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Le comunicazioni e notifiche telematiche
Le novità del D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014
Roma 6 ottobre 2014Dott.ssa Enrica Ciocca
Le disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche si innestano nell’ambito sia del processo civile che penale.Noi tratteremo oggi solamente delle comunicazioni e notifiche telematiche CIVILI. Le norme di riferimento, oltre al codice di rito sono costituite da un complesso e corposo compendio di norme primarie e secondarie che disciplinano sia il processo civile telematico che nello specifico le comunicazioni e le notifiche telematiche.
Premessa generale
L’intervento sarà suddiviso in:- una parte teorica generale;- una parte teorica specifica sulle comunicazioni di
cancelleria;- una parte pratica sulle comunicazioni di cancelleria
unitamente al dott. Vassallo con visione delle comunicazioni sulla Consolle del magistrato
- una parte teorica sulle notifiche dei difensori in proprio;
- una parte teorico pratica degli avv. Lomanno e Labate;- la visione della notifica telematica dei difensori su
Consolle
Premessa metodologica
Sia il Giudice che il Cancelliere operano all’INTERNO del DOMINIO GIUSTIZIA cui appartiene il Gestore dei servizi telematici ed il gestore della PEC Giustizia (GiustiziaCERT), è interna la modalità di implementazione del fascicolo informatico.
Il difensore opera con un gestore PEC esterno al Dominio Giustizia per cui la notifica per entrare nel fascicolo informatico va prodotta a sua cura.
Perché sono diverse le modalità di visione su Consolle?
Il Processo civile telematico (PCT) richiede la acquisizione di una terminologia nuova, di carattere informatico, iniziamo dai più comuni termini che oggi utilizzeremo:
1) PEC= posta elettronica certificata2) MESSAGGIO DI PEC= documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati della certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati (art. 1 DPR 68/2005)3) RdA e RdAC: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna4) SAI= soggetto abilitato interno5) SAE= soggetto abilitato esterno6) Re.G.Ind.E = registro generale degli indirizzi elettronici7) PST= portale servizi telematici www.portaleservizitelematici.giustizia.it8) Formati .XML, .7PM, .eml, .msg (VEDERE LE DEFINIZIONI ALL’INIZIO DEL D.M. 16/04/2014 o D.M.
44/2011)
terminologia
norme nelle quali si tratta anche di comunicazioni e notifiche telematiche:
- D.LGS. 82/2005 (C.A.D.) e s.s.m.- D.L. 193/2009 conv. Con modif. in L. 24/2010 ART.4 - D.L. 179/2012 conv. Con modif. in l. 221/2012 (l. crescita)- D.M.G. 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento concernente le regole tecniche) e s.s.m.- Provvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche)- d.lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali)art. 51 - D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014- D.L. 132/2014 (NON ANCORA CONVERTITO)
La normativa principale in materia di PCT
D.LGS. 82/2005 e ss.mm.
La complessa disciplina dell’amministrazione digitale, prevede norme specifiche che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra P.A. e cittadini, in particolare in materia di:- Posta elettronica certificata (art. 6, 48)- Indici nazionali degli indirizzi pec delle imprese
(art. 6 bis)- Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica (art. 49)
Il CAD
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
art. 51Prevede la disciplina delle comunicazioni e notifiche telematiche che sarà poi sostituita in buona parte dal D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012
D.L. 112/2008 conv. in L.133/2009
Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario
Art. 4Prevede uno o più decreti ministeriali per la individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24
Disciplina le Regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. in materia di comunicazioni v. art. 16
Viene poi modificato con:- D.M. 15/10/2012 n. 209 - D.M. 3/4/2013 n. 48 (dal 24 maggio 2013 possono eseguirsi notifiche telematiche in proprio da parte dei difensori) adeguamento regole tecniche al D.L. 179/2012
D.M. 21 febbraio 2011 n. 44
In attuazione dell’art. 34 del D.M. 44/2011 vengono adottate le specifiche tecniche, dapprima con decreto del 18/07/2011, sostituito con il provvedimento 16/04/2014
- INTRODUCE QUALI FORMATI AMMESSI DEGLI ALLEGATI I FORMATI .EML E .MSG
- DISCIPLINA LE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN VIA TELEMATICA (ART. 17-18)
Provvedimento 16/04/2014 del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero Della Giustizia
Articoli da 16 a 18 Poi modificati: - Dalla L. 24/12/2012 n. 228- Dal D.L. 90/2014 conv. Con modif in L. 114/2014- Dal D.L. 12/09/2014 N. 132
Le norme attengono principalmente:- Alle comunicazioni e notificazioni
telematiche- Alla obbligatorietà del deposito telematico- Alle procedure concorsuali
d.l. 179/2012 convertito con modif. in L. 221/2012 (L. crescita),sez.VI – Giustizia digitale
art. 51 (principi generali)Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla A.G. di ogni ordine e grado e le sentenze sono resi accessibili anche attraverso il sistema informativo e sito istituzionale. Art. 52 (dati identificativi degli interessati)- Su richiesta dell’interessato annotazione sul
provvedimento per omettere le generalità o altri dati identificativi in caso di diffusione.
- In ogni caso nessuna indicazione per l’identità di minori o nei procedimenti relativi a rapporti di famiglia o di stato delle persone.
d.lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali)
- STABILISCE I TEMPI DELLA OBBLIGATORIETA’ DEI DEPOSITI TELEMATICI DEGLI ATTI PROCESSUALI;
- STABILISCE NOVITA’ SULLE COMUNICAZIONI E NOTIFICHE TELEMATICHE
- STABILISCE REGOLE SUI POTERI DI AUTENTICA DI DIFENSORI E AUSILIARI
- FISSA IL DOMICILIO DIGITALE- FORMALIZZA L’UFFICIO PER IL PROCESSO
Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014
IN PARTICOLARE IN MATERIA DI PCT
ART. 18 E 20IN MATERIA ESECUTIVA E FALLIMENTARE
D.L. 132/2014 (NON ancora convertito in legge)
- L. 53/1994 (facoltà di notifica di atti civili per avvocati e procuratori legali) e s.s.m. - D.P.R. 68/2005 (regolamento PEC)- D.P.C.M. 2 NOVEMBRE 2005 (regole tecniche PEC)
La normativa specifica in materia di comunicazioni e notifiche
HA STABILITO LA FACOLTA’ DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E SREAGIUDIZIALI PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALIE’ STATA MODIFICATA DA:-L. 263/2005-L. 183/2011-L. 228/2012- D.L. 179/2012 CONV. IN L. 221/2012- D.L. 90/2014 CONV. IN L. 114/2014
L. 53/1994 e ss.mm.
DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A NORMA DELL’ART. 27 DELLA L. 3/2003 (IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
QUI SI TROVANO TRA L’ALTRO-definizioni-disciplina sui gestori pec (V. circolare CNIPA linee guida per la vigilanza sui gestori pec)-le modalità di trasmissione e interoperabilità-le indicazioni su RAC, RdAC, mancata consegna (art. 6 e 7)
D.P.R. 68/2005 (regolamento PEC)
PER LA FORMAZIONE, LA TRASMISSIONE E LA VALIDAZIONE ANCHE TEMPORARE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
D.P.C.M. 2 NOVEMBRE 2005 (regole tecniche PEC)
D.lgs. 82/2005 DPCM 22.02.2013 Deliberazione CNIPA 45/2009 Determinazione comm. 28.07.2010 N. 69
Sottoscrizione atti telematici:
D.lgs 82/2005 DPCM 6/4/2009 D.L. 185/2008 conv. In L. 2/2009 D.M. 2/11/2005 DPR 68/2005
Trasmissione e ricezione atti
IL SIGNIFICATO E’ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La definizione la traiamo dall’art. 1 del DPR 68/2005:«ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornito al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici»
La PEC : COSA E’?
- Il gestore di pec del mittente fornisce la ricevuta di accettazione del messaggio (RdA), che contiene i dati di certificazione che costituiscono la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di pec
- Il gestore di pec del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che fornisce prova che il messaggio è pervenuto al destinatario e certifica il momento della consegna
- Se le ricevuta è COMPLETA contiene anche la copia completa del messaggio inviato
RdA e RdAC
Art. 16 ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 e ss.mm.
ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente): art. 4 D.L. 179/2012, domicilio digitale del cittadino (facoltativo)IPA: indirizzi comunicati dalle Pubbliche amministrazioni alla AGID (agenzia per l’Italia digitale) ELENCO P.A. presso Ministero Giustizia (art. 16 comma 12 D.L. 179/2012)ReGIndE= registro generale degli indirizzi elettronici (art. 7 D.M. 44/2011 e art. 7, 8, 9 specifiche tecniche 16/0472014) INI-PEC = indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (d.l. 179/2012 art. 5, d.l. 29/11/1985 n. 185 art. 16, decreto 19 marzo 2013 Ini-Pec)
I PUBBLICI ELENCHI
D.L. 179/2012 ART. 16 COMMA 5 D.M. 44/2011 art. 16 comma 6 Specifiche tecniche 16/04/2014 art. 18
SOLO PER ESTRATTO CON MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO INTERNET INDIVIDUATO DALL’AMMINISTRAZIONE DELL’ATTO INTEGRALE
Art. 16 comma 6 D.M. 44/2011Rinvia alle specifiche tecniche per garantire la sicurezza l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità della attività
LA NOTIFICA O LA COMUNICAZIONE CONTENENTI DATI SENSIBILI
Art. 149 bis c.p.c.«l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo pec del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle P.A:»
ART. 17 D.M. 44/2011
ART. 16 SPECIFICHE TECNICHE 16/04/2014
Al momento non sono ancora attivi i sistemi
NOTIFICHE TELEMATICHE DELL’UFFICIO NEP
Le comunicazioni e notifiche di cancelleria
- D.L. 179/2012 conv. In l. 221/2012 art. 16;- D.M. 21/02/2011, n. 44 art. 16;- Provvedimento 16/04/2014 del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia art. 9 bis, art. 17;
- D.l. 90 del 24/06/2014 conv. In L. 114/2014
Riferimenti normativi principali:
art. 16 D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012 principalmente:- Interviene sul codice di rito, commi 1,2,3, (art.
136, 149 bis c.p.c., art. 45 disp.att. C.p.c.);- Individua le modalità delle comunicazioni e
notifiche della cancelleria a mezzo pec secondo i destinatari (commi da 4 a 7);
- Individua le ulteriori modalità per effettuare le comunicazioni (comma 8);
- Individua le date di decorrenza delle nuove disposizioni;
le notifiche e comunicazioni di cancelleria
Art. 16 D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2014 comma 9 e ss.mm.- 20/10/2012 ai difensori per Tribunali e CDA di cui
all’art. 51 d.l. 112/2008 conv. In L. 133/2008- 17/02/2013 per i difensori per i Tribunali e CDA non
ricompresi nell’art. 51 d.l. 112/2008 conv. In L. 112/2008
- 15/10/2013 per i destinatari diversi dai difensori (art. 16 commi da 4 a 7)
- 30/11/2014: per le P.A.- 15^ giorno dai decreti di cui all’art. 16 comma
10 D.l. 179/2012 per gli uffici diversi da Tribunali e Corti D’appello
Date di decorrenza
Art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012:
«nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e le ricezione dei documenti informatici»«La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informativi in dotazione alla cancelleria»
Regola generale delle comunicazioni e notifiche della cancelleria
A) Soggetto obbligato a munirsi di pec: la comunicazione e/o notifica si effettua esclusivamente all’indirizzo pec risultante da pubblici registri o accessibili alle P.A.
Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
B) se il soggetto che è obbligato a munirsi di un indirizzo PEC non ha provveduto ad istituire o comunicare l’indirizzo le comunicazioni e le notifiche si effettuano esclusivamente mediante DEPOSITO IN CANCELLERIA
Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
C) se la parte sta in giudizio personalmente e non ha un indirizzo PEC risultante da pubblici registri può indicare l’indirizzo PEC cui ricevere notifiche e comunicazioni del processo (art. 16 comma 7, che richiama commi 4,6 e 8)
Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
D) Alle Pubbliche Amministrazioni
1) le P.A. comunicano l’indirizzo PEC al Ministero della giustizia conforme a quanto previsto dal DPR 68/2005. L’elenco è consultabile da uffici giudiziari, UNEP e avvocati (art. 16 comma 12 D.l. 17972012)
La data è stata fissata dal D.L. 90/2014 al 30 novembre 2014 (ma era già scaduta....)Le modalità di comunicazione e l’accesso all’elenco degli indirizzi pec delle PA sono regolati dall’art. 9 bis delle specifiche tecniche del 16/04/2014
Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria (in relazione ai destinatari)
(segue) per le P.A.
2) se l’indirizzo PEC non viene comunicato si applicano i commi 6 ed 8 (art. 16 comma 13 D.L. 179/2012)
3) anche se la P.A. sta in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti le comunicazioni e le notifiche sono effettuate ESCLUSIVAMENTE agli indirizzi PEC comunicati a norma dell’art.12
Modalità delle notifiche e comunicazioni di cancelleria
in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario la notifica e la comunicazione si effettuano esclusivamente mediante DEPOSITO IN CANCELLERIA
(art. 16 comma 6 D.L. 179/2014)
MANCATA CONSEGNA
Quando non è possibile procedere alla comunicazione o notifica di cancelleria ai sensi dell’art. 16 comma 4 per cause
NON imputabili al destinatario:
Nei procedimenti civili si applica l’art. 136 comma 3 e artt. 137 e ss. c.p.c.
(art. 16 comma 8 D.L. 179/2012)
IMPOSSIBILITA’ A PROCEDERE A MEZZO PEC
Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3
Ha modificato l’ART. 45 DISP.ATT C.P.C. aggiungendo il requisito dell’integrale comunicazione del provvedimento comunicato.
«il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»
Il biglietto di cancelleria
L’art. 45 D.L. 90/2014 ha modificato anche l’art. 133 c.p.c. prevedendo che anche per il deposito della sentenza si debba dare comunicazione con biglietto contenente il testo integrale della sentenza
E la L. di conversione 114/2014 ha previsto che tale comunicazione NON fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Il biglietto di cancelleria
Art. 16 D.L. 179/2012 comma 3
MODIFICA ART. 45 DISP.ATT C.P.C. tra l’altro aggiungendo il comma 3:« quando viene trasmesso a mezzo pec il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di pec, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»
Il biglietto di cancelleria
Normativa regolamentare:art 44 D.M. 21 febbraio 2011 art. 16-indica come va effettuato;- dove va trovato l’indirizzo pec del destinatario (Reginde, registro imprese, indirizzo pec art. 7 DPCM 6/5/2009 per le persone fisiche)- Come effettuare l’invio se il documento da comunicare è cartaceo
Il biglietto di cancelleria
D.M. 44/2011 Art. 16 comma 3
«si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 47 del CAD»
Quando e come si intende perfezionata la comunicazione di cancelleria? (la RdAC)
Art. 16 comma 7 D.M. 44/2011Si perfeziona il giorno feriale successivo a quello in cui viene generata la RdAC
Come e quando si perfeziona la comunic./notif che contiene dati sensibili?
Art. 16 comma 5 del D.M. 44/2011
«le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico»
Dove si trova la RdAC di una comunicazione o notifica di cancelleria?
Il Flusso (da sito pst)
Se non va a buon fine è segnalato in rosso
IL REGISTRO DI CANCELLERIA RESTITUISCE L’ESITO
Pec non presente
se il C.F. è corretto la comunicazione/notifica è effettuata con deposito in cancelleria
Il sw ci indica se vi è la RdAC o una mancata consegna
Visibilità esiti su Consolle
Esito negativo pec
Esito positivo
Ritirato in cancelleria
Dal bottone a destra «ricevute telematiche»Il sistema indica quali ricevute si sono ottenute e consente di aprirle.
RAC
Visione RdAC
RDAC
RdAC aperta (quella di cancelleria è una ricevuta breve e NON COMPLETA)
Esempio notifica del cancelliere ex art. 16 comma 4 D.L. 179/2012
Prova pratica di visione su consolle, all’interno del fascicolo informatico, nella parte dedicata a comunicazioni e notifiche di cancelleria (immagine manuale Consolle netservice)
Prova pratica di trasmissione e di visione su registro di cancelleria e su consolle, lo storico (immagine manuale Consolle netservice)
NON AVREMO ALCUNA RICEVUTA TELEMATICA MA SOLO LA DICITURA MANCATA CONSEGNA.
LA CANCELLERIA PUO’ STAMPARE UNA ATTESTAZIONE TELEMATICA
OCCORRE VERIFICARNE IL MOTIVO PER DECIDERE SE E’ IMPUTABILE O MENO AL DESTINATARIO.
(VEDERE NOTA DGSIA 1 FEBBRAIO 2013)
COSA VEDIAMO NEL PROGRAMMA IN CASO DI «MANCATA CONSEGNA»? E COSA DOBBIAMO VERIFICARE?
TRIBUNALE DI ***Sezione: PRIMA SEZIONE
ATTESTAZIONE TELEMATICAAttestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti allacomunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data 03 ottobre 2014 neiconfronti di LOMANNO GUGLIELMO
DECRETI INGIUNTIVINumero di ruolo: 8/2014Giudice: **** --- TR ****
Attore principale: SOCIETA ANONIMAConvenuto principale: ROSSI MARIOSi dà atto che in data 03 ottobre 2014 alle ore 18:08 la cancelleria del TRIBUNALE DI**** in persona di CANCELLIERE X ha tentato di effettuare una comunicazionetelematica.Sono stati consultati con esito negativo i Registri di Indirizzi PEC: REGISTROGENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI senza reperire la PEC di: LOMANNOGUGLIELMO con codice fiscale: GGSSST60GNNNNNLa presente attestazione telematica è stata redatta automaticamente dal registro dicancelleria in data 03 ottobre 2014 alle ore 19:02 dall'operatore CANCELLIERE X.
ATTESTAZIONE TELEMATICA
Mancata consegna su SICID
Mancata consegna su SICID
Mancata consegna su SICID
L’utente non esiste
indica tre categorie sinora riscontrare di mancate consegne:
1) Casella sconosciuta, scaduta o non attivata
2) Casella piena3) Problemi di connessione tra i sistemi
gestori di PEC
Circolare D.G.SI.A. 1/2/2013
1) CASELLA DI POSTA PIENA
2) CASELLA SCONOSCIUTA(VA VERIFICATO L’INSERIMENTO CORRETTO DEL C.F. DEL DIFENSORE)
3) CASELLA SCADUTA
4) CASELLA NON ATTIVATA
ESEMPI DI CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO DI MANCATA CONSEGNA
PROBLEMI DI CONNESSIONE TRA SISTEMI
ESEMPIO DI CAUSE NON IMPUTABILI AL DESTINATARIO DI MANCATA CONSEGNA
NOTIFICHE TELEMATICHE IN PROPRIO DEI DIFENSORI
La legge di riferimento è la L. 53/1994 e ss.mm.Il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 ha incentivato l’utilizzazione delle notifiche telematiche in proprio (art. 46):1) Ha escluso la necessità di autorizzazione del
Consiglio dell’ordine;2) Ha previsto che non va pagata la marca ed i
diritti di copia;3) Introdotto il comma 9 bis dell’art. 16 del
D.L. 179/2012 sulle copie informatiche;
Notifiche TELEMATICHE dei difensori in proprio
La normativa regolamentare è contenuta nel D.M. 44/2011 art. 18 - individua gli allegati e loro caratteristiche - prevede che la RdAC deve essere COMPLETA
Le specifiche tecniche del 16/04/2014 prevedono all’art. 19 bis i formati e cosa va inserito nella busta telematica
Notifiche TELEMATICHE dei difensori in proprio
Art. 1 L. 53/1994
«L’AVVOCATO O IL PROCURATORE LEGALE MUNITO DI PROCURA ALLE LITI A NORMA DELL’ARTICOLO 83 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE»
CHI PUO’ ESEGUIRE LA NOTIFICA TELEMATICA IN PROPRIO?
ART. 3 BIS L. 53/1994
La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
CHI PUO’ RICEVERE UNA NOTIFICA TELEMATICA IN PROPRIO?
Art. 16 sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.»
Il domicilio digitale
Art.3 bis L. 53/1994
«si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»
Come si esegue una notifica telematica?
ART. 3 BIS l. 53/1994
«3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Quando si perfeziona la notifica telematica in proprio?
La L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ha introdotto l’art. 16 septies al D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012:
«La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.»
Il TEMPO della notificazione con modalità telematica è diverso da quello ordinario?
1) l’atto da notificare va allegato al messaggio di pec- Può essere informatico (nativo o meno)- Può essere analogico (cartaceo) per cui se
ne deve estrarre copia informatica attestando la conformità all’originale (art. 22 Dlgs 82/2005)
COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA?
2) Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»
COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA? (segue)
3) Il difensore redige le relazione di notificazione
- SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO- SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE- ALLEGATA AL MESSAGGIO DI POSTA
COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA? (segue)
LA RELATA DEVE CONTENERE TUTTI I REQUISITI INDICATI DALL’ART. 3 BIS COMMA 5 DELLA l. 53/1994
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) SOPPRESSA (AUTORIZZ.CONSIGLIO DELL’ORDINE)c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene
notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato
estratto; g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA? (SEGUE)
4) SE LA NOTIFICA E’ EFFETTUATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTO DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE:
- Ufficio giudiziario- Sezione- Numero e anno di ruolo
COME SI COMPONE LA NOTIFICA TELEMATICA ? (segue)
ART. 11 L. 53/1994
«1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.»
QUALE NORMA DISCIPLINA I VIZI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO?
ART. 9 l. 53/1994Il d.l. 90/2014 ha introdotto il comma 1 ter
« in tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis»
La regola è diventata la possibilità di dare prova con modalità telematica, l’eccezione è data dalla prova «cartacea»
COME SI FORNISCE LA PROVA DELLA AVVENUTA NOTIFICA TELEMATICA DEL DIFENSORE IN PRIORIO?
Art. 19 bis specifiche tecniche 16/04/2014«La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.»
Cosa va inserito nella busta con la notifica telematica?
Con modalità telematiche, con un deposito telematico con allegato quanto indicato nell’art. 19 bis delle specifiche tecniche 16/04/2014.
Le specifiche tecniche 16/04/2014 hanno, infatti, previsto la possibilità di depositare anche documenti in formato .eml o .msg
Come si fornisce la prova della notifica telematica?
Art. 9 comma 1 bis
«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»
Come si fornisce la prova «con modalità analogica»?
Copia su supporto cartaceo:1) Messaggio di pec2) Allegati3) Ricevuta di accettazione (RAC)4) Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)5) Attestazione di conformità ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
Art 9 comma 1 bis L. 53/1994
Il deposito avviene come ogni altro “atto di parte”, si abbina ad un atto principale gli allegati
Visione notifica su SICID
Rdac in allegato
Mancata consegna
Visione notifica in SICIDAll’interno di un fascicolo in «dettagli» si possono vedere gli atti depositati e vederli con «apri allegato»
Le notifiche si vedono ALL’INTERNO
del fascicolo informatico in ALLEGATO
Come per ogni altro deposito di parte
Visione su Consolle
Quali allegati controllare: la Rda
Ci deve essere la ricevuta di avvenuta consegna che ci dice QUANDO, A CHI e COSA e’ stato notificato e contiene la relata di notifica
Quali allegati controllare: la Rdac
Aperto l’allegato della notificazione vi sarà l’atto notificato con la relata di notifica
Esaminare gli allegati alla RdAC
Relata firmata digitalmente(estensione .p7m)
Atto notificato
Relata di notifica di atto processuale del Giudice tratto dal registro informatico con
attestazione di conformità (non richiesta ovviamente se si notifica un atto nativo digitale
del difensore, quale un atto di citazione o un ricorso)
Relazione di notificazione a mezzo posta elettronica certificata
Io sottoscritto avv. Guglielmo Lomanno (c.f.:LMNGLL64E01H501B), iscritto al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma con tessera A19020 nella qualità di difensore del signor Pinco Pallino,
residente in Roma, via di Vermicino 62 (P.IVA. e C.F.:04948621000) in virtù di procura rilasciata in
data 30.09.2014, ho notificato ai sensi della L. 21/01/1994, n. 53 – il provvedimento del giudice del
Tribunale di Rieti D.ssa Ciocca nel procedimento N.R.G. 8/2014, al signor Tizio Caio nel domicilio
eletto presso l'Avvocato Antonio Labate, all'indirizzo di posta elettronica certificata
antoniolabate@ordineavvocatiroma.org estratto dal RegIndE tenuto dal Ministero della Giustizia
utilizzando il mio indirizzo p.e.c.: guglielmolomanno@ordineavvocatiroma.org, presente
sul medesimo registro pubblico.
ATTESTO
che il provvedimento notificato è conforme all'atto contenuto nel fascicolo informatico del
procedimento monitorio N.R.G. 00000008/2014 del Tribunale di Model Office (Rieti) da me
estratto in copia informatica
Roma, 03 ottobre 2014 Avv. Guglielmo Lomanno
La relata di notificazione : esempio
La attestazione di conformità può riguardare originali cartacei e/o telematici contenuti nel registro informatico
RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994
Io sottoscritto Avv. Azzeccagarbugli (C.F. ***), nell'interesse e quale difensore di [nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale], in forza di procura alle liti dal medesimo conferitami in data […], relativamente alla causa civile n. […] RG, pendente avanti al Tribunale di […], Sezione […], Giudice […], ho notificato, mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente azzeccagarbugli@ordineavvlagodicomo.it, iscritta nel REgistro Generale indirizzi Elettronici – REGINDE (di cui in calce sono riportati i dettagli) , l'allegato atto di […] digitalmente firmato, nonché la citata procura alle liti ed i seguenti documenti […] e […], il tutto a [“nome e cognome” oppure: “denominazione sociale”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore], residente/sedente a […], mediante invio dell'atto stesso e degli altri menzionati allegati digitali al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario …, reperito dal seguente pubblico elenco ...Contestualmente, ad ogni effetto di Legge (art. 3 bis, commi 2 e 5, L. n. 53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011) attesto la conformità all'originale cartaceo *** e dell'atto **** informatico allegato.La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv. Azzeccagarbugli del Foro di Lago di Como.
La relata di notificazione
ATTENZIONE: Mancata consegna
Se il difensore riceve un avviso di mancataconsegna deve procedere alla notifica secondo lemodalità tradizionali
errore in questo caso: utente non esiste
Grazie dell’attenzione, buon
PCT a tutti
Un particolare doveroso ringraziamento per la collaborazione va agli avv. Antonio Labate e Guglielmo Lomanno, al dott. Luigi Vassallo, al tecnico CISIA Antonio Simeone, alle colleghe Elena Boghetich della formazione decentrata e Rossella Masi, Magrif Roma, alla dott. Rita Aquilanti del DGSIA