Gallo l'evoluzione normativa per le autonomie locali

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L’UNIONE DEI COMUNI

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Evoluzione normativa 1. Prima della legge 142/90

2. La legge 142/90

3. La legge 59/97

4. Il D.Lgs. 112/98

5. La legge 265/99

6. Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00)

1.PRIMA DELLA LEGGE 142/90

Problema Comuni “polvere”

Connesso problema esercizio ottimale funzioni

Proposta Craxi di accorpamento d’ufficio degli enti con minore dimensione demografica

Altre proposte miravano a fusioni incentivate con trasferimenti erariali o regionali

PRIMA DELLA LEGGE 142/90

Alternativa tra fusione

coattiva o incentivata

Ambedue soluzioni

presupponevano comunque eliminazione Comuni di piu’

limitata dimensione

demografica in nome dell’esercizio a dimensione

ottimale delle funzioni

2. LA LEGGE 142/90: NASCE L’UNIONE DEI COMUNI

Ente istituito “ in previsione di una fusione”

E ’ una scelta che implicita l ’ assunzione di un impegno politico verso la fusione da parte degli Enti aderenti

L’EX ART. 26 LEGGE 142/90

1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini,appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

L’EX ART. 26 LEGGE 142/90

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

5. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art.11. Qualora non si pervenga alla fusione, l‘Unione è sciolta.

L’EX ART. 26 LEGGE 142/90:

GLI ORGANI

il vecchio articolo 26 prevedeva la regola dell’elezione diretta

degli organi (individuati in

Consiglio, Giunta e Presidente)

derogabile con una espressa

previsione del regolamento dell’Unione

3. LA LEGGE n. 59/97

Affermazione principio sussidiarieta’

Complessiva ridistribuzione delle funzioni amministrative

Riconoscimento di un ruolo molto più incisivo agli enti locali, ritenuti naturali destinatari non solo dei compiti strettamente attinenti agli interessi della collettività rappresentata, ma di tutte le funzioni il cui livello ottimale di esercizio possa localizzarsi nel rispettivo ambito territoriale, in attuazione del principio di sussidiarietà.

SUSSIDIARIETA’ VERTICALE

Prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con la sola esclusione delle funzioni incompatibili con tali dimensioni,

SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE

Le responsabilità pubbliche vanno collocate alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini, al fine di favorire la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità, alle attività di rilevanza sociale

Art. 2 L. 142/90 I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

4. Decreto legislativo n. 112/98

Il legislatore delegato riconosce agli enti locali un'ampia potestà di “autonoma individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie con le quali realizzare modalità di gestione associata sovracomunale”.

In attuazione del principio di adeguatezza, l’autonomia è però condizionata al necessario rispetto da parte dei comuni di minore dimensione demografica degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati dalle Regioni, ed all’obbligo di esercitare le nuove competenze in forma associata all'interno di tali ambiti

(art. 3, comma 2).

Decreto legislativo n. 112/98

Diventa secondaria la

creazione di nuovi enti

intermedi e la fusione dei

piccoli comuni

Obiettivo primario è l’estensione del ricorso alle

forme associative e di cooperazione

Sul problema delle

dimensioni dei

Piccoli Comuni

Il legislatore

Cambia rotta:

5. LA LEGGE 265/99: L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE

Eliminazione dei limiti di carattere

demografico (contenuti nei precedenti commi 1 e 2 dell’art. 26,)

Scomparsa del comma 6, che

disponeva lo scioglimento dell’Unione qualora, entro il termine

di dieci anni dalla sua costituzione,

non si fosse pervenuti alla fusione

dei Comuni aderenti.

LA LEGGE 265/99: L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE

Il riconoscimento della natura statutaria dell’atto fondamentale dell’ente,

L’attribuzione all’Unione della potestà regolamentare per: la disciplina della propria

organizzazione,

lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate

i rapporti anche finanziari con i comuni,

Il generale rinvio ai principi previsti per l’ordinamento dei Comuni in quanto compatibili

STRETTAMENTE

LEGATO A QUESTO

PRINCIPIO VI SONO

ALTRE PREVISIONI

INNOVATIVE:

LA LEGGE 265/99

Con la 265/99 l’Unione di Comuni,

da passaggio intermedio e temporaneo

in vista di una futura FUSIONE

Strumento “per esercitare congiuntamente

una pluralità di funzioni di competenza comunale”

(ex art.26 comma 1),

DIVIENE

LA LEGGE 265/99

Con la 265/99 l’Unione di Comuni,

da passaggio intermedio e temporaneo

in vista di una futura FUSIONE

DIVIENE

Terreno di sperimentazione di un modello

di integrazione istituzionale ed organizzativa

che solo in via eventuale può divenire permanente

LEGGE 265/99

Allo scopo il legislatore ha ritenuto necessario intervenire: sia sul sistema di finanziamento

e di incentivazione ai processi aggregativi,

sia sul ruolo delle Regioni con funzioni di disciplina, indirizzo, promozione e definizione degli “ambiti ottimali”

LEGGE 265/99:

DISCIPLINA DEGLI ORGANI

Viene sancita la necessaria composizione con membri degli organi politici comunali.

Tale opzione segna ulteriormente l’abbandono della prospettiva dell’Unione come forma di aggregazione intermedia, “sostitutiva” dei singoli Comuni”.

Afferma la sua concezione in termini di “struttura di supporto”, diretta emanazione degli enti aderenti

Rappresentatività indiretta

degli Organi

Abbandono del criterio della

rappresentatività diretta (evidentemente in

considerazione dei rischi di

conflittualità insiti nella creazione

di un nuovo livello elettivo).

LEGGE 265/99:

DISCIPLINA DEGLI ORGANI

LEGGE 265/99 :

STATUTO E FUNZIONI

Lo Statuto deve individuare: Le FUNZIONI “svolte”

dall’Unione

L’elencazione delle competenze attribuite in via immediata all’ente, (eventualmente integrata da un elenco di funzioni trasferibili in via facoltativa ed in un secondo tempo).

LA FISIONOMIA DELL’UNIONE DOPO

LA 265/99 Connotati strutturali: Autonomia normativa,

Organizzativa

Finanziaria.

Connotati istituzionali: Integrazione del livello

politico degli enti aderenti

Adeguate garanzie per le minoranze.

L’UNIONE E’

UN ENTE LOCALE

DOTATO DI

TUTTI I:

6. IL TESTO UNICO DEGLI EE.LL. (D.Lgs. 267/00)

D.LGS.267/00

Qualificazione Unioni come Enti Locali

Le Funzioni

Statuto :le norme

procedurali

Applicazione principi

ordinamento enti locali

Rappresentatività

indiretta

Limitazione non

Quantitativa

degli organi

Limitazione

quantitativa

Dei componenti

Potestà

regolamentare

Autonomia finanziaria

LE UNIONI DEI COMUNI SONO

ENTI LOCALI.

ART 32 “UNIONI VOLONTARIE”

“Le Unioni di

comuni è ente locale

costituito da due o

più Comuni, di norma contermini… “

LE FUNZIONI DELLE UNIONI

… allo scopo di esercitare

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.”

LO STATUTO DELLE UNIONI

L'atto costitutivo e lo statuto dell‘Unione

sono approvati dai

consigli dei comuni

partecipanti con le

procedure e la

maggioranza richieste

per le modifiche

statutarie.

ORGANI, FUNZIONI E RISORSE DELLE UNIONI

Lo Statuto individua: gli organi dell'unione e le modalità per la

loro costituzione

individua altresì le funzioni svolte

dall'unione

le corrispondenti risorse.

ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’

INDIRETTA (limitazione qualitativa)

Lo Statuto deve prevedere che: Il Presidente dell‘Unione sia scelto

tra i sindaci dei Comuni interessati

Gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati …

ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’

INDIRETTA (limitazione qualitativa)

… vi sia la

garanzia della

rappresentanza

delle minoranze.

LIMITAZIONE NON

QUANTITATIVA DEGLI ORGANI

Non c’è necessariamente la riproduzione del modello Consiglio - Giunta - Sindaco

Gli organi dell’Unione potrebbero quindi essere due, tre o più

Autonomia piena dello Statuto

LIMITAZIONE QUANTITATIVA DEI

COMPONENTI DEGLI ORGANI

Il numero dei componenti

degli organi non può

comunque eccedere i limiti

previsti per i Comuni di

dimensioni pari alla

popolazione complessiva

dell'ente.

LA POTESTA’ REGOLAMENTARE DELLE

UNIONI

L‘Unione ha potestà regolamentare per: la disciplina della propria

organizzazione

lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate

i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

ORDINAMENTO: APPLICAZIONE PRINCIPI

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Alle Unioni di comuni si

applicano, in quanto

compatibili, i principi

previsti per l'ordinamento

dei comuni.

Si applicano, in particolare,

le norme in materia di

composizione degli organi

dei Comuni

L’AUTONOMIA FINANZIARIA

DELLE UNIONI

Oltre ai trasferimenti incentivanti statali e regionali ….

Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE

A governare l’Unione, sono

direttamente i Sindaci, gli

Assessori i Consiglieri eletti

dei vari Comuni che la compongono;

I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE

La gestione delle funzioni nell’Unione permette una maggiore specializzazione.

Su temi come la sicurezza, protezione civile, sportello unico, una dimensione più ampia comporta maggiore efficacia

I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE

Gestire assieme significa

realizzare economie di scala

(con lo stesso n° di personale 300

ml annui

disponibili per

migliorare i servizi)

I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE

L’Unione è finanziata in modo ordinario dallo Stato.

(1.359.000.000)

La Regione finanzia parte delle spese d’impianto e progetti mirati

I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE

Per ciascun Comune, le

economie di spesa conseguenti sono

significative.

(Per

Camposampiero

325.000.000 annui

di economie

disponibili)