Lezione Dichiarazione Stradini 2

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La dichiarazione tributaria Modulo II Natura giuridica Rettificabilità

Natura giuridica • Natura giuridica?

- è dichiarazione di scienza - non è negozio giuridico, - né dichiarazione di volontà, - né confessione stragiudiziale (retrattabile solo per errori di fatto e revocabile per errore di diritto)

….

Infatti basta guardare agli effetti che produce nei confronti delle due successive fasi del rapporto d’imposta

….• Con la dichiarazione il contribuente rende noto al Fisco il

presupposto impositivo dal punto di vista quantitativo (la sua entità) dal punto di vista della sua esistenza (del suo verificarsi) → al fine di un eventuale controllo dell’A.F.

• Ma gli effetti sia in sede di accertamento che in sede di riscossione derivano soltanto dalla legge e dalla corrispondenza tra fattispecie legale e fattispecie reale

• Gli effetti della dichiarazione non dipendono mai dalla volontà del dichiarante quindi non rilevano in sede di dichiarazione i vizi della volontà del dichiarante

• Di conseguenza: se il contribuente presenta più dichiarazioni entro il termine di presentazione l’Ufficio le può considerare tutte al fine di determinare un presupposto il più vicino possibile a quello effettivo

….

effetti della dichiarazione - in sede di accertamento: corrispondenza tra fattispecie dichiarata e fattispecie reale - in sede di riscossione: anticipazione del prelievo

….• La dottrina è divisa in merito:

Per alcuni è dichiarazione di volontà – addirittura ha natura confessoria

In tal caso si evidenzia la connessione tra pagato e dichiarato Per altri si guarda al suo contenuto sostanziale in termini di

capacità contributiva

Può essere rettificata / modificata?

• Problema: irretificabibilità – immodificabilità della dichiarazione

2 interpretazioni 1) per chi ritiene che ha natura negoziale o di dichiarazione di volontà: non è possibile modificarla → effetti preclusivi ora nascenti dalla dichiarazione stessa ora dagli atti di riscossione non può essere modificata dal contribuente correzione, integrazione, invalidazione possibile ma solo nei casi ex lege

….2) Per chi invece ritiene che la dichiarazione è importante ai fini

dell’individuazione del presupposto impositivo: libera rettificabilità della dichiarazione stessa

….La giurisprudenza è oscillante sul problema

- In genere si concorda nel negare il carattere confessorio della dichiarazione

- In genere si nega anche la possibilità di considerarla quale negozio giuridico

- Si afferma retrattabilità della dichiarazione anche in sede di ricorso contro il ruolo → la dichiarazione dovrebbe sempre essere rettificata dall’ufficio anche a favore del contribuente

- La dichiarazione non va considerata secondo le categorie di diritto privato - dichiarazione di volontà, di scienza, negozio giuridico – ma atto di un procedimento di diritto pubblico e in quanto tale non rettificabile

….ma Cass. SS.UU. N. 15063/2002

- afferma la natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione - ne ammette la retrattabilità per errori di fatto e di diritto e senza limiti di tempo che non siano quelli previsti per il rimborso (quindi non per i rapporti esauriti)

….

Oggi la disciplina in merito è contenuta nei commi VIII e VIII bis dell’art. 2 del DPR n. 322/1998 come

modificato dal DPR n. 435/2001la rettifica in aumento

è sempre possibile: sia nel che oltre il termine – attraverso una dichiarazione integrativa

la rettifica in diminuzione è istanza di rimborso (perché il contribuente sulla base

del presupposto che dichiara chiede il rimborso di quanto ha pagato in più) – attraverso dichiarazione in rettifica (ex art. 38 DPR n. 600/1973)

….Quindi occorre distinguere:

- Per errori materiali o di calcolo emergenti prima facie dalla dichiarazione:

A.F. ha potere-dovere di procedere d’ufficio a correzione ed eventuale rimborso ex art. 36 bis e 36 ter

-Per errori di valutazione giuridica (inclusione di un provento non tassabile o esente – erronea classificazione

di un reddito) : Per alcuni: istanza di rimborso ex art. 38 → istanza di rimborso Per altri: art. 21, II co, d. Lgs n. 546/1992 → due anni da pag con istanza a Uff tributario competente

….• Quindi art. 2, comma VIII e VIII bis, del DPR n. 322/1998 come

modificato dal DPR n. 435/2001comma VIII:

integrare per correggere sia a favore che a danno del contribuente, sia in ↑ che in ↓→ con dichiarazione successiva entro 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

….

comma VIII bis: dichiarazione rettificativa in bonam partem entro termine per presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo

….

È dichiarazione di scienza ma in essa sono presenti anche se in minima parte delle manifestazioni di volontà:

- scelta di destinare 8 per mille - regime della tassazione separata - regime contabile - scelta sull’uso del credito (rimborso, compensazione, riporto a nuovo)