Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca

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Corso di formazione

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

3 – 4 GIUGNO 2013

Rag. Giovanni Ciuca e-mail: [email protected]

mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532

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LA DISCIPLINA I.V.A. INTRACOMUNITARIA

D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 - Regime transitorio

Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 Legge del 15/12/2011, n. 217 (Comunitaria)Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità)

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ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEFINIZIONE art. 38 commi 1 - 2

L’IVA SI APPLICA SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INTRACOMINITARI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI E DA ENTI DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 4 DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA (attività commerciale) e Non soggetti passivi d’imposta, ma soggetti identificati (attività istituzionale) per opzione o per superamento del limite di €.10.000,00 (art.24 co.7, lett.a) n.2 Legge 7-7-2009,n.88) (precedente €. 8.286,21).

- SOGGETTI ESERCENTIIMPRESA-ARTE

PROFESSIONE ART. 7-TER CO. 2 LETT. A)

- (UNIVERSITA’ SFERACOMMERCIALE)

- ENTI PUBBLICI/PRIVATI

LIMITE > €.10.000,00ART. 7-TER CO. 2 LETT. B)

- (UNIVERSITA’ SFERA ISTITUZIONALE)

- PERSONE FISICHE;- ENTI PUBBLICI/PRIVATI

LIMITE < €.10.000,00 ART. 7-TER CO. 2 LETT. C)

SOGGETTI I.V.A. SOGGETTI I.V.A.SOGGETTI

PRIVATI

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REGOLA GENERALE ART. 7-TER Lett. a) e Lett. b) DPR 633/1972

(BUSINESS TO BUSINESS=B2B)) (BUSINESS TO CONSUMER=B2C)

PRESTATORE

DEL SERVIZIO

COMMITTENTE

DEL SERVIZIO

TERRITORIALITA’

IVA ITALIA

REGOLA GENERALE

UNIVERSITA’

INFN

SOGGETTO PASSIVO

(UE ovvero EXTRA UE)

NO

LUOGO DI

STABILIMENTO

DEL COMMITTENTE

NON

SOGGETTO

PASSIVO (Privato)

(UE ovvero EXTRA UE)

SI LUOGO DI STABILIMENTO DEL PRESTATORE

SOGGETTO PASSIVO

(UE ovvero EXTRA UE) UNIVERSITA’

INFN

SI

LUOGO DI STABILIMENTO DEL COMMITTENTE

ART. 7 LETTERE:

A) ATTIVITA’ COMMERCIALE

B) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

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REGIME TRANSITORIO E REGIME DEFINITIVO

• REGIME TRANSITORIO ( art. 37 DL 331/1993)

• IL REGIME TRANSITORIO DELL’IVA INTRACOMUNITARIA SI REGGE ESATTAMENTE SUL PRINCIPIO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO: L’IMPOSTA PERTIENE ALLO STATO IN CUI RISIEDE (fiscalmente) L’ACQUIRENTE DEL BENE OVVERO IL COMMITTENTE DEL SERVIZIO.

• REGIME DEFINITIVO

• QUESTO PRINCIPIO E’ DESTINATO AD ESSERE SUPERATO QUANDO SI ENTRERA’ FINALMENTE NELLA FASE DEFINITIVA DEL MERCATO UNICO EUROPEO, QUANDO SI OTTERRA’ L’ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA SUI BENI E SERVIZI E QUINDI SI COSTITUIRA’ UN UNICO PAESE:

• LA TASSAZIONE AVVERRA’ NEL PAESE DI ORIGINE DEL CEDENTE/PRESTATORE MA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA PAGATA SARA’ RICONOSCIUTO ANCHE AI SOGGETTI CESSIONARI COMMITTENTI (cd. detrazione transfrontaliera)

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PRESUPPOSTI

• CHE SIA UN ATTO A TITOLO ONEROSO CHE COMPORTI IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ O DI ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO SUI BENI O SERVIZI ACQUISTATI. PRESUPPOSTO OGGETTIVO -

• CHE L’OPERAZIONE SIA EFFETTUATA DA ESERCENTI IMPRESE, ARTI O PROFESSIONI O COMUNQUE DA ENTI INDICATI ALL’ART.4 COMMA 4 DEL DPR 633/1972 SOGGETTI PASSIVI D’ IMPOSTA ISCRITTI AL VIES *. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO -

• CHE COMPORTI L’EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEL BENE CON PARTENZA DA UNO STATO MEMBRO ED ARRIVO IN ALTRO STATO MEMBRO ANCORCHE’ IL TRASPORTO O LA SPEDIZIONE SIANO EFFETTUATI DAL CEDENTE DAL CESSIONARIO O DA TERZI PER LORO CONTO. PRESUPPOSTO TERRITORIALE -

* (acronimo di Vat Information Exchange System)

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ADEMPIMENTI IN CASO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

ORDINAZIONE - REGISTRAZIONE – VERSAMENTO – DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

IN APPOSITI QUADRI

INTRA 12 TELEMATICO ENTRO CIASCUN MESE

RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI REGISTRATI CON RIFERIMENTO

AL SECONDO MESE PRECEDENTESOLO OPERAZIONI CHE

HANNO GENERATO IMPOSTA

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INTRA U.E.

ATTIVITA’ COMMERCIALE BENI E SERVIZI INTRA UE

SERVIZI EXTRA UE

ANNOTAZIONI REGISTRO ART. 23 DEBITO

REGISTRO ART. 25 CREDITO

BENI: SPEDITI DA ALTRO STATO INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA BENI: GIA’ ESISTENTI IN ITALIA INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA SERVIZI: INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA

VERSAMENTO F.24 EP CODICE 619E

ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACQUISTO BENI E SERVIZI EXTRA U.E.

BENI: SPEDITI DA ALTRO STATO EXTRA-UE = IMPORTAZIONI

BENI: GIA’ ESISTENTI IN ITALIA AUTOFATTURA

SERVIZI: AUTOFATTURA

INTRA 12 TELEMATICO ENTRO CIASCUN MESE

RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI REGISTRATI CON RIFERIMENTO

AL SECONDO MESE PRECEDENTESOLO OPERAZIONI CHE

HANNO GENERATO IMPOSTA

VERSAMENTO F.24 EP CODICE 619E

ENTRO LA FINE DEL MESESUCCESSIVO

VERS. F.24 CODICI: 601E- 613E ENTRO IL 16 DI CIASCUN MESE

SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)

• La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del comma 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)

• Cosa cambia:

- Fino al 31.12.2012 le cessioni seguivano le regole

ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72

(consegna o spedizione), mentre gli acquisti si

consideravano effettuati “nel momento della consegna nel

territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto,

ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel

momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio

stesso”.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D.L. 331/1993

• La legge 228/2012 (Stabilità 2013) di recepimento della Direttiva 2010/45/Ue modifica il contenuto dell’art. 39 del DL 331/1993 che dal 1°gennaio 2013 individua il medesimo criterio sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari di beni:

• le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato al cessionario (o a terzi per suo conto); criterio è analogo a quanto previsto fino al 31.12.2012 (il criterio di effettuazione andava individuato secondo le regole generali previste dall’art.6 del DPR 633/1972: consegna o spedizione del bene).

• gli acquisti intracomunitari, invece, si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato UE di provenienza; cambia il criterio: fino al 31.12.2012, gli acquisti IntraUE si consideravano effettuati nel momento della consegna del bene al cessionario nel Territorio dello Stato o addirittura nel luogo di destinazione del cessionario se il trasporto era avvenuto con mezzi di quest’ultimo.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D.L. 331/1993

• Dal 1°gennaio 2013 con riferimento agli scambi intracomunitari di beni cambia anche la rilevanza degli eventi pagamento o fatturazione anticipati:

• fino al 31.12.2012 pagamento o fatturazione anticipata (rispetto alla consegna o spedizione), generavano l’effettuazione dell’operazione per l’importo pagato o fatturato anticipatamente;

• dal 1°gennaio 2013, il momento di effettuazione dell’operazione è generato dalla sola fatturazione anticipata (nel limite di quanto fatturato, alla data della fattura), non rilevano eventuali pagamenti anticipati (in assenza di fatturazione).

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D.L. 331/1993

Operazione Fino al 31/12/2012 Dal 01/01/2013

Cessione di beni

Consegna o spedizione. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo

Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti).

Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese

Deroga:Fatturazione anticipata, totale o parziale alla data della fattura.

Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di corrispettivi.

Acquisto di beni

Consegna in Italia o arrivo a destinazione in Italia. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D.L. 331/1993

• Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco, merce proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del cessionario.

(art. 38, co. 2 D.L. 331/1993)

Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato all’arrivo della merce a destinazione.

Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento di inizio del trasporto.

• Esempio 2: Operatore italiano effettua una cessione di beni ad un cliente francese che consegna personalmente. (art. 41, D.L. 331/1993)

Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato al momento della consegna della merce.

Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento di inizio della spedizione della merce.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D.L. 331/1993

• Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco, merce proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del cessionario.

Si ipotizzi che la merce sia acquistata dalla Germania, in data 10 gennaio 2013 ed arrivi a destinazione, in Italia, in data 12 gennaio 2013. Precedentemente, però, in data 3 gennaio 2013, il cedente tedesco emette fattura, ricevuta, in data 5 gennaio 2013 da IT.

3 gennaio 2013 5 gennaio 2013 10 gennaio 2013 12 gennaio 2013

______|________________________|___________________|__________________|__________

emissione fattura ricevimento fattura inizio trasporto arrivo merce

Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore fino al 31/12/2012, l’effettuazione dell’operazione si sarebbe avuta in data 5 gennaio 2013, vale a dire al momento di ricevimento della fattura di acquisto da parte del cessionario della merce.

Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore da 1° gennaio 2013, l’effettuazione dell’operazione si avrà in data 3 gennaio 2013, cioè al momento di emissione della fattura da parte del cedente.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI

• PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA

• L’art. 8, co. 2, lett. a), n. 2), della Legge n. 217/2011 interviene anche modificando l’art. 6 del DPR n. 633/72, in relazione al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72.

Rese da un soggetto passivo estero (UE o Extra UE) ad un soggetto passivo stabilito in Italia, ovvero rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo estero (UE o Extra UE), si considerano effettuate sulla base del nuovo comma sesto dell’art. 6 del D.P.R. 633/72. In particolare:

• nel momento della loro ultimazione, per le prestazioni c.d. “istantanee”, immediate, ovvero;

• alla data di maturazione dei corrispettivi, se si tratta di prestazione di carattere continuativo o periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio), ovvero;

• al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale in assenza di pagamenti.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI

• PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIAPER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA

• Resta tuttora in vigore la deroga prevista in caso di pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo anteriormente agli eventi di cui sopra. In tale ipotesi, la prestazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

• Risulta, invece, irrilevante, in assenza degli eventi richiamati (ultimazione della prestazione, maturazione dei corrispettivi, pagamento del corrispettivo), l’emissione anticipata della fattura.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI

OPERAZIONE FINO AL 16/03/2012

D AL 17/03/2012 Legge comunitaria n. 217/2011

PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI

resi o ricevuti, nei rapporti B2B (Art.7-ter, DPR 633/1972) sia

in U.E. che EXTRA-U.E.

Pagamento del

corrispettivo o

fatturazione anticipata

1) nel momento della loro ultimazione, per le prestazioni c.d. “istantanee”;

2) alla data di maturazione dei corrispettivi, se si tratta di prestazione di carattere continuativo o periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio);

3) al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale.

* nota

PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI da quelli

indicati al punto precedente sia U.E. che EXTRA-UE

Pagamento del corrispettivo o

fatturazione

anticipata

Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata

* Rispetto ai suddetti eventi, in caso di pagamento anticipato la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento, limitatamente all’importo pagato. Non sarà rilevante, invece, l’eventuale emissione anticipata della fattura.

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BASE IMPONIBILE – (Operazioni in valuta estera) (Art. 13 comma 4 DPR 633/1972)

Ne consegue che, ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell’ordine:

• - il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;

• - il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell’operazione;

• - il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest’ultimo giorno.

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Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972

• Il soggetto passivo stabilito in Italia che riceve fattura per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitore / prestatore UE provvede alla sua INTEGRAZIONE (in conformità agli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993)

• Viene superata l’impostazione della Legge Comunitaria 2010 (dove si prevedeva che l’obbligo di integrazione era limitato ai soli acquisti di prestazioni di servizi generici)

• N.B. - resta fermo l’obbligo di AUTOFATTURA per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti Italia da fornitori stabiliti in paesi extra-UE

• La fattura emessa dal cedente senza addebito d’imposta oltre alla conformità con l’articolo 21 deve riportare l’indicazione “INVERSIONE CONTABILE” (cd. Reverse charge) di cui all’art. 17, co. 5, secondo periodo, DPR. 633/1972

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Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972

• Ai sensi del novellato articolo 17 commi 2 e 5 DPR 633/72, adempie agli obblighi Iva il cessionario o committente (soggetto passivo) quando il cedente/prestatore non residente effettua le cessione di beni ovvero prestazioni di servizio nel territorio dello Stato, con due diverse modalità:

• Se il cedente/prestatore è stabilito in un Paese Ue, il cessionario /committente assolve agli obblighi fatturazione e registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47, del D.L. 331/93 – Integra la fattura in reverse charge;

• Se il cedente o prestatore è stabilito in un Paese Extra – Ue, il cessionario /committente assolve agli obblighi fatturazione e registrazione attraverso l’istituto dell’auto-fatturazione

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Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972

Esempio di autofattura

Soggetto emittente

(ovvero soggetto passivo d’imposta nazionale)

Soggetto cedente o prestatore

non residente

Autofattura n._____ del_________

Emessa per cessione di beni / prestazione di servizi effettuate nel territorio dello Stato da

soggetto non residente e stabilito in un Paese non facente parte dell’Unione Europea, come

Previsto dall’articolo 17, secondo comma, DPR 633/72.

Descrizione del bene ceduto ovvero del servizio prestato

Imponibile _______________

Aliquota Iva:____% Iva _______________

(ovvero titolo e norma di non Totale Autofattura_______________

Applicazione)

“AUTOFATTURAZIONE”

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Obbligo generalizzato integrazione fattura

• Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle Entrate

3.3 Integrazione delle fatture per servizi intra UE • In caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito

nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il mese seguente (secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione) è tenuto ad emettere, ai sensi dell’art. 46, co. 5 del D.L. 331/1993 autofattura in unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita IVA del prestatore UE.

• L’autofattura, ai sensi dell’art. 47 co. 1, D.L. 331/1993, dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione.

• L’adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento.

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 Acquisti senza ricezione della fattura

• Esempio: - Operatore italiano acquista da fornitore tedesco (UE) merce proveniente dalla Germania. Il trasporto inizia in data 20 febbraio e termina, con l’arrivo della merce in Italia, il 23 febbraio.

• La fattura non viene mai recapitata all’acquirente.

• Fino al 31 dicembre 2012• Emissione dell’ autofattura entro il 30 aprile

• Dal 1° gennaio 2013• Emissione dell’autofattura 15 giugno

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Obbligo generalizzato integrazione fattura

ESEMPIO:

• L’Ente effettua un acquisto Ue da una società francese. Il trasporto della merce è iniziato il 10 gennaio 2013.

Ai fini contabili l’Ente dovrà:

• se riceve la fattura in gennaio: integrare la fattura entro il 15 febbraio e registra con riferimento a gennaio;

• se riceve la fattura entro fine febbraio: integrare la fattura entro il 15 marzo e registra con riferimento a febbraio;

• se riceve la fattura entro fine marzo: integrare la fattura entro il 15 aprile e registra con riferimento a marzo;

• se non riceve la fattura entro fine marzo: deve emettere autofattura entro il 15 aprile e registra con riferimento a marzo.

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Obbligo generalizzato integrazione fattura

NATURA DELL’OPERAZIONE

OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA POSTA IN ESSERE DA OPERATORE ESTERO

MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INVERSIONE CONTABILE

FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013

SERVIZI GENERICI

art. 7-ter,

D.P.R. 633/1972

UE

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE

EXTRA-UE

EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

SERVIZI DIVERSI

DA QUELLI GENERICI

artt. 7-quater e 7-quinquies,

D.P.R. 633/1972

UE

EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE

EXTRA-UE

EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

CESSIONE DI BENI

art. 7-bis,

D.P.R. 633/1972

UE

EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE

EXTRA-UE EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

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RIEPILOGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO

SERVIZI GENERICI

Prestazioni generiche ricevute da soggetti Ue• Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro

stato dell’Unione Europea il committente nazionale integra la fattura ai sensi dell’art.46 del DL331/93 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato) deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese, annotandola entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Prestazioni generiche ricevute da soggetti Extra - Ue (art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72

• Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE il committente nazionale emette autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). Nell’autofattura emessa ai sensi dell’art 17, comma 2 , ed Art. 21 comma 6-ter deve riportare la dicitura “autofatturazione”.

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SERVIZI GENERICI

Prestazioni generiche rese a soggetti UE

(art. 21 comma 4 lettera c) DPR 633/72)• Per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di

un altro stato membro dell’unione Europea , non soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art 7-ter in quanto soggette ad imposta nel paese del committente, la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura è la seguente “Inversione contabile”. Il richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato.

Prestazioni generiche rese a soggetti Extra - UE

(art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72)

• Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti fuori dall’unione Europea , non soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art 7-ter in quanto soggette ad imposta nel paese del committente, la fattura per le prestazioni rese è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura per la prestazione di servizi rese è la seguente “Operazione non soggetta”. Il richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato.

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SERVIZI SPECIFICI (artt. 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972)

• Prestazioni non generiche (artt. 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972) Non sono interessate dalle modifiche recate dalla Comunitaria 2010 né dalla Legge di Stabilità 2013:

Pertanto, per il momento di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura si applicano i principi ordinari (pagamento del corrispettivo ovvero anticipata fatturazione) previsti dall’art.6, commi 3 e 4 DPR 633/1972.

L’emissione della fattura non fruisce del differimento al giorno 15 del mese successivo, valevole invece, per le prestazioni generiche.

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Confronto tra prestazione servizi “generiche” interne e non: momento di effettuazione dell’operazione

OGGETTO PRESTATORE COMMITTENTE REGOLA GENERALE DEROGA

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”

ITA ITA PAGAMENTO CORRISPETTIVO

EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO

ACCONTO

ITA UE/EXTRA-UE DATA ULTIMAZIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVO

UE/EXTRA-UE ITA

PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTINUATIVE

E PERIODICHE

ITA ITA MESE SUCCESSIVO A QUELLE IN CUI SONO

RESE

EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO

ACCONTO

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”

CONTINUATIVE E PERIODICHE

ITA UE/EXTRA-UE MATURAZIONE CORRISPETTIVO

PAGAMENTO CORRISPETTIVO

UE/EXTRA-UE ITA

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”

CONTINUATIVE E PERIODICHE

DI DURATA ULTRANNUALE SENZA

PAGAMENTI ANCHE PARZIALI

ITA UE/EXTRA-UE

FINE ANNO SOLARE FINO ALLA LORO

CONCLUSIONE=========

UE/EXTRA-UE ITA

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CASI PRATICI

Prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE (B2B)

• fino al 31-12-2012 • Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o

anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6, DPR 633/1972): SI• Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): nel momento di effettuazione

dell’operazione.• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni dalla data di

emissione.

• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o

anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR 633/1972):

SI ma solo se il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione “inversione contabile”

• Termine emissione (art. 21, co. 4, lett c), DPR 633/1972): entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione con riferimento a mese di effettuazione.

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CASI PRATICI

• Prestazioni di servizi generici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)

• fino al 31-2-2012• Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o

anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata) .• Obbligo emissione fattura: NO

• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o

anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata) .• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR 633/1972): SI +

annotazione “operazione non soggetta”• Termine emissione (art. 21, co. 4, lett d), DPR 633/1972): entro il 15 del mese

successivo a quello di effettuazione dell’operazione.• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione

con riferimento a mese di effettuazione.

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CASI PRATICI

Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B2B)

• fino al 31-2-2012• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o

anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura: NO

• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o

anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR 633/1972): SI ma solo se

il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione “inversione contabile”

• Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di effettuazione dell’operazione.

• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione.

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CASI PRATICI

• Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)

• fino al 31-12-2012• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o

anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura: NO

• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o

anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR 633/1972): SI +

annotazione “operazione non soggetta” • Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di

effettuazione dell’operazione.• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con

riferimento alla data di emissione.

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Termini di emissione / registrazione delle fatture nelle operazioni UE

Tipologia di operazione Termine emissione fattura o integrazione

Termine di Registrazione

Cessioni Comunitarie

Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione

Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura ricevuta)

Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura

Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente

Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura non ricevuta)

Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese precedente

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ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI

• Fino al 31 Dicembre 2012 (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)

Attività e termini:

• Annotazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro, previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il mese successivo a quello di ricevimento

 

• In caso di regolarizzazione con autofattura (per mancato ricevimento o fattura irregolare) registrazione dell’autofattura entro lo stesso mese di emissione

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ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI

• Dal 1° Gennaio 2013 (nuovo art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)

Attività e termini:

 

• Registrazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro (Registro Acquisti Intra Istituzionali), previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente

• Annotazione entro gli stessi termini indicati al comma 1 dell’art 47 (la nuova norma si allinea agli acquisti inerenti l’attività commerciale)

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DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI

• Modifiche all’art. 49 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. g) Legge 228/2012

Dal 1°Gennaio 2013

 • Presentazione telematica del modello INTRA 12 entro ciascun mese relativamente

agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente

con contestuale versamento della relativa IVA

Il termine di presentazione è sostanzialmente confermato (e non ampliato) rispetto al passato in quanto era prevista la presentazione entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura

 

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DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI

• fino al 31 Dicembre 2012

la registrazione dell’acquisto intracomunitario avveniva nel mese successivo a quello di ricezione della documento e, di conseguenza, la dichiarazione doveva essere presentata nel mese successivo a quello di registrazione;

• dal 1°Gennaio 2013

la fattura deve essere registrata nei 15 giorni del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese precedente, e viene stabilito che la dichiarazione va presentata entro il secondo mese successivo a quello con riferimento al quale la fattura è registrata, che coincide sempre con il mese successivo della precedente disposizione

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CICLO PASSIVO ACQUISTI INTRA - Ue ENC

• Esempi:

 

• Regole fino al 31 Dicembre 2012

20 Gennaio 2012: ricevuta fattura acquisto Intra UE

28 Febbraio 2012: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali

31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di

Febbraio 2012 (mese successivo a registrazione)  

• Regole dal 1°Gennaio 2013

20 Gennaio 2013: ricevuta fattura acquisto Intra UE

15 Febbraio 2013: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali con riferimento a Gennaio 2013

31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di Febbraio 2012 (entro secondo mese successivo a Gennaio 2013, quale mese di riferimento)

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Considerato che il possesso della fattura è uno dei momenti impositivi rilevanti

agli effetti I.V.A. (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è necessario che:

1. La fattura venga protocollata indicando numero e data di ricevimento. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nel registro I.V.A. degli acquisti intracomunitari di cui all’art 47 comma 3 del DL 331/1993.

2. Integrare la fattura applicando l’aliquota Iva italiana ovvero titolo e norma di non imponibilità; esenzione;non soggettività. L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito, che farà parte integrante della fattura (vedi M.F. circolare n. 13 del 23/02/94

Ai fini della corretta compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal fornitore comunitario, ma è il protocollo che viene assegnato dal committente italiano, così come chiarito dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n.14/E del 18/03/2010

A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE

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3. Determinare la base imponibile in Euro del corrispettivo eventualmente espresso in valuta estera (art. 43 co.3). Se l’IVA non è dovuta, indicare titolo e norma di non imponibilità, esenzione o di non assoggettabilità all’imposta.

4. La fattura deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo alla data di ricezione della fattura ma con riferimento al mese precedente.(es. data protocollo 01/03/2013, termine di registrazione 15/04/2013) – ma l’imposta va versata in riferimento al mese di marzo.

5. La fattura dovrà essere annotata su appositi registri istituiti ai sensi del comma 3 dell’art. 47 della legge 427/93.

a) Registro relativo all’acquisto di beni materiali b) Registro relativo all’acquisto di servizi (comunitari e extra-comunitari)c) Registro unico con annotazioni a blocchi per codici di operazioni

A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI

AMBITO ISTITUZIONALE - segue

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6. Nel registro dovrà essere indicato anche il corrispettivo espresso in valuta estera utilizzata dal fornitore. Questo significa che se il cedente comunitario non aderente all’UEM fattura con la propria divisa, è necessario registrare la stessa divisa estera nel registro IVA, e nei listing doganali.

7. Il cambio da utilizzare è quello del giorno di effettuazione dell’operazione o in mancanza di tale indicazione, la data della fattura.

8. Agli effetti INTRASTAT (INTRA-2BIS) la registrazione dovrà essere fatta esclusivamente nel mese di riferimento dell’arrivo del bene se trattasi di beni diversi dal Materiale bibliografico.

A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI

AMBITO ISTITUZIONALE - segue

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LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

• Tutte le annotazioni effettuate nei registri di cui al 3° comma dell’art. 47 della legge 427/93 appositamente istituiti tenuti e conservati ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72 e riferite alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività istituzionale, non devono essere riportate in dichiarazione annuale I.V.A., proprio per non inquinare i dati contabili dell’attività svolta in ambito commerciale

• L’imposta dovuta, a chiusura dei registri, dovrà essere versata tramite il modello F.24 EP entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Codice tributo 619/E.

• La dichiarazione mensile INTRA 12, (approvato con Provvedimento 16/04/2010 n. 59225 Direttore Agenzia Entrate) dovrà essere trasmessa tramite il canale Entratel entro ciascun mese relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

Pertanto:• Iva registro dei beni materiali: F.24 EP codice 619E; Intra12 e Intrastat

doganale• Registro dei servizi Iva intracomunitaria: F.24 codice 619E e Intra12 • Registro dei servizi Iva extra-comunitaria: F.24 codice 619E; Intra12 . Si

ricorda che i servizi ricevuti da Prestatori Extra – Comunitari sono esclusi da Intrastat.

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ELEMENTI CONTABILI DA INDICARE SULL’INTRA 12

• ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA‘ PER I QUALI E’ GENERATA IMPOSTA IN ITALIA.

• CAMPO N. 1 = IMPONIBILE CAMPO N. 2 = IMPOSTA

• ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO – (ART. 7 - BIS DPR 633/72)

• CAMPO N. 3 = IMPONIBILE CAMPO N. 4 = IMPOSTA

• ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA DI SERVIZI:• CAMPO N. 5 = IMPONIBILE (ART. 7-TER; 7-QUATER; 7-QUINQUIES)

CAMPO N. 6 = IMPONIBILE 7-TER CAMPO N. 7 TOTALE IMPOSTA

• ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U.E. DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO – (ART. 7 - BIS DPR 633/72) (COMPRESI I BENI PROVENIENTI DA SAN MARINO E DALLA CITTA’ DEL VATICANO)

• CAMPO N. 8 = IMPONIBILE CAMPO N. 9 = IMPOSTA

• ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U.E. DI SERVIZI:• CAMPO N. 10 = IMPONIBILE (ART. 7-TER; 7-QUATER; 7-QUINQUIES

CAMPO N. 11 = IMPONIBILE 7-TER CAMPO N. 12 TOTALE IMPOSTA

• VERSAMENTO: TOTALE GENERALE IMPOSTA SOMMA CAMPI NN. 2 - 7 - 12

SONO ESCLUSE LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ESENTI – NON SOGGETTE

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mod. INTRA 12

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B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE

PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE DEFINITIVE PRO-FORMA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Come si è detto prima, sono documenti rilevanti ai fini IVA se contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/72. Considerando che il possesso della fattura è uno dei momenti rilevanti agli effetti IVA (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è necessario istruire il documento come segue:

• La fattura deve essere protocollata indicando numero e data di ricevimento. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nei registri IVA – ( N.B. dichiarazione che il bene o servizio è inerente all’attività commerciale)

• Determinazione del controvalore in euro del corrispettivo espresso in valuta diversa dall’euro per individuare la nostra base imponibile su cui calcolare l’aliquota I.V.A. ovvero titolo e norma in caso di non assoggettabilità all’imposta

• L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito, che farà parte integrante della fattura

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• Le modalità di registrazione della fattura in ambito commerciale sono diverse da quelle in ambito istituzionale. La fattura, relativa all’operazione: imponibile, non imponibile, esente, non soggetta, deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma in riferimento al mese precedente.

• La fattura quindi, integrata, dovrà essere annotata nel registro di cui all’art. 23 (registro fatture emesse), secondo l’ordine della loro numerazione ed entro il predetto termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (l’imponibile non costituisce volume d’affari) e nel registro di cui all’art. 25 (registro acquisti) e ottenere così di fatto recupero dell’imposta ovvero nei termini previsti per l’esercizio alla detrazione di cui all’art. 19.

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue

Page 48: Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue

• Le fatture di acquisto intracomunitario di beni devono essere annotate nel registro di cui all’art. 23 anche del corrispettivo espresso in valuta estera previa integrazione e secondo l’ordine della numerazione progressiva delle fatture emesse (es. se la Struttura era giunta all’emissione della fattura n. 50, la fattura intracomunitaria, integrata, dovrà necessariamente essere numerata n. 51, comprese le autofatture di cui all’art. 46 comma 5

• Gli acquisti ad uso promiscuo devono essere imputati, all’atto dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, all’attività commerciale e a quella istituzionale per la parte di rispettiva competenza (C.M. 23/02/1994 n.13 – 12.2 comma 4)

• Ai fini Intrastat si ricorda che l’annotazione dovrà essere fatta esclusivamente nel mese di riferimento dell’effettivo arrivo a destinazione del bene

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PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI

ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U.E.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

TIPOLOGIA OPERAZIONI

COMPORTAMENTO NORMA DICH. ANNUALE

IVA

INTRA 12

ISTRASTAT

SERVIZI ART. 7-TER

INTEGRAZIONE E NUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MAIN RIFERIMENTO AL MESEPRECEDENTE ART. 47 CO. 3 D.L.331/1993 VERSAMENTO IVA F24COD. 619E

ART. 47 COMMA 3 D.L. 331/1993C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010

N0 SI SI

NO SI NOSERVIZI ART. 7-QUATER

SERVIZI ART. 7-QUINQUIES NO SI NO

SERVIZI:

NON IMPONIBILIINTEGRAZIONE E NUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MAIN RIFERIMENTO AL MESEPRECEDENTE ART. 47 CO. 3

D.L. 331/1993

ART. 47 COMMA 3 D.L. 331/1993C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010

NO NO NO

ESENTI NO NO NO

NON SOGGETTI NO NO NO

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PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI.. segue

ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U.E.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA INTRA 12 ISTRASTAT

SERVIZI ART. 7-TER

OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA INRIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D.L.331/1993 VERSAMENTO IVA F24COD. 619E

ART. 17 CO.2 DPR 633/72C.M. N. 12/E/2010C.M. N. 14/E/2010

SI NO

SI NOSERVIZI ART. 7-QUATER

SERVIZI ART. 7-QUINQUIES SI NO

SERVIZI:

NON IMPONIBILI OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESEPRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D.L. 331/1993

RT. 17 CO.2 DPR 633/72C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010

NO NO

ESENTI NO NO

NON SOGGETTI NO NO

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PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI..segue

ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U.E.

ATTIVITA’ COMMERCIALE

TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA INTRA 12 ISTRASTAT

SERVIZI ART. 7-TER INTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE

DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE VERSAMENTO IVA F24 – CODICI MENSILI

DA 601E A 613E

ART. 47 CO.1 DL 331/93C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010

NO SI

NO NOSERVIZI ART. 7-QUATER

SERVIZI ART. 7-QUINQUIES NO NO

SERVIZI:

NON IMPONIBILIINTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESESUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO ALMESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMADI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA)

ART. 47 CO.1 DL 331/93C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010

NO NO

ESENTI NO NO

NON SOGGETTI NO NO

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PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI.. segue

ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U.E.

ATTIVITA’ COMMERCIALE

TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA INTRA 12 ISTRASTAT

SERVIZI ART. 7-TER

OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 EART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESESUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO ALMESE PRECEDENTE VERSAMENTO IVA F24 CODICI MENSILI DA 6001 A 6012

ART. 17 CO.2 DPR 633/72Art. 30-bis DPR.633/1972C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010

NO NO

NO NOSERVIZI ART. 7-QUATER

SERVIZI ART. 7-QUINQUIES NO NO

SERVIZI:

NON IMPONIBILI OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 EART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESESUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO ALMESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMADI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA)

ART. 17 CO.2 DPR 633/72ART. 30-bis DPR.633/1972C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010

NO NO

ESENTI NO NO

NON SOGGETTI NO NO

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EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA

N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U.E. INGRESSO UEM DIVISA TASSO DI CAMBIO

1 AUSTRIA ATU + 8 1995 1999 ATS 13,7603

2 BELGIO BE 9 1957 1999 BEF 40,3399

3 FINLANDIA FI + 8 1995 1999 FIM 5,9457

4 FRANCIA FR + 11 1957 1999 FRF 6,55957

5 GERMANA DE + 9 1957 1999 DEM 1,95583

6 GRECIA EL + 9 1981 2001 GRD 340,75

7 IRLANDA IE + 8 1973 1999 IEP 0,787564

8 ITALIA IT + 11 1957 1999 ITL 1936,27

9 LUSSEMBURGO LU + 8 1957 1999 LUF 40,3399

10 OLANDA NL + 12 1957 1999 NLG 2,20371

11 PORTOGALLO PT + 9 1986 1999 PTE 200,482

12 SPAGNA ES + 9 1986 1999 ESP 166,386

13 CIPRO CY + 9 2004 2008 CYP 0,585274

14 DANIMARCA DK + 8 1973 - DKK VALUTA

Page 54: Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca

EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA segue

N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U.E. INGRESSO UEM DIVISA TASSO DI CAMBIO

15 ESTONIA EE + 9 2004 2011 EEK 15,6466

16 GRAN BRETAGNA GB + 5/9/12 1973 - GBP VALUTA

17 LETTONIA LV + 9/11 2004 - LVL VALUTA

18 LITUANIA LT + 9/12 2004 - LTL VALUTA

19 MALTA MT + 8 2004 2008 MTL 0,429300

20 POLONIA PL + 10 2004 - PLN VALUTA

21 REP. CECA CZ + 8/9/10 2004 - CZK VALUTA

22 REP. SLOVACCA SK + 9/10 2004 2009 SKK 30,126

23 SLOVENIA SI + 8 2004 2007 SIT 239,64

24 SVEZIA SE + 12 1995 - SEK VALUTA

25 UNGHERIA HU + 8 2004 - HUF VALUTA

26 BULGARIA BG + 9/10 2007 - BGN VALUTA

27 ROMANIA RO da 2 a 10 2007 - ROL VALUTA