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Mensile della Nuova ASCOTI Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani Fondato da Vittorio VALERIO Anno XXII - novembre 2012 • n. 91 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (BO) - In caso di mancata consegna inviare a Ufficio Bologna CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa. DECRETO BALDUZZI COSì MUORE L'INTRAMOENIA ALLARGATA DECRETO BALDUZZI COSì MUORE L'INTRAMOENIA ALLARGATA La Nuova ASCOTI ringrazia il Prof. Franco Greco Decreto Balduzzi Capo 1 - Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria Con la firma del Decreto Balduzzi muore l'intramœnia allargata Commento sull'Art. 1 del Decreto Balduzzi Opinioni legali Impegni Nuova ASCOTI nel congresso nazionale SIOT Comunicazioni ai Soci Notizie F.I.M.O. Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per i Medici Ortopedici

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Mensile della Nuova ASCOTI

AssociazioneSindacaleChirurghiOrtopediciTraumatologi Italiani

Fondato da Vittorio VALERIO Anno XXII - novembre 2012 • n. 91

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DECRETO BALDUZZI COSì MUORE

L'INTRAMOENIA ALLARGATA

DECRETO BALDUZZI COSì MUORE

L'INTRAMOENIA ALLARGATA

● La Nuova ASCOTI ringrazia il Prof. Franco Greco ● Decreto Balduzzi Capo 1 - Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e

sanitaria ● Con la firma del Decreto Balduzzi muore l'intramœnia allargata ● Commento sull'Art. 1 del Decreto Balduzzi ● Opinioni

legali ● Impegni Nuova ASCOTI nel congresso nazionale SIOT ● Comunicazioni ai Soci ● Notizie F.I.M.O. Fondo Integrativo del

Servizio Sanitario Nazionale per i Medici Ortopedici

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Aut. Trib. di Torino n.5149 del 18 maggio 1998

Direttore: Sen. Dott. Michele SAccoMAnnoDirettore responsabile: Prof. Vittorio VAlerioCoordinatore Comitato di redazione: Prof. Paolo emilio Perenze

Redazione e amministrazione: l.go c. Misserville, 7 - 00144 roma Telefono 06 52 24 42 07 Fax 06 52 79 50 77 e-mail: [email protected]

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In primo piano

2 n.91 • novembre 2012

Michele SACCOMANNO*

Tramite il dott. Paolo Perenze abbiamo consegnato una per-gamena ricordo a nome della

Nuova ASCOTI al prof. Franco Greco nel giorno del suo saluto per il raggiungimento della età pensionabile.

Noi ortopedici dobbiamo molto al suo impegno, oltre all’attività profes-sionale e scientifica. Il prof. Greco ha dedicato una parte importante della sua vita al sindacato, assumendosi la responsabilità di Presidente della Nuova ASCOTI, di vice Presidente e di consigliere della Associazione. Compiti non facili, per taluni addirit-tura incomprensibili. Qualcuno,nella sua posizione, avrebbe detto “da tempo perso”, non utili alla propria carriera.

Grazie anche per avere, con umiltà, dimostrato che l’attività sin-dacale è una disponibilità che ad ogni grado di vita sociale e professionale si può profondere a favore della propria comunità. Nel 1992 era stato il prof. Lamberto Perugia –allora Presidente SIOT- a chie-derci la dispo-nibilità di esse-re per la SIOT il braccio sin-dacale. Il prof Vittorio Valerio ne raccolse la sfida intellettua-le ed organizzati-va, e noi, insie-me, abbiamo realizzato un per-corso non privo di importanti frutti.

La presenza del prof. Franco Greco nella Nuova ASCOTI, oltre al comune prodigarsi con gli altri associati nella soluzione dei diversi problemi, ha inciso in modo determi-nante nella vita sindacale e della SIOT in generale. Egli ha portato elementi organizzativi di trasparenza nella gestione del bilancio e della segreteria nazionale: incisivo e deciso nella lettura chiara delle spese neces-sarie alla vita sindacale, e trasparente nella organizzazione di tutta la segre-teria nazionale. Ha promosso durante la sua presidenza la idea forte di un lavoro di collaborazione tra specialisti di economia sanitaria ed operatori sanitari, nello specifico ortopedici. In conseguenza di questo secondo ele-mento ha immaginato ciò che siamo riusciti a creare: la “FEMOR”. Una fondazione nazionale ortopedica dedi-cata, con il contributo di tutti noi, alla formazione, in Italia ed all’este-ro, di tutti coloro che si interessano di

apparato locomotore.Grazie, Franco

per il cammino fatto insieme e per ciò che ancora sono sicuro, in modo importante, potrai dare a tutti gli ortopedici anche attraverso Nuova ASCOTI.

*Senatore della Repubblica,

Presidente Nazionale Nuova ASCOTI

LA NUOVA ASCOTI RINGRAZIA IL PROF.

FRANCO GRECO

La “Nuova ASCOTI”

con gratitudine eaffetto al

Prof. Franco Grecoper l'impegno e il tempo dedicato nel r

appresentare

tutti gli ortopedici italiani

attraverso “il braccio sindacale de

lla SIOT”

Onorati di aver lavorato insieme:

Michele Saccomanno

Enrico Castellacci

Lamberto Perugia

Vittorio Valerio

Ugo De Nicola

Claudio Sarti

Roma, 18 ottobre 2012

Raffaele Bancale

Aldo Bova

Michele Capozzi

Giuseppe Costa

Alberto Diara

Francesco Fadda

Giovanni Fancellu

Luigi Fantasia

Francesco Franchin

Giosuè Gargiulo

Ivan Guarducci

Claudio Secondo Lazzarone

Angelo Leonarda

Giannicola Lucidi

Domenico Luppino

Giulio Maccauro

Giuseppe Mineo

Paolo Monorchio

Marcella Nordi

Bernardo Pavolini

Fulvio Pecorelli

Paolo Emilio Perenze

Francesco Pipino

Gianni Randelli

Vincenzo Riccio

Carlo Alessandro Russo Frattasi

Pierfrancesco Sangregorio

Donato Sciarretta

Donato Vittore

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3n.91 • novembre 2012

AttualitàAttualitàIn primo piano

Decreto Balduzzi Capo I - Norme per la razionalizzazione

dell’attività assistenziale e sanitaria

ARTICOLO 1

Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sani-tarie

1. Le Regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domi-ciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capa-cità di presa in carico dei cittadini, secon-do modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali terri-toriali, che condividono, in forma struttu-rata, obiettivi e percorsi assistenziali, stru-menti di valutazione della qualità assisten-ziale, linee guida, audit e strumenti analo-ghi, nonché forme organizzative multipro-fessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, presta-zioni assistenziali tramite il coordinamen-to e l’integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servi-zio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In partico-lare, le Regioni disciplinano le unità com-plesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori terri-toriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che opera-no in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le Regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l’adesione obbliga-toria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compre-si gli aspetti relativi al sistema della tesse-ra sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,

nonché la partecipazione attiva all’appli-cazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.

2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie eroga-no l’assistenza primaria attraverso perso-nale convenzionato con il Servizio sanita-rio nazionale. Le Regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, pre- vedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della con-venzione nazionale, di personale dipen-dente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territo-riale sia diverso dalla struttura di apparte-nenza.

3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, discipli-nato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.

4. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazio-nale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanzia- rie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole Regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla rela-tiva copertura economica a carico del bilancio regionale;»;

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giorna-ta e per tutti i giorni della settimana, non-ché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denomi-nate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofes-sionali, denominate: unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;

b-ter) prevedere che per le forme organiz-zative multiprofessionali le aziende sanita-rie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanzia-mento a budget;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le Regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme orga-nizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, indivi-duano gli obiettivi e concordano i pro-grammi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definisco- ❱❱

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4 n.91 • novembre 2012

Attualità

no i conseguenti livelli di spesa program-mati, in coerenza con gli obiettivi e i pro-grammi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lette-ra b-ter);

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assisten-ziali, all’accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi inte-grativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

c) la lettera e) è abrogata;

d) la lettera f) è abrogata;

e) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attività assisten-ziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale»;

f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

«h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livel-lo regionale e secondo un rapporto otti-male definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesi-mo sia consentito ai medici forniti dell’at-testato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equi-pollente, ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell’attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conse-guimento dell’attestato o del diploma;

h-bis) prevedere che l’accesso alle funzio-ni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sani-

tario nazionale secondo graduatorie pro-vinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;»;

g) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;

h) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:

«m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna Regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-bre 2003, n. 326, e successive modifica-zioni, nonché la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di tra-smissione telematica delle ricette medi-che».

5. Nell’ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definiti modali-tà, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l’attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell’azienda sanitaria e della medicina convenzionata.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-ne del presente decreto si procede, secon-do la normativa vigente, all’adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h), h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazio-nali e nel rispetto dell’articolo 15, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi

regionali attuativi.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il ministro della Salute, con decreto adottato di concerto con il mini-stro dell’Economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e delle Provin-ce autonome di Trento e di Bolzano non-ché le organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposi-zioni per l’attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere effica-cia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.

8. Per comprovate esigenze di riorganiz-zazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legge 6 lu- glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni possono attuare, ai sensi dell’articolo 30 del decre-to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pre-vio confronto con le organizzazioni sinda-cali firmatarie dei contratti collettivi nazio-nali di lavoro, processi di mobilità del per-sonale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo persona-le presso altre aziende sanitarie della Regione situate anche al di fuori dell’am-bito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della pre-detta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di even-tuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedi-menti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.

ARTICOLO 2

Esercizio dell’attività libero professionale intramuraria

1. All’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;

b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole: «seguen-ti modalità:» sono sostituiti dai seguenti: «Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizza-

In primo piano

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5n.91 • novembre 2012

AttualitàAttualità

zioni sindacali maggiormente rappresen-tative delle categorie interessate, in coe-renza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere univer-sitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denomina-ti Irccs di diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicem- bre 2012, ad una rico-gnizione straordinaria degli spazi disponi-bili e che si renderanno disponibili in con-seguenza dell’applicazione delle misure previste dall’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per l’eser-cizio dell’attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettaglia-ta dei volumi delle prestazioni rese nell’ul-timo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della rico-gnizione, le Regioni e le province autono-me di Trento e di Bolzano possono auto-rizzare l’azienda sanitaria, ove ne sia ade-guatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisi-re, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accre-ditate, nonché tramite la stipula di con-venzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridi-sciplinari, per l’esercizio di attività sia isti-tuzionali sia in regime di libera professio-ne intramuraria ordinaria, i quali corri-spondano ai criteri di congruità e idoneità per l’esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di dire-zione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest’ul-timo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l’attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le Regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei pro-fessionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del pre-sente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l’azienda sani-taria di appartenenza, sulla base di uno

schema tipo approvato con accordo sanci-to dalla Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le auto-rizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012. Le Regioni e le provin-ce autonome di Trento e di Bolzano garan-tiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedalie-re universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Irccs di diritto pub-blico gestiscano, con integrale responsabi-lità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il cor-retto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:»;

b-bis) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecno-logici che consentano il controllo dei volu-mi delle prestazioni libero- professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro»;

c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizio-ne regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collega-mento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l’ente o l’azienda e le singo-le strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposi-zione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell’azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l’utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l’espletamento del servizio di prenotazio-ne, l’inserimento obbligatorio e la comu-nicazione, in tempo reale, all’azienda sani-taria competente dei dati relativi all’impe-gno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei paga-menti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni

e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema. Le modalità tecniche per la rea-lizzazione della infrastruttura sono deter-minate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autono-me di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recan-te il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi del- la lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via preventiva;

a-ter) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l’applicazione del principio del silenzioassenso, la tempora-nea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novem-bre 2012, fino all’attivazione del loro col-legamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l’acquisizione della necessaria strumenta-zione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;

d) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicu-rino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 apri- le 2013;»;

e) al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) definizione, d’intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di con-trattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell’assi-stito, idonei, per ogni prestazione,

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6 n.91 • novembre 2012

Attualità

a remunerare i compensi del professioni-sta, dell’equipe, del personale di suppor-to, articolati secondo criteri di riconosci-mento della professionalità, i costi pro-quota per l’ammortamento e la manuten-zione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo perio-do, e dalla lettera b), ultimo periodo, non-ché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizza-zione dell’infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell’applicazione dei pre-detti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professio-nista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad inter-venti di prevenzione ovvero volti alla ridu-zione delle liste d’attesa, anche con riferi-mento alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), dell’Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;»

f) al comma 4 la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) esclusione della possibilità di svolgi-mento dell’attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipen-denti in regime di esclusività o convenzio-nati del Servizio sanitario nazionale, ope-rino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regi-me di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servi-zio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole pre-stazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell’ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;

f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell’attività libero-pro-fessionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella eserci-tata nell’ambito del programma speri-mentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all’Osservatorio nazio-nale sull’attività libero professionale.La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero profes-sionale intramuraria, presso gli studi pro-fessionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, en- tro il 28 febbraio 2015, dalla Regione intereressata, in base a cri-teri fissati con accordo sancito dalla Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la Regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, può con- sentire in via per-manente e ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sani-tario regionale ove si è svolto il program-ma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da par- te dell’ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la Regione o Provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data in- formazione al Par-lamento attraverso la relazione annuale di cui all’articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»;

h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono sostitu- ite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribu-zione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»;

i)il comma 10 è abrogato.

ARTICOLO 2-BIS

Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie

1. All’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Con decreto di natura non rego-lamentare del ministro della Salute è isti-tuita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto

degli equilibri di finanza pubblica, per l’aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rap- presentanti del ministe-ro della Salute, del ministero dell’Econo-mia e delle finanze e della Conferenza delle Regio- ni e delle Province autonome, si confronta con le associazioni maggior- mente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della commis-sione non è corrisposto alcun emolumen-to, compenso o rimborso spese. La com-missione conclude i suoi lavori entro ses-santa giorni dalla data dell’insediamento. Entro i successivi trenta giorni il ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autono-me di Trento e di Bolzano, provvede all’eventuale aggiornamento delle predet-te tariffe».

2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo, dell’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 ago- sto 2012, n. 135, è adottato entro quindi- ci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 3

Responsabilità professionale dell’esercen-te le professioni sanitarie

1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’arti- colo 2043 del Codice civile.

Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamen-te conto della condotta di cui al primo periodo.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del ministro della Salu-te, di concerto con i ministri dello Svilup-po economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), la Fede-razione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei

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AttualitàAttualità

collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professio-nali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dal- la legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicu-rativa agli esercenti le professioni sanita-rie, sono disciplinati le procedure e i requi-siti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professio-nale, prevedere l’obbligo, in capo a un fondo appositamente costituito, di garan-tire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei profes-sionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazio-ne collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate al- l’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico-professiona-le, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal ministro dello Sviluppo eco-nomico, di concerto con il ministro della Salute e il ministro dell’Economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazio-nali degli ordini e dei collegi del- le profes-sioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue compe-tenze senza nuovi o maggiori oneri a cari-co della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazio-ne debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scaden-za la variazione in aumento o in diminu-zione del pre- mio in relazione al verificar-si o meno di sinistri e subordinare comun-que la disdetta della polizza alla reitera-zione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza defi-nitiva.

3. Il danno biologico conseguente all’atti-vità dell’esercente della professione sani-taria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, even-

tualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati arti-coli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivan-ti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolza-no. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposi-zioni di attuazione del Codice di procedu-ra civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria anche con il coinvolgi-mento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedi-mento.

6. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 3-BIS

Gestione e monitoraggio dei rischi sanita-ri

1. Al fine di ridurre i costi connessi al com-plesso dei rischi relativi alla propria attivi-tà, le aziende sanitarie, nell’ambito della loro organizzazione e senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il ministero della Salute e le Regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.

ARTICOLO 4

Dirigenza sanitaria e governo clinico

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi dell’azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il colle-gio sindacale»;

a) all’articolo 3-bis, il comma 3 è sostitui-to dal seguente:

«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attin-gendo obbligatoriamente all’elenco regio-nale di idonei, ovvero agli analoghi elen-chi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissio-ne costituita dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualifi-cate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia naziona-le per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggior-nati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magi-strale e di adeguata esperienza dirigen-ziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, ade- guata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il Ret-tore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie»;

b) all’articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, le Regioni concordano, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiet-tivi di salute e di funzionamento dei servi-zi definiti nel quadro della programma-zione regionale, con particolare ❱❱

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Attualità

riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri econo-mico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi for-niti anche dall’Agenzia nazionale per i ser-vizi sanitari regionali»; b-bis) all’articolo 7-quater:

1) al comma 1, secondo periodo, la paro-la: «dirigenti» è sostituita dalle seguenti: «direttori di struttura complessa del dipartimento»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le strutture organizzative dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza ali-mentare operano quali centri di responsa-bilità, dotati di autonomia tecnico-funzio-nale e organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi diparti-mentali e aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, non-ché della gestione delle risorse economi-che attribuite»;

3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essen-ziali di assistenza»; c)all’articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dirigenti medici e sanitari sono sotto-posti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle Regioni, le quali tengono conto anche dei princìpi del Tito-lo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell’incarico, attinente alle attività profes-sionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazio-ne continua, effettuata dal Collegio tecni-co, nominato dal direttore generale e pre-sieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura sem-plice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sani-tarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preven-tivamente in sede di discussione di bud-get, in base alle risorse professionali, tec-nologiche e finanziarie messe a disposi-zione, registrano gli indici di soddisfazio-ne degli utenti e provvedono alla valuta-

zione delle strategie adottate per il conte-nimento dei costi tramite l’uso appropria-to delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione profes-sionale determina la conferma nell’incari-co o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto pre-visto dall’articolo 9, comma 32, del decre-to legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

d) all’articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo è soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Le Regio-ni, nei limiti delle risorse finanziarie ordi-narie, e nei limiti del numero delle struttu-re complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplina-no i criteri e le procedure per il conferi-mento degli inca- chi di direzione di strut-tura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sani-tario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da con-ferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa apparte-nenti ai ruoli regionali del Servizio sanita-rio nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima Regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteg-giato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura com-plessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è elet-to il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissio-ne prevale il voto del presidente; b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-

petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un collo-quio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei for-mata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore pun-teggio, deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico a uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

c) la nomina dei responsabili di unità ope-rativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’inte-sa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di rac-cordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la rela-zione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul mede-simo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla let-tera b), terzo periodo. I curricula dei can-didati e l’atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell’ateneo e dell’azien-da ospedaliero-universitaria interessati.

7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al ter-mine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione cui al comma 5.

7-quater. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articola-zione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su pro-posta del direttore della struttura com-plessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. L’incarico di responsabile di struttura sem-plice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore

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AttualitàAttualità

generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non supe-riore a cinque anni, con possibilità di rin-novo. L’oggetto, gli obiettivi da consegui-re, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrat-tazione collettiva nazionale.

7-quinquies. Per il conferimento del- l’in-carico di struttura complessa non posso-no essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies»;

e) all’articolo 15-ter il comma 2 è sostitui-to dal seguente:

«2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve»;

e-bis) all’articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il limite del due per cento della dotazione organi-ca della dirigenza,» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organi-ca della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica comples-siva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difet-to»;

e-ter) all’articolo 15-septies, comma 2, le parole da: «non superiore» fino a: «diri-genza professionale, tecnica e ammini-strativa» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della diri-genza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della diri-genza professionale, tecnica e ammini-strativa, fermo restando che, ove le pre-dette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arro-tondato per difetto»;

f) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17. (Collegio di direzione)

– 1. Le Regioni prevedono l’istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sani-tario regionale, del collegio di direzione,

quale organo dell’azienda, individuando-ne la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure profes-sionali presenti nella azienda o nell’ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di dire-zione, in particolare, con- corre al governo delle attività cliniche, partecipa alla piani-ficazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramu-raria. Nelle aziende ospedaliero universi-tarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell’ambito di quanto definito dall’università; concorre inoltre allo svilup-po organizzativo e gestionale delle azien-de, con particolare riferimento all’indivi-duazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal diretto-re generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai com-ponenti del predetto collegio non è corri-sposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.».

2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di struttura complessa, pen-denti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza.

3. Le Regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiorna-no gli elenchi di cui all’artico- lo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sucessive modi-ficazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

4. Ciascuna Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monito-raggio delle attività assistenziali e della loro qualità finalizzato a verificare la qua-lità delle prestazioni delle singole unità

assistenziali delle strutture sanitarie pub-bliche e private accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con il coinvolgi- mento dei direttori di dipartimento. 5. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente: «4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presen-te decreto i contratti a tempo determina-to del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante eroga-zione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l’articolo 5, comma 4-bis».

ARTICOLO 4-BIS

Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa

1. Nelle Regioni sottoposte ai piani di rien-tro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 180, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311, e successive modifica-zioni, nelle quali sia scattato per l’anno 2012 il blocco automatico del turn-over, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e suc-cessive modificazioni, ovvero sia comun-que previsto per il medesimo anno il bloc-co del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di pro-secuzione del piano, tale blocco può esse-re disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garanti-re l’erogazione dei livelli essenziali di assi-stenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accer-tino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-ne del presente decreto, il raggiungimen-to, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi.

La predetta disapplicazione è disposta con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Salute e con il ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport.

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10 n.91 • novembre 2012

Attualità

RIFLESSIONI SUL DECRETO BALDUZZI

Con la firma del Decreto Balduzzi muore l'intramoenia allargata

l’intramoenia allargata, dopo la firma del decreto Balduzzi, sta vi-vendo gli ultimi giorni.

Nel decreto troviamo provvedimenti basati su pura demagogia contro i me-dici.

L’obbligo, a nostre spese, della messa in rete del nostro studio con l’infrastrut-tura telematica dell’azienda ospedalie-ra per gli appuntamenti, l’acquisto delle apparecchiature per la tracciabilità dei pagamenti con bancomat o carta di credito, sono basate sul presupposto che il medico sia comunque un evasore fiscale.

Chi voglia ottemperare a tutte le ri-chieste previste per lo studio privato, sappia che la quota prevista a favore dell’Azienda, pari al 15% del compenso del libero professionista, sarà maggiora-ta del 5%. Pertanto l’azienda ospedalie-ra, solo per aver concesso al medico la possibilità di lavorare nel proprio studio, percepirà il 20% dei nostri proventi.

E’ prevista l’ennesima ricognizione degli spazi disponibili per l’intramoenia all’interno dell’ospedale. Sarà la trente-sima ricognizione fatta dalle aziende ospedaliere. Nel caso in cui non siano disponibili spazi sufficienti, si rimane perplessi nel leggere all’Art. 2 comma 1: “ad acquisire, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie au-torizzate non accreditate, nonché tra-mite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramu-raria ordinaria”. Sembra un paradosso; di fatto tolgono gli spazi degli studi privati, per i quali l’ospedale senza fare nulla percepisce un introito netto del 20%, per cercare altri spazi per i quali l’ospedale deve pagare.

Bene, abbiamo messo in rete il no-stro studio, sopportiamo l’incremento al 20% da versare al nostro ospedale, per accorgerci di un’altra limitazione pazzesca: “esclusione della possibili-

Claudio SARTI*

tà di svolgimento dell’attività libero professionale presso studi professiona-li collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche pro-fessionisti non dipendenti o non con-venzionati del Servizio sanitario nazio-nale ovvero dipendenti non in regime di esclusività,”. Io faccio l’ortopedico, lavoro per il SSN in ospedale, se nel mio studio lavora un dentista privato qual è il problema ?

Di questo passo la prossima mossa prevedibile del governo sarà l’obbligo di sottoporre i medici ospedalieri all’ap-plicazione di microchip; saranno defini-ti gli spazi operativi dei medici ospeda-lieri sia per l’attività istituzionale sia per l’intramoenia allargata; quando il colle-ga entrerà in queste aree, un microchip avanzato, precedentemente applicato in sede frontale, entrerà in funzione con la registrazione video e audio dell’ope-rato del professionista; per evitare che il collega possa prendere soldi dal pa-ziente voltandogli le spalle e portando dietro le mani, un secondo microchip sarà inserito nella regione nucale.

Il decreto sfiora il problema assicu-rativo, dispone la costituzione di un “Fondo appositamente costituito” fi-nanziato dai medici che ne faranno ri-chiesta e dalle compagnie assicurative. Il rischio, anzi la certezza, sarà l’incre-mento dei premi da pagare. Positiva è la disposizione di subordinare la disdet-ta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del medico e non come ora avviene che il medico è disdettato dall’assicurazione alla sola comunicazione di un ipotetico sinistro. Purtroppo siamo ancora lontani da una valida riorganizzazione della materia.

Quanto riportato all’art.1 comma 2: “processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con

ricollocazione del medesimo person-ale presso altre aziende sanitarie della Regione situate al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di di-sponibilità di posti per effetto della pre-detta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie”, è degno di preoc-cupazione perché saranno coinvolti numerosi professionisti a causa della riduzione dei posti letto, delle U.O.C, delle U.O.S. e a causa della chiusura dei piccoli presidi ospedalieri. Nessun cenno viene fatto sul mantenimento dell’incarico, sulla possibilità di quei trasferimenti che potrebbe anticipare la messa in concorso di posti liberi di direttore di UOC.

Sul fronte delle cure primarie è pre-vista l’istituzione di strutture organiz-zative multiprofessionali che possano assicurare l’assistenza 24 h su 24 h per quei pazienti che in un pronto soccorso sarebbero dei codici bianchi o verdi. Nell’Art.1 troviamo di tutto: buoni pro-ponimenti, tante direttive, la logica del budget, i medici generici, gli specialisti, i collegamenti telematici con gli os-pedali. Forse nel tempo sarebbe basta-to far continuare a far fare il medico al medico generico e non chiudere in modo selvaggio i presidi ambulatoriali specialistici.

Venti anni fa si andava al pronto soc-corso, se il caso era ordinario forse si as-pettavano venti trenta minuti prima di essere visitati e se la patologia lo richie-deva si veniva ricoverati. Oggi che sia-mo entrati nel terzo millennio, viviamo in un’era ad alta tecnologia, abbiamo a disposizione collegamenti in rete che in tempo reale ci mettono in contatto con tutto il mondo, se entriamo nello stesso pronto soccorso di venti anni fa, saremo visitati non dopo venti trenta minuti ma dopo 6 - 8 ore e se si sarà fortunati si troverà un posto letto dopo 24 ore.

* Segretario C.d.A. Nuova ASCOTI

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11n.91 • novembre 2012

AttualitàAttualità

RIFLESSIONI SUL DECRETO BALDUZZI

Commento sull'Art. 1 del Decreto Balduzzi

conoscendo il problema, non posso che concordare con il Ministro Balduzzi su quella

parte di impostazione del suo Decreto (Art. 1), volta ad offrire al cittadino una presenza medica qua-lificata per 24 ore al giorno ( che già sembra siano ridotte alle 12 diurne!).

Ovviamente già si sono levate nume-rose voci discordanti rivendicate dalle diverse lobbies, con le scuse più diver-se ma con i medesimi obiettivi: osta-colare il cambiamento e mantenere il comodo status-quo (Medici di Base - Guardia Medica e 118 – Pronti Soccor-si….. intasati).

E la scusa che fanno propria molti politici è quella economica. Dove trovare tanti quattrini? Impossibile. Quindi….fermi tutti!

Invece i mezzi economici, a mio parere, ci sarebbero: basterebbe

Vittorio VALERIO*

guardarsi intorno. Se infatti si optas-se finalmente per questo tipo di assi-stenza che garantirebbe il cittadino molto più di quanto lo sia oggi (Medi-co di Base, Guardia Medica per la notte e i festivi ed infine il 118), baste-rebbe ristrutturare le funzioni della Guardia Medica ed utilizzare i Medici ivi adibiti (senza nulla togliere loro dal punto di vista economico e di carriera) a rinforzare i Medici di Base immet-tendoli nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) o nelle Unità Com-plesse di Cure Primarie (UCCP), e garantendo così il servizio 24h.

In questo modo i costi sarebbero praticamente zero per quanto riguar-da il Personale e molto ridotti per i mezzi, se si potessero anche riutilizza-

re gli ambulatori della Guardia Medica.In altri termini ciò permetterebbe di

organizzare il sistema su due gradi-ni:

- il primo costituito dai Medici di Base coadiuvati da altri Colleghi, reclu-tati come detto innanzi, per garantire il servizio di prima assistenza nelle 24 ore e nei festivi,

- il secondo dal 118 e dal Pronto Soccorso ospedaliero per i casi più gravi.

Sarà possibile? Ho molti dubbi, per-ché insorgeranno in tanti di tutti i colori a difendere gli interessi pura-mente corporativi. E alla fine, Balduzzi o non Balduzzi, le cose rimarranno com’erano con qualche ritocco di fac-ciata … gattopardiano.

[email protected]

* Segretario C.d.A. Nuova ASCOTI

COMUNICAZIONI AI SOCI

Carissimi Colleghi, anche quest'anno la Nuova ASCOTI sarà presente al Congresso della SIOT che si terrà a Roma dal 10 al 14 novembre 2012 presso il Rome Marriott Park Hotel in via Colonnello Tommaso Masala 54.

La Segreteria delegata della Nuova ASCOTI osserverà lo stesso orario di apertura dei lavori congressuali.I Consiglieri e il Segretario Nazionale saranno a disposizione per rispondere ai Vostri quesiti sindacali.

Segnaliamo i seguenti impegni: • Domenica 11/11/2012 ore 13:00 - Direttivo Nuova A.S.C.O.T.I. • Domenica 11/11/2012 ore 16:30 - Congresso/Assemblea Ordinaria Nuova A.S.C.O.T.I. con il

seguente ordine del giorno: 1. Relazione del Presidente 2. Consiglio Direttivo del prossimo biennio 3. Relazione del Tesoriere ed approvazione bilancio 2011 4. Relazione del Segretario Nazionale

• Lunedì 12/11/2012 - Giornata Elettorale • Martedì 13/11/2012 ore 9:00 - Direttivo Nuova A.S.C.O.T.I.

Nostra attività

Impegni Nuova ASCotI nel congresso SIot

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12 n.91 • novembre 2012

Attualità

Il servizio militare è “servizio effettivo” ai fini del collocamento a riposo

del personale della dirigenza medica?

il quadro normativo nel quale la que-stione si colloca rientra nelle dispo-sizioni legislative previste dall’art. 15

nonies comma 1 del d.lgs n. 502/1992 che, nel testo modificato dall’art. 22 della Legge 183 del 2010 ha fissato al 65° anno di età il limite massimo per il collo-camento a riposo dei dirigenti medici e del relativo ruolo sanitario del SSN intro-ducendo ulteriori specifiche sul punto (1).

L’articolo sopra enunciato afferma oggi che “Il limite massimo di età per il col-locamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario naziona-le, ivi compresi i responsabili di struttura com-plessa, è stabilito al compimento del sessanta-cinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limi-te massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991 n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio”.

Il testo dell’art. 22 della Legge 183/10 è composto altresì da ulteriori n. 2 commi.

Il comma 2 fa riferimento al comma 1 dell ’ar t. 16 del d.lgs n. 503 del 30.12.1992 al termine del quale viene aggiunto un nuovo periodo dal seguente tenore: “È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla

data di entrata in vigore della legge 13.10.1992 n. 421 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collo-camento a riposo per essi previsti. I dipenden-ti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda alme-no 90 giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo”.

Il successivo comma n. 3 prevede, invece, che la disposizione contenuta nel comma 1 del’art. 15 nonies del d.ls n. 502/92 come modificato dall’art. 22 comma 1 trovi applicazione anche ai diri-genti medici e del ruolo del SSN in servi-zio alla data del 31.01.2010.

La disposizione in oggetto ha quindi

portata retroattiva rispetto all’entrata in vigore della legge ed implicando perciò che la stessa colpisce i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN in servizio alla data del 31.01.2010, avendo più di 65 anni di età, ma con un’età inferiore ai 40 anni di anzianità di servizio effettivo i quali, se intendono proseguire con lo stessi avranno la possibilità di farlo pre-sentando apposita istanza all’Ammini-strazione di Appartenenza.

Ma veniamo al nocciolo della questio-ne: cosa deve essere inteso per Servizio Effettivo?

Con nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, l’ex INPDAP (oggi accor-

Avv. Chiara MASCITTI*

(1) Art. 22 (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) 1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effetti-vo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

opinioni legali

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13n.91 • novembre 2012

AttualitàAttualità

Il servizio militare è “servizio effettivo” ai fini del collocamento a riposo

del personale della dirigenza medica?

pata ad I.N.P.S.) aveva chiarito che “nella locuzione servizio effettivo fossero da ricom-prendersi tutte quelle attività lavorative effet-tivamente rese, in particolare oltre al servizio prestato presso l’amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio mili-tare purché già valorizzato ai fini pensionisti-ci), i servizi ricongiungibili ai sensi della Legge n.523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad attività lavorative e ricongiunti ai sensi della Legge n.29/79 o n.45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai sensi del D.lgs n.42/06 ed i servizi riscattati restando per contro esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi ad attività effettivamen-te rese ma correlate a titoli di studio (ad es. laurea, dottorato di ricerca etc.).”

La nota sopra citata, di larga portata conoscitiva, aveva determinato forti dubbi e divergenze sulla corretta applica-bilità dell’art. 15 nonies sopra citato così come modificato dalla Legge 183/10 soprattutto per quel che concerneva l’av-venuta partecipazione al servizio militare del medico nell’alveo del calcolo del 40simo anno di servizio di quest’ultimo.

A dare una mano nella corretta inter-pretazione è venuta in soccorso la nota della Presidenza del Consiglio dei Mini-stri (dipartimento funzione pubblica) dfp 0054991 del 09.12.2010.

Ed infatti, dopo aver chiarito che, per “servizio effettivo” debba intendersi “qualun-que tipo di servizio espletato dal pubblico dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato” la nota precisa che “esula dal concetto e dalla nozione stessa di ser-vizio effettivo l’istituto del riscatto a qualunque titolo, sia con riferimento a periodi di studio che per altre causali, quali ad esempio il servi-zio militare o civile eventualmente prestato”.

Di conseguenza, la nota di cui sopra esclude che il servizio militare costituisca “servizio effettivo” ai fini di quel computo dell’anzianità prevista e richiesta dall’art. 15 nonies del D.lgs 502/1992 e ss.

Ciò, a prescindere dalla circostanza per cui quel servizio sia accreditato figu-rativamente o riscattato o comunque “coperto” in altro modo sotto il profilò previdenziale e concorra, perciò, ad incrementare l’anzianità contributiva.

D’altro canto emerge anche dalla let-tura dei lavori parlamentari che hanno condotto all’approvazione della Legge n. 183/10 che il principio ispiratore la modifica dell’art. 15 nonies sopra indica-to, consiste proprio nella tutela del lavo-ro inteso quest’ultimo come strumento di realizzazione della persona.

Laddove il legislatore ha fatto riferi-mento all’anzianità contributiva, l’ha fatto a chiare lettere.

Del resto, anche le recenti pronunce

Giurisprudenziali confermano l’afferma-zione sopra enunciata.

Tra le più recenti abbiamo le ordinan-ze emesse dal Tribunale di Brescia del 10.8.2011 e del 4.11.2011: da ultimo anche un’altra pronuncia del Tribunale di Bergamo del 18.05.2012.

Le prime due ordinanze sopra citate hanno evidenziato come la novella intro-dotta dall’art. 22 Legge 183/2010 abbia reso irrilevante “il conseguimento dell’anzianità contributiva massima, essendo l’unico limite quello meramente anagrafico (70 anni…) ed il solo rilievo del servizio effettivo per un numero di anni superiore a quaranta.

“Per tale ultimo aspetto” prosegue l’or-dinanza, “va escluso che possa essere utile al computo il servizio militare pre-stato” atteso che tutte le ipotesi in cui tale servizio è considerato rilevante sono accomunate dall’esser finalizzate “all’otte-nimento di benefici previdenziali” fine del tutto diverso da quello relativo al prolun-gamento dell’attività lavorativa (ammesso sino ai 70 anni).

Ciò posto, si deve ESCLU-DERE che il “servizio militare” rientri nel novero di quei servizi effettivi utili ai fini del collo-camento a riposo del personale dirigente medico del SSN.

* Foro di Brescia

Abbiamo ricevuto la richiesta da parte di una collega speciali-sta in ortopedia, madre ed unica affidataria di un bambino di 6 anni, sulla possibilità di essere esonerata dai turni di guardia notturni.

Di questo il Presidente della nuova AScoTi ha incaricato l’av-vocato Roberta Perna, della quale riportiamo la risposta.

riscontro la Vostra richiesta relativa alla possibile esenzione dal lavoro notturno di una madre, medico ortopedico, unica

affidataria di un figlio di età di 6 anni.A tal proposito, ed in risposta alla Sua domanda, le confermo

che il D.lgs n. 66 del 2003, relativo agli Aspetti organizzativi dell’orario di lavoro, è attualmente in vigore. Tale normativa va coordinata con il T.U. recante disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs n.151 del 26

marzo 2001), che è stato, a sua volta, modificato ed integrato dal D.lgs n. 115 del 23 aprile 2003.

l’ art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 è testuale nel prevedere che «non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni». Tale norma ha portata generale e, pertanto, trova sicuramente applicazione anche in favore dei medici ortopedici che si trovino nella situazione dalla stessa descritta.

la norma invocata ha una funzione facilmente comprensibile: quella di impedire che il genitore unico affidatario del minore convivente sia costretto a venir meno ai suoi doveri di protezio-ne e cure sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo, ratifi-cata con la l. 27 maggio 1991 n. 176 , proprio nelle ore in cui è ancora più problematico trovare soluzioni alternative.

Di recente è intervenuto un riordino della materia relativa ai congedi, le aspettative ed i permessi (D.lgs n. 119 del 18 luglio 2011), che, però, non ha modificato l’articolo de quo.

Alla luce delle predette disposizioni legislative, la Vostra iscrit-ta potrà certamente godere dell’esenzione dal lavoro notturno accordata ai lavoratori, unici affidatari di figli di età inferiori agli anni 12.

rimanendo a Sua disposizione per qualunque ulteriore chiari-mento, porgo cordiali saluti.

Roberta Perna

RICHIEStA DA PARtE DI UN oRtoPEDICo DI ESENZIoNE

DAL LAVoRo NottURNo PER MotIVI FAMILIARI

opinioni legali

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14 n.91 • novembre 2012

Attualità

NOTIZIE MEDICHE

roma, 11 ott. (Adnkronos Salute)

Buone notizie in arrivo per i medi-ci, almeno per quelli con retribu-zioni di oltre 90.000 euro lordi

l’anno. la consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposi-zione per la quale, a decorrere dal primo gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici comples-sivi dei singoli dipendenti, anche di qua-lifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministra-zione, come individuate dall’istat, supe-riori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente l’importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

la decisione presa dai giudici della consulta riguarda almeno 10 mila medi-ci, che superano la soglia dei 90 mila euro di retribuzione. Una misura conte-nuta nella manovra messa a punto dall’ex ministro dell’economia Giulio Tre-monti, che prevedeva una sforbiciata alle retribuzioni dei dirigenti pubblici oltre una certa soglia.

Incostituzionali tagli su

stipendi medici oltre 90 mila

euro

Per ogni contatto utile ...

... Segreteria

Nuova ASCOTI

l.go c. Misserville, 7 - 00144 roma Telefono 06 52 24 42 07Fax 06 52 79 50 77 e-mail: [email protected]

[email protected]

Comunicazioni

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15n.91 • novembre 2012

AttualitàAttualitàComunicazioni

NotIZIE F.I.M.o. Fondo Integrativo del SSN per i Medici ortopedici

il Fondo Integrativo Medici Ortopedici (F.I.M.O.), voluto dalla SIOT e dalla Nuova ASCOTI, è nato nel 2001. Ha per oggetto

esclusivo la ‘predisposizione e l’attuazione, senza scopo di lucro, di ogni forma di presta-zione assistenziale secondo le modalità previ-ste dal Regolamento nei confronti dei Soci e dei loro familiari’ (art. 3 dello Statuto). Si occupa pertanto, a favore dei propri Soci, di Assistenza integrativa delle prestazioni ero-gate dal SSN.

Ha avuto sin dall’inizio 3 categorie di Soci in relazione ai loro bisogni di integrazione assistenziale:

1. Opzione Minima: (costo nel 2012 Euro 280 all’anno per l’intero nucleo familiare), che garantisce i grandi interventi chirurgici ed i relativi esami diagnostici preventivi e trattamenti terapeutici successivi, nonché il trasporto dell’infermo.

2. Opzione Media: (costo nel 2012 Euro 2250 per l’intero nucleo familiare), che aggiunge alle garanzie precedenti:

- i ricoveri con o senza intervento chirur-gico;

- i trattamenti in Day Hospital;- il parto cesareo o fisiologico;- le prestazioni extraospedaliere di dia-

gnostica, terapia e riabilitazione;- le visite specialistiche;- ecc.;

3. Opzione Massima: (costo nel 2012 Euro 3700 per l’intero nucleo familiare) che aggiunge alle precedenti anche le cure odon-toiatriche.

In questi anni la Compagnia Assicuratrice ASSIDIM ha sempre corrisposto con tempe-stività ed attenzione alle richieste dei nostri Soci – purché rientranti nell’ambito della con-venzione – e di ciò la ringraziamo.

Purtroppo – secondo i dati fornitici da ASSIDIM – il Fondo ha presentato ogni anno una passività considerevole che sarebbe stata:

1. del 145% nel 2006; 2. del 224% nel 2007; 3. del 137% nel 2008; 4. del 161% nel 2009; 5. del 163% nel 2010; 6. del 158% nel 2011.

Motivo per il quale ASSIDIM ha di anno in anno aumentato le tariffe assicurative e posto condizioni di fruibilità più limitate.

Le ultime condizioni richieste per l’anno 2012, hanno portato numerosi Soci a non rin-novare l’iscrizione, sicchè siamo passati da 230 Soci nel 2011 a 174 nel 2012, con una perdita secca di 56 Soci.

Considerato tutto ciò –nell’interesse di tutti noi che ne usufruiamo e/o di altri che potrebbero unirsi a noi- abbiamo cercato altre strade.

Pertanto, anche grazie ai suggerimenti del Presidente SIOT, Prof. D’Imporzano, ed alla collaborazione offertaci dall’ Avv. Macrì (Con-sulente Legale della SIOT), e della Segretaria Nazionale SIOT, Elena Cristofari, nonchè con l’assenso del Presidente della Nuova ASCOTI, Sen. Dott. Michele Saccomanno, abbiamo trattato con una nuova Compagnia Assicura-tiva –l’ASSIDAI– che ci ha proposto alcuni piani sanitari molto interessanti sia per l’enti-tà dell’offerta, sia per il relativo costo. E soprattutto con condizioni generali e garan-zie veramente importanti, quali:1. NO limiti di età, senza sopraprezzi.2. NO disdettabilità.3. Estensione assistenza in tutto il mondo

(compresi USA e Canada).4. Accettazione della riammissione in qual-

siasi momento dei Soci decaduti (all’inizio di ogni anno).

5. Accesso annuale per i nuovi Soci al 1° gen-naio (straordinariamente dal 1° luglio per il solo anno 2013).

6. Accettazione ricoveri urgenti.7. Per ricoveri fuori rete: Scoperto 20% con

min. Euro 516 e max Euro 1.549 e con rim-borso totale ticket.

8. Ricoveri in rete, visite specialistiche, esami

di laboratorio, cure odontoiatriche: fran-chigia molto limitata.

9. NO periodo di carenza per i vecchi Soci FIMO.

10.Possibilità di adesione anche per i figli ormai fuori dal nucleo familiare e delle rispettive famiglie, a condizioni particolari e molto convenienti.

I piani proposti e da noi accettati sono solo due:

- un piano Base (minimale, ma consisten-te) che garantisce i ricoveri con interventi di alta specializzazione (cuore, cervello, oncolo-gici, trapianto di organi), gli esami pre e post chirurgici, la riabilitazione, nonché una diaria di ricovero, alcune spese extraospedaliere e il ricovero per forme morbose croniche (costo circa 370 Euro/anno per tutto il nucleo fami-liare);- un piano completo che offre i trattamenti di ricovero con o senza intervento chirurgico, il Day Hospital, il parto cesareo o fisiologico, moltissime prestazioni extraospedaliere (visi-te specialistiche, interventi ambulatoriali, pro-tesi ortopediche, cure dentarie ed ortodonti-che, indennità da infortunio del capo fami-glia, indennità di convalescenza, ecc.), con un costo di circa Euro 1870.

Infine è prevista un’Opzione familiari (non risultanti dallo stato di famiglia) con le seguenti tariffe:

COSTI

CLASSI DI ETA’ 26-35 36-45 46-55

FIGLI SINGLE 530 550 600

FIGLI SPOSATI 1100 1210

CONVIVENTI MORE UXORIO

770

Tutti i particolari saranno comunicati quan-to prima a tutti i Soci SIOT e Nuova ASCOTI, con le relative modalità di adesione. Ritenia-mo, quale Consiglio di Amministrazione FIMO, di avere portato a termine un’opera-zione valida, utile e conveniente per i nostri Soci, dai quali ci aspettiamo una adesione numerosa. * Presidente CdA F.I.M.O. ●

Vittorio VALERIO*

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CARATTERISTICHE:• Software operativo gestione pazienti chirurgici;• Invio mail in Segreteria del PDF con dati anagrafici e con “Consenso Informato” già firmato dal

Paziente per inserimento in Lista Attesa;• Invio mail in Sala Operatoria del PDF con immagini riproducibili direttamente da iPad o iPhone;• Invio mail del Caso Clinico per Forum o Discussione in tempo reale;• Invio mail al Paziente del PDF e del Report;• Report per il Paziente personalizzabile con immagini Anatomia di base o procedure chirurgiche;• Possibilità di calcolo del Ricavo e Peso DRG su intervalli temporali;• Tabelle DRG personalizzabili in maniera autonoma o su richiesta.

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INDICAZIONI DEL SOFTWARE "PatientGo"Si tratta di uno strumento gestionale/funzionale indi-spensabile per coloro che esercitano la professione di medico, particolarmente in ambito chirurgico.Un esempio di utilizzo: in merito ad un paziente cui viene diagnosticata una patologia di qualsiasi natu-ra, con la probabilità che dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, accedendo al software, il medi-co ha la possibilità di inviare il caso clinico, corredato di immagini cliniche e/o radiologiche (Rx,Tac,RM), da condividere in un “Forum” o per interloquire in diretta con un collega per un consulto sulla pato-logia da trattare. Una volta deciso l’intervento, il medico ha a disposizione, all’interno del Software, molteplici immagini sia anatomiche che relative alle procedure chirurgiche piu' frequenti. In tal modo potrà rappresentare al paziente in modo chiaro e preciso la procedura chirurgica indicata rendendo il paziente in grado di dare un consenso informato completo. Il software consente infatti di rilevare an-che la Firma del paziente che rende il paziente in-formato, oltre che sulla procedura chirurgica, anche sulla tempistica della lista d'attesa scelta di comu-ne accordo secondo le categorie Regionali vigenti. Il software consente inoltre di stampare un report personalizzato contenente le immagini di anatomia di base, su cui disegnare ad hoc procedure chirur-giche particolari che possono aiutare il paziente o altri soggetti (ad esempio in ambito assicurativo) a meglio comprende il trattamento indicato. Attraver-so il software, tale referto, (eventualmente completo delle immagini strumentali e anatomiche) può esse-re inviato come Pdf non modificabile direttamente alla persona preposta per l'inserimento del paziente

nella lista d'attesa chirurgica di Reparto o Aziendale se Centralizzata. In alternativa potrà essere inviato alla Caposala del Centro operatorio affinché, anche a distanza di mesi, il giorno dell'intervento sia sem-pre possibile un consulto delle immagini strumenta-li che hanno generato quell'indicazione chirurgica. Successivamente, attraverso il sistema operativo del Software, il medico può avere a disposizione le tabelle che contengono per ogni prestazione il Co-dice Diagnosi, Codice Trattamento, il relativo DRG, il peso DRG, la tariffa DRG come Ricovero Ordina-rio o come D.H., o come B.O.C.A., con la possibilità di eseguire un Resoconto su Intervalli Temporali e conoscere il valore della sua prestazione chirurgica semestrale o annuale. Il Software viene commercia-lizzato contenuto in una chiavetta USB che il medi-co potrà trasferire personalmente su qualsiasi piat-taforma multimediale (iPad o iPhone, PC o MAC). Il Software viene consegnato personalizzato è cioè già completo di nome e cognome del professionista che lo utilizza. Al momento dell’acquisto, il medico, ha l’opzione di inserire autonomamente i propri co-dici DRG della regione di appartenenza, oppure a pagamento (vedi contenuti a colori newsletter) di trovarli già inseriti da parte di chi sviluppa il softwa-re, su indicazione della stesse tabelle DRG fornite dal medico.Saranno possibili, nel tempo, aggiornamenti al sof-tware (di modesta entità economica) che TIMEO Editore avrà cura di comunicare a tutti i professioni-sti che ne saranno entrati in possesso e che potran-no richiedere.