I Share - aspetti giuridici e implicazioni sociali del file-sharing

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La pratica dello scambio di file protetti dal diritto d’autore attraverso reti P2P costituisce un\'attività comune alla maggior parte delle persone che accedono alla Rete.

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I SHAREI SHAREAspetti giuridici e implicazioni Aspetti giuridici e implicazioni

sociali del File-Sharingsociali del File-Sharing

UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FACOLTA' DI SCIENZE DELLA

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

CATTEDRA DI “COMUNICAZIONE CATTEDRA DI “COMUNICAZIONE MEDIATA DAL COMPUTER”MEDIATA DAL COMPUTER”

Agenda

P2P e File-Sharing: definizioni

Un po' di numeri

Tutto cominciò con Napster...

Aspetti giuridici del P2P

Proposte di “legalizzazione”

<definizioni>

Peer to Peer (P2P)Per peer-to-peer (o P2P) si intende una rete di computer o qualsiasi rete informatica che non possiede client o server fissi, ma un numero di nodi equivalenti (peer, appunto) che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete.

Mediante questa configurazione qualsiasi nodo è in grado di avviare o completare una transazione. I nodi equivalenti possono differire nella configurazione locale, nella velocità di elaborazione, nella ampiezza di banda e nella quantità di dati memorizzati.

File-SharingIl file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura client-server oppure peer-to-peer.Le più famose reti di peer-to-peer sono: Gnutella, OpenNap, Bittorrent, eDonkey, Kademlia. Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di hash crittografici, di riprendere lo scaricamento del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI Universal Resource Identifier.

File-Sharersa)File-sharing in sostituzione dell'acquisto

b)File-sharing per scegliere la musica prima di procedere all'acquisto

c)File-sharing per accedere a materiali tutelati dal copyright che sono fuori mercato o che, comunque, non avrebbero acquistato

d)File-sharing per accedere a materiali in pubblico dominio o rilasciati con licenze libere

</definizioni>

<numeri>

<numeri>

(1)

2002

RIAA

RecordingIndustry

Association ofAmerica

CD: -8,9%

882 milioni

803 milioni

Entrate: -6,7%

2002

RIAA

2.100.000 cd scaricati

illegalmente

Free Downloading

CD venduti * 2,6

Entrate

- 6,7 %

“e non riesco a capire la relazione...”

(2)

2006

Fondazione Einaudi

“I comportamenti di consumo dei contenuti digitali in Italia. Il caso

File-Sharing”

“I comportamenti di consumo dei contenuti digitali in Italia. Il caso

File-Sharing”

(3)

Cultura di StatoNel 2007 lo stato ha speso 63 milioni di euro (il 20% del totale) per finanziare la produzione cinematografica

Da quando abbiamo recepito la EUCD, con l’aumento dell’equo compenso, ogni anno nelle casse SIAE entrano almeno una 70ina di milioni di euro

Lo stato nel 2006 ha finanziato l’editoria con 492 milioni di contributi e 174 di credito d’imposta.

</numeri>

<Napster&Co>

Napster

Shawn Fanning

The Napster

MP3

MPEG Audio Layer 3

Movie Picure Expert Group Audio Layer 3

Leonardo Chiariglione

Come funzionava Napster?

EmuleIl progetto eMule nasce il 13 maggio 2002 grazie al programmatore tedesco Hendrik Breitkreuz, conosciuto come Merkur, insoddisfatto del client eDonkey2000. Merkur radunò intorno a sé altri sviluppatori con lo scopo di creare un programma eDonkey-compatibile ma con molte più funzioni.Il 7 luglio 2002 viene rilasciata su Sourceforge il solo sorgente della prima versione. Ma la versione effettivamente utilizzabile uscirà il 9 agosto.

Emule● Emule ha un'architettura assai

simile a quella di Napster ma con una sostanziale differenza

● I server che offrono la lista del materiale messo a disposizione da ogni singolo nodo connesso alla rete sono gestiti da volontari che li mantengono a proprie spese.

● I server sono solo dei database che indicizzano i file e gestiscono le connessioni tra gli utenti

Bit Torrent● La rete Bit Torrent prevede

l'impiego di server (tracker) ai quali si collegano i client installati sui singoli pc

● Dai server vengono scaricati i file indice .torrent che contengono la lista dei computer che possiedono il file di interesse, in tutto o in parte.

● I computer che posseggono l'intero file si chiamo SEED, mentre quelli che ne possiedono una porzione, anche piccola, PEER

</Napster&Co>

<norme&sentenze>

Un po' di norme...

Art. 171, comma 1, lett. a-bis), L.d.A.

Art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), L.d.A.

Art. 174-bis, L.d.A.

Art. 174-ter, L.d.A.

Art. 171 L.d.A.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

Art. 171-ter L.d.A.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque: a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

Art. 174-bis L.d.A.1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Art. 174-ter L.d.A.1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 174-ter L.d.A.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Il caso Peppermint

Il caso “The Pirate Bay”

</norme&sentenze>

<futuro>

Proposte di legalizzazione

ISP Tax

Licenze Collettive Estese

DDL 1769 Senato (XV legislatura)

Art. 4.

(Prelievo da internet a sostegno del cinema, della musica e della produzione di software)

2. Sono sottoposti ad un prelievo dell’8 per cento sul valore netto del contratto i contratti di connettività in banda larga. Tale prelievo viene effettuato direttamente dai fornitori di servizi di connettività a banda larga che provvedono a versarlo allo Stato.3. Il gettito proveniente da quanto disposto dal presente articolo è destinato ad alimentare per un terzo il fondo di sostegno al cinema di cui all’articolo 5 e per due terzi il fondo di remunerazione dei produttori di cui all’articolo 6.

DDL 2963 Camera (XV legislatura)

L'art. 1 del progetto di legge stabilisce che gli enti di gestione collettiva (per esempio, la S.I.A.E.) gestiscano per conto degli aventi diritto la licenza dei diritti di messa a disposizione al pubblico maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

tale licenza, secondo il dettato della proposta, può essere utilizzata dalle persone fisiche che pongano in essere attività di scambio e condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro.

La S.I.A.E. e gli altri enti di gestione collettiva devono negoziare i termini della licenza con le rappresentative degli interessi degli utenti delle reti peer-to-peer che ne facciano richiesta.

DDL 2963 Camera (XV legislatura)

La licenza negoziata dagli enti di gestione collettiva con le associazioni rappresentative degli interessi degli utenti viene quindi messa a disposizione di questi ultimi, che vi possono aderire.

La norma prevede che i titolari dei diritti possano optare di non autorizzare lo scambio di certe opere (se, per esempio, esse non hanno ancora esaurito il loro ciclo commerciale).

La licenza si estende ex lege alle opere di titolari dei diritti non iscritti alla S.I.A.E. od agli altri enti di gestione collettiva che partecipano all'accordo.

I titolari di diritti non iscritti agli enti di gestione collettiva che gestiscono i proventi delle licenze hanno facoltà di richiedere il corrispettivo per l'uso delle loro opere entro 3 anni dal momento dell'utilizzo rivolgendosi direttamente all'ente di gestione collettiva specificamente preposto a tale gestione

</futuro>