Legge finanziaria 2007 Roma, 12 febbraio 2007. NUOVI ADEMPIMENTI.

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Legge finanziaria 2007

Roma, 12 febbraio 2007

NUOVI ADEMPIMENTI

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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

riguarda tutti i contribuenti che esercitano commercio al minuto, compresa la grande distribuzione

l’obbligo della trasmissione telematica sostituisce il registro dei corrispettivi

consiste nella trasmissione per ogni punto vendita dell’ammontare del corrispettivi giornalieri

i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale; con regolamento, da emanare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2007, verranno disciplinate le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale

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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

è riconosciuto un credito d’imposta pari a 100 € per i contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori fiscali

gli apparecchi misuratori, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008, devono essere idonei alla trasmissione telematica; per tali misuratori non vi è più l’obbligo della verificazione periodica

l’efficacia delle disposizioni sulla trasmissione telematica decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 1º giugno 2008

è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica nell’esercizio in cui sono state sostenute

DISPOSIZIONI FISCALI VARIE

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A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, sarà possibile dedurre, ai fini delle II.DD., le spese di acquisto, d’impiego e di manutenzione dei telefoni mobili e fissi nel limite dell’80%.

La percentuale è elevata al 100% nel caso di impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per veicoli.

DEDUZIONE TELEFONIA

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E’ integralmente detraibile l’IVA sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

IVA SUL TURISMO CONGRESSUALE

Per l’anno 2007 tale detraibilità è limitata al 50%.

AGEVOLAZIONI FISCALI

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• 5000 €, su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato (previa autorizzazione CEE). Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia, tale importo si raddoppia e l’agevolazione può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”. Tale deduzione è alternativa a quelle preesistenti (deduzione dalla base imponibile di 2000 € per ogni lavoratore impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di 5, per i soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400.000 €);

• i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

• i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

CUNEO FISCALE - RIDUZIONE

Per ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

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• le spese per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;

• i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi di imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che sia rilasciata una attestazione di effettività degli stessi;

• nell’ipotesi di lavoratori donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, secondo la disciplina Europea, l’importo deducibile è moltiplicato per sette e per cinque nelle aree svantaggiate individuate dalla normativa Europea.

CUNEO FISCALE - RIDUZIONEPer ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

Le deduzioni in discorso spettano, a condizione che venga acquisita l’autorizzazione in sede europea, da febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a partire dal successivo mese di luglio.

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PATTI DI FAMIGLIA

I trasferimenti, effettuati tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

La disposizione si applica a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

STUDI DI SETTORE

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STUDI DI SETTORE

REVISIONE:

deve essere fatta al massimo ogni 3 anni

deve tener conto dei dati e delle statistiche ufficiali (come quelli di contabilità nazionale), al fine di mantenere nel medio periodo la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono

deve tener conto anche di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico

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STUDI DI SETTORE

ALTRE NOVITA’:

E’ escluso dall’applicazione degli studi:• chi dichiara ricavi superiori al limite stabilito per

ciascuno studio e, comunque, superiori a7,5 milioni di euro;

• chi inizia o cessa l’attività nel periodo d’imposta; • chi si trova in un periodo di non normale attività.

Non è escluso dall’applicazione degli studi:• chi pur avendo cessato, riprende l’attività entro sei mesi;• chi prosegue l’attività svolta da altri soggetti.

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STUDI DI SETTOREACCERTAMENTO SULLA BASE DI

PRESUNZIONI SEMPLICI

•non può essere effettuato nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, tenuto altresì conto di valori di coerenza, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 €, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;

• in caso di rettifica, nella motivazione dell’atto, l’Agenzia deve evidenziare le ragioni che inducono a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi.

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STUDI DI SETTORE

specifici indicatori di normalità economica per coloro a cui non si applicano gli studi di settore

ALTRE NOVITÀ:

idonei a rilevare ricavi non dichiarati o rapporti di lavoro non regolari

può essere richiesta ugualmente la compilazione del modello per la comunicazione dei dati

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STUDI DI SETTORE

gli studi si applicano anche a coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d‘imposta, a differenza di quanto previsto a regime

NOVITÀ PER IL 2006

la Commissione degli esperti non sarà chiamata ad esprimere il parere consultivo di idoneità degli INDICATORI DI NORMALITA’ ECONOMICA

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STUDI DI SETTORE

• l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare l’inadeguatezza dello studio di settore a stimare correttamente il volume di ricavi del contribuente;

• la ricostruzione induttiva deve portare ad un maggior ricavo superiore a 50.000 € e comunque pari o inferiore al 40% di quello dichiarato.

DAL PERIODO D’IMPOSTA 2006, si applicano

SPECIFICI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA, DI SIGNIFICATIVA RILEVANZA, idonei alla individuazione di ricavi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Nel caso di soggetti congrui e coerenti

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STUDI DI SETTORE

SANZIONI:

•omessa, infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

• indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.

La misura della sanzione applicabile va dal 100% al 200% della maggior imposta, aumentata del 10%; tale sanzione non si applica se il maggior reddito d’impresa, arte o professione, accertato non è superiore al 10% del reddito d’impresa dichiarato.