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I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale.

Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali

Corso di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere - prof. arch. Renato G. Laganà

Anno Accademico 2016 - 2017

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si

intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dallatipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativanell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoropubblico o privato, con o senza retribuzione, anche alsolo fine di apprendere un mestiere, un’arte o unaprofessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici efamiliari.

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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo siintende per:

Al lavoratore così definito è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche difatto, che presta la sua attività per conto delle società edell’ente stesso

• l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N),e seguenti del Codice civile

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo siintende per:

Al lavoratore così definito è equiparato:

il soggetto beneficiario delle iniziative di tirociniformativi e di orientamento di cui all’articolo 18 dellaLegge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifichedisposizioni delle Leggi regionali promosse al fine direalizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o diagevolare le scelte professionali mediante laconoscenza diretta del mondo del lavoro

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo siintende per:

Al lavoratore così definito è equiparato:

l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e ilpartecipante ai corsi di formazione professionale neiquali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro ingenere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese leapparecchiature fornite di videoterminali limitatamente aiperiodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato allastrumentazioni o ai laboratori in questione;

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo siintende per:

Al lavoratore così definito è equiparato:

i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco edella Protezione Civile;

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si

intende per:

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto dilavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cuiambito il lavoratore presta la propria attività, ha laresponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unitàproduttiva in quanto esercita i poteri decisionali e dispesa.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si

intende per:

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente alquale spettano i poteri di gestione, ovvero ilfunzionario non avente qualifica dirigenziale, nei solicasi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficioavente autonomia gestionale, individuato dall’organodi vertice delle singole amministrazioni tenendo contodell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici neiquali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteridecisionali e di spesa.

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si

intende per:

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e di poteri gerarchici e funzionaliadeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua ledirettive del datore di lavoro organizzando l’attivitàlavorativa e vigilando su di essa

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si

intende per:

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e nei limiti di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell’incaricoconferitogli, sovrintende alla attività lavorativa egarantisce l’attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta esecuzione da parte deilavoratori ed esercitando un funzionale potere diiniziativa

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TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si

intende per:

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:persona in possesso delle capacità e dei requisitiprofessionali di cui all’articolo 32, facente parte delservizio di cui alla lettera l)

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Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale

Coadiuva il datore dilavoro nelpredisporre edattuare le misure diprevenzione eprotezione inazienda

E' composto, su designazionedel datore di lavoro, da unResponsabile (il Responsabiledel Servizio di Prevenzione eProtezione) e da lavoratori opersone interne o esterneall'azienda (Addetti al Servizio)

GLI OBBLIGHI

Individua e valuta i fattori di rischio

Individua ed elabora le misure diprevenzione e sicurezza, le procedure e isistemi di controllo relativi

Informa i lavoratori sui rischi relativiall'azienda, sui rischi specifici inerenti laloro mansione, sulle misure diprevenzione, sulle procedure riguardantil'antincendio, l'emergenza, il prontosoccorso e sulla organizzazione dellasicurezza in azienda

Partecipa alla Riunione periodica

Propone i programmi di informazione eformazione dei lavoratori

I componenti del Servizio sono tenuti alsegreto in ordine ai processi produttivi

I DIRITTI

I membri del Servizio ricevono dal datore di lavoroinformazioni in merito alla natura dei rischi in azienda,all'organizzazione del lavoro, agli impianti, ai dati del

registro infortuni e alle prescrizioni degli organi di vigilanza

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LA DISCIPLINASANZIONATORIAE LE PROCEDURE

ISPETTIVE

L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA

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Sino al 2015

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I.N.L.

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Jobs act

Il regime sanzionatorio:

le sanzioni penali

le sanzioni amministrative

•Arresto e/o ammenda•Reclusione e/o multa

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Sanzioni amministrative

a) Principio della reintegrazione per le violazioni in materia diprotezione e conservazione e ritrovamento

b) Perdita beni culturali > pagamento somma valore del bene

c) Violazione atti giuridici > nullità

d) Violazione per esportazione > pagamento somma

e) Sanzioni parte III > rimessione in ripristino o versamentoindennità pecuniaria

Il rispetto della normativa in materia disicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ègarantito:

• dal controllo degli organismi interniall’attività lavorativa

PRIMO LIVELLO DI PREVENZIONE

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controllo degli organismi interniall’attività lavorativa

• Datore di lavoro• Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione• Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza• Medico Competente

CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

migliorare leconoscenzetecniche su taliproblematiche

CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

sistema di controlli che permetta unasorveglianza costante e capillare sui livellidi sicurezza

scambio di informazioni e di interventi formativi

coinvolgere in modo attivo epropositivo tutti gli operatoriinterni incaricati delmiglioramento dellecondizioni di lavoronell’azienda

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DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, nell’ambito dei controlli, deve:

effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezzae la salute

adottare le misure di prevenzione e di protezioneconseguente alla valutazione

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione incaso di affidamento di lavori in azienda ad impreseappaltatrici o a lavoratori autonomi

• verificare il rispetto della normativa

• sollecitare e richiamare i lavoratori e i collaboratori adattenersi gli obblighi previsti dalla legge in materia disicurezza e salute nei luoghi di lavoro

• esigere l’effettivo uso dei mezzi di protezione collettivie dei dispositivi di protezione individuali da parte deilavoratori mediante controlli mirati e con l'adozione diprovvedimenti disciplinari

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DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

Per l'espletamento dei compiti a lui assegnati, ildatore di lavoro può essere affiancato:

dai preposti, che ne condividono leresponsabilità in via sussidiaria

da persona, con incarichi dirigenzialitecnicamente qualificata che abbia ricevuto edaccettato apposita delega

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONESERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEIl Servizio di prevenzione e protezione, organizzato edistituito dal datore di lavoro, deve:

controllare la validità delle misure previste ai finiprevenzionali

redigere il piano di emergenza ai fini dellaprevenzione incendi e dell’evacuazione deilavoratori

fornire informazioni ai lavoratori sui rischi e sullemisure di prevenzione e protezione adottatedall’azienda

Nell’ambito dell’ attività di controllo e sorveglianza è prevista lavisita degli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaRappresentante dei lavoratori per la sicurezzaIl Servizio di prevenzione e protezione, organizzato edistituito dal datore di lavoro, deve:

controllare la validità delle misure previste ai finiprevenzionali

redigere il piano di emergenza ai fini dellaprevenzione incendi e dell’evacuazione deilavoratori

fornire informazioni ai lavoratori sui rischi e sullemisure di prevenzione e protezione adottatedall’azienda

Nell’ambito dell’ attività di controllo e sorveglianza è prevista lavisita degli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaRappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In particolare ha il compito di:

• collaborare a promuovere le misure diprevenzione idonee a tutelare la salute el'integrità fisica dei lavoratori;

• formulare eventuali osservazioni in occasionedi visite e verifiche effettuate dalle autoritàcompetenti;

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaRappresentante dei lavoratori per la sicurezza

• partecipare alla riunione periodica indetta daldatore di lavoro, nelle aziende che occupanopiù di 15 dipendenti, almeno una volta l'anno;

• avvertire il datore di lavoro dei rischiindividuati nel corso dell'attività.

Questi obblighi valorizzano la sua funzione di controllo, dalmomento che non possono essere adempiuti se nonattraverso una presenza attiva sui luoghi di lavoro.