renewable energy law solutions Italy

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Avv. Pasquale SilvestroTonucci & Partners – Padua

Il procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione di energia rinnovabile tra conferenza dei servizi e

opposizioni locali: il caso dell’amministrazione comunale dissenziente

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Normativa di riferimento: D.lgs. 29 Dicembre 2003 n. 387

L’Art. 12 del D.lgs. 387/2003 (Direttiva 2001/77/CE)contempla “LA” norma generale sul procedimentoamministrativo-autorizzatorio degli impianti di energiarinnovabile.

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Art. 12 D.lgs. 387/2003

Principi generali inderogabili desumibili dall’art. 12:Qualificazione degli impianti alimentati da fontirinnovabili, nonché delle opere e delle infrastruttureconnesse come opere di pubblica utilità edindifferibili ed urgenti;Soglie legali di applicabilità del procedimentoamministrativo di Autorizzazione Unica ovvero dellaDenuncia di inizio attività;

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…continua “Principi Generali”Art. 12 D.lgs. 387/2003

Individuazione dell’Autorità competente a rilasciarel’autorizzazione unica;Indicazione del Termine entro cui deve concludersi ilprocedimento amministrativo;Previsione a livello nazionale di una regola urbanisticaper la installazione di impianti di energia rinnovabile.

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Problematiche applicativeCasistica delle criticità interpretative connesse alla suaapplicazione spesso riconducibile:-all’esercizio della potestà legislativa concorrente daparte delle Regioni;-alle “opposizioni” attivate a livello locale – Municipale.

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

L’art. 12 dispone che gli impianti di energia FER sonosoggetti “ad una autorizzazione unica, rilasciata dallaRegione o dalle Province delegate dalla Regione, nelrispetto delle normative vigenti in materia di tuteladell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimoniostorico-artistico, che costituisce, ove occorra, varianteallo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza deiservizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dalricevimento della domanda di autorizzazione”.

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

Il quarto comma dell’art. 12 dispone che “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”.

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

L’art. 12 disciplina lo svolgimento della Conferenza deiServizi richiamando l’applicazione delle norme dellaLegge generale sul procedimento amministrativo n.241/1990:Questione: Quali sono le implicazioni a livelloprocedimentale se il Comune non rilascia il proprio nullaosta urbanistico favorevole in sede di Conferenza deiservizi?

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

L’Art. 12, comma 4 disciplina il dissenso prevedendo chela decisione è rimessa alla Giunta regionale tranne che:sia disciplinato in modo diverso a livello regionale;l’amministrazione dissenziente sia una amministrazionestatale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico.

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

L’autorizzazione unica deve essere, dunque, rilasciata aseguito dell’esito positivo della conferenza di servizi dicui all’art. 14 e ss. della L. 241/90 ai sensi del quale ildissenso del rappresentante della PA deve essere:-manifestato nella conferenza di servizi;-congruamente motivato;-non può riferirsi a questioni connesse che noncostituiscono oggetto della conferenza medesima…

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente…e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche

progettuali necessarie ai fini dell'assenso.Il combinato disposto dell’art.12 comma 4 del D.lgs.387/2003 e dell’art. 14 quater, comma 1, della L. 241/90pone l’obbligo per la PA dissenziente di esprimere lapropria opposizione con un atto “costruttivo” motivatoche deve “recare le specifiche indicazioni dellemodifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

Conclusioni:- Il dissenso manifestato dal Comune in sede diconferenza di servizi non può essere orientato ad unaopposizione al progetto senza che vengano indicate lemodifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso;- La Regione (o la Provincia delegata) deve limitarsi averificare il corretto svolgimento della conferenza diservizi e a prendere atto della formazione di una volontàmaggioritaria favorevole all’intervento;

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

Conclusioni:-Il parere negativo opposto da un Comune svolge lafunzione di mera rappresentazione degli intereressiafferenti a tale Ente ed è rimesso alla valutazionediscrezionale della Regione;-La Regione (o la Provincia delegata) rimane libera direcepire o meno quanto evidenziato dal Comune nellaformulazione del proprio atto di autorizzazione unica.

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Il caso dell’Amministrazione Comunale dissenziente

Conclusioni:Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un poteredi veto che non è previsto né dalla disciplina dellaConferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. della L.241/90, né dall’art. 12 del D.lgs. n.387/03.

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A voi tutti il mio sincero ringraziamento per l’attenzioneriservata

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