La Corte costituzionale In margine all’esercizio delle competenze da parte dell’organo chiamato...

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la Corte costituzionale

In margine all’esercizio delle competenze da parte dell’organo

chiamato a garantire il rispetto della Costituzione

Qualche premessa indispensabile

• la Costituzione repubblicana è una Costituzione “rigida” (in margine agli artt. 138 e 139 Cost.)

• Le “garanzie” della Costituzione ed il Titolo VI della Costituzione

(artt. 134-137 : la Corte costituzionale;

Artt. 138-139 : la revisione della Costituzione)

Le ragioni della creazione della Corte costituzionale

• la Costituzione quale legge fondamentale: come garantirla ?

1. nei confronti del Parlamento (giudizio di legittimità costituzionale delle leggi)

2. nei confronti di tutti gli altri poteri pubblici (giudizio sui conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato)

• la configurazione dell’ordinamento repubblicano come ordinamento regionale:

chi garantisce il rispetto del riparto di competenza fra Stato e Regioni? (giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e sui conflitti di attribuzione fra enti)

I modelli principali

• negli USA: dalla cd dottrina del giudice Marshall (in margine al caso Marbury v. Madison del 1803) al controllo diffuso

• in Europa (in specie a partire dall’Austria nei primi anni del XX secolo):il controllo accentrato

Il dibattito in Assemblea Costituente

• organo di giustizia costituzionale “suprema garanzia” della Costituzione (le forze politiche favorevoli: PRI, Partito d’azione, Dc; le forze politiche contrarie: PCI, PSI)

• Il problema del rapporto con il Parlamento

La composizione

• sull’art. 135 Cost.

5 giudici sono di nomina presidenziale5 giudici sono eletti fra le supreme magistrature5 giudici sono eletti dal Parlamento in seduta

comune durata : nove anni (con un emendamento del

1967)Regole di incompatibilitàImmunità (insindacabilità ed immunità penale)

Il ritardo nell’istituzione

• istituzione nel 1956. Perché? nei primi anni si tenta di convertire il disegno dei

costituenti alle regole del parlamentarismo puro basato sul principio di maggioranza

(mancata attuazione di CSM, referendum, Regioni e Corte costituzionale)

- nel 1953: approvazione della legge elettorale “truffa”. Necessità di una verifica di conformità alla Costituzione. Chi la può effettuare?

- È approvata la legge cost. n. 1 del 1953 e la legge ordinaria n. 87 del 1953.

Sulla composizione

• sulle elezioni parlamentari: si richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti l’Assemblea per i primi tre scrutini e poi i 3/5 dei votanti (con la modifica del 1967)

• sulle nomine presidenziali: sono atti propriamente presidenziali

il giudizio di legittimità costituzionale

• gli atti oggetto del giudizio:Leggi ed atti con forza di legge dello Stato o della Regione

Problema:- Cosa sono “leggi”?Solo le leggi ordinarie o anche le leggi costituzionali?Esclusione:- Delle fonti-fatto- Dei regolamenti dell’esecutivo- Dei regolamenti parlamentari

La Corte giudice delle leggi

• i modi di accesso alla Corte costituzionale:

A) In via incidentale

B) in via principale (o di azione)

Il giudizio in via incidentale

cittadino giudice

giudizio

Ordinanzadi rimessione

Corte costituzionale

Il giudizio in via principale

• Lo Stato impugna legge regionale Corte costituzionale

• La Regione ( o Provincia autonoma) impugna legge statale

Corte costituzionale

Il giudizio in via incidentale• giudice e giudizio• dubbio sulla conformità a Costituzione di una legge rilevante nel giudizio principale• valutazione preliminare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza Qualche precisazione:- Sulla rilevanza: la norma di legge deve essere applicata, allo stato degli atti, per

consentire di concludere il giudizio ? (occorre descrivere la “fattispecie”, motivare sull’applicazione proprio di quella norma) ove non così : inammissibilità della questione (per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza)

- Sulla non manifesta infondatezza: esiste un ragionevole dubbio?E’ possibile interpretare la norma in modo che sia coerente con la norma costituzionale

“parametro”? Ove sia possibile ed il giudice non l’abbia fatto: inammissibilità della questione

E’ corretto il presupposto interpretativo da cui muove il giudice?Ove non così: manifesta infondatezza della questioneUlteriore avvertenza: il giudice ha già applicato la legge ? Ove così è esaurito il suo

potere e non può più adire la Corte costituzionale

Il giudizio in via principale

• L’atto introduttivo: il ricorso diretto dello Stato o della Regione (o della Provincia autonoma)

• nel ricorso dello Stato: è censurata la legge regionale per violazione delle norme costituzionali che individuano la competenza legislativa regionale o di altre norme costituzionali;

• Nel ricorso della Regione: la legge statale è censurata solo per violazione delle norme costituzionali inerenti al riparto della competenza legislativa

In udienza pubblica

• il relatore svolge la relazione;

• i difensori delle parti – ove costituite – svolgono argomenti ulteriori rispetto a quelli esposti nelle memorie scritte;

• l’avvocato dello Stato – che rappresenta il Presidente del Consiglio dei ministri - interviene

In camera di consiglio

• Si apre la discussione

• la decisione è presa a maggioranza (relatore, il più giovane,fino al più anziano ed infine il Presidente)

Davanti alla Corte costituzionale

• Il ricorso è depositato alla cancelleria della Corte e notificato alla controparte che può decidere di costituirsi in giudizio;

• la questione è assegnata ad un giudice relatore e fissata per la discussione in udienza pubblica

Le decisioni

• Le ordinanze:

Sull’inesistenza dei requisiti di ammissibilità (rilevanza, legittimazione del giudice “a quo”, etc.)

Su questioni già decise nel senso della infondatezza e non sono state proposte nuove censure o profili (manifesta infondatezza)

Le sentenze

• Di accoglimento:

- la norma è costituzionalmente illegittima

Effetti erga omnes e retroattivi

• Di rigetto

- Il dubbio di legittimità costituzionale è infondato, per come è proposto

Le altre sentenze

• Interpretative

• Manipolative (additive, sostitutive)

Le altre competenze

il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

• Ricorso diretto di ciascun potere dinanzi alla Corte per pretesa lesione della propria sfera di competenza

Delibazione dell’ammissibilità del conflitto (in camera di consiglio):

- Esame dei requisiti soggettivi (il potere dello Stato) ed oggettivi (la sussistenza di una attribuzione costituzionale che si assume lesa)

• Il caso dell’art. 68 Cost.

I conflitti fra Stato e Regione

• ricorso proposto dallo Stato o dalla Regione avverso atti amministrativi della Regione o dello Stato o anche avverso atti del giudice che siano lesivi di competenze amministrative della regione

• discussione in udienza pubblica• interesse a ricorrere• decisione con sentenza sulla spettanza

dell’attribuzione ed eventuale annullamento dell’atto

Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

• Con ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum

• Discussione in camera di consiglio (anche con la partecipazione dei soggetti che vi abbiano interesse)

• Decisione con sentenza sull’ammissibilità del referendum

La Corte come giudice penale

• La competenza sui reati del Presente della Repubblica

• la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento

• la decisione