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L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA
ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011
APPRENDISTATO
Art.1 DLG. 167/2011 (TU
dell’Apprendistato)
«E’ un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani.»
3
Componente formativaPeriodo di prova
Lavoro a tempo indeterminato
Libero recesso (art.2118 cc)
Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc)
APPRENDISTATO un contratto a tempo indeterminato
Modifiche L.92/2012 e DL 34/2014convertito il Legge n.78 16 maggio 2014
• sono escluse le imprese artigiane: restano in vigore i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85 (Legge-quadro per l'artigianato)
• fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 5
A Piano Formativo in forma sintetica (art 2 comma 1 lettera a Dlg 167/2011 modifiche L78/2014)
BConferma apprendisti per inserimento di nuovi: azienda con più di 50 dipendenti (nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione) conferma di almeno il 20% degli apprendisti (art 2 comma 3 bis Dlg 167/2011-modifiche L78/2014)
C
Assunzione nuovi apprendisti. Per aziende con*:9 o + dipendenti : 3 apprendisti ogni 2 maestranze
specializzate0/9 dipendenti: il rapporto rimane 1/1.da 0 a 2 maestranze specializzate: max 3 apprendisti
( L.92 /2012 -art. 1 c. 16 lett d - c. 18)
D Durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi** (art 2 c. 1 lett.a-bis modifica L92/2012)
DESTINATARI
ETÀ
18-29 ANNI compiuti (17 anni per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi D.lgs.
226/2005) in possesso dei requisiti di accesso alle specifiche tipologie di percorso.
FINALITA’
TITOLI CONSEGUIBILI
O
ALTRE FINALIZZAZIONI
titoli di studio universitari e dell’alta formazione
(lauree – master – dottorati)
diploma di Istruzione secondaria
superiore
specializzazione tecnica superiore (ITS – IFTS)
attività di ricerca
praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche
Esperienze professionali
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 5 – D.Lgs. 167/2011)
DURATA
Minima 6 mesi
Massima: definita dalle Regioni in sede di regolamentazione dei profili formativi, in relazione al titolo da conseguire
REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI
Rimessa alle Regioni in accordo con le Parti Sociali, le Università, gli istituti di istruzione, le istituzioni formative o di ricerca
(Protocolli di Intesa)
In assenza apposite convenzioni stipulate dalle imprese o loro
associazioni con le istituzioni formative o di ricerca
Attori e Processo
ImpresaUniversità
placement
didatticaQuadro di regole regionali
Adempimenti a carico dell’impresa 1/2
Selezione e assunzione dell’apprendista
Modalità:
- reperire l’apprendista tra un gruppo di studenti- Inserire un giovane selezionato secondo i propri canali in un
percorso già programmato con l’istituzione formativa
Verifica aspetti disciplinati dal CCNL di riferimento
In generale competono alla contrattazione collettiva i seguenti aspetti:
- Predisposizione di moduli e formulari per il contratto- Definizione livelli retributivi e inquadramento dell’apprendista- Regolamentazione della figura del tutor (individuazione del ruolo,
delle funzioni e di requisiti professionali e/o scolastici)- Sospensione (malattia maternità) e prolungamento del periodo di
apprendistato- Ferie- Orario di lavoro
Verifica elementi per stipula convenzione
Disciplina la durata e il profilo formativo del contratto. In generale gli aspetti regolamentati sono:
- Requisiti dei destinatari (titolo di studio in possesso, cfu da possedere..)
- Durata della componente formativa- Format del PFI (laddove non definita nel CCNL)
Individuazione TUTOR o REFERENTE AZIENDALE
Qualora i requisiti non fossero disciplinati dal CCNL di riferimento (o ad integrazione di quanto disciplinato) vengono regolamentati nella convenzione.Le funzioni del tutor possono riguardare:- co-progettazione del percorso formativo- Facilitazione e supporto all’apprendimento - Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna- Controllo del corretto svolgimento della formazione- Raccordo e coordinamento tra apprendista e istituzione formativa- Valutazione degli apprendimenti
Comunicazione obbligatoria di assunzione (CO)
E’ effettuata on-line dal consulente del lavoro dell’impresa.
Redazione del PFI Come disposto dal comma 1 lettera a) dell’art 2 D.Lgs 167/2011, l’impresa è tenuta, entro 30 gg dall’assunzione, a compilare un PFI sintetico (L78/2014) ed allegarlo al contratto. Nel PFI vengono descritti i contenuti dell’azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale (dati anagrafici, indicazione tutor aziendale, attività…)
Gestione della formazione interna all’impresa
L’impresa, con il supporto dell’ateneo, per organizzare e gestire efficacemente la parte di formazione interna, predispone:- registro presenze- luoghi adibiti alla formazione- strumenti e materiali didattici (pc, dispense, materiali per
esercitazioni, verifiche…)
Adempimenti a carico dell’impresa 2/2
ELEMENTI FONDAMENTALI
CONVENZIONE
PIANO FORMATIVO e patto di prova
IL PIANO FORMATIVO
E’ l’elemento essenziale ed integrante del contratto dove i diversi soggetti definiscono il progetto formativo di riferimento per l’apprendista. Deve essere definito entro 30 gg dalla stipula del contrattoCon la Legge 16 maggio 2014, n. 78 (Jobs Act) si prevede una forma sintetica
Dati Anagrafici dell’ apprendista, titolo di studio, esperienze pregresse (in ambito formativo e lavorativo)
Dati identificativi dell’ Impresa Dati ateneo Indicazione Tutor aziendale Riferimento alla Qualifica da conseguire CCNL applicato Livello inquadramento iniziale e finale Contenuti dell’attività formativa con l’indicazione del luogo (ateneo/impresa),
delle modalità di erogazione (frontale, FAD,…) e degli obiettivi formativi correlati Doveri delle parti
VANTAGGI
VANTAGGI
Giovani
• Regolare contratto di lavoro;
• Sviluppare competenze professionali;
• Conseguire un titolo di studio di livello secondario e terziario o una qualifica ai fini contrattuali;
• Tutele assicurative/previdenziali
Imprese
• Flessibilità nella gestione;
• Possibilità di valutazione delle nuove risorse;
• Definizione percorso formativo;
• Alte professionalità;
• Incentivi fiscali.
Istituzioni formative
• Ampliamento offerta formativa;
• Competitività;
• Finanziamenti;
• Rete con imprese.
ALTRI VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI
Il TU elenca tutte le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al pari di tutti gli altri lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
o assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o assicurazione contro le malattieo assicurazione contro l’invalidità e vecchiaiao maternitào assegno familiareo ASPI (introdotto dalla Cir. INPS n. 128/2012)
TUTELE ASSICURATIVO/PREVIDENZIALI RICONOSCIUTE AGLI APPRENDISTI
ALTRI VANTAGGI PER LE IMPRESE
SGRAVI CONTRIBUTIVI
BENEFICI RETRIBUTIVI
INCENTIVI ECONOMICI
1
2
3
1. SGRAVI CONTRIBUTIVI
*L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di conferma in servizio del lavoratore.
**per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016 e per i primi tre anni di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. (Legge di stabilità L.183/2011 – art. 22)
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Dipendenti Aliquota contributiva datore di lavoro
Aliquota contributiva apprendista
TOT
Più di 9 addetti 10%* +1,61% Aspi 5,84% 17,45%
Meno di 9 addetti 0 (100% di sgravio)** +1,61% Aspi 5,84% 7,45%
Anno successivo contratto 10%*
+1,61% Aspi 5,84% 17,45%
2. BENEFICI RETRIBUTIVI
Crescente in relazione all’anzianità
La retribuzione dell’apprendista può essere:
livelli %
Fino a 2 livelli inferiori a quello del lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto
Stabilita in % rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica a cui è finalizzato il contratto
VANTAGGI ECONOMICIESEMPIO 1:
Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un posto da impiegato al 7° livelloFINALITA’: Master di II livello (2 anni)
ALTO APPRENDISTATO TOTper 13 mesi
CONTRATTO ORDINARIO A TEMPO INDET.
TOT per 13 mesi
1° anno 5°livello (1.679 €) 21.838 € 7°livello (2.094 €) 27.228 €
2° anno 6°livello (1.928 €) 25.066 € 7°livello (2.094 €) 27.228 €
Contributi (sgravio 100%) 0 Contributi INPS (29%) 15.792
TOTALE (2 anni) 46.904 € TOTALE (2 anni) 70.248 €
Risparmio per i due anni di master: 70.248-46.904 = 23.344 €Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 €Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 39.136 €Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese di TFR sono inferiori.
VANTAGGI ECONOMICIESEMPIO 2:
Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un posto da impiegato al 4° livelloFINALITA’: Master di II livello (2 anni)
ALTO APPRENDISTATO TOTper 13 mesi
CONTRATTO ORDINARIO A TEMPO INDET.
TOT per 13 mesi
1° anno 2°livello (1.363,11€) 17.720,43 € 4°livello (1.570,69 €) 20.417,67 €
2° anno 3°livello (1.506,69 €) 19.586,97 € 4°livello (1.570,69 €) 20.417,67 €
Contributi (sgravio 100%) 0 Contributi INPS (29%) 15.792
TOTALE (2 anni) 37.307,4 € TOTALE (2 anni) 56.627,34 €
Risparmio per i due anni di master: 56.627,34 – 37.307,94 = 19.319,94 €Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 €Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 35.111,94 €Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese di TFR sono inferiori.
3. INCENTIVI ECONOMICI
BANDO FIXO
Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese, per richiedere contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di laureandi, laureati e dottorandi con contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca
BANDO FIXOBeneficiari:
IMPRESE E DATORI DI LAVORO PRIVATI
(con sede operativa sul territorio nazionale) che assumano
- a tempo pieno o a tempo parziale -con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca :
GIOVANI di età compresa tra i 18 e i 29 anni
per il conseguimento dei seguenti titoli di studio:laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unicoMaster universitario I e II livello, dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore (ITS, IFTS)
BANDO FIXOImporto contributo:
Le imprese che stipulino contratti di Apprendistato di Alta formazione e ricerca a partire dalla data di emissione del bando (prevista per luglio 2014) riceveranno un contributo pari a:
- € 6.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno
- € 4.000,00 per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale
**Importi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio**non cumulabili con altri contributi erogati da Italia Lavoro S.p.A. per assumere lo stesso lavoratore. **cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.
ULTERIORI APPROFONDIM
ENTI
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: QUALITÀ E TUTELE PER IL LAVORATORE
Divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivoPossibilità di recedere dal contratto da entrambe le
parti con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione
(art. 2118 cc)
Per la parte contrattuale la disciplina dell’apprendistato è rimessa, alla contrattazione collettiva a livello
nazionale o ad accordi interconfederali
Forma scritta del contratto e del patto di prova
Divieto di retribuzione a cottimo
PUNTUALIZZATA NATURA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI
ASPETTI CONTRATTUALI
CONTRATTO, PATTO DI PROVA
RETRIBUZIONE
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il
calcolo dell’IRAP
SGRAVI FISCALI
Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti (quali la normativa sul collocamento mirato) o dalla contrattazione collettiva
INCENTIVI NORMATIVI
Aliquote ordinarie : primo anno 1,5%, secondo anno 3%, annualità successive 10%
Dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto. Per contratti di durata superiore (figure artigiane) dopo i primi 3 anni: aliquota ordinaria del 10% (Legge di stabilità L.183/2011 – art. 22)Dal 1/1/2013, viene aggiunto il contributo A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) pari al 1,61%
INCENTIVI CONTRIBUTIVI(aziende fino a 9
dipendenti) Circolare INPS n. 128 del
2/11/ 2012
Il regime contributivo
agevolato relativo ai
primi 3 anni rientra nei
vincoli per gli aiuti di
Stato in «deminimis» , di
cui al Reg. CE n.
1998/2006
La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della
retribuzione imponibile.Dal 1/1/2013, viene
aggiunto il contributo A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)
pari al 1,61%
INCENTIVI CONTRIBUTIVI(aziende oltre 9
dipendenti)
Per tutti i rapporti di apprendistato instaurati,
con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
l’aliquota è del 10% per i primi 18 mesi
INCENTIVI CONTRIBUTIVI(lavoratori in mobilità)
I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di formazione (escluso mobilità)
INCENTIVI CONTRIBUTIVIper prosecuzione contratto
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: VINCOLI E OPPORTUNITÀ NORMATIVE
Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria
spettante (CCNL)OPPURE
Possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in
modo graduale alla anzianità di servizio
INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
I lavoratori in mobilità, possono essere
assunti in apprendistato, ai fini
della loro qualificazione o riqualificazione
professionale, anche derogando ai limiti di età anagrafica previsti
LAVORATORI MOBILITA’
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, non può superare il 100% delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso
NUMERO DI APPRENDISTI
L. 92 del 28 giugno 2012
(art. 1 c. 16 lett d - c. 18)
Dal 1 gennaio 2013:-aziende con più di 9 dipendenti: il rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2 specializzati e qualificati- aziende fino a 9 dipendenti: il rapporto rimane 1/1.- aziende con specializzati e qualificati da 0 a 2: max 3 apprendisti- imprese artigiane: restano in vigore i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85 (Legge-quadro per l'artigianato)
Il D.Lgs 167/2011(modifiche L.92/2012)LIMITI NUMERICI
A partire da gennaio 2013 l’assunzione dell’apprendista è subordinata al rispetto del seguente limite numerico complessivo (non applicabile alle imprese artigiane):
Lavoratori dipendenti ApprendistiTra 0 e 2 maestranze specializzate Max 3
- di 10 100%
+ di 10 3 (ogni 2 maestranze specializzate e qualificate)
LIMITI NUMERICI IN CASO DI NUOVI APPRENDISTI (modifiche L78/2012)
Per l’inserimento di nuovi apprendisti l’azienda con più di 50 dipendenti deve aver proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (L.78/2014)
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione del rapporto.
Dal computo sono escluse le cessazioni derivanti da: Recesso durante il periodo di prova Dimissioni Licenziamento per giusta causa
In mancanza del rispetto di tale percentuale, il datore di lavoro può confermare un solo apprendista.
Circolare n.128/2012 INPSASPI
In base alla Circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012 vengono chiariti i seguenti punti:
• a partire dal 1 gennaio 2013 anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) ed il carico contributivo aziendale avra’ un aumento del 1,61%
• il regime contributivo agevolato previsto dall’art. 22 della Legge di stabilita’ 2012 deve avvenire in conformita’ alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
Approfondimento :Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA
• Contratto a tempo indeterminato, con espressa estensione delle tutele previdenziali e assistenziali (INAIL, INPS, ASSEGNO FAMILIARE);
• Forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale (PFI);
• Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi (fatti salvi i contratti stagionali previsti dall’art. 4 co. 5)
• Aperto a tutti i settori (anche pubblico impiego);
• Presenza di un tutore o referente aziendale;
• Disciplina generale rimessa ai CCNL;
Approfondimento :Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA
Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensioni involontarie superiori a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
• Divieto di retribuzione a cottimo;• Divieto di recesso durante il periodo formativo per entrambe le parti senza
giusta causa o giustificato motivo;• Possibilità di recesso al termine del periodo di formazione, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c., altrimenti il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
• Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
ASPETTI CONTRATTUALIIl Patto di Prova
Il Patto di prova:
clausola facoltativa nel contratto, deve essere in forma scritta;
Possibilità da entrambe le parti di recedere il contratto; indicazioni delle mansioni per la quale sarà esperita la
prova; indicazione della durata e dell’eventuale preavviso; durata massima di 6 mesi (il riferimento sono i CCNL)
Indicazioni della Circolare INPS n.128/2012AIUTI DE MINIMIS
La concessione dello sgravio contributivo totale (100%) deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti «de minimis*», di cui al Regolamento CE n. 198/2006**.
* aiuti «de minimis»: aiuti di esigua entità che non alterano la concorrenza > limiti previsti dal Reg. CE n. 1998/2006.**I datori di lavoro dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti «de minimis».
AIUTI DE MINIMIS Art.2 par.2 Reg.CE n.1998/2006:
Stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non deve superare la somma di 200.000 € nell’arco dei tre esercizi finanziari. (100 mila nel settore dei trasporti, 7.500 mila nel settore agricolo che limita la possibilità di assunzione ad un solo apprendista; resta invece il limite di 500 mila € per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale).
REGIME SANZIONATORIO
Circolare 5/2012 MLPSSANZIONI
In caso di mancata erogazione della formazione
La totale assenza della formazione può inoltre determinare la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
C’è la possibilità di recuperare la formazione entro «congruo termine»
il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
In caso di:
- Mancata individuazione di un tutor- Mancata forma scritta del PFI- Sottoinquadramento contrattuale- Retribuzione a cottimo- Trattamento retribuito inferiore a quello stabilito
E’ prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 €
In caso di recidiva la sanzione va da 300 a 1.500 €
Circolare 5/2012 MLPSSANZIONI
Regime sanzionatorio 1/2 art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011
1. FORMAZIONE NON RECUPERABILEIn caso di responsabilità esclusiva del datore di lavoro, questi è obbligato a versare la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del contratto di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
2. FORMAZIONE RECUPERABILEQualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare
l’inadempimento nell’erogazione della formazione prevista, il personale ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.
Regime sanzionatorio 2/2 art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011
Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione dei principi concernenti:
1. La forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale;
2. Il divieto di retribuzione a cottimo;
3. La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle del conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio;
4. La presenza di un tutore o referente aziendale.
N.B. Cfr. Circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro
CONVENZIONE
In caso di assenza di accordo tra Regione e PPSS è possibile avviare contratti in apprendistato tramite convenzioni apposite tra
In via cedevole rispetto alle eventuali future regolamentazioni regionali
ISTITUZIONE FORMATIVA e IMPRESA o ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
ASPETTI CONTRATTUALI
eventuali moduli e formulari per il contratto, il patto di prova livelli retributivi e inquadramento (sottoinquadramento o percentualizzazione) la sospensione e prolungamento del periodo di Apprendistato disciplina previdenziale e assistenziale
ASPETTI FORMATIVI
Finalità degli interventi Requisiti dei destinatari Durata della componente formativa modalità di erogazione delle attività formative contenuti della formazione Tutor aziendale Format PFI modalità di attestazione dei CFU Impegni delle partifinanziamento della formazione
In via cedevole rispetto ad accordi interconfederali e/o CCNL
VANTAGGI PER LE UNIVERSITÀ
Favorisce la creazione di reti tra università e imprese, che consentono l’avvicinamento delle università alle concrete esigenze del mondo del lavoro innestando un circolo virtuoso in cui l’università può supportare le imprese nelle scelte in merito al fabbisogno di nuovi e/o ulteriori figure professionali.
Aumenta la competitività sul territorio per la capacità di «occupare» i giovani anche prima del conseguimento del titolo
Riduce il mismatch tra la propria offerta formativa e le esigenze in termini di competenze e professionalità espresse dal mercato del lavoro.
VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI
Accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro;
Conseguire un titolo di studio di livello secondario, terziario o una qualifica professionale ai fini contrattuali.
Sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale;
Apprendistato di alta formazione e di ricerca, art. 5, d.lgs. 167/2011
Contratto A tempo indeterminato (fase formativa a libera recedibilità)
Per giovani Dai 18 (17*) ai 29 anni
Per conseguire Un titolo di studio di alta formazione, accesso alle professioni, qualificazione contrattuale ricercatore
Settori Tutti
Regolato da Regioni in accordo con istituzioni formative e parti sociali. Se manca intervento regionale, intese ad hoc impresa-istituzioni formative
Come e dove funziona
Si seguono, là dove ci sono, le regolamentazioni regionali; altrimenti è immediatamente operativo con intese ad hoc impresa-istituzioni
formative
Durata Minima: 6 mesi. Massima: definita da Regioni in accordo con parti sociali e istituzioni formative
*17 anni per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi D.lgs. 226/2005
Adempimenti a carico dell’impresa 1/2
Selezione e assunzione dell’apprendista
Le imprese possono concordare con l’istituzione formativa di riferimento le seguenti modalità: -reperire l’apprendista tra un gruppo di studenti- Inserire un giovane selezionato secondo i propri canali in un percorso già programmato con l’istituzione formativa
Verifica aspetti disciplinati dal CCNL di riferimento
L’articolo 2 c.1 D.Lgs 167/2011 rimette ad appositi accordi interconfederali o ai CCNL la disciplina del contratto di apprendistato, specificandone i principi direttivi. In generale competono alla contrattazione collettiva i seguenti aspetti:- Predisposizione di moduli e formulari per il contratto- Definizione livelli retributivi e inquadramento dell’apprendista- Regolamentazione della figura del tutor (individuazione del ruolo,
delle funzioni e di requisiti professionali e/o scolastici)- Sospensione (malattia maternità) e prolungamento del periodo di
apprendistato- Ferie- Orario di lavoro
Verifica elementi per stipula convenzione con istituzione formativa o di ricerca
In caso di mancata regolamentazione regionale si stipula una convenzione tra i soggetti che disciplina la durata e il profilo formativo del contratto. In generale gli aspetti regolamentati sono:- Requisiti dei destinatari (titolo di studio in possesso, cfu da
possedere..)- Durata della componente formativa- Format del PFI (laddove non definita nel CCNL)
Individuazione TUTOR o REFERENTE AZIENDALE
Ai sensi del comma1 lettera d) art.2 D.Lgs 167/2011 per l’attivazione di un contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor o referente aziendale i cui requisiti sono regolamentati all’interno del CCNL o appositi accordi interconfederali. Qualora non fosse disciplinato dal CCNL di riferimento (o ad integrazione di quanto disciplinato) viene regolamentato nella convenzione. Le funzioni del tutor possono riguardare:- co-progettazione del percorso formativo- Facilitazione e supporto all’apprendimento - Insegnamento delle materie oggetto di formazione interna- Controllo del corretto svolgimento della formazione- Raccordo e coordinamento tra apprendista e istituzione formativa- Valutazione degli apprendimenti
Comunicazione obbligatoria di assunzione (COB)
E’ effettuata on-line dal consulente del lavoro dell’impresa.
Redazione del PFI Come disposto dal comma 1 lettera a) dell’art 2 D.Lgs 167/2011, l’impresa è tenuta, entro 30 gg dall’assunzione, a compilare un PFI sintetico (L.78/2014) ed allegarlo al contratto. Nel PFI vengono descritti i contenuti dell’azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale (dati anagrafici, indicazione tutor aziendale, attività…)
Gestione della formazione interna all’impresa
Per organizzare e gestire efficacemente la parte di formazione interna all’impresa occorre che l’impresa, con il supporto dell’ateneo, predisponga: registro presenze, luoghi adibiti alla formazione, strumenti e materiali didattici (pc, dispense, materiali per esercitazioni, verifiche…)
Adempimenti a carico dell’impresa 2/2
SOGGETTI COINVOLTI
Istituzioni formative
Imprese
Regione Parti sociali
Giovani
Regolamentazione formazione e durata
oppure...Convenzione
Contratto di lavoro