varese 26/11/2016

Resp extra contrattuale

Vi è chi sostiene che (per il dipendente pubblico) si applica la disciplina contrattuale per l’azienda ospedaliera ed invece quella extracontrattuale per il medico dipendente.

Teoria del doppio binario

Come detto sopra, se davvero si applicherà il 2043 c.c., la strategia difensiva muterà per allegazioni, prove, CTU e prescrizione (esempi).

MA SIAMO DAVVERO SICURI CHE SARA’ COSI’ ALL’ATTO PRATICO?

Cosa può cambiare

Nulla potrebbe cambiare laddove vi è un vero e proprio contratto (anche verbale) tra medico e paziente ( curato presso una casa di cura, presso un ambulatorio privato ecc.).

Ho però mosso in giudizio eccezioni di diverso tenore e vedremo cosa verrà deciso.

Vero contratto

Ma anche nel pubblico vi è l’obbligo del consenso informato e, dunque, potrebbe ipotizzarsi l’esistenza di uno scambio di volontà tra medico e paziente.

Consenso informato

La Balduzzi afferma anche che l’osservanza delle linee guidae buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica serve per la quantificazione del danno.

Ma non pare essere una gran novità.

Linee guida

Le linee guida non si sa bene cosa siano, quanto e quando vengano aggiornate, la giurisprudenza fa confusione sui concetti affini e la comunità scientifica spesso non è coesa.

Già si discute quali debbano essere i criteri per comprendere come applicare il criterio di contenimento risarcitorio.

Problemi correlati

Le slides (come le altre dei miei interventi) sono scaricabili dal sito dello studio

www.studiolaplaca.it

Grazie