Radioprotezione Paziente rad urgenza 2009

Post on 27-Apr-2022

3 views 0 download

Transcript of Radioprotezione Paziente rad urgenza 2009

Radioprotezione del Paziente in

Radiologia di Urgenza

Marco Serafinim.serafini@ausl.mo.it

Dose assorbita D

La Dose assorbita è definita come l’energia E

depositata nell’unità di massa m per effetto delle radiazioni ionizzanti.

D = E / m Gy (Gray)

Dose equivalente H

La Dose equivalente è definita come la dose

assorbita D moltiplicata per un fattore di

ponderazione della Radiazione w

H = wD Sv (Sievert)

Il fattore adimensionale w tiene conto

dell’”efficacia” biologica della radiazione

Dose equivalente H

Tipo ed intervallo di energia Fattori di peso ( ICRP 60)

Fotoni, tutte le energie 1

Elettroni e muoni, tutte le energie 1

Neutroni, energia< 10 keV 5

10 keV-100 keV 10

> 100 keV - 2 MeV 20

> 2 MeV - 20 MeV 10

> 20 MeV 5

Protoni 5

Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti 20

Dose Efficace

La Dose efficace La Dose efficace (Sievert)(Sievert)

Dose Equivalente * fattori che tengono conto della sensibilità dell’organo

Dose Efficace

Riferimenti Internazionali

ICRP PUBLICATION 60: 1990 RECOMMENDATIONS OF THE INTERNATIONAL COMMISSION ON

RADIOLOGICAL PROTECTION, 60

RACCOMANDAZIONI 2007 DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE

PER LA PROTEZIONE RADIOLOGICA – 103 - Adottate dalla Commissione nel marzo 2007

Normativa Italiana

ICRP 60 - 1990

Direttiva europea Euratom 97/43 1997

Decreto Legislativo 26

maggio 2000, n. 187

ICRP 103 - 2007

ICRP 70 - 1996

Direttive EuropeeRaccomandazioni

Pubblicazione ICRP 103 - 2007

Pubblicazione ICRP 103 - 2007

Pubblicazione ICRP 103 - 2007

Pubblicazione ICRP 103 - 2007

Pubblicazione ICRP 103 - 2007

Pubblicazione ICRP

103 – 2007

Livelli di riferimento

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

Art. 3.

Principio di giustificazione

1. E' vietata l'esposizione non giustificata.

2. Le esposizioni mediche di cui all’articolo 1, comma 2, devono mostrare di essere sufficientemente

efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse

prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla

persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di

tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano

un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:

a) tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate

preliminarmente prima di essere generalmente adottate;

b) i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere riveduti ogni qualvolta

vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze;

c) il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi nell'ambito

dell'attività professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica.

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

Art. 3.

Principio di giustificazione

3. Il Ministero della sanità può vietare, sentito il Consiglio superiore di sanità, tipi di esposizioni mediche

non giustificati.

4. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto

degli obiettivi specifici dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata. Se un tipo di pratica

che comporta un'esposizione medica non è giustificata in generale, può essere giustificata invece per il

singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso.

5. Il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni

acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o

documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione.

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

Art. 4

Principio di ottimizzazione

1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all’articolo 1, comma 2,

ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso

ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica

richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta

delle attrezzature, la produzione adeguata di un’ informazione diagnostica appropriata o del risultato

terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il

controllo della qualità, l'esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente.

3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei

livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell’allegato II.

LDR

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187ALLEGATO II

Livelli diagnostici di riferimento: linea guida

1. Definizione e scopo

Scopo di queste Linee Guida è la definizione di livelli diagnostici da usare come

riferimento (LDR) nei programmi di assicurazione di qualità in radiodiagnostica e

in medicina nucleare.

I LDR vanno intesi come strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni. Sono

grandezze (tempi, ctdi, attività ecc.) facilmente misurabili e tipiche per ogni procedura diagnostica. I LDR , avendo valore di standard, non si riferiscono a

misure di dose assorbita dal singolo paziente e non devono essere utilizzati al di

fuori di programmi di miglioramento della qualità in radiodiagnostica.

….

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

La Dose in Radiologia Tradizionale

Dose ingresso

Dose “profonda”

Dose rivelatore

LDR RADIOLOGIA

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

RADIODIAGNOSTICA: LDR

ESAMI: * DOSE

D’INGRESSO

(mGy)

Addome 10

Urografia (per ripresa) 10

Cranio AP 5

PA 5

Lat 3

Torace PA 0.4

Lat 1.5

Rachide lombare AP 10

Lat 30

Rachide Lombo-Sacrale 40

Pelvi AP 10

Mammografia CC 10 mGy (dose di

ingresso con griglia)

LDR RADIOLOGIA

RADIOLOGIA PEDIATRICA

ESAMI: DOSE D’INGRESSO

( µµµµ Gy)

Addome 1000 (5 anni) **

Torace PA/AP 100 (5 anni)

Lat 200 (5 anni)

AP 80 (neonati)

Cranio PA/AP 1500 (5 anni)

Lat 1000 (5 anni)

Pelvi AP 200 (neonati)

AP 900 (5 anni)

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

LDR RADIOLOGIA

U.O. Radiologia

Responsabile dell'impianto radiologico

Tabella 1: RADIODIAGNOSTICA CONVENZIONALE

ESAME

Tensione

[kV](MIN-media-MAX)

Filtrazione totale

[mm Al](MIN-media-MAX)

ESD

[mGy]

Modalità

di misura

Num.

TubiNOTE

Num.

Esam

i

Addome 81 -81- 83 3.9 -4- 4.3 1.3 C.I. 5 DR (***)

Cranio AP/PA 65 -70- 80 3.9 -4- 4.3 0.9 C.I. 2 DR (***)

Cranio LAT 60 -65- 70 3.9 -4- 4.3 0.7 C.I. 2 DR (***)

Pelvi AP 79 -81- 81 3.9 -4- 4.3 1.3 C.I. 5 DR (***)

Rachide lombare AP 81 -81- 81 3.9 -4- 4.3 1.1 C.I. 5 DR (***)

Rachide lombare LAT 80 -85- 95 3.9 -4- 4.3 3.0 C.I. 5 DR (***)

Rachide lombo-sacrale 81 -85- 96 3.9 -4- 4.3 6.1 C.I. 5 DR (***)

Torace PA 110 -125- 125 3.9 -4- 4.3 0.1 C.I. 5 DR (***)

Torace LAT 125 -125- 125 3.9 -4- 4.3 0.5 C.I. 5 DR (***)

Urografia (per ripresa)

Mammografia 29-29-29 0.51-0.51-0.51 5.4 C.I. 1 DR (***)

Ba enema - - - - - - -

Arteriografia - - - - - - -

Tabella 2: RADIODIAGNOSTICA PEDIATRICA

ESAME

Tensione

[kV](MIN-media-MAX)

Filtrazione totale

[mm Al](MIN-media-MAX)

ESD

[mGy]

Modalità

di misura

Num.

TubiNOTE

Num.

Esam

i

Addome (5 anni) - - - - - - -

Cranio AP/PA (5 anni) - - - - - - -

Cranio LAT (5 anni) - - - - - - -

Pelvi AP (5 anni) 65 -65- 65 3.9 -4- 4.3 0.05 C.I. 4 DR (***)

Pelvi AP (neonati) 60 -60- 60 3.9 -4- 4.3 0.03 C.I. 4 DR (***)

Torace PA/AP (5 anni) 100 -100- 100 3.9 -4- 4.3 0.04 C.I. 5 DR (***)

Torace LAT (5 anni) 100 -100- 100 3.9 -4- 4.3 0.04 C.I. 5 DR (***)

Torace (neonati) - - - - - - -

NOCSE Baggiovara

Dr. R.Nizzi

(***): I dati in questione sono stai inviati a Dott. Mancini, responsabile Servizi Sanità Pubblica, in data 31/05/2007

(Prot.45461/PG)

Fattori che influenzano la dose

Tensione alimentazione tubo RX (kV)

Corrente alimentazione tubo RX (mA)

Tempo esposizione (Sec o mS)

Distanza

Filtri (fissi + aggiuntivi)

Fattori che influenzano la dose

distanza

Legge dell’inverso del quadrato della distanza

Grandezza dose x area

La grandezza dose x area è indipendente dalla distanza

Dose al paziente

Tubo RXDose x area (DAP)

Dose profonda

Dose in ingresso

Dose in uscita

paziente

tavolo

Ricettore di immagine:

Intensificatore di brillanza

Cassetta (pellicola o plate CR)

Rivelatore digitale (DR)

Dose al recettore di

immagine

Misure di dose

Uno degli strumenti più usati è la camera di ionizzazione

Misure di doseCamera DAP (Dose Area Product)

Misure di doseCamera DAP (dose area product)

Dose al paziente

Tubo RXDose x area (DAP)

Dose profonda

Dose in ingresso

Dose in uscitafantoccio

Ricettore di immagine:

Intensificatore di brillanza

Cassetta (pellicola o plate CR)

Rivelatore digitale (DR)

Dose al recettore di

immagine

Camera ionizzazione DAP

TLD o dosimetri stato solido

Camera ionizz. “piccola”

La Dose in TC

Detettori

Tubo RX

Paziente

LDR TC

ESAMI: °°DLP (mGy cm)

Testa 1050

Torace 650

Addome 800

Pelvi 600

35

35

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

°CTDIw (mGy)

60

30

CTDI

CTDI

Pencil camera

CTDI w CTDI vol CTDI 100

CTDI

Per le scansioni elicolidali viene definito

anche un indice “volumetrico” CTDIvol

CTDIvol=CTDIw / Pitch

DLP

LDR TC 64

TC DELL'ADULTO

ESAMECTDIw

[mGy]

CTDIvol

[mGy]

LDR

CTDIw

DLP

[mGy cm]

LDR

DLPTorace standard 16.53 16.80 569.26

Torace Addome 25.90 26.32 1435.77

Torace HR assiale 8.51 8.51 221.25

Addome superiore standard 15.53 15.78 510.96

Addome superiore standard vuoto+due fasi 22.11 22.47 724.20

Addome standard vuoto+tre fasi 33.15 33.69 1394.49

Addome pelvi standard 8.84 8.98 432.08

Addome pelvi standard vuoto+contrasto 17.67 17.96 864.16

pelvi standard 25.48 25.89 566.81

Aorta addominale vuoto+contrasto 40.62 41.28 1867.98

Aorta addominale contrasto 20.87 21.21 1044.93

Estremità inferiori 4.13 8.01 166.66

Tronchi Sovra Aortici 17.53 17.81 672.24

Tronchi Sovra Aortici (nuovo) 24.93 25.34 953.91

Intracranico (p. di Willis) 49.56 96.05 1542.67

il Fisico Specialista

dr. M.Serafini

U.O. Radiologia: Osp. Baggiovara 64

Responsabile dell'impianto radiologico: Dott. M. Bertolani

Anno di riferimento: 2005

Data: lug-07

NOTE

Altri fattori importanti per la dose in TC

Collimazione e

penombra

Macchia focale

Collimatori

penombra

Area “illuminata”

Altri fattori importanti per la dose in TCCollimazione e penombra

Riduzione dose in TC con filtri al Bismuto

Riduzione dose in TC con filtri al Bismuto

Riduzione dose in TC con filtri al Bismuto

Riduzione dose in TC con filtri al Bismuto

Riduzione %Con filtroSenza filtro al

bismuto

Organo

-16.3%4.255.08Cuore

-1.7%3.974.04Midollo

-12.9%4.535.20Polmone Sx

-11.4%4.595.18Polmone Dx

-39.1%2.844.66Mammella Sx

-35.5%3.275.07Mammella Dx

Dose (mSv)

GEOMETRIA DEL SISTEMA

ROTAZIONI ADDIZIONALI

SISTEMI PER IL CONTROLLO

AUTOMATICO DELLA CORRENTE

SISTEMI PER IL CONTROLLO

AUTOMATICO DELLA CORRENTE

Esami Radiologici su

donne in età fertile

Esami Radiologici su donne in età fertile

Art. 10. (D.lgs 187/00)

Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento

1. Il prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o del trattamento, lo specialista

devono effettuare un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di

gravidanza, e si informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno.

2. Lo specialista considera la dose che deriverà all'utero a seguito della prestazione

diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose è

superiore a 1 mSv sulla base della valutazione dosimetrica pone particolare attenzione alla

giustificazione, alla necessità o all'urgenza, considerando la possibilità di procrastinare

l'indagine o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia non possano

essere procrastinate informa la donna o chi per essa dei rischi derivanti all'eventuale

nascituro. Nel caso in cui si debba procedere comunque all'esposizione lo specialista deve

porre particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il

nascituro.

Esami Radiologici su donne in età fertile

Art. 10. (D.lgs 187/00)

Protezione particolare durante la gravidanza e

l'allattamento

5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 3,

l'esercente delle strutture dove si svolgono indagini o

trattamenti con radiazioni ionizzanti deve assicurarsi che

vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale

pericolo per l'embrione, il feto o per il lattante, nel caso di

somministrazione di radiofarmaci; tali avvisi devono

esplicitamente invitare il paziente a comunicare allo

specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o

l'eventuale situazione di allattamento.

Esami Radiologici

su donne in età

fertile

Moduli per radiologia tradizionale e TC

scaricabili dal sito intranet Fisica Sanitaria

http://www1/fisicasanitaria/documenti/moduli

/moduli.htm

Grazie per l’attenzione!

Questa presentazione si può scaricare da:

http://www.ausl.mo.it

(seguendo il link → Fisica Sanitaria → Corsi 2009)

Per contattare l’autore:

m.serafini@ausl.mo.it