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Corso di formazione
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
3 – 4 GIUGNO 2013
Rag. Giovanni Ciuca e-mail: giovanni.ciuca@gmail.com
mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532
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LA NUOVA DISCIPLINA I.V.A.
D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni
ARTICOLO 1 - DPR 26/10/1972, N. 633 ISTITUTIVO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
DEFINIZIONE
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI APPLICA SULLE
CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL’ESERCIZIO
DI IMPRESE O NELL’ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI E SULLE IMPORTAZIONI DA CHIUNQUE
EFFETTUATE.
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PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IVA
• PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – IL SOGGETTO ATTIVO DEVE ESSERE UN IMPRENDITORE (ART. 4) O UN ARTISTA O UN PROFESSIONISTA (ART. 5);
• PRESUPPOSTO OGGETTIVO – OGGETTO DELLA OPERAZIONE DEVE ESSERE UNA CESSIONE DI BENI ART. 2) O UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART.3);
• PRESUPPOSTO TERRITORIALE – L'OPERAZIONE DEVE CONSIDERARSI EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART.7)
Ovvero
• QUANDO VENGONO EFFETTUATE DELLE IMPORTAZIONI (ART.1 e 67)
Se l’operazione rientra nel campo iva si applica la normativa iva e quindi gli adempimenti formali e sostanziali ( fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione , rimborso )
PRESUPPOSTI NECESSARI CONGIUNTAMENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
NO
VERIFICO IL REQUISITO
SUCCESSIVO
L’OPERAZIONEE’ ESTRANEA
ALL’I.V.A.
IL REQUISITO E’SODDISFATTO
2 – REQUISITO SOGGETTIVO
1 – REQUISITO OGGETTIVO
3 – REQUISITO TERRITORIALE
SI
VERIFICO IL REQUISITO
SUCCESSIVO
L’OPERAZIONEE’ ESTRANEA
AL CAMPOI.V.A.
SI
NO
NO
SI
L’OPERAZIONE RIENTRA NEL
CAMPO IVA
L’OPERAZIONE E’ ESTRANEA AL CAMPO IVA IN ITALIA, MA RILEVANTE IN ALTRO PAESE
L’OPERAZIONE PUO’ ESSERE
IMPONIBILE
NON IMPONIBILE
ESENTE
L’OPERAZIONE E’
NON SOGGETTA AD IVA IN ITALIA
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TIPOLOGIA - OPERAZIONI IVA
• OPERAZIONI IMPONIBILI – Sono “OPERAZIONI IMPONIBILI” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi le quali, sussistendo i requisiti soggettivo, oggettivo e della territorialità, soggiacciono all'IVA con l'applicazione delle aliquote previste dall'art. 16 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 (4%-10%-rispettivamente: tab.”A” parte II^ e parte III^; 21% aliquota ordinaria).
• OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Sono “NON IMPONIBILI" alcune cessioni di beni ed alcune prestazioni di servizi per le quali, pur sussistendo tutti i requisiti per comprendere tali operazioni nell'ambito dell’IVA, la legge ne prevede espressamente l'intassabilità. (es. artt. 8-8bis-9-71-72)
• OPERAZIONI ESENTI – Sono considerate “ESENTI" solo le operazioni previste tali dall'art.10 del D.P.R. 633. Anche in questo caso, pur in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'imposta, la legge prevede l'intassabilità, facendo salvi, comunque, tutti gli obblighi formali previsti dal decreto istitutivo dell'IVA.
• OPERAZIONI NON SOGGETTE – cioè tutte quelle operazioni che, in via generale, la mancanza di uno dei presupposti, o per disposizione di norma ne prevede espressamente l'intassabilità. (es. artt. 2-3-4-7-74)
• OPERAZIONI ESCLUSE – Le operazioni di cui all’art.15 co. 1 nn.1-2-3-4-5 e comma 2.
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REGISTRI OBBLIGATORI
• REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE (art. 23) nel quale annotare le fatture emesse per prestazioni/cessioni, comprese le auto-fatture, entro 15 giorni, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. (evidenza il debito Iva del Contribuente)
• REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (artt. 22 e 24) nel quale annotare tutte le operazioni previste dall’art. 22, entro il giorno successivo non festivo dei corrispettivi riscossi il giorno precedente. (evidenza il debito Iva del Contribuente)
• REGISTRO DEGLI ACQUISTI (art. 25) nel quale annotare in ordine progressivo di operazione, le fatture, le bollette doganali e le autofatture di acquisto di beni e servizi utilizzati nell’esercizio di impresa, arte o professione. (evidenza il credito Iva del Contribuente)
• REGISTRO DEI TRASFERIMENTI (art. 50 co. 5 DL.331/93) (art. 53 co.3 dpr 633/72) nel quale annotare i beni inviati o ricevuti a titolo non traslativo della proprietà o presunzioni di acquisto o cessione (es. c/vendita, c/lavorazione).
• REGISTRO DEGLI EDITORI (art.1 co. 2 D.M. 9/4/93) nel quale annotare distintamente per ogni titolo i dati relativi alle copie di quotidiani, periodici, libri consegnate o spedite. (evidenza il debito Iva del Contribuente)
ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI art. 4, co. 4 e co. 5 lett. i), DPR 633/1972
• Enti Pubblici:
• sono soggetti passivi IVA solo quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole.
(art. 49 T.U. 1592/1933 e art. 66 DPR 382/80)
• per le operazioni effettuate nell’ambito della propria attività istituzionale restano estranei all’ambito di applicazione del tributo. “non costituiscono esercizio dell’attività commerciale”: l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici (art.74 co. 2 lett. a) DPR 917/86)
• ECCEZIONE: Acquisti intracomunitari di beni e servizi. (D.L. 331/1993) e successive modifiche ed integrazioni
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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA (ART. 6 COMMA 1)
• REGOLA GENERALE:• BENI IMMOBILI: Data stipula contratto.
• BENI MOBILI: Consegna o spedizione del bene.• PRESTAZIONI DI SERVIZI: Momento del pagamento del corrispettivo. Per le prestazioni di tipo
ripetitivo, il termine è fissato al 31 dicembre a condizione che non comportino versamento di acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo di monitoraggio.
• DEROGA PER LE CESSIONI INTERNE:
• Se anteriormente agli eventi sopra indicati viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o pagamento.
• Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, (Stato ed Enti pubblici) l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.(circ. 328/E 24-12-1997)
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PRINCIPALI ATTIVITA’ COMMERCIALI UNIVERSITA’
• Prestazioni di ricerca per conto di Enti pubblici e privati
• Contratti - commesse per la ricerca con la Comunità Europea
• Prestazioni didattiche e di consulenza per conto di Enti pubblici e privati
• Prestazioni per analisi, controlli, tarature, prove, esperienze ecc.
• Proventi per sponsorizzazioni e pubblicità commerciale
• Proventi derivanti dall’organizzazione di convegni, congressi, corsi
• Proventi derivanti da attività editoriale
• Prestazioni rese nell’esercizio di attività sanitarie
• Proventi derivante da attività agricola
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PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ (Art. 7 - DPR 633/72) DEFINIZIONE DEL TERRITORIO DELLO STATO E DELLA COMUNITA’
DEFINISCE IL CONFINE AI FINI DELLA TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA
STATO: (COMMA 1 LETT A)
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CON ESCLUSIONE DEI COMUNI DILIVIGNO, CAMPIONE D’ ITALIA E ACQUE
TERRITORIALI DEL LAGO DI LUGANOART. 7 LETT. A) – FATTURA NON IMPONIBILE
VEDI NORMA DOGANALE DIESPORTAZIONE (ART. 8, 8-BIS, 9) OVVERO IMPORTAZIONI (ART. 67)
TERRITORI EXTRA: SAN MARINO – VATICANO
(ART. 71) – FATTURA NON IMPONIBILEVEDI NORMA DOGANALE
ESPORTAZIONE (ART. 8, 8-BIS, 9)OVVERO IMPORTAZIONI (ART.67)
COMUNITA’: ARTICOLI: 5, 6 E 7 DIRETTIVA 2006/112/CE
CAMPO DI APPLICAZIONE UE TERRITORIO DEI 27 STATI MEMBRI
ESCLUSIONI – LETTERA B) NN. 1-4-BIS
PER LA GRECIA: IL MONTE ATHOSPER LA GERMANIA: L’ISOLA DI HELGOLAND E TERRITORIO DI BUSINGENPER LA FRANCIA: I DIPARTIMENTI DI OLTREMARE (GUADALUPA, GUYANAFRANCESE MARTINICA, REUNION)PER LA SPAGNA: CUETA, MELILLA E LE ISOLE CANARIE
INCLUSIONI – LETTERA C)
PER LA FRANCIA: IL PRINCIPATO DI MONACOPER LA GRAN BRETAGNA: L’ISOLA DI MANPER L’ISOLA DI CIPRO: AKROTIRI E DHEKELIA DAL 01/05/2004
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DOMICILIO – RESIDENZA E STABILE ORGANIZZAZIONE
CONCETTO PERSONE FISICHE
(ART. 43 C.C.)
SOGGETTI DIVERSI
(ART. 7 DPR 633/72)
DOMICILIO
LUOGO IN CUI RISULTA STABILITA LA SEDE PRINCIPALE DEGLI AFFARI ED INTERESSI
LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE LEGALE
RESIDENZA
LUOGO IN CUI RISULTA STABILITA LA DIMORA ABITUALE, DI REGOLA DESUMIBILE DALL’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE EFFETTIVA
STABILE ORGANIZZAZIONE
SEDE FISSA DEGLI AFFARI IN CUI VIENE SVOLTA IN TUTTO O IN PARTE L’ ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
TERMINOLOGIA AI FINI IVA
PRESTATORE: si intende il soggetto che pone in essere una prestazione di servizio;COMMITTENTE: si intende il soggetto che riceve una prestazione di servizio; CEDENTE: si intende il soggetto che cede / vende un bene materiale;CESSIONARIO: si intende il soggetto che riceve / acquista un bene materiale
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TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
L’ ARTICOLO 7, 2° COMMA DEL DPR 633/72 :“2 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. “
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TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
IMMOBILI (DEVONO ESSERE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO)
BENI MOBILI NAZIONALI (PRODOTTI O PERFEZIONATI NELLO STATO ED ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO)
BENI COMUNITARI (BENI INTRODOTTI NELLO STATO E PROVENIENTI DA ALTRO PAESE UE O IVI IMMESSI IN LIBERA PRATICA)
BENI VINCOLATI AL REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE (BENI DI PROVENIENZA EXTRAUE INTRODOTTI NELLO STATO PER ESSERE ASSOGGETTATI A LAVORAZIONI TRASFORMAZIONI ECC. ED ESSERE SUCCESSIVAMENTE RIESPORTATI)
BENI MOBILI SPEDITI DA ALTRO STATO MEMBRO UE PER ESSERE INSTALLATI MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO DELLO STATO DAL FORNITORE O PER SUO CONTO (PRINCIPIO STABILITO DALLA VI DIRETTIVA UE, L’OPERAZIONE RILEVA NELLA SUA INTEREZZA COME FORNITURA NELLO STATO ANCHE SE IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO D’APPALTO)
LE CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI PASSEGGERI NEL CORSO DI UN TRASPORTO COMUNITARIO SE IL TRASPORTO HA INIZIO NEL TERRITORIO DELLO STATO
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Prospetto cessione di beniAmbito territoriale di applicazione
CESSIONE DI BENI
LUOGO TIPO DI BENE RILEVANZA AL REGIME IVA
IMMOBILI
ESISTENTI IN ITALIA (1) ===== SI
ESISTENTI ALL’ESTERO (1) ===== NO
MOBILI
ESISTENTI IN ITALIA (1)
BENI NAZIONALI (2) SI
BENI COMUNITARI (3) SI
BENI IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE (4)
SI
ESISTENTI SU NAVE, AEREO, TRENO CON INIZIO TRASPORTO IN ITALIA
BENI CEDUTI A PASSEGGERI NEL CORSO DI UN TRASPORTO INTRACOMUNITARIO
SI
SPEDITI DA ALTRO PAESE U.E.
BENI INSTALLATI MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA DAL FORNITORE O PER SUO CONTO
SI
ESISTENTI ALL’ESTERO (1) ===== NO
(1) CONDIZIONI: Indipendentemente dalla cittadinanza delle parti e luogo di stipula del contratto.(2) BENI NAZIONALI: Beni prodotti in Italia (o il cui completamento è avvenuto in Italia)(3) BENI COMUNITARI: Beni di provenienza dai Paesi U.E.(4) BENI IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE: Beni di provenienza estera, introdotti in Italia per essere lavorati e poi riesportati, e beni destinati al traffico internazionale.
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TABELLA RIASSUNTIVA – TERRITORIALITA’ DEI SERVIZI SU BENI IMMOBILI
PRESTATORE COMMITTENTE LUOGO DELL’ IMMOBILE ADEMPIMENTI
ITALIA ITALIA ITALIA
OPERAZIONE RILEVANTE ITALIA: PRESTATORE EMETTE FATTURA CON IVA
ITALIA UE – EXTRA UE (SOGGETTO PASSIVO)
UE – EXTRA UE
OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA IN ITALIA E RILEVANTE NEL PAESE LUOGO IMMOBILE: PRESTATORE EMETTE FATTURA SENZA IVA
UE – EXTRA UE ITALIA ITALIA
OPERAZIONE SOGGETTA AD IVA IN ITALIA: COMMITTENTE EMETTE AUTOFATTURA OVVERO INTEGRAZIONE
UE – EXTRA UE UE – EXTRA UE ITALIA
OPERAZIONE SOGGETTA IVA IN ITALIA: COMMITTENTE EMETTE AUTOFATTURA OVVERO INTEGRAZIONE
UE – EXTRA UE ITALIA (SOGGETTO PRIVATO)
ITALIA
OPERAZIONE SOGGETTA IVA IN ITALIA: PRESTATORE NOMINA RAPPRESENTATE FISCALE O IDENTIFICAZIONE DIRETTA
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Principio di territorialità per le prestazioni di servizi (da art. 7-ter ad art. 7-septies)
• seconda direttiva Iva n. 67/228/CEE/1967: luogo di utilizzazione del servizio• sesta direttiva Iva n. 77/388/1977: luogo del prestatore del servizio• direttiva n. 2008/8/CEE del 12 febbraio 2008 ha profondamente modificato la territorialità Iva dei servizi: luogo del committente del servizio
Principi generali della riforma 2010:• servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore/prestatore se il cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b)• servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge/integrazione (art. 7-ter, primo comma, lett. a)
Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla UE
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TIPOPOLOGIA COMMITTENTI QUALIFICAZIONE COMMITTENTI
LUOGO DI TASSAZIONE REGOLA GENERALE
art. 7-ter, comma 2, lettera a)
Soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni titolari di partita IVA.
(Università – Commerciale)
Sono considerati sempre soggetti passivi IVA per i servizi ricevuti (b2b).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
art. 7-ter, comma 2, lettera a)
Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni titolari di partita IVA .
Sono considerati sempre soggetti passivi IVA solo per i servizi ricevuti nello svolgimento della loro attività IVA (b2b) – e non per gli acquisti destinati all’uso personale (b2c).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
art. 7-ter, comma 2, lettera b)
Enti non commerciali esercenti anche attività commerciali o agricole titolari di partita IVA.
(Università – Istituzionale)
Sono considerati sempre soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti indipendentemente dalla destinazione dell’acquisto (alla sfera istituzionale o commerciale) - (b2b).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
PRESUPPOSTO TERRITORIALE – ART. 7-TER DPR 633/1972
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PRESUPPOSTO TERRITORIALE – ART. 7-TER DPR 633/1972 (segue)
TIPOPOLOGIA COMMITTENTI QUALIFICAZIONE COMMITTENTI
LUOGO DI TASSAZIONE REGOLA GENERALE
art. 7-ter, comma 2, lettera c)
Enti non commerciali esercenti solo attività istituzionali titolari di partita IVA.
Sono considerati sempre soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti anche per la sfera istituzionale (b2b).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
art. 7-ter, comma 2, lettera c)
Enti non commerciali esercenti solo attività istituzionali non titolari di partita IVA
(identificati nella Comunità Europea.
Non sono considerati soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti (b2c).
art. 7-ter, comma 1, lettera b)
La tassazione avviene nel luogo ove il
prestatore è stabilito ai fini IVA: si applica a
tutte le tipologie di prestazioni di servizi nei
confronti di committenti non soggetti passivi.
art. 7-ter, comma 2, lettera b)
Privati consumatori non esercenti impresa, arte o professione.
Non sono considerati soggetti passivi IVA per tutti i servizi ricevuti (b2c).
art. 7-ter, comma 1, lettera b)
La tassazione avviene nel luogo ove il
prestatore è stabilito ai fini IVA: si applica a
tutte le tipologie di prestazioni di servizi nei
confronti di committenti non soggetti passivi.
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REGOLA GENERALE
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
TERRITORIALITA’ IVA IN ITALIA
REGOLA GENERALE
Università Soggetto passivo
ambito commerciale
Soggetto Passivo
(UE e extra UE)NO
LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO DEL COMMITTENTE
(fattura fuori campo Iva art. 7-ter) non
costituisce volume d’affari
Soggetto Privato (UE e extra UE) SI
LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO DEL PRESTATORE
(fattura con Iva italiana)
Soggetto Passivo (UE e extra UE)
Università ambito Commerciale
SI
LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO DEL COMMITTENTE
(integrazione per U.E.)(autofattura per Extra-U.E.)
Università ambito Istituzionale
SI
LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO DEL COMMITTENTE
(integrazione per U.E.)
(autofattura per Extra-U.E.)
EMISSIONE FATTURA – SERVIZI GENERIGI 7-TER
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EMISSIONE DELLA FATTURA – SERVIZI GENERICI
PRESTATORE COMMITTENTE TERRITORIALITA’ IVA ADEMPIMENTI
ITALIA UE O EXTRA UE
FUORI CAMPO IVA
Il prestatore nazionale emette fattura nei confronti del committente comunitario o extra-comunitario, anche se il servizio è extra-territoriale (art.21,co.6-bis, dpr 633/72), entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art.21, co.4, lettere c) e d), del dpr 633/72, riportando sul documento l’annotazione “inversione contabile” (committente Ue) od “operazione non soggetta” (committente extra – Ue)
U.E. ITALIA ITALIA
Il committente nazionale integra la fattura ricevuta dal prestatore Ue, ex art.46 del DL 331/1993. Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese, annotandola entro il mese di emissione e con riferimento al mese precedente.
EXTRA-UE ITALIA ITALIA
Il destinatario del servizio (nazionale) emette autofattura ex art. 21, co.4, lett. d)9 del dpr 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; nell’autofattura emessa ex art. 17, commi 2 e 21, comma 6-ter, deve riportare l’annotazione “auto fatturazione”
ART. 7 QUATER DPR 633/72 disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi Non rilevanti Intrastat Decreto MEF 22/2/2010
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DEROGHE ASSOLUTE ALLA REGOLA GENERALE APPLICABILI AI SERVIZI IN MODO OGGETTIVO - NON RILEVA LO STATUS DEL COMMITTENTE
(NON SI TORNA ALL’ART. 7-TER) SI APPLICANO SIA NEI RAPPORTI B2B CHE B2C
• Prestazioni alberghiere: Sono comprese anche le forniture di alloggio in campi vacanze o terreni attrezzati per campeggio.
• Prestazioni relative a beni immobili: sono comprese: concessione di diritti di utilizzazione di immobili; prestazioni tendenti a preparare o coordinare l’esecuzione di lavori edili (es. le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza).
• Perizie: consistono in prestazioni essenzialmente dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, ecc. anche se assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico-scientifici (R.M.14/1/1981 n. 422280 e R.M. 23/5/2002 n.153)
• Servizi: sono compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività nonché le relative prestazioni accessorie.
• Promozione: le attività di promozione (seminari formativi,eventi promozionali, tour promozionali per giornalisti rientrano fra i servizi culturali,scientifici,didattici e ricreativi (Ris.21/8/2007 n.230/E; organizzazione di saloni nautici (Corte di Giustizia sent. C-114/05) e conferenze (Ris.131/2006).
• Ristorazione e catering: se sono rese a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, si considerano soggette ad Iva in Italia se il luogo di partenza è situato in Italia.
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. A
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RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART. 7 - QUATER
CO. 1 lett. a)
D.P.R. 633/72
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI, COMPRESE LE PERIZIE, LE PRESTAZIONI DI AGENZIA E LE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PREPARAZIONE E AL CORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI IMMOBILIARI, LA FORNITURA I DI ALLOGGIO NEL SETTORE ALBERGHIERO O IN SETTORI CON FUNZIONI ANALOGHE, IVI INCLUSA QUELLA DI ALLOGGI IN CAMPI DI VACANZA O IN TERRENI ATTREZZATI PER IL CAMPEGGIO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
IMMOBILE UBICATO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
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RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART. 7 - QUATER CO. 1 lett. b) D.P.R. 633/72
SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
ART. 7 - QUATER CO. 1 lett. b) D.P.R. 633/72
SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. B
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RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART. 7-QUARTER CO. 1 lett. c) D.P.R. 633/72
SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING CON ESCLUSIONE DI QUELLI EFFETTUATI NEL CORSO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
PRESTAZIONE REALIZZATA NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
PRESTAZIONE REALIZZATA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. C
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RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART. 7-QUARTER CO. 1 lett. d) D.P.R. 633/72
SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING EFFETTUATI NEL CORSO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
ART. 7-QUARTER CO. 1 lett. d) D.P.R. 633/72
SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING EFFETTUATI NEL CORSO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. D
27
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART. 7-QUARTER CO. 1 lett. e) D.P.R. 633/72
SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITA’ OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ E UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
ART. 7-QUARTER CO. 1 lett. e) D.P.R. 633/72
SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO
RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI FUORI DALLA COMUNITA’ OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE NELTERRITORIO DELLA COMUNITA’ CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DELLOSTATO E UTILIZZATI NELLA COMUNITA’. MESSI A DISPOSIZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ E UTILIZZATI FUORI DALTERRITORIO DELLO STATO
NO
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. E
ART. 7 QUINQUIES DPR 633/72 disposizioni relative a particolari prestazioni di
servizi Non rilevanti Intrastat Decreto MEF 22/2/2010
DEROGHE ASSOLUTE ALLA REGOLA GENERALE APPLICABILI AI SERVIZI IN MODO OGGETTIVO - NON RILEVA LO STATUS DEL COMMITTENTE
(NON SI TORNA ALL’ART. 7-TER) SI APPLICANO SIA NEI RAPPORTI B2B CHE B2C
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, prestazioni degli organizzatori e prestazioni accessorie :
Nel 2010 rileva il luogo di esecuzione.Dal 2011 il principio sarà mantenuto solo per il B2C e varrà per il B2B limitatamente alle prestazioni
di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative (ex didattiche), ricreative e simili.
Deroghe alle regole generali nel B2B : art. 7-quinquiesPrestazioni di servizi relative ad attività di formazione in aulaFino al 31.12.2009 : sdoppiamento fra le lettere b) e d) dell’art. 7 co. 4
Dal 2010 : nell’elencazione scompare l’espresso riferimento alle “prestazioni didattiche”, ma si ritiene che la formazione in aula rientri nelle fattispecie delle prestazioni culturali, scientifiche, educative.
28
29
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7- QUINQUIES (DEROGA ASSOLUTA) servizi culturali, artistici, scientifici, sportivi, educativi, fiere ed esposizioni, ecc. (B2B-B2C) è così riassumibile:
PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO IVA
ItalianoSoggetto passivo
ItalianoSoggetto passivo
Paese del committente (regola generale)
SÌ
UE-Extra UESoggetti passivi
Paese del committente (regola generale)
NO
IT-UE-Extra UEPrivato
Prestazione svolta nel territorio dello Stato
SÌ
Prestazione svolta all’estero
NO
UE-Extra UESoggetti passivi
ItalianoSoggetto passivo
Paese del committente (regola generale)
SÌ (1)
UE-Extra UESoggetti passivi
Paese del committente (regola generale)
NO
IT-UE-Extra UEPrivato
Prestazione svolta nel territorio dello Stato
SÌ (2)
Prestazione svolta all’estero
NO
1) Il committente italiano assoggetterà la prestazione ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse-charge, integrazione o auto fatturazione ai sensi dell’art. 17 comma 2, DPR n. 633/72.2) Il soggetto estero deve identificarsi ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72 o nominare un rappresentante fiscale per assolvere l’imposta in Italia.
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7- QUINQUIES (DEROGA ASSOLUTA) Prestazioni di ACCESSO ai servizi culturali, artistici, scientifici, sportivi, educativi, fiere ed esposizioni, ecc. (B2B-B2C) è così
riassumibile:
PRESTATORE COMMITTENTE CRITERIO IVA
ItalianoUE-Extra UE
Soggetto passivo
ItalianoUE - Extra UE
Soggetto passivo o
privato
Prestazione svolta nel territorio dello Stato
SÌ
Prestazione svolta all’estero
NO
ART. 7 SEXIES DPR 633/72
DEROGHE RELATIVE ALLA REGOLA GENERALE
SI APPLICANO LIMITATAMENTE AI SERVIZI RESI A PRIVATI CONSUMATORI U.E. ED EXTRA-U.E.
SERVIZI APPLICABILI SOLO NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE NON SIA SOGGETTO IVA (B2C)VICEVERSA SE IL COMMITTENTE E’ SOGGETTO IVA (B2B) SI TORNA ALLA REGOLA DEL 7 TER
Deroga alla regola generale nel (B2C) - Si considerano effettuate nel territorio dello Stato :
• Intermediazioni su prestazioni territoriali in Italia;• Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa
in Italia;• Lavorazioni e perizie su beni mobili se eseguite in Italia;• Noleggi e leasing non a breve termine (oltre 30 gg.) se rese da soggetti stabiliti in Italia e
utilizzate nella UE ovvero se rese da soggetti stabiliti fuori dalla UE ma utilizzate in Italia;
Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti Extra-U.E.
• Prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese da prestatori italiani a committenti U.E. se utilizzate nella U.E. ovvero da prestatori Extra-U.E. se utilizzate in Italia.
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PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. A
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART. 7-SEXIES CO. 1 lett. a) D.P.R. 633/72
PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SEMPRESI
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI NO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
OPERAZIONE INTERMEDIATA REALIZZATA NEL TERRITORIO
DELLO STATOSI
OPERAZIONE INTERMEDIATA FUORI DAL TERRITORIO
DELLO STATONO
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PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. B
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART.7-SEXIES CO. 1 lett. b) D.P.R. 633/72
TRASPORTO DI BENI DIVERSI DAI TRASPORTI INTRACOMUNITARI
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SEMPRE SI
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI
NO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
DISTANZA PERCORSA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
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PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. C
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART. 7-SEXIES CO. 1 lett. c) D.P.R. 633/72
TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI
BENI
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SEMPRE SI
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI NO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
LUOGO DI PARTENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
LUOGO DI PARTENZA FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
35
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. D
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART.7-SEXIES CO. 1 lett. d) D.P.R. 633/72
PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE, NONCHÉ LE PERIZIE, RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI E LE OPERAZIONI RESE IN ATTIVITÀ ACCESSORIE AI TRASPORTI, QUALI QUELLE DI CARICO, SCARICO MOVIMENTAZIONI E SIMILI
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SEMPRE SI
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI NO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
ESECUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
ESECUZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
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PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. E
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART.7-SEXIES CO. 1 lett. e) D.P.R. 633/72
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SEMPRE SI
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI NO
SOGGETTO PASSIVO NEL TERRITORIO DELLO STATO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO NELLA UE
SI
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI DALLA UE
NO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO IN ITALIA
SI
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO FUORI ITALIA NO
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PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. F
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART.7-SEXIES CO. 1 lett. f) D.P.R. 633/72
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SEMPRE SI
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI
NO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
COMMITTENTE NON NON SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NELLA UE
SEMPRE SI
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE FUORI DELLA UE (ART. 7-SEPTIES CO. 1 lett. i) D.P.R. 633/72)
MAI NO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA UE
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
IL COMMITTENTE È’ DOMICILIATO NEL TERRITORIO DELLO STATO O IVI RESIDENTE SENZA DOMICILIO ALL’ESTERO
SI
IL COMMITTENTE E’ DOMICILIATO O RESIDENTE ALL’ESTERO
NO
38
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. G
RIFERIMENTO NORMATIVO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL SERVIZIO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART.7-SEXIES CO. 1 lett. g) D.P.R. 633/72
PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE ITALIA SEMPRE
SI
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI
NO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE U.E.
UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
SI
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE U.E.
UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
NO
SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA’
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA’
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO
UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
ART. 7 SEPTIES DPR 633/72
DEROGHE RELATIVE ALLA REGOLA GENERALE SI APPLICANO LIMITATAMENTE AI SERVIZI RESI A PRIVATI CONSUMATORI U.E. ED EXTRA-U.E.
SERVIZI APPLICABILI SOLO NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE NON SIA SOGGETTO IVA (B2C)VICEVERSA SE IL COMMITTENTE E’ SOGGETTO IVA (B2B) SI TORNA ALLA REGOLA DEL 7 TER
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando
sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: • Prestazioni di cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di
fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;• Prestazioni pubblicitarie;• Prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre
prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;• Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;• Messa a disposizione di personale;• Prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;• Concessione dell’accesso ai sistemi di gas o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;• Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;• Servizi prestati per via elettronica;• Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.
39
40
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEPTIES
RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
COMMITTENTE DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART.7-SEPTIES CO. 1 D.P.R. 633/72
a) LE PRESTAZIONI DI CESSIONE, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI RELATIVE A DIRITTI DI AUTORE, AD INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI, DISEGNI, PROCESSI, FORMULE E SIMILI E QUELLE RELATIVE A
MARCHI E INSEGNE; b) LE PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE; c) LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, NONCHÉ QUELLE DI ERBORAZIONE
E FORNITURA DI DATI E SIMILI; d) LE OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE ED ASSICURATIVE, COMPRESE LE OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ED ESCLUSE LE
LOCAZIONI DI CASSEFORTI; e) LE PRESTAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL
PERSONALE; f) LE PRESTAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA NOLEGGIO E SIMILI DI BENI MOBILI MATERIALI DIVERSI DAI MEZZI DI
TRASPORTO; g) LA CONCESSIONE DELL’ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE O DI ENERGIA ELETTRICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO O DI TRASMISSIONE MEDIANTE GLI STESSI E LA FORNITURA DI ALTRI SERVIZI
DIRETTAMENTE COLLEGATI; L) LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI ALL’OBBLIGO DI NON ESERCITARE INTERAMENTE O PARZIALMENTE UN’ATTIVITÀ O UN DIRITTO DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI (*)
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SEMPRE
SI
SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MAI
NO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
SEMPRE
SI
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MAI NO
(*) Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, le prestazioni di telecomunicazione e di radio telediffusione, richiamate all’art. 7-SEPTIES, CO.1, lett. h) e i) del DPR n. 633 del 1972 sono state esaminate insieme alle disposizioni di cui all’art. 7-SEXIES CO.1, lett. f) e g) del DPR n. 633 del 1972
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEPTIES lett. H
RIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE DEL
SERVIZIO
COMMITTENTE DEL
SERVIZIO
CRITERIO PRESUPPOSTO TERRITORIALE
IN ITALIA
ART.7-SEPTIES CO. 1 lett. h) D.P.R. 633/72
PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE O NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ
UTILIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SI
UTILIZZAZIONE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO
NO
41
IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA – ART.21 COMMA 2 DPR 633/72
Per ciascuna tipologia di operazione rientrante nel campo Iva (imponibile, non imponibile, esente, non soggetta) deve essere emessa fattura contenente i seguenti elementi.
• data di emissione;• numero progressivo che la identifichi in modo univoco;• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente
o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
• numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;• ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
• numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte
o professione, codice fiscale;• natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;• corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi
ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);• corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;• aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
42
LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ART. 21 COMMA 6
• cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”;
• operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, va riportata l’annotazione “operazione non imponibile”;
• operazioni esenti ex art. 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 (ossia, operazioni relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati allo Stato, ecc.), va riportata l’annotazione “operazione esente”;
• operazioni soggette al regime del margine di cui al DL n. 41/95, va riportata l’annotazione
• “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
• operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine ex art. 74-ter, va riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”.
• Ai sensi del nuovo comma 6-bis del citato art. 21, anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l’IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell’imposta, una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale.
43
LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ART. 21 COMMA 6 -SEGUE
• In particolare, per le:
• cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, che è debitore dell’imposta in altro Stato Ue va riportata l’annotazione “inversione contabile”;
• cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”.
• Qualora l’obbligo di emissione della fattura ricada ai sensi dell’art. 17, comma 2, primo periodo, in capo all’acquirente / committente, la stessa (come di consueto) va emessa in un unico esemplare.
• In tal caso il nuovo comma 6-ter del citato art. 21, prevede che sulla fattura emessa dall’acquirente / committente “in virtù di un obbligo proprio” va indicata l’annotazione “autofatturazione”.
44
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72)DECRETO MEF 03/04/2013, N. 55
L’art. 21 comma 1 DPR 633/72 definisce le caratteristiche che deve
possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua
emissione.
• Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa in qualunque
formato elettronico (formato xml, ma anche messaggio di posta elettronica
con allegato pdf della fattura, fax ricevuto su pc)
• La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea
• Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del
destinatario. Non è necessaria l’accettazione scritta, ma sono sufficienti
comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della
fattura.
• La fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o
della messa a disposizione del cessionario o committente45
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72)
• Il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione
• L’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto, oltre che dall’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente e dai Sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l’operazione ad essa riferibile. Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi: ordine di acquisto, contratto, documento di trasporto e ricevuta di pagamento.
• Le fatture elettroniche devono essere conservate con modalità elettronica entro quindici giorni dalla loro emissione; entro tale termine devono essere apposte firma digitale e marca temporale. Si prevede altresì che le fatture create in formato elettronico (create elettronicamente ma che non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario) e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
46
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72) - REQUISITI
• Autenticità dell’origine:
• Prova dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura: garanzia fornita con emissione di firma elettronica avanzata, trasmissione EDI o controlli di gestione idonei.
• Integrità del contenuto:
• Nessuna modifica dal momento dell’emissione a quello di conservazione.
• Leggibilità nel tempo:
• A prescindere dal formato originale con cui la fattura è stata emessa e conservata.
47
VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
È stata, soppressa l’esclusione – originariamente inserita dall’art. 1, co. 1, del
D.Lgs. n. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro
Stato membro della Comunità, non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter del
DPR n. 633/1972.
Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di
esportatore abituale, in virtù della modifica all’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n.
746/1983, operata dall’art. 1, co. 329, della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di
Stabilità 2013).
48
VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
Pertanto, dal 1°gennaio 2013:
Il nuovo art.21 comma 6-bis prescrive che i soggetti passivi d’imposta stabiliti
nel territorio dello Stato debbano emettere fattura anche per determinate
tipologie di operazioni ancorché non soggette all’imposta sul valore aggiunto
in base a quanto stabilito dagli articoli da 7 a 7-septies indicando in luogo
dell’ammontare dell’imposta le annotazioni:
Operazioni UE = “Inversione contabile”
Operazioni Extra-Ue = “Operazione non soggetta”
Quindi dal volume d’affari vengono escluse solamente:
a)Le cessioni di beni ammortizzabili
b)I passaggi di beni e servizi tra attività gestite separatamente (art.36 dpr 633/1972)
49
FATTURAZIONE: L’I.V.A. E L’IMPOSTA DI BOLLO
• L’Iva e l’imposta di bollo sono tributi alternativi, pertanto di norma le fatture, le notule, le quietanze ed ogni altro documento inerente operazioni soggette ad IVA ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, sono esenti dall’imposta di bollo prevista dall’art. 6 della Tabella del DPR 642/1972.
• L’art. 13 della succitata Tariffa assoggetta ad imposta di bollo in misura fissa di euro 1,81 ( a decorrere dal 1° luglio 2005, prima era pari a euro 1,29), le fatture, le note, i conti e i documenti similari, relativi ad addebiti o ad accrediti, anche non sottoscritti, purché spediti o consegnati a terzi.
• Va segnalato che la citata disposizione, prevede che l’imposta di bollo non sia dovuta quando la somma riportata nel documento non supera l’importo di euro 77,47 anche se l’operazione è esente ( ex art. 10 ) oppure fuori campo di applicazione dell’IVA (ex art. 15 ). (vedi tabella allegata)
50
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
• REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 24): devono essere annotati entro il giorno successivo non festivo all’incasso per tipologia di operazione. Esponendo l’ Iva per i corrispettivi imponibili. Le fatture eventualmente emesse vengono conglobate nel corrispettivo giornaliero indicandone i numeri, in alternativa, possono essere annotate nel registro delle fatture.
• REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE E AUTOFATTURE (art. 23): possono essere annotate entro 15 giorni dall’emissione nell’ordine della loro numerazione ma, ai fini della liquidazione, in riferimento alla data di emissione. (comprese le fatture con Iva differita)
• REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (art. 25): devono essere numerate in ordine progressivo, comprese le bollette doganali e le autofatture anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nel quale è esercitato il diritto alla detrazione. Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto stesso è sorto ed alle stesse condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. (n.b. ai fine della dichiarazione Iva è opportuno classificare tutte la fatture di acquisto in: Beni ammortizzabili -Beni di consumo -Altri acquisti e importazioni).
• REGISTRO UNICO ANALITICO ovvero RIEPILOGATIVO DI SEZIONALI
51
AUTOFATTURA (ART. 17 COMMA 2 DPR 633/72)
• L’AUTOFATTURA E’ IL DOCUMENTO EMESSO DA CHI ACQUISTA UN BENE O RICEVE UNA PRESTAZIONE.
• DEVE EMETTERE L’AUTOFATTURA:
• a) chi acquista da un non residente non identificato direttamente o privo di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia; anche per operazioni non imponibili o esenti; da emettersi in unico esemplare da annotarsi sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti. L’imponibile di tale operazione non concorre a formare il volume d’affari.
• b) chi acquista beni e servizi da produttori agricoli o ittici in regime di esonero: da emettersi in duplice copia di cui una inviata al cedente/prestatore agricolo o ittico e l’altra, numerata e annotata nel registro acquisti.
• c) chi non riceve fattura o fattura irregolare, entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.
• d) chi non riceve fattura di acquisto intracomunitario.
• e) chi acquista rottami e carta da macero.
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DETRAZIONE I.V.A. (ART. 19, 19-BIS, 19-BIS-1, 19-BIS-2, 19-TER DPR 633/72) E DLGS. 2/9/1997, N. 313 – CIRC. 24/12/1997, N.328/E
• LA DETRAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA AL MASSIMO CON LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E’ VERIFICATA L’ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA MA ALLE STESSE CONDIZIONI IN CUI IL DIRITTO E’ SORTO.
• LA DETRAZIONE E’ SUBORDINATA ALLE SEGUENTI REGOLE:
• a) Esistenza dell’acquisto di beni o servizi sostenuti nell’esercizio d’impresa, arte o professione (art. 19 c.1) (es. fattura, bolletta doganale)• b) Inerenza dell’acquisto di beni o servizi relativi all’attività effettivamente svolta (art. 19 c.1)• c) Assenza di indetraibilità oggettive (art. 19 bis 1)• d) Afferenza ad operazioni che non siano “esenti”o “non soggette” (art. 19 c.2) tranne quelle non soggette espressamente previste dalla legge (art. 19 c.3)• e) Necessità che sia verificato il momento dell’esigibilità dell’imposta “immediata” o “differita”
(art. 19 c.1)• f) Determinazione di criteri oggettivi e coerenti per acquisti promicui con operazioni imponili, esenti, non soggetti o estranei all’esercizio d’impresa (art. 19 c.4)
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• g) In caso di effettuazione di attività esenti (non singole operazioni) e di altre attività (vedi tabella Ateco 2007, dal 1/1/2008) la detrazione va operata applicando il pro-rata (provvisorio, salvo conguaglio a fine anno) (art. 19 c.5 e 19 bis)
• PER LA DETERMINAZIONE PRO-RATA DI DETRAIBILITA’ IMPOSTARE IL SEGUENTE RAPPORTO:
OPERAZIONI IMPONIBILI + OPERAZIONI NON IMPONIBILI + OPERAZIONI NON TERRITORIALI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 = ___% DETRAIBILITA’ IMPORTO TOTALE NUMERATORE + OPERAZIONI ESENTI
• SONO ESCLUSE DAL PRESENTE RAPPORTO:• 1) LE CESSIONI DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI AMMORTIZZABILI• 2) I PASSAGGI DEI BENI ALL’INTERNO DELLA STESSA IMPRESA (ART. 36 C.5)• 3) LE OPERAZIONI ESENTI INDICATE AI NUMERI DA 1 A 9 DELL’ART. 10• 4) OPERAZIONI ESENTI N. 27-QUINQUIES ART. 10• 5) OPERAZIONI DI CUI ALL’ART. 2 CO. 3 LETT. a), b) d) ed f)
• SONO INVECE INCLUSE LE OPERAZIONI NON SOGGETTE PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE (ART. 19 • COMMA 3 LETT. B)
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LIQUIDAZIONE PERIODICA E VERSAMENTO IVA
• LA LIQUIDAZIONE CONSISTE NELLA SOMMA ALGEBRICA TRA IVA A DEBITO DA UN LATO, IVA DETRAIBILE ED EVENTUALE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL PERIODO PRECEDENTE, DALL’ALTRO.
• IVA A DEBITO > IVA A CREDITO: VERSAMENTO ENTRO IL 16 MESE SUCCESSIVO• IVA A CREDITO < IVA A DEBITO: DA RIPORTARE IN DETRAZIONE MESE SUCCESSIVO
• PERTANTO:
• TOTALE GENERALE IVA A DEBITO MENO IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA DEL PERIODO PIU’ IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA DI PERIODI PRECEDENTI MENO IVA DETRAIBILE SU ACQUISTI DEL PERIODO MENO IVA DETRAIBILE DIFFERITA DEL PERIODO PIU’ IVA DETRAIBILE DIFFERITA DA PERIODI PRECEDENTI =
• TOTALE DEBITO ovvero CREDITO (N.B. eventuale debito di €. 25,82 non versato da riportare al mese successivo)
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Pur essendo determinata e computata su ogni singola operazione, l’IVA è versata all’Erario cumulativamente, con riferimento a tutte le operazioni intercorse in un determinato periodo di riferimento
La liquidazione dell’IVA da versare viene effettuata confrontando periodicamente l’imposta relativa alle operazioni effettuate (a debito) con quella detraibile relativa agli acquisti (credito)
Iva su cessioni/prestazioni (DEBITO)
CONFRONTO ALGEBRICO
Iva su acquisti(CREDITO)
mensile, per i contribuenti
ordinari
mensile, per i contribuenti
ordinari
PREVALE IL DEBITO
Riporto del credito nella liquidazione successiva
Riporto del credito nella liquidazione successiva
Le operazioni di liquidazione e versamento dell’imposta, nell’Ateneo sono effettuate di norma dall’Amministrazione Centrale, in quanto l’Università degli Studi, pur essendo articolata in più Centri di Costo, dal punto di vista giuridico - tributario è un unico “soggetto passivo”e pertanto, titolare di un’unica partita IVA.Ciò ha come conseguenza l’accentramento di una serie di operazioni IVA, che per legge non possono essere diversamente gestite.
PREVALE IL CREDITO
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NORMATIVA ELENCHIBLACK - LIST
Art. 1, comma 1 D.L. 25/03/2010, n. 40
convertito dalla Legge 22/5/2010, n. 73
Norma istitutivaDM 30 MARZO 2010
Disposizioni applicative
Provvedimento 28 MAGGIO 2010, N.85352
Direttore Agenzia entrate
Approvazione dei modelli e istruzioni
DM 27 LUGLIO 2010
Elenco Paesi a fiscalità privilegiata
Provvedimento 5 LUGLIO 2010 Direttore Agenzia entrate
Approvazione delle specifiche tecniche per la comunicazione
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GENERALITA’
Decorrenza dell’obbligo
1°luglio 2010
Primo adempimento
Entro il 2 novembre 2010 (31 ottobre - domenica: 1° novembre festivo)
Periodicità
Mensile - Trimestrale
Scadenza presentazione
Trimestrale: entro la fine del quarto mese del trimestre di riferimento;Mensile:entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
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SOGGETTI OBBLIGATI:
• Sono obbligati alla presentazione telematica del nuovo modello tutti i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, che hanno rapporti con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. black list, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001.
OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE:• Ai fini della comunicazione rilevano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. Pertanto nel nuovo modello vanno indicate:• Le cessioni di beni;• Le prestazioni di servizi rese;• Gli acquisti di beni;• Le prestazioni di servizio ricevute.
• Ciascuna operazione andrà indicata specificando la quota-parte riferibile ad operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad Iva.
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• Il D.L. 40/2010 ha precisato che nelle comunicazioni dovranno essere inserite, in quanto rilevanti, tutte le operazioni “registrate o soggette a registrazione Iva”.
Quindi rientreranno:
• LE CESSIONI di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale non soggette a Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.p.r. 633/1972;• LE PRESTAZIONI di servizi “generiche” RESE a soggetti Iva comunitari non soggette a
Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, D.p.r. 633/1972;• LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.p.r. 633/1972;• LE PRESTAZIONI di servizi ricevute da committenti italiani, autofatturate e registrate dal committente quale che sia lo Stato di stabilimento del prestatore del servizio;• LE OPERAZIONI PASSIVE contemplate dai nuovi artt. 7-quater e 7-quinquies, D.p.r. 633/1972, rimanendo escluse dalla comunicazione le operazioni attive effettuate ai sensi dei medesimi articoli in quanto possono non essere fatturate.
• La comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di privati.
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I DATI DA INDICARE NEL MODELLO:
• Nel modello di comunicazione, oltre al frontespizio, andrà compilato il quadro A per ciascun operatore residente in uno stato a fiscalità privilegiata con cui la società abbia intrattenuto rapporti commerciali.
• Dovranno essere indicati i seguenti dati informativi:• codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;• numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il
medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;• in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale
nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;• in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in
mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;• periodo di riferimento della comunicazione;• per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra
operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
• per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
• per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
• Molti di questi elementi (in particolare data e stato di nascita delle persone fisiche) non sono generalmente in possesso dei contribuenti (talvolta neppure è noto se la l’operatore estero opera come ditta individuale o sotto forma societaria) i quali dovranno attivarsi tempestivamente per ottenerli prima della scadenza prevista per l'invio.
• È opportuno, d'ora in poi, inviare la richiesta di tali dati insieme all'ordine o alla conferma d'ordine.
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PAESI BLACK - LIST
ART. 1, DM 30/3/2010Stati o territori individuati da:• D.M. 4 maggio 1999• D.M. 21novembre 2001
In assenza di disposizioni in senso contrario e tenuto conto delle istruzioni alla compilazione, sufficiente che uno Stato sia compreso in una delle due liste affinché scatti l’obbligo di monitoraggio, a prescindere dalle ipotesi di inclusione o esclusione di carattere soggettivo previsto nei decreti relativamente ad alcuni Stati.
ESCONO DAGLI ELENCHI:
• Cipro• Malta • Corea del Sud(decreto Min. Economia e Finanze 27/07/2010)
Rimangono:• San Marino• Lussemburgo • Svizzera
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PERIODICITA’ Art. 2, DM 30/3/2010
Il modello di comunicazione è presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, (Cessione di beni; acquisti di beni; servizi resi; servizi ricevuti) un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
b) a periodi mensili, in tutti gli altri casi.
Prima presentazioneI soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempreché si trovino nella condizione di cui alla lettera a), nei trimestri già trascorsi regola valida anche per la prima applicazione dell’obbligo.
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Campo di applicazione Art. 1, c. 1, D.L. 40/2010
“per contrastare l‟evasione fiscale … i soggetti passivi all‟ imposta sul valore aggiunto … comunicano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti blacklist”.Si ritiene quindi, in assenza di specifiche posizioni dell’Agenzia, che debbano essere escluse dalla comunicazione tutte le operazioni che riguardano esclusivamente la sfera istituzionale degli enti non commerciali.Infatti il termine “soggetti passivi” deve essere letto nell’ottica generale Iva e non in quella introdotta dall’art. 7-ter del Dpr 633/72 ai soli fini delle regole sulla territorialità per le prestazioni di servizi.
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Campo di applicazione Art. 4, c. 2, DM 30/3/2010
“Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento”
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Campo di applicazione
Necessità di due requisiti
1. Deve trattarsi di operazioni rilevanti ai fini dell’Iva in quanto cessioni di beni o prestazioni di servizi ( sussistenza del requisito oggettivo)
2. Deve trattarsi (nel contempo) di operazioni per le quali vige l’obbligo di registrazione ai fini dell’Iva
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Campo di applicazione Necessità requisito oggettivo
l’obbligo di riepilogare anche le operazioni “non soggette agli effetti dell‟ imposta sul valore aggiunto”, di cui all’art. 4, c. 1, lett. f) del D.M. 30 marzo 2010, va interpretato come riferito alle operazioni comunque dotate del requisito oggettivo.(per esempio: sono escluse le somme corrisposte/ricevute a titolo di risarcimento di un danno)
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Campo di applicazione Necessità obbligo di registrazione
In quanto non soggette all’obbligo di registrazione sono escluse dagli elenchi:
1. Le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di operatori stabiliti in Stati black list situati al di fuori del territorio comunitario (se non registrate)
2. Le cessioni di beni effettuate all’estero, prive del requisito territoriale
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Campo di applicazione Esempio Necessità obbligo di registrazione
Esempio:• Prestazione alberghiera effettuata in Paese black list L’operazione è fuori campo Iva in Italia per carenza del requisito territoriale e non vi è alcun obbligo di registrazione l’operazione non va inclusa negli elenchi.
• Prestazione “generica” ricevuta da operatore black list L’operazione è territorialmente rilevante in Italia ex art.7-ter del DPR63/72, rispetto ad essa vi è l’obbligo di auto-fatturazione l’operazione va inclusa negli elenchi.
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Campo di applicazione Dubbi applicativi
Importazioni
Nelle istruzioni al modello di comunicazione si legge che fra le operazioni attive da comunicare vanno incluse anche le esportazioni, mentre nel novero delle operazioni passive sottoposte alla medesima incombenza, non si fa menzione delle importazioni.
Sarebbero escluse dalla comunicazione le importazioni di beni
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SANZIONI APPLICABILI:
• In merito all’apparato sanzionatorio, si evidenzia che la mancata comunicazione delle predette operazioni ovvero la comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta l’applicazione del doppio della sanzione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065).
• La sanzione pertanto andrà da un minimo di 516 € ad un massimo di 4.130 €.
• A tale fattispecie non è applicabile il c.d. cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97: se vengono commesse violazioni diverse, anche se originate da un’unica azione od omissione, o violazioni riferite a più periodi d’imposta, non sarà possibile beneficiare della sanzione unica, aumentata rispettivamente sino al doppio o sino al triplo. Ciascun errore rileverà, invece, quale violazione a se stante, punita con la sanzione minima di 516 euro.
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