REALE MUTUA Enti pubblici...REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE...

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REALE MUTUA --------- ASSICURAZIONI --------- Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi Enti pubblici agenzia di MESSINA CODICE NUMERO DI POLIZZA 875 | 2013/05/2457547 CONTRAENTE IST. COMPR. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA DOMICILIO V. OLIMPIA - SAN LICANDRO SNC CODICE FISCALE O PARTITA IVA DECORRENZA CONTRATTO a. 31 L. 12 I a. 2013 SCADENZA CONTRATTO 3. 31 L. 12 I a. 2014 DURATA CONTRATTO a. 01 I m. 00 I g. 00 MESSINA DATA PRIMA SCADENZA 31 L 12 I a. 2014 NUMERO DI SUB S)RE VARIAZIONE I AGENZIA I 036 05950 97062120833 ME c.a.p.| 98168 RATEAZIONE INDICIZZAZIONE Annuale si/no NO N PARTE si/no S AGENZIA DSTITU RAMO SCE LE POLI77F N. DI POLIZZA PAGATO AL m I a COASSIC U RAZIONE NS. DELEGA NS. QUOTA COD DEL. N. POLIZZA DELEGATARIA % INCASSATO AL 3.426 TOTALE PREMIO NET 3.426 12 342,61 0,00 94,22 TO rALE PRIMA RATA EURO 3.862,95 12 342,61 0,00 94,22 3.862,95 TAC.RINNOVO REG PREMIO TEMP T PROD CODICE RISCHIO RESCINDIBILE RISCHIO COMUNE PC)LIZZA COLLEGATA CODICE DI AGGREGAZIONE NO NO NO E DC005 NO si/no sì/no sì/no si/noni a. Agenzia | Ramo | N. Polizza Agenzia Ramo I N. Polizza Codice Identificativo della gara : ZB00BEC48B REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO: Settore: Cultura Attività: SCUOLE Formano.parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 15 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, ..nonché il Mod.5060 VAR. IL CONTRAENTE - 11 Dirigent^Scolastico Profssa Pfona/a Greco Agli effetti degli artt. di Assicurazione: / AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA Di SOCIO SOCIETÀ' REAL L'Ai GALLETTA S0C1ETL ASSICURAZIONI ELLA SRL !UA A S S IC U R A » e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente iseguen ti punti riportati sulle Condizioni IL CONTRAENTE , IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto 11 Dirigente Scolastico iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijniii m la Nota ,nformaW ^ ? f V ^ 9 ^ ^ b l a s t i c o Proj.$sfji\Kfinata Greco ^Buongiorno Reale lunedì - sabato. 20320 la Nota Informatjjraj-^pi^jj Profssakdata U prernio è stato incassato il / / "h* ^ " 7 M W (l'Agente, Subagente od Esattore) Utente: A187509

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R EA LEMUTUA---------A S S IC U R A Z IO N I---------

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Enti pubblici

a g e n z ia d i MESSINA CODICE NUMERO DI POLIZZA

875 | 2013/05/2457547CONTRAENTE IST. COMPR. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA

DOMICILIO V. OLIMPIA - SAN LICANDRO SNC

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

DECORRENZA CONTRATTO

a. 31 L . 12 I a. 2013

SCADENZA CONTRATTO

3. 31 L . 12 I a. 2014

DURATA CONTRATTO

a. 01 I m. 00 I g. 00

MESSINADATA PRIMA SCADENZA

31 L 12 I a. 2014

NUMERO DI SUB S)REVARIAZIONE I AGENZIA I

036 05950

97062120833

ME c .a .p .| 98168RATEAZIONE INDICIZZAZIONE

Annuale si/no NO

N PARTE

si/no

S

AGENZIA

DSTITU

RAMO

SCE LE POLI77F

N. DI POLIZZA

PAGATO AL

m I a

COASSIC U RAZIONENS. DELEGA NS. QUOTA COD DEL. N. POLIZZA DELEGATARIA

%

INCASSATO AL

3.426— TOTALE PREMIO NET

3.426

12 342,61 0,00 94,22TO rALE PRIMA RATA EURO

3.862,95

12 342,61 0,00 94,22 3.862,95TAC.RINNOVO REG PREMIO TEMP T PROD CODICE RISCHIO RESCINDIBILE RISCHIO COMUNE PC)LIZZA COLLEGATA CODICE DI AGGREGAZIONE

NO NO NO E DC005 NOsi/no sì/no sì/no si/noni a. A genzia | R am o | N. Po lizza Agenzia R am o I N. Po lizza

Codice Identificativo della gara : ZB00BEC48B

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

Settore: Cultura

Attiv ità: SCUOLE

Formano.parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 15 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, ..nonché il Mod.5060 VAR.

IL CONTRAENTE

- 11 D irig e n t^ S c o la s tic o Prof ssa Pfona/a Greco

Agli effetti degli artt. di Assicurazione:

/

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA Di SOCIOSOCIETÀ' REAL

L'AiGALLETTA S0C1ETL

ASSICURAZIONI

ELLA SRL!UA ASSICURA »

e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente iseguen ti punti riportati sulle Condizioni

IL CONTRAENTE , IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto11 D irig en te S co lastico iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijniii m la Nota ,nformaW ^ ? f V ^ 9 ^ ^ b la s t i c oProj.$sfji\Kfinata Greco

^Buongiorno Realelunedì - sabato.

20320

la Nota In fo rm a tjjra j-^p i^ jj

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(l'Agente, Subagente od Esattore)

Utente: A187509

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R EA LEMUTUA---------A S S IC U R A Z IO N I---------

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Enti pubblici

ALLEGATO

AGENZIA: MESSINA POLIZZA n. : 2013/05/2457547 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBEROESERCIZIO DEL 14° ISTITUTO COMPRENSIVO "S.FRANCESCO DI PAOLA" CON NON PIÙ' DI N° 780 ALLIEVI E N° 69 UNITA', TRA IL CORPO DOCENTE E IL PERSONALE ATA; SI ALLEGA ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE NON HA ADERITO ALL'ASSICURAZIONE.

FORMANO PARTE INTEGRANTE DI POLIZZA LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALLEGATE COMPOSTE DA NR. 15 PAGINE.

SI RICHIAMA L'ALLEGATO N° 1.

SI PRENDE ATTO TRA LE PARTI CHE LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE VIENE PRESTATA CON UNA FRANCHIGIA ASSOLUTA DEL 3%.

FERMO IL RESTO.

Utente:A187509

Mod. 5060 VAR

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" O T T I A T ÜJruiLA JulijMUTUA www.ceatemutua.it

Servizio assistenza “Buongiorno Reale": 800 320320 buongiornoreaielire8leiTitJtH0.it

iASBiCURAZK>NI ■

ALLEGATO N°1 ALLA P0L. 2013/05/2457547 DELL’AGENZIA DI MESSINA

Clausola contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna della documentazione di cui all’art. 49, commi I, Il e III del Regolamento

La Contraente si impegna a consegnare agli aderenti alla polizza collettiva n. 2457547 , all’atto del pagamento del premio assicurativo, la documentazione prevista dall’art. 49, commi I e II, del Regolamento Isvap n. 5/2006 (Allegati 7A e 7B, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione).La Contraente, ai sensi dell’art. 49, III comma, del Regolamento Isvap n. 5/2006 dovrà altresì acquisire, dal singolo Assicurato che avrà aderito alla menzionata polizza collettiva, una dichiarazione di avvenuta consegna della suddetta documentazione.La dichiarazione, firmata dall’Assicurato e restituita alla Contraente, dovrà essere consegnata, tempestivamente, dalla Contraente all’Agenzia della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Messina.

PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L 'assicurazione ha effe tto dalle ore 24 :00 de l g iorno ind ica to ne l m odulo d i polizza, anche se non è stato ancora pagato il prem io, p e r il versam ento de l quale Reale M utua concede 60 g io rn i d i d ilazione; i s in is tri eventua lm ente occors i ne l periodo considera to sono però liqu ida ti dopo che sia sta to pagato il prem io.

DELLA SOCIETÀ’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

LA SOCIETÀ

Società Reale Mutua di Assicurazionifondala nel 1028 * Sede Legale: Via Corte d'Àppelto 11. 10122 Torino (Italia) - te i +38 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 (A 215105 Realto I Re(|. Imp. Tonno. Codice fiscale e N . Partila IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Impresa autorizzata alfaserrizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del r eti. 29/4/1923 N. 966

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R EA LEMUTUA

Agenzia di M essina G alletta Nunzio e Antonella Srl

Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213 - Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

ASBIC :U RA ZIO NI-------- ----- --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L 'ISTITUTO SCO LASTICO CU I S I RIFERISCE L 'ASSIC U RAZIO N E È : CATEGORIA N ° INIZIALE(INDICARE CO N “X ” LA TIPOLOGIA DELL 'ISTITUTO CONTRAENTE) ASSICU RATI DEGLI

ASSICU RATI

(DC008) - ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA X 1Allievi 780

(DC009) - SCUOLA ELEMENTARE - CIRCOLO DIDATTICO X |

(DC010) - SCUOLA MEDIA INFERIORE X Iscritti a corsi diAlfab. /150 ore

(DC017) - SCUOLA TECNICA PROFESSIONALE - ISTITUTO DI □AVVIAM ENTO PROFESSIONALE Person. Docente69

Person. Non docente(D C 011) - ALTRA SCUOLA MEDIA SUPERIORE (LICEO - ISTITUTOPROFESSIONALE, MAGISTRALE, COMM ERCIALE,INDUSTRIALE E SIMILI) □

TOTALE 849

L ’A ssicurazione è prestata p er le garanzie e le som m e di seguito riportate

G A R A N Z I E S O M M E A S S I C U R A T E4.1 Caso Morte € 100.000,00

Spese funerarie € 3.500,004.2 Invalidità Permanente € 180.000,004.3 Diaria da Ricovero € 45,00

Diaria Day Hospital € 45,004.4 Indennizzo forfetario per applicazione apparecchio

gessato. € 300,004.5 Rimborso Spese di cura € 21.000,00

Sottolimiti:Danno estetico € 4.000,00Spese odontoiatriche (cure dentarie) € 5.100,00Rottura protesi dentarie € 15.000,00Acquisto lenti per danno oculare e 20.000,00Rottura lenti € 450,00Rottura montatura € 78,00Rottura apparecchi acustici € 15.000,00Danni al vestiario € 400,00Danni a carrozzelle/tutori per portatori di Handicap € 420,00Trasporto in istituto di cura € 2.000,00Trasporto con eliambulanza € 3.200,00Gite, visite, v ia g g i , scambi culturali € 1.050,00Lezioni di recupero oltre 30 gg. € 500,00Perdita anno scolastico oltre 45 gg € 2.500,00

4.6 Invalidità Permanente maggiore del 50% € 6.000,003.2 Contagio da virus H.I.V. € 25.000,006.6 Contagio d'epatite B o C € 20.000,00Servizio assistenza Blue Pass Compreso

Premio lordo prò capite € 4,55

Società Reale Mutua di Assicurazionifondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +38 0114 350 966

( ié m Z tÌV tx215105 Reato I - Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Impresa autonzzata all'eserciziodelle assicurazioni a norma dell'articolo 85 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.nealemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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~ r > T 7 ! A T T 7 1l i r j A l j r jMUTUA--------- A S S IC U R A Z IO N I — ------

Agenzia di Messina G alletta Nunzio e Antonella Srl

Via Ugo bassi, 144 is, 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213 - Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

DEFINIZIONI

ALLIEVIGli iscritti presso l'istituto contraente, compresi i non iscritti che frequentano i corsi di alfabetizzazione e le 150 ore.

ASSICURATOIl soggetto, indicato nel modulo di polizza, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE (compresi i relativi trasferimenti collegiali)• manifestazioni sportive a qualsiasi livello territoriale (comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);• gite, visite e viaggi di istruzione, incontri sociali;• visite o stages che a norma delle vigenti disposizioni possono essere effettuati a scavi, cantieri, aziende e

laboratori, compresa l’eventuale partecipazione ad attività pratiche e/o lavorative, sempre che tali attività siano dirette e sorvegliate dal personale scolastico dell’istituto e/o da personale dell’azienda presso la quale si svolge lo stage.

CONTRAENTEChi stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA I SCOPERTOParte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa o in giorni (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno o delle perdite pecuniarie, che rimane a carico dell 'Assicurato.

INDENNIZZO I RISARCIMENTOLa somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZADocumento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle parti (mod. 5243 INF - ed. 1/02)

PERSONALE SCOLASTICOPersonale docente, supplenti temporanei, personale non docente, altri operatori scolastici regolarmente autorizzati, ovvero: i familiari, gli obiettori di coscienza, i volontari, il personale in quiescenza che prestano la loro opera negli organismi di gestione dell’istituto.

POLIZZAL’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

SINISTROPer la garanzia infortuni il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.

BENEFICIARILe persone designate dall’Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CENTRALE OPERATIVALa struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facenti parte del gruppo Reale Mutua.

Società Reale Mutua di Assicurazioni 2fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appelto 11. 10122 Torino QtaSia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 986 tx 215105 Realto I - Reg. Imp. Torino, Codice fiscale e N. Partita (VA 00875360018 - REA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemuttia.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale”: 800 320320 - [email protected]

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R EA LEMUTUA-------- ASSICURAZIO NI-----—

CONTAGIOEvento dovuto a causa esterna, fortuita ed accidentale che produca modificazioni sierologiche, obiettivamente constatabili, che indicano una infezione da H.I.V.

DAY HOSPITAL/DAY SURGERYStruttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital), o interventi chirurgici (day surgery) eseguiti da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DANNO ESTETICODeturpazione obiettivamente constatabile.

GESSATURAApplicazione di mezzo di contenzione costituito da fasce o docce confezionate con gesso o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica, reso necessario da fratture osteoarticolari radiograficamente accertate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico.I coattori di Hoffman, i metodi di contenzione llizarov, F.E.A. (fissatore esterno assiale) e analoghi coattori esterni sono considerati gessatura.E’ considerata applicazione di gessatura anche la terapia di fratture alle quali non viene applicato alcun mezzo di contenzione, purché si renda necessaria la permanenza continuativa a letto certificata da Ente Ospedaliero Pubblico.

INFORTUNIOEvento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.Sono considerati infortuni anche:• l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le embolie

conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore;• l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;• l’asfissia non dipendente da malattia;• le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;• le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici.

INVALIDITÀ’ PERMANENTEPerdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica de\\'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

MALATTIA IMPROVVISAMalattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento della stipulazione della polizza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso.

RESIDENZALuogo in Italia in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

RICOVEROPermanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

STRUTTURE SANITARIEPoliclinico universitario, ospedale, Istituto di ricerca e cura, Istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

VISITA SPECIALISTICAVisita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione inerente alla patologia motivo della visita

Società Reale Mutua di Assicurazioni "5Fondata nel 1828 - Sede Lesale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I Reg. Imp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 REA Torino N. 9806 - Impiega autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 85 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutua.lt - Servizio assisien/a "Buongiorno Reale” : 800 320320 - [email protected]

stessa.

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Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213 - Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

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REALEMUTUA-------- A SSIC U R A ZIO N I —

Agenzia di Messina G alletta Nunzio e Antonella Srl

Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 090 2921213- Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

CONDIZIONI GENERALI

1. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONEL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno identificato in polizza anche se non è stato pagato il premio, per il versamento del quale Reale Mutua concede 60 giorni di dilazione; i sinistri eventualmente occorsi nel periodo considerato sono però liquidati dopo che sia stato pagato il premio.

1 .2 TACITA PROROGA DEL CONTRATTOFatto salvo quanto eventualmente previsto nel modulo di polizza, l’assicurazione cessa alla scadenza contrattuale, senza necessità di disdetta.

1 .3 RECESSO DAL CONTRATTODopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’/'nc/enn/zzo, il Contraente o Reale Mutua possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua rimborsa al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1. 4 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE - DECORRENZA DELLA GARANZIA PER I NUOVI INSERIMENTIIl Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia a Reale Mutua delle generalità degli assicurati, ma si impegna a fornire l’elenco nominativo, che sarà parte integrante del contratto, di coloro che non aderiscono all’assicurazione; in caso contrario si presume che ne sia stata assicurata la totalità.Per l’identificazione degli assicurati si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti dall'istituto scolastico, che il Contraente si impegna ad esibire - in qualsiasi momento - alle persone incaricate da Reale Mutua.Limitatamente agli allievi, qualora nel corso dell’anno scolastico se ne aggiungano altri, la garanzia decorre:a) dalle ore 24 del giorno di iscrizione all’istituto scolastico per i nuovi inserimenti;b) dalle ore 24 del giorno di comunicazione con data certa per gli allievi inizialmente non assicurati.

Qualora un allievo assicurato si trasferisca presso altro Istituto scolastico, l'assicurazione segue l'allievo presso il nuovo Istituto fino al termine dell’anno scolastico in corso.

1 .5 REGOLAZIONE DEL PREMIOIl premio è provvisoriamente fissato come indicato in polizza e non è restituibile. E’ definitivamente stabilito in base al numero degli allievi, del personale docente, supplenti temporanei e personale non docente assicurati nell’anno scolastico considerato. Il conguaglio deve avvenire entro il 30.06 di ciascun anno, o al massimo, entro 30 giorni dal termine dell’anno assicurativo.Non si effettuano conguagli in caso di variazioni non maggiori del 5%; il pagamento del conguaglio deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della relativa appendice.Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare a Reale Mutua la differenza dovuta, maggiorata del 50%, a titolo di penale.Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, Reale Mutua è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra II premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti delle somme assicurate ridotte in eguale misura.Per detti sinistri Reale Mutua ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato in più del dovuto.Resta inteso che il premio anticipato per le annualità successive verrà commisurato al premio consuntivo deH’ultima annualità decorsa.

Società Rea!e Mutua di Assicurazioni 4Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello t i . 10122 Tonno Oiaiio) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I - Reg. Imp. Tonno. Codice Fiscale e N. Partila IVA 00875360018 RE A l'ormo N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni s norma dell'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemuiua.it - Servizio assistenza “Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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R EA LEMUTUA

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Agenzia di Messina G alletta Nunzio e Antonella Sri

Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213 - Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

SEZIONE INFORTUNI

CONDIZIONI GENERALI

2. 1 CHI NON ASSICURIAMO

Fatta eccezione per gli allievi, che sono sempre assicurati ancorché portatori di minorazioni fisiche e/o psichiche, nei confronti degli altri Assicurati Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi.L’eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo sarà quindi restituito da Reale Mutua.

2. 2 ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITÀ’Premesso che il Contraente è esonerato dal denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, la garanzia opera:

nei confronti degli allievi indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute, ancorché portatori di minorazioni fisiche e/o psichiche, fermo quanto stabilito al punto 6.2;

nei confronti degli altri assicurati al 50% nel caso in cui l’infortunato risulti affetto da diabete, epilessia, emofilia, leucemia, fermo quanto stabilito ai punti 2.1 e 6.2.

2. 3 PERSONE SOGGETTE ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIALa presente polizza si intende espressamente stipulata in aumento all’assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro, anche se l’obbligo a detta assicurazione sopravvenga in corso di contratto.

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Società Reale Mutua di Assicurazioni CFondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - lax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I - Reg. Imp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R EA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 05 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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R EA LEMUTUA— — ASSICURAZIONI-----—

GARANZIE INFORTUNI

CHI E QUANDO ASSICURIAMO

3.1 Reale Mutua assicura le persone indicate nel m odulo d i polizza contro gli in fo rtun i che si verifichino durante l’espletamento delle attività previste dalla normativa vigente in ordine agli Istituti scolastici.

Inoltre, sono compresi gli in fo rtu n i subiti:

[a] dal personale docente, supplenti temporanei e personale non docente, durante l’intera attività lavorativa presso più sedi o Istituti, compresi i necessari spostamenti tra i plessi del circolo didattico o Istituto comprensivo;

|b~| dagli allievi, dal personale docente e supplenti temporanei, durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

|c~| dagli allievi e/o dal personale scolastico non assicurati con la presente polizza, durante la partecipazione alle attività parascolastiche ferme le esclusioni previste al punto 5.1 che segue.

3.2 L’assicurazione comprende gli in fo rtu n i subiti da\\’Assicura to :

|a~] in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, stato di malore o incoscienza, atti di terrorismo o tumulti popolari purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

[b~| a causa movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani. Se l'infortunio si verifica entro i confini Italiani la somma assicurata è ridotta del 50%; inoltre, se più assicurati con la presente polizza fossero coinvolti in un medesimo evento, l’esborso massimo di Reale Mutua non potrà superare l’importo di € 1.600.000,00 (L. 3.098.032.000): Se gli indennizzi spettanti complessivamente eccedessero tale importo, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti. Gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trombe, uragani, verificatisi fuori dai confini degli stati d'Italia, di San Marino, del Vaticano, sono indennizzati senza tener conto dei limiti sopra indicati.

|c~| a causa di guerra, se e in quanto viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. La garanzia opera per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.

|d~| in qualità di passeggero di aeromobilli; sono comunque esclusi i voli su altri mezzi di locomozione aerea (deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), nonché su aeromobili eserciti da Aero Clubs e da Società o Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri.In caso di incidente aereo che colpisca più Assicurati, la somma dei capitali garantiti per questa specifica garanzia, sia con questa polizza sia con altre polizze stipulate dallo stesso Contraente con Reale Mutua non potrà superare, per tutti gli indennizzi, l’importo di € 5.200.000,00 (L. 10.068.604.000). Qualora i capitali complessivamente garantiti eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con imputazione proporzionale sui singoli contratti.

In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da:trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile a termine di polizza; soccorso prestato ai soggetti assicurati già portatori del virus H.I.V.puntura o ferita occasionale da oggetto infettato dal virus o aggressioni subite dal\'Assicurato

Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 25.000 qualora \'Assicurato, non sieropositivo alla data di effettodell’assicurazione, contragga il virus H.I.V. e questo risulti da documentazione ospedaliera.

Società Reale Mutua di Assicurazioni gfondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Tornio (Italia) tel. +39 0114 311 111 fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I • Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - REA Torino N. 9806 * Impresa autorizzata all’esercizio delie assicurazioni a norma deliarticolo 05 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutua.it - Servizio assistenza 'Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

Agenzia di Messina G alletta Nunzio e Antonella Srl

Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213- Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

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J r i H i A L j f l i

MUTUAAgenzia di Messina

G alletta Nunzio e Antonella SrlVia Ugo bassi, 144 is. 125

98123 MESSINA (Italia) Tel. 0902921213-Fax0906512618

C.F. e Partita IVA 01985610839A S SIC U R A Z IO N I-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSA ASSICURIAMO

Reale Mutua presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nel m odulo d i polizza.

4. 1 MORTESe l'Assicurato muore entro due anni dal giorno deWinfortunio, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari.L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento de\\'indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo de\\’Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del codice civile.

Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L'Assicurato avrà così diritto all 'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.In aggiunta al capitale caso morte, Reale Mutua liquida un importo forfetario di € 3.500 per spese funerarie.

4. 2 INVALIDITÀ’ PERMANENTEReale Mutua liquida l'indenn izzo per inva lid ità perm anente se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell 'infortunio.Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle riportate al punto 6.4.

Liquidazione d’indennizzo della Garanzia Invalidità Permanente“L’indennizzo relativo alla garanzia di invalidità permanente del punto 4.2 è determinato secondo i seguenti criteri:a) € 400,00 per ogni punto di invalidità accertata tra 1% ed il 5%;b) € 850,00 per ogni punto di invalidità accertata tra il 6% ed il 9%c) € 1.400,00 per ogni punto di invalidità accertata tra il 10% ed il 39%;d) € 1.850,00 per ogni punto di invalidità accertata tra il 40% ed il 49%;e) l’intero capitale assicurato se l’invalidità accertata è superiore al 49%.Gli indennizzi risultanti dai punti a) b) c) d) cumulano tra loro; l’indennizzo risultante dal punto e) non cumula con gli altri.

4. 3 DIARIA DA RICOVEROIn caso di ricovero reso necessario da infortunio, Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata per un massimo di 180 giorni per ogni infortunio.In caso di ricovero in day hospital/day surgery l’importo della diaria assicurata è corrisposto al 50%.

Durante le attiv ità parascolastiche, la garanzia è valida anche per le m alattie im provvise.

4 .4 DIARIA GESSOReale Mutua liquida l’importo di € 300 a forfait per applicazione di gessatura.

La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli allievi, personale docente, supplenti temporanei, personale non docente dell’istituto contraente.

Società Reale Mutua di Assicura/ioni nFondata nel 1828 - Sede Legale: Via Coite d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 11 1 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I - Reg, Imp. Tonno. Codice Fiscale e N. Panila IVA 00875360018 • R.E.A. Tonno N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delie assicurazioni a norma dell'articolo 65 dei r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.r0alemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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REALEMUTUA

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A SSIC U R A ZIO N I — — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

4. 5 RIMBORSO DELLE SPESE

A seguito di in fo rtun io Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per le garanzie di seguito elencate fino alla concorrenza del m assim ale assicurato applicando uno scoperto del 30% col minimo assoluto di € 75,00 per il punto B) PRESTAZIONI EXTRA RICOVERO.

|aJ r i c o v e r oIn caso di ricovero presso le Stru ttu re sanitarie, Reale Mutua rimborsa:• le rette di degenza, assistenza medica e infermieristica, onorari dell’équipe che effettua l’intervento,

diritti di sala operatoria e materiale d’intervento (comprese le endoprotesi), accertamenti diagnostici, trattamenti riabilitativi;

• le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti riabilitativi effettuati nei 60 giorni precedenti e nei 120 giorni successivi il ricovero-,

• la chirurgia plastica fino alla concorrenza di € 4.000 per l’intervento riparatore del danno estetico epurché avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio e non oltre un anno dalla scadenza del contratto. L'infortunio dovrà essere provato dalla cartella clinica descrittiva rilasciata da un Ente Ospedaliero Pubblico.

Durante le a ttiv ità parascolastiche, la garanzia è valida anche per le m alattie im provvise.

B

C

PRESTAZIONI EXTRA RICOVEROIn caso di cure effettuate senza necessità di ricovero, Reale Mutua rimborsa:• le cure mediche di primo intervento (con esclusione dei medicinali), ie visite specialistiche, gli

accertamenti diagnostici e i trattamenti riabilitativi;• le cure dentarie, esclusivamente a favore degli allievi, fino alla concorrenza di € 5.100• la rottura di protesi dentarie fisse o mobili, esclusivamente a favore degli allievi, fino alla concorrenza

di € 15.000.Si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio.Nel caso in cui, a parere medico espresso, a richiesta, in consulto con i medici dell’impresa, per l ’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l ’applicazione della PRIMA protesi nei tre anni stabiliti, l ’Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie sino ad un massimo del corrispondente costo previsto dalla Tariffa Nazionale dell’Ordine dei Medici.La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservazione - , non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

Durante le attiv ità parascolastiche, la garanzia è valida anche per le m alattie im provvise.

ROTTURA DI TUTORI - VESTIARIOReale Mutua rimborsa le spese sostenute per l’acquisto e/o la riparazione di:

lenti per danno oculare fino alla concorrenza di € 20.000 lenti fino alla concorrenza di € 450 montatura occhiali fino alla concorrenza di € 78 apparecchi acustici fino alla concorrenza di € 15.000 vestiti fino alla concorrenza di € 400danni a carrozzelle/tutori per portatori di Handicap fino alla concorrenza di € 420

la cui rottura sia stata determinata dalP/nforfun/o.

La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli allievi.

Società Reale Mutua dì Assicurazioni OFondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 1 1 . 10122 Tornio (Italia) - tei, +39 0114 311 H i - fax +38 0114 350 966 tx 215105 Realto I - Reg. Imp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - REA Torino N. 9806 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 85 del r.d.l. 28/4/1923 N. 966www.realemuUi8.it - Servizio assistenza “Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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R E A L EMUTUA

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Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213 - Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

ASSICURAZIONI — — -------— --------- --------- ------------------------- ------------------------------- --------------------- — -------------------------------------------

TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIEQualora l’Assicurato necessiti di essere trasferito presso una Struttura sanitaria, Reale Mutua rimborsa, con applicazione di uno scoperto del 30% e fino alla concorrenza di € 2.000, il trasporto con il mezzo adeguato alle sue condizioni di salute e fino a € 3.200 se l’emergenza richiede l’intervento dell'eliambulanza.

Durante le a ttiv ità parascolastiche, la garanzia è valida anche per le m alattie im provvise.

u GITE,VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE - SCAMBI CULTURALIIn caso di gite, visite, viaggi d’istruzione, in Italia ed all’estero, Reale Mutua rimborsa fino alla concorrenza di€ 1.050 le maggiori spese di viaggio derivanti da:

trasporto presso struttura sanitaria in loco e rientro in Italia (anticipato o posticipato) in conseguenza di infortunio o malattia che abbia impedito il rientro in comitiva;rientro anticipato per decesso di un familiare fra quelli di seguito indicati: coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero/nuora;viaggio di un familiare reso necessario da ricovero del partecipante alla gita che richieda assistenza al degente;trasporto della salma del partecipante in seguito a decesso per infortunio o malattia;

Inoltre, Reale Mutua riconosce gli indenn izz i forfetari di seguito indicati.

[ f ] l e z io n i di r e c u p e r o - p e r d it a ANNO SCOLASTICOIn caso di assenza deN’a///evo, documentata da certificazione medica e scolastica, Reale Mutua indennizza a titolo di contributo generico:• € 500 per periodo di almeno 30 giorni consecutivi, documentato da certificazione medica e scolastica;• € 2.500 per periodo di almeno 45 giorni consecutivi, che determini la perdita dell’anno scolastico

e questa risulti da certificazione scolastica;

La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli a llie v i e gli Indenn izzi non cumulano tra loro.

4.6 INVALIDITÀ PERMANENTE MAGGIORE DEL 50%Se l ’infortunio determina un 'invalidità permanente accertata pari o maggiore del 50% della totale, Reale Mutua, in aggiunta all’indennizzo previsto dalla polizza - mediante una polizza vita - assicura il pagamento di un assegno di assistenza di € 6.000 annue lorde e per la durata di 3 anni. L’effetto della polizza vita è quello della data di sottoscrizione dell’atto con il quale è accertato il grado di invalidità. Il pagamento della prima rata della rendita, sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza vita.La rendita sarà corrisposta a condizione che l’infortunato sia in vita.

La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli allievi.

COSA NON ASSICURIAMO

1 INFORTUNI NON INDENNIZZABILIReale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti:• dalla pratica di sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);• dalla partecipazione a gare motoristiche - non di regolarità pura - e alle relative prove;• dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere;• da stato di ubriachezza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;

Società Reale Mutua di Assicurazioni 9fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Torino {Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +38 0114 350 966 tx 215105 Realto I - Reg. Imp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.EA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 05 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.nealemutua.it - Servizio assistenza ''Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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A S SIC U R A Z IO N I— -— ------------------------------------ ------- ----------- ------ --------------------- ------------------------------- ------------ ----------------------------

• da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato:• da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle

atomiche;

Reale Mutua non indennizza gli infortuni subiti dall’Assicurato alla guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

5. 2 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVOIn caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più assicurati con la presente polizza, l’esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.200.000, intendendosi proporzionalmente ridotto Pindennizzo per ciascun Assicurato qualora le somme liquidabili a termini di polizza eccedano detto importo.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

6. 1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTROLa denuncia dell'infortunio deve contenere la descrizione dell’infortunio, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché la comunicazione dell’esistenza di altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio; essa deve essere corredata da certificato medico che deve essere trasmesso, con avviso scritto, all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua nel più breve tempo possibile. Successivamente PAssicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.Per ottenere il rimborso delle spese di cura PAssicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica.La liquidazione viene effettuata a cura ultimata.Qualora intervenga il servizio sanitario nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l’attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'Assicuratore privato.L'Assicurato deve consentire la visita dei medici di Reale Mutua e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato PAssicurato stesso.

6. 2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA’Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’in fo rtun io .Se al momento de\V in fo rtun io l’A ss icura to è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l ’ in fo rtun io avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di inva lid ità perm anente le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6. 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOReale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l ’indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.L'indennizzo verrà corrisposto in Italia.Il diritto al l’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, dopo che l’indennizzo per l'invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Reale Mutua paga ai beneficiari l’ importo liquidato od offerto.

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A SSIC U R A Z IO N I-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall'Euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della banca centrale europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta.Le spese per i certificati restano a carico dell’/4ss/curafo.

6.4 VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ’ PERMANENTEIl grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità' permanente (allegato n. 1 al d.p.r. 30.6.1965, n. 1124)

descrizione percentuali

D. S.• Sordità completa di un orecchio 15%Sordità completa bilaterale 60%Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40%• Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente:

visus perduto visus residuo indennizzo dell’occhio indennizzo dell’occhiocon acutezza visiva con acutezza visivaminore (occhio peggiore) maggiore (occhio migliore)

1/10 9/10 1% 2%2/10 8/10 3% 6%3/10 7/10 6% 12%4/10 6/10 10% 19%5/10 5/10 14% 26%6/10 4/10 18% 34%7/10 3/10 23% 42%8/10 2/10 27% 50%9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65%

Note1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in

ciascun occhio.2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la

correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di

inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta diinfortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%- con visus corretto di 7/10 18%- con visus corretto di 6/10 21%- con visus corretto di 5/10 24%- con visus corretto di 4/10 28%- con visus corretto di 3/10 32%- con visus corretto inferiore a 3/10 35%

Società Reale Mutua dì Assicurazioni 1 1Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Reaito I • Reg. inip. Torino. Codia» Fiscale e N. Pattila IVA 00875360018 - R EA. Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 dei r.d.l. 29/4/1923 N. 986www.re8lemuiua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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REALEMUTUA

Agenzia di Messina G alletta Nunzio e Antonella Srl

Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213 - Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

A SSIC U R A ZIO N I ------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria

a) possibilità di applicazione di protesi efficace 11%b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15%Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennitàEsiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti dei braccio 5%Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale

con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40%Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale

con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30%Perdita del braccio

a) per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75%b) per amputazione al terzo superiore 80% 70%

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65%Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60%Perdita di tutte le dita della mano 65% 55%Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30%Perdita totale del pollice 28% 23%Perdita totale dell'indice 15% 13%Perdita totale del medio 12%Perdita totale dell'anulare 8%Perdita totale del mignolo 12%Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12%Perdita della falange ungueale dell'indice 7% 6%Perdita della falange ungueale del medio 5%Perdita della falange ungueale dell'anulare 3%Perdita della falange ungueale del mignolo 5%Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11% 9%Perdita delle due ultime falangi del medio 8%Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6%Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8%Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°

a) in semipronazione 30% 25%b) in pronazione 35% 30%c) in supinazione 45% 40%d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi

a) in semipronazione 40% 35%b) in pronazione 45% 40%c) in supinazione 55% 50%d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30%

Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea 18% 15%Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione

a) in semipronazione 22% 18%b) in pronazione 25% 22%

Società Reale Mutua dì Assicura/ionifondata nel 1828 - Sede Legate: Via Corte d'Appello 1!. 10122 Torino (Italia) - tel. »'39 0 IH 311 l i l - fa* +30 01 54 350 966 tx 215105 Reaito I - Reg. Imp. Torino. Codice fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - REA. Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo B5 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966wwfw.realemutu8.it - Servizio assistenza “Buongiorno Reale”: 800 320320 - [email protected]

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RESALEMUTUA

Agenzia di Messina G alletta Nunzio e Antonella Srl

Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel, 0 9 0 2 9 2 1 2 1 3 -F a x0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

ASSICURAZIONI-------- ------ -------- -------- ----------- ------------------------------------------- ----- ----------------------------------------------------- ---- -------------------

c) in supinazione 35% 30%Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45%Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,

che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80%Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70%Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,

quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65%Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile

l'applicazione di un apparecchio articolato 55%Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30%Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16%Perdita totale del solo alluce 7%Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità,

ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3%Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20%Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri

e non oltrepassi i cinque centimetri 11 %

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al d.p.r. N. 1124, si conviene che:• la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente

totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo;

E’ inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa.Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità de\\'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

6.5 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALEIn caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra \'Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, mediante arbitrato di un collegio medico. I primi due componenti del collegio saranno designati da\\'Assicurato e da Reale Mutua e il terzo d’accordo dai primi due o - in caso di disaccordo - dal presidente del consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.il collegio risiede nel comune, che sia sede di Istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza deWAssicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

Società Reale Mutua di Assicurazioni 1 1Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - tel. +33 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realta I - Ree). Imp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.EA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'eserdao delle assicurazioni a norm a deìf articolo 85 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutU8.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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R EA LEMUTUA

G alletta Nunzio e Antonella SrlVia Ugo bassi, 144 is. 125

98123 MESSINA (Italia) Tel. 0902921213 - Fax 0906512618

C.F. e Partita IVA 01985610839

Agenzia di Messina

A SSIC U R A ZIO N I

6.8 LIQUIDAZIONE

La Società, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico descritto nel precedente art., corrisponde l’indennizzo pattuito (ovvero l’intera somma assicurata).

6.9 PERSONE NON ASSICURABILI

Agli effetti della copertura per la garanzia “Contagio accidentale da virus H.I.V., d ’Epatite B o C, non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V., d’Epatite B o C, prima della denuncia del sinistro. Parimenti non sono assicurabili le persone affette da tossicomanie.

La Centrale Operativa di Blue Assistance offre informazioni e consigli sui primi provvedimenti d ’urgenza da adottare.La Centrale Operativa potrà aiutare l’Assicurato a reperire medici, servizi di soccorso sanitario d’urgenza, interprete. I costi relativi rimangono a carico de li’Assicura to .Non saranno fornite diagnosi o prescrizioni.

Per poterne usufruire l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile mezzo telefono:

SERVIZI SEMPRE OPERANTI

DALL’ ITALIA NUMERO VERDE800 - 092092

DALL’ESTERO PREFISSO INTERNAZIONALE+011 742 55 55

II. CONTRAENTE

il Dkìgc&i Scolastico & Cjteco ■

GALLETTA SOCIETÀ’ KJ

Società Reale Mutua dì Assicurazioni 1 ?Fondata nei 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 1 1 . 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I - Reg. tmp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - RÈA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 dei r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutu8.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE(Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 07 settembre 2005, n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private’’ e delle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 502JD

del 25 marzo 2003 e 518/D del 21 novembre 2003)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte dAppello, 11 - Torino. È iscritta al numero 1.00001 dellAlbo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. È capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

A) LEGISLAZIONE - Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative

nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.

B)RECLAMIEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” Reale Mutua Assicurazioni, via Corte dAppello 11 -10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o In caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all’ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva deH'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONIReale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio “Buongiorno Reale” Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [email protected] sia per informazionio chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

COMMISSIONE DI GARANZIANella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo Indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’AssIcurato Reale Mutua" con sede in Via dell'ArcIvescovado n. 1- 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto del diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

C) TERMINI DI PRESCRIZIONE - Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile II termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

R E A L EMUTUA---------A S S IC U R A Z IO N I---------

Utente: A187509

Mod. 5057 VAR

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R EA LEMUTUA---------A S S IC U R A Z IO N I---------

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Enti pubblici

AGENZIA DI MESSINA CODICE

875

CONTRAENTE IST. COMPR. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA

DOMICILIO V. OLIMPIA - SAN LICANDRO SNCDURATA CONTRATTO

NUMERO DI POLIZZA

2013/03/2178180CODICE FISCALE

O PARTITA IVA

DECORRENZA CONTRATTO

g. 31 |m 12 I a. 2013

SCADENZA CONTRATTO

g 31 L . 12 I a. 2014 01 Tl. 00 00

MESSINADATA PRIMA SCADENZA

.3 1 |m. 12 I a. 2014

NUMERO DI SUB S!REVARIAZIONE I AGENZIA I

036 | 02950

97062120833

ME C.A.P.| 98168RATEAZIONE INDICIZZAZIONE

Annuale s]/no NO

.SOSTITUISCE LE POLIZZE _N PARTE

Si/no AGENZIA N. DI POLIZZA

PAGATO AL COASSICURAZIONENS. DELEGA NS. QUOTA COD. DEL. N. POLIZZA DELEGATARIA INCASSATO AL

%

285.56-TO TA LE PREMIO NETTO -

285.56

28,55

28,55

0,00

0,00

67,94

67,94

TOTALE PRIMA RATA EURO

382.05TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO

382.05TAC RINNOVO REG.PREMIO TEMP T PROD CODICE RISCHIO RESCINDIBILE RISCHIO COMUNE PC)LIZZA COLLEGATA CODICE DI AGGREGAZIONE

NOsì/no

NOsì/no

NOsi/no

0 22820 NOsì/non I a. A genzia R am o N. Po lizza Agenz ia R am o N. Po lizza

• Sezione R.C.G.■ Sezione Tutela Legale

Premio prima rata totale di cui imposta

euro 144,33 euro 26,27 euro 237,72 euro 41,67

Premio rate successivedi cui impostaeuro 26,27 euro 41,67

totaleeuro 144,33 euro 237,72

Codice Identificativo della gara : ZB00BEC48B

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

Settore: Cultura

Attività: SCUOLE

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 18 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod.5060 VAR.

IL CONTRAENTE

il Diri Profs.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIOSOCIETÀ' REALE MUifuA Dl/SSICURAZIONI

L'Agente BrociVaton

Scolastico GALLETTA ijm gp^àOTS^LLA SRI,Greco SOCIETÀ WmE MUTUA ASSlbvgAZIQJfl§ '

w\ -Agli effetti degli arty 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente isegéfen ti punti riportati sulle Condizion

J^jtÀSsicurazione: / / v v 'A y :

/ V IL CONTRAENTE ;I II DirÌ£Gn£«iScclastico

(viV>\

Prof ss aBuongiorno Reale

lunedi - sabati

Greco<*320320

| | l l 4 1 5 3 0 0 p 0 5 7 7 7 3 l|||||||

IL CONTRAENTE, con la firm la Nota Informativa Mod. 5i

il Dirigente Scolar. ¿ 0 /

¡chiara di aver ricevuto AR

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R EA LEMUTUA---------A S S IC U R A Z IO N I---------

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Enti pubblici

ALLEGATO

AGENZIA : MESSINA POLIZZA n. : 2013/03/2178180 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBEROESERCIZIO DEL 14° ISTITUTO COMPRENSIVO "S.FRANCESCO DI PAOLA” CON NON PIÙ1 DI N° 780 ALLIEVI E N° 69 UNITA1, TRA IL CORPO DOCENTI E IL PERSONALE ATA; SI ALLEGA ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE NON HA ADERITO ALL'ASSICURAZIONE.

AD INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE MOD. 5060/09 RCG, FORMANO PARTE INTEGRANTE DI POLIZZA N° 6 PAGINE RELATIVE ALLA GARANZIA DI TUTELA LEGALE.

SI RICHIAMA L'ALLEGATO N° 1.

FERMO IL RESTO.

Utente: A187509

Mod. 5060 VAR

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Jli Hi ALjjjjMUTUA-------- A SB iC U R A Z IO N I--------

www.realemutua.it Servigio assistenza "Buongiorno Reale": BOO 320320

buoncjiornorealeiireaiemutua.it

ALLEGATO N° 1 a polizza 2013/03/2178180

M ASSIM A LI DI G A R A N ZIA RCT

interessi e spese per € 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

€ 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 € 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva percepitali, sinistro di con i limiti:- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali di- per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone di

N UO VE A D ESIO N I NEL C O R SO D ELL'ANNO SC O LA STIC O

il premio è definitivamente stabilito in base al numero degli allievi iscritti e del personale docente e non docente assicurati nell’anno scolastico considerato, e rimane altresì invariato in caso di nuove adesioni che non comportino una variazione maggiore del 5%.

PA G A M EN TO DEL PREM IO ED EFFETTO D ELL'A SSIC U R A ZIO N E

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel modulo di polizza, anche se non è stato ancora pagato il premio, per il versamento del quale Reale Mutua concede 60 giorni di dilazione; i sinistri eventualmente occorsi nel periodo considerato sono però liquidati dopo che sia stato pagato il premio.

C lausola contrattuale d iscip linante obblighi e m odalità di consegna della docum entazione di cui all’art. 49, com m i I, Il e III del Regolam ento

La Contraente si impegna a consegnare agli aderenti alla polizza collettiva n. 2178180, all’atto del pagamento del premio assicurativo, la documentazione prevista daii’art. 49, commi I e II, del Regolamento Isvap n. 5/2006 (Allegati 7A e 7B, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione).La Contraente, ai sensi dell’art. 49, III comma, del Regolamento Isvap n. 5/2006 dovrà altresì acquisire, dal singolo Assicurato che avrà aderito alla menzionata polizza collettiva, una dichiarazione di avvenuta consegna della suddetta documentazione.La dichiarazione, firmata dall’Assicurato e restituita alla Contraente, dovrà essere consegnata, tempestivamente, dalla Contraente all’Agenzia della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Messina.

IL CONTRAENTE

Greco

Società Retile Mutua di AssicurazioniFondata nei 1828 Sede Legale: Via Corte «Appello 11. 10122 Torino (Italia) * tei, +38 Oi'14 311 111 » fax +39 0114 350 9661x215105 Raafio I Re(f imp. Tanno, Codice fiscale e N. Partila IVA 00875360018 REA Torino M 9806 - Impresa autorizzata aifòsencteio delle assicurazioni a norma defi'articolo 05 del r.dX 29/4/1923 N. 986

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RISCHI DIVERSI

Mod. 5060/9/FI RCG - ED. 06/12

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALEMUTUA-------- A S S IC U R A Z IO N I---------

Parte del tuo mondo.

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Mod. 5060/9 RCG - Ed. 07/06 - Rist. 12/10

RISCHI DIVERSI

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 12 pagine.

REALEMUTUA---------A S S IC U R A Z IO N I---------

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1328 Sede Legale: Via orte d'Appello 11,10122 Torino (Italia)Rea. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 R EA. Torino N 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Àlbo dei gruppi assicurativi

its/S soan a iAtìi REALE

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RISCHI DIVERSI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ADDETTOil titolare dell'impresa, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, esclusi i subappaltatori e loro dipendenti, presti la sua opera - a qualsiasi titolo - per conto dell’impresa stessa.

APPALTATOREla persona o l'impresa cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di parte dei lavori o ne autorizza l’esecuzione.

ASSICURATOil soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONEil contratto di assicurazione.

CONTRAENTEchi stipula il contratto di assicurazione.

COSEsia gli oggetti materiali sia gli animali ed i veicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati all'art. 47 del Codice della StradaFATTURATOil volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A..

FRANCHIGIAla parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

MASSIMALEla somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCEDIquanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute -com prese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti.Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

POLIZZAi documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIOla somma dovuta a Reale Mutua.

RETRIBUZIONIquanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute -com prese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto.

RISARCIMENTOla somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via orte d'Appello 11,10122 Torino (Italia)Rea. Irnpr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA Ò0875360018 R EA. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo del gruppi assicurativi

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RISCHI DIVERSI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SCOPERTOla parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTROil verificarsi del fatto dannoso.

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RISCHI DIVERSI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazioneA) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto

questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.Non sono considerati terzi:1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,

l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);3) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di

lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, nonché gli appaltatori ed i loro dipendenti. Questa esclusione dal novero dei terzi non vale per gli appaltatori delle attività e/o dei lavori previsti dall'art. 2 della C.G.A.; detti appaltatori ed i loro dipendenti sono però considerati terzi unicamente per danni conseguenti a morte o a lesioni personali.

I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purché non ricorrano le ipotesi indicate nei punti 1,2,3 del presente articolo, nei quali casi non sono comunque considerati terzi.

B) Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.) - Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questisia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per

infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci ef amiliari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l’azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di leggeDa tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'artt. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 2 - Rischi compresia) L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende

operante anche per la responsabilità civile derivante all'AssIcurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dell'ente, quali la pulizia e la vigilanza, o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.

b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'AssIcurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici.

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RISCHI DIVERSI

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c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni subiti da:1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'ente;3) veicoli sotto carico e scarico;4) cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.La garanzia di cui al presente punto c) vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori di cui al punto a) e viene prestata con l'applidi una franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantesi sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato

Art. 3 - Personale temporaneoNel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dei Contraente.Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui al punto B) dell'art. 1) "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 4 - Rischi esclusi salvo patto specialeSono esclusi all'assicurazione, salvo patto speciale che estenda espressamente la garanzia di R.C.T. e di R.C.O., i danni derivanti:a) dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive odi apparecchi per l'accelerazione di particelle

atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi;c) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio

di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;d) da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli

suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;e) dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF) limitatamente alle seguenti tipologie di rischi: produzione

e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telecomunicazioni, emittenti radio-televisive.Sono inoltre esclusi dall'assicurazione di R.C.T. i danni:f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga

nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato nell'art. 2 delle C.G.A. o altrimenti espressamente previsto.

g) derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di aeromobili;h) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784, 1785bis e 1786 C.C.;i) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi.

Art. 5 - Rischi esclusiLa garanzia di R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni:a) conseguenti a: inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed

alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

b) cagionati alle persone trasportate su veicolo - per il quale non sia consentito il trasporto di persone - che risultio di proprietà dell'Assicurato o allo stesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;

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RISCHI DIVERSI

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c) provocati a cose che ('Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 2 lett. c) delle C.G.A.; alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere o cose che vengano costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate daN'Assicurato; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportati;

d) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 2 lett. b) delle C.G.A.;

e) a cose altrui derivanti da incendio di cose deil'Assicurato o da questi detenute; da furto; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalia legge;

f) cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

Art. 6 - Estensione territorialeL'assicurazione vale per i danni o eventi che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaL'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua.

Art. 8 - Regolazione del premioSe il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata de contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda de casi, l'indicazione:a) delle mercedi;b) delle retribuzioni;c) del fatturato;d) degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza.Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.Se il Contraente non effettua nei termini prescritti le comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Reale Mutua deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, Fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la nancata regolazione.Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su )asi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, terranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il ietto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

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RISCHI DIVERSI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Qualora all'atto della regolazione annuale, Il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo Importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.Il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta di Reale Mutua la fotocopia dell’apposito modulo - spedito dall'INAIL al Contraente con raccomandata - con II quale l'istituto comunica II conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso il versamento dell'importo dovuto in sede di regolazione premio. Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire, a richiesta di Reale Mutua la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A..Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali ('Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9 - Variazione del rischioQualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta a Reale Mutua e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C.C..

Art. 10 - Variazioni nella persona dell'Assicurato/ContraenteL'Assicurato/Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stato assegnato l'ente.Nel caso di fusione dell'ente, il contratto continua con l'ente che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'ente nella sua nuova formao sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'ente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato/Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, a Reale Mutua, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art.11 - Alienazione dell'enteIn caso di alienazione dell'ente, il Contraente deve darne comunicazione a Reale Mutua e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha richiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.Reale Mutua nel 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni.

Art. 12 - Assicurazioni complementariil Contraente deve dare comunicazione a Reale Mutua della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. Reale Mutua, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 13 - Obblighi del Contraente in caso di sinistroIn caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ad. 1913 C.C.).L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile versa i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

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Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - spese legaliReale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizia sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta ai danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Art. 15 - Indicizzazione della polizza(opera se nella casella "indicizzazione" si è riportata l'indicazione "SI")Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre II premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed I limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.Ad ogni scadenza annuale del premio il Contraente eRe ale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistroDopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da Reale Mutua, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 17 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 20 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

Art. 21 - Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla salutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa :essazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

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ESTENSIONI DI GARANZIA(operanti solo se selezionate sul modulo di polizza)

A - TERZI E DIPENDENTI NON INAILA parziale deroga dell'art. 1 lett. A) punto 3) delle Condizioni di Assicurazione, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL sono considerati terzi nei confronti di tutti gli Assicurati previsti in polizza, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 Codice Penale).

B - COMMITTENZA AUTOL'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locali o dati in usufrutto. La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250 per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.

C- PROPRIETÀ' DEI FABBRICATI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA'A parziale deroga dell'art. 4 lett. i) delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

D - PROPRIETÀ' DEI FABBRICATI DESCRITTI IN POLIZZAA parziale deroga delFart. 4 lett. i) delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, aU'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

CONDIZIONI SPECIALI(Ad integrazione delle Condizioni Generali, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita a uno o più dei rischi o delle

ipotesi sottoindicati)

1 - PLURALITÀ DI ASSICURATILa garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1328 Sede Legale: Via orte d'Appello 11,10122 Torino (Italia)Rea. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA Ò08753S001 £ R EA. Torino N 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Àlbo dei gruppi assicurativi

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RISCHI DIVERSI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2 - RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE O AREE PRIVATEQuando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

3 - LAVORI E/O ATTIVITÀ' SVOLTI AL DI FUORI DELL1 AMBITO DELL'ENTEPer le attività e/o lavori svolti al di fuori deH'ambito dell'ente, l'assicurazione viene regolamentata anche dalle norme sotto indicate.L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:a) danni di cui ali'art. 2 lett. c) delle C.G.A. con le limitazioni ivi indicate;b) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;c) danni ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività; alle cose di terzi trovantesi nei locali stessi; alle cose di

terzi trovantesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgano all’aperto.In merito ai danni di cui al precedente punto b) la garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, ma con il massimo di € 15.500.In merito ai danni di cui al precedente punto c), anche se dovuti ad incendio delle cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, la garanzia è prestata con l'applicazione su ogni sinistro di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno con il minimo di € 50 L'assicurazione non è operante invece per i danni:d) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di

riparazione, manutenzione, conduzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;e) a condutture ed impianti sotterranei; quelli a fabbricati ed a cose in genere dovuti a demolizione nonché a

cedimento, franamento, assestamento e vibrazioni del terreno;f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; da

errori od oscillazioni di tensione o di pressione.

4 - ACQUEDOTTI - CANALI AD USO IRRIGUO - AZIENDE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GASSalvo patto speciale sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato o dal personale temporaneo di cui ali'art. 3 delle C.G.A.. Sono esclusi dalla garanzia i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti daN'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

5 - DISTRIBUZIONE DI BOMBOLE DI GAS METANOA parziale deroga dell'art. 5 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale per I danni verificatisi duranteil periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna opo sa in opera delle bombole purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

6 - ALLEVAMENTO E COMMERCIO DI ANIMALI - STAZIONI DI MONTAL'assicurazione comprende il rischio inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.Per I soli esercizi di pescicoltura e apicoltura e limitatamente alla vendita al dettaglio effettuata direttamente dall’Assicurato, sono compresi i danni cagionati dai prodotti dopo la consegna a terzi.

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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 Sede Legale: Via orte d’Appello 11.10122 Torino (Italia)Rea. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 R EA. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto ali'Àlbo dei gruppi assicurativi

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RISCHI DIVERSI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7 - AMMINISTRAZIONI COMUNALIL'assicurazione è prestata per i rischi connessi allo svolgimento dei servizi e delle incombenze in genere assunti e gestiti dalla amministrazione comunale, quali quelli relativi a: vigilanza, scuole, elezioni, onoranze funebri, annona, igiene, nettezza urbana, proprietà e manutenzione ordinaria di strade eseguita in economia, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, manutenzione di piante, giardini e parchi pubblici, pubblici mercati, pubblici macelli, uffici comunali (amministrazione, anagrafe e simili); opere assistenziali (quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili); organizzazione di manifestazioni sociali e culturali.Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi relativi a: strutture sanitarie, ricoveri, istituti di rieducazione, istituti di correzione, colonie; produzione, trasporto ed erogazione di gas, acqua, energia elettrica; centrali del latte e attività di produzione e smercio di alimenti; trasporti pubblici.Sono comunque esclusi i danni provocati dalla rete fognaria che non siano conseguenti a rotture accidentali di condutture.

8 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALIL'assicurazione è prestata per i rischi connessi allo svolgimento dei servizi e delle incombenze in genere assunti e gestiti dalla amministrazione provinciale, quali quelli relativi a: igiene, vigilanza, scuole, proprietà e manutenzione ordinaria di strade eseguita in economia; segnaletica stradale, illuminazione pubblica, uffici provinciali; opere assistenziali (quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili); organizzazione di manifestazioni sociali e culturali.Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi relativi a: strutture sanitarie, ricoveri, istituti di rieducazione, istituti di correzione, colonie; produzione, trasporto ed erogazione di gas, acqua, energia elettrica; centrali del latte, attività di produzione e smercio di alimenti; trasporti pubblici.

9 -S ERVIZI Di LOCOMOZIONE E TRASPORTO: Funivie, seggiovie, cabinovie, sciovie e simili -as censori pubblici - ferrovie e tramvie - funicolari e telefericheLa garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di € 25 per persona, danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con se dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.La garanzia non comprende i rischi relativi a servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.Per funivie, seggiovie, cabinovie e simili sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi connessi all'esistenza di piste servite dagli impianti assicurati.Per le sciovie la garanzia comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria delle piste servite dagli impianti assicurati.

10 - AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO - PRO LOCO - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATERE TEMPORANEO: Fiere, esposizioni, mostre, manifestazioni ricreative, di beneficenza e simili, manifestazioni sportiveL'assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli e striscioni pubblicitari; organizzazione, quando l'Assicurato sia una Pro Loco o un'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, di manifestazioni artistiche, ricreative, sportive e di beneficenza, l'attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per la manifestazione.La garanzia comprende, in deroga alTart. 4 lett f) delle Condizioni Generali, sia la responsabilità dell'Assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia le responsabilità personali di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito.

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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1328 Sede Legale: Via orte d'Appello 11,10122 Tormo (Italia)Rea. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA Ó087O36001E R EA. Torino N 9806 - Iscritta al numero 1.00001 delPAIbo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

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RISCHI DIVERSI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 Codice Penale) i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.La garanzia non è operante: per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle, per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili e di imbarcazioni a motore; per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale, per i rischi derivanti da fuochi d'artificio e gare di tiro.

11 - ISTITUTI DI VIGILANZASalvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i danni cagionati dai cani.

12 - ISTITUTI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E RICREAZIONE PUBBLICI E PRIVATI: Istituti e circoli didattici - Istituti e scuole private - Colonie - Oratori, ricreatori e similiL'assicurazione comprende i rischi inerenti l'espletamento delle attività previste dalla normativa vigente in ordine agli Istituti scolastici. Unitamente a quella del personale direttivo, docente e non docente, è assicurata la responsabilità personale dei genitori e degli allievi per danni cagionati nel contesto delle anzidette attività scolastiche.La garanzia comprende i danni verificatisi durante passeggiate, gite, visite scolastiche e altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'ente assicurato e effettuate oltreché nei territori degli Stati europei, anche in quelli degli Stati a ffacc ia tis i sul bacino del Mediterraneo, nonché i danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.Sono considerati terzi, limitatamente al caso di loro morte o di lesioni personali: il personale direttivo, docente, non docente, i genitori e gli allievi fra di loro; i soggetti stessi nei confronti dell'ente assicurato, quando quest'ultimo abbia personalità giuridica.Il personale scolastico è tenuto altresì indenne di quanto sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione a titolo di rivalsa da questa intentata, rimanendo tuttavia esclusi i danni arrecati direttamente alla Pubblica Amministrazione stessa Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi all'esercizio di sale teatrali o cinematografiche, piscine, tribune e, limitatamente agli oratori e ricreatori, all'esercizio di associazioni o gruppi scoutistici. La Pubblica Amministrazione - sempreché l'istituto contraente ne sia parte giuridicamente e patrimonialmente indistinta - è assicurata per fatti imputabili all'istituto contraente e al personale ivi impiegato; Reale Mutua pertanto riconosce aH'Amministrazione stessa la facoltà di cui ali'art. 1917 C.C. ultimo comma.

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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1328 Sede Legale: Via orte d'Appello 11,10122 Torino (Italia)Rea. Impr. Torino, Codbe Fiscale e N. Partita IVA 0087536001 i R EA. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto alf'Àlbo dei gruppi assicurativi

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R E A L E MUTUA. Rischi Diversi

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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma ils uo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione deH'ISVAP.Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generalia) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto

all'Albo dei gruppi assicurativi.b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.

Sito internet: www.realemutua.it.E-mail: [email protected]

d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923,n 966 REA Torino, n.9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresaIl patrimonio netto dell'impresa è pari a 1.446 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.386 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 482%. Tale Indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTOIl contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo” presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se II contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto.La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'articolo 17 delle condizioni di assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVEGli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed EsclusioniIl prodotto RISCHI DIVERSI contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile che riguardano varie tipologie di attività quali, ad esempio, quelle indicate nelle Condizioni Speciali da 4 a 12.Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.Alcune garanzie, descritte sotto i titoli di Estensioni di Garanzia si possono acquistare separatamente in base alle esigenze espresse dal Contraente.Nel modulo di polizza saranno indicate le Estensioni di Garanzia che vengono acquistate.Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.Le estensioni di garanzia operanti sono solo quelle espressamente indicate nel modulo di polizza.Il prodotto contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri (“terzi”), durante lo svolgimento dell'attività dichiarata nel modulo di polizza;Le garanzie contenute nel prodotto sono poi suddivise tra RCT - responsabilità civile nei confronti di terzi e RCO - responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro.

Garanzia RCTRiguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito dell'attività descritta in polizza La garanzia è regolamentata negli articoli da 1 lettera A) a 6 e dalle Condizioni Speciali da 1 a 12.

AVVERTENZA • Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 1 ’’Oggetto dell'assicurazione”, 2 “Rischi compresi”, 4 “Rischi esclusi salvo patto speciale”, 5 “Rischi esclusi”, 6 “Estensione territoriale”, nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell'ambito delle Condizioni Speciali (da 1 a 12) che regolano l'assicurazione di particolari situazioni o tipologie di rischio.

• Garanzia RCORiguarda la responsabilità civile che deriva al Contraente dal verificarsi di infortuni subiti dai prestatori di lavoro mentre sono al suo servizio.La garanzia è regolamentata negli articoli da 1 lettera B) a 6 e dalle condizioni speciali da 1 a 12.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 1 ’’Oggetto dell'assicurazione”, 4 “Rischi esclusi salvo patto speciale”, 6 “Estensione territoriale”, nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell'ambito delle Condizioni Speciali (da 1 a 12) che regolano l'assicurazione di particolari situazioni o tipologie di rischio.

Mod. 5060/9/NI RCG- ED. 06/12

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Rischi Diversi

AVVERTENZA - le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali.In proposito si vedano il massimale esposto sul modulo di polizza e i seguenti articoli: 1 lettera B), 2, estensione di garanzia B, condizioni speciali 3 e 9.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALEIn caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo

EsempiA B c

Entità del danno € 750 1.500 3.000Scoperto 20% con il minimo di € 200 € 200 300 600Limite di indennizzo € 2.000 2.000 2.000

Esempio A : Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degli addetti o il valore dei fabbricati) e, in caso di sinistro, tale valore risulti inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articoio 1907 del Codice Civile.

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - NullitàAVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e all'articolo 21 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

Aggravamento e diminuzione del rischioIl Contraente o l'Assicurato, ai sensi deM'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, al sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esemplo di aggravamento del rischio:Una scuola sportiva di danza decide di ampliare la propria attività dedicandosi anche alle arti marziali. Questo implica una più elevata probabilità di infortunio degli allievi.

PremiIl premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio del 2%. Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale,bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediarlo, In base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATEÈ possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda l'articolo 15 “Indicizzazione della polizza”.

RivalseAVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto daM'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'AssIcurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.

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Rischi Diversi

8. Diritto di recessoIl prodotto RISCHI DIVERSI prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro, il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro, entro un termine prefissato, con un preavviso di 30 giorni. Per i dettagli si veda l'articolo 16.Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contrattoIl diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contrattoAl contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscaleSi applica l'aliquota d'imposta del 22,25%.Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzoAVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alia denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.I dettagli delle Istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli articoli 13 e 14.

13. ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [email protected]. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all’ISVAP - Servizio tutela degli utenti -V ia del Quirinale, 21 -00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

InformazioniReale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio “Buongiorno Reale” Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [email protected] sia per informazioni0 chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

Commissione di GaranziaReale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua” con sede in Via dell'Arcivescovado n.1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

14. ArbitratoAVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni Luigi Lana

Mod. 5060/9/NI RCG-ED. 06/12 Pag. 3 di 4

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R EA LE MUTUA-------- ASSIC U R A ZIO N I--------

Rischi Diversi

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ADDETTO - il titolare dell'esercizio, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, esclusi i subappaltatori e loro dipendenti, presti la sua opera- a qualsiasi titolo - per conto dell'esercizio stesso.

APPALTATORE - La persona o l'impresa cui l'Assicurato cede direttamente l'ese cuzione di parte dei lavori o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO - La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione

CONTRAENTE - chi stipula il contratto di assicurazione.

COSE - Gli oggetti materiali, gli animali e i veicoli intendendosi per tali quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada

FATTURATO - Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A..

FRANCHIGIA - La parte di risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

MASSIMALE - La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCEDI - Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto; le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

POLIZZA - 1 documenti che provano l’assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta alla Società.

RETRIBUZIONI - Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto.

RISARCIMENTO - La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO - La parte di risarcimento, espressa in percentuale suH'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso.

i/lod. 5060/9/NI RCG- ED. 06/12 Pag. 4 di 4

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R EA LEMUTUA-------- ASSICURAZIO NI---------

Agenzia di Messina G alletta Nunzio e Antonella Srl

Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

Tel. 0902921213 - Fax 0906512618 C.F. e Partita IVA 01985610839

SEZIONE TUTELA LEGALE

Tutela Scuole

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative condizioni aggiuntive/appendici.Protezione Legale: l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.Società: SOCIETÀ’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONIUnico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla Società affidata ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

❖ GARANZIA PRESTATA CON UN MASSIMALE DI € 10.000,00 PER SINISTRO

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione1. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.2. Tali oneri sono:• le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di

transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 13 comma 4;• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in

accordo con ARAG ai sensi del successivo articolo 13 comma 5;• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);• le spese di giustizia.3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione1. L’Assicurato è tenuto a :• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la

gestione del caso assicurativo;• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Società Reale Mutua di Assicura/ionifondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corta d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - tel. +.19 0114 311 H I - fax +39 0114 3511 9K> tx 215105 Realto i - Ret). Imp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 R.EA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'eserdao delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemsitu3.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - buongiornorealeé'realemutua.it

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REALEMUTUA

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Via Ugo bassi, 144 is. 125 98123 MESSINA (Italia)

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ASSICURAZIONI — _______________________________________ _________________________ __ ___ ________________________ ______

2. La Società non si assume il pagamento di :• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di

Procedura Penale);• spese per controversie con la Società.3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioniL'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; lAssicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito, ai sensi dell’art. 1899 Codice Civile.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto1. Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolariClausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.4 . 1 premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che

ha originato il diritto al risarcimento;

Società Reaie Mutua di AssicurazioniFondata nei 1828 - Sede Legale: Via Cortó d'Appelfo 11. 10122 Torino (Italia) - tei. +39 0S14 311 i l i - fax +39 o m 350 ! tx 215105 Realto I - Re<). Imp. Torino. Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 RE A Tonno N. 9806 ■ Impresa autorizzata all'eserdao delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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R E ALEMUTUA

G alletta Nunzio e Antonella SiiVia Ugo bassi, 144 is. 125

98123 MESSINA (Italia) Tel. 0902921213- Fax 0906512618

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Agenzia di Messina

ASSICURAZIO NI--------

• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni

extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.5. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;• indagini o rinvìi a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativaSe l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo,

nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero

su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Società Reale Mutuo di Assicurazioni 2Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 1 f . 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 I t i - fax +39 0114 350 0SB tx 215105 Realto I - Reg, Imp. Torino, Codice fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - REA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del r.ri.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutu8.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

À

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R K IA T jThjl i r j A U D

MUTUAG alletta Nunzio e Antonella Srl

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Agenzia di Messina

ASSICURAZIONI

Art. 14 - Recupero di somme1. Spettano integralmente ali’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 15 - Estensione territoriale1.Nell’ipotesi di diritto ai risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente , il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare aH'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare aH’aggiornamento proposto.

Art. 17 - Oneri fiscaliLe imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o ARAG.

Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Art. 19 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

A - alunniLe garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti degli alunni dell'istituto Contraente e loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime.Le garanzie valgono per:- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.___________________________________

Società Reale Mutua di Assicurazioni aFondata nei 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello l i . 10122 Torino (Italia) tel. -»-39 0114 311 I t i fax -t-39 0114 350 986 tx 215105 Reaito I - fieg. Intp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 REA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata alffesercizio delle assicurazioni a norma delf'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemuHi3.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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R EA LEMUTUA

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ASSICURAZIO NI-— - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B - docenti e non docentiLe garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti dei docenti e del personale non docente dell'istituto Contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti alla qualifica.Le garanzie valgono per:- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.______________

Art. 20 - EsclusioniLe garanzie non sono valide:a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;b) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;d) per fatti dolosi delle persone assicurate;e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;g) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dallACI.i) per le vertenze fra Contraente e/o Assicurato/i.

Società Reale Mutua di Assicuratim i ^Fondata nei 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11. 10122 Torino (Italia) - lei- +38 0114 311 1 ! 1 - fa* +39 0 1 t i 350 9 ® tx 215105 Realto I - Rei), Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.EA Torino N. 9806 - Impresa autorizzata all'esercizio delie assicurazioni a norma dell'articolo 85 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.re3lemutus.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - buongiornorealeffirealemutua.it

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ASSICURAZIONI

CONDIZIONE AGGIUNTIVA D.LGS. 626/94 e 494/96

Ad integrazione dell’Art. 19 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati - si conviene che le garanzie previste all’Art. 1- Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96.La presente garanzia opera in deroga allArt. 20 - Esclusioni - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. h) per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/96.Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei diritti dei propri:

Legali Rappresentanti PrepostiResponsabili dei Servizi di Prevenzione Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n.626/94 - D.Lgs. n.494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/ impugnazione.L’Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Insorgenza del caso assicurativoAi fini delle garanzie previste dalla presente condizione aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.La garanzia opera a parziale deroga dell’Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

/ L 'A M M IN ISTR A ZIO N E C O N TR A EN TE

Società Reale Mutua di Assicurazioni rFondata nel 1828 - Sede Legale: Via CortedAppello 11. 10122 Torifso (Italia) tel. +39 01H 311 i l i fax 439 0114 350 98?; tx 215105 Reato I - fteg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 REA Torino N. 9806 Impresa autonoma all'esercizio delle assicurazioni a norma delfarticolo B5 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - [email protected]

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R E jA J j i I iMUTUA Seivizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320www.realernutua.it Reale": 800 320320

[email protected]• ASSICURAZIO NI -

QUESTIONARIO ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

AGENZIA DI l Ì k l i £ l ^ l M l _ l _ U _ l _ l C0D. AGENZIA

INTERMEDIARIO [COGNOME E NOME]

iGentile C liente, così come disposto da l Regolam ento ISVAP n° 5/2006 art. 52, questo questionario ha lo scopo di acquis ire , ne l Suo in te ­resse, le in fo rm az ion i necessarie a va lu ta re l'adeguatezza de l con tra tto che in tende so ttoscrive re r ispe tto a lle Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di queste in fo rm azion i potrebbe ostaco la rne la va lutazione. Qualora Lei non intenda rila sc ia re queste in fo r­m azioni, Le ch ied iam o ge n tilm en te di so ttoscrive re la "DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE".

Li_i__i__i__i__i__i

INFORMAZIONI DI BASE

C o lle ttiv ità [ragione sociale) I

Cod. fis c a le /P . Iva I

Ubicazione / Ind irizzo

n. L L L L I c ittà c a p \ % < £ \ d \ £ \ Ò

Telefono __I__ I

ANALISI ASSICURATIVA PER LA TUTELA DELLE COLLETTIVITÀ

I l TIPOLOGIA DI COLLETTIVITÀ

EH azienda _£ÉÌscuola EH associazione EH studio professionale EH esercizio commerciale EH istituto di credito/finanziaria/assicurazione EH tour operator/agenzia di viaggi EH a ltro _________________________________

2] TIPOLOGIA DI ASSICURANDI

EH tito lari o soci dell'azienda/studio profess./esercizio commerciale EH dipendenti[3^tuden ti/pe rsona le scolastico EH iscritti all'associazione EH clienti dell’ istituto di credito/finanziaria EH clienti del tour operator/agenzia di viaggi EH a ltro _______________________________

3 )Si intende estendere la garanzia anche at nucleo famigliare degli assicurando

□ si V no

4) La copertura è frutto di un accordo sindacale [CCNL, accordo/regolamento aziendale)?

□ si £>̂ no

5) Il gruppo assicurato è già tutelato (totalmente o parzialmente) nei confronti di quali eventi?□ infortuni□ malattie□ tutela legale□ assistenza

non assicurato

6 )Si vogliono assicurare gli infortuni nell'ambito:^ s o l o professionale

□ solo extra professionale (comprende la circolazione)□ solo circolazione□ professionale + extra professionale□ solo infortuni aeronautici

7)Si vuole garantire ai beneficiari degli assicurandi un capitale in caso di decesso da infortunio?

M s i □ NO

Società Reeie Mutua di AssicurazioniFondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Vis Corte dAppello 11,10122 Torino Atalia) - tel. +39 0114 311 111 - fax -+-39 0114 350 966 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R EA forino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi

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R E A L E MUTUA-------- ASSICURAZIO NI —

8)Si vuole ga ran tire ag li ass icurandi un indennizzo in caso di in fo rtu n io e/o m a la ttia inva lidanti che com portino una riduzione (to ta le o parzia le) de lla capacità di lavoro?

O S I (in fo rtun i + m alattie)

^ S l (solo in fortun i)

CU SI (solo m alattie)

□ NO

9 )Si vuole ga ran tire ag li ass icurandi una d iaria g io rn a lie ra in caso di ricovero in is titu to di cura?

CU SI (in fo rtun i + m alattie)

*$ ^ S I (solo in fortun i)

□ NO

10) Si vuole ga ran tire ag li ass icurandi il r im borso de lle spese di cura che potrebbero insorgere in caso di in fo rtu n io e/o m ala ttia?

ED SI (in fo rtun i + m alattie)

^ ^ l (solo in fortun i)

□ NO

11) Si vuole ga ran tire ag li ass icurandi un supporto econom ico a fron te di s ituazion i di bisogno dovute a lla perdita di au tosuffic ienza?

□ s i, con rendita m ensile

□ s i, con erogazione di un capitale in aggiunta a lla rendita

^ < T n o

12) SLvuole ga ran tire ag li ass icurand i un indennizzo in caso di contagio accidentale da v irus H.I.V.?

M s i □ NO

13) Si vuole assicura re il r im b o rso de lle spese di natura legale che potrebbero derivare da controversie g iud iz ia rie (a seguito di even­

ti dannosi coperti da lle garanzie p resen ti ne lla polizza proposta)?

□ SI NO

14) Potrebbe in te ressare un ven tag lio di u t il i serviz i di assistenza attivo 24 ore su 24 per tu tti i g io rn i de ll'anno?

# S I □ NO

DA COMPILARSI SOLO SE GLI ASSICURANDI SONO I CLIENTI DI TOUR OPERATOR/AGENZIA DI VIAGGI

15) Si vuole ga ran tire ag li assicurand i:

- un ventaglio di u tili servizi di assistenza, 24 ore su 24, durante il v iaggio/soggiorno?

- un rim borso spese in caso di annu llam en to del viaggio a causa di circostanze im preved ib ili e non preesistenti?

- un indennizzo in caso di danni m a te ria li sub iti durante il v iagg io/soggiorno a seguito della perdita del bagaglio?

N.B. ALCUNE GARANZIE PREVEDONO FRANCHIGIE/SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO E LIMITAZIONI/ESCLUSIONI DELLA PRESTAZIO­NE. IL SUO INTERMEDIARIO È A DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARLE NEL DETTAGLIO OGNI CONTENUTO DI POLIZZA. LE RACCOMANDIA­MO, COMUNQUE, DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON SPECIFICO RIGUARDO ALLE PARTI EVIDENZIA­TE IN GRASSETTO. IN PARTICOLARE LE VOGLIAMO FAR PRESENTE CHE LA POLIZZA OGGETTO DELL'EVENTUALE ACQUISTO NON OPERA PER LE CONSEGUENZE DI SITUAZIONI PATOLOGICHE (iNFORTUNi/MALATTIE) PREESISTENTI ALL'ACQUISTO STESSO.

□ si 0 ^ 0□ si -K ^ o□ si P£no

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R EA LE MUTUA-------- A SSIC U R A Z IO N I--------- _ --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- ---- ----------- -

SEZIONE RISERVATA ALL'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA 0 PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTEDichiaro di non vo ler fo rn ire una o più delle in form azion i rich ieste , ne lla consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione de ll'adegua­tezza del con tra tto a lle m ie esigenze assicurative.

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZAIl so ttoscritto in te rm ed ia rio d ichiara di avere in form ato il c liente dei p rinc ipa li m otivi, di seguito ripo rta ti, per i quali, su lla base delle in form azion i d ispon ib ili, la proposta assicurativa non risu lta o potrebbe non risu lta re adeguata a lle Sue esigenze assicurative.

Il so ttoscritto c liente d ichiara di vo ler com unque sottoscrivere il re lativo contra tto .

P A t c / M Z 'c a s / '11■p-r in r . ip n la m n tiv n r ii in a H p q tia tp 7 7 a p-

/ ¿ - ITC PfarsT'WO Ih PASù A U - é ót'L l'iSr/TV p* Vè^j C £ftU tVÌC

£ C i< r\ '¿&CCP£P_ ¿ jiB L «5oCc CSSi^A 'U-TagférM?- > Ó€T̂ c U F^. 6A /7 Po86C‘ Q 0 !

f jt n & t t f A ____ i ì_________________

(Il Cliente]

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R E A L EMUTUA—------A SSIC U R A Z IO N I------- -

www.realemutua.it Servizio assistenza "Buongiorno Reaie": 800 320320

[email protected]

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall ’Art. 49, III comma, del Regolamento Isvap n.5/2006, il sottoscritto ¿ V (£• A Tf\ 6 - / 2 ______dichiaradi aver ricevuto e preso visione (indicare solo quelli consegnati):

t ìd e l l ' in fo rm a t iva relativa agli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Modulo 7A);

i d e i l a dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell ' intermediario e della sua attività (Modulo 7B);

della Nota Informativa sul contratto;

ih delle Condizioni di Assicurazione della polizza(indicare il nome del prodotto assicurativo), ^^'¡¿nloshkstsu i (indicare la sigla identificativa delle Condizioni) £ P*

Il Contraente / L'Assicurato

Il D i ¿plastico__________Profssa/Kejhata Greco

Società Reale Mutua di AssicurazioniFondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello VI, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - REA Torino N. 9806 - Iscritta al numera i.00001 deH’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto alTAIbo dei gruppi assicurativi

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R H jA T j ' R•mBm ™ •«..uWkl'jfnrtT-.~11l1B-.lM.l»LJ..GI»

MUTUA-------- A SSIC U R A Z IO N I--------

www.reaiemutua.il: Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320

[email protected]

QUESTIONARIO ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

AGENZIA DI _| COD. AGENZIA f e L ,

INTERMEDIARIO (COGNOME E NOME) | J j

G entile C liente, così come disposto da l Regolam ento ISVAP n° 5/2006 a rt. 52, questo questiona rio ha lo scopo di acquis ire, ne l Suo in te ­resse, le in fo rm az ion i necessarie a va lu ta re l'adeguatezza de l con tra tto che in tende so ttoscrive re risp e tto a lle Sue esigenze, tenendo presente che la m ancanza di queste in fo rm azion i potrebbe ostacolarne la va lu tazione. Qualora Lei non intenda rilasc ia re queste in fo r­m azioni, Le chied iam o ge n tilm en te di so ttoscrive re la 'DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE".

INFORMAZIONI DI BASE

Azienda (rag ione sociale) I

Cod. f is c a le /P . Iva \% ~ b ù ìL \l i / i ^ i < f j j i Z i _ i _ i _ u _ i

Ubicazione / Ind irizzo

N- L _ I _ J _ J y J c it tà l ^ l i n 5 ^ | / _ | A r _ 5 _ _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ U _ l _ l c a p L ? |Q J M I

Telefono |J D _ l P L & ^ l Z l i L k L l — L J

ANALISI ASSICURATIVA PER LA TUTELA DELLE AZIENDE1) ATTIVITÀ

Categoria di appartenzaUH industria□ commercio CD agricolturaI I artigianatoUH servizi -_. , , i jr

altro

SettoreCD metalmeccanico CD alimentare EH chimicoCD tessile - abbigliamento CU turismo CU ediliziaCD elettrico - elettronico CD logistica - trasporti S I a ltro S C _______

2) FATTURATO / VOLUME D'AFFARI

CD in fe rio re a 1.000.000 Euro □ tra 1.000.000 e 3.000.000 Euro CD superio re a 3.000.000 Euro

3) MERCATO DI RIFERIMENTO

Italia CD EuropaCD USA / Canada / Messico CD Resto de l mondo

4) DIPENDENTI /ADDETTI

Num eroCD fino a 5 CD fino a 15 CD superiore a 15

Tot. re trib uz io n i lordeCD in fe rio re a 250.000 Euro□ tra 250.000 e 1.000.000 Euro F I superiore a 1.000.000 Euro

5) VALORE DEI BENI

fabbricatimacchinariapparecchiature elettronichemercia ltri beni

Contenuto esercizio com m ercia le (indicare il valore totale): I__I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ |__ |

6) INFORMAZIONI SUI BENI

superficie totale azienda: mq. |__|__ |__|__| _ | __| superficie coperta da fabbricati: mq. I__I.

materiali costruttivi fabbricati: CD prevalentemente incombustibili CD prevalentemente combustibili presenza impianto di a llarm e: CD SI CD NOpresenza a ltri tipi di protezione: CD SI CD NO ,esistenza di infiammabili: CD SI CD NOesistenza di merci speciali: CD SI CD NO

Società Reale Mutua di AssicurazioniFondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Coite d Appello 11,10122 Torino (Italia) - tel. +39 0 114 311 111 - fax +39 0114 350 966 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018- R E A Torino N. 9806 - Iscritta al numera 1.00001 dellAlbo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi

di p roprie tà in leasing di terzi

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.lE A L E VIUTUA — A S S IC U R A Z IO N I-------- — ------—---- — ------ --------- -------- ----------- ------ — “ —

7) Nei con fron ti di qua li eventi l'Azienda è già assicura ta (to ta lm ente o parz ia lm ente !?

□ INCENDIO ¡fumo, fu lm ine, scoppio1 □ FURTO □ DANNI DA R.C. DERIVANTI□ eventi na tura li □ DANNEGGIAMENTO DALL'ATTIVITA DELL’AZIENDA:

(a tm osferic i, vento e grandine, neve, ecc.} APPARECCH. ELETTRONICHE □ danni cagionati a terzi

□ eventi ca tastro fa li □ ROTTURA LASTRE/VETRI/SPECCHI □ danni ai dipendenti

Ite rrem oto , a lluvion i, ecc.l □ GUASTI ALLE MACCHINE □ danni da d ife tto prodotti

□ eventi soc io -po litic i e te rro rism o □ CONTROVERSIE LEGALI (TUT. LEG.) □ danni da inqu inam ento□ DANNI INDIRETTI □ DANNI DA R.C. DERIVANTI DA

□ DANNI COSTRUZ. E MONTAGGIO PROPRIETÀ DEI FABBRICATI

□ RISCHI TRASPORTI

8) In caso di incendio (in tendendo con esso anche g li a ltr i eventi ass im ila ti come il fu lm ine , l'esp losione, lo scoppio ed il fum o], che

cosa desidera pro teggere de l pa trim on io de ll'Azienda?

□ fabbrica ti CU contenu ti/ben i m ob ili - m erci J*3^nulla

8a) A m agg ior tu te la , desidera pro teggere il pa trim on io dell'Azienda ricevendo un indennizzo anche in caso di danni de rivan ti d a ^- eventi na tura li (intendendo con essi per esem pio eventi a tm osfe ric i, vento, grandine, trom be d 'aria e uragani]? CU SI JiZhNO- eventi catastrofali (intendendo con essi per esempio terremoto, alluvioni, inondazioni,

allagamenti, cedimento e franamento del terreno]? CU SI B~N 0- eventi soc io -po litic i e/o te rro rism o (intendendo con essi per esem pio a tti vandalici e/o dolosi e sabotaggio)? □ SI © N O- risch io guerra (esclusivam ente per i traspo rti di m erci per via aerea o m arittim a )? □ SI £ ^ N 0

9) Desidera pro teggere i beni de ll'Azienda, ricevendo un indennizzo in caso di fu rto? □ SI Dq NO

10) Qualora si verifich ino dei danni a lle apparecchiature e le ttron iche (fisse o m obili] in uso e/o proprietà, desidera ricevere un indennizzo?

□ SI JZvNO

11) Desidera ricevere un r im b o rso spese, qualora si ve rifich in o :

- la ro ttu ra di lastre , o vetri, e/o specchi? CD SI t l j 'N O- guasti ai m acch inari in du s tria li dell'Azienda? CD SI j^ N O- danni non d ire tti ai propri beni [danni ind ire tti] conseguenti ad eventi ve rifica tis i e coperti dalle garanzie

presenti nell'assicurazione proposta (incendio, furto, guasti, ecc.]? -CD SI S^slO

12) Desidera essere tu te la to da lla rich iesta di r isa rc im en to dei danni (de rivan ti da lla responsab ilità c iv ile ne ll'eserc iz io d e ll'a ttiv ità deU'Azienda):

- cagionati a terz i? J & S I □ NO- subiti dai suoi dipendenti? CS-SI CD NO- a seguito di d ife tti dei prodo tti per i quali l'Azienda riveste la qualifica di produttore? CD SI f^ N O- a seguito di inqu inam ento o rig ina to da ll'eserc iz io de ll'a ttiv ità deU'Azienda? CD SI S .N O- per l'in te ro valore de lla m erce trasporta ta (per i vettori)? CD SI ^ NO

13) Desidera essere tu te la to da lla rich iesta di r isa rc im en to dei danni da responsab ilità c iv ile de rivan ti da lla proprie tà de l fabbrica to?

□ si [X no

14) Desidera tu te la re il parco autoveico li Aziendale in ricovero presso l'Azienda stessa? □ SI I^Js lO

15) In caso di con trovers ie lega li (a seguito di eventi dannosi ve rifica tis i e coperti da lle garanzie presen ti ne ll'ass icu raz ione proposta), desidera ricevere un rim b o rso de lle spese di na tura legale che po tranno insorgere?

16) Desidera ricevere un indennizzo ne l caso si ve rifich ino :

- danni ai fabbrica ti dell'Azienda nel periodo di costruzione? CD SI fc^NO- danni ai macchinari/impianti durante la fase di montaggio degli stessi? CD SI J3^JO

N .B . ALCUNE GARANZIE PREVEDONO FRANCHIGIE/SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO E LIMITAZIONl/ESCLUSIONI DELLA PRESTAZIONE. IL SUO INTERMEDIARIO È A DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARLE NEL DETTAGLIO OGNI CONTENUTO DI POLIZZA. LE RACCOMANDIAMO, COMUN­QUE, DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON SPECIFICO JJ1GÙARDO ALLE PARTI EVIDENZIATE IN GRASSETTO.

Data F irm a erm edia rio F irm a Cliente

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R E A L E MUTUA— -----A SSIC U R A Z IO N I--------

SEZIONE RISERVATA ALL'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA 0 PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTEDichiaro di non vo ler fo rn ire una o più delle in form azioni rich ieste, ne lla consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione de ll'adegua­tezza del con tra tto a lle m ie esigenze assicurative.

(Il Cliente]

Il D iriger,^fv^hsticp Pro! ssa tfejficm^'jrec<

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZAIl so ttosc ritto in te rm ed ia rio d ichiara di avere in fo rm ato il c liente dei p rinc ipa li m otivi, di seguito r ip o sa ti, per i quali, su lla base delle in fo rm azion i d ispon ib ili, la proposta assicurativa non risu lta o potrebbe non risu lta re adeguata a lle Sue esigenze assicurative.

Il so ttoscritto c liente d ichiara di vo ler com unque sottoscrivere il relativo contra tto .

H -prinH pnlr ITT T I T ? 1 in*Hpr|iiatP77a

\ t k L L £ f i le t t i ( T S S T ' S7 < T O Ì ^ \ A v r>A.rT < r

____________________ l ì __________________________

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R E A L EMUTUA Seivizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320

• A SSICUR AZIO NI -

vwvw.realemutua.it Reaie": 800 320320

[email protected]

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

In ottemperanza a quanto previsto dall ’Art. 49, III comma, del Regolamento Isvap n.5/2006, il sottoscritto e * ÌnsAAìX ______dichiaradi aver ricevuto e preso visione (indicare solo quelli consegnati):

Ì9 dell ’ informativa relativa agli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Modulo 7A);

[yl della dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell ' intermediario e della sua attività (Modulo 7B);

della Nota Informativa sul contratto;d[fl/delle Condizioni di Assicurazione della polizza

(indicare il nome del prodotto assicurativo), tf-D Sc&fa d&r- (indicare la sigla identificativa delle Condizioni) RxV- - itp *

S i i -

Contraente / L'Assicurato

Il .gohsttea-Prof.ssa «A Ita Orerò

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'£ ¡/:»Ïau: V) *] « v̂*,aTvV/

Società Reale Mutua di AssicurazioniFondata nel 1828 - Sede legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello 11,10122 Torino 0talia)-tel. +39 0114 3U IH - fax +39 0114 350 866 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partila IVA 00875360018 - R.EA Torino N. 9806 - Iscrìtta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi

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ALLEGATO 7B

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, fondata a Torino nel 1828, è la più antica e grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. Grazie alla particolare ragione sociale mutualistica della Società Reale Mutua di Assicurazioni, chi sottoscrive una polizza con la compagnia diventa automaticamente Socio e, in quanto tale, può godere di particolari benefici e attenzioni. La Società Reale Mutua di Assicurazioni, capogruppo del Gruppo Reale Mutua (gruppo assicurativo tra i primi 10 nazionali), è presente in tutta Italia con una rete di circa 350 agenzie. Attraverso le proprie Agenzie, mette a disposizione dei propri Soci, sia Privati sia Aziende, professionisti in grado di fornire una consulenza specialistica su specifiche aree di bisogno; si tratta di esperti, costantemente formati e aggiornati sulle più attuali tematiche in campo assicurativo, bancario, finanziario e previdenziale.

I Lloyd's sono il mercato assicurativo per i rischi speciali leader al mondo, con attività in oltre 200 Paesi e territori e sono, spesso, i primi ad assicurare rischi nuovi, complessi o insoliti. Vantano al loro interno una superlativa concentrazione di competenze e di talenti speciali di sottoscrizione, sostenuti da eccellenti ratings finanziari, che abbracciano l'intero mercato.

A i sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notìzie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto dì interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali suH'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome: GALLETTA Nome: NUNZIONumero iscrizione al Registro: A000167080 Data iscrizione al Registro: 10/04/2007 Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della GALLETTA NUNZIO E ANTONELLA S.R.L.Numero Iscrizione Registro A000150505Sedi Operative: VIA UGO BASSI, 144 - 98123 MESSINARecapito Telefonico: 0902923032-0906Indirizzo email: [email protected] Internet:

I prodotti offerti sono della Società Reale Mutua Assicurazioni e di alcuni assicuratori Lloyd’s.

L’autorità competente alla vigilanza per l'attività di intermediazione assicurativa svolta è l’IVASS.

GII estremi identificativi e di iscrizione relativi airintermediario possono essere verificati consultando II Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet deU'IVASS (http://www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazioni o impresa controllante imprese di assicurazioni è detentrice di una partecipazione direttao indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera

l'intermediario.

L'intermediario propone contratti delle imprese assicurative indicate nella Parte I del presente documento.

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Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Isvap n° 23/2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che tali contratti sono intermediati solo per conto della Società Reale Mutua Assicurazioni e che i livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti daH'intermediario (Agente), per ogni contratto concluso, sono quelli di seguito indicati.

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Settore I autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo

Settore II autotassametri

Settore III autobus e autosnodati

- motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso Settore IV speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci

1 1,1 ' - autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usospeciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera

- ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozzette,Settore V motoveicoli per trasporto promiscuo

- quadricicli leggeri

Settore VI macchine operatrici

Settore VII macchine agricole

Settore V ili natanti ad uso privato

Settore IX natanti ad uso pubblico

10.32%

7.94 %

7.94 %

7.94 %

7.94'

7.94'

7.94'

7.94'

7.94'

Nota BeneI livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore delD.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita dairintermediario principale.

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1. I premi pagati dai contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite deH'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio deH’intermediario stesso.

2. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali deH'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

3. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all'IVASS (Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

PARTE III - Inform azioni sugli strum enti di tutela del contraenteSi dichiara che:

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R E A L EMUTUA www.reaiemutua.it

Servizio assistenza "Buongiorno Reale” : 800 320320 [email protected]

ASSICURAZIONI— — ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO

TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. Igs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 intema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gliintermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Modulo 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie suH’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto daH’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure aH’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

"INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 30 giugno 2003, n. 196, IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI"Società Reale Mutua di AssicurazioniFondata nel 1828 -Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 tx 215105 Realto I - Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

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ALLEGATO 7B

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, fondata a Torino nel 1828, è la più antica e grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. Grazie alla particolare ragione sociale mutualistica della Società Reale Mutua di Assicurazioni, chi sottoscrive una polizza con la compagnia diventa automaticamente Socio e, in quanto tale, può godere di particolari benefici e attenzioni. La Società Reale Mutua di Assicurazioni, capogruppo del Gruppo Reale Mutua (gruppo assicurativo tra i primi 10 nazionali), è presente in tutta Italia con una rete di circa 350 agenzie. Attraverso le proprie Agenzie, mette a disposizione dei propri Soci, sia Privati sia Aziende, professionisti in grado di fornire una consulenza specialistica su specifiche aree di bisogno; si tratta di esperti, costantemente formati e aggiornati sulle più attuali tematiche in campo assicurativo, bancario, finanziario e previdenziale.

I Lloyd's sono il mercato assicurativo per i rischi speciali leader al mondo, con attività in oltre 200 Paesi e territori e sono, spesso, i primi ad assicurare rischi nuovi, complessi o insoliti. Vantano al loro interno una superlativa concentrazione di competenze e di talenti speciali di sottoscrizione, sostenuti da eccellenti ratings finanziari, che abbracciano l'intero mercato.

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo dì consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni dì conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali suM'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome: FAMA'Nome: CARMELONumero iscrizione al Registro: E000150509 Data iscrizione al Registro: 10/04/2007Iscritto nella Sezione E in veste di Addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali deH'intermediario principale

Sedi Operative: V.N.Panoramica km 3,350 98167 (ME) ed Ag. V.U.Bassi, 144 - 98123 (ME)Recapito Telefonico: 3389099928Indirizzo email: [email protected] Sito Internet:Ragione Sociale deH'intermediario per il quale è svolta l'attività (Agente): GALLETTA NUNZIO E ANTONELLA S.R.L.Sedi legale/operative deH'intermediario per il quale è svolta l'attività (Agente): VIA UGO BASSI IS.125 N.144 98100 MESSINA MENumero iscrizione al Registro deH'intermediario per il quale è svolta l'attività (Agente): A000150505

I prodotti offerti sono della Società Reale Mutua Assicurazioni (per completezza i/. Parte II).

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di intermediazione assicurativa svolta è l'IVASS.

Gli estremi Identificativi e di Iscrizione relativi airintermediarlo possono essere verificati consultando II Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (http://www.ivass.it).

Page 58: REALE MUTUA Enti pubblici...REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO: Settore: Cultura Attività: SCUOLE Formano.parte integrante del contratto

1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite deH'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio deH'intermediario stesso.

2. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali deH'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

3. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, ilcont raente può rivolgersi all'IVASS (Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

PARTE III - Inform azioni sugli strum enti di tutela del contraenteSi dichiara che: