APPALTO La responsabilità d el costruttore per i vizi o cculti dell’immobile

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APPALTO La responsabilità d el costruttore per i vizi o cculti dell’immobile. Tribunale di Bari, Sez. II, 3 luglio 2008 – L.E. , F.A. c. Co. S.p.A. MASSIMA. - PowerPoint PPT Presentation

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APPALTO

La responsabilitàdel costruttore per i

vizi occulti dell’immobileTribunale di Bari, Sez. II, 3 luglio 2008 – L.E., F.A. c. Co. S.p.A

MASSIMASe i difetti di costruzione che danno luogo

alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano soltanto con fenomeni che

influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, ma possono

consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell’immobile, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera

medesima, è pur tuttavia necessario che si tratti di gravi difetti.

I SOGGETTI

I soggetti sono:

- I coniugi L.E. e F.A. COMMITTENTI

Contro

- Società costruttrice C. S.p.A. APPALTATORE

IL FATTOI committenti citano in causa gli appaltatori chiedendo la condanna al

risarcimento dei danni corrispondente al costo delle riparazioni indispensabili per l’eliminazione di fenomeni di infiltrazioni d’acqua

verificatisi nel loro appartamento.

L’impresa contesta la domanda dichiarando che l’azione di garanzia è entrata in prescrizione.

Il tribunale rigetta la domanda.

RICOSTRUZIONE GRAFICA

ConiugiL.E. F.A.

Citazione in giudizio

Società C. S.p.A

Causa: infiltrazione

d’acqua

Tribunale: rigetta la domanda

CONCLUSIONE DEL GIUDICE

Il Tribunale rigetta la domanda ritenendola carente di uno dei requisiti essenziali dell’azione di garanzia prevista dall’art. 1669

c.c., ossia la gravità del dedotto difetto costruttivo.

È necessario quindi che si tratti di gravi difetti.

NORMEARTICOLI CITATI:

- Art.1669 c.c.

(cfr. Cass., 2 marzo 1998, 2260, in Danno e resp., 1998, 815 Cass., 11 dicembre 1992, n. 13112, in Foro it., 1993, I, 3324; cfr. anche Cass., 24 agosto 1991, n. 9082, in Mass. Giust. civ., 1991, 8; Cass., 8 aprile 1986, n. 2431, ivi, 1986, 4)

- Art. 1667 c.c.(cfr.Cass., 1 marzo 2001, n.3002, in Giur. It. 2002, 734; Cass., 27 dicembre 1995, n. 13106; Cass., 21 aprile 1994, n. 3794, in Mass. Giust. civ., 1994, 543; Cass., 18 agosto 1993, n. 8750, ivi, 1993, 1998)

Entrambi disciplinano le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda

sugli elementi essenziali di struttura e funzionalità dell’opera.

ESEGUITO DA:Serena Ripamonti

Cristina Trivigno

Irene Formenti