L’incidenza del diritto comunitario sulla Costituzione economica italiana I principi...

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L’incidenza del diritto comunitario sulla Costituzione economica

italiana

I principi dell’ordinamento

comunitario

Cenni all’evoluzione dell’ordinamento comunitario

• dalle Comunità (la CEE, la CECA, l’EURATOM) alla Comunità europea all’Unione europea (dal Trattato di Maastricht)

• Gli organi:- la Commissione e la Corte di giustizia

(rappresentativi di interessi ultrastatali);- il Parlamento (rappresentativo degli interessi dei

popoli);- Il Consiglio (rappresentativo degli interessi del

vertice degli Stati e cioè degli esecutivi)

segue

• alla Commissione compiti di proposta;

• al Parlamento funzione consultiva (ed oggi in parte decisionale);

• al Consiglio compiti di decisione;

• alla Corte di giustizia compiti di risoluzione dei conflitti e di garanzia del rispetto del diritto comunitario

segue

• Accanto alla Comunità europea

lo Spazio economico europeo (firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge n. 300 del 1993)

di esso fanno parte la CEE, la CECA, gli Stati membri dell’Unione europea e tre membri dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Norveglia, Liechtenstein)

segue

• Obiettivi dello SUE:

- Garanzia della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali

- Garanzia di libera concorrenza e divieto di aiuti di Stato

- disposizioni sulla cooperazione

Le “quattro libertà” previste dal diritto comunitario

• A) libera circolazione delle merci

• B) libera circolazione delle persone

• C) libera circolazione dei servizi

• D) libera circolazione dei capitali

A) La libera circolazione delle merci

• a) unione doganale (divieto di dazi doganali all’importazione ed all’esportazione, di tassa con effetti equivalenti di tariffe doganali comune)

• b) divieto di imposizioni fiscali discriminatorie ed eliminazione delle disparità di trattamento;

• c) abolizione delle restrizioni quantitative e di misure di effetti equivalenti;

• d) riordinamento dei monopoli

B) Libera circolazione delle persone (dei lavoratori)

• Abolizione di qualsiasi discriminazione – fondata sulla nazionalità – tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda impiego, retribuzione ed altre condizioni di lavoro

• Diritto di:- Rispondere ad offerte di lavoro effettive;- Spostarsi a tal fine nel territorio degli Stati membri- prendere dimora in uno degli Stati membri per svolgervi

un’attività di lavoro, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

- rimanere sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego

segue

• I predetti diritti sono riconosciuti “fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica”

v. l’art. 137 (miglioramento dell’ambiente di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori, integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro)

segue

• art. 150 (politica di formazione professionale);

• Art. 146 costitutiva del Fondo sociale europeo

Libera circolazione dei servizi

• il diritto di stabilimento (art. 43)

Divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento

Art. 47-49-50

Libera circolazione dei capitali

• art. 67

La legislazione a tutela della concorrenza e del mercato

• artt. 81 e ss. del Trattato C.E.

Finalità: non deve essere impedito ristretto o falsato il gioco della concorrenza “all’interno del mercato comune”

La disciplina della concorrenza

mira a rafforzare le quattro libertà di circolazione

Segue• artt.81 e 82 Trattato:

- Intese restrittive della concorrenza;

- sfruttamento abusivo di una posizione dominante

segue

• Gli organi di controllo:• - la Commissione svolge:• - attività di vigilanza e monitoraggio;• - procedimento di infrazione: iniziativaIstruttoriaDecisione (dichiarativa dell’esistenza di una infrazione)• - procedimento ripristinatorio o sanzionatorio:istruttoria per accertare l’infrazioneDecisione motivata

segue

• limitazione comunitaria degli aiuti di Stato:

Art.87 Trattato

• il soggetto pubblico di controllo:

- Commissione

segue

• Il modello comunitario:Funzionalismo economico (graduale

integrazione delle economie finalizzate alla creazione di un’unione politica)

Alle origini:Economia sociale di mercato (libertà del

mercato e della concorrenza): scuola di Friburgo

segue

• con l’affermazione del cd Stato assistenziale: crescita della spesa pubblica

• Problema: ridefinizione dei modelli organizzativi prescelti con riguardo alle forme della presenza pubblica nell’economia

segue

• conseguenze:

- Dismissioni di beni e riprivatizzazione della gestione dei servizi, per il raggiungimento degli obiettivi di:

pieno impiego crescita del sistema economico generale

segue

• Con il Trattato di Maastricht:

Unione economica e monetaria

e quindi fissazione dei tassi di cambio (moneta

unica)Definizione e condotta di una politica di

cambi unica

segue

• Gli obiettivi: stabilità monetariadisciplina di bilancio

(necessità di evitare disavanzi eccessivi, da valutarsi alla stregua di un protocollo allegato al Trattato)

segue

• Dal mercato “comune” al mercato “interno” al mercato “unico”

Alcuni temi centrali:- l’impresa (in specie: il regime dell’impresa pubblica (art.

90, par. 2); in margine al principio della “parità di trattamento”:la trasparenza delle relazioni fra autorità pubbliche ed imprese pubbliche; assoggettamento a regole specifiche contenute nelle disposizioni sugli appalti pubblici )

- La concorrenza (art. 3A): le regole antitrust- Gli aiuti di Stato (art. 92, par. 2 e 3; art. 93):La nozione di “aiuto” di Stato

segue

• che cos’è aiuto di Stato?

Tipologie assai variegate

- Tutte le forme di stimolo e sovvenzione dello Stato in favore della produzione e della distribuzione dei beni

segue

• Alcuni tratti comuni:

- dall’intervento dello Stato, un vantaggio ad alcune imprese rispetto agli altri concorrenti (legato appunto alla misura statale di sostegno)

- la misura di sostegno può essere disposta anche da autorità regionali o locali o da enti pubblici (non solo dallo Stato)

segue

• Gli aiuti di “salvataggio”:Attraverso assunzioni di partecipazioni in aziende

minacciate dalla crisi economica (il caso delle partecipazioni statali)

Problema: quali i limiti?In occasione della legge italiana n. 184 del 1971

(recante provvedimenti in favore della ristrutturazione e della riconversione di talune imprese industriali) la Commissione si occupò di accertare:

segue

• Quali le misure allora disposte?• A) istituzione dell’IMI chiamato a favorire

programmi di ristrutturazione intesi all’ammodernamento e alla fusione di imprese industriali o di gruppi di imprese;

• B) creazione di una società finanziaria (la GEPI) costituita da vari gruppi appartenenti al settore pubblico economico (IRI, ENI, EFIM e IMI) destinata a contribuire al risanamento di imprese industriali in difficoltà transitorie quanto al finanziamento o alla gestione, nel quadro delle direttive formulate dal CIPE

segue

• Anche modalità “indirette” (i cd mutui di partecipazione: prestiti consentiti alle imprese a tassi vantaggiosi)

Numerosi interventi comunitari:- Dalla mera acquisizione di informazioni

(dir. N. 723/1980) alla valutazione delle operazioni alla stregua dell’art. 92 Trattato (comunicazione del 1984 e poi Libro Bianco sugli aiuti del 1990)

segue

• le sanzioni: art. 93 Trattato• Il controllo:- Vigilanza permanente svolta dalla Commissione;- iniziativa d’ufficio alla Commissione che intima

agli interessati di presentare osservazioni- Ove l’aiuto sia ritenuto incompatibile con il

mercato comune la Commissione intima allo Stato di sopprimerlo

- In caso di mancato adempimento la Commissione (o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia)