18 GIUGNO 1946 La Corte di Cassazione comunica che l'Italia diventa per scelta di popolo una...

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18 GIUGNO 1946

La Corte di Cassazione comunica che l'Italia diventa per scelta di popolo una repubblica democratica. Dopo l'assegnazione dei seggi del collegio unico

nazionale, la composizione dell'Assemblea Costituente che ha il compito di elaborare il testo della Costituzione risulta come segue:

Democrazia Cristiana

207Mov. Indip. Sicilia 4

Partito Socialista 115 Concentr. Dem Repub.

2

Partito Comunista 104Partito Sardo d'Azione

2

Unione Dem. Naz, 41 Movim. Unionista It.

1

Uomo Qualunque 30 Part. Cristiano Sociale

1

Partito Repubblicano

23Part. Democr. Lavoro

1

Blocco Naz. Libertà 16Part. Contadini Italiani

1

Partito d'Azione 7Fr. Dem. Progres. Rep.

1

Si riapre Montecitorio

NASCE LA COSTITUENTE

L'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno 1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L'Assemblea continuò i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948. Durante tale periodo si tennero 375 sedute pubbliche, di cui 170 furono dedicate alla discussione e all'approvazione della nuova Costituzione.

27 DICEMBRE 1947

Presentata il 23 corrente, è avvenuta oggi a palazzo Giustiniani, la firma

dell'atto di promulgazione della nuova Carta Costituzionale della Repubblica

Italiana. Il testo sarà pubblicato domani 28 dicembre in un numero speciale della "Gazzetta Ufficiale" ed entrerà in vigore

il 1° gennaio 1948.

(Ag. Ansa, 27 dicembre 1947, ore 18.40).

Il Capo dello Stato promulga la Costituzione, 27 dicembre 1947

Il bozzetto del nuovo emblema della Repubblica Italiana scelto dalla Costituente fra 197 bozzetti

L'opera è del pittore Paolo Paschetto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri

convalida, il 28 dicembre il simbolo

si staglia nella nuova Costituzione.

Le firme apposte in calce al testo della Costituzione

Il Parlamento riunito in seduta

comune

        DIMINUISCONO I PARLAMENTARI

 Si riduce il numero dei parlamentari di circa il 23% . I deputati da 630 a 500. I senatori da 315 a 252. Restano 18 i deputati che saranno eletti dagli italiani all’estero. Il Parlamento sarà diviso tra Camera dei deputati e Senato federale. Al posto dei senatori a vita ci saranno i deputati a vita che scendono a 3.

        SI ABBASSA IL LIMITE DI ETA’

 

Anche il limite di età per poter far parte della Camera e del Senato cambia. Per entrare a Monticitorio basta aver compiuto 21 anni – ora ne occorrono 25- per l’ingresso a palazzo Madama, invece, 25 e non più 40.

                  IL SENATO FEDERALE  

Il Senato federale, una novità sostanziale, in quanto i senatori saranno eletti in ciascuna regione contestualmente ai rispettivi Consigli. Ogni regione dovrà eleggere almeno 6 senatori – per il Molise 2 e per la Val D’aosta 1 - . ai lavori del Senato, o “Camera alta”, partecipano, ma senza votare, rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali.

•LA DURATA DELLA LEGISLATURA

 

La Camera è eletta per 5 anni, come adesso. I senatori eletti in ciascuna Regione, invece, restano in carica fino alla data della proclamazione del nuovo Consiglio regionale.

•COMMISSIONI DI GARANZIA Gli esponenti dei gruppi di opposizione presiederanno le Commissioni o i Comitati con compiti ispettivi, di controllo e di garanzia.

       CAMBIA L’ITER DELLE LEGGI 

Con la fine del bicameralismo perfetto cambia l’iter delle leggi. La Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato come, ad esempio la politica estera, la difesa, la giustizia. Il Senato ha 30 giorni (15 se si tratta di decreti) per proporre modifiche, ma la parola definitiva spetta a Montecitorio. Il Senato esamina leggi che riguardano le materie concorrenti.

•PERCORSI AD HOC 

Senato e Camera legiferano alla pari solo su alcune questioni quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Se non trovano l’accordo entra in campo una terza assemblea, una commissione mista i cui sessanta membri sono indicati dai Presidenti delle due Camere.

•LE COMPETENZE ALLE REGIONI

 

Con la devolution alle Regioni viene affidata la legislazione “esclusiva” sull’assistenza e organizzazione sanitaria, l’ordinamento scolastico, la gestione degli Istituti scolastici e di formazione, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, la polizia amministrativa regionale e locale.

•L’INTERESSE NAZIONALE 

Entra in vigore la “clausola di interesse nazionale”, ossia il Governo può bloccare una legge regionale se ritiene che pregiudichi l’interesse nazionale: invita la Regione a cancellarla ma se la risposta è negativa sottopone la questione al Parlamento, in seduta comune, che ha 15 giorni di tempo per annullarla.

•REFERENDUM CONFERMATIVO

 

E’ sempre possibile il referendum confermativo sulle leggi costituzionali anche quando i testi vengono approvati da entrambe le Camere con un’ampia maggioranza nella seconda votazione, ossia i due terzi dei componenti.

•MENO POTERI AL QUIRINALE 

Il Capo dello Stato potrà avere 40 anni e non più 50. Resta in carica sempre sette anni. I suoi poteri sono ridotti: non può più sciogliere le Camere e dare l’incarico di formare il governo. Resta il Garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. E’ eletto da un’assemblea formata da deputati, senatori, governatori e da due delegati per ogni consiglio regionale.

•PIU’ POTERI AL PREMIER 

I poteri del premier aumentano. Non ha più bisogno della fiducia della Camera per insediarsi, ma solo un voto sul programma. La sua legittimazione avviene al momento dell’elezione. Sulla base del risultato elettorale il capo dello Stato deve nominare premier il candidato della coalizione vincente. Il premier ha il potere di nomina e revoca dei ministri e di sciogliere la Camera. Determina la politica del Governo.

•LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA 

Entra in funzione la sfiducia costruttiva e la norma antiribaltone. Se il premier decide di sciogliere la Camera, i deputati della maggioranza possono reagire presentando una mozione di sfiducia che deve indicare anche il nome del nuovo premier. Per salvarsi dalla sfiducia non potrà contare sul voto delle opposizioni, in questo caso dovrebbe , comunque, dimettersi.

•L’ELEZIONE DEL CSM 

Novità anche per il Consiglio superiore della magistratura. I componenti del Csm vengono eletti per i due terzi dai magistrati, per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale. Prima i membri del Csm venivano eletti per un terzo dal Parlamento in seduta comune.

•LA CORTE COSTITUZIONALE 

I giudici che compongono la Corte costituzionale sono sempre 15 ma salgono da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare: 4 nominati dal Senato federale e 3 la Camera. Il Presidente della Repubblica ne nomina altri 4 – uno in meno rispetto ad ora – mentre gli ultimi 4 sono indicati dai magistrati.

•I TEMPI DELLA RIFORMA 

Una parte della riforma entrerà in vigore subito dopo il referendum: eleggibilità e immunità dei parlamentari, età per il Quirinale, Authority, federalismo, interesse nazionale. Una seconda parte andrà in vigore dal 2011: senato federale, iter delle leggi, nuovi poteri del Capo dello Stato, premierato. Nel 2016, tra l’altro, riduzione dei parlamentari.