Relazioni tra le norme per lutilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e il digestato Monica...

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Relazioni tra le norme per l’utilizzo

agronomico degli effluenti zootecnici e il

digestato

Monica Bassanino – Dir. Agricoltura

Enrico Accotto – Dir. Ambiente

Prima della revisione del D. Lgs 152/2006

Art. 185

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (rifiuti):

……

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

……

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale.

Regolamento regionale 10/R/2007

DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874

Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali

provenienti da attività agricola.

Art. 29

2 bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è assimilabile, ai fini dell’utilizzo agronomico, all’effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.”.

Il digestato può essere assimilato all’effluente zootecnico solo se l’impianto di digestione anaerobica riceve in ingresso esclusivamente le seguenti biomasse:

1) effluenti zootecnici (art.2 Reg. 10/R/2007);

2) residui delle coltivazioni (paglie, stocchi, colletti di barbabietola, ecc.) e residui vegetali prodotti dalle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola ai sensi dell’articolo 2135, comma 3 del codice civile;

3) prodotti agricoli.

In ogni condizione di esercizio, la quota di effluente zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al digestore.

DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874

SI: il digestato è assimilabile al refluo

NO: il digestato resta un rifiuto

Utilizzo agronomico, secondo normativa regionale sui reflui

zootecnici (Reg. 10/R/2007)

Spandimento su suolo a beneficio dell’agricoltura, (Procedura R10) secondo normativa nazionale rifiuti

(D. Lgs. 152/2006)

I materiali in ingresso al digestore rispettano le condizioni previste

dalla DGR 64−10874?

DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874

L’azienda agricola, singola o associata, deve:

- presentare annualmente la comunicazione e il PUA

- compilare e conservare per almeno 3 anni il registro dei materiali in ingresso al digestore

- compilare e conservare per almeno 3 anni il registro delle operazioni di fertilizzazione e/o di cessione dei materiali in uscita dall’impianto di D.A.

- compilare la documentazione di trasporto del digestato e/o dei materiali in uscita dall’impianto (indipendentemente dai quantitativi di azoto ivi previsti)

Utilizzo agronomico del digestato - Modalità

Poichè il digestato può essere composto da una miscela di effluenti zootecnici + altri materiali/scarti vegetali, le dosi distribuite in campo devono rispettare:

- per la quota di azoto di origine zootecnica, i limiti stabiliti dal regolamento 10/R/2007 (170 kg/ha per terreni in ZVN, 340 kg/ha per altri terreni)

- per la quota di azoto di origine vegetale, i criteri di bilanciamento della fertilizzazione azotata previsti dal PUA.

Utilizzo agronomico del digestato - Vincoli

APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DEL PUA

Dopo la revisione del D. Lgs 152/2006

D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Art. 185 modificato

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

(……) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

(……)

f) materie fecali (se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante promessi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Art. 185 modificato

2. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

(……)

b) i sottoprodotti di origine animale (compresi i prodotti trasformati) contemplati dal Reg. 1774/2002/CE, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

www.regione.piemonte.itArea tematica “Agricoltura” -> Sezione “Direttiva nitrati”

Direzione Agricoltura

Monica BassaninoTel 011- 4324223

monica.bassanino@regione.piemonte.it

Stefania LucàTel 011 – 4325415

stefania.luca@regione.piemonte.it

Direzione Ambiente

Enrico AccottoTel 011- 4324066

enrico.accotto@regione.piemonte.it