Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca
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Corso di formazione
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
3 – 4 GIUGNO 2013
Rag. Giovanni Ciuca e-mail: [email protected]
mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532
LA DISCIPLINA I.V.A. INTRACOMUNITARIA
D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 - Regime transitorio
Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 Legge del 15/12/2011, n. 217 (Comunitaria)Legge 24/12/2012, n.228 (Legge di stabilità)
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEFINIZIONE art. 38 commi 1 - 2
L’IVA SI APPLICA SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INTRACOMINITARI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI E DA ENTI DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 4 DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA (attività commerciale) e Non soggetti passivi d’imposta, ma soggetti identificati (attività istituzionale) per opzione o per superamento del limite di €.10.000,00 (art.24 co.7, lett.a) n.2 Legge 7-7-2009,n.88) (precedente €. 8.286,21).
- SOGGETTI ESERCENTIIMPRESA-ARTE
PROFESSIONE ART. 7-TER CO. 2 LETT. A)
- (UNIVERSITA’ SFERACOMMERCIALE)
- ENTI PUBBLICI/PRIVATI
LIMITE > €.10.000,00ART. 7-TER CO. 2 LETT. B)
- (UNIVERSITA’ SFERA ISTITUZIONALE)
- PERSONE FISICHE;- ENTI PUBBLICI/PRIVATI
LIMITE < €.10.000,00 ART. 7-TER CO. 2 LETT. C)
SOGGETTI I.V.A. SOGGETTI I.V.A.SOGGETTI
PRIVATI
REGOLA GENERALE ART. 7-TER Lett. a) e Lett. b) DPR 633/1972
(BUSINESS TO BUSINESS=B2B)) (BUSINESS TO CONSUMER=B2C)
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
TERRITORIALITA’
IVA ITALIA
REGOLA GENERALE
UNIVERSITA’
INFN
SOGGETTO PASSIVO
(UE ovvero EXTRA UE)
NO
LUOGO DI
STABILIMENTO
DEL COMMITTENTE
NON
SOGGETTO
PASSIVO (Privato)
(UE ovvero EXTRA UE)
SI LUOGO DI STABILIMENTO DEL PRESTATORE
SOGGETTO PASSIVO
(UE ovvero EXTRA UE) UNIVERSITA’
INFN
SI
LUOGO DI STABILIMENTO DEL COMMITTENTE
ART. 7 LETTERE:
A) ATTIVITA’ COMMERCIALE
B) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
REGIME TRANSITORIO E REGIME DEFINITIVO
• REGIME TRANSITORIO ( art. 37 DL 331/1993)
• IL REGIME TRANSITORIO DELL’IVA INTRACOMUNITARIA SI REGGE ESATTAMENTE SUL PRINCIPIO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO: L’IMPOSTA PERTIENE ALLO STATO IN CUI RISIEDE (fiscalmente) L’ACQUIRENTE DEL BENE OVVERO IL COMMITTENTE DEL SERVIZIO.
• REGIME DEFINITIVO
• QUESTO PRINCIPIO E’ DESTINATO AD ESSERE SUPERATO QUANDO SI ENTRERA’ FINALMENTE NELLA FASE DEFINITIVA DEL MERCATO UNICO EUROPEO, QUANDO SI OTTERRA’ L’ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA SUI BENI E SERVIZI E QUINDI SI COSTITUIRA’ UN UNICO PAESE:
• LA TASSAZIONE AVVERRA’ NEL PAESE DI ORIGINE DEL CEDENTE/PRESTATORE MA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA PAGATA SARA’ RICONOSCIUTO ANCHE AI SOGGETTI CESSIONARI COMMITTENTI (cd. detrazione transfrontaliera)
PRESUPPOSTI
• CHE SIA UN ATTO A TITOLO ONEROSO CHE COMPORTI IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ O DI ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO SUI BENI O SERVIZI ACQUISTATI. PRESUPPOSTO OGGETTIVO -
• CHE L’OPERAZIONE SIA EFFETTUATA DA ESERCENTI IMPRESE, ARTI O PROFESSIONI O COMUNQUE DA ENTI INDICATI ALL’ART.4 COMMA 4 DEL DPR 633/1972 SOGGETTI PASSIVI D’ IMPOSTA ISCRITTI AL VIES *. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO -
• CHE COMPORTI L’EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEL BENE CON PARTENZA DA UNO STATO MEMBRO ED ARRIVO IN ALTRO STATO MEMBRO ANCORCHE’ IL TRASPORTO O LA SPEDIZIONE SIANO EFFETTUATI DAL CEDENTE DAL CESSIONARIO O DA TERZI PER LORO CONTO. PRESUPPOSTO TERRITORIALE -
* (acronimo di Vat Information Exchange System)
ADEMPIMENTI IN CASO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ORDINAZIONE - REGISTRAZIONE – VERSAMENTO – DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
IN APPOSITI QUADRI
INTRA 12 TELEMATICO ENTRO CIASCUN MESE
RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI REGISTRATI CON RIFERIMENTO
AL SECONDO MESE PRECEDENTESOLO OPERAZIONI CHE
HANNO GENERATO IMPOSTA
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INTRA U.E.
ATTIVITA’ COMMERCIALE BENI E SERVIZI INTRA UE
SERVIZI EXTRA UE
ANNOTAZIONI REGISTRO ART. 23 DEBITO
REGISTRO ART. 25 CREDITO
BENI: SPEDITI DA ALTRO STATO INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA BENI: GIA’ ESISTENTI IN ITALIA INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA SERVIZI: INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA
VERSAMENTO F.24 EP CODICE 619E
ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACQUISTO BENI E SERVIZI EXTRA U.E.
BENI: SPEDITI DA ALTRO STATO EXTRA-UE = IMPORTAZIONI
BENI: GIA’ ESISTENTI IN ITALIA AUTOFATTURA
SERVIZI: AUTOFATTURA
INTRA 12 TELEMATICO ENTRO CIASCUN MESE
RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI REGISTRATI CON RIFERIMENTO
AL SECONDO MESE PRECEDENTESOLO OPERAZIONI CHE
HANNO GENERATO IMPOSTA
VERSAMENTO F.24 EP CODICE 619E
ENTRO LA FINE DEL MESESUCCESSIVO
VERS. F.24 CODICI: 601E- 613E ENTRO IL 16 DI CIASCUN MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
• La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del comma 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1)
• Cosa cambia:
- Fino al 31.12.2012 le cessioni seguivano le regole
ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72
(consegna o spedizione), mentre gli acquisti si
consideravano effettuati “nel momento della consegna nel
territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto,
ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel
momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio
stesso”.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D.L. 331/1993
• La legge 228/2012 (Stabilità 2013) di recepimento della Direttiva 2010/45/Ue modifica il contenuto dell’art. 39 del DL 331/1993 che dal 1°gennaio 2013 individua il medesimo criterio sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari di beni:
• le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato al cessionario (o a terzi per suo conto); criterio è analogo a quanto previsto fino al 31.12.2012 (il criterio di effettuazione andava individuato secondo le regole generali previste dall’art.6 del DPR 633/1972: consegna o spedizione del bene).
• gli acquisti intracomunitari, invece, si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato UE di provenienza; cambia il criterio: fino al 31.12.2012, gli acquisti IntraUE si consideravano effettuati nel momento della consegna del bene al cessionario nel Territorio dello Stato o addirittura nel luogo di destinazione del cessionario se il trasporto era avvenuto con mezzi di quest’ultimo.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D.L. 331/1993
• Dal 1°gennaio 2013 con riferimento agli scambi intracomunitari di beni cambia anche la rilevanza degli eventi pagamento o fatturazione anticipati:
• fino al 31.12.2012 pagamento o fatturazione anticipata (rispetto alla consegna o spedizione), generavano l’effettuazione dell’operazione per l’importo pagato o fatturato anticipatamente;
• dal 1°gennaio 2013, il momento di effettuazione dell’operazione è generato dalla sola fatturazione anticipata (nel limite di quanto fatturato, alla data della fattura), non rilevano eventuali pagamenti anticipati (in assenza di fatturazione).
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D.L. 331/1993
Operazione Fino al 31/12/2012 Dal 01/01/2013
Cessione di beni
Consegna o spedizione. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo
Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti).
Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese
Deroga:Fatturazione anticipata, totale o parziale alla data della fattura.
Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di corrispettivi.
Acquisto di beni
Consegna in Italia o arrivo a destinazione in Italia. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D.L. 331/1993
• Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco, merce proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del cessionario.
(art. 38, co. 2 D.L. 331/1993)
Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato all’arrivo della merce a destinazione.
Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento di inizio del trasporto.
• Esempio 2: Operatore italiano effettua una cessione di beni ad un cliente francese che consegna personalmente. (art. 41, D.L. 331/1993)
Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato al momento della consegna della merce.
Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento di inizio della spedizione della merce.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D.L. 331/1993
• Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco, merce proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del cessionario.
Si ipotizzi che la merce sia acquistata dalla Germania, in data 10 gennaio 2013 ed arrivi a destinazione, in Italia, in data 12 gennaio 2013. Precedentemente, però, in data 3 gennaio 2013, il cedente tedesco emette fattura, ricevuta, in data 5 gennaio 2013 da IT.
3 gennaio 2013 5 gennaio 2013 10 gennaio 2013 12 gennaio 2013
______|________________________|___________________|__________________|__________
emissione fattura ricevimento fattura inizio trasporto arrivo merce
Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore fino al 31/12/2012, l’effettuazione dell’operazione si sarebbe avuta in data 5 gennaio 2013, vale a dire al momento di ricevimento della fattura di acquisto da parte del cessionario della merce.
Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore da 1° gennaio 2013, l’effettuazione dell’operazione si avrà in data 3 gennaio 2013, cioè al momento di emissione della fattura da parte del cedente.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI
• PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA
• L’art. 8, co. 2, lett. a), n. 2), della Legge n. 217/2011 interviene anche modificando l’art. 6 del DPR n. 633/72, in relazione al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72.
Rese da un soggetto passivo estero (UE o Extra UE) ad un soggetto passivo stabilito in Italia, ovvero rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo estero (UE o Extra UE), si considerano effettuate sulla base del nuovo comma sesto dell’art. 6 del D.P.R. 633/72. In particolare:
• nel momento della loro ultimazione, per le prestazioni c.d. “istantanee”, immediate, ovvero;
• alla data di maturazione dei corrispettivi, se si tratta di prestazione di carattere continuativo o periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio), ovvero;
• al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale in assenza di pagamenti.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI
• PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIAPER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA
• Resta tuttora in vigore la deroga prevista in caso di pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo anteriormente agli eventi di cui sopra. In tale ipotesi, la prestazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
• Risulta, invece, irrilevante, in assenza degli eventi richiamati (ultimazione della prestazione, maturazione dei corrispettivi, pagamento del corrispettivo), l’emissione anticipata della fattura.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI
OPERAZIONE FINO AL 16/03/2012
D AL 17/03/2012 Legge comunitaria n. 217/2011
PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI
resi o ricevuti, nei rapporti B2B (Art.7-ter, DPR 633/1972) sia
in U.E. che EXTRA-U.E.
Pagamento del
corrispettivo o
fatturazione anticipata
1) nel momento della loro ultimazione, per le prestazioni c.d. “istantanee”;
2) alla data di maturazione dei corrispettivi, se si tratta di prestazione di carattere continuativo o periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio);
3) al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale.
* nota
PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI da quelli
indicati al punto precedente sia U.E. che EXTRA-UE
Pagamento del corrispettivo o
fatturazione
anticipata
Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata
* Rispetto ai suddetti eventi, in caso di pagamento anticipato la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento, limitatamente all’importo pagato. Non sarà rilevante, invece, l’eventuale emissione anticipata della fattura.
BASE IMPONIBILE – (Operazioni in valuta estera) (Art. 13 comma 4 DPR 633/1972)
Ne consegue che, ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell’ordine:
• - il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;
• - il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell’operazione;
• - il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest’ultimo giorno.
Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972
• Il soggetto passivo stabilito in Italia che riceve fattura per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitore / prestatore UE provvede alla sua INTEGRAZIONE (in conformità agli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993)
• Viene superata l’impostazione della Legge Comunitaria 2010 (dove si prevedeva che l’obbligo di integrazione era limitato ai soli acquisti di prestazioni di servizi generici)
• N.B. - resta fermo l’obbligo di AUTOFATTURA per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti Italia da fornitori stabiliti in paesi extra-UE
• La fattura emessa dal cedente senza addebito d’imposta oltre alla conformità con l’articolo 21 deve riportare l’indicazione “INVERSIONE CONTABILE” (cd. Reverse charge) di cui all’art. 17, co. 5, secondo periodo, DPR. 633/1972
Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972
• Ai sensi del novellato articolo 17 commi 2 e 5 DPR 633/72, adempie agli obblighi Iva il cessionario o committente (soggetto passivo) quando il cedente/prestatore non residente effettua le cessione di beni ovvero prestazioni di servizio nel territorio dello Stato, con due diverse modalità:
• Se il cedente/prestatore è stabilito in un Paese Ue, il cessionario /committente assolve agli obblighi fatturazione e registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47, del D.L. 331/93 – Integra la fattura in reverse charge;
• Se il cedente o prestatore è stabilito in un Paese Extra – Ue, il cessionario /committente assolve agli obblighi fatturazione e registrazione attraverso l’istituto dell’auto-fatturazione
Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972
Esempio di autofattura
Soggetto emittente
(ovvero soggetto passivo d’imposta nazionale)
Soggetto cedente o prestatore
non residente
Autofattura n._____ del_________
Emessa per cessione di beni / prestazione di servizi effettuate nel territorio dello Stato da
soggetto non residente e stabilito in un Paese non facente parte dell’Unione Europea, come
Previsto dall’articolo 17, secondo comma, DPR 633/72.
Descrizione del bene ceduto ovvero del servizio prestato
Imponibile _______________
Aliquota Iva:____% Iva _______________
(ovvero titolo e norma di non Totale Autofattura_______________
Applicazione)
“AUTOFATTURAZIONE”
Obbligo generalizzato integrazione fattura
• Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle Entrate
3.3 Integrazione delle fatture per servizi intra UE • In caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito
nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il mese seguente (secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione) è tenuto ad emettere, ai sensi dell’art. 46, co. 5 del D.L. 331/1993 autofattura in unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita IVA del prestatore UE.
• L’autofattura, ai sensi dell’art. 47 co. 1, D.L. 331/1993, dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione.
• L’adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento.
Acquisti senza ricezione della fattura
• Esempio: - Operatore italiano acquista da fornitore tedesco (UE) merce proveniente dalla Germania. Il trasporto inizia in data 20 febbraio e termina, con l’arrivo della merce in Italia, il 23 febbraio.
• La fattura non viene mai recapitata all’acquirente.
• Fino al 31 dicembre 2012• Emissione dell’ autofattura entro il 30 aprile
• Dal 1° gennaio 2013• Emissione dell’autofattura 15 giugno
Obbligo generalizzato integrazione fattura
ESEMPIO:
• L’Ente effettua un acquisto Ue da una società francese. Il trasporto della merce è iniziato il 10 gennaio 2013.
Ai fini contabili l’Ente dovrà:
• se riceve la fattura in gennaio: integrare la fattura entro il 15 febbraio e registra con riferimento a gennaio;
• se riceve la fattura entro fine febbraio: integrare la fattura entro il 15 marzo e registra con riferimento a febbraio;
• se riceve la fattura entro fine marzo: integrare la fattura entro il 15 aprile e registra con riferimento a marzo;
• se non riceve la fattura entro fine marzo: deve emettere autofattura entro il 15 aprile e registra con riferimento a marzo.
Obbligo generalizzato integrazione fattura
NATURA DELL’OPERAZIONE
OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA POSTA IN ESSERE DA OPERATORE ESTERO
MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INVERSIONE CONTABILE
FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013
SERVIZI GENERICI
art. 7-ter,
D.P.R. 633/1972
UE
INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE
INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE
EXTRA-UE
EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
SERVIZI DIVERSI
DA QUELLI GENERICI
artt. 7-quater e 7-quinquies,
D.P.R. 633/1972
UE
EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE
EXTRA-UE
EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
CESSIONE DI BENI
art. 7-bis,
D.P.R. 633/1972
UE
EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE
EXTRA-UE EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA
RIEPILOGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO
SERVIZI GENERICI
Prestazioni generiche ricevute da soggetti Ue• Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro
stato dell’Unione Europea il committente nazionale integra la fattura ai sensi dell’art.46 del DL331/93 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato) deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese, annotandola entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Prestazioni generiche ricevute da soggetti Extra - Ue (art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72
• Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE il committente nazionale emette autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). Nell’autofattura emessa ai sensi dell’art 17, comma 2 , ed Art. 21 comma 6-ter deve riportare la dicitura “autofatturazione”.
SERVIZI GENERICI
Prestazioni generiche rese a soggetti UE
(art. 21 comma 4 lettera c) DPR 633/72)• Per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di
un altro stato membro dell’unione Europea , non soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art 7-ter in quanto soggette ad imposta nel paese del committente, la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura è la seguente “Inversione contabile”. Il richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato.
Prestazioni generiche rese a soggetti Extra - UE
(art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72)
• Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti fuori dall’unione Europea , non soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art 7-ter in quanto soggette ad imposta nel paese del committente, la fattura per le prestazioni rese è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura per la prestazione di servizi rese è la seguente “Operazione non soggetta”. Il richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato.
SERVIZI SPECIFICI (artt. 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972)
• Prestazioni non generiche (artt. 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972) Non sono interessate dalle modifiche recate dalla Comunitaria 2010 né dalla Legge di Stabilità 2013:
Pertanto, per il momento di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura si applicano i principi ordinari (pagamento del corrispettivo ovvero anticipata fatturazione) previsti dall’art.6, commi 3 e 4 DPR 633/1972.
L’emissione della fattura non fruisce del differimento al giorno 15 del mese successivo, valevole invece, per le prestazioni generiche.
Confronto tra prestazione servizi “generiche” interne e non: momento di effettuazione dell’operazione
OGGETTO PRESTATORE COMMITTENTE REGOLA GENERALE DEROGA
PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”
ITA ITA PAGAMENTO CORRISPETTIVO
EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO
ACCONTO
ITA UE/EXTRA-UE DATA ULTIMAZIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVO
UE/EXTRA-UE ITA
PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTINUATIVE
E PERIODICHE
ITA ITA MESE SUCCESSIVO A QUELLE IN CUI SONO
RESE
EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO
ACCONTO
PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”
CONTINUATIVE E PERIODICHE
ITA UE/EXTRA-UE MATURAZIONE CORRISPETTIVO
PAGAMENTO CORRISPETTIVO
UE/EXTRA-UE ITA
PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”
CONTINUATIVE E PERIODICHE
DI DURATA ULTRANNUALE SENZA
PAGAMENTI ANCHE PARZIALI
ITA UE/EXTRA-UE
FINE ANNO SOLARE FINO ALLA LORO
CONCLUSIONE=========
UE/EXTRA-UE ITA
CASI PRATICI
Prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE (B2B)
• fino al 31-12-2012 • Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6, DPR 633/1972): SI• Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): nel momento di effettuazione
dell’operazione.• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni dalla data di
emissione.
• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR 633/1972):
SI ma solo se il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione “inversione contabile”
• Termine emissione (art. 21, co. 4, lett c), DPR 633/1972): entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione con riferimento a mese di effettuazione.
CASI PRATICI
• Prestazioni di servizi generici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
• fino al 31-2-2012• Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata) .• Obbligo emissione fattura: NO
• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o
anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata) .• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR 633/1972): SI +
annotazione “operazione non soggetta”• Termine emissione (art. 21, co. 4, lett d), DPR 633/1972): entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione
con riferimento a mese di effettuazione.
CASI PRATICI
Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B2B)
• fino al 31-2-2012• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura: NO
• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett a), DPR 633/1972): SI ma solo se
il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione “inversione contabile”
• Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di effettuazione dell’operazione.
• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione.
CASI PRATICI
• Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti EXTRA-UE (B2B)
• fino al 31-12-2012• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura: NO
• dal 01-01-2013• Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o
anticipata FATTURAZIONE.• Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6-bis, lett b), DPR 633/1972): SI +
annotazione “operazione non soggetta” • Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di
effettuazione dell’operazione.• Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con
riferimento alla data di emissione.
Termini di emissione / registrazione delle fatture nelle operazioni UE
Tipologia di operazione Termine emissione fattura o integrazione
Termine di Registrazione
Cessioni Comunitarie
Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione
Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura ricevuta)
Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura
Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente
Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura non ricevuta)
Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese precedente
ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
• Fino al 31 Dicembre 2012 (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)
Attività e termini:
• Annotazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro, previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il mese successivo a quello di ricevimento
• In caso di regolarizzazione con autofattura (per mancato ricevimento o fattura irregolare) registrazione dell’autofattura entro lo stesso mese di emissione
ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
• Dal 1° Gennaio 2013 (nuovo art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)
Attività e termini:
• Registrazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro (Registro Acquisti Intra Istituzionali), previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente
• Annotazione entro gli stessi termini indicati al comma 1 dell’art 47 (la nuova norma si allinea agli acquisti inerenti l’attività commerciale)
DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
• Modifiche all’art. 49 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. g) Legge 228/2012
Dal 1°Gennaio 2013
• Presentazione telematica del modello INTRA 12 entro ciascun mese relativamente
agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente
con contestuale versamento della relativa IVA
Il termine di presentazione è sostanzialmente confermato (e non ampliato) rispetto al passato in quanto era prevista la presentazione entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura
DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI
• fino al 31 Dicembre 2012
la registrazione dell’acquisto intracomunitario avveniva nel mese successivo a quello di ricezione della documento e, di conseguenza, la dichiarazione doveva essere presentata nel mese successivo a quello di registrazione;
• dal 1°Gennaio 2013
la fattura deve essere registrata nei 15 giorni del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese precedente, e viene stabilito che la dichiarazione va presentata entro il secondo mese successivo a quello con riferimento al quale la fattura è registrata, che coincide sempre con il mese successivo della precedente disposizione
CICLO PASSIVO ACQUISTI INTRA - Ue ENC
• Esempi:
• Regole fino al 31 Dicembre 2012
20 Gennaio 2012: ricevuta fattura acquisto Intra UE
28 Febbraio 2012: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali
31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di
Febbraio 2012 (mese successivo a registrazione)
• Regole dal 1°Gennaio 2013
20 Gennaio 2013: ricevuta fattura acquisto Intra UE
15 Febbraio 2013: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali con riferimento a Gennaio 2013
31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di Febbraio 2012 (entro secondo mese successivo a Gennaio 2013, quale mese di riferimento)
Considerato che il possesso della fattura è uno dei momenti impositivi rilevanti
agli effetti I.V.A. (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è necessario che:
1. La fattura venga protocollata indicando numero e data di ricevimento. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nel registro I.V.A. degli acquisti intracomunitari di cui all’art 47 comma 3 del DL 331/1993.
2. Integrare la fattura applicando l’aliquota Iva italiana ovvero titolo e norma di non imponibilità; esenzione;non soggettività. L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito, che farà parte integrante della fattura (vedi M.F. circolare n. 13 del 23/02/94
Ai fini della corretta compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal fornitore comunitario, ma è il protocollo che viene assegnato dal committente italiano, così come chiarito dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n.14/E del 18/03/2010
A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE
3. Determinare la base imponibile in Euro del corrispettivo eventualmente espresso in valuta estera (art. 43 co.3). Se l’IVA non è dovuta, indicare titolo e norma di non imponibilità, esenzione o di non assoggettabilità all’imposta.
4. La fattura deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo alla data di ricezione della fattura ma con riferimento al mese precedente.(es. data protocollo 01/03/2013, termine di registrazione 15/04/2013) – ma l’imposta va versata in riferimento al mese di marzo.
5. La fattura dovrà essere annotata su appositi registri istituiti ai sensi del comma 3 dell’art. 47 della legge 427/93.
a) Registro relativo all’acquisto di beni materiali b) Registro relativo all’acquisto di servizi (comunitari e extra-comunitari)c) Registro unico con annotazioni a blocchi per codici di operazioni
A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO ISTITUZIONALE - segue
6. Nel registro dovrà essere indicato anche il corrispettivo espresso in valuta estera utilizzata dal fornitore. Questo significa che se il cedente comunitario non aderente all’UEM fattura con la propria divisa, è necessario registrare la stessa divisa estera nel registro IVA, e nei listing doganali.
7. Il cambio da utilizzare è quello del giorno di effettuazione dell’operazione o in mancanza di tale indicazione, la data della fattura.
8. Agli effetti INTRASTAT (INTRA-2BIS) la registrazione dovrà essere fatta esclusivamente nel mese di riferimento dell’arrivo del bene se trattasi di beni diversi dal Materiale bibliografico.
A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI
AMBITO ISTITUZIONALE - segue
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
• Tutte le annotazioni effettuate nei registri di cui al 3° comma dell’art. 47 della legge 427/93 appositamente istituiti tenuti e conservati ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72 e riferite alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività istituzionale, non devono essere riportate in dichiarazione annuale I.V.A., proprio per non inquinare i dati contabili dell’attività svolta in ambito commerciale
• L’imposta dovuta, a chiusura dei registri, dovrà essere versata tramite il modello F.24 EP entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Codice tributo 619/E.
• La dichiarazione mensile INTRA 12, (approvato con Provvedimento 16/04/2010 n. 59225 Direttore Agenzia Entrate) dovrà essere trasmessa tramite il canale Entratel entro ciascun mese relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.
Pertanto:• Iva registro dei beni materiali: F.24 EP codice 619E; Intra12 e Intrastat
doganale• Registro dei servizi Iva intracomunitaria: F.24 codice 619E e Intra12 • Registro dei servizi Iva extra-comunitaria: F.24 codice 619E; Intra12 . Si
ricorda che i servizi ricevuti da Prestatori Extra – Comunitari sono esclusi da Intrastat.
ELEMENTI CONTABILI DA INDICARE SULL’INTRA 12
• ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA‘ PER I QUALI E’ GENERATA IMPOSTA IN ITALIA.
• CAMPO N. 1 = IMPONIBILE CAMPO N. 2 = IMPOSTA
• ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO – (ART. 7 - BIS DPR 633/72)
• CAMPO N. 3 = IMPONIBILE CAMPO N. 4 = IMPOSTA
• ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA DI SERVIZI:• CAMPO N. 5 = IMPONIBILE (ART. 7-TER; 7-QUATER; 7-QUINQUIES)
CAMPO N. 6 = IMPONIBILE 7-TER CAMPO N. 7 TOTALE IMPOSTA
• ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U.E. DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO – (ART. 7 - BIS DPR 633/72) (COMPRESI I BENI PROVENIENTI DA SAN MARINO E DALLA CITTA’ DEL VATICANO)
• CAMPO N. 8 = IMPONIBILE CAMPO N. 9 = IMPOSTA
• ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U.E. DI SERVIZI:• CAMPO N. 10 = IMPONIBILE (ART. 7-TER; 7-QUATER; 7-QUINQUIES
CAMPO N. 11 = IMPONIBILE 7-TER CAMPO N. 12 TOTALE IMPOSTA
• VERSAMENTO: TOTALE GENERALE IMPOSTA SOMMA CAMPI NN. 2 - 7 - 12
SONO ESCLUSE LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ESENTI – NON SOGGETTE
mod. INTRA 12
B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE
PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE DEFINITIVE PRO-FORMA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Come si è detto prima, sono documenti rilevanti ai fini IVA se contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/72. Considerando che il possesso della fattura è uno dei momenti rilevanti agli effetti IVA (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è necessario istruire il documento come segue:
• La fattura deve essere protocollata indicando numero e data di ricevimento. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nei registri IVA – ( N.B. dichiarazione che il bene o servizio è inerente all’attività commerciale)
• Determinazione del controvalore in euro del corrispettivo espresso in valuta diversa dall’euro per individuare la nostra base imponibile su cui calcolare l’aliquota I.V.A. ovvero titolo e norma in caso di non assoggettabilità all’imposta
• L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito, che farà parte integrante della fattura
• Le modalità di registrazione della fattura in ambito commerciale sono diverse da quelle in ambito istituzionale. La fattura, relativa all’operazione: imponibile, non imponibile, esente, non soggetta, deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma in riferimento al mese precedente.
• La fattura quindi, integrata, dovrà essere annotata nel registro di cui all’art. 23 (registro fatture emesse), secondo l’ordine della loro numerazione ed entro il predetto termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (l’imponibile non costituisce volume d’affari) e nel registro di cui all’art. 25 (registro acquisti) e ottenere così di fatto recupero dell’imposta ovvero nei termini previsti per l’esercizio alla detrazione di cui all’art. 19.
B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue
B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue
• Le fatture di acquisto intracomunitario di beni devono essere annotate nel registro di cui all’art. 23 anche del corrispettivo espresso in valuta estera previa integrazione e secondo l’ordine della numerazione progressiva delle fatture emesse (es. se la Struttura era giunta all’emissione della fattura n. 50, la fattura intracomunitaria, integrata, dovrà necessariamente essere numerata n. 51, comprese le autofatture di cui all’art. 46 comma 5
• Gli acquisti ad uso promiscuo devono essere imputati, all’atto dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, all’attività commerciale e a quella istituzionale per la parte di rispettiva competenza (C.M. 23/02/1994 n.13 – 12.2 comma 4)
• Ai fini Intrastat si ricorda che l’annotazione dovrà essere fatta esclusivamente nel mese di riferimento dell’effettivo arrivo a destinazione del bene
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U.E.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI
COMPORTAMENTO NORMA DICH. ANNUALE
IVA
INTRA 12
ISTRASTAT
SERVIZI ART. 7-TER
INTEGRAZIONE E NUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MAIN RIFERIMENTO AL MESEPRECEDENTE ART. 47 CO. 3 D.L.331/1993 VERSAMENTO IVA F24COD. 619E
ART. 47 COMMA 3 D.L. 331/1993C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010
N0 SI SI
NO SI NOSERVIZI ART. 7-QUATER
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES NO SI NO
SERVIZI:
NON IMPONIBILIINTEGRAZIONE E NUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MAIN RIFERIMENTO AL MESEPRECEDENTE ART. 47 CO. 3
D.L. 331/1993
ART. 47 COMMA 3 D.L. 331/1993C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010
NO NO NO
ESENTI NO NO NO
NON SOGGETTI NO NO NO
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI.. segue
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U.E.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA INTRA 12 ISTRASTAT
SERVIZI ART. 7-TER
OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA INRIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D.L.331/1993 VERSAMENTO IVA F24COD. 619E
ART. 17 CO.2 DPR 633/72C.M. N. 12/E/2010C.M. N. 14/E/2010
SI NO
SI NOSERVIZI ART. 7-QUATER
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES SI NO
SERVIZI:
NON IMPONIBILI OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESEPRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D.L. 331/1993
RT. 17 CO.2 DPR 633/72C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010
NO NO
ESENTI NO NO
NON SOGGETTI NO NO
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI..segue
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U.E.
ATTIVITA’ COMMERCIALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA INTRA 12 ISTRASTAT
SERVIZI ART. 7-TER INTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE
DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE VERSAMENTO IVA F24 – CODICI MENSILI
DA 601E A 613E
ART. 47 CO.1 DL 331/93C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010
NO SI
NO NOSERVIZI ART. 7-QUATER
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES NO NO
SERVIZI:
NON IMPONIBILIINTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA .ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESESUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO ALMESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMADI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA)
ART. 47 CO.1 DL 331/93C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010
NO NO
ESENTI NO NO
NON SOGGETTI NO NO
PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI.. segue
ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U.E.
ATTIVITA’ COMMERCIALE
TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA INTRA 12 ISTRASTAT
SERVIZI ART. 7-TER
OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 EART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESESUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO ALMESE PRECEDENTE VERSAMENTO IVA F24 CODICI MENSILI DA 6001 A 6012
ART. 17 CO.2 DPR 633/72Art. 30-bis DPR.633/1972C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010
NO NO
NO NOSERVIZI ART. 7-QUATER
SERVIZI ART. 7-QUINQUIES NO NO
SERVIZI:
NON IMPONIBILI OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURAANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 EART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESESUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO ALMESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMADI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA)
ART. 17 CO.2 DPR 633/72ART. 30-bis DPR.633/1972C.M. N. 12/E/2010C.M. N.14/E/2010
NO NO
ESENTI NO NO
NON SOGGETTI NO NO
EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA
N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U.E. INGRESSO UEM DIVISA TASSO DI CAMBIO
1 AUSTRIA ATU + 8 1995 1999 ATS 13,7603
2 BELGIO BE 9 1957 1999 BEF 40,3399
3 FINLANDIA FI + 8 1995 1999 FIM 5,9457
4 FRANCIA FR + 11 1957 1999 FRF 6,55957
5 GERMANA DE + 9 1957 1999 DEM 1,95583
6 GRECIA EL + 9 1981 2001 GRD 340,75
7 IRLANDA IE + 8 1973 1999 IEP 0,787564
8 ITALIA IT + 11 1957 1999 ITL 1936,27
9 LUSSEMBURGO LU + 8 1957 1999 LUF 40,3399
10 OLANDA NL + 12 1957 1999 NLG 2,20371
11 PORTOGALLO PT + 9 1986 1999 PTE 200,482
12 SPAGNA ES + 9 1986 1999 ESP 166,386
13 CIPRO CY + 9 2004 2008 CYP 0,585274
14 DANIMARCA DK + 8 1973 - DKK VALUTA
EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA segue
N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U.E. INGRESSO UEM DIVISA TASSO DI CAMBIO
15 ESTONIA EE + 9 2004 2011 EEK 15,6466
16 GRAN BRETAGNA GB + 5/9/12 1973 - GBP VALUTA
17 LETTONIA LV + 9/11 2004 - LVL VALUTA
18 LITUANIA LT + 9/12 2004 - LTL VALUTA
19 MALTA MT + 8 2004 2008 MTL 0,429300
20 POLONIA PL + 10 2004 - PLN VALUTA
21 REP. CECA CZ + 8/9/10 2004 - CZK VALUTA
22 REP. SLOVACCA SK + 9/10 2004 2009 SKK 30,126
23 SLOVENIA SI + 8 2004 2007 SIT 239,64
24 SVEZIA SE + 12 1995 - SEK VALUTA
25 UNGHERIA HU + 8 2004 - HUF VALUTA
26 BULGARIA BG + 9/10 2007 - BGN VALUTA
27 ROMANIA RO da 2 a 10 2007 - ROL VALUTA