F. Pastoni

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Legislazione e deontologia professionale. F. Pastoni. 1. 1. Per il biologo che opera in ambito sanitario l’ obbligo alla formazione è regolamentato dalle disposizioni in tema di E.C.M. (Rif. D.Lgs. n. 502/92 e n. 299/99). entrate in vigore il 1° gennaio 2002 (fase sperimentale). 2. - PowerPoint PPT Presentation

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111

F. Pastoni

22

Per il biologo che opera in ambito sanitario

l’obbligo alla formazione è regolamentato dalle disposizioni in tema di

E.C.M. (Rif. D.Lgs. n. 502/92 e n. 299/99)

entrate in vigore il 1° gennaio 2002

(fase sperimentale)

33

Programma Nazionale ECM

Educazione Continua in Medicina

Il programma ECM è diretto a fornire a tutti gli operatori

sanitari gli elementi di conoscenza necessari per

mantenersi professionalmente aggiornati e competenti.

44

Finalità del Programma ECM

Far sì che tutti gli operatori del settore sanitario siano, in qualunque ambito

della propria attività, del tutto adeguati a quanto la continua evoluzione

normativa e tecnica impone.

55

Finalità del Programma ECM

L’esigenza di cui sopra si estende, in realtà, a qualunque ambito

professionale di interesse per il biologo, ed il principio dell’E.C.M., assolutamente irrinunciabile nella

realtà attuale, dovrà estendersi ormai a qualunque altro settore del mondo

del lavoro.

66

La professionalità di un operatore della Sanità (e degli altri ambiti

considerati) può essere definita da tre caratteristiche:

1) conoscenze teoriche aggiornate;2) abilità tecniche;3) capacità comunicative e relazionali.

77

Entrata in vigore della “fase a regime” del Programma Nazionale

E.C.M.

1° gennaio 2008

88

rappresentano una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della

Sanità dedica annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento

del livello qualitativo della propria professionalità

Crediti formativiE.C.M.

99

Numero di crediti formativi da acquisire nella fase a

regime=

anno 2008 : 50 crediti*anno 2009: 50 creditianno 2010 : 50 crediti

* Con un minimo di 30 ed un massimo di 70

1010

Principi del Programma E.C.M.

i crediti formativi devono essere acquisiti progressivamente, nel corso degli anni, per seguire efficacemente lo sviluppo tecnico e

scientifico di qualunque disciplina interessata. L’accumulo di crediti in un breve periodo non risponde a questo

requisito fondamentale

1111

Principi del Programma E.C.M.

per conseguire tale finalità, può essere prevista soltanto una certa tolleranza nel

numero minimo/massimo di crediti da acquisire nell’anno

1212

Le manifestazioni che possono rientrare nel programma E.C.M.

rientrano in due tipologie:

attività formative a distanza

attività formative residenziali

1313

è la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a questo tipo di attività l’interessato deve

recarsi nella sede in cui questa viene svolta. Rientrano in questa tipologia di

formazione:

• congressi e seminari;• corsi teorico-pratici;• “stages” di formazione pratica, ecc …

Attività formativa residenziale

1414

attività per lo più fondata sull’impiego di supporti informatici che consentono all’interessato di non spostarsi dalla

propria sede di lavoro

Attività formativa a distanza

1515

Attività formativa a distanza (FAD)

L’interessato deve quindi superare un test che comprovi il raggiungimento di

un certo livello di apprendimento

1616

• Promozione della qualità della vita e della qualità di sicurezza dell’ambiente di vita e di

lavoro;• Miglioramento della interazione tra salute ed

ambiente e tra salute ed alimentazione;• Sistemi di valutazione, verifica e

miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici;

Obiettivi formativi di rilevanza nazionale

(obiettivi di interesse generale)

1717

• promozione di una comunicazione corretta ed efficace;

• gestione del rischio biologico;• cultura gestionale.

Obiettivi formativi di rilevanza nazionale

(obiettivi di interesse generale)

1818

• cultura etica;• valutazione critica della scienza biologica

moderna.

Obiettivi formativi di rilevanza nazionale

(obiettivi di interesse generale)

Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi

1919

• Basi molecolari e genetiche delle malattie;• Miglioramento dei processi di gestione delle

tecnologie biomediche e delle innovazioni tecnologiche;

• Sicurezza degli alimenti.

Obiettivi formativi di rilevanza nazionale

(obiettivi di interesse specifico)

2020

• Orientamenti innovativi, sotto il profilo tecnologico, in ambito analitico;

• Strategie e parametri per il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di vita

e di lavoro;• Accreditamento e certificazione.

Obiettivi formativi di rilevanza nazionale

(obiettivi di interesse specifico)

Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi

2121

• Criteri di qualità nella pratica analitica di laboratorio;

• Criteri di qualità per la salvaguardia delle risorse e degli equilibri ambientali, nell’ottica di una più

efficace tutela della salute;• Principi base per una corretta nutrizione

Obiettivi formativi di rilevanza nazionale

(obiettivi di interesse specifico)

Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi

2222

Tali obiettivi si estendono a discipline che non riguardano esclusivamente l’ambito

strettamente clinico, ma pressochè tutti gli ambiti professionali di specifico interesse per i

biologi.

Valutazione sugli obiettivi formativi di interesse generale proposti dal

Ministero della Salute

=

2323

La scelta di tali obiettivi, ed il loro conseguimento, appare del tutto funzionale alle esigenze imposte

dalla continua evoluzione normativa e tecnologica che interessa qualunque disciplina

con risvolti tecnico-scientifici.

Valutazione sugli obiettivi formativi di interesse generale proposti dal

Ministero della Salute

=

2424

Food and Drug AdministrationU.S. Department of Agriculture

U.S. Environmental Protection AgencyCenters for Disease Control and Prevention

“Food Safety from Farm to Table:A National Food Safety Initiative”

Report to the PresidentMay 1997

2525

“While the American food supply is among the safest in the world, there are still milions of

Americans (*) strickenBy illness every year caused by the food they consume, and some 9,000 a year die

as a result”.

(*) From 6.5 to 33 millions illnesses in the United States each year are food-related.

2626

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee)

2727

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

Articolo 11.La presente direttiva definisce i principi generali per

l’esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

2. …si intende per “controllo ufficiale dei prodotti alimentari” …, il controllo effettuato dalle autorità competenti, della conformità

-dei prodotti alimentari-degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, degli oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali-dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari,

alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti

alle informazioni di questi ultimi.

2828

Articolo 1

3. L’applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di

regolamentazioni comunitarie più specifiche.

4. La presente direttiva non si applica ai controlli metrologici.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

2929

Articolo 4

1.Il controllo si effettua:

a)In modo regolareb)Nei casi in cui si sospetti la non conformità dei

prodotti

2.Il controllo si effettua in maniera proporzionata all’obiettivo eseguito

3.Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell’importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto,

della distribuzione e del commercio.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

3030

Articolo 4

4.Il controllo si effettua in generale senza preavviso

5.La componente autoritaria è tenuta in ogni singolo caso a scegliere, tra le fasi elencate al paragrafo 3,

quella o quelle più idonee alla ricerca prevista.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

3131

Articolo 5

Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti, conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 ed in

funzione della ricerca prevista:

1) Ispezione

2) Prelievo ed analisi di campioni

3) Controllo dell’igiene del personale

4) Esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere

5) Esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall’impresa e dei relativi risultati

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

3232

Articolo 6

Sono sottoposti ad ispezione:

a) Lo stato e l’impiego nelle differenti fasi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di terreni, locali, uffici, installazioni e relativo ambiente, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali

b) Le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

3333

Articolo 6

Sono sottoposti ad ispezione:

c) I prodotti semilavorati

d) I prodotti finiti

e) I materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari

f) I prodotti e i procedimenti di pulizia e manutenzione nonché gli antiparassitari.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989

3434

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei

prodotti alimentari

Documento tecnico di indirizzo per la attività di controllo ufficiale in tutti gli Stati della

Commissione Europea

=

34

3535

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 11 MARZO 1994

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per

l’anno 1994

Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:

Aflatossina B1 (in particolare nei prodotti destinati ai soggetti di più giovane età

Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..)

35

3636

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 11 gennaio 1995

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per

l’anno 1995

Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:

Escherichia coli

Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..)

Aeromonas sp.

(nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite) 36

3737

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 17 aprile 1996

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per

l’anno 1996

Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:

Escherichia coli O157

Staphylococcus aureus

Salmonella sp.

(nei campioni di carni e prodotti a base di carne essiccati e fermentati pronti per il consumo) 37

3838

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 8 gennaio 1997

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per

l’anno 199797/77/CELa Commissione delle Comunità Europee…………………

RACCOMANDA:

a) alle Aflatossine nelle spezie

b) alla contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari.

Che nel corso del 1997 gli Stati membri raccolgano campioni ed effetuino analisi di laboratorio in ordine:

38

3939

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2 febbraio 1998

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per

l’anno 199898/133/CE

La Commissione delle Comunità Europee…………………

Ha adottato la presente raccomandazione:

“Nel corso del 1998 gli Stati membri devono analizzare arachidi e pistacchi per accertare la presenza di aflatossine………………”

……………………

39

4040

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 22 dicembre 1998

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per

l’anno 199999/26/CELa Commissione delle Comunità Europee…………………

Ha adottato la presente raccomandazione:

Nel corso del 1999, gli Stati membri prelevano campioni ed effttuano ispezioni eseguendo analisi di laboratorio per:

-ocratossina A nel caffè-additivi nei prodotti alimentari

40

4141

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 22 febbraio 2000

relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per

l’anno 20002000/207/CE

Il programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000 prevede l’esecuzione di verifiche e controlli volti ad accertare l’effettiva applicazione negli Stati membri di alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite nell’ordinamento nazionale con i provvedimenti di seguito indicati:a) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155……..

Con riferimento al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, il programma coordinato prevede la verifica dell’applicazione del sistema HACCP…

41

4242

DIRETTIVA 93/43/CEE

IGIENE DEGLI ALIMENTI

recepita in Italia con

(situazione fino al 31 dicembre 2005)

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155

42

4343

DIRETTIVA 93/43/CEE

Introduce nel diritto comunitario una filosofia

diversa da quella preesistente, che pone alla

base della buona qualità degli alimenti una attività di controllo preventivo

43

4444

DIRETTIVA 93/43/CEE

Oggetto del controllo non è il prodotto finito e, come tale, pronto per la immissione al

consumo, bensì le varie fasi dei procedimenti di produzione,

intesa nel senso tradizionale del termine, oltre che di

trasformazione, manipolazione, confezionamento, ecc … 44

4545

DIRETTIVA 93/43/CEE

E’ così possibile evidenziare, in tempo utile per prendere le opportune contromisure, gli

effetti della cosiddetta “contaminazione secondaria” da

cui derivano normalmente consistenti situazioni di rischio

per l’uomo.45

46

"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento

Ordinario n. 118

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155

46

47

D.Lgs. 155/97

Articolo 2(definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

Igiene dei prodotti alimentari

“…..tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

Tali misure interessano……………….la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il

confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al

consumatore”47

48

D.Lgs. 155/97

Articolo 2(definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

Industria alimentare

“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti

attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il

confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al

consumatore”48

49

D.Lgs. 155/97

Articolo 3(definizioni)

Autocontrollo

1. “Il responsabile dell’industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari, siano effettuati in modo igienico”

49

50

D.Lgs. 155/97

Articolo 3(definizioni)

Autocontrollo2. “Il responsabile dell’industria alimentare deve

individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e dei punti critici HACCP”

50

51

D.Lgs. 155/97

Articolo 8(sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell’industria alimentare è

punito con:

……..C) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall’articolo 3, comma 4. 51

52

D.Lgs. 155/97

Articolo 8(sanzioni)

……………..Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell’obbligo di ritiro dal commercio previsto dall’art. 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

52

53

D.Lgs. 155/97

Articolo 9(Norme transitorie e finali)

Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione 53

54

evoluzione normativa e concettuale

nel settore della igiene degli alimenti

55

EVOLUZIONE NORMATIVA

E CONCETTUALE IN ATTO

Criteri di qualità

Scelta volontaria

Obbligo, requisito di legge (almeno per settori quali

l’igiene degli alimenti)

56

SIGNIFICATO DI QUESTA EVOLUZIONE ?

MIGLIORE LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE E

GESTIONE DELLE RISORSE

57

Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, Art.

1

"In attuazione dell‘Articolo 97 della Costituzione, l'attività amministrativa in

materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità, ed uniformarsi a criteri

di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e

correttezza .................."

58

Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge quadro in materia di

lavori pubblici”, Art. 8

"...i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere

qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della

professionalità e della correttezza".

59

Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”,

Art. 8

"Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza, nei soggetti

qualificati, di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della

serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI

EN 45000".

60

"Procedura per l'inserimento negli elenchi ufficiali dei laboratori privati di analisi incaricati di svolgere controlli

analitici per conto di aziende che producono e commercializzano alimenti

e bevande (autocontrollo)"

Nel 1993 era…

60

61

…e per entrare a far parte degli elenchi ufficiali, il direttore del laboratorio doveva attestare, sotto la propria responsabilità,

la…

"conformità del laboratorio ai criteri generali stabiliti dalla norma europea

EN 45001"

Autodichiarazione,No MQ (1997)

61

62

Legge n. 526/99, Art. 10

“Delega alle Regioni per l'istituzione di un elenco dei laboratori di autocontrollo autorizzati a svolgere analisi chimiche e microbiologiche nell'ambito del D. Lgs.

n. 155/97"

62

63

EVOLUZIONE IN AMBITO REGIONALE

Decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, 31 marzo 2000

"Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali dovranno adottarsi le procedure

semplificate del sistema HACCP ed istituzione dell' elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle

industrie alimentari" 63

64

Decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, Art.

2

"E' istituito l'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie

alimentari"

All’allegato 2 sono precisati i criteri e la documentazione stabiliti per

ottenere l’inserimento nell’elenco stesso 64

65

Nell’ambito di tale documentazione, assume un

rilievo sostanziale il..

"certificato di conformità alla norma europea EN 45001 o documento

comprovante che tale certificazione è in fase di rilascio"

65

66

Direttiva n. 6220/27 della Regione Piemonte, 12 aprile 2000

"Autocontrollo nelle industrie alimentari. Indicazioni a seguito delle modifiche al

D. Lgs. n.155/97"

66

67

“Fatta salva la possibilità che il Ministero esprima un diverso orientamento, alla

domanda di iscrizione deve essere allegato il certificato di conformità ai criteri generali

per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN

45001............. Il certificato di conformità deve essere rilasciato da un

organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi della norma EN 45003"

… e, a proposito di “laboratori di autocontrollo”, la documentazione da

fornire è…

67

68

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, 1° agosto 2000, n. 1854

“Norme di semplificazione delle procedure del Sistema HACCP e

procedure di iscrizione dei laboratori di analisi degli alimenti negli elenchi

regionali”

68

69

Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria, 27 dicembre 2001, n.

1782

“Linee guida per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai

fini dell’autocontrollo. D. Lvo 155/1997”

69

70

Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 3 giugno 2002, n. 59-

6242

"Istituzione del registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano

prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari"

…requisito richiesto…

“L' accreditamento secondo le norme EN 45001 o ISO/ IEC 17025"

70

71

Regolamento Regionale della Lombardia, 21 luglio 2003, n. 14

“Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito

delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e

determinazione dei requisiti per l’iscrizione nel registro”

“L' accreditamento secondo le norme EN

45001 o ISO/IEC 17025"

…requisito richiesto…

71

72

…si ammetteva la possibilità di presentare

“copia del contratto stipulato con l’organismo di accreditamento

attestante l’avvio delle procedure finalizzate all’ottenimento

dell’accreditamento”,

fermo restando l’obbligo di produrre il certificato medesimo

“entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di presentazione della

domanda di iscrizione nel registro”72

73

“Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i laboratori che non

risultano iscritti nel registro regionale non possono effettuare analisi ai fini

dell’autocontrollo previsto dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155”

Art. 9 del Regolamento

73

74

ACCORDO DEL 17 GIUGNO 2004 TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE

REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

“Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai

fini dell’autocontrollo”

G.U. n. 173, 26 luglio 2004 74

75

Tale accordo si applica ai…

“Laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi

nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari”,

oltre che

“ai laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell’

autocontrollo per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici

diversi”75

76

Art. 2 (Criteri generali e requisiti minimi)

I laboratori di cui al comma precedente devono essere

accreditati secondo la Norma Europea EN 45001, così come

modificata dalla Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole

prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento

conforme ai criteri generali stabiliti dalla Norma Europea EN 45003 76

77

Art. 4 (Iscrizione agli elenchi regionali)

2. I laboratori di cui al comma 1 che non risultano accreditati possono essere iscritti presentando copia del contratto stipulato

con l’organismo di accreditamento, attestante l’avvio delle procedure finalizzate

all’ottenimento dell’accreditamento.

In ogni caso l’accreditamento dovrà essere acquisito entro trentasei mesi dalla data di

iscrizione negli elenchi regionali

77

78

…E A PROPOSITO DEL CONTROLLO

UFFICIALE DEGLI ALIMENTI…

78

79

"Attuazione delle direttive 93/99/CEE concernente misure supplementari in

merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari”.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n.

118

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156

79

80

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156

Art. 3

"I laboratori ..............che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei

prodotti alimentari, devono essere conformi ai criteri generali per il

funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN

45001"80

81

Decreto 12 maggio 1999

"Designazione dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei

prodotti alimentari"

Art. 1, punto 2

“Ai fini del riconoscimento............, il responsabile del laboratorio presenta

all'Istituto Superiore di Sanità apposita domanda corredata della dichiarazione di

conformità alla norma europea EN 45001..........."

81

82

Decisione della Commissione del 12 agosto 2002

"......a partire dal gennaio 2002 i laboratori di controllo ufficiale" devono

essere "certificati in base alla ISO 17025"

83

Entrata in vigore dei nuovi Regolamenti Europei

83

IGIENE DEGLI ALIMENTI

(situazione a partire dal 1 gennaio 2006)

84

Regolamento –CE- n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

sull’igiene dei prodotti alimentari

84

85

Regolamento –CE- n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di

origine animale

85

86

Regolamento –CE- n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

Norme specifiche per l’organizzazione di controlli

ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo

umano86

8787

Evoluzione ulteriore in ambito italiano

Introduzione del sistema sanzionatorio nell’ambito della

sicurezza alimentare

D.Lgs. N. 193/07

8888

Grazie per l’attenzione