Emendamenti decreto Balduzzi

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ALLEGATO Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo svi- luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo. EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI ART. 01. All’articolo 1 è premesso il seguente: ARTICOLO 01. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, 2, 4, 6, 7, si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle re- gioni in attuazione dei principi fondamen- tali disciplinati dalla presente legge. 0. 1. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini. ART. 1. (Riordino dell’assistenza territoriale e mo- bilità del personale delle aziende sanitarie). Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’assistenza territoriale e di garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazio- nale, si prevede quanto segue: le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria curando l’integrazione con il sociale e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità ope- rative che prevedono forme organizzative multi professionali, privilegiando la costi- tuzione di strutture territoriali di riferi- mento. Tali strutture garantiranno l’acces- sibilità per 24/h 7 giorni alla settimana. Con il medesimo fine, le regioni si dotano di sistemi informatici e informativi fina- lizzati alla condivisione delle informazioni sanitarie, sociali e amministrative utili an- che alla programmazione delle attività assistenziali. I medici convenzionati, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operano all’interno dell’organizzazione regionale e utilizzano i relativi sistemi informatici per rispondere alle esigenze dei sistemi informativi. È istituito il ruolo unico per la medicina generale con la finalità di una maggiore integrazione dei medici convenzionati con il SSN. L’assistenza Primaria viene erogata da personale dipendente o convenzionato con il SSN. Presso le strutture territoriali di riferimento per l’erogazione dell’assi- stenza primaria le regioni possono preve- dere la presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente dalle Aziende Sanitarie o di operatori sociali in carico ai Comuni. Con l’obiettivo di migliorare la programmazione, la go- vernabilità e il governo clinico del settore dell’assistenza primaria le regioni, nell’am- bito dell’organizzazione di questi servizi, prevedono anche la realizzazione di mo- dalità di collaborazione funzionale, tra i medici convenzionati, di tipo mono-pro- fessionale. Le regioni, per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 2 del presente articolo, utilizzano riallocandole le risorse già utilizzate come incentivi volti a promuovere l’adesione e a forme asso- ciative/organizzative o a incrementare l’utilizzo di strumenti informatici o la produzione di flussi informativi, non pre- vedendo ulteriori risorse aggiuntive. Martedì 2 ottobre 2012 169 Commissione XII

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ALLEGATO

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 01.

All’articolo 1 è premesso il seguente:

ARTICOLO 01.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, 2,4, 6, 7, si applicano fino all’entrata invigore delle disposizioni adottate dalle re-gioni in attuazione dei principi fondamen-tali disciplinati dalla presente legge.

0. 1. 1. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

ART. 1.

(Riordino dell’assistenza territoriale e mo-bilità del personale delle aziende sanitarie).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppodell’assistenza territoriale e di garantire lasostenibilità del Sistema Sanitario Nazio-nale, si prevede quanto segue: le regionidefiniscono l’organizzazione dei serviziterritoriali di assistenza primaria curandol’integrazione con il sociale e i serviziospedalieri, al fine di migliorare il livellodi efficienza e di capacità di presa incarico dei cittadini, secondo modalità ope-rative che prevedono forme organizzativemulti professionali, privilegiando la costi-tuzione di strutture territoriali di riferi-mento. Tali strutture garantiranno l’acces-sibilità per 24/h 7 giorni alla settimana.Con il medesimo fine, le regioni si dotanodi sistemi informatici e informativi fina-

lizzati alla condivisione delle informazionisanitarie, sociali e amministrative utili an-che alla programmazione delle attivitàassistenziali. I medici convenzionati, di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, operano all’internodell’organizzazione regionale e utilizzano irelativi sistemi informatici per risponderealle esigenze dei sistemi informativi. Èistituito il ruolo unico per la medicinagenerale con la finalità di una maggioreintegrazione dei medici convenzionati conil SSN. L’assistenza Primaria viene erogatada personale dipendente o convenzionatocon il SSN. Presso le strutture territorialidi riferimento per l’erogazione dell’assi-stenza primaria le regioni possono preve-dere la presenza di personale esercentealtre professioni sanitarie già dipendentedalle Aziende Sanitarie o di operatorisociali in carico ai Comuni. Con l’obiettivodi migliorare la programmazione, la go-vernabilità e il governo clinico del settoredell’assistenza primaria le regioni, nell’am-bito dell’organizzazione di questi servizi,prevedono anche la realizzazione di mo-dalità di collaborazione funzionale, tra imedici convenzionati, di tipo mono-pro-fessionale. Le regioni, per l’attuazione diquanto disposto dall’articolo 8 comma 1del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, come modificato dal comma 2 delpresente articolo, utilizzano riallocandolele risorse già utilizzate come incentivi voltia promuovere l’adesione e a forme asso-ciative/organizzative o a incrementarel’utilizzo di strumenti informatici o laproduzione di flussi informativi, non pre-vedendo ulteriori risorse aggiuntive.

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2. All’articolo 8, comma 1, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosìcome modificato da ultimo dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, è cosìsostituito: Il rapporto tra il Servizio sani-tario nazionale, i medici di medicina ge-nerale e i pediatri di libera scelta e glispecialisti ambulatoriali, è disciplinato daapposite convenzioni di durata triennaleconformi agli accordi collettivi nazionalistipulati, ai sensi dell’articolo 4, comma 9,della legge 30 dicembre 1991, n. 412, conle organizzazioni sindacali di categoriamaggiormente rappresentative in camponazionale, la rappresentatività delle orga-nizzazioni sindacali è basata sulla consi-stenza associativa. Detti accordi devonotenere conto dei seguenti princìpi:

a) prevedere che le attività e le fun-zioni disciplinate dall’accordo collettivonazionale siano individuate tra quelle pre-viste nei livelli essenziali di assistenza, neilimiti delle disponibilità finanziarie com-plessive del Servizio sanitario nazionale,fatto salvo quanto previsto dalle singoleregioni con riguardo ai livelli di assistenzaed alla relativa copertura economica acarico del bilancio regionale;

b) prevedere che la scelta del medicosia liberamente effettuata dall’assistito, nelrispetto di un limite massimo di assistitiper medico, abbia validità annuale e siatacitamente rinnovata;

c) regolamentare la possibilità di re-voca della scelta da parte dell’assistito nelcorso dell’anno nonché la ricusazionedella scelta da parte del medico, qualoraricorrano eccezionali e accertati motivi diincompatibilità;

d) nell’ambito dell’organizzazione di-strettuale del servizio, garantire l’attivitàassistenziale per l’intero arco della gior-nata e per tutti i giorni della settimana,nonché un’offerta integrata delle presta-zioni dei medici di medicina generale, deipediatri di libera scelta, degli specialistiambulatoriali, del personale dipendenteospedaliero e delle professioni sanitarie;azione delle prestazioni, integrativi regio-nali;

e) prevedere che le convenzioni na-zionali definiscano standard relativi al-l’erogazione delle prestazioni assistenziali,all’accessibilità ed alla continuità dellecure, demandando agli accordi integrativiregionali la definizione di indicatori e dipercorsi applicativi;

f) disciplinare gli ambiti e le modalitàdi esercizio della libera professione pre-vedendo che il tempo complessivamentededicato alle attività in libera professionenon reca pregiudizio al corretto e puntualesvolgimento degli obblighi del medico. Inogni caso, il non dovuto pagamento, ancheparziale, di prestazioni da parte dell’assi-stito o l’esercizio di attività libero-profes-sionale al di fuori delle modalità e deilimiti previsti dalla convenzione compor-tano l’immediata cessazione del rapportoconvenzionale con il servizio SSN;

g) definire la struttura del compensospettante al medico prevedendo una quotaper ciascun assistito o per ciascuna oraprestata, definita sulla base di variabililegate alla complessità della casistica degliassistiti, come corrispettivi delle funzioni eattività assistenziali nonché sulla base dieventuali funzioni complementari a quelleassistenziali;

h) prevedere che per le forme orga-nizzative multiprofessionali le Aziende sa-nitarie possano adottare forme di finan-ziamento a budget fermo restando quantoprevisto alla lettera g);

i) le Aziende sanitarie possono prov-vedere alla dotazione strutturale, strumen-tale e di servizi delle forme organizzativemulti professionali fornendoli in formadiretta oppure tramite l’erogazione dellerisorse finanziarie necessarie alla acquisi-zione degli stessi beni e servizi. In talecaso i medici garantiscono un impegnoorario coerente con la programmazioneaziendale e distrettuale;

l) prevedere le modalità attraverso lequali le unità sanitarie locali, sulla basedella programmazione regionale e nell’am-bito degli indirizzi nazionali, individuanogli obiettivi, concordano i programmi di

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attività e definiscono i conseguenti livellidi spesa programmati dei medici singoli oassociati, in coerenza con gli obiettivi e iprogrammi di attività del distretto;

m) disciplinare le modalità di parte-cipazione dei medici alla definizione degliobiettivi e dei programmi di attività deldistretto e alla verifica del loro raggiun-gimento anche con riferimento a quantoprevisto per le modalità di collaborazionefunzionale mono-professionale;

n) prevedere che l’accesso al ruolounico per le funzioni di medico di medi-cina generale del Servizio sanitario nazio-nale avvenga attraverso una graduatoriaunica per titoli, predisposta annualmentea livello regionale e secondo un rapportoottimale definito in ambito nazionale edeventualmente modulato a livello regio-nale, in modo che l’accesso medesimo siaconsentito ai medici forniti dell’attestato odel diploma di cui all’articolo 21 deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,ovvero anche a quelli in possesso di titoloequipollente. Ai medici forniti dell’atte-stato o del diploma è comunque riservatauna percentuale prevalente di posti in sededi copertura delle zone carenti, con l’at-tribuzione di un adeguato punteggio, chetenga conto anche dello specifico impegnorichiesto per il conseguimento dell’atte-stato o del diploma;

o) prevedere che l’accesso alle fun-zioni di pediatria di libera scelta delServizio sanitario nazionale avvenga attra-verso una graduatoria per titoli predispo-sta annualmente a livello regionale e se-condo un rapporto ottimale definito inambito nazionale ed eventualmente mo-dulato a livello regionale;

p) disciplinare l’accesso alle funzionidi specialistica ambulatoriale del serviziosanitario nazionale secondo graduatorieprovinciali alle quali sia consentito l’ac-cesso esclusivamente al professionista for-nito del titolo di specializzazione inerentealla branca di interesse;

q) regolare la partecipazione dei me-dici convenzionati a società, anche coope-

rative, al fine di prevenire l’emergere diconflitti di interesse con le funzioni attri-buite agli stessi medici dai rapporti con-venzionali in atto;

r) prevedere le modalità con cui laconvenzione possa essere sospesa, qualoranell’ambito della integrazione dei medicidi medicina generale e dei pediatri dilibera scelta nella organizzazione distret-tuale, le unità sanitarie locali attribuiscanoa tali medici l’incarico di direttore didistretto o altri incarichi temporanei rite-nuti inconciliabili con il mantenimentocon la convenzione;

s) promuovere la collaborazione in-terprofessionale dei medici di medicinagenerale e dei pediatri di libera scelta coni farmacisti delle farmacie pubbliche eprivati operanti in convenzione con il SSN,in riferimento alla disposizioni di cui al-l’articolo 11 della legge 18 giugno 2009,n. 69, e al relativo decreto legislativo diattuazione;

t) prevedere la mancata adesione deimedici all’assetto organizzativo e al si-stema informativo definiti da ciascunaregione, al sistema informativo dall’arti-colo 50 del decreto-legge 30 settembre2003 n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 esuccessive modificazioni, nonché la parte-cipazione attiva all’implementazione dellaricetta elettronica, comporti la revocadella convenzione;

u) le Regioni possono procedere al-l’inquadramento nel ruolo sanitario delladirigenza medica dei medici incaricati daalmeno 5 anni nei servizi di emergenzasanitaria territoriale sulla base delle pro-cedure e criteri di cui all’articolo 8,comma 1-bis del presente decreto nonchédel decreto del Presidente del Consiglio deiministri 8 marzo 2001.

2-bis. Ai fini dell’applicazione dei con-tenuti del presente decreto, è autorizzatoil rinnovo delle convenzioni nazionali, an-che in deroga al blocco normativo vigente.L’eventuale nuova convenzione non dovràcomportare un incremento delle risorse

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economiche a carico del bilancio pubblico,rispetto a quelle già impiegate per il rin-novo dell’ultima convenzione. Decorsi 180giorni dall’entrata in vigore della presentelegge, le regioni procedono comunque perle parti di loro competenza.

1. 101. Miotto, Fontanelli, Sbrollini,Grassi, Bucchino, Bossa, D’Incecco,Murer.

Al comma 1, alla lettera a), premettere laseguente:

0a) all’alinea, dopo le parole: « dimedicina generale » inserire le seguenti:« gli specialisti ambulatoriali ».

1. 70. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, premettere la seguentelettera:

0a) all’alinea, dopo le parole: « pedia-tri di libera scelta » sono inserite le se-guenti: « e gli specialisti ambulatoriali, ».

*1. 7. Di Virgilio, Castellani, De NichiloRizzoli.

Al comma 1, alla lettera a) è premessala seguente:

0a) all’alinea, nel primo periodo,dopo le parole: « pediatri di libera scelta »sono inserite le seguenti: « e gli specialistiambulatoriali, ».

*1. 125. Fucci.

Al comma 1, premettere la seguentelettera:

0a) nel primo periodo, dopo le pa-role: « pediatri di libera scelta » sono in-serite le seguenti: « e gli specialisti ambu-latoriali, ».

*1. 22. De Nichilo Rizzoli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere laseguente:

0a) nel primo periodo, dopo le pa-role: « pediatri di libera scelta » sono in-serite le seguenti: « e gli specialisti ambu-latoriali, ».

*1. 39. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, alla lettera a), premettere laseguente:

0a) all’alinea, dopo le parole: « pedia-tri di libera scelta » aggiungere le seguenti:« e gli specialisti ambulatoriali, ».

*1. 57. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere laseguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) prevedere i limiti e gli ambitidi competenza dei vari livelli di contrat-tazione e l’adeguamento dei disposti con-venzionali con riferimento alle peculiaritàdelle aree territoriali quali aree metropo-litane, aree a popolazione sparsa e isoleminori; ».

**1. 8. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere laseguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) prevedere i limiti e gli ambitidi competenza dei vari livelli di contrat-tazione e l’adeguamento dei disposti con-venzionali con riferimento alle peculiaritàdelle aree territoriali quali aree metropo-litane, aree a popolazione sparsa e isoleminori; ».

**1. 23. Mancuso.

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Al comma 1, lettera a), aggiungere laseguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) prevedere i limiti e gli ambitidi competenza dei vari livelli di contrat-tazione e l’adeguamento dei disposti con-venzionali con riferimento alle peculiaritàdelle aree territoriali quali aree metropo-litane, aree a popolazione sparsa e isoleminori; ».

**1. 40. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, lettera a), aggiungere laseguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) prevedere i limiti e gli ambitidi competenza dei vari livelli di contrat-tazione e l’adeguamento dei disposti con-venzionali con riferimento alle peculiaritàdelle aree territoriali quali aree metropo-litane, aree a popolazione sparsa e isoleminori; ».

**1. 59. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere laseguente:

a-bis) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) prevedere i limiti e gli ambitidi competenza dei vari livelli di contrat-tazione e l’adeguamento dei disposti con-venzionali con riferimento alle peculiaritàdelle aree territoriali quali aree metropo-litane, aree a popolazione sparsa e isoleminori; ».

**1. 126. Fucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 72. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), sostituire ilcapoverso lettera b-bis) con il seguente:

b-bis) nell’ambito dell’organizzazionedistrettuale del servizio, prevedere che, nelrispetto delle competenze regionali in ma-teria, sia garantita un’attività assistenzialeper l’intero arco della giornata e per tuttii giorni della settimana, distinta in assi-stenza pediatrica 0-16 anni e in assistenzaper gli adulti dal 17o anno in poi, nonchéun’offerta integrata delle prestazioni deimedici di medicina generale, della guardiamedica, della medicina dei servizi e deglispecialisti ambulatoriali, distinta nelle fa-sce suindicate, con l’adozione di formeorganizzative mono-professionali fra Me-dici di medicina generale e forme orga-nizzative mono-professionali fra Pediatridi libera scelta, denominate: « aggregazionifunzionali territoriali » e « aggregazionifunzionali Territoriali Pediatriche » checondividono obiettivi e percorsi assisten-ziali, strumenti di valutazione della qualitàassistenziale, linee guida, audit e strumentianaloghi, nonché forme organizzativemulti professionali che erogano presta-zioni assistenziali tramite il coordina-mento e l’integrazione dei professionistidelle cure primarie e del sociale in coe-renza con la programmazione regionale arilevanza sanitaria nella fascia d’età dal17o anno in poi e forme organizzativemultiprofessionali, che erogano presta-zioni assistenziali tramite il coordina-mento e l’integrazione dei Pediatri di Li-bera scelta e del sociale a rilevanza sani-taria nella fascia d’età 0-16o anno.

1. 141. Rondini, Laura Molteni, Fabi,Martini.

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis),sostituire le parole: garantire l’attività as-sistenziale con le seguenti: garantire l’at-tività infermieristica e delle altre profes-sioni sanitarie e sociali, nonché degli ope-ratori sociosanitari,.

1. 10. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis),dopo le parole: garantire l’attività assisten-

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ziale aggiungere le seguenti: infermieristicae delle altre professioni sanitarie e sociali,nonché degli operatori sociosanitari.

*1. 103. Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis),dopo le parole: garantire l’attività assisten-ziale aggiungere le seguenti: infermieristicae delle altre professioni sanitarie e sociali,nonché degli operatori sociosanitari.

*1. 122. Lorenzin.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis),dopo le parole: garantire l’attività assisten-ziale aggiungere le seguenti: infermieristicae delle altre professioni sanitarie e sociali,nonché degli operatori sociosanitari.

*1. 139. Proietti Cosimi.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis),dopo le parole: garantire l’attività assisten-ziale, aggiungere le seguenti: e l’assistenzadomiciliare integrata.

1. 102. Murer, Miotto, Sbrollini, Grassi,Bucchino, Bossa, D’Incecco, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-bis), sostituire le parole da: nonchéun’offerta integrata fino alla fine del ca-poverso con le seguenti: distinta in assi-stenza pediatrica 0-16 anni e in assistenzaper gli adulti dal 17o anno in poi. L’offertaè integrata dalle prestazioni dei medici dimedicina generale, di pediatri, da specia-listi ambulatoriali e dai servizi di diagno-stica di base. Adotta forme organizzativespecifiche mono-professionali fra i Medicidi medicina generale e forme organizzativemono-professionali fra Pediatri di liberascelta, denominate: « aggregazioni funzio-nali territoriali » e « aggregazioni funzio-nali Territoriali Pediatriche ». Le due ag-gregazioni funzionali, pur restando di-stinte per la specificità dei rispettivi target,

condividono, in forma strutturata, obiettivie percorsi assistenziali, strumenti di valu-tazione della qualità assistenziale, lineeguida, audit e strumenti analoghi. Possonodar vita a forme organizzative multi-pro-fessionali, denominate: « unità complessedi cure primarie ».

1. 71. Binetti, Calgaro, De Poli, Testa.

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis),sostituire le parole da: dei pediatri di liberascelta » fino a: e degli specialisti ambula-toriali con le seguenti: nella funzione dicontinuità assistenziale e medicina dei ser-vizi, dei pediatri di libera scelta e deglispecialisti ambulatoriali.

1. 41. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, lettera b) capoverso letterab-bis), dopo le parole: specialisti ambula-toriali inserire le seguenti: degli infermieri.

1. 107. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterah-bis), sostituire le parole: adottando formeorganizzative, con le seguenti: adottandosu base volontaria forme organizzative.

1. 83. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-bis) sostituire le parole da: in formastrutturata fino alla fine del capoverso conle seguenti: obiettivi e percorsi assisten-ziali, strumenti di valutazione della qualitàassistenziale, linee guida, audit e strumentianaloghi, nonché forme organizzative mul-tiprofessionali, che erogano prestazioni as-sistenziali tramite il coordinamento e l’in-tegrazione dei professionisti delle cureprimarie, degli specialisti e del sociale arilevanza sanitaria in coerenza con laprogrammazione regionale.

*1. 1. Abelli.

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Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-bis) sostituire le parole da: in formastrutturata fino alla fine del capoverso conle seguenti: obiettivi e percorsi assisten-ziali, strumenti di valutazione della qualitàassistenziale, linee guida, audit e strumentianaloghi, nonché forme organizzative mul-tiprofessionali, che erogano prestazioni as-sistenziali tramite il coordinamento e l’in-tegrazione dei professionisti delle cureprimarie, degli specialisti e del sociale arilevanza sanitaria in coerenza con laprogrammazione regionale.

*1. 58. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis),sostituire le parole: erogano prestazioniassistenziali con le seguenti: erogano pre-stazioni di prevenzione, cura e riabilita-zione della salute individuale e collettiva.

1. 9. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b) capoverso b-bis),dopo le parole: che erogano prestazioniassistenziali aggiungere le seguenti: di pre-venzione, cura e riabilitazione della saluteindividuale e collettiva.

*1. 104. Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-bis) dopo le parole: che erogano presta-zioni inserire le seguenti: di prevenzione,cura e riabilitazione della salute indivi-duale e collettiva.

*1. 123. Lorenzin.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-bis), dopo le parole: che erogano presta-zioni assistenziali aggiungere le seguenti: diprevenzione, cura e riabilitazione dellasalute individuale e collettiva.

*1. 138. Proietti Cosimi.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-bis), sopprimere le seguenti parole: e delsociale a rilevanza sanitaria.

1. 73. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b) capoverso letterab-ter) sostituire le parole: le aziende sani-tarie possano adottare forme di finanzia-mento a budget con le seguenti: le Regionidefiniscono i compiti, le funzioni, il mo-dello organizzativo e le modalità di com-penso.

1. 2. Abelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-ter), sostituire le parole: le aziende sa-nitarie possano adottare forme di finan-ziamento a budget con le seguenti: leRegioni provvedano a definire i compiti, lefunzioni, il modello organizzativo e lemodalità di compenso, nel caso adottandoanche forme di finanziamento a budget.

1. 60. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-ter), dopo la parola: adottare, inserire leseguenti: per il tramite del distretto sani-tario.

*1. 105. Miotto, Fontanelli, Lenzi.

Al comma, lettera b), capoverso letterab-ter), inserire dopo la parola: adottare leseguenti: per il tramite del distretto sani-tario.

*1. 73. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-ter), sostituire le parole: forme di finan-ziamento a budget, con le seguenti: formedi finanziamento specifico legato alla po-polazione, alle condizioni oro-geografichee alle condizioni sociali locali.

1. 84. Palagiano.

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Al comma 1, lettera b), sopprimere ilcapoverso lettera b-quater).

*1. 3. Abelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere ilcapoverso lettera b-quater).

*1. 61. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 1, lettera b), sostituire icapoversi lettere b-quater) e b-quinquies)con le seguenti:

b-quater) definire le condizioni per lequali è richiesta un referente o coordina-tore delle forme organizzative, esplici-tando i compiti, le funzioni, e conseguen-temente i requisiti professionali richiestied i criteri di selezione del referente;

b-quinquies) disciplinare le condi-zioni, i requisiti e le modalità con cui leregioni possono provvedere alla dotazionestrutturale, strumentale e di servizi delleforme organizzative di cui alla letterab-bis) sulla base di accordi regionali oaziendali, tenuto conto anche delle previ-sioni di legge sui requisiti minimi struttu-rali tecnologici e organizzativi delle strut-ture e attività sanitarie ai sensi del suc-cessivo articolo 8-ter e quater;.

1. 74. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), sostituire ilcapoverso lettera b-quinquies) con il se-guente:

b-quinquies) le Aziende sanitarie pos-sono provvedere alla dotazione strutturale,strumentale e di servizi delle forme orga-nizzative multi professionali fornendoli informa diretta oppure tramite l’erogazionedelle risorse finanziarie necessarie allaacquisizione degli stessi beni e servizi;.

1. 4. Abelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire ilcapoverso lettera b-quinquies) con il se-guente:

b-quinquies) prevedere che le Regionipossano provvedere alla dotazione strut-turale, strumentale e di servizi delle formeaggregative e organizzative di cui allalettera b-bis) sulla base di accordi regio-nali e/o aziendali;.

1. 62. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-quinquies), sostituire le parole: possonoprovvedere alla dotazione, con le seguenti:individuano la dotazione.

1. 85. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-quinquies) dopo le parole: dotazionestrutturale, strumentale aggiungere le se-guenti: di personale specificatamente for-mato secondo quanto stabilito dalla con-trattazione collettiva nazionale di riferi-mento.

*1. 11. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-quinquies) dopo la parola: strumentaliaggiungere le seguenti: di personale speci-ficatamente formato secondo quanto sta-bilito dalla contrattazione collettiva nazio-nale di riferimento.

*1. 42. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, lettera b-quinquies) dopole parole: dotazione strutturale, strumen-tale aggiungere le seguenti: di personalespecificatamente formato secondo quantostabilito dalla contrattazione collettiva na-zionale di riferimento.

*1. 134. Fucci.

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Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-sexies), dopo le parole: obiettivi e con-cordano aggiungere le seguenti: per tramitedel distretto sanitario territorialmentecompetente.

1. 136. Miotto, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-sexies), dopo le parole: e concordano,inserire le seguenti: per il tramite deldistretto sanitario di riferimento territo-riale.

1. 75. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera b), capoverso letterab-septies), sostituire dalle parole: defini-scano standard fino alla fine della lettera,con le seguenti: assicurino l’attuazione deilivelli essenziali di assistenza in base allaprogrammazione regionale;.

1. 82. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:

b-octies) prevedere che il ministerodella salute, avvalendosi di AGENAS edelle strutture tecniche delle Regioni, sot-toponga le aggregazioni funzionali territo-riali e le unità complesse di cure primarie,al monitoraggio della qualità delle presta-zioni mediante audit di terza parte, se-condo le modalità adottate da programmidiffusi a livello internazionale, omogeneesu tutto il territorio nazionale.

1. 12. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) definire la struttura del com-penso spettante al medico prevedendo unonorario professionale e una quota dicontribuzione alle spese sostenute per

l’esercizio delle attività previste dal rap-porto convenzionale; l’onorario professio-nale è articolato in una quota fissa e unaquota variabile per ciascun assistito o perciascuna ora prestata, definite sulla basedella complessità della casistica degli as-sistiti, come corrispettivi delle funzioni eattività assistenziali, nonché per il raggiun-gimento degli obiettivi previsti dai pro-grammi di attività e del rispetto dei con-seguenti livelli di spesa programmati di cuialla lettera b-sexies) e di eventuali funzionicomplementari a quelle assistenziali ».

* 1. 13. Di Virgilio, Castellani.

Articolo 1, comma 1, dopo la lettera b),aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) definire la struttura del com-penso spettante al medico prevedendo unonorario professionale e una quota dicontribuzione alle spese sostenute perl’esercizio delle attività previste dal rap-porto convenzionale; l’onorario professio-nale è articolato in una quota fissa e unaquota variabile per ciascun assistito o perciascuna ora prestata, definite sulla basedella complessità della casistica degli as-sistiti, come corrispettivi delle funzioni eattività assistenziali, nonché per il raggiun-gimento degli obiettivi previsti dai pro-grammi di attività e del rispetto dei con-seguenti livelli di spesa programmati di cuialla lettera b-sexies) e di eventuali funzionicomplementari a quelle assistenziali »;

* 1. 43. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, dopo la lettera b), è inseritala seguente:

b-bis) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) definire la struttura del com-penso spettante al medico prevedendo unonorario professionale e una quota dicontribuzione alle spese sostenute perl’esercizio delle attività previste dal rap-

Martedì 2 ottobre 2012 — 177 — Commissione XII

Page 10: Emendamenti decreto Balduzzi

porto convenzionale; l’onorario professio-nale è articolato in una quota fissa e unaquota variabile per ciascun assistito o perciascuna ora prestata, definite sulla basedella complessità della casistica degli as-sistiti, come corrispettivi delle funzioni eattività assistenziali, nonché per il raggiun-gimento degli obiettivi previsti dai pro-grammi di attività e del rispetto dei con-seguenti livelli di spesa programmati di cuialla lettera b-sexies) e di eventuali funzionicomplementari a quelle assistenziali »;

* 1. 127. Fucci.

All’articolo 1, comma 1, dopo la letterab), aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) definire la struttura del com-penso spettante al medico prevedendo unaquota fissa e una quota variabile perciascun assistito o per ciascuna ora pre-stata, definite sulla base della complessitàdella casistica degli assistiti, come corri-spettivi delle funzioni e attività assisten-ziali, nonché per il raggiungimento degliobiettivi previsti dai programmi di attivitàe del rispetto dei conseguenti livelli dispesa programmati di cui alla lettera b-sexies) e di eventuali funzioni complemen-tari a quelle assistenziali »;

1. 25. Girlanda.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) definire la struttura del compensospettante al medico prevedendo una quotafissa e una quota variabile per ciascunassistito per l’entità della copertura orariagarantita, definite sulla base della com-plessità della casistica degli assistiti, comecorrispettivi delle funzioni e attività assi-stenziali, nonché per il raggiungimentodegli obiettivi previsti dai programmi diattività e del rispetto dei conseguenti livelli

di spesa programmati di cui alla letterab-sexies) e di eventuali funzioni comple-mentari a quelle assistenziali; ».

1. 63. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, sostituire la lettera c),sostituire con la seguente:

c) la lettera e), è sostituita dallaseguente: e) garantire l’attività assistenzialeper l’intero arco della giornata e per tuttii giorni della settimana attraverso il coor-dinamento operativo e l’integrazione pro-fessionale dei medici di Assistenza Prima-ria, della Continuità Assistenziale e dellaMedicina dei Servizi, nonché dei Pediatridi libera scelta, inseriti nelle aggregazionidi cui all’articolo 8, comma 1, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 comemodificate dal precedente articolo 1 let-tera b-bis, utilizzando prioritariamente leforme associative esistenti di rete e digruppo, già normate a livello nazionale eregionale, opportunamente potenziate nel-l’ambito dell’organizzazione distrettualedel servizio;.

1. 86. Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) la lettera f) è soppressa.

* 1. 15. Di Virgilio.

Articolo 1, comma 1, dopo la lettera c),è inserita la seguente:

c-bis) la lettera f) è soppressa.

* 1. 45. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, lettera d), sostituire ilcapoverso lettera h), con il seguente:

h) prevedere l’accesso alla medicinaconvenzionata, a tempo pieno ed a tempoindeterminato, fatte salve le sostituzionitemporanee. Il rapporto ottimale coincide

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Page 11: Emendamenti decreto Balduzzi

con il massimale di assistiti e con unincarico orario di trentotto ore settima-nali. Il numero di assistiti, per consentirel’impegno integrato nei centri territoriali atutti i medici, deve progressivamente ar-rivare a mille. La relativa voce retributivadel medico viene interamente compensata,con riferimento agli attuali millecinque-cento assistiti, attraverso le attività terri-toriali. Si accede tramite graduatoriaunica per ogni area convenzionata predi-sposta annualmente a livello regionale,rispettivamente per le professioni di me-dico di medicina generale, pediatra dilibera scelta e specialista ambulatoriale,sulla base dei posti resisi vacanti. L’attivitàoraria viene svolta, di norma, nei centriterritoriali secondo l’organizzazione di-strettuale finalizzata a garantire l’assi-stenza nelle ventiquattro ore. Gli ambititerritoriali di scelta del medico di assi-stenza primaria e del pediatra di liberascelta tendenzialmente coincidono conl’ambito territoriale di riferimento del cen-tro. Il ruolo è unico per tutti i professio-nisti convenzionati. Il servizio di guardiamedica è assorbito dalla attività dei centriterritoriali aperti ventiquattro ore su ven-tiquattro.

1. 87. Palagiano.

Al comma 1, lettera d) capoverso letterah) alla fine del primo periodo, sostituire leparole: ovvero anche a quelli in possesso dititolo equipollente con le seguenti: ai me-dici che si sono laureati e abilitati entro il31/12/94 in base a quanto previsto daldecreto legislativo 8/8/1991, n. 256 e suc-cessive modifiche ed integrazioni.

1. 109. Burtone.

Al comma 1, lettera d) capoverso letterah), primo periodo, dopo le parole: in pos-sesso di titolo equipollente, aggiungere leseguenti: come indicato dal Decreto Legi-slativo 8 agosto 1991, n. 256 e successivemodifiche ed integrazioni.

* 1. 14. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoverso h),dopo le parole: in possesso di titolo equi-pollente, aggiungere le seguenti: come in-dicato dal Decreto Legislativo 8 agosto1991, n. 256 e successive modifiche edintegrazioni.

* 1. 44. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:in possesso di titolo equipollente, aggiun-gere le parole: come indicato dal decretolegislativo 8 agosto 1991, n. 256 e succes-sive modifiche ed integrazioni.

* 1. 26. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoverso letterah), dopo le parole: in possesso di titoloequipollente, sono aggiunte le seguenti:come indicato dal decreto legislativo 8agosto 1991, n. 256 e successive modificheed integrazioni.

* 1. 64. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 1, lettera d), capoverso letterah), dopo le parole: in possesso di titoloequipollente, sono aggiunte le seguenti:come indicato dal decreto legislativo 8agosto 1991, n. 256 e successive modificheed integrazioni.

* 1. 128. Fucci.

Al comma 1, lettera d), capoverso letterah), dopo le parole: conseguimento dell’at-testato o del diploma aggiungere i seguentiperiodi: All’atto di iscrizione al corso diformazione specifica in medicina generaledi cui all’articolo 24 del decreto legislativo17 agosto 1999, n. 368 il medico stipulauno specifico contratto annuale di forma-zione specifica in medicina generale fina-lizzato esclusivamente all’acquisizionedelle capacità professionali inerenti al ti-tolo di medico di medicina generale, me-diante la frequenza alle attività didatticheteoriche e pratiche/professionalizzanti di

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Page 12: Emendamenti decreto Balduzzi

cui al comma 2 dell’articolo 24 del decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368. Lo sche-ma-tipo del contratto è definito con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministero dellasalute, di concerto con il Ministro del-l’istruzione dell’università e della ricerca econ il Ministro del lavoro e delle politichesociali, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.Il contratto è annuale ed è rinnovabile, dianno in anno, per un periodo di tempocomplessivamente uguale a quello delladurata del corso di formazione specifica inmedicina generale ed è stipulato con leregioni o le province autonome nel cuiterritorio hanno sede le aziende sanitariele cui strutture sono parte prevalente dellarete formativa dei corsi di formazione. Almedico che segue la formazione specificain medicina generale, per tutta la duratalegale del corso, è corrisposto mensilmentedalle regioni un trattamento economicoannuo onnicomprensivo. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca e con il Mini-stero dell’economia e delle finanze, vienedefinito l’importo del Contratto di forma-zione annuale costituito dalla borsa distudio annuale, non soggetta a tassazionein quanto contributo agli studi, non infe-riore rispetto a quello stabilito dalla nor-mativa vigente, integrato da attività pro-fessionalizzanti compatibili, consentendoapertura di partita iva per gli adempimentifiscali.

1. 33. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoverso letterah), dopo le parole: conseguimento dell’at-testato o del diploma aggiungere i seguentiperiodi: All’atto di iscrizione al corso diformazione specifica in medicina generaledi cui all’articolo 24 del decreto legislativo17 agosto 1999, n. 368, il medico stipulauno specifico contratto annuale di forma-zione in medicina generale finalizzato

esclusivamente all’acquisizione delle capa-cità professionali inerenti al titolo di me-dico di medicina generale, mediante lafrequenza alle attività didattiche teoriche epratiche di cui al comma 2 dell’articolo 24del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 368. Lo schema-tipo del contratto èdefinito con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistero della salute, di concerto con ilMinistro dell’istruzione dell’università edella ricerca e con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Il contratto è annualeed è rinnovabile, di anno in anno, per unperiodo di tempo complessivamenteuguale a quello della durata del corso diformazione specifica in medicina generaleed è stipulato con le regioni o le provinceautonome nel cui territorio hanno sede leaziende sanitarie le cui strutture sonoparte prevalente della rete formativa deicorsi di formazione. Al medico in forma-zione, per tutta la durata legale del corso,è corrisposto mensilmente dalle regioni untrattamento economico annuo onnicom-prensivo.

1. 79. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera d), capoverso letterah), secondo periodo dopo le parole: conse-guimento dell’attestato o del diploma in-serire i seguenti periodi: Al corso di for-mazione specifica in medicina generale dicui all’articolo 24 del decreto legislativo 17agosto 1999, n. 368 si accede previa sti-pula di un contratto di formazione speci-fica in medicina generale finalizzato al-l’acquisizione delle capacità professionaliinerenti al titolo di medico di medicinagenerale, mediante frequenza alle attivitàdidattiche teoriche e pratiche/professiona-lizzanti di cui al comma 2 dell’articolo 24del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 368. Lo schema-tipo del contratto èdefinito con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro della salute, di concerto con il

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Page 13: Emendamenti decreto Balduzzi

Ministro dell’istruzione dell’università edella ricerca e con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

1. 108. Pedoto, Sarubbi, Grassi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere ilseguente capoverso:

h-quater) prevedere per particolariattività e territori, in particolare di assi-stenza domiciliare, la disciplina di accordicollettivi nazionali e/o regionali per leerogazioni di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche;

* 1. 124. Lorenzin.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoversoh-ter) aggiungere il capoverso:

h-quater) prevedere per particolariattività e territori, in particolare di assi-stenza domiciliare, la disciplina di accordicollettivi nazionali e/o regionali per l’ero-gazioni di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche;

* 1. 106. Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente capoverso:

h-quater) prevedere per particolariattività e territori, in particolare di assi-stenza domiciliare, la disciplina di accordicollettivi nazionali e/o regionali per l’ero-gazioni di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche;

* 1. 137. Proietti Cosimi.

All’articolo 1, comma 1, dopo la letterad), aggiungere la seguente:

d-bis) la lettera f) è soppressa.

** 1. 21. De Nichilo Rizzoli.

Al comma 1, dopo la lettera d) inseritala seguente:

d-bis) la lettera f) è soppressa.

** 1. 129. Fucci.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserirela seguente lettera:

e-bis) all’articolo 8, comma 1, letterai) del decreto legislativo n. 502 del 1992,dopo le parole: anche cooperative, inserirele seguenti: anche sociali ai sensi dellalegge n. 381 del 1991.

1. 81. Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera f) dopo il capoversolettera m-ter) inserire il seguente:

m-quater) Al fine di evitare un sot-tofinanziamento che determinerebbe l’im-possibilità per la medicina di base di farfronte ai compiti previsti negli accordinazionali e regionali, le regioni che appli-cano un tetto di spesa alla medicina dibase devono destinare a tale tetto almenouna percentuale del fondo sanitario regio-nale pari a quanto previsto dal CIPE insede di riparto del fondo sanitario stesso.Il tetto di spesa così definito deve essereutilizzato nella medicina di base ancheattraverso un meccanismo di compensa-zione tra le varie voci che lo compongonosempre che nella regione venga garantitoun equilibrio economico complessivo nelsettore della medicina di base.

1. 120. D’Incecco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 16, articolo 1, deldecreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 con-vertito con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

* 1. 24. Girlanda.

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Page 14: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 16, articolo 1, deldecreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 con-vertito con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

* 1. 65. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 16, articolo 1, deldecreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

* 1. 131. Fucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 16, articolo 1, deldecreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 con-vertito con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1993, n. 423, è aggiunto il seguenteperiodo: Le modalità del reinserimentosono disciplinate nell’ambito delle conven-zioni nazionali.

** 1. 17. Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 16, deldecreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 con-vertito con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1993, n. 423, è aggiunto il seguenteperiodo: Le modalità del reinserimentosono disciplinate nell’ambito delle conven-zioni nazionali.

** 1. 48. Stagno d’Alcontres.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 16, deldecreto-legge 27 agosto 1993, n. 423, èaggiunto il seguente periodo: Le modalitàdel reinserimento sono disciplinate nel-l’ambito delle convenzioni nazionali.

** 1. 132. Fucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:Entro il 2013 con Intesa approvata inConferenza Stato-regioni senza aumentodella spesa sanitaria si provvede ad indi-viduare i principi atti a garantire la pre-senza omogenea su tutto il territorio na-zionale all’interno dell’organizzazione deldistretto, delle unità di cure primarie e lemodalità atte a promuovere la costituzionein unica sede dell’unità complesse di cureprimarie multiprofessionali dotate di stru-mentazione di base e aperte al pubblicoper tutto l’arco della giornata nonché neigiorni festivi e prefestivi con idonea tur-nazione, che operano in coordinamento ecollegamento operativo e telematico con lestrutture ospedaliere. Tali principi costi-tuiscono il quadro di riferimento dellaconvenzione di cui all’articolo 8 comma 1del decreto legislativo 30 dicembre 1992n. 502 e, per quanto necessario a garan-tire l’integrazione multiprofessionale, deiCCNL.

1. 111. Lenzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Le regioni inserire le seguenti: ,attivato il confronto con gli enti localinelle sedi e con le procedure previste neirispettivi ordinamenti.

* 1. 80. Binetti, De Poli.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Le regioni inserire le seguenti: ,attivato il confronto con gli enti localinelle sedi e con le procedure previste neirispettivi ordinamenti.

* 1. 56. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Le regioni inserire le seguenti: ,attivato il confronto con gli enti localinelle sedi e con le procedure previste neirispettivi ordinamenti.

* 1. 88. Palagiano.

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Page 15: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Le regioni inserire le seguenti: ,attivato il confronto con gli enti localinelle sedi e con le procedure previste neirispettivi ordinamenti.

* 1. 112. Miotto, Grassi, Bucchino, Mu-rer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Pedoto,Burtone, Fontanelli.

Al comma 2, sostituire le parole: neilimiti delle disponibilità complessive delsistema sanitario nazionale con le seguenti:senza ulteriori oneri aggiuntivi per il bi-lancio dello Stato.

1. 113. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Pe-doto, Burtone.

Al comma 2, sostituire le parole: neilimiti delle disponibilità finanziarie per ilServizio sanitario nazionale a legislazionevigente con le seguenti: riducendo di unpunto l’anno per cinque anni. La percen-tuale della spesa ospedaliera sul totaledella spesa sanitaria.

1. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo sostituirele parole: unità complesse di cure primariecon le seguenti: forme organizzative mul-tiprofessionali.

* 1. 5. Abelli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: le unità complesse di cure pri-marie: con le seguenti: forme organizzativemultiprofessionali.

* 1. 66. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: strumentazione di base aggiungere

le seguenti: anche con l’utilizzo dei pro-fessionisti accreditati per la specialisticaambulatoriale privata ai sensi dell’articolo8-quater ed 8-quinquies del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992 n. 502.

1. 6. De Luca.

Al comma 2, dopo le parole: strumen-tazione di base inserire le seguenti: « ivicompresi strumenti di primo soccorso eper gli interventi salva-vita, ».

1. 55. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 2, sopprimere le parole da:nonché prevedendo fino a: struttura ospe-daliera.

1. 76. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, sostituire le parole: eser-cente altre professioni sanitarie con laseguente: sanitario.

* 1. 110. Miotto, Grassi, Lenzi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Pe-doto, Burtone, Fontanelli.

Al comma 2, sostituire le parole: eser-cente altre professioni sanitarie con laseguente: Sanitario.

* 1. 69. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: esercente altre professioni sani-tarie con le parole: sanitario.

* 1. 89. Palagiano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: la possibilità della presenza dipersonale esercente altre professioni sani-tarie, aggiungere le seguenti: con funzioni ecompiti, di cui alla lettera b-quinquies),acquisiti con specifica formazione,.

** 1. 16. Di Virgilio, Castellani.

Martedì 2 ottobre 2012 — 183 — Commissione XII

Page 16: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: la possibilità della presenza dipersonale esercente altre professioni sani-tarie, aggiungere le seguenti: con funzioni ecompiti, di cui alla lettera b-quinquies),acquisiti con specifica formazione,.

** 1. 46. Stagno d’Alcontres.

Al comma 2, dopo le parole: la pos-sibilità della presenza di personale eser-cente altre professioni sanitarie, aggiun-gere le seguenti: con funzioni e compiti,di cui al comma b-quinquies), acquisiticon specifica formazione,.

** 1. 135. Fucci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituiredalle parole: ove il soggetto pubblico in-caricato dell’assistenza territoriale, con leseguenti: amministrativo da parte del sog-getto pubblico incaricato dell’assistenzaterritoriale qualora questo.

1. 90. Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 3 dell’articolo 8-ter deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e s.m.i., sono soppresse le parole: alfabbisogno complessivo e.

1. 50. Formichella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L’articolo 15-nonies, comma 3,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, è sostituito dal seguente: « Il rap-porto tra le Aziende ed il personale arapporto convenzionato, di cui all’articolo8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, cessa al compimento del settante-simo anno di età. È fatta salva l’applica-zione dell’articolo 16 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503. In sede di

rinnovo delle relative convenzioni nazio-nali sono stabiliti tempi e modalità diattuazione ».

2-ter. All’articolo 6 del decreto legisla-tivo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-terè soppresso.

*1. 29. Girlanda.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L’articolo 15-nonies, comma 3,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, è sostituito dal seguente: « Il rap-porto tra le Aziende ed il personale arapporto convenzionato, di cui all’articolo8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, cessa al compimento del settante-simo anno di età. È fatta salva l’applica-zione dell’articolo 16 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503. In sede dirinnovo delle relative convenzioni nazio-nali sono stabiliti tempi e modalità diattuazione ».

2-ter. All’articolo 6 del decreto legisla-tivo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-terè soppresso.

*1. 67. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L’articolo 15-nonies, comma 3,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, è sostituito dal seguente: « Il rap-porto tra le Aziende ed il personale arapporto convenzionato, di cui all’articolo8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, cessa al compimento del settante-simo anno di età. È fatta salva l’applica-zione dell’articolo 16 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503. In sede dirinnovo delle relative convenzioni nazio-nali sono stabiliti tempi e modalità diattuazione ».

Martedì 2 ottobre 2012 — 184 — Commissione XII

Page 17: Emendamenti decreto Balduzzi

2-ter. All’articolo 6 del decreto legisla-tivo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-terè soppresso.

*1. 47. Stagno d’Alcontres.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L’articolo 15-nonies, comma 3,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, è sostituito dal seguente: « Il rap-porto tra le Aziende ed il personale arapporto convenzionato, di cui all’articolo8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modifiche e integra-zioni, cessa al compimento del settante-simo anno di età. È fatta salva l’applica-zione dell’articolo 16 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503. In sede dirinnovo delle relative convenzioni nazio-nali sono stabiliti tempi e modalità diattuazione ».

2-ter. All’articolo 6 del decreto legisla-tivo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-terè soppresso.

*1. 130. Fucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L’attivazione entro la vigenza delPatto per la Salute 2013-2015 di centriterritoriali aperti nelle ventiquattro ore,sette giorni su sette, nell’ambito del di-stretto socio-sanitario, con bacino d’utenzavariabile secondo la programmazione re-gionale viene disciplinata con Intesa Stato-Regioni da raggiungersi entro il 31 dicem-bre 2012 sulla base delle seguenti carat-teristiche:

a) garantiscono in tutte le ventiquat-tro ore e sette giorni su sette la presenzaa turno di almeno un medico di medicinagenerale, compresi i medici che svolgonoattività di guardia medica, di un pediatradi libera scelta del territorio di riferi-mento, di un infermiere sono dotati delladiagnostica di base (radiologia, centro pre-lievi/laboratorio, ecografia, eccetera);

b) sono dotati della diagnostica dibase (radiologia, centro prelievi/laborato-rio, ecografia, eccetera);

c) sono il punto di integrazione dellecure primarie e il punto di accesso aiservizi e la presa in carico della domanda,dove il cittadino è accolto, informato,prenota e accede a tutti i servizi sociali esanitari. Non sostituiscono gli ambulatoridei medici convenzionati;

d) assicurano l’assistenza specialisticaambulatoriale nelle ore diurne e la pre-senza e il coinvolgimento di tutti i pro-fessionisti delle cure primarie (medici dimedicina generale, pediatri, specialisti am-bulatoriali, infermieri, ostetriche, psico-logi, figure amministrative, eccetera) e l’in-tegrazione, anche funzionale, con gli ope-ratori del servizio sociale professionaledegli Enti Locali;

e) garantiscono una diretta rispostaventiquattro ore su ventiquattro ai citta-dini che presentano patologie classificabilicome « codici bianchi e verdi »;

f) possono costituire postazioni dellarete di emergenza sanitaria 118 per ri-spondere alle emergenze e per l’eventualetrasporto sanitario assistito;

g) prevedono la figura del responsa-bile o coordinatore del Centro h24, fermarestando la responsabilità del Direttore delDistretto;

h) coordinano, con gli operatori delterritorio, le attività di prevenzione e lamedicina di iniziativa e garantiscono lasanità d’iniziativa per prevenire e combat-tere le patologie croniche;

i) attivano ambulatori a gestione in-fermieristica per l’assistenza ai pazienticon le principali patologie croniche, conuna presenza adeguata di personale, conla collaborazione dei medici di medicinaGenerale, e per la medicina di iniziativa.

1. 91. Palagiano.

Martedì 2 ottobre 2012 — 185 — Commissione XII

Page 18: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le Regioni e le province auto-nome, nell’ambito delle iniziative volte arazionalizzare la presenza di struttureospedaliere sul territorio, valutano la ri-conversione di quelle secondarie in unitàdedicate di primo soccorso ed emergenzaal fine di assicurare il più possibile latempestività degli interventi salva-vita.

1. 54. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Sopprimere il comma 3.

1. 114. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Fontanelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Per comprovate esigenze di riorga-nizzazione della rete assistenziale, ancheconnesse a quanto disposto dall’articolo 15del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, le Regioni possonodisciplinare, previo confronto con le Or-ganizzazioni sindacali maggiormente rap-presentative ex articolo 9 del CCNL 2002-2005, i criteri per l’attuazione di processidi mobilità del personale dipendente ri-sultato in esubero, ai sensi dell’articolo 30del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, dalle aziende sanitarie con ricollo-cazione del medesimo personale anchepresso altre aziende sanitarie della stessaRegione situate al di fuori dell’ambitoprovinciale, previo accertamento delle si-tuazioni di eccedenza ovvero di disponi-bilità di posti per effetto della predettariorganizzazione da parte delle aziendesanitarie,.

1. 52. De Luca.

Al comma 3, sono apportate le seguentimodifiche:

a) sostituire la parola: « attuare », conle seguenti: « disciplinare previo confrontocon le Organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative ex articolo 9 del

CCNL 2002-2005, i criteri per l’attuazionedi processi di mobilità del personale di-pendente di ruolo e non di ruolo, dellamedesima qualifica e disciplina, risultatoin esubero, »;

b) sostituire le parole: « personalepresso altre aziende » con le seguenti:« personale anche presso altre aziende »;

c) aggiungere in fine il seguente pe-riodo: « Le Aziende sanitarie non possonoprocedere alla copertura di eventuali postivacanti o carenze di organico, prima delcompletamento dei procedimenti di ri-collocazione del personale di cui al pre-sente comma. ».

1. 95. Palagiano.

Al comma 3, apportare le seguenti mo-difiche:

a) sopprimere la parola: « attuare » esostituire con le seguenti: « disciplinare,previo confronto con le organizzazionisindacali, i criteri per l’attuazione »;

b) dopo le parole: « dipendente dalleaziende sanitarie, » inserire le seguenti:« di ruolo e non di ruolo, della medesimaqualifica o disciplina, anche equipollenti,risultato in esubero »;

c) alla fine del comma inserire ilseguente periodo: « le Aziende non pos-sono procedere alla copertura di eventualiposti vacanti o carenze di organico, primadel completamento dei procedimenti diricollocazione del personale di cui al pre-sente comma ».

1. 77. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 3, sostituire la parola: at-tuare, con le seguenti: disciplinare previoconfronto con le Organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative ex articolo9 del CCNL 2002-2005, i criteri per l’at-tuazione di processi di mobilità del per-sonale dipendente di ruolo e non di ruolo,della medesima qualifica e disciplina, ri-sultato in esubero,.

1. 94. Palagiano.

Martedì 2 ottobre 2012 — 186 — Commissione XII

Page 19: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 3 sostituire la parola: attuarecon le seguenti: disciplinare, previo con-fronto con le organizzazioni sindacali fir-matarie dei CCNL, i criteri per l’attua-zione.

1. 115. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 3, dopo le parole: le regionipossono attuare, inserire le seguenti: con ilconsenso dell’interessato.

1. 92. Palagiano.

Al comma 3 dopo le parole: dipendentedalle aziende sanitarie inserire le seguenti:di ruolo e non di ruolo, della medesimaqualifica o disciplina, anche equipollenti,risultato in esubero.

1. 116. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 3, sostituire le parole: situateal di fuori, con le seguenti: situate anche aldi fuori.

1. 93. Palagiano.

Al comma 4, aggiungere infine il se-guente periodo: mantenendo per ciascunoil livello di posizione aziendale ed unrilievo equivalente di incarico, in confor-mità all’articolo 2103 del codice civile esecondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 delpresente decreto.

1. 18. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Le Aziende non possonoprocedere alla copertura di eventuali postivacanti o carenze di organico, prima del

completamento dei procedimenti di ri-collocazione del personale di cui al pre-sente comma.

1. 117. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto, Fontanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguentecomma:

4. Le regioni adottano le procedure, aisensi dell’articolo 8 comma 1-bis del de-creto legislativo 229 del 1999, affinché imedici in servizio nell’area di Emergenza-urgenza extra-ospedaliera alla data di en-trata in vigore della legge di conversione delpresente decreto con incarico a tempo inde-terminato da almeno cinque anni oppurecon incarico determinato rinnovato da al-meno cinque anni, siano inquadrati a do-manda nel ruolo sanitario, nel rispetto delledotazioni organiche e dei finanziamenti uti-lizzati dalla Regione per garantire gli orga-nici del Sistema Integrato di EmergenzaSanitaria intra ed extra ospedaliero.

1. 19. Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Regioni, per cinque anni dalladata di entrata in vigore del presentedecreto, al fine di accrescere l’efficienzaorganizzativa, possono inquadrare nelruolo della dirigenza medica i medici con-venzionati operanti alla predetta data neiservizi di emergenza, fermo restando ilpossesso dei requisiti previsti dalla nor-mativa vigente e previa verifica di profes-sionalità, a condizione di non procedere alconvenzionamento di ulteriori medici nelmedesimo periodo. I predetti professioni-sti, qualora siano sprovvisti del titolo dispecializzazione in medicina di emergen-za-urgenza, possano svolgere attività pro-fessionale se in possesso di un titolo dispecializzazione in disciplina equipollenteo affine ovvero, limitatamente ai primi dueanni di attivazione, di un master in emer-genza-urgenza, istituito secondo criteri in-dividuati con decreto del Ministro del-

Martedì 2 ottobre 2012 — 187 — Commissione XII

Page 20: Emendamenti decreto Balduzzi

l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro della salute. Aimedici transitati nei ruoli della dirigenzamedica ai sensi della normativa richia-mata, è riconosciuta la qualifica di diri-gente medico nella disciplina di Medicinae chirurgia d’accettazione e d’urgenza el’anzianità di servizio ai sensi e nel ri-spetto del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 8 marzo 2001. Nellemore del passaggio alla dipendenza leregioni devono prevedere adeguate formedi integrazione dei medici convenzionatiaddetti alla emergenza sanitaria pre-ospe-daliera con i servizi ospedalieri collegatialla Medicina di Urgenza (DEA/PS, Osser-vazione Breve, Medicina d’urgenza) se-condo criteri di flessibilità operativa ingrado di garantire l’integrazione dei serviziche costituiscono il complesso Sistemadell’Emergenza Sanitaria partendo dalpresupposto che il sistema di emergenzasanitaria pre-ospedaliera sia parte inte-grante del Dipartimento di Emergenza edAccettazione (DEA).

*1. 53. De Luca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Regioni, per cinque anni dalladata di entrata in vigore del presentedecreto, al fine di accrescere l’efficienzaorganizzativa, possono inquadrare nelruolo della dirigenza medica i medici con-venzionati operanti alla predetta data neiservizi di emergenza, fermo restando ilpossesso dei requisiti previsti dalla nor-mativa vigente e previa verifica di profes-sionalità, a condizione di non procedere alconvenzionamento di ulteriori medici nelmedesimo periodo. I predetti professioni-sti, qualora siano sprovvisti del titolo dispecializzazione in medicina di emergen-za-urgenza, possono svolgere attività pro-fessionale se in possesso di un titolo dispecializzazione in disciplina equipollenteo affine ovvero, limitatamente ai primi dueanni di attivazione, di un master in emer-genza-urgenza, istituito secondo criteri in-dividuati con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,

di concerto con il Ministro della salute. Aimedici transitati nei ruoli della dirigenzamedica ai sensi della normativa richia-mata, è riconosciuta la qualifica di diri-gente medico nella disciplina di Medicinae chirurgia d’accettazione e d’urgenza el’anzianità di servizio ai sensi e nel ri-spetto del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 8 marzo 2001. Nellemore del passaggio alla dipendenza leregioni devono prevedere adeguate formedi integrazione dei medici convenzionatiaddetti alla emergenza sanitaria pre-ospe-daliera con i servizi ospedalieri collegatialla Medicina di Urgenza (DEA/PS, Osser-vazione Breve, Medicina d’urgenza) se-condo criteri di flessibilità operativa ingrado di garantire l’integrazione dei serviziche costituiscono il complesso Sistemadell’Emergenza Sanitaria partendo dalpresupposto che il sistema di emergenzasanitaria pre-ospedaliera sia parte inte-grante del Dipartimento di Emergenza edAccettazione (DEA).

*1. 96. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni, per cinque anni dalladata di entrata in vigore del presentedecreto, al fine di accrescere l’efficienzaorganizzativa, possono inquadrare nelruolo della dirigenza medica i medici con-venzionati operanti alla predetta data neiservizi di emergenza, fermo restando ilpossesso dei requisiti previsti dalla nor-mativa vigente e previa verifica di profes-sionalità, a condizione di non procedere alconvenzionamento di ulteriori medici nelmedesimo periodo. I predetti professioni-sti, qualora siano sprovvisti del titolo dispecializzazione in medicina di emergen-za-urgenza, possono svolgere attività pro-fessionale se in possesso di un titolo dispecializzazione in disciplina equipollenteo affine ovvero, limitatamente ai primi dueanni di attivazione, di un master in emer-genza-urgenza, istituito secondo criteri in-dividuati con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro della salute. Ai

Martedì 2 ottobre 2012 — 188 — Commissione XII

Page 21: Emendamenti decreto Balduzzi

medici transitati nei ruoli della dirigenzamedica ai sensi della normativa richia-mata, è riconosciuta la qualifica di diri-gente medico nella disciplina di Medicinae chirurgia d’accettazione e d’urgenza el’anzianità di servizio ai sensi e nel ri-spetto del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 8 marzo 2001.

1. 118. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Fontanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della razionalizzazione edell’unificazione del procedimento relativoal controllo dello stato di salute dei lavo-ratori, le regioni, anche in deroga allanormativa vigente, possono affidare al-l’Istituto nazionale della previdenza so-ciale, attraverso la stipula di specificheconvenzioni, le funzioni relative allo svol-gimento delle visite mediche di controllosullo stato di salute dei lavoratori in casodi infermità che comportino incapacitàtemporanea al lavoro.

*1. 20. Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della razionalizzazione edell’unificazione del procedimento relativoal controllo dello stato di salute dei lavo-ratori, le regioni, anche in deroga allanormativa vigente, possono affidare al-l’Istituto nazionale della previdenza so-ciale, attraverso la stipula di specificheconvenzioni, le funzioni relative allo svol-gimento delle visite mediche di controllosullo stato di salute dei lavoratori in casodi infermità che comportino incapacitàtemporanea al lavoro.

*1. 49. Stagno d’Alcontres.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della razionalizzazione edell’unificazione del procedimento relativoal controllo dello stato di salute dei lavo-

ratori, le regioni, anche in deroga allanormativa vigente, possono affidare al-l’Istituto nazionale della previdenza so-ciale, attraverso la stipula di specificheconvenzioni, le funzioni relative allo svol-gimento delle visite mediche di controllosullo stato di salute dei lavoratori in casodi infermità che comportino incapacitàtemporanea al lavoro.

*1. 133. Fucci.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai medici addetti alle visite me-diche di controllo domiciliare, inseriti daalmeno 10 anni alla data di entrata invigore della presente legge nelle liste spe-ciali costituite dall’INPS ai sensi del de-creto ministeriale 18 aprile 1996 e succes-sive modificazioni e integrazioni viene ri-conosciuto lo stesso trattamento norma-tivo ed economico previsto per i sanitaridel SSN convenzionati con le AziendeSanitarie Locali, e a loro equiparati, aisensi dell’articolo 48 della legge 23 dicem-bre 1978 n. 833.

1. 119. Schirru.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possonorichiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 12 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria è obbligata a rendere non dispo-nibile un posto di corrispondente livellonella dotazione organica per un periodominimo di 5 anni. Per tali dipendenti siapplica, senza necessità di motivazione,

Martedì 2 ottobre 2012 — 189 — Commissione XII

Page 22: Emendamenti decreto Balduzzi

l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133. Al personale di cui al presentecomma il trattamento di fine rapportosarà corrisposto al momento in cui ilsoggetto avrebbe maturato il diritto allacorresponsione dello stesso secondo le di-sposizioni dell’articolo 24 del citato decre-to-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148;.

1. 27. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il comma:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possonorichiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 24 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria è obbligata a rendere non dispo-nibile un posto di corrispondente livellonella dotazione organica per un periodominimo di 5 anni. Per tali dipendenti siapplica, senza necessità di motivazione,l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133. Al personale di cui al presentecomma il trattamento di fine rapportosarà corrisposto al momento in cui ilsoggetto avrebbe maturato il diritto allacorresponsione dello stesso secondo le di-sposizioni dell’articolo 24 del citato decre-to-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni dalla legge 14settembre 2011, n. 148;.

1. 30. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il comma:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possonorichiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 30 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria è obbligata a rendere non dispo-nibile un posto di corrispondente livellonella dotazione organica per un periodominimo di 5 anni. Per tali dipendenti siapplica, senza necessità di motivazione,l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133. Al personale di cui al presentecomma il trattamento di fine rapportosarà corrisposto al momento in cui ilsoggetto avrebbe maturato il diritto allacorresponsione dello stesso secondo le di-sposizioni dell’articolo 24 del citato decre-to-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148;.

1. 31. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-

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Page 23: Emendamenti decreto Balduzzi

nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possonorichiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 30 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria è obbligata a rendere non dispo-nibile un posto di corrispondente livellonella dotazione organica per un periodominimo di 3 anni e comunque può pro-cedere a nuove assunzioni di personale atempo indeterminato, nel limite massimodel 20 per cento del personale cessato dalservizio nell’anno immediatamente prece-dente. Al personale di cui al presentecomma il trattamento di fine rapportosarà corrisposto al momento in cui ilsoggetto avrebbe maturato il diritto allacorresponsione dello stesso secondo le di-sposizioni dell’articolo 24 del citato decre-to-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148;.

1. 36. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possonorichiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 30 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria è obbligata a rendere non dispo-nibile un posto di corrispondente livellonella dotazione organica per un periodo

minimo di 3 anni. Al personale di cui alpresente comma il trattamento di finerapporto sarà corrisposto al momento incui il soggetto avrebbe maturato il dirittoalla corresponsione dello stesso secondo ledisposizioni dell’articolo 24 del citato de-creto-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148;.

1. 37. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possonorichiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 12 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria è obbligata a rendere non dispo-nibile un posto di corrispondente livellonella dotazione organica per un periodominimo di 3 anni e comunque può pro-cedere a nuove assunzioni di personale atempo indeterminato, nel limite massimodel 20 per cento del personale cessato dalservizio nell’anno immediatamente prece-dente. Al personale di cui alla presentecomma il trattamento di fine rapportosarà corrisposto al momento in cui ilsoggetto avrebbe maturato il diritto allacorresponsione dello stesso secondo le di-sposizioni dell’articolo 24 del citato decre-to-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148;.

1. 38. Girlanda.

Martedì 2 ottobre 2012 — 191 — Commissione XII

Page 24: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possonorichiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 12 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria può procedere a nuove assunzionidi personale a tempo indeterminato, nellimite massimo del 20 per cento del per-sonale cessato dal servizio nell’anno im-mediatamente precedente. Per tali dipen-denti si applica, senza necessità di moti-vazione, l’articolo 72, comma 11, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133. Al personale di cui alpresente comma il trattamento di finerapporto sarà corrisposto al momento incui il soggetto avrebbe maturato il dirittoalla corresponsione dello stesso secondo ledisposizioni dell’articolo 24 del citato de-creto-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148;.

1. 32. Girlanda.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I dipendenti del SSN che hannomaturato i requisiti anagrafici e di anzia-nità contributiva richiesti, entro il 31 di-cembre 2014, secondo il diritto all’accessoe alla decorrenza del trattamento pensio-nistico in base alla disciplina vigente an-teriormente all’entrata in vigore dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, possono

richiedere, a domanda, l’accesso al tratta-mento pensionistico con un bonus mas-simo di 12 mesi per consentire loro diraggiungere o almeno avvicinarsi allaquota massima. In tal caso l’Azienda Sa-nitaria può procedere a nuove assunzionidi personale a tempo indeterminato, nellimite massimo del 25 per cento del per-sonale cessato dal servizio nell’anno im-mediatamente precedente. Per tali dipen-denti si applica, senza necessità di moti-vazione, l’articolo 72, comma 11, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133. Al personale di cui alpresente comma il trattamento di finerapporto sarà corrisposto al momento incui il soggetto avrebbe maturato il dirittoalla corresponsione dello stesso secondo ledisposizioni dell’articolo 24 del citato de-creto-legge n. 201 del 2011 e sulla base diquanto stabilito dall’articolo 1, comma 22,del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148;.

1. 28. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dopo il comma 4 dell’articolo 10del decreto legislativo n. 368 del 2001 èinserito il seguente:

« 4-bis. Nel rispetto dei vincoli finan-ziari che limitano, per il Servizio SanitarioNazionale, la spesa di personale e il re-gime delle assunzioni, sono esclusi dall’ap-plicazione del presente decreto i contrattia tempo determinato del personale as-sunto con procedure selettive ad evidenzapubblica del medesimo servizio sanitario,ivi compresi quelli dei dirigenti, in consi-derazione della necessità di garantire lacostante erogazione dei servizi sanitari e ilrispetto dei livelli essenziali di assistenza.In ogni caso non si applica l’articolo 5,comma 4-bis, del presente decreto. ».

3-ter. A decorrere dal 2013 le aziendesanitarie possono superare il limite dispesa del comma 28, dell’articolo 9, del

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decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, per le assunzioni stret-tamente necessarie a garantire la costanteerogazione dei servizi sanitari e il rispettodei livelli essenziali di assistenza; restafermo che comunque la spesa complessivanon può essere superiore alla spesa soste-nuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

3-quater. Nel rispetto della program-mazione triennale del fabbisogno nonchédei vincoli finanziari previsti dalla norma-tiva vigente in materia di assunzioni e dicontenimento della spesa di personale, leaziende sanitarie possono bandire con-corsi pubblici per le assunzioni a tempoindeterminato con una riserva di posti,non superiore al 20 per cento dei postimessi a concorso, nei limiti delle spesesostenute nel corso dell’esercizio 2011, peril personale del servizio sanitario nazio-nale con contratto di lavoro a tempodeterminato che alla data d’indizione delbando stesso ha maturato, nell’ultimoquinquennio, tre anni di anzianità concontratto di lavoro a tempo determinatopresso aziende sanitarie. Dette assunzioninon sono ricomprese nel numero di de-roghe annualmente concesse in rapportopercentuale al personale cessato dal ser-vizio.

1. 35. Formichella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 174 dellaLegge 30 dicembre 2004, n. 311 comemodificato dall’articolo 2, comma 76, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « In deroga aquanto previsto dal presente comma, apartire dall’anno 2012 le regioni per lequali in applicazione del comma 174 del-l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n. 311 e successive modificazioni e inte-grazioni sono state già soggette al bloccodel turn over per almeno un biennio,fermo restando il rispetto di quanto pre-visto dal comma 71 del presente articolo,hanno facoltà di assumere un numero didipendenti non superiore al 25 per cento

di quello cessato dal servizio nell’annoprecedente; il costo del personale assuntonon può comunque essere superiore al 25per cento del costo del personale cessatodal servizio; le relative assunzioni devonoessere autorizzate con provvedimentodella regione a seguito richiesta motivatadelle Aziende Sanitarie ».

1. 51. Vessa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le regioni promuovono la speri-mentazione del progetto denominato « Psi-cologo di base », in collaborazione con ilConsiglio Nazionale dell’Ordine degli Psi-cologi. Il progetto è finalizzato a speri-mentare nuove modalità di collaborazionetra Medici di medicina generale e Psicologicon l’obiettivo di offrire un approcciointegrato alla malattia, soprattutto nelcaso di patologie croniche, di gravi disa-bilità, di forme di demenza precoce qualead esempio l’Alzheimer.

1. 78. De Poli, Binetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro 90 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, il Ministro dellasalute promuove la stipula di una intesa inseno alla Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano aisensi dell’articolo 3 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281 per definire, in col-laborazione con il Consiglio Nazionale del-l’Ordine degli Psicologi, i tempi e le moda-lità di realizzazione della sperimentazionedel progetto « Psicologo di base », finaliz-zato alla promozione di forme strutturatedi collaborazione tra Medici di medicinagenerale e Psicologi, con l’obiettivo di ga-rantire un approccio olistico in chiave biop-sicosociale alla malattia e di realizzare unariduzione della spesa sanitaria.

1. 68. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai medici iscritti al corso diformazione in Medicina Generale, è con-sentita l’apertura di partita IVA per gliadempimenti fiscali correlati alle attivitàprofessionali compatibili con lo svolgi-mento del corso, e attribuire una prioritàai suddetti medici negli incarichi di sosti-tuzione di medici di medicina generaleconvenzionati con il Servizio sanitario na-zionale, nonché nelle sostituzioni per laguardia medica notturna, festiva e guardiamedica turistica.

1. 97. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dal 1o gennaio 2013 gli importiricevuti dai medici borsisti di medicinagenerale per i corsi di formazione inmedicina generale, sono esenti dalle trat-tenute Irpef e Irap e della quota « b »dell’Enpam.

3-ter. Ai fini della copertura degli oneriderivanti dall’attuazione di cui al prece-dente comma 3-bis, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze-Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato, con pro-prio decreto dirigenziale, adottato entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, provvede ad incrementare la mi-sura del prelievo erariale unico in materiadi giochi pubblici al fine di assicurarecorrispondenti maggiori entrate.

1. 98. Palagiano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1 del decreto legisla-tivo 21 dicembre 1999, n. 517 dopo ilcomma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le finalità di cui al comma1, il numero di posti letto messi a dispo-sizione delle facoltà di medicina e chirur-gia per lo svolgimento delle attività dididattica e ricerca è stabilito, di norma, in

due posti letto per ogni studente iscritto alprimo anno del corso di Laurea in Medi-cina e Chirurgia. ».

1. 34. Girlanda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 5, comma 2 dellaLegge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il primoperiodo aggiungere il seguente: « Sono ido-nei ad operare nelle Reti di Cure Palliativepubbliche o private accreditate i mediciche, indipendentemente dal possesso diuna specializzazione, alla data di entratain vigore della presente legge documentinoun’esperienza almeno quinquennale nelcampo delle cure palliative, previa certifi-cazione della attività svolta da parte del-l’azienda sanitaria competente ».

1. 121. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto, Duilio.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Al fine di rimuovere gli ostacoli cherendono ancora non completamente edomogeneamente attuata sul territorio na-zionale la riforma di cui alla legge 180 del1978, il presente articolo introduce nuoviprincipi in materia di salute mentale eassistenza psichiatrica:

1. Le attività terapeutiche psichiatricheprevedono la centralità operativa del di-partimento di salute mentale che erogaprestazioni assistenziali e sanitarie in am-bito ospedaliero, territoriale, residenziale esemiresidenziale. Nelle competenze del di-partimento di salute mentale, oltre aiservizi previsti per la tutela salute mentale,sono previsti anche servizi per la doppiadiagnosi relativamente alle dipendenze pa-tologiche.

2. Il dipartimento di salute mentalecoordina le proprie attività per il tratta-

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mento della psicopatologia di persone ca-ratterizzate da fragilità sociale di interessesanitario con le attività svolte dagli altriservizi sociali e sanitari presenti sul ter-ritorio.

3. Alla persona affetta da disturbi men-tali è garantita la libertà di scelta delmedico, dell’operatore sanitario e delluogo di cura, compatibilmente con l’or-ganizzazione sanitaria e con le strutture ingrado di offrire un trattamento adeguatoallo stato di salute psichica e fisica del-l’interessato.

4. Le regioni e le province autonomeistituiscono équipe mobili per le aree me-tropolitane, nonché per interventi urgenti,garantiti ventiquattro ore su ventiquattro,a livello territoriale e domiciliare. Le re-gioni e le province autonome istituiscono,altresì, in ogni azienda sanitaria locale,presso un dipartimento di salute mentale,almeno un centro di ascolto e di orienta-mento specialistico, finalizzato alla rac-colta di richieste provenienti da pazienti,familiari, istituti e istituzioni e strutturatoin modo da poter fornire adeguate etempestive indicazioni per risolvere pro-blematiche specifiche.

5. Il dipartimento di salute mentale èorganizzato in modo da poter svolgerefunzioni assistenziali in ambito ospeda-liero, domiciliare, territoriale, residenzialee semiresidenziale. Il dipartimento di sa-lute mentale presta assistenza al malato infase di acuzie e garantisce la presa incarico successiva al ricovero o la consul-tazione attraverso un contratto terapeuticocon il paziente o il suo rappresentantelegale e, ove opportuno, con i familiari checonvivono con il malato o che si occupanoin modo continuativo dello stesso, fattaeccezione per le condizioni di accerta-mento e trattamento sanitario obbligatorio(ASO), e di trattamento sanitario obbliga-torio di cui al comma 6.

6. Le procedure di intervento sanitarioobbligatorio, accertamento sanitario obbli-gatorio (ASO) e trattamento sanitario ob-bligatorio (TSO), sono attivate quando lagaranzia della tutela della salute è ritenutaprevalente sul diritto alla libertà indivi-duale del cittadino.

7. L’accertamento sanitario obbligato-rio è proposto sia da un medico delServizio sanitario nazionale, sia da unmedico del dipartimento di salute mentaleper l’effettuazione di un’osservazione cli-nica. I dipartimenti di salute mentaledevono prevedere strutture idonee per l’ef-fettuazione di un’osservazione clinica chenon superi le quarantotto ore di degenza,al termine delle quali sono segnalate alpaziente e al medico curante le conclu-sioni cliniche riguardanti la successiva as-sistenza da erogare al paziente.

8. L’accertamento sanitario obbligato-rio può essere proposto solo qualora:

il medico ritiene necessaria una va-lutazione diagnostica, prima di esprimersisulla necessità di un trattamento psichia-trico;

il medico proponente non sia stato ingrado di effettuare una seconda visita perla convalida prevista dalla normativa vi-gente, per il rifiuto attivo del paziente.

9. La proposta motivata di cui alcomma 8 deve contenere anche indicazionisul luogo più opportuno per l’esecuzionedell’ASO, con preferenza, nell’ambito delservizio territoriale, del centro di salutementale (CSM), di un ambulatorio di me-dicina generale, ovvero del Pronto soc-corso del presidio ospedaliero.

10. La proposta motivata di cui alcomma 8 deve essere inoltrata al Sindacodel Comune dove si trova il paziente dasottoporre all’accertamento sanitario ob-bligatorio.

11. Il trattamento sanitario obbligatorio(TSO) ha la durata di quindici giorni e siapplica con la procedura di cui all’articolo35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Iltrattamento sanitario obbligatorio può es-sere interrotto ove il paziente non presentipiù le suddette condizioni. Qualora talicondizioni permangano, dopo i primiquindici giorni, il trattamento sanitarioobbligatorio può essere prolungato conproposta motivata del responsabile delservizio psichiatrico di diagnosi e cura(SPDC), presso il quale il paziente è stato

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ricoverato, al Sindaco e al Giudice tute-lare. Il trattamento sanitario obbligatoriopuò essere effettuato:

a) in condizione di degenza ospeda-liera nei servizi psichiatrici di diagnosi ecura, ai sensi di quanto previsto dall’ar-ticolo 34 della legge 23 dicembre 1978,n. 833;

b) presso le strutture residenziali diriabilitazione delle aziende sanitarie locali;

c) presso il domicilio del paziente,qualora sussistano adeguate condizioni disicurezza per lo stesso e per la sua fami-glia e venga assicurata la somministra-zione della terapia quotidiana o periodica;

12. Il trattamento sanitario obbligatoriopuò essere effettuato quando:

a) esistano condizioni cliniche cherichiedono un trattamento terapeutico ur-gente;

b) non vi sono diverse possibilità ditrattamento, anche in relazione al contestodi vita del paziente e al suo livello diautonomia;

c) l’assenza di trattamento sanitariocomporta comunque un serio rischio diaggravamento per la tutela della salute delmalato, non essendo il paziente consape-vole della malattia e rifiutando gli inter-venti terapeutici;

13. Il trattamento sanitario obbligatoriodeve essere preceduto dalla convalida dellaproposta, di cui al terzo comma dell’arti-colo 33 della legge 23 dicembre 1978,n. 833, da parte di uno psichiatra deldipartimento di salute mentale. In attesadel provvedimento con il quale il sindacodispone il trattamento sanitario obbliga-torio, il paziente, quando se ne ravvedonole condizioni di urgenza, può essere rico-verato presso la struttura del dipartimentodi emergenza e accettazione destinata agliinterventi urgenti e alle osservazioni psi-chiatriche ai sensi del punto e). La pro-posta del trattamento sanitario obbligato-rio deve contenere le motivazioni che

inducono all’intervento e la sede di atti-vazione delle stesse.

14. Il trattamento sanitario obbligato-rio extra ospedaliero (TSO extra-ospeda-liero) è attivabile nel caso in cui èpossibile adottare tempestive ed idoneemisure sanitarie extra ospedaliere. È isti-tuito il trattamento obbligatorio extra-ospedaliero prolungato (TSO-EOP), senzaconsenso del paziente, finalizzato allacura di pazienti che necessitano di trat-tamenti sanitari per tempi protratti instrutture diverse da quelle previste per ipazienti che versano in fase di acuzie,nonché ad avviare gli stessi pazienti a unpercorso terapeutico-riabilitativo di tipoprolungato. Il trattamento obbligatorioextra-ospedaliero prolungato ha la duratadi sei mesi e può essere interrotto oprolungato. Comunque non può essereprotratto oltre i dodici mesi. Il tratta-mento obbligatorio extra-ospedaliero pro-lungato è un progetto terapeutico pro-lungato, formulato dallo psichiatra deldipartimento di salute mentale in formascritta, nel quale sono motivate le scelteterapeutiche vincolate e non accettate dalpaziente a causa della sua patologia. Iltrattamento obbligatorio extra-ospedalieroprolungato è disposto dal sindaco entroquarantotto ore dalla trasmissione delprogetto da parte del dipartimento disalute mentale ed è approvato dal giudicetutelare. Il trattamento obbligatorio ex-tra-ospedaliero prolungato è finalizzato avincolare il paziente al rispetto di alcuniprincipi terapeutici, quali l’accettazionedelle cure e la permanenza nelle comu-nità accreditate o nelle residenze pro-tette, per prevenire le ricadute derivantidalla mancata adesione ai programmiterapeutico-riabilitativi. Nel corso deltrattamento sono disposte azioni volte aottenere il consenso del paziente al pro-gramma terapeutico e la sua collabora-zione. Lo psichiatra responsabile del trat-tamento obbligatorio extra-ospedalieroprolungato verifica periodicamente l’an-damento del progetto e presenta al giu-dice tutelare, ogni qualvolta lo ritenganecessario e, comunque, almeno ogni tremesi, un aggiornamento sull’andamento

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dello stesso. Il trattamento obbligatorioextra-ospedaliero prolungato può preve-dere esclusivamente le limitazioni dellacapacità o della libertà di agire del pa-ziente espressamente specificate dal giu-dice tutelare in sede di approvazione delprogetto del medesimo trattamento. Incaso di gravi o protratte violazioni delprogetto da parte del paziente, lo psi-chiatra responsabile del trattamento ob-bligatorio extra-ospedaliero prolungato nedà comunicazione al giudice tutelare, ilquale, su proposta dello stesso psichiatra,provvede alle modifiche necessarie o allasospensione del trattamento obbligatorioextra-ospedaliero prolungato. Il giudicetutelare nomina un amministratore disostegno per la persona sottoposta altrattamento obbligatorio extra-ospedalieroprolungato. Qualora, anche successiva-mente all’inizio del trattamento obbliga-torio extra-ospedaliero prolungato, il pa-ziente presti il proprio consenso all’ef-fettuazione o alla prosecuzione del trat-tamento medesimo, si può ricorrere a uncontratto terapeutico vincolante per ilproseguimento delle cure, che preveda ilmantenimento degli accordi intercorsi trail paziente, i suoi familiari e lo psichiatraresponsabile del trattamento. Il contrattoterapeutico vincolante può sostituire iltrattamento obbligatorio extra-ospedalieroprolungato, dopo che ne sia stata datacomunicazione al sindaco e al giudicetutelare, che può revocare la nominadell’amministratore di sostegno. Il dipar-timento di salute mentale è responsabiledella corretta erogazione delle terapiepreviste dal contratto terapeutico vinco-lante e dell’adesione allo stesso da partesia delle persone preposte alla cura siadel paziente. Nei casi in cui il paziente,dopo aver sottoscritto il contratto tera-peutico vincolante, rifiuti ugualmente leterapie ivi previste, lo psichiatra respon-sabile del trattamento ne dà comunica-zione al sindaco e al giudice tutelare,proponendo, se lo ritenga necessario, l’at-tivazione o la ripresa del trattamentoobbligatorio extra-ospedaliero prolungato.Allo scopo di un’uniforme applicazionesu tutto il territorio nazionale, il Mini-

stero della salute, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, provvede adelaborare delle linee guida per l’attua-zione degli interventi sanitari obbligatoriodi cui ai presenti commi 2 e 3.

15. Il dipartimento di salute mentaleassicura le attività riabilitative psico-so-ciali attraverso le seguenti strutture:

a) strutture ambulatoriali, anche coninterventi domiciliari;

b) strutture residenziali, quali presididi cura e riabilitazione intensiva o esten-siva, a ciclo diurno o continuativo, eresidenze sanitarie assistite;

c) strutture residenziali o semiresi-denziali di natura socio-assistenziale. Ildipartimento di salute mentale attua ilreinserimento del paziente nel contestofamiliare o abituale ovvero il suo inseri-mento in strutture residenziali e semire-sidenziali socio-sanitarie con progetti per-sonalizzati, verificati periodicamente dallopsichiatra cui compete la presa in caricodel paziente. Le attività di riabilitazionegarantiscono la qualità delle attività svolte,fino all’inserimento lavorativo in attivitàordinaria, nelle cooperative di inserimentolavorativo di cui all’articolo 1, comma 1,lettera b), della legge 8 novembre 1991,n. 381, o nei programmi regionali di in-serimento lavorativo di cui all’articolo 14della legge 12 marzo 1999, n. 68, in or-ganico collegamento e in continuità tera-peutica con il dipartimento di salute men-tale e con gli eventuali centri terapeutico-riabilitativi accreditati cui è stato affidatoil paziente. Le procedure di accredita-mento delle strutture residenziali devonoprevedere la definizione della tipologiastrutturale tra le seguenti: comunità tera-peutica, residenza protetta, casa alloggio ocentro diurno. Tali procedure devono al-tresì assicurare le risorse umane necessa-rie e prevedere le attività che possonoessere svolte nelle strutture medesime e isistemi impiegati per il controllo dellaqualità.

16. Nell’ambito delle convenzioni stipu-late tra le regioni e le università, previste

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dall’articolo 6 del decreto legislativon. 512 del 1992 e successive modificazioni,le cliniche psichiatriche universitarie sonotenute:

a) allo svolgimento di attività assi-stenziale sanitaria sovranazionale, attra-verso un’adeguata dotazione di posti lettoe l’attivazione di centri di riferimento perla diagnosi e la terapia dei disturbi mentalie per l’effettuazione di specifici interventipsicoterapeutici e riabilitativi;

b) ad assumere la responsabilità dellatutela della salute mentale in un’area ter-ritoriale definita, di norma attraverso lagestione di un dipartimento di salute men-tale, a seguito di convenzione tra l’aziendauniversitaria e l’azienda sanitaria locale dicompetenza. Al fine di prevenire l’aggra-varsi delle condizioni cliniche in caso diesordio della psicopatologia segnalato daifamiliari o conviventi o di assicurare lacontinuità assistenziale, il dipartimento disalute mentale assicura la visita a domi-cilio del paziente il prima possibile e,comunque, entro cinque giorni dalla se-gnalazione o dall’appuntamento fissatonell’ambito del progetto terapeutico, alquale il paziente, senza giustificato motivo,non si sia presentato. In caso di omissione,il direttore del dipartimento di salutementale deve fornire, per iscritto, alladirezione sanitaria dell’azienda da cui di-pende adeguate giustificazioni, al fine dinon incorrere in sanzioni disciplinari.

17. Lo psichiatra del dipartimento disalute mentale è tenuto a dare informa-zioni, pur nel rispetto del segreto profes-sionale specifico, sullo stato di salute men-tale del paziente e sulle cure necessarie ilconiuge, i genitori, i fratelli, i figli maggioridi età o i parenti conviventi o, previaautorizzazione del giudice tutelare, glieventuali conviventi stabili che si pren-dono cura abitualmente del paziente. Neicasi in cui la convivenza con la personaaffetta da disturbi mentali comporta rischiper l’incolumità fisica della persona stessao dei suoi familiari, il dipartimento disalute mentale, in collaborazione con iservizi sociali del comune di residenza del

malato, trova una soluzione residenzialeidonea alle esigenze della persona nell’am-bito degli alloggi di edilizia residenzialepubblica.

18. Le regioni e le province autonome,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, individuano lestrutture residenziali di riabilitazione in-tensiva presso cui sia possibile disporre iltrattamento sanitario obbligatorio extra-ospedaliero, garantendo almeno un postoogni 20 mila abitanti. Se le regioni e leprovince autonome, dopo due anni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, non hanno dato attuazione alledisposizioni di cui alla legge medesima, ilGoverno, dopo averle diffidate ad adem-piere, nomina un commissario ad acta cheprovvede ad adottare le misure necessarieper garantire l’attuazione della legge.

19. Per la realizzazione delle finalità dicui alla presente legge, il Comitato inter-ministeriale per la programmazione eco-nomica, in attuazione dell’articolo 1,comma 34, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, vincola una quota del Fondo sa-nitario nazionale, su proposta del Ministrodella salute, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano.

20. Sono abrogati gli articoli 33, 34, 35e 64 della legge 833 del 1978.

1. 02. Ciccioli.

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,i collegi delle professioni sanitarie vigilatedal Ministero della salute assumono leseguenti denominazioni:

Ordine degli infermieri, degli infer-mieri pediatrici e degli Assistenti sanitari;

Ordine delle ostetriche;

Ordine dei tecnici sanitari di Radio-logia medica;

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Le relative Federazioni Nazionali:

Federazione nazionale degli Ordinidegli Infermieri, degli Infermieri pediatricie degli Assistenti sanitari;

Federazione nazionale degli Ordinidelle Ostetriche;

Federazione nazionale degli Ordinidei Tecnici sanitari di Radiologia medica.

1. 01. De Luca.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di rendere più efficiente,efficace ed economica la spesa sanitaria,con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, da adottare entro il 31 di-cembre 2012, su proposta del Ministrodella salute, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, e d’intesacon la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano, si prov-vede alla definizione di un piano finaliz-zato al contenimento della spesa relativaalle attività prescrittive dei medici di me-dicina generale e dei pediatri di liberascelta salvaguardando, altresì, la tuteladella salute dei cittadini.

2. Gli obiettivi del piano di cui alcomma precedente sono finalizzati a ga-rantire:

a) il contenimento della spesa per ladefinizione di politiche finalizzate all’in-dividuazione di budget distrettuali;

b) il monitoraggio degli andamentiprescrittivi dei medici di medicina gene-rale e dei pediatri di libera scelta;

e) il contenimento dei costi prescrit-tivi, ad esclusione di quelli legati allepatologie croniche, conciliando gli obiettiviqualitativi e quantitativi fissati dal di-stretto, relativamente al territorio, con lerisorse messe a disposizione.

3. In presenza di comportamenti vir-tuosi, in rapporto agli obiettivi del piano dicui al comma 1 del presente articolo e aquelli stabiliti a livello di distretto, leregioni possono incrementare la dotazioneeconomica del budget individuale del me-dico di medicina generale e del pediatra dilibera scelta dell’anno successivo a quellodi riferimento.

1. 03. Pagano.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All’articolo 50 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 11 luglio 1980,n. 382, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 3-bis. La data di presa di servizio deiprofessori associati ammessi alla secondatornata dei giudizi di idoneità ai sensidella sentenza della Corte Costituzionale13 luglio 1989, n. 397, deve intendersicoincidente ad ogni effetto con la datadella nomina in ruolo. ».

1. 04. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 60. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 28. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere leparole da: Le regioni e le province auto-nome sino a: cessano al 30 novembre 2012.

2. 61. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

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Page 32: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole da: Le regioni e le province auto-nome sino a: cessano al 30 novembre2012. con le seguenti: L’attività libero-professionale intramuraria può avvenireesclusivamente all’interno di spazi e strut-ture di aziende sanitarie locali, aziendeospedaliere, aziende ospedaliere universi-tarie, policlinici universitari a gestione di-retta e IRCCS di diritto pubblico. Taleattività è possibile solo per quelle presta-zioni per le quali le liste di attesa aziendalinon superino i 30 giorni.

2. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimereovunque ricorrano le seguenti parole: e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla lettera e), sop-primere le parole: e delle province auto-nome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, alla lettera g), sop-primere le parole: e dalle province auto-nome di Trento e di Bolzano e le parole:o provincia autonoma.

2. 20. Froner.

Al comma 1, lettera b), al primo e alsesto periodo, sostituire le parole: 30 no-vembre 2012, con le seguenti: 31 dicembre2012.

2. 45. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), primo periodo,sostituire le parole: 30 novembre 2012 conle seguenti: 31 dicembre 2012.

* 2. 11. Di Virgilio.

Al comma 1, lettera b), primo periodo,sostituire le parole: 30 novembre 2012 conle seguenti: 31 dicembre 2012.

* 2. 25. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera b), primo periodo,sostituire le parole: 30 novembre 2012 conle seguenti: 31 dicembre 2012.

* 2. 21. De Luca.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:ricognizione straordinaria degli spazi di-sponibili aggiungere le seguenti: e che sirenderanno disponibili in conseguenzadell’applicazione delle misure previste dal-l’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del2012.

2. 57. Lenzi, Miotto, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone.

Al comma 1, lettera b), primo periodo,dopo le parole: attività libero professionaliaggiungere le seguenti: relative a presta-zioni incluse o meno nei Lea.

2. 8. Formichella.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo,dopo le parole: tramite l’acquisto o lalocazione presso strutture sanitarie auto-rizzate non accreditate aggiungere le se-guenti: – o comunque – non a contrattocon il SSN;.

2. 33. Abelli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo,dopo le parole: convenzione con altri sog-getti pubblici aggiungere le seguenti: eprivati non accreditati.

* 2. 12. Di Virgilio.

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Page 33: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera b), secondo periodo,dopo le parole: convenzione con altri sog-getti pubblici aggiungere le seguenti: eprivati non accreditati.

* 2. 24. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo,dopo le parole: convenzione con altri sog-getti pubblici aggiungere le seguenti: eprivati non accreditati.

* 2. 42. De Luca.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo,dopo le parole: soggetti pubblici aggiungerele seguenti: e le strutture sanitarie auto-rizzate non accreditate.

2. 7. Formichella.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo,sopprimere la parola: vincolante.

2. 4. Abelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere ilquarto, quinto e sesto periodo.

Conseguentemente:

alla lettera c), sopprimere il capoversolettera a-ter);

alla lettera e), capoverso lettera c),sopprimere le parole: salvo quanto previstodalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dallalettera b), ultimo periodo,;

alla lettera f), capoverso lettera f),sopprimere le parole da: collegati in retefino alla fine della lettera;

alla lettera g), capoverso comma 4-bis,sopprimere le parole da: La verifica delprogramma sperimentale fino alla fine delcapoverso.

2. 30. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo,sostituire le parole: l’adozione di un pro-gramma sperimentale che preveda lo svol-gimento delle stesse attività, in via resi-duale, con le seguenti: lo svolgimento dellestesse attività,.

2. 10. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo,sostituire le parole da: l’adozione di unprogramma sperimentale che preveda finoa: 12.000 euro annui con le seguenti: losvolgimento delle stesse attività, in viaresiduale, presso gli studi privati dei pro-fessionisti collegati in rete, ai sensi diquanto previsto dalla lettera a-bis), delpresente comma, previa sottoscrizione diuna convenzione annuale rinnovabile tra ilprofessionista interessato e l’azienda sani-taria di appartenenza, sulla base degliindirizzi forniti dalle singole Regioni edalle province autonome di Trento e diBolzano.

2. 5. Abelli.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo,sostituire le parole da: l’adozione di unprogramma sperimentale che preveda finoa: sulla base di uno schema tipo con leseguenti: lo svolgimento delle stesse atti-vità, in via residuale, presso gli studiprivati dei professionisti collegati in rete,ai sensi di quanto previsto dalla letteraa-bis), del presente comma, previa sotto-scrizione di una convenzione annuale rin-novabile tra il professionista interessato el’azienda sanitaria di appartenenza, sullabase degli indirizzi forniti dalle singoleregioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano.

2. 32. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, capoverso lettera b), dopole parole: convenzione annuale rinnovabileinserire le seguenti: per un massimo di duevolte.

2. 26. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Martedì 2 ottobre 2012 — 201 — Commissione XII

Page 34: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera b), sopprimere leseguenti parole: Lo schema tipo di con-venzione prevede che la sottoscrizione e ilrinnovo annuale della stessa sono possibilisolo a condizione che il fatturato relativoalle prestazioni rese dal singolo professio-nista siano pari o superiore a 12.000 euroannui.

* 2. 14. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), sopprimere leparole da: Lo schema tipo fino a: 12.000euro annui.

* 2. 43. De Luca.

Al comma 1, lettera b), sopprimere dalleparole: Lo schema tipo di convenzione finoa: 12 euro annui.

* 2. 46. Palagiano.

Al comma 1, lettera b), quinto periodo,sostituire le parole: 12.000 con le seguenti:80.000.

2. 40. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera b), sesto periodo,sostituire le parole: 30 novembre 2012 conle seguenti: 31 dicembre 2012.

* 2. 13. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera b), sesto periodo,sostituire le parole: 30 novembre 2012 conle seguenti: 31 dicembre 2012.

* 2. 44. De Luca.

Al comma 1, lettera b), sostituire l’ul-timo periodo con il seguente:

Entro 60 giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano adottano

linee guida per lo svolgimento dell’attivitàlibero professionale presso gli enti e lealtre strutture del Servizio sanitario regio-nale. Le aziende ospedaliere, le aziendeospedaliere universitarie, i policlinici uni-versitari a gestione diretta e gli IRCCS didiritto pubblico gestiscono, con integraleresponsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, garantendonela conformità ai criteri e alle modalitàorganizzative di cui alle predette lineeguida.

2. 41. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera b), sostituire l’ul-timo periodo, con il seguente:

Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano emanano linee guidaper lo svolgimento dell’attività libero pro-fessionale. Le aziende ospedaliere, leaziende ospedaliere universitarie, i policli-nici universitari a gestione diretta e gliIRCCS di diritto pubblico gestiscono, conintegrale responsabilità propria, l’attivitàlibero-professionale intramuraria, nel ri-spetto delle seguenti modalità:.

2. 6. Abelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), sopprimere le parole: , in via esclu-siva,.

2. 36. Binetti, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), sostituire le parole: , l’inserimentoobbligatorio e la comunicazione, con leseguenti: , le modalità di inserimento e dicomunicazione,.

2. 38. Binetti, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), sopprimere le parole: in temporeale.

2. 65. Binetti, De Poli, Tassone.

Martedì 2 ottobre 2012 — 202 — Commissione XII

Page 35: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), secondo periodo, sopprimere le pa-role: alle prescrizioni.

* 2. 15. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), sopprimere le parole: alle prescri-zioni.

* 2. 35. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), sopprimere le seguenti parole: alleprescrizioni.

* 2. 9. Vessa.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), dopo il secondo periodo, inserire ilseguente: Ferme restando le disposizioni inmateria di tracciabilità dei pagamenti, lasuddetta disposizione regionale deve pre-vedere opportune e momentanee eccezioniper casi straordinari per i quali il profes-sionista possa svolgere in emergenza la suaattività libero professionale in momenta-nea deroga all’obbligo di espletamento delservizio di prenotazione e alle disposizionidi cui alla presente lettera.

2. 47. Palagiano.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-bis), aggiungere dopo la parola: tariffe leseguenti: a carico degli utilizzatori.

2. 16. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere ilcapoverso lettera a-ter).

* 2. 29. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere ilcapoverso lettera a-ter).

* 2. 63. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), capoverso letteraa-ter), sopprimere l’ultimo periodo.

2. 2. Catanoso.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, alla lettera f), capo-verso lettera f-bis), sostituire le parole:lettera a, b e c con le seguenti: lettera a)e b).

2. 31. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 3. Catanoso.

Al comma 1, sostituire la lettera e), conla seguente:

e) al comma 4 la lettera c) è sostituitadalla seguente:

c) definizione, d’intesa con i dirigentiinteressati, previo accordo in sede di con-trattazione integrativa aziendale, di im-porti, da corrispondere a cura dell’assi-stito, idonei, per ogni prestazione, a re-munerare i compensi del professionista,dell’equipe, del personale di supporto, ar-ticolati secondo i criteri di riconoscimentodella professionalità, i costi pro-quota perl’ammortamento e la manutenzione delleapparecchiature, qualora l’utilizzo nell’at-tività libero professionale aumenti per leapparecchiature la necessità di manuten-zione o l’usura, salvo quanto previsto nellalettera a-ter), ultimo periodo, e nella let-tera b), ultimo periodo, nonché ad assicu-rare la copertura di tutti i costi diretti edindiretti sostenuti dalle aziende, ivi com-presi quelli connessi alle attività di pre-notazione e di riscossione degli onorari e

Martedì 2 ottobre 2012 — 203 — Commissione XII

Page 36: Emendamenti decreto Balduzzi

quelli relativi alla realizzazione dell’infra-struttura di rete di cui alla lettera a-bis).

2. 17. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera e), sostituire ilcapoverso lettera c), con il seguente:

c) definizione, di un tariffario chepreveda, per ogni prestazione, un importominimo ed un importo massimo. L’im-porto minimo, d’intesa con i dirigentiinteressati, previo accordo in sede di con-trattazione integrativa aziendale, è deter-minato con criteri idonei a remunerare ilcompenso minimo comprensivo dell’ono-rario fissato dal libero professionista a cuivanno aggiunti i compensi dell’equipe, delpersonale di supporto, nonché i costi pro-quota per l’ammortamento e la manuten-zione delle apparecchiature, in modo daassicurare la copertura dei costi sostenutidalle aziende, ivi compresi quelli connessialle attività di prenotazione e di riscos-sione degli onorari. L’importo minimo do-vrà prevedere, altresì, che, quale ulteriorequota, oltre quella già prevista dalla vi-gente disciplina contrattuale, un importofino ad un massimo del 2 per cento delcompenso del libero professionista siatrattenuto dal competente ente o aziendadel Servizio sanitario nazionale per esserevincolato ad interventi di prevenzione ov-vero volti alla riduzione delle liste d’attesa,anche con riferimento alle finalità di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’Ac-cordo sancito il 18 novembre 2010 dallaConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. L’entità percen-tuale di tale quota sarà definita al livelloregionale con le Organizzazione Sindacalidi categoria interessate firmatarie delCCNL vigente. Il fondo così costituito deveessere integralmente speso entro il 31dicembre dell’anno successivo con moda-lità definite nell’ambito della contratta-zione integrativa aziendale. L’importomassimo, da definire con i professionisti, èdeterminato in relazione alla fissazione diun tetto massimo entro il quale può esseredeterminato il compenso del professioni-

sta. Nelle Regioni nelle quali le tariffelibero professionali sono già gravate dioneri aggiuntivi extracontrattuali la mag-giorazione di cui al presente comma siapplica solo per la percentuale residua araggiungere il 2 per cento, e non si applicaqualora l’onere in vigore sia pari o supe-riore al 2 per cento. Le Aziende deduconoi costi sostenuti dal professionista di cui aicommi a-ter) e d) e documentati dallarendicontazione ai fini fiscali del redditoderivante dall’attività libero-professionaleintramoenia.

* 2. 22. De Luca.

Al comma 1, lettera e), sostituire ilcapoverso lettera c), con il seguente:

c) definizione, di un tariffario chepreveda, per ogni prestazione, un importominimo ed un importo massimo. L’im-porto minimo, d’intesa con i dirigentiinteressati, previo accordo in sede di con-trattazione integrativa aziendale, è deter-minato con criteri idonei a remunerare ilcompenso minimo comprensivo dell’ono-rario fissato dal libero professionista a cuivanno aggiunti i compensi dell’equipe, delpersonale di supporto, nonché i costi pro-quota per l’ammortamento e la manuten-zione delle apparecchiature, in modo daassicurare la copertura dei costi sostenutidalle aziende, ivi compresi quelli connessialle attività di prenotazione e di riscos-sione degli onorari. L’importo minimo do-vrà prevedere, altresì, che, quale ulteriorequota, oltre quella già prevista dalla vi-gente disciplina contrattuale, un importofino ad un massimo del 2 per cento delcompenso del libero professionista siatrattenuto dal competente ente o aziendadel Servizio sanitario nazionale per esserevincolato ad interventi di prevenzione ov-vero volti alla riduzione delle liste d’attesa,anche con riferimento alle finalità di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’Ac-cordo sancito il 18 novembre 2010 dallaConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. L’entità percen-tuale di tale quota sarà definita al livello

Martedì 2 ottobre 2012 — 204 — Commissione XII

Page 37: Emendamenti decreto Balduzzi

regionale con le Organizzazione Sindacalidi categoria interessate firmatarie delCCNL vigente. Il fondo così costituito deveessere integralmente speso entro il 31dicembre dell’anno successivo con moda-lità definite nell’ambito della contratta-zione integrativa aziendale. L’importomassimo, da definire con i professionisti, èdeterminato in relazione alla fissazione diun tetto massimo entro il quale può esseredeterminato il compenso del professioni-sta. Nelle Regioni nelle quali le tariffelibero professionali sono già gravate dioneri aggiuntivi extracontrattuali la mag-giorazione di cui al presente comma siapplica solo per la percentuale residua araggiungere il 2 per cento, e non si applicaqualora l’onere in vigore sia pari o supe-riore al 2 per cento. Le Aziende deduconoi costi sostenuti dal professionista di cui aicommi a-ter) e d) e documentati dallarendicontazione ai fini fiscali del redditoderivante dall’attività libero-professionaleintramoenia.

* 2. 52. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), sopprimere l’ultimo periodo.

** 2. 18. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), sopprimere l’ultimo periodo.

** 2. 48. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), sopprimere l’ultimo periodo.

** 2. 1. Catanoso.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), sostituire l’ultimo periodo, con il se-guente: Al fine di garantire ai pazienti lamassima trasparenza, dei predetti importidovrà essere analiticamente descritta, voceper voce, la composizione all’interno deldocumento fiscale rilasciato al paziente, alfine di consentire la lettura immediata

delle cifre che effettivamente vengono cor-risposte al medico per l’espletamento dellaprestazione resa.

2. 51. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), ultimo periodo, sostituire dalle parole:per essere vincolata fino alla fine dellalettera, con le seguenti: come contributo aun fondo regionale di assicurazione per lacopertura degli indennizzi connessi al ri-schio clinico;.

2. 49. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), secondo periodo, sostituire le parole: diprevenzione ovvero volti alla riduzionedelle liste di attesa, con le seguenti: volti aretribuire, secondo le modalità previste daicontratti collettivi di lavoro, programmifinalizzati alla riduzione delle liste di at-tesa.

2. 54. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), aggiungere in fine il seguente periodo: Ilfondo così costituito deve essere integral-mente speso entro il 31 dicembre dell’annosuccessivo con modalità definite nell’am-bito della contrattazione integrativa azien-dale. L’importo di cui al presente commanon è attivato nelle Regioni che abbianogià previsto analoghe modalità di prelievo.

2. 55. Palagiano.

Al comma 1, lettera e), capoverso letterac), aggiungere in fine il seguente periodo: Ilsuddetto ente o azienda del Servizio sa-nitario nazionale, provvede a corrispon-dere entro trenta giorni dall’avvenuto pa-gamento da parte del paziente, l’importodovuto al medico come onorario per la suaattività libero professionale.

2. 50. Palagiano.

Martedì 2 ottobre 2012 — 205 — Commissione XII

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Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

e-bis) al comma 4, dopo la lettera e)è aggiunta la seguente lettera:

e-bis) obbligo per i direttori di unitàoperativa complessa U.O.C, di esercitarel’attività libero-professionale solo in re-gime di intramoenia.

2. 27. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 19. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera f), sopprimere ilcapoverso lettera f).

2. 37. Binetti, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera f), capoverso letteraf), sopprimere da: salvo deroga concedibiledal fino alla fine del periodo.

2. 34. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera f), capoverso letteraf), sopprimere dalle parole: deroga conce-dibile fino alle parole: a condizione.

2. 53. Palagiano.

Al comma 1, lettera f), capoverso letteraf), sopprimere le seguenti parole: a condi-zione che sia garantita la completa trac-ciabilità delle singole prestazioni effettuateda tutti i professionisti dello studio pro-fessionale associato.

2. 23. De Luca.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

Dopo la lettera i), aggiungere:

l) ai fini di un’efficace organizzazionedei servizi sanitari, nell’ambito delle ri-sorse disponibili a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, le aziende sanitarie localied ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Entidel SSN, autorizzano, compatibilmentecon le necessità organizzative e clinico-assistenziali, i dipendenti esercenti le pro-fessioni sanitarie infermieristiche, oste-trica, tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione, a svolgere attività libero pro-fessionale;

m) i dipendenti esercenti le profes-sioni sanitarie, in servizio con rapporto dilavoro a tempo pieno, svolgono l’attivitàlibero-professionale di cui al comma 1, informa singola o associata, al di fuoridell’orario di servizio e in condizioni diassenza di conflitto di interessi con leattività istituzionali;

n) l’attività di cui al comma 1 puòessere svolta: nei confronti di singoli cit-tadini e di strutture private; all’internodell’azienda di appartenenza; in altrestrutture pubbliche o private convenzio-nate, previo accordo tra le strutture inte-ressate;

o) per l’attuazione delle norme di cuiai commi 1-2-3, gli enti, entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, emanano specifici regola-menti, sentite le Organizzazioni sindacali,a partire dall’attuazione del regolamentoaziendale non è ammesso il ricorso alleprestazioni aggiuntive;

p) decorso un anno dall’entrata invigore della presente legge è abrogatol’articolo 1, dal comma 1 al comma 6 dellalegge 8 gennaio 2002, n. 1 e successivemodificazioni e proroghe.

* 2. 58. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di un’efficace organizza-zione dei servizi sanitari, nell’ambito delle

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Page 39: Emendamenti decreto Balduzzi

risorse disponibili a legislazione vigente esenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, le aziende sanitarie localied ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Entidel SSN, autorizzano, compatibilmentecon le necessità organizzative e clinico-assistenziali, i dipendenti esercenti le pro-fessioni sanitarie infermieristiche, oste-trica, tecniche, della riabilitazione e dellaprevenzione, a svolgere attività libero pro-fessionale.

1-ter. I dipendenti esercenti le profes-sioni sanitarie, in servizio con rapporto dilavoro a tempo pieno, svolgono l’attivitàlibero-professionale di cui al comma 1, informa singola o associata, al di fuoridell’orario di servizio e in condizioni diassenza di conflitto di interessi con leattività istituzionali;

1-quater. L’attività di cui al comma 1può essere svolta: nei confronti di singolicittadini e di strutture private, all’internodell’azienda di appartenenza, in altrestrutture pubbliche o private convenzio-nate, previo accordo tra le strutture inte-ressate;

1-quinquies. Per l’attuazione dellenorme di cui ai commi 1-bis, 1-ter e1-quater gli enti, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, emanano specifici regolamenti,sentite le Organizzazioni sindacali, a par-tire dall’attuazione del regolamento azien-dale non è ammesso il ricorso alle pre-stazioni aggiuntive;

1-sexies. Decorso un anno dall’entratain vigore della presente legge sono abrogatii commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell’articolo 1 deldecreto-legge 12 novembre 2001, n. 402convertito con modificazioni dalla legge 8gennaio 2002, n. 1.

* 2. 59. Proietti Cosimi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, le re-gioni e le province autonome di Trento eBolzano, predispongono la digitalizzazione

delle prestazioni sanitarie espletate nel-l’ambito dell’esercizio dell’attività liberoprofessionale.

2. 56. Palagiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L’attività libero-professionaleviene sospesa automaticamente per tutti idirigenti nella cui Unità Operativa le listed’attesa per visite, prestazioni ambulato-riali o interventi chirurgici superino illimite di durata stabilito dalle Regionisulla base di linee guida nazionale elabo-rate dal Ministro della Salute con il sup-porto dell’Age.na.s.

2. 39. Calgaro, Binetti, De Poli.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Criteri di determinazione delle tariffe).

1. Al comma 15 dell’articolo 15 deldecreto legge 6 luglio 2012 n. 95, le parole:« il Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza permanente per irapporti fra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bol-zano, con proprio decreto, entro il 15settembre 2012, determina le tariffe mas-sime che le regioni e le province auto-nome possono corrispondere alle strut-ture accreditate, di cui all’articolo 8-qua-ter del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni,sulla base dei dati di costo disponibili e,ove ritenuti congrui ed adeguati, dei ta-riffari regionali, tenuto conto dell’esi-genza di recuperare, anche tramite ladeterminazione tariffaria, margini diinappropriatezza ancora esistenti a livellolocale e nazionale » sono sostituite dalleseguenti: « con decreto di natura nonregolamentare del Ministero della salute,adottato di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro 10 giorni dalla data di entrata in

Martedì 2 ottobre 2012 — 207 — Commissione XII

Page 40: Emendamenti decreto Balduzzi

vigore della legge di conversione del pre-sente decreto, è istituita presso il Mini-stero della salute una Commissione perdeterminare le tariffe massime che leregioni e le province autonome possonocorrispondere alle strutture accreditate,di cui all’articolo 8-quater del decretolegislativo n. 502 del 1992. La commis-sione è composta da rappresentanti delMinistero della salute, del Ministero del-l’economia e delle finanze, delle associa-zioni di categoria maggiormente rappre-sentative e delle principali società scien-tifiche, e provvede a stabilire i criteri ele modalità per la determinazione delletariffe. La commissione deve concludere ilavori entro 60 giorni dal suo insedia-mento, terminati i quali fungerà da os-servatorio permanente. Il Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano adottaentro 15 giorni il decreto contenente letariffe massime che le regioni e le pro-vince autonome possono corrisponderealle strutture accreditate, così come de-terminate dalla Commissione.

2. 01. Girlanda.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Criteri di determinazione delle tariffemassime di remunerazione).

Al comma 15 dell’articolo 15 del de-creto legge 6 luglio 2012 n. 95, le parole:« il Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,con proprio decreto, entro il 15 settembre2012, determina le tariffe massime che leregioni e le province autonome possonocorrispondere alle strutture accreditate, dicui all’articolo 8-quater del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-

cessive modificazioni, sulla base dei dati dicosto disponibili e, ove ritenuti congrui edadeguati, dei tariffari regionali, tenutoconto dell’esigenza di recuperare, anchetramite la determinazione tariffaria, mar-gini di inappropriatezza ancora esistenti alivello locale e nazionale sono sostituitedalla seguenti: « con decreto di natura nonregolamentare del Ministero della salute,adottato di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro 10 giorni dalla entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, è istituita presso il Ministero dellasalute una commissione per l’aggiorna-mento delle tariffe massime che le regionie le province autonome possono corri-spondere alle strutture accreditate, di cuiall’articolo 8-quater del decreto legislativon. 502 del 1992 e le tariffe massime perl’assistenza protesica di cui all’articolo8-sexies. La commissione è composta darappresentanti del Ministero della salute,del Ministero dell’economia e delle fi-nanze, delle associazioni di categoria mag-giormente rappresentative e delle princi-pali società scientifiche, e provvede a sta-bilire i criteri e le modalità per la deter-minazione e l’aggiornamento delle tariffe.La Commissione deve concludere i lavorientro 60 giorni dal suo insediamento,terminati i quali fungerà da osservatoriopermanente. Il Ministro della salute, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano adotta entro i successivi 15giorni il decreto contenente le tariffe mas-sime che le regioni e le province autonomepossono corrispondere alle strutture ac-creditate e le tariffe massime per l’assi-stenza protesica, così come determinatedalla Commissione ».

2. 03. D’Anna, Moffa, Calearo Ciman,Catone, Cesario, Gianni, Lehner,Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati,Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ru-volo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Martedì 2 ottobre 2012 — 208 — Commissione XII

Page 41: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Criteri per la riduzione dell’importorispetto alla spesa per l’anno 2011).

1. All’articolo 15 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, il comma 14, è sosti-tuito dal seguente:

14. A tutti i singoli contratti e a tuttisingoli accordi vigenti nell’esercizio 2012,ai sensi dell’articolo 8-quinquies del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,per l’acquisto di prestazioni sanitarie dasoggetti privati accreditati per l’assistenzaspecialistica ambulatoriale e per l’assi-stenza ospedaliera, si applica una ridu-zione dell’importo e dei corrispondentivolumi d’acquisto in misura percentualefissa, determinata dalla regione o dallaprovincia autonoma, tale da ridurre laspesa complessiva annua rispetto allaspesa consuntivata per l’anno 2011, te-nendo conto delle variazioni intervenute aseguito di situazioni eccezionali e dinorme e provvedimenti regionali aventieffetto negli anni successivi, dello 0,5 percento, eccetera.

2. 02. Girlanda.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. La responsabilità civile per danni apersone, causati dal personale medico,occorsi in una struttura ospedaliera, pub-blica o privata, è sempre posta a caricodella struttura stessa e si estende a tuttele prestazioni erogate, incluse le attivitàambulatoriali e diagnostiche.

2. La struttura ospedaliera può eserci-tare l’azione disciplinare contro i dipen-denti responsabili del danno qualora ilfatto sia stato commesso con dolo o concolpa grave e la relativa sentenza siapassata in giudicato. Solo in caso di doloo di colpa grave può essere esercitatal’azione di rivalsa nei confronti dei sanitariresponsabili.

2-bis. Tutte le strutture sanitarie ospe-daliere pubbliche e private, nonché il per-sonale medico in esse operante, compresii medici di medicina generale, non pos-sono esercitare l’attività se non sono co-perte, ai sensi dei presenti commi, dall’as-sicurazione per la responsabilità civile neiconfronti degli assistiti.

2-ter. Con decreto del Ministero dellosviluppo economico, d’intesa con il Mini-stero della salute, da emanare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabiliti i criterie le modalità attuative, nonché i massimaliidonei a garantire la copertura assicura-tiva di cui al comma 2-bis. Con decretodello stesso Ministro dello sviluppo eco-nomico si provvede annualmente alla ri-valutazione dei suddetti massimali.

2-quater. I premi assicurativi stipulatidal personale medico in attuazione del-l’obbligo di cui al comma 1 sono posti acarico dello stesso personale.

2-quinquies. Con decreto del Ministrodello sviluppo economico, d’intesa con ilMinistro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, da emanare entro duemesi dalla data di conversione in legge delpresente decreto, sono individuati i criterie le modalità attuative per l’individuazionedelle compagnie di assicurazione incari-cate di stipulare le polizze ai sensi deipresenti commi. Per le strutture ospeda-liere pubbliche è altresì previsto l’obbligodi emanare un bando pubblico per l’indi-viduazione delle compagnie di assicura-zione, procedendo alla compilazione diuna graduatoria basata sul rapporto tra iminori costi relativi ai premi assicurativi aparità delle garanzie offerte.

3. 62. Palagiano.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il Ministro della salute istituisceapposite commissioni, le quali, sulla basedegli indirizzi generali determinati dalConsiglio superiore della sanità, predi-spongono e periodicamente verificano eaggiornano protocolli diagnostici e tera-peutici, in particolare per le patologie che

Martedì 2 ottobre 2012 — 209 — Commissione XII

Page 42: Emendamenti decreto Balduzzi

danno origine a maggiore contenzioso giu-diziario. Ciascun protocollo viene appro-vato con decreto del Ministro della salute,sentito il Consiglio superiore della sanità.

1-bis. È istituito, presso il Ministerodella salute, un Osservatorio nazionale peril monitoraggio dei protocolli di cui alcomma precedente. L’organizzazione, lacomposizione e il funzionamento dell’Os-servatorio sono disciplinati con regola-mento del Ministro della salute da ema-narsi entro 6 mesi dall’entrata in vigoredella presente legge.

1-ter. La dimostrazione della corretta ecompleta applicazione in ogni sua partedel protocollo diagnostico e di quello te-rapeutico pertinenti alla specifica sinto-matologia e patologia esime l’esercente laprofessione sanitaria o l’operatore sanita-rio dalla relativa responsabilità, salva laprova contraria. In mancanza di protocollidiagnostici e terapeutici, gli stessi sonosostituiti dalle linee guida e dalle buonepratiche accreditate dalla comunità scien-tifica nazionale e internazionale.

3. 8. Girlanda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’esercente la professione sanitaria,nello svolgimento della propria attività confinalità terapeutica secondo le regole del-l’arte e nel rispetto della normativa vi-gente, risponde, ai sensi dell’articolo 176del codice civile, dei danni derivanti da taliattività solo nei casi di dolo e colpa grave.

Conseguentemente, al comma 4, sosti-tuire il secondo periodo con il seguente:Fatto salvo quanto previsto al comma 1, laresponsabilità civile per danni a personecausati dal personale sanitario medico enon medico, occorsi in una struttura sa-nitaria pubblica, privata accreditata e pri-vata, è sempre a carico della strutturastessa.

3. 4. De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’esercente la professione sanitariache nello svolgimento della propria attivitàsi attiene a protocolli diagnostico-terapeu-tici, linee guida e buone pratiche elaborateda società mediche o comunità scientifichenazionali e internazionali accreditate dalMinistero della salute, risponde dei danniderivanti da tali attività solo nei casi didolo e colpa grave. L’aggiornamento di talilinee guida compete alle società medico-scientifiche proponenti e avviene in formaesplicita e sulla base di un calendariodefinito con il Ministero della salute.

3. 54. Calgaro, Binetti, De Poli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’esercente la professione sanitariache, nello svolgimento della propria atti-vità si attiene a linee guida e buonepratiche accreditate dalla comunità scien-tifica nazionale e internazionale, rispondedei danni derivanti da tali attività solo neicasi di dolo e colpa grave.

* 3. 28. De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’esercente la professione sanitariache, nello svolgimento della propria atti-vità si attiene a linee guida e buonepratiche accreditate dalla comunità scien-tifica nazionale e internazionale, rispondedei danni derivanti da tali attività solo neicasi di dolo e colpa grave.

* 3. 68. Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’esercente le professioni sanitarieche, nello svolgimento della propria atti-vità si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, a linee guida e buone praticheelaborate dalla comunità scientifica nazio-nale ed internazionale, risponde di danniderivanti da tali attività solo nei casi didolo e colpa grave.

* 3. 44. Castellani, Bocciardo.

Martedì 2 ottobre 2012 — 210 — Commissione XII

Page 43: Emendamenti decreto Balduzzi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando il disposto dall’ar-ticolo 2236 del codice civile, nel caso cheil danneggiato o i suoi aventi causa, aseguito di prestazioni sanitarie, propon-gano azione per il risarcimento del danno,la dimostrazione dell’osservanza, nel casoconcreto, delle linee guida e buone prati-che accreditate dalla comunità scientificanazionale e internazionale esonera lastruttura sanitaria o l’operatore sanitariodalla relativa responsabilità professionale,salva la prova contraria.

** 3. 20. De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando il disposto dall’ar-ticolo 2236 del codice civile, nel caso cheil danneggiato o i suoi aventi causa, aseguito di prestazioni sanitarie, propon-gano azione per il risarcimento del danno,la dimostrazione dell’osservanza, nel casoconcreto, delle linee guida e buone prati-che accreditate dalla comunità scientificanazionale e internazionale esonera lastruttura sanitaria o l’operatore sanitariodalla relativa responsabilità professionale,salva la prova contraria.

** 3. 69. Burtone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando il disposto dell’arti-colo 2236 del codice civile, la colpa lievenell’attività dell’esercente la professionesanitaria è esclusa qualora l’esercente me-desimo si attenga a linee guida e buonepratiche della comunità scientifica nazio-nale e internazionale.

3. 21. De Luca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’attività di esercente la professionesanitaria rientra nella fattispecie di cuiall’articolo 2236 del codice civile. Il pro-fessionista risponde in sede civile e in sedepenale, dei danni derivanti da tale attivitàsolo in caso di colpa grave per dolo.

Conseguentemente, al comma 2, letteraa), sono apportate le seguenti modifiche:

al primo capoverso le parole da: ido-nea fino alla fine del capoverso, sonosostituite dalle seguenti: idoneo risarci-mento dei danni subìti.;

al secondo comma, le parole: che nefacciano espressa richiesta e da un ulte-riore contributo a carico delle impresesono sostituite dalle seguenti: e delle im-prese.

3. 11. Girlanda.

Al comma 1, sopprimere la parola: lieve.

Conseguentemente, al medesimo comma,aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lacolpa nella erogazione di prestazioni sa-nitarie è ammessa nei soli casi di dolo edi negligenza inescusabile. La responsabi-lità civile per le prestazioni sanitarie ero-gate in strutture autorizzate è sempre incapo alle strutture, che possono esercitarerivalsa nei confronti degli operatori incaso di dolo o di colpa per aver agito conalterazione psico-fisica causata da assun-zione di alcool o da sostanze stupefacenti.Alle strutture compete la responsabilità diverificare continuativamente la compe-tenza degli operatori per le prestazioni aloro affidate.

3. 2. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, sostituire le parole: del-l’esercente delle professioni sanitarie conle seguenti: del medico o del professioni-sta-sanitario.

Conseguentemente, alla rubrica, sosti-tuire le parole: dell’esercente le professionisanitarie con le seguenti: del medico e dellecategorie professionali del ruolo sanitario.

3. 70. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Martedì 2 ottobre 2012 — 211 — Commissione XII

Page 44: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, sostituire le parole: del-l’esercente le professioni sanitarie con leseguenti: del medico o del professionistasanitario.

* 3. 30. Patarino.

Al comma 1, e ovunque ricorra, sosti-tuire le parole: esercente le professionisanitarie con le seguenti: medico o delprofessionista sanitario.

* 3. 56. Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: tieneconto con le seguenti: deve tenere conto.

3. 57. Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: dellelinee guida e delle buone pratiche accre-ditate dalla comunità scientifica nazionalee internazionale con le seguenti: dellebuone pratiche accreditate dalla comunitàscientifica nazionale e internazionale,eventualmente anche alla luce delle lineeguida.

3. 45. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, sostituire le parole: lineeguida con le seguenti: anche delle lineeguida elaborate dall’Agenas.

3. 3. Vessa.

Al comma 1, sostituire le parole: accre-ditate dalla comunità scientifica nazionalee internazionale con le seguenti: emanateda società mediche o comunità scientifichenazionali e internazionali, accreditate neiconfronti delle Istituzioni. L’aggiorna-mento di tali linee guida competerà allesocietà medico-scientifiche proponenti eavverrà in forma esplicita e sulla base diun calendario definito con il Ministerodella salute. Le linee guida hanno sempree comunque carattere orientativo e il me-dico nel prendere le sue decisioni dovrà

tenere conto delle condizioni complessivedel paziente.

3. 52. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, dopo le parole: accreditatedalla comunità scientifica nazionale e in-ternazionale, aggiungere le seguenti: L’ag-giornamento di tali linee guida competealle società medico-scientifiche propo-nenti, che ne danno comunicazione alMinistero della salute. Le linee guidahanno sempre e comunque carattereorientativo e il medico nel prendere le suedecisioni non può attenersi passivamentealle LG, ma deve sempre valutare diret-tamente le condizioni complessive del pa-ziente.

3. 50. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. È istituito, presso il Ministerodella salute, un Osservatorio nazionale peril monitoraggio dei protocolli di cui alcomma precedente. L’organizzazione, lacomposizione e il funzionamento dell’Os-servatorio sono disciplinati con regola-mento del Ministro della salute da ema-narsi entro 6 mesi dall’entrata in vigoredella presente legge.

1-ter. La dimostrazione della corretta ecompleta applicazione del protocollo dia-gnostico e di quello terapeutico pertinentialla specifica sintomatologia e patologiaesime l’esercente la professione sanitaria ol’operatore sanitario dalla relativa respon-sabilità, salva la prova contraria. In man-canza di protocolli diagnostici e terapeu-tici, gli stessi sono sostituiti dalle lineeguida e dalle buone pratiche accreditatedalla comunità scientifica nazionale e in-ternazionale. Le LG hanno comunque ca-rattere orientativo, e il medico nel pren-dere le sue decisioni non può attenervisipassivamente, ma deve sempre valutaredirettamente le condizioni complessive delpaziente.

3. 51. Binetti, Calgaro, De Poli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 212 — Commissione XII

Page 45: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguentecomma:

1-bis. Le aziende sanitarie recepiscononei contratti individuali stipulati con isanitari le proprie linee guida e le buonepratiche accreditate dalle comunità scien-tifiche nazionali ed internazionali (cosid-detti Protocolli) a cui gli interessati inten-dono fare riferimento.

3. 1. Abelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I trattamenti medico-chirurgiciadeguati alle finalità terapeutiche ed ese-guiti secondo le regole dell’arte da unesercente una professione medico-chirur-gica o da altra persona legalmente auto-rizzata allo scopo di prevenire, diagnosti-care, curare o alleviare una malattia delcorpo o della mente, non si consideranooffese all’integrità fisica.

3. 7. De Luca.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È fatto obbligo a ciascuna strut-tura che eroga prestazioni sanitarie didotarsi di copertura assicurativa per re-sponsabilità civile verso terzi (RCT) e perresponsabilità civile verso prestatorid’opera (RCO), a vantaggio dei propridipendenti e collaboratori, del personaletutto, a qualunque titolo operante, e diqualsiasi soggetto che si sottoponga a pre-stazioni sanitarie o si trovi, a qualunquetitolo, a frequentare quegli ambiti. Leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano provvedono ad adottare entrododici mesi dalla pubblicazione della pre-sente legge, linee guida per l’applicazionedell’obbligo di stipula di polizza assicura-tiva RCT-RCO per le aziende, le strutturee gli enti di cui al comma 1, stabilendo icriteri per la determinazione dei limitimassimali, con riferimento alla tipologiadella struttura sanitaria.

3. 31. Patarino.

Al comma 2, dopo la parola: adottatoinserire le seguenti: entro il 30 giugno2013.

3. 79. Miotto, Fontanelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:imprese assicuratrici (ANIA) aggiungere leseguenti: e, distintamente, la Federazionedegli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri,nonché,.

* 3. 32. Patarino.

Al comma 2, dopo le parole: impreseassicuratrici (ANIA) inserire le seguenti: edistintamente, la Federazione degli Ordinidei Medici e degli Odontoiatri, nonché.

* 3. 83. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:collegi delle professioni sanitarie inserire leseguenti: , le società scientifiche.

3. 58. Palagiano.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:agli esercenti le professioni sanitarie con leseguenti: ai medici ed ai professionistisanitari, secondo le rispettive specificità.

* 3. 33. Patarino.

Al comma 2, sostituire le parole: agliesercenti le professioni sanitarie con leseguenti: ai medici ed ai professionistisanitari, secondo le rispettive specificità.

* 3. 84. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3. 17. De Luca.

Martedì 2 ottobre 2012 — 213 — Commissione XII

Page 46: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) determinare i casi nei quali, sullabase di definite categorie di rischio pro-fessionale, prevedere l’obbligo, in capo adun fondo appositamente costituito, di ga-rantire idonea copertura assicurativa agliesercenti le professioni mediche. Il fondoviene finanziato dal contributo di tutti gliesercenti le professioni mediche iscrittiall’ordine dei medici e, con decorrenza dal1o gennaio 2015, da un ulteriore contri-buto a carico delle imprese autorizzateall’esercizio dell’assicurazione per danniderivanti dall’attività medico-professio-nale, determinato in misura percentuale aipremi delle polizze di responsabilità civileprofessionale degli esercenti le professionimediche, incassati nel precedente eserci-zio, comunque non superiore al 4 percento del premio stesso, con provvedi-mento adottato dal Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministrodella salute e il Ministro dell’economia edelle finanze, sentito l’Ordine dei medici;.

* 3. 18. De Luca.

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) determinare i casi nei quali, sullabase di definite categorie di rischio pro-fessionale, prevedere l’obbligo, in capo adun fondo appositamente costituito, di ga-rantire idonea copertura assicurativa agliesercenti le professioni mediche. Il fondoviene finanziato dal contributo di tutti gliesercenti le professioni mediche iscrittiall’Ordine dei medici e, con decorrenza dal1o gennaio 2015, da un ulteriore contri-buto a carico delle imprese autorizzateall’esercizio dell’assicurazione per danniderivanti dall’attività medico-professio-nale, determinato in misura percentuale aipremi delle polizze di responsabilità civileprofessionale degli esercenti le professionimediche, incassati nel precedente eserci-zio, comunque non superiore al 4 percento del premio stesso, con provvedi-mento adottato dal Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministrodella salute e il Ministro dell’economia edelle finanze, sentito l’Ordine dei medici;.

* 3. 71. Burtone.

Al comma 2, lettera a), sostituire ilsecondo periodo con il seguente: Il fondoviene finanziato dal contributo dei profes-sionisti che ne facciano espressa richiestae da un ulteriore contributo di solidarietàa carico di tutti gli esercenti la professionemedica stabilito nell’entità e nelle modalitàdall’Ordine dei medici, la cui misura potràessere differenziata in base all’eserciziodella professione, secondo la specializza-zione esercitata e la qualità di dipendenteo di libero professionista.

3. 10. Girlanda.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:viene finanziato inserire le seguenti: dallaAzienda Sanitaria di appartenenza, non-ché.

* 3. 34. Patarino.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:viene finanziato inserire le seguenti: dallaAzienda Sanitaria di appartenenza, non-ché.

* 3. 72. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:contributo dei professionisti inserire leseguenti: in misura definitiva in sede dicontrattazione collettiva.

** 3. 35. Patarino.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:dei professionisti aggiungere le seguenti: inmisura definita in sede di contrattazionecollettiva.

** 3. 85. Miotto, Grassi, Bucchino, Mu-rer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto.

Martedì 2 ottobre 2012 — 214 — Commissione XII

Page 47: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 2, lettera a), secondo periodo,dopo le parole: dei professionisti aggiungerele parole: in misura definita in sede dicontrattazione collettiva,.

** 3. 59. Palagiano.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:sentite inserire le seguenti: distintamente laFederazione degli Ordini dei Medici e degliodontoiatri.

* 3. 36. Patarino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:sentite inserire le seguenti: distintamente laFederazione degli Ordini dei Medici e degliodontoiatri.

* 3. 86. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

** 3. 23. De Luca.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

** 3. 42. Castellani, Bocciardo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

** 3. 12. Girlanda.

Al comma 2, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) L’assicuratore non può opporre alterzo eccezioni di carattere contrattuale,tranne che si tratti di mancato versamentodel premio, ipotesi, in cui si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 1901 delcodice civile. Egli ha l’obbligo del rinnovo

della polizza ed il premio, anche in casodi pregressa sinistrosità, non può in alcunmodo superare il 5 per cento del premiodell’anno precedente.

3. 37. Patarino.

Al comma 2, lettera c), sostituire laparola: debbano con la seguente: possano;

*3. 16. De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire laparola: debbano con la seguente: possano;

*3. 73. Burtone.

Al comma 2, lettera c), sopprimere leparole da: e subordinare fino a: sanitario.

3. 24. De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire leparole da: e subordinare fino a: sanitariocon le seguenti: resta comunque liberafacoltà delle parti contraenti di inserirespecifiche clausole nel contratto di assi-curazione, esplicitamente accettate e sot-toscritte da entrambe, volte a prevedere larinuncia ad esercitare la facoltà di recessoa seguito di una condotta colposa, anchese reiterata, reale o presunta.

*3. 25. De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire leparole da: e subordinare fino a: sanitariocon le seguenti: resta comunque liberafacoltà delle parti contraenti di inserirespecifiche clausole nel contratto di assi-curazione, esplicitamente accettate e sot-toscritte da entrambe, volte a prevedere larinuncia ad esercitare la facoltà di recessoa seguito di una condotta colposa, anchese reiterata, reale o presunta.

*3. 87. Burtone.

Martedì 2 ottobre 2012 — 215 — Commissione XII

Page 48: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 2, lettera c), sostituire leparole da: reiterazione fino a: sanitario conle seguenti: denuncia del sinistro in caso direiterazione di una condotta colposa daparte del sanitario, anche per fattispecie didanno non aventi le medesime caratteri-stiche.

**3. 26. De Luca.

Al comma 2, lettera c), sostituire leparole da: reiterazione fino a: sanitario conle seguenti: denuncia del sinistro in caso direiterazione di una condotta colposa daparte del sanitario, anche per fattispecie didanno non aventi le medesime caratteri-stiche.

**3. 74. Burtone.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: sancita da sentenzadefinitiva.

3. 80. Miotto, Fontanelli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) prevedere per tutte le strutturesanitarie pubbliche e private la coperturaassicurativa obbligatoria per la responsa-bilità civile per danni ai pazienti, cagionatida condotte colpose degli operatori sani-tari o condotte colpose degli amministra-tori dell’ente per carenze organizzative odi presidi.

3. 60. Palagiano.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungerela seguente lettera:

c-bis) l’obbligo assicurativo è subor-dinato all’effettivo esercizio della profes-sione sanitaria.

3. 49. De Poli, Binetti, Calgaro.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) per consentire la valutazionedei rischi, al fine della più idonea coper-tura assicurativa da parte delle impreseautorizzate all’esercizio dell’assicurazioneper danni derivati da attività sanitaria ocarenze della struttura, le strutture sani-tarie devono organizzare al loro interno ilservizio di monitoraggio, prevenzione, ge-stione dei rischi, allo scopo istituendo le« Unità di gestione del rischio clinico »(UGR) e forniscono alle Agenzie regionalii dati periodicamente rilevati, al fine dellatrasmissione di sintesi all’Osservatorio na-zionale istituito presso il Ministero dellasalute.

3. 61. Palagiano.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) il danneggiato a seguito diprestazioni sanitarie ricevute in struttureper le quali, ai sensi della presente legge,vi è l’obbligo dell’assicurazione obbligato-ria, ha azione diretta per il risarcimentodel danno nei confronti dell’assicuratore,entro i limiti delle somme per le quali èstata stipulata l’assicurazione.

3. 38. Patarino.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) i contenuti minimi della garan-zia per responsabilità civile, previsti dallepolizze assicurative e della gestione delfondo di garanzia, sono definiti con ap-posito accordo quadro regionale da stipu-lare con le organizzazioni sindacali delpersonale sanitario firmatarie dei contratticollettivi nazionali di lavoro sentite leAssociazioni civiche di tutela del dirittoalla salute.

3. 39. Patarino.

Martedì 2 ottobre 2012 — 216 — Commissione XII

Page 49: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 3, dopo le parole: dannobiologico aggiungere le seguenti: , intesocome lesione permanente dell’integrità psi-cofisica della persona suscettibile di ac-certamento medico-legale, sia nei suoi ri-svolti anatomo funzionali e relazionalimedi ovvero peculiari,.

3. 46. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 3, sopprimere la parola: even-tualmente.

*3. 22. De Luca.

Al comma 3, sopprimere la parola: even-tualmente.

*3. 75. Burtone.

Al comma 3, aggiungere in fine il se-guente periodo: Il giudice può avvalersi diconsulenti tecnici d’ufficio anche al difuori degli albi di cui al comma 5 delpresente articolo.

3. 63. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo l’equo e motivatoapprezzamento del caso concreto da partedel giudice, qualora sia accertata la re-sponsabilità civile della struttura sanitariao dell’operatore e sia derivata la morte ol’invalidità permanente del paziente, noninferiore al cinquanta per cento, il dannonon patrimoniale verrà riconosciuto uni-camente a favore del coniuge e dei con-giunti della vittima con primo e secondogrado di parentela, ad eccezione dei pa-renti in linea retta discendente di secondogrado e, ove non conviventi, dei parenti inlinea retta ascendente di secondo grado.

*3. 19. De Luca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo l’equo e motivatoapprezzamento del caso concreto da partedel giudice, qualora sia accertata la re-sponsabilità civile della struttura sanitariao dell’operatore e sia derivata la morte ol’invalidità permanente del paziente, noninferiore al cinquanta per cento, il dannonon patrimoniale verrà riconosciuto uni-camente a favore del coniuge e dei con-giunti della vittima con primo e secondogrado di parentela, ad eccezione dei pa-renti in linea retta discendente di secondogrado e, ove non conviventi, dei parenti inlinea retta ascendente di secondo grado.

*3. 76. Burtone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Eventuali ulteriori componentinon patrimoniali del danno sono risarcitesulla base dell’applicazione al valore« punto » delle tabelle di cui al comma tredi un coefficiente ponderato del 25 percento fisso dall’1 al 9 per cento d’invali-dità; di una quota tra il 26 e il 50 percento progressivo per punto per percen-tuale d’invalidità tra il 10 e il 34 per centoe del 50 per cento fisso per percentualid’invalidità comprese tra 35 e 100 percento.

3. 82. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il danno causato nell’eserciziodella professione da una condotta cherientra nei parametri e nelle complicanzestabilite dagli standard internazionali, nonimplica colpa, ma può dare diritto all’in-dennizzo a chi lo subisce.

3. 64. Palagiano.

Al comma 4, sopprimere il secondoperiodo.

3. 81. Miotto, Fontanelli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 217 — Commissione XII

Page 50: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 4, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: Fatto salvo quantoprevisto al comma 1, la responsabilitàcivile per danni a persone causati dalpersonale sanitario medico e non medico,occorsi in una struttura sanitaria pubblica,privata accreditata e privata, è sempre acarico della struttura stessa.

3. 5. De Luca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: È altresì fatto obbligoall’Azienda Sanitaria di dotarsi di un si-stema di monitoraggio, prevenzione e ri-duzione del rischio clinico per evitareeventuali danni subiti dai pazienti dovuti acarenze strutturali ed organizzative.

3. 41. Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine della più idonea e con-grua copertura assicurativa da parte delleimprese autorizzate all’esercizio dell’assi-curazione per danni derivati da attivitàsanitaria o carenze della struttura, perconsentire la valutazione dei rischi e for-nire e sostenere strumenti di governoclinico, miglioramento della qualità, edella sicurezza delle cure, nonché dellatutela della salute, le strutture sanitarieadottano sistemi di gestione degli eventiavversi e dei « quasi eventi » e promuovonola comunicazione trasparente degli eventiavversi, anche sulla base di linee guidanazionali prodotte dal Ministero della sa-lute previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, da emanare entro centot-tanta giorni dalla data di conversione inlegge del presente decreto. Le linee guidadevono tra l’altro, indicare la metodologiada seguire riguardo l’accertamento, rileva-zione, raccolta dei dati sugli eventi avversi,nonché relativamente all’indicazione dellecause che hanno portato all’evento av-verso.

4-ter. Le strutture sanitarie mettono inatto strumenti di analisi per la gestione delrischio clinico, nonché iniziative di pro-mozione della sicurezza delle cure perprevenire il verificarsi di eventi avversi,individuando nel loro ambito gli eventualipunti critici su cui intervenire. Le attivitàdi cui al primo periodo, per quanto attienealla responsabilità professionale, sono co-perte dal segreto professionale e d’ufficio.Le strutture sanitarie devono annualmentepresentare alla regione una relazione con-suntiva sugli eventi avversi verificatisi al-l’interno della struttura e sulle iniziativemesse in atto di cui al presente comma. Lasuddetta relazione deve altresì indicare lecause che hanno prodotto l’evento avverso.Le strutture sanitarie prestano altresì par-ticolare attenzione al verificarsi dei cosid-detti « quasi eventi » per predisporre inmodo tempestivo le indispensabili misuredi prevenzione e di rimozione delle causeche li hanno creati.

4-quater. Le regioni e le aziende sani-tarie, nell’ambito dei programmi di for-mazione da esse ordinariamente svilup-pati, attribuiscono priorità a specifici pro-grammi di formazione obbligatoria perdiffondere la cultura della sicurezza dellecure e ridurre i rischi emersi dai sistemidi segnalazione.

4-quinquies. Le attività previste daicommi 4-bis e seguenti del presente arti-colo, rientrano tra quelle istituzionalmentedemandate agli enti del Servizio sanitarionazionale, i quali le svolgono con le risorseumane, finanziarie e strumentali disponi-bili a legislazione vigente e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

3. 66. Palagiano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il diritto al risarcimento deidanni da attività sanitaria, per i quali vigel’obbligo dell’assicurazione, si prescrive neltermine di cinque anni a decorrere dalmomento della conoscenza del danno, in-teso come la consapevole presa di co-scienza delle conseguenze dannose, e in

Martedì 2 ottobre 2012 — 218 — Commissione XII

Page 51: Emendamenti decreto Balduzzi

ogni caso del loro consolidamento, verifi-catesi nella sfera fisica o psichica delpaziente.

La prescrizione è sospesa sia per iltempo occorso ad ottenere informazioni erelativa documentazione in modo com-pleto e dettagliato, sia per la durata dellaprocedura conciliativa eventualmente in-staurata.

3. 40. Patarino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. I premi pagati dal medico o dalprofessionista sanitario per i contratti diassicurazione di cui al presente articolo,sono interamente deducibili dal suo red-dito complessivo.

4-ter. Ai fini della copertura degli oneriderivanti dall’attuazione di cui al prece-dente comma 4-bis, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze - Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato, con pro-prio decreto dirigenziale, adottato entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, provvede ad incrementare la mi-sura del prelievo erariale unico in materiadi giochi pubblici al fine di assicurarecorrispondenti maggiori entrate.

3. 65. Palagiano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanocostituiscono, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, albi dei consulentitecnici d’ufficio per le vertenze riguardantila responsabilità professionale del perso-nale sanitario, stabilendo le modalità perl’aggiornamento degli stessi, al fine digarantire, oltre quella medico legale, unaidonea e qualificata rappresentanza diesperti delle discipline specialistiche del-l’area sanitaria, anche con il coinvolgi-mento delle società scientifiche attraversoelenchi regionali da aggiornare almeno

ogni cinque anni. La nomina dei consu-lenti tecnici d’ufficio, ai sensi dell’articolo61 del codice di procedura civile e del-l’articolo 359 del codice di procedurapenale, è effettuata tra persone iscritte aglialbi di cui al presente comma, nel rispettodella disciplina richiesta e dell’esperienzaavuta in casi simili a quella oggetto del-l’indagine giudiziaria. Possono comunqueessere nominate persone non iscritte aipredetti albi a seguito di decreto motivatodell’autorità giudiziaria.

3. 6. De Luca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, leseguenti parole: all’interno delle quali at-tingere per la nomina tenendo conto delladisciplina interessata nel procedimento.

3. 29. De Luca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, leseguenti parole: tra i quali attingere per lanomina tenendo conto della disciplina in-teressata al procedimento.

3. 77. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone.

Dopo il comma 5, inserire il seguentecomma:

5-bis. È altresì fatto obbligo all’AziendaSanitaria di assicurarsi per l’eventuale ri-sarcimento dei danni subiti dai pazienti ecagionati dalla condotta colposa del per-sonale o condotte colpose degli ammini-stratori dell’Ente per carenze strutturali oorganizzative, ovvero per il mancato alle-stimento del sistema di prevenzione egestione dei rischi ed eventi avversi. In taleambito è fatto obbligo all’Azienda di in-trodurre un sistema di monitoraggio, pre-venzione e riduzione del rischio clinico.

3. 78. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Martedì 2 ottobre 2012 — 219 — Commissione XII

Page 52: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis) Tutti i professionisti dell’areasanitaria debbono essere iscritti ai rispet-tivi Albi di categoria per una adeguatagestione dell’aggiornamento e della valu-tazione dei professionisti dell’area sanita-ria, così come richiesto alle rispettive as-sociazioni di categoria, delle professionisanitarie, ufficialmente rappresentate nelCOGEAPS.

3. 48. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis) All’entrata in vigore del presentedecreto-legge, in attuazione a quanto pre-visto dalla legge 1o febbraio 2006, n. 43sono istituiti gli Albi delle ProfessioniSanitarie secondo i seguenti principi:

a) Gli Albi saranno ricompresi in treOrdini:

Ordine della Professione Infermie-ristica (trasformazione del precedente Col-legio comprendente l’Albo degli Infer-mieri);

Ordine della Professione Ostetrica(trasformazione del precedente Collegiodelle Ostetriche comprendente l’Albo na-zionale Ostetriche);

Ordine delle Professioni SanitarieTecniche, Diagnostiche, della Riabilita-zione e della Prevenzione (trasformazionedel precedente Collegio dei Tecnici Sani-tari di Radiologia Medica comprendentel’Albo dei TSRM e i relativi Albi delleProfessioni Tecnico Sanitarie, della Riabi-litazione e della Prevenzione di cui allalegge n. 43 del 2006);

b) L’iscrizione all’Albo è obbligatoriaai fini dell’esercizio professionale per lesuddette Professioni Sanitarie;

c) Gli Albi di cui alla lettera a)devono essere aggiornati annualmente alfine di garantire una qualità dei servizialla Salute al Cittadino.

3. 47. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenticommi:

6-bis. Il comma 8 dell’articolo 6 dellalegge 24 luglio 1985 n. 409 è sostituito dalseguente:

« Le Commissioni esercitano le attribu-zioni di cui alle lettere a), d), f), g) del-l’articolo 3 del decreto legislativo del Capoprovvisorio dello Stato 13 settembre 1946n. 233 ed al relativo Regolamento di ese-cuzione approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 5 aprile 1950n. 221 e successive modificazioni ed inte-grazioni, nonché alla lettera c) del mede-simo articolo quando le designazioni ri-guardino competenze della specifica pro-fessione: le commissioni svolgono in viaautonoma le funzioni di cui all’articolo 4del decreto legislativo del Capo provvisoriodello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ».

6-ter. All’articolo 6, comma 10, dellalegge 24 luglio 1985 le parole: « di cinquemembri » sono sostituite da: « un numerodi membri secondo quanto stabilito dal-l’articolo 2 del decreto legislativo del Capoprovvisorio dello Stato 13 settembre 1946,n.233 ».

6-quater. All’articolo 6, comma 10,della legge 24 luglio 1985, dopo le parole:« e successive modificazioni ed integra-zioni » sono inserite le parole: « le com-missioni Albo medici chirurghi e Alboodontoiatri eleggono al loro interno ilpresidente, il vicepresidente, il tesoriere eil segretario ».

6-quinquies. Dopo l’articolo 6, comma6, della legge 24 luglio 1985 è inserito ilseguente comma: « all’articolo 14, comma1, del decreto legislativo del Capo provvi-sorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233la parola: “Ordini” è sostituita dalla parola“Albi”. ».

3. 14. De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera b) del comma 1 e delcomma 2 dell’articolo 28 del Regolamentodi cui al decreto del Presidente della

Martedì 2 ottobre 2012 — 220 — Commissione XII

Page 53: Emendamenti decreto Balduzzi

Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,sono abrogati. Dall’attuazione delle dispo-sizioni di cui al comma 1 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

3. 15. De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 348 del codicepenale è inserito il seguente:

ART. 348-bis.

(Esercizio abusivo della professionedi medico e di odontoiatra).

Chiunque abusivamente esercita la pro-fessione di medico chirurgo e di odontoia-tra è punito con la reclusione fino ad unanno e con la multa da un minimo di10.000 euro ad un massimo di 50.000euro. Il condannato è soggetto alla confi-sca dell’immobile e delle attrezzature estrumenti utilizzati ai fini di commettere ilreato. I beni mobili ed immobili di cuitrattasi vengono destinati alle strutturepubbliche o private che offrono cure eassistenza a persone in difficoltà econo-mico e/o sociale.

3. 13. De Nichilo Rizzoli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Dopo l’articolo 348 del codicepenale è inserito il seguente articolo:

ART. 348-bis.

Chiunque abusivamente esercita la pro-fessione di medico chirurgo ed odontoiatraè punito con la reclusione fino ad un annoe con la multa da un minimo di 10.000euro ad un massimo di 100.000 euro. Sonosoggette a confisca gli immobili, le attrez-zature e gli strumenti utilizzati per com-mettere il reato di esercizio abusivo dellaprofessione di medico chirurgo e di odon-toiatra. I beni confiscati vengono destinatialle strutture pubbliche o private senza

fini di lucro che offrono cure ed assistenzaa persone in difficoltà economiche o so-ciali.

3. 43. Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il primo comma dell’arti-colo 50 del codice penale è inserito ilseguente secondo comma:

« Il legittimo esercizio della professionemedica ed odontoiatrica esclude la puni-bilità laddove si verifichi la morte e/o unalesione dell’integrità fisica e psichica dellapersona sottoposta alla cura e/o all’inter-vento chirurgico.

La disposizione del comma precedentenon è applicabile in caso di comporta-mento doloso dell’esercente la professionemedico e odontoiatrica ».

3. 27. De Nichilo Rizzoli.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento delle professioni di psicologoe di biologo).

1. La categoria professionale dei biologidi cui all’articolo 1 della legge 24 maggio1967, n. 396, è ricompresa tra le profes-sioni sanitarie di cui al decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 13 set-tembre 1946, n. 233. L’articolo 46 dellalegge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituitodal seguente: « L’alta vigilanza sull’Ordinedi biologi, già esercitata dal Ministro dellagiustizia, è trasferita al Ministro dellasalute ».

2. È contestualmente abrogato l’articolo8 del decreto del Presidente della Repub-blica 8 luglio 2005, n. 169 e l’annessoallegato n. 6; sono altresì abrogati gli ar-ticoli 15 e 16 della legge 24 maggio 1967,n. 396. Agli articoli 8, 10, 12, 13, 14, 17,18, 19, 20, 22, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,della stessa legge, le parole: « Consigliodell’Ordine » si intendono sostituite da:

Martedì 2 ottobre 2012 — 221 — Commissione XII

Page 54: Emendamenti decreto Balduzzi

« Consiglio Regionale dell’Ordine »; agli ar-ticoli 13 e 22 le parole: « presso il tribu-nale di Roma » si intendono sostituite con:« presso il tribunale ove ha sede il Consi-glio dell’Ordine territoriale »; all’articolo30 sono soppresse le parole: « non sonoelettori e non possono essere eletti gliiscritti nell’elenco speciale »; Le parole:« Ministro di grazia e giustizia » presentinegli articoli 13, 20, 21, 31, 41, 42, 45, 49,51 della stessa legge, sono sostituite con leparole: « Ministro della salute ». All’arti-colo 10 della legge 24 maggio 1967, n.396,dopo il comma 1 è inserito il seguentecomma 2 « Avverso le deliberazioni dirigetto della domanda di iscrizione al-l’Albo, nonché in caso di mancata iscri-zione entro 90 giorni dal ricevimento delladomanda, l’interessato può ricorrere allaCommissione centrale per gli esercenti leprofessioni sanitarie, ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 5 aprile1950 n. 221;

3. Le disposizioni di cui al precedentecomma 2, in materia di istituzione degliordini territoriali e di contestuale modificadelle competenze dei preesistenti organinazionali, sono attuate inderogabilmenteentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge.

4. All’articolo 17, comma secondo, deldecreto legislativo C.P.S. 13 settembre1946, n. 233 dopo la lettera f) è aggiuntala seguente lettera:

g) per l’esame degli affari concernentila professione di biologo, un dirigentebiologo e otto biologi di cui cinque effettivie tre supplenti.

5. La categoria professionale degli psi-cologi di cui all’articolo 1 della legge 18febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra leprofessioni sanitarie di cui al decreto le-gislativo del Capo provvisorio dello Stato13 settembre 1946, n. 233. L’articolo 29della legge 18 febbraio 1989, n. 56, èsostituito dal seguente: « Il Ministro dellasalute esercita l’alta vigilanza sulla profes-sione sanitaria di psicologo ». Contestual-mente le parole: « Ministro di grazia egiustizia » presenti negli articoli 6, comma2, 12, comma 2, lettera f), 16, comma 3, 23

comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con leparole: « Ministro della salute ». 6. All’ar-ticolo 17 della legge 18 febbraio 1989 n. 56dopo il comma 1 è inserito il seguentecomma 2: « Avverso le deliberazioni dirigetto della domanda di iscrizione al-l’Albo, nonché in caso di mancata iscri-zione entro 90 giorni dal ricevimento delladomanda, l’interessato può ricorrere allaCommissione centrale per gli esercenti leprofessioni sanitarie, ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 5 aprile1950 n. 221 ».

6. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, leparole: « all’articolo 17 » sono sostituitecon le parole: « all’articolo 17 comma 1 ».All’articolo 26 comma 5, le parole: « anorma dell’articolo 17 » sono sostituite conle parole: « alla Commissione centrale pergli esercenti le professioni sanitarie, aisensi degli articoli 53 e seguenti del de-creto del Presidente della Repubblica 5aprile 1950 n. 221 ».

7. All’articolo 17 comma secondo deldecreto legislativo C.P.S. 13 settembre1946, n. 233 dopo la lettera e) è aggiuntala seguente lettera f) per l’esame degliaffari concernenti la professione di psico-logo, un dirigente psicologo e otto psicologidi cui cinque effettivi e tre supplenti ».

3. 03. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche).

1. All’articolo 1 della legge 24 maggio1967, n. 396, è premesso il seguente:

ART. 01. – (Professione di biologo). – 1.La professione di biologo di cui alla pre-sente legge è compresa tra le professionisanitarie di cui al decreto legislativo delCapo provvisorio dello Stato 13 settembre1946, n. 233.

Martedì 2 ottobre 2012 — 222 — Commissione XII

Page 55: Emendamenti decreto Balduzzi

2. Nella legge 24 maggio 1967, n. 396,l’espressione « Ministro della giustizia »,ovunque ricorra, è sostituita dalla se-guente: « Ministro della salute »; l’espres-sione: « Ministero della giustizia », ovunquericorra, è sostituita dalla seguente: « Mi-nistero della salute ».

3. Il Ministro della salute, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, adotta gli atti funzionaliall’esercizio delle funzioni di cui al se-condo comma.

4. All’articolo 1 della legge 18 febbraio1989, n. 56, è premesso il seguente:

ART. 01. – (Professione di biologo). – 1.La professione di psicologo di cui allapresente legge è compresa tra le profes-sioni sanitarie di cui al decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 13 set-tembre 1946, n. 233.

5. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56,l’espressione « Ministro della giustizia »,ovunque ricorra, è sostituita dalla se-guente: « Ministro della salute »; l’espres-sione: « Ministero della giustizia », ovunquericorra, è sostituita dalla seguente: « Mi-nistero della salute ».

6. Il Ministro della salute, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, adotta gli atti funzionaliall’esercizio delle funzioni di cui al quintocomma.

3. 01. D’Anna, Moffa, Calearo Ciman, Ca-tone, Cesario, Gianni, Lehner, Marmo,Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane,Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Sci-lipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento delle professionidi psicologo e di biologo).

1. La categoria professionale dei biologidi cui all’articolo 1 della legge 24 maggio1967, n. 396, è ricompresa tra le profes-sioni sanitarie di cui al decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 13 set-

tembre 1946, n. 233. L’articolo 46 dellalegge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituitodal seguente: « L’alta vigilanza sull’Ordinedi biologi, già esercitata dal Ministro dellagiustizia, è trasferita al Ministro dellasalute ».

3. 02. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento della professionedi psicologo).

1. La categoria professionale degli psi-cologi di cui all’articolo 1 della legge 18febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra leprofessioni sanitarie di cui al decreto le-gislativo del Capo provvisorio dello Stato13 settembre 1946, n. 233. L’articolo 29della legge 18 febbraio 1989, n. 56, èsostituito dal seguente: « Il Ministro dellasalute esercita l’alta vigilanza sulla profes-sione sanitaria di psicologo ». Contestual-mente le parole « Ministro di Grazia eGiustizia » presenti negli articoli 6 comma2, 12 comma 2 lettera f), 16 comma 3, 23comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con leparole « Ministro della Salute ».

2. All’articolo 17 della legge 18 febbraio1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito ilseguente comma 2 « Avverso le delibera-zioni di rigetto della domanda di iscrizioneall’Albo, nonché in caso di mancata iscri-zione entro 90 giorni dal ricevimento delladomanda, l’interessato può ricorrere allaCommissione centrale per gli esercenti leprofessioni sanitarie, ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 5 aprile1950, n. 221 ».

3. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, leparole « all’articolo 17 » sono sostituite conle parole « all’articolo 17 comma 1 ». Al-l’articolo 26 comma 5, le parole « a normadell’articolo 17 » sono sostituite con leparole « alla Commissione centrale per gli

Martedì 2 ottobre 2012 — 223 — Commissione XII

Page 56: Emendamenti decreto Balduzzi

esercenti le professioni sanitarie, ai sensidegli articoli 53 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica 5 aprile 1950n. 221 ».

4. All’articolo 17, comma 2, del decretolegislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233dopo la lettera e) è aggiunta la seguentelettera f) per l’esame degli affari concer-nenti la professione di psicologo, un diri-gente psicologo e otto psicologi di cuicinque effettivi e tre supplenti.

5. Le Regioni promuovono la realizza-zione della sperimentazione del progettodenominato « Psicologo di base », in col-laborazione con il Consiglio Nazionale del-l’Ordine degli Psicologi. Il progetto è fina-lizzato alla sperimentazione di modalità dicollaborazione tra Medici di medicina ge-nerale e Psicologi con l’obiettivo di garan-tire un approccio olistico in chiave biop-sicosociale alla malattia in un’ottica diriduzione della spesa sanitaria.

3. 04. Bobba, Grassi.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento della professionedi psicologo).

1. La categoria professionale degli psi-cologi di cui all’articolo 1 della legge 18febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra leprofessioni sanitarie di cui al decreto le-gislativo del Capo provvisorio dello Stato13 settembre 1946, n. 233, L’articolo 29della legge 18 febbraio 1989, n. 56, èsostituito dal seguente: « Il Ministro dellasalute esercita l’alta vigilanza sulla profes-sione sanitaria di psicologo. ». Contestual-mente le parole: « Ministro di Grazia eGiustizia » presenti negli articoli 6 comma2, 12 comma 2 lettera f), 16 comma 3, 23comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con leparole: « Ministro della Salute ».

2. All’articolo 17 della legge 18 febbraio1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito ilseguente comma 2 « Avverso le delibera-zioni di rigetto della domanda di iscrizione

all’Albo, nonché in caso di mancata iscri-zione entro 90 giorni dal ricevimento delladomanda, l’interessato può ricorrere allaCommissione centrale per gli esercenti leprofessioni sanitarie, ai sensi del Decretodel Presidente della Repubblica 5 aprile1950 n. 221 ».

3. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, leparole: « all’articolo 17 » sono sostituitecon le parole: « all’articolo 17 comma 1 ».All’articolo 26 comma 5, le parole: « anorma dell’articolo 17 » sono sostituite conle parole: « alla Commissione centrale pergli esercenti le professioni sanitarie, aisensi degli articoli 53 e seguenti del de-creto del Presidente della Repubblica 5aprile 1950 n. 221 ».

4. All’articolo 17 comma secondo deldecreto legislativo C.P.S. 13 settembre1946, n. 233 dopo la lettera e) è aggiuntala seguente lettera f) per l’esame degliaffari concernenti la professione di psico-logo, un dirigente psicologo e otto psicologidi cui cinque effettivi e tre supplenti ».

* 3. 06. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ordinamento della professionedi psicologo).

1. La categoria professionale degli psi-cologi di cui all’articolo 1 della legge 18febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra leprofessioni sanitarie di cui al decreto le-gislativo del Capo provvisorio dello Stato13 settembre 1946, n. 233. L’articolo 29della legge 18 febbraio 1989, n. 56, èsostituito dal seguente: « Il Ministro dellasalute esercita l’alta vigilanza sulla profes-sione sanitaria di psicologo. ». Contestual-mente le parole: « Ministro di Grazia eGiustizia » presenti negli articoli 6 comma2, 12 comma 2 lettera f), 16 comma 3, 23comma 2, 24 comma 2 e 25, della legge 18febbraio 1989 n. 56, sono sostituite con leparole: « Ministro della Salute ».

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Page 57: Emendamenti decreto Balduzzi

2. All’articolo 17 della legge 18 febbraio1989 n. 56 dopo il comma 1 è inserito ilseguente comma 2 « Avverso le delibera-zioni di rigetto della domanda di iscrizioneall’Albo, nonché in caso di mancata iscri-zione entro 90 giorni dal ricevimento delladomanda, l’interessato può ricorrere allaCommissione centrale per gli esercenti leprofessioni sanitarie, ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica, 5 aprile1950 n. 221 ».

3. Agli articoli 18 comma 1 e 19 comma1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, leparole: « all’articolo 17 » sono sostituitecon le parole: « all’articolo 17 comma 1 ».All’articolo 26 comma 5, le parole: « anorma dell’articolo 17 » sono sostituite conle parole: « alla Commissione centrale pergli esercenti le professioni sanitarie, aisensi degli articoli 53 e seguenti del de-creto del Presidente della Repubblica 5aprile 1950 n. 221 ».

4. All’articolo 17 comma secondo deldecreto legislativo C.P.S. 13 settembre1946, n. 233 dopo la lettera e) è aggiuntala seguente lettera f) per l’esame degliaffari concernenti la professione di psico-logo, un dirigente psicologo e otto psicologidi cui cinque effettivi e tre supplenti ».

* 3. 05. De Poli, Binetti, Calgaro.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Dirigenza sanitaria e governo clinico).

1. Le regioni provvedono alla nominadei direttori generali delle aziende e deglienti del Servizio sanitario regionale nelrispetto dei termini e dei requisiti giàprevisti dagli articoli 3 e 3-bis del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ga-rantendo adeguate misure di pubblicitàdei bandi, delle nomine e dei curricula edi trasparenza nella valutazione degli aspi-ranti, nonché il possesso da parte degliaspiranti medesimi di un diploma di lau-rea magistrale e di adeguata esperienza

dirigenziale, almeno quinquennale nelcampo delle strutture sanitarie e setten-nale negli altri settori, con autonomiagestionale e con diretta responsabilitàdelle risorse umane, tecniche o finanziarie,nonché del requisito dell’età anagraficanon superiore a 65 anni, al momento dellanomina.

2. Le regioni provvedono altresì alladefinizione di criteri e di sistemi di valu-tazione e verifica dell’attività dei direttorigenerali, sulla base di obiettivi definiti nelquadro della programmazione regionale,con particolare riferimento all’efficienza,all’efficacia, all’ottimizzazione e alla fun-zionalità dei servizi sanitari e al rispettodegli equilibri economico-finanziari di bi-lancio concordati, avvalendosi dei dati edegli elementi forniti dall’Agenzia per iservizi sanitari regionali.

3. Le regioni, tenuto conto delle normein materia stabilite dalla contrattazionecollettiva, disciplinano criteri e le proce-dure per il conferimento degli incarichi didirezione di struttura complessa, previoavviso cui l’azienda è tenuta a dare ade-guata pubblicità, sulla base dei seguentiprincipi:

a) la selezione viene effettuata da unacommissione presieduta dal direttore sa-nitario e composta da due direttori distruttura complessa nella medesima spe-cialità dell’incarico da conferire, indivi-duati tramite sorteggio da elenchi nomi-nativi predisposti dalla regione interessata,tra il personale dipendente del Serviziosanitario nazionale della stessa disciplinama comunque esterni all’azienda interes-sata alla copertura del posto;

b) la commissione riceve dall’aziendail profilo professionale del dirigente daincaricare e, sulla base dell’analisi com-parativa dei curriculum, dei titoli profes-sionali posseduti, dell’aderenza al profiloricercato e degli esiti di un colloquio,presenta al direttore generale la terna dicandidati idonei che hanno ottenuto imigliori punteggi. Il direttore generale in-dividua il candidato da nominare sullabase della terna predisposta dalla com-missione, motivandone analiticamente la

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Page 58: Emendamenti decreto Balduzzi

scelta. Qualora il dirigente a cui è statoconferito l’incarico dovesse lasciarlo o de-cadere entro tre anni dalla nomina siprocede alla sostituzione scegliendo tra glialtri due professionisti facenti parte dellaterna iniziale.

c) la nomina dei responsabili di unitàoperativa complessa a direzione universi-taria è effettuata dal Direttore generale suindicazione del Rettore, su proposta delcoordinamento interdipartimentale o del-l’analogo competente organo dell’Ateneo,sulla base del curriculum scientifico eprofessionale del responsabile da nomi-nare.

4 L’incarico di direttore di strutturacomplessa deve in ogni caso essere con-fermato al termine di un periodo di provadi sei mesi a decorrere dalla data dinomina a detto incarico, sulla base dellavoro svolto nonché dei criteri di valuta-zione cui all’articolo 4 della presente legge.

5. L’incarico di responsabile di strut-tura semplice, intesa come articolazioneinterna di una struttura complessa o di undipartimento, è attribuito dal direttoregenerale, su proposta, rispettivamente, deldirettore della struttura complessa di af-ferenza o del direttore di dipartimento, aun dirigente con un’anzianità di servizio dialmeno cinque anni nella disciplina og-getto dell’incarico. Negli istituti di ricoveroe cura a carattere scientifico di dirittopubblico, il direttore scientifico, per leparti di propria competenza, è responsa-bile delle proposte da sottoporre al diret-tore generale per l’approvazione, ai sensidell’articolo 11, comma 2, del decretolegislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delleleggi regionali vigenti in materia. Gli in-carichi hanno durata non inferiore a treanni e non superiore a cinque anni, conpossibilità di rinnovo. L’oggetto, gli obiet-tivi da conseguire, la durata, salvo i casi direvoca, nonché il corrispondente tratta-mento economico degli incarichi sono de-finiti dalla contrattazione collettiva nazio-nale.

6. Per le finalità di cui al presentearticolo non possono essere utilizzati con-

tratti a tempo determinato di cui all’arti-colo 15-septies del decreto legislativo 502del 1992.

4. 29. Abelli.

Al comma 1, premettere alla lettera a) laseguente:

0a) all’articolo 3, comma 1-quater,sostituire il primo periodo con il seguente:« Sono organi dell’azienda il direttore ge-nerale, il Collegio di direzione e il collegiosindacale. »

4. 67. Palagiano.

Al comma 1, lettera a), premettere laseguente:

0a) all’articolo 3, comma 7, nel pe-nultimo periodo, dopo le parole: « di me-dia o grande dimensione. » è aggiunto ilcapoverso: « Le funzioni del Direttore am-ministrativo possono essere altresì svolteda un laureato in ingegneria ».

4. 5. Vessa.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b)con le seguenti:

1. All’articolo 3-bis del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi:

« Le regioni rendono nota, con congruoanticipo, non inferiore a due mesi primadella scadenza del bando di concorso,anche utilizzando i propri siti internet,l’attivazione delle procedure per la coper-tura delle vacanze dei posti di direttoregenerale delle aziende sanitarie locali edelle aziende ospedaliere. Il bando diconcorso è aperto a tutti i cittadini del-l’Unione europea. I curricula dei candidatidevono corrispondere al modello definitoai sensi della normativa comunitaria vi-gente e devono essere pubblicati sul sito

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internet della regione, lo stesso vale per gliobiettivi, risultati e valutazioni dei diret-tori generali di aziende sanitarie locali eaziende ospedaliere ».

b) al comma 3, lettera a), dopo laparola: « laurea » sono aggiunte le se-guenti: « o titolo equipollente »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:

3-bis. I requisiti di cui al comma 3 sonovalutati da una commissione nominatadalla regione, composta da cinque membriscelti fra i rappresentanti delle maggiorisocietà di interesse nazionale nel campodel consulting manageriale, prese in con-siderazione in base alla media ponderatadei seguenti fattori: fatturato, numerodelle sedi sul territorio e numero deilavoratori dipendenti anche a progetto.

3-ter. La commissione di cui al comma3-bis elabora una scheda di valutazionedei candidati, compie un esame prelimi-nare dei curricula dei candidati nonchésottopone ciascun candidato a un collo-quio suddiviso in un pre-colloquio di tipoinformativo e in un colloquio di appro-fondimento di tipo tecnico manageriale.La commissione compila altresì una gra-duatoria dei candidati, tenendo conto dellestrategie regionali in materia sanitaria edelle condizioni delle aziende sanitarielocali e delle aziende ospedaliere. La gra-duatoria è pubblicata sul sito internet dellaregione. La regione nomina il direttoregenerale sulla base della graduatoria, te-nendo conto delle eventuali indicazionidella commissione. La graduatoria puòcontenere al massimo il doppio dei postimessi a concorso. In caso di esaurimentodei candidati inseriti nella graduatoria, siprocede a un nuovo concorso, alla sca-denza dei contratti in atto.;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

4. I direttori generali producono ilcertificato di frequenza di un corso diformazione in materia di sanità pubblica edi organizzazione e gestione sanitarie en-tro diciotto mesi dalla nomina. I corsi di

formazione sono organizzati, con oneri acarico dei partecipanti, della Scuola supe-riore della pubblica amministrazione(SSPA). I corsi possono essere organizzatianche in ambito regionale o interregionalein collaborazione con le università o conaltri soggetti pubblici o privati accreditati.L’accreditamento relativo ai contenuti, allametodologia delle attività didattiche e alladurata dei corsi è effettuato, con decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro per la pubblica amministra-zione e l’innovazione, previa intesa in sededi Conferenza permanente per trasportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sullabase di proposte formulate congiunta-mente dalla SSPA e dall’Agenzia nazionaleper i servizi sanitari regionali (AGENAS),che assicura il coordinamento in rete deicentri di formazione individuati dalle re-gioni al fine di consentirne la validità perl’intero territorio nazionale.;

e) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

4-bis. La regione trasmette all’AGENASil provvedimento di nomina del direttoregenerale e la documentazione contenentela valutazione della commissione.;

f) al comma 5, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Le regioni, insede di Conferenza permanente per laprogrammazione sanitaria e socio-sanita-ria regionale, di cui all’articolo 2, comma2-bis, sentite anche le organizzazioni ditutela dei diritti, determinano preventiva-mente i criteri di valutazione dell’attivitàdei direttori generali, avendo riguardo alraggiungimento degli obiettivi definiti equantificati nel quadro della programma-zione regionale, con particolare riferi-mento all’efficienza, all’efficacia, alla fun-zionalità dei servizi sanitari e al rispettodegli equilibri economico-finanziari di bi-lancio.;

g) al comma 6 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « Il provvedimento checonferma o meno il direttore generaledeve essere adeguatamente motivato edeve essere pubblicato sui siti internet

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della regione e dell’azienda sanitaria localeinteressata. In caso di non conferma deldirettore generale, si procede alla suasostituzione attingendo alla graduatoria dicui al comma 3-ter.;

h) al comma 7, dopo le parole:« provvede alla sua sostituzione » sono in-serite le seguenti: « attingendo alla gradua-toria di cui al comma 3-ter ».

2. Sono fatti salvi tutti i provvedimentiadottati dalle regioni prima della data dientrata in vigore della presente legge aisensi dell’articolo 3-bis del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, nel testo vigente prima dellamedesima data.

4. 111. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) all’articolo 3-bis, il comma 3 èsostituito dai seguenti:

3. Ciascuna regione e provincia auto-noma istituisce l’Autorità regionale o pro-vinciale per la nomina dei direttori gene-rali delle aziende sanitarie locali e delleaziende ospedaliere, di seguito denominata« Autorità ».

3-bis. L Autorità è un organo collegialecomposto da cinque membri, di cui quat-tro nominati dal consiglio regionale oprovinciale a maggioranza qualificata deisuoi componenti, di riconosciute profes-sionalità e competenza nel settore sanita-rio e nella gestione di enti e strutturesanitarie complesse. I componenti dell’au-torità nominati dal consiglio regionale oprovinciale sono scelti:

a) due tra i dirigenti sanitari medicicon esperienza pluriennale e operanti inistituti ospedalieri della regione o dellaprovincia autonoma;

b) uno in rappresentanza dell’Istitutosuperiore di sanità;

c) uno tra soggetti di riconosciutacompetenza dirigenziale, con esperienzaalmeno quinquennale nella direzione tec-nica o amministrativa di enti o di aziende,in posizione dirigenziale.

3-ter. Il quinto componente è scelto conprocedura di pubblico sorteggio tra i pro-fessori universitari ordinali di prima e diseconda fascia che esercitano attività didocenza nella regione o nella provinciaautonoma interessata nelle facoltà di me-dicina e chirurgia.

3-quater. I membri dell’autorità duranoin carica tre anni e possono essere con-fermati una sola volta. Ad essi si applicanole disposizioni in materia di incompatibi-lità di cui all’articolo 3, comma 11, letterea), b) e c). Non possono essere nominaticomponenti dell’autorità coloro che hannointeressi personali o professionali in con-flitto con le necessarie autonomia e im-parzialità dell’organo. Non possono inoltreessere nominati componenti dell’autorità isindaci, i presidenti e i componenti digiunte di comuni, di province e di comu-nità montane, nonché i dipendenti di talienti, i membri del Parlamento, i Ministri,i sottosegretari di Stato e gli amministra-tori di enti pubblici controllati o dipen-denti dalle regioni o dalle province auto-nome.

3-quinquies. Ciascuna regione e provin-cia autonoma stabilisce i compensi, leindennità, nonché il tetto massimo dariconoscere ai componenti dell’autorità.

3-sexies. L’autorità, in coerenza con iprincìpi di trasparenza e di efficienza,assicura, anche tramite gli organi distampa e il proprio sito internet, la pub-blicità della sua composizione e dell’atti-vità svolta.

3-secties. Le regioni e le province au-tonome rendono nota, almeno quattromesi prima della vacanza dell’ufficio, conobbligatorio avviso da pubblicare nellagazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispet-tivo sito internet, la richiesta di attivazionedelle procedure per la copertura dellevacanze dei posti di direttore generaledelle aziende sanitarie locali, degli IRCSSpubblici e delle aziende ospedaliere. Ai finidella copertura del citato ufficio, possono

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presentare domanda i soggetti in possessodei requisiti di cui al comma 3-decies delpresente articolo, che non si trovano nellecondizioni previste dal comma 3-quater.

3-octies. La domanda di cui al comma3-secties è inviata all’autorità. L’autoritàriceve le domande inviate, e redige unascheda di valutazione di ciascun candi-dato. A tale fine essa compie un esamepreliminare dei curricula dei candidati esottopone ciascuno di essi a un colloquio,suddiviso in un pre-colloquio di tipo in-formativo e in un colloquio di approfon-dimento di tipo tecnico dirigenziale. L’au-torità compila quindi una graduatoria deicandidati ritenuti maggiormente compe-tenti e indipendenti, tenendo conto dellestrategie regionali o provinciali in materiasanitaria e delle esigenze della regione odella provincia autonoma e delle relativeaziende sanitarie locali e ospedaliere.L’autorità, entro quaranta giorni dalla ri-cezione delle domande, pubblica sul pro-prio sito internet la graduatoria finale,limitatamente ai tre migliori candidati. Lagraduatoria è pubblicata anche nel sitointernet della regione o della provinciaautonoma interessata. La regione o laprovincia autonoma provvede, quindi, anominare direttore generale uno dei trecandidati selezionati dalla medesima au-torità. Qualora la scelta non ricada sulprimo dei candidati in ordine di gradua-toria, essa deve essere opportunamentemotivata. La graduatoria rimane validaper due anni.

3-novies. L’Autorità ha sede presso leAgenzie Regionali Sanitarie, ha un rego-lamento interno e ha autonomia contabile,amministrativa ed organizzativa.

3-decies. Alla selezione per la nomina adirettore generale, si accede con il pos-sesso di laurea magistrale e di adeguataesperienza dirigenziale, almeno quinquen-nale, nel campo delle strutture sanitarie osettennale negli altri settori, con autono-mia gestionale e con diretta responsabilitàdelle risorse umane, tecniche o finanziarie,nonché del requisito dell’età anagraficanon superiore a 65 anni, alla data dellanomina.

3-undecies. La regione assicura ade-guate misure di pubblicità della proceduradi conseguimento della medesima, dellenomine e dei curricula, dei bandi di no-mina, nonché di trasparenza nella valuta-zione degli aspiranti. Resta ferma l’intesacon il Rettore per la nomina del direttoregenerale di aziende ospedaliero universi-tarie.

Conseguentemente dopo la lettera b),aggiungere la seguente:

b-bis), all’articolo 3-bis, al comma 7,dopo le parole: « provvede alla sua sosti-tuzione » sono inserite le seguenti: « , at-tingendo esclusivamente dalla graduatoriadei candidati pubblicata sul sito internetdell’autorità regionale o della provinciaautonoma per la nomina dei direttorigenerali delle aziende sanitarie locali edelle aziende ospedaliere ».

4. 68. Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) all’articolo 3-bis, il comma 3 èsostituito dal seguente:

3. La regione provvede alla nomina deidirettori generali delle aziende e degli entidel Servizio sanitario regionale, attingendoobbligatoriamente dalla graduatoria nazio-nale di idonei a direttore generale delleaziende sanitarie locali e delle aziendeospedaliere, istituito presso il Ministerodella salute. Alla predetta graduatoria siaccede previo avviso pubblico e selezioneeffettuata da parte di una commissioneistituita presso il Ministero della salute. Lacomposizione della commissione, per nu-mero dei componenti, professionalità ri-chieste, remunerazione e durata dell’inca-rico, verrà definita mediante apposito De-creto del Ministro della salute da emanarsientro sessanta giorni dalla approvazionedel presente provvedimento. La remune-razione della commissione di cui sopradeve avvenire nei limiti delle risorse fi-nanziarie disponibili a legislazione vigentee senza nuovi o maggiori oneri per la

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Page 62: Emendamenti decreto Balduzzi

finanza pubblica. Alla selezione si accedecon il possesso di laurea magistrale e diadeguata esperienza dirigenziale, almenoquinquennale, nel campo delle strutturesanitarie o settennale negli altri settori,con autonomia gestionale e con direttaresponsabilità delle risorse umane, tecni-che o finanziarie. La Commissione, al-l’esito delle procedure di cui al secondoperiodo del presente comma, approva lagraduatoria nazionale di idonei che èpubblicata nel sito internet del Ministerodella salute e ha validità triennale. Laregione seleziona, nell’ambito della sud-detta graduatoria, il candidato che pre-senti i requisiti di competenza conformialle caratteristiche dell’incarico, tenendoconto delle esigenze dell’azienda interes-sata e motivando la eventuale scelta di nonseguire la graduatoria di merito. Il prov-vedimento di nomina di conferma o direvoca del direttore generale deve esseremotivato e pubblicato nei siti internetdella regione o provincia autonoma e del-l’azienda interessata ed è altresì trasmessoal Ministero della salute. In caso di man-cata conferma del direttore generale, siprocede alla sua sostituzione attingendoall’elenco nazionale di idonei.

4. 59. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) all’articolo 3-bis, il comma 3 èsostituito dal seguente:

3. La regione provvede alla nomina deidirettori generali delle aziende e degli entidel Servizio sanitario regionale, attingendoobbligatoriamente dall’elenco nazionale diidonei a direttore generale delle aziendesanitarie locali e delle aziende ospedaliere,istituito presso il Ministero della salute. Alpredetto elenco si accede previo avviso pub-blico e selezione effettuata da parte di unacommissione istituita presso il Ministerodella salute, composta da cinque esperti, dicui uno nominato su proposta dell’Istitutosuperiore di sanità, uno su proposta del-l’Agenzia per i servizi sanitari regionali,

uno su proposta della Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano, uno su proposta del Consiglio supe-riore di sanità e uno su proposta dellaScuola superiore della pubblica ammini-strazione, senza nuovi o maggiori oneri.Alla selezione si accede con il possesso dilaurea magistrale e di adeguata esperienzadirigenziale, almeno quinquennale, nelcampo delle strutture sanitarie o settennalenegli altri settori, con autonomia gestionalee con diretta responsabilità delle risorseumane, tecniche o finanziarie. La Commis-sione, all’esito delle procedure di cui alsecondo periodo del presente comma, ap-prova l’elenco nazionale di idonei che èpubblicato nel sito internet del Ministerodella salute e ha validità triennale. La re-gione seleziona, nell’ambito del suddettoelenco, il candidato che presenti i requisitidi competenza conformi alle caratteristichedell’incarico, tenendo conto delle esigenzedell’azienda interessata. Il provvedimentodi nomina di conferma o di revoca deldirettore generale deve essere motivato epubblicato nei siti internet della regione oprovincia autonoma e dell’azienda interes-sata ed è altresì trasmesso al Ministerodella salute. In caso di mancata confermadel direttore generale, si procede alla suasostituzione attingendo all’elenco nazionaledi idonei. Resta ferma l’intesa con il Rettoreper la nomina del direttore generale diaziende ospedaliero universitarie.

4. 56. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, sostituire i primi tre periodi coni seguenti: « La regione provvede alla no-mina dei direttori generali delle aziende edegli enti del Servizio sanitario regionale,attingendo all’elenco regionale di idonei,ovvero agli analoghi elenchi delle altreregioni, costituiti previo avviso pubblico evalutazione dei curricula. Gli elenchi sonoperiodicamente aggiornati. Gli aspiranticandidati devono essere in possesso dilaurea magistrale e di adeguata esperienzadirigenziale, almeno quinquennale, nel-

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l’area sanitaria e socio-sanitaria e neglialtri settori, con autonomia gestionale econ diretta responsabilità delle risorseumane, tecniche o finanziarie, nonché delrequisito dell’età anagrafica non superiorea 65 anni alla data della nomina. »

4. 50. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, primo periodo, sopprimere leparole da: e selezione fino alla fine delperiodo;

Conseguentemente, al terzo periodo, so-stituire le parole: Alla selezione, con leseguenti: Agli elenchi.

4. 46. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, dopo le parole: sanitari regionali,inserire le seguenti: e del Direttore Sani-tario.

4. 66. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, sostituire le parole: gli elenchisono periodicamente aggiornati, con leseguenti: Tali elenchi sono aggiornati ognidue anni.

4. 39. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, secondo periodo, sostituire leparole: periodicamente aggiornati, con leseguenti: annualmente aggiornati.

4. 70. Palagiano.

Al comma 1, lettera a) capoverso comma3), dopo il secondo periodo, aggiungere ilseguente: I requisiti anagrafici di cui alprecedente comma si applicano alle no-mine dei Direttori Generali successive alladata del 31 luglio 2012.

4. 94. Grassi, Lenzi.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, sopprimere le parole da: nonchéfino a: nomina.

4. 6. Vessa.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3), sopprimere le parole: nonchédel requisito dell’età anagrafica non supe-riore a 65 anni, alla data della nomina.

4. 92. Grassi, Lenzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire parole:nonché del requisito dell’età anagraficanon superiore a 65 anni, alla data dellanomina con le seguenti: le regioni deter-mineranno gli eventuali ulteriori requisitiindividuali di ritenuta rilevanza, con rife-rimento altresì a quelli di carattere ana-grafico. È requisito obbligatorio per ilmantenimento della iscrizione nell’elencodegli idonei la frequenza, da iniziarsi en-tro un anno dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, ad un corso di alta formazioneorganizzato a livello nazionale o di singolaregione con valutazione finale in materiadi programmazione, organizzazione e ge-stione dei servizi sanitari delle aziendesanitarie pubbliche, da rinnovarsi ognicinque anni per il mantenimento del re-quisito soggettivo.

4. 28. De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma3, secondo periodo, sostituire le parole: non-ché del requisito dell’età anagrafica nonsuperiore a 65 anni, alla data della nominacon le seguenti: Le regioni determinerannogli eventuali ulteriori requisiti individuali dirilevanza, con riferimento altresì a quelli dicarattere anagrafico.

4. 93. Grassi, Lenzi.

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Page 64: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1 lettera a), capoverso comma3, sostituire le parole: 65 anni con leseguenti: 70 anni.

4. 16. Rocco, Girlanda.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, sostituire le parole: 65 anni conle seguenti: 67 anni.

4. 30. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, dopo le parole: la regione assi-cura adeguate misure di pubblicità aggiun-gere le seguenti: anche sul sito internetdella regione.

4. 41. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, quarto periodo, dopo le parole:conseguimento della medesima, aggiungerele seguenti: dei bandi di nomina.

4. 69. Palagiano.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, dopo le parole: valutazione degliaspiranti, aggiungere le seguenti: sulla basedi criteri individuati in trasparenza dalleregioni.

4. 65. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, dopo il terzo periodo, aggiungereil seguente: Possono comunque accederealla selezione anche coloro che abbianosuperato i 65 anni di età, purché cessinodall’incarico all’età di 70 anni.

4. 1. Palumbo.

Al comma 1, lettera a), capoversocomma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

4. 62. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera b), capoverso dopole parole: con particolare riferimento, ag-giungere le seguenti: all’appropriatezza,.

4. 7. Vessa.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 3-bis, comma 8, ilterzo periodo è sostituito dal seguente: « Inun’ottica di equilibrio aziendale, le retri-buzioni lorde dei Direttori sanitario edamministrativo non potranno essere infe-riori a quelle lorde dei Dirigenti apicaliCapi Dipartimento del SSN; la retribu-zione lorda del Direttore generale dovràessere maggiorata del 20 per cento rispettoa quella, come sopra determinata, deipredetti Direttori sanitario ed amministra-tivo. »

4. 18. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, sopprimere le lettere c)e d).

4. 51. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) all’articolo 15 il comma 5 è sosti-tuito dal seguente:

5. I dirigenti medici e sanitari sonosottoposti a verifica annuale, correlata allaretribuzione di risultato, secondo le mo-dalità definite dalle regioni, ed a valuta-zione al termine dell’incarico, attinente leattività professionali, i risultati raggiunti eil livello di partecipazione ai programmi diformazione continua, effettuata da un Col-legio tecnico, nominato dal Direttore ge-nerale e presieduto dal Direttore del di-partimento, con le modalità e gli esitidefiniti dalla contrattazione nazionale. Glistrumenti per la verifica annuale dei di-rigenti medici e sanitari con incarico diresponsabile di struttura semplice, dire-zione di struttura complessa e dei direttori

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di dipartimento rilevano la quantità equalità delle prestazioni erogate in rela-zione agli obiettivi assistenziali assegnati,concordati preventivamente in sede didiscussione di budget in base alle risorseprofessionali, tecnologiche e finanziariemesse a disposizione nonché registrano gliindici di soddisfazione degli utenti e prov-vedono alla valutazione delle strategieadottate per il contenimento dei costitramite l’uso appropriato delle risorse.Degli esiti di tali verifiche si tiene contonella valutazione professionale allo sca-dere dell’incarico. L’esito positivo dellavalutazione professionale determina laconferma dell’incarico o il conferimento dialtro incarico di pari rilievo senza oneriaggiuntivi per l’azienda.

*4. 31. De Luca.

Al comma 1 sostituire la lettera c) conla seguente:

c) all’articolo 15 il comma 5 è sosti-tuito dal seguente:

5. I dirigenti medici e sanitari sonosottoposti a verifica annuale, correlata allaretribuzione di risultato, secondo le mo-dalità definite dalle regioni ed a valuta-zione al termine dell’incarico, attinente leattività professionali, i risultati raggiunti eil livello di partecipazione ai programmi diformazione continua, effettuata da un Col-legio tecnico, nominato dal Direttore ge-nerale e presieduto dal Direttore del di-partimento, con le modalità e gli esitidefiniti dalla contrattazione nazionale. Glistrumenti per la verifica annuale dei di-rigenti medici e sanitari con incarico diresponsabile di struttura semplice, dire-zione di struttura complessa e dei direttoridi dipartimento rilevano la quantità equalità delle prestazioni erogate in rela-zione agli obiettivi assistenziali assegnati,concordati preventivamente in sede didiscussione di budget in base alle risorseprofessionali, tecnologiche e finanziariemesse a disposizione nonché registrano gliindici di soddisfazione degli utenti e prov-vedono alla valutazione delle strategie

adottate per il contenimento dei costitramite l’uso appropriato delle risorse.Degli esiti di tali verifiche si tiene contonella valutazione professionale allo sca-dere dell’incarico. L’esito positivo dellavalutazione professionale determina laconferma dell’incarico o il conferimento dialtro incarico di pari rilievo senza oneriaggiuntivi per l’azienda.

*4. 19. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) all’articolo 15, il comma 5 è so-stituito dal seguente:

5. I dirigenti medici e sanitari sonosottoposti a verifica annuale correlata allaretribuzione di risultato secondo le mo-dalità definite dalle regioni ed a valuta-zione al termine dell’incarico, attinente leattività professionali, i risultati raggiuntied il livello di partecipazione ai pro-grammi di formazione continua, effettuatadal Collegio tecnico, nominato dal Diret-tore generale e presieduto dal Direttore didipartimento, con le modalità definitedalla contrattazione nazionale. Gli stru-menti per la verifica annuale dei dirigentimedici e sanitari con incarico di respon-sabile di struttura semplice, di direzione distruttura complessa e dei direttori di di-partimento rilevano la quantità e la qua-lità delle prestazioni sanitarie erogate inrelazione agli obiettivi assistenziali asse-gnati, concordati preventivamente in sededi discussione di budget, in base allerisorse professionali, tecnologiche e finan-ziarie messe a disposizione, nonché regi-strano gli indici di soddisfazione degliutenti e provvedono alla valutazione dellestrategie adottate per il contenimento deicosti tramite l’uso appropriato delle ri-sorse. Degli esiti positivi di tali verifiche sitiene conto nella valutazione professionaleallo scadere dell’incarico. L’esito positivodella valutazione professionale determina

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la conferma nell’incarico o il conferimentodi altro incarico di pari rilievo senza oneriaggiuntivi per l’azienda.

* 4. 96. Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Fontanelli

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, sostituire il primo periodo con ilseguente:

I dirigenti medici e sanitari sono sot-toposti a valutazione annuale, correlataalla retribuzione di risultato, e al terminedell’incarico assegnato, sulla base delledisposizioni contrattuali vigenti in materia,e secondo le modalità definite dalle regionisulla base di linee guida elaborate nelrispetto della normativa contrattuale eapprovate tramite intesa sancita in sede diConferenza permanente per i rapporti conlo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281 su proposta del Ministro della sa-lute, le quali tengono conto anche deiprincipi del Titolo II del decreto legislativo27 ottobre 2009, n. 150.

Conseguentemente, al terzo periodo, sop-primere le parole da: fermo restando finoa n. 122.

4. 73. Palagiano.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, dopo le parole: I dirigenti medicie sanitari aggiungere le seguenti: ed idipendenti appartenenti alle professionisanitarie.

4. 110. Proietti Cosimi.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, dopo le parole: con incarico,aggiungere le seguenti: di responsabile distruttura semplice,.

4. 2. Girlanda.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, secondo periodo, dopo le parole:la qualità aggiungere le seguenti: , sullabase della valutazione del programma na-zionale valutazione esiti,.

4. 8. Vessa.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, dopo il secondo periodo, aggiun-gere il seguente: Degli esiti di tali verifichesi tiene conto nella valutazione professio-nale allo scadere dell’incarico.

4. 3. Girlanda.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, dopo il seguente periodo inserireil seguente: Vanno altresì valutati idoneiindici o modalità di soddisfazione delpersonale medico e non medico operantenella struttura alla quale è preposto ildirigente di cui al presente comma.

4. 71. Palagiano.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, terzo periodo, sopprimere leparole da: fermo restando, fino alle se-guenti: n. 122

4. 72. Palagiano.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 5, ultimo periodo, sostituire leparole da: fermo restando fino alla fine delperiodo con le seguenti: senza oneri ag-giuntivi complessivi per l’azienda.

4. 37. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituirele parole: e secondo con le seguenti: salvoquanto previsto dall’articolo 15-ter.

4. 98. Miotto, Pedoto, Grassi, Bucchino,Murer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Fontanelli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 234 — Commissione XII

Page 67: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, sostituire le lettere a) e b) conla seguente:

a) È istituito presso il Ministerodella salute l’elenco nazionale di idonei adirettore di struttura complessa delleaziende sanitarie locali e delle aziendeospedaliere. Possono essere nominati di-rettori di struttura complessa esclusiva-mente gli iscritti al predetto elenco, alquale si accede mediante avviso pubblicoper titoli e colloquio. Con regolamentodel Ministro della salute, adottato ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, di concerto con lesocietà medico-scientifiche, sono definiti icriteri generali concernenti: a) le proce-dure e i termini per la presentazionedelle domande di iscrizione all’elenco na-zionale di idonei; b) la definizione deiparametri per la certificazione dei titoliper l’accesso all’elenco, nonché le proce-dure e le modalità di svolgimento del-l’avviso pubblico di cui al secondo pe-riodo del presente comma. L’elenco na-zionale di idonei è pubblicato nel sitointernet del Ministero della salute e havalidità triennale. L’incarico di direzionedi struttura complessa è attribuito daldirettore generale, che ne dà comunica-zione al Ministero della salute, previoavviso da pubblicare nei siti internet dellaregione o provincia autonoma nonchédell’azienda sanitaria locale o aziendaospedaliera interessate, tra coloro chesono iscritti nell’elenco nazionale di ido-nei. Il direttore generale seleziona, nel-l’ambito del suddetto elenco, il candidatoche presenti i requisiti di competenzaconformi alle caratteristiche dell’incarico,tenendo conto delle esigenze dell’aziendasanitaria locale o azienda ospedalierainteressata, anche in relazione agli obiet-tivi da raggiungere. In caso di mancataconferma del dirigente si procede allasua sostituzione attingendo all’elenco na-zionale di idonei.

4. 58. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, sostituire la lettera a), con laseguente:

a) La selezione viene effettuata dauna commissione presieduta dal direttoresanitario e composta da due direttori distruttura complessa nella medesima spe-cialità dell’incarico da conferire, indivi-duati tramite sorteggio da elenchi nomi-nativi predisposti dalla regione interessata,tra il personale dipendente del Serviziosanitario nazionale della stessa disciplinama comunque esterni all’azienda interes-sata alla copertura del posto.

4. 52. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a), sostituire le parole:composta da tre direttori con le seguenti:presieduta dal Direttore sanitario azien-dale e composta da due direttori.

Conseguentemente, sostituire le parole:sorteggiati tre direttori con le seguenti:sorteggiati due direttori e le parola: terzocon la seguente: secondo e sopprimere laparola: almeno.

4. 40. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a), dopo la parola:composta aggiungere le seguenti: dal diret-tore sanitario e.

4. 101. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto, Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis,lettera a), dopo le parole: dell’incarico daconferire aggiungere le seguenti: apparte-nenti ai ruoli del Servizio sanitario nazio-nale.

4. 99. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Fontanelli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 235 — Commissione XII

Page 68: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a): sostituire le parole:elenco nazionale nominativo costituito dal-l’insieme degli elenchi regionali dei diret-tori di struttura complessa con le seguenti:elenco predisposto dalla regione, di al-meno 30 direttori di struttura complessa,contenenti una rappresentanza adeguatadi entrambi i generi, dipendenti del Ser-vizio sanitario nazionale, che operano inalmeno tre diverse regioni, esterni al-l’azienda interessata alla copertura delposto.

4. 102. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a), primo periodo,aggiungere in fine le seguenti parole: ap-partenenti al ruolo sanitario del Serviziosanitario nazionale ed esterni all’aziendainteressata alla copertura del posto.

4. 74. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a), dopo le parole:elenchi regionali dei direttori di strutturacomplessa aggiungere le seguenti: apparte-nenti al ruolo sanitario del Ssn.

*4. 21. Di Virgilio.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a) dopo le parole:elenchi regionali dei direttori aggiungere leseguenti: appartenenti al ruolo sanitariodel SSN.

* 4. 32. De Luca.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis,lettera a) dopo le parole: direttori di strut-tura complessa inserire le seguenti: appar-tenenti al ruolo sanitario del ServizioSanitario Nazionale

* 4. 42. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a), sostituire il se-condo periodo con il seguente: Qualorafosse sorteggiato uno o più direttori distruttura complessa della medesima re-gione ove ha sede l’azienda interessata allacopertura del posto, si prosegue nel sor-teggio fino a garantire che tutti i compo-nenti della commissione siano direttori distruttura complessa in regioni diverse daquella ove ha sede la predetta azienda.

4. 75. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a), dopo le parole:sorteggiati tre direttori di struttura com-plessa aggiungere le seguenti: in attività diservizio.

4. 38. Di Virgilio, Barani.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera a), secondo periodo,aggiungere in fine le seguenti parole: Perquesta e per le altre commissioni di con-corso per il Servizio sanitario nazionale,nonché, per gli organismi indipendenti divalutazione della performance di cui al-l’articolo 14 del decreto legislativo 27 ot-tobre 2009, n. 150, è irrilevante l’eventualequalifica dei componenti come dirigentisindacali. Resta ferma la disposizione del-l’articolo 35 del decreto legislativo 30marzo 2001 n. 165.

4. 20. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), sostituire le parole:riceve dall’azienda il profilo professionaledel dirigente da incaricare e, con le se-guenti: sulla base dei profili di cui alsuccessivo comma 7-bis e.

Conseguentemente, dopo il capoversocomma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-bis.1. Il Ministro della salute, conproprio decreto, individua i profili profes-sionali specifici nazionali per ogni branca

Martedì 2 ottobre 2012 — 236 — Commissione XII

Page 69: Emendamenti decreto Balduzzi

o specialità medica necessari ai fini delconferimento dell’incarico di dirigente distruttura complessa presso le aziende sa-nitarie locali, le aziende ospedaliere equelle ospedaliere – universitarie. Perqueste ultime, l’individuazione dei profiliprofessionali deve avvenire di concerto conil MIUR.

4. 77. Palagiano.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma7-bis, lettera b), primo periodo, sostituire leparole da: presenta fino alla fine del pe-riodo con le seguenti: definisce una gra-duatoria dei candidati idonei; il direttoregenerale ne prende atto e nomina il can-didato classificato come primo. La gradua-toria rimane valida per tre anni e deveessere obbligatoriamente utilizzata in casod’intervenuta vacanza dell’incarico confe-rito.

4. 15. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), primo periodo,sostituire le parole: una terna di candidati,con le seguenti: una graduatoria dei primitre candidati.

Conseguentemente, sostituire il secondoe terzo periodo con i seguenti: Il direttoregenerale nomina il primo della graduato-ria; ove non intenda nominare il candidatocon migliore punteggio deve motivare ana-liticamente per iscritto la scelta. L’aziendasanitaria interessata può preventivamentestabilire che, nel caso in cui il dirigente acui è stato conferito l’incarico dovessedimettersi o decadere, si procede allasostituzione conferendo l’incarico facendoscorrere la graduatoria dei professionistifacenti parte della terna, iniziale, o moti-vando l’eventuale scelta diversa.

4. 76. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), primo periodo,

sopprimere le parole da: formata fino a:attribuiti.

4. 59. Formichella.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), sostituire le paroleda: formata sulla base dei migliori pun-teggi fino a: facente parte della ternainiziale con le seguenti: Il direttore gene-rale individua il candidato da nominarenell’ambito della terna predisposta dallacommissione motivando analiticamente lascelta.

4. 63. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), sostituire il se-condo periodo con il seguente: Esperite taliprocedure la medesima Commissione, in-tegrata dal Direttore Generale, previo ul-teriore eventuale colloquio attitudinale in-dividua, con parere concorde o a maggio-ranza dei suoi componenti, il vincitore. Incaso di parità, prevarrà la valutazione delDirettore generale, che dovrà motivare periscritto la sua scelta.

4. 78. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), secondo periodosopprimere le parole da: ove fino a: pun-teggio.

4. 10. Formichella.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), dopo il secondoperiodo, aggiungere il seguente: Ai fini dellaselezione di cui alla presente lettera, condecreto del ministero della salute, sonoindividuati i criteri e le modalità per ladefinizione dei punteggi da attribuire aititoli professionali, scientifici e di carrieraposseduti dai candidati.

4. 79. Palagiano.

Martedì 2 ottobre 2012 — 237 — Commissione XII

Page 70: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), sopprimere l’ul-timo periodo.

4. 43. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), sostituire l’ultimoperiodo con il seguente: L’azienda sanitariainteressata, nel caso in cui il dirigente acui è stato conferito l’incarico dovessedimettersi o decadere, può procedere allasostituzione conferendo l’incarico ad unodei due professionisti facenti parte dellaterna iniziale.

4. 65. Formichella.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera b), dopo le parole:dovesse dimettersi o decadere aggiungerele seguenti: entro i tre anni dal conferi-mento dell’incarico.

4. 66. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, sostituire la lettera c), con laseguente:

c) la nomina dei responsabili di unitàoperativa complessa a direzione universi-taria è sottoposta ad analoga procedurama la nomina è effettuata dal direttoregenerale d’intesa con il Rettore.

4. 95. Lenzi.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera c), dopo le parole:direttore generale aggiungere le seguenti:scelto su una terna fornita dal Rettore econseguentemente sopprimere le parole:d’intesa.

4. 103. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera d), aggiungere in finele seguenti parole: e le procedure di cuialla precedente lettera c).

* 4. 22. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera d), aggiungere in fine,le seguenti parole: e le procedure di cuialla precedente lettera c).

* 4. 33. De Luca.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-bis, lettera d), aggiungere in fine,le seguenti parole: e le procedure di cuialla precedente lettera c).

* 4. 80. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-ter, sostituire le parole: 6 mesicon le seguenti: 12 mesi.

* 4. 23. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-ter, sostituire le parole: 6 mesicon le seguenti: 12 mesi.

** 4. 34. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-ter, sostituire le parole: sei mesicon le seguenti: dodici mesi.

** 4. 81. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-ter, sostituire le parole: sei mesicon le seguenti: dodici mesi.

** 4. 100. Miotto, Grassi, Bucchino, Mu-rer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto, Fontanelli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 238 — Commissione XII

Page 71: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera d), capoverso 7-qua-ter, sostituire il primo periodo con il se-guente: L’incarico di responsabile di strut-tura semplice, intesa come articolazioneinterna di una struttura complessa, è at-tribuito dal direttore generale, su propostadel direttore della struttura complessa diafferenza a un dirigente con un’anzianitàdi servizio di almeno cinque anni nelladisciplina oggetto dell’incarico. L’incaricodi responsabile di struttura semplice, in-tesa come articolazione interna di undipartimento, è attribuito dal direttoregenerale, sentiti i Direttori delle strutturecomplesse di afferenza al Dipartimento aun dirigente con un’anzianità di servizio dialmeno cinque anni nella disciplina og-getto dell’incarico.

4. 12. Vessa.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-quater, dopo le parole: del di-rettore di dipartimento aggiungere le se-guenti: a seguito di una valutazione com-parativa dei curriculum.

4. 35. De Luca.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-quater, dopo le parole: direttoredi dipartimento inserire le seguenti: sentitoil Collegio di direzione.

4. 82. Palagiano.

Al comma 1, lettera d), capoversocomma 7-quater, sostituire l’ultimo periodocon il seguente: Il trattamento economicodegli incarichi è definito dalla contratta-zione collettiva nazionale.

4. 61. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera d), sostituire ilcapoverso comma 7-quinquies con il se-guente:

7-quinquies. Per il conferimento del-l’incarico di struttura complessa di tutti i

ruoli della dirigenza non possono essereutilizzati contratti a tempo determinato dicui all’articolo 15-septies. I contingenti dicui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15-septiessono calcolati distintamente su ciascunruolo dirigenziale ed utilizzati sul soloruolo nel quale sono stati calcolati;

4. 57. Tassone, Binetti, Calgaro, De Poli.

Alla lettera d) capoverso 7-quinquiesdopo le parole: struttura complessa aggiun-gere le seguenti: e di struttura semplice.

4. 27. Girlanda.

Al comma 1, lettera d), capoverso7-quinquies dopo le parole: di cui all’ar-ticolo 15-septies aggiungere i seguenti: ; taledisposizione non si applica per il rinnovodei contratti sanitari già in essere all’en-trata in vigore della legge di conversione econtinueranno ad essere regolati secondola previgente disciplina.

4. 26. Girlanda.

Al comma 1 lettera d), capoverso7-quinquies, aggiungere in fine le seguentiparole: Tale istituto può trovare applica-zione nei confronti di strutture complessedirette da dirigenti tecnici e amministra-tivi, nei limiti del contingente previsto daicommi 1 e 2, riferito allo specifico ruolodirigenziale.

4. 97. Miotto, Fontanelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 4. 83. Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 4. 104. Miotto, Grassi, Bucchino, Mu-rer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto, Fontanelli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 239 — Commissione XII

Page 72: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera f), capoverso, sosti-tuire le parole: da cinque a sette anni conle seguenti: di cinque anni.

4. 64. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere leparole: o per un periodo più breve.

4. 105. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto, Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

f-bis) I commi 1 e 2 dell’articolo15-nonies, sono sostituiti dai seguenti:

1. Il limite massimo di età per ilcollocamento a riposo dei dirigenti medicie sanitari del Servizio sanitario nazionale,ivi compresi i responsabili di strutturacomplessa e i ricercatori universitari di cuiall’articolo 5, comma 1, del decreto legi-slativo 21 dicembre 1999, n. 517, è stabi-lito al compimento del sessantasettesimoanno di età. A domanda dell’interessato,sentito il Collegio di direzione, tale limiteè stabilito al compimento del settantesimoanno di età e la permanenza in servizionon può dar luogo ad un aumento delnumero dei dirigenti. Resta fermo quantoprevisto dall’articolo 12 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e dall’articolo 24, comma 12, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214.

2. I professori universitari di ruolocessano dalle ordinarie attività assisten-ziali con il collocamento a riposo, fattosalvo quanto previsto dalla legge 4 novem-bre 2005, n. 230. I professori universitari,pur cessando dalle ordinarie attività assi-stenziali, se impegnati in progetti di ri-cerca clinica di carattere nazionale o in-ternazionale, possono continuare a svol-gere l’attività di ricerca prevista nel pro-getto. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano anche al personale

universitario medico e sanitario delle ana-loghe professionalità della dirigenza delServizio sanitario nazionale convenzionatocon il Servizio sanitario nazionale.

4. 24. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-gere la seguente:

f-bis) all’articolo 15-nonies, i commi 1e 2, in conformità a quanto disposto dalcomma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

1. Il limite massimo di età per ilcollocamento a riposo dei dirigenti medicie sanitari del Servizio sanitario nazionale,ivi compresi i responsabili di strutturacomplessa e i ricercatori universitari di cuiall’articolo 5, comma 1, del decreto legi-slativo 21 dicembre 1999, n. 517, è stabi-lito al compimento del sessantasettesimoanno di età. A domanda dell’interessato,sentito il Collegio di direzione, tale limiteè stabilito al compimento del settantesimoanno di età e la permanenza in servizionon può dar luogo ad un aumento delnumero dei dirigenti. Resta fermo quantoprevisto dall’articolo 12 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e dall’articolo 24, comma 12, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214. Le disposizionidi cui al presente comma si applicanoanche al personale universitario medico esanitario delle analoghe professionalitàdella dirigenza del Servizio Sanitario Na-zionale convenzionato con il Servizio sa-nitario nazionale.

2. I professori universitari di ruolocessano dalle ordinarie attività assisten-ziali con il collocamento a riposo, fattosalvo quanto previsto dalla legge 4 novem-bre 2005, n. 230. I professori universitari,pur cessando dalle ordinarie attività assi-stenziali, se impegnati in progetti di ri-cerca clinica di carattere nazionale o in-

Martedì 2 ottobre 2012 — 240 — Commissione XII

Page 73: Emendamenti decreto Balduzzi

ternazionale, possono continuare a svol-gere l’attività di ricerca prevista nel pro-getto.

4. 84. Palagiano.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, comma 1, dopo le parole: Le regioniaggiungere le seguenti: , fatto salvo quantoprevisto dal comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1aggiungere il seguente:

1-bis. È fatta salva la possibilità per leregioni di non provvedere all’istituzione,presso le Aziende e gli enti del Serviziosanitario regionale, del Collegio di Dire-zione, purché sia garantita la presenza disedi ovvero di procedure di partecipazioneorganizzata e strutturale degli operatorisanitari al governo della struttura e delleattività cliniche.

4. 55. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera g) capoverso ART. 17,comma 1, sostituire le parole: Le regioni,prevedono con: Le regioni possono preve-dere.

4. 53. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, lettera g) capoverso ART. 17,comma 1, al primo periodo, sopprimere leseguenti parole: quale organo d’azienda.

4. 13. Formichella.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, comma 1, sostituire le parole: in mododa garantire la partecipazione di tutte lefigure professionali presenti nell’Azienda onell’Ente con le seguenti: garantendo lapartecipazione dei direttori di diparti-mento e di distretto e la rappresentanzadelle componenti professionali presentinell’azienda o nell’Ente.

* 4. 88. Palagiano.

Al comma 1 lettera g) sostituire leparole: in modo da garantire la parteci-pazione di tutte le figure professionalipresenti nell’Azienda o nell’Ente con leseguenti: garantendo la partecipazione deidirettori di dipartimento e di distretto e larappresentanza delle componenti profes-sionali presenti nell’Azienda o nell’Ente.

* 4. 106. Miotto, Grassi, Bucchino, Mu-rer, Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Bur-tone, Pedoto, Fontanelli.

All’articolo 4, comma 1, lettera g) capo-verso ART. 17, sopprimere le parole da:partecipa alla pianificazione fino a: defi-nito dall’università.

4. 112. Roccella.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, comma 1, sostituire le parole: pianifi-cazione con la seguente: programmazione.

4. 54. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

All’articolo 4, comma 1, lettera g), ca-poverso ART. 17, sostituire le parole: inclusela ricerca, la didattica, con la seguente:inclusi.

4. 112. Roccella.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, comma 1, sopprimere le parole: laricerca, la didattica,.

4. 47. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, dopo il secondo periodo, inserire ilseguente: Il Collegio di direzione esprimealtresì il proprio gradimento, a caratterenon vincolante, sulla proposta di nominadel Direttore sanitario.

4. 85. Palagiano.

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Page 74: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, comma 1, terzo periodo, sostituire leparole: definito dall’università; concorre,con le seguenti: definito dall’università. Sianelle aziende e negli enti del SSR, chenelle aziende ospedaliero universitarie, ilCollegio di direzione concorre.

4. 86. Palagiano.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, comma 1, terzo periodo, sopprimere leparole: con particolare riferimento all’in-dividuazione di indicatori di risultato cli-nico-assistenziale e di efficienza, nonchédei requisiti di appropriatezza e di qualitàdelle prestazioni.

4. 60. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 17,terzo periodo, dopo le parole: con partico-lare riferimento inserire le seguenti: alleattività di risk management, alla comunica-zione e informazione medico-paziente.

4. 48. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART.17, comma 1, dopo il quarto periodo ag-giungere il seguente: Nel caso in cui ildirettore generale adotti un provvedimentocontrario al collegio di direzione, questodeve essere motivato.

4. 45. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, lettere g), capoverso ART.17, comma 1, dopo il quarto periodo in-serire il seguente: Le decisioni del direttoregenerale in contrasto con il parere delCollegio di direzione, qualora espresso,sono adottate con provvedimento moti-vato.

4. 87. Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserirela seguente:

g-bis) All’articolo 17, è aggiunto ilseguente:

17-bis. Le aziende sanitarie locali, leaziende ospedaliere, le aziende universita-rie e gli istituti di ricovero e cura acarattere scientifico diritto pubblico, pos-sono costituire, nei loro ambito, organismio enti no-profit, per la raccolta di fondiatti all’acquisizione di tecnologie sanitariee di risorse umane, nonché alla realizza-zione di strutture, fermo restando i requi-siti richiesti dalla legge.

4. 14. Formichella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis: all’articolo 7-quater sono appor-tate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: « dirigenti »è sostituita dalle seguenti: « direttori distruttura complessa del dipartimento »;

b) al comma 2, alinea, le parole da:« prevedendo » fino a: « organizzativa »sono sostituite dalle seguenti: « prevedendoalmeno le seguenti strutture organizzativecomplesse, distinte e ».

c) il comma 4 è sostituito dal se-guente: « . Le strutture organizzative del-l’area di sanità pubblica veterinaria esicurezza alimentare operano quali centridi responsabilità dotati di autonomia tec-nico-funzionale ed organizzativa nell’am-bito della struttura dipartimentale, e ri-spondono del perseguimento degli obiettiviaziendali assegnati, dell’attuazione delledisposizioni normative e regolamentari re-gionali, nazionali ed internazionali, non-ché della gestione delle risorse economicheattribuite, anche in relazione a quantostabilito con gli articoli 8 e 9 del presenteprovvedimento ».

d) al comma 5, sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « ovvero anche strutturededicate ad altre funzioni essenziali di

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prevenzione determinate dalle caratteristi-che epidemiologiche delle popolazioni edel territorio di competenza ».

4. 109. Viola, Miotto, Pedoto, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:

1-bis) Gli ingegneri che operano nelservizio sanitario nazionale e che operanonelle strutture che garantiscono l’effi-cienza degli edifici, degli impianti, delletecnologie, delle attrezzature formate daiservizi tecnici e logistici, informatici e diingegneria clinica, fanno parte a tutti glieffetti del ruolo sanitario.

4. 107. Vessa.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il se-guente periodo:

Dette modifiche introdotte dal comma1, si applicano invece alle procedure per laconferma dell’incarico di dirigente medicoe sanitario, pendenti alla data di entrata invigore del presente decreto.

4. 89. Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ciascuna regione istituisce unComitato tecnico-scientifico regionale, che,nei limiti delle risorse disponibili e senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, definisca precisi indicatori diattività e qualità assistenziali. Tali indica-tori, introdotti in un sistema di databaseclinici, attraverso la messa a confronto concriteri di qualità standardizzati, forni-scono report periodici con i quali moni-torare la qualità delle prestazioni dei sin-goli reparti pubblici o privati, e megliocomprendere i flussi di pazienti in uscitada determinati ambiti territoriali, ancheverso altre regioni. Il suddetto comitato ècomposto da dirigenti della medesima re-gione, quali: un Direttore di Dipartimentodi area medica, un Direttore di Diparti-mento di area chirurgica, il Direttore di

Dipartimento Territoriale, un epidemio-logo e un funzionario regionale con ade-guata competenza informatica.

4. 90. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I medici specialisti ambulatorialiinterni e le altre professioni sanitarie dicui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni e inte-grazioni, convenzionati con il Servizio sa-nitario nazionale, ai sensi dell’accordo col-lettivo nazionale del 23 marzo 2005 esuccessive modificazioni e integrazioni,che alla data del 31 dicembre 2011 hannosvolto, per almeno cinque anni, attivitàambulatoriale in via esclusiva con incaricoorario non inferiore a trentotto ore setti-manali, e che alla medesima data risultinoprivi di altro tipo di rapporto convenzio-nale con il Servizio sanitario nazionale ocon altre istituzioni pubbliche o private,possono essere inquadrati, a domanda,previo superamento di esame di idoneitàselettivo per titoli e colloquio, nel primolivello dirigenziale del ruolo medico, at-traverso la trasformazione del relativocontratto, nei limiti del numero dei posticomplessivamente vacanti in organicopresso gli enti del servizio sanitario regio-nale per ciascuna disciplina e delle risorsefinanziarie disponibili ordinariamente.

3-ter. Con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, su proposta del Ministrodella Salute, di concerto con i Ministridell’Economia e delle finanze e per laPubblica amministrazione e la semplifica-zione, previa intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sono individuati i tempi, leprocedure e le modalità per lo svolgimentodell’esame di idoneità. L’assegnazionepresso gli enti del servizio sanitario èdisposta dalla Regione sulla base dellagraduatoria approvata a seguito dello svol-gimento dell’esame di idoneità e dellepreferenze espresse dagli idonei.

Martedì 2 ottobre 2012 — 243 — Commissione XII

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3-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 5-bis si provvede me-diante corrispondente riduzione dellaspesa relativa al personale convenzionatocon il servizio sanitario nazionale. »

4. 17. Girlanda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis: Il comma 2 dell’articolo 40 deldecreto legislativo 165/2001 è così modi-ficato: « 2. Tramite appositi accordi tral’ARAN e le Confederazioni rappresenta-tive, secondo le procedure di cui agliarticoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,sono definiti fino a un massimo di cinquecomparti di contrattazione collettiva na-zionale, cui corrispondono non meno dicinque aree per la dirigenza. Una specificaarea contrattuale deve riguardare la diri-genza professionale, tecnica ed ammini-strativa della Sanità e delle Regioni al finedi consentire l’autonomia di questa dalruolo sanitario del Servizio sanitario na-zionale per gli effetti di cui all’articolo 15del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni. Nel-l’ambito dei comparti di contrattazionepossono essere costituite apposite sezionicontrattuali per specifiche professionalità.

3. 55. Tassone, Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’articolo 40, comma 2, del de-creto legislativo 30 marzo 2011, n. 165,come modificato dal decreto legislativo 27ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal se-guente:

2. Tramite appositi accordi tra l’ARANe le Confederazioni rappresentative, se-condo le procedure di cui agli articoli 41,comma 5, e 47, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblici sono definitifino a un massimo di quattro comparti dicontrattazione collettiva nazionale, cuicorrispondono non più di quattro separatearee per la dirigenza, in aggiunta a que-

st’ultime deve essere, inoltre, prevista unaspecifica area contrattuale di un’area di-rigenziale riguardante la dirigenza delruolo sanitario del Servizio sanitario na-zionale, per gli effetti di cui all’articolo 15del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni. Nel-l’ambito dei compii di contrattazione pos-sono essere costituite apposite sezioni con-trattuali per specifiche professionalità.

4. 36. De Luca.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro il 31 dicembre 2012 leregioni e le province autonome, avvalen-dosi delle risorse umane e strumentali adisposizione, procedono, sentite le rap-presentanze sindacali dei lavoratori, allaricognizione del personale « precario »della dirigenza medica non apicale as-sunto a tempo determinato o operantecon contratti di collaborazione a partitaIVA, che alla data del 31 dicembre 2012abbia almeno 5 anni di anzianità diservizio anche non continuativi nellastessa azienda, nella direzione di studiareed avviare percorsi di regolarizzazionedella loro posizione contrattuale. Entro lamedesima data le regioni e le provinceautonome procedono, altresì, alla rico-gnizione delle altre figure che comunqueprestano la loro attività a titolo nonretribuito o comunque retribuito pressole strutture sanitarie al fine di studiarepercorsi di inquadramento della loro po-sizione.

4. 49. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 7 del decreto legisla-tivo, n. 517 del 1999, dopo il comma èaggiunto il seguente comma 1-bis:

1-bis.) La valorizzazione degli apportidi cui sopra, costituisce contributo econo-mico-finanziario dell’Università al-l’Azienda. Pertanto, fermo restando i limitiassunzionali e le modalità previste dalla

Martedì 2 ottobre 2012 — 244 — Commissione XII

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specifica disciplina del settore universita-rio, è fatto obbligo alle Università, nel-l’ambito della propria programmazionedei fabbisogni, di destinare, proporzional-mente, al reclutamento di personale do-cente e non docente per far fronte alleattività correnti di cui al comma 1, uncontingente di risorse corrispondente aduna spesa pari a quella relativa al perso-nale di cui al medesimo comma 1 com-plessivamente cessato dal servizio nel-l’anno precedente.

4. 91. Palagiano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le caratteristiche specifichedel Servizio sanitario nazionale, nell’am-bito dei comparti di contrattazione di cuiall’articolo 40 comma 2 del Decreto Legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165 e successivemodifiche ed integrazioni, è istituita l’areacontrattuale della dirigenza medica e sa-nitaria.

4. 107. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto, Fontanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista un’area contrattualedella dirigenza medica e sanitaria in ag-giunta a quelle previste dall’articolo 54comma 2 del decreto legislativo 150 del 2009.

* 4. 25. Di Virgilio, Castellani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista un area contrattualedella dirigenza medica e sanitaria in ag-giunta a quelle previste dall’articolo 54comma 2 del decreto legislativo 150 del 2009.

* 4. 108. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Fontanelli.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni delpersonale del Servizio sanitario nazionale e

livelli di spesa).

1. Le aziende sanitarie locali, nel ri-spetto degli equilibri programmati di fi-nanza pubblica e della programmazionetriennale del fabbisogno di personale, pos-sono bandire concorsi pubblici per leassunzioni di personale a tempo indeter-minato, prevedendo una riserva di posti,non superiore al 50 per cento dei postimessi a concorso, per il personale nondirigenziale del servizio sanitario nazio-nale con contratto di lavoro a tempodeterminato che alla data del 31 dicembre2012 ha maturato, nell’ultimo quinquen-nio, almeno tre anni di anzianità concontratto di lavoro a tempo determinatopresso le aziende sanitarie locali.

2. A decorrere dall’anno 2013 leAziende sanitarie locali, nei rispetto delledisposizioni di cui all’articolo 1, comma174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,e successive modificazioni e integrazioninonché quelle del comma 4 del presentearticolo, previa autorizzazione della Re-gione, ovvero del Presidente della Regionein qualità di commissario ad acta, possonosuperare il limite di spesa di cui all’arti-colo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,per le assunzioni strettamente necessarie agarantire la costante erogazione dei servizisanitari e il rispetto dei livelli essenziali diassistenza; resta fermo che comunque laspesa complessiva non può essere supe-riore alla spesa sostenuta per le stessefinalità nell’anno 2009.

3. All’articolo 1, comma 174, quartoperiodo, della legge 30 dicembre 2004,n. 311 e successive modificazioni e inte-grazioni, dopo le parole: « si applicanocomunque », sono aggiunte le seguenti: adecorrere dal 1o giugno,.

4. Al fine di garantire l’erogazione deilivelli essenziali di assistenza, a decorreredall’anno 2012, gli enti del servizio sani-

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tario delle Regioni sottoposte, per almenoun biennio, alla misura del blocco auto-matico del turn over ai sensi dell’articolo1, comma 174, della legge 30 dicembre2004, n. 311, e successive modificazioni eintegrazioni, in deroga a quanto previsto alpredetto comma, possono procedere anuove assunzioni di personale a tempoindeterminato, nel limite massimo del 25per cento del personale cessato dal servi-zio nell’anno immediatamente precedente,previa autorizzazione della Regione, ov-vero del Presidente della Regione in qua-lità di commissario ad acta, a seguito dirichiesta motivata dei suindicati enti.Ferme restando le disposizioni di cui al-l’articolo 2, comma 71 della legge 23dicembre 2009, n. 191, la spesa sostenutaper il personale assunto in attuazionedella presente comma non può esseresuperiore al 25 per cento di quella soste-nuta per le spese di personale cessato dalservizio nell’anno immediatamente prece-dente. I concorsi pubblici banditi ai sensidel presente comma possono prevedere lamedesima percentuale di riserva di postidi cui al comma 1. In alternativa allenuove assunzioni, gli enti del servizio sa-nitario, nel rispetto dei limiti di cui alpresente comma, possono confermare iprovvedimenti di stabilizzazione del per-sonale precario, ai sensi della legge 27dicembre 2006, n. 296, assunti in viola-zione del blocco automatico del turn over,di cui all’articolo 1, comma 174 della legge30 dicembre 2004 n. 311.

5. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 10del decreto legislativo 6 settembre 2001,n. 368 e successive modificazioni e inte-grazioni, è inserito il seguente:

4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziariche limitano, per il servizio sanitario na-zionale, la spesa di personale e il regimedelle assunzioni, sono esclusi dall’applica-zione del presente decreto i contratti atempo determinato del personale del me-desimo servizio sanitario, ivi compresiquelli dei dirigenti, in considerazione dellanecessità di garantire la costante eroga-zione dei servizi sanitari e il rispetto deilivelli essenziali di assistenza. La prorogadei contratti di cui al presente comma non

costituisce nuova assunzione. In ogni casonon trova applicazione l’articolo 5, comma4-bis del presente decreto.

4. 01. Girlanda.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Dirigenza sanitaria del Ministerodella salute).

1. I dirigenti del Ministero della salutecon professionalità sanitaria di cui all’ar-ticolo 18, comma 8, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazioni, sono collocati in un unicoruolo e in un unico livello. Ad essi siapplicano le disposizioni del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-cessive modificazioni in materia di diri-genza sanitaria del Servizio sanitario na-zionale. I servizi e i titoli di serviziomaturati nel Ministero della salute anchecon rapporto di lavoro a tempo determi-nato prima dell’entrata in vigore del pre-sente decreto sono equiparati ai servizi eai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con provvedimento del Ministrodella salute, di concerto con i Ministridell’economia e delle finanze e della pub-blica amministrazione e semplificazione,da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata invigore del presente decreto, nell’ambitodegli organici vigenti, viene individuato ilcontingente dei posti destinati alla diri-genza del ruolo sanitario del Ministero.Con decreto del Ministro della salute sonoaltresì individuati gli incarichi conferibili ele modalità di attribuzione degli stessi,fermi rimanendo gli attuali contingentifissati per gli incarichi di natura gestionaledall’articolo 19, commi 5-bis e 6 del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni. Sono fatti salvi idiritti acquisiti dai dirigenti collocati nelruolo di cui al comma 1, già inquadratinella seconda fascia del ruolo dei dirigentidel Ministero alla data di entrata in vigoredel presente decreto.

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3. L’accesso al ruolo della dirigenzasanitaria del Ministero della salute avvienemediante pubblico concorso per titoli edesami, in analogia con la disciplina diaccesso prevista per la dirigenza sanitariadel Servizio sanitario nazionale; il servizioa tempo determinato presso il Ministeronei profili professionali sanitari è valutatoprioritariamente.

4. Gli incarichi corrispondenti alle ti-pologie previste dall’articolo 15, del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, ed individuatisecondo il comma 2, vengono attribuiti aisensi dell’articolo 19 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165 e successive mo-dificazioni.

5. Agli incarichi di direzione di ufficidirigenziali di livello non generale corri-spondenti agli incarichi di struttura com-plessa previsti dal decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive mo-dificazioni, si accede in base ai requisitiprevisti per la dirigenza sanitaria del Ser-vizio sanitario nazionale previa proceduraselettiva interna ai sensi dell’articolo 19del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e successive modificazioni; entro unanno dal conferimento del primo incaricodi direzione di ufficio dirigenziale nongenerale i dirigenti sanitari del Ministerodella salute partecipano ad apposito corsodi formazione dirigenziale organizzato dalMinistero in collaborazione con la Scuolasuperiore della pubblica amministrazione.

6. I dirigenti sanitari del Ministerodella salute che abbiano ricoperto incari-chi di direzione di uffici dirigenziali dilivello non generale o di direzione diaziende sanitarie o di enti del Serviziosanitario nazionale per almeno 5 anni,anche non continuativi, possono parteci-pare alle procedure per il conferimento diincarichi dirigenziali di livello generale aisensi dell’articolo 19, comma 4, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni, nonché parteci-pare al concorso previsto dall’articolo 28-bis del predetto decreto legislativo.

7. La prima contrattazione collettivanazionale successiva al presente decreto,ferma rimanendo l’esclusività del rapporto

di lavoro, estende ai dirigenti sanitari delMinistero della salute gli istituti previstidal decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni per lecorrispondenti qualifiche del Servizio sa-nitario nazionale e recepiti nei relativicontratti collettivi nazionali di lavoro.

8. Al fine di assicurare il mantenimentodei livelli di prevenzione, vigilanza e con-trollo a tutela della salute, ai dirigenti delMinistero della salute di cui al presentearticolo non si applicano, anche in consi-derazione delle funzioni di ufficiale dipolizia giudiziaria loro attribuite, le dispo-sizioni in materia di soprannumerarietà,eccedenze di personale e mobilità collet-tiva di cui all’articolo 6, comma 1 eall’articolo 33 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modifi-cazioni, fermo rimanendo il divieto diprocedere a nuove assunzioni fino al com-pleto riassorbimento e senza nuovi o mag-giori oneri a carico del bilancio delloStato.

9. Nelle more della conclusione dellaprocedura concorsuale bandita ai sensidell’articolo 17, comma 10, della legge 3agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro atempo determinato del personale tecnicosanitario assunto presso il Ministero dellasalute ai sensi dell’articolo 1, comma 4,lettera b) del decreto legge 1o ottobre 2005,n, 202, convertito con modificazioni dallalegge 30 novembre 2005, n. 244, sonoprorogati sino al 31 dicembre 2013, senzaulteriori oneri a carico del bilancio delloStato oltre quelli già autorizzati. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze appor-terà, con propri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio.

10. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 08. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

1. I dirigenti del Ministero della salutee dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA)con professionalità sanitaria di cui all’ar-

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Page 80: Emendamenti decreto Balduzzi

ticolo 18, comma 8, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazioni, sono collocati in un unicoruolo e in un unico livello. Ad essi siapplicano le disposizioni del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e suc-cessive modificazioni in materia di diri-genza sanitaria del Servizio sanitario na-zionale. I servizi e i titoli di serviziomaturati nel Ministero della salute o nel-l’AIFA anche con rapporto di lavoro atempo determinato prima dell’entrata invigore del presente decreto sono equipa-rati ai servizi e ai titoli del Serviziosanitario nazionale.

2. Con provvedimento del Ministrodella salute, di concerto con i Ministridell’economia e delle finanze e della pub-blica amministrazione e semplificazione,da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata invigore del presente decreto, nell’ambitodegli organici vigenti, viene individuato ilcontingente dei posti destinati alla diri-genza del ruolo sanitario del Ministero edell’AIFA. Con decreto del Ministro dellasalute sono altresì individuati gli incarichiconferibili e le modalità di attribuzionedegli stessi, fermi rimanendo gli attualicontingenti fissati per gli incarichi di na-tura gestionale dall’articolo 19, commi5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 e successive modificazioni.Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai diri-genti collocati nel ruolo di cui al comma1, già inquadrati nella seconda fascia delruolo dei dirigenti del Ministero e del-l’AIFA alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

3. L’accesso al ruolo della dirigenzasanitaria del Ministero della salute e del-l’AIFA avviene mediante pubblico con-corso per titoli ed esami, in analogia conla disciplina di accesso prevista per ladirigenza sanitaria del Servizio sanitarionazionale; il servizio a tempo determinatopresso il Ministero e l’AIFA nei profiliprofessionali sanitari è valutato priorita-riamente.

4. Gli incarichi corrispondenti alle ti-pologie previste dall’articolo 15, del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, ed individuati

secondo il comma 2, vengono attribuiti aisensi dell’articolo 19 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165 e successive mo-dificazioni.

5. Agli incarichi di direzione di ufficidirigenziali di livello non generale corri-spondenti agli incarichi di struttura com-plessa previsti dal decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive mo-dificazioni, si accede in base ai requisitiprevisti per la dirigenza sanitaria del Ser-vizio sanitario nazionale previa proceduraselettiva interna ai sensi dell’articolo 19del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e successive modificazioni; entro unanno dal conferimento del primo incaricodi direzione di ufficio dirigenziale nongenerale i dirigenti sanitari del Ministerodella salute e dell’AIFA partecipano adapposito corso di formazione dirigenzialeorganizzato dal Ministero e dall’AIFA incollaborazione con la Scuola superioredella pubblica amministrazione.

6. Ai dirigenti sanitari del Ministerodella salute e dell’AIFA che abbiano rico-perto incarichi di direzione di uffici diri-genziali di livello non generale o di dire-zione di aziende sanitarie o di enti delServizio sanitario nazionale per almeno 5anni, anche non continuativi, possono par-tecipare alle procedure per il conferimentodi incarichi dirigenziali di livello generaleai sensi dell’articolo 19, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e successive modificazioni, nonché parte-cipare al concorso previsto dall’articolo28-bis del predetto decreto legislativo.

7. La prima contrattazione collettivanazionale successiva al presente decreto,ferma rimanendo l’esclusività del rapportodi lavoro, estende ai dirigenti sanitari delMinistero della salute e dell’AIFA gli isti-tuti previsti dal decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, e successive modifi-cazioni per le corrispondenti qualifiche delServizio sanitario nazionale e recepiti neirelativi contratti collettivi nazionali di la-voro.

8. Al fine di assicurare il mantenimentodei livelli di prevenzione, vigilanza e con-trollo a tutela della salute, ai dirigenti delMinistero della salute di cui al presente

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Page 81: Emendamenti decreto Balduzzi

articolo non si applicano, anche in consi-derazione delle funzioni di ufficiale dipolizia giudiziaria loro attribuite, le dispo-sizioni in materia di soprannumerarietà,eccedenze di personale e mobilità collet-tiva di cui all’articolo 6, comma 1 eall’articolo 33 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modifi-cazioni, fermo rimanendo il divieto diprocedere a nuove assunzioni fino al com-pleto riassorbimento e senza nuovi 0 mag-giori oneri a carico del bilancio delloStato.

9. Nelle more della conclusione dellaprocedura concorsuale bandita ai sensidell’articolo 17, comma 10, della legge 3agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro atempo determinato del personale tecnicosanitario assunto presso il Ministero dellasalute ai sensi dell’articolo 1, comma 4,lettera b) del decreto legge 1o ottobre 2005,n. 202, convertito con modificazioni dallalegge 30 novembre 2005, n. 244, sonoprorogati sino al 31 dicembre 2013, senzaulteriori oneri a carico del bilancio delloStato oltre quelli già autorizzati il Ministrodell’economia e delle finanze apporterà,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

10. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 02. Baccini.

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-quinquies.

(Albi ed Ordini delle professioni sanitarie).

1. Al fine di contrastare l’abusivismoprofessionale e la conseguente evasionefiscale nonché per tutelare i cittadini cheusufruiscono delle loro prestazioni profes-sionali, sono istituiti con decreto del Mi-nistero della salute, da emanare entronovanta giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, gli albi per le professionisanitarie previste dagli articoli 2, 3 e 4della legge 251, diverse dai tecnici sanitaridi radiologia medica e dagli assistenti

sanitari, ai quali possono iscrivere i lau-reati abilitati all’esercizio di tali profes-sioni, nonché i possessori di titoli equi-pollenti o equivalenti al diploma univer-sitario in virtù dell’articolo 4 della legge42/99.

2. Il Ministero della salute è delegatocon apposito decreto e successivo regola-mento ad inserire gli albi professionali dicui al comma 7, compreso quella di assi-stente sanitario, nei Collegi provinciali enella relativa Federazione Nazionale deitecnici sanitari di radiologia medica cheassumono la denominazione rispettiva-mente di Ordini Provinciali e FederazioneNazionale degli Ordini delle professionisanitarie tecniche, della riabilitazione edella prevenzione, nel rispetto degli indi-rizzi della presente legge e prevedendol’autonoma gestione disciplinare per cia-scun albo professionale, anche con laistituzione di specifiche commissioned’albo professionale, nonché la garanziadella rappresentanza di ciascuna profes-sione negli organismi dirigenti ordinistici.

3. Dall’entrata in vigore della presentelegge i collegi delle professioni sanitarievigilate dal Ministero della salute e lerelative Federazioni Nazionale dei Collegiassumono la denominazione di ordini eFederazioni Nazionali degli Ordini, in ade-guamento all’evoluzione formativa ed or-dinamentale di tali professioni sanitarie.

* 4. 06. Lorenzin.

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-quinquies.

(Albi ed Ordini delle professioni sanitarie).

1. Al fine di contrastare l’abusivismoprofessionale e la conseguente evasionefiscale nonché per tutelare i cittadini cheusufruiscono delle loro prestazioni profes-sionali, sono istituiti con decreto del Mi-nistero della salute, da emanare entronovanta giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, gli albi per le professionisanitarie previste dagli articoli 2, 3 e 4della legge 251, diverse dai tecnici sanitari

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Page 82: Emendamenti decreto Balduzzi

di radiologia medica e dagli assistentisanitari, ai quali possono iscrivere i lau-reati abilitati all’esercizio di tali profes-sioni, nonché i possessori di titoli equi-pollenti o equivalenti al diploma univer-sitario in virtù dell’articolo 4 della legge42/99.

2. Il Ministero della salute è delegatocon apposito decreto e successivo regola-mento ad inserire gli albi professionali dicui al comma 7, compreso quella di assi-stente sanitario, nei Collegi provinciali enella relativa Federazione Nazionale deitecnici sanitari di radiologia medica cheassumono la denominazione rispettiva-mente di Ordini Provinciali e FederazioneNazionale degli Ordini delle professionisanitarie tecniche, della riabilitazione edella prevenzione, nel rispetto degli indi-rizzi della presente legge e prevedendol’autonoma gestione disciplinare per cia-scun albo professionale, anche con laistituzione di specifiche commissioned’albo professionale, nonché la garanziadella rappresentanza di ciascuna profes-sione negli organismi dirigenti ordinistici.

3. Dall’entrata in vigore della presentelegge i collegi delle professioni sanitarievigilate dal Ministero della salute e lerelative Federazioni Nazionale dei Collegiassumono la denominazione di ordini eFederazioni Nazionali degli Ordini, in ade-guamento all’evoluzione formativa ed or-dinamentale di tali professioni sanitarie.

* 4. 09. Proietti Cosimi.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche alla legge 1o febbraio 2006,n. 43).

1. Al fine di semplificare la normativavigente ed al fine di contenere i costi,all’articolo 6 della legge 1 febbraio 2006,n. 43, sono apportate le seguenti modifi-che:

al comma 1, la lettera b), dopo laparola « possesso » sono aggiunte le se-guenti: « di laurea magistrale della speci-fica area professionale, ovvero »;

al comma 1, lettera c), dopo la parola« 270 » sono aggiunte le seguenti: « ovverouna documentata e qualificata esperienzaprofessionale nello specifico settore; lacontrattazione collettiva disciplina le mo-dalità per l’accesso alla funzione di pro-fessionista specialista »;

al comma 4, lettera a) premettere leseguenti parole « laurea magistrale dellaspecifica area professionale, ovvero ».

3. La contrattazione collettiva nazio-nale definisce criteri e modalità per l’at-tribuzione di funzioni ai professionistispecialisti, nonché la graduazione delleposizioni dei docenti aziendali di cui allapresente legge, che siano esclusivamentededicati all’attività didattica.

4. 011. Proietti Cosimi.

Dopo l’articolo 4, inserire il seguentearticolo:

ART. 4.

(Modifiche alla legge 1o febbraio 2006n. 43).

1. Al fine di semplificare la normativavigente ed al fine di contenere i costi,all’articolo 6, comma 1, della legge 1febbraio 2006, n.43, sono apportate leseguenti modifiche:

alla lettera b), dopo la parola « pos-sesso » sono aggiunte le seguenti: « di lau-rea magistrale della specifica area profes-sionale, ovvero »;

alla lettera c), dopo la parola « 270 »sono aggiunte le seguenti: « ovvero unadocumentata e qualificata esperienza pro-fessionale nello specifico settore; la con-trattazione collettiva disciplina le modalitàper l’accesso alla funzione di professioni-sta specialista ».

2. All’articolo 6, comma 4, della legge1o febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera a)sono aggiunte le seguenti parole: « laureamagistrale della specifica area professio-nale, ovvero ».

Martedì 2 ottobre 2012 — 250 — Commissione XII

Page 83: Emendamenti decreto Balduzzi

3. La contrattazione collettiva nazio-nale definisce criteri e modalità per l’at-tribuzione di funzioni ai professionistispecialisti, nonché la graduazione delleposizioni dei docenti aziendali di cui allapresente legge, che siano esclusivamentededicati all’attività didattica.

4. 04. Lorenzin.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Definizione dello stato giuridico dei docenti,dipendenti di Aziende o Istituzioni del Servi-zio Sanitario Nazionale, dei corsi di studiodelle professioni sanitarie, al fine di valoriz-zare la funzione didattica del Servizio Sani-

tario Nazionale e per contenerne i costi).

1. II Servizio sanitario nazionale, oltreai compiti di prevenzione, cura e riabili-tazione stabiliti dalla legge n. 833 del 23dicembre 1978, contribuisce alla ricercabiomedica, infermieristica e degli altri set-tori sanitari, nonché, alle attività di didat-tica delle professioni sanitarie ed al fine dicontenere i costi dei relativi corsi di studiouniversitario ed al fine di valorizzare ilruolo dei docenti di cui all’articolo 6,comma 3, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502 e successive modifica-zioni ed integrazioni, con il presente ar-ticolo viene disciplinato lo stato giuridicodei destinatari degli incarichi di insegna-mento, ferma restando l’attuale modalitàdi reclutamento in ambito accademico deiprofessori appartenenti alle professioni sa-nitarie.

2. Nei corsi di studio universitari delleprofessioni sanitarie attivati presso leAziende sanitarie, gli Ircss e le struttureprivate accreditate le attività formativesono assicurate da docenti universitari(D.U.) e da docenti aziendali (D.A.); ildocente aziendale, in deroga alla norma-tiva vigente al fine di contenere i costi ditali corsi di studio universitari e per va-lorizzare l’attività di didattica del ServizioSanitario Nazionale e dei suoi dipendenti,costituisce la norma di affidamento d’in-

carico d’insegnamento, in particolare nellediscipline professionalizzanti; i protocolli,di cui all’articolo 6 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazioni ed integrazioni, sono inte-grati secondo quanto stabilito dal presentearticolo.

3. Nei corsi di studio universitari delleprofessioni sanitarie i responsabili delleattività di tirocinio sono scelti fra i do-centi, con il più elevato grado formativo,delle discipline delle professioni relative alcorso di laurea; i docenti aziendali parte-cipano ai consigli di corso di studio con glistessi diritti e medesimi doveri dei docentiuniversitari e con una propria rappresen-tanza al consiglio di facoltà, secondoquanto previsto dagli statuti delle singoleuniversità e possono partecipare alle atti-vità di ricerca in collaborazione con idipartimenti universitari afferenti il set-tore scientifico-disciplinare di competenzae per obiettivi specifici.

4. I consigli dei corsi di studio delleprofessioni sanitarie, in base ai posti diinsegnamento disponibili secondo gli ordi-namenti didattici ed i protocolli d’intesatra regioni ed università, comunicano alconsiglio di facoltà le esigenze di coperturadei settori scientifici-disciplinari.

5. L’incarico di docente aziendale hadurata triennale ed è attribuito dal con-siglio del corso di studio in base allavalutazione dell’attività didattica e scien-tifica documentata dal Curriculum e rife-rita alla professione del docente e alladisciplina messa a concorso nello specificocorso di laurea. Al termine del triennio,l’incarico è attribuito con nuovo bando econ le stesse modalità di cui al commaprecedente, tenendo conto del rispettodella continuità didattica e della valoriz-zazione della pregressa attività; spetta alconsiglio di facoltà il coordinamento ge-nerale sull’attività di attribuzione, con-ferma o revoca dell’affidamento dell’inse-gnamento da parte dei consigli di corsi dilaurea, nonché, l’esame dei ricorsi avversole relative decisioni.

6. Gli insegnamenti affidati a docentiaziendali in essere all’atto dell’entrata in

Martedì 2 ottobre 2012 — 251 — Commissione XII

Page 84: Emendamenti decreto Balduzzi

vigore della presente legge, sono soggettidirettamente alle procedure di cui alcomma 5 del presente articolo.

* 4. 012. Proietti Cosimi.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Definizione dello stato giuridico dei docenti,dipendenti di Aziende o Istituzioni del Servi-zio Sanitario Nazionale, dei corsi di studiodelle professioni sanitarie, al fine di valoriz-zare la funzione didattica del Servizio Sani-

tario Nazionale e per contenerne i costi).

1. II Servizio Sanitario Nazionale, oltreai compiti di prevenzione, cura e riabili-tazione stabiliti dalla legge n. 833 del 23dicembre 1978, contribuisce alla ricercabiomedica, infermieristica e degli altri set-tori sanitari, nonché, alle attività di didat-tica delle professioni sanitarie ed al fine dicontenere i costi dei relativi corsi di studiouniversitario ed al fine di valorizzare ilruolo dei docenti di cui all’articolo 6,comma 3, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502 e successive modifica-zioni ed integrazioni, con il presente ar-ticolo viene disciplinato lo stato giuridicodei destinatari degli incarichi di insegna-mento, ferma restando l’attuale modalitàdi reclutamento in ambito accademico deiprofessori appartenenti alle professioni sa-nitarie.

2. Nei corsi di studio universitari delleprofessioni sanitarie attivati presso leAziende sanitarie, gli Ircss e le struttureprivate accreditate le attività formativesono assicurate da docenti universitari(D.U.) e da docenti aziendali (D.A.); ildocente aziendale, in deroga alla norma-tiva vigente al fine di contenere i costi ditali corsi di studio universitari e per va-lorizzare l’attività di didattica del ServizioSanitario Nazionale e dei suoi dipendenti,costituisce la norma di affidamento d’in-carico d’insegnamento, in particolare nellediscipline professionalizzanti; i protocolli,di cui all’articolo 6 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modificazioni ed integrazioni, sono inte-grati secondo quanto stabilito dal presentearticolo.

3. Nei corsi di studio universitari delleprofessioni sanitarie i responsabili delleattività di tirocinio sono scelti fra i do-centi, con il più elevato grado formativo,delle discipline delle professioni relative alcorso di laurea; i docenti aziendali parte-cipano ai consigli di corso di studio con glistessi diritti e medesimi doveri dei docentiuniversitari e con una propria rappresen-tanza al consiglio di facoltà, secondoquanto previsto dagli statuti delle singoleuniversità e possono partecipare alle atti-vità di ricerca in collaborazione con idipartimenti universitari afferenti il set-tore scientifico-disciplinare di competenzae per obiettivi specifici.

4. I consigli dei corsi di studio delleprofessioni sanitarie, in base ai posti diinsegnamento disponibili secondo gli ordi-namenti didattici ed i protocolli d’intesatra regioni ed università, comunicano alconsiglio di facoltà le esigenze di coperturadei settori scientifici-disciplinari.

5. L’incarico di docente aziendale hadurata triennale ed è attribuito dal con-siglio del corso di studio in base allavalutazione dell’attività didattica e scien-tifica documentata dal Curriculum e rife-rita alla professione del docente e alladisciplina messa a concorso nello specificocorso di laurea. Al termine del triennio,l’incarico è attribuito con nuovo bando econ le stesse modalità di cui al commaprecedente, tenendo conto del rispettodella continuità didattica e della valoriz-zazione della pregressa attività; spetta alconsiglio di facoltà il coordinamento ge-nerale sull’attività di attribuzione, con-ferma o revoca dell’affidamento dell’inse-gnamento da parte dei consigli di corsi dilaurea, nonché l’esame dei ricorsi avversole relative decisioni.

6. Gli insegnamenti affidati a docentiaziendali in essere all’atto dell’entrata invigore della presente legge, sono soggettidirettamente alle procedure di cui alcomma 5 del presente articolo.

* 4. 03. Lorenzin.

Martedì 2 ottobre 2012 — 252 — Commissione XII

Page 85: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Definizione dello stato giuridico dei docenti,dipendenti di Aziende o Istituzioni del Servi-zio Sanitario Nazionale, dei corsi di studiodelle professioni sanitarie, al fine di valoriz-zare la funzione didattica del Servizio Sani-

tario Nazionale e per contenerne i costi).

1. II Servizio Sanitario Nazionale, oltreai compiti di prevenzione, cura e riabili-tazione stabiliti dalla legge n. 833 del 23dicembre 1978, contribuisce alla ricercabiomedica, infermieristica e degli altri set-tori sanitari, nonché, alle attività di didat-tica delle professioni sanitarie ed al fine dicontenere i costi dei relativi corsi di studiouniversitario ed al fine di valorizzare ilruolo dei docenti di cui all’articolo 6,comma 3, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502 e successive modifica-zioni ed integrazioni, con il presente ar-ticolo viene disciplinato lo stato giuridicodei destinatari degli incarichi di insegna-mento, ferma restando l’attuale modalitàdi reclutamento in ambito accademico deiprofessori appartenenti alle professioni sa-nitarie.

2. Nei corsi di studio universitari delleprofessioni sanitarie attivati presso leAziende sanitarie, gli Ircss e le struttureprivate accreditate le attività formativesono assicurate da docenti universitari(D.U.) e da docenti aziendali (D.A.); ildocente aziendale, in deroga alla norma-tiva vigente al fine di contenere i costi ditali corsi di studio universitari e per va-lorizzare l’attività di didattica del ServizioSanitario Nazionale e dei suoi dipendenti,costituisce la norma di affidamento d’in-carico d’insegnamento, in particolare nellediscipline professionalizzanti; i protocolli,di cui all’articolo 6 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazioni ed integrazioni, sono inte-grati secondo quanto stabilito dal presentearticolo.

3. Nei corsi di studio universitari delleprofessioni sanitarie i responsabili delleattività di tirocinio sono scelti fra i do-centi, con il più elevato grado formativo,delle discipline delle professioni relative alcorso di laurea; i docenti aziendali parte-cipano ai consigli di corso di studio con glistessi diritti e medesimi doveri dei docentiuniversitari e con una propria rappresen-tanza al consiglio di facoltà, secondoquanto previsto dagli statuti delle singoleuniversità e possono partecipare alle atti-vità di ricerca in collaborazione con idipartimenti universitari afferenti il set-tore scientifico-disciplinare di competenzae per obiettivi specifici.

4. I consigli dei corsi di studio delleprofessioni sanitarie, in base ai posti diinsegnamento disponibili secondo gli ordi-namenti didattici ed i protocolli d’intesatra regioni ed università, comunicano alconsiglio di facoltà le esigenze di coperturadei settori scientifici-disciplinari.

5. L’incarico di docente aziendale hadurata triennale ed è attribuito dal con-siglio del corso di studio in base allavalutazione dell’attività didattica e scien-tifica documentata dal Curriculum e rife-rita alla professione del docente e alladisciplina messa a concorso nello specificocorso di laurea. Al termine del triennio,l’incarico è attribuito con nuovo bando econ le stesse modalità di cui al commaprecedente, tenendo conto del rispettodella continuità didattica e della valoriz-zazione della pregressa attività; spetta alconsiglio di facoltà il coordinamento ge-nerale sull’attività di attribuzione, con-ferma o revoca dell’affidamento dell’inse-gnamento da parte dei consigli di corsi dilaurea, nonché, l’esame dei ricorsi avversole relative decisioni.

6. Gli insegnamenti affidati a docentiaziendali in essere all’atto dell’entrata invigore della presente legge, sono soggettidirettamente alle procedure di cui alcomma 5 del presente articolo.

* 4. 07. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, D’Incecco, Burtone.

Martedì 2 ottobre 2012 — 253 — Commissione XII

Page 86: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche alla legge n. 251 del 2000 edalla legge 43 del 2006 in materia di assi-

stente sociale).

1. All’articolo 6, comma 2, della legge10 agosto 2000, n. 251, sono apportate leseguenti modifiche:

al primo periodo, dopo le parole:« qualifica unica di dirigente del ruolosanitario », sono inserite le seguenti: « non-ché di dirigente del servizio sociale allaquale possono accedere gli assistenti so-ciali iscritti alla sez. A dell’albo professio-nale del relativo ordine, in possesso dellaspecifica laurea magistrale o per gli iscrittiai sensi del terzo comma dell’articolo 22 edel quarto comma dell’articolo 24 deldecreto del Presidente della Repubblica328 del 2001 di altra laurea magistrale »;

al secondo periodo, dopo le parole:« nuova qualifica di dirigente del ruolosanitario » sono inserite le seguenti: « non-ché, di dirigente del servizio sociale, ».

2. All’articolo 6, comma 1, della legge1° febbraio 2006, n. 43, dopo le parole:« della presente legge » sono inserite leseguenti: « nonché, il personale apparte-nente alla professione di assistente so-ciale ».

* 4. 010. Proietti Cosimi.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguentearticolo:

ART. 4-quater.

(Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251,ed alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, in

materia di assistente sociale).

1. All’articolo 6, comma 2, della legge10 agosto 2000, n. 251, sono apportate leseguenti modifiche:

al primo periodo, dopo le parole:« qualifica unica di dirigente del ruolo

sanitario », sono inserite le seguenti: « non-ché di dirigente del servizio sociale allaquale possono accedere gli assistenti so-ciali iscritti alla sez. A dell’albo professio-nale del relativo ordine, in possesso dellaspecifica laurea magistrale o per gli iscrittiai sensi del terzo comma dell’articolo 22 edel quarto comma dell’articolo 24 deldecreto del Presidente della Repubblica328 del 2001 di altra laurea magistrale »;

al secondo periodo, dopo le parole:« nuova qualifica di dirigente del ruolosanitario » sono inserite le seguenti: « non-ché, di dirigente del servizio sociale, ».

2. All’articolo 6, comma 1, della legge1° febbraio 2006, n. 43, dopo le parole:« della presente legge » sono inserite leseguenti: « nonché, il personale apparte-nente alla professione di assistente so-ciale ».

* 4. 05. Lorenzin.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: entro il 31dicembre aggiungere le seguenti: di ognianno, a partire dal.

5. 14. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Lenzi.

Al comma 1, dopo le parole: di Trentoe di Bolzano aggiungere le seguenti: e conil parere delle Commissioni parlamentaricompetenti.

5. 3. Castellani, Bocciardo.

Al comma 1, dopo le parole: si provvedeall’aggiornamento, aggiungere le seguenti:del Nomenclatore tariffario di ausili e pro-tesi, di cui all’articolo 11 del decreto ministe-riale del 27 agosto 1999, n. 332, nonché.

5. 10. Palagiano.

Martedì 2 ottobre 2012 — 254 — Commissione XII

Page 87: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, dopo le parole: decreto delMinistro della sanità 18 maggio 2001,n. 279, aggiungere le seguenti: nonché agliscreening allargati per malattie genetichemetaboliche rare per le quali esistonorisposte terapeutiche o dietetiche.

* 5. 2. Moroni.

Al comma 1, dopo le parole: decreto delMinistro della sanità 18 maggio 2001,n. 279, aggiungere le seguenti: nonché agliscreening allargati per malattie genetichemetaboliche rare per le quali esistonorisposte terapeutiche o dietetiche.

* 5. 7. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 1, dopo le parole: decreto delMinistro della sanità 18 maggio 2001,n. 279 aggiungere le seguenti: nonché agliscreening allargati per malattie genetichemetaboliche rare per le quali esistonorisposte terapeutiche o dietetiche.

* 5. 12. Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto delMinistro della sanità 18 maggio 2001,n. 279 aggiungere le seguenti: nonché agliscreening allargati per malattie genetichemetaboliche rare per le quali esistonorisposte terapeutiche o dietetiche.

* 5. 17. Miotto.

Al comma 1, dopo le parole: decreto delMinistro della sanità 18 maggio 2001,n. 279, aggiungere le seguenti: nonché agliscreening allargati per malattie genetichemetaboliche rare per le quali esistonorisposte terapeutiche o dietetiche.

* 5. 19. Farina Coscioni, Beltrandi, Ber-nardini, Mecacci, Maurizio Turco,Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: Ministrodella sanità 18 maggio 2001, n. 279 ag-giungere le seguenti: nonché all’aggiorna-mento del nomenclatore tariffario delleProtesi e degli Ausili di cui al DM n. 332del 1999, all’analgesia epidurale,.

5. 15. Murer, Miotto, Grassi, Bucchino,Sbrollini, Bossa, D’Incecco, Burtone,Pedoto, Lenzi.

Al comma 1, dopo le parole: decreto delMinistro della sanità 18 maggio 2001,n. 279, aggiungere le seguenti: e ai relativiaggiornamenti previsti dal comma 1, arti-colo 8, del medesimo decreto.

* 5. 11. Palagiano.

Al comma 1, dopo le parole: decreto delMinistro della sanità 18 maggio 2001,n. 279, aggiungere: e ai relativi aggiorna-menti previsti dal comma 1, articolo 8, delmedesimo decreto.

* 5. 13. Roccella, Binetti.

Al comma 1, dopo le parole: Ministrodella sanità 18 maggio 2001, n. 279 ag-giungere le seguenti: nonché la malattia daSensibilità Chimica Multipla (Mcs).

5. 16. Sbrollini, Grassi, Pedoto.

Al comma 1, dopo le parole: riguardoalle specifiche esigenze aggiungere il se-guente periodo: A tal fine, nel rispetto deivincoli di programmazione finanziaria re-gionale, della appropriatezza e del rap-porto favorevole costo-beneficio, le Re-gioni sottoposte alle procedure di rientrodel disavanzo economico finanziario re-gionale possono prevedere la definizionedi livelli essenziali di assistenza regionalispecifici per malattie rare in deroga allanormativa vigente.

5. 20. Roccella, Binetti.

Martedì 2 ottobre 2012 — 255 — Commissione XII

Page 88: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 31 gennaio 2013, ilMinistro della salute, d’intesa con la con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e con il parere delleAssociazioni dei pazienti più rappresenta-tive sul territorio nazionale, predispone ilPiano Nazionale Malattie Rare, secondo ledisposizioni adottate dalla CommissioneEuropea in materia di malattie rare. IlPiano Nazionale Malattie Rare, prima diessere consegnato entro il 2013 alla Com-missione europea, viene sottoposto al pa-rere delle competenti Commissioni parla-mentari.

5. 1. Bocciardo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze di concerto con il Ministro dellasalute istituisce un apposito fondo attin-gendo ai proventi dei giochi autorizzatidall’Amministrazione Autonoma dei Mo-nopoli di Stato al fine di garantire idoneacopertura finanziaria ai livelli essenziali diassistenza con riferimento alle prestazionidi prevenzione, cura e riabilitazione ri-volte alle persone affette da ludopatiaintesa come patologia che caratterizza isoggetti affetti da sindrome da gioco convincita in denaro, così come definito dal-l’Organizzazione Mondiale della Sanità(G.A.P.).

5. 4. Castellani, Bocciardo.

Al comma 2, dopo la parola: cura ag-giungere le seguenti: , esenzione per pato-logia.

5. 6. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 2, dopo le parole: personeaffette da aggiungere le seguenti: sensibilitàchimica multipla e.

5. 9. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, dopo la parola: ludopatiaaggiungere le seguenti: ossia dipendenzagrave da gioco d’azzardo,.

5. 8. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , e da sindrome chimicamultipla (MCS), intesa come disturbo cro-nico caratterizzato da sintomi ricorrenti, acarico di più organi ed apparati, cheinsorgono in seguito all’esposizione a so-stanza chimiche, anche non correlate chi-micamente, a concentrazioni molto infe-riori a quelle generalmente tollerate dallapopolazione generale ed inserita dall’Or-ganizzazione mondiale della Sanità nellaclassificazione internazionale delle malat-tie e dei problemi correlati (ICD-10) con ilcodice T 78.4 « allergie non altrimentispecificate ».

5. 5. Miserotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis, Ai fini del comma 2 e allo scopodi finanziare i programmi di cura e diriabilitazione dei soggetti affetti da ludo-patia, il Fondo sanitario nazionale è in-crementato con le entrate derivanti dallerisorse di cui all’articolo 7, comma 10-bis.

5. 18. Garavini, Miotto.

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Potenziamento della ricerca sulle cellulestaminali pluripotenti somatiche indotte a

fini terapeutici).

1. Al fine di potenziare la ricerca sullecellule staminali pluripotenti somaticheindotte che non prevedono, nella fase diricerca e in quella di attuazione, la pro-duzione, la manipolazione o l’uso diretto oindiretto, in qualunque modo, di embrioniumani, il Ministro della salute, d’intesacon l’Istituto superiore di sanità (ISS),predispone un piano biennale di ricerca.

Martedì 2 ottobre 2012 — 256 — Commissione XII

Page 89: Emendamenti decreto Balduzzi

2. Per l’attuazione del piano di cui alcomma 1 è autorizzata la spesa di 10milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2013. La valutazione dei progetti diricerca, ai fini dell’assegnazione delle ri-sorse, è effettuata da una commissione,istituita con decreto ministeriale presso ilMinistero della salute, i cui membri de-vono appartenere in misura non inferiorealla metà a istituzioni e a enti di ricercastranieri riconosciuti di eccellenza secondoi criteri di analisi bibliometrica.

3. Al comma 13 dell’articolo 39 del de-creto-legge 30 settembre 2003 n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, le parole: 13,5 percento sono sostituite dalle seguenti: 15 percento.

5. 02. Di Virgilio, Ciccioli.

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Potenziamento della ricerca sulle cellulestaminali pluripotenti somatiche indotte a

fini terapeutici).

1. Al fine di potenziare la ricerca sullecellule staminali pluripotenti somaticheindotte che non prevedono, nella fase diricerca e in quella di attuazione, la pro-duzione, la manipolazione o l’uso diretto oindiretto, in qualunque modo, di embrioniumani, il Ministro della salute, d’intesacon l’Istituto superiore di sanità (ISS),predispone un piano biennale di ricerca.

2. Per l’attuazione del piano di cui alcomma 1 è autorizzata la spesa di 10milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2013. La valutazione dei progetti diricerca, ai fini dell’assegnazione delle ri-sorse, è effettuata da un commissione,istituita con decreto ministeriale presso ilMinistero della salute, i cui membri de-vono appartenere in misura non inferiorealla metà a istituzioni e a enti di ricercastranieri riconosciuti di eccellenza secondoi criteri di analisi bibliometrica.

3. Al relativo onere di cui al comma 2del presente articolo si provvede con lerisorse del Fondo per gli interventi strut-turali di politica economica di cui all’ar-ticolo 10 comma 5 del decreto-legge del 29novembre 2004 n. 282, convertito con mo-dificazioni dalla legge del 27 dicembre2004, n. 307.

5. 03. Di Virgilio, Ciccioli.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per garantire l’accessoalle cure palliative).

All’articolo 5, comma 2, della legge 15marzo 2010, n. 38, dopo il primo periodoè aggiunto il seguente:

« Sono idonei ad operare nelle Reti diCure Palliative pubbliche o private accre-ditate i medici che, indipendentemente dalpossesso di una specializzazione, alla datadi entrata in vigore della presente leggedocumentino un’esperienza almeno quin-quennale nel campo delle cure palliative,previa certificazione della attività svolta daparte dell’azienda sanitaria competente ».

5. 04. Il relatore.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-bis.

(Disposizioni per garantire l’accessoalle cure palliative).

All’articolo 5, comma 2, della legge 15marzo 2010, n. 38 dopo il primo periodoè aggiunto il seguente:

« Sono idonei ad operare nelle Reti diCure Palliative pubbliche o private accre-ditate i medici che, indipendentemente dalpossesso di una specializzazione, alla datadi entrata in vigore della presente leggedocumentino un’esperienza almeno quin-quennale nel campo delle cure palliative,

Martedì 2 ottobre 2012 — 257 — Commissione XII

Page 90: Emendamenti decreto Balduzzi

previa certificazione della attività svolta daparte dell’azienda sanitaria competente.

5. 05. Ciccioli.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: an-che.

*6. 8. Palagiano.

Al comma 1, sopprimere la parola: an-che.

*6. 12. Miotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Le disposizioni di cui alpresente comma non devono comportareuna riduzione dei posti letto ospedalieriaccreditati ed effettivamente a carico delservizio sanitario regionale previsti dallanormativa vigente.

6. 7. Palagiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: I lavori di ristruttura-zione nonché di costruzione di struttureospedaliere di cui al presente comma,devono prevedere anche interventi di ri-sparmio energetico, l’utilizzo di fonti ener-getiche rinnovabili, nonché interventi eco-sostenibili quali quelli finalizzati al rispar-mio delle risorse idriche e al riutilizzodelle acque meteoriche.

6. 9. Palagiano.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:i Ministri della salute e dell’economia efinanze, nonché sentita con le seguenti: ilMinistro della salute, sentiti il Ministrodell’economia e finanze e.

6. 14. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 2, alinea, secondo periodo,dopo le parole: relativa alle strutture sa-nitarie e socio-sanitarie aggiungere le se-guenti: pubbliche e private.

6. 2. Girlanda.

Al comma 2, lettera a), sostituire leparole da: e articolazione fino a: lororispetto con le seguenti: dei requisiti disicurezza antincendio per le strutture sa-nitarie e sociosanitarie.

6. 15. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 2, lettera a), sostituire leparole: di minor costo con le seguenti:ispirate a principi di maggiore economi-cità.

6. 16. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, le seguenti parole: che non hannocompletato l’adeguamento alle disposizioniivi previste.

6. 5. Girlanda.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:del 27 settembre 2002, aggiungere le se-guenti: con contestuale fissazione, per ilcompletamento degli interventi di adegua-mento alla disciplina medesima, di sca-denze differenziate comunque non poste-riori al termine di sei anni dalla data dientrata in vigore del decreto ministerialedi cui all’alinea del presente comma.

6. 11. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole:decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81aggiungere le seguenti: ovvero coerente congli eventuali indirizzi regionali forniti inmateria.

6. 1. Abelli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 258 — Commissione XII

Page 91: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: Fino alla data disostituzione della struttura sanitaria conaltra in regola, l’adozione del modellocitato ha efficacia esimente della respon-sabilità delle persone fisiche della strut-tura medesima di cui alle disposizionicapo III del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81.

6. 4. Abelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell’ambito delle risorse di cui alprecedente comma 2, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoprovvedono ad adeguare le strutture sani-tarie dedicate alle cure pediatriche alleesigenze dei bambini e di accoglienza esoggiorno dei genitori che li assistono.

6. 6. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 3, capoverso, sopprimere,ovunque ricorrano, le parole: o provinciaautonoma.

6. 3. Froner.

Al comma 3, dopo le parole: propostodalla medesima regione o provincia auto-noma aggiungere le seguenti: che devonoriguardare prioritariamente strutture a so-stegno di progetti terapeutico-riabilitativiindividuali.

6. 13. Miotto.

Al comma 3 capoverso, dopo le parole:proposto dalla medesima regione o pro-vincia autonoma, aggiungere le seguenti:che devono riguardare prioritariamenteinterventi e strutture a sostegno di progettiterapeutico riabilitativi individuati dai Di-partimenti di salute mentale.

6. 10. Palagiano.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La regolamentazione e le normesanzionatone di cui al comma 1 del pre-sente articolo si applicano anche nel casodi vendita di sostanze alcooliche ai minoridi 18 anni.

7. 54. Mariani, Miotto, Velo, Fontanelli,Gatti, Murer, Grassi, Bucchino, Sbrol-lini, Bossa, D’Incecco, Burtone, Pedoto,Bindi, Albini, Cenni, Cuperlo, De Pa-squale, Fluvi, Giacomelli, Lulli, Matte-sini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani,Scarpetti, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Alla vendita delle sigarette costituiteesclusivamente da erbe o sostanze diverseda tabacco non certificate e dei vaporiz-zatori elettrici contenenti soluzioni conprincipi attivi o di tabacco non certificatedal Ministero della salute come dispositiviaventi un’esclusiva finalità medica ai sensidell’articolo 3, terzo comma, della legge 7marzo 1985, n. 76, si applicano le stessedisposizioni, incluse quelle tributarie, diavvertenze sanitarie e di divieto di propa-ganda pubblicitaria, previste per la venditadei prodotti del tabacco. Con decreto delMinistro della salute, da emanare entro seimesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, sono stabilite le caratte-ristiche dei prodotti del tabacco idonee aridurre sensibilmente il rischio di con-trarre una o più patologie connesse altabagismo. Con lo stesso decreto, il Mini-stro della Salute stabilisce le modalità dicomunicazione al pubblico e le avvertenzesanitarie per i prodotti di cui sopra, qua-lora identificati come idonei a ridurre ilrischio di contrarre patologie connesse altabagismo.

7. 13. Vessa.

Martedì 2 ottobre 2012 — 259 — Commissione XII

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatte salve le sanzioni previstenei confronti di chiunque eserciti illecita-mente attività di offerta di giochi convincita in denaro, è vietata la messa adisposizione presso qualsiasi pubblicoesercizio di apparecchiature che, attra-verso la connessione telematica, consen-tano ai clienti di giocare sulle piattaformedi gioco messe a disposizione dai conces-sionari on-line, soggetti autorizzati al-l’esercizio dei giochi a distanza, ovvero dasoggetti privi di qualsivoglia titolo conces-sore o autorizzatorio rilasciato dalle com-petenti autorità.

7. 11. Formichella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli verifica possibili soluzioni tec-niche atte a precludere l’accesso per viatelefonica o telematica ai prodotti di giocoda parte dei minori di anni diciotto. Alfine di tutelare i minori e le fasce debolidella popolazione e contrastare efficace-mente la ludopatia nelle sale bingo, non-ché nelle aree ovvero nelle sale in cui sonoinstallati i videoterminali e congegni mec-canici ed elettronici di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e lettera b) del testounico di cui al regio decreto n. 773 del1931. L’accesso sarà consentito previaidentificazione e verifica dell’identità, solodopo la registrazione su supporto infor-matico dei dati anagrafici completi deiclienti e degli estremi del documento diidentità presentati. I dati dovranno esseretrasmessi per via telematica all’Agenziadelle Dogane e dei Monopoli e conservatidai gestori su supporti non cancellabili percinque anni.

3-ter. L’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli dovrà istituire una black listnazionale dei soggetti inibiti all’ingressonelle sale giochi, nelle sale scommesse enelle sale bingo, ove sono installati con-gegni meccanici ed elettronici per il gioco,in quanto affetti da ludopatia certificata.La certificazione sarà rilasciata dalle

strutture del servizio sanitario nazionalesu richiesta dei diretti interessati o deiloro familiari ed inoltrata dalle predettestrutture, per via telematica, all’Agenziadelle Dogane e dei Monopoli.

3-quater. I gestori delle sale giochi che,essendo obbligati non identifichino e/onon registrino i dati anagrafici dei clientio non impediscano l’ingresso ai soggettiinibiti inseriti nella black list di cui alprecedente comma, sono puniti con unasanzione amministrativa da 10.000 a50.000 euro. In caso di recidiva, il Prefettocompetente per territorio può disporre lachiusura dell’esercizio per un periodo noninferiore a 15 giorni e non superiore a 90giorni.

Conseguentemente, al comma 8, soppri-mere l’ultimo periodo.

* 7. 15. Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. L’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli verifica possibili soluzioni tec-niche atte a precludere l’accesso perviatelefonica o telematica ai prodotti di giocoda parte dei minori di anni diciotto. Pertutelare i minori e le fasce deboli dellapopolazione e contrastare efficacemente laludopatia, nelle sale bingo, nonché nellearee ovvero nelle sale in cui sono installatii videoterminali e congegni meccanici edelettronici di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e lettera b) del Testo Unico delleLeggi di P.S. (RDL n. 773/1931), l’accessosarà consentito previa identificazione everifica dell’identità, solo dopo la registra-zione su supporto informatico dei datianagrafici completi dei clienti e degliestremi del documento di identità presen-tati. I dati dovranno essere trasmessi pervia telematica all’Agenzia delle Dogane edei Monopoli e conservati dai gestori susupporti non cancellabili per cinque anni.

8-ter. L’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli dovrà istituire una black listnazionale dei soggetti inibiti all’ingressonelle sale giochi, nelle sale scommesse enelle sale bingo, ove sono installati con-

Martedì 2 ottobre 2012 — 260 — Commissione XII

Page 93: Emendamenti decreto Balduzzi

gegni meccanici ed elettronici per il gioco,di cui al comma che precede, in quantoaffetti da ludopatia certificata. La certifi-cazione sarà rilasciata dalle strutture delservizio sanitario nazionale su richiestadei diretti interessati o dei loro familiaried inoltrata dalle predette strutture perviatelematica all’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli.

8-quater. I gestori delle sale giochi cheessendo obbligati, non identificano e nonregistrano i dati anagrafici dei clienti onon impediscono l’ingresso ai soggetti ini-biti inseriti nella black list, di cui alprecedente, comma, sono puniti con unasanzione amministrativa da 10.000 a50.000 euro. In caso di recidiva il Prefettocompetente per territorio può disporre lachiusura dell’esercizio per un periodo noninferiore a 15 giorni e non superiore a 90giorni ».

Conseguentemente, al comma 8, soppri-mere l’ultimo periodo.

* 7. 18. Ciccioli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 125,dopo l’articolo 14-bis è inserito il seguente:

ART. 14-ter.

(Introduzione del divieto di venditadi bevande alcoliche a minori).

1. Chiunque vende bevande alcolicheha l’obbligo di chiedere all’acquirente, al-l’atto dell’acquisto, l’esibizione di un do-cumento di identità, tranne nei casi in cuila maggiore età dell’acquirente sia mani-festa.

2. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 500 a 2.500 euro a chiunquevende bevande alcoliche ai minori di annidiciotto.

7. 51. Miserotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’articolo 689 del codice penale èsostituito dal seguente:

« ART. 689. – (Vendita, cessione e som-ministrazione di bevande alcooliche a mi-nori o a infermi di mente. Consumo ocessione di bevande alcooliche da parte diminori). – Chiunque, in un luogo pubblicoo aperto al pubblico, vende, offre, distri-buisce, somministra o, comunque, cedeanche a titolo gratuito bevande alcoolichedi qualunque gradazione ad un minore dianni sedici o a persona che appaia affettada malattia di mente o che si trovi inmanifeste condizioni di deficienza psichicaa causa di altre infermità, è punito conl’arresto fino ad un anno.

La stessa pena di cui al primo commasi applica a chi pone in essere una dellecondotte di cui al medesimo comma, at-traverso distributori automatici che nonconsentano la rilevazione dei dati anagra-fici dell’utilizzatore mediante sistemi dilettura ottica dei documenti o, in alterna-tiva, qualora non sia presente sul postopersonale incaricato di effettuare lo stessocontrollo.

Se dal fatto deriva la ubriachezza, lapena è aumentata.

Se la condotta è posta in essere da unpubblico esercente, la condanna comporta,in ogni caso, la sospensione dal pubblicoesercizio, anche in deroga al limite di penaprevisto dall’articolo 35, terzo comma, delpresente codice.

Il minore di anni sedici che consuma,detiene, vende o cede, anche a titologratuito, bevande alcoliche, di qualunquegradazione, è punito con la sanzione am-ministrativa di euro 500. Si applica l’ar-ticolo 2, secondo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689 ».

7. 26. Casini, Galletti, Poli, Calgaro, Bi-netti, De Poli, Ruggeri.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Dalla data di conversione in legge delpresente decreto, sono vietati i messaggipubblicitari concernenti il gioco con vin-cite in denaro.

Martedì 2 ottobre 2012 — 261 — Commissione XII

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4-bis. Chi trasgredisce al divieto previ-sto dal precedente comma è soggetto allasanzione amministrativa pecuniaria da100 mila a 500 mila euro.

4-ter. I proventi delle sanzioni ammi-nistrative, sono devoluti ad un appositocapitolo dello stato di previsione dellaspesa del Ministero della Salute per esseredestinati all’attivazione e il sostegno diprogrammi di prevenzione, cura e riabili-tazione di persone affette o a rischio didipendenza da gioco patologico.

Conseguentemente, al comma 6, soppri-mere il primo periodo.

7. 42. Palagiano.

Al comma 4, sopprimere le parole: ri-volte prevalentemente ai giovani.

7. 19. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 4, sostituire le parole: rivolteprevalentemente ai giovani con le seguenti:rivolte ai minori.

* 7. 52. Saltamartini.

Al comma 4, sostituire le parole: rivolteprevalentemente ai giovani con le seguenti:rivolte ai minori.

* 7. 76. Ciccioli.

Al comma 4, dopo le parole: rivolteprevalentemente ai giovani inserire le se-guenti: nei venti minuti precedenti e suc-cessivi alla trasmissione degli stessi e nel-l’intera fascia oraria dalle 16.00 alle 19.30.

7. 55. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer,Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa,D’Incecco, Burtone.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere,in fine, le parole: È altresì vietata, inqualsiasi forma, la pubblicità sulla stampagiornaliera e periodica destinata ai minori

e nelle sale cinematografiche in occasionedella proiezione di film destinati preva-lentemente alla visione dei minori.

7. 56. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer,Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa,D’Incecco, Burtone, Lenzi.

Al comma 4, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) incoraggiamento al gioco eccessivoo senza controllo.

7. 53. Saltamartini.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole:incitamento al gioco inserire le seguenti:non responsabile.

7. 6. Girlanda.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo: La pubblicità delgioco d’azzardo a mezzo stampa devesempre riportare in modo chiaramentevisibile l’esatta probabilità di vittoria che ilsoggetto ha in quel singolo gioco, evitandoil formarsi di illusioni che minimizzano ilrischio esaltando l’euforia della vittoria.

7. 32. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 4, aggiungere il commaseguente:

4-bis. Al fine di garantire una partico-lare tutela nei confronti dei minori, inquanto soggetti più esposti al rischio dimessaggi fuorvianti, i messaggi televisivipubblicitari di qualunque gioco, scom-messa e lotteria autorizzati dall’autoritàpubblica sono vietati nelle fasce protette e,al di fuori di esse, nei programmi televisivirivolti ai minori e nei quindici minutiprecedenti e successivi alla trasmissionedegli stessi.

7. 23. Mosella, Fabbri, Vatinno.

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Page 95: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 5, sopprimere il secondoperiodo.

7. 43. Palagiano.

Al comma 5, sopprimere il secondoperiodo.

* 7. 20. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 5, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Ai fini del presentecomma, i gestori di sale da gioco e diesercizi in cui vi sia offerta di giochipubblici, ovvero di scommesse su eventisportivi, anche ippici, e non sportivi, sonotenuti a esporre, all’ingresso e all’internodei locali, il materiale informativo predi-sposto dalle Aziende sanitarie locali, di-retto a evidenziare i rischi correlati algioco e a segnalare la presenza sul terri-torio dei servizi di assistenza pubblici e delprivato sociale dedicati al cura e al rein-serimento sociale delle persone con pato-logie correlate al G.A.P. (Gioco d’azzardopatologico).

7. 57. Garavini, Miotto.

Dopo il comma 5 inserire il seguentecomma:

5-bis. Il Ministero dell’Istruzione, del-l’università e della ricerca segnala allescuole primarie la valenza educativa deltema del gioco responsabile affinché gliistituti, nell’ambito della propria autono-mia, possano predisporre iniziative didat-tiche volte a rappresentare agli studenti ilsenso autentico del gioco ed i potenzialirischi connessi all’abuso o all’errata per-cezione.

7. 24. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli apparecchi idonei al giocod’azzardo non possono essere installatiall’interno ovvero in un raggio di 500metri da istituti scolastici di qualsiasi

grado, centri giovanili o altri istituti fre-quentati principalmente da giovani, strut-ture residenziali o semiresidenziali ope-ranti in ambito sanitario o socio assisten-ziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazionipossono essere stabilite con decreto delMinistero dell’interno, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze econ il Ministero della salute.

7. 33. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 8, primo periodo, sopprimerele parole: lettera b).

7. 58. Garavini, Miotto.

Al comma 8, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Ai fini di cui al presentecomma e al fine di rafforzare l’effettivitàdel divieto alla partecipazione dei minoridi anni diciotto ai giochi con vincita indenaro e di prevenire forme di dipendenzaper i soggetti vulnerabili, il Ministero del-l’economia e delle finanze - l’Amministra-zione autonoma dei monopoli di Stato e,a seguito della sua incorporazione, l’Agen-zia delle dogane e dei monopoli, in fun-zione della sua competenza decisoriaesclusiva al riguardo, emana, entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, un decreto allo scopo direndere obbligatoria l’introduzione dimeccanismi idonei a bloccare in modoautomatico l’accesso ai giochi per i minori,mediante l’inserimento nei software degliapparecchi da intrattenimento, videogiochie giochi on line di appositi sistemi di filtro,richiedenti l’uso esclusivo di tessera elet-tronica, tessera sanitaria regionale o co-dice fiscale, nonché la previsione, al mo-mento dell’accesso ai medesimi, di avver-tenze contro la dipendenza da gioco.

7. 59. Garavini, Miotto.

Al comma 8, in fine, aggiungere il se-guente periodo: Qualora il gestore identi-fichi ripetutamente il minore all’internodel locale segnala il nominativo ai servizi

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Page 96: Emendamenti decreto Balduzzi

sociali del comune al fine dell’assunzionedi misure atte al sostegno del minorestesso.

7. 60. Bossa.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Gli apparecchi idonei al giocod’azzardo non possono essere installatiall’interno ovvero in un raggio di 500metri da istituti scolastici di qualsiasigrado, centri giovanili o altri istituti fre-quentati principalmente da giovani, strut-ture residenziali o semiresidenziali ope-ranti in ambito sanitario o socio assisten-ziale, luoghi di culto.

7. 69. De Pasquale, Miotto, Pedoto,Grassi.

Al comma 9, primo periodo, sopprimerele parole: su base annuale almeno cinquemila; dopo la parola: minorile inserire leseguenti: e della normativa di ordine pub-blico in materia di riciclaggio.

7. 21. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 9, primo periodo, sostituire leparole: almeno cinquemila con la seguente:adeguati.

7. 73. Roccella.

Al comma 9, primo periodo, sostituire laparola: cinquemila con la seguente: dieci-mila.

7. 21. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Al comma 9, primo periodo, sostituire laparola: cinquemila con la seguente: dieci-mila.

7. 61. Miotto.

Al comma 9, primo periodo, dopo leparole all’articolo 110, comma 6, lettera a),inserire le seguenti: e lettera b).

Conseguentemente, al comma 10, dopole parole all’articolo 110, comma 6, letteraa), aggiungere le seguenti e lettera b).

7. 16. Niello.

Al comma 9, primo periodo, dopo leparole: lettera a), inserire le seguenti: elettera b).

7. 74. Ciccioli.

Al comma 9, primo periodo, sopprimerele parole collocati in prossimità di istitutiscolastici primari e secondari, di strutturesanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.

7. 22. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. L’apertura di sale da gioco e dipunti della rete fisica di raccolta del giocopraticato mediante gli apparecchi di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera a), deltesto unico di cui al regio decreto n. 773del 1931 e successive modificazioni, deveavvenire nel rispetto di una distanza mi-nima di prossimità di cinquecento metricon gli istituti scolastici primari e secon-dari, le strutture sanitarie e ospedaliere ei luoghi di culto. L’Amministrazione au-tonoma dei monopoli di Stato e, a seguitodella sua incorporazione, l’Agenzia delledogane e dei monopoli, in funzione dellasua competenza decisoria esclusiva al ri-guardo, provvede a pianificare forme diricollocazione degli esercizi in relazione anuove concessioni di raccolta di giocopubblico, ovvero al rinnovo di quelle giàesistenti. Ai fini di tale pianificazione sitiene conto dei risultati conseguiti all’esitodei controlli di cui al comma 9, nonché diogni altra qualificata informazione acqui-sita nel frattempo, ivi incluse propostemotivate dei comuni ovvero di loro rap-presentanze regionali o nazionali.

7. 63. Garavini, Miotto.

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Page 97: Emendamenti decreto Balduzzi

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. I punti della rete fisica di raccoltadel gioco praticato mediante gli apparecchidi cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),del testo unico di cui al regio decreton. 773 del 1931, non possono essere ubi-cati entro 500 metri da istituti scolasticiprimari e secondari, strutture sanitarie edospedaliere, e da luoghi di culto. La di-sposizione di cui al precedente periodo,opera relativamente alle concessioni diraccolta di gioco pubblico bandite succes-sivamente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto.

7. 47. Palagiano.

All’articolo 10, primo periodo, soppri-mere le parole da: in funzione fino a gettitoerariale.

7. 27. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimerele parole: a pianificare; sostituire le parole:forme di progressiva ricollocazione con leparole: alla ricollocazione.

7. 45. Palagiano.

Al comma 10, primo periodo, dopo leparole: provvede a pianificare inserire leseguenti: d’intesa con i sindaci interessatiper competenza territoriale.

7. 66. Sbrollini, Murer, Grassi, Bucchino,Bossa, D’Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 10, primo periodo, sopprimerele parole: ivi inclusi quelli connessi alconsolidamento del relativo gettito era-riale.

* 7. 62. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer,Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa,D’Incecco, Burtone.

Al comma 10, primo periodo, sopprimerele parole: ivi inclusi quelli connessi alconsolidamento del relativo gettito era-riale.

* 7. 46. Palagiano.

Al comma 10, primo periodo, sostituirele parole: che risultano territorialmenteprossimi a, con le parole: al fine di nonconsentire la loro ubicazione entro 500metri da.

7. 44. Palagiano.

Al comma 10, primo periodo, sostituirela parola: prossimi con le seguenti: entro500 metri da.

7. 65. Sbrollini, Murer, Grassi, Bucchino,Bossa, D’Incecco, Burtone, Pedoto.

Al comma 10, primo periodo, sostituirela parola: prossimi con le seguenti: ad unadistanza inferiore a 500 metri.

7. 37. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 10, dopo le parole: luoghi diculto, ovunque ricorrano, aggiungere le se-guenti: , centri socio-ricreativi e centrisportivi.

7. 38. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 10, secondo periodo, sostituirele parole: dislocazione territoriale degliistituti scolastici primari e secondari con leseguenti: distanza di almeno 500 metri deinuovi punti-gioco rispetto a scuole, campisportivi, oratori, centri frequentati dai mi-nori e della dislocazione territoriale.

7. 29. Binetti, Calgaro, De Poli.

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Page 98: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 10, dopo il secondo periodo,inserire il seguente: Gli apparecchi idoneial gioco d’azzardo, di nuova licenza orinnovo, non possono essere installati al-l’interno ovvero in un raggio di 500 metrida istituti scolastici di qualsiasi grado,centri giovanili o altri istituti frequentatiprincipalmente da giovani, strutture resi-denziali o semiresidenziali operanti in am-bito sanitario o socio assistenziale, luoghidi culto. Ulteriori limitazioni possono es-sere stabilite con decreto del Ministerodell’interno, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze e con ilMinistero della salute.

7. 14. Bocciardo.

All’articolo 7, comma 10, dopo il se-condo periodo aggiungere il seguente: Lepianificazioni di cui ai precedenti periodidevono prevedere obbligatoriamente che ladistanza minima dei punti vendita dagliistituti scolastici primari e secondari, dallestrutture sanitarie ed ospedaliere e dailuoghi di culto non possa essere inferiorea 200 metri lineari.

7. 1. Toccafondi.

Al comma 10, sostituire l’ultimo con ilseguente: In ogni caso, la distanza minimadei punti vendita da istituti scolastici pri-mari e secondari, strutture sanitarie edospedaliere e luoghi di culto non potràessere inferiore a 500 metri.

7. 64. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer,Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa,D’Incecco, Burtone.

Al comma 10, ultimo periodo, dopo laparola: motivate inserire le seguenti: evincolanti.

7. 39. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 10, aggiungere, in fine, ilseguente periodo:

Presso l’AAMS, attualmente Agenziadelle dogane e dei monopoli, è istituito unosservatorio di cui oltre ad alcuni Espertiindividuati dai rispettivi Ministeri di rife-rimento (Salute, Pubblica istruzione. Svi-luppo, Giovani, ed Economia) fanno parteanche rappresentanti delle Associazionifamiliari (Forum delle Famiglie) e delgiovani (forum dei giovani), rappresentantidei comuni, per valutare tempestivamentee comunque sempre insieme, quali siano lemisure più efficaci a contrastare la veloceevoluzione del gioco d’azzardo: dalle cam-pagne comunicative, alle iniziative piùconcrete di contrasto al fenomeno delladipendenza grave.

7. 30. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 10, aggiungere, infine, il se-guente periodo: In ogni caso la distanzaminima dei punti della rete fisica di rac-colta del gioco dai luoghi elencati neiperiodi precedente è fissata in 500 metri.

7. 40. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Dopo il comma 10 aggiungere il se-guente:

10-bis. Presso le ASL è sempre possibileincontrare, in modo discreto ma visibile,personale qualificato disposto a farsi ca-rico della problematica specifica del gio-catore d’azzardo patologico, che, attra-verso il racconto della sua storia, vuolefare una denuncia, non sempre penale, macircostanziata, per aiutare amici e com-pagni, con l’intenzione di contenere undisagio in crescita continua. Il Gap èattualmente compreso tra i LEA e il pa-ziente deve sperimentare che fin dal primimomenti in cui desidera lasciare il gioco,che è possibile farlo e che il SSN mette asua disposizione qualcuno pronto ad aiu-tarlo.

7. 31. Binetti, De Poli, Calgaro.

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Page 99: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. All’articolo 419 del Codice civile,al secondo comma, è aggiunto in fine ilseguente periodo: « Può altresì disporre lasospensione di procedure esecutive in casodi soggetto affetto da ludopatia ».

7. 67. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer,Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa,D’Incecco, Burtone.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al fine di incrementare le ri-sorse per gli interventi di cura in favoredei soggetti affetti da patologie correlate aG.A.P. (Gioco d’azzardo patologico), sonoridotte dello 0,1 per cento le percentualidelle somme giocate destinate alla remu-nerazione degli operatori e dei concessio-nari inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1,comma 533, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, e successive modificazioni. Condecreto dirigenziale, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze-l’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato e, aseguito della sua incorporazione, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli, in funzionedella sua competenza decisoria esclusiva alriguardo, emana le conseguenti norme diattuazione. Le entrate derivanti dallesomme acquisite ai sensi del presentecomma, previo versamento all’entrata delbilancio dello Stato, sono destinate alFondo nazionale sanitario.

7. 68. Garavini, Miotto.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-guente:

10-bis. Ai fini dell’adozione e dell’ema-nazione delle linee d’azione per la pre-venzione, il contrasto e il recupero difenomeni di ludopatia conseguente a giococompulsivo, il decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze – Amministra-zione autonoma dei monopoli di Stato, edel Ministero della Salute, di cui all’arti-

colo 1, comma 70, della legge 13 dicembre2010 n. 220, è emanato entro 30 giornidalla data di conversione in legge delpresente decreto, previa intesa con laConferenza unificata.

7. 48. Palagiano.

All’articolo 7, comma 11, sostituire leparole: dispone, nonché con la seguente:definisce.

* 7. 12. Abelli.

Al comma 11, sostituire la parola: di-spone con la seguente: definisce.

* 7. 41. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

All’Articolo 7, comma 11, sostituire leparole: certificazione medica con le se-guenti: certificazione specialistica medicain strutture pubbliche o private.

7. 5. Girlanda.

Al comma 11 dopo le parole: idoneacertificazione medica inserire le seguenti:che viene rilasciata gratuitamente dai me-dici di medicina generale e dai pediatri dilibera scelta.

7. 70. Bucchino, Miotto, Grassi, Pedoto,Murer, Sbrollini, Bossa, Burtone, D’In-cecco.

Al comma 11, dopo le parole: certifica-zione medica, inserire le seguenti: trattan-dosi di pratica sportiva amatoriale il cer-tificato può essere rilasciato dal medico difamiglia, mentre compete esclusivamenteal medico sportivo rilasciare tale certifi-cato, nel caso di sport agonistico o diattiva sportiva dilettantistica, ma intensiva.Il certificato prevede la descrizione pun-tuale di tutti i controlli e gli accertamentifatti.

7. 34. Binetti, Calgaro, De Poli.

Martedì 2 ottobre 2012 — 267 — Commissione XII

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Al comma 11, dopo le parole: certifica-zione medica inserire le seguenti: e comun-que dal compimento dei 6 anni di vita adeccezione delle attività di educazione fisicadurante l’orario scolastico.

7. 4. Girlanda.

Al comma 11, sostituire le parole da:nonché linee guida fino alla fine delcomma, con le seguenti: eseguita dai me-dici di medicina generale e pediatri dilibera scelta limitatamente ai propri assi-stiti da almeno tre anni e dagli specialistidi medicina dello sport per competenzaspecifica, nonché linee guida per l’effet-tuazione di controlli sanitari sui praticantie per la dotazione e l’impiego obbligatorio,da parte di società sportive professionisti-che, dilettantistiche e amatoriali compresepalestre, piscine e strutture sportive, didefibrillatori semiautomatici e di eventualialtri dispositivi salvavita.

7. 7. Girlanda.

Al comma 11, dopo le parole: lineeguida, inserire le seguenti: che prevedano,ove necessario, progressivi livelli diagno-stici.

7. 8. Formichella.

Al comma 11, dopo le parole: controllisanitari inserire le seguenti: e nutrizionali

7. 17. Castellani, Bocciardo.

Al comma 11, sopprimere dalle parole: eper la dotazione fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 11,aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di salvaguardare lasalute dei cittadini. Il Ministero dellaSalute, con proprio decreto da adottareentro trenta giorni dalla data di conver-sione in legge del presente decreto, d’in-tesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bol-zano, e nel rispetto delle disposizioni dicui al decreto del Ministero della Salute18 marzo 2011, recante « Determinazionedei criteri e delle modalità di diffusionedei defibrillatori automatici esterni di cuiall’articolo 2, comma 46, della leggen. 191/2009 », definisce i criteri e le con-dizioni in presenza dei quali nei seguentimezzi di trasporto, strutture e luoghi èobbligatoria la detenzione e consentitol’utilizzo dei defibrillatori semiautomaticio automatici esterni, denominati « DAE »,e di altri dispositivi salvavita:

a) mezzi adibiti al soccorso sanitariodella Polizia di Stato, dell’Arma dei cara-binieri, della polizia municipale, del Corpodella guardia di finanza, del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, del Corpo fore-stale dello Stato, del Dipartimento dellaprotezione civile, del Corpo capitanerie diporto, nonché mezzi aerei adibiti al soc-corso e al trasporto degli infermi, in tuttii mezzi di soccorso del 118, nonché nelleambulanze private delle varie organizza-zioni di soccorso;

b) ambulatori e poliambulatori me-dici, nonché strutture socio-sanitarie au-torizzate;

c) grandi scali e mezzi di trasportoaerei, ferroviari e marittimi;

d) istituti penitenziari;

e) strutture sedi di grandi avveni-menti socio-culturali, grandi strutturecommerciali e industriali;

f) luoghi in cui si pratica attivitàricreativa, ludica e sportiva, agonistica enon agonistica anche a livello dilettanti-stico;

g) strutture scolastiche e universita-rie;

h) farmacie.

Il decreto di cui al presente comma,stabilisce altresì i termini temporali entrocui i responsabili dei mezzi di trasporto,delle strutture e dei luoghi in cui è ob-

Martedì 2 ottobre 2012 — 268 — Commissione XII

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bligatoria la detenzione di DAE, provve-dono ad adeguarsi a tale obbligo.

7. 50. Palagiano.

Al comma 11, sostituire le parole: e perla dotazione e l’impiego, da parte di so-cietà sportive sia professionistiche che di-lettantistiche, di defibrillatori semiautoma-tici e di eventuali altri dispositivi salvavitacon le seguenti: e l’obbligo per la dotazionee l’impiego, da parte di società sportive siaprofessionistiche che dilettantistiche e discuole superiori e università dove si pra-ticano attività sportive, di defibrillatorisemiautomatici e di eventuali altri dispo-sitivi salvavita

7. 72. Bucchino, Di Virgilio, Miotto,Grassi, Pedoto.

Al comma 11, sostituire le parole da: eper la dotazione e l’impiego fino alla finedel periodo con le seguenti: e per la indi-viduazione ed il corretto l’utilizzo, daparte delle società sportive sia professio-nistiche che dilettantistiche, di un set mi-nimo di strumenti necessari a prestare gliinterventi di primo soccorso salvavita agliatleti.

7. 25. Mosella, Fabbri, Vatinno.

All’articolo 7, comma 11, dopo le parole:dispositivi salvavita aggiungere le seguenti:essendo comunque sempre necessaria lapresenza di un medico.

7. 3. Girlanda.

Al comma 11, aggiungere, in fine, leseguenti parole: prevedendo la possibilitàdi sgravi fiscali della cifra d’acquisto.

7. 10. Formichella.

Al comma 11 aggiungere, in fine, ilseguente periodo: La certificazione medicarichiesta per la pratica di attività sportiva

non agonistica potrà essere prodotta daun medico liberamente scelto o comun-que, gratuitamente, dal medico di fami-glia o dal pediatra di libera scelta; nelcaso di attività sportiva agonistica lacertificazione potrà essere rilasciataesclusivamente dallo specialista in medi-cina dello sport.

7. 36. Calgaro, Binetti, De Poli.

Al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: È confermata l’esenzionedisposta dall’articolo 1, comma 4 dellalegge 23 dicembre 1994, n. 724, per lacertificazione medica di idoneità per l’at-tività sportiva non agonistica o amatorialepraticata dai minori di anni 18.

* 7. 71. Miotto, Bucchino, Grassi, Pedoto,Murer, Sbrollini, Bossa, Burtone, D’In-cecco.

Al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: È confermata l’esenzionedisposta dall’articolo 1, comma 4 dellalegge 23 dicembre 1994, n. 724, per lacertificazione medica di idoneità per l’at-tività sportiva non agonistica o amatorialepraticata dai minori di anni 18.

* 7. 49. Palagiano.

Al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: È confermata l’esenzionedisposta dall’articolo 1, comma 4 dellalegge 23 dicembre 1994, n. 724, per lacertificazione medica di idoneità per l’at-tività sportiva non agonistica o amatorialepraticata dai minori di anni 18.

* 7. 35. Binetti, De Poli.

Dopo il comma 11 aggiungere il se-guente:

11-bis. Al fine di dare piena attuazionea quanto previsto dal decreto 18 marzo2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 129 del 6 giugno 2011, l’autorizzazione

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di spesa prevista dall’articolo 2, comma 46,della legge 23 dicembre 2009, n, 191, èincrementata di 4 milioni di euro perl’anno 2013.

Per la copertura degli oneri di cui alpresente comma si provvede per l’anno2013, tenuto conto delle modifiche deiprezzi di vendita al pubblico dei tabacchilavorati eventualmente intervenute ai sensidell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965,n. 825, e successive modificazioni, alleoccorrenti variazioni dell’aliquota di basedella tassazione dei tabacchi lavorati di cuiall’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,n. 76, e successive modificazioni, adottateai sensi dell’articolo 1, comma 485, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. 2. Di Virgilio, Burtone, Castellani.

Al comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le spese sostenute per l’iscri-zione annuale o l’abbonamento di ragazzidi età compresa tra i 5 e 18 anni, adassociazioni sportive, palestre, piscine edaltre strutture ed impianti sportivi desti-nati alla pratica sportive dilettantisticasono oggetto di detrazioni fiscali determi-nate sulla base dell’indicatori Isee.

7. 9. Formichella.

Alla rubrica, dopo la parola: ludopatiainserire le seguenti: ossia dipendenza graveda gioco d’azzardo.

7. 28. Binetti, Calgaro, De Poli.

ART. 8.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) della figura di un professioni-sta con formazione specifica in mensescolastiche ed aziendali.

8. 22. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 8, sostituire la parola: sotto-porlo con le seguenti: garantire che du-rante le fasi di lavorazione sia sottoposto.

8. 12. Abelli.

Al comma 11, sostituire le parole: daeuro 5000 a euro 50.000 con le seguenti: eda 500 a euro 5.000.

8. 13. Abelli.

Dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. Nell’ambito della disciplina pre-vista dal Regolamento (CE) 25 ottobre2011 n. 1169/2011 relativo alla fornituradi informazioni sugli alimenti ai consu-matori, al fine di incentivare le produzioniagroalimentari italiane di qualità e diaumentare i livelli di sicurezza dei pro-dotti alimentari commercializzati, trasfor-mati, parzialmente trasformati o non tra-sformati, nonché al fine di rafforzare laprevenzione e la repressione delle frodialimentari, è obbligatorio, nei limiti esecondo le procedure di cui ai commi12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies,riportare nell’etichetta di tali prodotti, ol-tre alle indicazioni di cui all’articolo 3 deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,e successive modificazioni, e alle indica-zioni di cui all’articolo 4 della legge 3febbraio 2011, n. 4, l’indicazione dei te-nori di micotossine di ogni partita o sot-topartita dei prodotti alimentari indicatinella Parte 2 dell’allegato al Regolamento(CE) 19 dicembre 2006, n. 1881, rilevati aisensi del Regolamento (CE) del 23 febbraio2006, n. 401 indicando altresì i tenorimassimi dei contaminanti consentiti neiprodotti alimentari per la prima infanziae per l’alimentazione degli adulti ai sensidel citato Regolamento CE n. 1881/2006.

12-ter. La disposizione di cui al comma12-bis si applica decorsi tre mesi dalladata di notifica della procedura previstaall’articolo 45 comma 1 del Regolamento

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(CE) 25 ottobre 2011 n. 1169/2011, inassenza di un parere negativo della Com-missione europea.

12-quater. È consentito il commerciodei prodotti etichettati ai sensi della nor-mativa previgente, non conformi alle di-sposizioni del comma 12-bis, per il pe-riodo di 12 mesi a decorrere dalla data dientrata in vigore delle disposizioni mede-sime di cui al comma 12-ter.

12-quinquies. Salvo che il fatto costi-tuisca reato, chiunque pone in vendita omette altrimenti in commercio prodottialimentari non etichettati in conformitàalle disposizioni di cui al comma 12-bis, adecorrere dal termine di cui al comma12-ter è punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000euro.

8. 15. Servodio, Oliverio, Agostini, Bran-dolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, DalMoro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe(PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Al fine di incentivare le produ-zioni agroalimentari italiane di qualità e diaumentare i livelli di sicurezza dei pro-dotti alimentari commercializzati, trasfor-mati, parzialmente trasformati o non tra-sformati, nonché al fine di rafforzare laprevenzione e la repressione delle frodialimentari, le etichette di tali prodottipossono riportare, oltre alle indicazioni dicui all’articolo 3 del decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 109, e successive modi-ficazioni, e alle indicazioni di cui all’arti-colo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,l’indicazione dei tenori di micotossine diogni partita o sottopartita dei prodottialimentari indicati nella Parte 2 dell’alle-gato al Regolamento (CE) 19 dicembre2006, n. 1881, rilevata ai sensi del Rego-lamento (CE) n. 401/2006 del 23 febbraio2006, indicando altresì i tenori massimidei contaminanti, nei prodotti alimentari

per la prima infanzia e per l’alimentazionedegli adulti, stabiliti con il citato Regola-mento CE n. 1881/2006.

8. 16. Servodio, Oliverio, Agostini, Bran-dolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, DalMoro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe(PD), Sani, Trappolino.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

All’articolo 1, comma 3-bis del decretolegislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopole parole: « all’articolo 2135 del codice ci-vile » sono aggiunte le seguenti parole: « ,nonché le micro e piccole imprese, comedefinite dalla raccomandazione della Com-missione Europea 2003/361/CE del 6 mag-gio 2003, che operano nei settori interessatidai controlli di cui al comma 1. L’esclusionesi applica per le attività di cui all’allegato A,Sezione 8, sempre che siano esercitate neilimiti delle fasce ivi previste ».

*8. 44. Vignali, Saglia.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

All’articolo 1, comma 3-bis del decretolegislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopole parole: « all’articolo 2135 del codice ci-vile » sono aggiunte le seguenti: « , nonché lemicro e piccole imprese, come definite dallaraccomandazione della Commissione Euro-pea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, cheoperano nei settori interessati dai controllidi cui al comma 1. L’esclusione si applicaper le attività di cui all’allegato A, Sezione8, sempre che siano esercitate nei limitidelle fasce ivi previste ».

*8. 23. Binetti, De Poli.

Al comma 14, capoverso, premettere leparole: A partire da gennaio 2013.

8. 36. Binetti, De Poli.

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Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis) Il comma 3-bis dell’articolo 1del decreto legislativo n. 194 del 2008 deveessere interpretato nel senso che si inten-dono imprenditori agricoli anche le coo-perative di cui all’articolo 1 comma 2 deldecreto legislativo 228/01 che svolgono leattività di cui all’articolo 2135 c.c. utiliz-zando i prodotti prevalentemente fornitidai soci.

8. 35. Binetti, De Poli.

Al comma 15, punto 8.6 dell’Allegato 1,sopprimere le parole: fascia produttiva an-nua A e B della sezione VI.

8. 38. Binetti, De Poli.

Sopprimere il comma 16.

*8. 20. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 16.

*8. 42. Vignali, Froner, Saglia, Pezzotta,Raisi, Lulli, Colaninno.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Le bevande analcoliche di cui al-l’articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 19maggio 1958, n. 719, e successive modifi-cazioni, devono essere preparate e com-mercializzate con un contenuto di succonaturale non inferiore al 20 per cento.

16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, le parole: « non pos-sono essere colorate se non contengonoanche » sono sostituite dalle seguenti: « de-vono contenere » e le parole: « al 12 percento » sono sostituite dalle seguenti: « al20 per cento »;

b) all’articolo 2, le parole: « coloratein violazione del divieto » sono sostituitedalle seguenti: « in violazione delle dispo-sizioni ».

16-ter. Le bevande prodotte anterior-mente alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,prive del contenuto minimo obbligatorio aisensi dei commi 16 e 16-bis, possonoessere commercializzate entro i successiviquattro mesi.

**8. 11. Russo, Oliverio, Dima, Delfino,Ruvolo.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Le bevande analcoliche di cui al-l’articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 19maggio 1958, n. 719, e successive modifi-cazioni, devono essere preparate e com-mercializzate con un contenuto di succonaturale non inferiore al 20 per cento.

16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, le parole: « non pos-sono essere colorate se non contengonoanche » sono sostituite dalle seguenti: « de-vono contenere » e le parole: « al 12 percento » sono sostituite dalle seguenti: « al20 per cento »;

b) all’articolo 2, le parole: « coloratein violazione del divieto » sono sostituitedalle seguenti: « in violazione delle dispo-sizioni ».

16-ter. Le bevande prodotte anterior-mente alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,prive del contenuto minimo obbligatorio aisensi dei commi 16 e 16-bis, possonoessere commercializzate entro i successiviquattro mesi.

**8. 39. Di Giuseppe, Rota, Messina, Pa-lagiano.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Le bevande analcoliche di cui al-l’articolo 4 del decreto del Presidente dellaRepubblica 19 maggio 1958, n. 719 e dicui all’articolo 1 della legge 3 aprile 1961,n. 286, devono essere commercializzate

Martedì 2 ottobre 2012 — 272 — Commissione XII

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con un contenuto di succo naturale noninferiore al 20 per cento. La misura di cuial presente comma è notificata ai sensidella direttiva 98/34/CE e si applica de-corsi quattro mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto legge.

16-bis. È istituito il logo nazionale perle bevande analcoliche a base di frutta dicui all’articolo 4 del decreto del Presidentedella Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 edi cui all’articolo 1 della legge 3 aprile1961, n. 286, con l’uso esclusivo di fruttadi origine o di provenienza italiana.

16-ter. L’utilizzo del logo è riservatoalle bevande analcoliche a base di fruttaper le quali tutte le fasi del processo diproduzione e di trasformazione sono in-teramente realizzate sul territorio nazio-nale e che riportano nell’etichettatura l’in-dicazione di origine o di provenienza ita-liana della frutta utilizzata.

16-quater. Con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, da emanare, di concerto con il Mini-stro dello sviluppo economico e con il Mini-stro delle politiche europee e d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto-legge,sono definite la forma, le caratteristichetecniche e la disciplina d’uso del logo nazio-nale di cui al comma 16-bis.

8. 18. Oliverio, Agostini, Brandolini,Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro,Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. A decorrere dal 1o gennaio 2013 lebevande analcoliche di cui all’articolo 4 deldecreto del Presidente della Repubblica 19maggio 1958, n. 719, devono essere com-mercializzate con un contenuto di succonaturale non inferiore al 20 per cento.

8. 37. Rondini, Laura Molteni, Fabi, Mar-tini, Negro, Callegari, Fogliato, Rainieri.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Decorsi 24 mesi dalla data di en-trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto-legge, le bevandeanalcoliche di cui all’articolo 4 del decretodel Presidente della Repubblica 19/5/1958,n. 719, devono essere commercializzatecon un contenuto di succo non inferiore al20 per cento.

8. 45. Vignali.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Le bevande analcoliche di cui al-l’articolo 4 del decreto del Presidente dellaRepubblica 19 maggio 1958, n. 719 e dicui all’articolo 1 della legge 3 aprile 1961,n. 286, devono essere commercializzatecon un contenuto di succo naturale noninferiore al 20 per cento. La misura di cuial presente, comma è notificata ai sensidella direttiva 98/34/CE e si applica de-corsi quattro mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto-legge.

8. 19. Oliverio, Agostini, Brandolini,Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro,Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,Servodio, Trappolino.

Al comma 16, sostituire le parole: de-vono essere commercializzate con un con-tenuto di succo naturale non inferiore al20 per cento con le seguenti: possonoessere commercializzate con un contenutodi succo naturale superiore al 12 percento.

8. 43. Vignali, Froner, Saglia, Pezzotta,Raisi, Lulli, Colaninno.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis: Ai fini dell’applicazione uni-forme, su tutto il territorio nazionale, dellemodalità di formazione, anche a distanza,del personale adibito alla produzione, som-ministrazione e commercializzazione di ali-

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menti, il Ministro della salute, sentita laConferenza Stato-Regioni, ne definisce icriteri.

8. 41. Pedoto, Sarubbi.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis: All’articolo 4 del decreto delPresidente della Repubblica 19 maggio1958, n. 719, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al primo comma le parole: « con-centrato o liofilizzato o sciroppato » sonosoppresse;

b) al quinto comma, le parole: « Lebibite di cui al presente articolo debbonoavere per ogni 100 cc. un contenuto disucco naturale non inferiore a gr. 12 odella quantità equivalente di succo con-centrato o liofilizzato o sciroppato. » sonosoppresse.

8. 40. Bucchino, Miotto, Grassi, Pedoto,Murer, Sbrollini, Bossa, Burtone, D’In-cecco, Lenzi.

Dopo il comma 16, aggiungere i se-guenti:

16-bis. È istituito il logo nazionale perle bevande analcoliche a base di frutta, peri succhi di frutta e per i nettari prodotticon l’uso esclusivi frutta di origine o diprovenienza italiana.

16-ter. L’utilizzo del logo nazionale dicui al comma 16-bis è riservato alle be-vande analcoliche a base di frutta, aisucchi di frutta e ai nettari per i qualitutte le fasi del processo di produzione edi trasformazione sono interamente rea-lizzate sul territorio nazionale e che ri-portano nell’etichettatura l’indicazione diorigine o di provenienza italiana dellafrutta utilizzata.

16-quater. In deroga al comma 16-bis,il logo nazionale di cui al presente articolopuò essere apposto alle bevande analcoli-che a base di frutta tropicale, ai succhi difrutta tropicale e ai nettari prodotti conl’utilizzo di frutta tropicale non coltivata

nel territorio nazionale, purché tutte lefasi del processo di trasformazione sianointeramente realizzate sul territorio na-zionale e sia riportata in etichettatural’indicazione di origine o di provenienzadella frutta utilizzata.

16-quinquies. Con decreto del Ministrodelle politiche agricole, alimentari e fore-stali, da emanare, di concerto con il Mi-nistro dello sviluppo economico e con ilMinistro per gli affari europei e d’intesacon la Conferenza unificata di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281 e successive modificazioni,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto-legge, sono definite la forma,le caratteristiche tecniche e la disciplinad’uso del logo nazionale di cui al presentearticolo.

16-sexies. A chiunque, al fine di trarneprofitto, introduce nel territorio delloStato, detiene per la vendita, pone invendita con offerta diretta ai consumatorio mette comunque in circolazione bevandeanalcoliche a base di frutta, succhi difrutta e nettari con il logo nazionalecontraffatto, si applica l’articolo 517-qua-ter del codice penale.

16-septies. Salvo che il fatto costituiscareato, a chiunque impiega o utilizza il logonazionale di cui al presente articolo, inviolazione della disciplina ivi prevista siapplica la sanzione amministrativa pecu-niaria da 3.000 a 20.000 euro.

8. 48. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini, Negro, Callegari, Fogliato.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. È istituito il logo nazionale perle bevande analcoliche a base di frutta dicui all’articolo 4 del decreto del Presidentedella Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 edi cui all’articolo 1 della legge 3 aprile1961, n. 286, con l’uso esclusivo di fruttadi origine o di provenienza italiana.

16-ter. L’utilizzo del logo è riservatoalle bevande analcoliche a base di fruttaper le quali tutte le fasi del processo diproduzione e di trasformazione sono in-

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teramente realizzate sul territorio nazio-nale e che riportano nell’etichettatura l’in-dicazione di origine o di provenienza ita-liana della frutta utilizzata.

16-quater. Con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, da emanare, di concerto con il Mi-nistro dello sviluppo economico e con ilMinistro delle politiche europee e d’intesacon la Conferenza unificata di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto-legge, sono definite la forma,le caratteristiche tecniche e la disciplinad’uso del logo nazionale di cui al comma16-bis.

8. 17. Oliverio, Agostini, Brandolini,Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro,Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 16, aggiungere i se-guenti:

16-bis. All’articolo 1 della legge 3 aprile1961, n. 286, le parole: « non possonoessere colorate se non contengono anche »sono sostituite dalle seguenti: « devonocontenere » e la parole: « al 12 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « al 20 percento ».

16-ter. All’articolo 2 della legge 3 aprile1961, n. 286, e successive modificazioni, leparole: « colorate in violazione del divieto »sono sostituite dalle seguenti « in viola-zione delle disposizioni ».

8. 46. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini, Negro, Callegari, Fogliato, Rai-nieri.

Dopo il comma 16, aggiungere i se-guenti:

16-bis. Al fine di assicurare ai consu-matori una completa e corretta informa-zione sulle caratteristiche delle bevandeanalcoliche a base di frutta di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 19

maggio 1958, n. 719, nonché dei succhi difrutta e dei nettari di cui al decretolegislativo 21 maggio 2004, n. 151, e dirafforzare la prevenzione e la repressionedelle frodi alimentari, è obbligatorio, neilimiti e secondo le procedure di cui alpresente articolo, riportare nell’etichetta-tura di tali prodotti, oltre alle indicazionidi cui all’articolo 3 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 109, e successive mo-dificazioni, l’indicazione del luogo di ori-gine o di provenienza. È fatto obbligo,altresì, di riportare nell’etichettatura inomi e la percentuale complessiva delfrutto naturale contenuto.

16-ter. L’indicazione del luogo di ori-gine o di provenienza riguarda il luogo incui è avvenuta l’ultima trasformazionesostanziale e il luogo di coltivazione dellafrutta utilizzata nella preparazione o nellaproduzione dei prodotti di cui al comma16-bis.

16-quater. Si applicano le disposizionidi cui all’articolo 4, commi 10 e 12 edell’articolo 5 della legge 3 febbraio 2011,n. 4, nonché la procedura di cui agliarticoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva2000/13/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 20 marzo 2000, e successivemodificazioni.

16-quinquies. A chiunque, al fine ditrarne profitto, introduce nel territoriodello Stato, detiene per la vendita, pone invendita con offerta diretta ai consumatorio mette comunque in circolazione bevandeanalcoliche a base di frutta, succhi difrutta e nettari con indicazioni di origineo di provenienza contraffatte, si applical’articolo 517-quater del codice penale.

8. 47. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini, Negro, Callegari, Fogliato, Rai-nieri.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

16-bis. Al fine di uniformare alla mediacomunitaria la durata dei procedimentirelativi all’autorizzazione ed al controllodell’idoneità dei materiali diversi, destinatia venire in contatto con sostanze alimen-

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tari o d’uso personale, di cui al decreto delMinistro della sanità 21 marzo 1973, pub-blicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del20 aprile 1973, 104, e successive modifi-cazioni, sono adottate le seguenti misure:

a) gli iter procedimentali e le verifi-che tecniche sono completati entro 90giorni dalla richiesta;

b) l’istituto Superiore della Sanità(ISTISAN) ha competenza esclusiva in ma-teria di verifiche tecniche;

c) In caso di esito positivo pressol’ISTISAN, entro i successivi 30 giorni sonoemanati i provvedimenti di inserimentonella lista positiva di cui al citato decreto21 marzo 1973.

8. 14. Vessa.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: « del5 per cento » sono sostituite dalle seguenti:« dell’8 per cento, qualora l’intensità dellavoro nell’appalto sia pari o inferiore al35 per cento, del 3 per cento, qualoral’intensità del lavoro nell’appalto sia com-presa fra il 35 ed il 75 per cento, del 2 percento, qualora l’intensità del lavoro superiil 75 per cento dell’appalto, ».

*8. 1. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: « del5 per cento » sono sostituite dalle seguenti:« dell’8 per cento, qualora l’intensità dellavoro nell’appalto sia pari o inferiore al35 per cento, del 3 per cento, qualoral’intensità del lavoro nell’appalto sia com-

presa fra il 35 ed il 75 per cento, del 2 percento, qualora l’intensità del lavoro superiil 75 per cento dell’appalto, ».

*8. 24. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole:« 5 per cento sono inserite le seguenti: « ,al netto di eventuali oneri per la ristrut-turazione o ammortamento dei macchi-nari, ».

**8. 10. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole:« 5 per cento sono inserite le seguenti: « ,al netto di eventuali oneri per la ristrut-turazione o ammortamento dei macchi-nari, ».

**8. 25. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

16-bis. All’articolo 15, comma 13, letteraa) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 con-vertito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012 n. 135, le parole: « per tutta la duratadei contratti medesimi » sono sostituite dalleseguenti: « e la loro durata è prorogata perun periodo di tempo pari al 50 per centodella durata residua del contratto, e comun-que non inferiore ad un anno ».

* 8. 8. Brandolini, Agostini.

Martedì 2 ottobre 2012 — 276 — Commissione XII

Page 109: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: « pertutta la durata dei contratti medesimi »sono sostituite dalle seguenti: « e la lorodurata è prorogata per un periodo ditempo pari al 50 per cento della durataresidua del contratto, e comunque noninferiore ad un anno ».

*8. 26. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95convertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012 n. 135, dopo le parole 31 di-cembre 2012 » sono inseriti i seguenti pe-riodi: « le aziende ed enti del Servizio sani-tario nazionale rinegoziano le condizionirelative ai contratti di appalto soggetti ariduzione; la riduzione prevista sarà opera-tiva solo dopo la rinegoziazione suddetta; ».

**8. 27. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95convertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012 n. 135, dopo le parole 31 di-cembre 2012 » sono inseriti i seguenti pe-riodi: « le aziende ed enti del Servizio sani-tario nazionale rinegoziano le condizionirelative ai contratti di appalto soggetti ariduzione; la riduzione prevista sarà opera-tiva solo dopo la rinegoziazione suddetta; ».

**8. 7. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole31 dicembre 2012 » è inserito il seguenteperiodo: « le aziende ed enti del Serviziosanitario nazionale rinegoziano le condi-zioni relative ai contratti di appalto sog-getti a riduzione; ».

*8. 5. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera a) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole31 dicembre 2012 » è inserito il seguenteperiodo: « le aziende ed enti del Serviziosanitario nazionale rinegoziano le condi-zioni relative ai contratti di appalto sog-getti a riduzione; ».

*8. 28. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera b) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, le parole« senza alcun onere a carico delle stesse, eciò in deroga all’articolo 1671 del codicecivile. » sono sostituite dalle seguenti: « , aisensi dell’articolo 1671 del codice civile ».

**8. 2. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, let-tera b) del decreto-legge 6 luglio 2012n. 95 convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012 n. 135, le parole« senza alcun onere a carico delle stesse, e

Martedì 2 ottobre 2012 — 277 — Commissione XII

Page 110: Emendamenti decreto Balduzzi

ciò in deroga all’articolo 1671 del codicecivile. » sono sostituite dalle seguenti: « , aisensi dell’articolo 1671 del codice civile ».

**8. 29. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, deldecreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 conver-tito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012 n. 135, dopo la lettera b) è aggiuntala seguente:

b-bis) Le disposizioni di cui alla let-tera a) non si applicano qualora i prezziunitari dell’appalto non superino i prezziunitari di riferimento di cui alla lettera b).

*8. 9. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 15, comma 13, deldecreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 conver-tito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012 n. 135, dopo la lettera b) è aggiuntala seguente:

b-bis) Le disposizioni di cui alla let-tera a) non si applicano qualora i prezziunitari dell’appalto non superino i prezziunitari di riferimento di cui alla lettera b).

*8. 30. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto ilseguente: 11-ter. Il presente articolo non siapplica ai contratti di acquisto di beni eservizi da parte delle aziende ed enti delServizio Sanitaria Nazionale ed ai con-tratti che da questi derivano.

**8. 3. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto ilseguente: 11-ter. Il presente articolo non siapplica ai contratti di acquisto di beni eservizi da parte delle aziende ed enti delServizio Sanitario Nazionale ed ai con-tratti che da questi derivano ».

**8. 33. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto ilseguente: 11-ter. Ai fini del presente arti-colo la somministrazione di alimenti èequiparata alla cessione degli stessi ».

*8. 31. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto ilseguente: 11-ter. Ai fini del presente arti-colo la somministrazione di alimenti èequiparata alla cessione degli stessi ».

*8. 4. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto ilseguente: 11-ter. Il comma 7 non si applicaai contratti di acquisto di beni e servizi da

Martedì 2 ottobre 2012 — 278 — Commissione XII

Page 111: Emendamenti decreto Balduzzi

parte delle aziende ed enti del ServizioSanitario Nazionale ed ai contratti che daquesti derivano ».

**8. 6. Brandolini, Agostini.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, dopo il comma 11-bis è aggiunto ilseguente: 11-ter. Il comma 7 non si applicaai contratti di acquisto di beni e servizi daparte delle aziende ed enti del ServizioSanitario Nazionale ed ai contratti che daquesti derivano ».

**8. 32. Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-guente:

« 16-bis. Al fine di incoraggiare il con-sumo di prodotti naturali e privi di grassie di conservanti, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano possonoadottare provvedimenti rivolti a promuo-vere la distribuzione di frutta fresca distagione in buste monoporzioni, mediantel’installazione di appositi distributori au-tomatici negli istituti scolastici ».

8. 34. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: quin-dici giorni con le seguenti: sette giorni.

9. 2. Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il manteni-mento dei livelli di prevenzione, vigilanzae controllo a tutela della salute, ai diri-genti delle professionalità sanitarie delMinistero della salute di cui all’articolo 18,comma 8, del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni, non si applicano, anche in conside-razione delle funzioni di ufficiale di poli-zia giudiziaria loro attribuite, le disposi-zioni in materia di soprannumerarietà,eccedenze di personale e mobilità collet-tiva di cui all’articolo 6, comma 1 eall’articolo 33 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, fermo rimanendo il divieto diprocedere a nuove assunzioni fino al com-pleto riassorbimento del personale in ser-vizio, di ruolo e a tempo determinato,senza nuovi o maggiori oneri a carico delbilancio dello Stato.

9. 1. Mancuso.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) All’articolo 92 del decreto le-gislativo n. 219 del 2006, il comma 4 èsostituito dal seguente:

« I medicinali disciplinati dal presentearticolo possono essere forniti anche daiproduttori e dai grossisti direttamente allestrutture autorizzate a impiegarli o aglienti da cui queste dipendono ».

10. 4. Bocciardo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 122, primo comma,il secondo periodo è sostituito dal se-guente: « Nel mese di gennaio di ognianno, ciascuna impresa farmaceutica devecomunicare, su base regionale, all’AIFA,l’elenco dei sanitari visitati dai propriinformatori scientifici nell’anno prece-dente, comprovato da una certificazione diconformità annuale rilasciata da soggettiterzi idonei, che ne attesti il rispetto delledisposizioni di cui all’articolo 119, comma1, e dell’articolo 11 del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, specificando ilnumero medio di visite effettuate ».

* 10. 2. Di Virgilio, Castellani.

Martedì 2 ottobre 2012 — 279 — Commissione XII

Page 112: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 122, primo comma,il secondo periodo è sostituito dal se-guente: « Nel mese di gennaio di ognianno, ciascuna impresa farmaceutica devecomunicare, su base regionale, all’AIFA,l’elenco dei sanitari visitati dai propriinformatori scientifici nell’anno prece-dente, comprovato da una certificazione diconformità annuale rilasciata da soggettiterzi idonei, che ne attesti il rispetto delledisposizioni di cui all’articolo 119, comma1, e dell’articolo 11 del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, specificando ilnumero medio di visite effettuate ».

* 10. 8. Binetti, Calgaro, De Poli.

All’articolo, comma 1, dopo la lettera b),aggiungere la seguente:

b-bis) all’articolo 122, primo comma,del decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219, il secondo periodo è sostituito dalseguente: « Nel mese di gennaio di ognianno ciascuna impresa farmaceutica devecomunicare, su base regionale, all’AIFA ilnumero esatto dei sanitari visitati daipropri informatori scientifici nell’annoprecedente, comprovato da una certifica-zione di conformità annuale effettuata dasoggetti terzi idonei, che ne attesti il ri-spetto delle disposizioni di cui, in parti-colare, all’articolo 119 primo comma deldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,e dell’articolo 11 del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, specificando il nu-mero medio di visite effettuate ».

10. 7. De Nichilo Rizzoli.

Al comma 2, sopprimere, in fine, leseguenti parole: di particolare rilevanza.

* 10. 3. Castellani.

Al comma 2, sopprimere, in fine, leseguenti parole: di particolare rilevanza.

* 10. 5. Ravetto.

Al comma 2, sopprimere, in fine, leseguenti parole: di particolare rilevanza.

* 10. 9. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 2, sopprimere, in fine, leseguenti parole: di particolare rilevanza.

* 10. 13. Ciccioli.

Al comma 2, sopprimere, in fine, leseguenti parole: di particolare rilevanza.

* 10. 6. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Analogamente al fine di garantirel’unitarietà del sistema farmaceutico el’equità nell’accesso alle cure eventualidecisioni concernenti l’equivalenza tera-peutica o del risultato terapeutico attesotra farmaci devono essere adottate a livellonazionale dalla Commissione consultivatecnico-scientifica di AIFA sulla base disolide prove scientifiche.

10. 1. Ravetto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti parole: fermo restando l’obbligo diinserire entro sei settimane i medesimimedicinali nei suddetti prontuari ed elen-chi.

10. 10. Palagiano.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere,in fine, le seguenti parole: nonché rappre-sentanti delle Organizzazioni civiche di

Martedì 2 ottobre 2012 — 280 — Commissione XII

Page 113: Emendamenti decreto Balduzzi

tutela del diritto alla salute maggiormenterappresentative.

10. 11. Miotto, Sarubbi, Pedoto, Buc-chino, Grassi, Murer, Sbrollini, Bossa,Burtone, D’Incecco.

Dopo il comma 6, sono aggiunti i se-guenti:

6-bis. Al fine di favorire la ricerca e laproduzione di farmaci orfani come definitiai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000del Parlamento europeo e del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 16 dicembre1999, è concessa la defiscalizzazione del23 per cento delle spese sostenute dalleindustrie per la ricerca e lo sviluppo dipresìdi e di farmaci per la diagnosi e iltrattamento delle malattie rare.

6-ter. Per usufruire dell’agevolazione dicui al comma 6-bis le industrie inviano,entro il 31 marzo di ogni anno, ai Mini-steri della salute e dell’economia e dellefinanze, il protocollo relativo alla ricerca eallo sviluppo del farmaco o del presidio ela documentazione giustificativa relativaalla malattia rara, o al gruppo di malattierare, di interesse.

6-quater. La documentazione di cui alcomma 6-ter è valutata da una commis-sione nominata dai Ministri della salute edell’economia e delle finanze, secondo lemodalità indicate con regolamento adot-tato con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da emanarsi entro 90 giornidalla data di conversione in legge delpresente decreto legge.

6-quinquies. Ai fini della copertura de-gli oneri derivanti dall’attuazione di cui aicommi 6-bis e seguenti del presente arti-colo, il Ministero dell’economia e dellefinanze – Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, con proprio decretodirigenziale, adottato entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, prov-vede ad incrementare la misura del pre-lievo erariale unico in materia di giochipubblici al fine di assicurare corrispon-denti maggiori entrate.

10. 12. Palagiano.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: 30giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre2013.

Conseguentemente sostituire le parole:31 dicembre 2013 con le seguenti: 30giugno 2014.

11. 32. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 1, primo periodo sostituire leparole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31dicembre 2013.

11. 5. Mancuso.

Al comma 1, sopprimere le parole da: equelli la cui efficacia non risulti fino a:stabilito al 31 dicembre 2013.

11. 15. Ravetto.

Al comma 1, sopprimere le parole: equelli fino a: rinegoziazione del prezzo.

* 11. 2. Cazzola.

Al comma 1, sopprimere le parole da: equelli la cui efficacia non risulti sufficien-temente dimostrata fino a: la procedura dirinegoziazione del prezzo.

* 11. 8. Di Virgilio, Barani, Castellani.

Al comma 1, sopprimere le parole da: equelli la cui efficacia non risulti sufficien-temente dimostrata fino a: la procedura dirinegoziazione del prezzo.

* 11. 19. Ravetto.

Al comma 1, sopprimere le parole da: equelli la cui efficacia non risulti sufficien-temente dimostrata fino a: la procedura dirinegoziazione del prezzo.

* 11. 28. Castellani, Bocciardo.

Martedì 2 ottobre 2012 — 281 — Commissione XII

Page 114: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, sopprimere le parole da: equelli la cui efficacia non risulti sufficien-temente dimostrata fino a: la procedura dirinegoziazione del prezzo.

* 11. 37. Binetti, De Poli, Calgaro.

Al comma 1, sopprimere le parole da equelli la cui efficacia non risulti sufficien-temente dimostrata fino a la procedura dirinegoziazione del prezzo.

* 11. 56. Ciccioli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,in fine le seguenti parole: e prevedendo chegli stessi siano soggetti a prescrizione me-dica.

11. 12. Bocciardo.

Al comma 1, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: sono esclusi daquesto ultimo gruppo i farmaci con unricavo industria inferiore ai 5 euro.

11. 21. De Nichilo Rizzoli.

All’articolo 11, comma 1, secondo pe-riodo, sostituire le parole: al 31 dicembre2013 con le seguenti: al 31 giugno 2014.

11. 6. Mancuso.

All’articolo 11, comma 1, sopprimere ilterzo periodo.

11. 7. Mancuso.

Sopprimere i commi 3 e 4.

11. 22. Abelli.

Sopprimere il comma 3 e conseguente-mente l’ultimo periodo del comma 4.

* 11. 18. Ravetto.

Sopprimere il comma 3, e conseguente-mente l’ultimo periodo del comma 4.

* 11. 55. Ciccioli.

Sopprimere il comma 3 e conseguente-mente l’ultimo periodo del comma 4.

* 11. 38. Binetti, De Poli.

Sopprimere il comma 3.

** 11. 14. Ravetto.

All’articolo 11, sopprimere il comma 3.

** 11. 51. Roccella.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* 11. 1. Cazzola.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* 11. 9. Mancuso.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* 11. 34. Binetti, Calgaro, De Poli, Tas-sone.

Al comma 3, sostituire la lettera b) conla seguente: Se è disponibile un’alternativaterapeutica nell’ambito dei farmaci auto-rizzati, la presenza nell’elenco di cui alprecedente periodo del medicinale nonautorizzato, con conseguente erogazione acarico del Servizio sanitario nazionale, èammessa unicamente per esigenze specialidel paziente, nel rispetto delle disposizionipreviste dall’articolo 5 del decreto legisla-tivo 24 aprile 2006 n. 219.

Conseguentemente, al comma 4, soppri-mere l’ultimo periodo.

** 11. 13. Ravetto.

Martedì 2 ottobre 2012 — 282 — Commissione XII

Page 115: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 3, sostituire la lettera b), conla seguente: Se è disponibile un’alternativaterapeutica nell’ambito dei farmaci auto-rizzati, la presenza nell’elenco di cui alprecedente periodo del medicinale nonautorizzato, con conseguente erogazione acarico del Servizio sanitario nazionale, èammessa unicamente per esigenze specialidel paziente, nel rispetto delle disposizionipreviste dall’articolo 5 del decreto legisla-tivo 24 aprile 2006 n. 219.

Conseguentemente, al comma 4, soppri-mere l’ultimo periodo.

** 11. 27. Castellani, Bocciardo.

Al comma 3, sostituire la lettera b), conla seguente: Se è disponibile un’alternativaterapeutica nell’ambito dei farmaci auto-rizzati, la presenza nell’elenco di cui alprecedete periodo del medicinale non au-torizzato, con conseguente erogazione acarico del Servizio sanitario nazionale, èammessa unicamente per esigenze specialidel paziente, nel rispetto delle disposizionipreviste dall’articolo 5 del decreto legisla-tivo 24 aprile 2006, n. 219.

Conseguentemente, al comma 4, soppri-mere l’ultimo periodo.

** 11. 40. Binetti, De Poli, Calgaro.

Al comma 3, sostituire la lettera b) conla seguente:

« Se è disponibile un’alternativa tera-peutica nell’ambito dei farmaci autoriz-zati, la presenta nell’elenco di cui al pre-cedente periodo del medicinale non auto-rizzato, con conseguente erogazione a ca-rico del Servizio sanitario nazionale, èammessa unicamente per esigente specialidel paziente, nel rispetto delle disposizionipreviste dall’articolo 5 del decreto legisla-tivo 24 aprile 2006 n. 219 ».

Conseguentemente al comma 4 soppri-mere l’ultimo periodo.

** 11. 54. Ciccioli.

Al comma 3, lettera b), capoverso dopole parole: è ammessa unicamente aggiun-gere le seguenti: per esigenze speciali delpaziente.

11. 45. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 3, lettera b), sostituire leparole da: nel caso in cui fino a: farmaconon autorizzato con le seguenti: per esi-genze speciali del paziente, nel rispettodelle disposizioni previste dall’articolo 5del decreto legislativo 24 aprile 2006n. 219.

* 11. 17. Ravetto.

All’articolo 11, comma 3 lettera b), so-stituire le parole da: nel caso in cui fino afarmaco non autorizzato con le seguenti:per esigenze speciali del paziente, nelrispetto delle disposizioni previste dall’ar-ticolo 5 del decreto legislativo 24 aprile2006 n. 219.

* 11. 23. Moroni.

Al comma 3, lettera b), sostituire leparole da: nel caso in cui fino a: farmaconon autorizzato con le seguenti: per esi-genze speciali del paziente, nel rispettodelle disposizioni previste dall’articolo 5del decreto legislativo 24 aprile 2006n. 219.

* 11. 33. Binetti, Calgaro, De Poli.

Al comma 3, lettera b), sostituire leparole da: nel caso in cui fino a: farmaconon autorizzato con le seguenti: per esi-genze speciali del paziente, nel rispettodelle disposizioni previste dall’articolo 5del decreto legislativo 24 aprile 2006n. 219.

* 11. 52. Mosella, Fabbri, Vatinno.

Martedì 2 ottobre 2012 — 283 — Commissione XII

Page 116: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 3, lettera b), sostituire leparole: un profilo di sicurezza con riferi-mento all’impiego proposto non inferiore...con le seguenti: un rapporto rischio –beneficio, con riferimento all’impiego pro-posto, analogo...

11. 49. Lenzi.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole:il medicinale possieda un profilo di sicu-rezza aggiungere le seguenti: e di efficacia.

11. 48. Miotto, Bucchino, Grassi, Murer,Sbrollini, Bossa, Burtone, D’Incecco.

All’articolo 11, comma 3, lettera b),capoverso sopprimere le parole da: que-st’ultimo fino alla fine del periodo.

11. 44. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

All’articolo 11, sopprimere e commi 4 e5.

11. 10. Di Virgilio.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* 11. 24. Castellani, Bocciardo.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* 11. 31. Binetti, De Poli, Calgaro.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* 11. 53. Ciccioli.

Sopprimere i commi 4 e 5.

* 11. 47. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Sopprimere il comma 4.

11. 50. Lenzi.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. La farmacia ospedaliera, anche tra-mite delega terza, può, attraverso opera-zioni di riconfezionamento del quantita-tivo di un medicinale regolarmente incommercio, allestire monodosi da utiliz-zare all’interno dell’ospedale in cui operao all’interno di altre strutture convenzio-nate e/o residenziali, ovvero da consegnareall’assistito sotto il controllo della strut-tura pubblica. I preparati di cui al periodoprecedente possono essere distribuiti an-che attraverso le farmacie aperte al pub-blico. Il disposto del presente comma siapplica anche nell’ipotesi di utilizzazionedi un medicinale per un’indicazione di-versa da quella autorizzata, ai sensi del-l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21ottobre 1996, n. 536, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,n. 648, come modificato dal comma 3 delpresente articolo. Le operazioni di confe-zionamento e riconfezionamento dei me-dicinali sono effettuate nel rispetto dellenorme di buona preparazione.

11. 30. Zeller, Brugger.

Al comma 4, sopprimere l’ultimo pe-riodo.

11. 3. Cazzola.

Al comma 4, aggiungere infine le se-guenti parole: corredati di foglietto illu-strativo e numero di lotto di produzione,data di scadenza ed indicazione per lacorretta conservazione.

11. 42. Laura Molteni, Fabi, Martini.

Al comma 4, aggiungere in fine il se-guente periodo: L’Aifa, con provvedimentogenerale, può autorizzare le farmacieaperte al pubblico ad eseguire prepara-zioni magistrali, attraverso operazioni diripartizione del quantitativo di medicinaliregolarmente in commercio.

11. 20. Bocciardo.

Martedì 2 ottobre 2012 — 284 — Commissione XII

Page 117: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis) Le farmacie aperte al pubblicopossono allestire su prescrizione medicapreparati magistrali attraverso l’utilizzo diun medicinale di origine industriale se-condo condizioni e modalità stabilite condecreto del Ministro della salute, da ema-narsi entro 90 giorni dall’entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto legge ».

11. 39. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 5, sopprimere le parole: intrattamento presso strutture ospedaliere eresidenziali.

11. 11. Bocciardo.

All’articolo 11, comma 5, primo period,dopo la parola: residenziali aggiungere leseguenti: mettendo in atto procedure perconsentire all’assistito il corretto utilizzo econservazione dei medicinali medesimi.

11. 43. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 5, secondo periodo, aggiun-gere in fine le seguenti parole, e, nel casodelle farmacie, delle norme di buona pre-parazione.

11. 11. Bocciardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell’articolo 15del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, è abrogato.

11. 4. Cazzola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,il comma 11-bis è soppresso.

* 11. 26. Castellani, Bocciardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,il comma 11-bis è soppresso.

* 11. 25. Lulli.

Aggiungere infine il seguente comma:

5-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito con modifi-cazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,sopprimere il comma 11-bis.

* 11. 58. Ciccioli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,il comma 11-bis è soppresso.

* 11. 35. Castellani, Binetti, De Poli, Cal-garo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell’articolo 15del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, è sostituito dal se-guente:

11-bis. Il medico, quando, in caso dinuova diagnosi, prescriva, i medicinali in-clusi nelle liste di trasparenza, di cuiall’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8luglio 2002 n. 138, convertito con modifi-cazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, ètenuto ad indicare la denominazione delprincipio attivo con il nome dell’aziendatitolare dell’AIC o il nome dello specificomedicinale. Sono fatte salve le disposizionidi cui all’articolo 11 comma 12 del decre-to-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertitocon modificazioni dalla legge 24 marzo2012, n. 27; il farmacista non può comun-

Martedì 2 ottobre 2012 — 285 — Commissione XII

Page 118: Emendamenti decreto Balduzzi

que proporre al paziente la sostituzionecon medicinali con prezzo pari o superiorea quello prescritto.

** 11. 29. Castellani, Bocciardo.

All’articolo 11, dopo il comma 5, ag-giungere infine il seguente comma:

« 5-bis. Il comma 11-bis, dell’articolo 15del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, con-vertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012 n. 135, è sostituito dal se-guente:

1. Il medico, quando, in caso di nuovadiagnosi, prescrive i medicinali inclusinelle liste di trasparenza, di cui all’articolo9, comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002,n. 138, convertito con modificazioni nellalegge 8 agosto 2002, n. 178, è tenuto aindicare la denominazione del principioattivo con la denominazione del principioattivo con il nome dell’Agenda titolaredell’AIC o il nome dello specifico medici-nale seguito dalla denominazione del prin-cipio attivo.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cuiall’articolo la, comma 12, del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 24 marzo soian. 27; il farmacista non può comunqueproporre al paziente la sostituzione conmedicinali con prezzo pari o superiore aquello prescritto.

** 11. 57. Ciccioli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell’articolo 15del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, è sostituito dal se-guente:

11-bis. Il medico, quando, in caso dinuova diagnosi, prescriva, i medicinali in-clusi nelle liste di trasparenza, di cuiall’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8luglio 2002 n. 138, convertito con modifi-cazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, ètenuto ad indicare la denominazione del

principio attivo con il nome dell’aziendatitolare dell’AIC o il nome dello specificomedicinale. Sono fatte salve le disposizionidi cui all’articolo 11 comma 12 del decre-to-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertitocon modificazioni dalla legge 24 marzo2012, n. 27; il farmacista non può comun-que proporre al paziente la sostituzionecon medicinali con prezzo pari o superiorea quello prescritto.

** 11. 36. Castellani, Binetti, De Poli, Cal-garo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 11-bis dell’articolo 15del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, è sostituito dal se-guente:

11-bis. Il medico, quando, in caso dinuova diagnosi, prescriva, i medicinali in-clusi nelle liste di trasparenza, di cuiall’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8luglio 2002 n. 138, convertito con modifi-cazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, ètenuto ad indicare la denominazione delprincipio attivo con il nome dell’aziendatitolare dell’AIC o il nome dello specificomedicinale. Sono fatte salve le disposizionidi cui all’articolo 11 comma 12 del decre-to-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertitocon modificazioni dalla legge 24 marzo2012, n. 27; il farmacista non può comun-que proporre al paziente la sostituzionecon medicinali con prezzo pari o superiorea quello prescritto.

** 11. 46. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 15del decreto-legge luglio 2012, n. 95 con-vertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, èinserito il seguente:

14-bis. Fermi restando gli effetti dicontenimento della spesa di cui al comma14, la spesa consuntivata per l’anno 2011

Martedì 2 ottobre 2012 — 286 — Commissione XII

Page 119: Emendamenti decreto Balduzzi

tiene conto dei criteri di calcolo dei varisistemi regionali per quanto riguarda si-tuazioni straordinarie subite dalle strut-ture private nel corso dell’anno 2011 cheesplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013.

11. 16. De Luca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della sicurezza per ipazienti, le operazioni di ripartizione e diriconfezionamento dei medicinali di cui aiprecedenti commi 4 e 5, devono comunquegarantire il mantenimento di informazioniindispensabili quali la posologia, le con-troindicazioni, le avvertenze, la data discadenza, la corretta conservazione, non-ché il numero di lotto di produzione.

11. 41. Palagiano.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-guente:

ART. 11-bis.

(modifiche al comma 811 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inmateria di truffe a carico del Servizio

sanitario nazionale).

1. Al comma 811 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « L’autorizza-zione sanitaria all’esercizio della farmacia,in caso di rinvio a giudizio per i fattidisciplinati dal presente comma, non puòessere trasferita per atto tra vivi fino allaconclusione del procedimento penale aseguito di sentenza definitiva ».

11. 01. Palagiano.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 12.

1. La domanda di classificazione di unmedicinale dal Servizio sanitario nazionale

è istruita dall’AIFA contestualmente allacontrattazione del relativo prezzo, ai sensidell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326.

2. Fatto salvo il disposto del comma 3,l’azienda farmaceutica interessata puòpresentare all’AIFA la domanda di classi-ficazione di un medicinale di cui alcomma 1 e di avvio della procedura dicontrattazione del prezzo soltanto dopoaver ottenuto l’autorizzazione all’immis-sione in commercio dello stesso medici-nale, di cui all’articolo 6, comma 1, deldecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,e successive modificazioni.

3. In deroga al disposto del comma 2,la domanda di classificazione riguardantefarmaci orfani ai sensi del Regolamento(CE) n. 141/2000 può essere presentataanteriormente al rilascio dell’autorizza-zione all’immissione in commercio, previorilascio del parere favorevole da partedella Commissione Tecnico Scientifica.

4. L’AIFA comunica all’interessato leproprie determinazioni entro 180 giornidal ricevimento della domanda di cui alcomma 1. Il rigetto della domanda ècomunicato al richiedente unitamente alparere della Commissione consultiva tec-nico-scientifica o del Comitato prezzi erimborso sul quale la decisione è fondata.Parimenti documentata è la comunica-zione della determinazione di esclusione diun medicinale in precedenza classificatofra i farmaci erogabili dal Servizio sani-tario nazionale.

5. Fatta eccezione per i medicinali chehanno presentato domanda ai sensi delcomma 3, i medicinali che ottengonoun’autorizzazione all’immissione in com-mercio a norma del regolamento (CE)n. 726/2004, del regolamento CE n. 1901/2006 o del regolamento (CE), n. 1394/2007o un’autorizzazione all’immissione in com-mercio ai sensi del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219, e successive modifi-cazioni, sono automaticamente collocati inapposita sezione, che sarà oggetto di re-

Martedì 2 ottobre 2012 — 287 — Commissione XII

Page 120: Emendamenti decreto Balduzzi

golamentazione da parte dell’AIFA entro90 giorni dall’entrata in vigore della leggedi conversione, dedicata ai farmaci nonancora valutati ai fini della rimborsabilità,della classe di cui all’articolo 8, comma 10,lettera c), della legge 24 dicembre 1993,n. 537, e successive modificazioni, nellemore della presentazione, da parte del-l’azienda interessata, di una eventuale do-manda di classificazione ai sensi dellacitata disposizione legislativa. Entro 15giorni dalla data di pubblicazione nellaG.U.C.E. della decisione della Commis-sione Europea in merito ai medicinali anorma del regolamento (CE) n. 726/2004,del regolamento CE n. 1901/2006 o delregolamento (CE), n. 1394/2007, l’AIFApubblica ne dà comunicazione ai sensidella normativa vigente. Per i medicinaliautorizzati ai sensi del decreto legislativo24 aprile 2006, n. 219, e successive modi-ficazioni, le indicazioni della classifica-zione ai sensi del presente comma sonoincluse nel provvedimento di autorizza-zione all’immissione in commercio.

5-bis. La medesima disposizionetrova applicazione anche nei confronti deimedicinali di importazione parallela di cuial decreto ministeriale 29 agosto 1997.

6. Il medicinale equivalente ai sensi dilegge e il medicinale biosimilare, ai sensidell’articolo 10, comma 7, del decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 219 e succes-sive modificazioni, di un medicinale diriferimento di cui è scaduto il brevetto,che risulti classificato fra i farmaci ero-gabili dal Servizio sanitario nazionale, èautomaticamente collocato nella stessaclasse del medicinale di riferimento se èofferto ad un prezzo scontato di un valorepredeterminato e correlato a volumi divendita stabiliti con apposito provvedi-mento dell’AIFA da emanarsi entro 30dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione.

6-bis. La medesima disposizionetrova applicazione anche nei confronti deimedicinali di importazione parallela di cuial decreto ministeriale 29 agosto 1997.

7. Quando è autorizzata una estensionedelle indicazioni terapeutiche di un medi-cinale autorizzato all’immissione in com-mercio secondo la procedura prevista dairegolamenti comunitari di cui al comma 5ed già classificato come farmaco erogabiledal servizio sanitario nazionale, il medici-nale non può essere prescritto per lenuove indicazioni con onere a carico delServizio sanitario nazionale prima dellaconclusione della procedura di contratta-zione del prezzo e della correlata con-ferma della rimborsabilità del medicinalemedesimo, nonché della pubblicazione aisensi della normativa vigente del nuovoprezzo a cura dell’AIFA. Quando è auto-rizzata una estensione delle indicazioniterapeutiche di un medicinale autorizzatoall’immissione in commercio secondo ledisposizioni del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219 e già classificato comefarmaco erogabile dal Servizio sanitarionazionale, il provvedimento che autorizzal’estensione delle indicazioni terapeutichecontiene, altresì, il prezzo concordato inseguito alla nuova procedura di contrat-tazione del prezzo e di conferma dellarimborsabilità del medicinale.

8. All’articolo 15 della legge 21 ottobre2005, n 219, e successive modificazioni, èabrogato il comma 6.

9. Le competenze in materia di speri-mentazione clinica dei medicinali attri-buite dal decreto legislativo 24 giugno2003, n. 211 all’Istituto superiore di sanitàsono trasferite all’AIFA, la quale si avvaledel predetto Istituto, senza nuovi o mag-giori oneri, ai fini dell’esercizio delle fun-zioni trasferite, secondo modalità stabilitecon decreto del Ministro della salute, sen-titi i due enti interessati. Fino all’adozionedel decreto del Ministro della salute, l’Isti-tuto superiore di sanità, raccordandosi conl’AIFA, svolge le competenze ad esso giàattribuite, secondo le modalità previstedalle previgenti disposizioni Sono, altresì,trasferite all’AIFA le competenze di cuialla lettera t), numeri 1) e 1-bis) dell’ar-ticolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre2003, n. 211. Sono confermate in capoall’AIFA le competenze in materia di spe-rimentazione clinica di medicinali attri-

Martedì 2 ottobre 2012 — 288 — Commissione XII

Page 121: Emendamenti decreto Balduzzi

buite dal citato decreto legislativo n. 211del 2003 al Ministero della salute e tra-sferite all’AIFA ai sensi dell’articolo 48 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326.

10. Entro il 30 giugno 2013 ciascunadelle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano provvede a riorganiz-zare i comitati etici istituiti nel proprioterritorio, attenendosi ai seguenti criteri:

a) a ciascun comitato etico è attri-buita una competenza territoriale di una opiù province, in modo da rispettare ilparametro di un comitato per milione diabitanti;

b) la scelta dei comitati etici daconfermare tiene conto della numerositàdel parere unico per sperimentazione cli-nica emessi nel corso dell’ultimo triennio;

c) la competenza di ciascun comitatopuò riguardare, oltre alle sperimentazionicliniche dei medicinali, ogni altra que-stione sull’uso dei medicinali e dei dispo-sitivi medici e sull’impiego di procedurechirurgiche e cliniche generalmente ri-messa, per prassi internazionale, alle va-lutazioni dei comitati;

d) è assicurata l’indipendenza di cia-scun comitato e l’assenza di rapporti ge-rarchici fra diversi comitati.

11. Con decreto del Ministro della sa-lute, su proposta dell’AIFA per i profili disua competenza, d’intesa con la Confe-renza permanente fra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, sono dettati criteri per la com-posizione dei comitati etici e per il lorofunzionamento. Fino all’entrata in vigoredel predetto continuano ad applicarsi lenorme vigenti alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto.

12. A decorrere dal 1o marzo 2013, ladocumentazione riguardante studi clinicisui medicinali disciplinati dal decreto le-gislativo 24 giugno 2003, n. 211, è gestitaesclusivamente con modalità telematiche,

attraverso i modelli standard dell’Osserva-torio nazionale sulla sperimentazione cli-nica dell’AIFA. ».

12. 1. Porcu.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2.

12. 9. Roccella, Di Virgilio.

Al comma 2, dopo la parola: « farmaci »aggiungere le seguenti: soggetti a prescri-zione medica.

12. 2. Bocciardo.

Dopo il 4 comma inserire il seguente:

4-bis: « All’articolo 26 comma 1 deldecreto legislativo 20 dicembre 2007,n. 261, al penultimo periodo, dopo leparole “di Paesi terzi” sono aggiunte leseguenti “salvo che detti centri risultinoapprovati dalla competente autorità statu-nitense, nel qual caso non è richiestaalcuna preventiva autorizzazione ma solouna formale comunicazione a firma dellaPersona Qualificata del produttore, corre-data da copia della vigente autorizzazionerilasciata al centro” ».

12. 8. Burtone.

Al comma 5, sostituire le parole: diesperti con le seguenti: delle competenze.

12. 3. Bocciardo.

Al comma 5, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

................, secondo modalità stabilitecon decreto del Ministro della salute, sen-titi i due enti interessati. Fino all’adozionedel decreto del Ministro della salute l’Isti-tuto superiore di sanità, raccordandosi conl’AIFA, svolge le competenze ad esso giàattribuite, secondo le modalità previstedalle previgenti disposizioni. Sono, altresì

Martedì 2 ottobre 2012 — 289 — Commissione XII

Page 122: Emendamenti decreto Balduzzi

trasferite all’AIFA le competenze di cuialla lettera t), numeri 1) e 1-bis) dell’ar-ticolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre2003, n. 211.

12. 6. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 5, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole: secondo modalitàstabilite con decreto del Ministro dellasalute, sentiti i due enti interessati. Finoall’adozione di tale decreto l’Istituto supe-riore di sanità svolge le competenze adesso già attribuite, secondo le modalitàpreviste dalle previgenti disposizioni ».

12. 12. Roccella, Di Virgilio.

Sopprimere il comma 6.

12. 11. Roccella, Di Virgilio.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Entro novanta giorni dalla conver-sione in legge del presente decreto, cia-scuna delle regioni e delle province auto-nome di Trento e di Bolzano provvede auna riorganizzazione dei Comitati Eticiesistenti sulla base della nuova organizza-zione provinciale o sulla base di macro-oganizzazioni sanitarie sovraprovinciali(aree vaste), con conseguente riduzione delloro attuale numero, nonché ad una ag-gregazione per aree tematiche omogeneedei Comitati Etici degli IRCCS, previoriordino di tali istituti secondo quantodisposto nei commi 10, 11 e 12 dell’arti-colo 14 del presente decreto ».

12. 10. Lenzi.

Al comma 6, dopo il secondo periodoaggiungere il seguente: « In ordine ai criteridi individuazione dei Comitati etici e delloro numero, si tenga conto della qualitàe quantità delle sperimentazioni cliniche,con periodico aggiornamento, così comerisultanti dall’Osservatorio nazionale sullesperimentazioni cliniche ed i comitati etici,

istituito presso l’AIFA, e del dato di po-polazione ».

12. 5. Vessa, Formichella.

Al comma 6, terzo periodo, dopo leparole: istituiti nel numero massimo di 1per milione di abitanti aggiungere le se-guenti: fatti salvi i comitati etici istituitipresso gli IRCCS pubblici e di dirittoprivato.

* 12. 4. Abelli.

Al comma 6, alla fine del terzo periodoaggiungere le seguenti parole: fatti salvi icomitati etici istituiti presso gli IRCCSpubblici e di diritto privato.

* 12. 7. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

« 1. All’articolo 15, comma 5, della leggen. 219 del 21 ottobre 2005, è aggiunto incalce il seguente periodo: « Le convenzionidi cui al presente articolo sono stipulatedecorsi nove mesi dalla data di entrata invigore del decreto del Ministro della salutedi cui al presente comma ».

2. All’articolo 26, comma 1, del decretolegislativo 20 dicembre 2007, n. 261, alpenultimo periodo, dopo le parole « diPaesi terzi » sono aggiunte le seguenti:« salvo che detti centri risultino approvatidalla competente autorità statunitense, nelguai caso non è richiesta alcuna preventivaautorizzazione ma solo una formale co-municazione a firma della Persona Qua-lificata del produttore, corredata da copiadella vigente autorizzazione rilasciata alcentro ».

12. 01. Girlanda.

Martedì 2 ottobre 2012 — 290 — Commissione XII

Page 123: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

« 12-bis: all’articolo 15, comma 5, dellalegge n. 219 del 21 ottobre 2005, è ag-giunto infine il seguente periodo: « Leconvenzioni di cui al presente articolosono stipulate decorsi nove mesi dalla datadi entrata in vigore del decreto del Mini-stro della salute di cui al presentecomma ».

12. 02. De Nichilo Rizzoli.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso articolo 20,comma 4, ultimo periodo, sopprimere leparole: ponderale di ceppo omeopatico.

13. 10. Miotto.

Al comma 1, capoverso articolo 20,aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che ab-biano le caratteristiche di cui all’articolo16, lettera a) e c), i cui lotti di prodottivenduti siano al di sotto delle 1.000 unitàsi applicano le disposizioni di cui al titoloIII del presente decreto, in ragione dellamisura di un quinto, ferme restando ledisposizioni di cui al Titolo IV.

13. 6. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 1, capoverso articolo 20,aggiungere il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che ab-biano le caratteristiche di cui all’articolo16, lettera a) e c), i cui lotti di prodottivenduti siano al di sotto delle 500 unitànon si applicano le disposizioni di cui altitolo III del presente decreto, ferme re-stando le disposizioni di cui al titolo IV.

13. 14. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 1, capoverso articolo 20,aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che ab-biano le caratteristiche di cui all’articolo16, lettera a) e c), i cui lotti di prodottivenduti siano al di sotto delle 400 unitànon si applicano le disposizioni di cui altitolo III del presente decreto, ferme re-stando le disposizioni di cui al titolo IV.

13. 3. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 1, capoverso articolo 20,aggiungere in fine, il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che ab-biano le caratteristiche di cui all’articolo16, lettera a) e c), i cui dati di venditasiano al di sotto di trecento unità all’annonon si applicano le disposizioni di cui altitolo III del presente decreto, ferme re-stando le disposizioni di cui al titolo IV.

*13. 9. Miotto, Lenzi.

Al comma 1, capoverso articolo 20,aggiungere in fine, il seguente comma:

3-bis. Ai medicinali omeopatici che ab-biano le caratteristiche di cui all’articolo16, lettera a) e c), i cui lotti di prodottivendita siano al di sotto delle 300 unitànon si applicano le disposizioni di cui altitolo III del presente decreto, ferme re-stando le disposizioni di cui al titolo IV.

*13. 11. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I primi tre periodi del comma 11dell’articolo 158 del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219 e successive modifica-zioni sono sostituiti dai seguenti: « Letariffe vigenti alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del decreto-legge13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornatecon decreto del Ministro della salute, daemanarsi entro il 30 novembre 2012, conun incremento del 10 per cento dei relativiimporti, applicabile dal 1o gennaio 2013.

Martedì 2 ottobre 2012 — 291 — Commissione XII

Page 124: Emendamenti decreto Balduzzi

Con il medesimo decreto sono individuate,in misura che tiene conto delle affinità trale prestazioni rese, le tariffe relative aprestazioni non ancora tariffate ed è sta-bilito, nella misura del 20 per cento del-l’importo dovuto per ciascuna autorizza-zione all’immissione in commercio, il di-ritto annuale dovuto per ciascuna registra-zione di medicinale omeopatico e perciascuna registrazione di medicinale diorigine vegetale basata sull’impiego tradi-zionale, con l’esclusione dei medicinaliomeopatici di cui all’articolo 18 del de-creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.Entro il mese di marzo di ogni anno, letariffe sono aggiornate, con le stesse mo-dalità, sulla base delle variazioni annualidell’indice ISTAT del costo della vita ri-ferite al mese di dicembre ».

13. 2. Porcu.

Al comma 2, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole: per un importomassimo pari ad un decimo dello stesso.

*13. 4. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole: per un importomassimo pari ad un decimo dello stesso.

*13. 8. Sarubbi, Pedoto, Miotto, Buc-chino, Grassi, Murer, Sbrollini, Bossa,Burtone, D’Incecco.

Al comma 2, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole: per un importomassimo pari ad un settimo dello stesso.

13. 5. Laura Molteni, Fabi, Martini, Ron-dini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole: per un importomassimo pari ad un sesto dello stesso.

13. 12. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole: per un importomassimo pari ad un quinto dello stesso.

13. 13. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungerein fine le seguenti parole: dovuto nellamisura ridotta al 10 per cento dell’im-porto previsto per i farmaci allopatici,viste la specificità del settore dei rimediomeopatici.

13. 7. Palagiano.

Dopo il comma 4, aggiungere il comma:

4-bis. All’articolo 84, del Decreto legi-slativo n. 193/2006, il comma 3 è sostituitodal seguente:

« 3. Il medico veterinario, nell’ambitodella propria attività e qualora l’interventoprofessionale lo richieda, può consegnareall’allevatore o al proprietario degli ani-mali le confezioni di medicinali veterinaridella propria scorta e, nel caso di animalidestinati alla produzione di alimenti, soloquelle da lui già utilizzate, allo scopo diiniziare la terapia in attesa che dettosoggetto si procuri, dietro presentazionedella ricetta redatta dal medico veterinariosecondo le tipologie previste, altre confe-zioni prescritte per il proseguimento dellaterapia medesima; restano fermi gli obbli-ghi di registrazione di cui all’articolo 15del decreto legislativo 16 marzo 2006,n. 158 e successive modificazioni ».

13. 1. Mancuso, Viola, Di Virgilio.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all’articolo 102 del Regio De-creto 27 luglio 1934, n. 1265).

1. L’articolo 102 del testo unico delleleggi sanitarie, approvato con regio decreto

Martedì 2 ottobre 2012 — 292 — Commissione XII

Page 125: Emendamenti decreto Balduzzi

27 luglio 1934, n. 1265 e successive mo-dificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il conseguimento di più lauree odiplomi dà diritto all’esercizio cumulativodelle corrispondenti professioni o arti sa-nitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sani-tarie possono svolgere, in qualsiasi forma,la loro attività in farmacia, ad eccezionedei professionisti abilitati alla prescrizionedi medicinali ».

13. 01. Bocciardo.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall’ar-ticolo 11 del decreto legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo2012, n. 27, le nuove sedi farmaceuticheindividuate, collocate nei comuni colpitidal sisma di cui all’Ordinanza del Consi-glio dei Ministri - Dipartimento della Pro-tezione Civile n. 2 del 2 giugno 2012, sonoescluse dal concorso straordinario dellerelative Regioni, da bandirsi ai sensi dellacitata disposizione.

2. Entro dodici mesi dall’entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, i Comuni di cui al primocomma provvedono all’individuazionedelle zone in cui collocare le nuove far-macie sulla base delle esigenze di assi-stenza della popolazione rideterminatesi aseguito degli eventi tellurici, secondo icriteri e le modalità di cui all’articolo 11del decreto legge 24 gennaio 2012, n. l,convertito nella legge 24 marzo 2012,n. 27. Conseguentemente, la relativa Re-gione bandisce un concorso straordinarioper l’assegnazione delle sedi di cui alpresente articolo ai sensi e nel rispetto delcitato articolo 11.

13. 02. De Nichilo Rizzoli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

1. Ferme restando le competenze re-gionali, il Governo è delegato ad adottare,entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi finalizzati all’individua-zione di ulteriori servizi a forte valenzasocio-sanitaria erogati dalle farmacie pub-bliche e private nell’ambito del Serviziosanitario nazionale, sulla base dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quantoprevisto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacieal servizio di assistenza integrata in favoredei pazienti, costituito da prestazioni dipiccoli interventi di primo soccorso e dainterventi per la salvaguardia del pazientee propedeutici all’assistenza di pronto soc-corso, a supporto delle attività del medicodi medicina generale, con l’ausilio di per-sonale medico in possesso di diploma dilaurea, iscritto all’albo professionale e nonconvenzionato con il Servizio SanitarioNazionale, anche con l’obiettivo di garan-tire il corretto utilizzo dei medicinali pre-scritti e il relativo monitoraggio, al fine difavorire l’esatta osservanza delle terapiemediche da parte dei malati;

b) prevedere anche forme di remu-nerazione delle prestazioni di cui allalettera a) da parte del Servizio sanitarionazionale entro il limite dell’accertata di-minuzione degli oneri derivante, per ilmedesimo Servizio sanitario nazionale, perle regioni e per gli enti locali, dallo svol-gimento delle suddette attività da partedelle farmacie e dei medici e comunquesenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodella salute, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, previo pa-rere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

Martedì 2 ottobre 2012 — 293 — Commissione XII

Page 126: Emendamenti decreto Balduzzi

Gli schemi dei decreti legislativi adot-tati ai sensi del presente comma, ciascunodei quali corredato di relazione tecnicasugli effetti finanziari delle disposizioni inesso contenute, sono trasmessi alle Camereai fini dell’espressione dei pareri da partedelle Commissioni parlamentari compe-tenti per materia e per i profili di carat-tere finanziario, che sono resi entro trentagiorni dalla data di trasmissione dei me-desimi schemi di decreto. Decorso il ter-mine di cui al periodo precedente, i de-creti legislativi possono essere comunqueadottati.

13. 03. Bocciardo.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

1. Ferme restando le competenze re-gionali, il Governo è delegato ad adottare,entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi finalizzati all’individua-zione di ulteriori servizi medici a fortevalenza socio-sanitaria erogati dalle far-macie pubbliche e private nell’ambito delServizio sanitario nazionale, sulla base deiseguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quantoprevisto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacieal servizio di assistenza integrata in favoredei pazienti, costituito da prestazioni dipiccoli interventi di primo soccorso e dainterventi per la salvaguardia del pazientee propedeutici all’assistenza di pronto Soc-corso, a supporto delle attività del medicodi medicina generale, con l’ausilio di per-sonale medico in possesso di diploma dilaurea, iscritto all’albo professionale e nonconvenzionato con il Servizio SanitarioNazionale, anche con l’obiettivo di garan-tire il corretto utilizzo dei medicinali pre-scritti e il relativo monitoraggio, al fine difavorire l’esatta osservanza delle terapiemediche da parte dei malati;

b) prevedere anche forme di remu-nerazione delle prestazioni di cui allalettera a) da parte del Servizio sanitarionazionale entro il limite dell’accertata di-minuzione degli oneri derivante, per ilmedesimo Servizio Sanitario Nazionale,per le regioni e per gli enti locali, dallosvolgimento delle suddette attività da partedelle farmacie e dei medici e comunquesenza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodella salute, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, previo pa-rere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti legislativi adot-tati ai sensi del presente comma, ciascunodei quali corredato di relazione tecnicasugli effetti finanziari delle disposizioni inesso contenute, sono trasmessi alle Camereai fini dell’espressione dei pareri da partedelle Commissioni parlamentari compe-tenti per materia e per i profili di carat-tere finanziario, che sono resi entro trentagiorni dalla data di trasmissione dei me-desimi schemi di decreto. Decorso il ter-mine di cui al periodo precedente, i de-creti legislativi possono essere comunqueadottati.

13. 04. Abrignani.

ART. 14.

Sopprimere i commi da 2 a 7.

14. 16. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole:10 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2013 aggiungere le seguenti: allacui erogazione, a favore del medesimoIstituto, si provvede annualmente, a se-guito dell’intesa espressa dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento

Martedì 2 ottobre 2012 — 294 — Commissione XII

Page 127: Emendamenti decreto Balduzzi

e di Bolzano sulla ripartizione delle di-sponibilità finanziarie complessive desti-nate al finanziamento del Servizio sanita-rio nazionale per l’anno di riferimento.

* 14. 21. Roccella.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole:10 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2013 aggiungere le seguenti: allacui erogazione, a favore del medesimoIstituto, si provvede annualmente, a se-guito dell’intesa espressa dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano sulla ripartizione delle di-sponibilità finanziarie complessive desti-nate al finanziamento del Servizio sanita-rio nazionale per l’anno di riferimento.

* 14. 20. Bucchino, Miotto, Pedoto,Grassi, Murer, Sbrollini, Bossa, Bur-tone, D’Incecco.

Sopprimere i commi 8 e 9.

** 14. 4. Patarino, Muro.

Sopprimere i commi 8 e 9.

** 14. 1. D’Anna, Moffa, Calearo Ciman,Catone, Cesario, Gianni, Lehner,Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati,Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ru-volo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Sopprimere il comma 9.

* 14. 2. D’Anna, Moffa, Calearo Ciman,Catone, Cesario, Gianni, Lehner,Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati,Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ru-volo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Sopprimere il comma 9.

* 14. 5. Patarino, Muro.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

** 14. 3. D’Anna, Moffa, Calearo Ciman,Catone, Cesario, Gianni, Lehner,Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati,Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ru-volo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

** 14. 6. Patarino, Muro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 1 dell’articolo 12, dellalegge 12 aprile 1991, n. 136 è sostituito dalseguente: . Su tutti i corrispettivi relativiall’attività professionale e di certificazioneprestata dai medici veterinari iscritti aglialbi professionali, anche ove legati darapporto di lavoro dipendente, convenzio-nale e di collaborazione con associazioni,società, enti o soggetti pubblici o privati, èdovuta una maggiorazione a carico deirichiedenti la prestazione. L’ammontaredella predetta maggiorazione dovrà essereversata all’Enpav da tutti i soggetti chesono tenuti alla riscossione del corrispet-tivo della prestazione, ivi incluso il datoredi lavoro in caso di prestazioni rese damedici veterinari dipendenti ».

14. 7. Mancuso, Viola, Di Virgilio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La disposizione contenuta nelcomma 1 dell’articolo 12, della legge 12aprile 1991, n. 136 deve essere interpre-tata nel senso che su tutti i corrispettivirelativi all’attività professionale e di cer-tificazione prestata dai medici veterinariiscritti agli albi professionali, anche ovelegati da rapporto di lavoro dipendente,convenzionale e di collaborazione con as-sociazioni, società, enti o soggetti pubblicio privati, è dovuta una maggiorazione acarico dei richiedenti la prestazione. L’am-montare della predetta maggiorazione do-vrà essere versata all’Enpav da tutti isoggetti che sono tenuti alla riscossione del

Martedì 2 ottobre 2012 — 295 — Commissione XII

Page 128: Emendamenti decreto Balduzzi

corrispettivo della prestazione, ivi inclusoil datore di lavoro in caso di prestazionirese da medici veterinari dipendenti ».

14. 8. Mancuso, Viola, Di Virgilio.

Al comma 11, sopprimere il periodo: IlMinistro della salute e regione competentepossono immediatamente sostituire i pro-pri designati all’interno dei consigli diamministrazione, nonché sospendere cau-telativamente l’accesso al finanziamentodegli enti interessati.

14. 9. Abelli.

Al comma 11, al terzo periodo, soppri-mere le parole: nonché sospendere caute-lativamente l’accesso al finanziamento de-gli enti interessati.

14. 17. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Al comma 11, aggiungere in fine ilseguente periodo: Il rapporto di lavoroesclusivo del direttore scientifico è com-patibile con l’incarico di direzione di strut-tura complessa e con l’esercizio dell’atti-vità libero-professionale in intramoenia,purché entrambi siano svolti nell’ambitodella medesima struttura sanitaria di ap-partenenza.

14. 11. Stagno d’Alcontres.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. All’articolo 1, comma 4 deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189, la lettera b) è cosìmodificata:

« 1-bis. Restano ferme le funzioni e lacomposizione del consiglio di amministra-zione dell’Istituto Giannina Gaslini di Ge-nova, di cui all’articolo 7, comma 4, deldecreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,con esclusione del rappresentante del-

l’unità sanitaria locale nel cui territorio èubicato lo stabilimento ospedaliero del-l’istituto ».

14. 14. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente comma:

12-bis. In deroga a quanto previstodall’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio2012 n. 95, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 2012 è fattasalva la previsione contenuta nell’articolo34-bis, comma 4 decreto-legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 ».

14. 15. Binetti, De Poli, Tassone.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. In deroga a quanto previstodall’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio2012 n. 95, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 2012 è fattasalva la previsione contenuta nell’articolo34-bis, comma 4 decreto-legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009.

14. 10. Porcu.

Dopo l’articolo 14, è aggiunto il se-guente:

ART. 14-bis.

(Progetto pilota per la realizzazionedell’assistenza sanitaria on-line).

1. Il Ministero della Salute è autoriz-zato ad avviare un progetto pilota ditelemedicina, ossia un servizio sanitariopraticato a distanza grazie agli attualistrumenti tecnologici, attivabile priorita-riamente nelle aree più isolate o svantag-giate del territorio nazionale, o dove è

Martedì 2 ottobre 2012 — 296 — Commissione XII

Page 129: Emendamenti decreto Balduzzi

maggiore la carenza del personale medico.Per telemedicina si intende:

a) la possibilità di effettuare alcunevisite a distanza, durante le quali unprofessionista del settore può essere pre-sente presso il paziente e, in caso, assistereil medico nel corso della televisita;

b) i teleconsulti, che consentono almedico o al paziente di sollecitare a di-stanza il parere di uno o più specialisti neldiversi rami della medicina sulla basedelle informazioni mediche relative al pa-ziente in cura;

c) la telesorveglianza (vigilanza a di-stanza su dialisi, elettrocardiogramma,curve glicemiche eccetera), che permette diinterpretare a distanza i dati necessari alcontrollo medico del paziente e di assu-mere eventualmente le opportune deci-sioni relative al ricovero del paziente. Laregistrazione e la trasmissione dei datipossono essere automatizzati dal pazientestesso o da un professionista del settoremedico o paramedico;

d) la teleassistenza sanitaria (aiuto adistanza per un atto medico-sanitario),che permette ad un medico di assistere adistanza un altro professionista nella rea-lizzazione di un atto medico.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigoredella presente legge, con decreto del mi-nistero della Salute di concerto con ilMinistero per la Pubblica amministrazionee l’innovazione, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, acquisito il parere del Ga-rante per la protezione dei dati personali,ai sensi dell’articolo 154, comma 4, delcodice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, sentite le parti socialie le associazioni di categoria, sono definitele modalità operative e i criteri per l’at-tuazione del progetto pilota di cui alpresente articolo.

14. 02. Palagiano.

Dopo l’articolo 14, è aggiunto il se-guente:

ART. 14-bis.

(Modifica all’articolo 31 del decreto-legge 30dicembre 2008, n. 207, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,n. 14, concernente l’indennizzo in favoredelle persone affette da sindrome da tali-

domide).

1. Il comma 1-bis dell’articolo 31 deldecreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dalseguente:

« 1-bis. L’indennizzo di cui all’articolo2, comma 363, della legge 24 dicembre2007, n. 244, si intende riconosciuto aisoggetti affetti da sindrome da talidomidenelle forme dell’amelia, dell’emimelia,della focomelia e della macromelia natinegli anni dal 1959 al 1965, nonché aisoggetti che, ancorché nati al di fuori delperiodo di cui al presente comma, possonodocumentare la sussistenza del nesso dicasualità tra l’assunzione del farmaco e lasindrome da talidomide ».

2. Ai fini della copertura degli oneriderivanti dall’attuazione di cui al presentearticolo, il Ministero dell’economia e dellefinanze - Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, con proprio decretodirigenziale, adottato entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, prov-vede ad incrementare la misura del pre-lievo erariale unico in materia di giochipubblici al fine di assicurale corrispon-denti maggiori entrate.

14. 03. Borghesi, Palagiano.

Dopo l’articolo 14, è aggiunto il se-guente:

ART. 14-bis.

(Fondo per le non autosufficienze).

1. Al fine di realizzare l’obiettivo dellaconvergenza degli obiettivi di servizio ai

Martedì 2 ottobre 2012 — 297 — Commissione XII

Page 130: Emendamenti decreto Balduzzi

livelli essenziali delle prestazioni e allefunzioni fondamentali di cui all’articolo117, secondo comma, lettere m) e p), dellaCostituzione, così come previsto dall’arti-colo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,per il Fondo per le non autosufficienze dicui all’articolo 1, comma 1264, della legge27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzatauna spesa pari a 400 milioni di euro perl’anno 2013.

2. Ai fini della copertura degli oneriderivanti dall’attuazione di cui al presentearticolo, il Ministero dell’economia e dellefinanze – Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, con proprio decretodirigenziale, adottato entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, prov-vede ad incrementare la misura del pre-lievo erariale unico in materia di giochipubblici al fine di assicurare corrispon-denti maggiori entrate.

14. 01. Palagiano.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso comma 92, so-stituire il quarto periodo con il seguente: Irapporti con i medici fiduciari titolari diincarico nell’ambito della convenzionedella medicina generale rimangono disci-plinati dal vigente Accordo Collettivo Na-zionale per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo edell’aviazione civile e continuano ad assi-curare le prestazioni secondo quanto inesso previsto. È fatta salva la possibilità,per gli assistiti di cui al comma 89, dioptare, entro il primo anno, per uno deipredetti medici anche oltre il massimaleprevisto, fino al 20 per cento dello stesso,salvo riassorbimento ».

* 15. 1. Di Virgilio, Castellani.

Al comma 1, capoverso comma 92, so-stituire il quarto periodo con il seguente: Irapporti con i medici fiduciari titolari diincarico nell’ambito della convenzione

della medicina generale rimangono disci-plinati dal vigente Accordo Collettivo Na-zionale per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo edell’aviazione civile e continuano ad assi-curare le prestazioni secondo quanto inesso previsto. È fatta salva la possibilità,per gli assistiti di cui al comma 89, dioptare, entro il primo anno, per uno deipredetti medici anche oltre il massimaleprevisto, fino al 20 per cento dello stesso,salvo riassorbimento ».

* 15. 3. Stagno d’Alcontres.

Al comma 1, capoverso comma 92, so-stituire il quarto periodo con il seguente: Irapporti con i medici fiduciari titolari diincarico nell’ambito della convenzionedella medicina generale rimangono disci-plinati dal vigente Accordo Collettivo Na-zionale per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo edell’aviazione civile e continuano ad assi-curare le prestazioni secondo quanto inesso previsto. È fatta salva la possibilità,per gli assistiti di cui al comma 89, dioptare, entro il primo anno, per uno deipredetti medici anche oltre il massimaleprevisto, fino al 20 per cento dello stesso,salvo riassorbimento ».

* 15. 5. Fucci.

Al comma 1, capoverso comma 92, so-stituire il quarto periodo con il seguente: Imedici titolari di incarico nell’ambito dellaconvenzione di medicina generale conti-nuano ad assicurare le prestazioni se-condo quanto previsto dal vigente AccordoCollettivo Nazionale per l’assistenza sani-taria e medico-legale al personale navi-gante, marittimo e dell’aviazione civile.Nell’ambito della nuova convenzione dimedicina generale è previsto che una parteadeguata di attività oraria sarà dedicata adassicurare l’assistenza al personale di cuial comma 89.

** 15. 2. Mancuso.

Martedì 2 ottobre 2012 — 298 — Commissione XII

Page 131: Emendamenti decreto Balduzzi

Al comma 1, capoverso comma 92, so-stituire il quarto periodo con il seguente: Imedici titolari di incarico nell’ambito dellaconvenzione di medicina generale conti-nuano ad assicurare le prestazioni se-condo quanto previsto dal vigente AccordoCollettivo Nazionale per l’assistenza sani-taria e medico-legale al personale navi-gante, marittimo e dell’aviazione civile.Nell’ambito della nuova convenzione dimedicina generale è previsto che una parteadeguata di attività oraria sarà dedicata adassicurare l’assistenza al personale di cuial comma 89.

** 15. 4. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo l’articolo 15 aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dellaspesa per l’acquisto di beni e servizi per ilservizio sanitario regionale, in materia dipagamenti per la garanzia dei livelli essen-ziali di assistenza e per l’incremento del-l’offerta sanitaria non a carico del Servizio

sanitario nazionale).

1. All’articolo 1, comma 449, della legge27 dicembre 2006, n. 296 e successivemodificazioni e integrazioni, le parole: « leconvenzioni-quadro stipulate da ConsipS.p.A. » sono sostituite dalle seguenti:« provvedono ai sensi del secondo periododel presente comma ».

2. All’articolo 1, comma 51, della legge13 dicembre 2010, n. 220 e successivemodificazioni e integrazioni, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « il regolare svolgi-mento », a « di cui all’ » sono sostituitedalle seguenti: « la compiuta attuazione deipiani predisposti ai sensi dell’ »;

b) dopo le parole: « equilibrio finan-ziario » sono aggiunte le seguenti: « e ga-rantire i livelli essenziali di assistenza »;

c) dopo le parole: « azioni esecutive »,sono aggiunte le seguenti: « , anche ai sensidell’articolo 112 del decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104, »;

d) dopo le parole: « fino al 31 dicem-bre » le parole da: « 2012 » a: « i pignora-menti », sono sostituite dalle seguenti:« 2013. I vincoli di indisponibilità sullesomme pignorate »;

e) dopo le parole: « dalla legge n. 122del 2010 », le parole da « non produconoeffetti » a: « durante il suddetto periodo. »,sono sostituite dalle seguenti: « sono estintidi diritto dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione. Dalla mede-sima data cessano i doveri di custodiasulle predette somme, con obbligo per iTesorieri di renderle immediatamente di-sponibili, senza previa pronuncia giurisdi-zionale, per garantire l’espletamento dellefinalità indicate nel primo periodo ».

3. All’articolo 1, comma 796, lettera d),della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopoil numero 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis) Per il conseguimento delle fi-nalità indicate dall’articolo 1, comma 51della legge n. 220 del 2010 e successivemodificazioni e integrazioni, per le regionisottoposte ai piani di rientro ai sensidell’articolo 1, comma 180, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e già commissa-riate alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, in deroga a quantostabilito nel precedente numero 4), per ilbiennio 2012-2013, entro il 31 dicembre diciascuna annualità è erogato il 50 percento della quota di accantonamento del 3per cento del fondo sanitario regionale dicui alla predetta disposizione ».

4. Al comma 3, dell’articolo 8-ter, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni e inte-grazioni, sono soppresse le parole: « alfabbisogno complessivo ».

15. 01. Girlanda.

Martedì 2 ottobre 2012 — 299 — Commissione XII

Page 132: Emendamenti decreto Balduzzi

Dopo l’articolo 15-bis aggiungere:

ART. 15-ter.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, 2,4, 6, 7, si applicano fino all’entrata invigore delle disposizioni adottate dalle Re-gioni in attuazione dei principi fondamen-tali disciplinati dalla presente legge.

15. 03. Laura Molteni, Fabi, Martini,Rondini.

Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:

ART. 15-bis.

1. Sono fatte salve le competenze delleregioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano cheprovvedono alle finalità della presentelegge ai sensi dei rispettivi statuti specialie delle relative norme di attuazione.

15. 02. Froner.

Martedì 2 ottobre 2012 — 300 — Commissione XII