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Corso di aggiornamento RSPP aziende edili
Lezione: Aggiornamenti su normativa e rischi della legislazione sicurezza cantieri
In questa unità didattica saranno presentati i concetti base della
normativa che regolamenta le prescrizioni relative alla tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori durante lo
svolgimento dell’attività nel luogo di lavoro.
Nello specifico, ci soffermeremo sul Titolo I del Decreto
Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 che sostituisce il D. Lgs.
626/94. Ulteriori modifiche ed integrazioni sono state poi
apportate dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.
In primo luogo è bene specificare che indicazioni e norme relative alla sicurezza sul lavoro sono presenti nella Costituzione Italiana, nel Codice Civile, e nel Codice Penale. Fai clic sui termini evidenziati per ottenere maggiori informazioni.
Il Decreto Legislativo n° 81 del 2008 costituisce attuazione della
Legge n. 123 del 3 agosto 2007 che delegava al governo il
riassetto e la riforma in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro mediante il riordino ed il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo esso.
Esso sostituisce ed abroga numerose norme tra le quali il DPR
547/55, il DPR 164/56, il D. Lgs. 626/94 ed il D. Lgs, 494/96.
Tale decreto trova applicazione in tutti i settori di attività sia
privati che pubblici e deve essere applicato da tutti i Datori di
Lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti; (sono
equiparati ai dipendenti, anche i soci Lavoratori di cooperative o
di società di fatto).
Il DECRETO, nel suo articolo 21, contiene disposizioni anche
per i Lavoratori Autonomi, ovverosia a chi opera senza
dipendenti o soci: questo non era previsto nel D. Lgs. 626/94.
Nel Titolo I del decreto legislativo n° 626 del 1994, vengono definiti i soggetti coinvolti nella garanzia della sicurezza degli ambienti di lavoro. Essi sono: il Datore di Lavoro, cioè la persona titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore e che ha la responsabilità di impresa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Il Lavoratore, ovvero la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro. Sono equiparati a Lavoratori anche i soci Lavoratori di cooperative e di società anche di fatto. Il servizio di prevenzione e protezione, vale a dire l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda.
Nel Titolo I del Decreto Legislativo n° 81 del 2008, vengono definite ulteriori figure preposte alla garanzia della sicurezza sul lavoro, senza modificare quanto già scritto nel D. Lgs. 626/94. Il Medico Competente: ovvero un medico specializzato in medicina del lavoro o titoli equivalenti, che collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, ai fini della valutazione dei rischi. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: cioè la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal Datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: vale a dire la persona eletta o designata per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. L’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, cioè la
persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
di cui all’art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Allo stesso modo del D. Lgs. 626/94, il Decreto Legislativo n° 81
del 2008 prevede anche la designazione da parte del datore di
lavoro di soggetti scelti tra i lavoratori per la gestione delle
emergenze.
Essi sono:
• l’Addetto prevenzioni incendi, cioè il Lavoratore incaricato
dell’attuazione delle misure per la prevenzione incendi e
lotta antincendio;
• l’Addetto al primo soccorso, vale a dire il Lavoratore
incaricato di attuare i primi compiti di salvataggio o di
primo soccorso;
• l’Addetto all’evacuazione, ovvero il Lavoratore incaricato
all’evacuazione dei Lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato.
L'articolo 15 del decreto legislativo n° 81 del 2008 ha modificato
leggermente l’ex art 3 del D.Lgs 626, sulle misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei Lavoratori.
Le misure sono:
• valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
• eliminazione o riduzione al minimo dei rischi in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• riduzione dei rischi alla fonte;
• programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente le condizioni
tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei
fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o
lo è meno.
Come nel precedente D.Lgs. 626/94, tra le misure generali
identificate dal Decreto Legislativo n° 81 del 2008 sono incluse
anche:
• il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
• la limitazione al minimo del numero dei Lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
• l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro;
• il controllo sanitario dei Lavoratori.
Ulteriori misure di sicurezza delineate nell' articolo 15 del
Decreto Legislativo n° 81 del 2008 sono, come nel
precedente D. Lgs. 626/94:
• l’allontanamento del Lavoratore dall'esposizione a rischio,
per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione,
ove possibile, ad altra mansione;
• l’uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alle indicazioni dei fabbricanti,
• le misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
Lavoratori e di pericolo grave ed immediato.
L’articolo 15 del decreto legislativo n° 81 sancisce inoltre che
vanno garantite:
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei
fabbricanti;
• l'informazione e formazione adeguate per: lavoratori,
dirigenti e preposti (non previsti nel D. lgs. 626/94),
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la
consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
• Istruzioni adeguate ai Lavoratori.
• L’articolo 15 del decreto legislativo 81 sottolinea, come la
precedente norma, che tali misure non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.
Nel Titolo I del decreto legislativo n° 81 del 2008 vengono
enunciati e definiti gli obblighi del Datore di lavoro, dirigente e
preposto. Il D. Lgs. 106/09 prescrive alcuni ulteriori obblighi:
• In particolare il Datore deve:
• effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute ed individuare le conseguenti misure di
prevenzione e protezione nonché elaborare il relativo
documento comprendente anche il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo delle
suddette misure. Il D.Lgs. 106/09 introduce la possibilità
di elaborare il documento anche su supporto informatico;
• designare il Responsabile e gli Addetti del Servizio di
Prevenzione e Protezione;
• nominare il medico competente a cui, comunicare, nei
casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la
cessazione del rapporto di lavoro e a cui richiedere
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (introdotto
dal D. Lgs. 106/09);
• designare preventivamente i lavoratori addetti
all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo
soccorso, e gestione delle emergenze;
• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica;
• affidare i compiti ai Lavoratori tenendo conto delle
capacità e delle condizioni di salute degli stessi.
In aggiunta, il Titolo I del Decreto Legislativo 81 indica che il
datore di lavoro, allo stesso modo della precedente norma:
• prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
• redige un registro infortuni;
• consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza;
• su richiesta del RLS e per l’espletamento della sua
funzione, consegna tempestivamente una copia del
documento di valutazione dei rischi ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
• adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori;
• rielabora il documento di valutazione dei rischi aziendali
se subentrano modifiche del processo produttivo;
In aggiunta, il Titolo I del decreto legislativo 81 indica che il
Datore di lavoro:
• prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
• redige un registro infortuni;
• consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza;
• adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori;
• rielabora il documento di valutazione dei rischi aziendali
se subentrano modifiche del processo produttivo;
• su richiesta del rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza e per l’espletamento della sua funzione,
consegna tempestivamente copia del registro infortuni ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Nel Titolo I del Decreto Legislativo 81, come già previsto nel D.
Lgs 626, viene inoltre specificato che, per le aziende familiari o
che hanno fino a dieci dipendenti, il Datore di Lavoro può
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa
collegati; tale autocertificazione va inviata al Rappresentante per
la sicurezza.
Le aziende familiari o le aziende che hanno fino a dieci
dipendenti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi, sono in ogni caso
soggette all’obbligo della redazione di una relazione di
valutazione rischi.
Il Titolo I del decreto legislativo 81 enuncia e definisce anche gli
obblighi del Lavoratore, il quale deve, come nel D.Lgs. 626/94:
• prendersi cura della sicurezza sua e dei colleghi presenti
sul luogo di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
• utilizzare correttamente tutte le attrezzature di lavoro ed i
dispositivi di sicurezza;
• segnalare immediatamente le deficienze di mezzi e
dispositivi o condizioni di pericolo;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza;
• sottoporsi ai controlli sanitari;
• contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente e di quelli necessari per tutelare
la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.
Diversamente dal D. Lgs. 626/94, il Titolo I del Decreto
Legislativo n° 81 del 2008 introduce una novità enunciando e
definendo anche gli obblighi del Preposto, il quale deve:
• sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
• verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
• frequentare appositi corsi di formazione e di
aggiornamento periodico.
Il Titolo I del Decreto Legislativo 81 contribuisce a
specificare e definire i compiti e gli obblighi del Servizio di
Prevenzione e Protezione in modo pressoché simile a quanto
previsto dal D. Lgs. 626.
Tale servizio deve provvedere a:
• effettuare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
• elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali
misure;
• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
• proporre i programmi di informazione e formazione dei
Lavoratori;
• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza;
• fornire informazioni ai Lavoratori.
I requisiti professionali dei Responsabili e degli Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione, in precedenza introdotti
dal D. Lgs 195/03 ora abrogato, sono riportati nel Titolo I del D.
Lgs. 81, all’art.32. Come già previsto nelle norme previgenti il
Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e di prevenzione
incendi ed evacuazione, frequentando un corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e dandone
preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza. Come già previsto dal D. Lgs. 626, il Datore di lavoro
nelle aziende, o unità produttive che occupano più di 15
dipendenti, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indìce almeno una volta all'anno una
riunione con:
• il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
• il medico competente ove previsto;
• il rappresentante per la sicurezza.
Tale riunione dovrà essere verbalizzata.
Allo stesso modo del D. Lgs. 626, il Titolo I del Decreto
Legislativo 81 specifica anche gli obblighi e le norme da
rispettare per la prevenzione di incendi, per l’evacuazione dei
Lavoratori ed in materia di primo soccorso. Ma il D. Lgs. 106/09
fornisce ulteriori indicazioni.
Il Datore di lavoro dovrà:
• organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
• designare preventivamente i Lavoratori incaricati ad
attuare le misure di prevenzione incendi, primo soccorso
e gestione delle emergenze tenendo conto delle
dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o
dell'unità produttiva;
• informare tutti i Lavoratori che possono essere esposti ad
un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
• programmare gli interventi, prendere provvedimenti e dare
istruzioni per l’abbandono del luogo di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato.
I Lavoratori: non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la designazione; e devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità
produttiva.
In materia di Sorveglianza sanitaria, il decreto legislativo 81,
dispone che la sorveglianza sia effettuata dal medico
competente e comprenda:
• visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i Lavoratori sono destinati,
ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute
dei Lavoratori.
Le nuove disposizioni prevedono una visita medica anche:
• su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta;
• in occasione del cambio della mansione;
• e alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
dalla normativa vigente.
Allo stesso modo del D. Lgs. 626, anche il Decreto 81, al Titolo
I, articolo 47 dispone, in materia di consultazione e
partecipazione dei Lavoratori alla sicurezza, le regole di elezione
dei Rappresentati per la sicurezza.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente dai Lavoratori al loro interno.
Il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più
aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Per le aziende con più di 15 dipendenti, l’Articolo 47 dispone
che:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o
designato dai Lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda, in assenza delle quali, è eletto dai lavoratori
dell’azienda al suo interno.
Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
• un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a
200 dipendenti;
• tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201
a 1000 dipendenti;
• sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità
produttive.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare eseguita in collaborazione con gli
organismi paritetici.
L’Articolo 51, Titolo I del decreto legislativo 81, dispone le norme
in materia di Organismi paritetici, in modo analogo a quanto già
previsto dal D.Lgs. 626, ma il D.Lgs. 106 gli assegna ulteriori
compiti.
A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei Lavoratori, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei Lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito
a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
e svolgono o promuovono attività di formazione, nonché, su
richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema
delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie
attività.
Gli Articoli 36 e 37, Titolo I del decreto legislativo 81, dispongono
le norme in materia di informazione e formazione dei Lavoratori,
come già previsto dal D. Lgs. 626/94. Il Datore di lavoro
provvede affinché ciascun Lavoratore riceva un'adeguata
informazione e assicura che ciascun Lavoratore riceva
un'adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni.
Essa deve avvenire in occasione dell'assunzione; del
trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere
eseguita in collaborazione con gli organismi paritetici e
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi,
ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Come già scritto nel D. Lgs. 626, il Titolo II del Decreto
Legislativo 81 specifica gli obblighi e le norme da rispettare
nell’organizzazione dei luoghi di lavoro.
Il Datore di lavoro provvede affinché:
• le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono
ad uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
• i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati
che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
Lavoratori;
• i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
• gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
Il Titolo III del Decreto Legislativo n° 81 specifica gli obblighi e le
norme da rispettare nell'uso delle attrezzature di lavoro come già
introdotto nel D. Lgs. 626 con le modifiche operate dai D.
Lgs.359 e 235.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori
devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e salute dei Lavoratori. Il Datore
di Lavoro deve:
• mettere a disposizione dei Lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere;
• attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro;
• valutare le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
• determinare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e i
rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature.
Il Titolo III specifica inoltre, come nelle norme previgenti, che il
Datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le
attrezzature di
lavoro siano:
• installate e utilizzate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
• oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la rispondenza ai requisiti richiesti dalla norma e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso e libretto di manutenzione;
• disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone.
Il Titolo III specifica inoltre che il Datore di lavoro deve garantire che:
• l’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi sia assicurato;
• le attrezzature di lavoro destinate a sollevare siano scelte
in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche,
e tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura;
• tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate, adeguatamente controllate ed eseguite;
• le attrezzature di lavoro siano sottoposte a verifiche di
prima installazione o di successiva installazione e a
verifiche periodiche o eccezionali;
• l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a Lavoratori
all'uopo incaricati;
• in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il Lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica
per svolgere tali compiti.
Il vecchio articolo 36 del D.Lgs 626 che regolamentava
ulteriormente l'uso delle attrezzature di lavoro, in casi specifici
(lavori in quota, scale a pioli, ponteggi, sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi) viene spostato all’interno del
Titolo IV e precisamente al capo II.
Il titolo III specifica inoltre, come nella previgente normativa, che
il Datore di Lavoro deve provvedere affinché i Lavoratori
dispongano di ogni informazione, ricevano un’adeguata
formazione, e un adeguato e specifico addestramento in merito
alle attrezzature messe a loro disposizione.
Il Titolo III del decreto legislativo 81 regolamenta l’uso dei
dispositivi di protezione individuale.
I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle
norme sancite dal decreto legislativo 4 del dicembre 1992, n.
475 e devono inoltre:
• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare
di per sé un rischio maggiore;
• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro;
• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
Lavoratore;
• poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
dispositivi di protezione individuale, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi
corrispondenti.
Per scegliere i dispositivi di protezione individuale il Datore di
lavoro, dopo aver effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi,
individua le caratteristiche dei dispositivi di protezione
individuale, valuta le caratteristiche dei dispositivi di protezione
individuale disponibili sul mercato ed aggiorna la scelta ogni
qualvolta intervenga una variazione significativa.
I Lavoratori si devono sottoporre al programma di formazione ed
addestramento organizzato dal Datore di lavoro.
Il Titolo VI del decreto legislativo 81 individua le norme da
applicare in caso di movimentazione manuale dei carichi. Il
Datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, come attrezzature meccaniche, per
evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale non
possa essere evitata, il Datore fa sì che tale movimentazione sia
quanto più possibile sicura e sana, valuta preliminarmente le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro, tiene
conto delle caratteristiche del carico, adotta le misure atte ad
evitare o ridurre, tra l'altro, i rischi di lesioni dorso-lombari e
sottopone alla sorveglianza sanitaria gli addetti alle attività. Il
Datore fornisce ai Lavoratori informazioni per quanto riguarda:
• il peso di un carico;
• il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il
contenuto di un imballaggio abbia una collocazione
eccentrica;
• la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i
Lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta.
Il Titolo VII del decreto 81 come nella previgente normativa,
determina le norme relative alla protezione del Lavoratore che
opera con attrezzature munite di videoterminali.
Il Datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio,
• analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
• ai rischi per la vista e per gli occhi;
• ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Adotterà le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati ed
assicurerà ai Lavoratori un’informazione ed una formazione
adeguata.
I requisiti minimi dell’ambiente e delle attrezzature sono riportati
nell’allegato XXXIV del D. Lgs. 81.
Il Titolo VIII, al suo capo II, tratta della protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.
Come già previsto dal D. Lgs. 626, vengono individuati i valori
limite di esposizione ed i valori di azione nonché i principi per
l’esecuzione della valutazione del rischio e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione.
Il Titolo IX al suo capo I determina i requisiti minimi per la
protezione dei Lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti
o composti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di
ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici,
il relativo trasporto e lo smaltimento. I rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure:
• progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
sul luogo di lavoro;
• fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
• riduzione al minimo del numero di Lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti.
L'articolo 227 del Titolo IX del D.Lgs. 81 sancisce che:
il datore di lavoro fornisca ai lavoratori ed ai loro rappresentanti,
un’adeguata informazione e formazione su precauzioni ed azioni
adeguate sulla protezione dei lavoratori, e che inoltre essi
dispongano di:
dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di
lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro;
accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza.
Le suddette informazioni devono aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze; decade la frequenza quinquennale prevista dal D. lgs. 626/94.
Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti
agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai
criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
cancerogeni e mutageni di categoria 3.
Altre normative regolamentano particolari situazioni di rischio
legati all'utilizzo di sostanze pericolose e sono:
• D. Lgs. n. 52 del 1997;
• D. Lgs. n. 285 del 1998;
• e la Legge n. 256 1974.
Come già scritto nel D. Lgs. 626/94, ulteriori misure di sicurezza
da adottare per la protezione da agenti chimici sono:
• la riduzione al minimo della durata e dell'intensità'
dell'esposizione;
• misure igieniche adeguate;
• riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul
luogo di lavoro;
• metodi di lavoro appropriati e disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro
di agenti chimici pericolosi o di rifiuti che contengono detti
agenti chimici.
I lavoratori devono essere informati e formati anche per quanto
disposto dal Titolo V del D. Lgs. 81: segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
Il Titolo X del decreto legislativo 81 individua i requisiti minimi per
la protezione dei lavoratori nelle attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici. Come nella previgente
normativa,
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a
seconda del rischio di infezione:
• gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di
causare malattie in soggetti umani;
• gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti
umani e costituire un rischio per i Lavoratori;
• gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
Lavoratori;
• gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
Lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità.
Nel caso in cui l'agente biologico non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno dei gruppi, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato.
In particolare, in materia di protezione da agenti biologici,
l'articolo 269 del Titolo X del D. Lgs. 81 conferma che il Datore di
lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di
agenti biologici deve dare comunicazione all'organo di vigilanza
territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori e deve inviare nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio. L’articolo 270 sancisce che:
il Datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sempre in materia di protezione da agenti biologici gli articoli
271, 272 e 273 del Titolo X del decreto legislativo 81 affermano
che: nell’operare la valutazione del rischio il Datore di Lavoro
deve tener conto del tipo di agenti biologici e dei loro effetti
allergici e tossici o eventuali patologie.
Inoltre deve considerare i procedimenti lavorativi, il numero dei
Lavoratori, il programma di emergenza di protezione per i
lavoratori, le misure tecniche, organizzative e procedurali, i
dispositivi di protezione individuali da utilizzarsi, la segnaletica di
riferimento, la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti e la presenza di servizi sanitari adeguati.
L’articolo 278 stabilisce che il Datore di Lavoro fornisce ai
Lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni.
Il Titolo XI del decreto legislativo 81 prescrive le misure per la
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive, anche per lavori in sotterraneo.
Il Datore di Lavoro adotta le misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura dell'attività; in particolare tiene conto nella
valutazione di una serie di rischi specifici.
In questa unità didattica sono stati analizzato i concetti base
della normativa che regolamenta le prescrizioni relative alla
tutela della salute e della sicurezza durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Nello specifico, ci siamo soffermati sul decreto legislativo 81 del
9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.