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- I primi passi nell'armonizzazione dei Bilanci Comunali I NUOVI
SCHEMI DI BILANCIO Sondrio, 23 febbraio 2015 Francesco
Bergamelli
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- Larmonizzazione contabile degli enti territoriali
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
Larmonizzazione contabile degli enti territoriali il processo di
riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i
bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e
aggregabili al fine di: consentire il controllo dei conti pubblici
nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); verificare la
rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dellarticolo 104 del
Trattato istitutivo UE(Procedura per Deficit Eccessivo (PDE), che,
oggi, va a costituire il principale strumento dei poteri di
vigilanza in capo agli organi dellUnione Europea.); favorire
lattuazione del federalismo fiscale. Larmonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della
contabilit pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale
prevista dalla legge n. 42//2009. Entrambe le leggi hanno delegato
il Governo ad adottare uno o pi decreti legislativi, informati ai
medesimi principi e criteri direttivi, per lattuazione
dellarmonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega
stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42. 2
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- Il contesto normativo L. 5-5-2009 n. 42 (modificata da L. L.
31-12-2009 n. 196) Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Art.
2. (Oggetto e finalit) 2. Fermi restando gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:(...) h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilit nazionale e
relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con
le proprie aziende, societ o altri organismi controllali, secondo
uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilit finanziaria di un sistema e di schemi di contabilit
economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di
contabilizzazione; raccordabilit dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in
ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati
contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui
alla presente legge tenute al regime di contabilit civilistica, ai
fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di
un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare
attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro
il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
(...) 3
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- Il contesto normativo D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172 Successivamente
in materia intervenuto lart. 9 del Decreto-legge del 31 agosto 2013
n. 102 Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Con tale normativa, fra le novit, viene prorogata al
01/01/2015 lentrata in vigore del nuovo ordinamento contabile. Da
ultimo, il D.Lgs. 118/2011 stato modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 126/2014 Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42. Lintervento legislativo, oltre a integrare e
correggere diverse previsioni del previgente d.lgs. 118/2011,
riguarda anche la parte secondo del TUEL, che entrata in vigore il
01/01/2015. 4
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- La fase di sperimentazione Lart. 36 del decreto 118 del 2011,
come modificato dallarticolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto
2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle
disposizioni concernenti larmonizzazione contabile per: analizzare
gli effetti dellintroduzione del nuovo principio di competenza
finanziaria. verificare leffettiva rispondenza del nuovo sistema
contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
individuare eventuali criticit; consentire le modifiche intese a
realizzare una pi efficace disciplina della materia; Larticolo 9
del decreto legge n. 102/2013, nel rinviare al 2015 lapplicazione
delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ha prolungato di un esercizio la durata della
sperimentazione, originariamente prevista per un biennio. Nel corso
del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le
disposizioni previste per il secondo esercizio di sperimentazione
con alcune integrazioni previste dallarticolo 9 del DL n. 102/2013
La sperimentazione prevede un innovativo procedimento bottom up di
adeguamento delle norme previste nel decreto attraverso: la
definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di
sperimentazione, attraverso un DPCM (DPCM del 28/12/2011); la
sperimentazione triennale della nuova disciplina, anche in deroga
alle vigenti discipline contabili, da parte delle amministrazioni
individuate anche in considerazione della collocazione geografica e
della dimensione demografica; la definizione della disciplina
definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le amministrazioni
soggette al decreto, attraverso decreti legislativi integrativi e
correttivi previsti dallarticolo 2, comma 7, della legge n. 42 del
2009. La versione aggiornata degli allegati al DPCM concernente le
modalit della sperimentazione, predisposta dal gruppo di lavoro
Bilanci, sulla base dei risultati della sperimentazione,
consultabile nelle specifiche sezioni del presente sito dedicate ai
principi contabili, piano dei conti integrato e schemi di bilancio.
FINALITA Garantire il consolidamento dei conti pubblici attraverso
omogenei sistemi contabili e schemi di bilancio ed il raccordo con
quelli adottati a livello europeo. Contrastare il dilagare di
Entrate iscritte ma mai incassate (32 miliardi iscritti nei
Rendiconti 2013 degli Enti Locali). 5
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- La principali novit Le principali novit introdotte dalla
riforma riguardano ladozione: di regole contabili uniformi; di un
comune piano dei conti integrato e raccordato con la
classificazione SIOPE; di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi; di un sistema di contabilit
economico/patrimoniale da affiancare alla contabilit finanziaria;
di uno schema comune di bilancio consolidato con le proprie
aziende, societ ed altri organismi controllati. 6
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- La principali novit Per quanto riguarda la contabilit
finanziaria, la principale novit riguarda il NUOVO PRINCIPIO DI
COMPETENZA FINANZIARIA (POTENZIATA) il quale secondo la nuova
formulazione prevede che : Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese
per lente, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando lobbligazione perfezionata, con imputazione allesercizio in
cui lobbligazione viene a scadenza. E in ogni caso, fatta salva la
piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente
assunti a prescindere dallesercizio finanziario in cui gli stessi
sono imputati. INVESTIMENTI Per quanto riguarda gli investimenti,
la necessit di predisporre, sin dal primo anno, la copertura
finanziaria verr garantita attraverso liscrizione in bilancio di un
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, costituito da un saldo finanziario
(ossia una posta meramente contabile ed iscritta al solo fine del
pareggio di bilancio) che rappresenta risorse gi accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dellente gi
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui
accertata lentrata. RESIDUI Il nuovo principio della competenza
finanziaria comporter anche una diversa modalit di riaccertamento
dei residui attivi e passivi. 7
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- La principali novit Una seconda novit di rilievo riguarda la
reintroduzione dellobbligo di REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE DI CASSA, da affiancare alle previsioni di competenza.
Terza novit : diversi SCHEMI DI BILANCIO per le ENTRATE,
suddivisione in: Titoli, che rappresentano la fonte di provenienza
(passeranno dagli attuali 6 a 9); Tipologie, che individuano la
natura delle entrate; Categorie, che dettagliano loggetto
dellentrata con separata indicazione delle entrate non ricorrenti
Capitoli/Articoli per le SPESE, una suddivisione in: Missioni, che
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attivit
volte a perseguire gli obiettivi definiti nellambito delle missioni
Titoli, che rappresentano i principali aggregati economici
(passeranno dagli attuali 4 a 7) Macroaggregati, che rappresentano
la natura economica della spesa Capitoli/Articoli 8
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- La principali novit Ulteriore importante innovazione ladozione,
a fini conoscitivi, di un SISTEMA DI CONTABILIT ECONOMICO
PATRIMONIALE da affiancare alla contabilit finanziaria, la quale
continuer comunque a costituisce il sistema contabile principale e
fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della
gestione. Tale ulteriore sistema sar chiamato a evidenziare i costi
e i ricavi derivanti dalle transazioni poste in essere da una
amministrazione pubblica al fine di (cfr. paragrafo 1 dellAllegato
4.3 al DPCM 28/12/2011): predisporre il conto economico per
rappresentare le utilit economiche acquisite ed impiegate nel corso
dellesercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi
movimenti finanziari, e per alimentare il processo di
programmazione; consentire la predisposizione dello Stato
Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del
patrimonio dellente che costituiscono un indicatore dei risultati
della gestione); permettere lelaborazione del bilancio consolidato
di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi
strumentali, aziende e societ; predisporre la base informativa
necessaria per la determinazione analitica dei costi; consentire la
verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed
economica dellente e del processo di provvista e di impiego delle
risorse; conseguire le altre finalit previste dalla legge e, in
particolare, consentire ai vari portatori dinteresse di acquisire
ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole
amministrazioni pubbliche. 9
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- La principali novit Infine gli enti (esclusi i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) dovranno approvare entro
il 30 settembre dellanno successivo a quello di riferimento un
BILANCIO CONSOLIDATO, composto dal conto economico, dallo stato
patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di
chiusura del 31 dicembre di ciascun anno. Tale bilancio volto a
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il
risultato economico della complessiva attivit svolta dallente
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le sue societ controllate e partecipate. Finalit
della rilevazione quella di (cfr. paragrafo 1 dellAllegato 4.4 al
DPCM 28/12/2011): a) sopperire alle carenze informative e
valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti
partecipazioni in societ, dando una rappresentazione, anche di
natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione
e controllo; b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo
strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e societ; c)
ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e
finanziarie di un gruppo di enti e societ che fa capo ad
unamministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 10
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- Graduale applicazione della riforma Al fine di assicurare un
graduale passaggio al nuovo sistema contabile, il d.lgs. 118/2011
ha previsto la possibilit per gli enti (non sperimentatori) di
rinviare al 2016: l'adozione dei principi applicati della
contabilit economico-patrimoniale (allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011)
e il conseguente affiancamento della contabilit economico
patrimoniale alla contabilit finanziaria unitamente all'adozione
del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12); l'adozione del
bilancio consolidato (art. 11 bis, comma 4; allegato 4/4 al d.lgs.
118/2011). Viene rinviata al 2016, per espressa disposizione del
principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011), la predisposizione del
DUP (documento unico di programmazione). Gli enti non
sperimentatori, pertanto, adotteranno il documento di
programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio
2014 (RPP - relazione previsionale e programmatica). Ai sensi
dellart. 11, comma 12, inoltre, nel 2015 gli enti locali saranno
tenuti ad adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti
nel 2014, che conserveranno pertanto valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai
quali affiancheranno quelli previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 11, cui attribuita funzione conoscitiva. 11
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- Programmazione e schemi di bilancio PREMESSA Nell'esercizio
2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011 i Comuni
adotteranno lo schema di bilancio di previsione vigente nel 2014,
che conserver ogni valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria. Anche il bilancio
pluriennale 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014,
svolger funzione autorizzatoria. Nel medesimo esercizio, come prima
voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e
pluriennali dovr essere inserito il fondo pluriennale vincolato
come definito dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto
legislativo, mentre in spesa il fondo pluriennale sar incluso nei
singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Tuttavia,
ai sensi dell'art. 11, comma 13, del decreto legislativo in
argomento, il bilancio di previsione "armonizzato", relativo
all'esercizio 2015, predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato 9, dovr essere allegato al bilancio di previsione
deliberato secondo il previgente ordinamento contabile. Nel
prosieguo verranno analizzati, in sintesi, i nuovi principi
contabili concernenti la programmazione di bilancio (allegato 4/1
del d.lgs. 118/2011), di fatto a regime dall'esercizio 2016, con
particolare riferimento al documento unico di programmazione.
L'adozione di tale documento, rinviata per espressa disposizione
del principio contabile al 2016, coerentemente con la disciplina
dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011, dovr infatti avvenire
entro il 31 luglio 2015 in riferimento al triennio 2016/2018. Verr
inoltre trattato il bilancio di previsione finanziario, con la
relativa nuova classificazione delle entrate e delle spese, ed il
fondo crediti di dubbia esigibilit, il cui prospetto di
determinazione costituisce un allegato al suddetto schema di
bilancio, strettamente connesso all'entrata in vigore, gi dal 1
gennaio 2015, del principio contabile applicato concernente la
contabilit finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011). 12
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- Programmazione La programmazione di bilancio negli enti locali.
Per il principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) i caratteri
qualificanti della programmazione sono: la valenza pluriennale del
processo; il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione
dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e
la condivisione delle conseguenti responsabilit, rendono necessaria
una consapevole attivit di programmazione con un orizzonte
temporale almeno triennale; la lettura non solo contabile dei
documenti, nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano
concreta attuazione; per assicurare che la programmazione svolga
appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa,
economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla
chiarezza e alla precisione delle finalit e degli obiettivi di
gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla
loro sostenibilit economico-finanziaria, sociale ed ambientale; la
coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della
programmazione; il principio di coerenza implica una considerazione
complessiva e integrata del ciclo di programmazione, sia economico
che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi
obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione. 13
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- Programmazione Gli strumenti di programmazione degli enti
locali sono: A. il Documento unico di programmazione (DUP),
presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le
conseguenti deliberazioni; B. leventuale nota di aggiornamento del
DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno,
per le conseguenti deliberazioni; C. lo schema di bilancio di
previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo
di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di
previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione
del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta
aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di
approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in
gestione; D. il piano esecutivo di gestione e delle performances
approvato dalla Giunta entro 20 giorni dallapprovazione del
bilancio; contestualmente allapprovazione del bilancio = nella
prima di Giunta successiva. + Obbligo solo sopra i 5000 abitanti.
E. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio
unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; F. lo schema
di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31
luglio di ogni anno; G. le variazioni di bilancio; H. lo schema di
rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio
dellente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile
dellanno successivo allesercizio di riferimento ed entro il 31
maggio da parte del Consiglio. NB Rispetto al sistema previgente
viene abrogato dal D.Lgs. 118/2011 lobbligo di predisporre il Piano
Generale di Sviluppo (prima previsto dallart. 13 c. 3 del D.Lgs.
170/2006 e richiamato dallart. 165 comma 7 del TUEL previgente), il
quale comportava il confronto delle linee programmatiche con le
reali possibilit operative dellente e la definizione dei tempi e
delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi
individuati. 14
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- Programmazione Gli strumenti della programmazione degli enti
locali QUADRO RIASSUNTIVO 15 StrumentoOrgano competenteTermine
Documento unico di programmazione (DUP)*.CONSIGLIO31 LUGLIO
Eventuale nota di aggiornamento del DUP*CONSIGLIO15 NOVEMBRE Schema
di bilancio di previsione finanziarioGIUNTA15 NOVEMBRE CONSIGLIO31
DICEMBRE Piano esecutivo di gestione e delle performances approvato
dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio GIUNTA
COMUNALE Entro 10 giorni da approvazione del bilancio Schema di
delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio CONSIGLIO COMUNALE 31 LUGLIO Variazioni di
bilancioCONSIGLIO - GIUNTA Schema di rendiconto sulla gestione, che
conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte
della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio
di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio
GIUNTA30 APRILE CONSIGLIO31 MAGGIO
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- Programmazione il DUP Il Documento unico di programmazione
degli enti locali (DUP). Entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione
(DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova
amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la
presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il
termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee
programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio
contestualmente. In ogni caso, tuttavia, il DUP e le linee
programmatiche non andranno presentate oltre il termine per
lapprovazione del bilancio di previsione. Il DUP si compone di due
sezioni: la Sezione Strategica (SeS) - con orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo la Sezione
Operativa (SeO) - con orizzonte temporale pari a quello del
bilancio di previsione. Articolo 151 - Principi generali - d.lgs.
267/2000 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princpi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citt ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze. 2. Il Documento unico di
programmazione composto dalla Sezione strategica, della durata pari
a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di
durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
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- Programmazione il DUP La Sezione Strategica (SeS) La Sezione
strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche
di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento (definito anche in coerenza con le linee
di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), gli
indirizzi strategici dell'ente. In particolare, la sezione
strategica individua: le principali scelte che caratterizzano il
programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo; le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalit istituzionali e nel governo
delle proprie funzioni fondamentali; gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato; gli strumenti
attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente,
per informare i cittadini del livello di realizzazione dei
programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree
di responsabilit politica o amministrativa 17
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- Programmazione il DUP La Sezione Strategica (SeS) Nel primo
anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi
strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Tali
obiettivi sono definiti sulla base di un processo di analisi delle
condizioni esterne ed interne nellambito delle quali muove la sua
attivit lente. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi
strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti
profili: 1. obiettivi individuati dal Governo per il periodo
considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei
risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a
legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed
economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di
Economia e Finanza (DEF). Negli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti lanalisi strategica di cui sopra pu
essere limitata ai punti 2 e 3. 18
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- Programmazione il DUP La Sezione Strategica (SeS) Con
riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede
i seguenti approfondimenti: organizzazione e modalit di gestione
dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard; indirizzi generali di natura strategica relativi alle
risorse e agli impieghi e sostenibilit economico finanziaria
attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di
specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti: 1. gli
investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con
indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e
dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno
degli anni dell'arco temporale di riferimento della sezione
strategica; 2. i programmi ed i progetti di investimento in corso
di esecuzione e non ancora conclusi; 3. i tributi e le tariffe dei
servizi pubblici; 4. la spesa corrente con specifico riferimento
alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento
alla qualit dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 5.
l'analisi delle necessit finanziarie e strutturali per
l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 6. la
gestione del patrimonio; 7. il reperimento e l'impiego di risorse
straordinarie e in conto capitale; 8. l'indebitamento con analisi
della relativa sostenibilit e andamento tendenziale nel periodo di
mandato; 9. gli equilibri della situazione corrente e generali del
bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. Disponibilit
e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura
organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua
evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; Coerenza e
compatibilit presente e futura con le disposizioni del patto di
stabilit interno e con i vincoli di finanza pubblica. 19
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- Programmazione il DUP La Sezione Operativa (SeO) La sezione
operativa del DUP costituisce lo strumento a supporto del processo
di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella sezione strategica. In
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Orizzonte temporale: pari a quello del bilancio di previsione. In
ordine al suo contenuto finanziario, la sezione operativa da
redigersi per competenza con riferimento all'intero periodo
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio. In
considerazione dello specifico contenuto la sezione operativa
costituisce il presupposto dell'attivit di controllo strategico e
dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento
allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e
alla relazione al rendiconto di gestione. La sezione operativa si
struttura in due parti fondamentali: 20
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- Programmazione il DUP La Sezione Operativa (SeO) Parte 1 Nella
parte prima della sezione operativa, dopo avere analizzato il
contesto di riferimento e le risorse a disposizione, vengono
definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli
programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali. Analisi del
contesto di riferimento e risorse a disposizione: - Analisi
condizioni operative dellente (personale, risorse strumentali); -
Analisi dei mezzi finanziari (forme di finanziamento, tributi,
tariffe); - Descrizione e analisi della situazione economico -
finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo; -
Analisi degli impegni pluriennali di spesa gi assunti. Sezione
operativa programmazione: per ogni singola missione, i programmi
che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella SeS; Per ogni programma, e per tutto il
periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere; Gli obiettivi individuati per ogni programma
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi
strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante
per i successivi atti di programmazione, in applicazione del
principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 21
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- Programmazione il DUP La Sezione Operativa (SeO) Parte 2 La
seconda parte della sezione operativa contiene la programmazione
dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del
DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Pertanto, fanno parte
di tale sezione i seguenti documenti: Programmazione triennale dei
lavori pubblici e suoi aggiornamenti annuali; Programmazione del
fabbisogno di personale, al fine di assicurare esigenze di
funzionalit e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilit
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; Piano delle
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali Nel DUP dovranno essere
inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione
relativi all'attivit istituzionale dell'ente di cui il legislatore
preveder la redazione ed approvazione (esempio piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.
16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011). 22
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario Il bilancio
di previsione finanziario il documento nel quale vengono
rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria
riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale
considerato nel DUP. Il bilancio di previsione finanziario almeno
triennale; le previsioni riguardanti il primo esercizio
costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. La
funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo svolta
dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del
bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli (spesa) e
per titoli e tipologie (entrata). Una ulteriore ripartizione delle
risorse svolta dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle
tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in
articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano
esecutivo di gestione. Attraverso il PEG si provvede anche ad
attribuire ai titolari dei centri di responsabilit amministrativa
le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale
strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di
affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei programmi previsti nel bilancio. 23
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario D.lgs.
118/2011 Art. 10 Bilanci di previsione finanziari 1. Il bilancio di
previsione finanziario almeno triennale, ha carattere
autorizzatorio ed aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di
programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale. 2. A seguito
di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del
bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di
bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, pu
limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio
di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al
primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere
assunte obbligazioni giuridiche. 3. Gli impegni di spesa sono
assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli
esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di
previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni
pluriennali o siano necessarie per garantire la continuit dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio; b)
sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese
derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative
a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.
1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati
nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale. 24
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario Art. 11
Schemi di bilancio. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari,
economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato
con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societ
controllate e partecipate e altri organismi controllati: a)
allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione
finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle
spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri; b) (); c) (). 2. ().
3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera
a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilit per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli
di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle
spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti
locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo
le modalit previste dal comma 5; h) la relazione del collegio dei
revisori dei conti. 25
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- Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
(art. 162 TUEL) Il bilancio di previsione finanziario, redatto
secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, espone separatamente
l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte
temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione
statale e regionale vigente e al documento di programmazione
dell'ente, ed elaborato in termini di competenza finanziaria e di
cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza
finanziaria per gli esercizi successivi. La struttura del bilancio
di previsione finanziario viene disciplinata dall'art. 162 del
d.lgs. 267/2000 di seguito riassunta. Le previsioni di entrata del
bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalit
indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, in: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle
entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Ai fini della
gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono
ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli.
Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate
nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle
categorie data separata evidenza delle eventuali quote di entrata
non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di
bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie. Le "unit di voto" per
le entrate, in sede di approvazione consigliare, sono costituite
dalle tipologie. 26
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- Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate
secondo le modalit indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 in: missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali,
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate; programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di
attivit volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati
alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi),
secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al
comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante
dell'allegato n. 14. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di
gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa
degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato
n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei
programmi in macroaggregati. Le "unit di voto" per le spese, in
sede di approvazione consigliare, sono costituite dai
programmi/titoli. 27
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- Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa
che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati
nel bilancio: Solo per la missione 60 Anticipazioni finanziarie e
per la missione 99 Servizi per conto terzi, possono essere previsti
anche i seguenti titoli: Le previsioni di competenza finanziaria
sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno
esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la
relativa obbligazione sorta in esercizi precedenti. 28 TITOLO
1SPESE CORRENTI TITOLO 2SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.
TITOLO 5CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.
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- Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
29 CLASSIFICAZIONE SPESECLASSIFICAZIONE ENTRATE BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO CONSIGLIOMissioni, Programmi, TitoliTitoli -
Tipologie Proposta di articolazione GIUNTA La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in
macroaggregati La Giunta, contestualmente alla proposta di
bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE GIUNTARipartizione dei programmi di spesa in
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli Ripartizione
delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente
in articoli
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- Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unit di
voto: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla
chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa
definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il
bilancio; c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si
prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto residui. Gli stanziamenti
di competenza relativi alla spesa di cui alle lettere lettere b) e
c), individuano: a) la quota che gi stata impegnata negli esercizi
precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il
bilancio; b) la quota di competenza costituita dal fondo
pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che
sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere
nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con
riferimento a tale quota non possibile impegnare e pagare con
imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato
attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il
fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al
fondo pluriennale vincolato. 30
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- Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
Nel bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di
parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale; in
entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati
dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota
vincolata del risultato di amministrazione utilizzata
anticipatamente; in uscita l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente
cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione
presunto pu essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi
secondo le modalit previste dall'art. 188; in entrata del primo
esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente
31
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione entrate 32 D.lgs. 118/2011 - Art. 15 Criteri per la
specificazione e la classificazione delle entrate/ 1. Le entrate
degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono
classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: a) titoli,
definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b)
tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito
di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in
termini di unit di voto. Ai fini della gestione e della
rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli
ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I
capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto
livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui
all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie; 2. Nell'ambito delle
categorie data separata evidenza delle eventuali quote di entrata
non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle
categorie, indicato nell'allegato n. 13, aggiornato con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione entrate 33 Quindi TITOLI CATEGORIE RISORSE
Capitoli/Articoli (dpr 194/1996) TITOLI TIPOLOGIE CATEGORIE
Capitoli/Articoli (d.lgs. 118/2011) UNITA DI VOTO L'unit di voto
per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni
da parte dei Consigli Comunali costituita dalle TIPOLOGIE. TITOLI
CATEGORIE RISORSE (dpr 194/1996) TITOLI TIPOLOGIE (dpr 194/1996) Le
ulteriori specificazioni sono lasciate alle Giunte.
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione entrate 34 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE -
TITOLI
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione entrate 35 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
La lettura della tipologia e categoria nel piano dei conti
finanziario si diversifica a seconda dei titoli. Per i primi 2
titoli vengono identificate dal 3 e 4 livello, per i successivi dal
2 e 3 livello. Le categorie dettagliano loggetto dellentrata.
Nellambito di ciascuna categoria va data separata evidenza delle
entrate non ricorrenti. Piano dei conti finanziario
MACROLivelliVoceCodice Voce EI (TITOLO)Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000
EIITributiE.1.01.00.00.000 EIII (TIPOLOGIA)Imposte, tasse e
proventi assimilatiE.1.01.01.00.000 EIV (CATEGORIA)Imposta
municipale propriaE.1.01.01.06.000 EVImposta municipale propria
riscossa a seguito dell'attivit ordinaria di gestione
E.1.01.01.06.001 EVImposte municipale propria riscosse a seguito di
attivit di verifica e controllo E.1.01.01.06.002
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione entrate 36 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
La lettura della tipologia e categoria nel piano dei conti
finanziario si diversifica a seconda dei titoli. Per i primi 2
titoli vengono identificate dal 3 e 4 livello, per i successivi dal
2 e 3 livello. Le categorie dettagliano loggetto dellentrata.
Nellambito di ciascuna categoria va data separata evidenza delle
entrate non ricorrenti. EI (TITOLO)Entrate
extratributarieE.3.00.00.00.000 EII (TIPOLOGIA)Vendita di beni e
servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.00.00.000 EIII (CATEGORIA)Entrate dalla vendita e
dall'erogazione di servizi E.3.01.02.00.000 EIVEntrate dalla
vendita di serviziE.3.01.02.01.000 EVProventi da
alberghiE.3.01.02.01.001 EVProventi da asili nidoE.3.01.02.01.002
EVProventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
E.3.01.02.01.003 EVProventi da corsi
extrascolasticiE.3.01.02.01.004
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. D.lgs. 118/2011 Art. 12 Omogeneit della
classificazione delle spese 1. Allo scopo di assicurare maggiore
trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di
allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse
alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la
confrontabilit dei dati di bilancio in coerenza con le
classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti
comunitari in materia di contabilit nazionale e relativi conti
satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2
adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi
che evidenzi le finalit della spesa. Art. 13 Definizione del
contenuto di missione e programma 1. La rappresentazione della
spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali
principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano
le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi
rappresentano gli aggregati omogenei di attivit volte a perseguire
gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 2. L'unit di
voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle
amministrazioni di cui all'articolo 2 costituita dai programmi.
37
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. D.lgs. 118/2011 Art. 14 Criteri per la
specificazione e classificazione delle spese 1. Unitamente alle
rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e
patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in: a)
missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo.
Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di
cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di
assicurare un pi agevole consolidamento e monitoraggio dei conti
pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle
individuate per il bilancio dello Stato; b) programmi, come
definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si
articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e
gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di
articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La
Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in
macroaggregati. Il programma , inoltre, raccordato alla relativa
codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter,
che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito
dei macroaggregati data separata evidenza delle eventuali quote di
spesa non ricorrente; 2. (abrogato) 3. () 3-bis. () 3-ter. ()
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. Quindi TITOLI FUNZIONI SERVIZI INTERVENTI
Capitoli/Articoli (dpr 194/1996) MISSIONI PROGRAMMI TITOLI
MACROAGGREGATI Capitoli/Articoli (d.lgs. 118/2011) UNITA DI VOTO
L'unit di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle
amministrazioni da parte dei Consigli Comunali costituita dai
PROGRAMMI, articolati in Titoli. TITOLI FUNZIONI SERVIZI INTERVENTI
(dpr 194/1996) MISSIONI PROGRAMMI (d.lgs. 118/2011) Le ulteriori
specificazioni sono lasciate alle Giunte. 39
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. Per assicurare trasparenza, comparabilit e
aggregabilit delle informazioni secondo criteri europei, la parte
Spesa articolata in: MISSIONI Le missioni rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni attraverso lutilizzo di risorse: Finanziarie Umane
Strumentali Sono definite anche tenendo conto di quelle individuate
per il bilancio dello Stato. PROGRAMMI I programmi rappresentano
gli aggregati omogenei di attivit volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell'ambito delle missioni. Il programma raccordato con la
classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti
comunitari COFOG di secondo livello (gruppi). Come detto, esso
(articolato in titoli) rappresenta lunit elementare di voto su cui
si deve esprimere il Consiglio Comunale. 40
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. Per la corretta allocazione delle risorse
stato predisposto un apposito: GLOSSARIO DELLE MISSIONI E DEI
PROGRAMMI Il glossario fornisce una descrizione dei contenuti dei
singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la
relativa codifica, ad essi raccordabili. 41
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. TITOLI Nel bilancio di previsione le spese 5
gi suddivise per missioni e programmi sono disaggrete in Titoli.
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. MACROAGGREGATI I Macroaggregati
costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura
economica della spesa. Macroaggregati delle Spese Correnti (Titolo
1): 1. Redditi da lavoro dipendente 2. Imposte e tasse a carico
dell'ente 3. Acquisto di beni e servizi 4. Trasferimenti correnti
5. Trasferimenti di tributi 6. Fondi perequativi 7. Interessi
passivi 8. Altre spese per redditi da capitale 9. Rimborsi e poste
correttive delle entrate 10. Altre spese correnti 43
- Slide 44
- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. MACROAGGREGATI 44 Macrcoaggregati Bil.
ArmonizzatoInterventi bilancio dpr 194/1996 1. Redditi da lavoro
dipendente1. Personale 2. Imposte e tasse a carico dell'ente7.
Imposte e tasse 3. Acquisto di beni e servizi2. Acquisto di beni di
consumo 3. Prestazioni di servizi 4. Utilizzo di beni di terzi 4.
Trasferimenti correnti 5. Trasferimenti di tributi 6. Fondi
perequativi 5. Trasferimenti correnti 7. Interessi passivi6.
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8. Altre spese per
redditi da capitale 8. Oneri straordinari della gestione corrente
9. Rimborsi e poste correttive delle entrate 10. Altre spese
correnti9. Ammortamenti di esercizio 10. Fondo svalutazione crediti
11. Fondo di riserva
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. MACROAGGREGATI I Macroaggregati
costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura
economica della spesa. Macroaggregati delle Spese in Conto Capitale
(Titolo 2): 1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente; 2.
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni; 3. Contributi agli
investimenti; 4. Altri trasferimenti in conto capitale; 5. Altre
spese in conto capitale. Macroaggregati delle Spese per Incremento
di Attivit Finanziarie (Titolo 3): 1. Acquisizioni di attivit
finanziarie; 2. Concessione crediti a breve termine; 3. Concessione
crediti a medio5lungo termine; 4. Altre spese per incremento di
attivit finanziarie. Macroaggregati delle Spese per Rimborso
Prestiti (Titolo 4): 1. Rimborso di titoli obbligazionari; 2.
Rimborso prestiti a breve termine; 3. Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine; 4. Rimborso di altre forme di
indebitamento. 45
- Slide 46
- Programmazione Bilancio di previsione finanziario
classificazione spese. Raccordo con il piano dei conti 46 UI
(TITOLO) Spese correnti U.1.00.00.00.000 UII
(MACROAGGREGATO)Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.000
UIIIRetribuzioni lordeU.1.01.01.00.000 UIV
(CAPITOLO/ART.)Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000 UVArretrati
per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminatoU.1.01.01.01.001 UVVoci stipendiali corrisposte al
personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.002 UVStraordinario per
il personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.003 UVIndennit ed
altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti
al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.004 UVArretrati per
anni precedenti corrisposti al personale a tempo
determinatoU.1.01.01.01.005 UVVoci stipendiali corrisposte al
personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.006 UVStraordinario per
il personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.007 UVIndennit ed
altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,
corrisposti al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.008
UVAssegni di ricercaU.1.01.01.01.009 UIVAltre spese per il
personaleU.1.01.01.02.000
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- Programmazione Bilancio di previsione finanziario GLI
EQUILIBRI. Articolo 162 - comma 6 - Principi del bilancio. 6. Il
bilancio di previsione deliberato in pareggio finanziario
complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli
altri prestiti, con lesclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dellentrata, ai contribuiti
destinati al rimborso dei prestiti e allutilizzo dellavanzo di
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel
principio applicato alla contabilit finanziaria necessarie a
garantire elementi di flessibilit degli equilibri di bilancio ai
fini del rispetto del principio dellintegrit. Previgente comma 6:
6. Il bilancio di previsione deliberato in pareggio finanziario
complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle
spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento,
salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunit montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate. 47
- Slide 48
- Programmazione Bilancio di previsione finanziario GLI
EQUILIBRI. Pertanto devono essere garantiti: pareggio finanziario
di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo
dellutilizzo dellavanzo di amministrazione o del recupero del
disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale
vincolato un fondo di cassa finale non negativo equilibrio di parte
corrente in termini di competenza finanziaria: 48 SPESE rapporto
medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del
fondo in sede di bilancio di previsione. Ipotesi A_1 L'accertamento
80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00)
e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 65.000,00. Il rapporto
incassi/stanziamenti (il riferimento agli stanziamenti poich
maggiori degli accertamenti) del 65% pertanto maggiore del rapporto
medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 35%
di Euro 100.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro
35.000,00. Ipotesi A_2 L'accertamento 120.000,00 (maggiore rispetto
allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di
competenza) di Euro 90.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il
riferimento agli accertamenti poich maggiori degli stanziamenti)
del 75% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%)
utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di
dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 25% di Euro 120.000,00,
riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 30.000,00.">
- Il fondo crediti di dubbia esigibilit 132 Gestione del bilancio
e fondo crediti di dubbia esigibilit - esercizio 2015 - Esempi In
sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle
entrate per violazioni al codice della strada (considerate di
dubbia esigibilit) di Euro 100.000 e la capacit di riscossione
media degli anni 2009-2013 del 60%. L'ente accantona al fondo
crediti di dubbia esigibilit l'importo di Euro 40.000,00 (ovverosia
il 40% di Euro 100.000,00, pertanto non avvalendosi della
possibilit, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di
accantonamento al 36%). Possibili adeguamenti del fondo in
occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di
assestamento). Caso A rapporto tra incassi ed
accertamenti/stanziamenti di competenza > rapporto medio tra
incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in
sede di bilancio di previsione. Ipotesi A_1 L'accertamento
80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00)
e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 65.000,00. Il rapporto
incassi/stanziamenti (il riferimento agli stanziamenti poich
maggiori degli accertamenti) del 65% pertanto maggiore del rapporto
medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 35%
di Euro 100.000,00, riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro
35.000,00. Ipotesi A_2 L'accertamento 120.000,00 (maggiore rispetto
allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso (di
competenza) di Euro 90.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il
riferimento agli accertamenti poich maggiori degli stanziamenti)
del 75% pertanto maggiore del rapporto medio 2009-2013 (60%)
utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di
dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 25% di Euro 120.000,00,
riducendosi pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro 30.000,00.
- Slide 133
- Il fondo crediti di dubbia esigibilit 133 Gestione del bilancio
e fondo crediti di dubbia esigibilit - esercizio 2015 - Esempi In
sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle
entrate per violazioni al codice della strada (considerate di
dubbia esigibilit) di Euro 100.000 e la capacit di riscossione
media degli anni 2009-2013 del 60%. L'ente accantona al fondo
crediti di dubbia esigibilit l'importo di Euro 40.000,00 (ovverosia
il 40% di Euro 100.000,00, pertanto non avvalendosi della
possibilit, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di
accantonamento al 36%). Possibili adeguamenti del fondo in
occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di
assestamento). Caso B rapporto tra incassi ed
accertamenti/stanziamenti di competenza < rapporto medio tra
incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in
sede di bilancio di previsione. Ipotesi B_1 L'accertamento
80.000,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00)
e l'importo riscosso (di competenza) di Euro 40.000,00. Il rapporto
incassi/stanziamenti (il riferimento agli stanziamenti poich
maggiori degli accertamenti) del 40% pertanto minore del rapporto
medio 2009-2013 (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilit andr confermato nel 40% di
Euro 100.000,00. Ipotesi B_2 L'accertamento 120.000,00 (maggiore
rispetto allo stanziamento di Euro 100.000,00) e l'importo riscosso
(di competenza) di Euro 60.000,00. Il rapporto incassi/accertamenti
(il riferimento agli accertamenti poich maggiori degli
stanziamenti) del 50% pertanto minore del rapporto medio 2009-2013
(60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo
crediti di dubbia esigibilit andr (ri)determinato nel 40% di Euro
120.000,00, aumentando pertanto da Euro 40.000,00 ad Euro
48.000,00.
- Slide 134
- Il fondo crediti di dubbia esigibilit 134 Rendiconto 2015 e
fondo crediti di dubbia esigibilit. In sede di rendiconto 2015, a
seguito del riaccertamento dellimporto complessivo dei residui
attivi, sia di competenza dellesercizio cui si riferisce il
rendiconto che degli esercizi precedenti, lente tenuto a verificare
la congruit del fondo crediti di dubbia esigibilit accantonato nel
risultato di amministrazione (a tal fine occorre allegare apposito
prospetto). L'eventuale adeguamento del fondo presupporr la
rideterminazione (in termini di vincolo o svincolo) delle quote
vincolate dell'avanzo di amministrazione. Cfr. operazione di
verifica della congruit del fondo crediti di dubbia esigibilit
accantonato (appendice tecnica esempio n. 5 principio contabile
applicato concernente la competenza finanziaria) Se il fondo
crediti di dubbia esigibilit complessivo accantonato nel risultato
di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di
amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e
dallaccantonamento effettuato nellesercizio cui si riferisce il
rendiconto) risulta inferiore allimporto calcolato necessario
incrementare conseguentemente la quota del risultato di
amministrazione da accantonata al fondo crediti di dubbia
esigibilit. Se, al contrario, la quota accantonata al fondo crediti
di dubbia esigibilit risulta superiore all'importo da considerarsi
congruo, possibile provvedere a svincolare la differenza. Ai sensi
di quanto previsto dallarticolo 187, comma 1, del TUEL, in caso di
incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo
crediti di dubbia esigibilit non compresa nel risultato di
amministrazione iscritta come posta a se stante della spesa nel
bilancio di previsione.
- Slide 135
- Il fondo crediti di dubbia esigibilit 135 Rendiconto 2015 e
fondo crediti di dubbia esigibilit. Fino a quando il fondo crediti
di dubbia esigibilit non risulta adeguato non possibile utilizzare
lavanzo di amministrazione. Leventuale quota del risultato di
amministrazione svincolata, sulla base della determinazione
dellammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilit
rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, pu
essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il
fondo crediti di dubbia esigibilit del bilancio di previsione
dellesercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Nel corso dell'esercizio 2015, a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui, occorrer accantonare una quota del
risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilit.
Tale accantonamento riferito ai residui attivi relativi agli
esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento
(pertanto gi esigibili) ed effettuato con le medesime modalit di
cui alle operazioni di verifica della congruit del fondo in sede di
rendiconto.
- Slide 136
- Il riaccertamento dei residui 136 La gestione dei residui. Ai
sensi dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000 "prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento
degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta
imputazione in bilancio". Tale operazione di riaccertamento deve
avvenire secondo le modalit di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il quale, al fine di dare
attuazione al principio contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1, possono essere conservati:
tra i residui attivi, le entrate accertate esigibili nell'esercizio
di riferimento, ma non incassate; tra i residui passivi, le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non
pagate. Per il punto 9.1. del principio contabile applicato
concernente la contabilit finanziaria (allegato 4/2) la
ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la
fondatezza giuridica dei crediti accertati e lesigibilit del
credito; laffidabilit della scadenza dellobbligazione prevista in
occasione dellaccertamento o dellimpegno; il permanere delle
posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta
classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in
bilancio.
- Slide 137
- Il riaccertamento dei residui 137 La gestione dei residui. Ai
sensi dell'3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118: in caso di cancellazione di residui attivi e passivi
inesigibili (comunque sorretti da un'obbligazione giuridicamente
perfezionata) le entrate e le spese relative sono da reimputare
all'esercizio in cui sono esigibili; la reimputazione degli impegni
effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di
spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle spese reimputate; la costituzione del fondo
pluriennale vincolato non effettuata in caso di reimputazione
contestuale di entrate e di spese; le variazioni agli stanziamenti
del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati,
dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie
alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i
termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente; il riaccertamento ordinario dei residui effettuato
anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate. L'operazione di riaccertamento di cui
sopra di tipo "ordinario" e sar da svolgersi periodicamente, con
cadenza annuale, a decorrere dal 01.01.2016 (secondo anno di
applicazione dei nuovi principi contabili). Per approfondimenti si
rinvia al punto 9.1. del principio contabile applicato concernente
la contabilit finanziaria.
- Slide 138
- Il riaccertamento dei residui 138 Diversa l'operazione di
riaccertamento "straordinario", disciplinata dall'art. 3, comma 7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, diretta ad adeguare
lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla
nuova configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria, che dovr essere posta in essere
nell'esercizio 2015. Il riaccertamento straordinario dei residui.
Larticolo 3 comma 7, del d.lgs. 118/2011 disciplina la procedura
del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con
riferimento alla data del 1 gennaio 2015 contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, che si articola nelle
seguenti fasi:
- Slide 139
- Il riaccertamento dei residui 139 Diversa l'operazione di
riaccertamento "straordinario", disciplinata dall'art. 3, comma 7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, diretta ad adeguare
lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla
nuova configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria, che dovr essere posta in essere
nell'esercizio 2015. Il riaccertamento straordinario dei residui.
Larticolo 3 comma 7, del d.lgs. 118/2011 disciplina la procedura
del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con
riferimento alla data del 1 gennaio 2015 contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, che si articola nelle
seguenti fasi: A Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui
non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del
1 gennaio 2015. B Determinazione del fondo pluriennale vincolato da
iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015.
CRideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio
2015. D Variazione del bilancio di previsione annuale 2015
autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e
del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con
funzione conoscitiva E Reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione esigibile F Accantonamento di una
quota del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015,
rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al
fondo crediti di dubbia esigibilit
- Slide 140
- Il riaccertamento straordinario Operazioni prodromiche 140
Prima di procedere al riaccertamento straordinario dei residui di
cui sopra, il principio contabile applicato concernente la
contabilit finanziaria (allegato 4/2 - punto 9.3.), prescrive la
determinazione dei residui al 31.12.2014 nel rispetto del
precedente ordinamento contabile. Prima pertanto di adeguare al
nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti
dagli esercizi precedenti, sar necessario determinarne limporto in
via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile,
con lapprovazione del rendiconto della gestione 2014.
Parallelamente, sar tuttavia opportuno procedere al riaccertamento
straordinario individuando per ciascun residuo definito nel
rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti dal alcuna
obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente
cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni
perfezionate, lesercizio di scadenza dellobbligazione. In sintesi,
pertanto individuabile il seguente percorso: 1) determinazione del
responsabile del servizio finanziario volta al riaccertamento dei
residui al 31.12.2014 sulla base del previgente ordinamento
contabile; 2) approvazione del rendiconto 2014 (in base al
previgente ordinamento contabile), da parte del consiglio comunale,
sulla base dell'importo dei residui attivi e passavi di cui al
punto 1; 3) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO; contestualmente
all'approvazione del rendiconto (per il punto 9.3. del principio
contabile applicato "nella stessa giornata in cui approvato il
rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera di consiglio")
deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, di approvazione del riaccertamento
straordinario dei residui al 1 gennaio 2015.
- Slide 141
- Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della
sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed
esigibilit della stessa. 141 Occorrer anzitutto provvedere
all'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni
assunti ai sensi dellarticolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel
2014. Sar necessario indicare, nella deliberazione di
riaccertamento, per ciascun residuo passivo definitivamente
cancellato, la fonte di finanziamento della spesa. I residui
passivi e attivi cancellati contribuiranno alla definizione del
risultato contabile di amministrazione (determinato dalle seguenti
componenti: il risultato della gestione di competenza/ avanzo di
amministrazione non applicato/risultato della gestione dei
residui). I residui passivi cancellati, pertanto, confluiranno
nell'avanzo di amministrazione conservando i vincoli di spesa
connessi alla fonte di finanziamento. Verificata l'eventuale
insussistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata
occorrer verificare il requisito dell'esigibilit dell'obbligazione
sussistente, provvedendo pertanto ad eliminare i residui attivi e
passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del
31 dicembre 2014. Nella deliberazione di riaccertamento occorrer
indicare, per ciascun residuo cancellato e da reimputare (poich
l'obbligazione, pur giuridicamente sussistente, non esigibile
nell'anno), gli esercizi in cui lobbligazione diviene esigibile,
secondo i criteri individuati dal principio applicato della
contabilit finanziaria. Anche i residui passivi e attivi cancellati
e reimputati contribuiranno alla definizione del risultato
contabile di amministrazione. I residui passivi cancellati,
tuttavia, concorreranno alla determinazione del solo fondo
pluriennale posto che il risultato contabile di amministrazione
viene determinato, al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, al
netto del fondo pluriennale vincolato alla medesima data.
- Slide 142
- Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della
sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed
esigibilit della stessa. 142 Art. 183, c. 5, TUEL (vigente nel
2014) Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono
finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a
specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e
per l'ammontare del mutuo, contratto o gi concesso, e del relativo
prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell'avanzo di
amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; c) con
l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; c-bis)
con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della
stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o
dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; d) con entrate
proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altres,
impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di
investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi
destinazione vincolata per legge.
- Slide 143
- Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della
sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed
esigibilit della stessa. 143 ATTENZIONE - Spese di investimento Per
il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la
contabilit finanziaria possono essere finanziate dal fondo
pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione): tutte le
voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di
investimento per lavori pubblici di cui allarticolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti
pubblici, esigibili negli esercizi successivi, anche se non
interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate),
sulla base di un progetto approvato del quadro economico
progettuale. La costituzione del fondo per lintero quadro economico
progettuale consentita solo in presenza di impegni assunti sulla
base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo
esigibilit, ancorch relativi solo ad alcune spese del quadro
economico progettuale, escluse le spere di progettazione. In altre
parole limpegno delle sole spese di progettazione non consente la
costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute
nel quadro economico progettuale; le spese riferite a procedure di
affidamento attivate ai sensi dellarticolo 53, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa
contenute nel quadro economico dellopera (ancorch non impegnate).
Nei casi di cui sopra, pertanto, pur non sussistendo l'obbligazione
giuridicamente perfezionata (condizione per il formarsi del fondo
pluriennale vincolato), sar possibile l'operazione di reimputazione
degli impegni finanziata dal suddetto fondo. In altre parole, i
residui passivi, anzich definitivamente cancellati e
conseguentemente confluenti nella quota vincolata di avanzo di
amministrazione, saranno oggetto di reimputazione con contestuale
iscrizione in entrata del fondo pluriennale vincolato..
- Slide 144
- Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della
sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed
esigibilit della stessa. 144 NB: Liquidazione E' la seconda fase
del procedimento di spesa, dopo l'impegno, con la quale, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore,
si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione, a mezzo la quale
viene puntualmente determinata la somma dovuta al creditore,
comporta l'esigibilit dell'obbligazione giuridicamente
perfezionata. Per il punto 6.1. possono essere considerate
esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nellesercizio
precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso
dellesercizio precedente: le cui fatture pervengono nei due mesi
successivi alla chiusura dellesercizio; oppure per le quali il
responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilit
valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa liquidabile in
quanto la prestazione stata resa o la fornitura stata effettuata
nellanno di riferimento. Alla fine dellesercizio, gli impegni
contabili non liquidati o non liquidabili nellesercizio in corso di
gestione sono annullati e re-imputati nellesercizio in cui
lobbligazione risulta esigibile.
- Slide 145
- Il riaccertamento straordinario FASE B: Determinazione del
fondo pluriennale vincolato 2015. 145 Il fondo pluriennale
vincolato al 1 gennaio 2015, da iscrivere nellentrata dellesercizio
2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la
parte corrente e per il conto capitale, pari alla differenza tra i
residui passivi ed i residui attivi reimputati (se positiva).
Pertanto, il fondo pluriennale vincolato garantisce la copertura
finanziaria, unitamente ai residui attivi cancellati e reimputati,
dei residui passivi cancellati e reimputati. Nel bilancio di
previsione 2015 gli stanziamenti del fondo pluriennale iscritto in
entrata saranno pari a zero nel caso in cui il bilancio venga
approvato prima dell'operazione di riaccertamento. Nel caso in cui
l'importo dei residui attivi reimputati fosse maggiore di quello
dei residui passivi reimputati il fondo pluriennale non si
formerebbe e la copertura finanziaria dei residui passivi
reimputati verrebbe assicurata dai soli residui attivi reimputati.
In tale caso, tuttavia, l'ente ben potrebbe trovarsi in una
situazione di disavanzo di amministrazione (conseguente ad un
risultato negativo della gestione dei residui). Si ha "avanzo
tecnico" in un determinato esercizio quando le entrate riaccertate
(residui attivi cancellati e reimputati), sommate all'eventuale
fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, sono superiori
alle spese ri-impegnate (residui passivi cancellati e reimputati).
Diverso il caso del "disavanzo tecnico" costituito dalla differenza
negativa tra entrate riaccertate (residui attivi cancellati e
reimputati) sommate all'eventuale fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata e spese ri-impegnate (residui passivi
cancellati e reimputati).
- Slide 146
- Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del
risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 146 Determinato il
fondo pluriennale vincolato occorrer (ri)determinare il risultato
di amministrazione al 1 gennaio 2015, in considerazione dellimporto
riaccertato dei residui attivi e passivi e dellimporto del fondo
pluriennale vincolato alla stessa data. Come infatti evidenziato in
precedenza, prima di approvare il riaccertamento straordinario dei
residui al 01.01.2015, sar necessario provvedere al riaccertamento
dei residui al 31.12.2014, secondo il previgente ordinamento
contabile, e all'approvazione del rendiconto 2014 sulla base del
medesimo ordinamento. Il risultato di amministrazione determinato
al 31.12.2014 (sulla base del previgente ordinamento contabile)
dovr pertanto essere successivamente rideterminato, con la
deliberazione di giunta di approvazione dell'operazione di
riaccertamento straordinario, in considerazione del nuovo
ordinamento contabile entrato in vigore il 1 gennaio 2015. Il
risultato di amministrazione alla fine dellesercizio costituito dal
fondo di cassa esistente al 31 dicembre dellanno, maggiorato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal
rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e del
riaccertamento, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante
alla medesima data. In relazione al risultato di amministrazione
occorrer individuare le quote accantonate, destinate e vincolate
(si pensi ad esempio ai vincoli determinati dalla eliminazione dei
cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in
attuazione dellarticolo 183, comma 5, del TUEL. e allaccantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilit).
- Slide 147
- Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del
risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 147 Tali quote
dovranno essere interamente finanziate anche nei seguenti casi:
incapienza dell'avanzo (l'avanzo di amministrazione inferiore alla
quote accontate); in tale caso, pertanto, occorrer finanziare le
quote non coperte da avanzo di amministrazione; disavanzo di
amministrazione; in tale caso le quote vanno integralmente
finanziate Il risultato di amministrazione distinto nei seguenti
FONDI: liberi; vincolati; accantonati; destinati.
- Slide 148
- Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del
risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 148 FONDI VINCOLATI
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: nei
casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati
della contabilit finanziaria individuano un vincolo di specifica
destinazione dellentrata alla spesa; derivanti da mutui e
finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati; derivanti da trasferimenti erogati a favore dellente
per una specifica destinazione; derivanti da entrate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui
lamministrazione ha formalmente attribuito una specifica
destinazione.. FONDI ACCANTONATI La quota accantonata del risultato
di amministrazione costituita da: laccantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilit (principio 3.3); gli accantonamenti per le
passivit potenziali (fondi spese e rischi).
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- Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del
risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015. 149 FONDI DESTINATI
AGLI INVESTIMENTI La quota del risultato di amministrazione
destinata agli investimenti costituita dalle entrate in conto
capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a
seguito dellapprovazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio
di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di
amministrazione, non si provvede allindicazione della destinazione
agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit, per
limporto dellaccantonamento, sino alleffettiva riscossione delle
stesse. FONDI LIBERI La quota libera del risultato di
amministrazione pu essere utilizzata con il bilancio di previsione
o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito
dellapprovazione del rendiconto, per le finalit di seguito indicate
in ordine di priorit: per la copertura dei debiti fuori bilancio;
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del
TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il
finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle
spese correnti a carattere non permanente; per lestinzione
anticipata dei prestiti.
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- Il riaccertamento straordinario FASE D: Variazione del bilancio
di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale
2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva. 150 Nel caso in cui
fosse stato approvato il bilancio di previsione 2015, un'ulteriore
attivit nel quale si articola il procedimento di riaccertamento
straordinario dei residui costituita dalla variazione degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 (sia quello
conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:
liscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata
dellesercizio 2015; ladeguamento degli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dellesercizio 2015
e in entrata e spesa degli esercizi successivi; leventuale utilizzo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
ladeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di
competenza e di cassa) agli importi da reimputare e allammontare
riaccertato dei residui attivi e passivi; lapplicazione, tra le
spese di ciascun esercizio, della quota delleventuale risultato di
amministrazione negativo;
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