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Regolamento del
Sussidio
“CARDEA 3.0”
Il Presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto e del Regolamento
Applicativo dello Statuto della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance
Annualità 2020
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Indice Pagina
SEZIONE 1: Definizioni
SEZIONE 2: Norme Generali che regolano il Sussidio
SEZIONE 3: Norme relative a tutte le Garanzie
SEZIONE 4: PRESTAZIONI
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Sezione 1.: DEFINIZIONI
Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.
Aborto spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non
causata da un intervento esterno.
Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine
medico, come la presenza di gravi malformazioni del feto.
Ambulatorio
Struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente, a
erogare prestazioni medico chirurgiche nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio
della professione medica individuale.
Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei in caso di anno
bisestile.
Assistenza Diretta: modalità di erogazione del servizio in base alla quale le prestazioni previste dal
presente Sussidio sono effettuate presso strutture sanitarie utilizzando personale medico (e/o
sanitario) ambedue convenzionati con MBA, per il tramite di Health Assistance S.C.p.A. (di seguito
anche Health Assistance o Centrale Salute) e con applicazione degli specifici accordi di Convenzione
vigenti tra MBA e le strutture/personale Convenzionati; in questo caso le spese relative ai servizi
erogati vengono liquidate direttamente da parte di MBA alle strutture ed ai Medici/personale
Convenzionati (escluse eventuali quote a carico dell’Associato ove previste). L’Assistenza Diretta è
sempre subordinata all’Autorizzazione alla Presa in Carico (PIC). L’elenco delle Strutture è presente
e consultabile nell’Area Riservata di MBA.
Assistenza Indiretta: modalità di erogazione del servizio in base alla quale MBA rimborsa le spese
all’Associato dietro presentazione della documentazione medica e di spesa richiesta nei limiti di
quanto previsto dal presente Sussidio. L’Assistenza Indiretta è prestata anche presso i Centri
Convenzionati con il Network MBA/Health Assistance (c.d. Assistenza Indiretta in Network). In
questo caso non è necessaria la preventiva autorizzazione alla Presa in Carico (PIC) ma sarà
necessario presentare il Modulo di Accesso al Network Indiretto alla Struttura/professionista
Convenzionato per il proprio riconoscimento. L’elenco delle Strutture è presente e consultabile
nell’Area Riservata di MBA.
Assistenza infermieristica: attività relativa all’assistenza sanitaria atta a mantenere o recuperare lo
stato di salute, operata da infermiere professionista.
Associato: persona fisica iscritta regolarmente alla Mutua ed il cui interesse è protetto dal Sussidio,
residente stabilmente in Italia o nel territorio della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e
più in generale nel territorio dell’Unione Europea. Sono Associati anche i famigliari aventi diritto ai
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sensi del presente Regolamento e dell’art. 22 del Regolamento Applicativo dello Statuto di Mutua
MBA.
Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata (es. attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali) anche se non esercitate come attività principali.
Cartella Clinica: documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il Ricovero, diurno o con
pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi all’ingresso, diagnosi alla dimissione,
anamnesi patologica prossima e remota completa di tutti i riferimenti cronologici rispetto alla
diagnosi di ingresso, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, atto operatorio, esami e diario
clinico. In quanto atto pubblico non è ammessa alcuna alterazione ovvero alcuna modifica, aggiunta
o cancellazione successiva alla formazione dell’atto medesimo - anche se protese al ripristino della
verità dei fatti in esso contenuti - se non da parte dello stesso Pubblico Ufficiale che l’ha formata,
specificando le esatte ragioni dell’annotazione postuma.
Centrale Salute: gli uffici dedicati alla gestione delle pratiche di Rimborso e delle Prese in Carico
in forma diretta, nonché a fornire le informazioni necessarie agli Associati per l’accesso alle
prestazioni e ai servizi (www.healthassistance.it).
Centro Convenzionato: Ospedali, Istituti a Carattere scientifico, Case di Cura, Centri diagnostici,
Centri polispecialistici, Laboratori di analisi, Centri fisioterapici, Studi medici specialistici, Studi
Odontoiatrici e qualsiasi altra Struttura/Professionista che abbia stipulato un accordo con il Network
MBA/Health Assistance per l’applicazione di tariffe agevolate applicabili alle prestazioni oggetto di
garanzia sia in caso di Assistenza Diretta che Indiretta.
Centro Diagnostico: Ambulatorio o Poliambulatorio sanitario regolarmente autorizzato, in base ai
requisiti di legge e delle competenti Autorità, per le indagini diagnostiche e/o per gli Interventi
chirurgici ambulatoriali.
Chemioterapia oncologica: ciclo di terapia effettuata con l’ausilio di farmaci volta a curare le
patologie di carattere oncologico.
Ciclo di cura: insieme delle prestazioni connesse ad una medesima patologia/Infortunio,
contestualmente prescritte dal Medico e presentate alla Mutua MBA in un’ unica richiesta di
Rimborso.
Convalescenza: periodo di tempo successivo ad un Ricovero, prescritto dai Medici ospedalieri nella
Cartella Clinica al momento delle dimissioni, necessario per la guarigione clinica, durante il quale
l’Associato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio.
Cure termali: trattamenti effettuati in Centri/Stabilimenti riconosciuti che possono utilizzare acque
termali e loro derivati a fini terapeutici.
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Data evento: per i Ricoveri o Interventi chirurgici si intende la data in cui avviene il
Ricovero/Intervento; per le altre prestazioni previste dal presente Sussidio si intende la data in cui la
prestazione è stata effettivamente erogata (se presenti più fatture relative allo stesso evento, la data
dell’accadimento sarà considerata quella della prestazione relativa alla fattura con data antecedente).
Data insorgenza patologia: la data in cui lo stato patologico si è manifestato (con sintomatologia
interna oppure esterna all’organismo). Per la definizione di patologia pregressa ai sensi del presente
Sussidio sarà ritenuta data di prima insorgenza anche quella in cui lo stato patologico è stato
diagnosticato e/o è stato sottoposto ad accertamenti e/o è stato sottoposto a cure.
Day Hospital: Ricovero con degenza e assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno
documentato da Cartella Clinica e finalizzato all’erogazione di trattamenti diagnostici, terapeutici,
riabilitativi.
Day Surgery: Ricovero con degenza e assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno
documentato da Cartella Clinica e finalizzato all’erogazione di trattamenti chirurgici.
Difetto Fisico: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi
per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Diaria: la diaria è una somma di denaro che MBA si impegna a versare all’Associato per ogni giorno
di permanenza in una struttura pubblica o privata, rimborsabile ai termini del Sussidio e
indipendentemente dal costo di tale soggiorno.
Evento: il fatto (determinato da patologia o Infortunio) per il quale operano le garanzie del presente
Sussidio.
Franchigia o scoperti: parte a carico.
Garanzia (prestazioni ospedaliere – extra ospedaliere): le prestazioni o i servizi o altra forma di
tutela previste dal Sussidio e per le quali si prevede un Rimborso o una diaria o una Indennità o anche
solo un servizio secondo i termini indicati dal Sussidio stesso.
Salvo quanto esplicitamente e diversamente previsto, il presupposto dell’operatività delle garanzie è
la sussistenza di uno stato patologico (accertato o presunto) conseguente a Malattia o Infortunio
ovvero del Parto e/o dell’Aborto terapeutico ove previsti.
Gessatura: l’apparecchiatura per l’immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende
gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, applicabile e rimuovibile
unicamente da personale medico o paramedico, limitatamente al trattamento o riduzione di una
frattura radiograficamente accertata.
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Guida Operativa per l’accesso ai servizi e alle prestazioni: è il documento complementare e parte
integrante del presente Sussidio che illustra tempi, documentazione necessaria e modalità di accesso
ai servizi e ai Rimborsi sia in forma di Assistenza Diretta che in forma di Assistenza Indiretta. La
Guida Operativa è sempre consultabile nell’Area Riservata dell’Associato presente sul sito di MBA
www.mbamutua.org oppure rinvenibile contattando direttamente il Back Office di MBA o il proprio
promotore di riferimento.
Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie
attività.
Indennità integrativa: importo giornaliero erogato da MBA per far fronte alle necessità legate al
recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del Parto e/o dell’Aborto terapeutico ove previsti).
L’Indennità viene riconosciuta qualora non venga richiesto il Rimborso delle spese per le prestazioni
effettuate durante il Ricovero o ad esso comunque connesse (ad eccezione delle prestazioni pre e post
Ricovero che verranno rimborsate secondo le modalità ed i limiti indicati nel Sussidio).
Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato da MBA per far fronte alle necessità legate al
recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del Parto e/o dell’Aborto terapeutico ove previsti nel
presente Sussidio). L’Indennità viene riconosciuta in sostituzione sia del Rimborso delle spese per le
prestazioni effettuate durante il Ricovero che delle spese pre e post ad esso connesse.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni corporali
obiettivamente constatabili che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura
Sanitaria Pubblica (attestante le circostanze dell’evento, le cause, le modalità di accadimento e le
conseguenze dell’evento) e che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure
una invalidità temporanea o una delle altre prestazioni garantite dal presente Sussidio.
Sono escluse le conseguenze di eventi ove manchi l’esteriorità della causa come gli sforzi e gli atti di
forza ossia l’impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano (sforzo) o meno (atto
di forza), per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’iscritto.
Infortunio odontoiatrico: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni
fisiche oggettivamente constatabili all’apparato dentale inteso come insieme di arcate gengivo-
dentarie, che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria
Pubblica (attestante le circostanze dell’evento, le cause e le conseguenze dell’evento).
Intervento chirurgico: l’atto medico, con diretta finalità terapeutica, realizzato mediante
cruentazione dei tessuti, e mediante l’uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si
considera Intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture. Sempre che non sia
diversamente regolato all’interno della specifica garanzia del presente Sussidio, sono considerati
Interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendosi per tali quelli che
comportano il prelievo di tessuti per l’espletamento di indagini istologiche, quelli che comportano
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l’introduzione di cateteri, strumenti ottici o aghi bioptici ecc. non attraverso le cavità naturali bensì
attraverso una cruentazione di tessuti.
Intervento Chirurgico Ambulatoriale: l’Intervento chirurgico (come sopra definito) eseguito senza
Ricovero (e quindi senza degenza ancorché diurna).
Invalidità permanente: la definitiva incapacità fisica, parziale o totale, ad attendere alle proprie
occupazioni che può prevedere il sostegno per invalidità da Malattia o da Infortunio.
Istituto di cura: Ospedale, Clinica, Casa di cura, regolarmente autorizzati all’erogazione di
prestazioni sanitarie in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le Case
di convalescenza o di lungo degenza e di soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed
estetiche, le Cliniche aventi finalità di custodia o educative.
Lesioni da sforzo/atto di forza: lesioni causate da eventi ove manchi l’esteriorità della causa come
gli sforzi e gli atti di forza, ossia l’impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano
(sforzo), o meno (atto di forza), per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’iscritto.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute (dell’organismo o di un suo organo dal punto di vista
anatomico o funzionale) non dipendente da Infortunio.
Malattia Oncologica: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla
diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto (comprese le leucemie e il morbo di Hodgkin).
Malformazione: qualunque alterazione morfologica o funzionale congenita o acquisita durante lo
sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.
Manifestazione: momento in qui si manifesta la Malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente
dalla diagnosi/accertamento della stessa.
Massimale/sub-Massimale: il massimo sostegno annuale, fino alla concorrenza del quale la Mutua
sostiene i costi delle prestazioni previste dal presente Sussidio Sanitario.
MBA o Mutua o Mutua MBA: Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance.
Medico: persona legalmente abilitata all’esercizio della professione medica – alla diagnosi e cura –
che esercita la professione nei limiti della propria specializzazione e che non sia l’Associato, un
appartenente al suo nucleo famigliare ovvero il genitore, figlio, fratello, sorella dell’Associato o di
un appartenente al nucleo famigliare del medesimo.
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Noviziato associativo (carenza ovvero termine di aspettativa): periodo temporale che intercorre
tra la data di decorrenza della copertura e l’effettiva operatività delle garanzie. Per carenza si intende
il periodo durante il quale le garanzie del Sussidio non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far
data dalla decorrenza del Regolamento durante i quali la garanzia non ha effetto. Qualora l’evento
avvenga in tale periodo, MBA non corrisponde il Rimborso della prestazione prevista dal Sussidio.
Patologia pregressa: qualsiasi patologia che sia pregressa in quanto manifestata, diagnosticata,
sottoposta ad accertamenti o curata prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti
correlata ad uno stato patologico antecedente alla decorrenza dello stesso.
Pratica: l’insieme completo in sé stesso di tutti i documenti relativi all’evento per il quale si chiede
Rimborso o Indennizzo nei termini del presente Sussidio.
Premorienza: Evento morte che avviene prima di quella di un’altra persona o prima di un dato
termine.
Presa in Carico: documento che la Centrale Salute, a seguito di richiesta dell’Associato e in
ottemperanza a quanto previsto nel presente Sussidio, invia ai Centri Convenzionati per il servizio di
accesso alle prestazioni in forma diretta, nei limiti di quanto previsto dal Sussidio. L’Autorizzazione
alla Presa in Carico costituisce nulla osta all’attivazione del servizio in forma diretta; in nessun caso
l’Autorizzazione alla Presa in Carico dovrà considerarsi quale impegno e garanzia alla successiva
liquidazione che avverrà solo a seguito delle ulteriori valutazioni documentali e quindi, solo
successivamente alla ricezione della documentazione completa inviata da parte della Struttura
Sanitaria; l’Associato si intende obbligato in solido per tutte le prestazioni non oggetto di
autorizzazione, non rimborsabili/escluse sulla base del Sussidio sottoscritto, quote di spesa a suo
carico eventualmente non emerse/indicate in fase di autorizzazione ma comunque previste dal
presente Sussidio.
Quote di spesa a carico dell’Associato: importi di spesa che rimangono a carico dell’Associato
espressi in percentuale e/o in quota fissa.
Ricovero improprio: il Ricovero durante il quale vengono compiuti Interventi e/o solamente
accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime
ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell’Associato.
Ricovero ordinario: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura, documentata da
Cartella Clinica, finalizzata all’erogazione di trattamenti medici e/o terapeutici e/o chirurgici, purché
tale periodo di presenza in ambito ospedaliero comprenda un minimo di ore continuative pari ad
almeno 20 (c.d. periodo di osservazione breve) e venga debitamente documentato da apposita
certificazione ospedaliera.
Rimborso: la somma dovuta dalla Mutua all’Associato in caso di evento e prestazione rimborsabile.
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Statuto e Regolamento Applicativo MBA: documentazione che regolamenta il rapporto associativo
con MBA e costituente parte integrante e sostanziale del presente Sussidio assieme alla Guida
Operativa. Sono messe a disposizione dell’Associato e sempre consultabili nell’Area Riservata
dell’Associato presente sul sito di MBA www.mbamutua.org oppure rinvenibili contattando
direttamente il Back Office di MBA o il proprio promotore di riferimento.
Visita specialistica: la visita ambulatoriale o domiciliare o consulto eseguita da Medico specialista
in possesso del titolo di specializzazione che risulti chiaramente dal documento di spesa, per diagnosi
e terapie cui tale specializzazione è destinata.
Sezione 2: Norme Generali che regolano il Sussidio
Art. 1 – Oggetto
Oggetto del presente Sussidio è il Rimborso delle spese sanitarie, ovvero l’erogazione delle
prestazioni, sostenute dagli Associati in conseguenza di Infortunio, Malattia o Parto certificati, per
eventi verificatisi nel corso di validità del presente Sussidio.
Art. 2 – Persone Associate
È persona associata il Titolare del Sussidio che abbia sottoscritto il modulo di adesione ad MBA
richiedendo l’attivazione del Sussidio e che, alla data di attivazione, non abbia compiuto i 65 anni di
età.
Art. 3 – Durata del Sussidio e tacito rinnovo
Il presente sussidio ha durata di un anno decorrente dal giorno di cui all’art.6. In mancanza di
comunicazione di non rinnovo, inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica
certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, il sussidio sanitario s’intenderà
rinnovato, di anno in anno, con obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo e delle quote
associative previste così come previsto da Statuto di MBA.
In ogni caso la MBA, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, si riserva la facoltà di comunicare a
mezzo email all’Associato le condizioni di rinnovo per la successiva annualità.
Art. 4 – Obblighi contributivi dell’Associato
In caso di mancato versamento dei relativi contributi e fermo quanto previsto all’art. 6, la MBA si
riserva il diritto di adire le vie legali, previo tentativo di conciliazione ai sensi dell’Art. 8 del
presente Regolamento.
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Art. 5– Dichiarazioni e comunicazioni dell’Associato
Le dichiarazioni non veritiere rese dall’Associato al momento della domanda di ammissione o,
successivamente, ai fini di ottenere il Rimborso delle spese, comportano la perdita totale o parziale
del diritto al pagamento della somma dovuta dalla Mutua in caso di Evento rimborsabile in base al
presente sussidio.
Art. 6 – Pagamento del contributo e decorrenza del sussidio
Il sussidio ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuta la delibera di ammissione da parte
di MBA oppure dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al libro dei soci, se il contributo aggiuntivo
o la prima rata di contributo aggiuntivo sono stati pagati.
Se l’Associato non paga la prima rata di contributo o le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle
ore 24:00 dello stesso giorno di scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno
di pagamento sempre che sia avvenuto entro 180gg (e ferme le successive scadenze).
Durante il periodo di sospensione non verrà erogata alcuna prestazione richiesta, anche se riferibile
ad un momento pregresso rispetto al verificarsi dell’insolvenza.
Nel caso l’irregolarità contributiva superi i 180 gg, il socio decade dalla propria qualifica perdendo
ogni diritto.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento Applicativo dello Statuto di MBA (cfr. art. 23).
Art. 7 – Comunicazioni e modifiche
Le comunicazioni inerenti al rapporto associativo o le variazioni ed integrazioni al presente sussidio
sanitario avverranno nelle modalità indicate ed accettate, sottoscrivendo la domanda di adesione oltre
che specificate all’interno del Regolamento Applicativo dello Statuto.
Art. 8 – Risoluzione delle Controversie
A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Associato e la MBA, anche in
dipendenza di una diversa interpretazione del presente sussidio, prima di ricorrere ad un procedimento
ordinario, le Parti esperiranno il tentativo di conciliazione, come previsto dall’Art. 40 dello Statuto di
MBA. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Foro competente per ogni eventuale
controversia, è quello di Roma.
Art. 9 – Massimo sostegno annuale (massimali)
Tutti i massimali menzionati nel presente sussidio, nonché gli eventuali sub-massimali relativi a
specifiche prestazioni o garanzie, sono da intendersi per anno di validità del sussidio, salvo casi
specifici dove sia espresso diversamente nelle singole garanzie.
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Art. 10 – Rinvio alle norme
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative italiane, lo Statuto
della Mutua MBA, il Regolamento applicativo dello Statuto in vigore e la Guida Operativa che sono
consultabili nell’Area Riservata dell’Associato presente sul sito di MBA https://www.mbamutua.org/
oppure rinvenibili contattando direttamente il Back Office di MBA o il proprio promotore di
riferimento.
Sezione 3: NORME RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE
Art. 11 – Modalità di erogazione del servizio e tempi di presentazione delle richieste.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione entro 120 giorni dall’evento, determina
l’impossibilità di procedere all’erogazione del rimborso. La sospensione dell’istruttoria della pratica
di rimborso non interrompe la decadenza indicata. Pertanto, nel caso di sospensione, l’Associato ha
60gg di tempo dalla data di comunicazione di richiesta di ulteriore documentazione per integrare la
stessa e sempre entro 120 gg dall’evento (salvo i giorni di lavorazione della Centrale Salute). Decorsi
60 gg, la richiesta verrà respinta e l’Associato dovrà presentare nuova e completa richiesta
comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120gg dall’evento (salvo i
giorni di lavorazione della Centrale Salute) oltre i quali il suo diritto decade.
Per tutte le informazioni necessarie ad accedere correttamente alle prestazioni sanitarie erogate in
forma Diretta e Indiretta, nonché per la gestione dei relativi rimborsi si rimanda alla Guida Operativa
che forma parte integrante del presente Sussidio ed è consultabile nell’Area Riservata dell’Associato
presente sul sito di MBA https://www.mbamutua.org/ oppure rinvenibili contattando direttamente
il Back Office di MBA o il proprio promotore di riferimento.
In ordine alla documentazione da presentare si evidenzia che la MBA potrà richiedere in ogni
momento (sia prima del rimborso sia a rimborso effettuato) la produzione degli originali qualora le
copie trasmesse risultino in tutto o in parte illeggibili, incompleti o presentino grafie diverse oppure
per effettuare controlli di Audit a campione.
L’associato è inoltre tenuto a fornire ogni informazione e consentire la visita di medici incaricati da
MBA per qualsiasi indagine e/o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal
segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Art. 12 – Tempi di rimborso
a. Prestazioni effettuate in Assistenza diretta presso strutture/professionisti convenzionati
con la Centrale Salute.
Le spese relative alla prestazione erogata in assistenza diretta presso strutture/professionisti
convenzionati con la Centrale Salute verranno corrisposte dalla MBA direttamente alle
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strutture/professionisti a termini del presente Sussidio e solo subordinatamente all’esito
positivo di rimborsabilità conseguente all’analisi della documentazione medica e di spesa
completa inoltrata dalla struttura/professionista alla Centrale Salute (in ciò il rilascio
dell’Autorizzazione alla presa in carico costituendo mero strumento di attivazione del
servizio).
b. Prestazioni effettuate in Assistenza indiretta
MBA provvederà alla lavorazione delle richieste e al rimborso di quanto dovuto a termini del
presente Sussidio di norma entro 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta
completa di tutta la documentazione necessaria. La sospensione per documentazione mancante
da parte della Centrale Salute interrompe tali tempi che decorreranno nuovamente e per intero
dalla data di presentazione della documentazione in modo completo da parte dell’Associato.
A tal proposito si rammenta che la Centrale Salute non sarà tenuta alla verifica che la
documentazione mancante si trovi in altre richieste precedentemente inviate dall’Associato.
Ogni richiesta dovrà essere presentata in modo completo in sé stesso.
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Sezione 4: PRESTAZIONI
4.1 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
4.1.1 – Oggetto della Garanzia
La Prestazione è valida per gli infortuni che l’Associato subisca sia nell’esercizio dell’attività
professionale non rientrante tra quelle escluse di cui al successivo Art. 4.1.3, che in ogni altra attività
che non abbia carattere di professionalità. Secondo i criteri della sezione 4.1 e nello specifico del
successivo Art. 4.1.7 verrà riconosciuto un sostegno economico in caso di invalidità permanente da
infortunio.
Relativamente agli infortuni occorsi in occasione dello svolgimento di attività manuale:
in cantieri, anche edili
su impalcature, tetti e ponteggi
in stalle, officine, porti, boschi e parchi
il sostegno economico si intenderà ridotto del 25%.
4.1.2. - Le estensioni
La Prestazione opera per infortuni subiti dal Socio in occasione degli eventi garantiti anche se
derivanti da:
colpa grave dello stesso;
aggressioni, atti di terrorismo, scioperi, sommosse o tumulti popolari, a condizione che non
vi abbia preso parte attiva;
atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa;
stato di guerra, dichiarata e non, ed insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni
dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se e in quanto l’Associato risulti sorpreso dallo
scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero in uno Stato, diverso dalla
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.
Inoltre la Garanzia comprende:
l’asfissia non dipendente da malattia;
l’avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
le affezioni, obiettivamente accertabili, conseguenti a morsi o punture di animali, con
esclusione della malaria;
le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie
addominali da sforzo, limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea,
se prevista dal Sussidio. La Garanzia relativamente alle ernie addominali da sforzo opera con
una carenza di 180 giorni dalla data di effetto;
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le ernie traumatiche non operabili (in ogni caso comunque escluse quelle discali),
limitatamente al solo caso di invalidità permanente;
le infezioni, a esclusione del virus H.I.V., purché il germe infettivo si sia introdotto attraverso
una lesione da infortunio, contemporaneamente al prodursi della stessa: per il solo caso
dell’invalidità permanente la Garanzia opera per invalidità superiori al 15%.
4.1.3 - Le esclusioni
La Garanzia non è operante per:
gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Associato, ma sono
compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi
dell’Associato stesso;
gli infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci,
sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
gli infortuni subiti alla guida di mezzi di locomozione aerei e quelli subiti in qualità di
passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell’Associato;
gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l’Associato non è abilitato alla guida a
norma delle disposizioni in vigore, tuttavia è comunque compreso l’infortunio subito
dall’Associato che guidi con patente scaduta e non ancora rinnovata, purché in possesso al
momento dell’evento dei requisiti per il rinnovo;
gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
il lavoro in cave (anche a cielo aperto) e miniere;
il lavoro subacqueo o in mare aperto;
le professioni circensi, acrobata, stunt-man, astronauta o che prevedano l’uso di materiali
pirici, pirotecnici o esplodenti;
gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari
da infortunio indennizzabile a termini di Sussidio;
le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusionenucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
gli infortuni accaduti in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni o eruzioni
vulcaniche.
4.1.4 - Pratica di sport
Sono esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di:
sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo
diretto o indiretto;
sport aerei in genere (tra qui il volo da diporto o sportivo-deltaplani, ultraleggeri,
paracadutismo, parapendio);
sport che prevedano l’uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
immersioni subacquee con autorespiratore (qualora l’Associato non sia in possesso di idoneo
brevetto di attività subacquea), equitazione, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football
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americano, alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco o effettuato in solitaria,
speleologia, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), pugilato,
atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, bungee jumping,
slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed,
rafting, canyoning), motonautica, navigazione in mare in solitaria, kite-surfing, salto dal
trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d’alpinismo, sci estremo e/o fuoripista.
4.1.5 - Estensione territoriale
Le prestazioni possono essere richieste in tutto il mondo esclusivamente dagli Associati che abbiano
la propria residenza in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
4.1.6 - Rinuncia all’azione di surroga
Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l’evento sia
imputabile a responsabilità di terzi, la Mutua rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei terzi
responsabili.
4.1.7 – Grado di Invalidità Permanente e relativo sostegno economico
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell’Associato, totale o
parziale, entro due anni dal giorno dell’infortunio (anche se nel frattempo la copertura è scaduta), la
Mutua, secondo le tabelle di seguito riportate, prevede un sostegno economico pari alla somma in
euro corrispondente al grado percentuale di invalidità permanente accertata:
Grado % IP
Valore
Contributo
Economico €
Grado % IP
Valore
Contributo
Economico €
Grado % IP
Valore
Contributo
Economico
€
1 – 5,99 Nessuna 35 – 39,99 16.000,00 70 – 74,99 56.000,00
6 – 9,99 1.200,00 40 – 44,99 18.000,00 75 – 79,99 64.000,00
10 – 14,99 2.000,00 45 – 49,99 20.000,00 80 – 84,99 77.000,00
15 – 19,99 4.000,00 50 – 54,99 24.000,00 85 – 89,99 80.000,00
20 8.000,00 55 – 59,99 32.000,00 90 – 94,99 88.000,00
– 24,99
25 – 29,99 10.000,00 60 – 64,99 40.000,00 95 – 100 100.000,00
30 – 34,99 14.000,00 65 – 69,99 48.000,00
Il grado di invalidità permanente viene accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali
massimi, delle seguenti menomazioni:
Perdita totale, anatomica o funzionale di: Valori
Destro
Valori
Sinistro
16
un arto superiore 70% 60%
una mano o un avambraccio 60% 50%
un pollice 18% 16%
un indice 14% 12%
un medio 8% 6%
un anulare 8% 6%
un mignolo 12% 10%
una falange del pollice 9% 8%
una falange dell’altro dito della mano 1/3 del valore del
dito
Anchilosi: Valori
Destro
Valori
Sinistro
Dalla scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità
scapola
25% 20%
Del gomito in angolazione tra fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% 15%
Del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8%
Paralisi completa: Valori
Destro
Valori
Sinistro
del nervo radiale 35% 30%
del nervo ulnare 20% 17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: Valori
al di sopra della metà coscia 70%
al di sotto della metà coscia ma al di sopra del ginocchio 60%
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
Perdita anatomica o funzionale di: Valori
Un piede 40%
Ambedue i piedi 100%
Un alluce 5%
Un dito del piede diverso dall’alluce 1%
Falange ungueale dell’alluce 2,5%
Anchilosi: Valori
Dell’anca in posizione favorevole 35%
Del ginocchio in estensione 25%
Della tibio-tarsica con anchilosi ad angolo retto con anchilosi della
sottoastralgica
15%
Sordità completa: Valori
Un orecchio 10%
17
Ambedue le orecchie 40%
Stenosi nasale assoluta: Valori
Monolaterale 4%
Bilaterale 10%
Perdita anatomica di: Valori
Un rene 15%
Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: Valori
Una vertebra cervicale 12%
Una vertebra dorsale 5%
12° dorsale 10%
Una vertebra lombare 10%
Varie: Valori
Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio 25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi 100%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
perdita totale della voce 30%
Ernia addome da sforzo ed ernie traumatiche solo in caso che non siano
operabili
Max 10%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste
per il lato destro varranno per il lato sinistro. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità
permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori sopra previsti, si farà riferimento ai
criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni
diverse da quelle sopra elencate, le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate
ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si
procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore
corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
15 - nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori sopra elencati
e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri
sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Associato allo
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o
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funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l’applicazione della percentuale di invalidità
calcolata sulla base dei valori sopra indicati e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle
singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
4.2 - DIARIA DA RICOVERO, DIARIA DA CONVALESCENZA E GESSATURA
4.2.1. - Oggetto della Garanzia Diaria da ricovero per infortunio
La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera da ricovero per ogni giorno
di ricovero in Italia a seguito di infortunio dell’Associato, a condizione che:
- l’Associato sia affidato alle cure di un medico;
- il ricovero abbia avuto inizio entro novanta giorni dal verificarsi dell’infortunio.
La diaria sarà pari ad € 100,00 e verrà corrisposta dal terzo giorno di ricovero; il giorno di dimissione
dall’istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni.
La diaria sarà corrisposta per un massimo di degenza pari a 365 giorni per evento e per anno di validità
del Sussidio.
4.2.2 - Oggetto della Garanzia Diaria da ricovero per malattia o parto
La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera da ricovero per ogni giorno
di ricovero avvenuto in Italia a seguito di malattia o parto dell’Associato.
La diaria sarà pari ad € 100,00 e verrà corrisposta dal terzo giorno di ricovero; il giorno di dimissione
dall’Istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni.
La diaria sarà corrisposta per un massimo di degenza pari a 365 giorni per evento o per anno di
validità del Sussidio.
4.2.3. - Oggetto della Garanzia Diaria da convalescenza per infortunio
La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera pari ad € 100,00 per ogni
giorno di convalescenza domiciliare, successiva a un ricovero indennizzabile a termini dell’Art. 4.2.1,
purché prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Associato, corredata da certificato medico e
per un numero di giorni non superiori a quelli del ricovero da infortunio da cui dipende. Per il
conteggio dei giorni varranno gli stessi principi dell’Art. 4.2.1.
4.2.4 - Oggetto della Garanzia Diaria da convalescenza per malattia o parto
La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato una diaria giornaliera pari ad € 100,00 per ogni
giorno di convalescenza domiciliare, successiva ad un ricovero indennizzabile a termini
dell’Art.4.2.2., purché prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Associato, corredata da
certificato medico e per un numero di giorni non superiori a quelli del ricovero da malattia o parto da
cui dipende. Per il conteggio dei giorni varranno gli stessi principi dell’Art.4.2.2..
4.2.5. – Oggetto della Garanzia Indennità da gessatura
La Mutua si obbliga a corrispondere all’Associato un’indennità una tantum pari ad € 1.000,00 qualora
l’Associato abbia subito un infortunio che comporti gessatura (secondo le definizioni del presente
19
Sussidio) a titolo curativo per almeno 20 giorni consecutivi e purché il gesso sia debitamente applicato
da personale medico entro 90 giorni dall’infortunio. La diaria verrà indennizzata una sola volta nel
corso di validità del Sussidio.
Non verrà invece equiparata a gessatura, l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture
nasali.
4.2.6. - Validità territoriale
Tutte le garanzie della presente sezione 4.2., si applicano solo se il ricovero ha luogo in Italia ovvero
solo se la gessatura viene applicata in Italia.
4.2.7. - Ricoveri ripetuti
Nel caso di più ricoveri in conseguenza dello stesso infortunio o malattia, il Sussidio sarà esteso ai
ricoveri successivi al primo a condizione che tali ricoveri successivi abbiano avuto inizio entro 90
giorni dal termine del primo ricovero.
4.2.8. - Ricoveri originati da infortunio, malattia o parto
La diaria viene corrisposta solo con riferimento ad una sola causa (infortunio, malattia o parto). Non
sarà possibile rivendicare più diarie per lo stesso evento ai fini dell’indennizzo. Pertanto, in tale
eventualità, l’Associato potrà richiedere esclusivamente le prestazioni relative al caso di infortunio o
malattia o parto. Diversamente, la Garanzia Indennità per gessatura potrà essere corrisposta anche in
aggiunta alle diarie previste dalla presente soluzione.
4.2.9. - Noviziato associativo (carenza ovvero termini di aspettativa)
Fermo quanto previsto all’Art. 6 disciplinante il giorno di effetto del Sussidio, le garanzie decorrono:
- per gli infortuni e l’aborto post-traumatico, dalle ore 24:00 del giorno di effetto del Sussidio;
- per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto, dal 30° giorno successivo a quello di
effetto del Sussidio;
- per il parto dal 300° giorno successivo a quello di effetto del Sussidio. Per le malattie dipendenti da
gravidanza o puerperio, tale termine è ridotto al 120° giorno successivo a quello di effetto, purché la
gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto della Garanzia.
4.2.10. - Pregresse
Tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in conseguenza di Infortuni avvenuti
anteriormente alla data di adesione al Sussidio stesso si intenderanno espressamente escluse.
Si intenderanno inoltre escluse dalla copertura tutte le spese relative allo stato di gravidanza e al parto,
ove previste nel presente Sussidio, qualora la gestazione abbia avuto inizio precedentemente alla data
di attivazione del Sussidio stesso.
Altresì, si intenderanno escluse tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in
conseguenza di malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della
data di adesione al presente sussidio.
20
4.2.11. - Esclusioni
La Garanzia non è operante per:
gessatura o immobilizzazione con qualsiasi mezzo delle dita delle mani e dei piedi;
conseguenze dirette e/o recidive di infortuni, difetti fisici, malformazioni, stati patologici e
malattie, già manifestate, diagnosticate, curate e comunque note all’Associato alla data di
sottoscrizione;
infortuni o malattie derivanti da dolo dell’Associato;
infortuni o malattie dovute a mancato ricorso internazionale a cure mediche;
le malattie e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, nonché la
psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d’ansia o paranoidi,
anoressia, bulimia, etc.;
le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica
o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio indennizzabile, purché
effettuati nel 360 giorni successivi all’intervento e comunque durante la validità del contratto;
le prestazioni e le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, quali quelle omeopatiche,
fitoterapiche, agopuntura, nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati
all’esercizio dell’attività professionale;
le prestazioni sanitarie e le cure dietetiche e termali;
le prestazioni sanitarie e le cure per infertilità, sterilità, fecondazione assistita e simili,
impotenza;
l’aborto volontario non terapeutico;
ricoveri in day hospital e ricoveri con finalità diagnostica;
la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
le prestazioni sanitarie e le cure odontoiatriche ed ortodontiche, qualora non siano rese
necessarie da infortunio indennizzabile a termini di copertura;
gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Associato. Sono
compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi
dell’Associato stesso;
gli infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (stupefacenti, fermaci, sostanze
psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; infortuni causati dallo stato di ebbrezza o di
ubriachezza;
le malattie correlate all’abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope,
assunte non a scopo terapeutico;
gli infortuni conseguenti alla pratica di:
sport a livello professionale (gare, prove e allenamenti) o comunque remunerato in modo
diretto e/o indiretto;
sport aerei in genere (tra cui il volo da diporto o sportivo – deltaplani, ultraleggeri,
paracadutismo, parapendio)
sport che prevedano l’uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
immersioni subacquee con autorespiratore (qualora l’Associato non sia in possesso di idoneo
brevetto di attività subacquea), equitazione, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football
americano, alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco effettuato in solitaria,
21
speleologia, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (free climbing) pugilato, atletica
pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, bungee jumping, slittino,
bob, skeleton, discesa nei tratti montani dei fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting,
canyoning), motonautica, navigazione in mare in solitaria, kite surfing, salto dal trampolino
con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d’alpinismo, sci estremo e/o fuoripista;
gli infortuni subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei diversi dai regolari voli di
linea;
gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche
dell’Associato;
gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l’Associato non è abilitato a norma delle
disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l’infortunio subito dall’Associato che guidi con
patente scaduta e non ancora rinnovata, purché in possesso, al momento dell’evento, dei
requisiti per il rinnovo;
gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
gli infortuni subiti sul lavoro in miniera, in cava (anche a cielo aperto), in lavori subacquei o
in mare aperto, alla guida di mezzi di locomozione aerei;
le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni;
la Garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di
insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o
dell’insurrezione, se e in quanto l’Associato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui
sopra mentre si trova all’estero in uno Stato diverso dalla Repubblica di San Marino e della
Città del Vaticano, sino ad allora in pace;
le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, salvo che
l’Associato sia rimasto vittima di tali eventi all’estero;
infortuni o malattie che si siano verificate durante la detenzione dell’Associato in prigione;
per l’indennità da gessatura non verranno considerate gessature le immobilizzazioni di
qualsiasi tipo per infrazione delle dita della mano e del piede.
4.2.12 - Rinuncia all’azione di surroga
Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l’evento sia
imputabile a responsabilità di terzi, la Mutua rinuncia al diritto di surroga verso i terzi responsabili.
4.2.13 – Sottoscrizione di più Sussidi
Qualora l’Associato abbia sottoscritto con MBA un Sussidio che preveda il rimborso di spese
mediche e/o indennità sostitutiva di degenza, L’Associato avrà diritto alle diarie degli articoli 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 solo ed esclusivamente nel caso in cui non abbia richiesto a MBA nessun rimborso
o indennizzo per lo stesso evento.
4.3. - CHECK UP ONCOLOGICO
4.3.1 - Oggetto della Garanzia
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L’Associato, per il periodo di validità del Sussidio e secondo le modalità del successivo Art. 4.3.2,
ha la possibilità di usufruire di un pacchetto di prevenzione così come di seguito dettagliato in base
al sesso e all’età. I pacchetti di prevenzione sono stati studiati secondo standard internazionali di
ricerca e supervisionati da importanti ricercatori italiani in materia.
Di seguito, in dettaglio, le prestazioni relative ad ogni singolo pacchetto di prevenzione:
PACCHETTO P02 - ONCOLOGICO UOMO CONSIGLIATO DOPO I 50 ANNI
EMOCROMO
ALFAFETO PROTEINA
CREATININEMIA
VES
RAME (CUPREMIA)
ELETTROFORESI PROTEICA
ESAME URINE
PSA TOTALE
PSA LIBERO
RICERCA SANGUE OCCULTO FECI
ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)
RX TORACE
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE
EPILUMINESCENZA
PACCHETTO P03 - ONCOLOGICO UOMO CONSIGLIATO DAI 30 AI 50 ANNI DI ETA'
EMOCROMO
ALFAFETO PROTEINA
CREATININEMIA
VES
RAME (CUPREMIA)
ELETTROFORESI PROTEICA
ESAME URINE
PSA TOTALE
PSA LIBERO
RICERCA SANGUE OCCULTO FECI
ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)
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ECOGRAFIA PROSTATICA
EPILUMINESCENZA
PACCHETTO P04 - ONCOLOGICO DONNA CONSIGLIATO DOPO I 50 ANNI
EMOCROMO
ALFAFETO PROTEINA
CREATININEMIA
CA 12.5
CA 15/3
VES
RAME (CUPREMIA)
ELETTROFORESI PROTEICA
ESAME URINE
RICERCA SANGUE OCCULTO FECI
PAP TEST
ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)
MAMMOGRAFIA oppure ECOGRAFIA MAMMARIA
RX TORACE
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
EPILUMINESCENZA
PACCHETTO P05 - ONCOLOGICO DONNA CONSIGLIATO DAI 30 AI 50 ANNI
EMOCROMO
ALFAFETO PROTEINA
CREATININEMIA
VES
RAME (CUPREMIA)
ELETTROFORESI PROTEICA
ESAME URINE
RICERCA SANGUE OCCULTO FECI
PAP TEST
ESAMI STRUMENTALI (RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA)
MAMMOGRAFIA oppure ECOGRAFIA MAMMARIA
EPILUMINESCENZA
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4.3.2. - Accesso ai Pacchetti
Dal tredicesimo mese di validità del Sussidio, l’Associato avrà diritto di usufruire di un solo pacchetto
di prevenzione a sua scelta tra quelli sopra indicati. L’Associato potrà usufruire del pacchetto entro il
termine di sei mesi dal tredicesimo mese di validità del Sussidio; terminato tale periodo, l’Associato
decadrà da tale diritto. In ogni caso, il pacchetto sarà nuovamente fruibile ogni tre anni dal tredicesimo
mese di validità del Sussidio. Anche in questo caso l’Associato potrà usufruire di uno solo dei
pacchetti sopra indicati a sua scelta entro sei mesi dalla fruibilità; terminato tale periodo, l’Associato
decadrà da tale diritto.
La prestazione sarà garantita esclusivamente previa autorizzazione in forma diretta per il tramite della
Centrale Salute di Health Assistance.
4.3.3 - Decadenza e Modifiche delle Prestazioni
In caso di decadenza dalla titolarità di Associato con maturazione del diritto ad usufruire del pacchetto
di prevenzione, la prestazione segue la decadenza del Sussidio e quindi non sarà più fruibile dal
momento della decadenza.
E’ fatto salvo il diritto di MBA a modificare in qualsiasi momento il contenuto dei singoli pacchetti
in base a criteri scientifici, per poter offrire alle medesime condizioni, pacchetti di prevenzione
coerenti con i protocolli medici di riferimento per il tipo di prestazioni. Tali modifiche verranno
sempre segnalate all’Associato in fase di accesso al pacchetto prevenzione.
4.4. VIDEOCONSULTO in PREVENZIONE
MBA offre all’Associato la possibilità di effettuare gratuitamente, una volta l’anno e per il tramite
dell’Health Point, 2 (due) Videoconsulti preventivi.
Il Teleconsulto potrà essere effettuato da Medico Specializzato a scelta tra l’area della Pneumologia,
Cardiologia, Dermatologia e Medicina estetica.
La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite dell’Health Point, previa
autorizzazione della Centrale Salute e solo in forma diretta, senza applicazione di alcuna parte a
carico dell’Associato.
Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito http://www.healthpointitalia.com.
4.5.- BONUS FEDELTÀ 50%
4.5.1. - Oggetto della Garanzia
Al termine del decimo anno di validità del Sussidio (senza interruzioni) e secondo i criteri del
successivo Art. 4.5.2., l’Associato ha il diritto di richiedere a MBA un indennizzo pari al 50% del
valore dei contributi aggiuntivi versati nei precedenti dieci anni per il Sussidio CARDEA, al netto
delle quote associative annuali.
Tale diritto è valido per tutto il perdurare dell’undicesimo anno di validità del Sussidio qualora lo
stesso sia ancora attivo e qualora l’Associato sia in regola con il versamento dei contributi nei
confronti della Società.
4.5.2. - Condizione per l’erogazione del Bonus
25
L’Associato avrà il diritto di richiedere a MBA l’erogazione del Bonus Fedeltà 50% in ogni
situazione di necessità e per qualsiasi motivazione essa sia intervenuta, presentando opportuna
richiesta scritta al Consiglio di Mutua MBA, motivando e documentando con qualsiasi mezzo
tale volontà.
In tal caso, MBA, nel primo Consiglio di Amministrazione utile porterà in discussione la richiesta
per la conseguente valutazione ed eventuale approvazione.
Diversamente, nei casi sotto elencati, non sarà necessaria la delibera del Consiglio di
Amministrazione di MBA essendo sufficiente la valutazione documentale della richiesta da parte
degli Uffici preposti della Mutua che procederanno a verificarne l’attinenza con il Sussidio:
- qualora, a causa di difficoltà economiche, l’Associato abbia la necessità del Bonus per il pagamento
di rette scolastiche e/o tasse universitarie e/o libri di testo per i figli minori di anni 26, che siano
regolarmente iscritti presso scuole, istituti e università con sede in Italia e in tutto il Mondo;
- qualora, a seguito della perdita del lavoro dell’Associato o del coniuge (anche del convivente more
uxorio) nell’anno della richiesta del Bonus, l’Associato o un componente del nucleo famigliare
dovesse sostenere delle spese superiori a € 1.500,00 per la propria abitazione (di cui sia proprietario
o affittuario o assegnatario in comodato d’uso dimostrabili a seguito di presentazione di idonea
certificazione ;
- qualora l’Associato o un componente del suo nucleo familiare, al momento della richiesta abbia
necessità di assistenza domiciliare continuativa di una badante e/o di una infermiera;
- qualora a seguito di malattia e/o infortunio occorsi nel periodo di validità del Sussidio e per il quale
non abbia ricevuto alcun indennizzo da parte della Società, l’Associato o un componente del suo
nucleo familiare si trovi nella necessità di sostenere spese continuative (per almeno tre mesi
consecutivi) relative a tale malattia e/o infortunio; in tal caso sarà necessario presentare a MBA i
preventivi di spese e le fatture relative.
Tutte le informazioni necessarie per accedere correttamente alle prestazioni sanitarie
erogate in forma Diretta e Indiretta, nonché la gestione dei relativi rimborsi sono indicate
nella Guida Operativa facente parte integrante del presente Sussidio consultabile nell’Area
Riservata del portale della Mutua MBA.