GLOSS AL CAF il 16.12.2011: Manuale associazioni

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GUIDA ENTI ASSOCIATIVI GUIDA ENTI ASSOCIATIVI

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GUIDA ENTI ASSOCIATIVI

GUIDA ENTI ASSOCIATIVI

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COS’E’ UN ASSOCIAZIONE?COS’E’ UN ASSOCIAZIONE?

L'associazione è un Ente privato senza L'associazione è un Ente privato senza finalità di lucro, costituita da un gruppo di finalità di lucro, costituita da un gruppo di persone unite per il raggiungimento di un persone unite per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse collettivo e determinato scopo di interesse collettivo e che utilizza le proprie risorse, attraverso che utilizza le proprie risorse, attraverso prestazioni personali o patrimoniali, prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, per scopi educativi, volontarie o meno, per scopi educativi, religiosi,culturali, sociali, di pubblica utilità, religiosi,culturali, sociali, di pubblica utilità, nei confronti degli aderenti (soci).nei confronti degli aderenti (soci).

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Le associazioni possono dividersi Le associazioni possono dividersi in:in:

NON RICONOSCIUTENON RICONOSCIUTE

prevedono una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell'associazione. L'autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui rispondono oltre al patrimonio dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione)

RICONOSCIUTERICONOSCIUTE

il patrimonio dei componenti dell’associazione, è separato da quello dell'ente e che delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e non quello degli associati. Inoltre i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente. L'autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali.

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ASSOCIAZIONI=ENTI NO PROFITASSOCIAZIONI=ENTI NO PROFIT

Sono da considerarsi enti non profit, Sono da considerarsi enti non profit, secondo l’ordinamento giuridico secondo l’ordinamento giuridico italiano:italiano:

comitaticomitati organizzazioni di volontariatoorganizzazioni di volontariato organizzazioni non governativeorganizzazioni non governative associazioni di promozione socialeassociazioni di promozione sociale OnlusOnlus Associazioni sportive dilettantisticheAssociazioni sportive dilettantistiche

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ELEMENTI COMUNIELEMENTI COMUNI

le persone che costituiscono l’ente le persone che costituiscono l’ente e che sono soggetti partecipativi o e che sono soggetti partecipativi o destinatari della sua attività;destinatari della sua attività;

il patrimonio (o fondo comune);il patrimonio (o fondo comune); lo scopo istituzionale che l'ente lo scopo istituzionale che l'ente

persegue.persegue.

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COME COSTITUIRE COME COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONEUN’ASSOCIAZIONE

Per fondare un'associazione non vi è nessun bisogno di Per fondare un'associazione non vi è nessun bisogno di autorizzazioni di autorità o ente pubblico, poichè la libertà autorizzazioni di autorità o ente pubblico, poichè la libertà di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I). garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I). L'articolo 18 recita: ["I cittadini hanno diritto di associarsi L'articolo 18 recita: ["I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale. (...)"].vietati dalla legge penale. (...)"].

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DOCUMENTI ESSENZIALIDOCUMENTI ESSENZIALI

ATTO COSTITUTIVO

L’ atto costitutivo è il documento ufficiale, formale e sostanziale con il quale si sancisce la nascita, nello specifico, dell’associazione. Due o più persone, in un dato giorno, in un dato luogo decidono di costituirsi in associazione per perseguire determinate finalità, ed a seconda delle esigenze decidono o meno di registrare l’atto, naturalmente nel caso in cui non viene registrato si può tranquillamente parlare di scrittura privata. L’atto poi diventa pubblico, invece, se è redatto da un Notaio. Naturalmente per le associazioni non riconosciute non vi è questo obbligo.

STATUTOSTATUTO

Associarsi, far parte di un'associazione significa "stipulare un contratto" affermare fini, principi, scopi di quel particolare "sodalizio" di persone e/o soggetti, e lo statuto non è altro che la codificazione di una serie di regole che tutti si impegnano a riconoscere ed a rispettare nell'interesse delle finalità dell'associazione e del buon funzionamento della stessa.

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REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO/STATUTOATTO COSTITUTIVO/STATUTO

Il legale rappresentante dell’associazione o un delegato si deve recare presso l’Ufficio del Registro (anche Ufficio delle Entrate) competente per zona (rispetto cioè alla sede dell’associazione) recando con sé 3 copie dell’Atto Costitutivo e 3 copie dello Statuto;

c/o l’Agenzia delle Entrate si richiede l’attribuzione del codice fiscale e la registrazione dell’Atto Costitutivo e Statuto

DOCUMENTI DA CONSEGNARE:DOCUMENTI DA CONSEGNARE:due moduli di richiesta registrazione:

(MOD. RR- modulario entrate 019), (MOD. 69- modulario entrate 007);

numero adeguato di marche da bollo .per ogni copia (il loro numero dipende dai fogli che compongono Atto Costitutivo/Statuto: una marca ogni 4 pagine,oppure una marca ogni 100 righe se i documenti risultassero scritti in carattere minuto).

Modello F23 pagato c/o banca con compilati i campi 4/5 dati anagrafici dell’associazione, campo 6 OBBLIGATORIO codice AdE al quale fa riferimento il

pagamento, quindi quella dove ci si recherà per la registrazione dell’Atto, campo 10 anno di stipula del contratto (2010), campo 11 codice tributo e campo 14

 importo. (vedi fac-simile allegato)

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F23F23

MOD. RRMOD. RR

MOD. 69MOD. 69

FAC-SIMILE DOCUMENTIFAC-SIMILE DOCUMENTI

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ORGANI ASSOCIATIVIORGANI ASSOCIATIVI L' associazione è caratterizzata da una propria struttura L' associazione è caratterizzata da una propria struttura

organizzativa tipica che si compone obbligatoriamente di due organizzativa tipica che si compone obbligatoriamente di due organi:organi: Assemblea Assemblea e e Organo di amministrazioneOrgano di amministrazione

L'Assemblea è formata dagli associati che partecipano con pieni diritti ed è l'organo deputato a formare la volontà del gruppo: le scelte dell'Associazione vengono prese a maggioranza dei voti dei soci. Elegge inoltre gli amministratori,  approva annualmente il bilancio e se necessario può modificare l’ atto costitutivo o statuto e decretare lo scioglimento dell'associazione.

L’ Organo di  amministrazione  ossia il Consiglio (o Comitato) Direttivo, cui spetta dare esecuzione alle delibere dell'assemblea, prendere le decisioni operative e organizzare l'attività. È composto dal Presidente dell'associazione e, di solito, da un tesoriere ed un segretario.

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E' lo scopo ideale dell'associazione. Esso deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in

alcun modo un'attività economica; non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale.

Quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli scopi dell'associazione attività "per definizione" commerciali tipo

"erogazione di energia elettrica" ecc. Eventualmente queste attività commerciali "per definizione" possono essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si tratta di attività strumentali che l'associazione potrà eventualmente

svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALEATTIVITA’ ISTITUZIONALE

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ATTIVITA’ COMMERCIALEATTIVITA’ COMMERCIALE

Per attività "commerciale" si intende una attività che in linea di massima è caratterizzata dalla finalità di percepire una somma di denaro (vendita di un bene o di un servizio) e pertanto attività che si differenzia rispetto all'attività istituzionale, oltre che per la natura delle prestazioni anche per lo scopo perseguito. Dal punto di vista fiscale la commercialità di un ente è identificata anche attraverso l'elencazione di una serie di attività tipiche delle società commerciali e degli operatori commerciali o professionali in genere.

La facoltà per un ente non commerciale di svolgere una attività commerciale deve tuttavia rispettare alcuni limiti al fine di non mutare, dal punto di vista fiscale, la natura dell'ente stesso.

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Al fine di non mutare la propria natura, un ente non commerciale devedeve infatti

svolgere e perseguiresvolgere e perseguire prevalentemente prevalentemente una attività istituzionale rispetto a quella una attività istituzionale rispetto a quella

commercialecommerciale. La ratio di tale vincolo si può sostanzialmente tradurre nell'impedire

che l'attività commerciale diventi l'obiettivo di un ente dichiaratosi non

commerciale. Sostanzialmente supportare una attività non vuol dire sostituirla.

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ATTIVITA’ ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATADECOMMERCIALIZZATA

Come cita Art. 148 TUIR Comma 5, Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e (Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei soggetti iscritti, associati o partecipanti.

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LIBRI SOCIALI E CONTABILI:LIBRI SOCIALI E CONTABILI:

Le associazioni no profit, non hanno l’obbligo civilistico di tenuta di libri sociali. Si ritiene comunque opportuno compilare e conservare i seguenti libri:

il libro dei soci;il libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea e del

consiglio;il registro di prima nota.

Questi libri non devono essere vidimati.

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Libro SociLibro Soci

Nel libro soci è opportuno che vengano riportati per ciascun socio dell’associazione i seguenti dati:

cognome e nomeluogo e data di nascita

residenzacodice fiscale

data di assunzione della qualifica di socio

Il libro soci va tenuto a cura degli amministratori. Tale documento non deve rispettare alcuna formalità, può quindi essere tenuto liberamente. Il libro soci va tenuto sempre aggiornato e va utilizzato nel massimo rispetto della normativa sulla privacy.

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FAC-SIMILE LIBRO SOCIFAC-SIMILE LIBRO SOCI

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Libro dei verbali delle adunanze Libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea e del consigliodell’assemblea e del consiglio

Nel libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea e del consiglio vengono riportati i testi dei verbali delle singole riunioni. Per ciascun verbale vanno riportate le seguenti informazioni:

la data in cui si è svolta l’adunanza, l’elenco dei presenti,l’ordine del giornoeventualmente i tratti essenziali della discussione avvenutale deliberazioni conseguenti.Il libro dell’assemblee va tenuto a cura degli amministratori. Tale documento non deve rispettare alcuna formalità, può quindi essere tenuto liberamente. Da questo dovrà risultare lo svolgimento di almeno una riunione assembleare all’anno, per l’approvazione del bilancio.Per il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo valgono le stesse regole di tenuta del libro delle assemblee, in più è necessario che ogni nuova annotazione venga firmata dalla persona che presiede ciascuna seduta del consiglio di amministrazione e dal segretario.

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Registro di prima notaRegistro di prima notaSu questo registro, che non deve essere vidimato, devono essere annotati i “FLUSSI di CASSA” cioè le movimentazioni di cassa e banca. FONDAMENTALE conservare i giustificativi delle annotazioni scritte (come x es. fatture, ricevute, scontrini).I giustificativi devono essere obbligatoriamente conservati, per almeno 6 anni.Tutte le operazioni d’ incasso o di pagamento, divise per competenza di cassa o banca, devono essere registrate progressivamente nelle date in cui si effettuano,devono essere specificati i dati delle pezze giustificative, riportando a sua volta i dati fondamentali:TIPO DI DOCUMENTO, specifichiamo il tipo di documento che stiamo registrando:Fatture acquisto Ricevute fiscaliScontrini fiscaliEcc. NUMERO DEL DOCUMENTO,DATA DEL DOCUMENTO e NUMERO DI PROTOCOLLO, (che consiste in un numero progressivo che noi assegniamo ai documenti acquisto in base alla loro registrazione).

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FAC-SIMILE REGISTO PRIMA NOTAFAC-SIMILE REGISTO PRIMA NOTA

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Rendiconto annualeRendiconto annuale Annualmente, come prevede Art. 148 TUIR comma 8 let d,

l’associazione ha obbligo di redigere ed approvare annualmente un RENDICONTO economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Il rendiconto di gestione, accoglie i ricavi (quote associative, proventi istituzionali, ecc.) e i costi (utenze, altre spese, ecc.) del periodo , distintamente indicati in appositi conti preventivamente identificati , dal cui confronto si giunge alla determinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione. Ad esempio, se ci sono Ricavi=1000 e Costi=900 l’avanzo di gestione sarà dato dalla differenza pari a 100. Con riferimento all’eventuale avanzo della gestione – non tassabile e (secondo Art. 148 TUIR comma 8 lett. a)) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione – si osserva che nell’anno successivo si deve fornire adeguata informativa sul relativo utilizzo.

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FAC-SIMILE RENDICONTO ANNUALEFAC-SIMILE RENDICONTO ANNUALE