PROFILI FISCALI DELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI … · SITUAZIONI ANALOGHE PRE-ESISTENTI...

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PROFILI FISCALI DELLE

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

Roma, 18 marzo 2016

DOTT. LEONARDO RICCIO

PREMESSA

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO -> PRINCIPIO DI CASSA

REDDITO DI IMPRESA -> PRINCIPIO DI COMPETENZA

PRINCIPIO DI CASSA

il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei

compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di

imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e

quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio

dell'arte o della professione

PRINCIPIO DI COMPETENZA

l'effetto delle attività aziendali deve manifestarsi

contabilmente nell' esercizio cui tali attività si riferiscono

indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria

PRINCIPIO DI COMPETENZA

I ricavi sono di competenza di un periodo quando:

1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato

completato (la prestazione è stata completata);

2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio

sostanziale del titolo di proprietà.

Tale momento è di norma coincidente con il momento in cui

le prestazioni di servizio sono rese e sono fatturabili.

Di contro i costi devono essere correlati con i ricavi ad essi

riferibili.

PRINCIPIO DI COMPETENZA

i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio al fine

di contrapporre ai ricavi i costi, sia certi che presunti, che per

associazione di causa/effetto sono ad essi riferibili.

NECESSITA’ DI UNA PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DELLA

TIPOLOGIA DI REDDITO PRODOTTO DALLA S.T.P.

Nessun riferimento nel:

- Decreto Ministero della Giustizia n.34 del 8/2/2013 (decreto

attuativo)

- Art. 10 commi da 3 a 11 della Legge 183/2011 (norma

istitutiva)

NECESSITA’ DI INTERPRETARE IN BASE ALL’ANALISI DEI

PRESUPPOSTI SU CUI SI FONDA LA DISCIPLINA DELLE S.T.P.

- Oggettivo

- Soggettivo

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

(Focus sul soggetto che esercita l’attività)

S.n.c.

S.a.s.

S.r.l.

S.p.a. …

- La S.T.P. può essere costituita, tra l’altro, secondo i modelli

societari regolati dai titoli V e VI del libro V del C.C.

.

Società Cooperative

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

(Focus sul soggetto che esercita l’attività)

- Art. 6 comma 3 TUIR I redditi delle societa' in nome collettivo e in

accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale,

sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le

norme relative a tali redditi.

e Art. 81 comma 1 TUIR Il reddito complessivo delle societa' e degli enti

commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte

provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le

disposizioni di questa sezione.

IL REDDITO E’ CONSIDERATO REDDITO D’IMPRESA

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

(Focus sull’oggetto dell’attività)

- Art. 10 comma 3 L. 183/2011

La qualifica di S.T.P. può essere assunta dalle società il cui atto

costitutivo preveda “l’esercizio in via esclusiva dell’attività

professionale da parte dei soci”

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

(Focus sull’oggetto dell’attività)

Il reddito prodotto dalla S.T.P. è assimilabile al REDDITO

DI LAVORO AUTONOMO secondo il presupposto

oggettivo dell'attività.

SITUAZIONI ANALOGHE PRE-ESISTENTI

SOCIETA’ TRA AVVOCATI

(Art. 16 e segg. D.Lgs.2/2/2001 n.96)

Risoluzione A.d.E. n.118/E del 26/5/2003:

produce REDDITO DI LAVORO AUTONOMO perché la relazione governativa al

decreto, dopo aver sottolineato il carattere professionale della società, ha

precisato che il richiamo delle norme sulla s.n.c. non significa che le società tra

avvocati siano inquadrabili tra le società commerciali e che il non

assoggettamento alle procedure concorsuali conferma la peculiarità del tipo

societario e la natura non commerciale dell'attività svolta. Pertanto il rinvio alle

disposizioni previste per la s.n.c. opera solo in ambito civilistico (regole di

funzionamento) mentre ai fini fiscali è necessario avere riguardo alla concreta

attività svolta... ne consegue che il reddito prodotto si qualifica come reddito di

lavoro autonomo essendo tali società assimilabili alle associazioni professionali

costituite per l'esercizio in comune di arti e professioni.

SITUAZIONI ANALOGHE PRE-ESISTENTI

SOCIETA’ DI INGEGNERIA

(Art. 90 comma 2 lettera b del D.L. 12/04/2006 n.163)

Risoluzione A.d.E. n.56/E del 4/5/2006:

produce REDDITO D’IMPRESA perché sono società

obbligate a costituirsi in forma di società di capitale o

cooperative nonostante l'oggetto sociale sia

esclusivamente professionale.

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO IL 23/07/2013

- prendeva atto della mancanza di una disciplina relativa al

regime fiscale delle S.T.P.

- focalizzava la distinzione tra esercizio della professione

(svolta anche in forma associata e societaria) ed esecuzione

della prestazione professionale (che può essere svolta

esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato)

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO IL 23/07/2013

- sanciva che l’esercizio in forma societaria non faceva venir

meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal

singolo socio professionista

- asseriva che le S.T.P. erano assoggettate al medesimo

trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti che

producono REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ATTRIBUITO

AI SOCI PROFESSIONISTI PER TRASPARENZA

IN SENSO CONFORME AL DETTATO DEL D.D.L. SI E’ ESPRESSO

L’IRDCEC CON CIRCOLARE N. 34 DEL 19/09/2013

EVIDENZIANDO CHE LA NORMA E’ ISPIRATA AD UN

“ESPLICITO RICONOSCIMENTO DEL PRINCIPIO DI

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA”

E invece…

08 maggio 2014 – la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate con

risposta ad interpello 08 maggio 2014 secondo cui «anche per le Stp trovano

conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per

effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in

accomandita semplice, delle società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b)

del comma 1 dell'art. 73, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito

d'impresa».

Interpretazione della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, in

sede di risposta ad interpello :

La STP produce reddito d’impresa !!

Ed ancora…

16 ottobre 2014 – Consulenza giuridica n.954-55/2014 della

Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ad un

quesito posto dall’ODCEC di Trento:

“...le STP possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone

che delle società di capitali ovvero anche ai tipi della società cooperativa.

Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma

appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e

pertanto sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto,

salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge

speciale n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.

Ne consegue che anche per le STP trovano conferma le previsioni di cui all'art. 6 ultimo

comma e 81 del TUIR per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome

collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle

lettere a e b del comma 1 dell'art. 73 da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito

di impresa.

Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP non assume alcuna rilevanza,

pertanto, l'esercizio dell'attività professionale risultando a tal fine determinante il fatto

di operare in una veste giuridica societaria.

Con riferimento al caso prospettato, i redditi prodotti dalla STP costituita nella forma di

s.r.l. costituiscono redditi di impresa ai sensi dell'art. 81 del TUIR, con la conseguenza

che le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta di acconto di cui

all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. la predetta qualificazione rileva anche ai fini

dell'applicazione dell'Irap di cui al d.lgs. n. 446 del 1997.”

E per finire…

30 ottobre 2014

Il Consiglio dei Ministri ha eliminato dal “Decreto

Semplificazioni” la disposizione che assimilava le STP alle

associazioni professionali.

CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO

Se la STP adotta il modello societario delle società di persone il

reddito di impresa prodotto è attribuito per trasparenza ai soci in

proporzione alle quote di partecipazione agli utili degli stessi (la

Stp compila il modello Unico SP mentre il socio professionista

compila il quadro RH del modello Unico PF).

CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO

Se la STP adotta il modello societario delle società di capitali il

reddito di impresa prodotto è tassato in capo alla stessa e verrà

tassato in capo ai soci solamente in caso di successiva distribuzione

degli utili come reddito di capitale e non di partecipazione (la Stp

compila il modello Unico SC).

Resta salva la facoltà di optare per il regime di trasparenza (che

riporta alla situazione precedente).

In ogni caso la qualificazione di reddito di impresa fa venire meno

l'assoggettamento a ritenuta di acconto dei compensi percepiti

dalla STP.

CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO - RITENUTE

Anche ai fini IRAP si applicano le regole previste per le società,

pertanto la STP in qualunque forma costituita è tenuta in proprio

all'assoggettamento al tributo secondo le norme previste dall’art. 5

della D.Lgs. n. 446/1997.

CONCLUSIONI: IRAP

Manca coordinamento del passaggio da principio di cassa a

principio di competenza.

QUESTIONI APERTE