Giorgio Spedicato_Il digital lending sotto la lente del diritto d'autore

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COME SI PRESTANO I BIT?Il Digital Lending sotto la lente del diritto d’autore

Avv. Giorgio SpedicatoProfessore a contratto di Diritto della proprietà intellettuale

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo di Ravenna)

57° CONGRESSO NAZIONALE AIB Roma, 17 novembre 2011

IL TEMA DI OGGI

Le tecnologie digitali promettono di aprire nuovi scenari e nuove possibilità, modificando radicalmente il significato di ‘‘prestito’’ insieme con le modalità della sua erogazione da parte delle biblioteche e con le modalità di fruizione dell’opera prestata da parte dell’utente.

Le enormi potenzialità connesse con il prestito digitale delle opere (digital lending) devono tuttavia confrontarsi con un quadro normativo di riferimento ancora fortemente legato alla ‘‘galassia Gutenberg’’ e alla corporeità dei beni di cui questa si compone.

In che modo il diritto d’autore è in grado di armonizzarsi con i nuovi modelli di prestito delle opere dell’ingegno?

MA PROCEDIAMO CON ORDINE…

I DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE: CLAUSOLA GENERALE

Art. 12 l.d.a«L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare….».

I DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE: LE IPOTESI TIPICHE

Art. 12 l.d.a«…. con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti».

diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.)diritto di trascrizione (art. 14 l.d.a.)diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione (art. 15 l.d.a.)diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 l.d.a.)diritto di distribuzione (art. 17 l.d.a.)diritto di traduzione (art. 18 l.d.a.)diritto di trasformazione (art. 18 l.d.a.)diritto di modificazione ed elaborazione (art. 18 l.d.a.)diritto di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18 l.d.a.)diritto di noleggio (art. 18-bis l.d.a.) diritto di prestito (art. 18-bis l.d.a.)

IN PARTICOLARE: IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE

Art. 13 l.d.a«Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione».

IN PARTICOLARE: IL DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

Art. 16 l.d.a«Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI

Art. 19 l.d.a«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti».

CARATTERI DEL PRESTITO SECONDO LA L.D.A.

Per poter parlare di prestito ai sensi della legge sul diritto d’autore (art. 18-bis l.d.a.) deve trattarsi di:

un atto di cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opereper un periodo limitato di temponon al fine di conseguire un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto

CHI PUÒ EFFETTUARE IL PRESTITO

Art. 18-bis, co. 3, l.d.a«L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi».

La compatibilità dell’attribuzione all’autore del diritto esclusivo di noleggio e prestito con il principio di esaurimento del diritto è confermata dallagiurisprudenza della ECJ

L’ECCEZIONE RELATIVA AL PRESTITO PUBBLICO

Art. 69, l.d.a.«Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

IL «PRESTITO DIGITALE»

UNA POSSIBILE DEFINIZIONE:

[G. Blasi, Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del ‘digital lending’ per libri e altri media in Italia, in Bibliotime, anno XIII, numero 3 (novembre 2010)]

PROPOSTA DI DEFINIZIONE MODIFICATA:

«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale»

«(…) qualsiasi architettura tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e soprattutto in modalità remota (…) – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (…) dell’utente finale, in modo tale che i contenuti stessi siano fruibili per un periodo limitato di tempo»

IL «PRESTITO DIGITALE»

La parola prestito è, in ogni caso, utilizzata in senso metaforico. Nel caso del digital lending, infatti, abbiamo:

(in qualche modo) un atto di cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opereper un periodo limitato di temponon al fine di conseguire un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto

IL «PRESTITO DIGITALE»

La parola prestito è, in ogni caso, utilizzata in senso metaforico. Nel caso del digital lending, infatti, abbiamo:

(in qualche modo) un atto di cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opereper un periodo limitato di temponon al fine di conseguire un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto

Inapplicabilità dell’eccezione di cui all’art. 69 l.d.a.

MODELLI TECNOLOGICI PER IL PRESTITO DIGITALE

ACCESSO REMOTO DOWNLOAD A TEMPO

MODELLI TECNOLOGICI PER IL PRESTITO DIGITALE

ACCESSO REMOTO DOWNLOAD A TEMPO

Tali modelli implicano, in ogni caso:

l’esercizio di un atto di riproduzione del contenuto digitale l’esercizio di un atto di messa a disposizione del pubblico del

contenuto digitale

MODELLI TECNOLOGICI PER IL PRESTITO DIGITALE

ACCESSO REMOTO DOWNLOAD A TEMPO

Tali modelli implicano, in ogni caso:

l’esercizio di un atto di riproduzione del contenuto digitale l’esercizio di un atto di messa a disposizione del pubblico del

contenuto digitale

Ma su quali basi giuridiche poggia la (eventuale) liceità di tali atti?

RIPRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Art. 71-ter, l.d.a.«È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza».

ma secondo un’ipotesi interpretativa conforme alla direttiva 2001/29/CE è libera anche la riproduzione, e non solo la messa a disposizione del pubblico

RIPRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Art. 68, co. 2, l.d.a.«È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto»

RIPRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Art. 68, co. 2, l.d.a.«È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto»

Può ritenersi che la norma liberalizzi anche le riproduzioni fatte con tecnologie digitali? Probabilmente no (o almeno non sempre)…

Art. 71-nonies l.d.a.«Le eccezioni e limitazioni (…), quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari».

RIPRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Art. 68, co. 2, l.d.a.«È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto»

Può ritenersi che la norma liberalizzi anche le riproduzioni fatte con tecnologie digitali? Probabilmente no (o almeno non sempre)…

Art. 71-nonies l.d.a.«Le eccezioni e limitazioni (…), quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari».

TRA I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA…

Art. 50, D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417«Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilitàdei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale.La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:a) prestito del documento originale, quando è possibile;b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell’utente».

TRA I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA…

Art. 50, D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417«Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilitàdei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale.La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:a) prestito del documento originale, quando è possibile;b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell’utente».

1. Questa norma non dice nulla sulla liceità della riproduzione, il cui fondamento giuridico va dunque reperito aliunde …

TRA I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA…

Art. 50, D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417«Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilitàdei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale.La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:a) prestito del documento originale, quando è possibile;b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell’utente».

2. Questa norma non dice nulla sulla liceità della messa a disposizione del pubblico, che è atto diverso dal prestito…

DUNQUE, COME SI PRESTANO I BIT?

DUNQUE, COME SI PRESTANO I BIT?

Con una catena di contratti…

DUNQUE, COME SI PRESTANO I BIT?

Con una catena di contratti…

DUNQUE, COME SI PRESTANO I BIT?

Con una catena di contratti…

e l’aiuto della tecnologia…

DUNQUE, COME SI PRESTANO I BIT?

Con una catena di contratti…

e l’aiuto della tecnologia…

DRMDRM

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Avv. Giorgio Spedicato

giorgio.spedicato@unibo.it

www.unibo.it