L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.

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Una presentazione sintetica sull'azienda e sul suo trasferimento (sorte dei debiti e dei crediti, sorte dei contratti,). Cenni ad affitto e usufrutto di azienda.

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Definizione di azienda e di ramo d’azienda Natura giuridica dell’azienda Modi di circolazione dell’azienda Effetti della circolazione dell’azienda

L’AZIENDA E LA SUA CIRCOLAZIONE

UNITÀ 4 UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

AZIENDA (ART.2555 C.C.)

Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.)

Detti beni costituiscono l’«organizzazione» cui fa riferimento l’articolo 2082 e sono l’apparato materiale indispensabile per l’esercizio d’impresa.

NATURA GIURIDICA DELL’AZIENDA

RAMO DI AZIENDA

Si ha un “ramo di azienda” in quanto sia identificabile “un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi.

L’ordinamento tutela l’unitarietà del ramo d’azienda e considera equivalenti sotto diversi profili il trasferimento dell’azienda e quello di singoli rami della medesima.

IMPRESA E AZIENDA

L’azienda presuppone l’impresa, della quale costituisce lo strumento.

Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo.

I beni dell’imprenditore non destinati all’esercizio d’impresa non fanno parte dell’azienda.

DIFFERENZA TRA IMPRESA E AZIENDA

I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti:

I COMPONENTI DELL’AZIENDA

NESSO DI INTERDIPENDENZA

Essenziale per la configurazione dell’entità “azienda” è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni aziendali, in modo da rendere tale entità atta a perseguire un fine produttivo: destinazione funzionale unitaria.

Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità.

DESTINAZIONE FUNZIONALE UNITARIA

L’azienda si presenta come una entità una e plurima.

L’unità della funzione economica determina una unificazione da un punto di vista giuridico dei diversi beni che questa funzione realizzano.

L’unificazione sussiste soltanto nei limiti della destinazione funzionale, e cioè in quanto questa destinazione permanga e in quanto i beni vengano in considerazione nella loro posizione funzionale

LA RATIO DELLA DISCIPLINA DELL’AZIENDA

È il mantenimento della sua unitarietà.

Difatti la normativa sulla divisione ereditaria prevede il divieto di divisione delle aziende cadute in successione.

CARATTERI DELL’AZIENDA

A. ORGANIZZAZIONE

È il nesso di interdipendenza che collega i vari beni che compongono l’azienda in modo da renderla idoneo strumento per il perseguimento del fine produttivo

B. AVVIAMENTO

L'avviamento può essere definito come la capacità di profitto di un'attività produttiva: la particolare qualità che consente ad un determinato complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi - e potenzialmente maggiori - di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzo isolato dei singoli beni che lo compongono.

 Pertanto, tale componente è rappresentata dal maggior valore acquisito dall'azienda rispetto alla somma dei valori economici dei beni che compongono la stessa (Cass., 19 ottobre 1995, n. 10893, in Foro it., 1996, I, c. 382).

AVVIAMENTO: DEFINIZIONE

È il plusvalore che acquistano i beni come complesso rispetto al valore che hanno come singole individualità.È la capacità dell’azienda di produrre profitti.Non è un nuovo bene, ma il valore economico del collegamento funzionale dei singoli beni.

FONDAMENTO

Duplice fondamento:Soggettivo, in quanto è inerente alla capacità dell’imprenditore;

Oggettivo, in quanto è inerente agli elementi dell’azienda e al luogo di svolgimento dell’attività.

C. CLIENTELA

Coloro ai quali sono destinati i beni e i servizi prodotti dall’imprenditore.

Flusso costante della domanda dei beni e servizi che fanno capo all’azienda.

È espressione e indice di misura dell’avviamento.

È un rapporto di fatto tra consumatori ed impresa dal quale dipende il profitto che l’imprenditore ricava dalla sua attività.

DIFFERENZA TRA CLIENTELA E AVVIAMENTO

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA

Si ha trasferimento d’azienda quando è trasferito un complesso di beni funzionalmente collegati in modo tale da consentire potenzialmente l’esercizio d’impresa.

TITOLI GIURIDICI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Vi sono diversi titoli giuridici del trasferimento d’azienda:per atto tra vivi;per causa di morte;a titolo gratuito; a titolo oneroso;in proprietà o in godimento.

Applicando diverse possibili figure negoziali (donazione, vendita, permuta, conferimento in società, affitto, usufrutto,ecc.)La legge disciplina specificamente:a)Vendita (art.2558 c.c.);b)Usufrutto (art.2561 c.c.);c)Affitto (art.2562 c.c.).

CESSIONE DI AZIENDA E SUCCESSIONE D’IMPRESA

Il cessionario acquista l’azienda a titolo derivativo. Prima della cessione il cessionario può essere già

imprenditore o diventarlo per effetto dell’acquisto.La cessione dell’azienda può implicare la

cessazione della qualità di imprenditore in capo al cedente.

In caso di trasferimento dell’azienda in godimento (affitto, usufrutto o altra figura simile) coesistono sull’azienda i diritti di due soggetti imprenditori.

TIPI DI TRASFERIMENTO

Non esiste una disciplina giuridica unitaria per ciò che attiene la circolazione dell’azienda (non vi è una «legge di circolazione» dell’azienda.

Occorre quindi osservare le regole stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (necessità della forma scritta ad substantiam per gli immobili ecc.) o per la particolare natura del contratto (necessità dell’atto pubblico notarile per la donazione e il conferimento in società, ecc.).

LE LEGGE DI CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA

ART.2556 C.C. E PROVA DELLA CESSIONE D’AZIENDA

Norma applicabile solo alle imprese soggette a registrazione con effetto di pubblicità legale (società commerciali, imprese commerciali medio-grandi e oggi anche agricole).Il notaio che interviene nella redazione del contratto ha l’obbligo di:— depositare entro trenta giorni l’atto di cessione presso il Registro delle Imprese;— comunicare al questore la generalità dei contraenti, i dati identificativi dell’azienda e il prezzo pattuito, il tutto entro il mese successivo alla vendita.

«Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per la particolare natura del contratto, o dei singoli beni che compongono l’azienda» (art. 2556 c.c.)

PUBBLICITÀ LEGALE TRASFERIMENTO AZIENDA

Per il secondo comma dell’articolo 2556 c.c. i contratti di trasferimento delle aziende di imprese soggette a registrazione con effetto di pubblicità legale devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata e devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

Si tratta di una forma imposta da esigenze di controllo delle cessioni di azienda la cui inosservanza non determina nullità della cessione (solo eventuali sanzioni artt. 2194 o 2630 c.c.).

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN PROPRIETÀ

DIVIETO DI CONCORRENZA

Il trasferimento di un’azienda commerciale comporta per l’alienante l’obbligo di astenersi dall’iniziare una nuova impresa, che possa, per le sue caratteristiche, sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557 comma I c.c.).Tale obbligo può essere escluso o ampliato dalle parti, non oltre, però, il limite temporale dei cinque anni (art. 2557 comma II c.c.) e purché non sia preclusa ogni attività dell’alienante.Se il trasferimento riguarda un’azienda agricola il divieto si riferisce alle attività connesse per le quali sia prospettabile uno sviamento di clientela.

DIVIETO DI CONCORRENZA II

Si ritiene applicabile il divieto anche in caso di vendita coattiva dell’azienda.

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI

In seguito al trasferimento dell’azienda, e salvo diversa volontà delle parti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558 comma I c.c.).Non è ammesso il patto contrario per i contratti di lavoro subordinato (art. 2112 c.c.).

LE TRE REGOLE CONTENUTE NELL’ARTICOLO 2558 C.C..

REGOLE PARTICOLARI

Regole particolari per la tutela dei contranti ceduti o di situazioni particolari:

- art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro;- art. 2610 c.c. per il contratto di consorzio;- Disciplina contenuta nel Codice della proprietà

industriale;- art.36 L. 392/1978 in tema di locazione di immobili

urbani non adibiti ad abitazione.

CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO

A differenza di quanto avviene nella cessione del contratto (art.1460 c.c.), nel caso di trasferimento d’azienda non è prevista la necessità del consenso del contraente ceduto.

Il contraente ceduto ha solo la facoltà, in presenza di una giusta causa, di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia dell’avvenuto trasferimento

L’ESCLUSIONE DELLA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Il cessionario normalmente succede in tutti i contratti stipulati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Le parti possono escludere con patto espresso detta successione.

È difficilmente configurabile una cessione di azienda quando siano esclusi contratti fondamentali.

ESCLUSIONE DEI CONTRATTI «PERSONALI»

Ammessa in presenza di contratti fortemente caratterizzati dalla fiducia tra le parti.

Il trasferimento di tali contratti deve pertanto seguire la disciplina ordinaria della cessione del contratto, che si perfeziona con il consenso del contraente ceduto.

La successione dell’acquirente nei contratti trova una particolare applicazione nell’art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro dipendente: “In caso di trasferimento dell’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.

Non è ammesso patto contrario.

Per le aziende con più di 15 dipendenti si deve inoltre comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali il motivo della cessione con preavviso di almeno 25 giorni rispetto al trasferimento, indicando le ragioni giuridiche ed economiche dell’operazione (cfr. art. 47 L. n. 428/1990).

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DI LAVORO

“L’alienante e l’acquirente sono

obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al

tempo del trasferimento...”.

Dal trasferimento d’azienda deriva automaticamente il trasferimento dei crediti aziendali.

La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitori con la notifica, o con l’accettazione da parte di questi, oppure con l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda (art. 2559 c.c.)

SORTE DEI CREDITI RELATIVI ALL’AZIENDA CEDUTA

L’art. 2559 c.c. dispone che il trasferimento dei crediti aziendali è opponibile ai terzi anche in mancanza di notifica o accettazione, del debitore ceduto dal momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il debitore è liberato se paga in buona fede all’alienante.

Quanto alla sorte dei crediti nel rapporto tra alienante e acquirente, per alcuni il trasferimento è automatico salvo patto contrario, per altri invece occorre sempre un’espressa pattuizione ad hoc.

SORTE DEI CREDITI II

SORTE DEI DEBITI RELATIVI ALL’AZIENDA CEDUTA

Si tratta di contratti per la cessione del godimento dell’azienda specificamente regolati dal codice civile.

A entrambi si applica il divieto di concorrenza dell’alienante e la disciplina sulla successione nei contratti.

La disciplina dei crediti aziendali si applica solo all’usufrutto.

In nessun caso si applica la disciplina dei debiti aziendali.

AFFITTO E USUFRUTTO DI AZIENDA

OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO E DELL’USUFRUTTUARIO