Cancelleria federale CaF Segreteria per la Svizzera italiana La terza lingua ufficiale della...

Post on 01-May-2015

215 views 0 download

Transcript of Cancelleria federale CaF Segreteria per la Svizzera italiana La terza lingua ufficiale della...

Cancelleria federale CaFSegreteria per la Svizzera italiana

La terza lingua ufficiale della Confederazione

Jean-Luc Egger

IV giornata REIPadova, 29 ottobre 2007

2 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

• Lo statuto ambiguo dell’italiano

• Una presenza fortemente centralizzata

• Alcuni aspetti della nuova Legge sulle lingue

Illustrazione: www.culturaldiversity.cioff.ch

3 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Costituzione federale del 18 aprile 1999

Art. 70 Lingue

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

4 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

Art. 14

1 La pubblicazione [RU e FF] è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.

5 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

LF sui rapporti fra i Consigli (oggi abrogata)

Art. 66

1 Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la Segreteria dell’Assemblea federale ne stabilisce un esemplare originale in tedesco, uno in francese e uno in italiano.

2 I presidenti e i segretari firmano gli originali dell’atto legislativo, indicandone la data d’approvazione.

6 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

LF del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTF)

Art. 24 Mandato di programma

1 La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (mandato di programma). In particolare:

a. fornisce programmi radiofonici e televisivi completi e dipari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue

ufficiali;

...

7 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

1. L’italiano è sovente «dimenticato».

2. L’italiano come lingua di lavoro è inesistente.

3. Spodestamento dell’italiano da parte dell’inglese

8 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (disegno)

Art. 15 Insegnamento

3  La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la prima lingua straniera insegnata sia una delle lingue nazionali.

Minoranza3 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché l’insegnamento delle lingue straniere garantisca al termine della scuola dell’obbligo competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera. L’insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali propri a un Paese plurilingue.

9 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Traduttori nell'Amministrazione federale (posti stato gennaio 2007)

DFI DDPS DFE DATEC DFF DFGP DFAE CaF SP

11,3 i 17,6 i 8,1 i 11,4 i 12 i 13,6 i 24,75 i

1,5 i SG 5,3 i SG 6,1 i SG 4,4 i SG 12 i SG 9,1 i SG

16,25 f 31,7 f 21,9 f 18,2 f 16,3 f 15,2 f 2 f 9 f 4 f

2 d - 0,7 d 0,5 d 0,5 d 0,8 d 1 d 7,1 d 1 d

- - - - 1 e 1,9 e 2 e 2,7 e -

10 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla traduzione nell'Amministrazione generale della Confederazione

Art. 10

3 La sezione italiana dei Servizi linguistici centrali è inoltre unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale.

11 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing)

Art. 7 Comprensibilità

1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.

2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e al perfezionamento del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.

12 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing)

Art. 8 Camere federali

1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta.

2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.

13 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing)

Art. 9 Consiglio federale e Amministrazione federale

1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.

2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.

14 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing)

Art. 13 Trattati internazionali

1 Dei trattati bilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione dev’essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

2 Dei trattati multilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

15 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing)

Art. 16 Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per:

a. creare i presupposti per l’insegnamento di una seconda edi una terza lingua nazionale;

b. promuovere la conoscenza della lingua nazionale delposto da parte degli alloglotti;

c. promuovere la conoscenza della loro prima lingua da partedegli alloglotti.

16 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing)

Art. 20 Plurilinguismo nel Servizio pubblico

1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale.

2 La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell’esercito.

17 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing)

Art. 22

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:

a. misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue eculture romancia e italiana;

b. organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livellosovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle linguee culture romancia e italiana;

c. attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.

2 Nell’intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia.

3 L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.

18 La terza lingua ufficiale della ConfederazioneJean-Luc EGGER