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Legge 4/2004Legge 4/2004e norme correlatee norme correlate
Analisi della normativa italiana in materia di accessibilità
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Legge 4/2004 dalla teoria alla realtà (ISBN: 88-7633-099-2) Il manuale per applicare e verificare i requisiti della legge 4/2004. Contiene una serie di modelli per l’autovalutazione dei siti INTERNET.
2Messaggio promozionale
Legge 4/2004Legge 4/2004e norme correlatee norme correlate
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Carta d’identitàCarta d’identità
“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
Approvata:17 dicembre 2003Firma del P.d.R.: 9 gennaio 2004G.U.: n. 13 del 17 gennaio 2004In vigore: 1 febbraio 2004
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Contenuti innovativiContenuti innovativi
Tutti i siti che saranno realizzati, o rinnovati, in futuro dalle pubbliche amministrazioni dovranno rispettare i requisiti di accessibilità.
Per i privati il provvedimento non genera un obbligo di accessibilità per i siti internet, ma è fattore di stimolo a promuovere l’accessibilità dei loro siti.
Tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile, saranno resi disponibili in formati leggibili al computer da non vedenti o ipovedenti o con altre disabilità.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 1 – ObiettiviArticolo 1 – Obiettivi
Obiettivi e finalità (comma 1)
La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 1 – ObiettiviArticolo 1 – Obiettivi
Obiettivi e finalità (comma 2)
È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 2 – DefinizioniArticolo 2 – Definizioni
Definizioni (comma a)
accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 2 – DefinizioniArticolo 2 – Definizioni
Definizioni (comma b)
tecnologie assistive: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 3 – DestinatariArticolo 3 – Destinatari
Soggetti erogatori pubbliche amministrazioni enti pubblici economici aziende private concessionarie di servizi pubblici aziende municipalizzate regionali enti pubblici di assistenza e riabilitazione aziende di trasporto e comunicazione a prevalente
capitale pubblico aziende appaltatrici di servizi informatici soggetti diversi che facciano richiesta di
valutazione di accessibilità dei propri siti
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 3 – DestinatariArticolo 3 – Destinatari
Pubbliche Amministrazioni
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Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 3 – DestinatariArticolo 3 – Destinatari
Esclusione dell’applicazione
Le disposizioni non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Ambito di applicazioneSoggetti art. 3 comma 1
◦ Beni e servizi informatici◦ Siti INTERNET◦ Postazioni di lavoro
Altri soggetti◦ Beni e servizi informatici◦ Siti INTERNET◦ Postazioni di lavoro
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Soggetti art. 3 comma 1Beni e servizi informatici
◦ Si applica per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici.
◦ I requisiti di accessibilità (decreto art. 11) costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
◦ La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
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Art. 4 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Soggetti art. 3 comma 1Siti INTERNET
◦ Non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità (decreto art. 11).
◦ I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (art. 11), in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
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Art. 4 comma 2 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Sito INTERNET
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Decreto Ministeriale 8 luglio 2005
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[...] ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali ed immagini; ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;
Art. 2 comma 3[...]3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Soggetti art. 3 comma 1Postazioni di lavoro
◦ I datori di lavoro pubblici pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
◦ I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
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Art. 4 comma 4 e 5 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Altri soggettiBeni e servizi informatici
◦ La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di tele-lavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto (articolo 11).
◦ Possono richiedere la valutazione del materiale informatico da loro prodotto (articolo 6).
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Art. 4 comma 3 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Altri soggetti
Siti INTERNET◦ Non sono previsti obblighi◦ Possono richiedere la valutazione dei siti INTERNET
da loro prodotti (articolo 6)
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Altri soggettiPostazioni di lavoro
◦ I datori di lavoro privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di tele-lavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
◦ Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
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Art. 4 comma 4 e 5 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 4 – ObblighiArticolo 4 – Obblighi
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
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Articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:a) omissis;b) omissis;c) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 5 – DidatticaArticolo 5 – Didattica
Strumenti didattici e formativi Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 6 – VerificaArticolo 6 – Verifica
Verifica dell’accessibilità su richiesta di:
Siti INTERNETMateriale informatico
prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
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Art. 6 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 6 – VerificaArticolo 6 – Verifica
Col regolamento (art. 10) sono individuati:
le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
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Art. 6 comma 2Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
Compiti amministrativiLa Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tramite il Dipartimento Innovazione e Tecnologie (DIT) avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
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Art. 7 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
Cos’è il CNIPA: Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione Opera “presso” la Presidenza del Consiglio per
l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione (MIT), con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio
Nel 2003 subentra all’AIPA e nel 2004 incorpora il Centro Tecnico della Pres. Cons. Min.
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http://www.cnipa.it
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA: a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della
presente legge; b) vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
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Art. 7 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
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Art. 7 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA: e) promuove, con le altre amministrazioni
interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
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Art. 7 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA: f) favorisce, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
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Art. 7 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA: g) promuove, di concerto con i Ministeri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
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Art. 7 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
PcM – DIT – CNIPA:
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.
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Art. 7 comma 1 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 – CompitiArticolo 7 – Compiti
Amministrazioni periferiche:
Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
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Art. 7 comma 2 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 c. 2 – Corte Articolo 7 c. 2 – Corte CostituzionaleCostituzionale
Dal testo della sentenza: In particolare, l'art. 7, comma 2, della legge sarebbe
illegittimo poiché, imponendo anche alle Province autonome di vigilare sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni della stessa legge, ne presuppone la diretta operatività nei confronti della Provincia autonoma di Trento, pur riguardando materie - quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli uffici provinciali e dell'istruzione e della formazione professionale - appartenenti per statuto alla competenza legislativa della stessa Provincia.
L'art. 10 della medesima legge contrasterebbe a sua volta con lo statuto di autonomia della Provincia, prevedendo, nelle stesse materie, l'emanazione di un regolamento statale.
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Sentenza numero 145.
http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/novita/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=145&AnnoDec=2005
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 c. 2 – Corte Articolo 7 c. 2 – Corte CostituzionaleCostituzionale
“Traduzione” della sentenza: La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 145 del
4 aprile 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate e con riferimento in particolare all'articolo 10, ha affermato che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata riguardo a materie che appartengono alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento. Con l'occasione ha esteso l'efficacia della decisione anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
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Da pubbliaccesso.it.
http://www.pubbliaccesso.it/notizie/2005/corte_cost_145.htm
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 7 c. 2 – Corte Articolo 7 c. 2 – Corte CostituzionaleCostituzionale
“Traduzione” della sentenza:
In conclusione, la Legge n. 4 del 2004 non sarà operativa nelle Province autonome di Trento e Bolzano; le sue disposizioni e quelle dei decreti attuativi avranno effetto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle due citate province, nelle quali varranno le leggi provinciali emanate in materia.
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Da pubbliaccesso.it.
http://www.pubbliaccesso.it/notizie/2005/corte_cost_145.htm
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 8 – FormazioneArticolo 8 – Formazione
Formazione nelle P.A. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
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Art. 8 comma 1 Legge 4/2004.
http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 8 – FormazioneArticolo 8 – Formazione
Formazione nelle P.A.
La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.
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Art. 8 comma 2 e 3 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 9 – “Sanzioni”Articolo 9 – “Sanzioni”
Le responsabilità dirigenziali
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
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Art. 9 comma 1 Legge 4/2004.
http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 9 – “Sanzioni”Articolo 9 – “Sanzioni”
Responsabilità dirigenziali
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Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
Art. 21 (Responsabilità dirigenziale).1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.[...]
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 9 – “Sanzioni”Articolo 9 – “Sanzioni”
Responsabilità dirigenziali
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Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità).1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.[...]
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 10 – RegolamentoArticolo 10 – Regolamento
Regolamento di attuazione I criteri e i principi operativi e organizzativi
generali per l'accessibilità; I contenuti di cui all'art. 6, comma 2;
◦ le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; ◦ i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione; ◦ il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilità;
◦ le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. I controlli esercitabili sugli operatori privati
per l'accessibilità dei siti e delle applicazioni informatiche;
I controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
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Art. 10 comma 1 Legge 4/2004.
http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 10 – RegolamentoArticolo 10 – Regolamento
Regolamento di attuazione Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa
consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Art. 10 comma 2 Legge 4/2004.
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Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 11 – DecretoArticolo 11 – Decreto
Requisiti tecnici
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
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Art. 11 comma 1 Legge 4/2004.
http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Articolo 12 – EvolvibilitàArticolo 12 – Evolvibilità
Normative internazionali 1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
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Art. 12 comma 1 e 2 Legge 4/2004.
http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
Legge 4/2004:Legge 4/2004:Regolamento e decretiRegolamento e decreti
Documenti collegati
Regolamento (art. 10 L. 4/2004) Decreto con requisiti tecnici
(art. 11 L. 4/2004) Decreto opere multimediali
(art. 7 comma g L. 4/2004) Decreto strumenti didattici e formativi (art. 5 L.
4/2004 e art. 2 comma 2 regolamento) Elenco valutatori (art. 3 regolamento)
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Carta d’identitàCarta d’identità
“Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
Nato il 9 luglio 2004Approvato in Consiglio dei Ministri il 25
febbraio 2005DPR 1 marzo 2005 numero 75Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3
maggio 2005, n. 101 In vigore: 18 maggio 2005
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Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Carta d’identitàCarta d’identità
Elaborato previa consultazione con:
Le associazioni delle persone disabili.
L’associazione degli sviluppatori competenti in materia di accessibilità (IWA ITALY)
I produttori di hardware e software.
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Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 1 - DefinizioniArticolo 1 - Definizioni
accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
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Art. 1 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 1 - DefinizioniArticolo 1 - Definizioni
tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici.
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Art. 1 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 1 - DefinizioniArticolo 1 - Definizioni
valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità.
verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici.
verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità ed effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla base di considerazioni empiriche.
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Art. 1 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 1 - DefinizioniArticolo 1 - Definizioni
fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto.
soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge n. 4 del 2004.
valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.
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Art. 1 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 2 - Criteri e principi Articolo 2 - Criteri e principi generaligeneraliSono accessibili i servizi realizzati
tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:
accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente.
fruibilità delle informazioni offerte. compatibilità con le linee guida indicate nelle
comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l’International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
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Art. 2 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 2 - Criteri e principi Articolo 2 - Criteri e principi generaligeneraliFruibilità delle informazioni offerte
facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro.
efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali.
efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso.
soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.
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Art. 2 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 2 - Criteri e principi Articolo 2 - Criteri e principi generaligeneraliStrumenti didattici e
formativi
Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all’articolo 5 della legge n. 4 del 2004.
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Art. 2 comma 2
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità Elenco dei valutatori
Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 3 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità Requisiti dei valutatori
Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti:◦ garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio
delle proprie attività;◦ disponibilità di una adeguata strumentazione per
l’applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’art. 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);
◦ disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica, nonché di figure idonee ad interagire con i soggetti con particolari disabilità.
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Art. 3 comma 2
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità A garanzia di imparzialità ed
indipendenza nell’esercizio delle proprie attività il valutatore si impegna:
a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
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Art. 3 comma 3
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità Deliberazione CNIPA 15
settembre 2005
Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta (deliberazione n. 25/2005)
Pubblicata in G.U. n. 220 del 21 settembre 2005
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/deliberazione_cnipa_15092005.htm
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità Pubbliche Amministrazioni e
soggetti art. 3 comma 1 Legge 4/2004
Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 della legge n. 4 del 2004, possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1.
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Art. 3 comma 4
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità Nel Decreto (art. 11 legge
4/2004) vengono stabiliti: le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 2, lettere b) e c):◦ disponibilità di una adeguata strumentazione◦ disponibilità di figure professionali esperte
gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui all’articolo 4, comma 1.
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Art. 3 comma 5
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità Cause di cancellazione
dall’elenco dei valutatori Il venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’iscrizione. Nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai
sensi del comma 3:◦ non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;◦ non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano
avere un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
◦ una volta effettuata la valutazione, non fornire, nell’arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
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Art. 3 comma 6
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 3 - Valutazione Articolo 3 - Valutazione accessibilità accessibilità Comunicazione della
cancellazione dall’elenco dei valutatori
Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall’elenco; l’interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio sito Internet.
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Art. 3 comma 7
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 4 – Richiesta di Articolo 4 – Richiesta di valutazione valutazione Modalità di richiesta della
valutazione
I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2.
L’utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell’attestato.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 4 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 4 – Richiesta di Articolo 4 – Richiesta di valutazione valutazione Validità della valutazione
I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a 12 mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto (art. 5)
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 4 comma 2
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 4 – Richiesta di Articolo 4 – Richiesta di valutazione valutazione Operatività della valutazione
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, ai fini dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale tramite apposita convenzione del Cnipa.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 4 comma 3
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 4 – Richiesta di Articolo 4 – Richiesta di valutazione valutazione Oneri della valutazione
All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 4 comma 4
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 5 – Il logo Articolo 5 – Il logo (“bollino”) (“bollino”) Descrizione ed uso del logo
Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato da uno a tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.
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Art. 5 comma 1 e 2
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 6 – Revisione Articolo 6 – Revisione valutazione valutazione Casi di aggiornamento della
valutazione di accessibilità In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel
caso del rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell’elenco.
Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente inviandone contestualmente copia all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 6 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 7 – Controllo sui Articolo 7 – Controllo sui privati privati Poteri ispettivi di controllo
sui soggetti privati Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa
comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell’elenco (art. 3 comma 1), purché questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 7 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 7 – Controllo sui Articolo 7 – Controllo sui privati privati Poteri ispettivi di controllo
sui soggetti privati
In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 7 comma 2
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 8 – Uso del logo per le Articolo 8 – Uso del logo per le P.A. P.A. Modalità di utilizzo del logo
da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
I soggetti che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie (art. 11 legge 4/2004).
La valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 8 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 9 – Controllo delle Articolo 9 – Controllo delle P.A. P.A. Controlli esercitabili sui
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 9 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 9 – Controllo delle Articolo 9 – Controllo delle P.A. P.A. Controlli esercitabili sui
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 9 comma 1
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 9 – Controllo delle Articolo 9 – Controllo delle P.A. P.A. Controlli esercitabili sui
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile.
qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 9 comma 2
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 9 – Controllo delle Articolo 9 – Controllo delle P.A. P.A. Applicazione agli enti locali
Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente decreto.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 9 comma 3
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Articolo 9 – Controllo delle Articolo 9 – Controllo delle P.A. P.A. Relazione annuale di
applicazione
Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche (di cui al comma 2), riferisce annualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Art. 9 comma 4
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Iter di approvazioneIter di approvazione
9 luglio 2004: approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.
30 settembre 2004: Conferenza unificata sancisce l’intesa.
28 ottobre 2004: Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi – esprime parere favorevole con osservazioni.
Commissioni parlamentari (che dovevano esprimere un parere)
25 febbraio 2005: Approvato in Consiglio dei Ministri
1 marzo 2005: Firmato dal Presidente della Repubblica
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Regolamento attuazione L. Regolamento attuazione L. 4/2004:4/2004:Iter di approvazioneIter di approvazione
Commissioni parlamentari che dovevano esprimere un parere
I^ Commissione - Affari Costituzionali del Senato
VII^ Commissione - Istruzione pubblica, beni culturali del Senato
VIII^ Commissione - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato
V^ Commissione Bilancio della Camera dei Deputati
IX^ Commissione Trasporti Camera dei Deputati
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Carta d’identitàCarta d’identità
“Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici”
Decreto Ministeriale emanato dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
Nato il: 8 luglio 2005G.U.: n. 183 (8 agosto 2005) In vigore: 23 agosto 2005
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Il Decreto MinisterialeIl Decreto Ministeriale
Contenuto del decreto
Definizioni e ambito d'applicazioneRequisiti tecnici e livelli di accessibilitàAccessibilità per i personal computer,
l'ambiente operativo,le applicazioni e i prodotti a scaffale
Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Il Decreto MinisterialeIl Decreto Ministeriale
Contenuto del decreto
Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privati
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità
Utilizzo del logoRimborso delle spese amministrative
sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l’utilizzo del logo e le funzioni ispettive)
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni e ambito Articolo 1 - Definizioni e ambito d'applicazioned'applicazione
a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce utente che consentono l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul computer;
c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che può essere inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità;
d) applicazione: programma informatico che consente all'utente di svolgere specifici compiti;
e) applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione;
f) browser: programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su un sito Web;
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm
Art. 1
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni e ambito Articolo 1 - Definizioni e ambito d'applicazioned'applicazione
g) CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile Disc): particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;
h) em: unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del carattere M;
i) esperto di fattori umani: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, comprendente un anno di formazione in discipline ergonomiche, quali ergonomia dell'ambiente, ergonomia dell'hardware, ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;
l) esperto di interazione con persone disabili: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comunicazione e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che abbia maturato un'esperienza professionale biennale nel settore;
m) esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche dell'accessibilità;
n) focus: elemento attivo in un'interfaccia utente;
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm
Art. 1
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni e ambito Articolo 1 - Definizioni e ambito d'applicazioned'applicazione
o) fogli di stile: strumento per mezzo del quale è possibile separare i contenuti di una pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi vengono presentati;
p) frame: struttura di una pagina Web costituita da due o più parti indipendenti;
q) fruibilità: caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
r) gestore di evento: parte di programma informatico che si attiva al verificarsi di un evento logico o dipendente dal dispositivo di input;
s) gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono compiti assegnati dall'esperto di fattori umani per l'effettuazione della verifica soggettiva;
t) homepage: prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;
u) interattività: caratteristica del programma informatico che richiede l'intervento dell'utente per espletare le sue funzionalità;
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Art. 1
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni e ambito Articolo 1 - Definizioni e ambito d'applicazioned'applicazione
v) interfaccia utente: programma informatico che gestisce l'output e l'input dell'utente da e verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);
z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface): insieme di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro;
aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);
ab) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet, riservata all'uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;
ac) legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
ad) linguaggio a marcatori: modalità di rappresentazione delle informazioni che utilizza indicatori (marcatori) per qualificare l'informazione stessa;
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm
Art. 1
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni e ambito Articolo 1 - Definizioni e ambito d'applicazioned'applicazione
ae) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali l'utente interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;
af) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali ed immagini;
ag) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza sviluppare appositi programmi di adattamento;
ah) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;
ai) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che può essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;
al) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;
am) task: compito specifico che l'esperto di fattori umani assegna ad un componente del gruppo di valutazione per simulare situazioni concrete di interazione con il sistema informatico;
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Art. 1
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni e ambito Articolo 1 - Definizioni e ambito d'applicazioned'applicazione
an) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
ao) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall'ISO e delle «Recommendation» del Consorzio W3C finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP, comunemente definite anche tecnologie Internet;
ap) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
aq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche.
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Art. 1
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 2 - Requisiti tecnici e livelli di Articolo 2 - Requisiti tecnici e livelli di accessibilitàaccessibilità
1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne costituiscono parte integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento.
2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.
3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.
4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all’allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.
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Art. 2
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 3 - Accessibilità per i personal Articolo 3 - Accessibilità per i personal computer, l'ambiente operativo, le computer, l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffaleapplicazioni e i prodotti a scaffale
1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono indicati nell’allegato C.
2. I requisiti di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni ed i prodotti a scaffale sono indicati nell’allegato D.
3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello di conformità del prodotto o servizio ai requisiti di cui al presente articolo.
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Art. 3
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 4 - Specifiche tecniche per la Articolo 4 - Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatorivalutatori
1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell’elenco dei valutatori di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire l’effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.
2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi idonei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:
a) esperto di fattori umani,b) esperto tecnico,c) esperto di interazione con i soggetti disabili,d) gruppo di valutazione.
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Art. 4
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 5 - Svolgimento delle verifiche e Articolo 5 - Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privatidai soggetti privati
1. Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.
2. Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all’allegato A, paragrafo 2:a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo
paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del
medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;
c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.
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Art. 5
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 5 - Svolgimento delle verifiche e Articolo 5 - Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privatidai soggetti privati
3. La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla metodologia di cui all’allegato B, svolte dall’esperto in fattori umani, dall’esperto di interazione con le persone disabili e dal gruppo di valutazione; il costo complessivo della verifica tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle tecnologie assistive impiegate.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori sono riportati nell’Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
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Art. 5
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 6 - Logo attestante il possesso del Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito di accessibilitàrequisito di accessibilità
1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo stesso, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità del servizio sono indicati nell’Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm
Art. 6
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 6 - Logo attestante il possesso del Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito di accessibilitàrequisito di accessibilità
Logo senza asterischiConsiste nella sagoma di un personal
computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate.
Detto logo risponde al primo livello di accessibilità, legato alla conformità ai requisiti previsti per la verifica tecnica.
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http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705-E.htm
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 6 - Logo attestante il possesso del Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito di accessibilitàrequisito di accessibilità
Logo con asterischiConsiste nello stesso disegno sopra descritto
con l’aggiunta di asterischi; esso garantisce la conformità ai requisiti della verifica tecnica e l’ulteriore livello di qualità raggiunto dal sito a seguito dell’esito positivo della verifica soggettiva, secondo quanto previsto nell’Allegato B, paragrafo 1.
Tale livello di qualità è indicato da uno, due o tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
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Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 7 – Utilizzo del logoArticolo 7 – Utilizzo del logo
1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per via telematica tramite il sito del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del regolamento.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della legge ed i soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano preventivamente nell’apposita sezione del sito Web del Cnipa.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata dall’attestato di accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito esaminata, nonché da copia statica, riferita al momento della valutazione, di tutte le pagine analizzate indicate all’articolo 5, comma 2; il modello di attestato di accessibilità è disponibile, per i soggetti registrati, nella citata sezione del sito Web del Cnipa.
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Art. 7
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 7 – Utilizzo del logoArticolo 7 – Utilizzo del logo
4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione ad esporre il logo, il Cnipa provvede a:
a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di registrazione;
b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 3;
c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad esporre il logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini della registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di autorizzazione;
d) riferire gli esiti dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, sulla base dei risultati dell’istruttoria di cui al presente articolo, rilascia l’autorizzazione all’utilizzo del logo, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
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Art. 7
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Articolo 8 – Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Articolo 8 – Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l’utilizzo Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l’utilizzo del logo e le funzioni ispettivedel logo e le funzioni ispettive
1. I soggetti privati che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo del logo allegano alla richiesta la ricevuta del versamento effettuato, anche in via telematica, quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti il rilascio dell’autorizzazione; l’importo del versamento è indicato nell’Allegato F.
2. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; l’importo della quota, comunque non superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione, è indicato nell’Allegato F.
3. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente.
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Art. 7
Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Gli allegatiGli allegati
Allegato A: Verifica tecnica e requisiti di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
Allegato B: Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
Allegato C: Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili.
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Requisiti tecnici L. 4/2004:Requisiti tecnici L. 4/2004:Gli allegatiGli allegati
Allegato D: Requisiti tecnici di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale.
Allegato E: Logo di accessibilità dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet.
Allegato F: Importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori.
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101
Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Carta d’identitàCarta d’identità
“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”
Origine: direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo del 27 novembre 2000
Nato il: 9 luglio 2003G.U.: 187 del 13 agosto 2003 In vigore: 31 agosto 2003
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
102
Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 1: OggettoArticolo 1: Oggetto
Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
103
Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 2: DiscriminazioneArticolo 2: Discriminazione
Nozione di discriminazione
per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale.
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Art. 2 comma 1
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Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 2: DiscriminazioneArticolo 2: Discriminazione
Tipologie di discriminazione
discriminazione diretta: quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.
discriminazione indiretta: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
Art. 2 comma 2
105
Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 2: DiscriminazioneArticolo 2: Discriminazione
Tipologie di discriminazione
L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione.
Cosa significa? Semplicemente che, nel caso di una P.A. o di un'azienda privata dove il dirigente vieta l'acquisto di attrezzature atte all'integrazione del lavoratore con disabilità, tale dirigente effettua una discriminazione ed è soggetto ai provvedimenti di cui vedremo in seguito.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
Art. 2 comma 4
106
Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 3: Ambito di Articolo 3: Ambito di applicazioneapplicazione
Il principio di parità di trattamento senza distinzione […] si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato.
È suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4.
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Art. 3 comma 1
107
Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 3: Ambito di Articolo 3: Ambito di applicazioneapplicazione
accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
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Art. 3 comma 1
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Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 3: Ambito di Articolo 3: Ambito di applicazioneapplicazione
Casi di esclusione dell’applicazione
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
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Art. 3 comma 3
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Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 4: Tutela Articolo 4: Tutela giurisdizionalegiurisdizionale
Modifica All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300
art. 15. (atti discriminatori)
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) [...]
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione politica o religiosa, di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
Art. 4 comma 1
110
Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 4: Tutela Articolo 4: Tutela giurisdizionalegiurisdizionale
Modalità di tutela per il ricorrente
Può utilizzare le procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi.
può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma, del codice civile,
art. 2729 (Presunzioni semplici) Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
Art. 4 commi da 2 a 4
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Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 4: Tutela Articolo 4: Tutela giurisdizionalegiurisdizionale
Limitazione della “prudenza del giudice”
oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti.
al fine di impedirne la ripetizione può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
tiene conto, ai fini della liquidazione del danno, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (magistrati, avvocati, militari, ecc.).
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
Art. 4 commi da 5 a 8
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Dlgs 216/2003:Dlgs 216/2003:Articolo 5: Legittimazione Articolo 5: Legittimazione ad agiread agire
Tramite associazioni Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
Le rappresentanze locali sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03216dl.htm
Art. 5 comma 1 e 2
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Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Carta d’identitàDigitale: Carta d’identità
Il codice rende ora obbligatoria l’innovazione nella PA nel modo più naturale:
da una parte dando ai cittadini il diritto di interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti
dall’altra stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 Maggio
2005 (Supplemento Ordinario n.93) In vigore: 1 gennaio 2006
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
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Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Contenuti Digitale: Contenuti innovativiinnovativiPer il diritto d’accesso
Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di riorganizzare i propri siti Internet in modo da individuare una serie di contenuti minimi e necessari, compresa la disponibilità di moduli e formulari per via telematica.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
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Codice dell’Amministrazione Codice dell’Amministrazione Digitale: Caratteristiche siti Digitale: Caratteristiche siti internetinternet
I siti internet delle Pubbliche Amministrazioni
Quasi tutte le pubbliche amministrazioni hanno già i loro siti Internet, ma il codice ne rende obbligatorie alcune caratteristiche fondamentali: i siti pubblici devono essere accessibili da tutti, anche dai disabili, reperibili, facilmente usabili, chiari nel linguaggio, affidabili, semplici, omogenei tra loro.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
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Codice dell’Amministrazione Codice dell’Amministrazione Digitale: Caratteristiche siti Digitale: Caratteristiche siti internetinternet
I siti internet delle Pubbliche Amministrazioni
I siti Internet diventano la “porta” privilegiata per entrare nelle pubbliche amministrazioni e sono tenuti quindi a riportare alcuni dati necessari per orientarsi: ◦ l’organigramma per sapere chi fa cosa; ◦ gli indirizzi e-mail a cui rivolgersi per ciascuna
necessità;◦ l’elenco dei servizi forniti in rete; ◦ l’elenco di tutti i bandi di gara; ◦ l’elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio
con la loro durata e il nome del responsabile.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
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Codice dell’Amministrazione Codice dell’Amministrazione Digitale: Caratteristiche siti Digitale: Caratteristiche siti internetinternet
I siti internet delle Pubbliche Amministrazioni
Dopo 15 anni la legge sulla trasparenza diventa quindi concreta.
Non bisogna fare più domande per vedere lo stato di una pratica o sapere chi ne è il responsabile e quanto deve durare il procedimento: queste notizie devono essere già a disposizione sul sito della pubblica amministrazione interessata.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
118
Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Accessibilità siti Digitale: Accessibilità siti internetinternetArt. 53 (Caratteristiche dei siti)
Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e gli enti locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
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Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Accessibilità siti Digitale: Accessibilità siti internetinternetArt. 54 (Contenuto dei siti
delle pubbliche amministrazioni)
I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:◦ a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e
l’organizzazione di ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
◦ b. l’elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, la durata di ciascun procedimento, ed il nome del responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti corredati dalla normativa di riferimento;
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
120
Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Accessibilità siti Digitale: Accessibilità siti internetinternetArt. 54 (Contenuto dei siti
delle pubbliche amministrazioni)◦ c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241;
◦ d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
◦ e. le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra pubblicazione prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
◦ f. l’elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti digitalmente;◦ g. l’elenco dei servizi forniti in rete ai sensi dell’articolo 65.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
121
Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Accessibilità siti Digitale: Accessibilità siti internetinternetArt. 54 (Contenuto dei siti
delle pubbliche amministrazioni)
Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
I dati pubblici pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
122
Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Competenza enti Digitale: Competenza enti localilocaliArt. 117 Costituzione
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; [...]
[...] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...]
ordinamento della comunicazione; [...]
E' quindi chiaro che le amministrazioni statali, ed indirettamente le amministrazioni locali devono garantire l'accesso ai siti istituzionali.
Articolo così sostituito dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001
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Codice Codice dell’Amministrazione dell’Amministrazione Digitale: Entrata in vigoreDigitale: Entrata in vigore
Art. 76 (Entrata in vigore del codice)
Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Questo significa che le P.A. dovranno adeguare i siti INTERNET ai criteri di accessibilità definiti nel regolamento di attuazione della legge 04/2004 anche se creano i siti INTERNET con risorse interne e anche se il contratto non lo prevede.
http://www.padigitale.it/home/testodecreto.html
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Tutela del cittadino:Tutela del cittadino:Il Difensore CivicoIl Difensore Civico
Il diritto di accesso ai servizi
l'impossibilità di accedere a un bando ad un utente non vedente in quanto il documento PDF non è correttamente formattato o è protetto in modo da renderlo quindi inaccessibile anche ai lettori di schermo.
l'impossibilità di accedere ad altre informazioni contenute nelle pagine web con difficoltà di navigazione, con impossibilità di ingrandire i caratteri
ecc. ecc.
http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=529
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Tutela del cittadino:Tutela del cittadino:Il Difensore CivicoIl Difensore Civico
Il diritto di accesso ai servizi
La legge 142/90 ha portato molta innovazione in materia di accesso ai documenti amministrativi e tra l'altro, all'art. 8, ha creato la figura del Difensore Civico:1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
A 15 anni di distanza dalla nascita della legge, quasi ogni comune, provincia e regione ha istituito il difensore civico.
http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=529
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Tutela del cittadino:Tutela del cittadino:Il Difensore CivicoIl Difensore Civico
Chi è?
È un organo imparziale di tutela e garanzia per singoli, associazioni ed enti e totalmente indipendente dagli altri organi dell'amministrazione ed interviene su richiesta dei suddetti soggetti nei confronti dei funzionari dell'ente o delle sue aziende o istituzioni per, tra l'altro, eliminare disfunzioni, discriminazioni, abusi e ritardi.
http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=529
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Tutela del cittadino:Tutela del cittadino:Il Difensore CivicoIl Difensore Civico
Come agisce? A seguito della segnalazione esamina la questione
sotto l'aspetto tecnico-giuridico garantendo la imparzialità del suo giudizio contattando poi il responsabile del procedimento ed espone la richiesta o il problema (il tutto con riservatezza del caso). Il funzionario dovrà quindi rispondere alla richiesta del cittadino e quindi il difensore civico valuterà se il problema è stato risolto (con archiviazione della pratica) o se è necessario procedere con ulteriori iniziative (anche in ambito giudiziario) verso l'amministrazione, riferendo poi al cittadino l'esito del suo intervento. Il tutto viene svolto senza alcun costo per il cittadino.
http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=529
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Tutela del cittadino:Tutela del cittadino:Il Difensore CivicoIl Difensore Civico
Quando contattarlo? Innanzitutto un cittadino che si trova davanti ad una
barriera digitale dovrebbe contattare il referente del servizio inaccessibile segnalando la problematica e richiedendo la possibilità di accedere ai servizi ed alle informazioni, a norma dell'art. 1 della legge 04/2004 e dell'art. 3 della Costituzione.
Solo nel caso in cui non vi sia risposta da parte dell'amministrazione (ove non specificati i termini per la risposta, la legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - prevede 30 giorni) e se ciò di fatto crea un danno al cittadino.
http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=529
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Come contattarlo?
Contattando l’URP dell’ente e chiedendo i recapiti del difensore civico.
Far sempre presente al difensore civico sia di come l'impossibilità di accedere a quel determinato contenuto crei delle discriminazioni, sia la mancata risposta da parte del funzionario preposto.
http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=529