Post on 14-Jan-2015
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Università di degli studi di Ferrara
SEMINARIOGli aspetti giuridici di internet
NICOLO’ GHIBELLINI
avvocato
Rovigo, P.zza XX Settembre, 31
nicolo@avvghibellini.com
Incontro del 13.11.2009
Le problematiche legali relative al sito web
Programma
Premessa / obiettivi Internet e la leggeLe problematiche legali relative al sito web:
1. il sistema dei nomi a dominio2. risoluzione delle dispute tra nomi a
dominio3. natura giuridica del nome a dominio
Premessa
Quali sono le “implicazioni legali” di internet?
1. Internet è una comunità (virtuale) e in quanto tale necessita di regole;
2. Attraverso il web vengono posti in essere comportamenti “giuridicamente rilevanti”;
3. I soggetti che operano in Internet hanno una serie di diritti e di doveri;
4. ……
Obiettivi
Comprensione dell’esatto rapporto tra mondo del web (cyberspazio) e diritto;Quesito fondamentale:il diritto è realmente pronto per svolgere nei confronti del cyberspazio la sua tipica funzione ordinatrice
Internet e la legge
CARATTERISTICHE DI INTERNET
1. Evoluzione molto rapida2. Immaterialità3. Transnazionalità
AUTORITA’1. Nazionali/
Sovranazionali
STRUMENTI NORMATIVI1. Istituti giuridici
preesistenti (contratto, diritto d’autore)
2. Istituti giuridici creati ad hoc (registrazione)
Problematiche legali
1. il sistema dei nomi a dominio2. risoluzione delle dispute tra
nomi a dominio3. natura giuridica del nome a
dominio
Il sistema dei nomi a dominio
Internet: rete di computer
Indirizzo Internet Provider - IP(dinamico/statico)
Domain name sistem (dns)
Definizione (tecnica) di nome a dominio
codice mnemonico che facilita l’accesso ad una o più risorse di
rete
Analisi nome a dominio
www.italiaoggi.it
It. Top Level Domain (TLD)-geografico (.it)-generico
(.com, .net, .org)
italiaoggi. parte identificativa
La registrazione di un nome a dominio in Italia (.it)
Soggetti Le regole per l’assegnazioneLe procedure di registrazioneModifica e revoca di un nome a dominioTrasferimento di un nome a dominio
Soggetti interessati alla registrazione
Autorità di registrazione (internazionali e nazionali)RegistranteMaintainerRegistrar
Le autorità di registrazione
A livello internazionale:IANAgestione dei protocolli di comunicazione e coordina l’assegnazione degli IP;
Italia:Registro
Comitato di gestioneCommissione regole(www.nic.it)
Registro (Direttore)
Operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominioFunzione di controlloAttivazione del nome a dominio
Comitato di Gestione
Organizzazione del lavoro e del personaleGestione amministrativa e finanziaria
Commissione Regole
Organismo tecnico consultivo del RegistroFormulazione delle regole e procedure tecniche per l’assegnazione e la gestione del nome a dominio
Registrante
Soggetto (persona fisica o giuridica) che richiede la registrazione:direttamente al Registroad un intermediario:
1. maintainer (MNT) riconosciuto dal Registro
2. registrar riconosciuto dal registro
Maintainer
Soggetto intermediario che permette la registrazione Fornitore di servizi che ha un contratto con il Registro in base al quale può gestire i domini.it in modalità asincrona in proprio o per conto dei suoi clienti
Registrar
Soggetto intermediario che permette la registrazioneIl Registrar è un fornitore di servizi che ha un contratto con il Registro in base al quale può gestire i domini.it in modalità sincronasincrona, in proprio o per conto dei suoi clienti.
Regole per l’assegnazione(regole di naming)
Priorità della richiestai nomi a dominio vengono assegnati esclusivamente in ragione dell’anteriorità della richiesta.
Concessione in utilizzoi nomi a dominio non si acquistano ma sono concessi in uso.
Effettivo utilizzouna volta assegnato il nome deve essere utilizzato, non è possibile la prenotazione.
La procedura di registrazione (1)
Il richiedente1. verifica disponibilità nome a dominio
nel database / scelta nome a dominio2. invia lettera di assunzione di
responsabilità (LAR) in cui:si assume la piena responsabilità civile e penale dell’uso del dominio.dichiara di conoscere ed accettare le regole e le procedure di registrazionedichiara di sollevare il registro da qualsiasi responsabilità derivante dall’assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio
La procedura di registrazione (2)
Nel caso di registrazione asincrona (maintainer) è necessario che l’intermediario invii al Registro anche un modulo tecnico di registrazione (contenente i dati tecnici ed informativi necessari alla registrazione)
La procedura di registrazione (3)
Controllo del Registro in relazione a:1. regolare compilazione LAR2. verifica del modulo elettronico3. verifica congruenza tra LAR e modulo
elettronico
Esito positivo del controllo:Registrazione nome a dominio
Operazioni del Registro sui nomi a dominio
Sospensioneil Registro intende verificare quanto dichiarato nella LAR e a tal fine richiede documentazione al registrante; fino a che il Registro non riceve la documentazione la procedura di registrazione rimane sospesa
Revoca1. Sentenza passata in giudicato, notificata al Registro2. Mancanza requisiti soggettivi3. Mancanza requisiti tecnici4. Mancata presentazione documenti
Opposizione
Può essere avanzata da chiunque abbia titolo a registrare un nome a dominio e che affermi di avere subito un pregiudizio a causa dell’assegnazione del dominio stesso al registranteInoltrata al RegistroIndicazione dei motivi, del pregiudizio subito e dei diritti lesi
Opposizione pendente
Il Registro non è parte dell’opposizioneSe l’opposizione non è risolta amichevolmente:
1. attivazione procedura di riassegnazione
2. ricorso autorità giudiziaria
Opposizione risolta
Il Registro considera un’opposizione risolta nel momento in cui:
1. riceve notifica provvedimento A.G.2. riceva da uno dei PSRD l’esito di
una procedura di riassegnazione3. revoca nome a dominio
La risoluzione delle dispute tra i domini
ArbitratoProcedura di riassegnazione
Contenzioso ordinario
Arbitrato
le eventuali controversie relative all’assegnazione di quel nome a dominio possono essere devolute ad arbitrato:
1. al momento della registrazione del nome a dominio
2. in un momento successivo
Composizione del collegio arbitrale
Elenco di esperti in materia di nomi a dominioTre membri (due nominati da ciascuna delle parti; il terzo –presidente del collegio- designato dagli altri due)Pronuncia entro 90 gg. dalla nomina
Procedura arbitrale: inizio
La parte che intende dare inizio alla procedura arbitrale, invia alla controparte un raccomandata contenente:
1. Nomina arbitro2. Oggetto domanda3. Ragioni di fatto e diritto
la controparte ,entro 10 gg. dalla ricezione:
1. Nomina arbitro2. Esposizione proprie difese
Procedura arbitrale: principi
Rispetto del contraddittoriooltre alle difese iniziali, alle parti può essere concesso un termine per memorie e repliche
Poteri istruttoriDecisone secondo equità
Procedura di riassegnazione
Presuppostoopposizione del reclamante (non risoltasi amichevolmente)
Scopo1. verifica del titolo all’uso/disponibilità del
nome a dominio;2. verifica che il dominio non sia stato
registrato/mantenuto in mala fede
Naturanon giurisdizionale
Ipotesi di riassegnazione
E’ sottoposto a riassegnazione il nome a dominio per i quali il ricorrente affermi che:
1. sia tale da provocare confusione con marchio o altro segno distintivo su cui egli vanta diritti
2. l’assegntario-resistente non ha diritto o titolo in relazione allo stesso nome a dominio
3. ci sia stata registrazione od utilizzo in mala fede
Esito procedura di riassegnazione
Se sussistono, insieme, le condizioni nn. 1 e 3, il nome a dominio viene trasferito al ricorrente;Nel caso n. 2, il resistente avrà diritto o titolo a mantenere il nome a dominio se dimostra:
1. Utilizzazione nome a dominio in buona fede (prima della procedura);
2. Legittimo uso non commerciale nome a dominio3. Di essere conosciuto con il nome corrispondente al
nome a dominio
Organo giudicante
PSRD (Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute, soggetto abilitato a tale compito dal Registro) possiede un elenco dei valutatori accreditati e le loro qualifiche, fra cui sceglieranno ricorrente e resistenteCollegiale (tre valutatori) / unipersonale (esperto unico)
Reclamo
Atto introduttivoDuplice copia cartacea e forma elettronicaContenuto:
1. nome a dominio oggetto del reclamo e suo assegnatatrio2. indicazione nominativi da cui il PSRD selezionerà i
componenti del collegio 3. richiesta di sottoposizione alla procedura di
riasseganzione4. motivi del reclamo5. documentazione e prove
Comunicazione all’assegnatario del nome a dominio (resistente)
Replica
Entro 25 gg. dall’inizio della procedura, il resistente (titolare del nome a dominio) può inviare la propria replica, contenente:
1. difesa (motivi per cui ritiene di poter mantenere la registrazione e di poter utilizzare il nome a dominio oggetto della registrazione;
2. indicazione nominativi da cui il PSRD selezionerà i componenti del collegio
3. documenti e prove
Precisazioni e ulteriori difese
Su istanza di entrambe le parti, l’organo giudicante può concedere ulteriori termini (non minori di 7 gg.) per il deposito di scritti difensivi / produzione documentali
Principi ispiratori il giudizio
Imparzialità/indipendenzaGaranzia del contraddittorio e del diritto di difesaAmpi poteri istruttori (libera valutazione delle prove e integrazioni)Celerità e concentrazione (perentorietà dei termini)
Decisione
Entro 15 gg dalla costituzione dell’organo giudicante;Scritta e motivataComunicato alle parti via e-mail
Attuazione della decisione
L’esecuzione della decisone può essere sospesa se il resistente documenta di avere intrapreso un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio oggetto dell’opposizione;Produzione atto introduttivo del giudizio, regolarmente notificato, altrimenti verrà eseguita la riassegnazione del nome a dominio.
Estinzione della procedura
Le parti raggiungono un accordo prima delle decisoneUna delle parti intraprende, in pendenza di procedura, procedimento ordinario o arbitrale concernente il nome a dominioLa prosecuzione della procedura, per sopravvenuti motivi diventa superflua o impossibile
Natura giuridica del nome a dominio
nome a dominio marchio (segni distintivi)
concetti affini o mondi diversi ?
La qualificazione del nome a dominio
Qualificazione tecnica indirizzo numerico.Qualificazione giuridica non è possibile paragonarlo ad un indirizzo, perché:
1. Il nome a dominio rimanda ad un certo IP, collegato ad una certa macchina in rete.
2. Il nome a dominio è scelto liberamente
Dal punto di vista giuridico il nome a dominio può essere considerato un “segno”.
Giurisprudenza e dottrina
elementi che emergono dalla comparazione tra nome a dominio e segni distintivi
1. Una certa analogia di funzione in campo commerciale (identificazione)
2. Interferenza (conflitto) tra sistema dei nomi a dominio (regole proprie) e disciplina segni distintivi (D.Lgs. N.30/05): quali regole applicare?
Tribunale di Vicenza 1998: caso “Peugeout.it”
Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominio.Passaggi fondamentali:
1. Irrilevanza della registrazione della RA2. Regole di naming legge ordinaria sui marchi e segni
distintivi3. Le regole di naming hanno natura privatistica, tale da
non sottrarre il titolare alla disciplina della legge ordinaria
4. Il nome a dominio svolge funzioni analoghe al marchio
Sentenza:applicabilità ai nomi a dominio della legge sui marchi e segni distintivi
Tribunale di Firenze 2000:caso “sabena.it”
Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominioPassaggi fondamentali:
1. Equiparazione del nome a dominio ad un comune indirizzo2. In relazione al nome a dominio non può porsi il problema
della violazione d’impresa, della sua denominazione e dei suoi segni distintivi
3. Una volta che il nome a dominio venga ottenuto in conformità delle regole di naming, queste prevalgono sull’utilità che l’impresa possa ottenere dalla corrispondenza nome dominio.
Sentenza:non assimilabilità del nome a dominio a marchio
Contrasto giurisprudenziale sulla natura del nome a dominio
Primo indirizzo giurisprudenziale:il nome a dominio è assimilabile al segno distintivo per cui nei conflitti con il marchio e gli altri segni distintivi si applicherà la legge sul marchioSecondo indirizzo giurisprudenziale:il nome a dominio non è assimilabile al marchio o agli altri segni distintivi, per cui le uniche regole applicabili saranno quelle di naming
L’impatto della giurisprudenza sul Parlamento
Nome a dominio: natura propria ed indipendente;
regolamentazione (insoddisfacente) attraverso le regole di registrazione;
Stimolo per la creazione di una legge ad hoc.
Disegno di legge 4594/2000in tema di nomi a dominio
Art.1Determinate utilizzazioni di nomi a dominio sono vietate;Sanzioni (cancellazione+ammenda)
Art.2Istituzione anagrafe nazionale dei nomi a dominio
Art.1 disegno di legge 4594/2000
Vietato l’uso di:1. nomi identici/simili che identificano persone
fisiche,giuridiche o altre organizzazioni.2. nomi identici/simili a marchi di imprese o altri
segni distintivi dell’impresa o di opere dell’ingegno.
3. nomi che identificano istituzioni/cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche.
4. Nomi di genere quando sono utilizzati per trarne profitto, cedendoli, o per recare danno.
5. Nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli
Critiche
Imposizione di divieti assoluti (retti da presunzioni “invincibili”)Non ha nessuna rilevanza l’uso che si fa in concreto dei nomi presceltiNessuna indagine sull’animus del registrante (responsabilità oggettiva)Sistema sanzionatorio che va a sovrapporsi alla legge sui marchiRisarcimento danni Anagrafe: duplicato del RNA (registro nomi assegnati)
Le pronunce del Tribunale di Firenze
Ordinanze del Tribunale di Firenze
28 maggio 20017 giugno 2001
CAMBIO DI ORIENTAMENTO IN
TEMA DI RAPPORTO TRA NOMI A DOMINIO E SEGNI DITINTIVI
Ordinanze Tribunale di Firenze28 maggio e 7 giugno 2001
l’utilizzazione del segno altrui come nome a dominio può comportare la violazione del diritto all’uso esclusivo del marchio
la società che aveva dato al proprio sito un nome a dominio illegittimo è stata condannata alla cancellazione del dominio presso la Ra.
La “primavera” 2001
1. Nome a dominio: non può essere considerato un mero indirizzo telematico.
2. Nome a dominio: svolge l’ulteriore funzione di segno distintivo dell’impresa che opera nel marcato.
3. Le regole proprie dell’ordinamento internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni della rete telematica non assumano rilevanza per settori appositamente disciplinati dalla legge statale.
Tribunale di Napoli sentenza del 26/02/02
Conferma della giurisprudenza della “primavera 2001”Nomi a dominio: segni distintivi atipiciRimangono irrisolti i problemi sollevati dalla “circolazione del nome a dominio”mentre il nome a dominio una volta registrato non può essere utilizzato da altri in rete, fuori da essa possono esserci altri marchi uguali
Nome a dominio e marchio:differenze
Marchio:1. controllo requisiti di legge (veritiero,
originale, nuovo e registrato)2. concessione diritto esclusivo utilizzo del
segno3. Efficacia all’interno dello stato
Nome a dominio1. Controllo solo formale2. No limitazione territoriale
Il caso “armani.it”
Tribunale di Bergamo, sentenza n. 634/03:
1. la cancellazione della parola “armani” nel nome a dominio registrato dal convenuto;
2. Inibizione uso della parola “armani” come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi differenziatori dalla nota casa di moda
Ratio della sentenza n. 634/03
Il dominio “armani.it” registrato ai fini commerciali da un incisore di nome Luca Armani lede i diritti dello stilistaGiorgio Armani è titolare di un marchio “forte” cioè celebre e meritevole di una tutela allargata a categorie merceologiche differenti da quelle per cui il marchio è stato registrato
Conseguenze della sentenza n. 634/2003
Ridimensionamento delle regole di naming (ora regole di registrazione):
1. Hanno vigore solo nel sistema di gestione dei nomi a dominio;
2. Mere regole contrattuali (carattere amministrativo interno)
3. No efficacia vincolante al di fuori del mondo internet
NB: il giudice, nei conflitti tra nomi a dominio e marchio applica la legge (non può applicare regole di valore meramente interno)
Il definitivo orientamento della giurisprudenza
Il nome a dominio è costituito da una denominazione;Il nome a dominio può essere assimilato ai segni distintivi (segno distintivo atipico);Nome a dominio e segni distintivi hanno analoghe funzioni “individualizzanti”;L’impiego del nome a dominio può produrre delle interferenze con i diritti esclusivi dei titolari delle altre denominazioni protette; Risoluzione conflitti tra nome a dominio e altri segni distintivi: normativa sul marchio (segni distintivi)
D.Lgs. n. 30/2005
il nuovo codice della proprietà industriale equipara, per la prima volta, il nome a dominio agli altri segni distintiviart. 22 (unitarietà segni distintivi)Art. 118, co.6 (azione di rivendica)art. 133 (azione cautelare)
Social Network
Aspetti giuridiciOpportunità e rischi
Social Network
Definizionegruppo di persone connesse tra di loro da diversi legami (per es. conoscenza casuale, rapporti di lavoro, vincoli familiari, amicizia, etc.)
Fondamento giuridico
L’uomo è un animale socialeLibertà di associazioneDiritto di ogni individuo di realizzarsi non solo come singolo ma anche nella sua dimensione collettiva
Evoluzione
Forme di condivisione tradizionali
Social network virtuali
Funzionamento
1. Registrazione (account):creazione profilo personale (mail, dati personali, interessi, esperienze di lavoro, etc.);
1. Creazione contatti / sollecito nuove iscrizioni
Effetti /Conseguenze
Diffusione dati personali relativi agli iscritti e a terzi;Pubblicazione di informazioni che diventano fruibili in modo globale;
Rischi
Violazione PrivacyCommissione reatiViolazione copyright
Violazione privacy
Tagging: indicizzazione globale inconsapevoleViolazione diritto all’oblio: difficoltà di ottenere la cancellazione dei propri profili
Rimedi Garante Privacy
Raccomandazioni:1. Limitazioni visibilità intero profilo;2. Utilizzo parziale dati profilo;3. Accesso/modifica dati4. Adozione misure di sicurezza
Commissione Reati
Art. 167 T.U. PrivacyArt. 494 cpArt. 615-bis cpArtt. 615-ter, 615-quater, 635-bis e 640-ter cp
Violazione copyright
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