Fabbricati rurali: a fi ne giugno scade il termine per la variazione catastale

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Negli ultimi mesi sono state introdotte importanti novità per i fabbricati rurali:la variazione catastale, con la quale evitareche il Comune chieda il pagamento dell’Iciarretrata, e l’obbligo di iscrizione al catasto fabbricati

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LEGGI E TRIBUTI

IN UN NUMERO preceden-te (1) abbiamo visto che nel nuovo ca-tasto fabbricati (istituito nel 1994, in sostituzione dell’ex catasto urbano) vanno iscritte tutte le costruzioni, sia rurali che urbane. Negli ultimi mesi però sono state intro-dotte delle modifi che che riguardano i fabbricati rurali (cioè quelli in possesso dei requisiti di ruralità previsti dal De-creto legge 557/93). Ricordiamo subito, per non incorrere in errori, che fi no all’anno scorso tra i fabbricati rurali andavano iscritti al catasto fabbricati:− quelli di nuova costruzione;− quelli che avevano subìto interventi di ristrutturazione o trasferimenti della titolarità (cioè che avevano cambiato proprietario).Tutti gli altri fabbricati rurali erano invece iscritti al catasto terreni.Vediamo cosa cambia per i fabbricati rurali secondo le nuove norme.

Per i fabbricati rurali già iscritti al catasto fabbricati è prevista la variazione catastale

Nel catasto fabbricati sono state ora stabilite apposite categorie per iden-tifi care le costruzioni che possiedono i requisiti per la ruralità: − la categoria catastale A/6 R per le abitazioni; − la categoria D/10 per i fabbricati

strumentali alle attività agricole (stal-le, magazzini, depositi attrezzi ecc.) che in alcuni casi potrebbero non essere iscritti nella categoria D/10.Una norma istituita l’anno scorso, ma già abrogata dal 1° gennaio 2012 (quindi valida fi no al 31/12/11), prevedeva che il possesso dei requisiti del Dl 557/93 non fosse più suffi ciente per mantenere la ruralità. Il riconoscimento di quest’ul-tima (attraverso l’assegnazione delle ci-tate categorie catastali) è indispensabile per evitare che i Comuni chiedano il pagamento dell’Ici arretrata. Pertanto, per i fabbricati rurali già iscritti al catasto fabbricati che non sono iscritti nelle categorie A/6 R e D/10 entro il 30 giugno 2012 è possibile presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione delle sopracitate categorie catastali (per il riconoscimento del re-

Negli ultimi mesi sono state

introdotte importanti novità

per i fabbricati rurali:

la variazione catastale,

con la quale evitare

che il Comune chieda

il pagamento dell’Ici

arretrata, e l’obbligo

di iscrizione

al catasto fabbricati

Fabbricati rurali:a fi ne giugno scade

il termineper la variazionecatastale

quisito di ruralità degli immobili facenti parte dell’azienda agricola). Si precisa però che per l’attribuzione delle categorie catastali A/6 R e D/10 è richiesto che il possesso dei requisiti per la ruralità si sia verifi cato in via continuativa nei 5 anni precedenti.

Sono ritenute valide anche le do-mande presentate a partire dal 21 set-tembre 2011 (quando è stato pubblica-to il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha disciplinato l’adempimento), anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dalla disposizione (30 settembre 2011).

Le domande presentate per la desti-nazione abitativa non potranno pro-

Per mantenere la ruralità dei fabbricati rurali già iscritti al catasto fabbricati è necessario fare la variazione catastale in A/6 R o D/10

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fabbricati strumentali all’attività agricola (per i quali è prevista l’Imu ridotta).

Fabbricati rurali o fabbricati di lusso?Ricordiamo che, secondo uno specifi co Decreto Ministeriale del 1969, i fabbri-cati considerati di lusso non possono essere riconosciuti rurali. Tra le caratteristiche che identifi cano un fabbricato come di lusso c’è quel-la per cui la superfi cie abitabile risulta superiore a 240 metri quadri.L’attuale modello per la variazione cata-stale richiede di specifi care i dati relativi alla metratura del fabbricato. Questo farà emergere il problema che molte abitazioni rurali, di fatto in questa con-dizione, potrebbero vedersi negata la ruralità con la possibilità che i Comuni chiedano il pagamento dell’Ici per gli anni passati.

Come effettuare la variazione catastale

Termini di presentazione della domanda. La presentazione può esse-re effettuata entro il 30 giugno 2012.

Chi può presentare la domanda:− direttamente il titolare dei diritti reali sui fabbricati (ad esempio, il proprie-tario);– il titolare tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamen-to di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di cate-goria degli agricoltori.

A chi presentare le domande. Le domande, corredate dalla relativa do-cumentazione, vanno presentate ai competenti Uffi ci provinciali dell’Agen-zia del Territorio.

durre variazione di categoria negli atti del catasto: questo signifi ca che la ru-ralità verrà evidenziata in visura, ma non cambia la categoria già attribui-ta. Rimane inoltre la rendita preceden-temente attribuita per i fabbricati per i quali viene richiesta la variazione di categoria catastale.

Per i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni è prevista l’iscrizione al catasto fabbricatiAnche i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni (cioè quelli esistenti che hanno i requisiti di ruralità e non si trovano tra i casi per i quali era obbli-gatorio accatastare al catasto fabbricati) dovranno ora essere tutti obbligato-riamente dichiarati al catasto fabbri-cati entro il 30 novembre 2012.Per questo adempimento deve essere incaricato un professionista abilitato (un geometra, un architetto ecc.). In caso di mancato accatastamento è prevista una sanzione da 1.032 a 8.264 euro.

La variazione catastale non ha effetti sull’ImuL’assegnazione delle citate categorie non incide sull’Imu (Imposta munici-pale unica) in quanto:– le abitazioni rurali (cioè quelle che hanno i requisiti della ruralità) seguono l’imposizione ordinaria, calcolata sulla rendita originariamente attribuita (e cioè vengono trattate come le altre abi-tazioni non rurali);– sui fabbricati strumentali all’attività agricola in possesso dei requisiti di ru-ralità si applica l’imposta ridotta (2). La categoria catastale quindi non è discri-minante per applicare la riduzione Imu, ma aiuta a dimostrare che si tratta di

Come chiedere la variazione di categoria. Per la domanda di variazio-ne delle categorie catastali possono essere utilizzati i modelli A, B e C, re-peribili nel sito del catasto (www.agenziaterritorio.it/?id=9780).La richiesta di riconoscimento della ru-ralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del Decreto legge n. 557 del 1993 si effettua quindi mediante presentazione di una speci-fi ca domanda, redatta in conformità al modello A.Per la compilazione del modello A è consigliato l’utilizzo dell’apposita appli-cazione web (http://sister2.agenziaterritorio.it/VarFabbRurali/varFRindex.jsp), che consente di ottenere in tempo reale l’assegnazione dell’identifi cativo nu-merico, con la possibilità di trasmettere successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, all’Uffi cio provinciale dell’Agenzia tutta la documentazione (il modello B per le abitazioni rurali e il modello C per le altre costruzioni strumentali).In alternativa si può presentare tutta la documentazione direttamente all’Agen-zia del Territorio, mediante:– consegna diretta; – raccomandata postale con avviso di ricevimento;– fax;– posta elettronica certifi cata.

È giusto segnalare che è in previsione una revisione del catasto che consen-tirà di arrivare a tassare i fabbricati sul valore effettivo (e non catastale) così da adeguare i valori ed evitare disparità tra immobili uguali. Nel determinare il valore dell’immobile, più che l’anno di costruzione, incideranno ad esempio anche la vicinanza al centro storico, se si trova in zona raggiunta dai servizi pubblici, e altri parametri in via di de-fi nizione.

Daniele HofferTributarista

(1) “Vivere La Casa in Campagna, n. 3/2010 autunno, pagg. 29-31.

(2) Aliquota dello 0,2% che i Comuni possono ridurre fi no allo 0,1% con esenzione totale se trattasi di Comuni montani.

Foto Corrado Cavazza

QUALI MANUFATTI NON VANNO ACCATASTATI

Alcune strutture di modeste dimensioni non hanno obbligo di accatasta-mento:– manufatti con superfi cie coperta inferiore a 8 m2;– serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;– vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;– manufatti isolati privi di copertura;– tettoie;– porcili, pollai;– casotti;– concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;– manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infi ssi al suolo.

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