Lezione Dichiarazione Stradini 2

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La dichiarazione tributaria Modulo II Natura giuridica Rettificabilità

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La dichiarazione tributaria Modulo II Natura giuridica Rettificabilità

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Natura giuridica • Natura giuridica?

- è dichiarazione di scienza - non è negozio giuridico, - né dichiarazione di volontà, - né confessione stragiudiziale (retrattabile solo per errori di fatto e revocabile per errore di diritto)

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Infatti basta guardare agli effetti che produce nei confronti delle due successive fasi del rapporto d’imposta

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….• Con la dichiarazione il contribuente rende noto al Fisco il

presupposto impositivo dal punto di vista quantitativo (la sua entità) dal punto di vista della sua esistenza (del suo verificarsi) → al fine di un eventuale controllo dell’A.F.

• Ma gli effetti sia in sede di accertamento che in sede di riscossione derivano soltanto dalla legge e dalla corrispondenza tra fattispecie legale e fattispecie reale

• Gli effetti della dichiarazione non dipendono mai dalla volontà del dichiarante quindi non rilevano in sede di dichiarazione i vizi della volontà del dichiarante

• Di conseguenza: se il contribuente presenta più dichiarazioni entro il termine di presentazione l’Ufficio le può considerare tutte al fine di determinare un presupposto il più vicino possibile a quello effettivo

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effetti della dichiarazione - in sede di accertamento: corrispondenza tra fattispecie dichiarata e fattispecie reale - in sede di riscossione: anticipazione del prelievo

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….• La dottrina è divisa in merito:

Per alcuni è dichiarazione di volontà – addirittura ha natura confessoria

In tal caso si evidenzia la connessione tra pagato e dichiarato Per altri si guarda al suo contenuto sostanziale in termini di

capacità contributiva

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Può essere rettificata / modificata?

• Problema: irretificabibilità – immodificabilità della dichiarazione

2 interpretazioni 1) per chi ritiene che ha natura negoziale o di dichiarazione di volontà: non è possibile modificarla → effetti preclusivi ora nascenti dalla dichiarazione stessa ora dagli atti di riscossione non può essere modificata dal contribuente correzione, integrazione, invalidazione possibile ma solo nei casi ex lege

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….2) Per chi invece ritiene che la dichiarazione è importante ai fini

dell’individuazione del presupposto impositivo: libera rettificabilità della dichiarazione stessa

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….La giurisprudenza è oscillante sul problema

- In genere si concorda nel negare il carattere confessorio della dichiarazione

- In genere si nega anche la possibilità di considerarla quale negozio giuridico

- Si afferma retrattabilità della dichiarazione anche in sede di ricorso contro il ruolo → la dichiarazione dovrebbe sempre essere rettificata dall’ufficio anche a favore del contribuente

- La dichiarazione non va considerata secondo le categorie di diritto privato - dichiarazione di volontà, di scienza, negozio giuridico – ma atto di un procedimento di diritto pubblico e in quanto tale non rettificabile

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….ma Cass. SS.UU. N. 15063/2002

- afferma la natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione - ne ammette la retrattabilità per errori di fatto e di diritto e senza limiti di tempo che non siano quelli previsti per il rimborso (quindi non per i rapporti esauriti)

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Oggi la disciplina in merito è contenuta nei commi VIII e VIII bis dell’art. 2 del DPR n. 322/1998 come

modificato dal DPR n. 435/2001la rettifica in aumento

è sempre possibile: sia nel che oltre il termine – attraverso una dichiarazione integrativa

la rettifica in diminuzione è istanza di rimborso (perché il contribuente sulla base

del presupposto che dichiara chiede il rimborso di quanto ha pagato in più) – attraverso dichiarazione in rettifica (ex art. 38 DPR n. 600/1973)

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….Quindi occorre distinguere:

- Per errori materiali o di calcolo emergenti prima facie dalla dichiarazione:

A.F. ha potere-dovere di procedere d’ufficio a correzione ed eventuale rimborso ex art. 36 bis e 36 ter

-Per errori di valutazione giuridica (inclusione di un provento non tassabile o esente – erronea classificazione

di un reddito) : Per alcuni: istanza di rimborso ex art. 38 → istanza di rimborso Per altri: art. 21, II co, d. Lgs n. 546/1992 → due anni da pag con istanza a Uff tributario competente

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….• Quindi art. 2, comma VIII e VIII bis, del DPR n. 322/1998 come

modificato dal DPR n. 435/2001comma VIII:

integrare per correggere sia a favore che a danno del contribuente, sia in ↑ che in ↓→ con dichiarazione successiva entro 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

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comma VIII bis: dichiarazione rettificativa in bonam partem entro termine per presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo

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È dichiarazione di scienza ma in essa sono presenti anche se in minima parte delle manifestazioni di volontà:

- scelta di destinare 8 per mille - regime della tassazione separata - regime contabile - scelta sull’uso del credito (rimborso, compensazione, riporto a nuovo)