Mario Simoncini - Farmaco veterinario e apicoltura

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Apicoltura e prodotti d'alveare - Montecchio Precalcino 2013 03 30

Transcript of Mario Simoncini - Farmaco veterinario e apicoltura

APICOLTURA E PRODOTTI D’ALVEAREIncontro formativo per gli Operatori dell'Azienda ulss 4 del Veneto

EVENTO ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO DI SANITÀ ANIMALE E SICUREZZA ALIMENTARE DELL’AZIENDA ULSS N° 4 “ALTO VICENTINO”

MONTECCHIO PRECALCINO, 30 MARZO 2013

Mario SimonciniDirigente servizio veterinario di sanità animale e igiene degli allevamenti

mario.simoncini@ulss4.veneto.it

FARMACO VETERINARIO E APICOLTURA:normativa vigente,problemi e prospettive

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D. L.VO 6 APRILE 2006 N. 193 ATTUAZIONE DELLADIRETTIVA 2004/28/CE RECANTE UN CODICE COMUNITARIO DEI MEDICINALI VETERINARI

Medicinale veterinario: 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;

2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica;

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193

Tempo di attesa:

intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del medicinale veterinario agli animali nelle normali condizioni d'uso e secondo le disposizioni del presente decreto e l'ottenimento di prodotti alimentari da tali animali per tutelare la salute pubblica garantendo che detti prodotti non contengono residui in quantità superiore ai limiti massimi di residui di sostanze attive

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193

E' vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193

Prescrizione veterinaria:

E' fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta.

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193

Art. 11 : Uso in deroga dei farmaci per animali destinati alla produzione di alimenti.

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193

USO IN DEROGA ( A CASCATA) :

1. con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;

2. con un medicinale autorizzato per l'uso umano;

3. con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro perl'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;

4. con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193 USO IN DEROGA ( A CASCATA) :

Il medico veterinario responsabile tiene un registro per l’uso in deroga con tutte le opportune informazioni:

▪ l'identificazione del proprietario e degli animali,

▪ la data in cui gli animali sono stati trattati,

▪ la diagnosi,

▪ i medicinali prescritti,

▪ le dosi somministrate,

▪ la durata del trattamento

▪ i tempi di attesa raccomandati

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193

Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti (escluso gli allevamenti per autoconsumo)

i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:

a) data;

b) identificazione del medicinale veterinario;

c) quantità;

d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;

e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;

f) data di inizio e di fine del trattamento.

D.L.VO 6 APRILE 2006 N° 193

Art. 79. Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti

Il registro,a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle

prescrizioni medico-veterinarie ed alla documentazione di acquisto è conservato per

cinque anni dall'ultima registrazione ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELLA RICETTA VETERINARIA

Nella G.U. n. 144 del 21/06/08 è stata pubblicata la comunicazione dal Ministero della Salute “Autorizzazione al mantenimento del regime di dispensazione senza obbligo di prescrizione veterinaria per alcuni medicinali veterinari” :

▪ Apiguard

▪ ApilifeVar

▪ Apistan

APISTAN

Ministero Salute (Gazzetta Ufficiale 84 del 10-4-2012)

Revocata autorizzazione immissione in commercio di APISTAN .

Possibile utilizzo scorte in giacenza.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELLA RICETTA VETERINARIA

Nella G.U. n.2 del 3/1/2012 è stata pubblicato il comunicato del Ministero della Salute “ modificazione dell'autorizzazione dell'immissione in commercio del medicinale Apibioxal” secondo cui la vendita non è più riservata esclusivamente alle farmacie e non è più sottoposta ad obbligo di ricetta medico veterinaria.

D. L.VO 16 MARZO 2006 N.158ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE

trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti

autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

D. L.VO 16 MARZO 2006 N.158ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE

trattamento illecito: Qualora si constati un trattamento illecito l'autorità competente sottopone a

sequestro gli allevamenti sottoposti alle indagini , dispone che tutti gli animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione ufficiale e ordina un prelievo di campioni ufficiali su un insieme di animali statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute

D. L.VO 16 MARZO 2006 N.158ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/74/CE

SANZIONI :

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5,commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque violale disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5,comma 1, per l'esercizio delle deroghe ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 2, 14, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.

IL FATTACCIO..

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ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DELL'ACIDO OSSALICO SUBLIMATO!

▪ è necessario l'impiego con maschere protettive FFP2, guanti e occhiali protettivi!!

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APIBIOXAL - MASCHERA FFP2

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Secondo la norma europea EN149, le mascherine che garantiscono una maggiore protezione sono quelle appartenenti ai livelli FFP1, FFP2 e FFP3 (filtering face piece; negli USA, filtri N-95 e N-99). Tale classificazione dei filtri si basa sull’efficacia protettiva contro particelle di diverse dimensioni (al massimo 0,6 μm). Nelle mascherine FFP2, l’efficacia minima è pari al 95 per cento, mentre in quelle FFP3 al 99 per cento. L’effetto filtrante è dato da fibre con carica elettrostatica, la cui efficacia diminuisce con l’usura e in caso di umidità dell’aria superiore all’80 per cento.

MASCHERE A CARBONE ATTIVO

Maschere a carbone attivo: le maschere con filtro a carbone attivo sono efficaci contro i cattivi odori.

Non devono però essere impiegate per proteggersi dai gas e dai vapori nocivi alla salute.

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Mario Simoncini

SE L’APE SCOMPARISSE DALLA TERRA, ALL’UMANITÀ RESTEREBBERO QUATTRO ANNI DI VITA; NIENTE PIÙ API, NIENTE PIÙ IMPOLLINAZIONE, NIENTE PIANTE, NIENTE ALBERI, NIENTE ESSERI UMANI.

ALBERT EINSTEIN