Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul …...Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul...

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Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio,

Regole Tecniche e Linee GuidaRelatore istituzionale:

Dott. Raffaele D’Arienzo Dottore Commercialista in Salerno Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC

Relatori: Dott. Vincenzo Morrone Dottore Commercialista in Foggia Dott.ssa Silvia Marini Consulente in materia di antiriciclaggio

PIETRAMONTECORVINO,24/07/2019

•  La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo;

• La matrice del rischio e le azioni mitigatrici;

• Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione;

• Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy;

• Le SOS e le violazioni all’uso del contante;

• Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori

• Casi pratici di applicazione del D.Lgs. 90/2017

Programma

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

ILSISTEMADIPREVENZIONEDELRICICLAGGIO

Normativa:D.lgs.25maggio2017n.90invigoredal4luglio(inrecepimentodellaIVdirettivaeuropea)

Commettereatodiriciclaggiochiunque:

• converteotrasferiscebeniprovenientidaattivitàcriminose;• occultaodissimulalarealenatura,provenienza,ubicazione,disposizione,movimento,proprietàdeibeni;• acquista,detieneoutilizzabenipuressendoaconoscenzadellaloroprovenienzacriminosa;• partecipaallaconversione,occultamentooacquisto;siassociapercommetteretalereato;tentadiperpetrarlo,aiuta,istigaoconsigliaqualcunoacommetterlooneagevolal’esecuzione.

Ilriciclatoreèunsoggettochenonhaconcorsonelreatopresupposto.Lasuaazioneèdirettaadostacolarel'accertamentosull'originedelittuosadeldenaro,deibeniodellealtreutilità.

ILSISTEMADIPREVENZIONEDELRICICLAGGIO

ILSISTEMADIPREVENZIONEDELRICICLAGGIO

DefinizionediRICICLAGGIO

aisensidell’art.2deld.lgs.n.90/2017

•  Riciclaggio

•  Impiegodiproventiilleciti

•  Ricettazione

•  Favoreggiamentopersonale

•  Concorsonelreato

•  Associazioneperdelinquere

•  Auto-riciclaggio

•  Reatitributari

•  Riciclaggio

•  Impiegodiproventiilleciti

•  Ricettazione

•  Favoreggiamentopersonale

•  Concorsonelreato

•  Associazioneperdelinquere

•  Auto-riciclaggio

•  Reatitributari

ILSISTEMADIPREVENZIONEDELRICICLAGGIO

AUTORICICLAGGIO

Inparticolare,dopol'articolo648-terdelCodicePenaleèinseritol'articolo648-ter.1(Autoriciclaggio)cheprevedel'applicazionedellapenadellareclusionedadueaottoanniedellamultadaeuro5.000aeuro25.000incapoalsoggettoche,“avendocommessooconcorsoacommettereundelittononcolposo,impiega,sostituisce,trasferisce,inattivitàeconomiche,finanziarie,imprenditorialiospeculative,ildenaro,ibeniolealtreutilitàprovenientidallacommissioneditaledelitto,inmododaostacolareconcretamentel'identificazionedellaloroprovenienzadelittuosa”.

ILSISTEMADIPREVENZIONEDELRICICLAGGIO

FINANZIAMENTODELTERRORISMO(art.2,comma6)

Perladefinizionedifinanziamentodelterrorismosirinviaall’art.1d.lgs.109/2007,cheindividuailfenomenoinqualsiasiattivitàdiretta,conqualsiasimezzo,allaraccolta,allaprovvista,all’intermediazione,aldeposito,allacustodiaoall’erogazionedifondiodirisorseeconomiche,inqualunquemodorealizzati,destinatiadessereutilizzati–intuttooinparte–alfinedicommetteredelitticonfinalitàditerrorismoocomunquedirettiafavorirneilcompimento,indipendentementedall’effettivoutilizzodeifondiedellerisorseeconomicheperlacommissionedeglistessi

ILSISTEMADIPREVENZIONEDELRICICLAGGIO

LE NUOVE REGOLE TECNICHE E

LINEE GUIDA DEL CNDCEC

LENUOVEREGOLETECNICHEELINEEGUIDADELCNDCEC

16gennaio2019ApprovazioneRegoleTecnichedapartedelCNDCECsupareredelComitatodiSicurezzaFinanziariadel6dicembre2018

Decorsi6mesileRegoleTecnichesarannoconsideratevincolantipergliiscritti

22maggio2019ApprovazioneLineeGuidadapartedelCNDCEC,convalenzameramenteesemplificativa,relativeall’applicazionedelleRegoleTecniche

LENUOVEREGOLETECNICHEELINEEGUIDADELCNDCEC

PROROGA IltermineapartiredalqualediventerannovincolantileRegoleTecnichedelCNDCECslittadal23luglio2019al1gennaio2020

InformativaCNDCECn.68/2019

LENUOVEREGOLETECNICHEELINEEGUIDADELCNDCEC

IlCNDCEChaemanato3RegoleTecnicheaventiadoggetto:

REGOLATECNICAN.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

REGOLATECNICAN.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

REGOLATECNICAN.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

Regola Tecnica n.1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

Riferimentinormativi:artt.15e16delD.Lgs.231/2007comemodificatodalD.Lgs.90/2017

Isoggettiobbligatidevono:

•  adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e allemetodologie di cui al comma 1, per l’analisi e la valutazione dei rischi diriciclaggioedi finanziamentodelterrorismo.Per lavalutazionedelrischiodiriciclaggioodifinanziamentodelterrorismo,isoggettiobbligatitengonoconto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’areageograficadioperatività,aicanalidistributivieaiprodottieiserviziofferti;

•  Documentare e aggiornare tali valutazioni per metterle a disposizionedelleautoritàcompetentiedegliorganismidiautoregolamentazione;

•  Adottarepolitiche, controlli e procedure di gestione emitigazione delrischio,commisuratiallaloronaturaeallelorodimensioni.

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

Ilprofessionistadovràpertanto:

1)  Effettuarel’autovalutazionedelrischiodelpropriostudio;2)  Adottarepresidieprocedureadeguatipergestireemitigareirischirilevati.

!  Sitrattadiunadempimentopropriodelprofessionistaenonèdelegabile;

!  Hacadenzatriennale;

!  L’assenzadeldocumentononèsanzionabileinviadirettamaincidenelprocessodideterminazionedellesanzioni.

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

Lametodologiadiautovalutazionesibasasulleseguentiattività:

1)  Identificazionedelrischioinerente(rischioacuiilsoggettoobbligatoèespostoinragionedell’attivitàsvolta);

2)  Analisi delle Vulnerabilità (adeguatezza dei presidi organizzativi,proceduraliedicontrolloimplementatidalsoggettoobbligato);

3)  DeterminazionedelRischioResiduo(rischioacui ilsoggettoobbligatorimaneesposto)

STEPSUCCESSIVOiniziativecorrettiveperlagestioneemitigazionedelrischioindividuato

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

IlMODELLODIAUTOVALUTAZIONEsibasasullaseguentescalagraduata:

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

DETERMINAZIONEDELRISCHIOINERENTE

Nellavalutazionedelrischioinerenteivalorida1a4devonoessereattribuitiaciascunodeiseguentifattoridirischio:

• Tipologiadiclientela;

• Areageograficadioperatività;

• Canalidistributivi(riferitoallamodalitàdiesplicazionedellaprestazioneprofessionale,anchetramitecollaborazioniesterne,corrispondenze,canalidipagamento,ecc.);

• Serviziofferti.

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

DETERMINAZIONEDELRISCHIOINERENTE

COMESICALCOLA?

La media aritmetica semplice dei punteggi dei singoli fattori dirischiodeterminailvaloredelrischioinerente.

Talecomponenteèconsiderataconunaponderazionedel40%

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

DETERMINAZIONEDELLAVULNERABILITÀ

Qualipresididovrebbeavereunostudioprofessionale?

1.  PrevedereunadeguatoPianodiFormazione;

2.  Dotarsidiunorganigrammaediunsistemadideleghe;

3.  Adottareprocedureintemadi:•  Adeguataverificadellaclientela;•  Conservazionedeidati,documentieinformazioni;•  SegnalazionediOperazionisospette;•  ComunicazioneViolazionicontante.

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

DETERMINAZIONEDELLAVULNERABILITÀ

COMESICALCOLA?

La media aritmetica semplice dei punteggi dei singoli fattori dirischiodeterminaillivellodivulnerabilità.

Tale componente è considerata con una ponderazione del 60% inquanto si ritiene che abbia più rilevanza nella determinazione delrischioresiduo

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

DETERMINAZIONEDELRISCHIORESIDUO

COMESICALCOLA?

Siutilizzaunamatricecheprende inconsiderazionesia i valoridel rischioinerentesiaquellidellavulnerabilità.

40%

60%

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

DETERMINAZIONEDELRISCHIORESIDUO

COMESICALCOLA?

Inbaseallacaselladiintersezionesideterminailvalorerappresentativodellivello di rischio residuo, che viene individuato tenendo presente laseguentescalagraduata:

RISCHIOINERENTE

Tipologiadiclientela ?

Areageograficadioperatività ?

Canalidistributivi ?

Serviziofferti ?

Totale ?

Valoremedio(?:4) ?

Valoreponderato(?x40%) ?

VULNERABILITA’

Formazione ?

Organizzazioneadempimentiadeguataverificadellaclientela ?

Organizzazioneadempimenticonservazionedati/documenti ?

OrganizzazioneSOS/comunicazionecontante ?

Totale ?

Valoremedio(?:4) ?

Valoreponderato(?x60%) ?

RISCHIORESIDUO

Rischioinerente+vulnerabilità= ?

RegolaTecnican.1:AUTOVALUTAZIONEDELRISCHIO

Azionidimiglioramentoeadeguamentodellemisureorganizzative

IlPIANODIAZIONEdovràcontenere:

•  Iltipodiazionepresceltaperciascunelementodirischio;•  Ladescrizionespecificadelleazionimitigatrici;•  Ilnomedelsoggettoresponsabiledell’attuazionedell’azionemitigatrice;•  Iltermineentroilqualel’azionemitigatricedeveesserepostainessere

AREEPRINCIPALIDIINTERVENTO

Formazione Organizzazione

STEPSUCCESSIVO:azionipergestireemitigareilrischio

Regola Tecnica n.2 ADEGUATA VERIFICA DELLA

CLIENTELA

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

AMBITOAPPLICATIVO(art.17delD.Lgs.231/2007,comemodificatodalD.Lgs.90/2017)

Iprofessionistiprocedonoall’adeguataverificaneiseguenticasi:

• perleprestazioniprofessionalicontinuative;

• perleprestazioniprofessionalioccasionali(operazioninonriconducibiliadunrapportocontinuativo)checomportino la trasmissioneo lamovimentazionedimezzidipagamentodiimportopariosuperiorea15.000euro;

•  quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,indipendentementedaqualsiasideroga,esenzioneosogliaapplicabile;

•  quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei datiprecedentementeottenutiaifinidell’identificazione.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

QUANDODEVEESSEREEFFETTUATAL’ADEGUATAVERIFICA?

L’identificazioneelaverificadell’identitàdelcliente,dell’esecutoreedeltitolareeffettivosonosvolteprima:

o  Dell’instaurazionedelrapportocontinuativo;

o  Delconferimentodell’incaricodisvolgereunaprestazioneprofessionale;

o  Dell’esecuzionedell’operazioneoccasionale.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

CASIDIESONERO

Gliobblighidiadeguataverificadellaclientelanonsiosservanoinrelazioneallosvolgimento:

•  dell’attivitàdimeraredazioneetrasmissioneovverodisolatrasmissionedelledichiarazioniderivantidaobblighifiscali;•  degliadempimentiinmateriadiamministrazionedelpersonaledicuiall’art.2co.1dellalegge11gennaio1979,n.12.

Lanormanoncontemplaulterioriipotesidiesonerodallaadeguataverifica.

LEREGOLETECNICHEDELCNDCECELENCANOUNASERIEDIPRESTAZIONIARISCHIORICICLAGGIO/FDT“POCOSIGNIFICATIVO”

Perché?Si trattadioperazionichenonevidenzianoalcunaspettofinanziariooeconomico-patrimoniale.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

CATEGORIEDIPRESTAZIONI

IlCNDCEChaprovvedutoadeffettuareunamappaturaeclassificazionedelleprestazioniprofessionalisullabasedelloro“rischioinerente”.

Dall’analisisonoemerseleseguenti4categorie:

1)  Prestazioniarischiononsignificativo;

2)  Prestazioniarischiopocosignificativo;

3)  Prestazioniarischioabbastanzasignificativo;

4)  Prestazioniarischiomoltosignificativo.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

TABELLA1–PRESTAZIONIARISCHIO“NONSIGNIFICATIVO”

ATTENZIONE: la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di unprocessodivalutazioneche,seppurnonformalizzato,dovràcomunqueesseresvoltodalprofessionista.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

TABELLA1–PRESTAZIONIARISCHIO“NONSIGNIFICATIVO”

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

TABELLA1–PRESTAZIONIARISCHIO“NONSIGNIFICATIVO”

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

TABELLA1–PRESTAZIONIARISCHIO“NONSIGNIFICATIVO”

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

TABELLA1–PRESTAZIONIARISCHIO“NONSIGNIFICATIVO”

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

TABELLA2–PRESTAZIONIARISCHIO“POCO,ABBASTANZAEMOLTOSIGNIFICATIVO”

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

TABELLA2–PRESTAZIONIARISCHIO“POCO,ABBASTANZAEMOLTOSIGNIFICATIVO”

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

LAVALUTAZIONEDELRISCHIO

!  Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolticommisurandoli al rischio associato al cliente e alla prestazioneprofessionale/operazionedicuitrattasi;

!  Lamisureadottatedevonoessereadeguatealrischiorilevato;

!  FINE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: determinare la tipologia diadeguataverificadaadottare(semplificata,ordinaria,rafforzata)

!  PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’: rappresenta il cardine di tutto ilprocessodiadeguataverifica.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

LAVALUTAZIONEDELRISCHIOEFFETTIVO

Sitrattadiunprocessosuddivisoin4fasi:

1)  Valutazionedelrischioinerente;

2)  Valutazionedelrischiospecifico;

3)  Determinazionedelrischioeffettivo;

4)  Graduazionedellemisurediadeguataverifica.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

LASCALADEIVALORI

N.B.NonèammessounrischioNULLO.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase1–VALUTAZIONEDELRISCHIOINERENTE

LavalutazionedelrischioinerentefariferimentoalleTABELLE1e2delleRegoleTecnicheepertantolaprestazioneresaalclientevieneinquadratacome:

ArischioNON

SIGNIFICATIVO

ArischioPOCO

SIGNIFICATIVO

ArischioABBASTANZASIGNIFICATIVO

ArischioMOLTO

SIGNIFICATIVO

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase2–VALUTAZIONEDELRISCHIOSPECIFICO

Ilprofessionistadeveattribuireiseguentipunteggialclienteeallaprestazione,mediando i risultati inmododaottenere ilvaloredelrischiospecificoricompresonell’intervalloda1a4:

1=nonsignificativo2=pocosignificativo3=abbastanzasignificativo4=moltosignificativo

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase2–VALUTAZIONEDELRISCHIOSPECIFICO

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase2–VALUTAZIONEDELRISCHIOSPECIFICO

METODOLOGIA

Per ciascun aspetto connesso al cliente e all’operazione/prestazioneprofessionale, sono stati individuati diversi fattori di rischio che ilprofessionistadovràbarrarequalorasiariscontratonelcasooggettodivalutazione.

E’possibileinserirepiùflagperciascunaspetto.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase2–VALUTAZIONEDELRISCHIOSPECIFICO

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase2–VALUTAZIONEDELRISCHIOSPECIFICO

MODALITA’DICALCOLO

IllivellodirischiospecificosiottienecalcolandolamediaaritmeticasemplicedeipunteggiassegnatinellatabellaAenellatabellaB:

"  Rischiospecificocliente:sommapunteggitabellaA;"  Rischiospecificoprestazione:sommapunteggitabellaB;"  Rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso

dieci.

Il valore risultante sarà compreso in un range tale da determinare il livello dirischiospecifico.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase3–DETERMINAZIONEDELRISCHIOEFFETTIVO

Dalla interrelazionetra il livellodirischioinerente(tabelle1e2)equellodirischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo, ladeterminazione del quale avviene mediante l’utilizzo di una matrice cheprendeinconsiderazione:

#  Ivaloridelrischioinerentebasatisuunaponderazionedel30%;

#  Ivaloridelrischiospecificobasatisuunaponderazionedel70%muovendodal presupposto che quest’ultimo abbia più rilevanza nel determinare illivellodirischioeffettivo.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase3–DETERMINAZIONEDELRISCHIOEFFETTIVO

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Fase4–GRADUAZIONEDELLEMISUREDIADEGUATAVERIFICA

Sullabasedellivellodirischioeffettivodeterminato,ilprofessionistadovràadempiereagliobblighidiadeguataverificasecondolaseguentescalagraduata:

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

LAVALUTAZIONEDELRISCHIO

!  Laschedasaràconservatasecondolemodalitàdiconservazioneprescelte;

!  La scheda dovrà essere compilata, datata e sottoscritta dal soggettoobbligato;

! Non è possibile delegare tale adempimento a collaboratori/dipendenti/terzi;

!  Ilprocessodivalutazionedelrischiosaràripetutoinoccasionedelcontrollocostante.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

INCOSACONSISTEL’ADEGUATAVERIFICA?

1)IDENTIFICAZIONEDELCLIENTE/ESECUTOREEVERIFICADELLASUAIDENTITA’;

2)IDENTIFICAZIONEDELTITOLAREEFFETTIVOEVERIFICADELLASUAIDENTITA’;

3)ACQUISIZIONEEVALUTAZIONEDELLEINFORMAZIONISUSCOPOENATURADELLAPRESTAZIONEPROFESSIONALE;

4) CONTROLLOCOSTANTE.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

MODALITA’DIADEMPIMENTODEGLIOBBLIGHIDIADEGUATAVERIFICA

IDENTIFICAZIONEDELCLIENTE/ESECUTORE/TITOLAREEFFETTIVOÈ svolta in presenza del cliente/esecutore, anche attraverso dipendenti ocollaboratori, e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente,previa esibizione di un documento d’identità valido o altro documento diriconoscimentoequipollente.

ATTENZIONE: il professionista ha l’obbligo di acquisire copia del documento informatocartaceooelettronico.

Esecutore: è il soggetto delegato adoperare in nome e per conto delcliente o a cui siano comunqueconferitipoteridirappresentanzachegli consentano di operare in nome epercontodelcliente

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

MODALITA’DIADEMPIMENTODEGLIOBBLIGHIDIADEGUATAVERIFICA

IDENTIFICAZIONEDELCLIENTE

PERSONEFISICHE"  Nomeecognome;"  Luogoedatanascita;"  Residenzae/odomicilio;"  Codicefiscale;"  Estremidocumento.

SOCIETÀ"  Denominazione;"  Sedelegale;"  Codicefiscale-P.IVA;"  Verificaesistenza;"  potererappresentanza.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

MODALITA’DIADEMPIMENTODEGLIOBBLIGHIDIADEGUATAVERIFICA

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

LADICHIARAZIONEDELCLIENTE

Iclientifornisconoperiscritto,sottolapropriaresponsabilità,tutteleinformazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggettiobbligatidiadempiereagliobblighidiadeguataverifica.

Ciò consente di acquisire i dati relativi al titolare effettivo o ai titolarieffettivicheilclienteforniscesottolasuaresponsabilità:

o  dichiarandoespressamentediessereiltitolareeffettivo;o  fornendolegeneralitàcompletedeititolarieffettivi;o  indicando, nel caso di contitolarita con altri soggetti, anche le

generalitàcompletedeglialtrititolarieffettivi.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE, DEL TITOLARE EFFETTIVO EDELL'ESECUTORE

•  Richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti neidocumenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione,laddove,inrelazioneadessi,sussistanodubbi,incertezzeoincongruenze.

•  Laverificadell'identitàpuo'essereeffettuataancheattraversoilricorsoadaltrefontiattendibilieindipendentitralequalirientranolebasididati,adaccessopubblicoocondizionatoalrilasciodicredenzialidiautenticazione,riferibili ad una pubblica amministrazione nonche' quelle riferibili asoggettiprivatiautorizzatialrilasciodiidentitàdigitali.

•  Conriferimentoaiclientidiversidallepersonefisicheeaifiduciariditrustespressi,laverificadell'identitàdeltitolareeffettivoimponel'adozionedimisure, commisurate alla situazionedi rischio, idoneea comprendere lastrutturadiproprietàedicontrollodelcliente.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

PERSONEPOLITICAMENTEESPOSTE

"  Plateadisoggettimoltonumerosa;

"  Pertalisoggettièprevistouninnalzamentodellivellodiguardia;

"  Èimportantelacollaborazioneconilclienteperchiariremegliola propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari ed’affari;

"  Adeguataverificarafforzata(soloquandooperacomeprivato).

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

ACQUISIZIONEEVALUTAZIONIDIINFORMAZIONISUSCOPOENATURA

"  SCOPO:fineultimocheilclientepersegueattraversolaprestazione(es. tenuta delle scritture contabili obbligatorie! adempimento ad obbligo dilegge);

"  NATURA:vieneconsideratal’ordinarietàolastraordinarietàdellaprestazioneelaricorrenzaconcuivieneconferitol’incarico.

L’obbligodeveessereespletatoattraversol’acquisizionedelleinformazioni:o  Sullerelazioniintercorrentitrailclienteel’esecutore,nonchétrailclientee

iltitolareeffettivo;o  Relativeall’attivitàlavorativadelcliente.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

SCOPODELLAPRESTAZIONE

PROFESSIONALE

NATURADELLAPRESTAZIONE

PROFESSIONALE

SITUAZIONEECONOMICO-

PATRIMONIALEDELCLIENTE

• OBBLIGODILEGGE• PERSEGUIMENTODIUNFINEECONOMICO-PATRIMONIALE• PERSEGUIMENTODIUNFINEGIURIDICO-AMMINISTRATIVO

• ORDINARIA• STRAORDINARIA• OCCASIONALE• NONOCCASIONALE

Inrelazionealbassorischioindividuato,nonsembranecessarioeffettuareulteriorivalutazionisullasituazioneeconomico-patrimonialedelcliente.Lacircostanzachecliente/esecutoreetitolareeffettivocoincidanononrendononecessarieulteriorianalisidellerelazioniintercorrentitraidiversisoggetti

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

CONTROLLOCOSTANTE

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Almomentodell’instaurazionedelrapportoprofessionale:

#  Determinoilrischioeffettivoelatipologiadiadeguataverificadaadottare;

# Stabiliscolaperiodicitàdelcontrollocostante.

CONTROLLOCOSTANTE

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

CONTROLLOCOSTANTE

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

Sullabasedeirisultatidelcontrollo,ilprofessionistapotrà:

•  Mantenere il livello di controllo costante del cliente originariamenteimpostato;

•  Aggiornare il fascicolo del cliente con acquisizione di ulterioredocumentazione;

•  Modificareilprofilodirischioeffettivo;•  Modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente

(semplificato,rafforzato,ordinario);•  Modificarelaperiodicitàdelcontrollocostante.

N.B. : è importante documentare quanto più possibile quello che vienefattoaifinidelmonitoraggioeannotarenelfascicololeconsiderazionidelprofessionista.

CONTROLLOCOSTANTE

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

DELIMITAZIONEDELL’OBBLIGODIADEGUATAVERIFICA

Quandol’oggettodellaprestazionecoinvolgepiùparti,l’obbligodiadeguataverificaèespletatoesclusivamenteneiconfrontidelclientecheconferisce

l’incaricoperl’esecuzionedellaprestazioneprofessionaleecomportal’identificazioneelaverificadell’identitàdelclientee/odell’esecutore,

nonchédeltitolareeffettivo.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

IDENTIFICAZIONENEGLISTUDIASSOCIATIENELLESOCIETÀTRAPROFESSIONISTI

"  Gli adempimenti amministrativi inerenti all’identificazione possonoessere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studioassociato/societàtraprofessionisti.

"  Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo clienteallostudioassociato/societàtraprofessionisti,l’adeguataverificapuòessere assolta anche in assenza del cliente purché le informazioniesistentisianoaggiornateeadeguaterispettoallospecificoprofilodirischiodelcliente.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

IDENTIFICAZIONENEGLISTUDIASSOCIATIENELLESOCIETÀTRAPROFESSIONISTI

Rimangonoacaricodelprofessionistadivoltainvoltainteressatoleseguentiattività:

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

ADEGUATAVERIFICASEMPLIFICATA

PRESUPPOSTODELBASSORISCHIO

Inpresenzadiunbassorischiodiriciclaggioodifinanziamento del terrorismo, i professionistipossono applicare misure di adeguata verificadella clientela semplificate sotto il profilo della“estensione” e della “frequenza” degliadempimentiprescritti.Ciò significache,verosimilmente, anche incasodiadeguataverificasemplificatailprofessionistasaràcomunquetenutoaporreinesseretuttigliadempimentiprescrittidall’art.18.

N.B.SEMPLIFICAZIONENONSIGNIFICAINALCUNCASOESENZIONE

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

ADEGUATAVERIFICASEMPLIFICATA

L’art.23 del D.Lgs.231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 individuaalcuniindicidibassorischiochesiriferisconoa:

o  Tipologiadiclientela;

o  Tipologiediprodotti,servizi,operazioniocanalididistribuzione;

o  Areegeografiche.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

ADEGUATAVERIFICASEMPLIFICATA

Lemisuresemplificateconsistono:

o  Nell’identificazionedelcliente/esecutore/legalerappresentante;

o  Nell’identificazionedeltitolareeffettivo;

o  Nell’acquisizionediinformazionisuscopoenaturadellaprestazione;

o  Nello svolgimento di un controllo costante con cadenza maggiormentedilazionataneltempo(ades.36mesi).

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

ADEGUATAVERIFICARAFFORZATA

PRESUPPOSTODELRISCHIOALTO

Inpresenzadiunelevato rischiodi riciclaggioodi finanziamento del terrorismo i professionistiapplicanomisure rafforzate di adeguata verificadellaclientela.Anche in questo caso la norma individua unaseriedifattorichepossonodelineare-ancheseinmodononesaustivo -un rischiopiùelevato,con riferimento a determinate tipologie diclientela,diprodotti/serviziediareegeografiche

Casiincuièobbligatorial’adozionedimisurediadeguataverificarafforzata:

!  ClientiresidentiinPaesiterziadaltorischioindividuatidallaCommissioneEuropea;!  PersonePoliticamenteEsposte.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

ADEGUATAVERIFICARAFFORZATA

Lemodalitàdiesecuzionedegliobblighidiadeguataverificarafforzataconsistono:

•  Nell’acquisireinformazioniaggiuntivesulclienteesultitolareeffettivo;

•  Nell’approfondireglielementipostiafondamentodellevalutazionisulloscopoesullanaturadelrapporto;

•  Nell’acquisireleinformazionirelativeallasituazioneeconomico-patrimonialedelcliente;

•  Nelverificarel’originedelpatrimonioelaprovenienzadeifondiedellerisorsenelladisponibilitàdelcliente;

•  Nell’intensificarelafrequenzadelcontrollocostantenelcorsodelrapporto.

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

RegolaTecnican.2:ADEGUATAVERIFICADELLACLIENTELA

OBBLIGODIASTENSIONE

Incasodiimpossibilitàoggettivadieffettuarel’adeguataverificadellaclientelasecondolemodalitàprevistedallalegge,ilprofessionistadovrà:

•  Astenersidall’instaurare,eseguireovveroproseguirelaprestazioneprofessionale;

•  Valutareseeffettuareunasegnalazionedioperazionesospetta.

N.B.DALL’ASTENSIONENONDERIVAAUTOMATICAMENTEUNOBBLIGODISOS

Infatti,ècomunquerimessaall’apprezzamentodelprofessionistalavalutazionerelativaallasussistenzaconcretadielementidisospetto.

Regola Tecnica n.3 CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE

INFORMAZIONI

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

ELIMINAZIONEDEGLIOBBLIGHIDIREGISTRAZIONE

APARTIREDAL

04/07/2017

• È soppresso l’obbligo di istituzione del registro cartaceo/archivio informatico

• Sono soppressi gli obblighi di registrazione

• Sono ampliati e potenziati gli obblighi di conservazione

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

LANUOVACONSERVAZIONE

# Illegislatorenonprevedealcunatipologiadisupportoobbligatorio;

# Laconservazione,pertanto,puòesseresiacartaceacheinformatica;

# Lemodalità di conservazione sono improntate al rispetto della vigentenormativa in materia di privacy; la conservazione rientra in modoesplicitonelladefinizionedi“trattamento”deldatopersonale;

# Ilprofessionistadeverilasciarealclienteinformativaexart.13GDPR;

# I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per unperiododi10annidallacessazionedellaprestazioneprofessionale;

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

CONTENUTODEGLIOBBLIGHIDICONSERVAZIONE

Iprofessionistisonotenutiaconservare:

"  Copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dellaclientela;

"  L’originale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture eregistrazioniinerentileoperazioni,inmododapoterricostruire:

•  ladatadiinstaurazionedelrapportoodiconferimentodell’incaricoprofessionale;

•  idatiidentificatividelcliente,titolareeffettivo,esecutore;•  leinformazionisuscopoenaturadelrapportooprestazione;•  data,importoecausaledell’operazione;•  mezzidipagamentoutilizzati.

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

CONTENUTODEGLIOBBLIGHIDICONSERVAZIONE

E’necessarioindividuareinmodoesplicitoisoggettilegittimatia:

ALIMENTAREilsistemadi

conservazione

ACCEDEREaidatiealle

informazioniinessoconservate

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

LEMODALITA’DICONSERVAZIONE

Lemodalitàdiconservazioneadottatedevonoinognicaso:

o  Prevenirequalsiasiperditadeidatiedelleinformazioni;

o  Garantirelaricostruzionedell’operativitàoattivitàdelcliente;

o  Assicurare l’accessibilità completae tempestivaaidatiealle informazionidapartedelMEF,delleAutoritàdi vigilanzadi settore,dell’UIF, dellaDIAedellaGdFattraversoilNSPV.

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

LEMODALITA’DICONSERVAZIONE

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

LEMODALITA’DICONSERVAZIONE

Il fascicolo del cliente, conforme alle indicazioni precedentementeillustrate, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delleinformazioni.

Sonoprevisteduemodalitàdiconservazione:

CARTACEA INFORMATICA

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

CONSERVAZIONECARTACEA

$  Il sistema di conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gliobiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione deidocumenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità,leggibilitàereperibilità.

$ Alfinedisoddisfareilrequisitodellastoricità,tuttiidocumenticonservatiinmodalitàcartaceadevonoesseredatatiesottoscrittidalprofessionistaodaunsuodelegato.

$  Il criterio della cronologicità sarà individuato attraverso la data diconferimento dell’incarico, in modo da rendere possibile la ricostruzionestoricadeidati;

$ Anche nell’ipotesi di conservazione cartacea, il fascicolo del cliente puòrimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico nonmodificabile all’interno del sistema informatico dello studio professionale(ades.visureestrattedapubbliciregistri).

RegolaTecnican.3:CONSERVAZIONEDEIDATIEDELLEINFORMAZIONI

CONSERVAZIONEINFORMATICA

Iprofessionistipossonoavvalersi:"  diunmodello internopercui ilprocesso/sistemadiconservazioneè

realizzatoall’internodellostudio;"  diunmodelloesternopercuiilresponsabiledellaconservazionepuò

affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale oparziale,asoggettiterzipubblicioprivati.

Inentrambi icasi il sistemadiconservazione informaticodevegarantirel’accesso ai dati conservati, per il periodo prescritto dalla norma,indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico.I documentiinformatici, idatie le informazionipossonoessereconservati incartelleintestateaciascuncliente.Anche incasodiconservazione informatica, ilsistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati informatocartaceoall’internodellostudioprofessionale.

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

LIMITAZIONIALL’USODELCONTANTEEDEITITOLIALPORTATORE

LIMITAZIONIALL’USODELCONTANTEEDEITITOLIALPORTATORE

DLGS.231/2007,ART.49CO.1

"  Èvietato il trasferimentodidenarocontantedi librettididepositobancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o invalutaestera,effettuatoaqualsiasititolotrasoggettidiversi,sianoesse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto ditrasferimento,ècomplessivamentepariosuperiorea3.000euro.

"  Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia lacausa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con piùpagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamentefrazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite dibanche,PosteitalianeS.p.a.,istitutidimonetaelettronicaeistitutidipagamento...

LIMITAZIONIALL’USODELCONTANTEEDEITITOLIALPORTATORE

LEOPERAZIONIARISCHIODIINFRAZIONE

o  Pagamentifatture;o  Finanziamentifrasociesocietà;o  Trasferimentiinfragruppofradiversesocietà;o  Distribuzioneutilidasocietàasoci;o  Pagamentiincontantiderivantedacontratti;o  Emissionediobbligazioni;

I soggetti obbligati che nell’espletamento della propria attività rilevano

delle infrazioni effettuano entro 30 giorni la comunicazione alMinistero

dell’economiaedellefinanze(RagionerieterritorialidelloStato).

LIMITAZIONIALL’USODELCONTANTEEDEITITOLIALPORTATORE

ATTENZIONE: Qualora oggetto dell’infrazione siaun’operazione di trasferimento segnalata ai fini delleoperazionisospette, ilsoggettochehaeffettuatodettasegnalazionenonètenutoallacomunicazionealMEF.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

OBBLIGODISEGNALAZIONEDIOPERAZIONISOSPETTE

OBBLIGODISEGNALAZIONE

OBBLIGODISEGNALAZIONEDIOPERAZIONISOSPETTE

La SOS deve essere inviata senza ritardo alla UIF prima di compierel’operazione.In presenza degli elementi di sospetto, i soggetti obbligati si astengonodalcompiere l’operazione finché non hanno provveduto ad effettuare lasegnalazionedioperazionesospetta,fattisalviicasiincui:

•  l’operazione deve essere eseguita in quanto sussiste l’obbligo di legge diriceverel’atto;

•  l’esecuzione dell’operazione non può essere rinviata tenuto conto dellanormaleoperatività;

•  ildifferimentodell’operazionepuòostacolareleindagini.

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguitol’operazione,neinformanotempestivamentel’UIF.

QUANDOSEGNALARE

OBBLIGODISEGNALAZIONEDIOPERAZIONISOSPETTE

DIVIETODICOMUNICAZIONE

Èfattodivietoaiprofessionistitenutiallasegnalazionediun’operazionesospettaeachiunquenesiacomunqueaconoscenza:•  didarecomunicazionealclienteinteressato;•  didarecomunicazioneaterzi;

Dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richiestedalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini oapprofondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento delterrorismo.

SEGRETOPROFESSIONALELecomunicazionidelleinformazioni,effettuateinbuonafededaisoggettiobbligati,dailorodipendentioamministratoriaifinidellasegnalazionedioperazionisospette,noncostituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioniimposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari oamministrative.

OBBLIGODISEGNALAZIONEDIOPERAZIONISOSPETTE

TUTELADELSEGNALANTE(ART.38)

1.  I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottanotutte lemisure idonee ad assicurare la riservatezzadell’identità dellepersonecheeffettuanolasegnalazione.

2.  In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misurenecessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenutariservata. L’identità del segnalante può essere rivelata solo quandol’autoritàgiudiziaria,disponendoa riguardoconDECRETOMOTIVATO,loritengaindispensabileaifinidell’accertamentodeireatiperiqualisiprocede.

OBBLIGODISEGNALAZIONEDIOPERAZIONISOSPETTE

MODALITÀDISEGNALAZIONEDAPARTEDEIPROFESSIONISTI(ART.37)

1.  Iprofessionistitrasmettonolasegnalazionedioperazionesospetta:•  direttamenteallaUIF;•  agliorganismidiautoregolamentazione(exart.11co.4).

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione dioperazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo atrasmetterlaintegralmenteallaUIF,privadelnominativodelsegnalante.

InformativaCNDCEC18.5.2017n.26–INVIODELLESOSTRAMITECNDCECÈonlineilsoftwareAS-SOSmessoapuntodalCNDCECperlesegnalazionidioperazionisospettediriciclaggioefinanziamentodelterrorismo.Ilsoftware,ingradodiassicurarela ricezionedi segnalazioni in formaanonima,è fruttodelprotocollod’intesastipulatocon l’UIFneldicembre2016per consentireai commercialisti e agli esperti contabili diadempiere all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dalla normativaantiriciclaggio,ancheattraversoilConsiglionazionale.

OBBLIGODISEGNALAZIONEDIOPERAZIONISOSPETTE

ESITIDELLASEGNALAZIONE

LaUIF:

1.  Archivialesegnalazionicheritieneinfondate;

2.  Trasmettegliesitidellesegnalazionifondateagliorganismiinvestigativi(DIAeNSPV);

3.  Comunicalanotiziadireatoallaautoritàgiudiziaria(privadelnominativodelsegnalante).

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SANZIONIPENALIEAMMINISTRATIVE

TIPODIVIOLAZIONE SANZIONE

Falsificazionedeidatiedinformazionirelativealcliente,altitolareeffettivo,alloscopoenatura

Reclusioneda6mesia3anniemultada10.000€a30.000€

Acquisizioneeconservazionedidatifalsioinformazioninonveritieresulcliente

Reclusioneda6mesia3anniemultada10.000€a30.000€

Comunicazionedidatifalsiedinformazioninonveritiereaifinidell’adeguataverifica

Reclusioneda6mesia3anniemultada10.000€a30.000€

Violazionedeldivietodicomunicazioneinerenteleoperazionisospette

Arrestoda6mesiadunannoeammendada5.000€a30.000€

SANZIONIPENALI

SANZIONIPENALIEAMMINISTRATIVE

TIPODIVIOLAZIONE SANZIONE

Omessaacquisizioneeverificadeidatiidentificativiedelleinformazioniinerentiilcliente,iltitolareeffettivo,lanaturaescopodellaprestazioneprofessionale

Sanzioneamministrativapecuniariaparia2.000€

Violazionigravi,ripetuteesistematicheovveroplurime

Sanzioneamministrativapecuniariada2.500€a50.000€

Inosservanzatotaleoparzialedegliobblighidiconservazione,oadempimentotardivo

Sanzioneamministrativapecuniariaparia2.000€

Omessasegnalazionedioperazionisospette

Sanzioneamministrativapecuniariaparia3.000€

Violazionedisposizionisullelimitazioniall’usodeldenarocontanteetitolialportatore

Sanzioneamministrativepecuniariada3.000€a50.000€

SANZIONIAMMINISTRATIVE

SANZIONIPENALIEAMMINISTRATIVE

VIOLAZIONIRIPETUTE

VIOLAZIONIRIPETUTE • esistenzadiprecedenticontestazionidellastessaviolazione,(nell’arcodell’ultimoquinquennio)adesitodellequaliessaèstatariconosciutasussistenteconirrogazionediunasanzione;

• contestualetrattazione,dapartedell’Autoritàprocedente,dipiùattidicontestazioneelevatiacaricodelmedesimosoggettoobbligato,distintiquantoallafattispeciecontestatamariunitiinununicoprocedimentoocomunqueistruiticongiuntamente,laddoveperpiùdiunodiessisiriscontrilasussistenzadellaviolazionecontestataesiprocedaall’irrogazionedellasanzione

SANZIONIPENALIEAMMINISTRATIVE

VIOLAZIONIPLURIME

VIOLAZIONIPLURIME

riferiteallasingolacontestazioneelevata:possonoafferireadunasingolaoperativitàreiterataoadunasingolaprestazionearticolatainpiùoperazionicollegate

Rispettoallasingolacontestazioneelevata:• possonoafferireancheadunasingolaoperativitàpurchènelsuoambitosiregistrinopiùoperazionidistribuiteinunapprezzabilearcotemporalecheanchesingolarmenteconsiderate,presentinoelementidisospettoinbaseaivigentiparametrinormativi;• possonoriguardareancheunasingolaprestazioneprofessionaleaventecarattereunitariodalpuntodivistadelloscopoperseguito,searticolatainpiùoperazionidistintesulpianooggettivooeconomico-giuridicochedannoluogoapiùfattispecieautonomemateleologicamentecoordinateocollegate,perciascunadellequalisianorilevabiliglielementidisospetto;• possonoriscontrarsinelleipotesidioperativitàoprestazionidistintesottoilprofilosiasoggettivocheoggettivoedistribuiteneltempochesianocontestatedall’autoritàverbalizzanteinununicoattoel’autoritàirroganteriscontrilasussistenzadellaviolazioneperpiùdiunadiesse

SANZIONIPENALIEAMMINISTRATIVE

VIOLAZIONISISTEMATICHE

VIOLAZIONISISTEMATICHE

ampioarcotemporale–strutturaorganizzativacomplessa–modusoperandiabitualeeprevalentedelsoggettoobbligato

Quando,nell’ambitodiunoopiùattidicontestazioneeaseguitodell’analisidapartedell’autoritàverbalizzantediunnumerosufficientementeelevatodisingoleoperazioni,dioperativitàe/odiprestazioniprofessionali,nonnecessariamenteriferibilialmedesimoclienteoallamedesimatipologiadinegoziootransazione,distintedalpuntodivistasoggettivoe/ooggettivo,sirilevi–perlamaggiorpartediesse–ilcomportamentoomissivosanzionatodallalegge.

SANZIONIPENALIEAMMINISTRATIVE

VIOLAZIONIGRAVI

VIOLAZIONIGRAVI

soggettochenonadempie,noncollabora,congraviindicidisospettoechereiteraicomportamenti

• gradodidiligenza:carenteattenzioneeperiziadellacondottadelsoggettoobbligatoancheavutoriguardoall’ascrivibilitadellaviolazione,allacarenza,incompletezzaoallanonadeguatadiffusionediprassioperativeeproceduredicontrollointerno;• gradodicollaborazioneconleautorità:carentesollecitudinenellerisposteedelaborazionediinformazioniveritiereecomplete;• rilevanzaedevidenzadeimotividelsospetto:presenzadielementidicriticitàecorrispondenzaadindicidianomalia,ancheriguardoalvaloredell’operazione,ilgradodellasuaincoerenzarispettoallecaratteristichedelclienteedelrapporto;• reiterazioneediffusionedeicomportamentiancheinrelazionealledimensioniedallacomplessitàorganizzativaeall’operativitàdelsoggettoobbligato

SANZIONIPENALIEAMMINISTRATIVE

Inconclusione…

I CONTROLLI DELLA GDF NEGLI STUDI PROFESSIONALI

ICONTROLLIDELLAGDFNEGLISTUDIPROFESSIONALI

AUTORITA’DICONTROLLOPERIPROFESSIONISTI

NUCLEOSPECIALEPOLIZIAVALUTARIADELLAGUARDIADIFINANZA

ICONTROLLIDELLAGDFNEGLISTUDIPROFESSIONALI

COMEAVVENGONOICONTROLLISUIPROFESSIONISTI

!  A seguito di indagini nei confronti di un cliente specifico di studioalloscopodiacquisireinformazionipossedutedalprofessionistautiliaifiniinvestigativi;

!  A seguito di ipotesi di omessa segnalazione da parte delprofessionista per prestazioni fornite ad un cliente già oggetto diindaginidapartedellaGdf;

!  Aseguitodiindaginisullalimitazionedell’usodelcontantedapartedi un cliente dello studio anche eventualmente sorte durante unprecedenteaccessodialtranatura(es.contabile/fiscale);

!  A seguito di ispezioni antiriciclaggio a campione volte alla verificadelcorrettoadempimentodellanormativaantiriciclaggio.

ICONTROLLIDELLAGDFNEGLISTUDIPROFESSIONALI

Laverificasiarticolasecondounoschemadilavorostrutturatonelleseguentifasi:

accessopressolesedideisoggettivigilati;

ricercaeacquisizionediregistri,documentiescrittureattinentialleoperazionioggettodiverifica;

ispezionedocumentale,alfinediverificareilcorrettoadempimentodegliobblighiprevistidallanormativa;

rilevazionedieventualiirregolaritàeviolazioni;

trasmissionedegliattialleautoritàcompetentiperl’irrogazionedellesanzioni.

ICONTROLLIDELLAGDFNEGLISTUDIPROFESSIONALI

MODULIISPETTIVI

$  IspezioneantiriciclaggioL’ispezione si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame degli aspettisalienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini delrispettodegliobblighiantiriciclaggioedantiterrorismoexdecreto231/2007.

$ ControlloantiriciclaggioIl controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata alriscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, chepresentanocaratteristichediomogeneitàsottoilprofilodegliaccertamentidasvolgere.

ICONTROLLIDELLAGDFNEGLISTUDIPROFESSIONALI

CONTROLLIPRELIMINARI

$ Avendounafunzionemeramentepropedeuticarispettoaisuccessiviaccertamentidimerito,sonovoltiadacquisiretuttequelleinformazioniidoneeasoddisfarelefondamentaliesigenzeconoscitivedelsoggettoispezionato;

$ Vannosviluppatiorientativamenteperqualsiasiattivitàispettiva,soprattuttoquandoilsoggettosottopostoacontrollopresentaunastrutturaorganizzativaecommercialepiùarticolata;

ICONTROLLIDELLAGDFNEGLISTUDIPROFESSIONALI

Leunitàdicontrolloprocedonoa:

"  “identificare” il personale formalmente incaricato dal professionistaall’assolvimentodegliobblighidiadeguataverificadeiclienti,diregistrazione,conservazioneedisegnalazionedelleoperazionisospette;

"  verificareilsistemadelledelegheinterneedieventualidirettiveimpartitedalprofessionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai finidell’assolvimentodegliobblighiantiriciclaggio;

"  appurare l’esistenzadi normativa emanualistica interna, nonché l’adozioneda parte professionista ispezionato di misure di formazione del personaledipendenteincaricato;

"  riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei averificareilcorrettoadempimentodegliobblighiantiriciclaggio.

ICONTROLLIDELLAGDFNEGLISTUDIPROFESSIONALI

CONTROLLISOSTANZIALIGliaccertamentidimerito,riguardandolapartesostanzialedell’attivitàispettiva, prevedono l’esecuzione di step di controllo, finalizzati averificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e nonfinanziari,degliobblighiprevistidalDLgs.231/2007.

OGGETTODELCONTROLLOo  Adeguataverificadellaclientelao  Fascicoloclientela;o  Conservazionedeidati;o  Segnalazionedelleoperazionisospette;o  ComunicazionealMinisterodell’EconomiaedelleFinanzedelle

violazioni delle norme che limitano l’uso del contante e lacircolazionedeglialtrimezzidipagamento.

Grazie per l’attenzione!

PIETRAMONTECORVINO,24/07/2019